Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
Appears in 4 contracts
Samples: Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale, Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale, Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale
Cauzione definitiva. Ai La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato la fornitura, dovrà costituire ai sensi dell’arte con le modalità dell'art. 113 103, comma 1, del D.Lgs. n. 163/200650/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, l'esecutore commi 2 e 3 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentisalvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo dai soggetti di cui all'articolo 106 93, comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D. Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 50/2016 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58smi. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia per l’esecuzione definitiva" si rinvia all'art. 103 del contratto determina la decadenza dell'affidamento Codice di e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontratti.
Appears in 3 contracts
Samples: Capitolato d'Oneri, Accordo Quadro Per Servizi Di Facchinaggio E Trasporto, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Di Cancelleria
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artL'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità dell'art. 113 93 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire 50/2016 una garanzia fideiussoria fidejussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% (ex art. 93 del 10 per cento D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo contrattuale ovveroal netto degli oneri fiscali. Si applica l’art. 93, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centocomma 7, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centodel D.Lgs. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentin. 50/16 già indicato nel precedente articolo 5. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. La predetta garanzia fideiussoria può potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti delle Finanze. La suddetta garanzia dovrà possedere, oltre a revisione contabile da parte quanto già indicato al punto 5, i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
1. avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 fornitura
2. anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.M. 12 marzo 2004, n. 58123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite. La fideiussione deve prevedere espressamente L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la rinuncia al certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori riduzioni ivi previste qualora sussistano i presupposti di legge. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività riduzione della garanzia medesima entro 15 giornisolo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteattestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia per l’esecuzione del contratto determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriaprovvisoria. La garanzia cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di fornitura e cessa di avere effetto solo alla data a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di emissione del certificato di conformitàpenali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro.
Appears in 3 contracts
Samples: Letter of Invitation/Disciplinary of Tender, Letter of Invitation/Disciplinary of Tender, Lettera Di Invito/Disciplinare Di Gara
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è ridotto progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50% %, e per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso fruire di tale requisito deve essere segnalato beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta offerta, il possesso del requisito, e documentato lo documentano nei modi previsti prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Appears in 3 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Construction Contract, Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoD.lgs. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti50/2016. La garanzia fideiussoria può definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o a prima richiesta rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da imprese di cui all'articolo 106 assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 ramo cauzioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 58449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La fideiussione cauzione deve prevedere espressamente riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva pre- ventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Com- mittente. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’affidamento. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento del servizio e cessa verrà restitui- ta in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di avere effetto solo alla data validità del con- tratto, verificata la non sussistenza di emissione contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di conformitàverifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stes- sa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispet- tivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diven- tasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa impu- tabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel ter- mine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
Appears in 3 contracts
Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale, Service Agreement, Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale
Cauzione definitiva. Ai La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi dell’arte con le modalità dell'art. 113 103, comma 1, del D.Lgs. n. 163/200650/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, l'esecutore commi 2 e 3 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentisalvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo dai soggetti di cui all'articolo 106 93, comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D. Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 50/2016 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58smi. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia per l’esecuzione definitiva" si rinvia all'art. 103 del contratto determina la decadenza dell'affidamento Codice di e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontratti.
Appears in 3 contracts
Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Assistenza E Manutenzione Software, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Di Assistenza E Manutenzione Software
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore Al momento della stipulazione del contratto è obbligato a l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria fidejussoria nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverosull’importo dei lavori, in secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, X.Xxx. n. 50/2016).
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento cento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentipercentuali.
3. La garanzia fideiussoria può essere cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante.
4. La mancata costituzione In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.
5. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
6. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per l’esecuzione un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàiniziale.
Appears in 2 contracts
Samples: Contract for the Execution of Works, Contract for the Execution of Works
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a deve costituire una garanzia fideiussoria definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, contrattuale.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, nella misura corrispondente all’aumento cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. L’importo La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art.93 comma 7 del 50% D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Il possesso La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e documentato nei modi previsti dalle norme vigentimedie imprese.
5. La garanzia fideiussoria può essere bancaria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o assicurativa del certificato di regolare esecuzione, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo comunque fino a dodici mesi dalla data di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'art.1957, secondo xxxxx, del codice Codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione definitiva di cui all'art.103 comma 1 del contratto D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
11. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
12. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.
13. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
14. La garanzia copre gli oneri per definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n.31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il mancato od inesatto adempimento e cessa debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di avere effetto solo alla collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di emissione ultimazione dei lavori; l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di conformitàcollaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all’appaltatore debitore principale;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di .......................;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n.31 di data 19 gennaio 2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artA seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006163/2006 e s.m.i.. La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, l'esecutore del contratto è obbligato approvato con DPR 13 febbraio 1959 n° 449, oppure da intermediari finanziari a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticiò autorizzati. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 cauzione deve riportare la dichiarazione del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del debitore principaleCodice Civile, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 del Codice Civile comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell'Appaltatore. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento cauzione definitiva sarà svincolata progressivamente nei modi, forme e cessa termini di avere effetto solo alla data di emissione cui all’art. 113 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.; in particolare, ai sensi dell’art. 324 del DPR 207/2010 e s.m.i. la cauzione sarà svincolata definitivamente successivamente all’emissione del certificato di conformitàverifica di conformità del servizio svolto. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del servizio. La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante.
Appears in 2 contracts
Samples: Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artLa costituzione della garanzia definitiva, di cui all'art. 113 103 del Dlgs 50/20160 come la firma del contratto di appalto, dovrà avvenire nel termine perentorio comunicato dalla Stazione appaltante alla ditta aggiudicataria dei lavori. La cauzione definitiva, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 10.6.82 n. 348, è stabilita dall'art.103 del D.Lgs. n. 163/200650/16 e successive modifiche ed integrazioni, l'esecutore nella misura del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in netto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. cento La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo predetta fideiussione dovrà espressamente prevedere:
1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente ) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante;
2) la rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 2 comma dell'art. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione 1957 del contratto determina la decadenza dell'affidamento C.C.. Secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16 e l'acquisizione successive modifiche ed integrazioni, gli importi della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo e della cauzione definitiva e del loro eventuale rinnovo sono ridotti del 50%, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da parte organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della stazione appaltanteserie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriala certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa cauzione definitiva sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàlavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai 1. La Ditta dovrà costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa e per i termini di durata del contratto originario, la garanzia di esecuzione prevista all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’importo contrattuale, ovvero per un importo determinato ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso 50/2016 nell’ipotesi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi d’asta superiori al 10 10% (dieci per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 ) o al 20% (venti per cento; ).
2. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è a garanzia dell’esatto e ove il ribasso sia superiore al 20 per centocorretto adempimento di tutte le obbligazioni, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% anche future ai sensi e per gli operatori economici in possesso di certificazione effetti dell’art. 1944 Codice civile, nascenti dall’esecuzione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticontratto.
3. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice 2, Codice civile.
4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni ESU potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal contratto; in tal caso la Ditta sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci (10) giorni dalla sua notifica a mezzo PEC. In caso d'inadempimento a tale obbligo, nonché l’operatività ESU ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. Si precisa che l’importo della garanzia medesima entro 15 giornidi esecuzione di cui all’art. 103 del Codice dei contratti, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantepotrà essere ridotto nella misura stabilita dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
6. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria previo rilascio, da parte della stazione appaltantedei competenti uffici, di nulla osta che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriaattesti la regolarità del servizio e la sua rispondenza a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico Prestazionale. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento stessa quindi resterà vincolata fino a che non sarà stata definita ogni eccezione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontroversia.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale, Capitolato Tecnico Prestazionale
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006L’aggiudicatario, l'esecutore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 del Codice, l’importo della garanzia fideiussoria è fissato nella misura del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%. La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5858 - ai sensi dell’art. La fideiussione 113, comma 2 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. A norma dell’art. 123 del Regolamento la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del Codice nella misura stabilita dal bando di gara. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del Regolamento, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 113, comma 3 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 123, comma 1 del Regolamento alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del Regolamento. Si precisa che, a norma dell’art. 113, comma 3 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Ai sensi dell’art. 113, comma 4 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedi Roma Capitale. Ai sensi dell’art. 128 del Regolamento, che aggiudica l'appalto in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per contratto di rete il mancato od inesatto adempimento e cessa deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di avere effetto solo alla data imprese aderenti al contratto di emissione del certificato di conformitàrete.
Appears in 2 contracts
Samples: Service Agreement, Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore All’atto della stipula del contratto è obbligato di affitto dell’azienda, l’impresa aggiudicataria, a costituire una garanzia fideiussoria dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto, nonché a garanzia del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, risarcimento dei danni in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinadempimento degli stessi obblighi, deve, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, prestare una cauzione definitiva nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per centodel 5% dell’importo complessivo offerto, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all'art. 107 del decreto legislativo 1° d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 19981993, n. 58385, resa da istituto o soggetto di primaria importanza e di gradimento della Terme di Agnano. La fideiussione deve prevedere espressamente la Tale fidejussione, incondizionata e con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a sua operatività su semplice richiesta scritta della stazione appaltanteSocietà Terme di Agnano, senza eccezioni opponibili a questa (contratto autonomo di garanzia). La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione cauzione deve espressamente contenere la dichiarazione del garante:
a) di aver preso visione del bando di gara, del capitolato e di tutta la documentazione di gara;
b) di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato il termine del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadi affitto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa Società Terme di avere effetto solo alla data Agnano S.p.A. potrà escutere la cauzione a titolo di emissione del certificato di conformitàrisarcimento dei danni nel caso in cui si verifichi la risoluzione contrattuale. La cauzione va aggiornata con cadenza almeno biennale in considerazione della variazione della controprestazione dell’Affittuario.
Appears in 2 contracts
Samples: Affitto Dell’azienda, Affitto Dell’azienda
Cauzione definitiva. Ai L’Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore una cauzione/garanzia definitiva, firmata digitalmente, di importo determinato ai sensi del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria comma 1 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentimenzionato articolo 103. La garanzia fideiussoria definitiva può essere costituita, a scelta del concorrente: ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AMA. In caso di cauzione definitiva costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 80T0100503219000000420075, intestato ad AMA S.p.A., presso la Banca BNL - Agenzia n. 19 di Roma BIC SWIFT BNL IITRR, causale: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto i lavori e le provviste necessarie a fornire assistenza alle operazioni cimiteriali quali tumulazioni/estumulazioni, inumazioni/esumazioni, presso i Cimiteri capitolini, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, suddiviso in 3 (tre) lotti. Lotto ”. In tal caso dovrà essere presentata copia conforme del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. In caso di cauzione definitiva costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata copia conforme del titolo, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AMA S.p.A.; ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fidejussione bancaria o assicurativa (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo D.Lgs. 1° settembre 1993 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che sono siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo all’albo di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto i lavori e le provviste necessarie a fornire assistenza alle operazioni cimiteriali quali tumulazioni/estumulazioni, n. 58inumazioni/esumazioni, presso i Cimiteri capitolini, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, suddiviso in 3 (tre) lotti. La fideiussione deve prevedere espressamente Lotto ”. Xxxx l’esclusione, la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima Codice Civile;
(iii) la sua operatività - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro 15 giorni, a (quindici) giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàAMA.
Appears in 2 contracts
Samples: Appalto Per Servizi Cimiteriali, Appalto Per Servizi Cimiteriali
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artA titolo di cauzione definitiva l'affidatario versa la somma, corrispondente al 10% dell'ammontare netto del servizio assegnato, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso L’impresa dotata di certificazione del sistema di qualità qualità, conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, prodotta in originale o copia autenticata, ai sensi del DPR n. 445/2000, può usufruire di una riduzione del 50% sull’importo della cauzione definitiva. Il possesso di tale requisito deve La cauzione, che potrà essere segnalato in sede di offerta costituita anche mediante adeguata polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, polizza assicurativa o fidejussione bancaria ai sensi e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa dalla Legge n° 348 del 10 giugno 1982 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’albo di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D. Lgs. n. 385 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998D. Lgs. n. 58/1998, n. 58. La fideiussione deve , nella quale sia espressamente indicato che l’unico soggetto beneficiario è rappresentato dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Ente. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione reintegrazione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedefinitiva entro quindici giorni dalla richiesta, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriacostituisce causa automatica di risoluzione del contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del certificato di conformitàcontratto.
Appears in 2 contracts
Samples: Service Agreement, Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n°<...> del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero<...> rilasciata dalla società <...>, in caso a garanzia dell’importo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti€ <...>. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 deve recare l’esplicita rinuncia del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, la rinuncia all’eccezione di cui all’artnel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione L'ammontare residuo della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformità.regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura e servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La Garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Azienda abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Ove l’Appaltatore, entro 15 giorni dalla ricezione della lettera di richiesta, non provveda al reintegro della polizza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto affidando l’appalto al concorrente che segue in graduatoria in danno di quella contraente. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata al termine dell’esecuzione. Per quanto qui non previsto si rinvia all’art. 103 dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
Appears in 2 contracts
Samples: Appalto Per Il Servizio Di Sanificazione E Pulizia, Appalto Per La Fornitura Di Gas Medicinali E Servizio Di Conduzione E Manutenzione Degli Impianti E Delle Reti Di Distribuzione
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.LgsEntro il termine indicato per la stipula del contratto, l’affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall’art.103, c.1 del D.Lgs 50/2016 L’importo della suddetta cauzione è ridotto secondo le percentuali indicate nell’articolo 93, comma 2.3 e 7, del D. Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti50/2016. La garanzia fideiussoria può essere fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali ed in ogni caso per tutta la durata della garanzia "full risk” (dev’essere espressamente indicato la durata della garanzia). Si precisa inoltre che: • In caso di partecipazione in R. T. I. e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; • In caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo D. Lgs. 1° °settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre essere irrevocabile. La mancata costituzione della suddetta garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’aggiudicazione. La garanzia cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto solo a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto ex lege previsto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. La garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo.
Appears in 2 contracts
Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006L’appaltatore dovrà costituire, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire per i termini di durata dell’appalto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, cauzione fissata nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; del 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta successive modificazioni e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiintegrazioni. La garanzia fideiussoria può potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da imprese di cui all'articolo 106 assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile ramo cauzione. Ogni atto fideiussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: -la rinuncia da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c. e l’impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quanto la Stazione Appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; -la rinuncia dell’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale ad opera del creditore di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività c.c.; -l’impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante, senza alcuna riserva. La Ai sensi dell’art. 113, ultimo comma, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto fideiussoria determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedi cui al bando di gara, che aggiudica l'appalto nonché l’eventuale aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàregolare esecuzione del servizio. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. L’importo della garanzia è ridotto del 50% ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi A norma dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore l'Impresa Aggiudicataria del contratto è obbligato obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione revisione, iscritta nell'albo previsto dall'articolo dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 comma 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Committente. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell’Ente Committente, con la sola condizione della stazione appaltantepreventiva consegna all'istituto garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte di prestazione contrattuale. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàverifica di conformità definitiva.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 163/2006207/2010, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria del 10 fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale ovvero, cento) dell’importo complessivo dell’accordo quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in caso favore di aggiudicazione con ribasso d'asta un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); e ove qualora il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentieccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria può essere bancaria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o assicurativa da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La fideiussione garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo.
3. La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 113, comma 5, Codice dei contratti e dell’articolo 123, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi dell’ultimo contratto applicativo; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del codice civile2, c.c., nonché l’operatività della garanzia cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàStazione Appaltante.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Ai sensi 1. Per effetto dell’art. 113 31, comma 2 della l.p. 2/2016 come modificato dall’articolo 28, comma 11 della l.p. 19/2016, all’accordo quadro è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 per un importo fissato nella misura stabilita dall’articolo 103, l'esecutore comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.
2. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali e/o dal competente Servizio in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento.
3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell’appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
4. Lo svincolo della fideiussione è obbligato regolato dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che lo svincolo della rata a costituire una garanzia fideiussoria saldo è effettuata solo dopo l’approvazione del 10 per cento dell'importo contrattuale certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione secondo la tempistica stabilita dall’articolo 26 della L.P. 26/1993 e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all’appaltatore.
5. L’amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinottemperanza, nella misura corrispondente all’aumento la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiprezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La garanzia fideiussoria può definitiva dovrà essere bancaria emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o assicurativa 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di collaudo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori; l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 106 del decreto legislativo all'art. 26, comma 1° settembre 1993 n. 385 , della L.P. 26/93, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione approvazione del certificato di conformitàcollaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all’appaltatore debitore principale;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore Al momento della stipulazione del contratto è obbligato a l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria fidejussoria nella misura del 10 per cento dell'importo 10% dell’importo contrattuale ovverodei lavori, in caso di aggiudicazione secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuali percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della ; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o fidejussoria rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° D.Lgs. 1 settembre 1993 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 58109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La fideiussione deve suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l'appalto l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A garanzia del pieno e regolare pagamento del canone concessorio, l'esecutore del contratto il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato canone quale risultante dall’offerta presentata in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentigara, fatta salva l’applicazione dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo nell’albo di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, D.Lgs. n. 5858/1999. La fideiussione garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente. La garanzia deve essere di durata pari a quella del contratto di concessione. Il concessionario può altresì presentare una garanzia di durata inferiore e comunque di durata pari ad almeno cinque anni a condizione che, in apposita clausola, vi sia l’espresso impegno del garante al rinnovo della stazione appaltantestessa fino al termine della concessione. La cauzione viene prestata a garanzia anche dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune concedente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 39, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di concessione. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 13 del disciplinare di gara da parte della stazione appaltantedel Comune concedente, che aggiudica l'appalto la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri Si richiama per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione quanto non espressamente previsto l’art. 103 del certificato di conformitàD.Lgs. 50/2016.
Appears in 2 contracts
Samples: Concession Agreement, Concession Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta percentuale di ribasso; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. L’importo La mancata costituzione della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di certificazione del sistema cui agli artt.75 e 121, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. da parte di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiquesta Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Tale garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigaranzia, a semplice richiesta scritta ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della stazione appaltanteprogrammazione economica. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto Deve permanere fino al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall’art. 113, comma 3, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia, valevole ai sensi dell’art.121, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. anche per i contratti sotto soglia comunitaria. Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.
Appears in 2 contracts
Samples: Construction Contract, Construction Contract
Cauzione definitiva. Ai La Ditta affidataria a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi dell’arte con le modalità dell'art. 113 103, comma 1, del D.Lgs. n. 163/200650/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, l'esecutore commi 2 e 3 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentivalore dell’accordo quadro salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'aggiudicatario può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo dai soggetti di cui all'articolo 106 93, comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D. Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 50/2016 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58smi. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia per l’esecuzione definitiva" si rinvia all'art. 103 del contratto determina la decadenza dell'affidamento Codice di e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontratti.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro, Contract
Cauzione definitiva. Ai A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. del D.lgs 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è cauzione potrà essere ridotto del 50% %, ai sensi dell’art. 54 comma 11 della L.R. 05/2007, per gli operatori economici in possesso di le ditte alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistema. Il possesso Per fruire di tale requisito deve essere segnalato in sede beneficio le ditte dovranno allegare alla fideiussione copia di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentitale certificazione. La garanzia fideiussoria cauzione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e che delle finanze. Non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ammessi versamenti in contanti o assegni. La fideiussione deve bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del cauzione verrà svincolata dopo che il contratto determina avrà avuto piena esecuzione, quanto consti che l'aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l'Amministrazione Regionale o che, diversamente, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria medesima debba essere incamerata a titolo di penale. Lo svincolo sarà disposto in base a domanda dell'aggiudicatario nella quale egli dichiari di non aver altro da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàpretendere dall'Amministrazione in dipendenza dell'appalto in argomento.
Appears in 2 contracts
Samples: Disciplinary Procedure, Disciplinary Procedure
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Il possesso ; per fruire di tale requisito deve essere segnalato beneficio, gli operatori economici segnalano, in sede di offerta offerta, il possesso del requisito e documentato lo documentano nei modi previsti prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o assicurativa inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ultimazione dei lavori. La fideiussione deve Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La mancata costituzione della garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e cessa l'acquisizione della cauzione provvisoria di avere effetto solo alla data di emissione cui all’art. 75 del certificato di conformitàD.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
Appears in 2 contracts
Samples: Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai In applicazione della Legge n.120/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria. In sede di stipula del contratto, che avverrà mediante scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico, la Ditta affidataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d’asta e al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che la Stazione appaltante dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura ai sensi del comma 2 dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti50/2016. La garanzia fideiussoria può essere è costituita, a scelta dell’offerente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere del Comune di Carpi, UNICREDIT BANCA S.p.a. di Carpi a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria della Stazione appaltante (Comune di Carpi);
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o rilasciata dagli assicurative o intermediari iscritti nell'albo finanziari a ciò autorizzati. Per i dettagli relativi alle specifiche modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio versamento della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui garanzia definitiva si rimanda all’art. 1957 comma 2 10 dell’avviso esplorativo di mercato. Al termine del codice civilerapporto il Comune procederà allo svincolo definitivo della cauzione, nonché l’operatività della prestata a garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàdelle obbligazioni dedotte in contratto.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Assistenza E Service Audio Video Luci E Streaming, Accordo Quadro Per Servizi Elettrici
Cauzione definitiva. L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. n. 163/2006, l'esecutore 50/2016 l’importo della garanzia è fissato nella misura del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5858 - ai sensi dell’art. La fideiussione 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorniLa sottoscrizione del garante dovrà, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriagarante medesimo. La garanzia copre gli oneri definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il mancato od inesatto adempimento completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e cessa per il pagamento di avere effetto solo quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del D. lgs n.50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo (o del certificato di collaudo) dell’intero A.Q. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo Contratto Applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente A.Q. e salvo diversa formale preventiva comunicazione della Stazione Appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo. Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’A.Q. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
Appears in 2 contracts
Samples: Appalto Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Appalto Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 Al contratto è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/200650/2016 e ss.mm.ii. per un importo fissato nella misura stabilita dall’articolo 103, l'esecutore comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.
2. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’Appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), sarà cura dell’Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
4. Lo svincolo della fideiussione è obbligato regolato dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando che lo svincolo della rata a costituire una garanzia fideiussoria saldo è effettuata solo dopo l’approvazione del 10 per cento dell'importo contrattuale certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione secondo la tempistica stabilita dall’articolo 26 della l.p. n. 26/1993 e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all’Appaltatore.
5. L’Amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinottemperanza, nella misura corrispondente all’aumento la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiprezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La garanzia fideiussoria può definitiva dovrà essere bancaria emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o assicurativa 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo quello di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998regolare esecuzione approvati, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente dai quali risulti la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione ultimazione dei lavori;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Modena;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del certificato di conformitàD.M. n. 31/2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
Appears in 2 contracts
Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006163/2006 e dell’articolo 123 del D.P.R. 207/2010, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta all’Aggiudicatario la costituzione di una garanzia fideiussoria del 10 fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale ovvero, in cento) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centocento dell’importo a base di gara, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% cinquanta per gli operatori economici in possesso di certificazione cento nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, del sistema di qualità conforme alla norma europea D.Lgs. 163/2006.
2. La mancata costituzione della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca dell’affidamento e documentato nei modi previsti dalle norme vigentil’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. Essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’Accordo Quadro.
4. La mancata costituzione cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di tutte le obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più in rapporto ai crediti dell’Appaltatore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia cauzione per l’esecuzione l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto determina disposta in danno dell’Appaltatore, e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’Accordo Quadro. L’ammontare residuo della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformitàregolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. E’ facoltà della Stazione Appaltante di incassare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
7. Ai sensi dell’art. 123, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o di validità dell’Accordo Quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
8. La cauzione definitiva può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
9. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.
Appears in 2 contracts
Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006fini della stipula del contratto, l'esecutore del contratto è obbligato una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a costituire richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverodegli impegni contrattuali, di importo pari al 10% dell’importo contrattuale, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%., ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cauzione definitiva: ⮚ deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⮚ deve avere scadenza non anteriore a quella dell'intera durata del contratto; ⮚ deve prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo in capo all’aggiudicatario del pagamento di premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui lo stesso aggiudicatario obbligato consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione; ⮚ deve prevedere la giurisdizione esclusiva del Foro di Cagliari per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito qualsiasi controversia possa insorgere tra le parti; ⮚ deve essere segnalato in sede tempestivamente reintegrata qualora, durante l’esecuzione del servizio, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata. La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiversare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. In caso di ritardo saranno dovuti interessi moratori calcolati sulla base del D. Lgs. n. 231/2002. La garanzia fideiussoria fideiussoria, a scelta della ditta, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione delle finanze e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione L'importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per l’esecuzione cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI GEI EN 45000 e della serie UNI GEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del contratto determina sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI GEI ISO 9000, ovvero la decadenza dell'affidamento dichiarazione della presenza di elementi significativi e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa tra loro correlati di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàtale sistema.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006In relazione agli appalti specifici di fornitura annuale L’IMPRESA risultata aggiudicataria, l'esecutore a proprie spese, deve costituire successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro il termine perentorio assegnato dalla FEM nella relativa comunicazione, prima della stipulazione del contratto medesimo, una cauzione definitiva a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti.
2. Il valore del deposito cauzionale è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore pari al 10 10,00 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale salvo quanto stabilito dall’art. 113, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per centocomma 1, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centodel d.lgs. 163/2006.
3. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici qualora l’IMPRESA sia in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del d.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio l’IMPRESA deve allegare, alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione, la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all’originale nelle forme di cui all’art. 19 del DPR n. 445/2000).
4. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
a) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Xxxxxx Xxxx;
b) libretto di deposito al portatore;
c) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
d) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla FEM.
5. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
6. Nel caso in cui l’IMPRESA presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) presentata in carta legale o resa legale;
b) presentata con la sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
1. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti;
2. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
c) massimale o importo garantito pari al 10,00% dell’importo contrattuale, con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
1. “la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la stazione appaltante non disporrà la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della fideiussione. Il possesso periodo di tale requisito deve essere segnalato esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva stessa stabilito dall’art. 113, comma 3 del d.lgs. 163/2006, è rapportato alla durata complessiva della garanzia così come eventualmente estesa in sede di offerta presentazione dell’offerta”;
2. “il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 rinuncia ad avvalersi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia nonché all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornisenza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla stazione appaltante, a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”;
3. “non può essere opposto alla stazione appaltante l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”;
4. “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Xxxxxx Xxxx è quello in cui ha sede la medesima”;
5. solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla stazione appaltante;
7. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Il periodo di esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva, è rapportato alla durata complessiva della garanzia di prodotto così come eventualmente estesa in sede di presentazione dell’offerta. A garanzia della corretta esecuzione del servizio di garanzia e assistenza in garanzia l’IMPRESA può costituire un’autonoma cauzione definitiva di importo pari al 2,5 % dell’importo contrattuale.
8. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltanteFEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. La garanzia copre gli Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri per di qualsiasi tipo a carico della FEM.
10. Salvo il mancato od inesatto adempimento diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal contratto d’appalto. In tal caso l’IMPRESA è obbligata ad integrare e cessa di avere effetto solo alla data di emissione a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del certificato di conformitàrelativo avviso.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'esecutore del contratto è obbligato a l'aggiudicatario deve costituire una garanzia fideiussoria del 10 cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento cento) dell'importo contrattuale ovvero. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale , in caso a titolo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti pegno a favore del Comune ; il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito valore dei titoli deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere al corso del giorno del deposito ;
b) contanti , con versamento presso la Tesoreria Comunale ;
c) Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'albo all’albo speciale di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1° 1 settembre 1993 n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e garanzie, che sono sottoposti sottoposte a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo nell'Albo previsto dall'articolo dall'art. 161 del decreto legislativo d.lgs. 24 febbraio 1998, 1998 n. 5858 . La fideiussione garanzia deve prevedere contenere espressamente la rinuncia al le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 comma c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, ;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia richiesta medesima;
d) per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantequalsiasi controversia tra il Comune ed il garante , che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriail foro competente è quello di Ancona . La garanzia copre gli oneri per non può essere modificata senza il mancato od inesatto adempimento consenso del Comune e cessa di avere effetto solo comunque alla data di emissione scadenza si rinnova sino a quanto il Comune , con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato . La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta , senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria , dopo la scadenza del certificato di conformitàcontratto .
Appears in 1 contract
Samples: Affidamento Gestione Delle Attività
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveroI.V.A. esclusa, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella o alla misura percentuale corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto alla percentuale di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della offerto, a garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso dell'esatto adempimento di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta tutte le obbligazioni previste dal presente capitolato e documentato nei modi previsti dalle norme vigentidal successivo contratto.
2. La garanzia fideiussoria può essere cauzione definitiva, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 polizza assicurativa, dovrà prevedere le seguenti clausole:
a) validità non inferiore alla durata del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente contratto;
b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ;
c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale;
d) l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1952 comma 2 del codice civileC.C. Le imprese partecipanti alla gara, nonché l’operatività in possesso della garanzia medesima entro 15 giornicertificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una cauzione definitiva ridotta del 50%, ovverosia del 5% dell’importo a semplice richiesta scritta della stazione appaltantebase d’asta.
3. La mancata costituzione cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune abbia patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l'ammontare della garanzia cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per l’esecuzione tutta la durata del contratto determina e sarà svincolata dopo esplicita autorizzazione allo svincolo e restituita al contraente solo dopo la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte della stazione appaltantedel RCC, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriafatto salvo quanto previsto dall’art. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 113 del certificato di conformitàD.Lgs 163/2006. .
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a deve costituire una garanzia fideiussoria definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, contrattuale.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, nella misura corrispondente all’aumento cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. L’importo La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art.93 comma 7 del 50% D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Il possesso La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e documentato nei modi previsti dalle norme vigentimedie imprese.
5. La garanzia fideiussoria può essere bancaria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o assicurativa del certificato di regolare esecuzione, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo comunque fino a dodici mesi dalla data di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'art.1957, secondo comma, del codice Codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione definitiva di cui all'art.103 comma 1 del contratto D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
11. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
12. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.
13. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
14. La garanzia copre gli oneri per definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n.31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il mancato od inesatto adempimento e cessa debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di avere effetto solo alla collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di emissione ultimazione dei lavori; l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di conformitàcollaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all’appaltatore debitore principale;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di .......................;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n.31 di data 19 gennaio 2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore L’esecutore del contratto prima della stipula dello stesso è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 a titolo di cauzione definitiva, pari al dieci per cento dell'importo (10%) dell’importo contrattuale ovvero(€ 4.500,00, I.V.A. di legge esclusa), sotto forma di fideiussione bancaria oppure assicurativa oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ed in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e delle Finanze ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. 113 D.lgs 12.04.2006, n. 163. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 dieci per centocento (10%), nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 dieci per centocento (10%); e ove il ribasso sia superiore al 20 venti per centocento (20%), nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticento (20%). La garanzia fideiussoria può deve essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie contratto e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del 2, codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del D.lgs. 12.04.2006 n. 163 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto aggiudicherà al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.lgs. 12.04.2006 n.163. La garanzia copre gli oneri per il ogni onere che potrà derivare dal mancato od o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi nell’ipotesi di cui all’articolo “Risoluzione contrattuale” ed a garanzia del pagamento delle penali di cui all’articolo “Penalità” del presente capitolato. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal soggetto aggiudicatario e cessa fatti salvi i maggiori diritti della Stazione appaltante, la stessa procederà all’incameramento della cauzione suddetta, con semplice proprio atto. La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. E’ fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese per Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale, nonché l'esperimento di avere effetto solo alla data ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di emissione cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del certificato contratto. In caso di conformitàinadempienza, la cauzione verrà reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto all’aggiudicatario.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai A garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, l’aggiudicatario, ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a dovrà costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveroa titolo di cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore pari al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento 10% dell’importo contrattuale. Tale importo è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20 per cento10% della medesima, nella misura corrispondente all'aumento mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. L’importo della garanzia cauzione definitiva è inoltre ridotto del 50% cinquanta per gli operatori economici in possesso di cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Il possesso Per fruire di tale requisito deve essere segnalato beneficio, il concorrente dovrà produrre la seguente documentazione: - copia conforme all’originale della certificazione di qualità di cui sopra; ovvero, in sede alternativa - dichiarazione rilasciata dall’Ente Certificatore attestante il possesso della certificazione di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiqualità di cui sopra. Tale dichiarazione dovrà riportare il numero del certificato, l’organismo che lo ha rilasciato, la data del rilascio, la data di scadenza, la vigenza. La garanzia fideiussoria può potrà essere prestate mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione 58 e deve prevedere espressamente prevedere:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ;
b) la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività ;
c) l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedi Start;
d) la sua irrevocabilità. La mancata costituzione della garanzia cauzione resterà vincolata per l’esecuzione la ditta aggiudicataria per tutta la durata del contratto determina e viene restituita dopo aver accertato che la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui Start nulla ha più da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàpretendere.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Services
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006dell’articolo 103, l'esecutore del contratto comma 1, delD.Lgs 50/2016, è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverodenominata garanzia definitiva, in caso forma di aggiudicazione cauzione o fideiussione, con ribasso d'asta le modalità di cui all’art. 93 commi 1 e 2 del medesimo Decreto, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); e ove qualora il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoeccedente la predetta misura percentuale. L’importo della garanzia definitiva, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici in caso di possesso delle certificazioni di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticui
2. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo definitiva di cui all'articolo 106 al primo comma, prevista con le modalità di cui all'Art. 103, comma 4 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998DLgs. 50/2016, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’Art. 1957 1957, comma 2 del codice civile2, C. C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriaStazione Appaltante.
3. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 % dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’Università degli Studi di Torino, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Esecutore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20% dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga.
4. Lo schema di polizza tipo per la garanzia fideiussoria è quello previsto dal D.M. 12 marzo 2004, 123.
5. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio. La cauzione è costituita a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio o per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Esecutore, nonché del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dalla Stazione Appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Esecutore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
6. La garanzia fideiussoria è deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai A copertura dell'eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, al momento della sottoscrizione del contratto, l'aggiudicatario documenta l'avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’artdell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006163/2006 e s.m.i.; La polizza fidejussoria o la polizza assicurativa, l'esecutore dovranno prevedere, ai sensi dell'art. 113, comma 2, del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; D.Lgs. 163/2006 e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principales.m.i., la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione Per gli effetti dell’art.113 comma 3 del D.Lgs. 163/2006e s.m.i., la Cauzione Definitiva, come sopra prestata e costituita, è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria preventiva consegna all’istituto garante, da parte della stazione appaltantedell’Appaltatore, che aggiudica l'appalto degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri 25% (venticinque per il mancato od inesatto adempimento e cessa cento) dell’iniziale importo garantito è svincolato dal Comune di avere effetto solo Latina, secondo la normativa vigente, alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi compreso il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché, a garanzia del rimborso delle somme che l’amministrazione avesse eventualmente pagato in eccedenza rispetto al credito risultante dalla liquidazione finale dell'appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente la somma a disposizione.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artdell‟articolo 113, comma 1, del d.lgs. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria del a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo dell‟importo contrattuale ovvero, in a garanzia dell‟esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti e delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato per un ammontare pari al 10% dell‟importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d‟asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l‟aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della La garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito fidejussoria deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticonforme allo schema tipo 1.2 del d.m. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 199812 marzo 2004, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all‟eccezione di cui all’art. 1957 all‟articolo 1957, comma 2 del codice civile2, c.c., nonché l’operatività l‟operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteappaltante » prevista dall‟art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell‟elenco speciale di cui all‟art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell‟economia e delle finanze. Il deposito cauzionale definitivo dovrà avere efficacia fino alla scadenza del periodo di garanzia di 36 mesi richiesti dal presente capitolato o di quello integrativo indicato dal concorrente in sede di “offerta tecnica”; tuttavia l‟efficacia si intende prorogata qualora, oltre tale termine, fossero pendenti controversie tra l‟Amministrazione e la Ditta aggiudicataria. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione viene prestata a garanzia dell‟adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall‟eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L‟Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l‟eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell‟esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell‟esecutore. L‟Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall‟esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei xxxxxxxxxx.Xx garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall‟Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all‟esecutore, salva la facoltà dell‟Amministrazione di procedere alla risoluzione del xxxxxxxxx.Xx mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento revoca dell‟affidamento e l'acquisizione l‟acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, dell‟Amministrazione appaltante che aggiudica l'appalto procede ad aggiudicare l‟appalto al concorrente che segue nella graduatoriagraduatoria ai sensi dell‟art. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 113, comma 4, del certificato di conformitàd.lgs. 163/2006.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Un Edificio in Legno Lamellare
Cauzione definitiva. 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. 8261 in data 08.02.2017 rilasciata dalla BTL Banca del Territorio Lombardo Credito Cooperativo per l'importo di €. 18.068,04 (diciottomilazerosessantotto/04).
2. Ai sensi dell’art. 113 dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo ed è svincolata automaticamente al termine dell’appalto. La garanzia deve essere integrata, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla data sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di emissione tutte le obbligazioni del certificato contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di conformitàvalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione definitiva. In sede di stipula contrattuale la Ditta affidataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d’asta e al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura ai sensi del comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. I suddetti depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da primarie compagnie assicuratrici, istituti di credito ed intermediari finanziari a ciò autorizzati. Ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 tale fidejussione, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione costituita con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo le modalità di cui all'articolo 106 93, commi 2 e 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D.Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 199850/2016, n. 58. La fideiussione deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'art.1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteappaltante (articolo 93, comma 4). La mancata costituzione Al termine del rapporto il Comune procederà allo svincolo definitivo della cauzione, prestata a garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàdelle obbligazioni dedotte in contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Promozione E Comunicazione
Cauzione definitiva. Ai 20.1 L'Aggiudicatario, ai sensi dell’artdell'art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore del contratto è obbligato sarà tenuto a costituire prestare una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverocauzione definitiva, in caso a mezzo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 polizza assicurativa, che svolgono dovrà: • essere prodotta in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve originale con espressa menzione dell'oggetto; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 del codice civile2, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante.
20.2 La cauzione definitiva, fermo restando quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente.
20.3 L'Aggiudicatario é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
20.4 La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro i due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
20.5 La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedell’affidamento, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per fermo restando il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàrisarcimento dei danni nei confronti dell'Agenzia.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs113, comma 1, del D. Lgs. n. 163/2006163/2006 a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, l'esecutore nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una costituire, prima della firma del medesimo, la garanzia fideiussoria del 10 per cento a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell'importo contrattuale ovveroo di importo superiore, in caso da calcolarsi ai sensi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centodetto art. L’importo della garanzia è ridotto 113 del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiD.lgs.163/2006. La garanzia fideiussoria può essere cauzione, se presentata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998assicurativa, n. 58. La fideiussione deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicate all’impresa appaltatrice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto nei commi precedenti il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione definitiva è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su essa il comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto determina contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo del Comune, quest’ultimo ha la decadenza dell'affidamento facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato Speciale. Il deposito cauzionale è svincolato, su richiesta dell’affidataria, nella misura del 75% con le modalità indicate al comma 3 dell’art.113 del D. Lgs 163/2006 ed il restante 25% restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriaprevidenziali. La garanzia copre gli oneri Si applica in ogni caso il comma 4 dell’articolo 113 del codice degli appalti. Resta salva per il mancato od inesatto adempimento e cessa Comune l’esperimento di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’oneri
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell'articolo 31, della L.P. n. 2 del 9 marzo 2016, dell'articolo 8, della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990 e succ. 113 mod. e int. e del suo regolamento attuativo nonché dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 e succ. mod. e int., l'esecutore l'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto contratto, è obbligato obbligata a costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, nelle forme previste dall'articolo 8 della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990 e succ. mod. e int.. L'importo della garanzia fideiussoria è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo del valore complessivo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticoncessione. La garanzia fideiussoria deve avere durata pari alla durata del contratto.
2. Alla cauzione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int.
3. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. la cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
4. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione ove la cauzione risultasse insufficiente.
5. Il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione nell’importo originario ogni volta che la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte dell’Amministrazione comunale. La reintegrazione deve avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’espressa richiesta dell’Amministrazione. In difetto, previa diffida, il Comune procede alla risoluzione del contratto.
6. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7. La costituzione del deposito cauzionale può essere avvenire tramite fideiussione bancaria (o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo all'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fideiussoria.
8. Nel caso di garanzia fideiussoria costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sotto indicate modalità:
a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre /2000 n. 58. La 445, attestante l'autenticità della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fideiussione deve prevedere espressamente bancaria o alla polizza fideiussoria;
b) espressa indicazione che "la rinuncia al beneficio della preventiva escussione garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della stazione appaltantedel Dirigente o suo delegato cui compete la gestione del contratto", con la precisazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa l'eventuale indicazione di avere effetto solo alla una data di emissione scadenza deve essere accompagnata dall'espressa precisazione che l'indicazione stessa è inserita ai soli fini della quantificazione del certificato premio o del corrispettivo, fermo restando la clausola appena riportata circa la durata della garanzia;
c) espressa indicazione di conformità.tutte le clausole di seguito indicate:
Appears in 1 contract
Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Dell'impianto Sportivo
Cauzione definitiva. Ai Il Broker aggiudicatario è tenuto a prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall’Università, un deposito cauzionale definitivo, calcolato per l’intera durata del contratto, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici effetti di cui all’art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cauzione, da presentarsi in possesso originale, potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di certificazione assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiramo cauzione. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la cauzione dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività ; - impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università, senza alcuna riserva. Ai sensi dell’art. 93, com. 7 del del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva può essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della stazione appaltanteserie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. In caso di raggruppamento, lo stesso può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento revoca dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione garanzia provvisoria da parte della stazione appaltantedi cui al disciplinare di gara, che aggiudica l'appalto nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàregolare esecuzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker aggiudicatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dall’Università, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
Appears in 1 contract
Samples: Brokerage Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta percentuale di ribasso; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. L’importo La mancata costituzione della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di certificazione del sistema cui agli artt.75 e 121, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. da parte di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiquesta Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Tale garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigaranzia, a semplice richiesta scritta ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della stazione appaltanteprogrammazione economica. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto Deve permanere fino al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art.235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall’art. 113, comma 3, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia, valevole ai sensi dell’art.121, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. anche per i contratti sotto soglia comunitaria. Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Cauzione definitiva. 1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante polizza fideiussoria dell’Agenzia di Assicurazioni VITTORIA ASSICURAZIONI n. 321.071.0000000016 in data 11/6/2009 per un importo di euro 13.227,93 (tredicimiladuecentoventisette/93)---------------
2. Ai sensi dell’art. 113 113, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune.
3. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
6. Il Comune può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Public Works
Cauzione definitiva. Ai 20.1 L'Aggiudicatario, ai sensi dell’artdell'art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore del contratto è obbligato sarà tenuto a costituire prestare una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverocauzione definitiva, in caso a mezzo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 polizza assicurativa, che svolgono dovrà: essere prodotta in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve originale con espressa menzione dell'oggetto; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 del codice civile2, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante.
20.2 La cauzione definitiva, fermo restando quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente.
20.3 L'Aggiudicatario é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
20.4 La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro i due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
20.5 La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedell’affidamento, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per fermo restando il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàrisarcimento dei danni nei confronti dell'Agenzia.
Appears in 1 contract
Samples: Assicurazione
Cauzione definitiva. Ai A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. del D.lgs 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è cauzione potrà essere ridotto del 50% %, ai sensi dell’art. 54 comma 11 della L.R. 05/2007, per gli operatori economici in possesso di le ditte alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistema. Il possesso Per fruire di tale requisito deve essere segnalato in sede beneficio le ditte dovranno allegare alla fideiussione copia di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentitale certificazione. La garanzia fideiussoria cauzione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e che delle finanze, Non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ammessi versamenti in contanti o assegni. La fideiussione deve bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del cauzione verrà svincolata dopo che il contratto determina avrà avuto piena esecuzione, quanto consti che l'aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l'Amministrazione Regionale o che, diversamente, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria medesima debba essere incamerata a titolo di penale. Lo svincolo sarà disposto in base a domanda dell'aggiudicatario nella quale egli dichiari di non aver altro da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàpretendere dall'Amministrazione in dipendenza dell'appalto in argomento.
Appears in 1 contract
Samples: Disciplinary Procedure
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire L’appaltatore deve prestare una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore cauzione definitiva pari al 10 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per salvo gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 incrementi disposti all’articolo 113 del decreto legislativo 1° 12 aprile 2006, n. 163. La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio - può essere costituita nei seguenti modi:
(A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
(B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, x xxx xxxxxxx legislativo 7 settembre 1993 2005 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività 209;
(C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 cui all’articolo 107 del decreto legislativo 24 febbraio 19981 settembre 1993, n. 58385. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia è prestata per l’esecuzione qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria per cui l’appaltatore sia riconosciuto inadempiente. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriaProvincia. La Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. In caso di proroga e/o rinnovo del contratto l’appaltatore s’impegna a mantenere la garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.fideiussoria
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai L’aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 103 del D. Lgs.vo n. 163/200650/2016 e s.m.i., l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiaggiudicazione. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 106 103 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D. Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 199850/2016, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione viene posta a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell'appaltatore, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell'appaltante, a diversa assegnazione del servizio aggiudicato all'appaltante. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006L’Assuntore è tenuto a costituire, l'esecutore all’atto della stipula del contratto è obbligato a costituire contratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore esecuzione a titolo di cauzione definitiva pari al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 5010% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’importo complessivo dell’appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e cessa contratto di avere effetto solo appalto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché per le somme eventualmente spese dal Committente per inadempienza dell’Assuntore o cattiva esecuzione del servizio. La garanzia può essere costituita nei seguenti modi:
A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, x xxx xxxxxxx legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria, dovranno espressamente prevedere, a pena di esclusione dalla gara:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, naturali, consecutivi, a semplice richiesta scritta del Committente;
d) la durata per tutto il periodo contrattuale esteso alla data del collaudo finale, ovvero fino all’esaurimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancanza di emissione tali clausole esplicite o altre perfettamente equivalenti rende inaccettabile la fideiussione. La garanzia resta vincolata, come previsto dall’art. 113, comma 2, del certificato decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e s.m.i. e salvo le riduzioni ivi previste, per tutta la durata dell’appalto e verrà restituita all’Assuntore al termine del contratto e dopo che l’Assuntore abbia concluso i propri obblighi contrattuali. Ogni qualvolta la garanzia venga ridotta ai sensi della precitata norma, l’Assuntore si impegna a fornire al comune di conformitàLavagna i documenti che ne comprovino l’ammontare residuo. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia per le spese sostenute per gli interventi e servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale oppure per incamerare penali maturate anche prima della stipulazione formale del contratto. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Assuntore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Tale potere sarà esercitato con incameramento parziale o totale, richiedendo all'Istituto Bancario o all'Assicurazione il versamento in contanti dell'importo corrispondente della garanzia. L'Assuntore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 15 giorni dall’incameramento dell’importo. In caso di ritardo, si applicherà una penale pari ad un ventesimo dell’importo da reintegrare, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall'Assuntore per l'accettazione alla data della stipula dei Verbali di inizio del servizio qualora quest’ultima intervenga prima della sottoscrizione del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Per Il Servizio Integrativo Di Raccolta Dei Rifiuti Solidi Urbani
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, l'esecutore ivi compreso il pagamento del contratto è obbligato a canone, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'affidatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria cauzione definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’ importo complessivo del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso valore dei canoni concessori posti a base d’asta. Trattandosi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento concessione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo servizio non trova applicazione la riduzione della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticauzione definitiva. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o definitiva (nelle forme previste dall'art. 103 D.Lgs. 50/2016) dovrà avere validità per tutto il periodo contrattuale e risultare conforme a quanto statuito dall'articolo sopra richiamato. La garanzia fidejussoria dovrà possedere i seguenti requisiti: − emessa da primaria compagnia assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da istituto di credito o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono D. Lgs. 285/93; − essere escutibile a prima richiesta con ogni eccezione rimossa, in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58deroga all'art. La fideiussione deve prevedere espressamente la 1945 cc; − riportare esplicita rinuncia al beneficio nei confronti della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale (art. 1944 cc) sia ai termini di cui all’artall'art. 1957 comma 1957, commi 1 e 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima cc; − essere escutibile entro 15 giorni, a giorni mediante semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune. La cauzione definitiva dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria ( costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell' esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto cauzione definitiva determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione da parte del soggetto appaltante concedente. Ugualmente verrà disposta la revoca nel caso di escussione della cauzione provvisoria da parte e mancata ricostituzione della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriacauzione come previsto nel precedente art. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità4.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artLa costituzione della cauzione definitiva, di cui all'art. 113 123 del D.P.R. 207/2010 come la firma del contratto di appalto, dovrà avvenire nel termine perentorio comunicato dalla Stazione appaltante alla ditta aggiudicataria dell’appalto. La cauzione definitiva, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 10.6.82 n. 348, è stabilita dall'art.113 del D.Lgs. n. 163/2006163/06 e successive modifiche ed integrazioni, l'esecutore nella misura del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in netto di appalto (lavori + progettazione). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo Si precisa che il suddetto importo dei lavori, ai fini della garanzia è ridotto costituzione della cauzione definitiva, oltre all’importo del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato corrispettivo contrattuale sarà costituito anche dalla quantificazione economica delle migliorie presentata dall’aggiudicatario in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentigara. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo predetta fideiussione dovrà espressamente prevedere:
1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente ) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante;
2) la rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 2 comma dell'art. La mancata costituzione 1957 del C.C.. L'obbligazione sarà duratura e valida fino a dichiarazione liberatoria da parte della garanzia per l’esecuzione Stazione appaltante, nei modi e nei tempi prescritti dall'art. 5 della Legge 741/81. Secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 75 del contratto determina la decadenza dell'affidamento D.Lgs. 163/06 e l'acquisizione successive modifiche ed integrazioni, gli importi della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo e della cauzione definitiva e del loro eventuale rinnovo sono ridotti del 50%, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da parte organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della stazione appaltanteserie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriala certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa cauzione definitiva sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàlavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Cauzione definitiva. Ai La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi dell’arte con le modalità dell'art. 113 D.Lgs27 103, comma 1, del D. Lgs. n. 163/200650/2016 la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, l'esecutore commi 2 e 3 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentisalvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo dai soggetti di cui all'articolo 106 93, comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D. Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 50/2016 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58smi. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia per l’esecuzione definitiva" si rinvia all'art. 103 del contratto determina la decadenza dell'affidamento Codice di e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontratti.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Di Fornitura E Installazione Di Attrezzature Scientifiche E Didattiche
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artA salvaguardia della corretta esecuzione di tutto il presente contratto, compreso il pagamento delle “Spese di contratto” di cui al successivo art. 113 D.Lgs. n. 163/200614 del presente contratto, l'esecutore nonché dei corretti adempimenti del contratto è obbligato periodo di garanzia, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta, la stessa potrà essere prodotta a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveromezzo bonifico intestato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx o tramite versamento in contanti presso Unicredit Banca – Sede di Modena – IBAN IT/02/Q/02008/12930/000000512773 intestato all’Ateneo (in tal caso allegare ricevuta di versamento o bonifico), oppure tramite fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centooriginale, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per da redigersi secondo gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo schemi tipo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 al D.M. 12 marzo 2004 n. 385 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L). con autentica notarile in calce, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998dovrà prevedere espressamente, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione escussione, il pagamento a semplice e non documentata richiesta del beneficiario entro quindici giorni, a parziale deroga di quanto previsto dal co. 1 dell’art. 4 dello schema tipo 1.1 del D.M. 123/2004, l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore (Stazione Appaltante) le eccezioni spettanti al debitore principaleprincipale (Ditta) in deroga all’art.1945 c.c., il Foro competente in Modena per le eventuali controversie fra la Stazione Appaltante (ente garantito) ed il garante, la rinuncia all’eccezione validità di 180gg dal termine ultimo di presentazione delle offerte. A suddetta polizza dovrà essere allegato il modulo reperibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx- Suddetta polizza verrà svincolata alla scadenza del periodo di garanzia di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità6.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Arredi
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale, l'esecutore del contratto è obbligato l’appaltatore si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria fideiussoria, ai sensi dell’art. 93 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; D. Lgs. 50/2016 e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentis.m.i. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 versare la somma richiesta, entro il limite dell'importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell'Amministrazione, senza che svolgono sia necessaria la costituzione in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile mora da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 quest'ultima;
b) rinuncia del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’artall'art. 1944 del c.c.
c) che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita;
d) rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civilec.c. La garanzia fideiussoria garantisce il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, nonché l’operatività anche qualora venissero applicate le penali di cui al successivo art. 16. L'Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 16, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fedeiussoria per l'applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. qualora l'ammontare della garanzia medesima dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro 15 giorni, a semplice il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta della stazione appaltanteeffettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione di cui all'art. 93 del contratto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione l'incameramento da parte dell'Amministrazione comunale della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàprovvisoria.
Appears in 1 contract
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006L’aggiudicatario, l'esecutore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia fideiussoria è fissato nella misura del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%. La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5858 - ai sensi dell’art. La fideiussione 104, comma 7 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sotto indicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di gara. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. E’ fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103 del Codice, alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Si precisa che, a norma dell’art. 103 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Ai sensi dell’art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedi Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, che aggiudica l'appalto su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per contratto di rete il mancato od inesatto adempimento e cessa deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di avere effetto solo alla data imprese aderenti al contratto di emissione del certificato di conformitàrete.
Appears in 1 contract
Samples: Manutenzione Straordinaria
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse e/o errori effettuati nell’esecuzione della prestazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 D.Lgsdel D.lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato pari a costituire una garanzia fideiussoria del €. 27.221,37 corrispondente al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocontrattuale.
2. L’importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici in stante il possesso di della certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90009001, rilasciata da organismi accreditati, così come disposto dall’articolo 75, comma 7, del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.
3. Il possesso di tale requisito La cauzione definitiva deve essere segnalato presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicata dalla Ditta affidataria.
4. Nel caso in sede cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma 1 l’Amministrazione dichiara la decadenza dall'aggiudicazione ed acquisisce la cauzione provvisoria di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticui al Disciplinare di gara, con aggiudicazione dell’Appalto al secondo in graduatoria.
5. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo cauzione è costituita con le modalità di cui all'articolo 106 agli articoli 75 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993 Decreto Legislativo n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 163 del 2006 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 s.m.i., e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58contratto.
6. La fideiussione In particolare la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1444 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia copre gli oneri per dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.
9. Qualora l’Amministrazione abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Concessionario di reintegrare la cauzione entro un quindici giorni dall’avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa pena la risoluzione di diritto del contratto.
10. La garanzia fideiussoria sarà svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo del 75% con le modalità previste dall’art. 113 comma 3 del D. Lgs. 163/2006. Il residuo 25% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il mancato od inesatto adempimento regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e cessa previdenziali.
11. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di avere effetto solo alla data di emissione rinnovo del certificato di conformitàcontratto, l’Appaltatore dovrà presentare una garanzia definitiva con le stesse modalità previste dal presente articolo.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell'art. 113 103 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 163/200650, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria del fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale ovverodell’importo contrattuale, costituita a mezzo di garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa, o fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie.
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 dieci per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.
3. La garanzia fideiussoria può dovrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie contratto ed entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante.
4. La mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto determinerà la decadenza dall’aggiudicazione e che sono sottoposti a revisione contabile l’incameramento della cauzione provvisoria da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58della Stazione Appaltante.
5. La fideiussione deve polizza dovrà prevedere espressamente la ed inderogabilmente:
a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Codice Civile;
c) l'operatività della garanzia medesima polizza entro 15 giorni, (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriaStazione Appaltante all'istituto garante.
6. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato del certificato di conformitàregolare esecuzione.
7. Qualora la garanzia venisse a scadenza prima della suddetta approvazione del certificato di regolare esecuzione, il termine di validità della garanzia stessa dovrà essere prorogato dall'istituto fidejubente, e tale proroga dovrà intervenire almeno cinque giorni prima della data di scadenza della garanzia, pena la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
8. L'istituto fidejubente non potrà invocare mancati pagamenti od una inadempienza del garantito da opporre alle richieste della Stazione Appaltante.
9. La cauzione definitiva, come previsto dall'art. 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
10. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
11. Sono fatti salvi ulteriori eventuali danni diretti ed indiretti.
12. Tale cauzione potrà essere ritenuta o incamerata, per quanto occorra, in qualunque momento, senza necessità di procedimento giudiziario o di particolari procedure, con semplice comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante.
13. la garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento della fornitura con posa nel limite massimo dell' 80% dell'iniziale importo garantito ai sensi dell'art. 103 comma 5 del d.Lgs 50/2016.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi dell’arte con le modalità dell'art. 113 D.Lgs103, comma 1, del D. Lgs. n. 163/200650/2016 la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, l'esecutore commi 2 e 3 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentisalvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo dai soggetti di cui all'articolo 106 93, comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D. Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 50/2016 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58smi. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia per l’esecuzione definitiva" si rinvia all'art. 103 del contratto determina la decadenza dell'affidamento Codice di e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontratti.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Arredi Ed Elettrodomestici
Cauzione definitiva. Ai 1. L’Appaltatore è tenuto a prestare una cauzione definitiva conforme agli schemi tipo 1.2 e 1.2.1 approvati con D.M. n. 31/2018. La cauzione è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); e ove il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20% (venti per cento). L’importo La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia “definitiva” e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% soggetto a riduzioni per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore come specificate nello schema di cui all’art. Il possesso 14 del Disciplinare di gara. Per fruire di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta beneficio l’Appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticertificazione/i dichiarate.
2. La garanzia fideiussoria può essere Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo polizza fideiussoria assicurativa, come specificato per la “garanzia provvisoria” nel Disciplinare di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile Gara. Prima della consegna, l’Appaltatore dovrà produrre la bozza della stessa ai fini dell’accettazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 dell’Ente. Ai sensi dell’art. 103, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.Lgs. n. 50/2016, n. 58. La fideiussione deve la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltanteInoltre, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadeve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova. Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell’Ente. La garanzia copre gli oneri dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
3. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto il mancato od inesatto adempimento e cessa contratto, fermo restando il risarcimento del danno. L’Ente si riserva di avere effetto solo alla data chiedere un’integrazione della cauzione in caso di emissione attivazione della proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del certificato di conformitàD.Lgs. n. 50/2016.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai Il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all’articolo 113 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. nelle forme ammesse dalla legge, entro 20 gg. lavorativi dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di aggiudicazione, per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione dell’appalto. Lo stesso sarà restituito soltanto al termine del presente contratto. Tale deposito cauzionale definitivo potrà essere prestato in uno dei seguenti modi: • tramite fidejussione bancaria di pari importo, costituita presso un Istituto di Credito di diritto pubblico o una Banca di interesse nazionale o un’Azienda di Credito di diritto pubblico autorizzata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006385/93; • tramite polizza fidejussoria assicurativa di pari importo debitamente quietanzata, l'esecutore rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del contratto è obbligato a costituire una ramo cauzioni ai sensi del D.lgs n. 175/95; • tramite garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso fidejussoria di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o pari importo rilasciata dagli intermediari Intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 Decreto Legislativo n. 385 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998delle Finanze; Ad esclusione della modalità in contanti, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al nelle cauzioni presentate con le altre modalità dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo o l’intermediario finanziario si obbliga incondizionatamente: • ad escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la di cui all’art. 1944 c.c.; • alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice civile2, nonché l’operatività c.c.; • alla operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione. In caso di aggiudicazione ad una riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il deposito cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7), del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e della stazione appaltanteDeterminazione n.° 7 del 11 settembre 2007 dell’Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di Cauzione definitiva - Interpretazione dell’art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/06 in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto, il concorrente aggiudicatario dovrà presentare - a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità. In caso di aggiudicazione ad una riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ovvero di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà essere presentata - a pena di esclusione -da ciascun soggetto costituente il raggruppamento. Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento revoca dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 da parte della stazione appaltante, Fondazione Idis che aggiudica l'appalto aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Di Pulizia
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artL'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità dell'art. 113 93 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire 50/2016 una garanzia fideiussoria fidejussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% (ex art. 93 del 10 per cento D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo contrattuale ovveroal netto degli oneri fiscali. Si applica l’art. 93, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centocomma 7, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centodel D.Lgs. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentin. 50/16 già indicato nel precedente articolo 5. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. La predetta garanzia fideiussoria può potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti delle Finanze. La suddetta garanzia dovrà possedere, oltre a revisione contabile da parte quanto già indicato al punto 5, i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: - avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 fornitura. - anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.M. 12 marzo 2004, n. 58123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite. La fideiussione deve prevedere espressamente L’importo della cauzione definitiva, come sopra determinato, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la rinuncia al certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori riduzioni ivi previste qualora sussistano i presupposti di legge. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività riduzione della garanzia medesima entro 15 giornisolo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteattestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia per l’esecuzione del contratto determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàprovvisoria.
Appears in 1 contract
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’arta) A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire, prima del perfezionamento contrattuale, una garanzia fideiussoria con le modalità e prescrizioni indicate all’art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. n. 163/200650/2016.
b) Con apposita comunicazione tramite sistema verrà richiesto all’aggiudicatario provvisorio della procedura di far pervenire all’indirizzo di Posta Elettronica Certificata dell’Amministrazione (xxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx@xxxxxxxxx.xxxxxxx.xx), l'esecutore idoneo documento in originale, in formato elettronico e firmato digitalmente, comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, indirizzato alla Città Metropolitana di Firenze – P.O. Sviluppo Sistema Informativo e Progetti d'Innovazione Tecnologica –Via Cavour, 1 – 50129 FIRENZE.
c) L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocento (co. 1 dell’art. L’importo della garanzia è ridotto 103 del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000D. Lgs. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5850/2016). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 1957, co.2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteappaltante (co. 4 dell’art. La mancata costituzione 103 del D. Lgs. 50/2016).
d) Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali - con evidenza della piena attivazione dei servizi di manutenzione preventiva e correttiva - salariali e previdenziali.
e) Nel caso di RTI la garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento deve essere intestata a tutti gli offerenti (mandataria e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento mandante/i) e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàsottoscritta dalla Capogruppo.
Appears in 1 contract
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006Al momento della stipula dell’atto di concessione, l'esecutore il Concessionario dovrà rilasciare al Comune idonea cauzione definitiva per un importo pari a €.5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) da effettuarsi mediante: - contanti o in titoli del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore debito pubblico garantiti dallo stato al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centoxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx comunale; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere - fidejussione bancaria o assicurativa assicurativa, rilasciata da aziende di credito o rilasciata dagli compagnie autorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia, nonché da intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D.Lgs 1/9/93 n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e che sono sottoposti a revisione contabile delle finanze. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs.50/2016 da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58della stazione appaltante. La fideiussione deve garanzia dovrà prevedere espressamente espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale (ai sensi dell’art. 1944 del Cod. Civ.) e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civileCod. civ.; - l’impegno ad effettuare, nonché l’operatività su semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicante entro 15 giorni il versamento della somma garantita presso la tesoreria comunale. Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, tra i quali anche l'esatto pagamento nei termini previsti del canone di concessione di cui all'art. 5. L’Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia medesima anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere e di quant’altro previsto dalla legislazione vigente. La stazione appaltante può richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione può essere effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al concedente. Nel caso di cui sopra il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 giornigiorni dalla richiesta dell’Amministrazione, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza della concessione. Dal 25/04/2018 è in vigore il D.M. 19/01/2018 n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie X.Xxx 50/2016. Ai sensi dell’art. 1 comma 5 di detto D.M. 31/2018, i concorrenti presentano le schede tecniche contenute nell’Allegato B a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedetto Decreto compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. La mancata costituzione cauzione sarà svincolata con atto del Responsabile del Settore che gestisce la presente concessione allo scadere della garanzia per l’esecuzione del contratto determina stessa dopo la decadenza dell'affidamento riconsegna dell’impianto sportivo in buone condizioni d’uso e l'acquisizione della cauzione provvisoria manutenzione, risultante da parte della stazione appaltanteapposito verbale da redigersi nel termine di gg.10 (dieci) dalla medesima, e dopo che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e cessa sia stata definita e liquidata ogni controversia e, comunque, entro il termine di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàmesi 6 (sei).
Appears in 1 contract
Samples: Concessione in Gestione
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artdell’articolo 113 del D. lgs. 113 D.Lgs. n. 163/2006n° 163/2006 e s.m.i, l'esecutore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato contratto, a costituire una garanzia fideiussoria copertura dell’eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l’aggiudicatario documenta con le modalità di cui all’articolo sulla cauzione provvisoria, l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in (10%) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento l’importo della garanzia fidejussoria è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5820%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dell’articolo 113 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. deve prevedere espressamente espressamente: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; ▪ la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività ; ▪ l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione prestazione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina comporta la decadenza dell'affidamento revoca dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria come descritto nel Disciplinare di Gara, da parte della stazione appaltanteStazione Appaltante, che aggiudica l'appalto salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell’interesse della FIPAV. In particolare, la FIPAV avrà facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella risultato secondo in graduatoria, ponendo a carico della Ditta revocataria dell’affidamento l’eventuale differenza di prezzo risultante tra le offerte del primo e del secondo concorrente sul valore complessivo dell’appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e di consorzi (art. 37 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.), le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6, del predetto D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i..
Appears in 1 contract
Samples: Logistics Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 113, comma 1, del D.Lgs. n. 163/2006163/2006 alla firma del Contratto, l'esecutore del contratto l’ASSUNTORE è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione qualora sussistano le condizioni previste dall’ l’art.75, comma 7, del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000D.Lgs. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti163/2006. La garanzia fideiussoria può cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da polizza assicurativa. In questo caso la polizza fideiussoria: - dovrà espressamente contenere la clausola di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione escussione - del debitore principaleprincipale - art. 1944 del C.C.; - dovrà, inoltre, espressamente prevedere il formale impegno per il fideiussore a pagare la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta da parte del Committente, senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere. Il versamento della stazione appaltantecauzione definitiva potrà essere effettuato anche mediante titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito. La mancata costituzione cauzione dovrà essere integrata qualora la quotazione degli eventuali titoli offerti in garanzia subisca una variazione in meno superiore del 15% (quindici per cento) del listino ufficiale della garanzia per l’esecuzione Borsa di Milano in confronto alla quotazione del giorno della stipulazione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione d'appalto. Nell'attesa della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedefinitiva, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriail Committente potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Assuntore, anche sulla relativa cauzione provvisoria. La garanzia copre gli oneri per cauzione, così come costituita, non potrà essere surrogata da altra se non con l'assenso del Committente e dovrà rimanere vincolata finché l'Assuntore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d’arte il mancato od inesatto contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del regolare adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàdegli obblighi contributivi ed assicurativi.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artL'aggiudicatario, preliminarmente la stipulazione del contratto, deve produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, 50/2016 e s.m.i. nella misura corrispondente all’aumento del 10% dell'importo stimato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 contratto per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentii primi quattro anni. La garanzia fideiussoria può potrà essere costituita mediante forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 e dovrà avere sca- denza successiva rispetto alla scadenza del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile contratto, fino allo svincolo da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58della Provincia. La fideiussione deve garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, coma 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteProvincia. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la scadenza del contratto. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedel Provincia, che in tal caso aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per la Provincia. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Provincia avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. La fidejussione dovrà essere conforme allo schema di garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàfidejussoria tipo 1.2 oppure 1.2.1 allegato al D.M. 19/1/2018, n. 31.
Appears in 1 contract
Samples: Brokerage Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artLa cauzione definitiva di cui all'art.123 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà stabilita nella misura prevista dal 1° comma dell’art.113 del DLgs 163/06. 113 D.LgsEssa deve essere prestata prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento presentazione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentistipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo definitiva dovrà prevedere: -la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 106 all’articolo 1957 , comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti Codice Civile; -l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; -l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàregolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata nei modi previsti dal citato articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40, comma 7, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall’articolo 75 e dall’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per l'Esecuzione Di Lavori Di Manutenzione
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artLa costituzione della garanzia definitiva, di cui all'art. 113 103 del Dlgs 50/2016 e smi come la firma del contratto di appalto, dovrà avvenire nel termine perentorio comunicato dalla Stazione appaltante alla ditta aggiudicataria dei lavori. La cauzione definitiva, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 10.6.82 n. 348, è stabilita dall'art.103 del D.Lgs. n. 163/200650/16 e successive modifiche ed integrazioni, l'esecutore nella misura del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in netto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. cento La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo predetta fideiussione dovrà espressamente prevedere:
1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente ) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante;
2) la rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 2 comma dell'art. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione 1957 del contratto determina la decadenza dell'affidamento C.C.. Secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16 e l'acquisizione successive modifiche ed integrazioni, gli importi della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo e della cauzione definitiva e del loro eventuale rinnovo sono ridotti del 50%, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da parte organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della stazione appaltanteserie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriala certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa cauzione definitiva sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàlavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. Ai La ditta aggiudicataria, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, dovrà costituire una garanzia fidejussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali, fatte salve le variazioni dell’importo ai sensi del comma 1 dell’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006, ovvero, di importo ridotto del 50% (cinquanta per cento) nel caso di quanto previsto all’art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs n. 163/2006 mediante prestazione di apposita garanzia fidejussoria, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveroprima richiesta e rilasciata da un Istituto di Credito o da altri Istituti od Aziende autorizzati. In caso di R.T.I. la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in caso qualità di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; mandataria del raggruppamento e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve dovranno essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da espressamente indicate tutte le ditte facenti parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58dello stesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1944 del debitore principaleC.C.) nei riguardi della ditta obbligata., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civileC.C., nonché l’operatività della garanzia medesima stessa entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dovrà essere prorogata nel caso di rinnovo del contratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento revoca dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per Questo Ente si riserva la facoltà di incamerare tutto o in parte il mancato od inesatto adempimento deposito cauzionale nei casi contemplati dagli artt. Ordini e cessa di avere effetto solo alla data di emissione penalità del certificato di conformitàpresente Capitolato.
Appears in 1 contract
Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Un Sistema Diagnostico
Cauzione definitiva. Ai 1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, anche future, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario aggiudicatario è tenuto a stipulare, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs103 del D.lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore prima della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire contratto, una garanzia polizza fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso pari al 10% dell’importo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoIn particolare, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La la fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione Il fideiussore garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Gestore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali nei confronti della garanzia Regione e pertanto resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla fideiussione prestata per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto l'applicazione delle penali di cui al concorrente che segue nella graduatoriaprecedente articolo 14.
2. La fideiussione opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.
3. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia copre gli oneri prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Regione.
4. Qualora l'ammontare della fideiussione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il mancato od inesatto adempimento e cessa Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi della riduzione anche a prescindere dalla richiesta della Regione.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs36 L.P. 16/2015, la cauzione definitiva è stata fissata in misura pari al 2% dell’importo contrattuale. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo La mancata costituzione della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea cui al presente articolo determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte dell’Agenzia della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’esecutore, nonchè l’aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. Pertanto, a garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione quadro e documentato nei modi previsti dalle norme vigentidei relativi contratti attuativi, il Fornitore medesimo ha prestato cauzione definitiva rilasciata in data 18/02/2020 da Cassa di risparmio di Bolzano S.p.a., avente n. 131858025/01 di importo pari ad Euro 46.710,00 (quarantaseimilasettecento/10).
2. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva trasmissione all’Agenzia, da parte delle Amministrazioni contraenti, dei Certificati di regolare esecuzione/Certificati di verifica di conformità. L’Agenzia provvederà allo svincolo con cadenza annuale soltanto a seguito della presentazione, relativamente a ciascun Ordine di Acquisto da parte delle Amministrazioni Contraenti della documentazione di cui all'articolo 106 del decreto legislativo sopra. Ai fini dello svincolo progressivo è ammessa altresì la possibilità che i Certificati di regolare esecuzione/Certificati di verifica di conformità relativi a ciascun Ordine di Acquisto, così come rilasciati dalle Amministrazioni Contraenti, siano inviati all’Agenzia dal Fornitore.
3. Ai sensi dell’art. 103 comma 4 D.Lgs. 50/2016 la cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore delle Amministrazioni Contraenti e dell’Agenzia, ed il cui importo è indicato nel precedente comma 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni(quindici) giorni solari, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedelle Amministrazioni e/o dell’Agenzia. La mancata costituzione della detta cauzione è estesa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per l’esecuzione gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dalla Convenzione quadro e dall’esecuzione dei singoli Ordini di Acquisto e del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriarisarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
4. La garanzia copre gli oneri opera nei confronti dell’Agenzia a far data dalla sottoscrizione della Convenzione quadro e nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla ricezione degli Ordini di Acquisto. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione quadro e dei Contratti Attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il mancato od inesatto adempimento e cessa Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di avere effetto solo alla data 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Agenzia.
5. In caso di emissione inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolta la Convenzione quadro e, del certificato pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di conformitàdichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento del danno. 6.Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. 103 D.Lgs.50/2016.
Appears in 1 contract
Samples: Convenzione Quadro
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'esecutore del contratto è obbligato a l'aggiudicatario deve costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, a titolo di impegno a favore del Comune, il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
b) bonifico bancario con versamento presso: COMUNE DI FALCONARA MARITTIMA Prot.0002663-26/05/2022-D472-DF-0031-0007-C 0057 Conto di Tesoreria presso BPER BANCA - IBAN : IT 52 E 05387 37350 000042886103 ABI: 05387 🡪 BPER BANCA CAB: 37350 🡪 FALCONARA MARITTIMA CIN: E C/C: 000042886103 BIC/SWIFT: XXXXXX00XXX
c) garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'albo all’albo speciale di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1° 1 settembre 1993 n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e garanzie, che sono sottoposti sottoposte a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo nell'Albo previsto dall'articolo dall'art. 161 del decreto legislativo d.lgs. 24 febbraio 1998, 1998 n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione garanzia fideiussoria deve prevedere contenere espressamente la rinuncia al le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 comma c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, ;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della stazione appaltanterichiesta medesima;
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , il foro competente è quello di Ancona. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione non può essere modificata senza il consenso del contratto determina la decadenza dell'affidamento Comune e l'acquisizione della cauzione provvisoria comunque alla scadenza si rinnova sino a quanto il Comune , con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato. La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta solo dopo l’emissione, da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadel CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell’ Art. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 102 comma 2 del certificato di conformitàD. Lgs. n. 50/2016, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, dopo la scadenza del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Contract for Management of Services
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto (1) L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una cauzione definitiva tramite garanzia fideiussoria del 10 bancaria, pari al dieci per cento dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 dieci per cento, nella misura corrispondente all’aumento la cauzione definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento la predetta percentuale di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiribasso. La garanzia fideiussoria può bancaria deve essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la costituita con formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1944 del codice civile, nonché l’operatività civile e con l'obbligo dell'istituto di credito di effettuare il versamento della garanzia medesima entro 15 giorni, cauzione a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell'amministrazione appaltante e senza alcuna riserva. 35)
(2) La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione l'incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. e la revoca dell'affidamento.
(3) La garanzia cauzione definitiva copre gli oneri per il conseguenti al mancato od o inesatto adempimento contrattuale imputabile all'esecutore e cessa di avere effetto solo alla data di emissione accettazione delle opere, ovvero decorsi i termini per l'effettuazione del certificato collaudo. 34)
(4) I fondi derivanti dall’incameramento di conformità.cauzioni a seguito di inadempimento di obbligazioni del contratto da parte dell’appaltatore e necessari per l’esecuzione d’ufficio delle relative lavorazioni costituiscono fondi vincolati che vengono assegnati, su motivata richiesta dell’assessore competente, al rispettivo capitolo di spesa. 36) TAR di Xxxxxxx - Xxxxxxxx 00 marzo 2009, n. 82 - Contratti della P.A. - annullamento giurisdizionale e rinnovo della gara - esercizio di autotutela - effetti nei confronti degli altri concorrenti partecipazione di ATI costituenda – intestazione della polizza fideiussoria 35)Il comma 1 è stato sostituito dall'art. 6 della L.P. 19 maggio 2003, n. 8. 34)Vedi anche l'art. 16 della L.P. 25 febbraio 1986, n. 5:
Appears in 1 contract
Samples: Legge Provinciale Per l'Appalto E l'Esecuzione Di Lavori Pubblici
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l'esecutore l’esecutore del contratto è sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria fidejussoria secondo quanto previsto dall’Art. 113 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centogaranzia sotto forma di cauzione o fidejussione assicurativa, nella misura corrispondente all’aumento l’impresa di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiramo cauzioni. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni:
a. pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che svolgono sia necessaria la costituzione in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile mora da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 quest'ultima;
b. rinuncia del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 del c.c.
c. che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita;
d. rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all'art. 1957 CC. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l’Amministrazione, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l'applicazione delle stesse. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.m.i., qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualslasi altra causa, la rinuncia all’eccezione Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività dieci giorni dal ricevimento della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice relativa richiesta scritta della stazione appaltanteeffettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione di cui all'Art. 113 del contratto determina DLgs 163/2006 e ss.m.i., determinerà la decadenza dell'affidamento revoca dell’affidamento e l'acquisizione l' incameramento da parte dell'Amministrazione Comunale, della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriaprovvisoria. La garanzia copre gli oneri per fidejussoria sarà progressivamente svincolata secondo il mancato od inesatto adempimento disposto del comma 3 dell'Art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàss.m.i.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artA seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’art. 113 D.Lgsdel D.lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; 163/2006 e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentismi. La garanzia fideiussoria può cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o a prima richiesta rilasciata dagli da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti finanziari a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ciò autorizzati. La fideiussione cauzione deve prevedere espressamente riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Committente. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’affidamento. La garanzia cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento del servizio e cessa verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di avere effetto solo alla data validità del contratto, verificata la non sussistenza di emissione contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di conformitàverifica di conformità (oppure attestazione di regolare esecuzione) delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
Appears in 1 contract
Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta percentuale di ribasso; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. L’importo La mancata costituzione della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di certificazione del sistema cui agli artt. 75 e 121, D. lgs. 163/2006 (come modificato dal D. lgs. n. 50/2016 e dal D. lgs. n. 56/2017)da parte di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiquesta Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Tale garanzia fidejussoria può essere bancaria o assicurativa o essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 all’art. 107 D. lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, D. lgs. 163/2006 come modificato dall’ art. 76 del Dlgs. n. 56/2017, per i contratti sopra soglia, valevole ai sensi dell’art. 121, D. lgs. 163/2006 anche per i contratti sotto soglia comunitaria (come modificato dal D. lgs. n. 50/2016 e dal D. lgs. n. 56/2017). Le suddette garanzie e che sono sottoposti dovranno essere conformi a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo quanto previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998dal Decreto 12. 3. 2004, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 123 del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàMinistero delle Attività Produttive.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso A seguito della comunicazione di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centodella prestazione oggetto del presente appalto, nella misura corrispondente all’aumento l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti una cauzione definitiva pari ad almeno il 10 per cento; 10% dell’importo contrattuale netto e ove il ribasso sia superiore al 20 per centocomunque in conformità, nella misura corrispondente all'aumento nei modi, forme e importi di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocui all’articolo 113 del D.lgs. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta 163/2006 e documentato nei modi previsti dalle norme vigentismi. La garanzia fideiussoria può cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o a prima richiesta rilasciata dagli da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti finanziari a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ciò autorizzati. La fideiussione cauzione deve prevedere espressamente riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Committente. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’affidamento. La garanzia cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento del servizio e cessa verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di avere effetto solo validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze dell’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla data garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di emissione cui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del certificato di conformitàcontratto a discrezione del Committente.
Appears in 1 contract
Cauzione definitiva. Consorzio Brianteo Villa Greppi - Protocollo n.0001678 del 07-08-2018 in partenz
12.1 Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006103 del codice dei contratti l’Aggiudicatario deve, l'esecutore del contratto è obbligato a successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una “garanzia fideiussoria definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovverocontrattuale, in corrispondente al valore complessivo presunto della concessione.
12.2 Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centofideiussione, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso qualora la stessa sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 d.lgs. 385/1993 che svolgono svolgono, in via esclusiva o prevalente prevalente, attività di rilascio di garanzie garanzie, è necessario allegare in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998delle Finanze.
12.3 La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte.
12.4 Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, n. 58la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ;
3. risultare operativa entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa;
4. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione essere resa in favore del “Consorzio Xxxxxxxx Xxxxx Greppi”, intestata all’aggiudicatario e riportare l’oggetto del contratto determina (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la decadenza dell'affidamento responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e l'acquisizione i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o della cauzione provvisoria compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d’identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da parte autenticazione notarile della stazione appaltantefirma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il mancato od inesatto adempimento documento rilasciato, con assolvimento dell’imposta di bollo.
12.5 Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàdei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. Prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore deve costituire a favore del Comune e per tutta la durata dell'appalto una cauzione definitiva nella misura del 10% dell'importo contrattuale in uno dei modi e con le caratteristiche di cui agli artt. 75 e 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante163/2006 s.m.i.
2. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento dall'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella in graduatoria.
3. La cauzione è versata a garanzia copre gli oneri dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell'eventuale risarcimento dei danni e del rimborso delle somme che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante l'affidamento a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio.
4. Qualora il Comune, per qualsiasi motivo, si rivalga sulla cauzione, l'appaltatore è tenuto a reintegrarla entro quindici giorni.
5. Resta salvo per il mancato od inesatto adempimento Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
6. La cauzione sarà svincolata al termine dell'appalto, previa definizione di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e cessa la ditta appaltatrice e sempre che al Comune non competa il diritto di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàincameramento totale o parziale della stessa.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. Ai Il Fornitore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo, salvo gli incrementi disposti all’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio - può essere costituita, ai sensi dell’art. 113 75 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore nei seguenti modi:
(1) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
(2) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveroX.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centox. 000, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per centox xxx xxxxxxx legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
(3) mediante polizza fideiussoria, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1° 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 19981993, n. 58385. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione garanzia è svincolata dalla Provincia nella misura del 33% alla fine del primo anno contrattuale, un’ulteriore, quota pari al 33%, entro 60 giorni dal termine della seconda annualità e per la restante parte entro 90 giorni dalla fine del contratto, previa verifica della regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. La garanzia è prestata per l’esecuzione qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria per cui il Fornitore sia riconosciuto inadempiente. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto Provincia. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. In caso di proroga del contratto il Fornitore s’impegna a produrre la garanzia fideiussoria nell’importo proporzionale al concorrente che segue nella graduatoriavalore della proroga contrattuale. La garanzia copre gli oneri per Analogamente il mancato od inesatto adempimento e cessa Fornitore dovrà provvedere nel caso di avere effetto solo alla data richiesta di emissione del certificato attivazione di conformitàservizi analoghi.
Appears in 1 contract
Cauzione definitiva. Ai La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell’Azienda X.X.XX. - entro 15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui all’art. 103 del D.Lgs 50/2016, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda X.X.XX. interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). L'importo sarà ridotto su richiesta dell’aggiudicatario ai sensi dell’artdi quanto disposto all’art. 113 93 comma 8 del d.lgs 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore il concorrente può godere del contratto è obbligato a costituire una beneficio della riduzione della garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverosolo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centopartecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti del D.Lgs. n. 50/2016, il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentipredetta certificazione. La predetta garanzia fideiussoria può potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del debitore principale, Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta della stazione appaltantescritta. La mancata costituzione della suddetta garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento revoca dell’aggiudicazione e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltanteprovvisoria. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriasolo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, finito il periodo di garanzia di tutte le apparecchiature, fatto salvo quanto stabilito nel citato art. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 103 del certificato di conformitàD.Lgs 50/2016.
Appears in 1 contract
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006L’Assuntore è tenuto a costituire, l'esecutore all’atto della stipula del contratto è obbligato a costituire contratto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore esecuzione a titolo di cauzione definitiva pari al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 5010% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’importo complessivo dell’appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato e cessa contratto di avere effetto solo appalto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché per le somme eventualmente spese dal Committente per inadempienza dell’Assuntore o cattiva esecuzione del servizio. La garanzia può essere costituita nei seguenti modi:
A) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
B) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del X.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, x. 000, x xxx xxxxxxx legislativo 17 marzo 1995, n. 175;
C) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385. La polizza fideiussoria e la fideiussione bancaria, dovranno espressamente prevedere, a pena di esclusione dalla gara:
a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
b) la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile;
c) l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, naturali, consecutivi, a semplice richiesta scritta del Committente;
d) la durata per tutto il periodo contrattuale esteso alla data del collaudo finale, ovvero fino all’esaurimento degli obblighi derivanti dal contratto. La mancanza di emissione tali clausole esplicite o altre perfettamente equivalenti rende inaccettabile la fideiussione. La garanzia resta vincolata, come previsto dall’art. 103, del certificato decreto legislativo n. 50/2016, e s.m.i. e salvo le riduzioni ivi previste, per tutta la durata dell’appalto e verrà restituita all’Assuntore al termine del contratto e dopo che l’Assuntore abbia concluso i propri obblighi contrattuali. Ogni qualvolta la garanzia venga ridotta ai sensi della precitata norma, l’Assuntore si impegna a fornire al comune di conformitàOrtovero e i documenti che ne comprovino l’ammontare residuo. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte del comune. Tale obbligo dovrà risultare nel contratto di fideiussione. Il Committente ha il diritto di valersi della garanzia per le spese sostenute per gli interventi e servizi da eseguirsi d'ufficio, compresi oneri fiscali, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale oppure per incamerare penali maturate anche prima della stipulazione formale del contratto. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'Assuntore di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. Tale potere sarà esercitato con incameramento parziale o totale, richiedendo all'Istituto Bancario o all'Assicurazione il versamento in contanti dell'importo corrispondente della garanzia. L'Assuntore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui il Committente abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 15 giorni dall’incameramento dell’importo. In caso di ritardo, si applicherà una penale pari ad un ventesimo dell’importo da reintegrare, per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo. La garanzia di esecuzione dovrà essere presentata dall'Assuntore per l'accettazione alla data della stipula dei Verbali di inizio del servizio qualora quest’ultima intervenga prima della sottoscrizione del contratto.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto Per Il Servizio Integrativo Di Raccolta E Smaltimento Dei Rifiuti Solidi Urbani
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a deve costituire una garanzia fideiussoria definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, contrattuale.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, nella misura corrispondente all’aumento cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. L’importo La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art. 93 comma 7 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50% , per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Il possesso La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e documentato nei modi previsti dalle norme vigentimedie imprese.
5. La garanzia fideiussoria può essere bancaria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o assicurativa del certificato di regolare esecuzione, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo comunque fino a dodici mesi dalla data di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 comma 2 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del contratto D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
11. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
12. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.
13. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
14. La garanzia copre gli oneri per definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il mancato od inesatto adempimento e cessa debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di avere effetto solo alla collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di emissione ultimazione dei lavori; l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di conformitàcollaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all’appaltatore debitore principale;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Nuoro.;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006L’aggiudicatario, l'esecutore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia fideiussoria è fissato nella misura del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%. La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5858 - ai sensi dell’art. La fideiussione 106 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sotto indicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di gara. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. E’ fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Si precisa che, a norma dell’art. 103 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Ai sensi dell’art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedi Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, che aggiudica l'appalto su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per contratto di rete il mancato od inesatto adempimento e cessa deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di avere effetto solo alla data imprese aderenti al contratto di emissione del certificato di conformitàrete.
Appears in 1 contract
Samples: Fornitura Di Materiali
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiss.mm.ii. La garanzia fideiussoria fideiussione, a scelta dell'Offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo nell'Albo di cui all'articolo all'art. 106 del decreto legislativo Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo nell'Albo previsto dall'articolo dall'art. 161 del decreto legislativo Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. n° 58. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di cui al comma precedente, deve prevedere espressamente espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività Codice Civile; l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante; durata per l'intero periodo di validità del contratto. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina definitiva comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriarevoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontratto.
Appears in 1 contract
Cauzione definitiva. Ai 1. All’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006103, l'esecutore del contratto DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverofideiussoria, in a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (undecimo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e 10%, ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della garanzia è ridotto liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentimaggior danno verso l'appaltatore.
2. La garanzia fideiussoria può essere è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile emessa da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento istituto autorizzato e cessa di avere effetto effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., solo alla data di emissione del certificato di conformitàregolare esecuzione.
3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii., la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero Appalto, nel limite massimo del 80% dell’importo inizialmente garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante un documento attestante l’avvenuta esecuzione.
4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii. e ss.mm.ii., l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016 e ss.mm.ii.) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale.
8. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Oneri
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverocontrattuale. In ogni caso, in caso di aggiudicazione qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Come disposto dall'art. 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006, per cento. L’importo della garanzia le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotto ridotta del 50% %, e per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso fruire di tale requisito deve essere segnalato beneficio, le stesse segnaleranno, in sede di offerta offerta, il possesso del requisito, e documentato lo documentano nei modi previsti prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo cauzione definitiva così calcolata sull'importo di cui all'articolo 106 contratto, sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D.Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 163/2006 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58s.m.i. La fideiussione deve cauzione definitiva coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. Essa sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituirà inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 128, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia sarà presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del contratto determina D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della stazione appaltanteStazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
Appears in 1 contract
Samples: Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artdell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria del 10 a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale ovvero, cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in caso favore di aggiudicazione con ribasso d'asta un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); e ove qualora il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentieccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria può essere bancaria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o assicurativa da un intermedia- diario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 19981957, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecomma 2, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di be- nestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di col- laudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia medesima entro 15 giornifideiussoria, a semplice richiesta scritta parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della stazione appaltanteliquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilatera- le della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, par- zialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattua- li, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa manda- taria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le Imprese. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente all’operatore economico che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Il possesso ; per fruire di tale requisito deve essere segnalato beneficio, gli operatori economici segnalano, in sede di offerta offerta, il possesso del requisito e documentato lo documentano nei modi previsti prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o assicurativa inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ultimazione dei lavori. La fideiussione deve Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
Appears in 1 contract
Samples: Construction Contract
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artA garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali, così come previsto dall’ art. 113 D.Lgsdel D. Lgs. n. 163/2006163/2006 e s.m. e i. e nelle indicazione operative fornite dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (di cui alla determina n. 1 29.07.2014, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire GU Serie Generale n. 188 dd 14.08.14), l’Associazione, entro il termine indicato nella comunicazione dell'aggiudicazione, dovrà presentare una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveropari al 10% dell’importo contrattuale, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto fatta salva la riduzione del 50% per gli operatori economici le imprese in possesso della certificazione di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso , rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e della serie EN ISO/IEC 17000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale requisito deve essere segnalato sistema, secondo quanto previsto dall’art. 40 co. 7 del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m. e i.. L’ASUITS potrà in sede qualunque momento trattenere dal deposito cauzionale i crediti derivanti a suo favore dal presente atto per l’applicazione di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentieventuali penalità. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo In tali ipotesi l’Associazione dovrà provvedere alla ricostituzione dell’ammontare del deposito cauzionale, ovvero alla sua reintegrazione, entro il termine perentorio di cui all'articolo 106 giorni 15 (quindici) dalla data della relativa comunicazione. In caso di risoluzione del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività rapporto convenzionale per inadempimento dell’Associazione, come specificato nella presente convenzione, l’ASUITS incamererà, con atto amministrativo, a titolo di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile penale, detto deposito cauzionale, fermo ed impregiudicato il diritto al risarcimento per eventuali danni. Lo svincolo del suddetto deposito, verrà accordato, previa richiesta da parte dell’Associazione, dall’Amministrazione a seguito di una società di revisione iscritta nell'albo accertamenti sulla regolarità contributiva, come previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998dall’art. 16bis, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecomma 10, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàL. 2/2009.
Appears in 1 contract
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artContestualmente alla stipula del contratto, l'Appaltatore deve costituire apposita garanzia fidejussoria (art. 113 D.Lgsdel Decr. Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ) del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo L'importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso di ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso Per fruire di tale requisito deve essere segnalato beneficio, l'Appaltatore avrà segnalato, in sede di offerta e documentato offerta, il possesso del requisito documentandolo nei modi previsti prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere fidejussoria, a scelta dello Appaltatore, bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998delle finanze, n. 58. La fideiussione deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteProvincia Regionale di Catania. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dela Provincia Regionale di Catania, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'Appaltatore per la quale la garanzia è xxxxxxxx.Xx mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui al capoverso A -CAUZIONE PROVVISORIA da parte della stazione appaltanteProvincia Regionale di Catania, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La xxxxxxxxxxx.Xx garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
Appears in 1 contract
Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 12.1 Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006103 del codice dei contratti l’Aggiudicatario deve, l'esecutore del contratto è obbligato a successivamente alla comunicazione di aggiudicazione, costituire una “garanzia fideiussoria definitiva" sotto forma di cauzione oppure fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del codice dei contratti pubblici, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovverocontrattuale, in corrispondente al valore complessivo presunto della concessione.
12.2 Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centofideiussione, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso qualora la stessa sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 d.lgs. 385/1993 che svolgono svolgono, in via esclusiva o prevalente prevalente, attività di rilascio di garanzie garanzie, è necessario allegare in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998delle Finanze.
12.3 La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora questa sia venuta meno in tutto o in parte.
12.4 Nel caso sia prestata garanzia tramite fideiussione, n. 58la stessa dovrà avere le seguenti caratteristiche:
1. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale di cui all’art. 1944 del codice civile;
2. prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ;
3. risultare operativa entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa; Consorzio Brianteo Villa Greppi - Protocollo n.0001297 del 20-06-2019 in partenz
4. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione essere resa in favore del “Consorzio Xxxxxxxx Xxxxx Greppi”, intestata all’aggiudicatario e riportare l’oggetto del contratto determina (in caso di RTI le fideiussioni sono presentate dalla mandataria, su mandato irrevocabile, in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la decadenza dell'affidamento responsabilità solidale tra le imprese);
5. avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto;
6. essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e l'acquisizione i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di credito o della cauzione provvisoria compagnia assicurativa che emette il titolo di garanzia) sottoscritta digitalmente o, se firmata a penna, contenente in allegato copia del documento d’identità del soggetto; in alternativa dovrà essere corredata da parte autenticazione notarile della stazione appaltantefirma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per la qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il mancato od inesatto adempimento documento rilasciato, con assolvimento dell’imposta di bollo.
12.5 Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàdei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
Appears in 1 contract
Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006dell'art 113, l'esecutore comma 1, del contratto Codice dei contratti, nonché dell'articolo 123 del Regolamento generale, Anconambiente, a copertura di eventuali oneri per il mancato o inesatto inadempimento del contratto, è obbligato tenu- ta a costituire, entro venti giorni dalla stipula del contratto, una garanzia fi- deiussoria od altra polizza assicurativa a titolo di cauzione definitiva, di dura- ta quinquennale che Anconambiente si impegnerà a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento i restanti due periodi quinquennali almeno 60 (sessanta) giorni prima delle rispettive scadenze, per un importo di euro 2.152.500,00 (duemilioni centocinquanta- duemila cinquecento virgola zero zero) pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale ovverocomplessivo, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centocalcolato sull'intera durata del contrat- to, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% (cinquanta per gli operatori economici cento) essendo la società in possesso di certificazione ISO 9001:2008 n. 6634/02/S rilasciata da Rina Services S.p.A. ai sensi dell'art 75 del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentimedesimo Codice Contratti.
2. La garanzia fideiussoria può essere sua mancata costituzione determinerà la revoca dell'affidamento.
3. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve al comma 1 dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleescussione, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957. comma 2 , del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c. e la sua opera- tività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell'Ente.
4. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione Essa sarà progressivamente svincolata in concomitanza dell'avanzamento del contratto determina per la decadenza dell'affidamento percentuale relativa al canone annuale.
5. In ogni caso, il deposito cauzionale resterà vincolato fino ai sei mesi suc- cessivi la scadenza contrattuale e l'acquisizione della cauzione provvisoria verrà svincolato solo successivamente alla verifica dell'Organo di controllo di cui ai commi 3 e 4 del precedente articolo 19 e dopo l'avvenuta accettazione e presa in consegna degli impianti da parte della stazione appaltante, dell'Amministrazione. Le parti danno atto che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione contenuto del certificato di conformitàpresente articolo prevale sul contenu- to del paragrafo 15.17 del capitolato tecnico.
Appears in 1 contract
Samples: Contratto Di Servizio
Cauzione definitiva. Ai 1. L’appaltatore, 48 (quarantotto) ore prima della stipula del contratto è tenuto a prestare una cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. L’importo Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103 c.1 del D.Lgs. n.50/2016, l'importo della garanzia “definitiva” e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% soggetto a riduzioni per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore come specificate nello schema di cui all’art. Il possesso 14 del Disciplinare di gara. Per fruire di tale requisito deve essere segnalato in sede beneficio l’appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e certificazione/i dichiarate.
2. La cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come specificato per la “garanzia provvisoria” nel Disciplinare di offerta Gara. La cauzione viene presentata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e documentato nei modi previsti dalle norme vigentidel risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni. Prima della consegna, l’appaltatore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell’accettazione da parte dell’Ente. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltanteInoltre, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadeve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova. Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell’Ente.
3. La garanzia copre gli oneri dovrà avere validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno 90 (novanta) giorni. Tale scadenza sarà anticipata se la verifica di conformità effettuata dall’Ente ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 si sia conclusa prima positivamente. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione contratto, fermo restando il risarcimento del certificato di conformitàdanno.
Appears in 1 contract
Samples: Servizio Di Vigilanza
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L'impresa aggiudicataria è obbligato obbligata a costituire una cauzione definitiva pari a 2.000,00 a garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti degli obblighi contrattuali assunti entro il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentitermine indicato dalla stazione appaltante.
2. La garanzia fideiussoria può mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione, e il servizio potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 aggiudicato al concorrente che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58segue nella graduatoria.
3. La fideiussione deve durata di detta cauzione dovrà essere pari alla durata del contratto. La cauzione dovrà prevedere espressamente la l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, II comma c.c. La cauzione potrà essere svincolata solo dietro espressa autorizzazione dell’amministrazione comunale e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere. Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto alla stazione appaltante. La mancata costituzione Dettagli e comunque ulteriori prescrizioni in merito saranno richieste prima della garanzia per l’esecuzione stipulazione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriacontratto.
4. La garanzia cauzione copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il comune avrà diritto valersi della suddetta cauzione.
5. La cauzione dovrà essere mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e cessa verrà reintegrata mano a mano che su di avere effetto solo essa l’Amministrazione comunale operi prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di cinque (5) giorni dalla comunicazione via PEC, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla data risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione rimasta, fermo restando il diritto a richiedere il maggior danno.
6. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori azioni di emissione risarcimento del certificato di conformitàdanno.
Appears in 1 contract
Samples: Catering Service Agreement