Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Cauzione definitiva. Prima All’atto della sottoscrizione stipulazione del contratto, l’Appaltatore presenta la/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del Codiced.lgs. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e dovrà devono prevedere espressamente e testualmente: - la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2, del c.c. e la sua operatività codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta riserva alcuna e rivalersi sull’Appaltatore senza alcun onere probatorio per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entela stessa. La mancata costituzione della garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto fideiussoria nelle forme e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento con il contenuto di garanzia) cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Resta salvo per il Committente l’esperimento di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte altra azione nel caso in dipendenza dell’esecuzione del contrattocui la garanzia risultasse insufficiente. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, L'aggiudicatario resta obbligato a reintegrare la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione garanzia di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, valersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per In caso di inadempienza la garanzia potrà essere reintegrata d’ufficio a cura della Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del trattenendo il corrispondente importo dal corrispettivo a seguito di revisione dei prezzidovuto all'aggiudicatario. La cauzione resterà vincolata è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia resta vincolata, anche dopo la scadenza del contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Sarà svincolata alla scadenza Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del contrattocommittente, previa acquisizione del mod. DURC obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte degli enti assicuratividell’appaltatore, dal quale risulti del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria

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Cauzione definitiva. Prima All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del Codice, sull’importo contrattuale ivi comprese le prestazioni opzionali, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice è ridotto del cinquanta per cento per i soggetti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, e per le percentuali ivi indicate. La cauzione definitiva garantirà l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o da negligenze dell’Aggiudicatario stesso, oltre il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Ente per la sostituzione del soggetto negligente o inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati dall’Ente, nonché l’eventuale applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. L’Aggiudicatario incaricato si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, sollevando l’Ente da ogni responsabilità. La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Enteanche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia ha validità temporale pari alla durata è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Servizi affidati, nel limite massimo del contratto e dovrà80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento senza necessità di garanzia) da parte benestare della Stazione Appaltanteappaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valerseneavanzamento dell’attività, in tutto originale o in partecopia autentica, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione attestanti l'avvenuta esecuzione dei prezziServizi stessi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza garanzia, per il rimanente ammontare residuo del contratto. Sarà 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata alla scadenza automaticamente all'emissione del contrattoverbale di verifica e validazione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Servizi risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativisenza necessità di ulteriori atti formali, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentirichieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

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Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del contrattoCodice dei Contratti, l’Appaltatore presenta è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di ribasso in misura superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicel'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la Alla cauzione definitiva nel termine stabilitorilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la Stazione Appaltantecauzione. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza bisogno necessità di messa in moraulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo sopraggiunte a seguito di revisione lavori da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei prezzisuccessivi appalti specifici. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contrattoL’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentifermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

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Cauzione definitiva. Prima Al momento della sottoscrizione stipulazione del contratto, l’Appaltatore presenta la l’appaltatore è obbligato a prestare una garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefideiussoria nella misura del 10 per cento dell’importo netto dell’appalto; qualora ne ricorrano i presupposti, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 potrà usufruire del beneficio di cui all’articolo 75, comma 7, del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all'art. 1957, c.2 del c.c. e c.2, C.C., nonché la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entestazione appaltante. La polizza primaria assicurativa deve essere di primaria compagnia di assicurazione. La suddetta garanzia ha validità temporale pari alla durata è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dovràda parte dell’appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore per inadempienze derivanti dalla semplice restituzione del documento inosservanza di garanzia) da parte della Stazione Appaltantenorme e prescrizioni dei contratti collettivi, con delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione garanzia di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, cui la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse abbia dovuto valersenevalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in mano d’opera impegnata e la cui la cauzione dovesse risultare insufficienteestinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, in caso di aumento raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del corrispettivo a seguito Codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di revisione dei prezzi. La cui al comma1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC provvisoria di cui all'articolo 37 da parte degli enti assicuratividella Stazione appaltante, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiaggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: www.asst-nordmilano.it, www.asst-nordmilano.it

Cauzione definitiva. Prima L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione stipulazione del contratto, l’Appaltatore presenta deve costituire una cauzione definitiva, in uno dei modi stabiliti dalla Legge, nella misura del 20% del canone totale della concessione, al netto di Iva, come determinato in sede di offerta, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la garanzia definitiva gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da calcolare sull’importo contrattualeparte dell’aggiudicatario, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 ivi compreso il maggior prezzo che l’Amministrazione Comunale dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto aggiudicato all’aggiudicatario in caso di risoluzione del Codicecontratto per inadempienze della stessa. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2, del c.c. e la sua operatività nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltantescritta dell’Amministrazione contraente. Qualora l’Appaltatore non versi Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva nel termine stabilito, risultasse insufficiente. L’aggiudicatario è obbligata a reintegrare la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante all’amministrazione Comunale avesse dovuto valerseneavvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contrattocontratto in assenza di controversia. Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativisenza giustificato motivo, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiil Comune avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

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Samples: Bando Di Gara Prot.4459

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione L‘affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, l’Appaltatore presenta a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016). La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell’ATI. Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure si riferisce e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta di ARXXX xd effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARXXX. In particolare, la rinuncia all’eccezione cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di cui all’art.1957penali e, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltantepertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria 10 (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanziadieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoARXXX. In caso di decadenza dell’appaltatore, o inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARXXX xa facoltà di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del dichiarare risolto il contratto. Resta salvo per La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di verifica di conformità finale. In caso di risoluzione del contratto l’affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la Stazione Appaltante l’esperimento facoltà di ogni altra azione nel caso in cui sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo rifusione del reintegro della cauzione maggior danno in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata deposito insufficiente alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenticopertura integrale dello stesso.

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Samples: www.arpat.toscana.it

Cauzione definitiva. Prima Ai fini della sottoscrizione stipula del contrattoContratto, l’Appaltatore presenta l’Aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva a favore della Agenzia ai sensi dell’art. 103 del Codice pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicel'aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all'articolo 1957, c.2 comma 2, del c.c. e la sua operatività codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’esecuzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c.. In particolare, la cauzione definitiva nel termine stabilitogarantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario, la Stazione Appaltante, senza bisogno anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta penali nei confronti dell’Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi sull’Appaltatore direttamente sulla cauzione prestata per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entel’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. La garanzia ha validità temporale pari alla opera per tutta la durata del contratto Contratto, e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di garanzia) da parte seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso l’Aggiudicatario, a seguito della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatorepenali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentirelativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.

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Samples: www.agenziacoesione.gov.it

Cauzione definitiva. Prima A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’ IVA, con le modalità di cui all’art. 113 del Codice Appalti. L’importo della sottoscrizione garanzia è ridotto del contrattocinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, l’Appaltatore presenta da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In caso di ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicefideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione Il versamento della garanzia potrà essere costituita da polizza fideiussoria effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 10 giugno 1982, n. 349 o degli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze La fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà di cui sopra deve prevedere espressamente espressamente: la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’articolo 1957, c.2 comma 2, del c.c. e la sua operatività codice civile; nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entestazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto determina la decadenza dell’affidamento e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, con la quale che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione verrà attestata l’assenza oppure la definizione di svincolata alla ditta aggiudicataria al completamento del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattocontestazione. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel Nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l’adempimento delle condizioni contrattuali, l’Amministrazione potrà, di pieno diritto, senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di questa, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all’incameramento della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiprovvisoria o definitiva.

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Samples: www.er-go.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del contrattoCodice dei contratti, l’Appaltatore presenta è richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicel'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la Alla cauzione definitiva nel termine stabilitorilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la Stazione Appaltantecauzione. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza bisogno necessità di messa in moraulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo sopraggiunte a seguito di revisione lavori da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei prezzisuccessivi appalti specifici. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contrattoL’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentifermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

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Samples: web.uniroma1.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del contrattoD.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefidejussoria e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, secondo le misure l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. In caso di mancata costituzione della garanzia, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’affidamento e le modalità previste dall’art.103 all’incameramento della cauzione provvisoria, nonché all’aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria come previsto dal menzionato art. 113 del CodiceD.Lgs. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria n. 163/2006. La fideiussione bancaria o assicurativa e di cui ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilitoApprovato il certificato di collaudo/regolare esecuzione, la Stazione Appaltantegaranzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza bisogno necessita di messa in moraulteriori atti formali, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore richieste, autorizzazio- ni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese e dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonchè per i il rimborso delle maggiori danni sostenuti dall’Entesomme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto uni- laterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovràdeve essere tempestivamente reintegrata qualora, comunquein corso d’opera essa sia stata incame- rata, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltanteparzialmente o totalmente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte dall’Amministrazione; in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o variazioni al contratto per effetto di inadempienza, o successivi atti di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattosottomissione, la stazione appaltante ha diritto medesima garanzia può essere ridotta in caso di incamerare tutto o parte della cauzione prestatariduzione degli importi contrattuali, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione mentre non deve essere integrata in caso di aumento del corrispettivo a seguito degli stessi importi fino alla concorrenza di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiun quinto dell’importo originario.

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Samples: www.provincia.novara.it

Cauzione definitiva. Prima A seguito della sottoscrizione comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del contrattopresente appalto, l’Appaltatore presenta la garanzia l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva da calcolare sull’importo contrattualepari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, secondo le misure nei modi, forme e le modalità previste dall’art.103 importi di cui all’articolo 103 del CodiceD.lgs. Detta 50/2016. La cauzione definitiva potrà essere costituita da polizza fideiussoria versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia del al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 all’art. 1957 del c.c. cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente. La mancata costituzione della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, determinerà la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entedecadenza dell’affidamento. La garanzia ha cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza delle Imprese entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità temporale pari alla durata del contratto e dovràcontratto, comunqueverificata la non sussistenza di contenzioso in atto, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione in base alle risultanze del documento certificato di garanzia) da parte della Stazione Appaltanteverifica di conformità delle prestazioni svolte, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattoviolazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la stazione appaltante ha diritto cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di incamerare tutto o parte richiedere l’integrazione della cauzione prestatanel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, salva l’azione a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di risarcimento dannicui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo stessa, pena la rescissione del reintegro della cauzione in caso di aumento contratto a discrezione del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiCommittente.

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Samples: www.aamps.livorno.it

Cauzione definitiva. Prima Al momento della sottoscrizione stipula del contratto, l’Appaltatore presenta il concessionario dovrà rilasciare al Comune idonea cauzione definitiva per un importo pari a € 30.000,00 (euro trentamila/00) da effettuarsi mediante: - contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito infruttifero presso la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria Tesoreria Comunale; - fidejussione bancaria o assicurativa assicurativa, rilasciata da aziende di credito o compagnie autorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia, nonché da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/9/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs.50/2016 da parte della stazione appaltante. La garanzia dovrà prevedere espressamente espressamente: - la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale (ai sensi dell’art. 1944 del Cod. Civ.) e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957 comma 2 del Cod. civ.; - l’impegno ad effettuare, c.2 del c.c. e la sua operatività su semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicante entro 15 giorni il versamento della somma garantita presso la tesoreria comunale. Tale cauzione è prestata a semplice richiesta della Stazione Appaltantegaranzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, tra i quali anche l'esatto pagamento nei termini previsti del canone di concessione di cui all'art. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente5. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante L’Amministrazione ha diritto di incamerare tutto o parte valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere e di quant’altro previsto dalla legislazione vigente. La stazione appaltante può richiedere al concessionario la reintegrazione della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione ; in caso di aumento inottemperanza, la reintegrazione può essere effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al concedente. Nel caso di cui sopra il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, pena la risoluzione del corrispettivo contratto per inadempimento e la conseguente decadenza della concessione. Dal 25/04/2018 è in vigore il D.M. 19/01/2018 n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie X.Xxx 50/2016. Ai sensi dell’art. 1 comma 5 di detto D.M. 31/2018, i concorrenti presentano le schede tecniche contenute nell’Allegato B a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, detto Decreto compilate e sottoscritte dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali garante e previdenziali nei confronti dei propri dipendentidal contraente.

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Samples: www.comune.scandicci.fi.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione Ai sensi dell’art. 103 del contrattoD. Lgs. 50/2016, l’Appaltatore presenta l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualecostituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, secondo l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le misure obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le modalità riduzioni previste dall’art.103 dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del Codicecontratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Detta Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione potrà essere costituita provvisoria presentata in sede di offerta da polizza fideiussoria bancaria parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o assicurativa la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e dovrà cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.cprincipale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della Stazione Appaltantecauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all’importo della cauzione. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilitoNel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro riduzione della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valerseneal precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, in tutto o in parteessendo individuabile una responsabilità pro quota, durante l’esecuzione potranno godere del contratto. Resta salvo beneficio solo le imprese certificate per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficientequota ad esse riferita (cfr. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentideliberazione AVCP 101/2007).

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Samples: www.comunequarrata.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualeL’appaltatore deve costituire, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957al precedente punto A, c.2 una cauzione a garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del c.ccontratto. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la La cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno sarà eguale al 10% dell’importo di messa appalto stipulato in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoIVA esclusa). In caso di decadenza dell’appaltatoreribasso d’asta superiore al 10%, o la garanzia fideiussoria è aumentata di inadempienza, o tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate all'art. 30 comma 2 della l. 109/94 e successive modificazioni. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso al comune prima della data fissata per la stipulazione del contratto. La mancata presentazione entro il predetto termine comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma precedente, in questo caso il soggetto appaltante aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la stazione appaltante risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di accettazione delle opere di cui all’art. 17 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi del comune alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio del comune, all’uopo sufficiente. L'Amministrazione comunale ha il diritto di incamerare tutto o parte rivalersi della cauzione prestata, salva l’azione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risarcimento dannirisoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di cui quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione ; in caso di aumento del corrispettivo inottemperanza, la reintegrazione si effettua a seguito valere sui ratei di revisione dei prezziprezzo da corrispondere all'appaltatore. La Qualora la cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo provvisoria sia stata costituita presso la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contrattoTesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiriducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

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Samples: appweb.regione.vda.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione L'Aggiudicatario del contrattocontratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, secondo le misure e l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006. La garanzia fideiussoria di cui sopra, prevista con le modalità previste dall’art.103 di cui all'articolo 75, comma 3 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà D. Lgs 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’articolo 1957, c.2 comma 2, del c.c. e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltantescritta dell’AOU. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva La medesima è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel termine stabilitolimite massimo del 75% (settantacinquepercento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, la Stazione Appaltantenei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza bisogno necessità di messa benestare dell’AOU committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento nell’esecuzione dell’appalto o di analogo documento, in moraoriginale o in copia autentica, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente nel periodo di riferimento. La mancata costituzione della garanzia in parola determina la decadenza dell'affidamento e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entel'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte dell’AOU, che provvederà a valutare la convenienza, ai sensi dell’Art. 81 del D. Lgs 163/2006, di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria. La garanzia ha validità temporale pari copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla durata data di emissione del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento certificato di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiregolare esecuzione.

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Samples: www.aoucagliari.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contrattoEntro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, l’Appaltatore presenta la l’appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante una garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefideiussoria, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 sancite dall’art. 113 del CodiceD. Lgs. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c163/06 s.m.i. e la sua operatività entro 15 giorni dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010, a semplice richiesta garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione definitiva anche: - per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno caso di messa risoluzione del contratto in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore danno all’appaltatore; - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e per i maggiori danni sostenuti dall’Enteprescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La mancata costituzione della garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto determina la revoca dell’affidamento e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltanteappaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzigraduatoria. La cauzione garanzia sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al --% dell’ammontare garantito. Lo svincolo sarà automatico senza necessità di benestare della Stazione appaltante. L’ammontare residuo resterà vincolata vincolato fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare ed anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentisuperiore all’importo della cauzione.

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Samples: www.gesap.it

Cauzione definitiva. Prima A garanzia degli obblighi tutti assunti con la concessione, ed in particolare della sottoscrizione corretta esecuzione degli interventi, il Concessionario presta cauzione in misura pari al 10% della somma risultante dall’ammontare degli investimenti previsti per la realizzazione degli interventi, e del contrattocanone annuo offerto moltiplicato per la durata della concessione. Detta cauzione verrà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualenel limite massimo del 80% rapportato all’importo dei lavori stessi, secondo le misure modalità e le modalità previste dall’art.103 tempistiche di cui all’art. 103, comma 5, del Codiced.lgs. Detta cauzione potrà essere costituita da 50/2016 che si applica in via analogica. L’ammontare residuo della garanzia cesserà di avere effetto, e verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione, subordinatamente all’emissione di nuova fideiussione o polizza fideiussoria bancaria di importo pari ad €…………… 10% del valore complessivo del canone complessivo, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, e avente scadenza al 6° mese successivo il termine della concessione. Trascorsi i primi dieci anni di concessione, le parti possono ricontrattare il valore della fideiussione prestata, rapportandola ai canoni ancora da versare all’ente. Lo svincolo di quest’ultima garanzia sarà effettuato alla scadenza della Concessione solo a seguito di verifica dell’integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario. In luogo di quest’ultima fideiussione o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio polizza fideiussoria è ammesso il versamento di deposito cauzionale in contanti di pari importo che verrà restituito, unitamente agli interessi legali sino ad allora maturati, alla scadenza della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.cconvenzione. e la sua operatività entro 15 giorni Le fideiussioni o polizze fideiussorie sopra indicate dovranno contenere l’espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltantedel Comune, senza bisogno facoltà di messa in moraopporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Enteincluse quelle indicate dall’art. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante1945 c.c., con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione esclusione altresì del beneficio di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione preventiva escussione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattoall’art. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro 1944 c.c.. Ogni effetto della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Il Comune di Cernobbio resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare dei danni riscontrati nell’Immobile ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. La risoluzione della Concessione ai sensi dell’articolo 10 comporterà il diritto del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenticomune di escutere le garanzie fideiussorie di cui sopra.

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Samples: www.comune.cernobbio.co.it

Cauzione definitiva. Prima Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n.50/2016, l’affidatario prima della sottoscrizione stipula del contrattocontratto deve costituire, l’Appaltatore presenta a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva”, da costituirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93 commi 2 e 3 del Codice dei contratti pubblici. L’importo della garanzia definitiva, deve essere pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di ribasso eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggio danno. Il diritto di valersi della cauzione definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste è esercitato in conformità a quanto previsto dall’art.103 comma 2 del Codice. Detta cauzione potrà Con riferimento alle riduzioni applicabili all’importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria. La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanzia stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, anche oltre il termine di scadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui il Revisore consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere costituita tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dalla Regione Puglia ai sensi dell’art.103 comma 1 del Codice; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà corrispondere all’affidatario. La garanzia definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 all’art. 1957 co. 2 del c.c. codice civile e la sua operatività l’operatività entro 15 giorni gg. a semplice richiesta scritta della Stazione AppaltanteRegione Puglia, nonché avere una validità fino alla data di emissione del certificato di verifica della conformità che attesti la regolare esecuzione ai sensi dell’art. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito103, la Stazione Appaltante, senza bisogno co.1 del Codice o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte ultimazione della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiprestazione.

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Samples: burp.regione.puglia.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia l’Esecutore ha depositato idonea cauzione definitiva da calcolare sull’importo contrattualerilasciata in data dalla avente n. di importo pari a € lettere ), secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 resa ai sensi dell’art. 103, del Codice, in favore della Stazione appaltante. Detta La cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente a garanzia dell’esecuzione prevede la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all'art. 1957, c.2 del c.csecondo comma, cod. e la sua operatività civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltanteappaltante. Qualora l’Appaltatore non versi La detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto. In particolare, la cauzione definitiva nel termine stabilitorilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Stazione Appaltante, senza bisogno appaltante ha diritto di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore direttamente sulla cauzione per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entel’applicazione delle penali. La garanzia ha validità temporale pari alla durata opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del contratto e dovràper tutta la durata dello stesso e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall’art. 103, del Codice. In ogni caso il garante sarà liberato dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della Stazione Appaltanteappaltante. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, con o per qualsiasi altra causa, l’Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante; ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice in caso di inottemperanza, la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoprezzo da corrispondere all'Esecutore. In caso di decadenza dell’appaltatoreinadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, o la Stazione appaltante ha facoltà di inadempienza, o dichiarare risolto di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del diritto il contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di fermo restando il risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentidanno.

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Samples: www.acselspa.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione dalla avente n. di importo pari ad euro = ( /__) in favore dell’Amministrazione. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula del contrattoContratto, l’Appaltatore presenta la il Fornitore medesimo ha prestato garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere rilasciata in data Essa prevede espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all'articolo 1957, c.2 comma 2, del c.c. e la sua operatività codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltantescritta dell’Amministrazione. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilitoLa detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal Contratto. In particolare, la Stazione Appaltantegaranzia rilasciata copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, senza bisogno anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di messa in morapenali e, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi sull’Appaltatore direttamente sulla garanzia per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entel’applicazione delle penali. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovràcopre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. La garanzia opera per tutta la durata del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (costituita anche dalla semplice restituzione dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione, pena la risoluzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattopresente Contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione dichiarare risolto il Contratto restando il risarcimento del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzidanno. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del contrattoD. Lgs. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del modn. 50/2016. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiIn ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.

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Samples: www.guardiacostiera.gov.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione stipula del contratto d’appalto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, a titolo di cauzione, l’aggiudicatario dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva da prestarsi mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La cauzione definitiva è pari al 10% dell’importo netto contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, l’Appaltatore presenta dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualeconcessione appaltata, secondo le misure per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in oggetto, e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e indicante quale beneficiaria il Comune di Serrenti, dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva di escussione del debitore principale, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1975 del Codice Civile, c.2 del c.c. e la sua operatività nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante, la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. Qualora l’Appaltatore non versi 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la regolarità dell’Impresa stessa nei loro confronti. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Enterisultasse insufficiente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato L’appaltatore dovrà provvedere al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante l’Amministrazione avesse dovuto valerseneavvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, l’impresa venisse denunciata dal competente Ispettorato Reg.le del Lavoro e/o A.S.L. per la Stazione Appaltante l’esperimento inadempienza ai relativi obblighi, l’Xxx.xx darà corso alla prosecuzione dei pagamenti previsti dal contratto ed al rimborso dell’eventuale cauzione soltanto dietro autorizzazione dell’Ispettorato stesso e l’impresa non potrà opporre alcuna eccezione e pretesa di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo somme a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contrattoqualsiasi titolo, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiper il ritardato pagamento o rimborso.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione definitiva. Prima All’atto della sottoscrizione stipula del contratto, l’Appaltatore presenta la Contratto l’Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e le modalità previste dall’art.103 del Codicess. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa mm. e ii.. L’Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2, del c.cCodice Civile. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la Alla cauzione definitiva nel termine stabilitorilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da una copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’Agente che sottoscrive la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entecauzione. La garanzia ha validità temporale pari alla durata cauzione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto Contratto e dovràdel risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di fatta salva ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante L’Amministrazione ha diritto di incamerare tutto o parte della rivalersi sulla cauzione prestataper ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Aggiudicatario in dipendenza del Contratto, salva l’azione salvo restando l’esperimento di risarcimento danniogni altra azione. L’Appaltatore Su richiesta dell’Amministrazione, l’Aggiudicatario è obbligato al pronto reintegro della tenuto a reintegrare la cauzione di nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse l’Amministrazione stessa abbia dovuto valerseneavvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui Contratto, oppure quando la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo sia divenuta insufficiente a seguito di revisione dei prezzieventuali ampliamenti dell’oggetto dell’Appalto. Ove l’Aggiudicatario non provvedesse a tale adeguamento, l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dell’art. 113, comma 3, del D.Lgs. 163/2006. L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contrattoall’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Aggiudicatario saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Aggiudicatario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l’Aggiudicatario debba rispondere. Sarà svincolata alla scadenza del contrattoL’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, previa acquisizione del modin base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. DURC da parte degli enti assicurativiIn tal caso, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentil’Aggiudicatario sarà avvertito con semplice raccomandata AR.

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Samples: www.uniroma1.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contrattoA garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente appalto, l’Appaltatore presenta la depositerà idonea garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 resa ai sensi dell’art. 103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entefavore dell’Amministrazione Comunale. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto dell’appalto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltantedell’Amministrazione Comunale, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di Verifica di conformità. Tale garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di Verifica di conformità. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione Comunale qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di decadenza dell’appaltatoreinadempimento a tale obbligo, o l’Amministrazione Comunale ha facoltà di inadempienza, o dichiarare risolto di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del diritto il contratto, la stazione appaltante . L’Amministrazione Comunale ha diritto di incamerare tutto o parte valersi della cauzione prestataper l’applicazione delle penali, salva l’azione nei casi di risarcimento dannirisoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi del presente contratto. L’Appaltatore è obbligato La suddetta garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al pronto reintegro beneficio della cauzione preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valerseneall'art. 1957, in tutto o in partecomma 2 del codice civile, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiStazione.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione L’Appaltatore aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e 10% dell’importo dei lavori con le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957al precedente art.18. Fermo restando quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, c.2 l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto10% dell’importo contrattuale. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattoaggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la stazione appaltante ha diritto garanzia fideiussoria è aumentata di incamerare tutto o parte tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione prestata, salva l’azione da parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di risarcimento danniavere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della La cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valerseneal primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutto o in partetutti i casi, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in cui la cauzione dovesse risultare insufficientedanno dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. È stabilito l’obbligo Si richiamano, sull’argomento, l’art. 113 del reintegro della cauzione in caso di aumento Codice degli Appalti e successive modifiche e l’art. 123 del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiRegolamento.

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Samples: servizi2.inps.it

Cauzione definitiva. Prima L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione stipula del contratto, l’Appaltatore presenta è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva ai sensi del dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 ss.mm.ii. in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicefideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione potrà sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per quanto non espressamente indicato nel presente articolo, si richiama integralmente l’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Tale cauzione dovrà essere costituita da polizza fideiussoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa polizza assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Amministrazione appaltante, e dovrà prevedere espressamente la espressa rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 del co 2, c.c. e la sua operatività ., nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entescritta dell’Amministrazione appaltante. La mancata costituzione della predetta garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) determina la revoca dell’aggiudicazione da parte della Stazione AppaltanteAmministrazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria, nonché l’acquisizione della cauzione provvisoria di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattocui sopra. In caso La cauzione garantisce l’adempimento di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione tutte le obbligazioni del contratto, la stazione il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Amministrazione appaltante ha diritto di incamerare tutto avesse sostenuto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, da sostenere in tutto o in parte, durante l’esecuzione sostituzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiqualsiasi titolo sopportati.

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Samples: www.ao-siena.toscana.it

Cauzione definitiva. Prima La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione della sottoscrizione cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento degli obblighi e/o risoluzione contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 nonché del Codicerimborso delle somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali, a causa di inadempienze dell’appaltatore. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione della fornitura e dovrà rimanere vincolato per tutta la durata dell’appalto e, comunque, sino a quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. Il deposito cauzionale definitivo, prestato nelle forme previste dall’art. 113 del Codice dei Contratti, dovrà espressamente prevedere espressamente la rinuncia clausola di “pagamento a semplice richiesta”, con cui l’assicuratore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del beneficio soggetto aggiudicatario o di terzi aventi causa. La parti inoltre, in deroga a quanto disposto dall’art. 1944 del Codice Civile, comma 2, non possono convenire l’obbligo della preventiva previa escussione del debitore principale. Qualora la garanzia sia stata prestata a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, la rinuncia all’eccezione l’Amministrazione farà richiesta delle predette somme all’Istituto bancario o assicurativo il quale verserà, senza ulteriore formalità, il corrispondente importo a favore dell’Azienda, entro il termine di cui all’art.195730 (trenta) giorni dalla richiesta. Nel caso venga operato il prelievo sulla cauzione, c.2 del c.c. e la sua operatività l’aggiudicatario è tenuto, entro 15 il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltantedecorrere dalla data del prelievo stesso, a reintegrare la somma garantita, pena la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze stabilite. Qualora l’Appaltatore non versi Il deposito cauzionale è valido unicamente per la cauzione definitiva nel termine stabilito, gara per la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta quale esso è stato costituito. Nessun interesse è dovuto sulle somme e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entesui valori costituenti il deposito cauzionale. La garanzia ha validità temporale pari cauzione sarà svincolata nel più breve tempo possibile alla durata fine del contratto rapporto contrattuale e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) dopo che risulteranno soddisfatti da parte della Stazione Appaltanteditta aggiudicataria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore tutti gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenticontrattualmente assunti.

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Samples: gomrc.hospital

Cauzione definitiva. Prima Al momento della sottoscrizione stipula del contratto, l’Appaltatore presenta il concessionario dovrà rilasciare al Comune idonea cauzione definitiva per un importo pari a € 60.000 (euro sessantamila) da effettuarsi mediante: - contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al corso del giorno del deposito infruttifero presso la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria Tesoreria Comunale; - fidejussione bancaria o assicurativa assicurativa, rilasciata da aziende di credito o compagnie autorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia, nonché da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/9/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs.50/2016 da parte della stazione appaltante. La garanzia dovrà prevedere espressamente - la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale (ai sensi dell’art. 1944 del Cod. Civ.) e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957 comma 2 del Cod. civ.; - l’impegno ad effettuare, c.2 del c.c. e la sua operatività su semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicante entro 15 giorni il versamento della somma garantita presso la tesoreria comunale. Tale cauzione è prestata a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilitogaranzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, la Stazione Appaltantetra i quali l'esatto pagamento nei termini previsti del canone di concessione di cui all'art 4 , senza bisogno nonché il pagamento/rimborso di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per tutte le spese condominiali e spese per i maggiori danni sostenuti dall’Enteutenze previste dall'art 14 del presente capitolato. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante L’Amministrazione ha diritto di incamerare tutto o parte valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere e di quant’altro previsto dalla legislazione vigente. La stazione appaltante può richiedere al concessionario la reintegrazione della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione ; in caso di aumento inottemperanza, la reintegrazione può essere effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al concedente. Nel caso di cui sopra il concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, pena la risoluzione del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo contratto per inadempimento e la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenticonseguente decadenza della concessione.

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Samples: Concessione in Uso Dei Locali Del Castello

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula del contratto, l’Appaltatore presenta la ditta indivi- duata dovrà prestare una garanzia definitiva fideiussoria in favore dell’Avepa secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. L’importo contrattuale da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 considerare ai soli fini del Codicecalcolo della garanzia è dato dal canone complessivo triennale offerto in sede di gara oltre agli oneri per la sicurezza pari ad € 2.000,00. Detta cauzione La predetta garanzia potrà essere costituita da polizza fideiussoria prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del de- creto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e dovrà delle Finanze. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore debi- tore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all'articolo 1957, c.2 comma 2, del c.ccodice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - Il mancato pagamento della commissione e degli eventuali supplementi non potrà essere oppo- sto in nessun caso all’Ente Garantito Avepa. La cauzione si estingue nei modi e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltantenei termini pre- visti dall’art. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia ha validità temporale pari alla durata si estingue dopo l’emissione del contratto certificato di conformità del servizio e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche comunque di diritto dopo 180 giorni dalla semplice restituzione data conclusione del documento servizio. La garanzia dovrà prevedere quale foro competente in caso di garanzia) da parte controversie esclusivamente il Foro di Padova. La mancata costituzione della Stazione Appaltante, con suddetta garanzia determina la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del revoca dell’aggiudicazione. La cauzione è prestata a garanzia della completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni na- scenti dal contratto. In caso La stazione appaltante può valersi di decadenza dell’appaltatoredetta cauzione, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione oltre che per coprire gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, la anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per gli inadempimenti derivanti da norme e prescrizioni dei con- tratti collettivi, di leggi e regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza, sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di lavoro. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressa- mente previsto nelle condizioni particolari di contratto. Originale della cauzione definitiva dovrà essere consegnato alla stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte prima della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione stipula del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: www.avepa.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione stipulazione del contrattocontratto l’Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualepari al 5%, già ridotta del 50% visto l’obbligo di possesso della certificazione di qualità, oppure in maggior percentuale secondo le misure disposizioni dell’art.103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere pagamento della penalità eventualmente comminate, costituita da polizza fideiussoria mediante fidejussione bancaria o assicurativa oppure mediante deposito presso la tesoriera. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell’Ente entro 15 gg. e dovrà prevedere espressamente in ogni caso escludere la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e dovràresterà vincolata fino ai successivi 60 giorni dalla cessazione del contratto ed avrà, comunquequindi, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione AppaltanteAppaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, dell’Appaltatore o di inadempienza, inadempienza o di grave negligenza dello stesso, stesso anche nel corso dell’esecuzione del contratto, contratto la stazione appaltante Stazione Appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso La garanzia dovrà prevedere una clausola di aumento del corrispettivo a seguito automatica estensione temporale per le ipotesi di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentirinnovo (36 mesi) o proroga contrattuale (6 mesi).

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Samples: unibas.etrasparenza.it

Cauzione definitiva. Prima Ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, al momento della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, l’appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento (10%) dell’importo contrattuale dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, l’importo della garanzia fidejussoria è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dei lavori nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della Coni Servizi S.p.A., con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato al momento dell’ approvazione del certificato di collaudo, ovvero alla data di approvazione del certificato di regolare esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e è prestata. Detta garanzia deve essere costituita con le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa di cui all’art.75, comma 3 e dovrà deve prevedere espressamente espressamente: ✓ la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; ✓ la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all'articolo 1957, c.2 comma 2, del c.c. e la sua operatività codice civile; ✓ l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante; ✓ quanto previsto dall’art. Qualora l’Appaltatore non versi 123 comma 1 del X.X.X. 0 xxxxxxx 0000, x.000 x.x.x.. Xx xxxxxxx prestazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione definitiva nel termine stabilitoprovvisoria di cui al punto A), la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione salvo il risarcimento del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell’interesse della Coni Servizi S.p.A. In tal caso, la Coni Servizi SpA provvederà ad aggiudicare l’appalto al concorrente secondo in graduatoria. Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. n° 163/2006 e s.m.i, la garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’ammontare residuo della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 123 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207, deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i., comma 2, la cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 e s.m.i, comma 3, la Coni Servizi ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in cui la cauzione dovesse risultare insufficientedanno dell’appaltatore. È stabilito l’obbligo del reintegro Ha inoltre il diritto di valersi della cauzione in caso per provvedere al pagamento di aumento del corrispettivo a seguito quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di revisione norme e prescrizioni dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contrattocontratti collettivi, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicuratividelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti negli immobili ed impianti di cui all’oggetto, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali mancato rilascio della documentazione di legge obbligatoria ( Dichiarazioni di conformità, progetti, etc.) o dal mancato pagamento delle eventuali penali per inosservanza delle norme antinfortunistiche di cui all’art. 37 del presente Capitolato. Ai sensi dell’art. 235 comma 1 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e previdenziali nei confronti dei propri dipendentis.m.i, alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione si procede, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del codice civile, allo svincolo della cauzione definitiva.

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Samples: www.sportesalute.eu

Cauzione definitiva. Prima Ai fini della sottoscrizione stipula dell’Accordo Quadro, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 103 del contrattoD.Lgs. n. 50/2016. A tale garanzia definitiva, l’Appaltatore presenta si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. Tale cauzione definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà dovrà essere costituita da polizza fideiussoria prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa redatta in lingua italiana, alle seguenti condizioni: - sottoscrizione autenticata da notaio; - essere incondizionata e dovrà irrevocabile; − prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; − prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2 del c.ccodice medesimo. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell’Accordo Quadro e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Enterisarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia ha validità temporale pari cessa di avere effetto solo alla durata data di scadenza di tutte le garanzie. L’ammontare residuo del contratto deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di scadenza di tutte le garanzie. L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione del documento di garanzia) deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell’aggiudicatario nonché l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato che aggiudicherà l’appalto al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti concorrente che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentisegue nella graduatoria.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione L’Aggiudicatario sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte, pari al 10% dell'importo del contratto, l’Appaltatore presenta la fatto salvo l'applicazione di quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e dovrà essere espressamente prestata con le modalità previste dall’art.103 di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del CodiceD.Lgs. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria 50/2016, esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa e polizza assicurativa. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia del rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2 del c.c. Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. Il Committente potrà avvalersi della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilitogaranzia fideiussoria, la Stazione Appaltanteparzialmente o totalmente, senza bisogno in caso di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore inadempimento dell’Appaltatore o anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le spese inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori. È comunque fatta salva ogni azione per i maggiori danni sostenuti dall’Enteil risarcimento degli ulteriori danni. La garanzia ha validità temporale pari alla durata fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se:  in corso di esecuzione del contratto e dovràvenga incamerata, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento parzialmente o totalmente;  il Committente abbia affidato all’Appaltatore l’esecuzione di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattomaggiori prestazioni. In caso di decadenza dell’appaltatoredifetto, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, APS Holding SpA effettuerà la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo reintegra a seguito di revisione dei prezzivalere sui pagamenti da corrispondere all’appaltatore. La cauzione resterà vincolata fino sarà svincolata con le seguenti modalità:  al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche collaudo con esito positivo delle attività e delle forniture posate in opera la garanzia fideiussoria si intende automaticamente ridotta per una quota del 50%, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni o dichiarazioni liberatorie;  per la restante quota, pari al 50%, dopo la scadenza del contrattoperiodo di manutenzione, ossia dopo 5 anni dall’avvio dell’ultimo impianto in ordine cronologico. Sarà La garanzia si intenderà interamente svincolata alla ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni 60 giorni dopo la scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiperiodo di manutenzione.

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Samples: www.apsholding.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contrattoA garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’Appaltatore presenta l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’ IVA, con le modalità di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicefidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione Il versamento della garanzia potrà essere costituita da polizza fideiussoria effettuato, a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 349/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà di cui sopra deve prevedere espressamente espressamente: • la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957 c. 2 cod. civ; • nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; la stazione appaltante, avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse nonché per tutti gli importi dovuti ai sensi del comma 2 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Qualora l’Appaltatore non versi l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la cauzione definitiva nel termine stabilitostazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo. Ai sensi dell’art. 103, co. 1 D.lgs. 50/2016 s.m.i., in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui corrispettivi da corrispondere all'esecutore. Ai sensi dell’art. 103, c. 2 D.lgs. 50/2016 s.m.i., la Stazione Appaltanteappaltante ha diritto di valersi della cauzione, senza bisogno nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dell’appalto nel caso di messa risoluzione del contratto disposta in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta danno dell'esecutore e rivalersi sull’Appaltatore per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e per i maggiori danni sostenuti dall’Enteprescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione appaltante potrà incamerare la garanzia ha validità temporale pari alla durata anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia, ai sensi del contratto comma 3 dell’art. 103 D.lgs. 50/2016 s.m.i., determina la decadenza dell’affidamento e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento l’acquisizione della cauzione provvisoria di garanzia) cui al precedente art. 6 da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, con che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria La garanzia definitiva verrà svincolata secondo le modalità di cui all’art. 103, c. 5 D.lgs. 50/2016 s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, verificata e certificata dal responsabile unico del procedimento, su richiesta del direttore dell’esecuzione, accertata la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva, nonché ultimata e liquidata ogni eventuale eccezione e controversiaragione contabile. Detto svincolo avverrà in ogni caso nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformità finale, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoprevie le verifiche finali di cui sopra. In caso di decadenza dell’appaltatoreraggruppamenti temporanei, o ai sensi dell'art. 103, c. 10 del d.l.vo n. 50/2016, le garanzie fidejussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di inadempienza, o tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattoraggruppamenti orizzontali. Nel caso di raggruppamenti verticali, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestatamandataria dovrà presentare, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato unitamente al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersenemandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo le garanzie assicurative dagli stessi prestate per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentile rispettive responsabilità “pro quota”.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. Prima A garanzia di tutti gli obblighi assunti dal Concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta lo stesso dovrà presentare, ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 50/2016, la garanzia cauzione definitiva da calcolare sull’importo contrattualea favore del Comune di Campagnano di Roma, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria fideiussione bancaria o assicurativa e assicurativa, pari al 10% dell’importo complessivamente offerto per tutta la durata del contratto. La fideiussione dovrà prevedere espressamente espressamente: • la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’Art. 1957 – comma 2 – Cod. Civ.; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante; • in deroga all’Art. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito1945 Cod. Civ., la Stazione Appaltante, senza bisogno rinuncia all’eccezione per il fideiussore di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta opporre all’Ente ogni e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entequalsiasi eccezione che spetta al debitore principale. La garanzia ha validità temporale pari alla durata deve valere sino al momento della formale liberazione del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) debitore principale da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte dell’Ente garantito. Lo svincolo è subordinato all’accertamento da parte del Responsabile del Servizio tecnico che i locali vengano riconsegnati nello stesso stato in dipendenza dell’esecuzione del contrattocui erano stati consegnati inizialmente. In caso di decadenza dell’appaltatorerisoluzione del contratto per fatto del Concessionario, la fidejussione verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese relative al contratto da eseguirsi d’ufficio. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di inadempienzadichiarazione giudiziale, o fermo restando il diritto del Concessionario di grave negligenza dello stessoproporre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria ordinaria. La garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, anche nel corso dell’esecuzione in vigenza del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto essa sia stata incamerata, parzialmente o parte della cauzione prestatatotalmente, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentidall’Amministrazione.

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Samples: www.comunecampagnano.it

Cauzione definitiva. Prima L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione stipula del contratto, l’Appaltatore presenta è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicefideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione potrà sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Tale cauzione dovrà essere costituita da polizza fideiussoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa polizza assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio, e dovrà prevedere espressamente la espressa rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 del c.c. e la sua operatività co 2, x.x., xxxxxx x’xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entescritta dell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) determina la revoca dell’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltantedell’Agenzia, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione garantisce l’adempimento di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione tutte le obbligazioni del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, da sostenere in tutto o in parte, durante l’esecuzione sostituzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiqualsiasi titolo sopportati.

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Samples: www.agenziademanio.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione stipula del contrattoContratto il Concessionario deve costituire, l’Appaltatore presenta quale cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria a favore dell’Amministrazione per l’importo di Euro 212.700,00. Il documento di cauzione deve essere prodotto dal Concessionario alla stipula del Contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualedecadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di Gara. La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di inizio della Concessione e validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, secondo anche se le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codiceobbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente La fideiussione deve esplicitamente prevedere: ▪ la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; ▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2, del c.cCodice Civile; ▪ l’indicazione dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma quale beneficiario o soggetto garantito. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la Alla cauzione definitiva nel termine stabilitorilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la Stazione Appaltantecauzione. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario per danni superiori al valore garantito. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, diffida o di inadempienzaprocedimento giudiziario. Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata AR o PEC (Posta Elettronica Certificata). Su richiesta dell’Amministrazione, o di grave negligenza dello stessoil Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di caso in cui la Stazione Appaltante avesse l’Amministrazione stessa abbia dovuto valerseneavvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattoContratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento Nel caso di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del mancato reintegro della cauzione in caso di aumento definitiva da parte del corrispettivo a seguito di revisione dei prezziConcessionario l’Amministrazione può dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche è svincolata dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC riconsegna della postazione da parte degli enti assicuratividel Concessionario. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei propri dipendentiquali il Concessionario stesso debba rispondere.

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Samples: Concessione Servizio Di Intermediazione Immobiliare Nei Contratti Di Locazione in Favore Degli Studenti Dell’università La Sapienza

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione Come indicato all’art. 11 del contrattoCapitolato descrittivo prestazionale, l’Appaltatore presenta a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 Società ha costituito cauzione defini- tiva ai sensi dell’art. 103 del CodiceD. Lgs. Detta cauzione potrà essere costituita da 50/2016 mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia n. 174157876 del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante25 giugno 2020, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione UnipolSai Assicurazioni si costituisce fideiussore a favore dell’Amministrazione nell'interesse della Società stessa, fino alla concor- renza della somma di ogni eventuale eccezione Euro 20.571,44 (ventimilacinquecentosettantuno/quaran- taquattro). La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale è progressivamen - te svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 103, del D.Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale impor- to garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di rilascio del certificato di verifica di conformità di tutti gli adempimenti e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoobblighi contrattuali. In caso di decadenza dell’appaltatorerisoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del deposito cauzionario. In particolare, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stessola cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e pertanto resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha il diritto di riva- lersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effet - tuata dall’Amministrazione. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel corso dell’esecuzione del presente articolo, l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l’atto di adesione. A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, la stazione appaltante ha diritto Società dovrà inoltre costituire a favore di incamerare tutto o parte ciascun Ente al momento della sua adesione alla seconda fase dell’Accordo Quadro un’ulteriore cauzione prestata, salva l’azione definitiva mediante fidejussione bancaria/assicurativa; l’importo della suddetta garanzia definitiva a favore di risarcimento dannicia- scun Ente sarà calcolata come indicato all’art. L’Appaltatore 11 del Capitolato descrittivo pre- stazionale. L’atto suddetto è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, trasmesso e conservato in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentioriginale presso i singoli Enti.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Analisi Della Situazione Fi Scale Relativa Ai Tributi Locali E Della Redazione Del Tax Gap, Di Supporto Al Recupero Dell’evasione Tributaria Oltre Che Di Formazione Specifica in Materia Di Contrasto All’evasione Fi Scale, a Favore Degli Enti Locali Toscani – Cig: 8093488d92

Cauzione definitiva. Prima della L’operatore economico per la sottoscrizione del contrattocontratto deve costituire una garanzia, l’Appaltatore presenta la denominata “garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria definitiva” sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016, nella misura prevista al comma 1 dell’art. 103 del codice. La cauzione e dovrà prevedere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’operatore economico. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La Provincia può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’operatore economico. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del codice per la garanzia provvisoria. La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’operatore economico ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La garanzia prevede espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’articolo 1957, c.2 secondo comma, del c.c. e la sua operatività codice civile, nonchè l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’EnteProvincia. La garanzia ha validità temporale pari e progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla durata data di emissione del contratto certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e dovràautomatico, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento senza necessita di garanzia) da parte nulla osta della Stazione AppaltanteProvincia, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione sola condizione della preventiva consegna alla Provincia, da parte dell’operatore economico, degli stati di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, avanzamento o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valerseneanalogo documento, in tutto originale o in partecopia autentica, durante l’esecuzione attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del contratto. Resta salvo garante nei confronti dell’impresa per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui quale la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali garanzia e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiprestata.

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Samples: Accordo Quadro Suddiviso in Due Lotti

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione stipula del contrattoContratto il Concessionario di ciascun lotto deve costituire, l’Appaltatore presenta quale cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10% del valore stimato per il lotto. La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicedurata della Concessione. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà L’Istituto garante deve esplicitamente prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2, del c.cCodice Civile. e Alla cauzione definitiva rilasciata da primari Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltantecauzione. Qualora l’Appaltatore non versi La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del Contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva nel termine stabilitodetermina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata dal Concessionario in sede di Gara. La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, la Stazione Appaltantefatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, diffida o di inadempienzaprocedimento giudiziario. Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata con A.R. o Pec. Su richiesta dell’Amministrazione, o di grave negligenza dello stessoil Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di caso in cui la Stazione Appaltante avesse l’Amministrazione stessa abbia dovuto valerseneavvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattoContratto. Resta salvo L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione il fatto dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiquali il Concessionario debba rispondere.

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Samples: www.uniroma1.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualeL’appaltatore deve costituire, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957al precedente punto A, c.2 una cauzione a garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del c.ccontratto. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la La cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno sarà eguale al 10% dell’importo di messa appalto stipulato in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoIVA esclusa). In caso di decadenza dell’appaltatoreribasso d’asta superiore al 10%, o la garanzia fideiussoria è aumentata di inadempienzatanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 34, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione comma 2 della l.r.12/96 e successive modifiche. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso al prima della data fissata per la stipulazione del contratto. La mancata presentazione comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui al precedente punto B). La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimo e del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la stazione appaltante risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di accettazione delle opere di cui all’art. 17 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione regionale alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio dell'Amministrazione regionale, all’uopo sufficiente. L'Amministrazione regionale ha il diritto di incamerare tutto o parte rivalersi della cauzione prestata, salva l’azione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risarcimento dannirisoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di cui quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione ; in caso di aumento del corrispettivo inottemperanza, la reintegrazione si effettua a seguito valere sui ratei di revisione dei prezziprezzo da corrispondere all'appaltatore. La Qualora la cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo provvisoria sia stata costituita presso la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contrattoTesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiriducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

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Samples: appweb.regione.vda.it

Cauzione definitiva. Prima L’I.A., prima della sottoscrizione firma del contratto, l’Appaltatore presenta dovrà prestare una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione della gara, a garanzia dell’osservanza di tutti gli obblighi sta- biliti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spe- se che il Consorzio dovesse eventualmente sostenere durante la garanzia definitiva gestione, a causa di inadempi- mento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da calcolare sull’importo contrattualeparte dell’I.A., secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 ivi compresi gli even- tuali maggiori costi che il Consorzio dovesse sostenere qualora dovesse provvedere a diversa asse- gnazione dell’appalto in caso di risoluzione del Codice. Detta contratto per inadempienze dell’I.A. La cauzione potrà essere costituita da prestata mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa assicurativa, escuti- bile a prima richiesta del Consorzio e dovrà prevedere espressamente la contenente l’espressa rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Al Comune competerà, la rinuncia all’eccezione inoltre, un incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della quale il Consorzio e stesso dovesse ritenersi creditore a qualsiasi titolo. Resta salvo per il Consorzio l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, risul - tasse insufficiente. L’I.A. è obbligata a reintegrare la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante il Consorzio avesse dovuto valerseneavvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo per tutta la scadenza durata dell’appalto e potrà essere svincolata solo me- diante dichiarazione liberatoria del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiConsorzio.

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Samples: www.cisaovesticino.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore presenta la ha depositato idonea garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualedell’importo di € xxxxxxxxxx (in lettere xxxxxxxxxxxxxxx), secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 resa ai sensi dell’art. 103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entefavore dell’Istituto. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) , da parte della Stazione Appaltantedell’Istituto, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di decadenza dell’appaltatoreinadempimento a tale obbligo, l’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di inadempienzaanalogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Istituto ha diritto di grave negligenza valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 5 e 9 del presente contratto. L’Appaltatore è tenuto a dimostrare prima della stipula del contratto e per tutto il periodi di vigenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattol’esistenza, la stazione appaltante ha diritto validità e l’efficacia di incamerare tutto o parte una polizza assicurativa RC del vettore ed RC auto in rifermento ai mezzi impiegati per l’espletamento del servizio, nonché della cauzione prestataRCT per eventuali danni causati a terzi durante l’esercizio dell’attività in appalto, salva l’azione di risarcimento danninon coperti da RC vettoriale. L’Appaltatore Resta inteso che l’esistenza e quindi l’efficacia delle polizze assicurative è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante condizione necessaria per l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiservizio.

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Samples: www.izs-sardegna.it

Cauzione definitiva. Prima L'impresa aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo netto contrattuale per l'intero periodo di affidamento del servizio a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualegestione per fatto della ditta a causa di inadempienza dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principalel’esperimento di ogni altra azione, la rinuncia all’eccezione di nel caso in cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva risultasse insufficiente. L’aggiudicatario, inoltre, è obbligato a reintegrare la cauzione nel termine stabilitocaso di utilizzo, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, stessa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto del Dirigente del Servizio competente. La mancata costituzione delle garanzie richieste, determina la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro revoca della concessione e l’acquisizione della cauzione da parte del Comune di Corato che aggiudicherà il servizio a chi segue in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzigraduatoria. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo sarà prestata nelle forme e modalità previste nel precedente articolo 13 per la scadenza del contrattocauzione provvisoria, che qui si intendono integralmente riportate. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali del soggetto appaltante. Detta garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e previdenziali nei confronti dei propri dipendentila sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

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Samples: Bando Di Gara Con Procedura Aperta

Cauzione definitiva. Prima L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione stipula del contrattocontratto e pena la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria, l’Appaltatore presenta è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione denominata “definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicefideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione potrà sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Tale cauzione dovrà essere costituita da polizza fideiussoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa polizza assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio, e dovrà prevedere espressamente la espressa rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 del co 2, c.c. e la sua operatività ., nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entescritta dell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) determina la revoca dell’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltantedell’Agenzia, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione garantisce l’adempimento di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione tutte le obbligazioni del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, da sostenere in tutto o in parte, durante l’esecuzione sostituzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiqualsiasi titolo sopportati.

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Samples: www.agenziademanio.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualeL’appaltatore deve costituire, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957al precedente punto A, c.2 una cauzione a garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del c.ccontratto. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la La cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno sarà eguale al 10% dell’importo di messa appalto stipulato in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoIVA esclusa). In caso di decadenza dell’appaltatoreribasso d’asta superiore al 10%, o la garanzia fideiussoria è aumentata di inadempienzatanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 34, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione comma 2 della l.r.12/96 e successive modifiche. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Regione prima della data fissata per la stipulazione del contratto. La mancata presentazione comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui al precedente punto B). La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimo e del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la stazione risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di accettazione delle opere di cui all’art. 17 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi della Regione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio della Regione, all’uopo sufficiente. L'Amministrazione appaltante ha il diritto di incamerare tutto o parte rivalersi della cauzione prestata, salva l’azione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risarcimento dannirisoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di cui quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione ; in caso di aumento del corrispettivo inottemperanza, la reintegrazione si effettua a seguito valere sui ratei di revisione dei prezziprezzo da corrispondere all'appaltatore. La Qualora la cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo provvisoria sia stata costituita presso la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contrattoTesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiriducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

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Cauzione definitiva. Prima della A garanzia del pieno e regolare svolgimento degli obblighi che con la sottoscrizione del contrattocontratto l’appaltatore si assume, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva lo stesso è obbligato a costituire un deposito cauzionale pari al 10 per cento dell’importo contrattuale da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da costituirsi mediante fidejussione di primario istituto bancario o polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e dovrà di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2 del c.c. e la sua operatività Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattostazione appaltante. In caso di decadenza dell’appaltatoreaggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia definitiva fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di inadempienzaanalogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del contratto, garante nei confronti dell'impresa per la stazione appaltante ha diritto quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di incamerare tutto o cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della cauzione prestatastazione appaltante, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato che aggiudica l'appalto al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezziconcorrente che segue nella graduatoria. La cauzione resterà vincolata fino garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza termine del contrattoservizio. Sarà svincolata alla scadenza Si richiama integralmente quanto contenuto all’art. 123 del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiD.P.R. 207/2010.

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Samples: www.comune.novate-milanese.mi.it

Cauzione definitiva. Prima A seguito della sottoscrizione comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del contrattopresente appalto, l’Appaltatore presenta la garanzia l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva da calcolare sull’importo contrattualepari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, secondo le misure nei modi, forme e le modalità previste dall’art.103 importi di cui all’articolo 113 del CodiceD.lgs. Detta 163/2006 e smi. La cauzione definitiva potrà essere costituita da polizza fideiussoria versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia del al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 all’art. 1957 del c.c. cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente. La mancata costituzione della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, determinerà la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entedecadenza dell’affidamento. La garanzia ha cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità temporale pari alla durata del contratto e dovràcontratto, comunqueverificata la non sussistenza di contenzioso in atto, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione in base alle risultanze del documento certificato di garanzia) da parte della Stazione Appaltanteverifica di conformità delle prestazioni svolte, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattoviolazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la stazione appaltante ha diritto cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di incamerare tutto o parte richiedere l’integrazione della cauzione prestatanel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, salva l’azione a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di risarcimento dannicui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo stessa, pena la rescissione del reintegro della cauzione in caso di aumento contratto a discrezione del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiCommittente.

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Samples: www.amga.it

Cauzione definitiva. Prima A seguito dell’aggiudicazione definitiva l'appaltatore deve prestare una cauzione nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo totale netto presunto di aggiudicazione, salvo la maggiorazione prevista dall’art. 113 del Codice degli Appalti. La mancata costituzione della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta garanzia determina la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure revoca dell’affidamento e le modalità previste dall’art.103 del Codicel’acquisizione della cauzione provvisoria prestata in sede di gara. Detta Tale cauzione potrà può essere costituita da polizza fideiussoria prestata mediante fidejussione bancaria o assicurativa polizza assicurativa, dovrà essere incondizionata e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. principale e la sua loro operatività entro 15 giorni a - su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale, nonché della Stazione Appaltantedecadenza di cui all’art. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente1957 Codice Civile fino alla conclusione del rapporto contrattuale. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stessoDitta aggiudicataria, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di incamerare tutto penali o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, per l’esecuzione d’ufficio dei servizi non espletati dall’aggiudicatario nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’esecuzione del contrattodell’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Resta L’Amministrazione comunale avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse, salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare risultasse insufficiente. È stabilito l’obbligo Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, in tutto o in parte, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzirelativa richiesta effettuata dalla stazione appaltante. La cauzione resterà vincolata fino garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato all’emissione del certificato di regolare esecuzione. Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la scadenza gestione del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: www.comune.cinisello-balsamo.mi.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contrattoL’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell’importo di € _ rilasciata da _ _ . La cauzione dovrà essere adeguata ogni qualvolta il canone subisca variazione superiore al 5% rispetto a quello di riferimento per la cauzione esistente. In tali circostanze, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto15 giorni. In caso di decadenza dell’appaltatoreinottemperanza, o la reintegrazione si effettua a valere sui compensi mensili da corrispondere all’Appaltatore. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di inadempienzatutte le obbligazioni nascenti dal contratto, o del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di grave negligenza dello stessosomme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione Comunale, anche nel corso dell’esecuzione salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. La cauzione definitiva verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale; resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestatacauzione, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersenead insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattoa garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l’Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito,e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativi e previdenziali. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento L’Amministrazione Comunale ha il diritto di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro valersi della cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenticantiere.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Dell’appalto Dei Servizi Di Igiene Urbana E Complementari

Cauzione definitiva. Prima Ai sensi dell’art. 103 del Codice degli appalti di cui al D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 la Ditta Aggiudicataria ai fini della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta la contratto deve costituire una garanzia definitiva da calcolare sull’importo a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Codice, per un valore pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità ovvero per il valore derivante dalle maggiorazioni previste dall’art.103 del Codicein caso di ribasso superiore al 10 ( dieci ) per cento. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la La cauzione definitiva nel termine stabilitoè prestata a garanzia dell’ adempi mento di tutte l e obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, la Stazione Appaltantenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione f i nale, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per salva comunque l a r i maggiori danni sostenuti dall’Entesarcibilità del maggior danno vers o l’appaltatore. La garanzia ha validità temporale pari cessa di avere effetto solo alla durata data di emissione del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia certificato di regolare esecuzione. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione deve permanere fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione alla data di emissione del documento certificato di garanzia) regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta da parte del committente con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte della Stazione Appaltante, con Ditta aggiudicataria del documento attestante la quale verrà attestata l’assenza oppure avvenuta esecuzione. L’Ente può richiedere alla Ditta Aggiudicataria la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte reintegrazione della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione ; in caso di aumento del corrispettivo inottemperanza, la reintegrazione si effettua a seguito valere sui ratei di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC prezzo da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenticorrispondere all’esecutore.

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Samples: www.comune.aversa.ce.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione Precedentemente alla stipulazione del contrattocontratto di appalto l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, l’Appaltatore presenta la a titolo di cauzione definitiva, dell’importo pari al 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa) disciplinata dall’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La garanzia definitiva fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da calcolare sull’importo contrattuale, istituto autorizzato e dovrà essere svincolata secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicestabilite dalla normativa vigente. Detta cauzione L’amministrazione potrà essere costituita da polizza avvalersi della garanzia fideiussoria bancaria parzialmente o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principaletotalmente, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore ed in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e per i maggiori danni sostenuti dall’Enteprescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto che può avvalersi della facoltà di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato aggiudicare al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti concorrente che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentisegue nella graduatoria.

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Samples: cdn1.regione.veneto.it

Cauzione definitiva. Prima Al momento della sottoscrizione stipulazione del contratto, l’Appaltatore presenta l'Appaltatore deve costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicel‟aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e per la cauzione provvisoria o definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entestazione appaltante. La suddetta garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento copre l'adempimento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione tutte le obbligazioni del contratto, la stazione appaltante ha diritto del risarcimento di incamerare tutto o parte della cauzione prestatadanni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse dovuto valerseneeventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, in tutto o in parterisultante dalla liquidazione finale, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare risultasse insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro L'appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di aumento del corrispettivo garanzia costituita con deposito di titoli, l'Appaltante potrà, senza altra formalità, venderli a seguito mezzo di revisione dei prezziun agente di cambio. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la scadenza garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Sarà Lo svincolo della cauzione definitiva è progressivamente svincolata alla scadenza in funzione del contrattoperiodo di affidamento del servizio, previa acquisizione nel limite massimo del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti75% dell‟importo garantito.

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Samples: www.servizi.comune.melito.na.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contrattoLa Concessionaria, l’Appaltatore presenta la a garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualedegli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente concessione, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la ha costituito cauzione definitiva nel termine stabilitodi € = ( ), la Stazione Appaltante, senza bisogno mediante n. in data rilasciata da - agenzia di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore . (L’importo della cauzione è stato ridotto del 50% rispetto a quello calcolato applicando l’art. 113 del Codice dei Contratti visto che ricorrono i presupposti per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entel’applicazione dell’art. 75 comma 7 del medesimo Codice dei Contratti). La garanzia ha deve essere immediatamente reintegrata qualora, in corso del servizio, essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente dalla Concessionaria. La garanzia prestata dovrà avere validità temporale pari sino a sei mesi successivi alla durata scadenza del contratto di concessione e dovràverrà svincolata, comunquecon apposito atto, avere efficacia fino solo allo scadere del suddetto periodo previa avvenuta verifica dell’esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze, controversie o contestazioni tra le parti. Articolo 10. Assicurazioni. La concessionaria si assume ogni responsabilità , sia civile che penale, prevista dalla semplice restituzione del documento di garanzia) legge nell’espletamento delle attività richieste dalla presente concessione e le responsabilità derivanti da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all’ingerimento da parte dei commensali dei cibi preparati contaminati e/o avariati forniti dalla medesima. La concessionaria ha presentato a copertura della Stazione Appaltanteresponsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi del servizio, compresa la copertura per rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio apposita polizza assicurativa RCT, con massimali non inferiori a quelli fissati nel Capitolato d’appalto. La Concessionaria si impegna a mantenere la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione copertura assicurativa per l’intera durata della concessione, a comunicare eventuali annullamenti o disdette e, in quest’ultima ipotesi, a sostituire le polizze disdettate. La Concessionaria si impegna altresì a trasmettere le quietanze relative alle annualità successive. La Concessionaria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, rivalsa o di inadempienzacompensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore della Concessionaria da parte di società assicuratrici. La Concessionaria si obbliga a sollevare il Concedente da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, per trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, con possibilità di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione rivalsa in caso di aumento del corrispettivo condanna. Le spese e i danni che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a seguito di revisione dei prezzitale titolo, saranno dedotte dai crediti della Concessionaria ed in ogni caso da questa rimborsate. La cauzione resterà vincolata fino Concessionaria è sempre responsabile, sia verso il Concedente, sia verso i terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati nell’espletamento del servizio che potessero derivare al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contrattoConcedente o ai terzi. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenticontratti.

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Samples: Contratto Di Appalto Per La Concessione Del Servizio Di Refezione Scolastica Presso L’istituto Comprensivo

Cauzione definitiva. Prima L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione stipula del contratto, l’Appaltatore presenta è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto e del punto A.5 del paragrafo 13 del Disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicefideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione potrà sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Tale cauzione dovrà essere costituita da polizza fideiussoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa polizza assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio, e dovrà prevedere espressamente la espressa rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 del co 2, c.c. e la sua operatività ., nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entescritta dell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) determina la revoca dell’aggiudicazione da parte della Stazione AppaltanteAgenzia, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria, nonché l’acquisizione della cauzione provvisoria di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattocui sopra. In caso La cauzione garantisce l’adempimento di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione tutte le obbligazioni del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, da sostenere in tutto o in parte, durante l’esecuzione sostituzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.qualsiasi titolo sopportati

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Samples: www.agenziademanio.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento del danno derivante dall’inadempimento, l’aggiudicatario è obbligato a costituire, entro la data fissata per la stipulazione del contratto, l’Appaltatore presenta una garanzia fideiussoria ai sensi sell’art.113 del D.lgs 163/2006. La garanzia fideiussoria è costituita nella misura del 10% (dieci) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefideiussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicel’aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’articolo 1957, c.2 del comma 2 c.c. ., e la sua operatività l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante. La mancata costituzione della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi garanzia di cui al comma 1 del presente articolo, determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa provvisoria da parte dell’Amministrazione e l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entegraduatoria. La garanzia fideiussoria sarà svincolata per il 75% dell’importo iniziale garantito all’approvazione della regolare esecuzione e per il residuo 25% allo scadere del periodo di garanzia. L’Amministrazione ha validità temporale pari alla durata il diritto di avvalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore; ha altresì il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall‘inosservanza di norme e dovràprescrizioni dei contratti collettivi, comunquedelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltanteprotezione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione assicurazione, assistenza e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattosicurezza fisica dei lavoratori. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione L’Amministrazione appaltante ha diritto facoltà di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto chiedere all’aggiudicatario il reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione ; in caso di aumento del corrispettivo inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a seguito valere sui ratei di revisione dei prezziprezzo da corrispondere all’aggiudicatario. I costi relativi alla prestazione della cauzione e all’eventuale reintegro sono a carico dell’aggiudicatario. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dare luogo. In caso di concorrenti associati, le garanzie fideiussorie o assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile dell’impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenticertificato di regolare esecuzione.

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Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione L’aggiudicatario sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte, pari al 10% dell'importo del primo contratto applicativo (fatto salvo l'applicazione di quanto previsto all'art. 113 del D.Lgs. 163/06 e s.m.i). Con l'eventuale attivazione dei successivi contratti applicativi l'Appaltatore provvederà a versare le relative cauzioni definitive sempre dell’importo pari al 10% del valore di ogni singolo contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, ai sensi e secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 all'art. 113 del CodiceD.Lgs. Detta cauzione potrà 163/06 e s.m.i. Le garanzie dovranno essere costituita da polizza fideiussoria espressamente prestata con le modalità di cui all’art. 75 comma 3 D.Lgs. 163/2006 e s.m.e.i. esclusivamente mediante fideiussione bancaria o assicurativa e polizza assicurativa. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia del rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.call’art. 1957 comma 2° Cod. civ. e la sua operatività entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione AppaltanteCommittente. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilitoIl Committente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, la Stazione Appaltanteparzialmente o totalmente, senza bisogno in caso di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore inadempimento dell’Appaltatore o anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le spese inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori. E’ comunque fatta salva ogni azione per i maggiori danni sostenuti dall’Enteil risarcimento degli ulteriori danni. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se: • in corso di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione esecuzione del contratto, venga incamerata, parzialmente o totalmente; • il Committente abbia affidato all’Appaltatore l’esecuzione di maggiori prestazioni. In difetto GTT effettuerà la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte reintegra a valere sui pagamenti da corrispondere all’appaltatore. Per ogni singolo contratto applicativo, la restituzione della cauzione prestatadefinitiva viene definita come segue: per il 25% al completamento dell’installazione di tutti gli impianti, salva l’azione per il 50% al collaudo provvisorio favorevole di risarcimento dannitutti gli impianti e per l’altro 25% al collaudo definitivo favorevole. L’Appaltatore è obbligato Per ogni contratto applicativo l’Appaltatore, a garanzia degli impegni previsti durante il periodo di garanzia e manutenzione, deve presentare polizza fideiussoria a titolo di cauzione pari al pronto reintegro 10% dell’importo della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzimanutenzione come da offerta presentata. La cauzione resterà vincolata fino sarà svincolata al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza termine del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiperiodo di manutenzione dell’ultimo impianto installato.

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Samples: Accordo Quadro Per La Rimozione E Smaltimento Di N° 7 Impianti Automazione Accessi E La Successiva

Cauzione definitiva. Prima Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo schema tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualecostituire è aumentata di tanti punti percentuali quali sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, secondo l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le misure obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le modalità riduzioni previste dall’art.103 dall’art. 93 co. 7 del CodiceD.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria; Detta cauzione potrà garanzia: • Deve essere costituita prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da polizza fideiussoria parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; • Deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e dovrà prevedere delle Finanze; • Deve essere completa di firma del fideiussore; • Deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; • Deve essere intestata all’Università, quale Ente garantito; • Deve contenere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 co. 2 del c.c. e la sua operatività ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno scritta dell’Università; • Deve avere validità fino alla data di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata emissione del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento certificato di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatoreregolare esecuzione, o comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di inadempienza, ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; • Deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, proroghe; • Deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per In caso di inottemperanza la Stazione Appaltante l’esperimento reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro prezzo da corrispondere all’appaltatore; • Lo svincolo della cauzione in caso di aumento è disciplinato dall’art. 103 co. 5 del corrispettivo D.Lgs. 50/2016; • L’appaltatore si obbliga a comunicare all’Università a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo svincoli automatici la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.residua della garanzia ancora in essere;

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. Prima Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 alla firma dell’Accordo Quadro, l’Assuntore aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della sottoscrizione garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% qualora sussistano le condizioni previste dall’ l’art.93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della suddetta cauzione determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, senza che l’Assuntore abbia nulla a pretendere in conseguenza, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione – che dovrà prestarsi attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nell’osservanza delle leggi vigenti, da primari Istituti di credito od Imprese di Assicurazioni – coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell’Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del recupero di maggiori somme che la Stazione Appaltante abbia eventualmente erogato in più durante l’appalto, del recupero di eventuali acquisti che la Stazione Appaltante abbia eseguito in sostituzione di quelli non operati dall’Assuntore e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall’Assuntore, fatto salvo il recupero per altre vie di quanto eccedente l’importo della cauzione stessa. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o di Contratto Applicativo disposta in danno dell’Assuntore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Assuntore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Qualora la Stazione Appaltante intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte, l’Assuntore è obbligato ad integrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione in tal senso da parte della Stazione Appaltante. La mancata reintegrazione è causa di risoluzione del contratto. La cauzione definitiva, l’Appaltatore presenta sulla quale non saranno corrisposti interessi e che cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, sarà progressivamente e automaticamente svincolata, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs.50/2016, in rapporto all’avanzamento dell’esecuzione attestato dagli stati d’avanzamento emessi o altro analogo documento. L’ammontare residuo sarà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e quindi solo dopo il completo adempimento da parte dell’Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualedefinitiva, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. principale e la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione La Ditta affidataria dovrà costituire per i termini di durata dell’appalto una cauzione fissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art 103 del contratto, l’Appaltatore presenta la D. Lgs. 50/2016. La garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa e rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. La garanzia dovrà prevedere espressamente la contenere le seguenti condizioni particolari: − rinuncia del da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso − rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ad opera del creditore di cui all’art.1957all’art. 1957 del C.C.; − impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltantedel Comune, senza bisogno alcuna riserva. L'importo della garanzia è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di garanzia) qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da parte della Stazione Appaltantemicroimprese, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione piccole e controversiamedie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, sorte in dipendenza dell’esecuzione comma 7 del contrattoD.Lgs. 50/2016. In caso di decadenza dell’appaltatoreR.T.I.: • Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, o al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; • Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di inadempienzaqualità, o di grave negligenza dello stessoil raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. Ai sensi dell’art. 103, anche nel corso dell’esecuzione co. 3, del contrattoD.Lgs. 50/2016, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato provvisoria e l’aggiudicazione dell’appalto al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti concorrente che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentisegue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. Prima All’atto della sottoscrizione stipulazione del contrattocontrato la Ditta appaltatrice dovrà costituire un deposito cauzionale a titolo di garanzia ed adempimento, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo di tutte le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codiceobbligazioni contrattuali pari ad € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila). Detta Tale cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principaleassicurativa, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore valida per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione tutto il periodo del contratto. Alla restituzione della cauzione si procederà dopo che siano cessati tutti i rapporti inerenti e conseguenti al contratto e non risultino pendenze verso l’Amministrazione. Non si procederà allo svincolo, inoltre, se non dopo che siano stati risolti tutti i reclami e le vertenze per richieste di danni da parte di terzi e per eventuali inadempienze dell’Impresa. Per aver diritto alla restituzione della cauzione l’appaltatore è tenuto a dimostrare anche di avere definitivamente regolato ogni rapporto con l’Amministrazione finanziaria dello Stato per gli oneri fiscali a suo carico, e particolarmente, quelli concernenti l’imposta o sovrimposta di registro ed eventuali accessori, nonché l’avvenuto pagamento di eventuali imposte e sovrimposte comunali, gli oneri assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente. La cauzione verrà restituita a seguito di determinazione del Dirigente del Servizio. Salvi in ogni caso i diritti di prelazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la restituzione della cauzione in mancanza di altre somme disponibili, qualora su segnalazione dell’Ispettorato del Lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi, l’assuntore risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi e regolamenti. A tale proposito si precisa inoltre che detta cauzione non potrà essere restituita se non in presenza di lettera liberatoria dei sopra citati Istituti. Potrà essere differita la restituzione della cauzione fino alla risoluzione di eventuali vertenze aventi per oggetto violazione di obblighi verso prestatori di lavoro previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro per le singole categorie. In conseguenza di quanto sopra, nessuna pretesa l’appaltatore potrà vantare presso l’Amministrazione per la ritardata restituzione del deposito cauzionale. Resta all’Amministrazione la facoltà di rivalersi, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull’ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate in eccedenza a quelle dovute, nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dal Comune nel caso che l’appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte per l’applicazione di eventuali penalità a termini del contratto di appalto. La cauzione sarà integralmente incamerata dal Comune, in caso di decadenza dell’appaltatoreabbandono del servizio, o prima della scadenza. Per tutti gli effetti del contratto di inadempienzaappalto come per tutti gli atti esecutivi ed in genere per qualsiasi atto giudiziale ed extragiudiziale, o per ogni conseguente notifica, l’appaltatore deve, in sede di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione stipulazione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, eleggere il proprio domicilio in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiMarino.

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Cauzione definitiva. Prima L’Impresa aggiudicataria prima della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta provvederà a versare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo netto risultante dall’aggiudicazione, da effettuarsi in contanti presso la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 Tesoreria Comunale ovvero mediante fideiussione bancaria o assicurativa; si applica l’art. 113 del CodiceX.X.xx 163/2006. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria In caso di presentazione di fideiussione bancaria o assicurativa dovranno risultare per iscritto i poteri di firma del sottoscrittore, la cui firma dovrà essere autenticata. La fideiussione dovrà contenere le seguenti clausole: - la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della somma a titolo di cauzione e dovrà prevedere espressamente pertanto è soggetta esclusivamente alle regole relative alla cauzione: essa cesserà di essere operante esclusivamente dopo la rinuncia dichiarazione liberatoria da parte dell’Amministrazione Comunale; - la presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del premio da parte dell’Impresa aggiudicataria o qualora sia intervenuta la sua scadenza per il protrarsi dell’affidamento del servizio da parte dell’Amministrazione Comunale all’Impresa aggiudicataria, senza che da ciò possa derivare alcun onere per l’Amministrazione Comunale; - il fideiussore si impegna a versare quanto richiesto dall’Amministrazione Comunale entro 15 giorni dalla richiesta stessa, senza poter opporre alcuna eccezione e comunque sindacare le richieste dell’Amministrazione Comunale, in particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1944 del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 C.C. La cauzione garantisce l’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, c.2 e potrà essere escussa, anche parzialmente, in caso di applicazione di sanzioni ai sensi del c.cpresente capitolato. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta La durata della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà essere svincolata solo dopo accertamento dell’integrale adempimento di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entetutti gli obblighi a carico dell’Impresa aggiudicataria. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte cauzione dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, venisse in tutto o in parte, durante l’esecuzione del parte incamerata dalla Amministrazione Comunale a tutela dei propri diritti derivanti dal contratto. Resta sempre salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro il diritto dell’Amministrazione al risarcimento dei danni ulteriori che non trovino capienza nell’importo della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenticauzione.

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Cauzione definitiva. Prima Il Concessionario del servizio a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, del pagamento delle penali, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, è tenuto a costituire, prima della sottoscrizione stipula del contratto, l’Appaltatore presenta una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo presunto totale del contratto. La fidejussione o polizza assicurativa sostitutiva della cauzione deve necessariamente contenere la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualedichiarazione con la quale l’Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto al soggetto beneficiario, secondo le misure nel caso in cui intendesse disporre della cauzione stessa, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria genere, né richiedere prove o assicurativa documentazioni della causa che ha dato luogo all’esecuzione della fidejussione, e dovrà prevedere espressamente la rinuncia con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art.1944, c.2 secondo comma, del c.cCodice Civile, delle eccezioni di cui all’art. 1945 del Codice Civile, nonché della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. L’assicuratore/fidejussore dovrà altresì impegnarsi ad effettuare il versamento della somma garantita presso la Tesoreria Comunale. In detta cauzione dovrà essere specificato che essa avrà validità fino alla cessazione dell’attività oggetto dell’affidamento e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta comunque non potrà essere svincolata prima della Stazione Appaltanteredazione da parte del Comune, in contraddittorio con l’Appaltatore, del verbale di restituzione al Concedente della copertura dell’edificio scolastico oggetto di concessione in perfetto stato di manutenzione. Qualora l’Appaltatore non versi Resta comunque salvo e impregiudicato ogni diritto al risarcimento dell’ulteriore danno ove la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattonon risultasse sufficiente. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto, nel termine di 15 (quindici) giorni. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell’appaltatore, o dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione cui all’art. 75 del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o DLgs 163/06 e s.m.i. da parte della cauzione prestatastazione appaltante, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato che potrà aggiudicare l’appalto al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti concorrente che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentisegue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. Prima L’impresa, a garanzia del rispetto della sottoscrizione buona esecuzione del contrattoservizio e degli obblighi contrattuali costituisce, l’Appaltatore presenta a favore dell’amministrazione, la garanzia fidejussoria definitiva di cui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006 per un importo, da calcolare sull’importo contrattualedeterminarsi a seguito dell’offerta economica, secondo le misure pari a euro , (euro ,00), in quanto in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o compagnia di assicurazione e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2 del c.c. e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltantedell’amministrazione. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante L’amministrazione ha diritto di avvalersi e di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersenecauzione, in tutto o in parte, durante l’esecuzione per i danni subiti in esecuzione del contratto, per l’applicazione delle penali comminate e contrattualmente stabilite, per la soddisfazione degli obblighi e degli adempimenti posti a carico dell’impresa e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa, l’amministrazione trattiene, a titolo di penale e fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale. L’impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte e comunque resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze pena la risoluzione di diritto del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento La cauzione viene quindi svincolata, previa deduzione di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo crediti dell’amministrazione verso l’impresa, a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza della piena ed esatta esecuzione del contratto. Sarà svincolata alla scadenza La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria prestata ai sensi dell’art. 75 del contratto, previa acquisizione del modD.Lgs. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti163/2006.

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Samples: Contratto Per L’affidamento Del Servizio Di Digitalizzazione, Indicizzazione E Gestione Informatizzata Dei Fascicoli Del Personale Della Regione Autonoma Della Sardegna

Cauzione definitiva. Prima A garanzia dell’esatta e puntuale esecuzione di tutti gli adempimenti derivanti dal presente capitolato, l’Impresa dovrà costituire, all’atto della sottoscrizione stipula del contrattocontratto d’appalto, l’Appaltatore presenta apposita cauzione per un importo pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale riferito a tutta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualedurata dei servizi, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 comunque in conformità all’art. 113 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria D.Lgs.163/06, mediante fideiussione bancaria o assicurativa e dovrà polizza assicurativa, che deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’articolo 1957, c.2 comma 2, del c.c. e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. La cauzione viene costituita anche a garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni contrattuali, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Comune di Talana, nonché per la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento. Qualora l’Appaltatore l’Aggiudicatario venisse meno all’impegno, risolvendo arbitrariamente di sua iniziativa il contratto, o qualora lo stesso, sempre per inadempienze dell’Appaltatore, dovesse venir dichiarato risolto, il Comune di Talana incamereranno detta cauzione a titolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno. La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale nell’ammontare stabilito e non versi la produrrà, per alcun motivo, interessi di sorta a favore dell’impresa La cauzione definitiva dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine stabilitodi 15 giorni, la Stazione Appaltanteove per qualsiasi causa, senza bisogno l’importo della stessa scenda al di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entesotto di quanto previsto dal presente articolo. La garanzia ha validità temporale pari cauzione verrà svincolata alla durata cessazione del contratto e dovràrapporto contrattuale. Resta però convenuto che, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con dopo la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione scadenza del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestatacauzione, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersenead insindacabile giudizio dell’Amministrazione, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattoa garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando la Ditta non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli istituti assicurativo - previdenziali. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro Per lo svincolo della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentisarà necessario un atto deliberativo della Stazione Appaltante.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione definitiva. Prima nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento a sistema MEPA o comunque via pec della sottoscrizione comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’Aggiudicatario (fornitore) dovrà far pervenire alla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa - una garanzia, a titolo di garanzia definitiva, nelle forme stabilite dall’art. 93 comma 2 o comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento di quanto definito nel contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo pari al 10% dell’importo contrattuale, ovvero incrementata di tanti punti percentuali in base al ribasso, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicequanto definito dal medesimo art.103. Detta cauzione Tale garanzia potrà essere ridotta nelle misure indicate dall’art. 93 del d.lgs 50/2016, comma 7 qualora ricorrano le fattispecie indicate nel medesimo articolo. La garanzia dovrà essere costituita a copertura dell’intero periodo contrattuale dalla data di stipula della RdO, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso e comunque per un periodo non inferiore a 120gg. In caso di polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e fideiussoria, la stressa dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all'articolo 1957, c.2 comma 2, del c.c. e la sua operatività codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. E’ inoltre necessario che la polizza sia corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000, circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti, ovvero il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa l’Amministrazione rilevi in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) qualunque momento un inadempimento da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattoSocietà nell’espletamento della fornitura, la stazione appaltante ha diritto stessa avrà facoltà di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione rivalersi sulla garanzia nella misura e nei termini di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valerseneall’art.103 del d-lgs.50/2016, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattooltre a quanto stabilito dall’art. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti9.

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Samples: Disciplinare Di Gara E Capitolato Speciale Per La Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale E Giacche Antifreddo/Antipioggia in Uso Al Personale Dell’ufficio Dei Monopoli Per La Campania Per Lo Svolgimento Di Mansioni All’interno Del Deposito Reperti Di Contrabbando Di Benevento (Bn) E Del Presidio Fiscale Ubicato Presso La Manifattura Tabacchi Di Cava De’ Tirreni (Sa)

Cauzione definitiva. Prima A seguito della sottoscrizione comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del contrattopresente appalto, l’Appaltatore presenta la garanzia l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva da calcolare sull’importo contrattualepari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, secondo le misure nei modi, forme e le modalità previste dall’art.103 importi di cui all’articolo 113 del CodiceD.lgs. Detta 163/2006 e smi. La cauzione definitiva potrà essere costituita da polizza fideiussoria versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia del al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 all’art. 1957 del c.c. cc comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta del Committente. La mancata costituzione della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, determinerà la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entedecadenza dell’affidamento. La garanzia ha cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità temporale pari alla durata del contratto e dovràcontratto, comunqueverificata la non sussistenza di contenzioso in atto, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento in base alle risultanze dell’attestazione di garanzia) da parte della Stazione Appaltanteregolare esecuzione delle prestazioni svolte, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattoviolazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la stazione appaltante ha diritto cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di incamerare tutto o parte richiedere l’integrazione della cauzione prestatanel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, salva l’azione a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di risarcimento dannicui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo stessa, pena la rescissione del reintegro della cauzione in caso di aumento contratto a discrezione del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiCommittente.

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Samples: www.amga.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore presenta la ha depositato idonea garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualedell’importo di € XXXXXXXXXX (in lettere XXXXXXXXXXXXXXX), secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 resa ai sensi dell’art. 103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entefavore dell’Istituto. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) , da parte della Stazione Appaltantedell’Istituto, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di decadenza dell’appaltatoreinadempimento a tale obbligo, l’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di inadempienzaanalogo documento, in originale o di grave negligenza dello stessoin copia autentica, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato secondo la stazione appaltante normativa vigente. L’Istituto ha diritto di incamerare tutto o parte valersi della cauzione prestataper l’applicazione delle penali, salva l’azione nei casi di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione agli artt. 5 e 9 del presente contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Cauzione definitiva. Prima Il Contraente, prima della sottoscrizione stipula del contratto, l’Appaltatore presenta è tenuto a prestare una “garanzia definitiva” stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni già previste dall’art. 93, comma 7, per la “garanzia provvisoria”. La cauzione definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure dovrà essere prestata a favore della Stazione appaltante e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere va costituita da mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art.1957all’art. 1957 del codice civile e l’operatività della garanzia entro quindici giorni, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Trieste. La cauzione definitiva nel potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno ultimo per l’esecuzione dell’attività di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per i maggiori danni sostenuti dall’Enteil rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltanteappaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di cui all’art. 103, comma 5, del D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o dell’affidamento e l’acquisizione da parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro Stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valerseneofferta. In tal caso, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino gli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l’appalto al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti concorrente che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentisegue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione La Ditta appaltatrice dovrà presentare, entro 30 giorni dalla data di aggiudicazione del contratto, l’Appaltatore presenta la idonea garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà versando il 5% (cinquepercento) dell’importo netto dell’appalto (IVA esclusa); tale versamento dovrà essere costituita da polizza fideiussoria costituito nella forma della fideiussione bancaria o della polizza fideiussoria. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. principale e la sua operatività entro 15 30 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entestazione appaltante. La garanzia ha validità temporale pari alla durata somma verrà comunque svincolata al termine del contratto e dovràrapporto contrattuale. Tale cauzione garantirà l’eventuale risarcimento dei danni, comunquenonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione appaltata, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltanteper fatto dell’appaltatore, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatoreLa fidejussione o la polizza prestata dovranno riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui all'art. 1944 c.c., nei confronti dell'appaltatore, l'esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c., nonché il formale impegno del fidejussore a pagare la Stazione Appaltante avesse dovuto valersenesomma garantita entro 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della richiesta scritta da parte dell'Amministrazione comunale, in tutto o in parte, durante l’esecuzione e dovranno altresì avere una scadenza posteriore di almeno 2 (due) mesi a quella del contrattocontratto di appalto. Resta salvo salvo, per la Stazione Appaltante il Comune, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare risultasse insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della L’appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. Sarà In caso di inadempienza, la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal canone di appalto e previo avviso scritto da comunicare alla Ditta. La somma verrà comunque svincolata alla scadenza al termine del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti rapporto contrattuale e dopo che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentisia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.

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Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta la La garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 103 D.Lgs. 50/2016 costituita dall’Appaltatore è progressivamente svincolata, c.2 ai sensi del c.ccomma 5 del medesimo articolo, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione AppaltanteLo svincolo è automatico, senza bisogno necessità di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento benestare di garanzia) da parte della questa Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione garanzia è prestata. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di ogni eventuale eccezione avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e controversial’estinzione avvengono di diritto, sorte in dipendenza dell’esecuzione senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.  per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del contratto. In servizio nel caso di decadenza dell’appaltatorerisoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore  per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di inadempienza, o appalti di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la servizi. La stazione appaltante ha diritto può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di incamerare tutto o parte quanto dovuto dal soggetto affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.  per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore.  per la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione prestata, salva l’azione provvisoria se prevista La garanzia cessa di risarcimento danniavere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. L’Appaltatore è obbligato La stazione appaltante può richiedere al pronto reintegro soggetto aggiudicatario la reintegrazione della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione ; in caso di aumento inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Esecutore. [Questa parte del corrispettivo contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'aggiudicatario e quindi per il Lotto 2 a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali condizione della validazione e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.accettazione della proposta sperimentale dell’Aggiudicatario]

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Samples: www.fondazionesistematoscana.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, l’Appaltatore presenta del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% o più dell’importo di ciascun contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia definitiva fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da calcolare sull’importo contrattualeorganismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà avere validità per tutto il periodo di vigenza della manutenzione post-garanzia e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda Xxxx interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codiceazioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e 1382 c.c.). Si dovrà prevedere espressamente riportare la formale rinuncia del al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del debitore principale, Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2 del c.c. e C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la sua operatività somma garantita entro 15 giorni a dal ricevimento di semplice richiesta della Stazione Appaltantescritta. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilitoIl deposito dovrà ritenersi svincolato, la Stazione Appaltante, senza bisogno solo dopo l’esecuzione completa e regolare di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore tutti gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenticontrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. 113 del D.Lgs 163/2006.

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Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la Società ha costituito cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata mediante n. del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale si costituisce fideiussore a favore dell’ASP nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro ( /00). (nel caso la Società risulti certificata per la qualità) L’importo è ridotto dl 50% in quanto la Società è in possesso della Certificazione così come risulta dal certificato presentato in copia conforme all’originale e conservato agli atti presso gli uffici dell’ASP. La garanzia fideiussoria valida per tutto il periodo contrattuale verrà attestata l’assenza oppure pro- gressivamente svincolata, secondo quanto previsto dall’art. 113, del D.Lgs. 163/2006, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, sarà svin- colato, a seguito di regolare verifica del buon esito dello svolgimento del contratto dopo la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattosua scadenza. In caso di decadenza dell’appaltatorerisoluzione del contratto la Società incorre nella perdita del de- posito cauzionario. L’atto suddetto presentato in originale è conservato presso gli uffici dell’ASP. La fidejussione deve chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" pre- vedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussio- ne del debitore principale. L'Istituto fideiussore resta obbligato in solido con la Società fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’ASP. In particolare, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stessola cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche nel corso dell’esecuzione del contrattoquelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ASP ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato Società dovrà provvedere al pronto reintegro della cauzione stessa, entro il termine di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’ASP. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del l’ASP ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficienteART. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.15 –

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Cauzione definitiva. Prima Al momento della sottoscrizione stipulazione del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 deve prestare una cauzione nella misura del Codice10% dell’importo netto dell’appalto. Detta Tale cauzione potrà deve essere costituita da polizza fideiussoria prestata con fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa e che dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. principale e la sua operatività entro gg. 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entescritta dell’appaltante. La cauzione sta a garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento dell’adempimento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione tutte le obbligazioni del contratto, la stazione appaltante ha diritto del risarcimento di incamerare tutto o parte della cauzione prestatadanni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante nonchè del rimborso delle somme che ASTEM avesse dovuto valerseneeventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’Appaltatore, in tutto o in parterisultante dalla liquidazione finale, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare risultasse insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro ASTEM ha il diritto di valersi di propria autorità della cauzione per le spese dei servizi da eseguirsi d’ufficio. L’importo della cauzione dovrà di volta in caso volta essere riadeguato se nel corso di aumento durata del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzicontratto si trovasse diminuito. La restituzione della cauzione resterà vincolata fino al definitiva avverrà nei termini di legge, soltanto quando l’Appaltatore avrà dimostrato il completo soddisfacimento esaurimento degli obblighi contrattuali anche dopo e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti. In assenza di tali requisiti, la scadenza cauzione definitiva verrà trattenuta dal committente fino all’adempimento delle obbligazioni suddette. Sono parte integrante del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.presente capitolato i seguenti allegati: - 1) PIANO DELLA MANUTENZIONE Barbarossa; - 2) CRONOPROGRAMMA DEI SERVIZI Barbarossa;

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Cauzione definitiva. Prima La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione della sottoscrizione cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi e/o risoluzione contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 nonché del Codicerimborso delle somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali, a causa di inadempienze dell’appaltatore. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione della fornitura e dovrà rimanere vincolato per tutta la durata dell’appalto e, comunque, sino a quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. Il deposito cauzionale definitivo, prestato nelle forme previste dall’art. 113 del Codice dei Contratti, dovrà espressamente prevedere espressamente la rinuncia clausola di “pagamento a semplice richiesta”, con cui l’assicuratore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del beneficio soggetto aggiudicatario o di terzi aventi causa. La parti inoltre, in deroga a quanto disposto dall’art. 1944 c.c. comma 2, non possono convenire l’obbligo della preventiva previa escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel garanzia sia stata prestata a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’Amministrazione farà richiesta delle predette somme all’Istituto Bancario o assicurativo, il quale verserà senza ulteriore formalità il corrispondente importo a favore dell’Azienda, entro il termine stabilitodi 30 (trenta) giorni dalla richiesta. Nel caso venga operato il prelievo sulla cauzione, l’aggiudicatario è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data del prelievo stesso, a reintegrare la Stazione Appaltantesomma garantita, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta pena la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze stabilite. Il deposito cauzionale è valido unicamente per la gara per la quale esso è stato costituito. Nessun interesse è dovuto sulle somme e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entesui valori costituenti il deposito cauzionale. La garanzia ha validità temporale pari cauzione sarà svincolata nel più breve tempo possibile alla durata fine del contratto rapporto contrattuale e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) dopo che risulteranno soddisfatti da parte della Stazione Appaltanteditta aggiudicataria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore tutti gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenticontrattualmente assunti.

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Samples: www.gomrc.it

Cauzione definitiva. Prima A garanzia della sottoscrizione corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e del contrattorisarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, l’Appaltatore presenta fatta salva la risarcibilità del maggior danno, l’aggiudicatario è tenuto a prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo netto di aggiudicazione; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicel’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione potrà dovrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione valida per tutto il periodo di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione comunque sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto e dovrà contenere le condizioni indicate all’art. 103 del documento D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e quindi la facoltà della CRI di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoaggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione dovrà essere prodotta: • In caso di decadenza dell’appaltatoreRTI, o dall’impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; • in caso di inadempienzaConsorzio, o dal Consorzio medesimo; • in caso di grave negligenza dello stessoCoassicurazione, anche nel dall’impresa Delegataria. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario, su richiesta della CRI, si impegna a reintegrare la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestatacauzione, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattoentro il termine di dieci giorni. Resta salvo per Nel caso di mancata integrazione della cauzione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la Stazione Appaltante l’esperimento CRI procederà alla sua reintegrazione a valere sui ratei di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficienteprezzo da corrispondere all’aggiudicatario. È stabilito l’obbligo del reintegro Lo svincolo della cauzione in caso di aumento avverrà ai sensi dell’art.103 del corrispettivo a seguito di revisione dei prezziD.Lgs. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. Prima Ai fini della sottoscrizione stipula del contrattoContratto, l’Appaltatore presenta l’aggiudicatario di ciascun Xxxxx dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, una garanzia definitiva, sotto forma di garanzia o fideiussione, pari al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia dovrà essere rilasciata da un soggetto diverso dal concorrente. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del Contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualecostituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, secondo l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia copre l'adempimento di tutte le misure obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell'esecutore ed al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le modalità previste dall’art.103 del Codiceinadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Detta cauzione La garanzia potrà essere costituita da polizza fideiussoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’“albo” di cui all’art. 106 del D.lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e dovrà non ancora concluso. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 secondo xxxxx, del c.c. e la sua operatività ., nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantecommittente. Qualora l’Appaltatore non versi Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/marchi/impronte/ attestazioni) previsti dall’art. 93, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016, nonché le regole previste in caso di presentazione della garanzia da parte dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c), d) ed e) del D.lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la cauzione definitiva nel termine stabilitodecadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell’Agenzia, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Enteche potrà aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia ha validità temporale pari alla durata cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso con l’emissione del contratto e dovràcertificato di verifica di conformità e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice solo con la restituzione del documento di garanzia) della garanzia stessa, da parte della Stazione Appaltantecommittente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione al garante. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatorepenali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro, secondo quanto espressamente previsto nello Schema di inadempienzaContratto, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo inottemperanza, la reintegrazione si effettua a seguito valere sui ratei di revisione dei prezziprezzo da corrispondere all'esecutore. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contrattogaranzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art. Sarà svincolata alla scadenza del contratto103, previa acquisizione del modcomma 5, D.lgs. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentin. 50/2016.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. Prima Ai sensi dell'Art. 103 del Codice, all’atto della sottoscrizione stipula del contrattoContratto, l’Appaltatore presenta l’affidatario deve costituire una “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualecostituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, secondo l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le misure obbligazioni del contratto e le modalità previste dall’art.103 del Codicerisarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Detta cauzione potrà La garanzia fideiussoria può essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 secondo comma, del c.c. e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltantescritta dell’Amministrazione. Qualora l’Appaltatore non versi la L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva nel termine stabilitoper ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Affidatario in dipendenza del Contratto, la Stazione Appaltantecon semplice richiesta, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, diffida o di inadempienzaprocedimento giudiziario. L’affidatario è avvertito con semplice Raccomandata con A.R., o di grave negligenza dello stessoovvero con Posta Elettronica Certificata (PEC). Su richiesta dell’Amministrazione, anche l’Affidatario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di caso in cui la Stazione Appaltante avesse l’Amministrazione stessa abbia dovuto valerseneavvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattoContratto. Resta salvo per L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la Stazione Appaltante l’esperimento restituzione del documento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficienteall’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e l’Affidatario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Affidatario. È stabilito l’obbligo Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si rinvia all’art. 103 del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiCodice.

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Samples: www.aopd.veneto.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e 10% dell’importo dei lavori con le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattoal precedente punto 9.1. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattoaggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la stazione appaltante ha diritto garanzia fideiussoria è aumentata di incamerare tutto o parte tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento (15). La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione prestata, salva l’azione da parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di risarcimento danniavere effetto solo alla data di emissione del Certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della La cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valerseneal primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutto o in partetutti i casi, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in cui la cauzione dovesse risultare insufficientedanno dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere (16). È stabilito l’obbligo Si richiamano, sull’argomento, l’art. 30 del reintegro della cauzione in caso di aumento Codice degli Appalti e successive modifiche e l’art. 123 del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiRegolamento.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contrattoAi sensi dell’art. 103 D.lgs. 50/2016, l’Appaltatore presenta è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo schema tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualecostituire è aumentata di tanti punti percentuali quali sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, secondo l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le misure obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le modalità riduzioni previste dall’art.103 dall’art. 93, co. 7, del CodiceD.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Detta cauzione potrà garanzia: • Deve essere costituita prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da polizza fideiussoria parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l’art. 103 del D.lgs. 50/2016; • Deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e dovrà prevedere delle Finanze; • Deve essere completa di firma del fideiussore; • Deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; • Deve essere intestata alla Fondazione, quale Ente garantito; • Deve contenere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 co. 2 del c.c. e la sua operatività ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno Fondazione; • Deve avere validità fino alla data di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata emissione del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento certificato di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatoreregolare esecuzione, o comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di inadempienza, ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; • Deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, proroghe; • Deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per In caso di inottemperanza la Stazione Appaltante l’esperimento reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro prezzo da corrispondere all’appaltatore; • Lo svincolo della cauzione in caso di aumento è disciplinato dall’art. 103, co. 5, del corrispettivo D.lgs. 50/2016; • L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Fondazione a seguito di revisione dei prezzi. degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere; • La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC provvisoria da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti della Fondazione che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiaggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 co. 3 D.lgs. 50/2016).

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Samples: fondazionefantimelloni.unibo.it

Cauzione definitiva. Prima A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario inoltre , all’atto della sottoscrizione firma del contratto, l’Appaltatore presenta la dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva da calcolare sull’importo contrattualepari al 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’ IVA o importo superiore in caso di ribasso maggiore del 10%, secondo le misure e con le modalità previste dall’art.103 di cui all’art. 113 del CodiceD.lgs. Detta cauzione potrà 163/2006, per quanto riguarda lo svolgimento dell’attività ordinaria. Dovrà inoltre costituire un ulteriore cauzione, per quanto riguarda le attività di sviluppo per le quali sia previsto la concessione di immobili , di un importo pari ad una annualità del canone annuo. Le cauzioni predette possono essere costituita da polizza fideiussoria costituite in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, nonché mediante fidejussione bancaria o assicurativa e dovrà assicurativa, rilasciata da aziende di credito o compagnie autorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia. La fidejussione deve altresì espressamente prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’Art.1957 comma 2 del codice civile, c.2 del c.c. e la sua operatività nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entescritta dell’appaltante/concedente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto ed è a garanzia del contratto e dovràrimborso delle somme che l'Amministrazione avesse eventualmente pagato in più rispetto al credito dell'Appaltatore, comunquerisultante dal verbale di consegna finale , avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento nonché delle penali di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, cui all’articolo 27 e/o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore Resta inteso che sulle somme versate a titolo di cauzione, non matureranno interessi attivi a favore dell’affidatario. Resta inoltre inteso che il Comune è autorizzato a prelevare dalle somme costituite a titolo di cauzione, quelle somme che si renderanno necessarie per interventi sostitutivi di servizi relativi alla parte ordinaria e prestazioni da rendere a norma del presente capitolato e non resi per qualsiasi motivo ingiustificato dall’affidatario, ovvero per la riparazione e/o sostituzione di attrezzature ed impianti danneggiati per mancata sorveglianza della Ditta ed addebitabili alla stessa per palese violazione degli obblighi ed impegni assunti – compreso ciò che riguarda le attività poste in essere nel progetto di sviluppo - se non coperti dalle assicurazioni di cui all’articolo successivo. In tal caso l’affidatario è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui a ricostituire la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzientro il termine che le verrà assegnato dall'Amministrazione. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo per l’importo del canone di concessione, oltre per le sopra indicate eventualità e la scadenza mancata realizzazione del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC progetto di sviluppo potrà essere incamerata nel caso di mancato pagamento da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.del concessionario del canone previsto riservandosi successivamente di procedere alla risoluzione contrattuale ad esclusione delle casistiche di cui al punto 11.d

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Samples: Disciplinare Di Gara Informazioni Generali

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione A garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualeimpresa aggiudicataria è obbligata a costituire una cauzione definitiva, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 co. 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e dovrà devono prevedere espressamente e testualmente: - la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2, del c.c. e la sua operatività codice civile, - l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Qualora l’Appaltatore non versi La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione definitiva nel termine stabilitoprovvisoria da parte della stazione appaltante, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entequale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia ha validità temporale pari alla durata di tutte le obbligazioni del contratto e dovràdel risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, comunquenonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla stazione appaltante, in scansione di garanzia) da parte della Stazione Appaltantecopia autentica, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversiaattestante l’avvenuta esecuzione del servizio (art. 103, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattocomma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di decadenza dell’appaltatoreescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, o comma 1 penultimo capoverso del codice. N.B. autenticazione della sottoscrizione La cauzione definitiva dovrà essere necessariamente corredata da autentica notarile della sottoscrizione del soggetto rilasciante la polizza fideiussoria (firma legalizzata ai sensi degli artt. 1 lett. l) e 30 del D.P.R. n. 445/2000 che attesti il possesso dei necessari poteri di inadempienzafirma da parte del sottoscrittore della cauzione). Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla stazione appaltante, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, l’Operatore economico perderà il diritto alla stipula e la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tutto o tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentigraduatoria.

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Samples: Disciplinare Di Gara Servizi Assicurativi

Cauzione definitiva. Prima La Ditta Appaltatrice resterà vincolata all'assunzione della sottoscrizione gestione, anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all’appalto. Essa, alla data fissata dal Committente, deve presentarsi per la stipulazione del contratto, l’Appaltatore presenta dopo aver costituito la garanzia definitiva da calcolare sull’importo fideiussoria prevista dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006. La fidejussione a garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto è fissata in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto in favore del concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia può essere, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria a scelta della Ditta, bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 387/1997 e dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2, del c.c. e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività della stessa garanzia entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattostazione appaltante. In caso di decadenza dell’appaltatoreaggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso risulta superiore al 20(venti) per cento, o l’aumento è di inadempienza, o due punti percentuali per ogni punto di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Le deduzioni eseguite sulla cauzione devono essere immediatamente integrate dalla Ditta Appaltatrice per far sì che l’importo complessivo della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui rimanga inalterato per tutta la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattodurata dell’appalto. Resta salvo per la Stazione Appaltante il Committente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare risultasse insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in In caso di aumento rifiuto alla stipulazione del corrispettivo a seguito di revisione contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito, la Ditta Appaltatrice decade dall'aggiudicazione dell’appalto, fatti salvi, comunque, ogni diritto e azione del Committente, compreso il risarcimento dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentidanni causati.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione A garanzia dell’osservanza degli obblighi del contratto, l’Appaltatore presenta dovrà presentare idonea cauzione, il cui importo e modalità verranno definite nel rispetto di quanto disposto dall’art. 103 D.Lgs 50/2016, in favore della Stazione Appaltante. In particolare, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefideiussoria, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957 – comma 2 – del Codice Civile, c.2 del c.c. e la sua operatività nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entestazione appaltante. La garanzia ha validità temporale pari alla cauzione resterà vincolata per la ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto e dovràviene restituita dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi mediante l’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui la stazione appaltante nulla ha più da pretendere. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell’appalto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dell’appalto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nell’ articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La garanzia opera per tutta la durata dell’appalto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della stazione appaltante, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanziatrenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattostazione appaltante. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche inadempimento delle obbligazioni previste nel corso dell’esecuzione del contrattopresente articolo, la stazione appaltante ha diritto facoltà di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del dichiarare risolto il contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Cauzione definitiva. Prima Al momento della sottoscrizione stipulazione del contratto, l’Appaltatore presenta l’appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualecostituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, secondo l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le misure obbligazioni del contratto e le modalità previste dall’art.103 del Codicerisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. Detta cauzione potrà La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Tale garanzia può essere costituita da polizza fideiussoria prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa e rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà prevedere essere espressamente prevista la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2, del c.c. codice civile e la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilitoL'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Stazione Appaltantecertificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, senza bisogno non cumulabile con quella di messa cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in morapossesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), può dichiarare l’aggiudicazione decaduta ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e rivalersi sull’Appaltatore del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le spese riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di garanzia) da parte gestione della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattosicurezza delle informazioni. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattocumulo delle riduzioni, la stazione appaltante ha riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente Il Committente si riserva il diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestatarichiedere, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione in qualsiasi momento, la modifica delle polizze assicurative di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersenesopra con abolizione, in tutto o in parte, delle franchigie qualora si verificassero sinistri in numero ed entità tali da giustificarlo COPERTURE ASSICURATIVE L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all’impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l’esecuzione del contrattodei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d’opera della medesima impresa aggiudicataria. Resta salvo Quest’ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso pre- statori d’opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per la Stazione Appaltante l’esperimento morte, lesioni per- sonali e danneggiamenti a cose) nonché di ogni altra azione nel caso eventuali infortuni di propri prestatori d’opera, veri- ficatisi in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione relazione all’esecuzione dei prezziservizi oggetto dell’appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni esten- sive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a inte- grazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d’uso della compagnia: • estensione del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti novero dei propri dipendenti.terzi:

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Samples: www.aimag.it

Cauzione definitiva. Prima A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria prima della sottoscrizione stipulazione del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 stessa è tenuta a prestare idonea cauzione in ragione del Codice10% del valore dell'appalto al netto dell'IVA. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la espressamente: - La rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ; - La rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.call’art. e la sua operatività 1957 comma 2 C.C.; - L’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni gg. a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entestazione appaltante. La garanzia ha validità temporale fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore di documento in originale o copia autenticata, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari alla durata al 25% dell’iniziale importo garantito sarà svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei 15gg. dalla consegna della documentazione costituirà inadempimento del contratto e dovràgarante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche nei termini indicati dalla semplice restituzione del documento di garanzia) stazione appaltante della garanzia in questione determinerà la revoca dell’affidamento da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato che aggiudicherà l’appalto al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezziconcorrente che segue nella graduatoria. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza La stazione appaltante potrà in ogni caso rivalersi sui crediti e sulla cauzione prestata dalla ditta appaltatrice per ottenere il rimborso delle spese e la refusione di eventuali danni. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i Per fruire di xxxx beneficio, la ditta dovrà documentare il possesso del requisito in sede di stipulazione del contratto. La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.v. 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, a ciò autorizzati dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali Ministero dell'Economia e previdenziali nei confronti dei propri dipendentidelle Finanze.

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Samples: www.regione.sardegna.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contrattoE’ richiesta all’Aggiudicatario la costituzione di una garanzia fideiussoria, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione a titolo di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilitoper l’importo, la Stazione Appaltantenella forma e con il contenuto previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento nei casi previsti dall’art. 75, senza bisogno di messa in moracomma 7, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entedel D.Lgs. 163/2006. La mancata costituzione della garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto fideiussoria definitiva determina la revoca dell’affidamento e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione Appaltante che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, la stazione appaltante ha diritto del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di incamerare tutto o parte della cauzione prestatatutte le obbligazioni medesime, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più in rapporto ai crediti dell’Appaltatore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, e per provvedere al pagamento di quanto dovuto valersenedall’Appaltatore per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. E’ facoltà della Stazione Appaltante di incassare, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattola cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Resta E’ fatto salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare risultasse insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della La cauzione definitiva può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Il mancato pagamento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata premio non può essere opposto alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiStazione Appaltante.

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Samples: www.consiglio.regione.toscana.it

Cauzione definitiva. Prima Ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 al momento della sottoscrizione stipulazione del contratto, l’Appaltatore presenta l’appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento dell’importo netto dell’appalto; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefiediussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; nel caso di aggiudicazione dei lavori con ribasso d’asta superiore al 20 per cento, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 la garanzia fidejussoria deve essere aumentata di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria giorno del deposito, con fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa e rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà prevedere essere espressamente prevista la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. principale e la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entestazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto definitiva determina la revoca dell’affidamento e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La Stazione appaltante ha il diritto di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In valersi della cauzione anche per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di decadenza risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione. La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’appaltatore, o del risarcimento di inadempienzadanni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione nonché a garanzia del contratto, rimborso delle somme che la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestataavesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva l’azione la facoltà della stazione appaltante di risarcimento dannirivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L’Appaltatore L’appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante avesse stazione appaltante abbia dovuto valersenevalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in cui la cauzione dovesse risultare insufficienteconfronto ai risultati della liquidazione finale. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in Nel caso di aumento del corrispettivo garanzia costituita con deposito di titoli, la stazione appaltante dovrà, senza altra formalità, venderli a seguito mezzo di revisione dei prezziun agente di cambio. La cauzione resterà vincolata fino garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo soddisfacimento esaurimento degli obblighi contrattuali anche dopo e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la scadenza mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del contrattoLavoro. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiLa garanzia sarà comunque incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell’Appaltatore.

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Samples: Polizza Di Assicurazione Per Danni E Responsabilità Civile Contro Terzi

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.n.50/2016, in presenza di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la GARANZIA FIDEJUSSORIA è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art.93 comma 7 del D.Lgs.n.50/2016, l’Appaltatorein possesso di certificazione di sistema qualità ISO 9001 ed ISO 14000, può ridurre la garanzia fideiussoria del 50% e di un ulteriore 20%. L'Appaltatore, a garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, l’Appaltatore presenta ha costituito dunque una cauzione definitiva pari ad Euro = mediante la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicestipula della polizza fideiussoria n._ in data _. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente prevede la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art.1957all'articolo 1957, c.2 comma 2 del c.c. e la sua operatività Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La cauzione garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Committente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione del contratto, come previsto dagli articoli 8 e 14 che seguono. - La garanzia avrà validità per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entedecorsi detti termini. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto sarà progressivamente svincolata in ragione e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte in misura dell'avanzamento della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto, la stazione appaltante ha diritto secondo le modalità previste dall'art.93 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 a cura dell’Appaltatore fino a un massimo dell’80%. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di incamerare tutto penali o parte per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentirelativa richiesta effettuata dalla Committente.

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Samples: Disciplinare D’incarico Professionale

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fidejussoria del contratto10 per cento dell’importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Le imprese alle quali venga rilasciata da calcolare sull’importo contrattualeorganismi accreditati, secondo le misure ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e le modalità previste dall’art.103 tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione del Codice50% relativa alla cauzione o garanzia fidejussoria. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e dovrà prevedere prevedono espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. principale e la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entestazione appaltante. La garanzia ha validità temporale fidejussoria di cui al presente comma è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla durata data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dovràdel risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, comunquenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione salva comunque la risarcibilità del documento maggior danno. La Stazione Appaltante ha il diritto di garanzia) da parte valersi della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di decadenza risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante . La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di incamerare tutto o parte valersi della cauzione prestataper provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, salva l’azione di risarcimento dannidelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assistenza, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro La Stazione Appaltante può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione ; in caso d’inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC prezzo da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenticorrispondere all’appaltatore.

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Samples: www.acoset.com

Cauzione definitiva. Prima Il concessionario dovrà presentare, prima della sottoscrizione stipulazione del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualee comunque entro il termine comunicato dall’Amministrazione Comunale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entepari al 10% dell’importo contrattuale (parametrato alla durata della concessione: 1 anno + 1 rinnovabile). La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante polizza fidejussoria assicurativa di primario istituto ovvero mediante fidejussione bancaria ovvero mediante polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 01.09.1993, n.385. La cauzione definitiva è prestata a garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento dell’adempimento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento, anche in parte, dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o di ogni altra eventuale somma di cui il Comune avesse diritto o che il Comune avesse corrisposto senza titolo. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione qualora la stazione appaltante ha cauzione risultasse insufficiente. La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra l’Amministrazione comunale e il concessionario, sempre che all’Amministrazione non competa il diritto di incamerare tutto incameramento della cauzione o di parte della stessa. L’atto fidejussorio deve esplicitare che la liberazione della garanzia potrà avvenire solo ed esclusivamente a seguito della dichiarazione scritta da parte del Comune che il contraente ha adempiuto agli obblighi garantiti. In ogni caso, resta all’Amministrazione comunale pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danniper ogni somma della quale l’Amministrazione dovesse risultare creditrice a qualsiasi titolo. L’Appaltatore è Il concessionario sarà obbligato al pronto reintegro della a reintegrare a proprie spese – entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta - la cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse l’Amministrazione abbia dovuto valersenevalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattofino alla vigenza della stessa. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la facoltà dell’Amministrazione di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del c.c. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito al contraente entro il termine sopraindicato sempre che non sussistano pendenze tra l’Amministrazione Comunale e il concessionario e sempre che all’Amministrazione Comunale non competa il diritto di incameramento dell’intera cauzione in caso o di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezziparte della stessa. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora il concessionario receda dal contratto prima della scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentifissata.

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Samples: comune.limbiate.mb.it

Cauzione definitiva. Prima Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 67 del D.Lgs. 56/2017, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016 e art. 67 D.Lgs 56/2017, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio sola condizione della preventiva escussione consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del debitore principale20 per cento, la rinuncia all’eccezione cessa di cui all’art.1957, c.2 avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del c.c. certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltantel’estinzione avvengono di diritto, senza bisogno necessità di messa in moraulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione appaltante può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese e dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per i il rimborso delle maggiori danni sostenuti dall’Entesomme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e dovrà3 qualora, comunquein corso d’opera, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte appaltante; in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o variazioni al contratto per effetto di inadempienza, o successivi atti di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattosottomissione, la stazione appaltante ha diritto medesima garanzia può essere ridotta in caso di incamerare tutto o parte della cauzione prestatariduzione degli importi contrattuali, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore mentre non è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione integrata in caso di aumento del corrispettivo a seguito degli stessi importi fino alla concorrenza di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiun quinto dell’importo originario.

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Samples: www.ospedaliriunitipalermo.it

Cauzione definitiva. Prima A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, il concessionario, al momento della sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta dovrà produrre cauzione definitiva pari al 10% dell’importo corrispondente al canone di concessione di aggiudicazione (per la gestione dell’impianto funiviario e per l’utilizzo dei locali tecnici di monte) sommato alla quota corrispondente all’indennizzo per il mancato godimento degli usi civici sulle aree interessate dall’infrastruttura per i quarantanove anni di concessione, rilasciata sotto le forme e ai sensi dell’art.103 del D.Lgs nr.050/2016 s.m.i.. La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria, anche sotto forma di fidejussione. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure parte dell’ente concedente che aggiudicherà al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato Speciale Prestazionale e le modalità previste nel bando e disciplinare di gara si applica quanto previsto dall’art.103 del CodiceD.Lgs nr.050/2016 e s.m.i.. La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata della concessione, quale garanzia a favore dell’ente concedente per il regolare ed esatto adempimento del concessionario di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà svincolata unicamente dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta del concessionario medesimo ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con l’ente concedente; resta inteso che l’ente concedente ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l’applicazione delle penali. Detta Si specifica ulteriormente che la cauzione definitiva, determinata come sopra indicato, non potrà essere costituita ridotta sino alla scadenza del contratto di concessione così come riportato al precedente art.4 e che pertanto l’importo originario della cauzione definitiva dovrà permanere fino all’avvenuta riconsegna delle strutture e degli impianti al termine del contratto a seguito di formale attestazione dell’avvenuto adempimento da polizza fideiussoria parte degli uffici comunali competenti. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore dell’ente concedente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 nr.385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998 nr.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o assicurativa e assicurativa. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare: - avere quale beneficiario il Comune di Bardonecchia; - essere specificamente riferita alla gara in oggetto; - prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale ai sensi dell’art.1944 del Codice Civile; - prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 all’art.1957 comma 2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a Codice Civile; - prevedere l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta della Stazione Appaltantescritta dell’ente concedente entro il termine di giorni 15 (quindici) dalla richiesta medesima; - essere escussa dall’ente concedente dietro una semplice richiesta scritta senza che il fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione comunale giustificazione alcuna a supporto di tale escussione in ordine al contratto trattandosi di garanzia a prima richiesta. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilitoQuanto sopra, la Stazione Appaltante, senza bisogno anche nell’ipotesi di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata eccezioni o contestazioni del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento concessionario o di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contrattogiudizio pendente avanti l’autorità giudiziaria o avanti all’eventuale organismo arbitrale. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il concessionario ha l’obbligo di integrare la stessa, fino all’importo stabilito a pena di decadenza dell’appaltatoreimmediata del contratto di concessione. In alternativa, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento garanzia costituita da cauzione, qualora l’ente concedente dovesse rivalersi su di essa sarà obbligo del corrispettivo concessionario - a seguito semplice richiesta dell’ente concedente - provvedere alla ricostituzione della cauzione a termini contrattuali entro 30 giorni dalla data di revisione dei prezziescussione. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza In caso di inadempimento alla predetta obbligazione nel termine congruo assegnato, è facoltà dell’amministrazione risolvere il contratto ai sensi dell’art.1456 del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiCodice Civile.

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Samples: Centrale Unica Di Committenza Unione Montana Alta Valle Susa

Cauzione definitiva. Prima Al momento della sottoscrizione stipulazione del contratto, l’Appaltatore presenta l'appaltatore, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale; nel caso di aggiudicazione dei lavori con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualefidejussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; ove il ribasso sia superiore al 20%, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 % . Tale garanzia può essere prestata in numerario, in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria giorno del deposito, con fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa e rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà prevedere essere espressamente prevista la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 all’art. 1957 comma 2 del c.c. codice civile e la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entestazione appaltante. La suddetta garanzia ha validità temporale pari alla durata è fissata, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 20772010, per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dovràda parte dell'appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all'appaltatore per inadempienze derivanti dalla semplice restituzione del documento inosservanza di garanzia) da parte della Stazione Appaltantenorme e prescrizioni dei contratti collettivi, con delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione garanzia di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, cui la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse abbia dovuto valersenevalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione l'esecuzione del contratto. Resta salvo La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in cui la cauzione dovesse risultare insufficienteconfronto ai risultati della liquidazione finale. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in Nel caso di aumento del corrispettivo garanzia costituita con deposito di titoli, la stazione appaltante dovrà, senza altra formalità, venderli a seguito mezzo di revisione dei prezziun agente di cambio. La cauzione resterà vincolata fino al garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori indicata sul relativo certificato. L'appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo soddisfacimento esaurimento degli obblighi contrattuali anche dopo e l'estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la scadenza mano d'opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiLavoro.

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Samples: www.comune.napoli.it

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione del contrattoA garanzia degli esatti adempimenti degli obblighi assunti, l’Appaltatore presenta l’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (al netto dell’I.V.A.). In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento rispetto agli importi indicati dal presente disciplinare, la garanzia definitiva fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da calcolare sull’importo contrattualeorganismi accreditati, secondo le misure ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Per fruire del beneficio di cui trattasi, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e le modalità previste dall’art.103 del Codicelo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2 del c.c. e la sua operatività Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta della Stazione AppaltanteDirezione dell’Azienda Speciale. Qualora l’Appaltatore non versi L’atto di costituzione della fidejussione dovrà altresì contenere un’espressa disposizione in forza della quale la cauzione definitiva nel sarà tacitamente rinnovata, con l’obbligo dell’impresa di provvedere al pagamento dei premi o commissioni suppletivi, anche oltre il termine stabilitodi scadenza riportato nell’atto fideiussorio, fino al momento in cui la Stazione Appaltantestessa impresa obbligata consegni al fideiussore l’originale della polizza, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) corredato dal benestare allo svincolo da parte della Stazione AppaltanteAppaltante La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della gara e comunque prima della stipulazione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Qualora, per ragioni d’urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore è tenuto a documentare l’esistenza della prescritta garanzia al momento della consegna, prima di dare inizio all’esecuzione del servizio. In ogni caso, in difetto di costituzione della garanzia, e fino alla presentazione della documentazione dimostrativa dell’avvenuta costituzione, non potrà procedersi alla consegna del servizio. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di ogni eventuale eccezione adempimento dell’Impresa, nonché per danni di qualunque natura provocati per effetto dell’esercizio della prestazione. Si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto previo accertamento dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale da parte dell’Impresa, anche con riferimento alla conduzione, custodia ed utilizzo dei beni immobili e controversiamobili di proprietà del committente. Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, sorte in dipendenza dell’esecuzione l’Azienda Speciale del contrattoComune di Monticello Brianza potrà trattenere sull’ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell’aggiudicatario e derivanti dal contratto di appalto. In tal caso l’appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di reintegro. In caso di decadenza risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, o l’Azienda Speciale tratterrà, a titolo di inadempienzapenale, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattoe fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui somma depositata in garanzia ovvero provvederà ad escutere la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentifideiussione.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. Prima della sottoscrizione La Ditta aggiudicataria deve costituire entro il termine di 10 giorni lavorativi dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale definitivo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del contratto, l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del CodiceD.Lgs. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto163/2006. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattoaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la stazione appaltante ha diritto garanzia fideiussoria è aumentata di incamerare tutto o parte tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Il costo relativo alla cauzione è a carico della Ditta Aggiudicataria. Lo svincolo della cauzione prestata, salva l’azione definitiva avrà luogo solo a perfetta esecuzione del contratto d’appalto accertata da parte di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione Sardegna Ricerche per il tramite di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione apposito collaudo finale eseguito nel rispetto delle procedure interne di Sardegna Ricerche effettuato entro 60 giorni dal termine del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezziperiodo contrattuale. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC è stabilita a garanzia dell’adempimento da parte degli enti assicuratividella Ditta Aggiudicataria di tutte le Obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dal quale risulti fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo cauzionale che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentida tale inadempimento derivasse. Qualora la Ditta Aggiudicataria incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, Sardegna Ricerche provvederà all'incameramento della cauzione definitiva senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritto alcuno.

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Samples: www.sardegnaricerche.it

Cauzione definitiva. Prima Al momento della sottoscrizione stipula del contratto, l’Appaltatore presenta la il concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006. La fideiussione bancaria, la polizza assicurativa, o rilasciata da calcolare sull’importo contrattualesoggetti di cui all’ex art. 116 TUB come previsto dal D.Lgs 169/2012, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 comma 2, del c.c. e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la Tale cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore resta vincolata per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla l’intera durata del contratto e dovràa garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, comunquedell’eventuale risarcimento di danni, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione nonché del documento rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di garanzia) inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell’impresa concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati all’impresa concessionaria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa stessa. Il concedente ha il diritto di valersi della Stazione Appaltantecauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario. Sempre il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatoreincameramento totale o parziale, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte l’ammontare della cauzione prestatadeve essere reintegrato, salva l’azione pena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge, entro il termine di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiquindici giorni dalla richiesta.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Cauzione definitiva. Prima A seguito della sottoscrizione comunicazione di affidamento del contrattoservizio, l’Appaltatore presenta la Ditta Appaltatrice, a garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato, dovrà provvedere alla costituzione ed al versamento di una cauzione definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 nella misura del Codice10% del valore netto dell’appalto. Detta La cauzione definitiva potrà essere costituita versata mediante fideiussione bancaria emessa da polizza un primario istituto di credito o presentando fideiussione rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni (DPR 13/02/1959 n° 449 e s.m.i. e legge 10/06/1982 n° 348), ovvero da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa non potrà essere svincolata se non ad avvenuto regolamento di tutte le pendenze tra l’Ente Appaltante e la Ditta Appaltatrice. La fideiussione dovrà essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’appalto e dovrà prevedere espressamente contenere la clausola di rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Comune di Caloveto senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all’art.1957, c.2 all’art. 1957 del c.cC.C. . e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta La mancata costituzione della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, determinerà la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Enterevoca dell’affidamento. La garanzia ha cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza della Ditta appaltatrice entro i tre mesi seguenti la scadenza del termine di validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data di effettiva conclusione del rapporto contrattuale. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contrattoviolazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la stazione appaltante ha diritto cauzione potrà essere incamerata dall’Ente Appaltante. Il deposito cauzionale è mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale nell’ammontare stabilito e non produrrà, per alcun motivo, interessi di incamerare tutto o parte sorta a favore della Ditta Appaltatrice. Resta salva, per L’Ente Appaltante, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danninel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia. L’Appaltatore L’Ente Appaltante è obbligato al pronto reintegro della autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi della Ditta Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione, per quanto sopra, la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento Ditta Appaltatrice è obbligata nel termine di ogni altra azione nel caso in cui 10 (dieci) giorni a reintegrare la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentistessa.

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Samples: www.comune.caloveto.cs.it

Cauzione definitiva. Prima L’aggiudicatario, prima della sottoscrizione stipula del contrattocontratto e pena la decadenza dall’aggiudicazione, l’Appaltatore presenta è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione denominata “definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codicefideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione potrà sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Tale cauzione dovrà essere costituita da polizza fideiussoria prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa polizza assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio, e dovrà prevedere espressamente la espressa rinuncia del al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957all’art. 1957, c.2 del co 2, c.c. e la sua operatività ., nonché l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entescritta dell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) determina la revoca dell’aggiudicazione da parte della Stazione Appaltantedell’Agenzia, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione garantisce l’adempimento di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione tutte le obbligazioni del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, da sostenere in tutto o in parte, durante l’esecuzione sostituzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di aumento del corrispettivo soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendentiqualsiasi titolo sopportati.

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Samples: www.agenziademanio.it

Cauzione definitiva. Prima della Ai sensi dell’art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la sottoscrizione del contratto, l’Appaltatore presenta l’Aggiudicatario deve costituire una garanzia definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattualecostituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione l'aumento è di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno due punti percentuali per ogni punto di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore ribasso superiore al venti per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Entecento. La cauzione è prestata a garanzia ha validità temporale pari alla durata dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione appaltante può richiedere all’Aggiudicatario la reintegrazione della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, durante l’esecuzione comma 7 del contratto. Resta salvo decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, per la garanzia provvisoria. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo in tema di garanzia definitiva si rimanda al già richiamato art. 103 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. La Stazione Appaltante l’esperimento appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di ogni altra azione nel caso in cui al successivo Articolo 26, con la cauzione dovesse risultare insufficientedefinitiva, o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario. È stabilito l’obbligo del In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione in caso entro il termine prescritto è causa di aumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza risoluzione del contratto, previa acquisizione sempre salvo il diritto del modComune di Corbetta al risarcimento del maggior danno. DURC da parte degli enti assicurativiSono a carico dell’Aggiudicatario tutti i rischi derivanti dalla fornitura e montaggio oggetto del presente appalto. Il deposito cauzionale definitivo verrà svincolato al termine del contratto, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti una volta attestata la regolarità dei propri dipendentiservizi resi.

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Samples: bussola.s3.eu-west-1.amazonaws.com