Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale, Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale, Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia fideiussoria definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoD.lgs. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti50/2016. La garanzia fideiussoria può definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o a prima richiesta rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da imprese di cui all'articolo 106 assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 ramo cauzioni ai sensi del decreto legislativo 24 febbraio 1998testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 58449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La fideiussione cauzione deve prevedere espressamente riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva pre- ventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Com- mittente. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’affidamento. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento del servizio e cessa verrà restitui- ta in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di avere effetto solo alla data validità del con- tratto, verificata la non sussistenza di emissione contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di conformitàverifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stes- sa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispet- tivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diven- tasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa impu- tabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel ter- mine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale, Service Agreement, Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale
Cauzione definitiva. Ai La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi dell’arte con le modalità dell'art. 113 103, comma 1, del D.Lgs. n. 163/200650/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, l'esecutore commi 2 e 3 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentisalvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo dai soggetti di cui all'articolo 106 93, comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D. Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 50/2016 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58smi. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia per l’esecuzione definitiva" si rinvia all'art. 103 del contratto determina la decadenza dell'affidamento Codice di e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontratti.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Assistenza E Manutenzione Software, Accordo Quadro, Accordo Quadro Per Servizi Di Assistenza E Manutenzione Software
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è ridotto progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50% %, e per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso fruire di tale requisito deve essere segnalato beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta offerta, il possesso del requisito, e documentato lo documentano nei modi previsti prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Construction Contract, Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. Ai La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato la fornitura, dovrà costituire ai sensi dell’arte con le modalità dell'art. 113 103, comma 1, del D.Lgs. n. 163/200650/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, l'esecutore commi 2 e 3 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentisalvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo dai soggetti di cui all'articolo 106 93, comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D. Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 50/2016 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58smi. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia per l’esecuzione definitiva" si rinvia all'art. 103 del contratto determina la decadenza dell'affidamento Codice di e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontratti.
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Samples: Capitolato d'Oneri, Accordo Quadro Per Servizi Di Facchinaggio E Trasporto, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Di Cancelleria
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artL'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità dell'art. 113 93 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire 50/2016 una garanzia fideiussoria fidejussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% (ex art. 93 del 10 per cento D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo contrattuale ovveroal netto degli oneri fiscali. Si applica l’art. 93, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centocomma 7, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centodel D.Lgs. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentin. 50/16 già indicato nel precedente articolo 5. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. La predetta garanzia fideiussoria può potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti delle Finanze. La suddetta garanzia dovrà possedere, oltre a revisione contabile da parte quanto già indicato al punto 5, i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
1. avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 fornitura
2. anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.M. 12 marzo 2004, n. 58123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite. La fideiussione deve prevedere espressamente L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la rinuncia al certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori riduzioni ivi previste qualora sussistano i presupposti di legge. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività riduzione della garanzia medesima entro 15 giornisolo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteattestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia per l’esecuzione del contratto determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriaprovvisoria. La garanzia cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di fornitura e cessa di avere effetto solo alla data a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di emissione del certificato di conformitàpenali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro.
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Samples: Letter of Invitation/Disciplinary of Tender, Letter of Invitation/Disciplinary of Tender, Lettera Di Invito/Disciplinare Di Gara
Cauzione definitiva. Ai 1. La Ditta dovrà costituire, mediante fideiussione bancaria o assicurativa e per i termini di durata del contratto originario, la garanzia di esecuzione prevista all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore dell’importo contrattuale, ovvero per un importo determinato ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso 50/2016 nell’ipotesi di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi d’asta superiori al 10 10% (dieci per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 ) o al 20% (venti per cento; ).
2. Detta cauzione è estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è a garanzia dell’esatto e ove il ribasso sia superiore al 20 per centocorretto adempimento di tutte le obbligazioni, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% anche future ai sensi e per gli operatori economici in possesso di certificazione effetti dell’art. 1944 Codice civile, nascenti dall’esecuzione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticontratto.
3. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ;
b. la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice 2, Codice civile.
4. Salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni ESU potrà trattenere sulla garanzia di esecuzione i crediti derivanti a suo favore dal contratto; in tal caso la Ditta sarà obbligata a reintegrare o a ricostituire il deposito cauzionale entro dieci (10) giorni dalla sua notifica a mezzo PEC. In caso d'inadempimento a tale obbligo, nonché l’operatività ESU ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
5. Si precisa che l’importo della garanzia medesima entro 15 giornidi esecuzione di cui all’art. 103 del Codice dei contratti, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantepotrà essere ridotto nella misura stabilita dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016.
6. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione cauzione definitiva sarà svincolata alla scadenza del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria previo rilascio, da parte della stazione appaltantedei competenti uffici, di nulla osta che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriaattesti la regolarità del servizio e la sua rispondenza a quanto stabilito dal Capitolato Tecnico Prestazionale. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento stessa quindi resterà vincolata fino a che non sarà stata definita ogni eccezione e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontroversia.
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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale, Capitolato Tecnico Prestazionale
Cauzione definitiva. Ai A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. del D.lgs 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è cauzione potrà essere ridotto del 50% %, ai sensi dell’art. 54 comma 11 della L.R. 05/2007, per gli operatori economici in possesso di le ditte alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistema. Il possesso Per fruire di tale requisito deve essere segnalato in sede beneficio le ditte dovranno allegare alla fideiussione copia di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentitale certificazione. La garanzia fideiussoria cauzione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 D.Lgs 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e che delle finanze. Non sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ammessi versamenti in contanti o assegni. La fideiussione deve bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del cauzione verrà svincolata dopo che il contratto determina avrà avuto piena esecuzione, quanto consti che l'aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l'Amministrazione Regionale o che, diversamente, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria medesima debba essere incamerata a titolo di penale. Lo svincolo sarà disposto in base a domanda dell'aggiudicatario nella quale egli dichiari di non aver altro da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàpretendere dall'Amministrazione in dipendenza dell'appalto in argomento.
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Samples: Disciplinary Procedure, Disciplinary Procedure
Cauzione definitiva. Ai sensi A norma dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore l'Impresa Aggiudicataria del contratto è obbligato obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione revisione, iscritta nell'albo previsto dall'articolo dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 comma 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Ente Committente. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare da parte dell’Ente Committente, con la sola condizione della stazione appaltantepreventiva consegna all'istituto garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte di prestazione contrattuale. L'ammontare residuo, pari al venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del D.Lgs 163/2006 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàverifica di conformità definitiva.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai L’Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore una cauzione/garanzia definitiva, firmata digitalmente, di importo determinato ai sensi del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria comma 1 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentimenzionato articolo 103. La garanzia fideiussoria definitiva può essere costituita, a scelta del concorrente: ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AMA. In caso di cauzione definitiva costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 80T0100503219000000420075, intestato ad AMA S.p.A., presso la Banca BNL - Agenzia n. 19 di Roma BIC SWIFT BNL IITRR, causale: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto i lavori e le provviste necessarie a fornire assistenza alle operazioni cimiteriali quali tumulazioni/estumulazioni, inumazioni/esumazioni, presso i Cimiteri capitolini, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, suddiviso in 3 (tre) lotti. Lotto ”. In tal caso dovrà essere presentata copia conforme del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. In caso di cauzione definitiva costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentata copia conforme del titolo, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AMA S.p.A.; ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fidejussione bancaria o assicurativa (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo D.Lgs. 1° settembre 1993 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che sono siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo all’albo di cui all’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto i lavori e le provviste necessarie a fornire assistenza alle operazioni cimiteriali quali tumulazioni/estumulazioni, n. 58inumazioni/esumazioni, presso i Cimiteri capitolini, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, suddiviso in 3 (tre) lotti. La fideiussione deve prevedere espressamente Lotto ”. Xxxx l’esclusione, la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:
(i) la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima Codice Civile;
(iii) la sua operatività - anche per il recupero delle penali contrattuali - entro 15 giorni, a (quindici) giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàAMA.
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Samples: Appalto Per Servizi Cimiteriali, Appalto Per Servizi Cimiteriali
Cauzione definitiva. L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. n. 163/2006, l'esecutore 50/2016 l’importo della garanzia è fissato nella misura del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5858 - ai sensi dell’art. La fideiussione 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorniLa sottoscrizione del garante dovrà, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriagarante medesimo. La garanzia copre gli oneri definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il mancato od inesatto adempimento completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e cessa per il pagamento di avere effetto solo quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del D. lgs n.50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo (o del certificato di collaudo) dell’intero A.Q. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo Contratto Applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente A.Q. e salvo diversa formale preventiva comunicazione della Stazione Appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo. Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’A.Q. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
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Samples: Appalto Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria, Appalto Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 Al contratto è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs. n. 163/200650/2016 e ss.mm.ii. per un importo fissato nella misura stabilita dall’articolo 103, l'esecutore comma 1, del medesimo D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.
2. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo 103, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell’Appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali.
3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’Appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell’articolo 23 del Codice dell’amministrazione digitale (D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.), sarà cura dell’Appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
4. Lo svincolo della fideiussione è obbligato regolato dall’articolo 103, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., fermo restando che lo svincolo della rata a costituire una garanzia fideiussoria saldo è effettuata solo dopo l’approvazione del 10 per cento dell'importo contrattuale certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione secondo la tempistica stabilita dall’articolo 26 della l.p. n. 26/1993 e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all’Appaltatore.
5. L’Amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinottemperanza, nella misura corrispondente all’aumento la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiprezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La garanzia fideiussoria può definitiva dovrà essere bancaria emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o assicurativa 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di collaudo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo quello di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998regolare esecuzione approvati, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente dai quali risulti la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione ultimazione dei lavori;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Modena;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del certificato di conformitàD.M. n. 31/2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artA titolo di cauzione definitiva l'affidatario versa la somma, corrispondente al 10% dell'ammontare netto del servizio assegnato, a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione affidata per fatto dell'aggiudicatario a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso L’impresa dotata di certificazione del sistema di qualità qualità, conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati, prodotta in originale o copia autenticata, ai sensi del DPR n. 445/2000, può usufruire di una riduzione del 50% sull’importo della cauzione definitiva. Il possesso di tale requisito deve La cauzione, che potrà essere segnalato in sede di offerta costituita anche mediante adeguata polizza fideiussoria assicurativa o bancaria, polizza assicurativa o fidejussione bancaria ai sensi e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa dalla Legge n° 348 del 10 giugno 1982 o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’albo di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D. Lgs. n. 385 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998D. Lgs. n. 58/1998, n. 58. La fideiussione deve , nella quale sia espressamente indicato che l’unico soggetto beneficiario è rappresentato dall’Amministrazione Provinciale di Cagliari, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività, entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Ente. Resta salvo, per l'Amministrazione, l'esperimento di ogni azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione reintegrazione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedefinitiva entro quindici giorni dalla richiesta, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriacostituisce causa automatica di risoluzione del contratto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del certificato di conformitàcontratto.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore All’atto della stipula del contratto è obbligato di affitto dell’azienda, l’impresa aggiudicataria, a costituire una garanzia fideiussoria dell'adempimento degli obblighi assunti con il contratto, nonché a garanzia del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, risarcimento dei danni in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinadempimento degli stessi obblighi, deve, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, prestare una cauzione definitiva nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per centodel 5% dell’importo complessivo offerto, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all'art. 107 del decreto legislativo 1° d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 19981993, n. 58385, resa da istituto o soggetto di primaria importanza e di gradimento della Terme di Agnano. La fideiussione deve prevedere espressamente la Tale fidejussione, incondizionata e con espressa previsione della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a sua operatività su semplice richiesta scritta della stazione appaltanteSocietà Terme di Agnano, senza eccezioni opponibili a questa (contratto autonomo di garanzia). La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione cauzione deve espressamente contenere la dichiarazione del garante:
a) di aver preso visione del bando di gara, del capitolato e di tutta la documentazione di gara;
b) di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato il termine del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadi affitto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa Società Terme di avere effetto solo alla data Agnano S.p.A. potrà escutere la cauzione a titolo di emissione del certificato di conformitàrisarcimento dei danni nel caso in cui si verifichi la risoluzione contrattuale. La cauzione va aggiornata con cadenza almeno biennale in considerazione della variazione della controprestazione dell’Affittuario.
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Samples: Affitto Dell’azienda, Affitto Dell’azienda
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006163/2006 e dell’articolo 123 del D.P.R. 207/2010, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta all’Aggiudicatario la costituzione di una garanzia fideiussoria del 10 fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale ovvero, in cento) dell’importo complessivo dell’Accordo Quadro. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centocento dell’importo a base di gara, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% cinquanta per gli operatori economici in possesso di certificazione cento nei casi previsti dall’art. 75, comma 7, del sistema di qualità conforme alla norma europea D.Lgs. 163/2006.
2. La mancata costituzione della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca dell’affidamento e documentato nei modi previsti dalle norme vigentil’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
3. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. Essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’Accordo Quadro.
4. La mancata costituzione cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’Accordo Quadro e dei relativi contratti applicativi, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di tutte le obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più in rapporto ai crediti dell’Appaltatore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della garanzia cauzione per l’esecuzione l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto determina disposta in danno dell’Appaltatore, e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’Accordo Quadro. L’ammontare residuo della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformitàregolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
6. E’ facoltà della Stazione Appaltante di incassare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente.
7. Ai sensi dell’art. 123, comma 4, del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o di validità dell’Accordo Quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
8. La cauzione definitiva può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
9. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore Al momento della stipulazione del contratto è obbligato a l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria fidejussoria nella misura del 10 per cento dell'importo 10% dell’importo contrattuale ovverodei lavori, in caso di aggiudicazione secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuali percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della ; La cauzione definitiva potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o fidejussoria rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° D.Lgs. 1 settembre 1993 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 58109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La fideiussione deve suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte della stazione dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l'appalto l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai La Ditta affidataria a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi dell’arte con le modalità dell'art. 113 103, comma 1, del D.Lgs. n. 163/200650/2016 la "garanzia definitiva' a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, l'esecutore commi 2 e 3 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentivalore dell’accordo quadro salvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'aggiudicatario può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo dai soggetti di cui all'articolo 106 93, comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D. Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 50/2016 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58smi. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia per l’esecuzione definitiva" si rinvia all'art. 103 del contratto determina la decadenza dell'affidamento Codice di e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontratti.
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Samples: Contract, Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artA seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006163/2006 e s.m.i.. La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, l'esecutore del contratto è obbligato approvato con DPR 13 febbraio 1959 n° 449, oppure da intermediari finanziari a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticiò autorizzati. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 cauzione deve riportare la dichiarazione del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del debitore principaleCodice Civile, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 del Codice Civile comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell'Appaltatore. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento cauzione definitiva sarà svincolata progressivamente nei modi, forme e cessa termini di avere effetto solo alla data di emissione cui all’art. 113 del D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.; in particolare, ai sensi dell’art. 324 del DPR 207/2010 e s.m.i. la cauzione sarà svincolata definitivamente successivamente all’emissione del certificato di conformitàverifica di conformità del servizio svolto. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del servizio. La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione della Stazione Appaltante.
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Samples: Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006L’appaltatore dovrà costituire, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire per i termini di durata dell’appalto, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, cauzione fissata nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; del 10% dell’importo contrattuale, salvo quanto previsto dall’art. 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006 e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta successive modificazioni e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiintegrazioni. La garanzia fideiussoria può potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da imprese di cui all'articolo 106 assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile ramo cauzione. Ogni atto fideiussorio dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: -la rinuncia da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del c.c. e l’impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quanto la Stazione Appaltante non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; -la rinuncia dell’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale ad opera del creditore di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività c.c.; -l’impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante, senza alcuna riserva. La Ai sensi dell’art. 113, ultimo comma, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni, la mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto fideiussoria determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedi cui al bando di gara, che aggiudica l'appalto nonché l’eventuale aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàregolare esecuzione del servizio. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. L’importo della garanzia è ridotto del 50% ove ricorrano le ipotesi di cui all’art. 75, comma 7, del d.lgs. 163/2006 e successive modificazioni e integrazioni.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi 1. Per effetto dell’art. 113 31, comma 2 della l.p. 2/2016 come modificato dall’articolo 28, comma 11 della l.p. 19/2016, all’accordo quadro è allegata la garanzia definitiva da costituirsi con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 per un importo fissato nella misura stabilita dall’articolo 103, l'esecutore comma 1 del medesimo D.Lgs. 50/2016. Tale importo è ridotto, in presenza delle condizioni stabilite dall’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, applicando le percentuali stabilite da tale disposizione.
2. La garanzia definitiva potrà esser utilizzata per le finalità stabilite dall’articolo 103, comma 2 del D.Lgs. 50/2016. Costituisce inadempimento contrattuale rilevante, anche ai fini dello svincolo progressivo e sul saldo di cui al successivo comma 5, la mancanza della regolarità retributiva e contributiva dell’appaltatore e dei suoi subappaltatori desumibili dal DURC e/o da analoghe attestazioni rilasciate dagli istituti previdenziali e/o dal competente Servizio in materia di lavoro della Provincia autonoma di Trento.
3. Qualora la garanzia sia prestata con fideiussione con contratto formato e sottoscritto con modalità telematica, essa è sottoscritta digitalmente sia dal fideiussore che dall’appaltatore. Qualora il fideiussore rilasci copia del contratto con le modalità stabilite dal comma 2-bis dell’articolo 23 del codice dell’amministrazione digitale (d.lgs. 82/2005), sarà cura dell’appaltatore fornire, via PEC, il contratto munito di entrambe le firme digitali.
4. Lo svincolo della fideiussione è obbligato regolato dall’articolo 103, comma 5 del D.Lgs. 50/2016, fermo restando che lo svincolo della rata a costituire una garanzia fideiussoria saldo è effettuata solo dopo l’approvazione del 10 per cento dell'importo contrattuale certificato di collaudo o di regolare esecuzione ovvero, in mancanza, con lo spirare del termine per la sua approvazione secondo la tempistica stabilita dall’articolo 26 della L.P. 26/1993 e fermo, altresì, restando che tale termine resta sospeso in presenza di una causa impeditiva dello svincolo imputabile all’appaltatore.
5. L’amministrazione richiede al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinottemperanza, nella misura corrispondente all’aumento la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiprezzo da corrispondere all'esecutore.
6. La garanzia fideiussoria può definitiva dovrà essere bancaria emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o assicurativa 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di collaudo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di ultimazione dei lavori; l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini di cui all'articolo 106 del decreto legislativo all'art. 26, comma 1° settembre 1993 n. 385 , della L.P. 26/93, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione approvazione del certificato di conformitàcollaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all’appaltatore debitore principale;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Trento;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31/2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudi- cati con ribasso d'asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'au- mento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per cento. L’importo della garanzia le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotto ridotta del 50% %, e per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso fruire di tale requisito deve essere segnalato beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta offerta, il possesso del re- quisito, e documentato lo documentano nei modi previsti prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo o di regolare esecuzione e comun- que decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espres- samente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativi- tà entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svin- colata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale im- porto garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di be- nestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da par- te dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in co- pia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni con- trarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in dan- no dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i con- correnti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore Al momento della stipulazione del contratto è obbligato a l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria fidejussoria nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverosull’importo dei lavori, in secondo quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. (tenendo conto anche delle riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, D.Lgs. n. 50/2016 richiamate all’art. 103, comma 1, ultimo periodo, X.Xxx. n. 50/2016).
2. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento cento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento cento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentipercentuali.
3. La garanzia fideiussoria può essere cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante.
4. La mancata costituzione In caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui al precedente comma sono accordate qualora il possesso delle certificazioni o delle dichiarazioni sopra indicate sia comprovato dalla impresa capogruppo mandataria ed eventualmente da un numero di imprese mandanti, qualora la somma dei requisiti tecnico-organizzativo complessivi sia almeno pari a quella necessaria in base al bando di gara (o alla lettera d’invito) per la qualificazione soggettiva dei candidati.
5. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
6. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per l’esecuzione un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàiniziale.
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Samples: Contract for the Execution of Works, Contract for the Execution of Works
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006L’aggiudicatario, l'esecutore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 del Codice, l’importo della garanzia fideiussoria è fissato nella misura del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%. La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5858 - ai sensi dell’art. La fideiussione 113, comma 2 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. A norma dell’art. 123 del Regolamento la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del Codice nella misura stabilita dal bando di gara. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del Regolamento, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 113, comma 3 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 123, comma 1 del Regolamento alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. 325 del Regolamento. Si precisa che, a norma dell’art. 113, comma 3 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Ai sensi dell’art. 113, comma 4 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedi Roma Capitale. Ai sensi dell’art. 128 del Regolamento, che aggiudica l'appalto in caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 37, comma 5 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per contratto di rete il mancato od inesatto adempimento e cessa deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di avere effetto solo alla data imprese aderenti al contratto di emissione del certificato di conformitàrete.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai In applicazione della Legge n.120/2020 non è richiesta la garanzia provvisoria. In sede di stipula del contratto, che avverrà mediante scrittura privata semplice in modalità elettronica ai sensi delle disposizioni vigenti in materia e nel rispetto delle procedure dettate dagli acquisti sul Mercato Elettronico, la Ditta affidataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d’asta e al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare garanzia definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che la Stazione appaltante dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura ai sensi del comma 2 dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti50/2016. La garanzia fideiussoria può essere è costituita, a scelta dell’offerente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso il tesoriere del Comune di Carpi, UNICREDIT BANCA S.p.a. di Carpi a titolo di pegno, a favore della Stazione appaltante;
b. fermo restando il limite all’utilizzo del contante di cui all’articolo 49, comma 1, del decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, in contanti, con bonifico, in assegni circolari, con versamento presso la tesoreria della Stazione appaltante (Comune di Carpi);
c. fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o rilasciata dagli assicurative o intermediari iscritti nell'albo finanziari a ciò autorizzati. Per i dettagli relativi alle specifiche modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio versamento della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui garanzia definitiva si rimanda all’art. 1957 comma 2 10 dell’avviso esplorativo di mercato. Al termine del codice civilerapporto il Comune procederà allo svincolo definitivo della cauzione, nonché l’operatività della prestata a garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàdelle obbligazioni dedotte in contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Assistenza E Service Audio Video Luci E Streaming, Accordo Quadro Per Servizi Elettrici
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artLa costituzione della garanzia definitiva, di cui all'art. 113 103 del Dlgs 50/20160 come la firma del contratto di appalto, dovrà avvenire nel termine perentorio comunicato dalla Stazione appaltante alla ditta aggiudicataria dei lavori. La cauzione definitiva, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa nell'osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 10.6.82 n. 348, è stabilita dall'art.103 del D.Lgs. n. 163/200650/16 e successive modifiche ed integrazioni, l'esecutore nella misura del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in netto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. cento La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo predetta fideiussione dovrà espressamente prevedere:
1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente ) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante;
2) la rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 2 comma dell'art. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione 1957 del contratto determina la decadenza dell'affidamento C.C.. Secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16 e l'acquisizione successive modifiche ed integrazioni, gli importi della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo e della cauzione definitiva e del loro eventuale rinnovo sono ridotti del 50%, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da parte organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della stazione appaltanteserie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriala certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa cauzione definitiva sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàlavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussoria n°<...> del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero<...> rilasciata dalla società <...>, in caso a garanzia dell’importo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti€ <...>. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 deve recare l’esplicita rinuncia del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, la rinuncia all’eccezione di cui all’artnel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione L'ammontare residuo della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformità.regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura e servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La Garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Azienda abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Ove l’Appaltatore, entro 15 giorni dalla ricezione della lettera di richiesta, non provveda al reintegro della polizza, la Stazione Appaltante ha la facoltà di risolvere il contratto affidando l’appalto al concorrente che segue in graduatoria in danno di quella contraente. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata al termine dell’esecuzione. Per quanto qui non previsto si rinvia all’art. 103 dlgs n. 50/2016 e s.m.i..
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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Sanificazione E Pulizia, Appalto Per La Fornitura Di Gas Medicinali E Servizio Di Conduzione E Manutenzione Degli Impianti E Delle Reti Di Distribuzione
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.LgsEntro il termine indicato per la stipula del contratto, l’affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall’art.103, c.1 del D.Lgs 50/2016 L’importo della suddetta cauzione è ridotto secondo le percentuali indicate nell’articolo 93, comma 2.3 e 7, del D. Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti50/2016. La garanzia fideiussoria può essere fideiussoria, bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali ed in ogni caso per tutta la durata della garanzia "full risk” (dev’essere espressamente indicato la durata della garanzia). Si precisa inoltre che: • In caso di partecipazione in R. T. I. e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; • In caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo all’articolo 106 del decreto legislativo D. Lgs. 1° °settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre essere irrevocabile. La mancata costituzione della suddetta garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadell’aggiudicazione. La garanzia cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto solo a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto ex lege previsto. In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la cauzione dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del già richiamato art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. La garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo.
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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a deve costituire una garanzia fideiussoria definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, contrattuale.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, nella misura corrispondente all’aumento cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. L’importo La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art.93 comma 7 del 50% D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50, per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Il possesso La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e documentato nei modi previsti dalle norme vigentimedie imprese.
5. La garanzia fideiussoria può essere bancaria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o assicurativa del certificato di regolare esecuzione, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo comunque fino a dodici mesi dalla data di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'art.1957, secondo xxxxx, del codice Codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione definitiva di cui all'art.103 comma 1 del contratto D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
11. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
12. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.
13. È facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché nel caso degli affidamenti diretti di cui all'art.36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n.50. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
14. La garanzia copre gli oneri per definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n.31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il mancato od inesatto adempimento e cessa debitore principale non esibisca al soggetto fideiussore il certificato di avere effetto solo alla collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di emissione ultimazione dei lavori; l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fideiussore che la mancata approvazione del certificato di conformitàcollaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all’appaltatore debitore principale;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di .......................;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n.31 di data 19 gennaio 2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Il possesso ; per fruire di tale requisito deve essere segnalato beneficio, gli operatori economici segnalano, in sede di offerta offerta, il possesso del requisito e documentato lo documentano nei modi previsti prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o assicurativa inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ultimazione dei lavori. La fideiussione deve Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La mancata costituzione della garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e cessa l'acquisizione della cauzione provvisoria di avere effetto solo alla data di emissione cui all’art. 75 del certificato di conformitàD.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs103 d.lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a deve costituire una garanzia, denominata “garanzia fideiussoria del definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, nella misura corrispondente all’aumento cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento.
2. L’importo La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia è ridotto del 50% ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentila garanzia provvisoria.
3. La garanzia fideiussoria può deve essere o una fideiussione bancaria o una fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, d.lgs. 24.02.1998 n. 58. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la contenere tutte le seguenti previsioni: • l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale (non prevista se si tratta di micro e piccole imprese); • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché Codice Civile; • l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
8. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. È fatto comunque salvo il risarcimento del maggior danno accertato.
9. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
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Samples: Capitolato d'Appalto, Capitolato d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A garanzia del pieno e regolare pagamento del canone concessorio, l'esecutore del contratto il concessionario è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo complessivo del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato canone quale risultante dall’offerta presentata in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentigara, fatta salva l’applicazione dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione o fideiussione. La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo nell’albo di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, D.Lgs. n. 5858/1999. La fideiussione garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Comune concedente. La garanzia deve essere di durata pari a quella del contratto di concessione. Il concessionario può altresì presentare una garanzia di durata inferiore e comunque di durata pari ad almeno cinque anni a condizione che, in apposita clausola, vi sia l’espresso impegno del garante al rinnovo della stazione appaltantestessa fino al termine della concessione. La cauzione viene prestata a garanzia anche dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune concedente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al successivo art. 39, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la risoluzione del contratto di concessione. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’art. 13 del disciplinare di gara da parte della stazione appaltantedel Comune concedente, che aggiudica l'appalto la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri Si richiama per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione quanto non espressamente previsto l’art. 103 del certificato di conformitàD.Lgs. 50/2016.
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Samples: Concession Agreement, Concession Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta percentuale di ribasso; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. L’importo La mancata costituzione della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di certificazione del sistema cui agli artt.75 e 121, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. da parte di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiquesta Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Tale garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigaranzia, a semplice richiesta scritta ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della stazione appaltanteprogrammazione economica. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto Deve permanere fino al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall’art. 113, comma 3, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia, valevole ai sensi dell’art.121, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. anche per i contratti sotto soglia comunitaria. Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n.123 del Ministero delle Attività Produttive.
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Samples: Construction Contract, Construction Contract
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 163/2006207/2010, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria del 10 fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale ovvero, cento) dell’importo complessivo dell’accordo quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in caso favore di aggiudicazione con ribasso d'asta un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); e ove qualora il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentieccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria può essere bancaria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o assicurativa da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto. La fideiussione garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo.
3. La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 113, comma 5, Codice dei contratti e dell’articolo 123, comma 1, del d.P.R. n. 207/2010, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi dell’ultimo contratto applicativo; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo.
4. Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti, la cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del codice civile2, c.c., nonché l’operatività della garanzia cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàStazione Appaltante.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artdell’articolo 113 del D. lgs. 113 D.Lgs. n. 163/2006n° 163/2006 e s.m.i, l'esecutore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato contratto, a costituire una garanzia fideiussoria copertura dell’eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l’aggiudicatario documenta con le modalità di cui all’articolo sulla cauzione provvisoria, l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in (10%) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento l’importo della garanzia fidejussoria è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5820%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 dell’articolo 113 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i. deve prevedere espressamente espressamente: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; ▪ la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività ; ▪ l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione prestazione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina comporta la decadenza dell'affidamento revoca dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria come descritto nel Disciplinare di Gara, da parte della stazione appaltanteStazione Appaltante, che aggiudica l'appalto salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell’interesse della FIPAV. In particolare, la FIPAV avrà facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella risultato secondo in graduatoria, ponendo a carico della Ditta revocataria dell’affidamento l’eventuale differenza di prezzo risultante tra le offerte del primo e del secondo concorrente sul valore complessivo dell’appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. In caso di partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e di consorzi (art. 37 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.), le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5, e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6, del predetto D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i..
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Samples: Logistics Agreement
Cauzione definitiva. Ai La Ditta appaltatrice a cui sarà affidato il servizio, dovrà costituire ai sensi dell’arte con le modalità dell'art. 113 D.Lgs27 103, comma 1, del D. Lgs. n. 163/200650/2016 la “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, l'esecutore commi 2 e 3 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentisalvo le eventuali riduzioni previste dalla normativa vigente. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo dai soggetti di cui all'articolo 106 93, comma 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D. Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 50/2016 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58smi. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. Per le previsioni normative afferenti alla "garanzia per l’esecuzione definitiva" si rinvia all'art. 103 del contratto determina la decadenza dell'affidamento Codice di e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontratti.
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Samples: Appalto Di Fornitura E Installazione Di Attrezzature Scientifiche E Didattiche
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artA salvaguardia della corretta esecuzione di tutto il presente contratto, compreso il pagamento delle “Spese di contratto” di cui al successivo art. 113 D.Lgs. n. 163/200614 del presente contratto, l'esecutore nonché dei corretti adempimenti del contratto è obbligato periodo di garanzia, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta, la stessa potrà essere prodotta a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveromezzo bonifico intestato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx o tramite versamento in contanti presso Unicredit Banca – Sede di Modena – IBAN IT/02/Q/02008/12930/000000512773 intestato all’Ateneo (in tal caso allegare ricevuta di versamento o bonifico), oppure tramite fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centooriginale, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per da redigersi secondo gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo schemi tipo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 al D.M. 12 marzo 2004 n. 385 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L). con autentica notarile in calce, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998dovrà prevedere espressamente, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione escussione, il pagamento a semplice e non documentata richiesta del beneficiario entro quindici giorni, a parziale deroga di quanto previsto dal co. 1 dell’art. 4 dello schema tipo 1.1 del D.M. 123/2004, l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore (Stazione Appaltante) le eccezioni spettanti al debitore principaleprincipale (Ditta) in deroga all’art.1945 c.c., il Foro competente in Modena per le eventuali controversie fra la Stazione Appaltante (ente garantito) ed il garante, la rinuncia all’eccezione validità di 180gg dal termine ultimo di presentazione delle offerte. A suddetta polizza dovrà essere allegato il modulo reperibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx- Suddetta polizza verrà svincolata alla scadenza del periodo di garanzia di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità6.
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Samples: Fornitura E Posa in Opera Di Arredi
Cauzione definitiva. Ai A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall’aggiudicatario, con la stipula del contratto d’appalto, ciascun aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 D.Lgsdel D.lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveropari al 10% dell’importo contrattuale, in caso favore della ASL di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoCagliari. L’importo della garanzia cauzione definitiva è ridotto del 50% (cinquanta per gli operatori economici in possesso di cento) per i concorrenti ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Il possesso 9001, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale requisito deve essere segnalato in sede sistema così come previsto dall’art. 75, comma 7, del D.lgs. n. 163/2006. Per fruire di offerta e documentato nei modi previsti dalle tale beneficio, l’aggiudicatario dovrà produrre la certificazione di qualità conforme alle norme vigentieuropee della serie UNI EN ISO 9000 (ovvero copia conforme all’originale della detta certificazione), qualora non già prodotta nel corso della procedura. La predetta garanzia fideiussoria può potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D.lgs. n. 385 385/1993 che svolgono non partecipano alla gara in qualità di concorrente o soggetto ausiliario e che svolgono, in via esclusiva o prevalente prevalente, attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente garanzia deve, inoltre, prevedere, in particolare, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro 15 quindici giorni, a prima e semplice richiesta scritta della stazione appaltanteASL 8 di Cagliari. La garanzia dovrà, inoltre, avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto richiesta nel presente articolo determina la decadenza dell'affidamento revoca dell’aggiudicazione e l'acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriaprovvisoria. La garanzia cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto aggiudicato e cessa di avere effetto solo a completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni conseguenti in capo all’aggiudicatario in virtù della stipula dello stesso. Qualora l’ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell’importo originario garantito. La cauzione deve coprire, per l’intero periodo di validità del contratto, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dello stesso. La predetta garanzia fideiussoria è progressivamente ed automaticamente svincolata fino al 80% dell’importo garantito in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del contratto. Lo svincolo del residuo 20% sarà disposto dal responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, il contraente sarà tenuto a prorogare la durata e l’efficacia della cauzione sino alla data di emissione del certificato di conformitàconclusione dei servizi e lavori in appalto.
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Cauzione definitiva. Ai Il Fornitore deve prestare una cauzione definitiva pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale complessivo, salvo gli incrementi disposti all’articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. La cauzione – con validità fino a tre mesi successivi alla scadenza del contratto di servizio - può essere costituita, ai sensi dell’art. 113 75 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore nei seguenti modi:
(1) mediante garanzia fideiussoria, rilasciata da una delle imprese esercenti l’attività bancaria previste dal D.P.R. 22 maggio 1956, n. 635;
(2) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da una delle imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveroX.X.X. 00 xxxxxxxx 0000, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centox. 000, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per centox xxx xxxxxxx legislativo 7 settembre 2005 n. 209;
(3) mediante polizza fideiussoria, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da un intermediario finanziario iscritto all’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1° 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 19981993, n. 58385. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione garanzia è svincolata dalla Provincia nella misura del 33% alla fine del primo anno contrattuale, un’ulteriore, quota pari al 33%, entro 60 giorni dal termine della seconda annualità e per la restante parte entro 90 giorni dalla fine del contratto, previa verifica della regolare esecuzione e completamento delle prestazioni. La garanzia è prestata per l’esecuzione qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria per cui il Fornitore sia riconosciuto inadempiente. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto Provincia. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. In caso di proroga del contratto il Fornitore s’impegna a produrre la garanzia fideiussoria nell’importo proporzionale al concorrente che segue nella graduatoriavalore della proroga contrattuale. La garanzia copre gli oneri per Analogamente il mancato od inesatto adempimento e cessa Fornitore dovrà provvedere nel caso di avere effetto solo alla data richiesta di emissione del certificato attivazione di conformitàservizi analoghi.
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Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artLa cauzione definitiva di cui all'art.123 e seguenti del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà stabilita nella misura prevista dal 1° comma dell’art.113 del DLgs 163/06. 113 D.LgsEssa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento presentazione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentistipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 106 all’articolo 1957 , comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàregolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40, comma 7, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall’articolo 75 e dall’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore 13.1 L'aggiudicatario dovrà costituire per i termini della durata della concessione una cauzione fissata nella misura del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoai sensi dell'art. L’importo della garanzia è ridotto 103 del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000D.lgs. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. 50/2016.
13.2 La garanzia fideiussoria può potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministeri dell'Economia e Finanze.
13.3 La garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: − rinuncia da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia dell'obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del c.c. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando Pisamo non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti del debitore; − rinuncia all'onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di ad opera del creditoredi cui all’artall'art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività c.c.; − impegno da parte dell'obbligato in solido con il debitore principale a versare l'importo della garanzia medesima cauzione entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta di Pisamo senza riserva alcuna.
13.4 L'importo della stazione appaltantecauzione potrà essere ridotto secondo quanto disposto dall'art. La 93 c. 7 del D.Lgs. n. 50/2016.
13.5 In caso di R.T.I.: − se tutte le imprese facenti parti del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; − se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia.
13.6 Ai sensi dell'art. 103 c.3 del D.Lgs. n. 50/2016, la mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto e l'aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. .
13.7 In caso di risoluzione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, il deposito cauzionale verrà incamerato, fatto salvo il diritto di Pisamo al risarcimento di eventuali maggiori danni.
13.8 L'accertato inadempimento ed il ritardo nello svolgimento del servizio farà sorgere in capo a Pisamo il diritto a provvedere direttamente, rivalendosi per le maggiori spese sul deposito cauzionale.
13.9 La garanzia copre gli oneri per definitiva sarà svincolata dopo la conclusione del rapporto contrattuale ed in seguito al rilascio di apposita dichiarazione liberatoria che attesti il mancato od inesatto regolare adempimento e cessa degli obblighi contrattuali.
13.10 In caso di avere effetto solo alla escussione totale o parziale della cauzione definitiva, la ditta aggiudicataria ha l'obbligo di reintegrare la cauzione, sino all'importo convenuto entro il termine di 30 (trenta) giorni
13.11 La cauzione definitiva dovrà essere prodotta dalla ditta aggiudicataria entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla data di emissione del certificato ricevimento della comunicazione di conformitàaggiudicazione definitiva.
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Samples: Capitolato d'Onere
Cauzione definitiva. L’aggiudicatario,al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgsdel D. Lgs. n. 163/2006163/2006 e ss.mm.ii., l'esecutore l’importo della garanzia è fissato nella misura del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%. La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5858 - ai sensi dell’art. La fideiussione 113, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. A norma dell’art.123 del D.P.R. n. 207/2010, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro,compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della garanzia liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’esecuzione l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento in danno dell’esecutore e l'acquisizione per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, è fatto obbligo all’esecutore di procedere alla reintegrazione della cauzione provvisoria definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 113, comma terzo, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della stazione appaltantedell’esecutore, che aggiudica l'appalto degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al concorrente che segue nella graduatoria20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 123, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010, alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo. Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. Si precisa che, a norma dell’art.113, comma3, del D. Lgs. n.163/2006, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 113 dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria del fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.
2. La garanzia fideiussoria può essere fidejussoria definitiva è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa o fideiussoria, anche rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 all'art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D.Lgs. 01.09.1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte delle Finanze in conformità alla scheda tipo 1.2 del D.M. 12.03.04 n. 123, in osservanza delle clausole di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 cui allo schema tipo 1.2 del decreto legislativo 24 febbraio 1998medesimo decreto, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente integrata con la rinuncia al beneficio clausola della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile., in osservanza di quanto disposto dall’art. 103 del Codice. Essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.
3. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’operatività a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno.
4. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto all’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
5. La garanzia medesima entro 15 giornifidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione ed in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a semplice richiesta scritta della stazione appaltantevalere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
6. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, appaltante che aggiudica l'appalto l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriagraduatoria ai sensi dell’art. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa 103, comma 3, del D.Lgs. 50/2016.
7. In caso di avere effetto solo alla data di emissione raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate con le modalità previste dall’art. 128 del certificato di conformitàD.P.R. n. 207/2010.
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Samples: Contract
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo Ai sensi dell’art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000. Il possesso ; per fruire di tale requisito deve essere segnalato beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta offerta, il possesso del requisito, e documentato lo documentano nei modi previsti prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o assicurativa inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ultimazione dei lavori. La fideiussione deve Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
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Samples: Construction Contract
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006Al momento della stipula dell’atto di concessione, l'esecutore il Concessionario dovrà rilasciare al Comune idonea cauzione definitiva per un importo pari a €.5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) da effettuarsi mediante: - contanti o in titoli del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore debito pubblico garantiti dallo stato al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centoxxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx comunale; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere - fidejussione bancaria o assicurativa assicurativa, rilasciata da aziende di credito o rilasciata dagli compagnie autorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia, nonché da intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D.Lgs 1/9/93 n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e che sono sottoposti a revisione contabile delle finanze. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del D.Lgs.50/2016 da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58della stazione appaltante. La fideiussione deve garanzia dovrà prevedere espressamente espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale (ai sensi dell’art. 1944 del Cod. Civ.) e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civileCod. civ.; - l’impegno ad effettuare, nonché l’operatività su semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicante entro 15 giorni il versamento della somma garantita presso la tesoreria comunale. Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, tra i quali anche l'esatto pagamento nei termini previsti del canone di concessione di cui all'art. 5. L’Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia medesima anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere e di quant’altro previsto dalla legislazione vigente. La stazione appaltante può richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione può essere effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al concedente. Nel caso di cui sopra il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 giornigiorni dalla richiesta dell’Amministrazione, pena la risoluzione del contratto per inadempimento e la conseguente decadenza della concessione. Dal 25/04/2018 è in vigore il D.M. 19/01/2018 n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratto tipo per le garanzie fideiussorie X.Xxx 50/2016. Ai sensi dell’art. 1 comma 5 di detto D.M. 31/2018, i concorrenti presentano le schede tecniche contenute nell’Allegato B a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedetto Decreto compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. La mancata costituzione cauzione sarà svincolata con atto del Responsabile del Settore che gestisce la presente concessione allo scadere della garanzia per l’esecuzione del contratto determina stessa dopo la decadenza dell'affidamento riconsegna dell’impianto sportivo in buone condizioni d’uso e l'acquisizione della cauzione provvisoria manutenzione, risultante da parte della stazione appaltanteapposito verbale da redigersi nel termine di gg.10 (dieci) dalla medesima, e dopo che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e cessa sia stata definita e liquidata ogni controversia e, comunque, entro il termine di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàmesi 6 (sei).
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Samples: Concessione in Gestione
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art(art. 113 D.Lgs30, commi 2, 2-bis, 2-ter, legge n. 109/1994)
1. n. 163/2006, l'esecutore L'esecutore del contratto è é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria é aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti.
2. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 199875, n. 58. La fideiussione comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. (comma modificato dal D.Lgs. 113 del 31/07/2007 in vigore dal 01/08/2007)
3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, é automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, é svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia é prestata.
4. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto di cui al comma 1 determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 75 da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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Samples: Codice Dei Contratti Pubblici
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'esecutore del contratto è obbligato a l'aggiudicatario deve costituire una garanzia fideiussoria del 10 cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento cento) dell'importo contrattuale ovvero. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale , in caso a titolo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti pegno a favore del Comune ; il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito valore dei titoli deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere al corso del giorno del deposito ;
b) contanti , con versamento presso la Tesoreria Comunale ;
c) Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli da intermediari finanziari iscritti nell'albo all’albo speciale di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1° 1 settembre 1993 n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e garanzie, che sono sottoposti sottoposte a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo nell'Albo previsto dall'articolo dall'art. 161 del decreto legislativo d.lgs. 24 febbraio 1998, 1998 n. 5858 . La fideiussione garanzia deve prevedere contenere espressamente la rinuncia al le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 comma c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, ;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia richiesta medesima;
d) per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantequalsiasi controversia tra il Comune ed il garante , che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriail foro competente è quello di Ancona . La garanzia copre gli oneri per non può essere modificata senza il mancato od inesatto adempimento consenso del Comune e cessa di avere effetto solo comunque alla data di emissione scadenza si rinnova sino a quanto il Comune , con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato . La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta , senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria , dopo la scadenza del certificato di conformitàcontratto .
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Samples: Affidamento Gestione Delle Attività
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006dell’articolo 103, l'esecutore comma 1, del contratto D.Lgs.50/2016 è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria del 10 a titolo di cau- zione definitiva, pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale ovvero, cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in caso favore di aggiudicazione con ribasso d'asta un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento la ga- ranzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per centocen- to); e ove qualora il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentieccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria può essere bancaria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o assicurativa da un intermedia- rio finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 19981957, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecomma 2, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La ga- ranzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di be- nestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di col- laudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia medesima entro 15 giornifideiussoria, a semplice richiesta scritta parzialmente o totalmente, per le spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della stazione appaltanteliquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilatera- le della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, par- zialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattua- li, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di 1/5 dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa manda- dataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale tra le Imprese. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione Stazione appaltante, te, che aggiudica l'appalto al concorrente all’operatore economico che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'esecutore del contratto è obbligato a l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fideiussoria definitiva pari al 10% dell’importo di aggiudicazione al netto dell’ IVA, con le modalità di cui all’art. 113 del 10 Codice Appalti. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento dell'importo contrattuale ovveroper gli operatori economici ai quali venga rilasciata, in da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo Il versamento della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici potrà essere effettuato, a mezzo fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, rilasciata da Società di Assicurazione in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria dei requisiti richiesti dalla L. 10 giugno 1982, n. 349 o assicurativa o rilasciata dagli degli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. delle Finanze La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, ; nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per Detta cauzione verrà svincolata alla ditta aggiudicataria al completamento del servizio e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Nel caso in cui la ditta aggiudicataria rifiutasse di stipulare il mancato od inesatto adempimento e cessa contratto formale o trascurasse ripetutamente, in modo grave, l’adempimento delle condizioni contrattuali, l’Amministrazione potrà, di avere effetto solo alla data pieno diritto, senza formalità di emissione del certificato sorta, risolvere ogni rapporto con la ditta stessa, a maggiori spese di conformitàquesta, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, procedendo all’incameramento della cauzione provvisoria o definitiva.
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Samples: Outsourcing Agreement
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell’art.113, comma 1, del D.Lgs. 113 163/06, come modificato dall'art. 2, c.1, lett.v D.Lgs. n. 163/2006152/08 edall'art. 1, l'esecutore del contratto c.2-bis, lett. d), Legge n. 135/12, è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverofideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%.
2. La garanzia fideiussoria può essere è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile emessa da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento istituto autorizzato e cessa di avere effetto effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.Lgs. 163/06, solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.
4. Ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. n.207/10, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,
5. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
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Samples: Contract for Construction Works
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a deve costituire una garanzia fideiussoria definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, contrattuale. ARPAS Protocollo Arrivo N. 47589/2022 del 30-12-2022 Doc. Principale - Class. T.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, nella misura corrispondente all’aumento cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. L’importo La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art. 93 comma 7 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50% , per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Il possesso La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e documentato nei modi previsti dalle norme vigentimedie imprese.
5. La garanzia fideiussoria può essere bancaria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o assicurativa del certificato di regolare esecuzione, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo comunque fino a dodici mesi dalla data di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 comma 2 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. ARPAS Protocollo Arrivo N. 47589/2022 del 30-12-2022 Doc. Principale - Class. T.I - Copia Del Documento Firmato Digitalmente
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del contratto D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
11. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
12. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.
13. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
14. La garanzia copre gli oneri per definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il mancato od inesatto adempimento e cessa debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di avere effetto solo alla collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di emissione ultimazione dei lavori; l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di conformitàcollaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all’appaltatore debitore principale;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Cagliari;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai 1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Polizza Fideiussoria i sensi dell’art. 113 103, c.1 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 n. emessa da _ - Agenzia di _ _ in data / /2022 per un importo di euro _ . 2. Ai sensi dell’articolo 103, l'esecutore comma 4 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveroD.Lgs. n. 50/2016, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere la stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 3. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per 5 le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
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Samples: Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore l’aggiudicatario, per la sottoscrizione del contratto contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria cauzione d’importo pari al 10% del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso prezzo di aggiudicazione. Nell’ipotesi di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia da costituire verrà aumentata conformemente a quanto stabilito dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016. La cauzione dovrà essere costituita a scelta del concorrente:
a. con versamento tramite bonifico alla tesoreria del Comune di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore Terralba alle seguenti coordinate bancarie: IBAN XX00 X000 0000 0000 0000 0000 000 oppure tramite bollettino postale con versamento sul conto n. 16552093 intestato al 20 per cento“Comune di Terralba Servizio Tesoreria.
b. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, nella misura corrispondente all'aumento presso una sezione di due punti percentuali per ogni punto tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di ribasso superiore pegno, a favore della stazione appaltante;
c. da fideiussione di cui al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto comma 1 del 50% per gli operatori economici in possesso citato decreto rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi solvibilità previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo nell’albo di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1° d.lgs. 1 settembre 1993 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve prevedere espressamente fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola: La cauzione definitiva è prestata a garanzia:
a) dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto;
b) del risarcimento dei danni provocati dalla ditta aggiudicatrice e dal personale da essa impiegato;
c) dei rimborsi di somme che l’Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta affidataria e del personale da essa impiegato;
d) in generale, di tutti gli adempimenti previsti dall’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Nei casi suindicati l’Amministrazione provvederà ad incamerare la rinuncia al beneficio cauzione fino a concorrenza delle somme necessarie, con obbligo dell’appaltatore di reintegrare l’importo cauzionale originario. Per lo svincolo della preventiva escussione cauzione si rimanda a quanto stabilito dall’articolo 103 del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artD. Lgs. 1957 50/2016 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante5. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto cauzione definitiva, determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto l’appalto al concorrente che segue nella in graduatoria. La Alla garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7 del certificato di conformitàcodice.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006La Ditta aggiudicataria è tenuta a presentare idonea cauzione definitiva pari al 10% dell'importo di aggiudicazione, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveroI.V.A. esclusa, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella o alla misura percentuale corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto alla percentuale di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della offerto, a garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso dell'esatto adempimento di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta tutte le obbligazioni previste dal presente capitolato e documentato nei modi previsti dalle norme vigentidal successivo contratto.
2. La garanzia fideiussoria può essere cauzione definitiva, da presentarsi mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 polizza assicurativa, dovrà prevedere le seguenti clausole:
a) validità non inferiore alla durata del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente contratto;
b) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ;
c) la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale;
d) l’espressa rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1952 comma 2 del codice civileC.C. Le imprese partecipanti alla gara, nonché l’operatività in possesso della garanzia medesima entro 15 giornicertificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme UNI CEI EN 45000, potranno presentare una cauzione definitiva ridotta del 50%, ovverosia del 5% dell’importo a semplice richiesta scritta della stazione appaltantebase d’asta.
3. La mancata costituzione cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune abbia patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l'ammontare della garanzia cauzione stessa dovrà essere ripristinato, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva rimarrà vincolata per l’esecuzione tutta la durata del contratto determina e sarà svincolata dopo esplicita autorizzazione allo svincolo e restituita al contraente solo dopo la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria conclusione del rapporto contrattuale, previo accertamento del regolare svolgimento dello stesso da parte della stazione appaltantedel RCC, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriafatto salvo quanto previsto dall’art. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione 113 del certificato di conformitàD.Lgs 163/2006. .
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L'impresa aggiudicataria è obbligato obbligata a costituire una cauzione definitiva pari a 2.000,00 a garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti degli obblighi contrattuali assunti entro il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentitermine indicato dalla stazione appaltante.
2. La garanzia fideiussoria può mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione, e il servizio potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 aggiudicato al concorrente che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58segue nella graduatoria.
3. La fideiussione deve durata di detta cauzione dovrà essere pari alla durata del contratto. La cauzione dovrà prevedere espressamente la l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, II comma c.c. La cauzione potrà essere svincolata solo dietro espressa autorizzazione dell’amministrazione comunale e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere. Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto alla stazione appaltante. La mancata costituzione Dettagli e comunque ulteriori prescrizioni in merito saranno richieste prima della garanzia per l’esecuzione stipulazione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriacontratto.
4. La garanzia cauzione copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il comune avrà diritto valersi della suddetta cauzione.
5. La cauzione dovrà essere mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e cessa verrà reintegrata mano a mano che su di avere effetto solo essa l’Amministrazione comunale operi prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di cinque (5) giorni dalla comunicazione via PEC, l’Amministrazione Comunale potrà procedere alla data risoluzione del contratto e all’incameramento della cauzione rimasta, fermo restando il diritto a richiedere il maggior danno.
6. Sono fatte salve eventuali ed ulteriori azioni di emissione risarcimento del certificato di conformitàdanno.
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Samples: Catering Service Agreement
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 163/2006207 del 2010, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria del 10 a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale ovvero, cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in caso favore di aggiudicazione con ribasso d'asta un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentieccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria può essere bancaria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o assicurativa da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 19981957, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalecomma 2, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività in conformità all’articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
5. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia medesima entro 15 giornifideiussoria, a semplice richiesta scritta parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della stazione appaltanteliquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 37, comma 5, del Codice dei contratti.
8. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 38 da parte della stazione Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
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Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artL’aggiudicatario, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento 20% l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo della garanzia è ridotto Detta cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso di che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso , rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale requisito deve sistema. Tale cauzione dovrà essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono polizza assicurativa, presentata in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 fideiussore nei confronti dell’Agenzia del decreto legislativo 24 febbraio 1998Demanio, n. 58. La fideiussione deve e dovrà prevedere espressamente la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile1957, nonché l’operatività della garanzia medesima co 2, x.x., xxxxxx x’xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria revoca dell’aggiudicazione da parte della stazione appaltantedell’Agenzia, che aggiudica l'appalto procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella in graduatoria. La garanzia copre gli cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàa qualsiasi titolo sopportati.
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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Progettazione E Direzione Lavori
Cauzione definitiva. L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo per l’intero importo di cui all’art. 3 del presente schema di A.Q. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. n. 163/2006, l'esecutore 50/2016 l’importo della garanzia è fissato nella misura del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5858 - ai sensi dell’art. La fideiussione 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della garanzia liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’esecuzione l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento in danno dell'Aggiudicatario e l'acquisizione per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del D.Lgs. n.50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione provvisoria definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è autorizzato con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, della stazione appaltantedocumentazione attestante l’avvenuta regolare esecuzione. L’ammontare residuo, che aggiudica l'appalto pari al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell’ultimo contratto applicativo realizzato dall’aggiudicatario. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il presente A.Q. e i conseguenti eventuali Contratti Applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Delle Strade Comunali
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.LgsL’IMPRESA, a proprie spese, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti. n. 163/2006, l'esecutore Il valore del contratto deposito cauzionale è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale salvo quanto stabilito dall’art. 113, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per centocomma 1, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centodel d.lgs. 163/2006.
2. L’importo della garanzia è comunque ridotto del 50% per gli operatori economici in quanto i concorrenti alla gara debbono necessariamente essere in possesso della certificazione di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell’art. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti75, comma 7 del d.lgs. 163/2006.
3. La garanzia fideiussoria può essere costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
a) presentazione di assegno bancario circolare intestato al COMUNE DI BENEVENTO;
b) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
c) fideiussione bancaria o assicurativa o polizza fideiussoria rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 da operatori autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° D.lgs. 1 settembre 1993 1993, n. 385 che svolgono o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate al COMUNE DI BENEVENTO. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.
4. Nel caso in via esclusiva cui l’IMPRESA presenti fideiussione bancaria o prevalente attività polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. presentata in carta legale o resa legale;
2. sottoscrizione del soggetto fideiussore (compagnia di rilascio assicurazione o istituto di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte credito) con una delle seguenti modalità:
a) con presentazione in allegato di una società dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti;
b) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del decreto legislativo 24 febbraio 1998potere di impegnare il soggetto fideiussore, n. 58apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
5. La fideiussione deve prevedere bancaria o la polizza fideiussoria espressamente indica tutte le seguenti clausole:
a) “la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando il Comune di Benevento non disporrà la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della fideiussione”;
b) “il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia al ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia nonché all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornisenza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dal Comune di Benevento, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantestessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”;
c) “non può essere opposto al Comune di Benevento l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”;
d) “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti del Comune di Benevento è quello in cui ha sede il comune medesimo”;
e) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta al Comune di Benevento;
6. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
7. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedel COMUNE DI BENEVENTO, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. La garanzia copre gli Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico del COMUNE DI BENEVENTO.
9. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento il COMUNE DI BENEVENTO può escutere, anche parzialmente, il deposito cauzionale per soddisfare i crediti derivati in suo favore dal presente CSA. In tal caso, l’IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il mancato od inesatto adempimento e cessa deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.
10. In caso di avere effetto solo alla data di emissione proroga del certificato di conformitàcontratto la durata della cauzione deve essere prorogata per pari durata ed adeguato l’importo garantito.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L'impresa aggiudicataria è obbligato obbligata a costituire una cauzione definitiva pari al 10% del valore del contratto, a garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti degli obblighi contrattuali assunti entro il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentitermine indicato dalla stazione appaltante.
2. La garanzia fideiussoria può mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la revoca dell'aggiudicazione, e il servizio potrà essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 aggiudicato al concorrente che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58segue nella graduatoria.
3. La fideiussione deve durata di detta cauzione dovrà essere pari alla durata del contratto. La cauzione dovrà prevedere espressamente la l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, quindici (15) giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, II comma c.c. La cauzione potrà essere svincolata solo dietro espressa autorizzazione dell’amministrazione comunale e comunque non prima della regolazione di ogni conto dare/avere. Il mancato pagamento del premio assicurativo non potrà essere opposto alla stazione appaltante. La mancata costituzione Dettagli e comunque ulteriori prescrizioni in merito saranno richieste prima della garanzia per l’esecuzione stipulazione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriacontratto.
4. La garanzia cauzione copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento del servizio oggetto del presente capitolato speciale d’appalto. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell’appaltatore, il comune avrà diritto valersi della suddetta cauzione.
5. La cauzione dovrà essere mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e cessa verrà reintegrata mano a mano che su di avere effetto solo alla data essa l’Amministrazione comunale operi prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto stesso. Ove ciò non avvenga entro il termine di emissione del certificato di conformità.cinque
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 5050 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell'elenco speciale di cui all'articolo 106 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Di Protezione Individuale Per Il Servizio Di Antincendio Boschivo
Cauzione definitiva. Ai 1 L’Aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del Servizio di Accompagnamento Trasporto Scolastico 2017-2020 dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell’art. 113 D.Lgs103 del D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all’art. n. 163/200693 commi 2 e 3 pari al 10%, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria corrispettivo globale del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverocontratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, verrà escussa dal Comune. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al 10 per centoComune, nella misura corrispondente all’aumento al termine del contratto, sarà svincolata previa costatazione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto completo adempimento del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito servizio.
2 La cauzione definitiva deve essere segnalato presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’impresa affidataria.
3 Nel caso in sede cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dell’affidamento e si dà avvio alla procedura di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. cui al comma 3 del D.Lgs 50/2016, qualora sia stata versata la cauzione provvisoria.
4 E’ fatto slavo il diritto dell’amministrazione di rivalersi sull’aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.
5 La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 al comma 1 è progressivamente svincolata, ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniD.Lgs 50/2016, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantemisura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione L'ammontare residuo della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
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Samples: Servizio Di Trasporto Scolastico
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.LgsLa cauzione definitiva di cui all'art.123 e seguenti del Regolamento approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 sarà stabilita nella misura prevista dal 1° comma dell’art.113 del DLgs 163/06.
2. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
3. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento presentazione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentistipulazione dell’Accordo Quadro.
4. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo definitiva dovrà prevedere:
a. la rinuncia all’eccezione di cui all'articolo 106 all’articolo 1957 , comma 2, del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti Codice Civile;
b. l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante;
c. l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
5. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàregolare esecuzione.
6. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche e integrazioni.
7. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 40, comma 7, del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall’articolo 75 e dall’articolo 113 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163, e successive modifiche ed integrazioni.
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Cauzione definitiva. Ai A titolo di garanzia degli obblighi contrattuali assunti l’Impresa, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006dell’art.54 del Regolamento per l’amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato e dello art.117 del D.Lgs n.36/2023, l'esecutore del contratto costituisce una cauzione definitiva di € ,00 (/00), ridotta in quanto l’Impresa è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso delle certificazioni ISO 9001:2015, mediante garanzia fidejussoria n. del rilasciata da senza eccezioni ed oneri di certificazione preventiva escussione. La fideiussione è conforme allo schema tipo approvato con decreto del sistema Ministro dello sviluppo economico di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. Il La polizza è corredata da un’autodichiarazione resa, ai sensi degli artt. 46 e 76 del D.P.R. n.445/2000 con allegato un documento di identità del sottoscrittore in corso di validità, con la quale il sottoscrittore dell’Istituto di credito/assicurativo dichiara di essere in possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentidei poteri per impegnare il garante. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data dell’ultima consegna risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, del certificato di verifica di conformità relativo all’ultima delle forniture, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Impresa dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza alla richiesta di integrazione della cauzione, venuta meno totalmente o parzialmente, il reintegro avviene mediante ritenuta sull’importo del prezzo da versare all’Impresa, fatte salve la facoltà, da parte dell’Amministrazione, in caso di inadempimento, di dichiarare risolto il contratto, procedere ad incamerare la cauzione residua nonché la richiesta di ogni maggior danno. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Non è in alcun modo ammessa l’eventuale richiesta, da parte dell’Impresa, volta ad ottenere la sospensione del provvedimento di incameramento del deposito cauzionale emesso dall’Amministrazione.
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Samples: Contratto Di Fornitura
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006L’affidatario del servizio, l'esecutore a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, dei canoni dovuti, del contratto pagamento delle penali, delle sanzioni, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, è obbligato a costituire costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centocauzione definitiva, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentidall’articolo 103del D.Lgs. n.50/2016, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale. La garanzia fideiussoria può fideiussione ha durata pari a quella della concessione; è presentata in originale al Comune concedente prima della sottoscrizione del contratto di concessione. La cauzione definitiva dovrà essere costituita in uno dei seguenti modi:
a) mediante fideiussione bancaria prestata da istituti di credito o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del decreto legislativo D.Lgs. 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348;
b) mediante fideiussione assicurativa prestata da imprese di assicurazione, debitamente autorizzate al ramo cauzioni, ai sensi dell’allegato A) del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209, in regola con il disposto della Legge 10 giugno 1982, n. 348;
c) mediante polizza fideiussoria, rilasciata da intermediari finanziario iscritti all’elenco speciale di cui all’articolo 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, conformemente ai requisiti richiesti dall’art. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 75 comma 3 del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artD.Lgs. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante12 aprile 2006 n. 163 come modificato dal X.Xxx. 19 settembre 2012 n. 169. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, del comune che aggiudica l'appalto affiderà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il concessionario del servizio ha l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto, nel termine di quindici giorni dalla comunicazione del Comune concedente. La garanzia copre gli oneri è svincolata dal Comune annualmente nella misura del 15% entro 60 giorni dalla fine di ciascun anno contrattuale e, per la restante parte, entro 90 giorni dalla fine del contratto, previa verifica della conformità dell’esecuzione. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto per cui il mancato od inesatto adempimento e cessa concessionario sia riconosciuto inadempiente. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di avere effetto solo alla data espresso svincolo scritto da parte del Comune. Tale obbligo deve risultare nel contratto di emissione fideiussione. In caso di proroga o rinnovo del certificato contratto il concessionario s’impegna a produrre la garanzia fideiussoria nell’importo proporzionale al valore della proroga o rinnovo contrattuale. Analogamente la società dovrà provvedere nel caso di conformitàrichiesta di attivazione di servizi analoghi e/o complementari.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artLa costituzione della garanzia definitiva, di cui all'art. 113 103 del Dlgs 50/2016 e smi come la firma del contratto di appalto, dovrà avvenire nel termine perentorio comunicato dalla Stazione appaltante alla ditta aggiudicataria dei lavori. La cauzione definitiva, da prestare mediante fideiussione bancaria o assicurativa nell’osservanza delle disposizioni di cui alla Legge 10.6.82 n. 348, è stabilita dall'art.103 del D.Lgs. n. 163/200650/16 e successive modifiche ed integrazioni, l'esecutore nella misura del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in netto di appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. cento La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo predetta fideiussione dovrà espressamente prevedere:
1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente ) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante;
2) la rinuncia ad avvalersi della condizione contenuta nel 2 comma dell'art. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione 1957 del contratto determina la decadenza dell'affidamento C.C.. Secondo quanto disposto dal comma 7 dell'art. 93 del D.Lgs. 50/16 e l'acquisizione successive modifiche ed integrazioni, gli importi della cauzione provvisoria di cui al precedente articolo e della cauzione definitiva e del loro eventuale rinnovo sono ridotti del 50%, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da parte organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della stazione appaltanteserie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriala certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa cauzione definitiva sarà incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi previsti dalle leggi in materia di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàlavori pubblici vigenti all'epoca dell'esecuzione dei lavori.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artL'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità dell'art. 113 93 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire 50/2016 una garanzia fideiussoria fidejussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% (ex art. 93 del 10 per cento D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo contrattuale ovveroal netto degli oneri fiscali. Si applica l’art. 93, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centocomma 7, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centodel D.Lgs. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentin. 50/16 già indicato nel precedente articolo 5. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. La predetta garanzia fideiussoria può potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti delle Finanze. La suddetta garanzia dovrà possedere, oltre a revisione contabile da parte quanto già indicato al punto 5, i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione:
1. avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 fornitura
2. anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.M. 12 marzo 2004, n. 58123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite. La fideiussione deve prevedere espressamente L’importo della cauzione definitiva – come sopra determinato – è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la rinuncia al certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori riduzioni ivi previste qualora sussistano i presupposti di legge. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che, in caso di R.T.I. e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività riduzione della garanzia medesima entro 15 giornisolo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta Xxx Xxxxxx Xxxxx, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante57 (Piazza Fiume) 07100 Sassari xxx.xxxxxxxxxxx.xx X.XXX 00935650903 C.F. 92005870909 Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Xxx Xxxxx Xxxxxx, 00 00000 Xxxxxxx Tel. 000-0000000 e-mail xx.xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxx.xx certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia per l’esecuzione del contratto determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriaprovvisoria. La garanzia cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto di fornitura e cessa di avere effetto solo alla data a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di emissione del certificato di conformitàpenali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al suo reintegro.
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Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore Al momento della stipulazione del contratto è obbligato a il Consulente dovrà costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero10% dell’importo del contratto, in secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i.. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto Si applica l'articolo 75, comma 7 del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. s.m.i.. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo fideiussoria, prevista con le modalità di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 199875, n. 58. La fideiussione deve comma 3, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantead ASET. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria revoca dell’affidamento da parte della stazione appaltantedi ASET, che aggiudica l'appalto aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre dovrà coprire gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento degli obblighi del Consulente, e cessa cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàregolare esecuzione o di collaudo provvisorio. ASET per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. Il Consulente dovrà reintegrare la cauzione, della quale ASET abbia dovuto valersi in tutto o in parte.
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Samples: Consulting Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a La Ditta aggiudicataria deve costituire una garanzia fideiussoria del un deposito cauzionale definitivo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in ai sensi dell’articolo 113 del D. lgs 163/2006 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% Tale cauzione deve essere integrata da un’attestazione notarile per gli operatori economici in possesso autentica dell’identità e dei poteri di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000chi lo sottoscrive. Il possesso costo relativo alla cauzione è a carico della Ditta Aggiudicataria. Lo svincolo progressivo della cauzione definitiva avrà luogo a seguito di tale requisito deve essere segnalato in sede apposite verifiche di offerta conformità ai sensi degli artt. 312 e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiss. del DPR. 207/2010 eseguite nel rispetto delle procedure interne di Sardegna Ricerche ed effettuate entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione effettuata secondo le ripartizioni o fasi stabilite dal presente capitolato e dagli ulteriori documenti dell’appalto come riportati al precedente articolo 13. La cauzione è stabilita a garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria dell’adempimento da parte della stazione appaltanteDitta Aggiudicataria di tutte le Obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo cauzionale che aggiudica l'appalto al concorrente da tale inadempimento derivasse. Qualora la Ditta Aggiudicataria incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, Sardegna Ricerche provvederà all'incameramento della cauzione definitiva senza che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàla Ditta Aggiudicataria possa vantare diritto alcuno.
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Samples: Servizio Di Assistenza Tecnica
Cauzione definitiva. Ai 1. A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, anche future, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, il Concessionario aggiudicatario è tenuto a stipulare, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs103 del D.lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore prima della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire contratto, una garanzia polizza fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso pari al 10% dell’importo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoIn particolare, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La la fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione Il fideiussore garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Gestore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali nei confronti della garanzia Regione e pertanto resta espressamente inteso che la Regione ha diritto di rivalersi direttamente sulla fideiussione prestata per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto l'applicazione delle penali di cui al concorrente che segue nella graduatoriaprecedente articolo 14.
2. La fideiussione opera per tutta la durata del Contratto, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto.
3. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia copre gli oneri prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da Regione.
4. Qualora l'ammontare della fideiussione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il mancato od inesatto adempimento e cessa Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal verificarsi della riduzione anche a prescindere dalla richiesta della Regione.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse e/o errori effettuati nell’esecuzione della prestazione, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 D.Lgsdel D.lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato pari a costituire una garanzia fideiussoria del €. 27.221,37 corrispondente al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocontrattuale.
2. L’importo della garanzia garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% per gli operatori economici in stante il possesso di della certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 90009001, rilasciata da organismi accreditati, così come disposto dall’articolo 75, comma 7, del Decreto Legislativo 163/2006 e s.m.i.
3. Il possesso di tale requisito La cauzione definitiva deve essere segnalato presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione Comunale e preventivamente comunicata dalla Ditta affidataria.
4. Nel caso in sede cui l'aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto al comma 1 l’Amministrazione dichiara la decadenza dall'aggiudicazione ed acquisisce la cauzione provvisoria di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticui al Disciplinare di gara, con aggiudicazione dell’Appalto al secondo in graduatoria.
5. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo cauzione è costituita con le modalità di cui all'articolo 106 agli articoli 75 e 113 del decreto legislativo 1° settembre 1993 Decreto Legislativo n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie 163 del 2006 e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 s.m.i., e dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58contratto.
6. La fideiussione In particolare la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1444 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia copre gli oneri per dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
8. In caso di inadempienza agli obblighi contrattuali, l’Amministrazione Comunale ha diritto di rivalersi sulla cauzione.
9. Qualora l’Amministrazione abbia effettuato la rivalsa sulla cauzione durante l’esecuzione del contratto, è fatto obbligo al Concessionario di reintegrare la cauzione entro un quindici giorni dall’avvenuta comunicazione della decurtazione della stessa pena la risoluzione di diritto del contratto.
10. La garanzia fideiussoria sarà svincolata e restituita al contraente progressivamente nel limite massimo del 75% con le modalità previste dall’art. 113 comma 3 del D. Lgs. 163/2006. Il residuo 25% soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il mancato od inesatto adempimento regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e cessa previdenziali.
11. Nel caso in cui il Comune si avvalga della facoltà di avere effetto solo alla data di emissione rinnovo del certificato di conformitàcontratto, l’Appaltatore dovrà presentare una garanzia definitiva con le stesse modalità previste dal presente articolo.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artIl Concessionario dovrà costituire per i termini di durata della concessione una cauzione fissata nella misura del 10 % prevista dal comma 1 dell'art 103 del D. Lgs. 113 D.Lgs50/2016 e s.m.i., sulla base del valore stimato per tutta la durata della concessione. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una La garanzia fideiussoria dovrà essere conforme allo schema tipo di cui all’articolo 103, comma 9 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveroCodice. La garanzia potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i. rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: - rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; - rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C. - impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della cauzione entro quindici giorni, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoa semplice richiesta del Comune, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centosenza alcuna riserva. L’importo - L'importo della garanzia è ridotto ridotta del 50% per gli operatori economici in possesso coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 all'art. 93 comma 7 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono D. Lgs 50/2016. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni di cui all'art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/2016. In caso di R.T.I.: - Se tutti i soggetti facenti parte del raggruppamento sono in via esclusiva o prevalente attività possesso della certificazione di rilascio qualità, al raggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; - Se solo alcuni dei soggetti sono in possesso della certificazione di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 qualità, il raggruppamento non può godere del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività riduzione della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantegaranzia. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto fidejussoria determina la decadenza dell'affidamento e dell’affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte presentata in sede di offerta e l’aggiudicazione della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La Si procederà al recupero delle penalità di cui all’art. 25 mediante escussione della garanzia copre gli oneri per definitiva che dovrà essere reintegrata entro il mancato od inesatto adempimento e cessa termine di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformità10 (dieci) giorni.
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Cauzione definitiva. Ai 1. L’Appaltatore è tenuto a prestare una cauzione definitiva conforme agli schemi tipo 1.2 e 1.2.1 approvati con D.M. n. 31/2018. La cauzione è stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); e ove il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20% (venti per cento). L’importo La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, l'importo della garanzia “definitiva” e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% soggetto a riduzioni per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore come specificate nello schema di cui all’art. Il possesso 14 del Disciplinare di gara. Per fruire di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta beneficio l’Appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticertificazione/i dichiarate.
2. La garanzia fideiussoria può essere Ai sensi dell’art. 103, comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo polizza fideiussoria assicurativa, come specificato per la “garanzia provvisoria” nel Disciplinare di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile Gara. Prima della consegna, l’Appaltatore dovrà produrre la bozza della stessa ai fini dell’accettazione da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 dell’Ente. Ai sensi dell’art. 103, comma 4 del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.Lgs. n. 50/2016, n. 58. La fideiussione deve la garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltanteInoltre, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadeve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova. Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell’Ente. La garanzia copre gli oneri dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
3. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto il mancato od inesatto adempimento e cessa contratto, fermo restando il risarcimento del danno. L’Ente si riserva di avere effetto solo alla data chiedere un’integrazione della cauzione in caso di emissione attivazione della proroga tecnica di cui all’art. 106, comma 11, del certificato di conformitàD.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai Il concorrente che risulterà aggiudicatario, a garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi assunti e prima della stipula del contratto, dovrà costituire un deposito cauzionale definitivo, secondo le condizioni di cui all’articolo 113 del Decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006 e s.m.i. nelle forme ammesse dalla legge, entro 20 gg. lavorativi dalla data di ricevimento di apposita comunicazione di aggiudicazione, per un importo pari al 10% del prezzo di aggiudicazione dell’appalto. Lo stesso sarà restituito soltanto al termine del presente contratto. Tale deposito cauzionale definitivo potrà essere prestato in uno dei seguenti modi: • tramite fidejussione bancaria di pari importo, costituita presso un Istituto di Credito di diritto pubblico o una Banca di interesse nazionale o un’Azienda di Credito di diritto pubblico autorizzata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006385/93; • tramite polizza fidejussoria assicurativa di pari importo debitamente quietanzata, l'esecutore rilasciata da Impresa di Assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del contratto è obbligato a costituire una ramo cauzioni ai sensi del D.lgs n. 175/95; • tramite garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso fidejussoria di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o pari importo rilasciata dagli intermediari Intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’art. 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 Decreto Legislativo n. 385 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998delle Finanze; Ad esclusione della modalità in contanti, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al nelle cauzioni presentate con le altre modalità dovranno essere inserite le seguenti condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo o l’intermediario finanziario si obbliga incondizionatamente: • ad escludere il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la di cui all’art. 1944 c.c.; • alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del codice civile2, nonché l’operatività c.c.; • alla operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell’Amministrazione. In caso di aggiudicazione ad una riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i., il deposito cauzionale dovrà essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del raggruppamento. Ai sensi di quanto disposto dall’art. 75, comma 7), del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i., e della stazione appaltanteDeterminazione n.° 7 del 11 settembre 2007 dell’Autorità Vigilanza sui Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture in materia di Cauzione definitiva - Interpretazione dell’art. 40, comma 7, del decreto legislativo n. 163/06 in ordine alla riduzione del 50% per le imprese in possesso di certificazione di qualità nel caso in cui l’importo della garanzia sia ridotto, il concorrente aggiudicatario dovrà presentare - a pena di esclusione - la certificazione di qualità conforme alle norme europee, in originale ovvero in copia fotostatica, riportante l’attestazione “conforme all’originale” sottoscritta dal legale rappresentante e corredata da copia fotostatica del documento di identità del medesimo in corso di validità. In caso di aggiudicazione ad una riunione temporanea di imprese, ai sensi dell’articolo 37, comma 2, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i. ovvero di Associazione Temporanea di Imprese già formalmente costituita, la suddetta certificazione dovrà essere presentata - a pena di esclusione -da ciascun soggetto costituente il raggruppamento. Il deposito cauzionale definitivo verrà progressivamente svincolato secondo il disposto dell’articolo 113, comma 3, del D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i.. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento revoca dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 da parte della stazione appaltante, Fondazione Idis che aggiudica l'appalto aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
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Samples: Servizio Di Pulizia
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artL'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità dell'art. 113 93 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire 50/2016 una garanzia fideiussoria fidejussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% (ex art. 93 del 10 per cento D.Lgs. n. 50/2016) dell'importo contrattuale ovveroal netto degli oneri fiscali. Si applica l’art. 93, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centocomma 7, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centodel D.Lgs. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentin. 50/16 già indicato nel precedente articolo 5. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. La predetta garanzia fideiussoria può potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e che sono sottoposti delle Finanze. La suddetta garanzia dovrà possedere, oltre a revisione contabile da parte quanto già indicato al punto 5, i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: - avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 fornitura. - anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.M. 12 marzo 2004, n. 58123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite. La fideiussione deve prevedere espressamente L’importo della cauzione definitiva, come sopra determinato, è ridotto del 50% (cinquanta per cento) per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la rinuncia al certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000, così come previsto dall’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 e delle ulteriori riduzioni ivi previste qualora sussistano i presupposti di legge. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà produrre la certificazione di qualità (in originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di autenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del suddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che, in caso di RTI e/o Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività riduzione della garanzia medesima entro 15 giornisolo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteattestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia per l’esecuzione del contratto determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàprovvisoria.
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Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria fidejussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta percentuale di ribasso; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. L’importo La mancata costituzione della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di certificazione del sistema cui agli artt. 75 e 121, D. lgs. 163/2006 (come modificato dal D. lgs. n. 50/2016 e dal D. lgs. n. 56/2017)da parte di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiquesta Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più dall’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Tale garanzia fidejussoria può essere bancaria o assicurativa o essere:
1) assicurativa, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile);
2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile);
3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’elenco speciale di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 all’art. 107 D. lgs. 385/93 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, D. lgs. 163/2006 come modificato dall’ art. 76 del Dlgs. n. 56/2017, per i contratti sopra soglia, valevole ai sensi dell’art. 121, D. lgs. 163/2006 anche per i contratti sotto soglia comunitaria (come modificato dal D. lgs. n. 50/2016 e dal D. lgs. n. 56/2017). Le suddette garanzie e che sono sottoposti dovranno essere conformi a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo quanto previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998dal Decreto 12. 3. 2004, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 123 del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàMinistero delle Attività Produttive.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai 1. L’appaltatore, 48 (quarantotto) ore prima della stipula del contratto è tenuto a prestare una cauzione definitiva stabilita nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. L’importo Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103 c.1 del D.Lgs. n.50/2016, l'importo della garanzia “definitiva” e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50% soggetto a riduzioni per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea ai quali vengano rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, le relative certificazioni di settore come specificate nello schema di cui all’art. Il possesso 14 del Disciplinare di gara. Per fruire di tale requisito deve essere segnalato in sede beneficio l’appaltatore dovrà allegare al deposito definitivo la documentazione comprovante il possesso della/e certificazione/i dichiarate.
2. La cauzione va costituita mediante fidejussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa, come specificato per la “garanzia provvisoria” nel Disciplinare di offerta Gara. La cauzione viene presentata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e documentato nei modi previsti dalle norme vigentidel risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni. Prima della consegna, l’appaltatore dovrà produrre bozza della stessa ai fini dell’accettazione da parte dell’Ente. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltanteInoltre, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriadeve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Padova. Le fideiussioni/polizze dovranno essere prestate a favore dell’Ente.
3. La garanzia copre gli oneri dovrà avere validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno 90 (novanta) giorni. Tale scadenza sarà anticipata se la verifica di conformità effettuata dall’Ente ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 si sia conclusa prima positivamente. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Ente, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Contraente. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.
4. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente.
5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Ente ha facoltà di dichiarare risolto il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione contratto, fermo restando il risarcimento del certificato di conformitàdanno.
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Samples: Servizio Di Vigilanza
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.LgsL’IMPRESA, a proprie spese, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti.
2. n. 163/2006, l'esecutore Il valore del contratto deposito cauzionale è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore pari al 10 10,00 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale salvo quanto stabilito dall’art. 113, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per centoprimo comma, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centodel d.lgs. 163/2006.
3. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici i concorrenti in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso , ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale requisito deve essere segnalato sistema, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del d.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio l’IMPRESA dovrà allegare, alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione, la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in sede originale o copia autenticata o dichiarata conforme all’originale nelle forme di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticui all’art. 19 del DPR n. 445/2000).
4. La garanzia fideiussoria può essere costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
a) deposito in contanti;
b) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Xxxxxx Xxxx;
c) libretto di deposito al portatore;
d) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
e) fideiussione bancaria o assicurativa o polizza fideiussoria rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 da operatori autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° D.lgs. 1 settembre 1993 1993, n. 385 che svolgono o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla Fondazione Xxxxxx Xxxx. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.
5. Nel caso in via esclusiva cui l’IMPRESA presenti fideiussione bancaria o prevalente attività polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. presentata in carta legale o resa legale;
2. sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di rilascio assicurazione o Fondazione di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte credito) con una delle seguenti modalità:
a) con presentazione in allegato di una società dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti;
b) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del decreto legislativo 24 febbraio 1998potere di impegnare il soggetto fideiussore, n. 58apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
3. La massimale o importo garantito pari al 10,00% dell’importo contrattuale, con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
a) “la garanzia prestata con la presente fideiussione deve prevedere espressamente è valida fino a quando la Fondazione Xxxxxx Xxxx non disporrà la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della fideiussione”;
b) “il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia al ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia nonché all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornisenza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Fondazione Xxxxxx Xxxx, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantestessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”;
c) “non può essere opposto alla Fondazione Xxxxxx Xxxx l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”;
d) “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Xxxxxx Xxxx è quello in cui ha sede la medesima”;
e) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Fondazione Xxxxxx Xxxx;
6. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
7. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltanteFEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. La garanzia copre gli Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri per di qualsiasi tipo a carico della FEM.
9. Salvo il mancato od inesatto adempimento diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal presente capitolato speciale d’appalto. In tal caso, l’IMPRESA è obbligata ad integrare e cessa di avere effetto solo alla data di emissione a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del certificato di conformitàrelativo avviso.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006In relazione agli appalti specifici di fornitura annuale L’IMPRESA risultata aggiudicataria, l'esecutore a proprie spese, deve costituire successivamente alla comunicazione di aggiudicazione definitiva ed entro il termine perentorio assegnato dalla FEM nella relativa comunicazione, prima della stipulazione del contratto medesimo, una cauzione definitiva a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti.
2. Il valore del deposito cauzionale è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore pari al 10 10,00 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale salvo quanto stabilito dall’art. 113, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per centocomma 1, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centodel d.lgs. 163/2006.
3. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici qualora l’IMPRESA sia in possesso della certificazione di qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, ai sensi dell’art. 75, comma 7 del d.lgs. 163/2006. Per fruire di tale beneficio l’IMPRESA deve allegare, alla documentazione comprovante la costituzione della cauzione, la certificazione di qualità o la dichiarazione che dimostra la presenza di elementi significativi e tra loro correlati del sistema di qualità rilasciati da soggetti accreditati (in originale o copia autenticata o dichiarata conforme all’originale nelle forme di cui all’art. 19 del DPR n. 445/2000).
4. La costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
a) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla Fondazione Xxxxxx Xxxx;
b) libretto di deposito al portatore;
c) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
d) fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla FEM.
5. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato con un unico tipo di valori.
6. Nel caso in cui l’IMPRESA presenti fideiussione bancaria o polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
a) presentata in carta legale o resa legale;
b) presentata con la sottoscrizione del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito) con una delle seguenti modalità:
1. con presentazione in allegato di una dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti;
2. con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
c) massimale o importo garantito pari al 10,00% dell’importo contrattuale, con espressa indicazione, di tutte le seguenti clausole:
1. “la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la stazione appaltante non disporrà la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della fideiussione. Il possesso periodo di tale requisito deve essere segnalato esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva stessa stabilito dall’art. 113, comma 3 del d.lgs. 163/2006, è rapportato alla durata complessiva della garanzia così come eventualmente estesa in sede di offerta presentazione dell’offerta”;
2. “il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 rinuncia ad avvalersi del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia nonché all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornisenza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla stazione appaltante, a semplice richiesta scritta della stessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”;
3. “non può essere opposto alla stazione appaltante l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”;
4. “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Xxxxxx Xxxx è quello in cui ha sede la medesima”;
5. solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla stazione appaltante;
7. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006. Il periodo di esecuzione del contratto, ai fini dello svincolo progressivo della cauzione definitiva, è rapportato alla durata complessiva della garanzia di prodotto così come eventualmente estesa in sede di presentazione dell’offerta. A garanzia della corretta esecuzione del servizio di garanzia e assistenza in garanzia l’IMPRESA può costituire un’autonoma cauzione definitiva di importo pari al 2,5 % dell’importo contrattuale.
8. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltanteFEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. La garanzia copre gli Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri per di qualsiasi tipo a carico della FEM.
10. Salvo il mancato od inesatto adempimento diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal contratto d’appalto. In tal caso l’IMPRESA è obbligata ad integrare e cessa di avere effetto solo alla data di emissione a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del certificato di conformitàrelativo avviso.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. In sede di stipula contrattuale la Ditta affidataria dovrà costituire, fatto salvo quanto previsto in merito al ribasso d’asta e al conseguente incremento della percentuale della cauzione, regolare cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'esatto adempimento di quanto stabilito dal presente capitolato e di quant'altro pattuito, nonché dell'eventuale risarcimento danni e rimborso delle somme che l'Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della fornitura ai sensi del comma 2 dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016. I suddetti depositi cauzionali potranno essere costituiti mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciate da primarie compagnie assicuratrici, istituti di credito ed intermediari finanziari a ciò autorizzati. Ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 tale fidejussione, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione costituita con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo le modalità di cui all'articolo 106 93, commi 2 e 3 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D.Lgs. n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 199850/2016, n. 58. La fideiussione deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'art.1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteappaltante (articolo 93, comma 4). La mancata costituzione Al termine del rapporto il Comune procederà allo svincolo definitivo della cauzione, prestata a garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàdelle obbligazioni dedotte in contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Promozione E Comunicazione
Cauzione definitiva. Ai 20.1 L'Aggiudicatario, ai sensi dell’artdell'art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore del contratto è obbligato sarà tenuto a costituire prestare una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverocauzione definitiva, in caso a mezzo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 polizza assicurativa, che svolgono dovrà: • essere prodotta in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve originale con espressa menzione dell'oggetto; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 del codice civile2, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante.
20.2 La cauzione definitiva, fermo restando quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente.
20.3 L'Aggiudicatario é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
20.4 La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro i due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
20.5 La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedell’affidamento, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per fermo restando il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàrisarcimento dei danni nei confronti dell'Agenzia.
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Samples: Assicurazione
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell'articolo 31, della L.P. n. 2 del 9 marzo 2016, dell'articolo 8, della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990 e succ. 113 mod. e int. e del suo regolamento attuativo nonché dell'articolo 103 del D.Lgs. n. 163/200650/2016 e succ. mod. e int., l'esecutore l'impresa aggiudicataria, prima della stipulazione del contratto contratto, è obbligato obbligata a costituire una garanzia fideiussoria per l'esecuzione del contratto, nelle forme previste dall'articolo 8 della L.P. n. 23 del 19 luglio 1990 e succ. mod. e int.. L'importo della garanzia fideiussoria è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo del valore complessivo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenticoncessione. La garanzia fideiussoria deve avere durata pari alla durata del contratto.
2. Alla cauzione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int.
3. Ai sensi dell'articolo 103 del D.Lgs. 50/2016 e succ. mod. e int. la cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto di concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse.
4. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione ove la cauzione risultasse insufficiente.
5. Il Concessionario si impegna a reintegrare la cauzione nell’importo originario ogni volta che la medesima abbia a subire riduzioni a seguito di escussione da parte dell’Amministrazione comunale. La reintegrazione deve avvenire entro 10 (dieci) giorni lavorativi dall’espressa richiesta dell’Amministrazione. In difetto, previa diffida, il Comune procede alla risoluzione del contratto.
6. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del contratto. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 (ottanta) per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dalla normativa vigente.
7. La costituzione del deposito cauzionale può essere avvenire tramite fideiussione bancaria (o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti intermediario iscritto nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° D.Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolgono svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti sia sottoposto a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo all'Albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.Lgs. n. 58/1998 e s.m.) o polizza fideiussoria.
8. Nel caso di garanzia fideiussoria costituita mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sotto indicate modalità:
a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare con dichiarazione sostitutiva di atto notorio, resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre /2000 n. 58. La 445, attestante l'autenticità della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore apposto in calce alla fideiussione deve prevedere espressamente bancaria o alla polizza fideiussoria;
b) espressa indicazione che "la rinuncia al beneficio della preventiva escussione garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della stazione appaltantedel Dirigente o suo delegato cui compete la gestione del contratto", con la precisazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa l'eventuale indicazione di avere effetto solo alla una data di emissione scadenza deve essere accompagnata dall'espressa precisazione che l'indicazione stessa è inserita ai soli fini della quantificazione del certificato premio o del corrispettivo, fermo restando la clausola appena riportata circa la durata della garanzia;
c) espressa indicazione di conformità.tutte le clausole di seguito indicate:
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Dell'impianto Sportivo
Cauzione definitiva. Ai 20.1 L'Aggiudicatario, ai sensi dell’artdell'art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore del contratto è obbligato sarà tenuto a costituire prestare una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverocauzione definitiva, in caso a mezzo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 polizza assicurativa, che svolgono dovrà: essere prodotta in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve originale con espressa menzione dell'oggetto; prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 del codice civile2, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante.
20.2 La cauzione definitiva, fermo restando quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente.
20.3 L'Aggiudicatario é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
20.4 La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro i due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
20.5 La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedell’affidamento, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per fermo restando il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàrisarcimento dei danni nei confronti dell'Agenzia.
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Samples: Assicurazione
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L'Appaltatore è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. l'importo della garanzia fideiussoria è fissato nella misura del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. ln caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° 1 0 settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5858 - ai sensi dell'art. La fideiussione 103, comma quarto, del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione sottoscrizione dei garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriagarante medesimo. La garanzia copre gli oneri definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il mancato od inesatto adempimento completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore e cessa per il pagamento di avere effetto solo quanto dovuto dall'Appaltatore stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell'art. 103 comma primo del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii., è fatto obbligo all'Appaltatore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. ln caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. A norma dell'art. 103 comma quinto del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero contratto, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell'intero contratto. Lo svincolo della cauzione resta subordinato all'esito positivo degli accertamenti previsti al successivo art. 35, in ordine alla regolarità dell'appaltatore rispetto ai sinistri derivanti da difetto di sorveglianza, ovvero omesso pronto intervento e/o manutenzione previsti in appalto. Si precisa che, a norma dell'art. 103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016 e ss. mm. e ii, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa perla quale la garanzia è prestata.
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Samples: Invito a Presentazione Di Offerta
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artfini della stipulazione del contratto, l'Am- ministrazione richiede al contraente il deposito di una somma a titolo di cauzione definitiva:
a) nella misura del 10% dell'importo del con- tratto per gli appalti di lavori ed opere o in misura superiore nei casi previsti dalla vi- gente legislazione in materia;
b) nella misura non inferiore al 5% e non su- periore al 10% dell'importo contrattuale per le forniture di beni e servizi.
2. 113 D.LgsIn ogni caso, l'entità e le modalità di presta- zione della cauzione definitiva sono stabiliti nel bando o nella lettera di invito.
3. n. 163/2006, l'esecutore Il deposito cauzionale viene costituito me- diante fidejussione bancaria o polizza fidejus- xxxxx assicurativa rilasciata da Assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
4. Contestualmente alla stipula del contratto è obbligato vie- ne svincolata la cauzione provvisoria.
5. Non si fa luogo alla richiesta di cauzione de- finitiva per i contratti di modesta entità da ese- guirsi in economia, per quelli stipulati con soggetti pubblici o a costituire una garanzia fideiussoria del 10 partecipazione pubblica o per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per centorapporto fiduciario assume ri- lievo essenziale, nella misura corrispondente all'aumento con esclusione degli incarichi di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiprogettazione.
6. La garanzia fideiussoria cauzione definitiva può non essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di richie- sta per quei contratti in cui all'articolo 106 la prestazione da rendere all'Amministrazione debba essere inte- ramente eseguita prima del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 pagamento del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58cor- rispettivo pattuito.
7. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione Alla prestazione della cauzione provvisoria da parte non sono te- xxxx gli Enti pubblici ed i loro enti strumentali.
8. In corso d'opera possono disporsi svincoli parziali della stazione appaltantecauzione definitiva in proporzio- ne percentuale alla quota di lavori, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento forniture e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàservizi già eseguiti.
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Samples: Regolamento Dei Contratti
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.LgsL’IMPRESA, a proprie spese, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti. n. 163/2006, l'esecutore Il valore del contratto deposito cauzionale è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore pari al 10 % (dieci per cento) dell’importo contrattuale salvo quanto stabilito dall’art. 113, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per centocomma 1, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centodel d.lgs. 163/2006.
2. L’importo della garanzia è comunque ridotto del 50% per gli operatori economici in quanto i concorrenti alla gara debbono necessariamente essere in possesso della certificazione di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea qualità, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ai sensi dell’art. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti75, comma 7 del d.lgs. 163/2006.
3. La garanzia fideiussoria può essere costituzione del suddetto deposito cauzionale potrà avvenire tramite:
a) presentazione di assegno bancario circolare intestato alla FEM;
b) titoli di Stato o garantiti dallo Stato;
c) fideiussione bancaria o assicurativa o polizza fideiussoria rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 da operatori autorizzati ai sensi del decreto legislativo 1° D.lgs. 1 settembre 1993 1993, n. 385 che svolgono o del D.lgs. 17 marzo 1995, n. 175. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate alla FEM. In ogni caso il deposito cauzionale dovrà essere effettuato con un unico tipo di valori.
4. Nel caso in via esclusiva cui l’IMPRESA presenti fideiussione bancaria o prevalente attività polizza fideiussoria, le stesse devono essere redatte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:
1. presentata in carta legale o resa legale;
2. sottoscrizione del soggetto fideiussore (compagnia di rilascio assicurazione o istituto di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte credito) con una delle seguenti modalità:
a) con presentazione in allegato di una società dichiarazione del soggetto che sottoscrive la polizza fideiussoria o la fideiussione bancaria che attesti, ai sensi del DPR 445/2000, di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 possedere il potere di impegnare validamente il soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Fondazione di credito). Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti;
b) con autentica notarile, contenente la specifica indicazione dell’esistenza in capo a chi sottoscrive del decreto legislativo 24 febbraio 1998potere di impegnare il soggetto fideiussore, n. 58apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria.
5. La fideiussione deve prevedere bancaria o la polizza fideiussoria espressamente indica tutte le seguenti clausole:
a) “la garanzia prestata con la presente fideiussione è valida fino a quando la Fondazione Xxxxxx Xxxx non disporrà la liberazione dell’obbligato principale e la conseguente restituzione dell’originale della fideiussione”;
b) “il fideiussore è obbligato solidalmente con il debitore principale al pagamento del debito garantito e rinuncia al ad avvalersi del beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia nonché all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile; inoltre si impegna a pagare, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornisenza bisogno di preventivo consenso da parte del debitore garantito che nulla potrà eccepire in merito al pagamento e nei limiti delle somme garantite, quando richiesto dalla Fondazione Xxxxxx Xxxx, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantestessa, inoltrata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, nonché a rinunciare ad opporre eccezioni di sorta in ordine al pagamento medesimo; il versamento dovrà essere eseguito nel termine di 15 giorni dalla data di ricezione della richiesta di pagamento, restando inteso che per ogni giorno di ritardato pagamento saranno dovuti, in aggiunta al capitale garantito, anche gli interessi calcolati al tasso legale”;
c) “non può essere opposto alla Fondazione Xxxxxx Xxxx l’eventuale mancato pagamento del premio, dei supplementi di premio o delle commissioni pattuite per il rilascio della fideiussione”;
d) “il foro competente a dirimere le eventuali controversie nei confronti della Fondazione Xxxxxx Xxxx è quello in cui ha sede la medesima”;
e) solo nel caso in cui nella fideiussione bancaria o nella polizza fideiussoria sia stabilito l’obbligo per il debitore principale di costituire un pegno in contanti o titoli ovvero altra garanzia idonea a consentire il soddisfacimento da parte della società dell’azione di regresso, così come previsto dall’art. 1953 del Codice Civile, dovrà essere inserita la seguente clausola: “la mancata costituzione del suddetto pegno non potrà comunque in nessun caso essere opposta alla Fondazione Xxxxxx Xxxx;
6. La garanzia fideiussoria è svincolata secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del d.lgs. 163/2006.
7. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltanteFEM, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
8. La garanzia copre gli Non sono accettate polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della FEM.
9. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la FEM può escutere, anche parzialmente, il deposito cauzionale per soddisfare i crediti derivati in suo favore dal presente CSA. In tal caso, l’IMPRESA è obbligata ad integrare e a costituire il mancato od inesatto adempimento e cessa deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della notificazione del relativo avviso.
10. In caso di avere effetto solo alla data di emissione proroga del certificato di conformitàcontratto la durata della cauzione deve essere prorogata per pari durata ed adeguato l’importo garantito.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art1. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto è obbligato a deve costituire una garanzia fideiussoria definitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art. 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, contrattuale.
2. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, nella misura corrispondente all’aumento cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. L’importo La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
3. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. L'importo della garanzia nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'art. 93 comma 7 del del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50% , per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Il possesso La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e documentato nei modi previsti dalle norme vigentimedie imprese.
5. La garanzia fideiussoria può essere bancaria definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o assicurativa del certificato di regolare esecuzione, o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo comunque fino a dodici mesi dalla data di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La fideiussione garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 comma 2 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.
6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.
7. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
8. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione definitiva di cui all'art. 103 comma 1 del contratto D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
11. L’esecutore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte, entro trenta giorni dall’escussione, nella misura pari alle somme riscosse.
12. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione Appaltante e segnatamente dal Responsabile Unico del Procedimento, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10 per cento del valore netto aggiuntivo rispetto al contratto iniziale.
13. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere la garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonchè nel caso degli affidamenti diretti di cui all'art. 36, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
14. La garanzia copre gli oneri per definitiva dovrà essere emessa tramite la Scheda tecnica 1.2 o 1.2.1 allegata al D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 del Ministero dello Sviluppo Economico accompagnata da un’apposita appendice riportante le seguenti clausole:
a) la garanzia prestata ha efficacia fino a quando il mancato od inesatto adempimento e cessa debitore principale non esibisca al soggetto fidejussore il certificato di avere effetto solo alla collaudo o quello di regolare esecuzione approvati, dai quali risulti la data di emissione ultimazione dei lavori; l'obbligo del pagamento dei premi cesserà trascorsi sei mesi dalla scadenza dei termini, salvo dichiarazione dell’Amministrazione appaltante al soggetto fidejussore che la mancata approvazione del certificato di conformitàcollaudo o di regolare esecuzione è dipesa da fatto imputabile all’appaltatore debitore principale;
b) che il Foro competente in caso di controversia fra il Garante e l’Amministrazione appaltante è quello di Nuoro.;
c) clausola di inopponibilità, per cui non potranno in ogni caso esser opposte all’Amministrazione appaltante condizioni ulteriori rispetto a quelle previste dallo Schema Tipo 1.2 o 1.2.1 del D.M. n. 31 di data 19 gennaio 2018 atte a limitare le garanzie, anche se riguardanti esclusivamente il rapporto tra garante e contraente (es. deposito cautelativo), o che pongano oneri a carico dell’Amministrazione appaltante stessa.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore L'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n° 50/2016 e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiss.mm.ii. La garanzia fideiussoria fideiussione, a scelta dell'Offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo nell'Albo di cui all'articolo all'art. 106 del decreto legislativo Decreto Legislativo 1° settembre 1993 n. 385 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società Società di revisione iscritta nell'albo nell'Albo previsto dall'articolo dall'art. 161 del decreto legislativo Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. n° 58. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, di cui al comma precedente, deve prevedere espressamente espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività Codice Civile; l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante; durata per l'intero periodo di validità del contratto. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina definitiva comporta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriarevoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontratto.
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Cauzione definitiva. Ai A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. n. 163/200650/2016 mediante garanzia fi- deiussoria nr 000000456110 del 26/11/2018, l'esecutore del contratto è obbligato con la quale Intesa Sanpaolo s.p.a si costituisce fideiussore a costituire una garanzia fideiussoria del 10 favore di Sistema s.r.l. nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro 234.273,76 (duecentotrenta- quattromiladuecentosettantatre/76). (nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. la qualità) L’importo della garanzia è ridotto del dl 50% per in quanto la Società è in possesso della Certificazione del sistema di qualita' conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000 : 2015 così come risulta dal certificato NL 16/818844057 presentato in copia con- forme all’originale e conservato agli atti presso gli operatori economici uffici di Sistema s.r.l.. L’Importo della cauzione sarà ridotto del 20 % in quanto la Società è in possesso di certificazione del sistema ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001così come risul- ta dalla documentazione Certificato IT 16/0280 presentata in copia conforme La garanzia fideiussoria avrà validità di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso minimo 8 anni più l’eventuale estensione di tale requisito deve essere segnalato garanzia offerta in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentigara. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo In caso di cui all'articolo 106 risoluzione del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 contratto la Società incorre nella perdita del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58deposito cauzionario. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleIn particolare, la rinuncia all’eccezione cauzione rilascia- ta garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di cui all’artpenali e pertanto resta espressamente inteso che Sistema s.r.l. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia medesima dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro 15 giorniil termine di 30 (trenta) giorni dal rice- vimento della relativa richiesta effettuata da Sistema s.r.l.. In caso di inadempi- mento alle obbligazioni previste nel presente articolo, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteSistema s.r.l. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per ha facoltà di dichiarare risolto il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcontratto.
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Cauzione definitiva. 1. Anteriormente alla stipula del contratto di appalto, l’appaltatore dovrà costituire una cauzione definitiva in ragione del 10% del prezzo di aggiudicazione rapportato all’intero periodo contrattuale (Iva esclusa), a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, scadente sei mesi dopo la data prevista quale scadenza del contratto, costituita con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs 163/2006.
2. Ai sensi dell’art. 113 dell’art.40, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso le imprese alle quali sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di stata rilasciata da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000alle norme europee, in corso di validità, usufruiscono del beneficio che la cauzione e la garanzia fideiussoria, previste rispettivamente dall’art. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato 75 e dall’art. 113, comma 1, D.Lgs. 163/2006, sono ridotte per la imprese certificate, del 50%
3. Nel caso in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere cui la cauzione venga costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998assicurativa, n. 58. La tale fideiussione deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro 15 giorni, (quindici) a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione dovrà inoltre contenere esplicito impegno dell’azienda, istituto od impresa, a versare la somma stessa al Tesoriere dell’Azienda Speciale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto e la mancata apposizione di tali clausole determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria provvisoria.
4. Alla fideiussione bancaria o assicurativa dovrà esser allegata dichiarazione che la persona che l’ha sottoscritta è legittimata da parte procura speciale con poteri di firma in nome e per conto della banca o della società di assicurazione.
5. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese le cauzioni sono presentate, in forza di mandato irrevocabile, dall’impresa capogruppo, in nome e per conto anche dei mandanti, con responsabilità solidale.
6. L’appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine assegnato dalla stazione appaltante, ovvero in difetto di questo, entro trenta giorni dalla richiesta della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriala cauzione di cui la stessa abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di corrispettivo da corrispondere all’appaltatore.
7. La garanzia copre gli oneri per Alla scadenza del contratto lo svincolo della cauzione viene autorizzato dal Direttore della stazione appaltante subordinatamente alla definizione di ogni eventuale controversia o pendenza, da attuarsi entro il mancato od inesatto adempimento e cessa termine di avere effetto solo alla data di emissione 60 (sessanta) giorni dalla conclusione dell’appalto, previo rilascio del certificato di conformitàregolare prestazione.
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Cauzione definitiva. L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. n. 163/2006, l'esecutore 50/2016 l’importo della garanzia è fissato nella misura del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto pun to di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5858 - ai sensi dell’art. La fideiussione 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione sottoscrizione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria garante dovrà, altresì, essere autenticata da parte della stazione appaltanteXxxxxx, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriail quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. La garanzia copre gli oneri definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il mancato od inesatto adempimento completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e cessa per il pagamento di avere effetto solo quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del Dlgs n.50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell'Aggiudicatario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo o del certificato di regolare esecuzione dell’intero A.Q. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente A.Q. non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo Contratto Applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente A.Q. e salvo diversa formale preventiva comunicazione della Stazione Appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo. Qualora a seguito del presente A.Q. non venga affidato alcun Contratto Applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’A.Q. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, all'Aggiudicatario del presente A.Q. sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il presente A.Q. e i conseguenti eventuali Contratti Applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Ai fini della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire 50/2016 e s.m.i. una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale ovveroin favore della stazione appaltante. Tuttavia, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centol’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, nella misura corrispondente all’aumento è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove 10% (dieci percento) nel caso in cui il ribasso rispetto al valore stimato sia superiore al 20 per cento10% (dieci percento) della medesima, nella misura corrispondente all'aumento mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo 20% (venti percento), ove il ribasso rispetto al valore stimato sia superiore al 20% (venti percento) della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentimedesima. La predetta garanzia fideiussoria può potrà essere prestata, a scelta dell’appaltatore, mediante fideiussione bancaria o od assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo all'apposito albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D.Lgs. n. 385 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione contabile iscritta nell'albo all'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998D.Lgs. n. 58/1998. A pena di decadenza dall'affidamento, n. 58. La fideiussione la garanzia deve: ⮚ essere prestata a favore della stazione appaltante, che deve pertanto espressamente risultare quale beneficiaria della stessa; ⮚ essere incondizionata ed irrevocabile; ⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; ⮚ prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima Cod. Civ.; ⮚ prevedere espressamente la operatività entro 15 giorni, a quindici giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltante; ⮚ prevedere espressamente la copertura per gli oneri per inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di fornitura; ⮚ avere una durata pari a quella del contratto, eventuali rinnovi e proroghe compresi; ⮚ prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto. A norma dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo della cauzione definitiva può essere ridotto del cinquanta percento (50%) qualora il fornitore aggiudicatario produca, tra i documenti propedeutici alla stipula del contratto, l'originale o la copia autenticata ai sensi di legge della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/TEC 17000. In caso di RTI o di consorzio ordinario la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese che vi partecipano, da attestarsi secondo le modalità di cui al precedente capoverso. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e per l’eventuale risarcimento dei danni e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. La cauzione costituisce altresì garanzia del rimborso delle somme che la ASL Caserta sia tenuta eventualmente a sostenere durante la gestione del servizio appaltato per fatti imputabili all’appaltatore e derivanti dall’inadempimento e dalla non corretta esecuzione dell’appalto. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere all'immediato reintegro entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della richiesta di incameramento della cauzione. Resta salvo il diritto della ASL Caserta ad intraprendere ogni qualsivoglia azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque percento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. La cauzione sarà restituita al contraente solo alla data dopo la liquidazione dell’ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di emissione debito e credito ed ogni altra pendenza. La mancata costituzione della cauzione sarà considerata come rinuncia all’appalto e determinerà la mancata stipula del certificato di conformitàcontratto, oltre all’addebito dei danni e maggiori spese.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006L’appaltatore dovrà, l'esecutore prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o di fideiussione in misura pari al 10% dell’importo contrattuale ai sensi dell’articolo 103 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovveroD.lgs. 50/2016 con le modalità di cui all’articolo 93, in caso di aggiudicazione con commi 2 e 3 del D.lgs. 50/2016. Ove il ribasso d'asta offerto dall’aggiudicatario sia superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento 10% la garanzia da costituire dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove . Ove il ribasso offerto sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento della garanzia dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo La garanzia, se sotto forma di cauzione, potrà essere costituita a scelta del contraente in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una azienda autorizzata, a titolo di pegno a favore della GE.S.A.C.. La garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso se sotto forma di certificazione del sistema fideiussione dovrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi solvibilità previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo nell’albo di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 D.lgs. 1.9.1993 n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, D.lgs. 24.2.1998 n. 5858 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione deve garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 1957, secondo comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della cauzione o la fideiussione sono prestate a garanzia per l’esecuzione dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto determina e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriarisarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva dovrà permanere sino alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo provvisorio e comunque potrà essere svincolata solo dopo il rilascio della polizza indennitaria decennale di cui al successivo punto 34.2.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006dell’articolo 103, l'esecutore comma 1, del contratto Codice dei Contratti è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverofideius- xxxxx a titolo di cauzione definitiva, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore pari al 10 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in favore di un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura su- periore al 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali percen- tuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); e ove se il ribasso sia è superiore al 20 20% (venti per cento), nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentieccedente la predetta misura percentuale.
2. La garanzia fideiussoria può essere bancaria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o assicurativa da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo da un’impresa di cui all'articolo 106 assi- curazione, in conformità al Decreto del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 Ministero dello Sviluppo Economico del decreto legislativo 24 febbraio 199819 gennaio 2018, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale31, la integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione in conformità all’articolo 103 del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoriaCodice dei Contratti. La garanzia copre gli oneri è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del con- tratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei sin- goli Ordinativi, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizio- ne della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessiona- rio, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia au- tentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
4. La garanzia, per il mancato od inesatto adempimento e rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto solo alla data di emissione ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di conformitàcollaudo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 45 del presente C.S.A. .
5. La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pa- gate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiara- zione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria.
6. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, è stata incame- rata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante.
7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabi- lità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei Contratti.
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Samples: Accordo Quadro Per Verifiche Propedeutiche Ai Rinnovi Cpi
Cauzione definitiva. Ai 26.1 L'Aggiudicatario, ai sensi dell’artdell'art. 113 D.Lgs103 del D. Lgs. n. 163/200650/2016, l'esecutore del contratto è obbligato sarà tenuto a costituire prestare una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverocauzione definitiva, in caso a mezzo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 polizza assicurativa, che svolgono dovrà: • essere prodotta in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve originale con espressa menzione dell'oggetto; • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 1957, comma 2 del codice civile2, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c. e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante.
26.2 La cauzione definitiva, fermo restando quanto previsto dall’art. 103, comma 2, del D. Lgs. 50/2016, garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall'Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente.
26.3 L'Aggiudicatario é obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di quindici giorni dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui l'Agenzia abbia dovuto valersi in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale.
26.4 La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro i due mesi successivi alla scadenza del medesimo, subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali.
26.5 La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedell’affidamento, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per fermo restando il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàrisarcimento dei danni nei confronti dell'Agenzia.
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Samples: Assicurazione
Cauzione definitiva. Ai Il Broker aggiudicatario è tenuto a prestare, a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall’Università, un deposito cauzionale definitivo, calcolato per l’intera durata del contratto, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici effetti di cui all’art. 103 del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cauzione, da presentarsi in possesso originale, potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di certificazione assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiramo cauzione. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la cauzione dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività ; - impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Università, senza alcuna riserva. Ai sensi dell’art. 93, com. 7 del del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la cauzione definitiva può essere ridotta del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della stazione appaltanteserie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. In caso di raggruppamento, lo stesso può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento revoca dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione garanzia provvisoria da parte della stazione appaltantedi cui al disciplinare di gara, che aggiudica l'appalto nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàregolare esecuzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker aggiudicatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dall’Università, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.
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Samples: Brokerage Service Agreement
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006L’aggiudicatario, l'esecutore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia fideiussoria è fissato nella misura del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%. La garanzia fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 5858 - ai sensi dell’art. La fideiussione 106 del Codice, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sotto indicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di gara. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. E’ fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Si precisa che, a norma dell’art. 103 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Ai sensi dell’art. 103 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedi Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, che aggiudica l'appalto su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per contratto di rete il mancato od inesatto adempimento e cessa deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di avere effetto solo alla data imprese aderenti al contratto di emissione del certificato di conformitàrete.
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Samples: Fornitura Di Materiali
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artAll’atto della stipulazione del contratto l’aggiudicatario deve presentare cauzione a "garanzia definitiva" dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. 113 La cauzione dovrà essere prestata in contanti o in titoli del debito pubblico o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. n. 163/200650/2016. In particolare la cauzione è costituita, l'esecutore a scelta del contratto è obbligato concorrente:
a. in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovverotitolo di pegno, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti a favore della stazione appaltante; il 10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito valore deve essere segnalato al corso del giorno del deposito;
b. in sede contanti (assegno o bonifico bancario), con versamento sul c/c intestato all’Università degli Studi dell’Insubria presso Banca Popolare di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentiSondrio – fil. La garanzia fideiussoria può essere 158 Xxxxxx, XXXX XX00X0000000000000000000X00 (BIC/SWIFT XXXXXX00);
c. da fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo nell’albo di cui all'articolo all’art. 106 del decreto legislativo 1° d.lgs. 1 settembre 1993 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo nell’albo previsto dall'articolo dall’art. 161 del decreto legislativo d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. La In caso di prestazione della cauzione sotto forma di fideiussione questa dovrà:
1) essere conforme agli schemi di polizza tipo di cui al comma 4 dell’art. 127 del Regolamento (nelle more dell’approvazione dei nuovi schemi di polizza-tipo, la fideiussione redatta secondo lo schema tipo previsto dal Decreto del Ministero delle attività produttive del 23 marzo 2004, n. 123, dovrà essere integrata mediante la previsione espressa della rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, mentre ogni riferimento all’art. 30 della l. 11 febbraio 1994, n. 109 deve intendersi sostituito con l’art. 93 del Codice).
2) essere prodotta in originale, o in copia autenticata ai sensi dell’art. 18 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e xx.xx. ii., con espressa menzione dell’oggetto e del soggetto garantito;
3) prevedere espressamente espressamente:
a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
b. la rinuncia all’eccezione ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile;
c. la sua operatività entro quindici giorni a prima e semplice richiesta, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniincondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantegaranzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione 1938 cod. civ., nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione del contratto determina contratto;
d. la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa dichiarazione di avere effetto solo validità fino alla data di emissione del certificato di conformitàverifica di conformità di cui all’art. 103, comma 1 del D.Lgs 50/2016 o comunque decorsi 9 (nove) mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 12, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera a far data dalla stipula del Contratto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee secondo quanto previsto all’art. 93, comma 7 del D. Lgs. n. 50/2016. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, secondo le modalità dell’art. 103, comma 5 del D. Lgs. n. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Università. La garanzia verrà meno dopo 9 (nove) mesi dalla scadenza del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto; pertanto, essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Università ha facoltà di dichiarare risolto il Contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora l’ oggetto del presente capitolato venga aggiudicato con ribasso d'asta superiore al 10 10% (dieci per cento), nella misura corrispondente all’aumento tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è ridotto progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50% %, e per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso fruire di tale requisito deve essere segnalato beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta offerta, il possesso del requisito, e documentato lo documentano nei modi previsti prescritti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia definitiva copre gli oneri per il mancato od o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’artL'aggiudicatario, preliminarmente la stipulazione del contratto, deve produrre la garanzia definitiva di cui all'art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, 50/2016 e s.m.i. nella misura corrispondente all’aumento del 10% dell'importo stimato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 contratto per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigentii primi quattro anni. La garanzia fideiussoria può potrà essere costituita mediante forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 e dovrà avere sca- denza successiva rispetto alla scadenza del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile contratto, fino allo svincolo da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58della Provincia. La fideiussione deve garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 all'articolo 1957, coma 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteProvincia. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dopo la scadenza del contratto. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltantedel Provincia, che in tal caso aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato, scaduto il contratto, sino a che non sarà definita ogni eventuale eccezione e controversia. È fatto salvo in ogni caso il risarcimento del maggior danno per la Provincia. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Provincia avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. La fidejussione dovrà essere conforme allo schema di garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di conformitàfidejussoria tipo 1.2 oppure 1.2.1 allegato al D.M. 19/1/2018, n. 31.
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Samples: Brokerage Service Agreement
Cauzione definitiva. L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 D.Lgsdel D. Lgs. n. 163/2006163/2006 e ss.mm.ii.., l'esecutore l’importo della garanzia è fissato nella misura del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento 10% dell'importo contrattuale ovvero, in contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, nella misura corrispondente all’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, nella misura corrispondente all'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi previsti dalle norme vigenti20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 1993, n. 385 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, ai sensi dell’art. La fideiussione 113, comma 2 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la seguente condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente schema di accordo quadro. La mancata costituzione sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. A norma dell’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010 la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si determinerà eventualmente a contrarre e la regolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, nonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della garanzia liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’esecuzione l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento in danno dell’esecutore e l'acquisizione per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del D.P.R. n. 207/2010, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione provvisoria definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 113, comma terzo del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte della stazione appaltantedell’esecutore, che aggiudica l'appalto degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al concorrente che segue nella graduatoria20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo 123, comma 1 del D.P.R. n. 207/2010 alla data di emissione del certificato di conformitàcollaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro. Attesa la possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di affidamento medesimo. Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
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