Common use of SUBAPPALTO Clause in Contracts

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate.

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SUBAPPALTO. Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 50% (cinquanta percento) dell’importo complessivo contrattuale. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, indicando la prestazione che intende subappaltare (vds. Disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In caso di subappaltosubappalto il prestatore di servizi resta responsabile, si applica quanto previsto nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo: – deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 105, del D. Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; – verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Salvo nei casi previsti dall’art. 118 105, comma 13 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte50/2016, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura l’Amministrazione non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno provvede al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere all’Amministrazione, entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari esso corrisposti al subappaltatore ai medesimi subappaltatori o cottimistacottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta Qualora l’Appaltatore non provveda agli adempimenti nei termini, l’Amministrazione può imporgli di adempiere alla trasmissione entro 10 (dieci) giorni, con diffida scritta e, in caso di ulteriore inadempimento, comunicare la sospensione dei pagamenti termini per l’erogazione delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e rate di acconto o di saldo fino a che l’Appaltatore non pagateprovveda.

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SUBAPPALTO. In caso L’affidamento in subappalto di subappaltoparte dei servizi oggetto di concessione è subordinato alla pre- ventiva autorizzazione di A.C.E.M., si applica quanto previsto dall’artnel rispetto dei limiti e delle condizioni previste dall’Art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006163/2006 e s.m.i. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di carattere tecnico ed economico indi- cati nel Bando di Gara, da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che il medesimo intende eseguire, rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Tale affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - che la Ditta offerente, all'atto della presentazione dell’offerta, abbia indicato puntual- mente i servizi o le parti di essi che intende subappaltare, non essendo ammissibile l’indicazione complessiva dei servizi da eseguire, per poi richiedere successivamente l’autorizzazione; non verranno ritenute valide e pertanto non autorizzabili indicazioni che comprendano la totalità dei servizi da eseguire o quelle che prevedano servizi in misura superiore alla percentuale indicata al successivo capoverso. Le Dittequote da concedere annualmente in subappalto non potranno in ogni caso superare, all’atto dell’offertanel loro complesso, devono indicare la parte il 30% del servizio costo totale del Contratto. - che intendono eventualmente subappaltare a terzil’Appaltatore, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni subappaltate, provveda al deposito del Contratto di subappalto; al momento del deposito del Contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede l’Appaltatore deve altresì trasmettere anche la certificazione attestante il possesso, da parte del/del subappaltatore, dei requisiti prescritti e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’Art. 38 del D .Lgs. 163/2006 e s.m.i. ( requisiti di ordine generale ). - che nei confronti dell’affidatario del subappalto non sussista alcuno dei divieti previ- sti dall’Art. 10 della Legge 31.05.1965 – N° 575 ( con riferimento alle modifiche in- trodotte dal D. Lgs. 159/2011 ) - che il Contratto di subappalto depositato comprenda la dichiarazione circa la sussisten- za o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’Art. 2.359 del Codice Civile, con il titolare del subappalto; analoga dichiarazione deve essere ef- fettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti, nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. L’Appaltatore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L’Appaltatore è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nel- la quale si eseguono le prestazioni; egli è altresì responsabile, in solido, dell’osservanza delle norme sopracitate da parte del subappaltatore, nei confronti dei loro dipendenti. A.C.E.M. provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto entro trenta giorni dalla relativa richiesta formale e completa; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine, senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. Per i subappaltatore/isubappalti di importo inferiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad €. 100.000,00 i termini per il rilascio dell’autorizzazione da parte di A.C.E.M. so- no ridotti della metà ( Art.118, comma 8 del D. Lgs.163/2006 e s.m.i. ). Il Contratto di subappalto iniziato senza la preventiva autorizzazione espressa di A.C.E.M. o per decorrenza del termine legale dalla richiesta è da considerarsi integralmente nullo. Il mancato rispetto della disposizione comporta, oltre alle sanzioni penali ( Art. 21 della Leg- ge 646/1982 e s.m.i. ), anche la facoltà di A.C.E.M. di risolvere il Contratto di appalto e, con- seguentemente, di tutti i requisiti richiesti nel bando incamerare la garanzia fideiussoria definitiva, con diritto al risarcimento dei danni ed il rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero ad A.C.E.M., per effetto della risoluzione stessa. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche ai raggruppamenti temporanei ed alle società, anche consortili, nonché alle associazioni in partecipazione. Le ditte subappaltatrici dovranno essere ammessi alla garaiscritte all’Albo Nazionale Gestori Rifiuti, nella cate- goria relativa al servizio avuto in subappalto, fatte comunque salve le eventuali responsabilità previste dalla normativa antimafia. Alla ditta aggiudicataria L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti di A.C.E.M. per l’esecu- zione dei servizi oggetto di subappalto, sollevando e manlevando la stessa A.C.E.M. da qual- siasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni even- tualmente avanzate da terzi, in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate. L’Appaltatore in quanto responsabile in solido con il subappaltatore, è comunque proibito ricorrerealtresì tenuto all’esple- tamento delle verifiche di cui all’Art. 35, durante la validità del contrattocomma 28 della Legge 248/2006 e s.m.i., al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto relativa- mente all’assolvimento degli obblighi contributivi, assistenziali e fiscali da parte del subap- paltatore. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza dei lavoratori previsti dalla normativa vigente e dell’osservanza da parte del subappaltatore medesimo, nei confronti dei propri dipendenti, delle Aziendenorme sul trattamento economico e normativo previste dai contratti collettivi nazionali e territoriali, in vigore nel settore afferente ai servizi oggetto di subappalto. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno Con riferimento al pagamento all’appaltatore con dei subappaltatori, A.C.E.M. applicherà il disposto dell’Art. 118, comma 3 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. ovvero è fatto obbligo della Ditta aggiudicataria per l’Appaltatore di trasmettere ad A.C.E.M. a mezzo P.E.C., entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore. Le fatture quietanzate del subappaltatore o cottimistadovranno essere relative al medesimo mese per il quale A.C.E.M. ha effettuato il pagamento nei confronti dell’Appaltatore. Qualora l’Appaltatore non trasmetta, con l’indicazione delle ritenute entro il termine suindicato, le fatture quietanzate del subappaltatore, A.C.E.M. sospenderà i successivi pagamenti nei confronti dell’Appaltatore. In caso di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture subappalto le prescrizioni di cui al presente Capitolato Speciale di Appalto si inten- dono integralmente riferibili al subappaltatore, per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatequanto applicabili.

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SUBAPPALTO. In Tutte le prestazioni nonché lavorazioni, a qualsiasi categoria appartengano, sono subappaltabili e affidabili in cottimo, fermo restando le vigenti disposizioni che prevedono per particolari ipotesi il divieto di affidamento in subappalto. La quota appaltabile non deve essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. L’affidamento del subappalto o del cottimo è sottoposto alle seguenti condizioni: I Concorrenti all’atto dell’offerta o l’Affidatario, nel caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Dittevarianti in corso di esecuzione, all’atto dell’offertadell’affidamento, devono indicare la parte del servizio abbiano indicato i lavori o le parti di opere ovvero i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono eventualmente subappaltare a terzi, o concedere in misura non superiore ai valori previsti dalla normativacottimo. La Ditta aggiudicataria deve depositare il L’Affidatario dovrà provvedere al deposito del contratto di subappalto presso le Aziende la Stazione Appaltante almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del servizio e in tale sede deve altresì deposito del contratto di subappalto presso l’Azienda Ospedaliera, l’Affidatario dovrà trasmettere la certificazione attestante il possessopossesso dei requisiti di qualificazione prescritti dal bando di gara (requisiti generali/economici/tecnici) in relazione alla prestazione subappaltata. Non dovranno sussistere nei confronti dell’Affidatario del subappalto o del cottimo, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla garaalcun divieto previsti dall’art. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende10 della legge 31.05.1965 n. 575 e successive modificazioni. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di L’Affidatario dovrà trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta Nel caso di pagamento diretto, gli Affidatari comunicano alla Stazione Appaltante la sospensione dei pagamenti parte delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite e dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Affidatario che si avvale del subappalto o del cottimo fiduciario deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro trenta giorni dalla relativa richiesta. Tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Per quanto non pagateespressamente richiamato si demanda all’art. 105 del D.lgs 50/2016.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “E”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso le Aziende l’Azienda Ospedaliera ), almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i capo al subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla garadivieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, L’autorizzazione al subappalto parziale è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziendedi importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatoreL’impresa aggiudicataria e, per cui tutti suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con E’ fatto obbligo della Ditta all’Impresa aggiudicataria di trasmettere trasmettere, entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontipagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistasubappaltatore, con l’indicazione indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 51 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale. Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non pagateverrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. In caso di subappaltoIl concorrente indica all’atto dell’offerta, si applica descrivendole nel dettaglio, le parti del servizio che intende eventualmente subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D. LgsD.lgs. n. 163/200650/2016 e s.m.i., come specificato nell’art. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare 6; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. L’appaltatore deve provvedere al deposito presso la parte stazione appaltante del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Al momento del servizio e in tale sede deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve altresì trasmettere trasmette, altresì, la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/idel subappaltatore dei requisiti di qualificazione richiesti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. 80 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. Ai sensi dell’art. 105 del Codice, la verifica della sussistenza delle cause di tutti i requisiti richiesti nel bando esclusione previste dall’art. 80, comma 5, lett. c) sarà condotta dalla Stazione Appaltante mediante accesso al casellario informatico di cui all’art. 213, comma 10 del Codice, ovvero mediante richieste agli uffici competenti. Si precisa che la dichiarazione di subappalto in misura superiore a quella prescritta non comporta l’esclusione ma inibisce il subappalto per la parte eccedente tale misura. In mancanza delle suddette indicazioni il subappalto non sarà successivamente autorizzato. Parimenti non potrà essere ammessi autorizzato, ai sensi del comma 4, lett. a) dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto in favore di un operatore economico che abbia partecipato, singolarmente o in ATI, alla medesima procedura di gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno Si invitano i concorrenti a carico della ditta aggiudicataria. In caso presentare dichiarazione di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore dettagliata e non pagategenerica.

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SUBAPPALTO. In caso di subappaltoL’aggiudicatario non potrà subappaltare, si applica quanto previsto dall’art. 118 nemmeno in parte, il servizio oggetto del D. Lgs. n. 163/2006. Le Dittepresente appalto, all’atto dell’offertané cedere, devono indicare la parte del servizio per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che intendono eventualmente subappaltare a terzine deriva, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativasenza il consenso scritto della stazione appaltante. La Ditta aggiudicataria deve depositare cessione e il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente a effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possessoogni conseguente maggiore danno. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall’aggiudicatario; pertanto, da parte del/i subappaltatore/il’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistaesso aggiudicatario via via corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la sospensione stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso. In ogni caso, l’inadempimento dell’appaltatore, ove accertato, potrà configurarsi come violazione dell’art. 118 del D. Lgs. n.163/06 e come un caso di grave negligenza ai sensi dell’art.136 del citato Decreto, tale da comportare la risoluzione del contratto secondo il disposto di detto articolo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. La richiesta di subappalto o di concessione in cottimo dovrà essere formalizzata, entro il termine che sarà comunicato con la lettera di aggiudicazione, con apposita istanza, che l’Amministrazione si riserva di accogliere o meno, ai sensi dell’art.170 del DPR n.207/2010 e dell’art.118, 2° comma, del D. Lgs. n.163/06. Con tale istanza si dovranno indicare i nominativi delle imprese subappaltatrici e/o cottimiste (per le quali dovrà prodursi la documentazione attestante il possesso dei pagamenti requisiti di cui ai punti 2, 3, 4 del citato art.118, secondo xxxxx, D. Lgs. n.163/06 con gli adeguamenti dovuti per l’applicazione del DPR n.34/00 e della circolare Ministero Lavori Pubblici n.U.L. 182/400/93 dell’1.3.2000) e si dovranno altresì precisare l’esatto ammontare di ogni singolo subappalto e/o cottimo e l’entità del ribasso formulato a favore dell’impresa appaltatrice da parte di ogni subappaltatore e/o cottimista. Qualora venga autorizzato l’affidamento in subappalto od in cottimo di cui sopra, l’appaltatore dovrà depositare presso l’Amministrazione comunale in doppia copia (una per l’Ufficio Contratti e una per l’Ufficio Tecnico) i contratti di subappalto e/o cottimo, almeno 20 giorni prima dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle successive fatture relative lavorazioni. L’appaltatore, ai sensi dell’art.35, comma 28, del D.L. n.223/06, risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per un importo corrispondente alle gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l’appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al punto precedente connessi con le prestazioni eseguite di lavoro dipendente concernenti l’opera affidata sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all’esibizione da parte del subappaltatore e della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non pagatepossono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore.

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SUBAPPALTO. In caso L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Per le prestazioni rese in subappalto, l’Amministrazione provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, comma.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Amministrazione, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai valori previsti soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla normativadocumentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La Ditta aggiudicataria deve depositare L’Appaltatore deposita presso l’Amministrazione il contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, in copia autentica, almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del servizio e contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in tale sede termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve altresì trasmettere essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, del subappaltatore dei requisiti di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla garaprestazione subappaltata - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità 80 del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariaCodice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Amministrazione procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub- contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Amministrazione, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub- contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Amministrazione le Aziende provvederanno eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di trasmettere entro 20 giorni naturali terzi per fatti e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti colpe imputabili al subappaltatore o cottimistaai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Amministrazione. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con l’indicazione ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. Tale In caso di inadempimento comporta da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sospensione sussistenza dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per tutto quanto non pagateprevisto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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SUBAPPALTO. In caso di subappaltoL’appaltatore può subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, si applica in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D. LgsCodice a condizione che le officine abbiano tutti i requisiti richiesti e che questo non comporti dei costi aggiuntivi a carico di ACEA anche solo di trasferimento . n. 163/2006I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. Le Ditte80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, all’atto dell’offertada compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, devono indicare la parte ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzimedesimo articolo, in misura non superiore ai valori previsti capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla normativagara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. La Ditta aggiudicataria deve depositare Stazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Stazione appaltante o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente Contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’Appaltatore deposita presso la Stazione appaltante il contratto Contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, in copia autentica, almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il Contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del servizio e Contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in tale sede termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto Contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, essere effettuata da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti ciascuno dei soggetti partecipanti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontiraggruppamento temporaneo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore società o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateconsorzio. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate.Al momento del deposito del Contratto l’Appaltatore trasmette:

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SUBAPPALTO. In L’affidamento in subappalto delle prestazioni oggetto del presente Capitolato è sottoposto alle condizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs 163/06 e smi, tenendo presente che, in relazione a quanto disposto dal succitato articolo, la quota subappaltabile non può essere superiore al 30%. Qualora la Ditta offerente non intenda eseguire direttamente una parte della fornitura o delle opere di installazione e messa in esercizio degli impianti, la stessa dovrà indicare già in sede di gara di volersi avvalere del subappalto. Si precisa che le eventuali ditte subappaltatrici dovranno essere in possesso dei requisiti necessari prescritti dalla legge per gli adempimenti di competenza. La ditta aggiudicataria resta in ogni caso responsabile unitamente alla ditta subappaltatrice nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono sollevando quest’ultima da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente subappaltare a avanzate da terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativaconseguenza anche delle opere subappaltate. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere Il pagamento al subappaltatore avrà luogo tramite la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con E’ fatto obbligo della Ditta alla ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia suoi confronti copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore. La ditta aggiudicataria è altresì obbligata a depositare il contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappalto. Ciò unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute dei requisiti di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alle prestazioni eseguite dal subappaltate nonché la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e non pagatesmi.

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SUBAPPALTO. In caso Il subappalto è ammesso nei termini di subappalto, si applica quanto previsto dall’artLegge. 118 Il concorrente che intende subappaltare parte dell’esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, contratto di appalto deve indicare all’atto di presentazione dell’offerta, devono indicare la nella apposita Sezione del Mepa all'uopo predisposta e all’interno della Sezione D del modulo DGUE, se e quale parte del servizio che intendono eventualmente servizio/fornitura intende subappaltare a terzio concedere in cottimo, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture; in mancanza di tali indicazioni il subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima è vietato. Il subappalto verrà successivamente autorizzato da Arcs previa produzione della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione documentazione attestante il possesso, da parte del/del subappaltatore, dei requisiti e previo deposito del contratto di subappalto. Qualora gli appalti di lavori, servizi e forniture siano di importo pari o superiore alle soglie di cui all’articolo 35 o, indipendentemente dall’importo a base di gara, riguardino le attività maggiormente esposte a rischio di infiltrazione mafiosa, come individuate al comma 53 dell’articolo 1 della legge 6 novembre 2012, n. 190, è obbligatoria, già in sede di presentazione dell’offerta, l’indicazione della terna di subappaltatori. Nel caso di appalti aventi ad oggetto più tipologie di prestazioni, la terna di subappaltatori va indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea prevista nel bando di gara. In questo caso i subappaltatore/i, di tutti subappaltatori individuati nella terna devono possedere i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla previsti dall’art. 80 del Codice, dichiarandoli in sede di gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. La mancata produzione di detto documento comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Alla ditta aggiudicataria Non è comunque proibito ricorrereammesso il subappalto in favore di Ditte che abbiano presentato offerta in sede di gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, durante la validità comma 3 del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle AziendeD.lgs. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate50/2016.

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SUBAPPALTO. In caso Nella domanda di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono partecipazione il concorrente è tenuto a indicare la se intende subappal- tare o meno parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che intende subappaltare o concedere a cottimo. Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subappal- tare, il subappalto non sarà autorizzato. Atteso che la realizzazione delle opere del presente appalto si svolge in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare ambito ferroviario in presenza di circolazione treni, al fine di ottimizzare le attività di coordinamento tecnico e organizzativo, ridurre le possibili interferenze tra le lavorazioni svolte dalle diverse im- prese e limitare in senso quantitativo il contratto numero di Imprese operanti sul binario, le presta- zioni oggetto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima relative alla categoria prevalente OG 3 non potranno supe- rare il limite del 49,99% dell’importo della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/stessa categoria. Per i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatorelavori, per le prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici e per i servizi accessori alla progettazione di cui tutti all’art. 31, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, nonché le prestazioni relative al trasporto, smaltimento o recupero di rifiuti, gli adempimenti e eventuali subappalti saranno disciplinati a norma della disciplina riportata nello schema di contratto allegato. Per le responsabilità contrattualilavorazioni rientranti nei Sistemi di Qualificazione di RFI, nessuna esclusail subappaltatore dovrà es- sere qualificato nel relativo sistema per classe di importo adeguata al valore della quota subappaltata. Fatti salvi i limiti di cui sopra, saranno l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavora- zioni “a carico qualificazione obbligatoria” per le quali non disponga egli stesso della ditta aggiudicatariarelativa qua- lificazione, specificandole puntualmente nella domanda di partecipazione (c.d. In caso subappalto necessario) Si ricorda che con riferimento ai servizi di subappalto progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria attività accessorie di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuatecui all’art. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In caso È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% (trenta percento) dell’importo contrattuale e nel rispetto di subappalto, si applica quanto previsto dall’artstabilito all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le DitteIl subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione appaltante delle prestazioni subappaltate. Luogo di emissione Ancona REGIONE MARCHE GIUNTA REGIONALE Si precisa che l’aggiudicatario deve praticare, all’atto dell’offertaper le prestazioni affidate in subappalto, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzigli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, in misura con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai valori previsti dalla normativasensi del richiamato art. La Ditta aggiudicataria 118, alle seguenti condizioni: - il concorrente all’atto dell’offerta deve indicare le attività o i servizi che intende subappaltare; - l’affidatario deve depositare il presso la stazione appaltante copia autentica del contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 venti giorni naturali prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’affidatario deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8 del D. Lgs. n. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; - l’affidatario, con il deposito del contratto di xxxxxxxxxx, deve trasmettere, altresì, i documenti attestanti e consecutivi prima della data comprovanti il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dal Bando di effettivo inizio del servizio Gara e in tale sede deve altresì trasmettere dalla normativa vigente, nei limiti dello svolgimento delle attività a lui affidate, e la certificazione dichiarazione attestante il possessopossesso dei requisiti di cui all’articolo 38 del D. Lgs n. 163/2006 - non deve sussistere, da parte del/i nei confronti del subappaltatore/i, alcuno dei divieti previsti dall’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni. È fatto obbligo all’affidatario, ai sensi dell’articolo 118, comma 3 del D. Lgs. n. 163/2006, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorreretrasmettere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, la copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore Nella contrattazione e non pagatenella stipula del contratto di subappalto l’affidatario prenderà in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni e i termini di pagamento stabiliti nello schema di contratto allegato. Si applicano, inoltre, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto Il subappalto è disciplinato dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio Il subappalto è consentito a condizione che intendono eventualmente subappaltare a terziil concorrente all'atto dell'offerta abbia indicato le parti di fornitura che intende subappaltare, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativamancanza, il successivo subappalto è vietato. La L'Amministrazione appaltante autorizzerà con apposito provvedimento i subappalti previa acquisizione delle certificazioni della Ditta aggiudicataria deve depositare il subappaltatrice ed approvazione del contratto di subappalto. Nel contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta l'Impresa aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatoredovrà praticare, per cui tutti le parti di fornitura affidate in subappalto, gli adempimenti e le responsabilità contrattualistessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, nessuna esclusa, saranno con ribasso non superiore al 20%. L'Amministrazione appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori; detto onere resta a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con dell'Impresa aggiudicataria cui è fatto obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere all'Amministrazione appaltante, entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti L'esecuzione delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore parti di fornitura affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. I documenti a base dell’appalto sono: il bando, il disciplinare di gara, il capitolato tecnico e non pagate.gli elaborati progettuali approvati con delibera di G.C. n. 103 del 08.10.2012;

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del Codice. L’operatore economico sarà tenuto all’indicazione di una terna di subappaltatori in sede di offerta ai sensi del comma 6 del citato articolo. Il legale rappresentante del concorrente o dell’impresa capogruppo nel caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte RTI dichiara nel DGUE le parti del servizio che intendono intende eventualmente subappaltare a terzisubappaltare, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare rientranti entro il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio limite del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria30% dell’importo contrattuale. In caso di mancata dichiarazione nel DGUE, la Stazione appaltante o il RUP non potrà concedere nessuna autorizzazione al subappalto. Detta dichiarazione, contenuta nel Documento di Gara Unico Europeo, dovrà essere prodotta e allegata in sede di offerta nell’ambito della “Busta A –Documentazione amministrativa”. Si precisa che il subappalto è consentito solo per le Aziende provvederanno parti del servizio indicate in modo specifico dal concorrente all’atto dell’offerta (un’indicazione formulata in modo generico, senza specificazione delle singole parti interessate, ovvero in difformità alle prescrizioni del Capitolato tecnico, comporterà l’impossibilità di ottenere l’autorizzazione al pagamento all’appaltatore con subappalto). L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Si richiamano le disposizioni di cui al comma 9 dell’articolo 105 del Codice, secondo il quale l'aggiudicatario dovrà osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il contraente è, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Tranne nei casi previsti al comma 13 dell’art. 105 del Codice, sarà fatto obbligo della Ditta aggiudicataria all’aggiudicatario dell’appalto di trasmettere trasmettere, entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti della ditta/e subappaltatrice/i, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari essa corrisposti al subappaltatore o cottimistasubappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In caso Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di subappaltoappalto, si applica in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D. LgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. n. 163/2006I subappaltatori non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. Le Ditte80 del Codice e debbono possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alle prestazioni subappaltate. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, all’atto dell’offertacomma 7 D.Lgs. 50/2016, devono indicare la parte del servizio l'operatore economico aggiudicatario che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto (ed abbia correttamente indicato le prestazioni che intende subappaltare) deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende la stazione appaltante almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del servizio e in tale sede deve deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici”. - Copia del contratto di subappalto, sottoscritto dall’aggiudicatario e dal subappaltatore/i; - Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità comma 3 del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagateCodice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In caso Il subappalto è consentito nei limiti tassativi e secondo le disposizioni di subappalto, si applica quanto previsto dall’artcui all’art. 118 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono 163/2006 e s.m.i.. Il concorrente è tenuto a indicare la parte del le parti di fornitura e/o servizio che intendono intende eventualmente subappaltare a terziterzi o, in misura caso contrario, a dichiarare che non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio intende avvalersi del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziendesubappalto. In ogni caso, l’indicazione dell’intenzione di avvalersi di subappaltatori lascia impregiudicata la responsabilità dell’Aggiudicatario. La quota subappaltabile non può essere superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può assolutamente formare oggetto di ulteriore subappalto. Al fine di poter procedere al subappalto, l’Appaltatore deve - almeno 20 giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate, pena la sospensione delle attività a spese e a rischio dell’Appaltatore stesso – presentare alla Regione la richiesta di autorizzazione al subappalto, corredata dalla seguente documentazione: - schema del Contratto di subappalto; - documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei medesimi requisiti già accertati in capo all’Aggiudicatario; - dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del c.c. con il titolare del subappalto; - modello GAP; - comunicazione ai sensi del DPCM 11 maggio 1991 n. 187, attestante la composizione societaria, l’eventuale esistenza di diritti reali di godimento o di garanzia sulle azioni con diritto di voto, nonché il nominativo dei soggetti muniti di procura irrevocabile che abbiano esercitato il diritto di voto nelle assemblee societarie dell’ultimo anno o che ne abbiano diritto. L’Appaltatore, inoltre, è tenuto: - al rispetto integrale di tutte le Aziende rimango estranee prescrizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.; - a manlevare la Regione dalla responsabilità solidale dello stesso che derivasse da ogni controversia che insorgesse tra Aggiudicatario e subappaltatore. La Regione previa verifica della regolarità della documentazione prodotta per ciascuna delle ditte aspiranti subappaltatrici, provvederà a rilasciare l’autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L'Appaltatore risponde in solido con il Subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il Subappaltatore, secondo le modalità e le sanzioni previste dall’art. 35 commi dal 28 al rapporto contrattuale 33 della Legge 4/8/2006, n. 248. Tale clausola si applica secondo quanto stabilito dall’emanando Decreto Ministeriale previsto dall’ art. 35 della suddetta Legge. L’Aggiudicatario ha l'obbligo di imporre al subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti di La Regione e di ogni altra eventuale obbligazione indicata dalla Regione stessa nell'atto di autorizzazione. La Regione resterà completamente estranea ai rapporti tra appaltatore Aggiudicatario e subappaltatore, così come a quelli tra Aggiudicatario e suoi fornitori. Qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dall’Aggiudicatario per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi. Durante il rapporto contrattuale, qualora la Regione ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il subappaltatore incompetente od inaffidabile lo comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario, il quale deve prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore. L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Aggiudicatario di pretendere risarcimenti di sorta, o proroghe della data fissata per l’ultimazione delle prestazioni. L'inadempimento da parte dell'Aggiudicatario o del subappaltatore agli obblighi di cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariaal presente articolo dà diritto alla Regione di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. In caso di subappalto le Aziende provvederanno 1456 c.c.. Ai sensi D. Lgs. 163/06 art. 118 c. 3 la Regione non provvederà al pagamento all’appaltatore diretto ai subappaltatori – cottimisti, con obbligo della Ditta aggiudicataria per l’affidatario di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateottemperare a quanto prescritto nell’art. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate118 citato.

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SUBAPPALTO. In caso Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di subappaltoAccordo quadro, si applica in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D. LgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. n. 163/2006I subappaltatori non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. Le Ditte80 del Codice e debbono possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alle prestazioni subappaltate. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, all’atto dell’offertacomma 7 D.Lgs. 50/2016, devono indicare la parte del servizio l'operatore economico aggiudicatario che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto (ed abbia correttamente indicato le prestazioni che intende subappaltare) deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende la stazione appaltante almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità deposito del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso contratto di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della Ditta aggiudicataria documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici”. - Copia del contratto di trasmettere entro 20 giorni naturali subappalto, sottoscritto dall’aggiudicatario e consecutivi dalla data dal subappaltatore; - Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticui all’art. 105, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatecomma 3 del Codice.

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Samples: www.fondazionesistematoscana.it

SUBAPPALTO. In caso di E’ ammesso il subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in nella misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale e secondo le previsioni di cui all’art. 118, D.lgs. n. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni, con l’indicazione della parte di appalto che si intende concedere in subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell’aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai valori previsti dalla normativasensi dell’art. La Ditta aggiudicataria 18, Legge 55/90 e successive modifiche ed integrazioni, alle seguenti condizioni: - il concorrente, all’atto della domanda di partecipazione, deve indicare i servizi che intende subappaltare; - l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 10 giorni naturali e consecutivi prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - con il deposito del contratto di effettivo inizio del servizio e in tale sede subappalto l’appaltatore deve trasmettere, altresì trasmettere la certificazione documentazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/idel subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle società, di tutti i nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla dal disciplinare di gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere; - che non sussista, durante la validità nei confronti del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti alcuno dei divieti previsti dall’art. 10, legge 575/65 e le responsabilità contrattualisuccessive modifiche ed integrazioni. I pagamenti dei corrispettivi avverranno unicamente a favore della società aggiudicataria, nessuna esclusasenza pretesa alcuna delle Società subappaltatrici nei confronti dell’Agenzia. Si precisa che, saranno in sede di domanda di partecipazione, non è necessario specificare la ragione/denominazione sociale della società che eseguirà i servizi subappaltati. Qualora, inoltre, in sede di domanda di partecipazione venga manifestata l’intenzione di subappaltare e successivamente rinunciare a carico della ditta aggiudicataria. In caso tale facoltà, la società aggiudicataria potrà, comunque, eseguire direttamente i servizi che in precedenza aveva dichiarato di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatevoler subappaltare.

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Samples: veneto.agenziaentrate.it

SUBAPPALTO. In caso Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto di subappaltoappalto, si applica in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D. LgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. n. 163/2006I subappaltatori non devono incorrere in alcuna delle cause di esclusione previste dall’art. Le Ditte80 del Codice e debbono possedere i requisiti di qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alle prestazioni subappaltate. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 105, all’atto dell’offertacomma 7 D.Lgs. 50/2016, devono indicare la parte del servizio l'operatore economico aggiudicatario che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria abbia dichiarato di voler ricorrere al subappalto (ed abbia correttamente indicato le prestazioni che intende subappaltare) deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende la stazione appaltante almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Al momento del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità deposito del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso contratto di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo presso la stazione appaltante l'affidatario trasmette altresì la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, corredato della Ditta aggiudicataria documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici”. - Copia del contratto di trasmettere entro 20 giorni naturali subappalto, sottoscritto dall’aggiudicatario e consecutivi dalla data dal subappaltatore; - Copia del DGUE compilato e sottoscritto dal subappaltatore. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticui all’art. 105, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatecomma 3 del Codice.

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SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’artL'art. 118 105 del D. Lgs. n. 163/200650/2016 e s.m.i., che disciplina il ricorso al subappalto, è stato modificato ed integrato dall'art. Le Ditte49 comma 2 lett. a) della Legge 29 luglio 2021 n.° 108; dal 01.11.2021 scompare la percentuale massima del 50% quale limite di affidamento in subappalto, all’atto dell’offertaa favore dell'indicazione nei documenti di gara delle prestazioni o delle lavorazioni da eseguire direttamente dal soggetto aggiudicatario. La lettera c) del suddetto decreto recita inoltre che il contraente principale ed il subappaltatore diventano responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Per quanto sopra, devono tenendo in considerazione le caratteristiche intrinseche dell'appalto cui il presente CSA è parte integrante (accordo quadro per opere di manutenzione stradale non preventivamente individuate) e non potendo quindi indicare lavorazioni specifiche, si ritiene che l'Appaltatore principale sia tenuto all'esecuzione di almeno il 50% dell'importo di contratto, per le sottoelencate motivazioni:  le lavorazioni da effettuare all'interno dell'appalto, consistenti perlopiù in una moltitudine di interventi manutentivi per la parte risoluzione di problematiche puntuali di piccola/media entità, sono da effettuarsi spesso in economia: si intende pertanto mantenere un rapporto attivo, continuo e fiduciario con l'Appaltatore principale , il quale si è qualificato ed ha prestato tutte le garanzie richieste dalla normativa;  riprendendo quanto espresso al x.xx precedente, si ritiene che tale impostazione possa portare anche al rafforzamento del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzicontrollo delle attività di cantiere, in misura quanto l'Appaltatore principale avrebbe tutto l'interesse a “qualificare” l'attività del subappaltatore in modo che l'Amministrazione risulti soddisfatta dell'attività sinergica di entrambi;  diretta conseguenza dei due periodi soprariportati, l'attività delineata potrebbe garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro direttamente “alla fonte”, indipendentemente quindi dall'attività di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione dell’Amministrazione committente, subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, alle seguenti condizioni:  che l’Appaltatore abbia indicato all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare o concedere in cottimo; l’omissione delle indicazioni sta a significare che il ricorso al subappalto o al cottimo è vietato e non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il può essere autorizzato;  che l’Appaltatore provveda al deposito, presso l’amministrazione committente: – b1) del contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata: - se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attività previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del servizio 2008 e s.m.i., le relative specificazioni e quantificazioni economiche in coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC; - l’inserimento delle clausole di cui all’articolo 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullità assoluta del contratto di subappalto; - l’individuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’articolo 83 del Regolamento generale; - l’individuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, distintamente per la parte a corpo e per la parte a misura, in modo da consentire alla DL e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a) e b); - l’importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; – b2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’impresa alla quale è affidato il subappalto o il cottimo; in caso di raggruppamento temporaneo, società di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna delle imprese partecipanti al raggruppamento, società o consorzio;  che l’Appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso l’amministrazione committente, ai sensi della lettera a), trasmetta alla stessa amministrazione: - la documentazione attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo; - una o più dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.p.r. 445/ 2000, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza della cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011, a tale sede scopo: - se l’importo del contratto di subappalto è superiore ad euro 50.000,00, la condizione è accertata mediante acquisizione dell’informazione antimafia, in alternativa l'iscrizione nelle apposite white list; - il subappalto è vietato, a prescindere dall’importo dei relativi lavori, se per l’impresa subappaltatrice è accertata una delle situazioni indicate dagli articoli 84, comma 4, o 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159 del 2011. Il subappalto e l’affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dall’Amministrazione Committente in seguito a richiesta scritta dell'Appaltatore, nei termini che seguono:  l’autorizzazione è rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta per non più di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;  trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che l’amministrazione committente abbia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per l’affidamento del subappalto;  per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000 euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni. L’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:  ai sensi dell’articolo 105 comma 14 del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, i prezzi risultanti dall’aggiudicazione ribassati in misura non superiore al 20% (venti per cento), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e deve altresì garantire che il costo del lavoro sostenuto dal subappaltatore non sia soggetto a ribasso;  se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attività previste dal Piano di sicurezza e Coordinamento di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; l’amministrazione committente, per il tramite del Direttore dei Lavori e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione della presente disposizione;  nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell’importo dei medesimi;  le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e sono responsabili, in solido con l’Appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;  le imprese subappaltatrici, per tramite dell’Appaltatore, devono trasmettere all’Amministrazione Committente, prima dell’inizio dei lavori in subappalto: - la certificazione attestante documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed antinfortunistici; - copia del proprio piano operativo di sicurezza in coerenza con i piani di cui agli articoli 42 e 44 del presente Capitolato speciale. Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori scorporabili. I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il possessosubappaltatore non può subappaltare a sua volta i lavori. Se l’Appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’articolo 30 del decreto legislativo n.276 del 2003 (distacco di manodopera) deve trasmettere, con congruo anticipo prima della data di effettivo utilizzo della manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:  di avere in essere con la società distaccante un contratto di distacco (da parte del/allegare in copia);  di volersi avvalere dell’istituto del distacco per l’appalto in oggetto indicando i subappaltatore/i, nominativi dei soggetti distaccati;  che le condizioni per le quali è stato stipulato il contratto di tutti distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella fattispecie di mera somministrazione di lavoro. L’amministrazione committente può negare l’autorizzazione al distacco se in sede di verifica non sussistono i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per di cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatesopra.

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Samples: Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Ordinaria/Straordinaria/Pronto Intervento Delle Strade Comunali E Relative Infrastrutture Per L’annualita’ 2022

SUBAPPALTO. E’ ammesso il subappalto, purché ricorrano le condizioni previste all’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. L'affidatario comunica alla stazione appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub- contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla stazione appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. Il subappalto deve essere autorizzato dall’Amministrazione, previa verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti richiesti. Nei casi di subappalto autorizzato rimane invariata la responsabilità dell’impresa affidataria, la quale continua a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositato presso la stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativai pagamenti al subappaltatore saranno effettuati direttamente dall’appaltatore il quale dovrà esibire all’Amministrazione copia degli avvenuti pagamenti. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o cottimistal'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite solo nei casi previsti dall’art.105, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatecomma 13.

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SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D. Lgslgs. n. 163/2006163/2006 e s.m. Le DitteL’operatore economico potrà, all’atto dell’offertanei limiti di cui al suddetto art. 118, devono indicare richiedere l’autorizzazione al subappalto per il 30% della categoria prevalente e scorporabile e per le restanti categorie di lavorazione previste nel bando e preventivamente dichiarate in sede di offerta. L’operatore economico, considerato che l’esecuzione dell’appalto è ripartita tra i quattro Poli, potrà individuare per la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, stessa categoria di lavorazioni anche più subappaltatori. I subappaltatori dovranno essere in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando di gara e nel relativo capitolato speciale di appalto. Le richieste di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti e per conoscenza al Responsabile unico del procedimento; l’operatore economico affidatario non potrà fare eseguire le prestazioni ad altro soggetto finchè non sarà notificata da parte del suddetto ufficio l’autorizzazione al subappalto. Si precisa che, anche in caso di subappalto, rimane solidalmente responsabile l’operatore economico contraente, il quale continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. il contratto che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre ai sensi del comma 9- bis il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dell’accordo quadro. L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla di Firenze. Ai sensi dell’art. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m., gli addetti dovranno essere ammessi identificati mediante tessera di riconoscimento da cui risulti altresì la data di assunzione, il numero di protocollo e la data dell’autorizzazione al subappalto. I pagamenti relativi a lavorazioni eseguite da subappaltatori verranno effettuati direttamente al subappaltatore, pertanto l’operatore economico dovrà trasmettere in allegato alla garafattura una sua dichiarazione da cui risultino le lavorazioni eseguite dai singoli subappaltatori, il polo di riferimento, gli importi eseguiti. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrereIn attuazione del co. 1 dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, durante la validità così come modificato dal decreto legge n. 187 del contratto2010, al subappalto parziale fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore deve utilizzare esclusivamente uno o totale più conti correnti bancari o postali, accesi dal subappaltatore presso banche o presso la società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; sui pagamenti dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Xxxxxxxxx sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle Aziendeoperazioni. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso Il contratto di subappalto che sarà stipulato tra l’operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore dovrà inoltre contenere, ai sensi dell’art. 3 co. 9 della legge 136 del 13 agosto 2010, a pena di nullità assoluta un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata. Il subappalto non autorizzato comporta le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria sanzioni penali previste dalla legge 28 giugno 1995 nr. 246 e s.m., e rappresenta una causa di trasmettere entro 20 giorni naturali risoluzione del presente contratto per grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità contributive (INPS e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagateINAIL).

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante, in conformità a quanto previsto dall’art. 119 del D. Lgs. 36/2023. Per quanto non previsto si rinvia integralmente all’art. 119 del D.Lgs n.36/2023. Resta fermo che risulta nullo l’eventuale accordo con il quale venga affidata a terzi l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, in modo dettagliato le specifiche lavorazioni che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 119 c. 4 del DLgs. N. 36/23, rispetto al computo metrico estimativo con indicazione delle relative percentuali. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. Nel caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 pertanto, l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare DGUE i lavori o la parte di essi che intende subappaltare con specifico riferimento al computo metrico estimativo con indicazione delle relative percentuali Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare i medesimi lavori/prestazioni e la medesima quota percentuale che l’operatore riunito intende subappaltare. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui al Capo II del servizio che intendono eventualmente subappaltare Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023; L’affidamento delle prestazioni in subappalto è soggetto alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice, previa verifica della sussistenza delle condizioni e dei requisiti richiesti. L’appaltatore è tenuto a terzitrasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023. L’esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativaferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 10, articolo 119, del vigente Codice dei contratti pubblici. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto richiesta di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali è essere accompagnata dalle dichiarazioni: del subappaltatore sull’assenza di conflitto di interessi, sull’assunzione di eventuali obblighi specifici relativa alla procedura di gara, così come specificati rispettivamente nella documentazione e consecutivi prima della data nella modulistica di effettivo inizio gara per il concorrente pur rimanendo l’obbligazione solidale del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte delconcorrente stesso. 9.Requisiti di partecipazione e/i subappaltatore/i, o condizioni di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate.esecuzione

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte La percentuale subappaltabile del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terziè pari al 30% (art. 105 D.Lgs 50/2016 e ss mm) dell’importo complessivo di contratto. L’Appaltatore deve trasmettere alla stazione appaltante, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 entro venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia suo favore, copia delle fatture quietanzate quietanziate relative ai pagamenti da essi affidatari a sua volta corrisposti al subappaltatore o cottimistasubappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuategaranzia. Tale inadempimento comporta L’Appaltatore è tenuto, altresì, a trasmettere, negli stessi termini, le fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso effettuati nei confronti di fornitori le cui prestazioni sono pagate in base allo stato di avanzamento. Nel caso di mancata trasmissione delle fatture quietanziate, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore, senza che da questa sospensione dei possano derivare diritti a interessi o danni. Ai sensi dell'art.105, c. 13, D.lgs 50/2016 i pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite in subappalto da micro e piccole imprese (così come definite all'art. 3, comma 1 lett. aa) del predetto Decreto) saranno corrisposti direttamente dalla Stazione Appaltante al subappaltatore o cottimista; in tale fattispecie l'affidatario è tenuto a produrre "proposta motivata di pagamento", comunicando alla stazione appaltante la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore o cottimista e non pagateil relativo importo. È fatto comunque obbligo all’Appaltatore di comunicare alla stazione appaltante l'affidamento, da parte dell’Appaltatore stesso, di lavorazioni, forniture, noli che, anche al di fuori delle ipotesi in cui sia normativamente configurabile il subappalto, comportino la presenza di personale esterno nel luogo di esecuzione del servizio. Qualora si verifichino danni da forza maggiore, gli stessi resteranno a carico dell’Appaltatore, in applicazione del rischio d’impresa.

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Samples: Contratto Di Appalto Di Servizio

SUBAPPALTO. In caso L’aggiudicatario non potrà subappaltare, nemmeno in parte, il servizio oggetto del presente appalto senza il consenso di ESTAR, né cedere, per nessun motivo, il relativo contratto. Il subappalto è ammesso in conformità all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., tenuto conto della specificità del servizio in questione. La quota parte subappaltabile non deve superare il 30% dell’importo complessivo del contratto attuativo. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario dell’appalto che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ESTAR/Aziende Sanitarie delle prestazioni subappaltate. Si precisa, peraltro, che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Dittegli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni a22idate in subappalto non può 2ormare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai valori previsti dalla normativasensi del richiamato art. La Ditta aggiudicataria deve 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., alle seguenti condizioni: - il concorrente dovrà indicare le prestazioni che intende subappaltare; - l’aggiudicatario dovrà depositare il presso le Aziende Sanitarie copia autentica del contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 venti giorni naturali prima dell’inizio dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate; - l’aggiudicatario dovrà allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell’art. 105, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 e consecutivi prima della data s.m.i., la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di effettivo inizio eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 cod. civ. con l’Impresa subappaltatrice; - con il deposito del servizio contratto di subappalto l’aggiudicatario dovrà trasmettere, altresì, ai sensi dell’art. 105 comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016 e in tale sede deve altresì trasmettere s.m.i., la certificazione certi2icazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui tutti gli adempimenti agli articoli 80 e le responsabilità contrattuali81 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’aggiudicatario è obbligato a trasmettere all’Azienda Sanitaria, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontitramite PEC, copia delle fatture 2atture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore subappaltatore, unitamente alla documentazione che dimostri l’avvenuto pagamento esclusivamente tramite conto corrente bancario o cottimistapostale, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei La trasmissione delle suddette fatture quietanzate è condizione per procedere ad ulteriori pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore nei confronti dell’aggiudicatario. Si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e non pagate.s.m.i..

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Per L’affidamento Del Servizio Di Screening Mammografico Conunita’ Mobile. (Gara N. 6968831 – Lotto N. 1 c.i.g. N. 7357 185d5 Lotto N. 2 – c.i.g. N. 7357124ac7). Tra L’ente Di Supporto Tecnico Amministrativo Regionale, Di Seguito Più Brevemente Denominato

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’artÈ ammesso il subappalto ai sensi dell’art. 118 del D. LgsX.X.xx. n. 163/2006163/06 e s.m.i. Le Dittenella misura, all’atto dell’offerta, devono indicare la alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dalle richiamate norme di legge e dal Contratto previa indicazione in sede di offerta da parte dell’Appaltatore delle prestazioni che intende subappaltare e previa autorizzazione del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terziCommittente. E’ fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativaqualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso Per le Aziende almeno 20 giorni naturali infrazioni alle disposizioni sopra richiamate e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possessoriportate, da parte del/i subappaltatore/iconsiderarsi gravi inadempienze contrattuali, il Committente provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle pene previste, e si riserva la facoltà di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante chiedere la validità risoluzione del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno Il Committente non provvede al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di diretto dei subappaltatori. L’Appaltatore è tenuto a trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle al Committente le fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistaeffettuati ai subappaltatori, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento. In difetto il Committente sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile nei confronti del Committente dei lavori subappaltati in solido con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateil Subappaltatore. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite L’Appaltatore non potrà liberarsi dalle contestazioni mosse dal Committente in ordine all’esecuzione dell’appalto chiamando in causa il subappaltatore. Il Committente si dichiara estraneo ai rapporti tra Appaltatore e subappaltatore e si solleva da qualsiasi responsabilità per controversie sorte tra gli stessi. Se durante l’esecuzione dei lavori, ed in qualsiasi momento, il Committente stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il Subappaltatore è inidoneo od indesiderabile, potrà esercitare la facoltà di chiederne la rimozione, previo invio di opportuna comunicazione per iscritto all’Appaltatore. Al ricevimento della comunicazione scritta, l’Appaltatore dovrà prendere immediatamente misure per la risoluzione del relativo subappalto e per il conseguente allontanamento del subappaltatore dal cantiere. L’Appaltatore non pagatepotrà pretendere indennizzi, risarcimenti di danni a qualsivoglia titoli o la proroga della data fissata per l’ultimazione dei lavori a seguito dell’esercizio da parte del Committente di tale facoltà. Prima dell’effettivo inizio dei lavori oggetto di subappalto o comunque non oltre dieci giorni dall’autorizzazione da parte del Committente, l’Appaltatore dovrà far pervenire allo stesso la documentazione dell’avvenuta denunzia da parte del subappaltatore agli Enti previdenziali assicurativi ed infortunistici competenti.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. In caso Il subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i.. I pagamenti relativi alla parte di subappaltolavoro prestato dal subappaltatore verranno effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 entro venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontieffettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia a garanzie effettuate. Tale inadempimento comporta L’appaltatore: • si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena di nullità assoluta, una apposita clausola con la sospensione quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei pagamenti flussi finanziari di cui alla L. 136/2010; l’appaltatore che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e s.m.i. procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Istituto e la Prefettura – Ufficio territoriale del Governo. • ai sensi dell’art. 2 del “Protocollo di legalità”, sottoscritto dalla Regione Veneto in data 07/09/2015, si impegna ad inserire nel contratto di subappalto, di subcontratto, nonché nei contratti a valle stipulati dai subcontraenti, una clausola risolutiva espressa che preveda la risoluzione automatica del vincolo contrattuale a seguito dell’esito interdittivo delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore informazioni antimafia di cui all’art. 84 del D.lgs. 6/09/2011 n. 159 (codice antimafia), rese dalle Prefetture ai sensi del citato protocollo di legalità. • si obbliga altresì ad inserire nel contratto di subappalto o nel subcontratto una clausola che preveda la risoluzione di diritto del contratto nel caso in cui le informazioni antimafia di cui all’art. 84 del D.lgs. 159/2011 (codice antimafia), abbiano dato esito positivo nonché l’applicazione, a carico dell’Impresa oggetto, dell’informativa interdittiva, anche di una penale a titolo di liquidazione forfetaria dei danni nella misura del 10% del valore del contratto, salvo il maggior danno, specificando che le somme provenienti dall’applicazione delle eventuali penali saranno affidate in custodia all’appaltatore e non pagatedestinate all’attuazione di misure incrementali della sicurezza dell’intervento secondo le indicazioni che saranno impartite dalla Prefettura.

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Samples: www.ioveneto.it

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’artNon può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, Il concorrente indica all’atto dell’offerta, devono indicare la parte dell’offerta le parti del servizio che intendono eventualmente intende subappaltare a terzi, o concedere in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariacottimo. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto le Aziende provvederanno è vietato. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell’art. 3, comma 9, della Legge 13 agosto 2010, n. 136, nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate ai lavori, ai servizi e alle forniture inerenti l’esecuzione del contratto di cui alla presente procedura deve essere inserita, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata Xxxxx. Gli obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge n. 136/2010 gravano, pertanto, anche sui soggetti subappaltatori o subcontraenti, i quali sono tenuti, nel caso in cui abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, a procedere all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo territorialmente competente (art. 3, comma 8, della L. 136/2010). L’Ente contraente provvederà al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente al subappaltatore su espressa e non pagatecongiunta richiesta dell’affidatario del contratto e del subappaltatore. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. Nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 3 lett. c-bis), l’operatore economico deve allegare all’offerta la copia del contratto continuativo di servizio sottoscritto in epoca anteriore all’indizione della presente procedura, pena l’inammissibilità del ricorso al subaffidamento.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono Il concorrente è tenuto a indicare la se intende subappaltare o meno parte del servizio contratto a terzi nei limiti del 30% del valore complessivo del contratto, nonché le prestazioni che si intendono eventualmente subappaltare su- bappaltare o concedere in cottimo. Per quanto riguarda le categorie S.I.O.S. l’eventuale subap- palto non può superare il 30% della categoria e tale quota non è computata ai fini del raggiun- gimento del limite complessivo di cui sopra, salvo che l’importo della categoria S.I.O.S. sia pa- ri/inferiore al 10% dell’importo totale dei lavori. Per i lavori per le prestazioni relative alla bonifica da ordigni bellici e per i servizi accessori alla progettazione di cui all’art. 31, co. 8, del D.Lgs. 50/2016, gli eventuali subappalti saranno disci- plinati a norma dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e della disciplina riportata nello schema di con- tratto allegato. Nella sezione D della Parte II del DGUE, il concorrente è tenuto a indicare se intende subappalta- re o meno parte del contratto a terzi, nonché i lavori o le parti di opere o le prestazioni che in- tende subappaltare o concedere in misura cottimo . In caso affermativo, è necessario indicare tre di subappaltatori con riferimento a ciascuna tipolo- gia di prestazione oggetti di gara a norma dell’art. 105, co. 6, del D.Lgs. 50/2016. Nell’ipotesi in cui siano indicati più di tre di subappaltatori verrà richiesto di sceglierne esclusivamente tre tra quelli indicati; nell’ipotesi in cui siano indicati meno di tre subappaltatori si procederà con il soc- xxxxx xxxxxxxxxxx, xxxx la non superiore autorizzazione al subappalto. Per ciascuno dei tre subappaltatori indicati, dovranno altresì essere allegati i relativi DGUE (vd. DGUE subappaltatore) Diversamente, per l’ipotesi di dichiarazioni prive dell’indicazione della volontà di subappaltare , il subappalto non sarà autorizzato. Fatti salvi i limiti di cui sopra, l’Appaltatore dovrà necessariamente subappaltare le lavorazioni “a qualificazione obbligatoria” per le quali non disponga egli stesso della relativa qualificazione, specificandole puntualmente nel DGUE (c.d. subappalto necessario); in tal caso, laddove nel DGUE sia espressa la volontà di non voler subappaltare alcuna prestazione, il concorrente sarà escluso senza possibilità di soccorso istruttorio. Diversamente, in caso di omessa dichiarazione sul punto il concorrente sarà chiamato a regolarizzare la documentazione mediante il soccorso istruttorio. Con riferimento ai valori previsti dalla normativaservizi di progettazione non è ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attività accessorie di cui all’art. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto 31 co. 8 del D.Lgs. 50/2016, ossia per le attività relative alle inda- gini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, a rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali elaborati specialistici e consecutivi prima della data di effettivo inizio dettaglio, con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il subaffidamento di tali attività accessorie concorre a saturare la quota limite del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità 30% dell’importo complessivo del contratto, al subappalto parziale o totale di cui all’art. 105 co. 2, del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle AziendeD.Lgs. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. Fermo restando quanto stabilito nel CSA all’art. 49, il concorrente indica all’atto dell’offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare nei limiti fissati dall’art. 105, comma 2 del Codice dei contratti dell’importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non potrà essere autorizzato. In ogni caso di l’affidatario, al momento in cui richiede l’autorizzazione al subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/idel subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal Codice dei contratti in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti. È, di tutti i requisiti richiesti nel bando comunque, precluso il subappalto ad un soggetto che abbia partecipato alla procedura per essere ammessi alla garal’affidamento dell’appalto. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità Le lavorazioni affidabili in subappalto non possono complessivamente superare il 40% dell’importo del contratto, ai sensi del combinato disposto dell’art. 105, comma 2 del Codice dei contratti e dell'art. 1, comma 18, primo periodo, della Legge 14 giugno 2019, n. 55. Essendo sospeso l’obbligo dell’indicazione della terna di subappaltatori in sede di offerta, ai sensi Legge 14 giugno 2019, n. 55 l’esecutore è in ogni caso tenuto a presentare a questa Stazione Appaltante, almeno 30 giorni prima dell’inizio delle lavorazioni oggetto di subappalto, tutta la documentazione prevista dall’art. 105 del Codice dei contratti inerente i subappaltatori. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti previsti dai precedenti paragrafi n. 4.2 e n. 4.3 del presente disciplinare i quali dovranno essere dimostrati dall’affidatario mediante presentazione di un proprio DGUE (non in sede di offerta ma in sede di esecuzione). A tal proposito, l’appaltatore è invitato ad effettuare un’attenta e puntuale programmazione dei lavori al fine di inoltrare con largo anticipo, rispetto al predetto termine (30 giorni), l’istanza di subappalto parziale e tutta la documentazione amministrativa prevista dalla normativa vigente. Si avvisa che questa Amministrazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite qualora il subappaltatore sia una micro-impresa o totale piccola impresa (secondo le definizioni di cui all’art. 3, lett. aa) del servizio aggiudicato senza Codice dei contratti). Nell’ipotesi in cui il preventivo consenso scritto subappaltatore non sia una micro-impresa o piccola impresa, il pagamento diretto da parte delle Aziendedella Stazione appaltante potrà avvenire in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore nel pagare quanto dovuto al subappaltatore oppure su precisa richiesta del subappaltatore. In ogni casoquest’ultima ipotesi, le Aziende rimango estranee al la Stazione appaltante si riserva di accettare tale richiesta in rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno alla natura del contratto di subappalto. L’appaltatore è obbligato a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al comunicare – ai fini del pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia diretto - a questa Stazione appaltante la parte delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore, attraverso fattura quietanzata e idoneo documento redatto sulla falsariga dello stato avanzamento lavori previsto dalle norme vigenti. La mancata comunicazione della quantità e dell’importo delle opere eseguite dal subappaltatore comporterà l’accertamento delle stesse attraverso l’Ufficio di Direzione dei lavori e non pagatei relativi esiti costituiranno la base per effettuare il pagamento al subappaltatore. Sarà cura dell’Ente appaltante verificare preventivamente ad ogni pagamento, presso gli organismi preposti, la regolarità contributiva (DURC) delle ditte subappaltatrici.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In caso di Nell'eventualità che l'offerente intenda avvalersi dell'istituto del subappalto, si applica quanto previsto dall’artl’Impresa dovrà indicare, ai sensi dell'art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006, al quale l’art. Le Ditte58 comma 1° della L.R. n° 5/2007 fa rinvio, all’atto dell’offertai lavori o le parti delle opere che intende subappaltare o concedere in cottimo, devono indicare ivi compresi gli impianti, i lavori speciali, i noli a caldo e i contratti similari che prevedano l'impiego di manodopera. Qualora tale indicazione non venga fornita, ovvero venga fornita in modo generico, o non venga presentata la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzidocumentazione richiesta, nessuna autorizzazione di Xxxxxxxxxx o di cottimo potrà essere concessa all'aggiudicatario. In ogni caso l'autorizzazione per l’affidamento in misura non superiore ai valori previsti dalla normativasubappalto o in cottimo potrà essere concessa dall'Amministrazione fatte salve le altre condizioni previste dal citato art. 118 e successive modifiche ed integrazioni. La Ditta aggiudicataria deve depositare percentuale di lavori della categoria prevalente subappaltabile è stabilita nella misura del 30 per cento dell’importo della categoria. L’affidamento in subappalto risulta subordinato alle seguenti condizioni: • che i concorrenti abbiano indicato i lavori da subappaltare; • che il contratto di subappalto presso le Aziende venga depositato almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni; • che l’affidatario del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti subappalto possegga i requisiti di legge richiesti nel bando dalla vigente normativa; • che non sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui alla Legge n. 575/1965. I controlli per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrerela verifica del possesso dei requisiti di capacità tecnico-organizzativa, durante la validità economico-finanziaria e generali, verranno effettuati altresì nei confronti delle imprese subappaltatrici di parti di lavori, antecedentemente all’autorizzazione del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatesubappalto.

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Samples: Bando Di Gara D’appalto

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’artIl subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006n.163/2006. Le DitteSi precisa quanto segue: mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare l’Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il contratto di salvo il diritto al risarcimento del danno; s.m.i. Il subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali non comporta alcuna modificazione agli obblighi e consecutivi prima agli oneri dell’Aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti della data di effettivo inizio del servizio Regione Puglia delle prestazioni subappaltate, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e in tale sede deve altresì trasmettere dei terzi affidatari. Pertanto l’Aggiudicatario, con la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità stipula del contratto, al subappalto parziale assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui saranno affidate le attività connesse con la fornitura e la manutenzione delle attrezzature e mezzi da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate fornire; relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti essa corrisposte al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, la sospensione stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento; • deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. n. 163/2006 circa la sussistenza o meno collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; di eventuali forme di • verifica del possesso in capo alla subappaltatrice dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatemedesimi requisiti di carattere morale indicati nel presente Disciplinare (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. n.163/2006).

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In Il subappalto è ammesso nel rispetto di quanto stabilito nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2010 e nell’art. 170 del DPR 207/2010. È fatto obbligo all’Impresa concorrente di indicare all’atto dell’offerta le opere o le parti di opere che intende eventualmente subappaltare e/o concedere in cottimo o in altre forme similari. La percentuale di lavori subappaltabile della categoria prevalente è stabilita nella misura del 30 percento dell’importo della categoria. L’appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, si applica quanto previsto dall’artsollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione dei lavori subappaltati. 118 Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’ARPAS con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e consecutivi prima della data di effettivo inizio il subappaltatore; b) verifica del servizio possesso in capo alla/e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte delsubappaltatrice/i subappaltatore/i, dei medesimi requisiti di tutti i requisiti richiesti carattere morale indicati nel bando per essere ammessi alla garadi gara (cause ostative di cui all’art. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere38 del D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), durante la validità del contrattononché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’appaltatore, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni casoquale è fatto obbligo di trasmettere, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistacorrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. L’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente capitolato è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 118 del D. LgsDlgs 163/2006 e s.m.i., ivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria al 30% dell’importo del contratto, deve depositare il obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 118. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del servizio subappaltatore, rimanendo essa l’unica e in tale sede deve altresì sola responsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, del subappaltatore dei requisiti di tutti i qualificazione prescritti dal D.lgs. 163/2006 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla garagenerali di cui all’articolo 38 del medesimo D.lgs. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende163/06. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatoreparticolare, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattualiquanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria si richiama l’obbligo dell’Impresa di trasmettere alla stazione appaltante entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistaai subappaltatori, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta In caso di inadempimento, il Committente si riserva la sospensione dei facoltà di sospendere i pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente fino ad avvenuta regolarizzazione degli adempimenti dell’Impresa di cui al comma precedente. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 118 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i., si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatesocietà anche consortili.

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SUBAPPALTO. In caso Il servizio può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di subappaltoofferta, si applica quanto previsto dall’artindicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariaD.Lgs 163/06. In caso di subappalto le Aziende provvederanno l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’ARPAS con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al pagamento all’appaltatore con valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’appaltatore, al quale è fatto obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere trasmettere, entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistacorrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate.

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SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 Il servizio oggetto del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte presente appalto può essere subappaltato entro il limite del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando trenta per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità cento (30%) dell’importo complessivo del contratto, ai sensi dell’art. 105, co. 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Qualora l’Appaltatore abbia dichiarato, in sede di offerta, di volersi avvalere del subappalto, tali elementi sono riportati nel contratto relativo al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariapresente appalto. In caso di subappalto l’Appaltatore sarà in ogni caso responsabile, nei confronti della Committente, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto, derivanti dalle prescrizioni del presente capitolato e dall’offerta formulata. La richiesta e la relativa autorizzazione al subappalto sono sottoposte alle condizioni preclusive di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. medesimo intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Il subappaltatore dovrà inoltre essere in possesso delle idonee certificazioni previste per l’esecuzione del presente appalto, in particolare idonea iscrizione all’Albo Nazionale Gestori Ambientali. L’Appaltatore deve praticare, per le Aziende provvederanno prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al pagamento all’appaltatore venti per cento (20%), ai sensi dell'art. 105, co. 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’Appaltatore che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’articolo 2359 del codice civile con obbligo della Ditta aggiudicataria il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di trasmettere entro 20 giorni naturali raggruppamento temporaneo, società o consorzio. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per l’esatta definizione delle condizioni ricadenti in subappalto e consecutivi dalla data per l’individuazione delle attività che invece non costituiscono subappalto si fa espresso rinvio a quanto stabilito dall’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. L’Appaltatore, in relazione alle attività in subappalto, è tenuta a verificare l’applicazione integrale dei Contratti Collettivi Nazionale (ed eventualmente Territoriali) in termini di ciascun pagamento effettuato trattamento economico e normativo, in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. È altresì responsabile in solido dell’osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro confrontidipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. L’Appaltatore e, per suo tramite, i subappaltatori trasmettono alla Committente prima dell’inizio dell’appalto la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché, quando necessario, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistadel piano di sicurezza. L’Appaltatore e, con l’indicazione delle ritenute per suo tramite, i subappaltatori trasmettono periodicamente alla Committente copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatequelli dovuti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva.

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SUBAPPALTO. In caso Il subappalto è ammesso nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 105 D.lgs. 50/2016. (da inserire se l’Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, si applica quanto previsto dall’artè fatto divieto all’Aggiudicatario di subappaltare le prestazioni oggetto della presente convenzione. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi(da inserire se l’Aggiudicatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto) L’Aggiudicatario affida in subappalto, in misura non superiore ai valori al 40% dell’importo contrattuale alla ditta l’esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali: Con la stipula della presente Convenzione, l’Aggiudicatario dichiara di avere rispettato le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativanormativa medesimi NON è ammesso il Subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerte in sede di gara. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto L’ARCS, in caso di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/ifallimento, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrereliquidazione coatta e concordato preventivo, durante la validità ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al subappalto parziale o totale fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all’art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016. È fatto salvo il diritto dell’ARCS e della singola Azienda del servizio aggiudicato senza SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il preventivo consenso scritto da parte risarcimento delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee maggiori spese conseguenti al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatesubentro nella fornitura.

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Samples: Cessione Del Contratto

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto Il subappalto è regolato dall’art. 118 105 del D. LgsD.Lgs. 50/2016 e dalla Legge n. 163/200655 del 14/06/2019 art. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte 18. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: − che l’Appaltatore provveda al deposito del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende la Stazione Appaltante almeno 20 (venti) giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni; − che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’art.80 D.Lgs 50/2016 che non sussistano, nei suoi confronti, cause ostative a contrarre con la Pubblica Amministrazione; − che al momento del servizio deposito del contratto di subappalto, presso la Stazione Appaltante il subappaltatore trasmetta contestualmente dichiarazione nei modi e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione nei termini di legge attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, possesso dei requisiti generali di tutti i requisiti cui all’art.80 D.Lgs 50/2016 e di ordine speciale richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria dalla presente lettera d’invito Qualora l’aggiudicatario intendesse procedere con l’affidamento in subappalto è comunque proibito ricorrere, durante tenuto a formulare per iscritto apposita richiesta di autorizzazione ed attendere la validità conseguente risposta della Stazione Appaltante. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo fino al 40% dell’importo complessivo del contratto, al in conformità a quanto previsto dall’art. 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto parziale o totale è vietato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagateCodice.

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Samples: www.iltrivulzio.it

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, Il concorrente ha facoltà ricorrere al subappalto e a tal fine indica all’atto dell’offerta, devono indicare la parte dell’offerta le parti del servizio che intendono eventualmente subappaltare intende subappaltare; in mancanza di tali indicazioni il subappalto non è autorizzato. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Per l’esecuzione dei servizi di R&S di Fase 3 finalizzati alla realizzazione, test e validazione di un prototipo, descritti nel paragrafo § 5 è fatto divieto di subappalto all’impresa che partecipi alla procedura per l’affidamento dell’appalto principale, a terzimeno che l’oggetto del sub-appalto consista in forniture di Tale previsione è motivata dalla necessità di garantire condizioni di concorrenza nel mercato, in misura non superiore ai valori evitando situazioni di restringimento dei canali di approvvigionamento di particolari beni/servizi che concorrano alla realizzazione delle soluzioni prototipali oggetto del progetto di R&S presentato. È invece consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore da parte di diversi concorrenti. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dalla normativadall’art. La Ditta aggiudicataria deve depositare 80 del Codice. L'affidatario del contratto depositerà il contratto di subappalto presso le Aziende la Stazione Appaltante almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni di Fase. Al momento del servizio e in tale sede deve deposito del contratto di subappalto presso la Stazione Appaltante l'affidatario trasmetterà altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/idel subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrerecorredato della documentazione tecnica, durante la validità amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contrattocontratto affidato, al indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatesia in termini prestazionali che economici.

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SUBAPPALTO. In caso L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Per le prestazioni rese in subappalto, l’Istituto provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, comma 13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’Istituto, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’Istituto sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili ai valori previsti soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla normativadocumentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La Ditta aggiudicataria L’Appaltatore deve depositare presso l’Istituto il contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, in copia autentica, almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del servizio e contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in tale sede termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve altresì trasmettere essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: _ la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, del subappaltatore dei requisiti di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla garaprestazione subappaltata; _ la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità 80 del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariaCodice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Istituto non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’Istituto procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’Istituto, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: _ il nome del sub-contraente; _ l'importo del sub-contratto; _ l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’Istituto le Aziende provvederanno eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Istituto, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Istituto da qualsivoglia pretesa di trasmettere entro 20 giorni naturali terzi per fatti e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti colpe imputabili al subappaltatore o cottimistaai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Istituto inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Istituto. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Istituto, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 comma 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con l’indicazione ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. Tale In caso di inadempimento comporta da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Istituto può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sospensione sussistenza dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatemotivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

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SUBAPPALTO. In caso Il Fornitore, se dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, nella misura prevista all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Il subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, copia della necessaria documentazione ai fini dell’autorizzazione del subappalto stesso. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Per le eventuali prestazioni affidate in subappalto, si applica rimanda quanto previsto dall’artdall’ art. 118 105, del D. LgsD.Lgs. n. 163/200650/2016. Le DitteL’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare il Fornitore si obbliga a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non pagateespressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

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SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’artIl subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 118 105 del D. Lgs. n. 163/200650/2016, a cui espressamente si rinvia. Le DitteIl concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del Codice deve indicare all’atto dell’offertadell’offerta i lavori che intende subappaltare nei limiti del 50% dell’importo complessivo del contratto. Senza tali indicazioni, devono indicare il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. Salvi i casi, di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terziStazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatoreall’appaltatore che dovrà trasmettere alla Xxxxxxxx Xxxxxxxxxx, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 xxxxx 00 (xxxxx) giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontidal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti quietanzate, emesse dal subappaltatore. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da essi affidatari corrisposti al subappaltatore affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o cottimistafornitura affidati. Sono, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatealtresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel xxxxx xxx xxx-xxxxxxxxx.

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SUBAPPALTO. Per quanto riguarda il subappalto ad altre società od enti anche di specifiche parti della fornitura, si rinvia a quanto previsto dall'art. 118 del D.lgs.163/2006 e ss.mm.ii. L’eventuale subappaltatore dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art.2 della L.R. 15/2008 e ss.mm.ii. nonché all’art.3 della L.136/2010 e ss.mm.ii. L’impresa concorrente dovrà, comunque, indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del D.Lgs. 163/2006 e smi, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente CSA. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre la Stazione Appaltante dovrà verificare l’insussistenza, in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i capo al subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla garadivieti previsti dalla vigente legislazione antimafia. Alla ditta L’Impresa aggiudicataria è comunque proibito ricorrereresponsabile per gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante la validità l’esecuzione della fornitura oggetto del contrattosubcontratto od, in qualunque modo, alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. L’autorizzazione al subappalto parziale è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera, entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità della documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo contrattuale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziendedi importo inferiore ad € 100.000, detto termine è dimezzato. In ogni casoSuccessivamente, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatorel’Impresa aggiudicataria e, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattualisuo tramite, nessuna esclusal’impresa subappaltatrice, saranno a carico della ditta trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con E’ fatto obbligo della Ditta all’Impresa aggiudicataria di trasmettere trasmettere, entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontipagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore. Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’impresa aggiudicataria si impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore o cottimistacon altra impresa in possesso dei requisiti necessari ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. Conformemente alla segnalazione dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell’AVCP nr. 14 del 15 ottobre 2003, con l’indicazione delle ritenute al fine di garanzia effettuateconsentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. Tale inadempimento comporta n. 163/2006 ed smi, non verrà autorizzato l’affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatepartecipazione della gara, né ad imprese che partecipino alla gara.

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SUBAPPALTO. In caso di subappaltoL’aggiudicatario non potrà subappaltare, si applica quanto previsto dall’art. 118 nemmeno in parte, il servizio oggetto del D. Lgs. n. 163/2006. Le Dittepresente appalto, all’atto dell’offertané cedere, devono indicare la parte del servizio per nessun motivo, il contratto relativo o il credito che intendono eventualmente subappaltare a terzine deriva, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativasenza il consenso scritto della stazione appaltante. La Ditta aggiudicataria deve depositare cessione ed il subappalto non autorizzati possono costituire motivo di risoluzione del contratto e fanno sorgere il diritto per il committente ad effettuare l’esecuzione in danno, con incameramento della cauzione definitiva, fatto salvo il risarcimento di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possessoogni conseguente maggiore danno. I pagamenti relativi ai lavori svolti dal subappaltatore o cottimista saranno effettuati dall’aggiudicatario; pertanto, da parte del/i subappaltatore/il’aggiudicatario è obbligato a trasmettere, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti dei subappaltatori o cottimisti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistaesso aggiudicatario via via corrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la sospensione stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario stesso. In ogni caso, l’inadempimento dell’appaltatore, ove accertato, potrà configurarsi come violazione dell’art.118 del D. Lgs. n.163/06 e come un caso di grave negligenza ai sensi dell’art.136 del citato Decreto, tale da comportare la risoluzione del contratto secondo il disposto di detto articolo, con conseguente incameramento della cauzione definitiva e segnalazione del fatto all’Autorità per la Vigilanza sui Contratti Pubblici. La richiesta di subappalto o di concessione in cottimo dovrà essere formalizzata, entro il termine che sarà comunicato con la lettera di aggiudicazione, con apposita istanza, che l’Amministrazione si riserva di accogliere o meno, ai sensi dell’art.141 del DPR n.554/1999 e dell’art.118, 2° comma, del D. Lgs. n.163/06. Con tale istanza si dovranno indicare i nominativi delle imprese subappaltatrici e/o cottimiste (per le quali dovrà prodursi la documentazione attestante il possesso dei pagamenti requisiti di cui ai punti 2, 3, 4 del citato art.118, secondo xxxxx, D. Lgs. n.163/06 con gli adeguamenti dovuti per l’applicazione del DPR n.34/00 e della circolare Ministero Lavori Pubblici n.U.L. 182/400/93 dell’1.3.2000) e si dovranno altresì precisare l’esatto ammontare di ogni singolo subappalto e/o cottimo e l’entità del ribasso formulato a favore dell’impresa appaltatrice da parte di ogni subappaltatore e/o cottimista. Qualora venga autorizzato l’affidamento in subappalto od in cottimo di cui sopra, l’appaltatore dovrà depositare presso l’Amministrazione comunale in doppia copia (una per l'Ufficio Contratti e una per l'Ufficio Tecnico) i contratti di subappalto e/o cottimo, almeno 20 giorni prima L'appaltatore, ai sensi dell’art.35, comma 28, del D.L. n.223/06, risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle successive fatture ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per un importo corrispondente alle gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. La responsabilità solidale viene meno se l'appaltatore verifica, acquisendo la relativa documentazione prima del pagamento del corrispettivo, che gli adempimenti di cui al punto precedente connessi con le prestazioni eseguite di lavoro dipendente concernenti l'opera affidata sono stati correttamente eseguiti dal subappaltatore. L'appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo fino all'esibizione da parte del subappaltatore e della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non pagatepossono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall’appaltatore al subappaltatore. Il Comune di Lari provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante che gli adempimenti di cui sopra connessi con le prestazioni di lavoro dipendente sono stati correttamente eseguiti dall'appaltatore stesso.

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SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’artIl subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le DitteL’esecuzione dei lavori per i quali è richiesta la classifica SOA OG10 può essere subappaltata solo nei limiti del 30% dell’importo complessivo dei lavori, all’atto dell’offertacome previsto all’art.118 comma 2, devono indicare la parte del servizio terzo periodo, D.Lgs.163/2006 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che intendono eventualmente subappaltare a terzirimane unico e solo responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in misura subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai valori previsti dalla normativasensi del richiamato art. La Ditta aggiudicataria 118 del D.Lgs. 163/2006, alle seguenti condizioni: il concorrente deve indicare le attività e/o i servizi che intende subappaltare; l’aggiudicatario (appaltatore) deve depositare il presso la Stazione Appaltante copia autentica del contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; l’appaltatore deve allegare al contratto di effettivo inizio subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, co. 8, del servizio e D. Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice. Nel caso in tale sede cui l’aggiudicatario (appaltatore) sia un R.T.I. o un consorzio analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del R.T.I. o del consorzio; con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve altresì trasmettere trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso degli eventuali requisiti prescritti dal Bando di gara e dalla normativa vigente, nonché la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui tutti gli adempimenti all’articolo 38 del D. Lgs 163/2006; che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della Legge n.575/1965 e le responsabilità contrattualis.m.i.. È inoltre fatto obbligo all’aggiudicatario (appaltatore), nessuna esclusaai sensi dell’art. 118, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria comma 3, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all’Amministrazione contraente, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari essa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello Schema di Contratto (Allegato W). Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni di cui all’art. 118 del D. Lgs 163/2006. Si precisa, pertanto, che anche in caso di subappalto delle lavorazioni per le quali è richiesta l’attestazione SOA nella classifica OG10, si applica la sospensione dei previsione generale per la quale è fatto obbligo all’aggiudicatario (appaltatore), ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D. Lgs 163/2006, di trasmettere all’Amministrazione contraente, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagateritenute di garanzia effettuate.

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Samples: Bando Di Gara

SUBAPPALTO. In caso Il RTI, conformemente a quanto dichiarato in sede di rilancio competitivo, affida in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Servizi base, complementari ed accessori così come indicato nella RDO. Il RTI è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Agenzia, o a terzi per fatti comunque imputabili ai valori previsti dalla normativasubappaltatori cui sono state affidate le suddette attività. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti Contratto i requisiti richiesti nel bando dalla documentazione di gara per essere ammessi alla garal’affidamento dell’Accordo Quadro nonché dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrereIl RTI si impegna a depositare presso l’Agenzia, durante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) la validità copia autentica del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza contratto di subappalto; ii) dichiarazione attestante il preventivo consenso scritto possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici indicati dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lo svolgimento delle Aziendeattività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs n. 163/2006; iv) la dichiarazione del RTI relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e 2359 c.c. con il subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Agenzia non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, l’Agenzia procederà a richiedere al RTI l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto le Aziende provvederanno non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il RTI dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni (ora, artt. 67 e 76 del D.Lgs n. 159/2011). Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del RTI, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Agenzia, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata. Il RTI si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria subappaltatore e/o ai suoi ausiliari. Il RTI si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Agenzia inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il RTI non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Agenzia né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. Il corrispettivo relativo alla quota subappaltabile sarà corrisposto direttamente al RTI, in conformità a quanto disposto dall’art. 118, comma 3 del D.Lgs 163/2006. Il RTI si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari esso via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale Qualora il RTI non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Agenzia contraente sospende il successivo pagamento a favore del RTI. Il RTI aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs n. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’Agenzia, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del RTI limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione. In caso di inadempimento comporta la sospensione da parte del RTI agli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Agenzia può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e requisiti in capo al subappaltatore, l’Agenzia annullerà l’autorizzazione al subappalto. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il RTI si obbliga a comunicare all’Agenzia il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati. Per tutto quanto non pagateprevisto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.

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SUBAPPALTO. In caso È ammesso il subappalto in conformità a quanto previsto all’art. 118 D. Lgs. n. 163/200 e nel limite massimo del 30% del valore del contratto. Resta inteso che, qualora la Ditta concorrente non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, si applica è fatto divieto di subappaltare le prestazioni oggetto della Richiesta d’Offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di Xxxxxx SpA di quanto previsto dall’artsubappaltato. Ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte163/2006 e s.m., l’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: la Ditta Concorrente, all’atto dell’offerta, devono deve indicare la parte del servizio le attività che intendono intende eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria subappaltare; il Fornitore deve depositare presso Lepida il contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate. Con il deposito del contratto di effettivo inizio del servizio e in tale sede subappalto, il Fornitore deve altresì trasmettere la certificazione documentazione attestante il possesso, da parte del/i del subappaltatore/i, dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalla Richiesta di Offerta (dichiarazione sostitutiva inerente il possesso dei requisiti di cui all’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m., di essere in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale necessari per la corretta esecuzione della fornitura/servizio, di cui all’art. 26, comma 1, lettera a), punto 2, del D. Lgs. n. 81/2008 e s.m., certificato di iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia) Ai sensi dell’art. 118, comma 11, D.Lgs. n. 163/2006, con riferimento a tutti i requisiti richiesti nel bando sub-contratti stipulati dal Fornitore per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al subappalto parziale o totale Fornitore medesimo di comunicare, a Lepida S.p.A., il nome del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte sub-contraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle Aziende. In ogni casoattività, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore delle forniture e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagateservizi affidati.

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Samples: Richiesta Di Offerta Per La Fornitura Di Riprese E Regia Dell’evento Porretta Soul Festival Edizione 2011

SUBAPPALTO. E’ ammesso il subappalto sino alla quota del 40% dell’importo complessivo del contratto di lavori, servizi o forniture. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 stipula del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso si applicano le Aziende almeno 20 giorni naturali prescrizioni di cui all’articolo 105 del decreto legislativo 50/2016 dopo le modifiche apportate dal Decreto Legislativo 32/2019 come convertito dalla legge 55/2019. Il Fornitore ha dichiarato di voler subappaltare le seguenti lavorazioni_____________________________________ Il Fornitore riconosce e consecutivi prende atto che l’esecuzione della prestazione è subordinata all’integrale ed assoluto rispetto della vigente normativa in tema di contratti pubblici. In particolare, il medesimo garantisce l’assenza delle condizioni ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché la sussistenza e persistenza di tutti gli ulteriori requisiti previsti dalla legge e dal Contratto per il legittimo affidamento delle prestazioni e la loro corretta e diligente esecuzione, in conformità al presente Contratto e per tutta la durata del medesimo. Il Fornitore assume espressamente l’obbligo di comunicare immediatamente a Rete Idea – pena la risoluzione di diritto del presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c. – ogni variazione rispetto ai requisiti di cui al comma precedente, come dichiarati ed accertati prima della data sottoscrizione del Contratto. Il Fornitore prende atto che Rete Idea si riserva la facoltà, durante l’esecuzione del presente Contratto, di effettivo inizio del servizio e verificare, in tale sede deve altresì trasmettere ogni momento, la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, permanenza di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contrattodi legge in capo al medesimo, al subappalto parziale o totale fine di accertare l’insussistenza degli elementi ostativi alla prosecuzione del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al presente rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatoreed ogni altra circostanza necessaria per la legittima acquisizione delle prestazioni. Il Fornitore è reso altresì edotto che, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattualiqualora nel corso del rapporto dovesse sopravvenire il difetto di alcuno dei predetti requisiti, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariail Contratto si risolverà di diritto ai sensi dell’art. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate1456 c.c.

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Samples: retepediatricaidea.it

SUBAPPALTO. In caso Il subappalto è ammesso nei limiti e con l’osservanza degli obblighi di cui all’art. 105 D.lgs. 50/2016. (da inserire se l’Aggiudicatario non ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, si applica quanto previsto dall’artè fatto divieto all’Aggiudicatario di subappaltare le prestazioni oggetto della presente Convenzione. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi(da inserire se l’Aggiudicatario ha dichiarato di voler far ricorso al subappalto) L’Aggiudicatario affida in subappalto, in misura non superiore ai valori al 30% dell’importo contrattuale alla ditta l’esecuzione delle seguenti prestazioni contrattuali: Con la stipula della presente Convenzione, l’Aggiudicatario dichiara di avere rispettato le condizioni previste dal Disciplinare di gara e dalla normativa vigente per l’affidamento in subappalto delle prestazioni sopra indicate, così come previsti dal Disciplinare e dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare normativa medesimi NON è ammesso il contratto Subappalto in favore delle imprese che hanno presentato offerte in sede di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data gara L’EGAS, in caso di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/ifallimento, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrereliquidazione coatta e concordato preventivo, durante la validità ovvero procedura di insolvenza concorsuale o di liquidazione dell'appaltatore, o di risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 108 D.lgs 50/2016 ovvero di recesso dal contratto ai sensi dell'articolo 88, comma 4-ter, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, ovvero in caso di dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, interpella progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al subappalto parziale o totale fine di stipulare un nuovo contratto, fatta salva la possibilità di cui all’art 110 comma 3 lett. b) D.lgs. 50/2016. E’ fatto salvo il diritto dell’EGAS e della singola Azienda del servizio aggiudicato senza SSR di rivalersi sulla garanzia definitiva e sui crediti maturati per il preventivo consenso scritto da parte risarcimento delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee maggiori spese conseguenti al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatesubentro nella fornitura.

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Samples: Cessione Del Contratto

SUBAPPALTO. Il subappalto è regolato dall'art.105 del Codice degli Appalti, secondo i limiti e le condizioni ivi previsti. Il Contraente non può dare in subappalto l’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Poligrafico. A tal fine il Contraente dovrà consegnare al Poligrafico copia del contratto di subappalto unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. In caso di subappalto, si applica il Contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 105, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006. Le DitteCodice degli Appalti; quando non sia la Stazione Appaltante a corrispondere al Subappaltatore il relativo quantum, all’atto dell’offertasarà obbligo del Contraente quello di trasmettere, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 entro venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti nei riguardi del Subappaltatore; qualora i Contraenti non trasmettano le fatture quietanzate dal Subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante potrà sospendere il successivo pagamento in favore dei Contraenti medesimi. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e in particolare: − clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; − clausola risolutiva espressa da essi affidatari corrisposti attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuatesopra citato art. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate3 della L. 136/2010.

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Samples: www.ipzs.it

SUBAPPALTO. L’Operatore economico è autorizzato ad affidare in subappalto le seguenti lavorazioni … previste nell’offerta (oppure, per il subappalto le Parti rinviano alle condizioni di gara e al verbale di aggiudicazione), e in ogni caso non superiore al trenta per cento dell’importo complessivo del contratto. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 subappalto l’Operatore economico provvede al deposito del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende l’Amministrazione almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la dell’esecuzione delle relative prestazioni, comprensivo della certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/idel subappaltatore dei prescritti requisiti di qualificazione in relazione alla prestazione resa subappaltata, oltre alla dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di tutti i requisiti richiesti nel bando generali per essere ammessi alla garaaffidatario di un lavoro pubblico. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno Le Parti concordano che l’Amministrazione provvederà a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimistaal cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite in base alle richieste. L’Operatore economico dovrà, nei cartelli esposti all’esterno del cantiere, indicare i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici, nonché i dati delle certificazioni attestanti il possesso dei requisiti di qualificazione; inoltre dovrà munire tutto il personale di cartellino di identificazione, compreso quello per le imprese subappaltatrici coinvolte) con obbligo di esporlo. Il cartellino, corredato di fotografia, contiene le generalità del lavoratore e l`indicazione del datore di lavoro (cfr. la legge È stata acquisita con nota prot. n. … del …, agli atti dell’Aministrazione, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma dell’articolo 2359 del codice civile, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuateil titolare del subappalto o del cottimo. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e Per quanto non pagateprevisto si rinvia all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di Realizzazione Di N. 70 Loculi Cimiterili a Struttura Prefabbricata E Opere Edili Connesse

SUBAPPALTO. In caso Si applicano le disposizioni di subappaltocui all'art. 105 del Codice e pertanto gli eventuali subappalti durante l'esecuzione dei contratti applicativi saranno autorizzati nel rispetto di quanto previsto dallo stesso articolo 105 del Codice. La quota di subappalto per ciascun contratto applicativo non può superare il limite del 40% per lavori e del 40% per servizi. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le parti dei lavori/servizi che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo dei lavori e del 40% dell'importo dei servizi, si applica in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D. LgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. n. 163/2006Ai sensi di quanto previsto dall’art. Le Ditte105, c. 4 del Codice, l’affidamento in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante, è sottoposto alle seguenti condizioni: ➢ che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; ➢ che il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria; ➢ che l’operatore economico concorrente, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte (compilando l’apposita Sezione D della Parte II^ “Informazioni concernenti i subappaltatori sulle cui capacità l’operatore economico non fa affidamento” del servizio D.G.U.E. sul SATER) abbia indicato i lavori o le parti di opere/servizi che intendono intende eventualmente subappaltare, o concedere in cottimo; ➢ che non sussistano, nei confronti del subappaltatore, motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice né alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del D.Lgs. n. 159/2011. Resta inteso che, qualora l’appaltatore non si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di ricorrere al subappalto, è fatto divieto di subappaltare a terzile prestazioni oggetto di contratto. Nel caso di autorizzazione di subappalti, qualora ricorra una delle ipotesi di cui all'art. 105, comma 13 del Codice, l'Amministrazione Comunale corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista o al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, secondo quanto previsto dal Capitolato Speciale d'Appalto. Invece in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante casi in cui la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno stazione appaltante non proceda al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere diretto del subappaltatore e/o sub contraente, l’appaltatore dovrà trasmettere, entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari essa affidataria corrisposti al subappaltatore o cottimista, nonché, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate, salvo quanto disposto dall'art. Tale inadempimento comporta 105, comma 13, del Codice. L’obbligo di trasmettere, copia delle fatture quietanzate è esteso anche agli esecutori in sub contratto di forniture, come previsto dall’art. 15 della Legge 180/2011. Qualora l’impresa affidataria non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, l’Amministrazione appaltante sospenderà il successivo pagamento a favore dell’impresa affidataria medesima, senza che la sospensione stessa possa eccepire il ritardo dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatemedesimi, così come indicato nel Capitolato speciale d'appalto.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In caso Per le disposizioni in tema di subappalto, subappalto si applica quanto previsto dall’art. 118 rimanda integralmente all’articolo 105 del D. Lgs. n. 163/200650/2016. Le DitteL’appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna delle attività oggetto del contratto. (oppure) Per le disposizioni in tema di subappalto si rimanda integralmente all’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. Previa autorizzazione dell'Università, è ammesso l’affidamento in subappalto delle sole parti di forniture e/o prestazioni indicate dall’Appaltatore all’atto dell’offerta, devono indicare la nei limiti, nel rispetto e secondo le disposizioni e condizioni tutte di cui all’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016. L'Impresa è responsabile, nei confronti dell’Università, del rispetto da parte dei subappaltatori delle norme che essa stessa è obbligata a rispettare in forza di norme di legge e regolamento, disposizioni e capitolati che lo stesso appaltatore è obbligato a rispettare in forza del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso appalto. L’Università rimane in ogni caso estranea ai rapporti intercorrenti tra le Aziende almeno 20 giorni naturali imprese subappaltatrici e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possessol’appaltatore, restando l’Università stessa sollevata da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto qualsiasi eventuale pretesa da parte delle AziendeImprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni che terzi potessero avanzare come conseguenza delle prestazioni subappaltate. L’Università pagherà direttamente al subappaltatore gli importi delle prestazioni da esso eseguite, ai sensi dell’articolo 105, comma 13 del D. Lgs. n. 50/2016:  quando il subappaltatore è una micro impresa o una piccola impresa;  in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore:  su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli altri casi, l’Università pagherà direttamente ed esclusivamente all’appaltatore obbligato gli importi delle prestazioni e/o forniture eseguite dai subappaltatori; a tale fine l’appaltatore dovrà osservare gli adempimenti di cui all’articolo 3 della legge n. 136/2010. Ove l’Università fosse insoddisfatta delle modalità di esecuzione del servizio, si riserva, a suo insindacabile giudizio ed in qualsiasi momento, di revocare l’autorizzazione al subappalto, rimanendo esclusa ogni e qualunque pretesa dell’Impresa e/o dei subappaltatori di risarcimenti. L’Impresa, al ricevimento della comunicazione di revoca, procederà all’allontanamento immediato del subappaltatore. Le richieste di autorizzazione per i subappalti, formulate dal legale rappresentante dell’Impresa, redatte in conformità al disposto dell'articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 ed in regola con le responsabilità contrattualivigenti normative sul bollo, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariadevono essere inviate al Settore Gestione Contratti – Area Edilizia e Logistica di Ateneo e per conoscenza al responsabile del procedimento ed al direttore dell’esecuzione del contratto. In caso L’Università provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto nei termini di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi legge che decorrono dalla data di ciascun pagamento effettuato ricevimento della predetta istanza, completa degli elementi richiesti. I subappalti, qualora ricorrano le condizioni previste dall’articolo 105 del D. Lgs. n. 50/2016 saranno autorizzati nei loro confrontilimiti stabiliti da detta normativa. Il periodo necessario per l'espletamento dell’istruttoria non può, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore in alcun modo, essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o cottimistasospensione del termine fissato per l’ultimazione del servizio, con l’indicazione delle ritenute né può essere addotto a fondamento di garanzia effettuatealcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggiori compensi di sorta. Tale inadempimento comporta Nei confronti dell’Impresa che non si attenga alle regole ed alle prescrizioni di cui sopra, l’Università avrà facoltà di richiedere la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagaterisoluzione del contratto.

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Samples: www.unibo.it

SUBAPPALTO. In Legacoop Servizi È necessario che sia previsto l’obbligo per la stazione appaltante di identificare le prestazioni omogenee ai fini della corretta identificazione della terna. Accolta. E’ inoltre opportuno specificare che sia ammissibile indicare un numero di subappaltatori superiore a 3 per ciascuna prestazione omogenea. Infatti, seppur il tenore letterale del primo periodo del comma 6, dell’articolo 105, possa condurre ad una interpretazione diversa (è obbligatoria l’indicazione di una terna…), la possibilità di subappaltare non dovrebbe essere preclusa anche in caso di subappaltoindicazione di un numero di subappaltatori superiori a tre, si applica quanto previsto dall’artvisto che la ratio della norma (previsione di una terna e non di un singolo subappaltatore) sta proprio nell’offrire una maggiore possibilità di scelta all’appaltatore in considerazione del tempo che separa la partecipazione ad una gara e l’esecuzione della prestazione. 118 del D. LgsInfine la direttiva europea 2014/24/UE, all’articolo 71, anche quando prevede la possibilità di richiedere da parte della stazione appaltante, prima dell’esecuzione dei lavori, l’indicazione dei subappaltatori, non impone mai un numero minimo o massimo di subappaltatori da indicare, poiché dovrebbe essere una scelta che rimane in capo all’appaltatore. n. 163/2006La formulazione della norma non sembra essere interpretabile come limite minimo poiché non ricorre ad espressioni quali “almeno tre” oppure” non meno di tre”. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio Al contrario sembra che intendono eventualmente subappaltare a terziil legislatore abbia fatto una valutazione ex ante, in misura ordine alle problematiche insite nella preventiva indicazione del nominativo del subappaltatore, ritenendo che l’indicazione di tre nominativi possa ovviare all’inconveniente dell’indisponibilità sopravvenuta del subappaltatore indicato ex ante. Autorizzare un numero maggiore, del resto, sconta problematiche connesse al divieto di gold plating ossia di non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e aggravamento degli oneri amministrativi in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possessoquesto caso a carico delle stazioni appaltanti, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti che sarebbero tenute a verificare i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture generali per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatenumero di subappaltatori maggiore di quello indicato dalla norma.

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Samples: www.anticorruzione.it

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto Il subappalto è regolato dall’art. 118 18 L.19/3/1990, n.55, così come modificato dall’art. 34 L.11/2/1994, n.109 e successive modificazioni, nonché dall’art. 141 del D. LgsDPR n. 554/99. L’autorizzazione al subappalto verrà concessa solo se l’impresa affidataria del subappalto è in possesso di adeguata qualificazione ai sensi del D.P.R. n. 163/200634/2000. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti Documenti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorreree stipulazione del contratto L’impresa aggiudicataria dovrà presentare, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziendeentro e non oltre 10 gg. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticomu- nicazione dell’avvenuta aggiudicazione, i seguenti documenti: • documentazione atta a comprovare il possesso dei requisiti richiesti dal presente Disciplinare - Busta n.1 Documentazione per i quali l’impresa ha prodotto dichiara- zione sostitutiva ai sensi del DPR 445/2000. • originale della fidejussione bancaria o assicurativa richiesta ai sensi dell’art. 30 della legge 109/1994 pari al 10% dell’importo netto dell’appalto a titolo di cauzione definitiva. Oltre alla suddetta documentazione le imprese associate dovranno produrre copia autentica dell’atto di conferimento del mandato per la costituzione del raggruppamen- to temporaneo di imprese. Entro 30 giorni dalla data della comunicazione di aggiudicazione si procederà alla sti- pulazione del contratto. All’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario dovrà provvedere alla stipula delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistacoperture assicurative previste dall’art. 30, con l’indicazione comma 3, della legge 109/1994 e degli articoli 102 e seguenti del DPR 554/1999. In particolare, la polizza di assicurazione per i danni di esecuzione prevista dagli articoli 30, comma 3, della L. n. 109/1994 e 103, comma 1, del D.P.R. 554/1999, dovrà essere predisposta a copertura di una somma pari a Euro ……………. (… /00). La validità del contratto sarà comunque subordinata all’acquisizione delle ritenute informazio- ni prefettizie previste dall’art.10 del DPR 252/98. L’aggiudicazione potrà essere dichiarata decaduta se la ditta aggiudicataria non prov- vederà, nel termine stabilito, alla stipulazione del contratto. In tal caso la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di garanzia effettuatedeliberare l’aggiudicazione, previa revoca della pre- cedente, in favore della ditta risultata seconda in graduatoria. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate.Data …………. …………………………firma

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Samples: Bando Di Gara D’appalto

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’artIl subappalto è disciplinato esclusivamente dall'art. 118 105 del D. Lgs. n. 163/200650/2016, a cui espressamente si rinvia. Le DitteIl concorrente, ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. b), del Codice deve indicare all’atto dell’offertadell’offerta i lavori che intende subappaltare nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto. Senza tali indicazioni, devono indicare il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto, per quelle categorie a qualificazione obbligatoria non possedute dal partecipante, comporta l’esclusione dalla gara. Salvi i casi, di cui all’art. 105, comma 13, del D. Lgs. n. 50/2016, la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terziStazione Appaltante non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e i pagamenti verranno effettuati, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatoreall’appaltatore che dovrà trasmettere alla Stxxxxxx Xxxxxxxxxx, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontixxxxx 00 (xxxxx) xiorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti quietanzate, emesse dal subappaltatore. Non costituiscono subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell'importo del [sub] contratto da essi affidatari corrisposti al subappaltatore affidare. L'appaltatore, in questi casi, deve comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i subcontratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o cottimistafornitura affidati. Sono, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatealtresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel coxxx xxx xxx-xxxxxxxxx.

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Samples: www.regione.lazio.it

SUBAPPALTO. In caso L’'appaltatore ha indicato, in sede di subappaltogara, si applica quanto previsto dall’arti lavori che intende subappaltare, come di seguito elencati, previa autorizzazione della stazione appaltante, e nel rispetto dell'articolo 118, comma 1, del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, come mod. e int. nella misura, alle condizioni, con i limiti e le modalità previste dal predetto art. 118 e dal capitolato speciale d'appalto: L'Amministrazione stabilisce che l’Impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell’ art. 118 del D. LgsDecreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salvo esigenze particolari accertate in corso d’opera, nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore. n. 163/2006E’ fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. Le DitteIn difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, all’atto dell’offertaogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativacon riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto I contratti di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. 231/2002 recante l’”Attuazione della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte delDirettiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti ritardi nel bando per essere ammessi alla garapagamento delle transazioni commerciali”. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso I contratti di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all’art. 3 comma 9 della Ditta aggiudicataria Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione tracciabilità dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagateflussi finanziari.

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Samples: Contratto Di Appalto

SUBAPPALTO. In caso L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Per le prestazioni rese in subappalto, l’ISMEA provvederà ad effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ISMEA, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ISMEA sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ISMEA o a terzi per fatti comunque imputabili ai valori previsti soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla normativadocumentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La Ditta aggiudicataria deve depositare L’Appaltatore consegna all’ISMEA il contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, in copia autentica, almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del servizio e contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in tale sede termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve altresì trasmettere essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, del subappaltatore dei requisiti di tutti i requisiti qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorreretermine previsto, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza l’ISMEA non autorizzerà il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariasubappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’ISMEA procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ISMEA, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ISMEA le Aziende provvederanno eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub- contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’ISMEA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ISMEA da qualsivoglia pretesa di trasmettere entro 20 giorni naturali terzi per fatti e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti colpe imputabili al subappaltatore o cottimistaai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ISMEA inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’ISMEA. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ISMEA, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con l’indicazione ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. Tale In caso di inadempimento comporta da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ISMEA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sospensione sussistenza dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per tutto quanto non pagateprevisto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica Il concorrente indica nella sezione D della parte II del DGUE le lavorazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D. LgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, del Codice, non sarà autorizzato il subappalto nei confronti di un operatore economico che abbia presentato offerta nella presente gara. Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti, Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare le medesime lavorazioni e le medesime quote percentuali che l’operatore riunito intende subappaltare. Solo in caso di appalti di importo pari o superiore alle soglie comunitarie di cui all’art. 35 del Codice, ovvero indipendentemente dall’importo posto a base di gara qualora si tratti di attività maggiormente esposte al rischio di infiltrazione mafiosa di cui al comma 53 dell’art. 1 della Legge 190/2012, il concorrente dovrà altresì indicare la terna dei subappaltatori per ogni tipologia di prestazione che intende subappaltare. Ciascun subappaltatore individuato dall’operatore economico nel proprio DGUE è tenuto: - a compilare un proprio DGUE fornendo le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte II, dalla parte III, dalla parte IV, ove pertinente, e dalla parte VI; - a compilare l’allegato A.2 bis) dichiarazione sostitutiva (d.p.r. n. 163/2006445 del 28.12.2000) art. Le Ditte80, all’atto dell’offertacomma 1, lett. b-bis) e art. 80, comma 5, lett. 2-bis) e 2-ter) - a rendere, utilizzando l’apposito modello A.2.1 “Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria, subappaltatore”, disponibile nella documentazione di gara, i dati generali dell’operatore economico e le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel DGUE. Il DGUE, il Modello A.2 bis ed il modello A.2.1 “Dichiarazioni integrative consorziata esecutrice, ausiliaria, subappaltatore” compilati e sottoscritti con firma digitale dal titolare o legale rappresentante o procuratore di ciascuna impresa subappaltatrice, devono indicare la essere inseriti negli spazi previsti sul sistema telematico da parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzidell’operatore economico partecipante alla gara ovvero, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto caso di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possessoRaggruppamento temporaneo, da parte del/i subappaltatore/idella mandataria. La Stazione appaltante corrisponderà direttamente al sub-appaltatore o cottimista l’importo dovuto per le prestazioni degli stessi eseguite nei casi espressamente previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice al quale complessivamente si rinvia per la disciplina del subappalto. La richiesta di tutti i requisiti richiesti nel bando per subappalto deve essere ammessi alla presentata in sede di gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere: qualora ciò non avvenga, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In in caso di subappalto le Aziende provvederanno aggiudicazione il concorrente non potrà ottenere dalla Stazione appaltante l’autorizzazione al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatesubappalto.

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Samples: www.uslcentro.toscana.it

SUBAPPALTO. In caso Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 50% dell’importo di ogni singolo contratto attuativo, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Ente, o a terzi per fatti comunque imputabili ai valori previsti soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo quadro e dei singoli contratti attuativi i requisiti richiesti dalla normativanormativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La Ditta aggiudicataria deve Il subappalto è autorizzato dalla società utilizzatrice. Il Fornitore si impegna a depositare il presso la stessa, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. Copia del contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariainviata anche all’Amministrazione. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la società utilizzatrice non autorizzerà il subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Ente, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Ente da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le Aziende provvederanno prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria 20%. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere alla società utilizzatrice entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, i servizi utilizzatori dalla società utilizzatrice sospendono il successivo pagamento a favore del Fornitore. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, i servizi utilizzatori potranno risolvere i contratti attuativi, l’Ente potrà risolvere l’Accordo quadro e, di conseguenza, tutti i vigenti contratti attuativi, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non pagateprevisto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.

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Samples: www.solaris.srl

SUBAPPALTO. In caso di subappaltoIl concorrente indica all’atto dell’offerta le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo del contratto, si applica in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D. LgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono Il concorrente è tenuto ad indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatarianell’offerta obbligatoriamente tre subappaltatori. In caso di ricorso al subappalto, il concorrente, in sede di compilazione della Busta Amministrativa sulla piattaforma SIAPS, dovrà seguire le indicazioni riportate nella guida “Procedura aperta – Manuale per la partecipazione”, nella sezione “Istruzioni specifiche in caso di subappalto”, disponibile sul sito xxxx://xxx.xxxxxx.xx. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice, pertanto, l’operatore economico che intende ricorrere al Subappalto allega, per ciascun’impresa componente la terna dei subappaltatori, una dichiarazione (da presentarsi secondo le modalità indicate al par. Errore. L'origine riferimento non è stata trovata. del presente Disciplinare) attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice, utilizzando, all’uopo, gli allegati “all. n. 2 DGUE”, “all. n. 4 modulo dichiarazioni integrative subappalto” e “all. n. 5 modulo dichiarazione adesione Protocollo di Legalità”, compilati da ciascuna di dette imprese. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto: - l’omessa dichiarazione della terna; - l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; - l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. I subappaltatori devono possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti. Il mancato possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice, ad eccezione di quelli previsti nel comma 4 del medesimo articolo, in capo ad uno dei subappaltatori indicati nella terna comporta l’esclusione del concorrente dalla gara. Non si configurano come attività affidate in subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria quelle di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticui all’art. 105, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatecomma 3 del Codice.

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Samples: Bando Di Gara – Procedura Aperta Per L’affidamento Del Servizio Per La Gestione Del Cup dell’a.o. Dei Colli N. Gara Simog XXXXXXXXXX

SUBAPPALTO. In caso La disciplina del subappalto è regolata dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. Per gli appalti di subappaltolavori costituiscono subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l'impiego di manodopera, si applica quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000,00 euro e qualora l'incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell'importo del contratto da affidare. Secondo quanto previsto dall’artdall’art 105 comma 5 del Codice per le opere di cui all’art 89 comma 11, (OS4), la quota dei lavori subappaltabile non può superare il valore del 30% dell’importo delle stesse e deve essere autorizzata dalla Stazione appaltante. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le DitteIl concorrente deve obbligatoriamente indicare, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio i lavori o le parti di opere che intendono eventualmente subappaltare a terziintende subappaltare, in misura non superiore ai valori previsti conformità a quanto previsto dalla normativalettera c) del comma 4 dell’art. 105 del Codice, compilando l’apposita sezione del DGUE (Parte II lett D). Non è obbligatoria l’indicazione del/i nominativo/i del subappaltatore/i. L’indicazione del nome e il possesso dei requisiti di moralità, di professionalità e di qualificazione, verrà operato successivamente alla presentazione dell’offerta, al momento del deposito del contratto di subappalto. La Ditta aggiudicataria stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista/i nelle ipotesi previste dal comma 13, art. 105 del Codice. L’aggiudicatario, qualora decida di affidare parte dei lavori in subappalto o cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante e depositare il contratto di subappalto presso le Aziende quest’ultima, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere della esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso, possesso dei requisiti da parte del/i subappaltatore/idel subappaltatore di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione da subappaltare e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice. Il contratto di subappalto, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo dello stesso sia in termini prestazionali che economici. L’affidatario che si avvale del subappalto deve altresì allegare alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità copia autentica del contratto, al subappalto parziale la dichiarazione circa la sussistenza o totale meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del servizio aggiudicato senza Codice Civile con il preventivo consenso scritto titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da parte delle Aziendeciascuno dei partecipanti in caso di raggruppamento. In ogni casoE’ fatto obbligo per l’affidatario, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatoresecondo quanto previsto dall’art. 105 comma 2 del Codice, comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub‐contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub‐contraente, l'importo del sub‐contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub‐contratto. Non saranno autorizzati subappalti a soggetti che non posseggono la qualificazione nella categoria richiesta, secondo le disposizioni dell’art. 105 comma 4 del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattualiall’art. 105, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatecomma 3 del Codice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In Non è previsto il subappalto se non per lo smaltimento degli animali deceduti, da conferire tramite Operatori economici certificati. L’eventuale affidamento in subappalto è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, tenendo presente che la quota subappaltabile - fermo restando quanto previsto al comma 5 del predetto art. 105 - non può essere superiore al 30% dell’importo contrattuale. L’affidamento in subappalto presuppone che l’Appaltatore all’atto dell’offerta o all’atto dell’affidamento in caso di subappaltovarianti in corso d’opera abbia indicato le prestazioni o le parti di opere che intenda subappaltare o concedere in cottimo; A questo riguardo si precisa che qualora tra le prestazioni oggetto di subappalto vi fossero prestazioni riconducibili ad attività maggiormente esposte a rischi di infiltrazioni mafiose, si applica quanto previsto dall’artcome individuato al comma 53 dell’art. 118 del D. Lgs1 L. 190/2012, è fatto obbligo d’indicare, ai sensi dell’art. 105 comma 6 D.Lgs. n. 163/2006. Le Ditte50/2016, all’atto dell’offertala terna di sub appaltatori; l’Appaltatore, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 entro venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, dovrà trasmetter copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate; qualora l’affidatario non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore dell’appaltatore; l’Appaltatore dovrà allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere entro il termine sopra specificato, anche la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. Tale inadempimento comporta la sospensione 2359 del codice civile con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo; analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio; L’Appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti della Stazione Appaltante per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando questa da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle prestazioni subappaltate. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Il Direttore dell’esecuzione del contratto ed il Coordinatore per l’esecuzione, di cui all’art. 92 del D.Lgs. 81/2008, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo. La Stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatesubappaltatori.

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Samples: www.comune.spilamberto.mo.it

SUBAPPALTO. In caso L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 40% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: …………..…………… . Per le prestazioni rese in subappalto, la Stazione appaltante provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ASST, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ASST sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai valori previsti soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla normativadocumentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La Ditta aggiudicataria deve depositare L’Appaltatore deposita presso l’ASST il contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, in copia autentica, almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del servizio e contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in tale sede termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve altresì trasmettere essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, del subappaltatore dei requisiti di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla garaprestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità 80 del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariaCodice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Stazione appaltante non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’ASST procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare alla Stazione appaltante, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub- contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ASST le Aziende provvederanno eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Stazione appaltante, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ASST da qualsivoglia pretesa di trasmettere entro 20 giorni naturali terzi per fatti e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti colpe imputabili al subappaltatore o cottimistaai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dalla Stazione appaltante inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con l’indicazione ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. Tale In caso di inadempimento comporta da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la sospensione Stazione appaltante può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per tutto quanto non pagateprevisto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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SUBAPPALTO. In caso Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: L’Autorità provvederà, ai valori previsti sensi dell’art. 118, del D.Lgs. 163/2006 e smi, a corrispondere direttamente al subappaltatore l’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite: pertanto l’appaltatore dovrà comunicare la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Autorità o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla normativadocumentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La Ditta aggiudicataria deve L’Appaltatore si impegna a depositare presso l’Autorità, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede l’Appaltatore deve altresì trasmettere trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, dei requisiti generali (requisiti ex art. 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.; requisito di cui all’art. 1 bis – comma 14 – della Legge 18/10/2001 n. 383, sostituito dall’art. 1 della Legge 22/11/2002 n. 266) previsti dalla vigente normativa in materia, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dalla vigente normativa e dagli atti di gara, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatarialo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, l’Autorità non autorizzerà il subappalto. In caso di mancato deposito dei documenti necessari nel termine previsto, l’Autorità procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Autorità, della Ditta aggiudicataria perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Autorità da qualsivoglia pretesa di trasmettere entro 20 giorni naturali terzi per fatti e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti colpe imputabili al subappaltatore o cottimistaai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’Autorità inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità; in tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Autorità, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con l’indicazione ribasso non superiore al venti per cento (20%). L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. Tale inadempimento comporta L’Autorità, in caso di mancato rispetto da parte dell’appaltatore dell’obbligo di cui all’articolo 118, comma 3, ultimo periodo del codice, qualora lo stesso motivi il mancato invio all’Autorità della proposta motivata di pagamento, con la sospensione contestazione della regolarità dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite servizi eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal direttore dell’esecuzione, sospende i pagamenti in favore del subappaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal direttore dell’esecuzione. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Autorità può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Autorità revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto. Per tutto quanto non pagateprevisto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35, comma 28, della Legge 4 agosto 2006, n. 248.

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SUBAPPALTO. L’aggiudicatario potrà subappaltare i servizi oggetto della presente gara nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 co. 8 e 105 del Codice a condizione che ne faccia espressa menzione in sede di offerta, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi, fatta salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. Qualora l’Aggiudicatario abbia indicato, all’atto dell’offerta, di voler subappaltare i servizi, il subappalto è consentito secondo le modalità e nei termini di legge di cui all’art. 31 c. 8 e 105 del Codice e fermo restando che i pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore dell’Aggiudicatario. Qualora invece l’Aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto ovvero non abbia indicato, in sede di offerta, le attività, tra quelle consentite dalla norma di subappaltare, è fatto divieto all’Aggiudicatario di ricorrervi. In caso di subappaltoinosservanza di tale obbligo, l’Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento di ogni danno e spesa, avrà facoltà di risolvere immediatamente il contratto e di commissionare a terzi l’esecuzione delle residue prestazioni contrattuali in danno dell’Aggiudicatario. Ai sensi dell’art. 31, comma 8 del Codice, il concorrente può avvalersi del subappalto esclusivamente per le seguenti attività: - indagini geologiche, geotecniche e sismiche; - sondaggi; - rilievi; - misurazioni e picchettazioni; - predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio con esclusione della relazione geologica; - redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta comunque ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Non si applica configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. Il concorrente indica all’atto dell’offerta le prestazioni che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D. LgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. n. 163/2006Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. Le Ditte105, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte comma 3 del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagateCodice.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D. Lgslgs. n. 163/2006163/2006 e s.m. Le DitteL’operatore economico potrà, all’atto dell’offertanei limiti di cui al suddetto art. 118, devono indicare richiedere l’autorizzazione al subappalto per il 30% della categoria prevalente e scorporabile e per le restanti categorie di lavorazione previste nel bando e preventivamente dichiarate in sede di offerta. L’operatore economico, considerato che l’esecuzione dell’appalto è ripartita tra i quattro Poli, potrà individuare per la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, stessa categoria di lavorazioni anche più subappaltatori. I subappaltatori dovranno essere in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, possesso di tutti i requisiti richiesti nel bando di gara e nel relativo capitolato speciale di appalto. Le richieste di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate all’Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti e per conoscenza al Responsabile unico del procedimento; l’operatore economico affidatario non potrà fare eseguire le prestazioni ad altro soggetto finchè non sarà notificata da parte del suddetto ufficio l’autorizzazione al subappalto. Si precisa che, anche in caso di subappalto, rimane solidalmente responsabile l’operatore economico contraente, il quale continuerà a rispondere pienamente di tutti gli obblighi contrattuali, sollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. Ai sensi dell'art. 3 co. 8 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. il contratto che sarà stipulato con l’operatore economico aggiudicatario conterrà, a pena di nullità assoluta, una clausola con la quale l’appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Inoltre ai sensi del comma 9- bis il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni determinerà la risoluzione di diritto dell’accordo quadro. L’operatore economico aggiudicatario, i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai servizi oggetto del presente appalto devono garantire la tracciabilità dei flussi finanziari e, qualora abbiano notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m. procedono all’immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla di Firenze. Ai sensi dell’art. 5 della legge 136 del 13 agosto 2010 e s.m., gli addetti dovranno essere ammessi identificati mediante tessera di riconoscimento da cui risulti altresì la data di assunzione, il numero di protocollo e la data dell’autorizzazione al subappalto. I pagamenti relativi a lavorazioni eseguite da subappaltatori verranno effettuati direttamente al subappaltatore, pertanto l’operatore economico dovrà trasmettere in allegato alla garafattura una sua dichiarazione da cui risultino le lavorazioni eseguite dai singoli subappaltatori, il polo di riferimento, gli importi eseguiti. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrereIn attuazione del co. 1 dell’art. 3 della legge 136 del 13 agosto 2010, durante la validità così come modificato dal decreto legge n. 187 del contratto2010, al subappalto parziale fine di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari l’appaltatore deve utilizzare esclusivamente uno o totale più conti correnti bancari o postali, accesi dal subappaltatore presso banche o presso la società Poste Italiane SpA dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche; sui pagamenti dovrà essere indicato il codice identificativo di gara (CIG), attribuito dall’Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture su richiesta della Stazione Appaltante e i pagamenti dovranno essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle Aziendeoperazioni. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso Il contratto di subappalto che sarà stipulato tra l’operatore economico aggiudicatario e il subappaltatore dovrà inoltre contenere, ai sensi dell’art. 3 co. 9 della legge 136 del 13 agosto 2010, a pena di nullità assoluta un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge citata. Il subappalto non autorizzato comporta le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria sanzioni penali previste dalla legge 28 giugno 1995 nr. 246 e s.m., e rappresenta una causa di trasmettere entro 20 giorni naturali risoluzione del presente contratto per grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità contributive (INPS e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagateINAIL).

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SUBAPPALTO. In caso L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Per le prestazioni rese in subappalto, il Comune di Fondi provvederà a effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere al Comune, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, il Comune di Fondi sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al Comune di Fondi o a terzi per fatti comunque imputabili ai valori previsti soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla normativadocumentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La Ditta aggiudicataria deve depositare L’Appaltatore deposita presso ol Comune di Fondi il contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, in copia autentica, almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del servizio e contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla garatermini prestazionali che economici. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del L’Appaltatore allega al suddetto contratto, al la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontiraggruppamento temporaneo, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore società o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagateconsorzio.

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SUBAPPALTO. L’impresa concorrente dovrà indicare in sede di offerta la propria intenzione a ricorrere al subappalto specificando le parti della fornitura che intende eventualmente subappaltare o affidare in cottimo alle condizioni e con i limiti di cui all’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006, compilando in tal caso il “modello subappaltatori” allegato al presente capitolato (allegato “C”). L’autorizzazione al subappalto di parte del servizio sarà subordinata all’osservanza delle disposizioni contenute nell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, come modificato ed integrato dall’articolo 2, comma 1, lettera bb) e articolo 3, comma 1, lettera h) del D.Lgs. n. 113/2007. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 l’Impresa aggiudicataria dovrà imporre al subappaltatore l’obbligo di rispettare tutte le pattuizioni contenute nel rapporto principale con l’Azienda Ospedaliera e dovrà provvedere al deposito del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto ( cui è da allegare dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento ex art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto presso le Aziende l’Azienda Ospedaliera ), almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e delle relative prestazioni con contestuale trasmissione: Inoltre l’Azienda Ospedaliera dovrà verificare l’insussistenza, in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i capo al subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla garadivieti previsti dalla vigente legislazione antimafia ( articolo 10 della Legge 31 maggio 1965 e successive modificazioni ed integrazioni ). Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, L’autorizzazione al subappalto parziale è rilasciata dall’Azienda Ospedaliera entro 30 giorni dalla richiesta, subordinatamente alla completezza e regolarità di documentazione fornita. Per subappalti di importo inferiore al 2 per cento dell’importo contrattuale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziendedi importo inferiore a 100.000 Euro detto termine è dimezzato. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatoreL’impresa aggiudicataria e, per cui tutti suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette prima dell’inizio dell’attività la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, nonché copia del piano di sicurezza. Successivamente, l’Impresa aggiudicataria e, per suo tramite, l’impresa subappaltatrice trasmette periodicamente all’Azienda Ospedaliera copia dei versamenti contributivi, previdenziali, assicurativi, nonché di quelli dovuti agli organismi paritetici previsti nella contrattazione collettiva. L’impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione con un ribasso non inferiore al venti per cento. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento delle prestazioni eseguite dal subappaltatore direttamente all’Impresa aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con E’ fatto obbligo della Ditta all’Impresa aggiudicataria di trasmettere trasmettere, entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontipagamento, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistasubappaltatore, con l’indicazione indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Azienda Ospedaliera provvede al pagamento all’Impresa aggiudicataria del corrispettivo dovuto al subappaltatore previa esibizione, da parte di quest’ultimo, della documentazione attestante l’effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuta l’impresa subappaltatrice in relazione all’opera, servizio o fornitura affidati, sono stati regolarmente eseguiti. L’Azienda Ospedaliera può sospendere il pagamento del corrispettivo di cui trattasi fino all’esibizione della predetta comunicazione. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture situazione interrompe i termini di pagamento di cui all’articolo 55 del presente capitolato. L’Impresa aggiudicataria è comunque responsabile per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite gli eventuali danni causati dal subappaltatore a persone, animali o cose, durante l’esecuzione della fornitura oggetto del subcontratto od in qualunque modo alla fornitura stessa ricollegabili o riconducibili. Qualunque atto, fatto, circostanza o inadempimento riguardante in qualsivoglia modo la prestazione a carico del subappaltatore sarà contestato dall’Azienda Ospedaliera all’Impresa aggiudicataria la quale potrà fornire tutte le giustificazioni del caso, anche di concerto con il subappaltatore. L’Azienda Ospedaliera, dal canto suo, non intratterrà con il terzo, nessun tipo di rapporto contrattuale.Inoltre, dietro giustificata richiesta dell’Azienda Ospedaliera, l’Impresa aggiudicataria s’impegna a sostituire tempestivamente il subappaltatore con altra Impresa in possesso dei requisiti necessari, ovvero ad eseguire direttamente la fornitura. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.Per la disciplina del subappalto, per quanto non previsto nel presente articolo, si applicano le disposizioni richiamate dall’articolo 118 del Decreto legislativo n°163 dell’11 aprile 2006. Conformemente alla segnalazione dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato S536 del 18/01/2005 ed alla Deliberazione dell'autorità di vigilanza sui lavori pubblici nr. 14 del 15 ottobre 2003, al fine di consentire un più ampio confronto concorrenziale tra le imprese, e fermi i limiti previsti dal D.Lgs. n. 163/2006, non pagateverrà autorizzato l'affidamento in subappalto a imprese che singolarmente possiedano i requisiti economici e tecnici per la partecipazione alla gara, né comunque a imprese che abbiano effettivamente partecipato alla gara medesima.

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SUBAPPALTO. In caso L’esecuzione delle prestazioni di subappaltocui ai contratti di appalto derivanti dal presente accordo quadro è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.Lgs 50/2016, si applica quanto previsto dall’artivi compreso il limite massimo del 30% del valore subappaltabile di ogni singolo contratto di appalto specifico derivante dal presente accordo quadro. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, delle prestazioni oggetto dell’appalto specifico e comunque in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria al 30% dell’importo del contratto, deve depositare il obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara di appalto specifico, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa derivate dal contratto, incluse le prestazioni a carico del servizio subappaltatore, rimanendo essa l’unica e in tale sede deve altresì sola responsabile verso l’Azienda appaltante della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso la stazione appaltante, l’Impresa dovrà trasmettere la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, del subappaltatore dei requisiti di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 in relazione alla garaprestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza di motivi di esclusione di cui all’art. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità 80 del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziendemedesimo D.lgs. 50/16. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatoreparticolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, si richiama l’art. 105, c. 13 del D.Lvo n. 50/2016. Le disposizioni che disciplinano il subappalto, ai sensi dell’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle società anche consortili. L’appaltatore nei confronti del subappaltatore si impegna a rispettare la normativa in tema di tracciabilità dei flussi finanziari di cui tutti gli adempimenti all’art. 3 della L. 13.8.2010, n. 136 e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagates.m.i.

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SUBAPPALTO. In caso L’esecuzione delle prestazioni di subappaltocui al presente contratto è direttamente affidata all’Impresa; l’eventuale subappalto delle prestazioni è soggetto alle norme stabilite dall’articolo 105 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i., si applica quanto previsto dall’artivi compreso il limite massimo del 40% dell’importo contrattuale del valore subap- paltabile. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la Qualora l’Impresa intenda subappaltare parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, delle prestazioni oggetto dell’appalto e comunque in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria al 40% dell’importo del contratto, deve depositare il obbligatoriamente avere prodotto, al momento della presentazione dell’offerta, apposita dichiarazione nella quale siano specificate le parti delle prestazioni che intende subappaltare, nonché deve trasmettere alla stazione appaltante copia del contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione della relativa parte di prestazioni, nonché tutti gli altri documenti e dichiarazioni indicati nel citato art. 105. La mancata presentazione, in sede di gara, della dichiarazione di cui sopra, farà decadere il diritto, per l’Impresa, di richiedere successivamente l’autorizzazione all’affidamento di parte delle prestazioni in subappalto. Il fatto che il subappalto sia stato autorizzato, non esime l’Impresa dalle responsabilità ad essa deriva- te dal contratto, incluse le prestazioni a carico del servizio subappaltatore, rimanendo essa l’unica e in tale sede deve altresì trasmettere sola re- sponsabile verso il Committente della buona riuscita delle prestazioni. Al momento del deposito del contratto di subappalto presso il Committente, l’Impresa dovrà trasmet- tere la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 80 del medesimo D.lgs. 50/16 e s.m.i. In particolare, per quanto riguarda il pagamento delle prestazioni rese dai subappaltatori, la stazione appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute al prestatore di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture servizi ed al forni- tore di beni, l'importo dovuto per un importo corrispondente alle le prestazioni dagli stessi eseguite dal subappaltatore e non pagate.nei seguenti casi:

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SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’artLa fornitura oggetto del contratto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio Il concorrente che intendono eventualmente intenda subappaltare a terziterzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di offerta, in misura non superiore indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai valori previsti dalla normativasensi dell’art. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio 105 del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariaD.Lgs 50/2016. In caso di subappalto le Aziende provvederanno l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti del CNR – ISPA, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle condizioni indicate all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e deve essere autorizzato dal CNR – ISPA. L’Affidatario rimane in ogni caso responsabile nei confronti del CNR – ISPA per l’esecuzione delle prestazioni in subappalto, sollevando l’Istituto stesso da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate Il subappalto dovrà essere autorizzato dal CNR – ISPA con specifico provvedimento previo: - deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 106, comma 18, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; - verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dell’assenza delle cause di esclusione indicate nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016), nonché dei medesimi requisiti di qualificazione di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’Appaltatore, salvo quanto previsto dall’art. 106 comma 13 del Codice, nel quale caso verrà corrisposto direttamente all’Appaltatore. In caso di pagamento all’appaltatore con corrisposto all’Appaltatore, è fatto obbligo della Ditta aggiudicataria a quest’ultimo di trasmettere trasmettere, entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistacorrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture La stazione appaltante provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore/i l’importo dovuto per un importo corrispondente alle le prestazioni dagli stessi eseguite dal subappaltatore e non pagatenei casi di cui all’art 105 comma 13, a cui si rinvia.

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SUBAPPALTO. In caso È ammesso il ricorso al subappalto con l’osservanza delle disposizioni tutte di subappalto, si applica cui all’art. 105 del Codice; l’eventuale subappalto non può comunque superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Il concorrente deve indicare all’atto dell’offerta le parti della fornitura e/o del servizio che intende subappaltare o concedere in cottimo nonché dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105, comma 4, del D. Lgsmedesimo Codice; in mancanza di tali elementi il subappalto è vietato. n. 163/2006Ai sensi del comma 4 del citato art. 105, l’autorizzazione al subappalto è sottoposta alla condizione che l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’appalto. Il concorrente ha altresì l’obbligo di indicare all’atto dell’offerta la terna dei subappaltatori ai sensi dell’art. 105, comma 6, del Codice. Poiché trattasi di appalto misto di fornitura e servizi, la terna dei subappaltatori dovrà essere indicata con riferimento a ciascuna tipologia di prestazione omogenea di fornitura e servizi; E’ consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti. L’omessa indicazione della terna non costituisce motivo di esclusione ma comporta per il concorrente l’impossibilità di ricorrere al subappalto. Le Ditteindicazioni sopra riportate potranno essere fornite dal concorrente mediante compilazione della parte II, all’atto dell’offertasezione D, devono indicare la del DGUE di cui al successivo paragrafo 10.1.2. Salvo che ricorrano le circostanze di cui all’art. 105, comma 13, del Codice, le ASSL in cui è articolata l’ATS non provvederanno al pagamento diretto del/dei subappaltatore/i e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore che dovrà trasmettere alle competenti ASSL, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dai subappaltatore/i. Si precisa che ciascun subappaltatore, dovrà possedere i requisiti di cui all’art. 80 del Codice e dichiararli in gara mediante presentazione di un proprio Modello DGUE da firmare digitalmente, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terziII, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativadella parte III, della parte IV ove pertinente e della parte VI, inserendo detti documenti nella sezione denominata “Busta di Qualifica”. La Ditta aggiudicataria stazione appaltante provvederà al pagamento diretto del subappaltatore/i e/o del cottimista/i nelle ipotesi previste dal comma 13, art. 105 del Codice. L’aggiudicatario, qualora decida di affidare parte dei servizi in subappalto o cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge in materia, deve richiedere appropriata autorizzazione alla Stazione Appaltante e depositare il contratto di subappalto presso le Aziende quest’ultima, almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere della esecuzione delle relative prestazioni, il contratto di subappalto, la certificazione attestante il possesso, possesso dei requisiti da parte del/i subappaltatore/idel subappaltatore di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione da subappaltare e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice, qualora tale documentazione non sia già stata presentata in fase di gara (terna di subappaltatori). Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, indica puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L’affidatario che si avvale del subappalto deve altresì allegare alla copia autentica del contratto e la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti in caso di raggruppamento. E’ fatto obbligo per l’affidatario, secondo quanto previsto dall’art. 105 comma 2 del Codice, comunicare alla Stazione Appaltante, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i requisiti richiesti sub‐contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione dell'appalto, il nome del sub‐contraente, l'importo del sub‐contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate alla Stazione Appaltante eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel bando per essere ammessi corso del sub‐contratto. Non saranno autorizzati subappalti a soggetti che hanno partecipato alla garaprocedura di affidamento dell’appalto secondo le disposizioni dell’art. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità 105 comma 4 del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagateCodice.

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Samples: Disciplinare Di Gara S O M M a R I O

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’artIl subappalto è ammesso in conformità all’art. 118 105 del D. Lgs. n. 163/200650/2016, ad eccezione dei limiti stabiliti nel comma 2 e nel comma 14, che a seguito – rispettivamente- delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019 non trovano applicazione. Le DitteAi fini dell’affidamento in subappalto, all’atto dell’offertaai sensi del richiamato art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, devono indicare la parte il concorrente deve: • aver indicato nella prima fase di aggiudicazione dell’AQ di voler ricorrere al subappalto; • indicare, all’interno dell’Offerta economica per l’AS, le parti del servizio oggetto di subappalto. Il Fornitore è tenuto, altresì, ad indicare all’interno dell’Offerta economica per l’AS, la quota che intendono eventualmente intende subappaltare e la terna dei subappaltatori (individuata con riferimento a terziuna o più delle prestazioni omogenee, in misura non superiore come identificate dai CPV relativi ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto servizi oggetto del presente Appalto Specifico, sulla base di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti quanto indicato nel bando per di gara relativo all’Accordo Quadro), ciascuno dei quali dovrà rendere proprio DGUE (Allegato 7). Il DGUE dovrà essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorreresottoscritto digitalmente da soggetto munito di poteri idonei ad impegnare l’impresa subappaltatrice e caricato nella sezione del Sistema denominata “Eventuale documentazione amministrativa” In particolare, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In DGUE di ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per redatto con le modalità sopra indicate, dovrà contenere le informazioni di cui tutti gli adempimenti alle sezioni A e le responsabilità contrattualiB della parte II, nessuna esclusaalla parte III, saranno a carico della ditta aggiudicatariaalla parte IV, lett. In caso A, n. 1 e alla parte VI. Resta fermo e valido quanto stabilito al punto 13 del Capitolato d’Oneri dell’AQ e dell’art. 17 dello schema di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria Contratto AS allegato alla Richiesta di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagateOfferta.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi Per Le Pubbliche Amministrazioni – Id 1881 – Lotto 2 Richiesta D’offerta

SUBAPPALTO. In caso L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Per le prestazioni rese in subappalto, l’ISMEA provvederà ad effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ISMEA, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ISMEA sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ISMEA o a terzi per fatti comunque imputabili ai valori previsti soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla normativadocumentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La Ditta aggiudicataria deve depositare L’Appaltatore consegna all’ISMEA il contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, in copia autentica, almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del servizio e contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in tale sede termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve altresì trasmettere essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, del subappaltatore dei requisiti di tutti i requisiti qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorreretermine previsto, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza l’ISMEA non autorizzerà il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariasubappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’ISMEA procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ISMEA, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ISMEA le Aziende provvederanno eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’ISMEA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ISMEA da qualsivoglia pretesa di trasmettere entro 20 giorni naturali terzi per fatti e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti colpe imputabili al subappaltatore o cottimistaai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ISMEA inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’ISMEA. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ISMEA, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con l’indicazione ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. Tale In caso di inadempimento comporta da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ISMEA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sospensione sussistenza dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatemotivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice.

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Samples: Contratto

SUBAPPALTO. In caso Secondo quanto disciplinato dall’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Il committente non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e i pagamenti verranno effettuati all’appaltatore. Si procederà al pagamento diretto del subappaltatore solo nelle ipotesi indicate all’ art. 105 co.13 del d.gls 50/2016. L’appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare al committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L’appaltatore deposita presso il committente il contratto di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Dittein copia autentica, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del servizio e contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in tale sede termini prestazionali che economici. L’appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve altresì trasmettere essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, del subappaltatore dei requisiti di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi qualificazione prescritti dal Xxxxxx in relazione alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante prestazione subappaltata - la validità dichiarazione del contratto, subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per medesimo dei motivi di esclusione di cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariaall'articolo 80. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il committente non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, il RUP procederà a richiedere all’appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare al committente, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’appaltatore deve inoltre comunicare le Aziende provvederanno eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti del committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il committente da qualsivoglia pretesa di trasmettere entro 20 giorni naturali terzi per fatti e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti colpe imputabili al subappaltatore o cottimistaai suoi ausiliari. L’appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dal committente inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’Autorità. In tal caso l’appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’appaltatore si obbliga, ai sensi dell’articolo 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con l’indicazione ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. Tale In caso di inadempimento comporta da parte dell’appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il committente può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sospensione sussistenza dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Per tutto quanto non pagateprevisto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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SUBAPPALTO. In caso È ammesso il subappalto nella misura non superiore al 30% (trentapercento) dell’importo contrattuale, e nel rispetto dei limiti e delle altre disposizioni di subappalto, si applica quanto previsto dall’artcui all’art. 118 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006163/2006 e s.m.i. Le DitteIl subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane unico e solo responsabile nei confronti di ACI Informatica delle prestazioni subappaltate. Si precisa peraltro che l’aggiudicatario deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Se il concorrente intende subappaltare, dovrà indicare all’atto dell’offerta, devono indicare la parte le attività e/o i servizi che intende affidare in subappalto. L’affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del servizio richiamato art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. alle seguenti condizioni: - il concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta le attività e/o i servizi che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria intende subappaltare; - l’aggiudicatario (Fornitore) deve depositare il presso Aci Informatica copia autentica del contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - l’aggiudicatario (Fornitore) deve allegare al contratto di effettivo inizio subappalto di cui sopra, ai sensi dell’articolo 118, comma 8, del servizio e D.Lgs. 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’articolo 2359 c.c. con l’Impresa subappaltatrice; nel caso in tale sede cui l’aggiudicatario (Fornitore) sia un RTI o un Consorzio, analoga dichiarazione dovrà essere prodotta da ciascuna delle imprese facenti parte del RTI o del Consorzio; - con il deposito del contratto di subappalto l’appaltatore deve altresì trasmettere trasmettere, altresì, la certificazione attestante il possesso, possesso da parte deldel subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dal Bando di Xxxx e dalla normativa vigente, per lo svolgimento delle attività a lui affidate, e/i o la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. 163/2006; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore/i, alcuno dei divieti previsti dall’art.10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni. È fatto obbligo all’Impresa aggiudicataria, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n.163/2006, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorreretrasmettere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari essa via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore Nella contrattazione e non pagatestipula del contratto di subappalto il Fornitore prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni ed i termini di pagamento stabiliti nello schema di contratto allegato. Si applicano, in quanto compatibili, le altre disposizioni dell’art. 118 del D.Lgs. n.163/2006.

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Samples: Disciplinare Della Gara a Procedura Aperta Ai Sensi Del d.lgs. 163/2006 Per L’acquisizione Di Servizi Di Assistenza Per L’help Desk Tecnico

SUBAPPALTO. Il subappalto è regolato dall'art.105 del Codice degli Appalti, secondo i limiti e le condizioni ivi previsti. Il Contraente non può dare in subappalto l’esecuzione del Contratto senza preventiva autorizzazione scritta da parte del Poligrafico. A tal fine il Contraente dovrà consegnare al Poligrafico copia del contratto di subappalto unitamente all’ulteriore documentazione richiesta. In caso di subappalto, si applica il Contraente provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 105, comma 13, del D. Lgs. n. 163/2006. Le DitteCodice degli Appalti; quando non sia la Stazione Appaltante a corrispondere al Subappaltatore il relativo quantum, all’atto dell’offertasarà obbligo del Contraente quello di trasmettere, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 entro venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro propri confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti eseguiti nei riguardi del Subappaltatore; qualora i Contraenti non trasmettano le fatture quietanzate dal Subappaltatore entro il predetto termine, la Stazione Appaltante potrà sospendere il successivo pagamento in favore dei Contraenti medesimi. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità assoluta, le previsioni di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e in particolare: - clausola con la quale le imprese assumono gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - clausola risolutiva espressa da essi affidatari corrisposti attivarsi da parte di chi abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuatesopra citato art. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate3 della L. 136/2010.

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SUBAPPALTO. In caso La fornitura oggetto del contratto può essere subappaltata entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di subappaltoofferta, si applica quanto previsto dall’artindicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria163/06. In caso di subappalto le Aziende provvederanno l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’ARPAS con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs. 163/2006 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di idoneità professionale e di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al pagamento all’appaltatore con valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’Appaltatore, al quale è fatto obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere trasmettere, entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistacorrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e Il ricorso al subappalto non pagateautorizzato secondo le formalità prescritte dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 è causa di risoluzione del contratto (cfr. Sentenza TAR Campania n. 2026/2010).

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SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto Se l’Appaltatore intende avvalersi del subappalto o cottimo deve presentare apposita istanza alla stazione appaltante con allegata la documentazione prevista dall’art. 118 secondo e ottavo comma del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006163/06 e successive modificazioni, nonché documentazione comprovante il possesso dei requisiti da parte dell’impresa subappaltatrice. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti I termini di cui all’ottavo comma dell’art. 118 D.Lgs. 163/06 decorrono dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio ricevimento della predetta istanza completa della documentazione prevista. E’ fatto espresso divieto all’Appaltatore di cedere o subappaltare in tutto o in parte le prestazioni oggetto del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possessopresente Capitolato senza che sia intervenuta, da parte del/i subappaltatore/idell’Amministrazione, una specifica autorizzazione scritta. La percentuale subappaltabile è stabilita nella misura del 30% dell’importo contrattuale. E’ convenuto che l’Appaltatore resta, nei confronti dell’Amministrazione, l’unico ed il solo responsabile di tutti i requisiti richiesti nel bando quanto subappaltato. L’Appaltatore deve praticare, per essere ammessi alla garale prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% da applicare sul prezzo scontato. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrereSecondo quanto previsto dal D.Lgs. 163/06, durante art. 118, comma 3, il pagamento delle prestazioni eseguite dai subappaltatori e subfornitori sarà effettuato direttamente dalla Stazione appaltante; l’aggiudicatario comunicherà la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore prestazioni eseguite dai subappaltatori e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistasubfornitori, con l’indicazione delle ritenute la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatepagamento.

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SUBAPPALTO. Il subappalto è ammesso nei limiti e alle condizioni stabilite nell’art. 105 del Codice. Il concorrente indica nel DGUE le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare, con la relativa quota percentuale (che dovrà essere rispettata nell’ambito di ciascun Contratto Esecutivo). In caso mancanza di tali indicazioni il concorrente non potrà far ricorso al subappalto. Non può essere affidata in subappalto l’integrale esecuzione del contratto. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti dell’Amministrazione dell’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. Al ricorrere delle condizioni di cui all’art. 105 del Codice, l’Amministrazione contraente provvede al rilascio dell’autorizzazione al subappalto. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice. Ai sensi dell’art. 105 comma 3 lett. c bis) del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell’Accordo Quadro. I relativi contratti sono depositati alla singola Amministrazioni prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto esecutivo. Resta inteso che in tali casi l’affidatario, in ragione della natura di tali contratti, assume, in ogni caso, la direzione giuridica della prestazione ed è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione. Conseguentemente, ai fini della loro ammissibilità, tali contratti: - dovranno riportare data certa anteriore a quella di pubblicazione del bando relativo al presente Accordo Quadro. A tal fine dovranno essere stipulati con modalità che consentano all’Amministrazione l’individuazione– inequivocabile- di tale data; - dovranno avere ad oggetto prestazioni da svolgersi in favore dell’affidatario (e non della Amministrazione). L’affidatario comunica alla singola Amministrazione, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. Nei contratti di subappalto e negli altri subcontratti dovrà essere inserita una clausola che preveda il rispetto degli obblighi di cui al Patto di Integrità da parte dei subappaltatori/subcontraenti e la risoluzione, ai sensi dell’art. 1456 c.c., del contratto di subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto nel caso di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data violazione di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, tali obblighi da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatequesti ultimi.

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Samples: www.consip.it

SUBAPPALTO. In caso L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ---------------- Per le prestazioni rese in subappalto, ARPAV provvederà ad effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere ad ARPAV, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, ARPAV sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare ad ARPAV o a terzi per fatti comunque imputabili ai valori previsti soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla normativadocumentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La Ditta aggiudicataria deve depositare L’Appaltatore deposita presso ARPAV il contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, in copia autentica, almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del servizio e contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in tale sede termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve altresì trasmettere essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, del subappaltatore dei requisiti di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla garaprestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità 80 del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariaCodice. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ARPAV non autorizzerà il subappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, ARPAV procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto le Aziende provvederanno non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato ad acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al pagamento all’appaltatore comma 7 del citato art. 105. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Agenzia, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con obbligo della Ditta aggiudicataria il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Agenzia da qualsivoglia pretesa di trasmettere entro 20 giorni naturali terzi per fatti e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti colpe imputabili al subappaltatore o cottimistaai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati da ARPAV inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse di ARPAV. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ARPAV, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105, co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con l’indicazione ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. Tale In caso di inadempimento comporta da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARPAV può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L'Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sospensione sussistenza dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per tutto quanto non pagateprevisto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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SUBAPPALTO. In caso di E’ ammesso il subappalto, si applica quanto previsto dall’artper ciascun lotto, ai sensi dell’art. 118 del D. LgsD.lgs. n. 163/2006. Le Ditte163/06 e s.m.i., all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzise preventivamente dichiarato nella domanda di partecipazione, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativaal 30% dell’importo complessivo del contratto. La Ditta aggiudicataria Si fa comunque salvo il possesso da parte delle società subappaltatrici dei requisiti generali di cui agli artt. 38 e 39 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.; resta salvo, altresì, il possesso dei requisiti di cui all’art. 285 del D.P.R. 207/2010, qualora la parte dei servizi da subappaltare sia attinente all’oggetto principale del presente affidamento. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell’aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà farne dichiarazione espressa nella domanda di partecipazione, indicando, in modo chiaro ed inequivocabile, le parti della fornitura che intende concedere in subappalto; - l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - con il deposito del contratto di effettivo inizio del servizio e in tale sede subappalto, l’appaltatore deve altresì trasmettere trasmettere, altresì, la certificazione documentazione attestante il possesso, da parte del/i del subappaltatore/i, di tutti i dei requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla dal Bando di gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere; - che non sussista, durante la validità nei confronti del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti alcuno dei divieti previsti dal D.Lgs. n. 159/2011, artt. 67 e 76. I pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore della Società subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore, ferma restando la responsabilità diretta dell’appaltatore nei confronti della stazione appaltante. Resta inoltre inteso che le responsabilità contrattualisomme versate all’impresa subappaltatrice andranno a compensazione dalle somme dovute all’appaltatore. Qualora in sede di domanda di partecipazione venga manifestata l’intenzione di subappaltare e successivamente si rinunci a tale facoltà, nessuna esclusa, saranno a carico la società aggiudicataria potrà comunque eseguire direttamente le parti della ditta aggiudicataria. In caso fornitura che in precedenza aveva dichiarato di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatevoler subappaltare.

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SUBAPPALTO. Per le ipotesi in cui il subappalto è consentito si applicano comunque le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di subappaltoriferimento a quanto sopra e all’6 , si applica indicano le ulteriori categorie ipotizzabili nell’ambito degli appalti specifici: L’Appaltatore potrà indicare, ove ritenuto opportuno, terne di subappaltatori anche per tali ulteriori categorie. Si applicano anche ai subappaltatori le verifiche previste dalla vigente normativa antimafia e, in particolare, dal D.Lgs. n. 159/2011 e ss.mm.ii., e nella Legge n. 136/2010 e ss.mm.ii.. Resta inteso che, qualora l'Appaltatore si sia avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi. Il concorrente indica all’atto dell’offerta, le parti di lavorazioni oggetto del contratto che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 30% dell’importo complessivo dei singoli contratti specifici in conformità a quanto previsto dall’art. 118 105 del D. LgsCodice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. n. 163/2006Ai sensi di legge costituisce subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto parte delle lavorazioni o prestazioni oggetto del Contratto di appalto, ovunque espletate, che richiedono l’impiego di manodopera. Le DitteNon costituisce motivo di esclusione ma comporta, all’atto dell’offertaper il concorrente, devono indicare il divieto di subappalto: • l’omessa dichiarazione della terna; • l’indicazione di un numero di subappaltatori inferiore a tre; • l’indicazione di un subappaltatore che, contestualmente, concorra in proprio alla gara. È consentita l’indicazione dello stesso subappaltatore in più terne di diversi concorrenti e in più lotti. Ai fini del presente articolo non sono considerate subappalto le forniture senza prestazione di manodopera, le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo inferiore al 2 per cento dell’importo dei lavori affidati o di importo inferiore a 100.000,00 Euro e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale non sia superiore al 50 per cento dell’importo del Contratto di subappalto. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la parte durata dell'AQ e dei singoli CAS, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. L'Appaltatore si impegna a depositare presso il Beneficiario, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzisubappalto, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il la copia autentica del contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e la documentazione prevista dalla normativa vigente in tale sede deve altresì trasmettere materia, ivi inclusa la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/idel subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti in sede di gara, di tutti i requisiti nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatoredalla vigente normativa, per cui tutti gli adempimenti lo svolgimento delle attività allo stesso affidate e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a carico della ditta aggiudicatarianorma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, il Beneficiario non autorizzerà il subappalto. L'Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione dell'AQ, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e ss.mm.ii.. Il subappalto le Aziende provvederanno non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell'Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Regione e/o dei Beneficiari della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Regione e/o i Beneficiari da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di subappaltatore o ai suoi ausiliari. L'Appaltatore si obbliga a trasmettere al Beneficiario entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari esso via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta Resta inteso che il Beneficiario, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore - attestante la sospensione regolarità del subappaltatore in ordine al versamento dei pagamenti contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’esecuzione delle successive fatture attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'Appaltatore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nel presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., l'Appaltatore deve praticare per un le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, decadrà l’autorizzazione al subappalto. All’avverarsi di una o più delle condizioni previste dal comma 13 dell’art. 105 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., il Beneficiario corrisponde direttamente al subappaltatore il pagamento di quanto dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite. In tal caso, l’Appaltatore comunica al Beneficiario le lavorazioni eseguite dal subappaltatore, con specificazione del relativo importo corrispondente alle e con proposta motivata di pagamento, corredata di tutti gli elaborati tecnico economici da cui risultino in dettaglio le prestazioni eseguite dal subappaltatore e subappaltatore. In ogni caso, il pagamento diretto del subcontraente non pagatepotrà avvenire prima della redazione dello stato di avanzamento del contratto di appalto, in cui siano ricomprese le lavorazioni del subappalto.

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SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto Il subappalto è regolato dall’art. 118 del D. Lgslgs. n. 163/2006163/2006 e s.m. L’operatore economico potrà, nei limiti di cui al suddetto art. 118, richiedere l’autorizzazione al subappalto per il 30% dell’ammontare complessivo del contratto sulla base delle prestazioni indicate all’art. 1 e preventivamente dichiarate in sede di offerta. Le Ditteistanze di richiesta di autorizzazione al subappalto dovranno essere inoltrate al competente Ufficio Edilizia Universitaria e Contratti il quale dovrà eventualmente rilasciare la relativa autorizzazione. Si precisa che, all’atto dell’offertaanche in caso di subappalto, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare rimane solidalmente responsabile l’operatore economico contraente, il quale continuerà a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, rispondere pienamente di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità obblighi contrattuali, nessuna esclusasollevando la Stazione Appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle prestazioni subappaltate. I pagamenti relativi a parti di servizio eseguite dai subappaltatori verranno effettuati direttamente dall’operatore economico il quale dovrà trasmettere, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle eventuali ritenute di a garanzia effettuate. Tale inadempimento La mancata presentazione delle fatture quietanzate, o nel caso di irregolarità di Durc, legittima la Stazione Appaltante a trattenere, in fase di liquidazione del corrispettivo l’importo corrispondente. Il subappalto non autorizzato comporta la sospensione le sanzioni penali previste dalla legge 28 giugno 1995 nr. 246 e s.m., e rappresenta una causa di risoluzione del presente contratto per grave inadempimento, così come le eventuali irregolarità contributive (INPS e INAIL), fatto salvo ogni maggiore risarcimento dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatedanni patiti dalla stazione appaltante.

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SUBAPPALTO. In caso Il sub-appalto è autorizzabile esclusivamente per talune parti delle lavorazioni che caratterizzano l’appalto. Il subappalto è disciplinato dalla normativa vigente. L’eventuale affidamento in subappalto di subappalto, si applica quanto previsto dall’artparte delle opere e dei lavori è subordinato al rispetto delle disposizioni di cui all’art. 118 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006, e delle disposizioni di cui al DPR 34/2000 ed in accordo a quanto indicato nella nota illustrativa emanata dall’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici. Le DitteIn particolare, all’atto dell’offertaai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 sopra richiamato, devono indicare l’impresa è tenuta ai seguenti adempimenti, la parte verifica del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzicui rispetto rientra nei compiti e nelle responsabilità del direttore dei lavori: provvedere, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare ”entro il termine di venti (20) giorni prima della data dell’effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni, al deposito del contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali il soggetto appaltante” all’art. 118 comma 2 punto 2 del D.Lgs. 163/2006 e consecutivi prima della data al momento del deposito presso il soggetto appaltante del contratto di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve subappalto, l’appaltatore stesso trasmetta altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di tutti i requisiti richiesti qualificazione delle imprese ; se nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria di gara l’Amministrazione ha indicato che non provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dei lavori dagli stessi eseguiti, “è comunque proibito ricorrerefatto obbligo ai soggetti aggiudicatari di trasmettere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari aggiudicatari via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate”; “L’impresa che si avvale del subappalto o del cottimo deve allegare alla copia autentica del contratto, da trasmettere ai soggetti ed entro il termine fissato dalla normativa vigente, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. Tale inadempimento comporta 2359 cod. civ. con l’impresa affidataria del subappalto o del cottimo. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuna delle imprese partecipanti nel caso di associazione temporanea, società o consorzio” (punto 9 del c. 3 dell’art. 18). Qualora, a seguito di accertamento effettuato dalla direzione dei lavori, anche attraverso l’Ispettorato del lavoro, abbia a riscontrarsi il mancato rispetto di quanto sopra, il responsabile del procedimento assegna un termine, non superiore a giorni quindici, per la sospensione eliminazione dell’inadempienza. Qualora l’appaltatore non provveda ad eliminare tale inadempienza, l'Amministrazione segnalerà il fatto all’Autorità competente riservandosi, ove lo ritenga e previa formale messa in mora, di dichiarare rescisso il contratto o di procedere all’esecuzione d’ufficio in danno tramite eventuale riappalto, pretendere il risarcimento di tutti i danni e immettersi nel possesso del cantiere nel termine che verrà indicato in apposita formale diffida, senza che l’appaltatore possa fare opposizione di sorta. Nella eventualità di rescissione o di esecuzione d’ufficio per effetto del persistere dell’inadempienza, l'Amministrazione incamererà l'intera cauzione versata dall'Impresa. Con la sottoscrizione del contratto d’appalto, l’appaltatore medesimo prende pertanto atto e presta fin d’ora il proprio consenso, in esito al provvedimento assunto dall’appaltante, a detta immissione in possesso, con l’assunzione a proprio carico dell’onere della guardiania e buona conservazione delle opere nel periodo intercorrente tra la comunicazione di rescissione del contratto o di esecuzione d’ufficio e il momento della effettuazione di tale immissione nel possesso del cantiere dopo il riappalto. L’appaltatore resta in ogni caso l’unico responsabile nei confronti dell’appaltante per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando questi da qualsiasi eventuale pretesa delle imprese subappaltatrici o da richieste di risarcimento danni eventualmente avanzate da terzi in conseguenza anche delle opere subappaltate. Il direttore dei pagamenti lavori ed il coordinatore per l’esecuzione, di cui all’art. 5 del d.lgs. 494/96, provvederanno a verificare, per quanto di rispettiva competenza, il puntuale rispetto di tutte le condizioni specificate nel presente articolo. Non sono comunque da considerare sub-appalti: i noleggi di macchine e mezzi d’opera funzionanti con personale dell’Appaltatore (dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006); il trasporto che non preveda l’impiego del conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell’Appaltatore; la fornitura di materiale, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti; Sono da considerare sub-appalti: - i noleggi a caldo e contratti similari che prevedano l’impiego di personale del Subappaltatore; - i movimenti di terra, la fornitura in opera del materiale lapideo da cava; E’ fatto divieto all’Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l’esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo di manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all’Appaltatore per l’utilizzo di capitali, macchinari e attrezzature di questo (art. 1 L. 23 ottobre 1960 n. 1369). Per le infrazioni di cui sopra, da considerarsi gravi inadempienze contrattuali, l’Amministrazione provvederà alla segnalazione all’autorità giudiziaria per l’applicazione delle successive fatture pene previste, salvo la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto. Se durante l'esecuzione dei lavori ed in qualsiasi momento, l'Amministrazione stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è incompetente o indesiderabile, al ricevimento della comunicazione scritta, l'Impresa dovrà prendere immediate misure per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore l'annullamento del relativo subappalto e all'allontanamento del subappaltatore. L'annullamento di tale subappalto non pagatedarà alcun diritto all'Impresa di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per la ultimazione delle opere.

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SUBAPPALTO. In caso Il Fornitore, se dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai valori previsti dalla normativasoggetti cui sono state affidate le suddette attività. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possessoFornitura, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando dalla normativa vigente in materia per essere ammessi alla garalo svolgimento delle attività agli stessi affidate. Alla ditta aggiudicataria Il subappalto è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso l’amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle Aziendeattività oggetto del subappalto, copia della necessaria documentazione ai fini dell’autorizzazione del subappalto stesso. In ogni casoIl subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, le Aziende rimango estranee il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’Amministrazione da qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatoresubappaltatore o ai suoi ausiliari. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Fuori dai casi di cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattualiall’articolo 105 comma 13, nessuna esclusa, saranno il Fornitore si obbliga a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari esso corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non pagateprevisto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.

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SUBAPPALTO. In caso Le novità introdotte dal Decreto Correttivo con riferimento al subappalto investono, in primo luogo, i poteri delle stazioni appaltanti: nella precedente versione dell’art. 105 del Codice era infatti stabilito che la facoltà di subappaltoricorrere al subappalto dovesse essere espressamente prevista dagli atti di gara; tale previsione è stata invece abrogata dal Decreto Correttivo, si applica quanto previsto con la conseguenza che l’istituto in parola potrà essere utilizzato anche nel silenzio della lex specialis di gara. Resta confermato il limite del 30 per cento sul valore complessivo del contratto32. Per quel che riguarda le forniture con posa in opera e i noli a caldo, viene reintrodotta la disciplina prevista dall’art. 118 del D. LgsCodice abrogato (D.Lgs. n. 163/2006. Le Ditte), all’atto dell’offertasecondo cui: “Costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, devono indicare la parte quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo delle prestazioni affidate o di importo superiore a 100.000 euro e qualora l'incidenza del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzicosto della manodopera e del personale sia superiore al 50 per cento dell'importo del contratto da affidare; per i lavori, le attività ovunque espletate sono quelle poste in misura non superiore ai valori previsti dalla normativaessere nel cantiere cui si riferisce l’appalto”. La Ditta aggiudicataria deve depositare formula così (re)introdotta dal legislatore delegato restringe il contratto perimetro di applicazione della disciplina del subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali nei confronti di forniture con pose in opera e consecutivi prima della data noli a caldo, ampliando l’ambito delle prestazioni che possono essere “subaffidate” senza applicare la disciplina del subappalto. Secondo la formulazione previgente del Codice, infatti, forniture con pose in opera e noli a caldo non costituivano subappalto solo in presenza di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/entrambi i subappaltatore/i, di tutti seguenti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate.presupposti:

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SUBAPPALTO. Il concorrente potrà subappaltare i servizi oggetto della presente procedura nei limiti e alle condizioni di cui agli artt. 31 comma 8 e 105 del Codice, e come meglio illustrato nelle Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull’affidamento dei servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria”, a condizione che ne faccia espressa menzione nel DGUE, indicando le parti del servizio che intende affidare a terzi e fatta sempre salva la verifica del possesso in capo al subappaltatore dei requisiti richiesti dalla legge. Il subappalto è ammesso esclusivamente per le attività indicate nell'art. 31, comma 8, del Codice, come modificato dall'articolo 10, comma 1, legge n. 238 del 2021 (c.d. legge europea), quali: indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, nonché la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista può affidare a terze attività di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilità del progettista anche ai fini di tali attività. In caso che l’operatore ricorra all’istituto del subappalto: • il CCNL da applicare agli eventuali lavoratori dipendenti da impiegare nell’esecuzione dell’appalto è uno dei contratti nazionali di lavoro del Settore “INPS DIPENDENTI DEGLI STUDI PROFESSIONALI - Macro Settore CNEL H TERZIARIO, DISTRIBUZIONE E SERVIZI. • nella fase di esecuzione dell’appalto si procederà alla verifica del rispetto della disciplina contrattuale • qualora l’O.E. affidatario richieda di ricorrere al subappalto, si verificherà quanto previsto dal comma 14 dell’art. 105 del d. lgs 50/2016 cosi come modificato dall’art. 49 della Legge 108/2021. In caso di subappalto resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista. Il subappaltatore deve essere qualificato in rapporto alle prestazioni oggetto di subappalto. Resta inteso che, ai fini dell’autorizzazione del subappalto, verrà verificato che il subappaltatore sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice. Si precisa che in caso di partecipazione in forma aggregata è necessario dichiarare che si intende ricorrere al subappalto, se il ricorso al subappalto è effettuato da almeno un operatore economico componente il raggruppamento/consorzio. In caso di subappalto, il concorrente dovrà attenersi scrupolosamente alle disposizioni dell’art. 105 del Codice, come modificato da ultimo dal decreto-legge n. 77/2021, convertito nella legge n. 108 del 2021, cui si applica quanto previsto dall’artfa espresso rinvio. 118 Si specifica che ai sensi dell'art. 105, comma 14, del D. LgsCodice come modificato dall'art. 49 comma 1 lett. b) del decreto-legge n. 163/2006. Le Ditte77/2021, all’atto dell’offertaconvertito nella legge n. 108 del 2021, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terziil subappaltatore, per le prestazioni affidate in misura non superiore ai valori subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale. Non si configurano come attività affidate in subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data quelle di effettivo inizio cui all’art. 105, comma 3, del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante Codice. L’appaltatore è solidalmente responsabile con il possessosubappaltatore degli adempimenti, da parte del/i subappaltatore/idi questo ultimo, degli obblighi di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla garasicurezza previsti dalla normativa vigente. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al Il subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che rimane responsabile nei confronti della Stazione Appaltante delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatesubappaltate.

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Samples: Disciplinare Di Gara

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, Per i subappalti si applica quanto previsto dall’artapplicano l’art. 118 del D. LgsD.Lgs. n. 163/2006163/2006 e l’art. Le Ditte298 DPR n. 207/2010 che richiama parte dell’art. 170 del medesimo DPR. Sono assolutamente vietati, all’atto dell’offertasotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa dell'Esecutore e del risarcimento in favore dell’Appaltante di ogni danno e spesa, devono indicare la parte cessione del servizio contratto e l'affidamento in subappalto o in cottimo per la realizzazione dell'intera prestazione o comunque per una quota superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. L’Esecutore resta l’unico responsabile nei confronti dell’Appaltante dell’esecuzione del contratto. L’Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione entro 30 giorni dalla richiesta, oppure 15 giorni per i subappalti o cottimi inferiori al 2% delle prestazioni affidate o di importo inferiore a 100.000 euro, termine prorogabile una sola volta per giustificati motivi; trascorso tale termine senza che intendono l’Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. L'affidamento in subappalto senza aver richiesto ed ottenuto le necessarie autorizzazioni potrà comportare anche la risoluzione del contratto. L’Esecutore deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore del 20%. Il subappaltatore deve essere in possesso dei requisiti di capacità eventualmente subappaltare a terzirichiesti in sede di affidamento, in misura proporzione all’importo per cui si chiede l’autorizzazione. L’Esecutore dovrà assicurarsi che non superiore ai valori previsti dalla normativavi siano interferenze tra Esecutore e subappaltatore. La Ditta aggiudicataria L’Esecutore deve depositare il contratto comunicare immediatamente al Responsabile di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali Procedimento e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possessoal Direttore dell’esecuzione, da parte del/i subappaltatore/i, di per tutti i requisiti richiesti nel bando subcontratti stipulati per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità l’esecuzione del contratto, al subappalto parziale o totale il nome del sub-contraente, l’importo del contratto e l’oggetto del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziendeo fornitura affidati ed anche copia del contratto medesimo. In ogni casoIl pagamento a tutti i subcontraenti deve essere effettuato su c/c dedicato (legge 136/2010). L’Appaltante verificherà che nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e subcontraenti sia inserita apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010. L’Esecutore è responsabile della verifica dell’idoneità tecnica professionale dei subappaltatori, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatoreai sensi dell’art. 26 comma 1 lett. a) D.Lgs. n. 81/2008. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore o cottimista verranno effettuati, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattualisu c/c dedicato (art. 3 L. n. 136/2010), nessuna esclusadall’Esecutore che è obbligato a trasmettere, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontisuoi confronti dall’Appaltante, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, (con l’indicazione delle ritenute a garanzie effettuate) e del bonifico (o altri strumenti di garanzia effettuatepagamento idonei a consentire la piena tracciabilità) effettuato per il pagamento a titolo di quietanza. Tale inadempimento comporta In caso di fatture emesse nei confronti dell’Esecutore, relative al pagamento precedente, liquidabili ma non quietanzate, si farà luogo alla sospensione del pagamento all’Esecutore per l’intero ammontare. Qualora l’Esecutore motivi il mancato pagamento con la sospensione contestazione della regolarità dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite lavori eseguiti dal subappaltatore e sempre che quanto contestato dall’Esecutore sia accertato dal Direttore dell’esecuzione, l’Appaltante sospende i pagamenti in favore dell'Esecutore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione. Nell'ipotesi in cui, durante l'esecuzione delle attività subappaltate ed in un qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione del contratto, l’Appaltante stabilisse, a suo insindacabile giudizio, che il subappaltatore è inidoneo, l’Esecutore, al ricevimento della comunicazione scritta da parte dell’Appaltante, dovrà prendere immediatamente le misure per la sostituzione del subappaltatore medesimo. La sostituzione del subappaltatore non pagatedarà alcun diritto all’Esecutore di pretendere indennizzi, risarcimenti di danni o di perdite o la proroga della data fissata per l'ultimazione del contratto. Gli importi delle prestazioni eseguite dai subappaltatori rilevano sia ai fini della regolarità contributiva che del rilascio del certificato di esecuzione del servizio. L’Esecutore deve coordinare gli interventi e l’informazione reciproca; esso oltre a promuovere la cooperazione e il coordinamento tra subappaltatori per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, deve coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori in relazione alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte, anche per i subcontratti, ai sensi dell’art. 26 D.Lgs. n. 81/2008.

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Samples: app.albofornitori.it

SUBAPPALTO. In caso La Ditta affidataria è tenuta ad eseguire in proprio il servizio oggetto del presente capitolato. Il contratto non può essere ceduto, a pena di subappalto, si applica nullità fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 106 , comma 1, lettera d) del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. E’ ammesso il ricorso al subappalto nei modi e nei termini di cui all’art. 105 del D. Lgs. n. 163/200650/2016. Le DitteAl contratto di subappalto si applicano inoltre le disposizioni di cui agli articoli 30, all’atto dell’offerta35, devono indicare la parte 80, 83 del D. lgs. 50/2016, così come richiamati dall’art. 105 del medesimo Decreto Legislativo. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi del comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, senza l'autorizzazione dell'Amministrazione è vietato alle ditte aggiudicatarie cedere in subappalto l'esecuzione del servizio oggetto del presente Capitolato. Il subappalto senza il consenso della Stazione appaltante o in presenza di qualsiasi atto diretto a nasconderlo, fa sorgere all'Amministrazione il diritto di risolvere il contratto, senza il ricorso ad atti giudiziali, con incameramento della cauzione e risarcimento dei danni. La Stazione Appaltante provvede al rilascio dell’autorizzazione di cui al comma 4, art. 105, D.Lgs. 50/2016, entro 30 gg. dalla relativa richiesta. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l’autorizzazione si intende concessa. I termini sono ridotti della metà nei casi previsti dal comma 18, art. 105, D. Lgs. 50/2016. L’eventuale subappalto non potrà superare la quota del 30% dell’importo complessivo del contratto del servizio. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 dell’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. All’atto dell’offerta i soggetti partecipanti alla procedura dovranno indicare i servizi e le forniture o parti di servizi e forniture che intendono eventualmente subappaltare a terzisubappaltare. E’ fatto obbligo al concorrente di dimostrare l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. Il concorrente dovrà altresì indicare in istanza una terna di subappaltatori, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativasensi del comma 6 dell’art. La Ditta aggiudicataria deve 105 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà depositare il contratto di subappalto presso le Aziende la stazione appaltante almeno 20 giorni naturali e consecutivi gg. prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la della prestazione unitamente alla trasmissione della certificazione attestante il possessopossesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione prescritti dal D. Lgs. 50/2016 in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D. Lgs. 50/2016. L’affidatario dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali, da parte del/apposita verifica, risulti la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 D.Lgs. 50/2016. L’affidatario che si avvale del subappalto dovrà allegare alla copia autentica del contratto di subappalto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 2359 del Codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione dovrà essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 si applicano anche ai raggruppamenti temporanei e alle società anche consortili, quando le imprese riunite o consorziate non intendano eseguire direttamente le prestazioni scorporabili. E’ consentita, in deroga all'articolo 48, comma 9, primo periodo, del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la costituzione dell'associazione in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le prestazioni assunte in appalto. Salvo i subappaltatore/icasi previsti dal comma 13 , di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla garalettere a) e c), dell’art. Alla ditta aggiudicataria 105 del D. Lgs. 50/2016, l’appaltatore è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza responsabile in solido con il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico contributivi; il contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della ditta aggiudicatariastazione appaltante. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell’affidatario o del subappaltatore impiegato nell’esecuzione del contratto ed in caso di ritardo nel pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali delle retribuzioni dovute a detto personale, si richiama il disposto dell’art. 30, rispettivamente comma 5 e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticomma 6, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti del D. Lgs. 50/2016. Nei casi previsti dal comma 13, art. 105, D.Lgs. 50/2016, la stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore o cottimistal’importo dovuto per le prestazioni da questi eseguite. In conformità al Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione 2018-2020, approvato con l’indicazione delle ritenute deliberazione della Giunta Comunale n. 2018 00529/049, del 13 febbraio 2018 ( i. e.), non saranno autorizzati i subappalti richiesti dall'aggiudicatario in favore di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagateimprese che abbiano partecipato come concorrenti alla stessa gara.

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SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto Gli obblighi posti a carico del Fornitore trovano piena applicazione anche nei confronti degli eventuali subappaltatori e dei subcontraenti interessati all’acquisizione delle forniture e dei servizi. Il subappalto è disciplinato e sottoposto alle condizioni previste dall’art. 118 del D. d. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare 163/06 s. m. e i. a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativacui si fa espresso rinvio. La Ditta aggiudicataria deve depositare prestazione può essere subappaltata entro il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio limite del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria30% (trentapercento) dell’importo contrattuale. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo il Fornitore resta responsabile, nei confronti della Ditta aggiudicataria Committente, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti consensualmente dalle parti. Il Fornitore non potrà comunque subappaltare, nemmeno in parte, nessuna delle forniture o dei servizi oggetto del contratto senza il consenso scritto della Committente. Il subappalto non autorizzato costituisce motivo di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti risoluzione del contratto. La Committente provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore o cottimistadell’importo dovuto per le prestazioni dallo stesso eseguite, con l’indicazione ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del Codice e successive integrazioni. Non sono considerati subappalti i “noli a freddo”, cioè noleggi senza impiego di manodopera, l’affidamento di attività specifiche a lavoratori autonomi e la subfornitura a catalogo di prodotti informatici. Il Fornitore ha l’obbligo di comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l'importo e l'oggetto del contratto per tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione del servizio/fornitura. La Committente disporrà la decadenza del subappalto, ai sensi dell’art. 6, co. 8, D.P.R. 207/2010 s. m. e i., nel caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) negativo per due volte consecutive del subappaltatore, previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle ritenute controdeduzioni. La Committente, inoltre, darà contestuale segnalazione dell’inadempienza del subappaltatore all’Osservatorio per l’inserimento nel casellario informatico, di garanzia effettuatecui all’art. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate8 del Regolamento.

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SUBAPPALTO. In caso di E’ ammesso il subappalto, si applica quanto previsto dall’artper ciascun lotto, ai sensi dell’art. 118 del D. LgsD.lgs. n. 163/2006. Le Ditte163/06 e s.m.i., all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzise preventivamente dichiarato nella domanda di partecipazione, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativaal 30% dell’importo complessivo del contratto. La Ditta aggiudicataria Si fa comunque salvo il possesso da parte delle società subappaltatrici dei requisiti generali di cui agli artt. 38 e 39 del D.lgs. n. 163/06 e s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi o agli oneri dell’aggiudicataria, che rimane unica e sola responsabile nei confronti dell’Agenzia di quanto subappaltato. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni: - il concorrente che intenda avvalersi del subappalto dovrà farne dichiarazione espressa nella domanda di partecipazione indicando, in modo chiaro ed inequivocabile, le parti del servizio che intende concedere in subappalto; - l’appaltatore deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate; - con il deposito del contratto di effettivo inizio del servizio e in tale sede subappalto l’appaltatore deve altresì trasmettere trasmettere, altresì, la certificazione documentazione attestante il possesso, da parte del/i del subappaltatore/i, di tutti i dei requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla dal Bando di gara; - che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dal D. Lgs. Alla ditta n. 159/2011, artt. 67 e 76. I pagamenti dei corrispettivi avverranno direttamente a favore della Società subappaltatrice, previo benestare dell’appaltatore, ferma restando la responsabilità diretta dell’appaltatore nei confronti della Stazione appaltante. Resta inoltre inteso che le somme versate all’impresa subappaltatrice andranno a compensazione dalle somme dovute all’appaltatore. Qualora in sede di domanda di partecipazione venga manifestata l’intenzione di subappaltare e successivamente si rinunci a tale facoltà, la società aggiudicataria è potrà comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale eseguire direttamente le parti del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso che in precedenza aveva dichiarato di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatevoler subappaltare.

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SUBAPPALTO. In caso È ammesso il subappalto con le modalità previste dall’art. 105 del Codice. A pena di subappaltonullità, si applica fatto salvo quanto previsto dall’art. 118 106, comma 1, lettera d) del D. LgsCodice, il contratto non può essere ceduto e non può essere affidata a terzi la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso della categoria esclusiva OG10. n. 163/2006Il subappalto deve essere preventivamente autorizzato secondo la disciplina di cui all’art. 105 del Codice a cui si fa espresso rinvio. Le Ditteistanze di autorizzazione al subappalto sono prese in esame a condizione che, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio siano state indicate le prestazioni che si intendono eventualmente subappaltare a terzio concedere in cottimo. A questo proposito si rappresenta che un’indicazione formulata in modo generico, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto senza specificazione delle singole parti interessate, comporta l’impossibilità di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, ottenere l’autorizzazione al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariasubappalto. In caso di mancata presentazione della dichiarazione di cui sopra l’Amministrazione non può concedere l’autorizzazione al subappalto. In particolare, l’affidatario, ai sensi del comma 4 dell’art. 105 del Codice, può affidare in subappalto i lavori compresi nel contratto, previa autorizzazione della Stazione Appaltante, purché: a) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria, b) non sussistano a suo carico i motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del Codice c) all'atto dell'offerta siano state indicate le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere prestazioni o parte delle prestazioni che si intendono subappaltare. I pagamenti relativi alle prestazioni svolte dal subappaltatore sono effettuati dall’aggiudicatario che è obbligato a trasmettere, entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari progressivamente corrisposti al subappaltatore o cottimistasubappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia a garanzie effettuate. Tale inadempimento comporta Sono fatte salve le ipotesi previste dall’art. 105, comma 13, del Codice, nell’ambito delle quali la sospensione Stazione Appaltante corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice l’affidatario comunica tempestivamente al Responsabile Unico del Procedimento, per ogni sub-contratto che non costituisce subappalto, l’importo e l’oggetto del medesimo, nonché il nome del sub-contraente, prima dell’inizio della prestazione. L’affidatario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c bis), del Codice. Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3 del Codice. In caso di ricorso al subappalto, l’affidatario è tenuto a curare il coordinamento dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente subappaltatori operanti nella sede oggetto del contratto, al fine di rendere gli specifici piani redatti dai subappaltatori compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall'affidatario. Il piano di sicurezza predisposto dal/dai subappaltatore/i dovrà essere consegnato all’Amministrazione ai sensi del co. 9, art. 105 del Codice prima dell’inizio dell’attività. In ottemperanza all’art. 26, co. 5 del d.lgs. 81/2008, nel contratto di subappalto devono essere specificamente indicati a pena di nullità, ai sensi dell'articolo 1418 del Codice Civile, i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Nel caso di subappalto, gli oneri relativi alla sicurezza non devono essere soggetti a riduzione e vanno evidenziati separatamente da quelli soggetti a ribasso d’asta nel relativo contratto tra aggiudicatario e subappaltatore. La Stazione Appaltante verifica che l’appaltatore committente corrisponda i costi della sicurezza all’impresa subappaltatrice. L’aggiudicatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti da parte di quest’ultimo degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del Codice, il contraente principale e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione alle prestazioni eseguite dal subappaltatore oggetto del contratto di subappalto. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, il subappaltatore, per le prestazioni affidate in subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non pagateinferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale.

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Samples: www.fvgstrade.it

SUBAPPALTO. In caso L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta affida in subappalto, si applica quanto previsto dall’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore al 50% dell’importo contrattuale l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Per le prestazioni rese in subappalto, l’ISMEA provvederà ad effettuare il relativo pagamento all’Appaltatore, ad eccezione delle ipotesi indicate dall’art.105, co.13, del Codice. In caso di pagamenti effettuati all’Appaltatore, quest’ultimo dovrà trasmettere all’ISMEA, entro venti giorni dal relativo pagamento, copia delle fatture quietanzate, emesse dal/dagli subappaltatore/i. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro venti giorni dal relativo pagamento, l’ISMEA sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare all’ISMEA o a terzi per fatti comunque imputabili ai valori previsti soggetti cui sono state affidate le suddette attività. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata del presente contratto, i requisiti prescritti dalla normativadocumentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. La Ditta aggiudicataria deve depositare L’Appaltatore consegna all’ISMEA il contratto di subappalto presso le Aziende subappalto, in copia autentica, almeno 20 venti giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative prestazioni. Il contratto di subappalto, corredato della documentazione tecnica e amministrativa direttamente derivata dagli atti del servizio e contratto affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in tale sede termini prestazionali che economici. L’Appaltatore allega al suddetto contratto, la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'art. 2359 del codice civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve altresì trasmettere essere effettuata da ciascuno dei soggetti partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio. Al momento del deposito del contratto l’Appaltatore trasmette: - la certificazione attestante il possesso, possesso da parte del/i subappaltatore/i, del subappaltatore dei requisiti di tutti i requisiti qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata; - la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al medesimo dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice; In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorreretermine previsto, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza l’ISMEA non autorizzerà il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariasubappalto. In caso di non completezza dei documenti presentati, l’ISMEA procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. L’Appaltatore è, altresì, obbligato di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l’oggetto del subappalto subisca variazioni e l’importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di cui al comma 7 del citato art. 105. Nel caso in cui l’Appaltatore, per l’esecuzione del presente appalto, stipuli sub-contratti che non configurano subappalto, deve comunicare all’ISMEA, prima dell’inizio della prestazione e per ciascuno dei sub-contratti, i seguenti dati: - il nome del sub-contraente; - l'importo del sub-contratto; - l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. L’Appaltatore deve inoltre comunicare all’ISMEA le Aziende provvederanno eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti dell’ISMEA, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L'Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria comma 8 dell’art. 105 del Codice. L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne l’ISMEA da qualsivoglia pretesa di trasmettere entro 20 giorni naturali terzi per fatti e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti colpe imputabili al subappaltatore o cottimistaai suoi ausiliari. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora, durante l’esecuzione dello stesso, vengano accertati dall’ISMEA inadempimenti, da parte del subappaltatore, di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse dell’ISMEA. In tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’ISMEA, né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Appaltatore si obbliga, ai sensi dell’art. 105 co. 14 del Codice, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con l’indicazione ribasso non superiore al venti per cento (20%), nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto. L’esecuzione delle ritenute attività subappaltate non può formare oggetto di garanzia effettuateulteriore subappalto. Tale In caso di inadempimento comporta da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’ISMEA può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. L’affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sospensione sussistenza dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Per tutto quanto non pagateprevisto si applicano le disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

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Samples: Contratto

SUBAPPALTO. In caso di subappalto, si applica quanto previsto dall’artIl subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006163/06. Le DitteSi precisa che, all’atto dell’offertaper quanto riguarda la prestazione secondaria, devono indicare la parte il subappalto potrà essere effettuato nei termini seguenti: opere di categoria OG1 – subappaltabili nei limiti del servizio 30% opere di categoria OS28 – subappaltabili nei limiti del 30% opere di categoria OS30 – subappaltabili nei limiti del 30% Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’aggiudicatario che intendono eventualmente subappaltare rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Azienda Sanitaria. Si precisa che l’Azienda ULSS, ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di Legalità”, di cui all’art. 15, non autorizzerà subappalti a terzi, in misura favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non superiore ai valori previsti dalla normativarisultate aggiudicatarie. La Ditta aggiudicataria deve depositare Con il deposito del contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede subappalto, la Ditta appaltatrice deve altresì trasmettere la certificazione documentazione attestante il possesso, da parte del/i del subappaltatore/i, dei requisiti previsti (tra cui iscrizione nel Registro delle Imprese, certificato o dichiarazione sostitutiva di tutti i requisiti richiesti nel bando per cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006). Copia del contratto di subappalto dovrà essere ammessi alla garadepositata presso la Azienda Sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. Alla ditta aggiudicataria L’affidatario è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza responsabile in solido con il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I subappaltatori trasmettono alla Azienda Sanitaria, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui tutti gli adempimenti alla L. 136/2010. L'Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo. Per le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate prestazioni secondarie relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti lavori l’Amministrazione provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore e/o cottimistacottimista dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, con l’indicazione delle ritenute nei limiti del contratto di garanzia effettuatesubappalto. Tale inadempimento comporta L’Appaltatore al fine del pagamento degli stati avanzamento lavori e della rata a saldo, deve comunicare, all’Azienda la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e non pagatecon proposta motivata di pagamento che dovrà essere sottoscritta in segno di preventiva accettazione dai subappaltatori/cottimisti.

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Samples: Contratto Di Manutenzione

SUBAPPALTO. In caso Il servizio oggetto del contratto può essere subappaltato entro il limite del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo contrattuale. Il concorrente che intenda subappaltare a terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di subappaltoofferta, si applica quanto previsto dall’artindicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (cfr. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicatariaD.Lgs 163/06. In caso di subappalto le Aziende provvederanno l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’ARPAS, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’ARPAS con specifico provvedimento previo: a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto con allegata la dichiarazione ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore; b) verifica del possesso in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nel bando di gara (cause ostative di cui all’art. 38 del D.Lgs 163/06 e di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al pagamento all’appaltatore con valore percentuale delle prestazioni che intende eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. L’importo della prestazione inerente il subappalto sarà corrisposto dall’Amministrazione all’appaltatore, al quale è fatto obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere trasmettere, entro 20 venti giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronticonfronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimistacorrisposti, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate.

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Samples: www.regione.sardegna.it

SUBAPPALTO. In caso Il concorrente indica all’atto dell’offerta, nella “Dichiarazione sostitutiva di partecipazione” di cui al precedente Paragrafo 7.2, le parti del servizio/fornitura che intende subappaltare o concedere in cottimo nei limiti del 40% dell’importo complessivo del contratto, in conformità a quanto previsto dall’articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato. Tuttavia, a pena di esclusione dall’“AS”, in analogia a quanto stabilito per l’avvalimento, il subappalto in fase di “Appalto Specifico” è consentito solo se la Società subappaltatrice ha conseguito l’ammissione allo “SDAPA” alle categorie merceologiche oggetto dell’“Appalto Specifico” e in particolare in quelle comprendenti le prestazioni oggetto di subappalto, prima dell’invio della lettera di invito ed è stata quindi invitata. Alla luce delle intervenute sentenze della Corte di Giustizia Europea C-63/18 del 26/09/2019 e C-402/18 del 27/11/2019, questa stazione appaltante ritiene che, nel caso di specie, non si possa prevedere un ricorso in via illimitata all’istituto del subappalto, sia per la natura tecnica della prestazione, che per specifiche esigenze che richiedono di non parcellizzare l’appalto, al fine di prevenire fenomeni di corruzione, spartizioni o di rischio di infiltrazioni criminali e mafiose, fissando il sopraindicato limite. Per quel che riguarda specificatamente il dispositivo della richiamata sentenza n. C-402/18, intervenuta anche in merito al limite imposto dall’art. 105 , comma 14, del D.Lgs.vo nr.50/2016, recante la previsione secondo la quale l’affidatario per le prestazioni affidate in subappalto deve praticare gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto, si specifica che tale limite si attesta quale mera misura indicativa, purché sia in ogni caso garantito il rispetto del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali. Non costituisce motivo di esclusione ma comporta, per il concorrente, il divieto di subappalto, la mancata indicazione Non si configurano come attività affidate in subappalto quelle di cui all’art. 105, comma 3, del Codice, significando che nel caso si applica quanto previsto dall’artla Legge 18 giugno 1998, nr. 118 del D. Lgs. n. 163/2006. Le Ditte, all’atto dell’offerta, devono indicare la parte del servizio che intendono eventualmente subappaltare a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali e consecutivi prima della data di effettivo inizio del servizio e in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, da parte del/i subappaltatore/i, di tutti i requisiti richiesti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contratto, al subappalto parziale o totale del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziende. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di trasmettere entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento comporta la sospensione dei pagamenti delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagate192 “Disciplina sulla subfornitura nelle attività produttive”.

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Samples: www.poliziadistato.it

SUBAPPALTO. In caso L’affidamento in subappalto o in cottimo delle opere oggetto di subappalto, si applica quanto previsto dall’artcontratti specifici è ammesso in conformità all’art. 118 del D. LgsD.Lgs. 163/2006 e all’art. 170 D.P.R. n. 163/2006207/2010. Le DitteIl subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione a condizione che l’Aggiudicatario provveda: - ad indicare, all’atto dell’offertadell’offerta per la procedura di affidamento dell’Accordo Quadro, devono se intende subappaltare o concedere in cottimo parte delle prestazioni previste e specificare quali parti di attività intende subappaltare; - a non subappaltare o ad affidare in cottimo altre attività diverse da quelle a suo tempo indicate nell’offerta; - ad indicare all’atto dell’offerta per ciascun contratto specifico le parti di attività di che intende subappaltare; - a richiedere la parte del servizio prescritta autorizzazione al subappalto all’Amministrazione che intendono eventualmente subappaltare provvede al rilascio entro 30 giorni dalla richiesta (termine prorogabile una sola volta in presenza di giustificati motivi, trascorso il quale senza che la Stazione Appaltante abbia provveduto, l’autorizzazione s’intende concessa) a terzi, in misura non superiore ai valori previsti dalla normativa. La Ditta aggiudicataria deve depositare stipulare il contratto di subappalto presso le Aziende almeno 20 giorni naturali dopo l’autorizzazione; - ad individuare, quali subappaltatori o cottimisti, esclusivamente imprese qualificate per categorie e consecutivi prima della data classifiche di effettivo inizio del servizio importi corrispondenti alle attività da realizzare in subappalto o in cottimo, ovvero che siano in possesso dei corrispondenti requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, salvo i casi in cui, secondo la legislazione vigente, è sufficiente l’iscrizione alla C.C.I.A.A. e nei confronti delle quali non sussiste alcuno dei divieti previsti dalla normativa vigente; - a praticare gli stessi prezzi di aggiudicazione con un ribasso non superiore al 20%; - ad inserire nei contratti con i subappaltatori o cottimisti una clausola che espressamente vieti l’ulteriore subappalto o affidamento in tale sede deve altresì trasmettere la certificazione attestante il possesso, cottimo; - a garantire che da parte del/dei subappaltatori e cottimisti venga rispettato il trattamento economico e normativo stabilito dai C.C.N.L. nazionali e territoriali in vigore per il settore e la zona in cui si svolgono i subappaltatore/ilavori; - a trasmettere all’Amministrazione prima dell’inizio delle attività da parte dell’Aggiudicatario e dei subappaltatori, la documentazione di tutti i requisiti richiesti avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi ed infortunistici, nonché copia del piano per la sicurezza fisica dei lavoratori; - a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti nel bando per essere ammessi alla gara. Alla ditta aggiudicataria è comunque proibito ricorrere, durante la validità del contrattocantiere, al subappalto parziale o totale fine di rendere gli specifici piani di sicurezza redatti dalle imprese subappaltatrici compatibili tra loro e coerenti col piano presentato dall’Aggiudicatario stesso; - a garantire che nei cartelli esposti all’esterno del servizio aggiudicato senza il preventivo consenso scritto da parte delle Aziendecantiere siano indicati anche i nominativi di tutte le imprese subappaltatrici. In ogni caso, le Aziende rimango estranee al rapporto contrattuale tra appaltatore e subappaltatore, per cui tutti gli adempimenti e le responsabilità contrattuali, nessuna esclusa, saranno a carico della ditta aggiudicataria. In caso di subappalto le Aziende provvederanno L’Amministrazione non provvede al pagamento all’appaltatore con obbligo della Ditta aggiudicataria di diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l'Aggiudicatario è obbligato a trasmettere all’Amministrazione, entro 20 giorni naturali e consecutivi dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confrontia proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari esso corrisposti al subappaltatore ai medesimi subappaltatori o cottimistacottimisti, con l’indicazione l'indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. Tale inadempimento Qualora l’Aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanzate dei subappaltatori o dei cottimisti entro il predetto termine, l’Amministrazione sospenderà il successivo pagamento a favore dell’ Aggiudicatario. L’Aggiudicatario si obbliga ad inserire nei contratti con i propri subappaltatori e subcontraenti, a pena di nullità assoluta del contratto di subappalto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari. Il subappalto non comporta la sospensione dei pagamenti alcuna modifica agli obblighi ed agli oneri dell’Aggiudicatario del contratto specifico, che rimane unico e solo responsabile nei confronti dell’Amministrazione delle successive fatture per un importo corrispondente alle prestazioni eseguite dal subappaltatore e non pagatesubappaltate.

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Samples: web.uniroma1.it