SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta: 1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. 2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate. 3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2. 4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto. 5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni. 6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. 7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari. 8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Medici, Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore Nei Contratti strumentali, ai sensi dell’art. 105 del Codice, l’affidamento in Subappalto di prestazioni ricomprese nell’oggetto del Contratto è responsabile dei danni che dovessero derivare consentito solo previa autorizzazione della Committente ed entro il limite percentuale e con riferimento alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàspecifiche prestazioni indicati in Contratto.
2. I subappaltatori dovranno mantenereAi fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore presenta apposita richiesta unitamente alla documentazione indicata dalla Committente, tramite la piattaforma “Gestione Cantieri” realizzata e sviluppata dalla stessa. L’autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, termine che può essere prorogato per tutta giustificati motivi. La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il termine per la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateformazione del silenzio assenso previsto dall’art. 105 c. 18 del Codice.
3. Il Fornitoreperiodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non può in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del Contratto e, al fine dell’autorizzazione del subappaltoper tale motivo, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista l'Appaltatore nulla ha a pretendere dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2Committente.
4. In caso È fatto obbligo all’Appaltatore di mancato deposito di taluno comunicare alla Committente tutti i subcontratti stipulati per l’esecuzione della prestazione contrattuale, con il nome dei suindicati subcontraenti, l’importo dei contratti, l'oggetto delle prestazioni affidate, allegando i documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzatorichiesti da quest’ultima. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per comunicazione deve essere inoltrata tramite la definizione del procedimento di autorizzazione del subappaltopiattaforma “Gestione cantieri”.
5. Il Fornitore dichiaraNei confronti della Committente l'Appaltatore e i suoi Subappaltatori sono responsabili in solido del perfetto adempimento degli impegni assunti dai Subappaltatori in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto di Subappalto. In ogni caso, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente del subappaltatore alcuno dei divieti perfetto adempimento degli impegni assunti dai terzi fornitori in genere.
6. La Committente provvede alla verifica dell'effettiva applicazione delle prescrizioni di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 105 c. 14 del Codice. L’Appaltatore è responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei contributi previdenziali, assicurativi e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri delle ritenute fiscali a favore dei soggetti impiegati nell’esecuzione del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltataContratto.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o La Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi ausiliariSubappaltatori.
8. Per tutto quanto Non sono considerati Subappalti le commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per l'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali prestazioni l'Appaltatore rimarrà responsabile nei confronti della Committente.
9. Qualora, in fase esecutiva, la Committente accerti il venir meno di uno dei requisiti presupposto per l’autorizzazione al Subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto. In nessun caso l'Appaltatore potrà per questo vantare pretese dalla Committente a qualsiasi titolo.
10. Di regola, la Committente non corrisponde direttamente i pagamenti al Subappaltatore, fatte salve le ipotesi di cui all’art. 105 c. 13. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’Appaltatore stesso ai Subappaltatori. In difetto di ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento.
11. In conformità all’art. 105 c. 9 del Codice, la Committente acquisisce il D.U.R.C. relativo ai Subappaltatori al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali, compreso il saldo finale, se previsto. Nell’ipotesi di ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 c. 10 del Codice.
12. La Committente si riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di violazione delle disposizioni in materia di sicurezza previste dal D.Lgs. n. 163/2006 81/08.
13. L'esecuzione delle opere affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.
14. L’accesso alle aree aeroportuali doganali, del Personale e s.mdei mezzi operativi del Subappaltatore, deve avvenire con le modalità previste All’art. 9.
15. Nel caso di ricorso, da parte dell’Appaltatore, all’istituto dell’Avvalimento, trova applicazione l’art. 89 c. 8 del Codice.
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Sources: Contratti Di Fornitura E Posa in Opera, Contratti Di Fornitura E Posa in Opera, Contratti Di Fornitura E Posa in Opera
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui previsto all’art. 10 della L. 105 D.Lgs. n. 575/65 e successive modificazioni.
650/2016. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’Appaltatore che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Soresa e/Azienda Sanitaria. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) il contratto di subappalto in copia autentica;
b) dichiarazione di assenza di forme di controllo o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni collegamento di cui all’art. 118 2359 del C.C. con il titolare del subappalto o del cottimo;
c) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione;
d) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016;
e) eventuale indicazione se il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa. La Stazione Appaltante provvederà a effettuare le verifiche di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 14. L’offerta presentata in sede di gara dovrà quindi espressamente prevedere il costo delle parti del contratto che la Ditta intende assegnare in subappalto. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto, le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. In particolare l’Azienda ▇.▇.▇▇. provvederà a verificare che sia state poste nel contratto le seguenti clausole: “
1. L’impresa .....….…. in qualità di subappaltatore dell’impresa ..…………nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Azienda ULSS n. 163/2006 e s.m6 di “Vicenza”, CIG n , assume tutti gli
2. L’impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ▇.▇.▇▇. n. 6 di “Vicenza”, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.” Detto contratto di subappalto dovrà contenere espressamente una clausola con la quale entrambe le parti contraenti assumono l’obbligo di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136. Con il deposito del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. L’Azienda ▇.▇.▇▇. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
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Sources: Capitolato Speciale, Fornitura Di Endoscopi E Colonne, Fornitura Di Ventilatori E Stazioni Di Anestesia
SUBAPPALTO. Il Fornitore: □ non affiderà in subappalto l’esecuzione di alcuna prestazione; Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006D.Lgs.163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica
SUBAPPALTO. 1. (da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’ importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, l’esecuzione delle seguenti attività: A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. Il Fornitore è responsabile 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli stessi affidateobblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.LgsD.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. n. 163/2006 e s.mIn caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Service Agreement, Helpdesk Service Agreement, Service Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato 1. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di Offertaofferta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
2. L’Impresa si impegna a depositare presso la Committente, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionale che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti economici e/o tecnici, richiesti dal Bando di gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi d’esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/21016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) la dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D.lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
3. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Committente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorre dal completamento della documentazione.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti la committente revocherà l’autorizzazione.
5. Per le prestazioni affidate in subappalto:
1a) Devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto d’appalto;
b) Devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera relativi alle prestazioni affidate in subappalto alle Imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
6. La Committente sentito il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione degli obblighi di cui la presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti della Committente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
8. L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti della Committente dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiderivare, alla Soresa all’Amministrazione, la Committente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoreparticolare, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti Committente da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliariausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D.lgs. n. 196/03.
89. Il Fornitore è responsabile in solido dell’osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette alla Committente prima dell’inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell’ambito dell’appalto del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d’ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
10. L’aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D.lgs. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D.lgs. 50/2016.
11. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.lgs. n. 50/2016.
12. La Committente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione si obbliga a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
13. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto, è onere dell’Affidatario svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Committente può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
16. Ai sensi dell’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare alla Committente il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
17. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.LgsD.lgs. n. 163/2006 e s.m50/2016.
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Sources: Specific Contract for the Provision of Salesforce Licenses and Related Services, Specific Contract for Public Procurement, Specific Contract for Supply of It Equipment
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1II.20.1 Ai sensi dell’art. Il Fornitore 105 del Codice è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiammesso il subappalto, alla Soresa o per tale intendendosi il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate le suddette attivitào di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
2II.20.2 Non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I subappaltatori dovranno mantenererelativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
II.20.3 Fermo quanto disposto dal paragrafo che precede, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornituratutti i sub-contratti che non sono subappalti, i requisiti richiesti dalla normativa vigente stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario comunica in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateogni caso all’Istituto, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all’Istituto eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. II.20.4 Il Fornitoresubappalto è ammesso in misura non superiore alla quota, al fine dell’autorizzazione espressa in percentuale, dell’importo complessivo del subappaltocontratto indicata nel Codice.
II.20.5 L’aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, dovrà depositare presso Soresa previa autorizzazione dell’Istituto purché l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto, all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare e purché dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del subappalto, la Codice. A tal fine l'affidatario al momento del deposito della copia autentica del contratto di subappalto e presso l’Istituto, da effettuarsi almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, deve trasmettere altresì la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisitirequisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'affidatario che si avvale del subappalto deve, altresì, allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del c.c. con il titolare del subappalto.
II.20.6 L’Istituto provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.
II.20.7 È, altresì, fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata.
II.20.8 Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, previa verifica da parte Pagina 19 di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
438 l’Istituto acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti ritardo nel termine previsto, la Soresa richiederà pagamento delle retribuzioni dovute al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore alcuno o dei divieti soggetti titolari di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 subappalti e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitorecottimi, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto nonché in caso di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa inadempienza contributiva risultante dal documento unico di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previstoregolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 118 30, commi 5 e 6, del D.LgsCodice. n. 163/2006 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltra le richieste e s.mle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
II.20.9 L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80. II.20.10 Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice l’Istituto corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
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Sources: Delibera a Contrarre, Delibera a Contrarre
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato 1. Nel caso in cui il Fornitore contraente si sia avvalso, in sede di Offerta:offerta, della facoltà di subappaltare le prestazioni oggetto del Contratto, si applicano le modalità e gli obblighi connessi all’affidamento in subappalto indicati nei successivi commi.
12. Il Fornitore contraente è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraential Punto Ordinante, alla Soresa al Soggetto Aggiudicatore contraente e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornituradel presente contratto, i requisiti richiesti dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
34. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà Fornitore contraente si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessateil Punto Ordinante, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltoattività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto e il Fornitore contraente deve trasmettere, altresì, la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappaltodalla vigente normativa, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza per lo svolgimento delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappaltoattività allo stesso affidate.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del FornitoreFornitore contraente, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, responsabile della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
76. Il Fornitore contraente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti il Punto Ordinante e il Soggetto Aggiudicatore contraente da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Il Fornitore contraente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore contraente non avrà diritto ad alcun indennizzo né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
8. Il Fornitore contraente si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore contraente non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno sospendere il successivo pagamento a favore dello stesso fornitore.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore contraente agli obblighi di cui ai precedenti comma, il Punto Ordinante o il Soggetto Aggiudicatore contraente potranno risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, in Punto Ordinante annullerà l’autorizzazione al subappalto.
12. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mdel Regolamento di attuazione di cui al D.P.R. 207/2010.
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SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore Nei Contratti non strumentali, ai sensi dell'art. 1656 c.c. l'affidamento in Subappalto di prestazioni ricomprese nell’oggetto del Contratto è responsabile dei danni che dovessero derivare consentito solo previa autorizzazione della Committente ed entro il limite percentuale e con riferimento alle Amministrazioni Contraentispecifiche prestazioni, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàindicati in Contratto.
2. I subappaltatori dovranno mantenereAi fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore presenta apposita richiesta, unitamente alla documentazione indicata dalla Committente, tramite la piattaforma “Gestione Cantieri”. L’autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, termine che può essere prorogato per tutta giustificati motivi. Trascorso tale termine, l’autorizzazione si intende concessa. La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il termine per la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateformazione del silenzio assenso.
3. Il Fornitoreperiodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non può in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del Contratto e, al fine dell’autorizzazione del subappaltoper tale motivo, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista l'Appaltatore nulla ha a pretendere dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2Committente.
4. In caso È fatto obbligo all’Appaltatore di mancato deposito di taluno comunicare alla Committente, tramite la piattaforma “Gestione cantieri”, tutti i Subcontratti stipulati per l’esecuzione della prestazione contrattuale, con il nome dei suindicati Subcontraenti, l’importo dei contratti, l'oggetto delle prestazioni affidate, allegando i documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappaltorichiesti da quest’ultima.
5. Il Fornitore dichiaraNei confronti della Committente l'Appaltatore e i suoi Subappaltatori sono responsabili in solido del perfetto adempimento degli impegni assunti dai Subappaltatori in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di Subappalto. In ogni caso, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente del subappaltatore alcuno perfetto adempimento degli impegni assunti dai terzi fornitori in genere. L’Appaltatore è, altresì, responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 contributi previdenziali, assicurativi e successive modificazionidelle ritenute fiscali a favore del Personale.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltataLa Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi Subappaltatori.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o Non sono considerati Subappalti le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliaril'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali prestazioni l'Appaltatore rimarrà l’unico responsabile nei confronti della Committente.
8. Per tutto quanto non Qualora, in fase esecutiva, la Committente accerti il venir meno di uno dei requisiti presupposto per l’autorizzazione al Subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto. In nessun caso l'Appaltatore potrà per questo vantare pretese dalla Committente a qualsiasi titolo.
9. Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali, compreso il saldo finale se previsto, la Committente acquisisce il D.U.R.C. relativo ai Subappaltatori. Nell’ipotesi di ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, la Committente attiverà l’intervento sostitutivo trattenendo dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e assicurativi.
10. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai propri Subappaltatori. In difetto di ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento.
11. La Committente si applicano le riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di violazione delle disposizioni in materia di cui all’art. 118 del sicurezza previste dal D.Lgs. n. 163/2006 81/08.
12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.
13. L’accesso alle aree aeroportuali doganali da parte del Personale e s.mdei mezzi operativi del Subappaltatore, deve avvenire con le modalità previste al precedente Articolo “Oneri e obblighi dell’Appaltatore”.
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Sources: Contratti Di Servizi, Contratti Di Fornitura
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato 6.1. L’Appaltatore può stipulare, previa autorizzazione della Committente, contratti di subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’art. 105 del D. Lgs. 50/2016. In tali casi, l’Appaltatore deve indicare in sede di Offerta:
1offerta la/e parte/i e/o la quota parte di servizi che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni della citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate, ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività1456 Codice Civile.
26.2. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi del contratto di Fornitura, subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateaffidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all’affidamento. Ai sensi di quanto previsto all’art. 105, comma 12, del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
66.3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli ed oneri del Fornitore, il quale dell’Appaltatore che rimane l’unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, Committente della perfetta esecuzione del contratto anche Contratto.
6.4. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.
6.5. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la parte subappaltataCommittente e non dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
76.6. Il Fornitore I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all’Appaltatore o direttamente al subappaltatore, qualora previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
6.7. L’Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest’ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento
6.8. Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto che precede ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si obbliga riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
6.9. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice dei Contratti Pubblici.
6.10. L’Appaltatore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e prestazioni eseguite dal subappaltatore, posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto con il subappaltatore. In ragione di quanto sopra l’Appaltatore assume con il Contratto l’obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari. Altresì l’Appaltatore assume con il Contratto l’obbligo di tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti Committente da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliaricontroversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.
86.11. Per tutto quanto non previsto, si applicano In nessun caso le disposizioni prestazioni oggetto di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.msubappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
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Sources: Capitolato Generale d'Appalto Per Servizi, Capitolato Generale d'Appalto Per Servizi
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta: □ potrà affidare in subappalto in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Framework Agreement, Framework Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore Ai sensi del comma 6 dell’articolo 31 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229, è responsabile possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente, fino al 30% dell’importo dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentilavori ammessi a contributo, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai soggetti sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Allegato XVII) iscritte all’ Anagrafe di cui sono state affidate le suddette attivitàall’art. 30 comma 6 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.
2. I subappaltatori dovranno mantenereL’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il sistema informativo MUDE per la compilazione on line della notifica preliminare, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.cui all’art. 99 del d
3. Il FornitoreL'appaltatore, al fine dell’autorizzazione del subappaltonei contratti con fornitori, dovrà depositare presso Soresa subfornitori e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materiasubappaltatori, ivi inclusa inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare che la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.contrattuale:
4. In caso L’affidamento di mancato deposito lavori al subappaltatore senza previa autorizzazione scritta del committente costituisce inadempimento grave e determina la risoluzione di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, diritto del contratto e la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il termine per la definizione del procedimento maggior danno. È fatto assoluto divieto al subappaltatore di autorizzazione del subappaltosubappaltare a sua volta le lavorazioni.
5. Il Fornitore dichiaraAi sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., ed in coerenza con i commi precedenti del presente articolo, il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:
6. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
7. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo e ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del presente contratto.
8. L’appaltatore è tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i, e dalle ordinanze del Commissario straordinario emesse ai sensi dell’art. 2 della stessa legge.
9. L’inosservanza delle disposizioni previste dal suddetto decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché dalle suindicate ordinanze commissariali determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
10. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, una clausola risolutiva espressa, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c., che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o posta elettronica certificata, qualora
11. È fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
12. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all’Ufficio Speciale per la sottoscrizione dell’Accordo quadroRicostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori, una dichiarazione, ai sensi dell’art. 1988 del Codice Civile, attestante l’impegno al pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo come stabilito dalle ordinanze commissariali.
13. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, le dichiarazioni previste dall’articolo 7, comma 1 lettera a) e b), dell’ordinanza commissariale n. 8/2016, dall’articolo 16 comma 1 lettera a), b), c) e d) dell’ordinanza commissariale n. 13/2016 e dall’articolo 14 comma 1 dell’ordinanza commissariale n. 19/2017, attestanti l’avvenuto pagamento, nei 30 giorni previsti, dell’importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti.
14. Le dichiarazioni previste dai precedenti commi 12 e 13 costituiscono presupposto essenziale per l’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del contributo; conseguentemente, è vietata la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti in assenza delle sopra menzionate dichiarazioni.
15. Qualora emerga che l’Appaltatore non sussiste abbia pagato i fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in subappalto nei termini indicati al precedente comma 13, non si darà luogo all’erogazione del contributo ad eccezione del caso in cui il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice dimostri la pendenza di una causa civile dalla stessa instaurata nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti per fatti attinenti a realizzazione delle opere previste dal presente contratto di appalto.
16. Nel caso di mendacità delle dichiarazioni di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoreal precedente comma 14, il quale rimane l’unico legale rappresentante dell’impresa appaltatrice ne risponderà ai sensi e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7gli effetti dell’art. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.483 c.p..
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Sources: Contratto Di Appalto, Contract of Work
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente 1. In conformità a quanto previsto dall’art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2, e dall’art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, il subappalto del presente servizio è ammesso, entro il limite massimo del 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo del contratto (comprensivo degli oneri della sicurezza).
2. L’appaltatore, al fine di poter procedere all’affidamento in subappalto, deve assoggettarsi agli ulteriori obblighi e adempimenti previsti dai sopracitati art. 26 della legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 e art. 105 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto e le ulteriori conseguenze previste dalla legge nel caso di subappalto non autorizzato, nonché agli obblighi e adempimenti previsti dall’art. 3 della legge n. 136/2010, a pena di nullità assoluta.
3. Ai sensi di quanto previsto dall’art. 26, comma 6, della legge provinciale n. 2/2016, la Stazione appaltante procede al pagamento diretto al subappaltatore della parte degli importi delle prestazioni dallo stesso eseguite non contestata dall’appaltatore.
4. L'elenco prodotto dall’appaltatore prima della stipula del contratto e recante l'indicazione di tutte le lavorazioni, con i relativi importi, che lo stesso intende affidare in conformità a quanto già dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile gara, nonché il nome, il recapito e i rappresentanti legali dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentisuoi subappaltatori e subcontraenti coinvolti nei lavori o nei servizi e sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate n. 136 (Piano straordinario contro le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno manteneremafie, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia), se questi sono noti al momento della stipula del contratto, viene utilizzato dalla stazione appaltante per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto i controlli di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappaltocompetenza.
5. Il Fornitore dichiaraAi sensi dell'art. 26, comma 3, della legge provinciale n. 2/2016, l’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante le eventuali modifiche delle informazioni relative ai subappaltatori e subcontraenti sopravvenute rispetto a quanto comunicato ai fini della stipula del contratto, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori e subcontraenti coinvolti successivamente. La stazione appaltante controlla i contratti stipulati dall'appaltatore con la sottoscrizione dell’Accordo quadroi subappaltatori e i subcontraenti, che non sussiste nei confronti per le finalità della legge n. 136 del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 2010, e successive modificazionine verifica l'avvenuto pagamento tramite fatture quietanzate.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione L’appaltatore deve comunicare alla stazione appaltante i dati relativi a tutti i subcontratti stipulati per l'esecuzione dell'appalto, sottoposti agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010, n. 136, con il nome del subcontraente, l'importo del contratto, l'oggetto della prestazione affidata e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabilela dichiarazione che non sussiste, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraentidell'appaltatore, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione alcun divieto previsto dall'articolo 67 del contratto anche per la parte subappaltatadecreto legislativo n. 159 del 2011.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Service Agreement, Service Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni Ai sensi del comma 2 dell’art. 105 del Codice, costituisce comunque subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività dirette del contratto di appalto, ovunque espletate, che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàrichiedono l’impiego di manodopera.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di FornituraQualora non si configuri subappalto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatesub contratti che non sono subappalti debbono essere comunicati dall’aggiudicatario prima dell’inizio della prestazione oggetto del sub contratto; la comunicazione deve comprendere: il nome del sub contraente, l’importo del sub contratto, l’oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati; le comunicazioni successive inerenti eventuali modifiche devono essere trasmesse immediatamente la modifica del sub contratto.
3. Il FornitoreDi norma, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e il sub appalto è possibile in tutte le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia procedure di gara; le limitazioni o l’esclusione della possibilità di subappaltare devono essere previste nella deliberazione di autorizzazione a contrarre o essere connaturate alla natura del contratto (ad esempio, forniture “semplici”). Nella stessa deliberazione di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materiaautorizzazione a contrarre, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisitiper le procedure pari o superiore alla soglia europea, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto è specificato se si tratti di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappaltoappalti per i quali non è necessaria una particolare specializzazione, previa verifica da parte cosicchè risulti obbligatoria l’indicazione della terna di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.sub appaltatori
4. In caso Eventuali subappalti, disciplinati e condizionati dalla vigente normativa (ed in particolare dall’art. 105 del D. Lgs. 50/2016 e relative norme di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale rinvio) saranno autorizzati alle seguenti condizioni:
a) qualora il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta superi il valore del 30% dell’importo complessivo del contratto stipulato con l’Azienda o i diversi limiti massimi previsti dalla legislazione vigente e/o indicati in atti di integrazione sospende il termine per gara;
b) che la definizione del procedimento ditta aggiudicataria abbia esplicitato apposita riserva in offerta, indicando le prestazioni oggetto di autorizzazione del subappalto, e che la riserva sia stata ritenuta ammissibile in fase di gara.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste L’Azienda effettuerà direttamente i pagamenti nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti subappaltatore, nelle ipotesi di cui all’artal comma 13 dell’art.105 del Codice. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6L’eventuale richiesta del subappaltatore deve pervenire all’Azienda con pec indirizzata al Rup. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del FornitoreIn tali casi, il quale rimane l’unico e solo responsabile, la fattura è emessa dal subappaltatore direttamente nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni ContraentiAsl ai sensi dell’art. 106, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione comma 1 lettera
d) n. 3 del contratto anche per la parte subappaltataCodice.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Deliberazione, Deliberazione
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1, affida in subappalto, in misura non superiore al …. % (…..percento) dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: ………………….. ………………….. Il Fornitore Ministero provvederà, ai sensi dell’art. 105, comma 13, del D. lgs. n. 50/2016 a corrispondere direttamente al sub-appaltatore l’importo dovuto per le prestazioni eseguite dal subappaltatore qualora ricorrano le condizioni di ci all’articolo sopra citato. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti al soggetto cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno Il Subappaltatore dovrà mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornituradel presente Contratto, i requisiti richiesti prescritti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia materia, per lo svolgimento delle attività agli stessi allo stesso affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà L’Appaltatore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessateil Ministero, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltoattività, la copia autentica del contratto Contratto di subappalto. Con il deposito del Contratto di subappalto e l’Appaltatore deve trasmettere, altresì, la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso possesso, da parte del subappaltatore Subappaltatore, dei requisitirequisiti generali previsti dalla vigente normativa in materia nonché la documentazione comprovante il possesso dei requisiti professionali e speciali, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 dalla vigente normativa e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto dagli atti di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappaltogara, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza per lo svolgimento delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti necessari nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore il Ministero procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzadel Ministero, della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore L’ Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti il Ministero da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L’ Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il Contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dal Ministero inadempimenti dell’impresa subappaltatrice di rilevanza tale da giustificare la risoluzione, avuto riguardo all’interesse del Ministero; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Ministero né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. L’ Appaltatore si obbliga, ai sensi del già citato articolo 105, comma 14, del D. lgs. 50/2016, a praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento (20%). L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Ministero può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. In caso di perdita dei requisiti in capo al Subappaltatore, il Ministero revocherà, in autotutela, l’autorizzazione al subappalto; analoga determinazione assumerà, in presenza di motivata rinuncia dell’Appaltatore al subappalto. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.LgsD. lgs. n. 163/2006 e s.m50/2016.
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Sources: Contract for the Supply and Distribution of Milk and Dairy Products, Contract for the Supply and Distribution of Milk and Dairy Products
SUBAPPALTO. Il Fornitore: □ non affiderà in subappalto l’esecuzione di alcuna prestazione; Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta: □ potrà affidare in subappalto in misura pari al % dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: In caso di subappalto previamente autorizzato:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, Soresa della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadrodella Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Supply Agreement, Convenzione Per La Fornitura Di Antisettici E Disinfettanti
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto 1. (da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di Offerta:
1offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il A tale fine, il Fornitore è responsabile dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli stessi affidateobblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.LgsD.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. n. 163/2006 e s.mIn caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Service Agreement, Noleggio Full Service
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offertarilancio competitivo, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:[…].
12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiall’Amministrazione, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. a. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà Fornitore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatel’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, :
i) la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisitirequisiti economici e/o tecnici indicati dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006; iv) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazionimodificazioni (ora, artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159/2011).
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzadell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti l’Amministrazione da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore e/o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Il corrispettivo relativo alla quota subappaltabile sarà corrisposto direttamente al Fornitore, in conformità a quanto disposto dall’art. 118, comma 3 del D. Lgs 163/2006. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Il Fornitore aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. L’Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del Fornitore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
15. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
16. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m163/2006.
17. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.
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Sources: Appalto Specifico Per Servizi, Appalto Specifico Per Servizi Di Manutenzione
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato 8.1. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire in proprio tutte le prestazioni relative al Contratto, con la sola eccezione dei casi in cui in fase di affidamento del Contratto medesimo sia consentito di avvalersi del subappalto.
8.2. Nel caso in cui il subappalto sia ammesso, l’Appaltatore deve indicare in sede di Offerta:
1offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni di cui all’art. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti105 del D.Lgs. 50/2016, alla Soresa nonché quanto disciplinato nel presente articolo, nel Disciplinare Tecnico e/o a terzi per fatti comunque imputabili nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàsensi dell’art. 1456 Codice Civile.
28.3. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, del Contratto d’Appalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateaffidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all’affidamento.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
68.4. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli ed oneri del Fornitore, il quale dell’Appaltatore che rimane l’unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, Committente della perfetta esecuzione del contratto anche Contratto.
8.5. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.
8.6. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la parte subappaltataCommittente e non dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
78.7. Il Fornitore I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all’Appaltatore o direttamente al subappaltatore qualora previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
8.8. L’Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest’ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate, ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
8.9. Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto precedente ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
8.10. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti Committente da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
88.11. Per tutto quanto non previsto, si applicano In nessun caso le disposizioni prestazioni oggetto di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.msubappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
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Sources: Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori, Capitolato Generale d'Appalto Per Lavori
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1II.20.1 Ai sensi dell’art. Il Fornitore 105 del Codice è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiammesso il subappalto, alla Soresa o per tale intendendosi il contratto con il quale l'appaltatore affida a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state l'esecuzione di parte delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto. Costituisce, comunque, subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto attività ovunque espletate che richiedono l’impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a caldo, se singolarmente di importo superiore al 2% dell’importo delle prestazioni affidate le suddette attivitào di importo superiore a € 100.000,00 e qualora l’incidenza del costo della manodopera e del personale sia superiore al 50% dell’importo del contratto da affidare. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
2II.20.2 Non si configurano come attività affidate in subappalto le prestazioni rese in favore dei soggetti affidatari in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura sottoscritti in epoca anteriore alla indizione della procedura finalizzata alla aggiudicazione dell'appalto. I subappaltatori dovranno mantenererelativi contratti sono depositati alla stazione appaltante prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di appalto.
II.20.3 Fermo quanto disposto dal paragrafo che precede, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornituratutti i sub-contratti che non sono subappalti, i requisiti richiesti dalla normativa vigente stipulati per l'esecuzione dell'appalto, l'affidatario comunica in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateogni caso all’Istituto, prima dell'inizio della prestazione, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate all’Istituto eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. II.20.4 Il Fornitoresubappalto è ammesso in misura non superiore alla quota, al fine dell’autorizzazione espressa in percentuale, dell’importo complessivo del subappaltocontratto indicata nel Codice.
II.20.5 L’aggiudicatario può affidare in subappalto i servizi o le forniture compresi nel contratto, dovrà depositare presso Soresa previa autorizzazione dell’Istituto purché l’affidatario del subappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto, all'atto dell'offerta abbia indicato i servizi e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto forniture o parti di servizi e forniture che intende subappaltare e purché dimostri l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del subappalto, la Codice. A tal fine l'affidatario al momento del deposito della copia autentica del contratto di subappalto e presso l’Istituto, da effettuarsi almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni, deve trasmettere altresì la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisitirequisiti di qualificazione prescritti dal Codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 del Codice. Il contratto di subappalto, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia grafica direttamente derivata dagli atti del contratto affidato, deve indicare puntualmente l'ambito operativo del subappalto sia in termini prestazionali che economici. L'affidatario che si avvale del subappalto deve, altresì, allegare alla copia autentica del contratto la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del c.c. con il titolare del subappalto.
II.20.6 L’Istituto provvede al rilascio dell'autorizzazione entro 30 giorni dalla relativa richiesta; tale termine può essere prorogato una sola volta, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso tale termine senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Per i subappalti di importo inferiore al 2 % dell'importo delle prestazioni affidate o di importo inferiore ad € 100.000,00 i termini per il rilascio dell'autorizzazione sono ridotti della metà.
II.20.7 È, altresì, fatto obbligo di acquisire nuova autorizzazione integrativa qualora l'oggetto del subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione prescritti in relazione alla prestazione subappaltata.
II.20.8 Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, previa verifica da parte l’Istituto acquisisce d'ufficio il documento unico di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti ritardo nel termine previsto, la Soresa richiederà pagamento delle retribuzioni dovute al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti personale dipendente dell'esecutore o del subappaltatore alcuno o dei divieti soggetti titolari di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 subappalti e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitorecottimi, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto nonché in caso di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa inadempienza contributiva risultante dal documento unico di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previstoregolarità contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’artall'art. 118 30, commi 5 e 6, del D.LgsCodice. n. 163/2006 Nel caso di formale contestazione delle richieste di cui al comma precedente, il RUP inoltra le richieste e s.mle contestazioni alla direzione provinciale del lavoro per i necessari accertamenti.
II.20.9 L'affidatario deve provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui al citato art. 80. II.20.10 Ai sensi dell’art. 105, comma 13, del Codice l’Istituto corrisponde direttamente al subappaltatore l'importo dovuto per le prestazioni da questo eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.
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SUBAPPALTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al comma 7 dell’art. 105, D.Lgs 50/2016 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offertasubappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa o cottimo con allegata la dichiarazione attestante ex art. 105, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso da parte del subappaltatore in capo alla/e subappaltatrice/i dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto medesimi requisiti di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 10 della L. Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Il subappalto Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoreintende avvalersi della facoltà - di cui al comma 13 dell'art. 105del D. Lgs. n. 50/2016 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, il quale rimane l’unico e solo responsabile, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della Soresa editta/o e subappaltatrice/i, copia delle Amministrazioni Contraentifatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, per quanto con l’indicazione delle ritenute di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatagaranzia effettuate.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato 1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di Offerta:
1offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il A tal fine, il Fornitore è responsabile dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenereL’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte del Servizio di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Prestatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi l’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle tutte le attività agli stessi affidatecontrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.Lgs 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Contract for the Supply and Placement of Waste Containers, Service Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: □ non affiderà in subappalto l’esecuzione di alcuna prestazione; Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Emodinamica
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore ai limiti di legge, l'esecuzione delle attività di posizionamento, manutenzione e rimozione dei contenitori. Il A tal fine, il Fornitore è responsabile dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi L'affidamento in subappalto dell'esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli stessi affidateobblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l'esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico l'unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’artall'art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.mquelle contenute nell'ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell'articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Fornitura Di Contenitori E Servizi Di Manutenzione, Fornitura Di Contenitori E Servizi Di Manutenzione
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero 1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto alla SGR di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. La SGR, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo stimato dell’appalto di cui al punto II.2.1) del Bando di Gara, come ridotto per effetto delle percentuali offerte dalla SGR di cui all’Offerta Economica, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: comma 2, del D.Lgs. Il Fornitore è responsabile n. 163/2006 nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentitermini ivi indicati. A tale fine, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti la SGR dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui sono state affidate le suddette attività.all’articolo 118,
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento parte delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti prestazioni di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 al presente Contratto e successive modificazioni.
6. Il subappalto suoi Allegati non comporta alcuna modificazione modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitorecontrattuali della SGR, il quale che rimane l’unico e solo responsabile, pienamente responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraentidi AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltataivi comprese le attività subappaltate.
73. Il Fornitore La SGR si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
4. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della Legge n. 575/1965.
5. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
6. La SGR obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore della SGR.
7. La SGR si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso la SGR non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 163/2006, al D.L. 4 luglio 2006, n. 223 e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
10. In caso di inadempimento da parte della SGR agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Management Agreement, Contract for the Establishment and Management of an Investment Fund
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato E’ ammesso il subappalto con i limiti e condizioni previsti dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016. L'affidamento in sede di Offertasubappalto è, inoltre, sottoposto alle seguenti condizioni:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni a) che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta l'affidatario provveda al deposito del contratto di subappalto presso la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, stazione appaltante almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto relative prestazioni;
b) che al momento del subappalto, la copia deposito del contratto di subappalto e presso la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa stazione appaltante l'affidatario trasmetta altresì la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisitirequisiti di qualificazione prescritti dal codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo ai subappaltatori dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80. Il contratto di subappalto, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 corredato della documentazione tecnica, amministrativa e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia grafica direttamente derivata dagli atti del contratto di affidato, indica puntualmente l'ambito operativo del subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4sia in termini prestazionali che economici. In ogni caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, contraente principale è responsabile in via esclusiva nei confronti della Soresa e/o stazione appaltante. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo. E’, inoltre, fatto obbligo all’aggiudicatario dell’appalto specifico, ai sensi dell’art. 105, del D.Lgs. n.50/2016, di trasmettere a ▇▇.▇▇.▇▇., entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti fatture quietanzate relative ai pagamenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili essa via via corrisposti al subappaltatore o ai suoi ausiliaricon l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’aggiudicatario non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, ▇▇.
8▇▇.▇▇. Per tutto sospende il successivo pagamento a favore dell’aggiudicatario. Si applicano, in quanto non previstocompatibili, si applicano le altre disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m50/2016.
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Sources: Contratto Sistema Dinamico Di Acquisizione Fornitura Di Farmaci Ed Emoderivati, Contratto Di Fornitura
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile L’esecuzione dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate servizi specificati dall’Impresa nell’Offerta tecnica potrà essere affidata in subappalto soltanto ove ciò sia stato chiaramente indicato nell’Offerta stessa e l’Impresa abbia osservato tutte le suddette attivitàprescrizioni contenute al riguardo nel Disciplinare di gara.
2. I subappaltatori dovranno L’Impresa si impegna a depositare presso l’Istituto, almeno 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività subappaltate, la copia autentica del Contratto di subappalto; con il deposito del citato contratto dovrà essere, altresì, trasmessa la restante documentazione prescritta ai sensi dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016.
3. L’impresa subappaltatrice dovrà mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornituradel presente Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2richiesti.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Impresa, il la quale rimane l’unico l’unica e solo sola responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzadell’Istituto, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. Inoltre l'Impresa resta, di fronte all’Istituto, unica responsabile del rispetto delle norme previdenziali legge e contrattuali sul trattamento e sulla tutela dei lavoratori dipendenti dell’impresa subappaltatrice.
75. Il Fornitore L’impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare all’Istituto o a terzi per fatti comunque imputabili all’Impresa subappaltatrice, nello svolgimento delle attività subappaltate. L’impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti l’Istituto da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore all’Impresa subappaltatrice o ai suoi ausiliari.
6. L’impresa si obbliga a risolvere di diritto tempestivamente, dandone comunicazione all’Istituto via pec, il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Istituto inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Istituto né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
7. L’esecuzione dei servizi subappaltati non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Istituto può risolvere di diritto, dandone comunicazione via pec, il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
9. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgsd. lgs.n. n. 163/2006 e s.m50/2016.
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Sources: Contratto Di Locazione Operativa Quadriennale, Contratto Di Fornitura Del Servizio Di Riscossione Delle Entrate
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore Nei Contratti non strumentali, ai sensi dell'art. 1656 c.c. l'affidamento in Subappalto di prestazioni ricomprese nell’oggetto del Contratto è responsabile dei danni che dovessero derivare consentito solo previa autorizzazione della Committente ed entro il limite percentuale e con riferimento alle Amministrazioni Contraentispecifiche prestazioni, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàindicati in Contratto.
2. I subappaltatori dovranno mantenereAi fini del rilascio dell'autorizzazione, l'Appaltatore presenta apposita richiesta, unitamente alla documentazione indicata dalla Committente, tramite la piattaforma “Gestione Cantieri” realizzata e sviluppata dalla stessa. L’autorizzazione viene rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta, termine che può essere prorogato per tutta giustificati motivi. Trascorso tale termine, l’autorizzazione si intende concessa. La presentazione di documentazione incompleta non vale a far decorrere il termine per la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateformazione del silenzio assenso.
3. Il Fornitoreperiodo occorrente alla Committente per il rilascio dell’autorizzazione non può in alcun caso essere considerato come giusta causa di ritardo nell'esecuzione del Contratto e, al fine dell’autorizzazione del subappaltoper tale motivo, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista l'Appaltatore nulla ha a pretendere dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2Committente.
4. In caso È fatto obbligo all’Appaltatore di mancato deposito di taluno comunicare alla Committente tutti i Subcontratti stipulati per l’esecuzione della prestazione contrattuale, con il nome dei suindicati Subcontraenti, l’importo dei contratti, l'oggetto delle prestazioni affidate, allegando i documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzatorichiesti da quest’ultima. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per comunicazione deve essere inoltrata tramite la definizione del procedimento di autorizzazione del subappaltopiattaforma “Gestione cantieri”.
5. Il Fornitore dichiaraNei confronti della Committente l'Appaltatore e i suoi Subappaltatori sono responsabili in solido del perfetto adempimento degli impegni assunti dai Subappaltatori in relazione alle prestazioni oggetto del Contratto di Subappalto. In ogni caso, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste l'Appaltatore rimane l'unico responsabile nei confronti della Committente del subappaltatore alcuno perfetto adempimento degli impegni assunti dai terzi fornitori in genere. L’Appaltatore è, altresì, responsabile in solido con i Subappaltatori degli adempimenti, da parte di questi ultimi, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente, nonché dell’avvenuto versamento dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 contributi previdenziali, assicurativi e successive modificazionidelle ritenute fiscali a favore del Personale.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltataLa Committente rimarrà comunque estranea ai rapporti tra l’Appaltatore ed i suoi Subappaltatori.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o Non sono considerati Subappalti le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi commesse date dall'Appaltatore ad altre imprese per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliaril'approvvigionamento dei materiali, ma anche per tali prestazioni l'Appaltatore rimarrà responsabile nei confronti della Committente.
8. Per tutto quanto non Qualora, in fase esecutiva, la Committente accerti il venir meno di uno dei requisiti presupposto per l’autorizzazione al Subappalto, l'Appaltatore verrà diffidato a far cessare le irregolarità riscontrate entro un termine che verrà precisato, pena la revoca dell'autorizzazione al Subappalto. In nessun caso l'Appaltatore potrà per questo vantare pretese dalla Committente a qualsiasi titolo.
9. Al fine del pagamento delle prestazioni contrattuali, compreso il saldo finale se previsto, la Committente acquisisce il D.U.R.C. relativo ai Subappaltatori. Nell’ipotesi di ottenimento di D.U.R.C. negativo riferito al Subappaltatore, la Committente attiverà l’intervento sostitutivo trattenendo dal pagamento l’importo corrispondente all’inadempienza per il successivo versamento diretto agli Enti Previdenziali e assicurativi.
10. È fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a suo favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai propri Subappaltatori. In difetto di ciò la Committente sospenderà il successivo pagamento.
11. La Committente si applicano le riserva di adottare gli opportuni provvedimenti (ritiro di permessi di accesso e/o sospensione dei pagamenti) nei confronti dell'Appaltatore nel caso di violazione delle disposizioni in materia di cui all’art. 118 del sicurezza previste dal D.Lgs. n. 163/2006 81/08.
12. L'esecuzione delle prestazioni affidate in Subappalto non può formare oggetto di ulteriore Subappalto.
13. L’accesso alle aree aeroportuali doganali da parte del Personale e s.mdei mezzi operativi del Subappaltatore, deve avvenire con le modalità previste al precedente Art. 9.
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Sources: Contratti Di Fornitura, Contratti Di Servizi
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di OffertaOfferta Tecnica, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa Consip o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Forniturafornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatedal bando e/o dal Disciplinare di gara.
34. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà Fornitore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatela Consip, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltoattività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto e il Fornitore deve trasmettere, altresì, la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonchè la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappaltodalla vigente normativa, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza per lo svolgimento delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati su indicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà Consip può risolvere la presente Convenzione, salvo il diritto al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione risarcimento del procedimento di autorizzazione del subappaltodanno.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa Consip e delle Amministrazioni e/o delle Amministrazioni Enti Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti Consip da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti dalla presente Convenzione.
13. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n.55/90, l’Impresa aggiudicataria deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiori al venti per cento.
14. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m18 della L. 55/1990.
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Sources: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Autobus Urbani E Sub Urbani
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero subappalto è ammesso in conformità all’art. 174 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i.
2. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:offerta, si è riservato di affidare in subappalto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: , salvo quanto previsto dall’art. 174, comma 3 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
13. Ai sensi dell’art. 174 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e s.m.i. il Concessionario si impegna a comunicare alla Concedente, successivamente all’aggiudicazione della Concessione e al più tardi all’inizio dell’esecuzione della stessa: dati anagrafici, recapiti e rappresentanti legali dei subappaltatori coinvolti nei servizi in quanto noti al momento della richiesta. Il Fornitore Concessionario in ogni caso comunica alla Concedente ogni modifica di tali informazioni intercorsa durante la concessione, nonché le informazioni richieste per eventuali nuovi subappaltatori successivamente coinvolti nello svolgimento delle attività oggetto della presente concessione.
4. Per le prestazioni affidate in subappalto, il Concessionario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
5. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Concessionario, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Concedente, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
6. Il Concessionario è responsabile in via esclusiva nei confronti della Concedente dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa a quest’ultima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
27. I Il Concessionario è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dei dipendenti del subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 174, comma 5, d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
8. Il Concessionario si impegna a sostituire i subappaltatori dovranno mantenere, per tutta relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la durata dell’accordo Quadro sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del d.lgs. 50/2016 e dei singoli Ordinativi s.m.i..
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateulteriore subappalto.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
410. In caso di mancato deposito inadempimento da parte del Concessionario agli obblighi di taluno dei suindicati documenti nel termine previstocui ai precedenti commi, la Soresa richiederà Concedente può risolvere il contratto, salvo il diritto al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione risarcimento del procedimento di autorizzazione del subappaltodanno.
511. Il Fornitore dichiaraConcessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, con la sottoscrizione dell’Accordo quadroprima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sussiste nei confronti sono subappalti, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del subappaltatore alcuno dei divieti contratto, il nome del sub-contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
12. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 105, comma 3, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 e successive modificazioni.s.m.i..
613. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si Si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105, commi 10, 11 e 17 del D.Lgsd.lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.ms.m.i..
1. Il Concessionario, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di nessuna delle attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
2. Il Concessionario è comunque tenuto a comunicare alla Concedente, prima dell’inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l’esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto, il nome del sub-contraente e l’oggetto delle prestazioni affidate. Sono altresì comunicate alla Concedente eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
3. Il Concessionario deposita, prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto di concessione, i contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura di cui all’art. 105, comma 3, lett. c-bis) del d.lgs. 50/2016 e s.m.i..
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Sources: Concessione
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di OffertaOfferta e conformemente a quanto stabilito nei successivi commi, affida in subappalto, in misura non superiore al 20% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
1a) Trasporto con autocarri / furgoni di portata fino a 3,5 t.;
b) Trasporto con automezzi di portata oltre 6 t. e fino a 10 t.;
c) Servizi di facchinaggio.
2. Resta inteso che il Fornitore, essendosi avvalso in sede di offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
3. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
24. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornituradel Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
35. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare Fornitore deposita il contratto di subappalto presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, l’Amministrazione almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle attività oggetto relative prestazioni. Al momento del subappalto, la copia deposito del contratto di subappalto e presso l’Amministrazione il Fornitore trasmette altresì la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’artrequisiti di qualificazione prescritti dal presente codice in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l'assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 del D.lgs. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 250/2016.
46. ll Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
7. L’Amministrazione, prima di procedere al pagamento del corrispettivo, acquisirà di ufficio il documento unico di regolarità contributiva (D.U.R.C.) del subappaltatore, attestante la regolarità dello stesso in ordine al versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti. L’Amministrazione, laddove il documento unico di regolarità contributiva del subappaltatore risulti negativo per due volte consecutive, procederà alla contestazione degli addebiti al subappaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni e per la relativa istruttoria. All’esito della predetta attività, l’Amministrazione potrà disporre l’eventuale pronuncia di decadenza dell’autorizzazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016.
8. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. In caso di mancato deposito inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di taluno dei suindicati documenti nel termine previstocui ai precedenti commi, la Soresa richiederà l’Amministrazione avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione risarcimento del procedimento di autorizzazione del subappaltodanno.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
810. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m50/2016.
11. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
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Sources: Transport Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a Ai sensi dell'Art. 27 del D.Lgs n. 163/2006, come vigente, nel rispetto di quanto dichiarato previsto all'Art. 118 dello stesso ▇.▇▇▇ è ammesso il subappalto, entro il limite massimo del 30 % del valore complessivo dell'appalto, limitatamente ai seguenti servizi accessori al servizio principale:
a) servizio di pulizia e sanificazione dei locali;
b) acquisto e consegna alimentari e varie. L'Impresa concorrente ha l'obbligo di comunicare in sede di Offerta:
1offerta la volontà di avvalersi di tale facoltà, indicando la quota di appalto che intende subappaltare, non essendo ammesso il subappalto successivamente all'affidamento dell'incarico, pena la risoluzione del contratto e la perdita del deposito cauzionale, salvo ulteriore risarcimento di maggiori danni accertati. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni ContraentiL'autorizzazione al subappalto dovrà essere rilasciata previa specifica richiesta, unicamente nel rispetto delle prescrizioni e condizioni di cui all'Art. 118 del D.Lgs 163/2006, con assunzione di responsabilità solidale dell'Impresa per i versamenti dovuti dal subappaltatore, in base alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente normative vigenti in materia di tutela dei lavoratori, secondo quanto previsto dall'Art. 35 della Legge n. 248/2006. E' fatto obbligo all'Impresa Affidataria di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate, relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In mancanza, l'Amministrazione sospenderà il successivo pagamento. In tal caso, l'Impresa non avrà diritto ad interessi e/o risarcimento danni di alcun tipo. L'Impresa deve corrispondere gli oneri per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3la sicurezza. Il Fornitore, L'Impresa deve provvedere al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia deposito del contratto di subappalto presso l'Amministrazione almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni. Dovrà essere trasmessa, in concomitanza, la certificazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs n.163/2006 e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2requisiti generali previsti nel presente Capitolato.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Capitolato Speciale
SUBAPPALTO. 1. (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui al precedente comma, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito. [ovvero] (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore ai limiti di legge dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, l’esecuzione delle seguenti attività: s.m.i. Il Fornitore è responsabile nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia AMA per lo svolgimento delle l’esecuzione di tutte le attività agli stessi affidatecontrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto dell’Accordo Quadro anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione dell’Accordo Quadro.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c- bis), dell’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in data come da allegato “G”.
9. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1subappalto è ammesso nei limiti e con le modalità previste all’art. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2118 del D. Lgs. I subappaltatori dovranno mantenere163/06. Si precisa che, per tutta quanto riguarda la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornituraprestazione secondaria, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta potrà essere effettuato nei termini seguenti: opere di integrazione sospende il termine per la definizione categoria OG1 – subappaltabili nei limiti del procedimento 30% opere di autorizzazione categoria OS28 – subappaltabili nei limiti del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste 30% opere di categoria OS30 – subappaltabili nei confronti limiti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. 30% Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraentidell’Azienda Sanitaria. Si precisa che l’Azienda ULSS, per quanto ai sensi dell’art. 1 del “Protocollo di rispettiva competenzaLegalità”, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 15, non autorizzerà subappalti a favore delle imprese partecipanti alle operazioni di selezione e non risultate aggiudicatarie. Con il deposito del D.Lgscontratto di subappalto, la Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti previsti (tra cui iscrizione nel Registro delle Imprese, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 38, D. Lgs. n. 163/2006 163/2006). Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Azienda Sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e s.mterritoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I subappaltatori trasmettono alla Azienda Sanitaria, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo. Per le prestazioni secondarie relative ai lavori l’Amministrazione provvederà alla corresponsione diretta al subappaltatore e/o cottimista dell’importo delle prestazioni eseguite dallo stesso, nei limiti del contratto di subappalto. L’Appaltatore al fine del pagamento degli stati avanzamento lavori e della rata a saldo, deve comunicare, all’Azienda la parte di prestazioni eseguite dal subappaltatore o dal cottimista, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento che dovrà essere sottoscritta in segno di preventiva accettazione dai subappaltatori/cottimisti.
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SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:rilancio competitivo, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: a) servizi base; b) servizi complementari.
12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiall’Amministrazione, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. a. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà Fornitore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatel’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, : i) la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisitirequisiti economici e/o tecnici indicati dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006; iv) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazionimodificazioni (ora, artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159/2011).
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzadell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti l’Amministrazione da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore e/o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Il corrispettivo relativo alla quota subappaltabile sarà corrisposto direttamente al Fornitore, in conformità a quanto disposto dall’art. 118, comma 3 del D. Lgs 163/2006. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Il Fornitore aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. L’Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del Fornitore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
15. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
16. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m163/2006.
17. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.
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Sources: Contratto Di Appalto Specifico
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1È ammesso il subappalto. Ai fini della disciplina del subappalto si applicano le norme contenute nell’art. 105 del Codice. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenticontratto, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti salvo quanto previsto nelle ipotesi di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 106, comma 1, lett. d), numero 2) del Codice non può essere ceduto, a pena di nullità. Roma Capitale, ai sensi dell’art. 105, comma 13 del Codice corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore; Ai sensi dell’art. 105, comma 9 del Codice l'affidatario è tenuto ad osservare integralmente il trattamento economico e successive modificazioni.
6normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli È, altresì, responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, Roma Capitale acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo all'affidatario e a tutti i subappaltatori. L'affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi e agli oneri del Fornitoredi sicurezza previsti dalla normativa vigente. Con riferimento alle prestazioni affidate in subappalto, il quale rimane l’unico e solo responsabiledirettore dell’esecuzione, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenticon l’eventuale ausilio dell’Organo di supporto laddove richiesto, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o svolge le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni funzioni di cui all’art. 118 20 del D.Lgs. D.M. n. 163/2006 49 del 7 marzo 2018 ed in particolare:
a) verifica la presenza sul luogo dell’esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’articolo 105, comma 2 del Codice;
b) controlla che i subappaltatori e s.mi subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate, nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;
c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;
d) provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’articolo 105 del Codice.
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Sources: Service Contract
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa a Consip S.p.A. o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatedal Bando di gara e/o dal Disciplinare di gara.
34. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà Fornitore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessateConsip S.p.A., almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e subappalto. Con il deposito del citato contratto il Fornitore deve trasmettere, altresì, la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dal bando di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappaltodalla vigente normativa, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza per lo svolgimento delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Soresa richiederà presente Convenzione, salvo il diritto al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione risarcimento del procedimento di autorizzazione del subappaltodanno.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzaConsip S.p.A., della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti ▇▇▇▇▇▇ S.p.A. da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di Consip S.p.A., né al differimento dei termini di esecuzione del contratto attuativo.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere all’Amministrazione Contraente entro n. 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, Consip S.p.A. avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione.
13. Ai sensi dell’art. 18, comma 4, della Legge n. 55/90, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
14. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 18 della Legge n. 163/2006 e s.m55/1990.
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Sources: Convenzione Per L’affidamento Della Fornitura Di Soluzioni E Servizi Di Contact Center
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Suturatrici Meccaniche
SUBAPPALTO. 1. (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offertaofferta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, l’esecuzione delle seguenti attività:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli stessi affidateobblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in data come da allegato “X”.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato 6.1. L’Appaltatore può stipulare, previa autorizzazione della Committente, contratti di subappalto secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’art. 119 del D. Lgs. 36/2023. In tali casi, l’Appaltatore deve indicare in sede di Offerta:
1offerta la/e parte/i e/o la quota parte di servizi che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni della citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate, ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività1456 Codice Civile.
26.2. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi del contratto di Fornitura, subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateaffidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all’affidamento. Ai sensi di quanto previsto all’art. 119, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l’Appaltatore sostituisce previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui gli articoli da 94 a 98 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
66.3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli ed oneri del Fornitore, il quale dell’Appaltatore che rimane l’unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, Committente della perfetta esecuzione del contratto anche Contratto.
6.4. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.
6.5. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la parte subappaltataCommittente e non dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
76.6. Il Fornitore I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all’Appaltatore o direttamente al subappaltatore, qualora previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o nei casi previsti dall’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.
6.7. L’Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest’ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore, con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento
6.8. Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto che precede ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si obbliga riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
6.9. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente. L’Appaltatore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell’art. 1119 del Codice dei Contratti Pubblici.
6.10. L’Appaltatore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e prestazioni eseguite dal subappaltatore, posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto con il subappaltatore. In ragione di quanto sopra l’Appaltatore assume con il Contratto l’obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti imputabili al subappaltatore e ai suoi ausiliari. Altresì l’Appaltatore assume con il Contratto l’obbligo di tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti Committente da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliaricontroversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.
86.11. Per tutto Le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto. La Committente indica nel Disciplinare Tecnico di gara le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, secondo quanto non previstoprevisto dall’art. 119, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 comma 17 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m36/2023.
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Sources: Capitolato Generale d'Appalto
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero 1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: < … ovvero, in alternativa, se il concorrente ha dichiarato di non ricorrere al subappalto, inserire il successivo comma 2.>
12. Il Fornitore L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto del presente Contratto.
3. Resta inteso che qualora l’Impresa si sia avvalsa, in sede di offerta, della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi del presente articolo.
4. L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa ad ACI Informatica o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàattività oggetto del presente Contratto.
25. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile, nei confronti di ACI Informatica, della perfetta esecuzione del presente Contratto anche per la parte subappaltata.
6. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornituradel presente Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateaffidate ai subappaltatori stessi.
37. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà L’Impresa si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessateACI Informatica, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltoattività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto e l’Impresa deve trasmettere, altresì, la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisitirequisiti di qualificazione prescritti dal D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza nei confronti del subappaltatore stesso dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., richiesti dall’artnonché la dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell’art. 118 comma 2 punti 3 2359 del Codice Civile con il titolare del subappalto. Analoga dichiarazione deve essere effettuata da ciascuno dei partecipanti nel caso di raggruppamento temporaneo, società o consorzio.
8. Ai sensi dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia s.m.i., il contratto di subappalto, corredato dalla documentazione tecnica, amministrativa e grafica direttamente derivata dagli atti del contratto di affidato, dovrà indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2sia in termini prestazionali che economici.
49. In Nel caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel necessari entro il termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore ACI Informatica procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
510. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti ACI Informatica da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
811. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da ACI Informatica inadempimenti dell’Impresa subappaltatrice; in tal caso, l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di ACI Informatica né al differimento dei termini di esecuzione contrattuale.
12. Ai sensi dell’art. 105, comma 13, non è previsto il pagamento diretto di ACI Informatica al subappaltatore, ad eccezione dell’ipotesi in cui il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa o in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore.
13. L’Impresa aggiudicatrice si obbliga, ai sensi dell’articolo 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., a praticare, per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto.
14. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
15. L’impresa dovrà provvedere a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica effettuata da ACI Informatica abbia dimostrato l’insussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
16. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.
17. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, ACI Informatica annullerà l’autorizzazione al subappalto.
18. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui al presente articolo, ACI Informatica può risolvere di diritto il presente Contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Per tutto quanto non previsto, previsto dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i..
20. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 163/2006 e s.m248/2006.
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Sources: Consulting Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato Fornitore potrà affidare in sede subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo di Offerta:ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l’esecuzione delle prestazioni contrattuali.
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenticontraenti, alla Soresa Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatela Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadrodella Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa Agenzia e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti contraenti da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi sconti, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D.Lgs 163/2006, a trasmettere all’Amministrazione contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Amministrazioni contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Fuel Supply Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiofferta, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi si riserva di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente affidare in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti forniture: A tale fine, il Fornitore dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e trasmettere a San Donnino Multiservizi srl la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 105 del D.Lgs 50/2016 e successive modificazioni.
6s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei termini ivi indicati. L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di San Donnino Multiservizi srl per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, San Donnino Multiservizi srl della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti San Donnino Multiservizi srl da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da San Donnino Multiservizi srl inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di San Donnino Multiservizi srl né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.LgsD.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte. n. 163/2006 e s.mIn caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, San Donnino Multiservizi srl può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Contratto Di Noleggio
SUBAPPALTO. I lavori potranno essere subappaltati entro il limite stabilito dalla normativa vigente. Il Fornitore: Ovvero conformemente concorrente che intenda subappaltare a quanto dichiarato terzi parte della prestazione dovrà dichiararne l’intenzione in sede di Offertaofferta, indicando la percentuale della prestazione che intende subappaltare (vds. disciplinare di gara), ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs 163/06. In caso di subappalto l’Appaltatore resta responsabile, nei confronti dell’Amministrazione, dell’adempimento delle prestazioni e degli obblighi previsti nel contratto. L’Appaltatore, qualora in seguito affidi parte dei lavori in subappalto o a cottimo, fermi restando i presupposti e gli adempimenti di legge, deve richiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà con le modalità di cui al comma 8 dell’art. 118, D.Lgs 163/06 s.m.i.; trascorso il termine di legge senza che si sia provveduto, l'autorizzazione si intende concessa. Il subappalto dovrà essere autorizzato dall’Amministrazione con specifico provvedimento previo:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la a) deposito della copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa o cottimo con allegata la dichiarazione attestante ex art. 118, comma 8, del D.Lgs. 163/2006 circa la sussistenza o meno di eventuali forme di collegamento o controllo tra l’affidatario e il subappaltatore;
b) verifica del possesso da parte in capo alla/e subappaltatrice/i dei medesimi requisiti di carattere morale indicati nella lettera d’invito (cause ostative di cui all’art. 38 del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 D.Lgs 163/06 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6575/65), nonché dei medesimi requisiti di carattere tecnico ed economico indicati nel bando di gara da verificare in relazione al valore percentuale delle prestazioni che intende/ono eseguire rispetto all’importo complessivo dell’appalto. Il subappalto Non saranno autorizzati subappalti e/o cottimi ad altre imprese sottoscrittrici l’Accordo Quadro. Relativamente al pagamento da effettuare a favore dei soggetti subappaltatori, l'Amministrazione non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri intende avvalersi della facoltà - di cui al comma 3 dell'art. 118 del FornitoreD. Lgs. n. 163/2006 - di corrispondere direttamente al subappaltatore o cottimista l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite. Sarà fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, il quale rimane l’unico e solo responsabile, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti della Soresa editta/o e subappaltatrice/i, copia delle Amministrazioni Contraentifatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposti al subappaltatore, per quanto con l’indicazione delle ritenute di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatagaranzia effettuate.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro Tutti i lavori e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento servizi oggetto delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti categorie di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
68 del presente Capitolato speciale di appalto sono subappaltabili, anche a più imprese subappaltatrici ma il lavoro /servizio oggetto di ogni specifico ordinativo ex art. Il subappalto 42 del presente Capitolato speciale potrà essere affidato ad una sola impresa (ogni ordinativo sarà intestato ad un unico operatore economico). I lavori afferenti alla categoria prevalente non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri potranno essere subappaltati per importi eccedenti il 30% dell’ammontare globale riferibile ai lavori medesimi (il montante dei lavori subappaltabili è definito in base all’incidenza quantitativa di cui all’art. 9 del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa presente capitolato). I lavori afferenti alle altre categorie di lavorazioni risultanti scorporabili e/o subappaltabili e le attività contrattuali aventi natura di servizio sono interamente subappaltabili. Le parti si danno atto che il rispetto del limite legale di subappaltabilità delle Amministrazioni Contraentiattività avente natura di lavori (meglio definite nell’art. 8 del presente Capitolato speciale) da parte dell’Appaltatore integra il contenuto dell’obbligazione contrattuale. Detto obbligo vale, pro quota, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa le imprese componenti il raggruppamento temporaneo e/o per le Amministrazioni Contraenti consorziate esecutrici, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario; vale per l’intero consorzio, qualora l’Appaltatore si sia costituito in forma di consorzio stabile o cooperativo o artigiano. All’atto della trasmissione dell’ordine di intervento viene chiesto all’Appaltatore di segnalare l’esecutore materiale dell’opera commissionata (Appaltatore stesso o subappaltatore autorizzato); l’Appaltatore provvede a comunicare l’esecutore entro 48 ore dalla ricezione dell’ordinativo e comunque prima dell’inizio del lavoro o servizio. Entro venti giorni da qualsiasi pretesa ciascun pagamento ricevuto relativamente ad un ordinativo subappaltato, l’Appaltatore dovrà provvedere a trasmettere a Publiacqua le pertinenti fatture del subappaltatore debitamente quietanzate, corredate da dichiarazione di terzi per fatti e colpe imputabili esclusività da parte del subappaltatore, in assenza delle quali saranno sospesi i successivi pagamenti all’Appaltatore fino a integrale regolarizzazione. Con periodicità quadrimestrale Publiacqua verifica che il montante cumulato degli ordinativi subappaltati non superi, con tolleranza del 5%, il valore del 30% rispetto al subappaltatore o ai suoi ausiliari.totale dei lavori / servizi fino a quel momento contabilizzato. L’Appaltatore prende atto ed espressamente accetta che qualora il montante contabilizzato di subappalto dei lavori ecceda il limite del 30%, con un margine di tolleranza del 5%, si procederà come segue:
8a) Publiacqua tratterrà a titolo di penale, decurtata dal primo pagamento successivo, una somma pari al 10% (dieci percento) dell’eccedenza;
b) le autorizzazioni al subappalto rimarranno sospese fino a quando il montante cumulato degli ordinativi subappaltati torni a rispettare la percentuale massima del 30% (con tolleranza del 5%) dei lavori / servizi fino a quel momento contabilizzato. Per tutto quanto non previsto, disciplinato espressamente dal presente articolo si applicano le disposizioni di cui all’artapplica l’art. 118 del D.Lgsd. lgs. 12 aprile 2006, n. 163/2006 163 e s.msuccessive modifiche ed integrazioni. L’Appaltatore si impegna in ogni caso, costituendo condizione preliminare all’autorizzazione al subappalto, a far assumere al/ai subappaltatore/i tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato in ordine alla conduzione ed esecuzione dei lavori.
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Sources: Construction Contract
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1offerta, si riserva di affidare in subappalto, nei limiti di legge, l’esecuzione delle seguenti attività: servizio di ritiro, trasporto e recupero rifiuti organici EER 20 01 08 e 20 03 02. Il A tal fine, il Fornitore è responsabile dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo L’affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto suoi Allegati non comporta alcuna modificazione modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, il quale che rimane l’unico e solo responsabile, pienamente responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, di AMA per quanto l’esecuzione di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatatutte le attività contrattualmente previste.
73. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
84. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
5. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione dell’Accordo Quadro.
6. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
8. AMA corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori, l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell’appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, salvo diversa indicazione del Direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento da lui effettuato nei confronti dei subappaltatori, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposte al subappaltatore.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero 1. (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Acquirente di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) L’Acquirente, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo massimo di cui al precedente articolo 2, comma 3, l’esecuzione delle seguenti attività: . Il Fornitore è responsabile A tal fine, l’Acquirente dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli stessi affidateobblighi e agli oneri contrattuali dell’Acquirente, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Acquirente, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore L’Acquirente si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ▇▇▇ incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. L’Acquirente si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Acquirente non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c-bis), dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. L’Acquirente, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in data come da allegato “F”.
10. In caso di inadempimento da parte dell’Acquirente agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore subappalto è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate ammesso nei limiti e con le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’artmodalità previste all’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006D. Lgs. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6163/06. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’aggiudicatario che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione dell’Azienda Sanitaria. Con il deposito del contratto anche per di subappalto, l’Ditta appaltatrice deve trasmettere la documentazione attestante il possesso, da parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al del subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previstosubcontraente, si applicano le disposizioni dei requisiti previsti (tra cui iscrizione nel Registro delle Imprese con dicitura antimafia, certificato o dichiarazione sostitutiva di cui all’art. 118 del D.Lgs38, D. Lgs. n. 163/2006 163/2006). Copia del contratto di subappalto dovrà essere depositata presso la Azienda Sanitaria almeno 20 (venti) giorni prima della data di inizio dell’esecuzione della fornitura o delle prestazioni date in subappalto. L’affidatario è responsabile in solido con il subappaltatore, per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto, dell’osservanza delle norme relative al trattamento economico o normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e s.mterritoriali in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni. I subappaltatori trasmettono alla Azienda Sanitaria, per tramite dell’affidatario, prima dell’inizio della fornitura, la documentazione di avvenuta denuncia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici. La Ditta appaltatrice si attiva, affinché nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti sia inserita, a pena della nullità assoluta, una apposita clausola con la quale ciascuno di essi si assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010. L'Azienda Sanitaria verificherà l'inserimento di detta clausola nei relativi contratti. La Ditta appaltatrice e il subappaltatore che abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte degli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della L. 136/2010 procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Azienda Sanitaria e la Prefettura – ufficio territoriale del Governo.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto Le parti si danno atto che il Fornitore si avvale / non si avvale della facoltà di affida- re in subappalto nella misura non superiore al 30% (trentapercento) dell'importo contrattuale i servizi oggetto del presente contratto, così come specificato dall'art. 118 comma 2 del D.Lgs 163/2006, come dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6offerta. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale For- nitore che rimane l’unico unico e solo responsabileresponsabile nei confronti di INSIEL delle prestazio- ni subappaltate. Si precisa peraltro che il Fornitore deve praticare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, e che l'esecuzione delle prestazioni affidate in subap- palto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. L'affidamento in subappalto è sottoposto, ai sensi del richiamato art. 118 D.Lgs. 163/2006 alle seguenti condizioni: - Il Fornitore deve depositare presso INSIEL S.p.A. copia autentica del contratto di subappalto almeno venti giorni prima dell'inizio dell'esecuzione delle attività subappaltate; - Il Fornitore deve allegare al contratto di subappalto di cui sopra, ai sensi dell'articolo 118, co. 8 D.Lgs, 163/2006, la dichiarazione relativa alla sussi- stenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell'ar- ticolo 2359 c.c. con l'impresa subappaltatrice; - con il deposito del contratto di subappalto il Fornitore deve trasmettere, altre- sì, la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei re- quisiti di qualificazione prescritti dal Bando di gara in relazione alla prestazione subappaltata, nonché ancora la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti di cui all’ articolo 38 D.Lgs. 163/2006; - non deve sussistere, nei confronti della Soresa e/o del subappaltatore, alcuno dei divieti previ- sti all'art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011). E' fatto obbligo al Fornitore, ai sensi dell'art. 118, co. 3, D.Lgs. 163/2006, di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti fatture quietanzate relative ai pagamenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili essa via via cor- risposti al subappaltatore o ai suoi ausiliaricon l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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SUBAPPALTO. 1) Il Fornitore: Ovvero conformemente contratto non può essere ceduto, a quanto dichiarato pena di nullità.
2) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs n 163/2006 possono essere subappaltati i lavori che l'appaltatore ha indicato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi gara nella misura di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatelegge.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione ) L’Appaltatore che intende avvalersi del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la subappalto o cottimo deve presentare alla stazione appaltante apposita istanza con allegata documentazione prevista per legge:
a) copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materiadal quale emerga, ivi inclusa la dichiarazione attestante tra l’altro, che il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti prezzo praticato dall’impresa esecutrice di tali lavori non superi il limite indicato dall’art. 118 118- comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo D. Lgs n. 163/2006;
b) attestazione SOA riferita all’impresa subappaltatrice, ovvero, per i lavori di importo inferiore ad €. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno 150.000,00 comprova dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti requisiti di cui all’art. 10 90 del D.P.R. n. 207/2010;
c) autocertificazione resa ai sensi di legge attestante il possesso di certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura Qualora l’istanza di subappalto provenga priva di tutta o di parte della L. n. 575/65 e successive modificazionidocumentazione richiesta il Comune di Rovigo non procederà al rilascio dell’autorizzazione.
4) La stazione appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori.
5) Qualora l'aggiudicatario abbia dichiarato di non avvalersi del subappalto oppure non abbia indicato, in sede di offerta, i lavori da subappaltare, non è ammesso il subappalto.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti) L’impresa aggiudicataria deve praticare, per quanto di rispettiva competenzai lavori e le opere affidate in subappalto, della perfetta esecuzione del contratto anche gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per la parte subappaltatacento.
7) L’affidatario corrisponde gli oneri della sicurezza, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante sentito in direttore dei lavori, il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell’esecuzione, provvede alla verifica dell’effettiva applicazione di questa disposizione. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti L’affidatario è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da qualsiasi pretesa parte di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliariquest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8. Per tutto quanto non previsto8) l’Appaltatore, si applicano le disposizioni nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’appalto, ha l’obbligo di inserire, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 alla legge 136/2010 e s.m.s.m.i..
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Sources: Contract for Works
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato Ai sensi dell’art.118, 2° comma, 4° periodo del D.Lgs. 12.04.2006, n.163, è consentito all’aggiudicatario del servizio il subappalto di una quota-parte in sede di Offertamisura non superiore al 30% dell’importo complessivo del contratto. Tale facoltà è subordinata tuttavia alle seguenti condizioni:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa all’atto dell’offerta abbia indicato le parti del servizio che intende subappaltare o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.concedere in cottimo;
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, che provveda al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia deposito del contratto di subappalto e presso la Stazione Appaltante almeno 20 giorni prima della data di effettivo inizio delle relative prestazioni, unitamente alla documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’artrequisiti di qualificazione in relazione alla prestazione subappaltata e la dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di ordine generale;
3. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste sussista nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 previsti dall’art.10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
631.05.1965, n.575, s.m.i. Il Non saranno autorizzati subappalti ad altri soggetti partecipanti alla gara, in forma singola od associata. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi può formare oggetto di ulteriore subappalto. L’aggiudicatario, in caso di subappalto o cottimo, fermi restando i presupposti e agli oneri gli adempimenti di legge, deve chiedere apposita autorizzazione alla Stazione Appaltante la quale provvederà entro 30 (trenta) giorni. Tale termine per una sola volta può essere prorogato, ove ricorrano giustificati motivi. Trascorso detto termine, l’autorizzazione si intende concessa. L’esecutore del Fornitore, contratto è responsabile in solido con il quale rimane l’unico e solo responsabile, subappaltatore nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraentidei propri dipendenti, per quanto di rispettiva competenzale prestazioni subappaltate, della perfetta esecuzione dell’osservanza del contratto anche trattamento economico e normativo stabilito dal CCNL e territoriale in vigore per il settore e per la parte subappaltata.
7zona oggetto del presente servizio. Il Fornitore si obbliga In caso di subappalto AREA provvederà a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti corrispondere il corrispettivo direttamente al soggetto esecutore del contratto, pertanto lo stesso deve trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili esso corrisposti al subappaltatore o ai suoi ausiliarial cottimista, con indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni di cui al presente atto. (oppure, in alternativa)
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni ContraentiFornitore, alla Soresa o conformemente a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.quanto dichiarato in sede di offerta, intende affidare in subappalto l’esecuzione delle attività di seguito indicate:
2. I subappaltatori dovranno mantenereIl Fornitore potrà dar corso al subappalto solo dopo il rilascio della autorizzazione da parte dell’Amministrazione Contraente, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornituraai sensi dell’art. 105, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3comma 4, del Codice. Il Fornitore, al A tale fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà il Fornitore si impegna a depositare presso Soresa ciascuna Amministrazione Contraente, nelle modalità e le Amministrazioni contraenti interessatetermini previsti dall’art. 105, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto comma 7, del subappaltoCodice, la copia autenticata del contratto di subappalto corredata delle certificazioni, dichiarazioni e la documentazione prevista dalla ai sensi della vigente normativa vigente in materiae dell’art. 105, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte commi 7, 9 e 18 del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2Codice.
43. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti elencati dalla norma sopracitata nel termine previsto, la Soresa richiederà l’Amministrazione Contraente procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato.
4. La Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende sospenderà il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappaltosubappalto di cui all’art. 105, comma 18, del Codice.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadropagamento del corrispettivo relativo alla parte di attività in subappalto sarà effettuato al Fornitore, che sarà obbligato a trasmettere, entro 20 giorni da ogni pagamento al subappaltatore, copia della fattura quietanzata. Qualora il Fornitore non sussiste trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione Contraente sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore stesso. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni da parte del Fornitore nei confronti del personale dipendente del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’artsi applicherà l’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni30, comma 6, del Codice.
6. Ai sensi dell’art all’art. 105, comma 13, del Codice, come stazione appaltante è da intendersi il Comune di Ancona come da precedente art. 2, richiedente le prestazioni attraverso la stipula del Contratto Attuativo e, pertanto, obbligata al pagamento delle prestazioni nei confronti del Fornitore e relativi subappaltatori. Le Amministrazioni Contraenti provvederanno al pagamento diretto dei subappaltatori nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice.
7. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o del Comune e delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto presente Accordo e relativi Contratti Attuativi anche per la parte subappaltata.
78. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o Il Comune e le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliaricollaboratori.
89. Per tutto quanto Il Fornitore sarà responsabile dei danni che dovessero derivare all’Amministrazione Contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
10. Nel caso in cui il subappaltatore coincida con un’impresa ausiliaria, rimane ferma, in deroga alle vigenti disposizioni, la responsabilità solidale dell’avvalente e dell’ausiliario subappaltatore.
11. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del contratto di subappalto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
12. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione Contraente annullerà l’autorizzazione al subappalto.
13. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione Contraente inadempimenti del subappaltatore; in tal caso il Fornitore non previstoavrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Comune, si applicano le disposizioni né al differimento dei termini di esecuzione del presente atto.
14. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui all’art. 118 ai precedenti commi, l’Amministrazione Contraente avrà facoltà di risolvere il presente atto, salvo il diritto al risarcimento del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mdanno.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore Ai sensi del comma 6 dell’articolo 31 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229, è responsabile possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente, fino al 30% dell’importo dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentilavori ammessi a contributo, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai soggetti sensi del ▇.▇▇▇. 81/2008 e s.m.i. (Allegato XVII) iscritte all’ Anagrafe di cui sono state affidate le suddette attivitàall’art. 30 comma 6 della Legge 15 dicembre 2016 n. 229.
2. I subappaltatori dovranno mantenereL’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il sistema informativo ▇▇.▇▇ per la compilazione on line della notifica preliminare, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatecui all’art. 99 del D.lgs. n. 81/2008.
3. Il FornitoreL'appaltatore, al fine dell’autorizzazione del subappaltonei contratti con fornitori, dovrà depositare presso Soresa subfornitori e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materiasubappaltatori, ivi inclusa inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare che la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.contrattuale:
4. In caso Ai sensi di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previstoquanto disposto dall’art. 1656 c.c., la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazioneed in coerenza con i commi precedenti del presente articolo, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale Committente autorizza sin d’ora il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.delle seguenti opere e lavori:
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del subappaltatore alcuno Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei divieti subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazionigiustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
6. Il In ogni caso l’autorizzazione al subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto delle disposizioni di cui al comma 9 del presente articolo e agli oneri ai commi 3 e 4 dell'art. 5 del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatapresente contratto.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare L’appaltatore è tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o dalle ordinanze del Commissario straordinario emesse ai suoi ausiliarisensi dell’art. 2 della stessa legge.
8. Per tutto quanto non previstoL’inosservanza delle disposizioni previste dalla suddetta Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e dalle suindicate ordinanze commissariali sarà causa di risoluzione contrattuale.
9. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, si applicano le disposizioni fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, la clausola risolutiva espressa, di cui all’artall'art. 118 1456 c.c., che sarà attivata nei confronti della parte contrattuale, con lettera raccomandata A/R o posta certificata, qualora la Prefettura competente abbia emesso nei confronti di quest'ultima:
10. È fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico- professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al d.lgs. 81/2008 s.m.i.
11. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori
12. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del D.Lgs. direttore dei lavori, le dichiarazioni stabilite dall’articolo 7, comma 1 lettera a) e b), dell’ordinanza commissariale n. 163/2006 e s.m.8/2016, dall’articolo 16 comma 1 lettera a), b), c) e
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Sources: Contratto Di Appalto
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato 8.1. L’appaltatore può affidare l’esecuzione di lavori in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante secondo le disposizioni di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso di ricorso al subappalto, l’Appaltatore deve indicare in sede di Offerta:
1offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni di cui alla citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività1456 Codice Civile.
28.2. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, del Contratto d’Appalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateaffidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all’affidamento.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
68.3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli ed oneri del Fornitore, il quale dell’Appaltatore che rimane l’unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, Committente della perfetta esecuzione del contratto anche Contratto.
8.4. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.
8.5. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la parte subappaltataCommittente e non dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
78.6. Il Fornitore I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all’Appaltatore o direttamente al subappaltatore qualora previsto nel Disciplinare Tecnico e/o nel Contratto Quadro e/o nell'Ordine di Acquisto o nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del D.Lgs. 50/2016.
8.7. L’Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest’ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate, ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
8.8. Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto precedente ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
8.9. L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alla Committente o a terzi per fatti imputabili ai subappaltatori e si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti Committente da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
88.10. Per tutto quanto non previsto, si applicano In nessun caso le disposizioni prestazioni oggetto di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.msubappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto.
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SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero subappalto è limitato alle sole prestazioni secondarie come individuare nel regolamento di gara. Non costituiscono subappalto le fattispecie – comunque relative a servizi secondari - di cui al comma 3 dell’art. 105 del Codice. Nel caso in cui l’Appaltatore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Servizio e devono essere depositati presso il Comune prima o contestualmente alla sottoscrizione del contratto.
2. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto del presente contratto. In alternativa: L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, affida in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni secondarie, nella quota di seguito riportata: ………
13. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi al Comune per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette predette attività.
24. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, del Contratto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
35. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà subappalto deve essere autorizzato dal Comune. L’Appaltatore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessateil Comune, almeno venti 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività dell’attività oggetto del subappalto, la copia del il contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte l’assenza in capo al subappaltatore, dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2Codice.
46. In caso di mancato deposito di taluno mancata presentazione dei suindicati documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale Comune non autorizzerà il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
67. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraentidel Comune, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata. L’Appaltatore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 8 dell’art. 105 del Codice.
78. Il Fornitore L’Appaltatore si obbliga a manlevare e a tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti il Comune da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
89. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Fuori dai casi di cui all’art. 105, comma 13 del Codice, l’Appaltatore si obbliga a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore entro il predetto termine, il Comune sospende il successivo pagamento a favore dell’Appaltatore stesso.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva autorizzazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Comune potrà risolvere il presente contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.LgsCodice vigenti al momento della pubblicazione del bando di gara.
14. n. 163/2006 e s.mSi applica l’art. 21, L. 646/1982 quanto alle sanzioni penali.
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Sources: Contratto Di Gestione Global Service
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente subappalto è ammesso, previa autorizzazione della stazione appaltante, in conformità a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1previsto dall’art. Il Fornitore è responsabile dei danni 119 del D. Lgs. 36/2023. Per quanto non previsto si rinvia integralmente all’art. 119 del D.Lgs n.36/2023. Resta fermo che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o risulta nullo l’eventuale accordo con il quale venga affidata a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui l'integrale esecuzione delle lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente responsabili in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio solido nei confronti della stazione appaltante dell’esecuzione delle attività prestazioni oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto. L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Stazione appaltante per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando la Stazione appaltante medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati. Il concorrente indica, all’atto dell’offerta, in modo dettagliato le specifiche lavorazioni che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 119 c. 4 del DLgs. N. 36/23, rispetto al computo metrico estimativo con indicazione delle relative percentuali. In caso di mancata indicazione delle parti da subappaltare il subappalto è vietato. Nel caso di subappalto, pertanto, l’operatore economico dovrà indicare nella sezione D della parte II del DGUE i lavori o la parte di essi che intende subappaltare con specifico riferimento al computo metrico estimativo con indicazione delle relative percentuali Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti o Consorzio ordinario di concorrenti, ognuno dei membri dell’operatore riunito deve indicare i medesimi lavori/prestazioni e la documentazione prevista dalla normativa vigente medesima quota percentuale che l’operatore riunito intende subappaltare. Non possono essere affidatari di subappalti e non possono stipulare i relativi contratti gli operatori economici per i quali ricorrano i motivi di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023; L’affidamento delle prestazioni in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappaltoè soggetto alla preventiva autorizzazione dell’amministrazione aggiudicatrice, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’arte dei requisiti richiesti. 118 L’appaltatore è tenuto a trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali ovvero l’assenza delle cause di esclusione di cui al Capo II del Titolo IV della Parte V del Libro II del DLgs n. 36/2023. L’esito negativo della verifica impedisce il rilascio dell’autorizzazione al subappalto, ferma restando la possibilità di sostituzione del subappaltatore, di cui al comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno 10, articolo 119, del vigente Codice dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzatocontratti pubblici. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti subappalto è essere accompagnata dalle dichiarazioni: del subappaltatore alcuno dei divieti sull’assenza di cui all’artconflitto di interessi, sull’assunzione di eventuali obblighi specifici relativa alla procedura di gara, così come specificati rispettivamente nella documentazione e nella modulistica di gara per il concorrente pur rimanendo l’obbligazione solidale del concorrente stesso. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa 9.Requisiti di partecipazione e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto condizioni di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.esecuzione
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SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente È ammesso il subappalto in conformità a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui previsto all’art. 10 della L. 105 D.Lgs. n. 575/65 50/2016 e successive modificazioni.
6. s.m.i.. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale dell’Appaltatore che rimane l’unico unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Soresa e/Azienda Sanitaria. L’affidamento in subappalto è sottoposto alle seguenti condizioni:
a) il contratto di subappalto;
b) dichiarazione di assenza di forme di controllo o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni collegamento di cui all’art. 118 2359 del C.C. con il titolare del subappalto o del cottimo;
c) la certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione;
d) dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016
e) eventuale indicazione se il subappaltatore è una microimpresa o piccola impresa La Stazione Appaltante provvederà a effettuare le verifiche di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016, con particolare riferimento a quanto disposto al comma 14. L’offerta presentata in sede di gara dovrà quindi espressamente prevedere il costo delle parti del contratto che la Ditta intende assegnare in subappalto. Il contratto di subappalto dovrà contenere, a pena di nullità del contratto, le clausole di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/10. In particolare l’Azienda ▇.▇.▇▇. provvederà a verificare che sia state poste nel contratto le seguenti clausole:
1. L’impresa .....….…. in qualità di subappaltatore dell’impresa nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Azienda ULSS n. 163/2006 8 di “Berica”, CIG n , assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13 agosto 2010, n. 136 e s.msuccessive modifiche;
2. L’impresa, in qualità di subappaltatore, si impegna a dare immediata comunicazione all’Azienda ▇.▇.▇▇. n. 8 di “Berica”, della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Con la presentazione del contratto di subappalto, l’appaltatore deve trasmettere la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’art. 80 del D. Lgs 50/2016. L’Azienda ▇.▇.▇▇. provvederà a corrispondere direttamente al subappaltatore o al cottimista l’importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite, nei casi previsti dal comma 13 dell’art. 105 del d.lgs. 50/2016.
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SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato 29.1. E’ fatto tassativo divieto di subappaltare, anche in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiparte, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitài lavori dell’Ordine, salvo deroga scritta autorizzata dalla Direzione Acquisti della Committente.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
329.2. Il Fornitore/Appaltatore in caso di subappalto è tenuto a verificare e a dar prova documentale alla Committente che il proprio subappaltatore, al fine dell’autorizzazione con riferimento agli adempimenti connessi alle prestazioni di lavoro dipendente concernenti l’opera, la fornitura o il servizio affidati, sia in possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale secondo le definizioni dell’art. 26, comma 1, lettera a, punto 2 e dell’art. 89, comma 1, lettera l del subappalto, dovrà depositare presso Soresa D.Lgs. 81/08 e s.m.i. ed in particolare abbia regolarmente versato le ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente i contributi previdenziali e assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, malattie professionali e dei dipendenti cui è tenuto; a tal fine si impegna a produrre specifica documentazione attestante quanto sopra. Resta inteso che la copia del contratto violazione di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso quanto sopra da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’artFornitore/Appaltatore costituisce grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali.
29.3. 118 comma 2 punti 3 e 4 Il pagamento del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica corrispettivo da parte della Committente al Fornitore/Appaltatore alle scadenze contrattuali è subordinato all’acquisizione della documentazione di Soresacui al paragrafo precedente che resta quale onere esclusivo a carico del Fornitore/Appaltatore. Alle Imprese subappaltatrici autorizzate devono essere trasferite, a cura del Fornitore/Appaltatore, tutte le informazioni/obblighi concordati con la Committente. Analoga responsabilità, in caso di Raggruppamento Temporaneo di Imprese, resta a carico della sussistenza delle condizioni previste dall’artsocietà Mandataria verso le altre Mandanti;
29.4. 118 comma 2Il mancato rispetto di tale clausola, determinerà la facoltà della Committente di risolvere l’Ordine.
429.5. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previstosubappalto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta Fornitore/Appaltatore dovrà presentare richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiaraal subappalto all’Area Acquisti della Committente, con la sottoscrizione dell’Accordo quadroanticipo di 15 giorni lavorativi rispetto alla data di inizio lavori, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti adottando le procedure previste dalle specifiche tecniche di cui all’artalle Condizioni Particolari ovvero nei termini e modalità indicate dall’Area Acquisti (▇▇▇.▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇▇); il Fornitore/Appaltatore dovrà riportare in calce alla richiesta la seguente nota: “Si dà assicurazione che l’impresa subappaltatrice è in possesso dell’idoneità tecnico professionale richiesta ai sensi dell'Art. 10 26 comma 1, lettera a) e dell’art. 89, comma 1, lettera l del D.Lgs 81/08 e s.m.i. inoltre si assicura che si è provveduto ad informare l’impresa medesima sui rischi specifici e interferenziali esistenti nell'ambiente in cui è destinata ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza previste, così come risulta dalla dichiarazione rilasciataci che si allega in copia alla presente.”, ed inoltre dovrà allegare alla stessa copia della L. n. 575/65 e successive modificazionidichiarazione fatta al Fornitore/Appaltatore dal proprio Subappaltatore, come da facsimile allo stesso inviato.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Condizioni Generali Di Acquisto
SUBAPPALTO. Il Fornitoresubappalto è disciplinato dall’articolo 118 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. L’appaltatore è tenuto a provvedere al deposito del contratto di subappalto presso il Comune almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell'esecuzione delle relative prestazioni e a trasmettere contestualmente la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui all’articolo 38 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163. E’ fatto obbligo all’aggiudicatario di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti dall’aggiudicatario al subappaltatore o cottimista, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Trova inoltre applicazione l’articolo 35, comma 28 del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248 che testualmente dispone “L'appaltatore risponde in solido con il subappaltatore della effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.” L’appaltatore è tenuto ad inserire la seguente clausola nel contratto di subappalto ai sensi della legge 136/2010 e successive modifiche e integrazioni: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:“ “Art. (…) (Obblighi del subappaltatore/subcontraente relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari)
1. Il Fornitore è responsabile L’impresa (…), in qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…) nell’ambito del contratto sottoscritto con l’Ente (…), identificato con il CIG n. (…)/CUP n. (…), assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiflussi finanziari di cui all’articolo 3 della legge 13 agosto 2010, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàn. 136 e successive modifiche.
2. I subappaltatori dovranno mantenereL’impresa (…), per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi in qualità di Forniturasubappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività si impegna a dare immediata comunicazione all’Ente (…) della notizia dell’inadempimento della propria controparte agli stessi affidateobblighi di tracciabilità finanziaria.
3. Il FornitoreL’impresa (…), al fine dell’autorizzazione del subappaltoin qualità di subappaltatore/subcontraente dell’impresa (…), dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la si impegna ad inviare copia del presente contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2all’Ente (…).
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.”
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Sources: Contratto Di Appalto
SUBAPPALTO. 1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Noleggiatore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore: Ovvero Noleggiatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’ importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: A tale fine, il Noleggiatore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. Il Fornitore è responsabile 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli stessi affidateobblighi e agli oneri contrattuali del Noleggiatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del FornitoreNoleggiatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore Noleggiatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. Il Noleggiatore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Noleggiatore.
8. Il Noleggiatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Noleggiatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.ms.m.i., al D.L. 4 luglio 2006 n. 223 e s.m.i. e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
11. In caso di inadempimento da parte del Noleggiatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Noleggio Di Autovetture
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente Ai sensi dell’art. 31, c. 8 del D.Lgs. 50/2016 e smi, il subappalto non è ammesso, fatta eccezione per le eventuali attività relative a quanto dichiarato rilievi, a misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. I soggetti partecipanti possono, pertanto, richiedere, all’atto dell’offerta, l’affidamento di parti della prestazione in sede subappalto, con le modalità stabilite dall’art. 105 del Codice dei contratti, utilizzando preferibilmente il Modello H allegato, reso dal progettista. La dichiarazione di Offertasubappalto dovrà essere sottoscritta, pena la nullità della dichiarazione di subappalto:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa ) dal professionista singolo o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.dal legale rappresentante dell’operatore economico singolo;
2. I subappaltatori dovranno mantenere) dal legale rappresentante che dichiari di averne i poteri in caso di Studio associato, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.ovvero da tutti gli associati;
3) dal legale rappresentante di ciascun operatore raggruppato, se trattasi di associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUENDO, Rete di impresa;
4) dal legale rappresentante dell’associazione temporanea, Consorzio Ordinario, GEIE COSTITUITO, Rete di Impresa;
5) dal legale rappresentante, se trattasi di società di professionisti o di società di ingegneria;
6) dal legale rappresentante del Consorzio stabile, del Consorzio tra cooperative di produzione e lavoro e del Consorzio tra imprese artigiane e dal legale rappresentante di ciascuna società consorziata indicata quale esecutrice delle prestazioni. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di L’affidamento in subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappaltoè soggetto alla preventiva autorizzazione dell’Amministrazione, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2e dei requisiti richiesti e lascia impregiudicata la responsabilità del progettista.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Il Fornitore12.1 L’Impresa si è riservata di affidare in subappalto, nella misura di legge, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Ovvero conformemente S1 – Assessment; S2 – Strategia di migrazione; S3 – Studio di Fattibilità; S4 – PMO, salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 12, del D.Lgs. n. 50/2016.
12.2 L’Impresa si impegna a quanto dichiarato depositare presso l’Amministrazione, almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in sede termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di Offertagara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
12.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del sub-appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
12.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto Esecutivo, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti l’Amministrazione revocherà l’autorizzazione.
12.5 L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
12.6 Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro per lo specifico Lotto.
12.7 Per le prestazioni affidate in subappalto:
1i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, fermo il ribasso eventualmente pattuito, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
12.8 L’Amministrazione, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
12.9 Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri dell’Impresa, la quale rimane l’unica e sola responsabile nei confronti dell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del Contratto anche per la parte subappaltata.
12.10 L’Impresa è responsabile in via esclusiva nei confronti dell’Amministrazione dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa Amministrazione medesima o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoreparticolare, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga impegna a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti l’Amministrazione da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliariausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
812.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette all’Amministrazione prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
12.12 L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
12.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
12.14 Trova applicazione l’art. 105, comma 13, del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i. al ricorrere dei prescritti presupposti. Ove tale previsione non sia applicata, e salvo diversa indicazione del direttore dell’esecuzione, l’Impresa si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
12.15 L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12.16 In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione può risolvere il Contratto Esecutivo, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12.17 Solo nel caso per i lotti in cui sia presente la clausola che vieta la partecipazione dei cosiddetti RTI sovrabbondanti, l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto nei casi in cui l’impresa subappaltatrice possieda singolarmente i requisiti che le avrebbero consentito la partecipazione alla gara.
12.18 Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
12.19 Il Fornitore si impegna a comunicare all’Amministrazione, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
12.20 Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016 e s.m.i.. Nel caso in cui l’Impresa intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del contratto e devono essere consegnati all’Amministrazione prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
12.21 Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. 50/2016.
12.22 Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
12.23 L’Amministrazione provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’Autorità di Vigilanza sui Contratti Pubblici (ora ▇.▇.▇▇) n. 163/2006 e s.m1 del 10/01/2008.
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Sources: Contratto Esecutivo
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato I soggetti partecipanti devono dichiarare in sede d’offerta la parte di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni prestazione che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o intendono eventualmente subappaltare a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2nel rispetto dei limiti di legge e disposti dall’art. I subappaltatori dovranno mantenere118, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi comma 2 del D.Lgs. n°163/2006. Ai fini del rilascio dell’autorizzazione entro i termini previsti, il soggetto di Fornituraobbliga a presentare, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del all’atto della presentazione dell’istanza di subappalto, la seguente documentazione:
a) copia del contratto di subappalto e la dal quale emerga, tra l’altro, che il prezzo praticato dall’esecutore non superi il limite indicato dall’articolo 118, comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d’appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati (qualora individuati), rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso;
b) dichiarazione sostitutiva resa dal rappresentante del subappaltatore secondo l’apposito modulo predisposto dal Comune della Spezia. L’accettazione del subappalto è subordinata alla verifica dei requisiti di capacità tecnica, nonché a quelli di ordine generale di cui all’art.38 del D.Lgs. 163/2006. Il rilascio dell’autorizzazione al subappalto sarà disposto entro 30 giorni dalla data di presentazione dell’istanza; tale termine sarà ridotto a 15 giorni in caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell’importo del contratto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrebbe essere compresa l’incompletezza della documentazione prevista dalla normativa vigente in materiapresentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. Trascorso il termine previsto per il rilascio dell’autorizzazione senza che si sia provveduto, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso l’Autorizzazione si intende concessa. Le prestazioni oggetto di subappalto non potranno avere inizio prima del rilascio dell’autorizzazione da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti Comune della Spezia prima della scadenza del termine previsto al riguardo dall’art. 118 118, comma 2 punti 3 e 4 8 del D.Lgs.vo D.Lgs. 163/2006, senza che l’Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o ne abbia contestato la regolarità. Copia del contratto Qualora l’istanza di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraentepervenga priva di tutta o di parte della documentazione richiesta, il Comune non procederà al rilascio dell’autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all’appaltatore, convenendo altresì le parti che, in tale circostanza, eventuali conseguenti sospensioni delle prestazioni saranno attribuite alla negligenza dell’appaltatore medesimo e pertanto non potranno giustificare proroghe al termine finale di esecuzione, giustificando invece l’applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali. Ogni E’ fatto obbligo al soggetto di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dallo stesso corrisposti al subappaltatore o cottimista con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto la Civica Amministrazione contraente autorizzerà procederà alla formale contestazione dell’addebito all’appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4quale dovrà trasmettere all’Ufficio del R.U.P. le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento il Comune procederà alla sospensione degli ulteriori pagamenti all’appaltatore ai sensi dell’art. 118 del Decreto Legislativo 163/2006. Il Comune non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e cottimisti. L’appaltatore è responsabile in solido con l’eventuale subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato deposito versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui è tenuto il subappaltatore. L’appaltatore può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all’esibizione da parte di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione questi della suddetta predetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine Gli importi dovuti per la definizione responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. Il Fornitore dichiaraComune provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, con previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento delle obbligazioni di cui sopra. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui ai predetti paragrafi, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, il Comune della Spezia e le società effettueranno trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procederà, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. Resta in o gni caso ferma la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste responsabilità dell’appaltatore aggiudicatario nei confronti del subappaltatore alcuno Comune e dei divieti di cui all’artcontraenti per il complesso degli obblighi previsti dal presente Capitolato. 10 della L. Si applica l’art. 4 del D.P.R. n. 575/65 e successive modificazioni207/10.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Contratto Di Servizio
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero 1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa Consip o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatedal Bando di gara e/o dal Disciplinare di gara.
34. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà L’Impresa si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatela Consip, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e subappalto. Con il deposito del citato contratto l’Impresa deve trasmettere, altresì, la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dal bando di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappaltodalla vigente normativa, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza per lo svolgimento delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà Consip avrà facoltà di risolvere la presente Convenzione, salvo il diritto al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione risarcimento del procedimento di autorizzazione del subappaltodanno.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Impresa, il la quale rimane l’unico l’unica e solo sola responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzaConsip, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti Consip da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Consip inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Consip, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto Attuativo.
9. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 18 comma 3 bis L. 55/90, a trasmettere all’Amministrazione Contraente entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Consip avrà facoltà di risolvere la Convenzione, salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Il Fornitore dichiara che, nella contrattazione e nella stipula del contratto di subappalto, prenderà attentamente in considerazione e pondererà in maniera adeguata le condizioni contrattuali ed i termini di pagamento stabiliti nella presente Convenzione.
13. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m18 della L. 55/1990.
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Sources: Schema Di Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Per Il Controllo Accessi E Servizi Connessi
SUBAPPALTO. 1. (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% (trenta per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 3, l’esecuzione delle seguenti attività: comma 6, del D.Lgs. Il n. 50/2016. A tal fine, il Fornitore è responsabile dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. 105 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli stessi affidateobblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Contract for the Provision of Handling and Transport Services
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero 1. L’Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiofferta, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi si riserva di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente affidare in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista nei limiti quantitativi previsti dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza l’esecuzione delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2seguenti prestazioni.
42. In caso L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti parte delle attività di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 al presente Contratto e successive modificazioni.
6. Il subappalto suoi Allegati non comporta alcuna modificazione modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitorecontrattuali dell’Appaltatore, il quale che rimane l’unico e solo responsabile, pienamente responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraentidel Committente per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltataivi incluse quelle subappaltate.
73. Il Fornitore L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti il Committente da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
84. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse – anche con riferimento ai requisiti di esecuzione previsti nel presente Contratto, nel Capitolato Speciale d’Appalto e, più in generale, nella Documentazione progettuale – nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
5. L’Appaltatore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dal Committente inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte del Committente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
6. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
7. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.LgsD.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
8. n. 163/2006 e s.mIn caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, il Committente può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Contract for Executive Design and Construction Activities
SUBAPPALTO. 1. (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offertaofferta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 40% (quaranta per cento) dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 4, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli stessi affidateobblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione modifica agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzaAMA, della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché quelli richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente alla non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3, lettera c- bis), dell’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, potrà ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza dei contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura, sottoscritti in data come da allegato “E”.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Contract for Training Activities
SUBAPPALTO. (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di offerta)
1. Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’ importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. Il Fornitore è responsabile 118, comma 2 del D.Lgs 163/2006 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenereL’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte del Servizio di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi l’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle tutte le attività agli stessi affidatecontrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mss.mm.ii., e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Servizio Di Vigilanza Armata
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato 1. .Qualora l’Impresa si sia avvalsa in sede di Offerta:offerta della facoltà di subappaltare, deve rispettare quanto indicato nei successivi commi.
12. Il Fornitore L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa a INPDAP e/o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornituradel presente contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
34. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà L’Impresa si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessateINPDAP, almeno venti 20 (venti) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltoattività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto e l’Impresa deve trasmettere, altresì, la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle imprese, nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dall’artdalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto In caso di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente mancata presentazione della suddetta certificazione nel termine previsto, INPDAP non autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
45. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti necessari nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore INPDAP procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Impresa, il la quale rimane l’unico l’unica e solo sola responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzaINPDAP, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti INPDAP da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Inpdap inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di INPDAP né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
9. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa anche a uno solo degli obblighi di cui ai precedenti comma, INPDAP può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Solo in caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore indicato in sede di gara, l’Impresa potrà richiedere a INPDAP l’autorizzazione alla sostituzione di esso con operatore economico in possesso dei requisiti prescritti per la stessa prestazione oggetto del richiamato subappaltato.
14. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
15. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 163/2006 e s.m248/2006.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato L’affidamento del subappalto è regolato dal DLGS 50/2016 e ▇▇.▇▇. e ii.. E’ fatto divieto alla ditta aggiudicataria di subappaltare, in sede tutto o in parte, l’esecuzione della fornitura senza il preventivo consenso scritto da parte dell’Azienda, pena l’immediata risoluzione del contratto ed il conseguente incameramento della cauzione. Nell’ipotesi di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentisubappalto occulto, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti indipendentemente dalle sanzioni penali previste dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltolegislazione vigente, la copia ditta aggiudicataria dovrà rispondere sia verso l’Azienda sia eventualmente verso terzi, di qualsiasi infrazione alle norme e disposizione del contratto di subappalto e la documentazione prevista presente Capitolato compiute dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso ditta subappaltatrice. Previa autorizzazione scritta da parte del subappaltatore Committente, è consentito alla Ditta affidare in subappalto l’esecuzione di parte della fornitura oggetto del contratto, indicando nell’offerta le parti che intende eventualmente subappaltare a terzi. L’autorizzazione da parte dell’Amministrazione nulla modifica dei requisitirapporti intercorrenti tra Committente e ▇▇▇▇▇ aggiudicataria, richiesti dall’artrimanendo comunque invariata la responsabilità del contraente, che risponde pienamente di tutti gli obblighi contrattuali. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia E’ vietato all'Aggiudicatario di cedere ad altri il contratto stipulato a seguito della presente gara, pena la nullità del contratto medesimo, salvo quanto previsto dalla legge. La cessione fa sorgere nel Committente il diritto a sciogliere il contratto senza ricorso ad atti giudiziari ed effettuare l'esecuzione in danno, con rivalsa sulla cauzione presentata, fatto salvo il diritto al risarcimento di ogni ulteriore danno conseguente. Così come previsto dalla vigente legislazione, non ricorrono gli estremi del subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In e non è necessaria alcuna autorizzazione nel caso di mancato deposito affidamento di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappaltoattività specialistiche a Ditte terze.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Servizi Integrati Per La Gestione E Manutenzione Di Sistemi E Apparecchiature Elettromedicali
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato 8.1. L’appaltatore può affidare l’esecuzione di lavori in subappalto, previa autorizzazione della stazione appaltante secondo le disposizioni e nei limiti di cui all’art. 119 del D.Lgs. 36/2023. Nel caso di ricorso al subappalto, l’Appaltatore deve indicare in sede di Offerta:
1offerta i lavori o le parti di opere che intende subappaltare ed è tenuto ad osservare rigorosamente le prescrizioni di cui alla citata disposizione, nonché quanto disciplinato nel presente articolo, pena il diniego dell’autorizzazione al subappalto, in caso di mancato assolvimento anche di una sola delle obbligazioni indicate ovvero, in caso di inadempimenti gravi, la risoluzione del Contratto ai sensi dell’art. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività1456 Codice Civile.
28.2. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi del contratto di Fornitura, subappalto i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidateaffidate e quelli richiesti dalla documentazione relativa all’affidamento. Ai sensi di quanto previsto all’art. 119, comma 10, del D.Lgs. 36/2023, l’Appaltatore sostituisce previa autorizzazione della stazione appaltante, i subappaltatori relativamente ai quali, all’esito di apposita verifica, sia stata accertata la sussistenza di cause di esclusione di cui gli articoli da 94 a 98 del Codice dei Contratti Pubblici.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
68.3. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli ed oneri del Fornitore, il quale dell’Appaltatore che rimane l’unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, Committente della perfetta esecuzione del contratto anche Contratto.
8.4. Qualora durante l’esecuzione delle attività ed in qualsiasi momento la Committente accerti che l’Appaltatore risulti inadempiente con le attività affidate in subappalto, ne darà comunicazione scritta all’Appaltatore, il quale dovrà porre in essere tutto quanto necessario per eliminare l’inadempimento, ivi inclusa la risoluzione immediata del subappalto e l’allontanamento del subappaltatore dal luogo di esecuzione delle attività.
8.5. La risoluzione del subappalto comporta da parte dell’Appaltatore, ove qualificato per l’esecuzione delle attività oggetto di subappalto, l’assunzione diretta delle relative attività senza alcun onere aggiuntivo per la parte subappaltataCommittente e non dà alcun diritto all’Appaltatore ad indennizzi, risarcimento di danni o spostamento dei termini contrattualmente previsti.
78.6. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa I corrispettivi per le attività subappaltate sono erogati all’Appaltatore o direttamente al subappaltatore qualora previsto nel CSA e/o le Amministrazioni Contraenti nell’AQ e/o nell'OAS o nei casi previsti dall’art. 119, comma 11, del D.Lgs. 36/2023.
8.7. L’Appaltatore entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento corrispostogli dalla Committente, deve trasmettere a quest’ultima copia delle fatture quietanzate emesse dai suoi subappaltatori con l’indicazione delle relative ritenute di garanzia effettuate, ovvero, in caso di pagamento diretto al subappaltatore, deve comunicare alla Committente la parte delle prestazioni eseguite dal subappaltatore con la specificazione del relativo importo e con proposta motivata di pagamento.
8.8. Ove l’Appaltatore non adempia alla trasmissione anche di una sola delle fatture di cui al punto precedente ovvero non provveda alla comunicazione ivi prevista, la Committente si riserva di sospendere in tutto o in parte il pagamento degli importi delle attività successive, fino a quando non sia sanata l’inadempienza, senza che l’Appaltatore possa pretendere dalla Committente indennizzi, risarcimento di danni o interessi e salva la facoltà della Committente di procedere direttamente al pagamento dei subappaltatori.
8.9. L’Appaltatore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da qualsiasi parte di quest’ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
8.10. L’Appaltatore è altresì solidalmente responsabile con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, nei modi e nei casi indicati al comma 6 dell’art. 119 del Codice dei Contratti Pubblici.
8.11. L’Appaltatore è unico responsabile nei confronti della Committente anche delle attività e prestazioni eseguite dal subappaltatore, posto che la Committente non ha alcun rapporto diretto con il subappaltatore.
8.12. In ragione di quanto sopra l’Appaltatore assume con il Contratto l’obbligo di manlevare integralmente la Committente da qualsivoglia pretesa di formulata nei suoi confronti dal subappaltatore ovvero da terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o e ai suoi ausiliari.
88.13. Per tutto Altresì l’Appaltatore assume con il Contratto l’obbligo di tenere indenne la Committente da qualsiasi controversia dovesse insorgere nel rapporto con il subappaltatore.
8.14. Le prestazioni oggetto di subappalto possono formare oggetto di ulteriore subappalto. La Committente indica nel CSA le prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto che, pur subappaltabili, non possono formare oggetto di ulteriore subappalto, secondo quanto non previstoprevisto dall’art. 119, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 comma 17 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m36/2023.
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Sources: Capitolato Generale d'Appalto
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato 1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di Offerta:
1offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. Il [ovvero] A tal fine, il Fornitore è responsabile dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenereL’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte del Servizio di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Prestatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi l’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle tutte le attività agli stessi affidatecontrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.Lgs 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
12. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto , purchè dichiarato in sede di Offerta:offerta, e conformemente a quanto ivi dichiarato, potrà avvalersi del subappalto, in misura non superiore al 15% del valore del contratto, esclusivamente per l’esecuzione, in tutto o in parte, delle seguenti prestazioni contrattuali:
12. A tal fine, si avvarrà dei soggetti di seguito indicati:
3. Le imprese individuate in sede di offerta quali subappaltatrici, dovranno corrispondere a quelle innanzi indicate.
4. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o si impegna a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, consegnare al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, Responsabile dell’esecuzione almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dell'inizio dell'esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia autentica del contratto di subappalto e subappalto.
5. Con il deposito del citato contratto l'Impresa deve trasmettere, altresì, la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti soggettivi previsti dalla documentazione di gara nonché la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappaltodalla vigente normativa, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza per lo svolgimento delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4attività allo stesso affidate. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà l’Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione risarcimento del procedimento di autorizzazione del subappaltodanno.
56. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, dichiara di aver accertato che non sussiste sussistono nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’artall'art. 10 della L. n. 575/65 575/1965 e successive modificazioni.
67. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell'Impresa, il la quale rimane l’unico e solo responsabileresponsabile in via esclusiva, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni ContraentiAmministrazione contraente, per quanto di rispettiva competenzaragione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata, come pure rimane esclusivo responsabile nei confronti dei subappaltatori e dei terzi affidatari. Pertanto Il Fornitore, con il presente atto assume ogni responsabilità, civile e penale, in relazione ai danni che dovessero derivare all’Amministrazione contraente o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le attività connesse con la fornitura e la manutenzione delle attrezzature fornite.
78. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti l’Amministrazione contraente da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
89. Per tutto quanto Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l'esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione contraente inadempimenti dell'impresa affidataria in subappalto; in tal caso l'Impresa non previstoavrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione contraente né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
10. Il Fornitore si obbliga, si applicano ai sensi dell'art. 118 comma 3 del d.lgs. 163/2006, a trasmettere all'Amministrazione Contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa corrisposte al subappaltatore con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il contraente non trasmetta le disposizioni fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, la stazione appaltante sospenderà il successivo pagamento.
11. L'esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. In caso di inadempimento da parte dell'Impresa agli obblighi di cui all’artai precedenti commi, l’Amministrazione contraente avrà facoltà di risolvere il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. 118 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mContratto, i requisiti richiesti dal Disciplinare di Gara.
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SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l’esecuzione delle seguenti prestazioni: - Attività di analisi, sviluppo e manutenzione di sistemi di Business Intelligence.
12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni ContraentiStrutture regionali contraenti, alla Soresa Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
34. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà subappalto è autorizzato dalla Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatela Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione ContraenteStrutture regionali contraenti. Ogni Amministrazione contraente In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
45. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
56. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadrodella Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
67. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa Agenzia e/o delle Amministrazioni ContraentiStrutture regionali contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
78. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa Agenzia e/o le Amministrazioni Contraenti Strutture regionali contraenti da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
89. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006 e s.m., a trasmettere alla Struttura regionale contraente entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, la Struttura regionale contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere la Convenzione e le Strutture regionali contraenti l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto 1. (da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di Offerta:
offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti forniture: A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. Il Fornitore è responsabile 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli stessi affidateobblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.LgsD.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. n. 163/2006 e s.mIn caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore L’esecuzione del servizio di cui al presente contratto è responsabile direttamente affidata all’Impresa vincitrice, la quale non potrà a sua volta cederla o subappaltarla, nemmeno in parte, ad altra Impresa. Ogni atto contrario è nullo di diritto. E’ fatto salvo, in materia di cessione, il disposto di cui all’art. 116 del Codice dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàContratti.
2. I subappaltatori dovranno mantenereLa ditta aggiudicataria, per tutta la durata dell’accordo Quadro in sede di offerta, dovrà dichiarare se intende procedere al subappalto ad altra impresa di alcuni servizi oggetto dell’appalto, secondo quanto previsto dall’art. 118 del D.Lgs. 163/2006 fermo restando il fatto che il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.
3. La ditta subappaltatrice dovrà:
a) possedere tutte le qualifiche e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti le autorizzazioni previste dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.l’espletamento dei servizi subappaltati, nonché essere in possesso di tutti i requisiti indicati nel bando di gara;
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e b) osservare le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto prescrizioni in materia di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni subappalti previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’artdal suddetto art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mss.mm.ii.
4. La ditta aggiudicataria resta comunque totalmente responsabile nei confronti del Comune dello svolgimento di tutti i servizi previsti nel presente Capitolato.
5. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei servizi eseguiti dagli eventuali subappaltatori.
6. Ai sensi dell’art. 118, 3° comma del Codice dei Contratti, l’Impresa trasmette al Comune di Guspini, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti ai subappaltatori.
7. I pagamenti al subappaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del DURC del subappaltatore e di copia dei versamenti agli organismi previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti, nonché all’accertamento che lo stesso subappaltatore abbia effettuato il versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e il versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore.
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Sources: Servizio Di Raccolta Dei Rifiuti E Di Igiene Urbana
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore L’Appaltatore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni ContraentiAziende Sanitarie, alla Soresa Regione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàl’esecuzione di parte delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Forniturafornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà subappalto è autorizzato dalla Regione. L’Appaltatore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatela ▇▇▇▇▇▇▇ -▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇-, almeno venti ▇▇▇▇▇▇ ▇▇ (▇▇▇▇▇) giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006dalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraentealle Aziende Sanitarie. Ogni Amministrazione contraente In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Regione non autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore Regione procederà a richiedere all’Appaltatore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore L’Appaltatore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadrodella Convenzione, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 575/1965 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Appaltatore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa Regione e/o delle Amministrazioni ContraentiAziende Sanitarie contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore L’Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa Regione e/o le Amministrazioni Contraenti Aziende Sanitarie contraenti da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’art 105, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20% (venti per cento).
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione, ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Regione potrà risolvere la Convenzione e le Aziende Sanitarie contraenti l’Ordinativo di fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
11. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m50/2016.
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Sources: Convenzione Quadro
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero L’Impresa, ove dichiarato conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiofferta, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente può affidare in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle indicate prestazioni. L’Impresa si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatel’Azienda Ospedaliera, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltosubappaltate, la copia autentica del contratto di subappalto e subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto, l’Impresa deve trasmettere, altresì, la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti previsti per l’Appaltatore principale, nonché quelli previsti dalla vigente normativa in materia di qualificazione delle Imprese, e la certificazione comprovante il possesso dei requisiti, richiesti dall’artdalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate (a titolo esemplificativo e non tassativo):
1. 118 comma 2 punti 3 Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione del casellario giudiziale rilasciata ai sensi e 4 per gli effetti dell’art. 46 del D.Lgs.vo 163/2006D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri;
2. Copia Dichiarazione sostitutiva del contratto certificato di subappalto deve iscrizione al Registro delle Imprese con dicitura antimafia, rilasciata ai sensi e per gli effetti dell’art. 46 D.P.R. 445/2000 dal legale rappresentante o da procuratore munito dei necessari poteri;
3. Ai sensi dell’art. 17 Legge n. 68/1999 “Norme per il diritto al lavoro dei disabili”, dichiarazione sostitutiva resa dal Legale Rappresentante dell’Impresa ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. 445/2000 che attesti di essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà in regola con le norme che disciplinano il subappaltodiritto al lavoro dei disabili o che attesti l'inapplicabilità alla loro impresa della normativa citata; nonché, previa verifica da parte di Soresaove soggetto alla legge 68/1999, apposita certificazione - in originale o copia autentica - rilasciata dagli uffici competenti dalla quale risulti l’ottemperanza alle norme della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.legge 68/1999;
4. Certificato o dichiarazione sostitutiva di certificazione ai sensi dell’art. 46 del D.P.R. 445/2000 che attesti la regolarità contributiva;
5. Certificato o dichiarazione sostitutiva di notorietà rilasciata ai sensi dell’art. 47 e con le modalità dell’art. 38 del D.P.R. 445/2000 che attesti, ai sensi della L. 383/2001, che non è in atto il piano individuale di emersione o che il relativo procedimento di emersione si è concluso. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti necessari nel termine previsto, la Soresa richiederà l’Azienda può risolvere il contratto sottoscritto, fermo restando, in ogni caso, il diritto al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzatorisarcimento del danno. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei Nei confronti del subappaltatore Subappaltatore non deve sussistere alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Impresa, il la quale rimane l’unico l’unica e solo sola responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzadell’Azienda, della perfetta esecuzione del contratto contratto, anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti l’Azienda da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Azienda inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Azienda né al differimento dei termini di esecuzione del contratto. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del DLgs. 163/06, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore, con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 4, del DLgs 163/06, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti punti, l’Azienda può risolvere il contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.LgsDLgs. n. 163/2006 163/06. Il periodo comunque necessario per l’ottenimento dell’autorizzazione al subaffidamento non potrà in alcun modo essere preso in considerazione quale motivo di protrazione o sospensione del termine stabilito per l’inizio e s.ml’ultimazione dei servizi e/o lavori, né potrà essere addotto a fondamento di alcuna richiesta o pretesa di indennizzi, risarcimenti o maggior compensi di sorta.
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SUBAPPALTO. L’eventuale subappalto è disciplinato dall’art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che in qualunque forma abbiano partecipato al presente appalto. Non è consentito affidare subappalti a soggetti che non siano in possesso dei requisiti di ordine generale e dei requisiti di idoneità professionale previsti nel Disciplinare di gara. Il Fornitore: Ovvero conformemente Concorrente deve indicare, all’atto dell’offerta, le prestazioni che intende subappaltare o affidare a cottimo, in conformità a quanto dichiarato previsto dall’articolo 105 del Codice; in mancanza di tali indicazioni il successivo subappalto è vietato. La mancata espressione della volontà di ricorso al subappalto non comporta l’esclusione dalla gara, ma rappresenta impedimento per l’Aggiudicatario a ricorrere al subappalto. Il Concorrente che intenda ricorrere al subappalto deve obbligatoriamente indicare in sede di Offerta:
1offerta la terna di subappaltatori ai sensi dell'articolo 105, comma 6, primo periodo, del Codice (ragione sociale, Codice fiscale, Partita IVA, Sede legale), nonché l'eventuale sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento a norma dell'articolo 2359 del codice civile con ciascun soggetto componente la terna. Il Fornitore Non è responsabile dei danni altresì consentito includere nella terna di subappaltatori indicata in sede di offerta uno o più soggetti che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiin forma singola, associata, o in qualità di impresa ausiliaria abbiano partecipato al presente appalto; è tuttavia consentito che il medesimo subappaltatore sia indicato da più di un Concorrente, fermo restando che, qualora emerga la partecipazione del subappaltatore alla Soresa formulazione delle offerte, queste saranno tutte escluse dalla procedura di gara in quanto imputabili ad un unico centro decisionale. Qualora si rendesse necessario in sede di gara procedere all'integrazione/sostituzione/eliminazione di uno o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I più subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi indicati in sede di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitoreofferta, al fine dell’autorizzazione di individuare correttamente una terna completa di subappaltatori idonei, il Concorrente può ricorrere alla procedura di soccorso istruttorio prevista nel Disciplinare di gara. Ai subappalti e ai subcontratti si applica la disciplina prevista in materia antimafia. La Stazione Appaltante provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori, dei cottimisti, dei prestatori di servizi e dei fornitori di beni o lavori esclusivamente nei casi espressamente previsti dall'articolo 105, comma 13, del subappaltoCodice. Diversamente i pagamenti verranno effettuati all’Appaltatore, che dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatetrasmettere alla Stazione Appaltante, almeno entro venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dal relativo pagamento, copia delle attività oggetto del subappaltofatture quietanzate, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2emesse dal subappaltatore.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàPer il subappalto si applica l’articolo 105 del D.Lgs. 50/2016 ed ogni altra normativa vigente in materia.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi L’Appaltatore in sede di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.offerta ha dichiarato che intende subappaltare le seguenti parti del servizio
3. Il FornitoreS.G.P. s.r.l. corrisponde direttamente al subappaltatore, al fine dell’autorizzazione cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del subappaltoD.Lgs. 50/2016. Negli altri casi è fatto obbligo all’Appaltatore di trasmettere, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno entro venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle attività oggetto fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso appaltatore corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora l’Appaltatore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltosubappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante S.G.P. s.r.l. sospende il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2successivo pagamento a favore dell’Appaltatore.
4. Nel caso di pagamento diretto ai subappaltatori, per ciascun certificato di pagamento, l’Appaltatore è tenuto:
a) a trasmettere alla S.G.P. s.r.l. proposta di pagamento contenente la descrizione della parte delle prestazioni eseguite da ciascun subappaltatore o cottimista, con la specificazione del relativo importo; detta proposta deve essere sottoscritta dall’Appaltatore e da tutti i subappaltatori, anche diversi da quello cui la proposta si riferisce;
b) emettere distinte fatture, una per le lavorazioni da pagare allo stesso Appaltatore e, per ciascun subappaltatore, una fattura per i pagamenti ad esso dovuti con allegata, se non già trasmessa, dichiarazione ai sensi dell’art. 3 della legge 13-8-2010 n. 136, contenente gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati nonché le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; ciascuna fattura dovrà essere emessa con l'annotazione “lavorazioni effettuate dal subappaltatore ”. Si precisa che:
I) tutte le fatture, anche quelle i cui pagamenti verranno effettuati in favore dei subappaltatori, devono essere emesse dall’Appaltatore, in quanto nessun rapporto giuridico intercorre tra S.G.P. s.r.l. e subappaltatore.
II) L’appaltatore è tenuto a consegnare alla Società copia della/e fattura/e emessa dal/i subappaltatore/i nei confronti dell'appaltatore.
III) In caso di mancato deposito mancata trasmissione della proposta di taluno dei suindicati documenti nel termine previstopagamento ai subappaltatori e relativa fattura la S.G.P. s.r.l. sospenderà la liquidazione delle somme relative all’intero stato di avanzamento.
IV) Qualora sussistano contestazioni relativamente alle lavorazioni eseguite dal subappaltatore, l’Appaltatore dovrà darne comunicazione alla S.G.P. s.r.l., la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazionequale, assegnando all’uopo un termine essenzialenel caso in cui quanto contestato dall’Appaltatore sia accertato dal Direttore dei Lavori, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta sospenderà i pagamenti in favore dell’Appaltatore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappaltocontestazione e nella misura accertata dal Direttore dei Lavori.
5. Il Fornitore dichiaraAi sensi dell’art. 105, con la sottoscrizione dell’Accordo quadrocomma 8, che non sussiste del D.Lgs. 50/2016, l’Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della S.G.P. s.r.l.. L'appaltatore è responsabile, in solido con il subappaltatore, in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del subappaltatore alcuno dei divieti decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di pagamento diretto ai subappaltatori, fatto salvo il caso di pagamento diretto per inadempimento dell’appaltatore, l'appaltatore stesso è liberato dalla responsabilità solidale di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazionial primo periodo.
6. Il Se durante l’espletamento del lavori, ed in qualsiasi momento, la S.G.P. s.r.l. stabilisse, a giudizio motivato, che il subappaltatore o il cottimista è incompetente od indesiderabile, l'Appaltatore, al ricevimento della comunicazione scritta, dovrà prendere immediate misure per l'annullamento del relativo subappalto o cottimo e per l'allontanamento del subappaltatore o cottimista. L'annullamento di tale subappalto o cottimo non comporta alcuna modificazione agli obblighi darà alcun diritto all'Appaltatore di pretendere risarcimento di danni o perdite o la proroga della data fissata per l’espletamento del lavori, secondo le modalità e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatale scadenze indicate nell’elenco prezzi.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare subappalto non autorizzato è fin d’ora considerato errore grave e tenere indenne grave inadempienza contrattuale e comporterà la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti possibilità di risoluzione del contratto discendente in danno dell’Appaltatore da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliariparte S.G.P. s.r.l. senza alcuna altra formalità che quella della semplice comunicazione scritta.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto 1. (da inserire se il subappalto non è stato dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.offerta)
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte delle attività di cui al presente Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia AMA per lo svolgimento delle l’esecuzione di tutte le attività agli stessi affidatecontrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto dell’Accordo Quadro anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata dell’Accordo Quadro i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente l’Accordo Quadro di subappalto qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione dell’Accordo Quadro.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Accordo Quadro
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero Prestatore di servizi, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offertaofferta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo del Contratto, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
1. Il Fornitore Prestatore di servizi è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa a ARES 118 o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornituradel Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà subappalto è autorizzato da ARES 118. Il Prestatore di servizi si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessateARES 118 medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’artdalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, ▇▇▇▇ 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente non autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore ARES 118 procederà a richiedere all’impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore Prestatore di servizi dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadrodel Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’impresa, il la quale rimane l’unico l’unica e solo sola responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraentidi ▇▇▇▇ 118, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore Prestatore di servizi si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti ▇▇▇▇ 118 da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’art. 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., l’Impresa deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
9. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Il Prestatore di servizi si obbliga, ai sensi dell’art. 118, comma 3, D. Lgs 163/2006, a trasmettere a ARES 118 entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
11. Qualora il Prestatore di servizi non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, ▇▇▇▇ 118 sospende il successivo pagamento a favore dell’impresa.
12. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte dell’impresa agli obblighi di cui ai precedenti commi, ARES 118 potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
13. Le disposizioni dei commi 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/206 e s.m.i. si applicano anche ai R.T.I., nonché alle Società consortili secondo quanto previsto al punto 10 del citato art.118.
14. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.s.m.i. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Prestatore di servizi non l’abbia richiesto in offerta)
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Sources: Contratto Di Prestazione Di Servizi
SUBAPPALTO. Il Fornitore13.1 L’Impresa si è riservata di affidare in subappalto, nella misura di 50%, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: Ovvero conformemente L1.S1 – Security ▇▇▇▇▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇, ▇▇.▇▇ – Gestione Continua delle Vulnerabilità di Sicurezza, L1.S15 – Servizi Specialistici, alle condizioni e modalità di cui all’Accordo Quadro Consip.
13.2 salvo quanto previsto dall’art. 105, comma 12, del d. lgs. n. 50/2016. L’Impresa si impegna a quanto dichiarato depositare presso Consip S.p.A., almeno venti giorni prima della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto: i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in sede termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti richiesti dalla documentazione di Offerta:gara, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ivi inclusi i requisiti di ordine generale di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016; iii) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del caso, v) documentazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle attività affidate.
113.3 In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, Consip S.p.A. procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione. Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
13.4 I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente contratto, i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei detti requisiti Consip S.p.A. revocherà l’autorizzazione.
13.5 L’impresa qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
13.6 Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato alla procedura di affidamento dell’Accordo Quadro.
13.7 Per le prestazioni affidate in subappalto: il subappaltatore, ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il contraente principale, inclusa l’applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attività oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti l’oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale;
13.8 L’Amministrazione contraente, sentito il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
13.9 Il Fornitore e il subappaltatore sono responsabili in solido, nei confronti dell’Amministrazione Contraente, in relazione alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.
13.10 L’Impresa è responsabile in solido con il subappaltatore nei confronti dell’Amministrazione contraente dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa ad essa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoreparticolare, il quale rimane l’unico Fornitore e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore il subappaltatore si obbliga impegnano a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti Consip e l’Amministrazione da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliariausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del Regolamento 679/2016.
813.11 Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Per tutto quanto non previstoIl Fornitore trasmette all’Amministrazione contraente prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, si applicano inclusa la Cassa edile, ove presente, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D. Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
13.12 Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le disposizioni fattispecie di cui all’art. 118 105, comma 13, lett. a) e c), del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006 e s.m50/2016.
13.13 Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
13.14 L’Amministrazione Contraente corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
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Sources: Contratto Esecutivo
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero 1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto all’Esecutore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) L’Esecutore, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: . Il Fornitore è responsabile A tale fine, l’Esecutore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del D.Lgs.n. 163/2006, nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenereL’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte del Servizio di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali dell’Esecutore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi l’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle tutte le attività agli stessi affidatecontrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Esecutore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore L’Esecutore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti prescritti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della Legge n. 575/65 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. L’Esecutore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore dell’Esecutore.
8. L’Esecutore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso l’Esecutore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, l’Esecutore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
12. In caso di inadempimento da parte dell’Esecutore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentinei confronti dell'amministrazione aggiudicatrice delle parti di lavori, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàservizi e forniture subappaltati, in solido con l’Impresa subappaltatrice.
2. I subappaltatori dovranno mantenereIl subappalto è disciplinato dall’art. 118 della D. Lgs 12.04.2006 n. 163, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidates.m.i. e dall’art. 170 del D.P.R. 207ƒ2010.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione L’Impresa subappaltatrice dovrà possedere tutte le qualificazioni necessarie per l’assunzione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla lavoro ai sensi della normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2vigente.
4. In caso di mancato deposito di taluno Se durante l’esecuzione dei suindicati documenti nel termine previstolavori l'amministrazione aggiudicatrice stabilisse che il subAppaltatore è incompetente od indesiderabile, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione ricevimento della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il comunicazione scritta l’Impresa dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine e per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappaltol’allontanamento dello stesso subAppaltatore.
5. Il Fornitore dichiaraL’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Impresa di pretendere indennizzi, con risarcimenti di danni o perdite, o la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno proroga della data fissata per l’ultimazione dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazionilavori.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, L'Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Soresa e/aamministrazione aggiudicatrice per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando l'amministrazione aggiudicatrice medesima da ogni pretesa dei subappaltatori o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto da richieste di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatarisarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza all’esecuzione di lavori subappaltati.
7. Il Fornitore si obbliga direttore dei lavori e il Responsabile del Procedimento, nonché il coordinatore per l’esecuzione in materia di sicurezza di cui all’articolo 89, comma 1, lettera f) del decreto legislativo 9 aprile 2008, n˚ 81 ove richiesto, provvedono a manlevare verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di ammissibilità e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliaridel subappalto.
8. Per tutto quanto Il subappalto non previstoautorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi dell’articolo 1456 del codice civile con la conseguente possibilità, si applicano per l'amministrazione aggiudicatrice, di risolvere il contratto in danno dell’Appaltatore, ferme restando le disposizioni sanzioni penali previste dall’articolo 21 della legge 13 settembre 1982, n. 646 come modificata dal decreto−legge 29 aprile 1995, n˚ 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n˚ 246 (ammenda fino a un terzo dell’importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno). ▇.▇▇ sensi dell'art. 35, comma 28, del D.L. n. 223ƒ2006, come modificato dalla legge di conversione 4ƒ8ƒ2006, n. 248, l'Appaltatore risponde in solido con il subappaltatore dell'effettuazione e del versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e del versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti a cui è tenuto il subappaltatore. 10.L'amministrazione aggiudicatrice non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti e l’Appaltatore è obbligato a trasmettere alla stessa amministrazione aggiudicatrice, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato a proprio favore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti ai medesimi subappaltatori o cottimisti, con l’indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate.
11.I pagamenti al subAppaltatore, comunque effettuati, sono subordinati all’acquisizione del D.U.R.C. del subAppaltatore. ▇▇.▇▇ sensi dell'articolo 4, comma 2, del D.P.R. n. 207ƒ2010, in caso di DURC che segnali un'inadempienza contributiva relativa al subappaltatore eƒo di un soggetto titolare di subappalti e cottimi di cui all’artall'art. 118 118, comma 8, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 163/2006 163ƒ2006, l'amministrazione aggiudicatrice trattiene dal certificato di pagamento l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC è disposto dalla amministrazione aggiudicatrice direttamente agli enti previdenziali e s.massicurativi, compresa la cassa edile. ▇▇.▇▇ sensi dell'articolo 6, comma 8, ultimo periodo, del D.P.R. n. 207ƒ2010, in caso di ottenimento di DURC del Subappaltatore negativo per due volte consecutive, l'amministrazione aggiudicatrice pronuncia, previa contestazione degli addebiti al Subappaltatore e assegnazione di un termine non inferiore a 15 giorni dalla presentazione delle controdeduzioni, la decadenza dell'autorizzazione di cui all'art. 118, comma 8 del D.Lgs. 163ƒ2006, dandone contestuale segnalazione all'Osservatorio per l'inserimento nel Casellario informatico di cui all'articolo 8 del D.P.R. n. 207ƒ2010.
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SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto 1. (da inserire se il subappalto vietato non è stato dichiarato in sede di Offerta:
offerta) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti forniture: A tale fine, il Fornitore dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’art. Il Fornitore è responsabile 105 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi L’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento parte delle attività di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli stessi affidateobblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per l’esecuzione di tutte le attività contrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla normativa antimafia.
6. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
7. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.LgsD.Lgs 50/2016 e quelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
9. n. 163/2006 e s.mIn caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 Cod. Civ., salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
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Sources: Supply Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto , se dichiarato in sede di Offerta:
1offerta, affida in subappalto, nella misura prevista all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa all’Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo dell’Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà subappalto è soggetto ad autorizzazione da parte dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatel’amministrazione medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia della necessaria documentazione ai fini dell’autorizzazione del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6stesso. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzadell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti l’Amministrazione da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere il presente Atto e i singoli Ordinativi di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno. Per tutto quanto non previsto, espressamente previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m50/2016.
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SUBAPPALTO. <ove previsto, inserire i commi 1 - 17 >
1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offertarilancio competitivo, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:[…].
12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiall’Amministrazione, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. a. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà Fornitore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatel’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, :
i) la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisitirequisiti economici e/o tecnici indicati dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006; iv) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazionimodificazioni (ora, artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159/2011).
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzadell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti l’Amministrazione da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore e/o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Il Fornitore aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. L’Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del Fornitore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
15. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
16. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m163/2006.
17. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge.
1. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di rilancio competitivo, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
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Sources: Servizi Di Gestione Della Componente Attiva Dell'infrastruttura Di Rete Dati E Dei Sistemi Server
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offertarilancio competitivo, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:[…].
12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiall’Amministrazione, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti subappaltatori cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro nonché dalla Richiesta di Offerta, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. a. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà Fornitore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatel’Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, :
i) la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la subappalto; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisitirequisiti economici e/o tecnici indicati dalla documentazione di gara per l’affidamento dell’Accordo Quadro per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate; iii) la dichiarazione del subappaltatore circa il possesso dei requisiti di ordine generale e di idoneità professionale di cui agli articoli 38 e 39 del D.Lgs. n. 163/2006; iv) la dichiarazione del Fornitore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore. In caso di mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente l’Amministrazione non autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà l’Amministrazione procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazionimodificazioni (ora, artt. 67 e 76 del D.Lgs. n. 159/2011).
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzadell’Amministrazione, della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti l’Amministrazione da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore e/o ai suoi ausiliari.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dall’Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte dell’Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
10. Il Fornitore aggiudicatario si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
11. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. L’Amministrazione, qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del D.P.R. 207/2010, sospenderà i pagamenti in favore del Fornitore limitatamente alla quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione nella misura accertata dal Direttore dell’esecuzione.
13. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti comma, l’Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, l’Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
15. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006, il Fornitore si obbliga a comunicare all’Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
16. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m163/2006.
17. Restano fermi tutti i restanti obblighi ed adempimenti di legge. Il Fornitore, conformemente a quanto dichiarato in sede di rilancio competitivo, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
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Sources: Specific Contract for the Assignment of Application Services for Public Administrations
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto (da inserire nel caso in cui la Cassa non abbia dichiarato in sede di Offerta:offerta di avvalersi del subappalto)
1. Il Fornitore Non è ammesso il subappalto delle prestazioni oggetto del presente contratto da parte della Cassa. Oppure, in alternativa (*) (da inserire, con gli opportuni adattamenti, se la Cassa abbia dichiarato in sede di offerta di avvalersi del subappalto)
1. La Cassa, ai sensi e nei limiti previsti dall’art. 105 del d.lgs. 50/2016, potrà avvalersi del subappalto esclusivamente per l’esecuzione delle seguenti prestazioni: XXX. Al riguardo potrà avvalersi delle seguenti imprese: XXX .
2. L’affidamento delle suddette attività a terzi non comporta alcuna modifica degli obblighi e degli oneri contrattuali a carico della Cassa, che rimane in ogni caso responsabile nei confronti della AGCM per l’esecuzione delle prestazioni oggetto di subappalto, sollevando la AGCM medesima da ogni pretesa dei subappaltatori nonché da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione delle attività subappaltate.
3. La Cassa è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa AGCM o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
24. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente Si applicano al subappaltatore le norme in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatedel personale di cui all’art. 5 del presente contratto.
35. Il FornitoreL’autorizzazione del subappalto è sottoposta alle seguenti condizioni: − che la Cassa, al fine dell’autorizzazione in sede di offerta, abbia indicato le prestazioni che intende subappaltare, ai sensi dell’art. 105, comma 6, d.lgs. 50/2016; − che l’affidatario del subappaltosubappalto non abbia partecipato alla procedura per l’affidamento dell’appalto; non ricorrano nei loro confronti i motivi di esclusione di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016. − che il subappalto non superi complessivamente il 50% dell’importo contrattuale, dovrà ai sensi dell’art. 105, comma 2, del d.lgs. 50/2016.
6. La Cassa che si avvalga del subappalto deve altresì: − depositare il contratto di subappalto presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, la AGCM almeno venti 20 giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto relative prestazioni; − al momento del subappalto, la copia deposito del contratto di subappalto e subappalto, trasmettere la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione certificazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisitirequisiti di qualificazione prescritti in relazione alla parte del servizio/fornitura subappaltata, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, nonché la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti dichiarazione del subappaltatore alcuno attestante il possesso dei divieti requisiti di ordine generale di cui all’art. 10 della L. 80 del D.Lgs. n. 575/65 e successive modificazioni.
650/2016; − allegare la dichiarazione relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per 2359 c.c. con la parte subappaltataCassa subappaltatrice.
7. Il Fornitore si obbliga La AGCM provvederà a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o corrispondere all’appaltatore l’importo dovuto per le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa prestazioni eseguite dal subappaltatore, salvo ove ricorrano i presupposti di terzi per fatti e colpe imputabili cui all’art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016; è fatto obbligo all’appaltatore di trasmettere copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti al subappaltatore o ai suoi ausiliarisubappaltatore.
8. Per tutto quanto L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non previsto, si applicano le disposizioni piò formare oggetto di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.multeriore subappalto.
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Sources: Contract for Healthcare Services
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato L'appaltatore, in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni offerta, ha indicato i seguenti lavori che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, intende subappaltare: Opere di cui alla Soresa o categoria prevalente: Opere a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro qualifica obbligatoria scorporabili e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitoresubappaltabili: Ulteriori categorie scorporabili: Si applicano, al fine dell’autorizzazione del subappaltoriguardo, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui legge vigenti con specifico riferimento all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.ms.m.i.. e all’art. 37, comma 11, delo stesso decreto. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di inammissibilità dell’istanza di autorizzazione al subappalto, la disciplina di cui al D.Lgs. n. 231/2002 recante l’”Attuazione della Direttiva 2000/35/CE relativa alla lotta contro i ritardi nel pagamento delle transazioni commerciali”. L'Amministrazione stabilisce che l’Impresa affidataria provvederà direttamente al pagamento dei subappaltatori a norma del comma 3 dell’ art. 118 del Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163, salvo esigenze particolari accertate in corso d’opera, nel qual caso, potrà venir disposta la liquidazione diretta al subappaltatore. Qualora gli apprestamenti, gli impianti e le altre attività di cui al ▇.▇▇ 4 dell'allegato XV al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Siano effettuati da imprese in subappalto, l'appaltatore corrisponde ad esse senza alcun ribasso i relativi oneri per la sicurezza. È fatto obbligo all'Appaltatore di comunicare tempestivamente all'Amministrazione, per tutti i sub-contratti, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati nonché le date di inizio e fine del rapporto di sub-contratto anche ai fini della verifica della regolarità contributiva. In difetto e/o anche in parziale omissione di tale comunicazione, ogni e qualsiasi evenienza che dovesse verificarsi in cantiere (ad esempio, con riferimento alla sicurezza ed incolumità di persone o agli adempimenti contributivi) sarà integralmente addebitabile all'Appaltatore. I contratti di subappalto dovranno rispettare, a pena di nullità, la disciplina di cui all’art. 3 comma 9 della Legge 13.08.2010 n. 136 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari.
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Sources: Contratto d'Appalto
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore Ai sensi del comma 6 dell’articolo 31 del decreto legge 17 ottobre 2016 n. 189, convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229, è responsabile possibile subappaltare lavorazioni, previa autorizzazione del committente, fino al 30% dell’importo dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentilavori ammessi a contributo, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ad imprese in possesso di idoneità tecnico professionale ai soggetti sensi del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. (Allegato XVII) iscritte all’ Anagrafe di cui sono state affidate le suddette attivitàall’art. 30 comma 6 del medesimo decreto legge n. 189 del 2016.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, L’Appaltatore si obbliga ad utilizzare il sistema informativo MUDE per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.compilazione on line della
3. Il FornitoreL'appaltatore, al fine dell’autorizzazione del subappaltonei contratti con fornitori, dovrà depositare presso Soresa subfornitori e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materiasubappaltatori, ivi inclusa inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di demolizione, si impegna a verificare che la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.contrattuale:
4. In caso L’affidamento di mancato deposito lavori al subappaltatore senza previa autorizzazione scritta del committente costituisce inadempimento grave e determina la risoluzione di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, diritto del contratto e la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende risarcimento danni, in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo il termine per la definizione del procedimento maggior danno. È fatto assoluto divieto al subappaltatore di autorizzazione del subappaltosubappaltare a sua volta le lavorazioni.
5. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 1656 c.c., ed in coerenza con i commi precedenti del presente articolo, il Committente autorizza sin d’ora il subappalto delle seguenti opere e lavori:
6. L’Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti del Committente per l’esecuzione delle opere oggetto di subappalto, manlevando il Committente stesso da ogni responsabilità attinente l’operato dei subappaltatori. In nessun caso il subappalto potrà essere opposto al Committente come motivo di giustificazione, causa e/o esimente di responsabilità per inadempienze, ritardi o non perfette realizzazioni delle opere appaltate.
7. In ogni caso l’autorizzazione al subappalto è condizionata all’inserimento nel contratto di subappalto
8. L’appaltatore è tenuto all’osservanza degli obblighi previsti dal decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 convertito dalla Legge 15 dicembre 2016 n. 229 e s.m.i, e dalle ordinanze del Commissario straordinario emesse ai sensi dell’art. 2 della stessa legge.
9. L’inosservanza delle disposizioni previste dal suddetto decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189 e s.m.i., nonché dalle suindicate ordinanze commissariali determina la risoluzione di diritto del presente contratto.
10. L'appaltatore si impegna ad inserire nei contratti con eventuali subappaltatori, fornitori e subfornitori, ivi inclusi i soggetti incaricati di trasporti, noleggi, smaltimento di materiale da costruzione e di opere di
11. È fatto obbligo dell’impresa appaltatrice procedere alla verifica dell’idoneità tecnico-professionale delle imprese subappaltatrici con le modalità di cui all’All. XVII al decreto legislativo n. 81 del 2008 e s.m.i.
12. Il Fornitore dichiaralegale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all’Ufficio Speciale per la Ricostruzione competente per territorio, con in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori da parte del direttore dei lavori, una dichiarazione, ai sensi dell’art. 1988 del Codice Civile, attestante l’impegno al pagamento dei fornitori e delle imprese esecutrici dei lavori in subappalto entro 30 giorni dalla data di erogazione del contributo come stabilito dalle ordinanze commissariali.
13. Il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice si impegna a rilasciare all’Ufficio Speciale per la sottoscrizione dell’Accordo quadroRicostruzione competente per territorio, in sede di presentazione dello stato di avanzamento lavori e dello stato finale da parte del direttore dei lavori, le dichiarazioni previste dall’articolo 7, comma 1 lettera a) e b), dell’ordinanza commissariale n. 8/2016, dall’articolo 16 comma 1 lettera a), b), c) e d) dell’ordinanza commissariale n. 13/2016 e dall’articolo 14 comma 1 dell’ordinanza commissariale n. 19/2017, attestanti l’avvenuto pagamento, nei 30 giorni previsti, dell’importo dovuto a fornitori e subappaltatori per i lavori contabilizzati nei rispettivi SAL precedenti.
14. Le dichiarazioni previste dai precedenti commi 12 e 13 costituiscono presupposto essenziale per l’emissione del provvedimento di autorizzazione al pagamento del contributo; conseguentemente, è vietata la liquidazione dei SAL relativi ai lavori eseguiti in assenza delle sopra menzionate dichiarazioni.
15. Qualora emerga che l’Appaltatore non sussiste abbia pagato i fornitori e le imprese esecutrici dei lavori in subappalto nei termini indicati al precedente comma 13, non si darà luogo all’erogazione del contributo ad eccezione del caso in cui il legale rappresentante dell’impresa appaltatrice dimostri la pendenza di una causa civile dalla stessa instaurata nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti per fatti attinenti a realizzazione delle opere previste dal presente contratto di appalto.
16. Nel caso di mendacità delle dichiarazioni di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoreal precedente comma 14, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.legale rappresentante
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Sources: Contratto D’appalto
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero 1. se il subappalto è previsto si inseriranno i successivi commi da 1 a 17 L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di Offertaofferta affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
12. Il Fornitore L’Impresa è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa Amministrazione o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, del presente contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
34. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà L’Impresa si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatela Amministrazione, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappaltoattività, la copia autentica del contratto di subappalto. Con il deposito del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in material’Impresa deve trasmettere, ivi inclusa altresì, la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’artdalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate in subappalto e la dichiarazione del subappaltatore attestante il possesso dei requisiti generali di cui agli artt.38 e 39 del D.Lgs163/06 e s.m.i. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto In caso di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Amministrazione contraente non autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
45. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti necessari nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore Amministrazione procederà a richiedere all’Impresa l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
56. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, L’Impresa dichiara che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
67. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitoredell’Impresa, il la quale rimane l’unico l’unica e solo sola responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzaAmministrazione, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
78. Il Fornitore L’Impresa si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti Amministrazione da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
89. L’Impresa si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati dalla Amministrazione inadempimenti dell’impresa subappaltatrice; in tal caso l’Impresa non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte della Amministrazione né al differimento dei termini di esecuzione del contratto.
10. L’Impresa si obbliga, ai sensi dell’art. 118 D.Lgs. 163/2006, a trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanziate del subappaltatore entro il predetto termine, l’Amministrazione contraente sospende il successivo pagamento a favore del fornitore.
11. L’Impresa aggiudicataria si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, a praticare per le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
12. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
13. La Amministrazione qualora ricorrano le previsioni di cui all’art.170 comma 7 del d.P.R. 207/2011, sospenderà i pagamenti in favore dell’esecutore limitatamente
14. In caso di inadempimento da parte dell’Impresa agli obblighi di cui ai precedenti comma, la Amministrazione può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
15. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, la Amministrazione annullerà l’autorizzazione al subappalto.
16. Ai sensi dell’art. 118, comma 11, ultimo periodo, del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., il Fornitore si obbliga a comunicare alla Amministrazione il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto del lavoro, del servizio o della fornitura affidati.
17. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. 163/2006.
18. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 35 della Legge n. 163/2006 e s.m248/2006. … ovvero, in alternativa, se il subappalto non è previsto, inserire il successivo comma 1
1. L’Impresa, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, non intende affidare in subappalto l’esecuzione di alcuna attività oggetto delle prestazioni contrattuali.
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Sources: Service Agreement
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenticontratto non può essere ceduto, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàpena di nullità.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'articolo 105 del Codice dei singoli Ordinativi di Fornituracontratti, i requisiti richiesti dalla normativa vigente lavori che l'appaltatore ha indicato a tale scopo in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidatesede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d'appalto.
3. Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dall’articolo 105, comma 5 del Codice dei contratti, nonché dal Capitolato Speciale d’appalto.
4. La stazione appaltante non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori.
5. È vietato il subappalto totale delle opere.
6. Fatto salvo quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016, l'eventuale subappalto non può superare la quota del 40% (quaranta per cento) dell'importo complessivo del contratto di lavori.
7. L’affidamento in subappalto o in cottimo è consentito, previa autorizzazione del Comune e nel rispetto dell'articolo 105 del D. Lgs. 50/2016 e delle indicazioni del Capitolato Speciale d’Appalto.
8. Il Fornitorecontratto di subappalto deve riportare, a pena di nullità assoluta, un’apposita clausola con la quale il 12 subappaltatore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della Legge 136/2010 e ss.mm.ii.;
9. L’ appaltatore, unitamente al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia deposito del contratto di subappalto e presso il Comune, trasmetta alla stessa Stazione appaltante:
a) la documentazione prevista attestante che il subappaltatore è in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in materiarelazione alla tipologia e all’importo dei lavori da realizzare in subappalto o in cottimo;
b) una o più dichiarazioni del subappaltatore, ivi inclusa la dichiarazione rilasciate ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 445 del 2000, attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 requisiti di ordine generale e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto assenza di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte cause di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti esclusione di cui all’art. 38 del Codice dei contratti;
10. L’ Appaltatore è responsabile in via esclusiva nei confronti della Fondazione Aquileia. L'aggiudicatario è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'articolo 29 del Decreto legislativo 10 della L. settembre 2003 n. 575/65 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e successive modificazionic), l'appaltatore è liberato dalla responsabilità solidale di cui al primo periodo.
611. L'esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
12. Il subappalto non autorizzato comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri la segnalazione all’Autorità Giudiziaria ai sensi del Fornitoredecreto-legge 29 aprile 1995 n. 139, il quale rimane l’unico e solo responsabile, convertito dalla legge 28 giugno 1995 n. 246;
13. L' Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti della Soresa e/del Comune per l'esecuzione delle opere oggetto di subappalto, sollevando il Comune da ogni pretesa dei subappaltatori o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto da richieste di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltatarisarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza dell’esecuzione di lavori subappaltati.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.
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Sources: Contract for Works
SUBAPPALTO. 1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offertaofferta, affida in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo di ogni singolo Ordinativo di Fornitura (i.e. contratto), l’esecuzione delle seguenti prestazioni:
12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraentiall’Amministrazione, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro dell’Accordo quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
34. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà subappalto è autorizzato dall’Amministrazione. Il Fornitore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatela Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006subappalto. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4all’Amministrazione. In caso di mancato deposito di taluno mancata presentazione dei suindicati documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente l’Amministrazione non autorizzerà il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraentidell’Amministrazione, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
76. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti l’Amministrazione da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
8. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
9. Fuori dai casi di cui all’articolo 105 comma 13, il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Amministrazione entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
10. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Amministrazione sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
11. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, l’Amministrazione potrà risolvere l’Accordo quadro e l’Ordinativo di Fornitura, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
12. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m50/2016. ovvero nel caso sia vietato il subappalto (qualora il Fornitore non l’abbia richiesto in offerta) Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo quadro.
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Sources: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro Temporaneo
SUBAPPALTO. 1. (da inserire se il subappalto è vietato) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto. (da inserire se il subappalto è stato dichiarato in sede di offerta) Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo contrattuale, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: . Il A tal fine, il Fornitore è responsabile dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenereL’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte del Servizio di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Prestatore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi l’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle tutte le attività agli stessi affidatecontrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto i requisiti richiesti dalla documentazione di gara, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussistenza nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui all’articolo 10 della legge n. 575/1965 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. Il Fornitore si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.Lgs 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso via via corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora non vengano trasmesse dette fatture quietanzate nei termini previsti, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA, né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA avrà facoltà di risolvere di diritto il presente Contratto, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
11. Ai sensi dell’articolo 118, comma 4, del D.Lgs. n. 163/2006, il Fornitore deve praticare per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall’aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento.
12. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente trascritte.
13. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti nell’articolo 35 della Legge n. 248/2006.
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Sources: Contract for the Supply and Installation of Rubber Conveyor Belts and Supporting Structures
SUBAPPALTO. 1. Non essendo stato richiesto in sede di gara, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Contratto.
1. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:offerta, affida in subappalto, in misura non superiore al 40% dell’importo del Contratto, l’esecuzione di quota parte dei servizi previsti nell’appalto, in particolare: - i servizi di - i servizi di
12. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa all’Agenzia o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
23. I subappaltatori dovranno mantenere, mantenere per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornituradel Contratto, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
34. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà subappalto è autorizzato dall’Agenzia. Il Fornitore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessatela Agenzia medesima, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’artdalla vigente normativa, per lo svolgimento delle attività allo stesso affidate. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto In caso di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente mancata presentazione dei documenti sopra richiesti nel termine previsto, la Agenzia non autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
45. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà Agenzia procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
56. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadrodel Contratto, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’artagli artt. 10 della L. 67 e 84, comma 4, del D. Lgs. n. 575/65 e successive modificazioni159/2011.
67. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, Agenzia della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
78. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti Agenzia da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
89. Ai sensi dell’art. 105, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., il Fornitore deve applicare, per le prestazioni affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari di aggiudicazione, con ribasso non superiore al 20%.
10. L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
11. Il Fornitore si obbliga a trasmettere all’Agenzia entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei suoi confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da esso corrisposti al subappaltatore con l’indicazione delle ritenute di garanzia effettuate.
12. Qualora il Fornitore non trasmetta le fatture quietanzate del subappaltatore nel termine di cui al comma precedente, l’Agenzia sospende il successivo pagamento a favore del Fornitore.
13. In caso di cessione in subappalto di attività senza la preventiva approvazione ed in ogni caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, la Agenzia potrà risolvere il Contratto, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno.
14. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.ms.m.i.
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SUBAPPALTO. 1. (da inserire se il subappalto non è stato preventivamente indicato in sede di offerta) Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
offerta, si riserva di affidare in subappalto, in misura non superiore al 30% dell’importo complessivo massimo di spesa di cui al precedente articolo 2, comma 1, l’esecuzione delle seguenti prestazioni: . Il A tale fine, il Fornitore è responsabile dovrà trasmettere ad AMA la documentazione di cui all’articolo 118, comma 2, del D.Lgs. n. 163/2006 nel rispetto delle modalità e dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attivitàtermini ivi indicati.
2. I subappaltatori dovranno mantenereL’eventuale affidamento in subappalto dell’esecuzione di parte dei Lavori/Manutenzioni/Riparazioni di cui al presente Contratto e suoi Allegati non comporta alcuna modifica agli obblighi e agli oneri contrattuali del Fornitore, che rimane pienamente responsabile nei confronti di AMA per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi l’esecuzione di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle tutte le attività agli stessi affidatecontrattualmente previste.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, AMA della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
74. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti AMA da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
5. I subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del Contratto, i requisiti richiesti dalla documentazione della Procedura di cui alle premesse, nonché dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate, ivi incluso quello inerente la non sussiste nei confronti dei medesimi di alcuno dei divieti di cui alla L. n. 136/2012, alla L. n. 190/2012 e successive modificazioni.
6. In caso di perdita dei requisiti in capo al subappaltatore, AMA annullerà l’autorizzazione al subappalto.
7. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 37, comma 11, in caso di subappalto dei lavori oggetto del Contratto, AMA provvederà a corrispondere direttamente le somme dovute al subappaltatore per i lavori eseguiti. Il Fornitore, pertanto, si obbliga, ai sensi dell’articolo 118, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, a trasmettere ad AMA entro 20 (venti) giorni dalla data di ciascun pagamento da effettuarsi al subappaltatore, testimoniata dalla fattura presentata dal subappaltatore stesso. In ogni caso, AMA non procederà al pagamento di tali lavori al Fornitore e, qualora non vengano trasmesse tempestivamente le fatture del subappaltatore, AMA sospenderà il successivo pagamento a favore del Fornitore.
8. Il Fornitore si obbliga a risolvere tempestivamente il contratto di subappalto, qualora durante l’esecuzione dello stesso vengano accertati da AMA inadempimenti dell’impresa affidataria in subappalto; in tal caso il Fornitore non avrà diritto ad alcun indennizzo da parte di AMA né al differimento dei termini di esecuzione del Contratto.
9. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
10. Per tutto quanto non previsto, si applicano previsto nel presente articolo trovano completa applicazione le disposizioni di cui all’art. all’articolo 118 del D.Lgs. n. 163/2006 163/2006, e s.mquelle contenute nell’ulteriore normativa vigente in materia, che devono intendersi di seguito integralmente recepite e trascritte.
11. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, AMA può dichiarare la risoluzione di diritto del presente Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, salvo il diritto al risarcimento di ogni danno subito.
12. Sono fatte salve le disposizioni in materia dettate dal Capitolato Tecnico.
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Sources: Accordo Quadro Per La Manutenzione
SUBAPPALTO. Il Fornitore: Ovvero conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore è responsabile dei danni che dovessero derivare alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidate.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessate, almeno venti giorni prima dell’inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, la copia del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente in materia, ivi inclusa la dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisiti, richiesti dall’art. 118 comma 2 punti 3 e 4 del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà il subappalto, previa verifica da parte di Soresa, della sussistenza delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine previsto, la Soresa richiederà al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La suddetta richiesta di integrazione sospende il termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappalto.
5. Il Fornitore dichiara, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazioni.
6. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi è consentito nei limiti tassativi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenza, della perfetta esecuzione del contratto anche per la parte subappaltata.
7. Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti da qualsiasi pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliari.
8. Per tutto quanto non previsto, si applicano secondo le disposizioni di cui all’art. 118 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.ms.m.i.. L’impresa appaltatrice rimane comunque responsabile verso SAMTE Srl della corretta esecuzione del contratto. L’impresa aggiudicataria non potrà subappaltare attività ad altre imprese partecipanti alla gara – in forma singola o associata – e, pertanto, in caso contrario, tali subappalti non saranno autorizzati (secondo quanto previsto dal Protocollo di legalità tra la Prefettura di Benevento – Ufficio Territoriale del Governo e la SAMTE). L’Aggiudicatario ha l'obbligo di imporre al subappaltatore l'osservanza degli impegni da esso assunti nei confronti della SAMTE Srl. La SAMTE ▇▇▇ resterà completamente estranea ai rapporti tra Aggiudicatario e subappaltatore, così come a quelli tra Aggiudicatario e suoi fornitori. Qualunque vertenza fra essi non potrà essere invocata dall’Aggiudicatario per giustificare pretese di modifiche contrattuali e/o ritardi e/o maggiori compensi. Durante il rapporto contrattuale, qualora la SAMTE Srl ritenesse, a suo insindacabile giudizio, il subappaltatore incompetente od inaffidabile, lo comunicherà per iscritto all’Aggiudicatario, il quale dovrà prendere immediate misure per l’annullamento del relativo subappalto e per l’allontanamento del subappaltatore. L’annullamento di tale subappalto non darà alcun diritto all’Aggiudicatario di pretendere risarcimenti di sorta. L'inadempimento da parte dell'Aggiudicatario o del subappaltatore agli obblighi di cui al presente articolo dà diritto alla SAMTE Srl di risolvere il Contratto ai sensi dell’art. 1456 c.c.. Ai sensi D.Lgs. 163/06 art. 118 c. 3 la SAMTE Srl non provvederà al pagamento diretto ai subappaltatori, e che, pertanto, è fatto obbligo agli affidatari di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essi affidatari corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. Qualora gli affidatari non trasmettano le fatture quietanziate del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento a favore degli affidatari. In ogni caso l’intenzione di procedere a subappalto di singole prestazioni oggetto del presente capitolato e del disciplinare tecnico, e la misura delle stesse, dovrà essere esplicitamente indicata in sede di offerta, pena l’impossibilità di ricorrere al subappalto.
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Sources: Servizio Di Sanificazione Ambientale E Pulizia Uffici
SUBAPPALTO. 1. Il subappalto è ammesso – qualora il Fornitore si sia riservato la facoltà di subappaltare in sede di offerta – in conformità all’art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016.
2. Il Fornitore: Ovvero , conformemente a quanto dichiarato in sede di Offerta:
1. Il Fornitore offerta, si è responsabile dei danni che dovessero derivare riservato di affidare in subappalto l’esecuzione delle seguenti prestazioni: , alle Amministrazioni Contraenti, alla Soresa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività.
2. I subappaltatori dovranno mantenere, per tutta la durata dell’accordo Quadro e dei singoli Ordinativi imprese indicata in sede di Fornitura, i requisiti richiesti dalla normativa vigente in materia per lo svolgimento delle attività agli stessi affidategara.
3. Il Fornitore, al fine dell’autorizzazione del subappalto, dovrà Fornitore si impegna a depositare presso Soresa e le Amministrazioni contraenti interessateANSF, almeno venti giorni prima dell’inizio della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle attività oggetto del subappalto, : i) l’originale o la copia autentica del contratto di subappalto e la documentazione prevista dalla normativa vigente che deve indicare puntualmente l’ambito operativo del subappalto sia in materia, ivi inclusa la termini prestazionali che economici; ii) dichiarazione attestante il possesso da parte del subappaltatore dei requisitirequisiti richiesti dal Bando di gara, richiesti dall’artper lo svolgimento delle attività allo stesso affidate, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iii) la dichiarazione del subappaltatore attestante l’assenza in capo al subappaltatore dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. 118 comma 2 punti 3 e 4 n. 50/2016, ove le dichiarazioni rese in gara non siano più utilizzabili; iv) dichiarazione dell’appaltatore relativa alla sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o collegamento a norma dell’art. 2359 c.c. con il subappaltatore; se del D.Lgs.vo 163/2006. Copia del contratto di subappalto deve essere inviata anche all’Amministrazione Contraente. Ogni Amministrazione contraente autorizzerà caso, v) documentazione attestante il subappalto, previa verifica possesso da parte del subappaltatore dei requisiti di Soresa, della sussistenza qualificazione/certificazione prescritti dal D. Lgs. n. 50/2016 per l’esecuzione delle condizioni previste dall’art. 118 comma 2attività affidate.
4. In caso di mancato deposito di taluno dei suindicati documenti nel termine all’uopo previsto, la Soresa richiederà ANSF procederà a richiedere al Fornitore l’integrazione della suddetta documentazione, assegnando all’uopo un termine essenziale, decorso inutilmente il quale il subappalto non verrà autorizzato. La Resta inteso che la suddetta richiesta di integrazione sospende il comporta l’interruzione del termine per la definizione del procedimento di autorizzazione del subappaltosub- appalto, che ricomincerà a decorrere dal completamento della documentazione.
5. Il Fornitore dichiaraI subappaltatori dovranno mantenere per tutta la durata del presente Contratto, con la sottoscrizione dell’Accordo quadro, che non sussiste nei confronti del subappaltatore alcuno i requisiti richiesti per il rilascio dell’autorizzazione al subappalto. In caso di perdita dei divieti di cui all’art. 10 della L. n. 575/65 e successive modificazionidetti requisiti ANSF revocherà l’autorizzazione.
6. Il Fornitore qualora l'oggetto del subappalto subisca variazioni e l'importo dello stesso sia incrementato nonché siano variati i requisiti di qualificazione o le certificazioni deve acquisire una autorizzazione integrativa.
7. Ai sensi dell’art. 105, comma 4, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 non sarà autorizzato il subappalto ad un operatore economico che abbia partecipato allo specifico Lotto della procedura di affidamento del Contratto.
8. Per le prestazioni affidate in subappalto:
i) devono essere praticati gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non superiore al venti per cento, nel rispetto degli standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto;
ii) devono essere corrisposti i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese subappaltatrici senza alcun ribasso.
9. ANSF, sentito il RUP o, se nominato, il Direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione degli obblighi di cui al presente comma. Il Fornitore è solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente.
10. Il subappalto non comporta alcuna modificazione agli obblighi e agli oneri del Fornitore, il quale rimane l’unico e solo responsabile, responsabile nei confronti della Soresa e/o delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di rispettiva competenzaANSF, della perfetta esecuzione del contratto Contratto anche per la parte subappaltata.
711. Il Fornitore è responsabile in via esclusiva nei confronti di ANSF dei danni che dovessero derivare alla stessa o a terzi per fatti comunque imputabili ai soggetti cui sono state affidate le suddette attività. In particolare, il Fornitore si obbliga impegna a manlevare e tenere indenne la Soresa e/o le Amministrazioni Contraenti ANSF da qualsiasi qualsivoglia pretesa di terzi per fatti e colpe imputabili al subappaltatore o ai suoi ausiliariausiliari derivanti da qualsiasi perdita, danno, responsabilità, costo o spesa che possano originarsi da eventuali violazioni del D. Lgs. n. 196/2003.
812. Il Fornitore è responsabile in solido dell'osservanza del trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni da parte del subappaltatore nei confronti dei suoi dipendenti, per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Il Fornitore trasmette ad ANSF prima dell'inizio delle prestazioni la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, assicurativi e antinfortunistici, nonché copia del piano della sicurezza di cui al D.Lgs. n. 81/2008. Ai fini del pagamento delle prestazioni rese nell'ambito dell'appalto o del subappalto, la stazione appaltante acquisisce d'ufficio il documento unico di regolarità contributiva in corso di validità relativo a tutti i subappaltatori.
13. Il Fornitore è responsabile in solido con il subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell’art. 29 del D. Lgs. n. 276/2003, ad eccezione del caso in cui ricorrano le fattispecie di cui all’art. 105, comma 13, lett. a) e c), del D. Lgs. n. 50/2016.
14. Il Fornitore si impegna a sostituire i subappaltatori relativamente ai quali apposita verifica abbia dimostrato la sussistenza dei motivi di esclusione di cui all’articolo 80 del D. Lgs. n. 50/2016.
15. ANSF corrisponde direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi: a) quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa; b) in caso inadempimento da parte dell'appaltatore; c) su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente. In caso contrario, e salvo diversa indicazione del RUP o, se nominato, del Direttore dell’esecuzione, il Fornitore si obbliga a trasmettere ad ANSF entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti del subappaltatore, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essa via via corrisposte al subappaltatore.
16. Nelle ipotesi di inadempimenti da parte dell’impresa subappaltatrice, ferma restando la possibilità di revoca dell’autorizzazione al subappalto da parte di ANSF, è onere del Fornitore svolgere in proprio le attività ovvero porre in essere, nei confronti del subappaltatore ogni rimedio contrattuale, ivi inclusa la risoluzione.
17. L’esecuzione delle attività subappaltate non può formare oggetto di ulteriore subappalto.
18. In caso di inadempimento da parte del Fornitore agli obblighi di cui ai precedenti commi, ANSF può risolvere il Contratto, salvo il diritto al risarcimento del danno.
19. Ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il Fornitore si obbliga a comunicare ad ANSF il nome del subcontraente, l’importo del contratto, l’oggetto delle prestazioni affidate.
20. Il Fornitore si impegna a comunicare ad ANSF, prima dell'inizio della prestazione, per tutti i sub-contratti che non sono subappalti, stipulati per l'esecuzione del contratto, il nome del sub-contraente, l'importo del sub-contratto, l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati. Sono, altresì, comunicate eventuali modifiche a tali informazioni avvenute nel corso del sub-contratto.
21. Non costituiscono subappalto le fattispecie di cui al comma 3 dell’art. 105 del d. lgs. n. 50/2016. Nel caso in cui il Fornitore intenda ricorrere alle prestazioni di soggetti terzi in forza di contratti continuativi di cooperazione, servizio e/o fornitura gli stessi devono essere stati sottoscritti in epoca anteriore all’indizione della procedura finalizzata all’aggiudicazione del Contratto e devono essere consegnati ad ANSF prima o contestualmente alla sottoscrizione del Contratto.
22. Per tutto quanto non previsto, previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. 118 105 del D.Lgs. 50/2016.
23. Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dall’art. 48-bis del D.P.R. 602 del 29 settembre 1973 nonché dai successivi regolamenti.
24. ANSF provvederà a comunicare al Casellario Informatico le informazioni di cui alla Determinazione dell’ANAC n. 163/2006 e s.m1 del 10/01/2008.
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Sources: Insurance Services Agreement