Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contrattoL’Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016, una cauzione/garanzia definitiva, firmata digitalmente, di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 103. La garanzia definitiva può essere costituita, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata scelta del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957concorrente:  ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del codice civileD.Lgs. n. 50/2016, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorniin contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo titolo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta pegno, a favore di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaAMA. In caso di rescissione cauzione definitiva costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 80T0100503219000000420075, intestato ad AMA S.p.A., presso la Banca BNL - Agenzia n. 19 di Roma BIC SWIFT BNL IITRR, causale: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto i lavori e le provviste necessarie a fornire assistenza alle operazioni cimiteriali quali tumulazioni/estumulazioni, inumazioni/esumazioni, presso i Cimiteri capitolini, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, suddiviso in 3 (tre) lotti. Lotto ”. In tal caso dovrà essere presentata copia conforme del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita versamento con indicazione del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione codice IBAN del maggior danno in soggetto che ha operato il versamento stesso. In caso di deposito insufficiente alla copertura cauzione definitiva costituita in titoli del danno stessodebito pubblico dovrà essere presentata copia conforme del titolo, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AMA S.p.A.;  ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fidejussione bancaria o assicurativa (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto i lavori e le provviste necessarie a fornire assistenza alle operazioni cimiteriali quali tumulazioni/estumulazioni, inumazioni/esumazioni, presso i Cimiteri capitolini, per un periodo di 48 (quarantotto) mesi, suddiviso in 3 (tre) lotti. Lotto ”. Xxxx l’esclusione, la fidejussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: Detta cauzione dovrà avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La mancata costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la revoca dell’affidamento decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione l’escussione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte di AMA. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto. La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6 dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 103, comma 1, ultimo periodo, e 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve aver prodotto nella Busta Amministrativa, ovvero dovrà produrre assieme ai documenti per la stipula del Contratto (in copia con dichiarazione di autenticità), le certificazioni e le attestazioni di iscrizione/registrazione a ciò utili ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso delle certificazioni/iscrizioni medesime. In caso di R.T.I./Xxxxxxxxx, si rinvia al precedente art. 4 Punto 7.3 a), del presente Disciplinare di gara e Gara. Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazioni ecc. rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriatraduzione giurata.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaL’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, nella fase di perfezionamento dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’artdell’art.103 del D.Lgs 50/2016. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaDemanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata fino al termine per tutta la vigenza del rapporto contrattuale contratto e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoobblighi contrattuali. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriadecadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriafermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaIl Contraente, nella fase di perfezionamento prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è tenuto a costituire, a prestare una “garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, definitiva” stabilita nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituracontrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il deposito in una delle forme questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni già previste dalla Legge 10/06/82dall’art. 93, n.348comma 7, per la “garanzia provvisoria”. Qualora la La cauzione definitiva sia dovrà essere prestata con fidejussione a favore della Stazione appaltante e va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce fideiussoria assicurativa e devono altresì dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957, comma 2, 1944 del codice civile, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedegli Uffici Giudiziari. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente Inoltre, deve prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligache, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero controversie, il Foro competente sia quello di terzi aventi causaTrieste. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontratto. In caso di rescissione La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l’esecuzione dell’attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la ditta aggiudicataria incorre nella perdita verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà contratto. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di sollevare eccezioni ed obiezionicui all’art. 103, fatta salva la rifusione comma 5, del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoD.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoriaprovvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione gli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, ai sensi dell’artcauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. 113 Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 12 aprile 2006 1° settembre 1993 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348385. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì l’atto dovrà contenere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima loro operatività entro 15 (quindici) giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteProcura Generale della Repub- blica di Cagliari. La fideiussione o Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la polizza assicurativa devono chiaramente riportare durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il periodo termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di validità procedere alla risoluzione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacontratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite sta a garanzia dell'adempimento di tutte le ragioni obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaazione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. In caso Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa Cagliari si riserva la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioniprocedere, fatta salva la rifusione del senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessorisarcimento danni. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriasarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaregolare esecuzione.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Manutenzione Annuale Degli Impianti Di Sicurezza Installati Presso Le Strutture Giudiziarie Della Sardegna, Contratto Per Il Servizio Di Manutenzione Annuale Degli Impianti Di Sicurezza Installati Presso Le Strutture Giudiziarie Della Sardegna

Cauzione definitiva. La ditta Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a dovrà costituire una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, fidejussoria nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituracontrattuale dei lavori, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348secondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del Dlgs. n. 163/06 nel testo coordinato con la L.R. n. 12/2011 e successive modificazioni e integrazioni. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fiedejussoria è aumentata di tanti punti percentuale quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove poi il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento; La cauzione definitiva sia prestata con fidejussione potrà essere costituita da fideiussione bancaria ovvero da polizza fidejussoria assicurativa ovvero da garanzia fidejussoria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o polizza assicurativaprevalente attività di rilascio di garanzie, le stessea ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce Bilancio e devono altresì della Programmazione Economica, avente i requisiti richiesti dall’art. 30, comma 2-bis, della legge n. 109/94 e successive modificazioni e integrazioni. La suddetta cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, provvisoria di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione all’articolo 75 da parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria A garanzia del pieno e regolare pagamento del canone concessorio, il concessionario è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, obbligato a costituire, a costituire una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del definitiva pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradel canone quale risultante dall’offerta presentata in sede di gara, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82fatta salva l’applicazione dell’art. 93, n.348comma 7, del D.Lgs. Qualora la n. 50/2016. La garanzia definitiva può essere prestata a scelta del concessionario sotto forma di cauzione definitiva sia prestata con fidejussione o fideiussione. La fideiussione, a scelta del concessionario, può essere bancaria o polizza assicurativaassicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. 385/1993, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di validità rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del contratto cui la D.Lgs. n. 58/1999. La garanzia si riferisce e devono altresì fideiussoria deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune concedente. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo garanzia deve essere di validità durata pari a quella del contratto cui la di concessione. Il concessionario può altresì presentare una garanzia si riferisce di durata inferiore e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta comunque di “pagamento durata pari ad almeno cinque anni a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligacondizione che, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariain apposita clausola, ad effettuare il versamento vi sia l’espresso impegno del garante al rinnovo della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causastessa fino al termine della concessione. La cauzione definitiva resta vincolata fino viene prestata a garanzia anche dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte dal concessionario, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate dal Comune concedente in luogo del concessionario e del pagamento delle penali di cui al termine successivo art. 39, salva comunque la risarcibilità del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo maggior danno. Il concessionario dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, pena la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoconcessione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento decadenza dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria, provvisoria di cui al precedente artall’art. 4 13 del presente Disciplinare disciplinare di gara e da parte del Comune concedente, che aggiudica la conseguente aggiudicazione concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Si richiama per quanto non espressamente previsto l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Al momento della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163il concessionario presenterà, a costituirefavore del Comune, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del definitiva pari al 10% dell’importo complessivo presunto del valore della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348concessione così come definito all'art.5. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì assicurativa deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto cui a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta gestione, a causa di “pagamento inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell’impresa concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligadiversa assegnazione dei servizi aggiudicati all’impresa concessionaria, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione risoluzione del soggetto aggiudicatario ovvero contratto per inadempienze dell’impresa stessa. Il Concedente ha il diritto di terzi aventi causavalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario. Sempre il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine garanzia deve essere resa operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaComune. In caso di rescissione incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà nei modi e nelle forme previste dalla legge, entro il termine di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.quindici giorni dalla richiesta

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaL'aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato, nella fase di perfezionamento prima della stipula del contratto. La mancata costituzione della garanzia di cui sopra, nei termini stabiliti dall'Amministrazione determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria. La cauzione definitiva dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale; secondo quanto previsto dall'art.103 dl D.Lgs.n°.50/2016. La cauzione definitiva avrà durata pari a quella del relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell’artdell'art. 113 103 comma 5 del D.Lgspredetto Decreto. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la La cauzione definitiva sia prestata con fidejussione potrà essere effettuata tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa rilasciata, le stesserispettivamente, devono chiaramente riportare il periodo da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n°635/1956 o da Imprese di validità assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del contratto DPR n°449/1959 o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui la all'art. 107 del X.xx L.vo 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia si riferisce e devono altresì dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civile, civile nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità regolare esecuzione. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto cui e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento reintegrazione della somma richiesta anche cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di opposizione inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Qualora per ragioni d'urgenza, si proceda alla consegna del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La servizio sulla base dell'aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l'appaltatore è tenuto a dimostrare l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva resta vincolata fino prescritta dal presente articolo al termine momento della consegna. Detta cauzione, sarà svincolata e cesserà di avere effetto secondo quanto disposto dai commi 5 dell'art.133 del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaD.Lgsl.n°.50/2016.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase A garanzia del puntuale e regolare pagamento dei canoni e di perfezionamento del ogni altra obbligazione nascente dal presente contratto, ai sensi dell’artanche a titolo risarcitorio, ivi compresa la conservazione, la manutenzione dell’immobile e la sua puntuale restituzione alla scadenza contrattuale in perfetto stato di conservazione ed efficienza, il Conduttore rilascia in favore del Locatore polizza fidejussoria n. , con garanzia sino alla concorrenza dell’importo di Euro , pari al 50% del dell'importo complessivo del canone di aggiudicazione, così come risultante dall'esito concorsuale, rilasciata da in con n. del e con validità sino al giorno , debitamente quietanzata, dichiarando di aver preso attenta visione delle condizioni di contratto riportate in calce alla medesima polizza. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o Tale polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere prevede la rinuncia al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteconcedente. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligaRiporta, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariainoltre, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche quale Xxxx competente esclusivo in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero controversie tra assicuratore e beneficiario quello di terzi aventi causaXxxxxxx. La cauzione definitiva resta vincolata fino validità della polizza fideiussoria di cui al termine presente articolo dovrà essere mantenuta per tutta la durata del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto presente contratto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni con efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di debito garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto. La polizza fidejussoria dovrà essere obbligatoriamente rinnovata alla sua scadenza, in caso di credito rinnovo del presente contratto, pena la risoluzione ipso iure del medesimo. La polizza fidejussoria se a scadenza annuale, a pena la decadenza del contratto di gestione (se richiesto unilateralmente dall'Amministrazione del Parco Riviera di Ulisse), dovrà essere rinnovata, annualmente, entro 180 giorni dalla scadenza della singola annualità di gestione ed entro tale termine il conduttore dovrà fornire ogni altra eventuale pendenzaanno copia della quietanza di pagamento del relativo premio. In caso di rescissione recesso, per qualsiasi ragione, da parte della compagnia assicurativa che ha emesso la polizza fidejussoria, il Conduttore si obbliga a stipulare analoga polizza per il medesimo importo e per la medesima durata in favore del Locatore fornendone originale quietanzato al Locatore entro e non oltre il termine di giorni sette da tale evento, in mancanza il presente contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita si intenderà risolto ipso iure. Inoltre, contestualmente alla sottoscrizione del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà presente contratto il Conduttore versa al Locatore l’importo di sollevare eccezioni ed obiezioniEuro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), fatta salva la rifusione del maggior danno in caso corrispondente a due mensilità di canone di locazione, a titolo di deposito insufficiente alla copertura del danno stessocauzionale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, somma di cui sopra, corrisposta a titolo di deposito cauzionale, sarà riconsegnata dal Locatore al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara Conduttore dopo la regolare riconsegna dell’immobile e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriasulla medesima non maturerà alcun interesse.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in gli esecutori fanno costituito una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativasopra richiamata. Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità idocumenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo delpresente atto avente ad oggetto “Pagamento del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiestacorrispettivo”. Con tale clausola il fidejussore si obbligaL'ammontare residuo, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariapari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche e' svincolato a seguito delladisciplina del presente atto riguardante la “verifica di conformità”.Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaderoga. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del rapporto contrattuale presente atto e sarà restituita al contraente cessadi avere effetto solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto alla data di emissione del certificato di “verifica di conformità”. La cauzione definitiva è rilasciata a prima e comunque non prima che siano state definite semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinunciaalla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Azienda sanitaria a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le ragioni obbligazioni, anchefuture ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del presente atto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dagli esecutori, anche quelli afronte dei quali è prevista l’applicazione di debito penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la Azienda Sanitaria di applicare le disposizioni delpresente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di credito ed penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in formascritta dalla Azienda Sanitaria. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra eventuale pendenzacausa, gli esecutori dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dalricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Azienda Sanitaria. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda sanitaria ha facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del dichiarare risolto il presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaatto.

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Cauzione definitiva. Entro il termine fissato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione dell’appalto e comunque prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'Appaltatore deve versare, presso il Servizio Approvvigionamenti del Committente, la cauzione definitiva mediante fidejussione emessa da primari Istituti di Credito o polizza fidejussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo "Cauzioni Private". La ditta aggiudicataria cauzione è tenutaconsiderata valida a condizione che: . la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fidejussore, nella fase di perfezionamento con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 e 1945 del contratto, Codice Civile; . la garanzia prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo; . il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata; . la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell’artdell'art. 113 1957 del D.LgsCodice Civile; . 12 aprile 2006 n. 163eventuali "condizioni generali" a stampa si riferiscano esclusivamente al rapporto contrattuale tra Contraente (l'Appaltatore) e Società Assicuratrice (Fidejussore) e non siano opponibili al Beneficiario (Brescia Mobilità o sua società controllata). Il costo relativo alla garanzia è a carico dell'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore non versi la cauzione entro il termine stabilito dal 1° comma, a costituire, il contratto può essere risolto per sua colpa. La cauzione definitiva è stabilita a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, un deposito cauzionale definitivo infruttiferofatto salvo, valevole per tutta il Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonchè delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente pagato in più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo. In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione. Il Committente ha pure il diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per le somme che sia costretto a pagare in conformità alle norme della Legge 23.10.1960 n. 1369, per gli eventuali danni subiti, nonché per tutte le somme che dovessero essere versate a terzi anche a titolo di sanzione, ecc. In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la durata del contrattocauzione di cui il Committente si sia avvalso, da calcolarsiin tutto o in parte, nella misura del durante l'esecuzione dell'appalto. La cauzione definitiva, costituita in conformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti, avrà valore pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacontrattuale. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine è svincolata dopo l'emissione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni verbale di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente accettazione definitiva (art. 4 41) per tutti i lavori eseguiti a fronte del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacontratto.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaIl Concessionario, nella fase di perfezionamento prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’artè obbligato a costituire una cauzione definitiva, nelle forme previste dagli atti di gara e nel rispetto dell'art. 113 103 del D.LgsD. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole 50/2016. L'importo della cauzione è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale: per importo contrattuale si intende l'importo complessivo per tutta la durata del contrattocontratto del contributo corrisposto dall'Amministrazione comunale come risultante dall'offerta. Sono fatte salve le maggiorazioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 come di seguito specificato. La cauzione deve avere durata pari alla durata del contratto e verrà mantenuta fino allo svincolo della stessa da parte dell'Amministrazione comunale. Tale cauzione è presentata a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto pagamento di ogni addebito a carico della fornitura, stessa in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione e risoluzione. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì assicurativa dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima operatività entro 15 (quindici) giorni, a giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in Nel caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero partecipazione da parte di terzi aventi causaRaggruppamenti di Imprese la cauzione dovrà essere presentata dalla Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. La cauzione definitiva resta vincolata fino verrà reintegrata ogni qual volta l'Amministrazione comunale operi prelevamenti su di essa nei casi previsti dal presente capitolato. Ove tale integrazione non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione, l'Amministrazione comunale può provvedere a trattenere la somma direttamente a valere sul contributo da corrispondere al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioniConcessionario, fatta salva la rifusione facoltà per l'Amministrazione comunale di risolvere il contratto per grave inadempimento. Fermo quanto sopra indicato, a norma dell'art. 103 del maggior danno D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di deposito insufficiente alla copertura ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso percentuale superiore al 20%. A norma dell'art. 103 del danno stessoD.Lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento dell'esecuzione del contratto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. La mancata costituzione della presente garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e/o la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, decadenza dell'affidamento con facoltà per l'Amministrazione di cui al precedente artrichiedere il risarcimento del danno subito. 4 del presente Disciplinare di gara e In tal caso l'Amministrazione aggiudica la conseguente aggiudicazione concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità (o dell'attestazione di regolare esecuzione) secondo le prescrizioni del presente capitolato o al momento dello spirare dei termini previsti per l'approvazione degli atti suddetti.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Tesoriere ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsCodice, in favore dell’ASST del Garda La garanzia dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto e dovrà essere rinnovata anno per anno fino alla completa definizione di eventuali controversie pendenti. 12 aprile 2006 n. 163In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, a costituirela garanzia dovrà essere rinnovata, a alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga. E’ facoltà dell'ASST di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia dell’adempimento definitiva per inosservanza degli obblighi assunticontrattuali, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoper eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per la mancata definizione di controversie pendenti, valevole per tutta la durata senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente, dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ASST del Garda. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da calcolarsiparte dell'Appaltatore, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradegli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in una originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La cauzione definitiva è data a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dall’Appaltatore nei documenti di gara. Qualora E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, risultasse insufficiente; Per tutto quanto non previsto si applicano le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione disposizioni di cui all’art. 1957, comma 2, 103 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaCodice.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Codice, a costituire, a l’importo della garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, è fissato nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria - che, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o polizza assicurativaassicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, le stessen. 385, devono chiaramente riportare il periodo che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di validità rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 106 del Codice, deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sotto indicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la polizza assicurativa devono chiaramente riportare disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiestapresente contratto”. Con tale clausola La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il fidejussore si obbligaquale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causan. 123. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite garantisce l’adempimento di tutte le ragioni obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di debito gara. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di credito ed ogni altra eventuale pendenzaquanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. E’ fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di rescissione inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 del contratto Codice la ditta aggiudicataria incorre nella perdita cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del deposito cauzionale ed 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è esclusa automatico, senza necessità di benestare del committente, con la facoltà sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di sollevare eccezioni ed obiezioniavanzamento del servizio o di analogo documento, fatta salva in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Si precisa che, a norma dell’art. 103 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la rifusione quale la garanzia è prestata. Ai sensi dell’art. 103 del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte di Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al precedente art. 4 contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del presente Disciplinare costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di gara e la conseguente aggiudicazione imprese aderenti al concorrente che segue nella graduatoriacontratto di rete.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaRelativamente alla gestione dell'impianto, nella in fase di perfezionamento stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento dell'esatto adempimento degli obblighi assuntiprevisti dalla presente concessione, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del il concessionario dovrà prestare cauzione definiva pari al 10% dell’importo complessivo presunto dell'importo del canone (abbattuto) moltiplicato per l'intero periodo di durata della fornituraconcessione, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o tramite polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto fedejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni. Nell’ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalesopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la rinuncia all’eccezione stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole: “La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all’art. 19571944 c.c. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, comma 2da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del codice civile, nonché l’operatività beneficiario. Ogni effetto della garanzia medesima entro 15 (quindici) giornipresente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la scadenza della concessione”. La fideiussione, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantescelta del concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare Qualora il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La concessionario costituisca cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzadurata quinquennale. In caso di rescissione mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, al Servizio Gestione Sport, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita c.c. con le conseguenze di cui agli artt. 21 e 22 senza indennizzo alcuno a favore del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in concessionario. Nel caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione provvisoriadefinitiva. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione definitiva, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutti i concorrenti che segue nella graduatoriacostituiranno il raggruppamento.

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Cauzione definitiva. La ditta Ditta aggiudicataria è tenutadovrà costituire all’atto della sottoscrizione del contratto di locazione una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo con- trattuale per l’intera durata della locazione, nella fase di perfezionamento (€.81.000,00x10%=€.8.100,00), dovuta al concessionario a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, non- ché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere duran- te la gestione, per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva ese- cuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, Il Locatario è obbligato a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta reintegrare la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituracauzione di cui il Co- mune abbia dovuto avvalersi, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82tutto o in parte, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità durante l’esecuzione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacontrat- to. La cauzione definitiva resta vincolata fino verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo che sia stata accertata la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni sussistenza di debito e tutti i presupposti di credito ed ogni altra eventuale pendenzalegge per proce- dere in tal senso Il Locatario ha prestato a garanzia degli obblighi contrattuali, cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria numero ….. dell’importo di Euro 6.480,00 (seimila- quattrocentoottanta) emessa da ………… agenzia di ……, in data……. In L’Appaltatore ha goduto del beneficio di cui all'articolo 40 comma 7 del Decreto Legislativo 12.04.2006 numero 163, in quanto risulta in possesso dell’attestazione di qualità della serie ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di rescissione inadempienze contrattuali da parte dell'Ap- paltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzio- ne. L'Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, qualora il Comune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà contratto, va- lersi in tutto o in parte di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaessa.

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Samples: Contratto Di Locazione Dei Locali Con Esposizione a Sud/Nord Dell’incubatore Di Impresa Alla Ditta XXXXXXXX XXXXXXX

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contrattoL’aggiudicatario dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsD. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti50/2016 e ss.mm.ii., un deposito cauzionale definitivo infruttiferoa sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione per l’importo previsto dall’art. 103, valevole per tutta la durata comma 1, del contrattoDLgs 50/2016. L’importo della cauzione è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’articolo 93, da calcolarsicomma 7, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto ed il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare nonché il periodo rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di validità risoluzione del contratto cui la garanzia si riferisce disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprescrizioni dei contratti collettivi, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, comma 2protezione, del codice civileassicurazione, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce assistenza e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causasicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione definitiva resta vincolata fino sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo contrattuale, dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di credito ed ogni eventuali altre pendenze. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto causa, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita dovrà provvedere al reintegro della stessa. La costituzione del deposito cauzionale ed è esclusa dovrà avvenire preferibilmente tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. o del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.m.ii.; in tal caso la facoltà stessa dovrà essere costituita utilizzando gli Schemi Tipo approvati con Decreto Ministeriale n. 31/2018. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva qualsiasi tipo a carico dall’APSS. Si precisa che la rifusione del maggior danno fideiussione bancaria dovrà essere presentata in caso regola con la disciplina prevista per l’imposta di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento bollo dal D.P.R. 642/1972 e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.ss.mm.ii..

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Samples: servizi.apss.tn.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaIl concessionario dovrà presentare, nella fase prima della stipulazione del contratto di perfezionamento del contrattogestione, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163entro il termine comunicato dall'Amministrazione Comunale, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione pari al 10% dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva dovrà essere costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.1 0 settembre 1993, le stessen. 385, devono chiaramente riportare il che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si precisa che la suddetta cauzione: - dovrà avere validità almeno fino alla fine del sesto mese successivo alla scadenza del periodo di validità del contratto contrattuale e contenere la clausola che, comunque, la stessa potrà essere svincolata solo nel momento in cui la garanzia si riferisce e devono altresì stazione appaltante rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo; - dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - dovrà espressamente prevedere la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima Codice Civile; dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune di Calcio; - dovrà contenere l'impegno dell'azienda, istituto o impresa a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata. La cauzione non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le eventuali pendenze tra il Comune e l'affidatario, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. ln ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il Comune dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Il concessionario sarà obbligato a reintegrare a proprie spese, entro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, la cauzione di cui il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione o nel termine sopra indicato comporterà la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo facoltà del Comune di validità dichiarare la risoluzione del contratto cui la garanzia si riferisce ai sensi e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito al contraente entro il termine sopraindicato sempre che non sussistano pendenze tra il Comune e l'affidatario e sempre che al Comune non competa il diritto di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento incameramento dell'intera cauzione o di parte della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causastessa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine potrà essere incamerata dal Comune qualora l'affidatario receda dal contratto prima della scadenza fissata. La cauzione definitiva si intende a garanzia: * dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato; * dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; * del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni gestione, a causa di debito e inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. La cauzione s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la data di credito scadenza, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il Comune ed il concessionario del servizio. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra eventuale pendenzaazione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaLo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.

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Samples: www.comune.calcio.bg.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa numero _ in data _ rilasciata dalla società _ _ agenzia di _ per l’importo €uro _ pari al per cento dell’importo del presente contratto. Tale cauzione è tenuta, nella fase presentata a titolo di perfezionamento del garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore derivanti dal presente contratto, ai sensi dell’artdel pagamento di ogni addebito a carico dello stesso in conseguenza alla stipulazione del presente contratto o della sua esecuzione e risoluzione, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento del contratto stesso, del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 113 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del D.Lgs75 % dell’iniziale importo garantito. 12 aprile 2006 n. 163La garanzia, a costituireper il rimanente ammontare del 25 % , a cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradefinitiva dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82corso del servizio, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria venga incamerata, parzialmente o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantetotalmente dal Comune. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo garanzia definitiva verrà svincolata solo ad avvenuta verifica dell’esatta esecuzione di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligatutti gli obblighi contrattuali e, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariacomunque, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso avvenuto e definitivo regolamento di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni pendenze, controverse o contestazioni tra il Comune e l’Appaltatore, sempre che al comune non competa il diritto di debito e incameramento della cauzione o di credito ed ogni altra eventuale pendenzaparte della stessa. In caso ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaquale il medesimo dovesse risultare creditore verso l’appaltatore a qualsiasi titolo.

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Samples: Contratto Di Appalto Redatto in Forma Digitale Per L’intervento Denominato “Lavori Di Messa in Sicurezza E Efficientamento Energetico Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione in via Mammianese Nord, loc.incrocio via S. Margherita E Loc. Pietrabuona”

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaPrima della stipula del contratto l’Istituto Cassiere dovrà costituire una garanzia fidejussoria, nella fase mediante polizza assicurativa o fideiussione rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di perfezionamento cui all’art. 106 del contrattoD.Lgs. n. 385 del 01/09/1993, del 10% del valore della Concessione, ai sensi dell’art. 113 del D.LgsD.Lgs 163/06 e ss. 12 aprile 2006 n. 163mm. e ii., pari ad Euro 370.832,14 e per una durata pari a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348quella contrattuale. Qualora La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del Contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva sia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata con fidejussione bancaria dall’Istituto Cassiere o polizza assicurativa, in sede di Gara. La cauzione garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore della fideiussione. La cauzione dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta de La Sapienza, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteCodice Civile. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo Sapienza ha diritto di validità rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Istituto Cassiere in dipendenza del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Con tale clausola L’Istituto Cassiere è avvertito con semplice raccomandata con A.R. o Pec. In tal caso, la cauzione definitiva dovrà essere reintegrata dall’Istituto Cassiere, per la parte incamerata, entro il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causatermine previsto al precedente articolo. La cauzione definitiva resta vincolata fino dovrà essere presentata corredata di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del soggetto firmatario il titolo di garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in corso di validità) contenente i predetti elementi (identità, poteri e qualifica). La Sapienza darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente al termine del rapporto della durata contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque e, nel caso in cui non prima che siano state definite tutte le ragioni risulteranno danni imputabili all’Istituto Cassiere, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per cui lo stesso Istituto debba rispondere E’ fatto salvo, in tal caso, il diritto all’esperimento di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. azione a tutela de La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaSapienza.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria L’esecutore dei lavori è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, obbligato a costituire, a costituire una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del fidejussoria pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348contrattuale. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in Nel caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaaggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, l’importo della fidejussione sarà aumentato in conformità a quanto previsto dall’art. 30 della Legge 109/94, così come modificato dall’art. 7 della Legge 166/02. La cauzione definitiva resta vincolata deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. La stazionie appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al termine pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dai regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. 02.2060 SUBAPPALTO - ADEMPIMENTI DIVERSI È vietato all'Impresa, ai sensi dell'art. 18, comma 3, L. 19 marzo 1990, n. 55, e dell'art. 34, comma 1 della L. 11 febbraio 1994, n. 109 modificata dalla L. 2 giugno 1995, n. 216 e dalla successiva L. 18 novembre 1998, n. 415, ed in base a quanto disposto nell'art. 141 del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto Regolamento l'affidamento in subappalto o cottimo dell'intera opera appaltata e comunque della totalità dei lavori della categoria prevalente. È vietato anche, ai sensi dell'art. 21, comma 1, L. 13 settembre 1982, n. 646, come sostituito dall'art. 2 quinquies della L. 12 ottobre 1982, n. 726, il subappalto o cottimo di parte dell'opera appaltata o di parte dei lavori della categoria prevalente, a meno di autorizzazione scritta dall'Amministrazione la quale può essere rilasciata quando sussistono le condizioni stabilite dagli artt. 21, comma 2 e 23, comma 4 della suddetta legge 1982, n. 646 nonché dall'art. 18, comma 3, legge 1990, n. 55. In caso, comunque, di subappalto o cottimo autorizzato, l'Impresa resta egualmente, di fronte all'Amministrazione, la sola ed unica responsabile dei lavori subappalti. Ai sensi dell'art. 18, comma 4 della legge 1990, n. 55 l'Impresa deve praticare, per i lavori e le opere affidate in subappalto, gli stessi prezzi unitari risultanti dall'aggiudicazione, con ribasso non prima che siano state definite tutte superiore al venti per cento. Ai sensi dell'art. 18, comma 5 della legge 1990, n. 55, il contratto tra l'Impresa e l'impresa subappaltatrice deve essere trasmesso in copia autentica all'Amministrazione e al Direttore dei lavori entro venti giorni dalla data del contratto stesso. Ai sensi dell'art. 18, comma 10 della legge 1990, n. 55, l'esecuzione delle opere o dei lavori affidati in subappalto non può formare oggetto di ulteriore subappalto. Ai sensi dell'art. 18, comma 11 della legge 1990, n. 55, le ragioni disposizioni dei precedenti commi si applicano anche alle associazioni temporanee di debito imprese e alle società anche consortili, di credito cui agli artt. 20 e 23 bis della L. 8 agosto 1977, n. 584, e successive modificazioni ed ogni altra eventuale pendenzaintegrazioni, quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente le opere scorporabili, nonché alle concessioni per la realizzazione di opere pubbliche ed agli appalti pubblici stipulati a trattativa privata. Le medesime disposizioni si applicano altresì alle associazioni in partecipazione quando l'associante non intende eseguire direttamente le opere o i lavori assunti in appalto. In caso di rescissione accertata impossibilità ad affidare il subappalto o il cottimo ad uno dei soggetti indicati dall'Appaltatore all'atto dell'offerta, previa autorizzazione dell'Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, il subappalto o il cottimo possono essere affidati ad altri soggetti che presentino i requisiti di cui al comma 3, nn. 4) e 5) dell'art. 18 della L. 19 marzo 1990, n. 55. Non sono in ogni caso considerati subappalti: a) i noleggi di macchine e mezzi d'opera funzionanti con personale dell'Appaltatore; b) il trasporto che non preveda l'impiego del contratto conducente in attività di carico e scarico mediante uso di sollevatori, o macchinari simili, dell'Appaltatore; c) la ditta aggiudicataria incorre nella perdita fornitura di materiali, semilavorati, manufatti, macchinari, componenti di impianti. Sono considerati subappalti: a) i noleggi a caldo e contratti similari che prevedano l'impiego di manodopera dipendente dal subappaltatore (art. 18, comma 12 legge n. 55/1990); b) l'installazione in opera degli impianti a servizio del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriafabbricato, di cui al precedente all'art. 1 della L. 5 marzo 1990, n. 46, per i quali l'Appaltatore è tenuto ad affidare i lavori esclusivamente ad Imprese abilitate di cui all'art. 2 della stessa legge, a meno che egli stesso non sia abilitato (art. 4 10, legge n. 46/1990); c) i contratti di fornitura con posa in opera del presente Disciplinare materiale fornito quando il valore di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaquest'ultimo sia inferiore rispetto a quello dell'impiego della manodopera (art. 34 della legge n. 406/1991). È fatto divieto all'Appaltatore di affidare, in qualsiasi forma contrattuale o a cottimo, l'esecuzione di mere prestazioni di lavoro mediante il solo o prevalente utilizzo della manodopera, compreso il caso in cui il subappaltatore corrisponda un compenso all'Appaltatore per l'utilizzo di capitali, macchinari ed attrezzature di questo (art. 1, legge n. 1369/1960).

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Cauzione definitiva. 1. La ditta aggiudicataria è tenutagaranzia, nella fase di perfezionamento a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ai è stata costituita mediante Polizza Fideiussoria i sensi dell’art. 113 103, c.1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016 n. emessa da _ - Agenzia di _ _ in data / /2022 per un importo di euro _ . 2. Ai sensi dell’articolo 103, a costituirecomma 4 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì stessa prevede espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa3. La cauzione definitiva resta vincolata deve permanere fino al termine alla data di emissione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non prima che siano state definite decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le ragioni obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di rescissione risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per 5 le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoinottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.ARTICOLO 6 –

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutagaranzia, nella fase di perfezionamento a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ai è stata costituita mediante polizza fidejussoria n. _- rilasciata da , in data _ per un importo di euro _ ( )--------------------: Ai sensi dell’art. 113 dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì stessa prevede espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civilecivile.---------------------------- La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’operatività a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorniliquidazione finale, a semplice richiesta scritta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il periodo completamento dei lavori nel caso di validità risoluzione del contratto cui disposta in danno dell’appaltatore.----------- La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento reintegrazione della somma richiesta anche cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.prezzo da corrispondere all’appaltatore.-------------------------

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, nella fase e comunque entro la data di perfezionamento stipula del contratto, ai sensi dell’art. l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la 163/2006 e s.m.i.. La cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria potrà essere costituita mediante fideiussione bancaria, assicurativa o polizza assicurativarilasciata dagli intermediari autorizzati di cui all’art. 75, le stesse, devono chiaramente comma 3. La cauzione deve riportare il periodo di validità la dichiarazione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del debitore principalecod. civ., la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, 1957 del cod. civ. comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento decadenza dell'affidamento ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006 e l’acquisizione s.m.i.. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà svincolata definitivamente al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante. Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione provvisorianel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del servizio. La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, in difetto la Stazione appaltante potrà provvedere al precedente art. 4 del presente Disciplinare reintegro mediante versamento dei ratei di gara e prezzo che verranno a scadere, fatta salva la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriafacoltà di rescindere discrezionalmente il contratto.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contrattoIl Concessionario, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgscodice dei contratti, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, Tale cauzione definitiva è dovuta a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, un deposito cauzionale definitivo infruttiferofatta – comunque – salva la risarcibilità del maggior danno. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, valevole per tutta ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della fornituraserie UNI EN ISO 9000 ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82corso di validità, n.348usufruiscono della riduzione della cauzione provvisoria pari al 50%. Qualora In caso di RTI la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese sono certificate o in possesso della dichiarazione. L’importo della cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, sarà precisato mediante comunicazione scritta da parte del Concedente. La stessa dovrà avere le stesse, devono chiaramente riportare il periodo caratteristiche di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì seguito indicate: prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ; prevedere espressamente che l’Amministrazione beneficiaria è esonerata dall’osservanza del termine di cui all’art. 1957 comma 1 del codice civile; risultare operativa entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione , con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna o la polizza assicurativa devono chiaramente che siano richieste prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione stessa (ciò anche nell'ipotesi di eccezioni o contestazioni da parte del Concessionario o di giudizio pendente avanti l'autorità giudiziaria); essere intestata al Comune di Frascati e riportare il periodo di l’oggetto del contratto; avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto cui e, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, che avverrà a seguito di emissione di certificato di regolare esecuzione) da parte del Comune di Frascati, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto; essere corredata da idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dal soggetto firmatario il titolo di garanzia si riferisce ai sensi del DPR 445/2000 circa l’identità, la qualifica e devono altresì espressamente prevedere i poteri dello stesso (agente, broker, funzionario, soggetto munito di rappresentanza dell’Istituto di Credito o della Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia), con allegata copia del documento d’identità del soggetto; (In alternativa) essere corredata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la clausola cosiddetta qualifica e i poteri in base ai quali lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato, con assolvimento dell’imposta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causabollo. La cauzione definitiva resta vincolata fino potrà essere costituita mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritta nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono, in via esclusiva o prevalente, attività di rilascio di garanzie, con autorizzazione da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Committente ha il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al termine del rapporto contrattuale pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessosicurezza fisica dei lavoratori. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriadovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di cui al precedente art. 4 esecuzione del presente Disciplinare contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaritardi o altre inadempienze da parte del concessionario.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaPer ciascun Lotto, nella fase di perfezionamento del contrattol’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016, una cauzione/garanzia definitiva di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 103. La cauzione definitiva può essere costituita, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata scelta del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957concorrente: ▪ ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del codice civileD.Lgs. n. 50/2016, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorniin contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo titolo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta pegno, a favore di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaAMA. In caso di rescissione cauzione definitiva costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 80T0100503219000000420075, intestato a AMA S.p.A., presso la Banca BNL - Piazza Albania n. 35, Roma - Agenzia 19 SWIFT XXXXXXXX, causale: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto Accordo Quadro, con un solo operatore economico, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 36 (trentasei) mesi – Lotto (indicare il Lotto di interesse)”. In tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita versamento con indicazione del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione codice IBAN del maggior danno soggetto che ha operato il versamento stesso; in caso di deposito insufficiente alla copertura cauzione definitiva costituita in titoli del danno stessodebito pubblico dovrà essere presentato originale o copia conforme del titolo; ▪ ai sensi dell’articolo 93, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o assicurativa (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto Accordo Quadro, con un solo operatore economico, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 36 (trentasei) mesi – Lotto (indicare il Lotto di interesse)”. Xxxx l’esclusione, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: Detta cauzione dovrà avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La mancata costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la revoca dell’affidamento decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione l’escussione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte di AMA. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto. La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103, del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 103, comma 1, ultimo periodo e 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve aver prodotto nella Busta A - Documentazione Amministrativa, ovvero dovrà produrre assieme ai documenti per la stipula del Contratto (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità), le certificazioni e le attestazioni di iscrizione/registrazione utili, ai sensi dell’art. 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso delle certificazioni/iscrizioni medesime. In caso di RTI/Consorzio, si rinvia al precedente art. 4 Punto 7.3, lettera a), del presente Disciplinare di gara e Gara. Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazioni etc. rilasciate in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriatraduzione giurata.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Il Broker aggiudicatario è tenutatenuto a prestare, nella fase di perfezionamento a garanzia degli impegni assunti con il contratto ed entro i termini stabiliti dall’Università, un deposito cauzionale definitivo, calcolato per l’intera durata del contratto, ai sensi dell’arte per gli effetti di cui all’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 D.lgs n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto50/2016 e ss.mm.ii.. La cauzione, da calcolarsipresentarsi in originale, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. La cauzione dovrà contenere le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la seguenti condizioni particolari: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività ; - impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Università, senza alcuna riserva. La fideiussione o Ai sensi dell’art. 93, com. 7 del del D.lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii., la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine può essere ridotta del rapporto contrattuale 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e sarà restituita al contraente solo dopo della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni certificazione del sistema di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaqualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. In caso di rescissione raggruppamento, lo stesso può godere del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese facenti parte del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà raggruppamento sono in possesso della certificazione di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoqualità. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, garanzia provvisoria di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione gara, nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di risoluzione del contratto per fatto del Broker aggiudicatario, la cauzione definitiva verrà incamerata dall’Università, fatto salvo il diritto al risarcimento di eventuali maggiori danni.

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Samples: www.unime.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Codice, a costituire, a l’importo della garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, è fissato nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria - che, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o polizza assicurativaassicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, le stessen. 385, devono chiaramente riportare il periodo che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di validità rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 104, comma 7 del Codice, deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sotto indicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la polizza assicurativa devono chiaramente riportare disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiestapresente contratto”. Con tale clausola La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il fidejussore si obbligaquale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causan. 123. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite garantisce l’adempimento di tutte le ragioni obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria nella misura stabilita dal bando di debito gara. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di credito ed ogni altra eventuale pendenzaquanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. E’ fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di rescissione inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 del contratto Codice la ditta aggiudicataria incorre nella perdita cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del deposito cauzionale ed 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è esclusa automatico, senza necessità di benestare del committente, con la facoltà sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di sollevare eccezioni ed obiezioniavanzamento del servizio o di analogo documento, fatta salva in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103 del Codice, alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione. Si precisa che, a norma dell’art. 103 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la rifusione quale la garanzia è prestata. Ai sensi dell’art. 103 del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte di Roma Capitale. In caso di raggruppamenti temporanei di imprese o consorzi ordinari di concorrenti o G.E.I.E. le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'articolo 48, comma 5 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al precedente art. 4 contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del presente Disciplinare costituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di gara e la conseguente aggiudicazione imprese aderenti al concorrente che segue nella graduatoriacontratto di rete.

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Samples: www.comune.roma.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tenuta a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, costituire un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto dell'importo di aggiudicazione. Al riguardo, la Ditta aggiudicataria, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della fornituralettera di aggiudicazione, dovrà dimostrare di aver provveduto alla costituzione di tale deposito. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito negli stessi modi previsti per quello provvisorio (Art. A.05 del presente Capitolato speciale di appalto). Qualora, peraltro, s'intenda costituire il deposito cauzionale definitivo mediante fidejussione bancaria, l'atto relativo dovrà essere redatto secondo lo schema che sarà allegato alla lettera di aggiudicazione. Qualora invece la ditta aggiudicataria intenda avvalersi, per la costituzione del deposito cauzionale definitivo, di polizza fidejussoria, la stessa dovrà recare, nel riquadro delle condizioni speciali o con appendice aggiunta, la seguente clausola: "La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di apposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, compreso il regolare versamento dei contributi assicurativi. Il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell'Istituto ed entro trenta giorni dalla stessa senza che da parte della Società fudejubente o della ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, neppure in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82ordine all'avvenuta scadenza della polizza, n.348al mancato pagamento del premio o dei supplementi di premio o ai rapporti contrattuali tra l'Istituto garantito e la ditta contraente". Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito ex novo oppure mediante integrazione del deposito cauzionale provvisorio. L'integrazione non è consentita qualora il deposito cauzionale provvisorio sia stato costituito mediante fidejussione o polizza fidejussoria. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo; peraltro, le cedole relative ai titoli costituiti in deposito sono incassate dall'INPS ed il corrispettivo è versato al depositante. Non sarà accettato il deposito cauzionale definitivo costituito con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nei precedenti paragrafi. Qualora la cauzione definitiva sia prestata ditta aggiudicataria non provveda alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, come indicato nei paragrafi precedenti, l'INPS, senza bisogno di pronuncia giudiziale, potrà revocare, con semplice provvedimento amministrativo, l'aggiudicazione e disporrà, in tal caso, l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio, salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni. Qualora la ditta inadempiente all'obbligo della costituzione del deposito cauzionale definitivo si fosse avvalsa, per la costituzione del deposito cauzionale provvisorio, della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalefidejussoria, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorniBanca o la Compagnia garante, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligadell'INPS, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, sarà tenuta ad effettuare il versamento della somma richiesta anche garantita, salva ogni ragione ed azione dell'INPS verso la ditta per i maggiori danni. Il deposito cauzionale definitivo, essendo costituito a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento degli obblighi stessi nonché del rimborso delle somme pagate in caso più dall'INPS a causa dell'inadempienza della ditta aggiudicataria - salvo l'esperimento di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino ogni altra azione a tutela degli interessi dell'INPS – sarà restituito al termine del rapporto contrattuale contrattuale, previo accertamento dell'avvenuto, puntuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni completo adempimento, da parte della ditta aggiudicataria, di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzatutti gli obblighi contrattuali. In caso di rescissione del contratto Qualora la ditta aggiudicataria incorre nella perdita risulti debitrice dell'INPS per contributi previdenziali e relativi accessori, lo svincolo del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionidefinitivo sarà, fatta salva la rifusione in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno debito stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: www.inps.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutal'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare, nella fase in sede di perfezionamento stipulazione del contratto, contratto una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgsd.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto50/2016, da calcolarsiprestarsi mediante polizza fideiussoria, nella misura bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, d.lgs. 385/93. La garanzia deve indicare la gara in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce oggetto e devono altresì prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2, 1957 c.2 del codice civile, civile nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell'Amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare garanzia copre gli oneri per il periodo di validità mancato incompleto adempimento del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacontratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine verrà svincolata nei modi e nei termini di cui all'art. 103 comma del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo d.lgs. 50/2016. Resta salvo per la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni Stazione Appaltante l'esperimento di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaazione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Nell’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penali: • In caso di rescissione lavori eseguiti in ritardo rispetto a quanto indicato nel manuale operativo di impianto trasmesso, penale giornaliera di Euro 150,00 (centocinquanta/00) oltre il risarcimento danni di seguito riportato. • L’appaltatore sarà ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati per sua imperizia durante l’esecuzione del contratto all’impianto di trattamento del percolato ed alle matrici ambientali interessate ed in questo caso dovrà provvedere a sue spese al ripristino. • L’appaltatore sarà altresì tenuto al pagamento di una penale per ogni giorno di blocco dell’impianto causato da fatti a lui imputabili e pari al costo sostenuto dalla stazione appaltante per lo smaltimento del percolato fuori sito tramite autobotti, con un massimo di 45 €/mc per un massimo di 150 mc/giorno comunque documentato da relative fatture. • Nel caso previsto all’art. 10 la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa stazione appaltante potrà a sua discrezione insindacabile risolvere immediatamente, e senza alcun preavviso, il contratto. Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto l'impresa potrà comunque esprimere proprie giustificazioni per iscritto, che la facoltà Stazione Appaltante controdedurrà. L'assenza di sollevare eccezioni ed obiezionicontro deduzioni da parte della Stazione Appaltante non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, fatta salva la rifusione del maggior danno il che potrà avvenire solo in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriamodo esplicito.

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Samples: www.consorziosa2.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi dell’art. 113 dell’art.103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, n° 50/2016 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire, a costituire una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura fideiussoria del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradell'importo contrattuale, in una delle forme previste che deve rimanere vincolata fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla Legge 10/06/82data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia deve essere costituita con le modalità di cui all’art. 93, c. 2 e devono altresì 3, D.Lgs. n. 50/2016; nel caso di polizza fideiussoria la stessa deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune di Montecatini Terme. La fideiussione garanzia fideiussoria di cui sopra è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Comune, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui quale la garanzia si riferisce e' prestata. La garanzia copre tutto quanto previsto dall’art. 103, c. 1 e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”2, D.Lgs. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in n. 50/2016. Nel caso di opposizione inadempienze contrattuali il Comune di Montecatini Terme avrà diritto di rivalersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l'Appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune di Montecatini Terme abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte durante l'esecuzione del soggetto aggiudicatario ovvero contratto. Nell’ipotesi di terzi aventi causainottemperanza a tale richiesta l’ammontare corrispondente alla reintegrazione della cauzione definitiva, ai sensi dell’art. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e 103, c. 1, penultimo periodo, X.Xxx. n. 50/2016, sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni trattenuto dai certificati di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzapagamento emessi. In caso di rescissione varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, se ritenuto opportuno dalla Comune di Montecatini Terme, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fideiussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita iniziale. Ai sensi dell’art. 103, c. 1, ultimo periodo, X.Xxx. n. 50/2016, si applica l’art. 93, c. 7 del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessomedesimo D.Lgs. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatorian. 50/2016.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsCodice, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 12 aprile 2006 n. 163Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, a costituire, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, di tutte le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità obbligazioni del contratto cui la e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia si riferisce del rimborso delle somme che il comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civiledei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché l’operatività a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorniliquidazione finale, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o salva comunque la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in caso di deposito insufficiente alla copertura tutto o in parte. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del danno stessoCodice. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriadell’aggiudicazione da parte del comune, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella in graduatoria. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Al momento della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163il Concessionario presenterà, a costituirefavore del Comune, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del definitiva pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348del valore di stima dell’impianto e corrispondente ad € 184.104,00. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì assicurativa deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o dovrà essere accompagnata da autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla quale risulti l’identità, la polizza assicurativa devono chiaramente riportare qualifica ed il periodo di validità titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto cui a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta gestione, a causa di “pagamento inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte del concessionario, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche diversa assegnazione dei servizi aggiudicati al Concessionario in caso di opposizione risoluzione del soggetto aggiudicatario ovvero contratto per inadempienze del Concessionario stesso. Il Comune ha il diritto di terzi aventi causavalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario. La Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione definitiva resta vincolata fino per provvedere al termine pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti, nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontratto. In caso di rescissione incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento nei modi e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatorianelle forme previste dalla legge.

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Cauzione definitiva. La ditta A garanzia del versamento delle somme, nonché dell’adempimento degli oneri ed obblighi derivanti dall’affidamento del servizio oggetto del presente capitolato speciale, la società aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tenuta a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntiprima della stipulazione del contratto di concessione, un deposito cauzionale definitivo infruttiferouna cauzione definitiva, valevole per tutta la durata del contrattocostituita ai sensi della L. 10 giugno 1982, da calcolarsin. 348, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce nella misura e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957nei modi previsti dall’articolo 113, comma 2, del codice civiled.lgs. n.163/2006, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteper un importo non inferiore al 10% dell’offerta relativa al triennio di gestione. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità garanzia fideiussoria ha durata pari a quella della concessione; essa è presentata in originale all’Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaconcessione. La cauzione definitiva resta è vincolata fino al termine della concessione. La cauzione è prestata a garanzia: − del rapporto contrattuale e sarà restituita corretto versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite Comune; − dell’adempimento di tutte le ragioni obbligazioni del contratto di debito concessione e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La società aggiudicataria, entro il termine di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuta al reintegro della cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale; in caso di rescissione del contratto la ditta mancato reintegro l’Amministrazione Comunale, previa messa in mora della società aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa avrà la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessorecedere dal contratto per colpa della società aggiudicataria. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, da parte dell’Amministrazione Comunale che può avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e aggiudicare la conseguente aggiudicazione concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L’Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell’addebito, notificata a mezzo raccomandata AR, e conseguente costituzione in mora della società aggiudicataria, il tutto nel puntuale rispetto della Legge n. 241/1990.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria L'Appaltatore è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, obbligato a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del contratto, da calcolarsi, D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradell'importo contrattuale. ln caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, n.348l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Appaltatore, può essere bancaria o polizza assicurativaassicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 0 settembre 1993, le stessen. 385, devono chiaramente riportare il periodo che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di validità rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del contratto cui la garanzia si riferisce decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'art. 103, comma quarto, del D. Lgs. n. 50/2016 e devono altresì ss. mm. e ii., deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’artall'art. 1957, comma 2, 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o sottoscrizione dei garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. La garanzia definitiva garantisce l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, la polizza assicurativa devono chiaramente riportare risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche completamento dei lavori in caso di opposizione risoluzione del soggetto aggiudicatario ovvero contratto in danno dell'Appaltatore e per il pagamento di terzi aventi causaquanto dovuto dall'Appaltatore stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Ai sensi dell'art. 103 comma primo del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii., è fatto obbligo all'Appaltatore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In ln caso di rescissione inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. A norma dell'art. 103 comma quinto del contratto D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita cauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero contratto, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del deposito cauzionale ed Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è esclusa la facoltà svincolato, alla data di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione emissione del maggior danno in caso certificato di deposito insufficiente alla copertura collaudo (o del danno stessocertificato di regolare esecuzione) dell'intero contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione Lo svincolo della cauzione provvisoria, di cui resta subordinato all'esito positivo degli accertamenti previsti al precedente successivo art. 4 35, in ordine alla regolarità dell'appaltatore rispetto ai sinistri derivanti da difetto di sorveglianza, ovvero omesso pronto intervento e/o manutenzione previsti in appalto. Si precisa che, a norma dell'art. 103 comma quinto ultimo periodo del presente Disciplinare Dlgs n.50/2016 e ss. mm. e ii, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di gara e avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa perla quale la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriagaranzia è prestata.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a A garanzia dell’adempimento dell’esatta osservanza degli obblighi assunticontrattuali, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto prima della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità stipula del contratto cui la il concessionario dovrà costituire una garanzia si riferisce definitiva nelle forme e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia nei modi stabiliti dall’articolo 103 del D.Lgs.n. 50/2016 e s.m.i., pari al beneficio 10 per cento dell’importo contrattuale (valore della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaconcessione triennale dell’impianto sportivo/ricreativo aggiudicato). In caso di rescissione aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione risarcibilità del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoverso il concessionario. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione potrà essere costituita, a scelta dell’offerente, alternativamente mediante: ∙ a mezzo bonifico bancario presso U.B.I. Banca S.p.A. – Mondovì - Codice IBAN XX00X0000000000000000000000, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, Tesoreria comunale (UBI Banca S.p.A. – Filiale di P.zza Ellero n. 10 – Mondovì); ∙ fidejussione bancaria o assicurativa ovvero rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui al precedente artall’art.106 del D. Lgs. 4 n. 385/1993, che svolga in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’autorizzazione del presente Disciplinare di gara Ministero dell’Economia e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.delle Finanze dovrà essere debitamente documentata e allegata in copia alla fideiussione. La fidejussione, da presentarsi in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, dovrà:

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contrattoIl concessionario costituisce garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 50/2016 e s. m.i., nella forma di fideiussione bancaria [oppure polizza assicurativa] n. 163(Allegata al presente atto sub ), a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, rilasciata in data / /202_ da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto del valore stimato della fornituraconcessione al netto dell’IVA a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, nonché del rimborso delle spese che il Comune di Napoli dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto del concessionario a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio. La citata cauzione è altresì a garanzia della mancata restituzione delle eventuali somme non contabilizzate fino alla concorrenza di €250.000,00 (oltre IVA) in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348termini di lavorazioni edili (OG1) e di € 1.250.000,00 (oltre IVA) in termini di lavorazioni impiantistiche (OG10) come meglio precisato negli atti di gara. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione La fideiussione bancaria o [oppure polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì ] deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, all’articolo 1957 comma 2, 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Napoli. Il concedente ha il diritto di valersi della stazione appaltante. La fideiussione o cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo concessione de qua nel caso di validità risoluzione del contratto cui disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta per provvedere al pagamento di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario ovvero per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale norme e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaconcessione.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaAl momento della stipula dell’atto di concessione, nella fase il Concessionario dovrà rilasciare al Comune idonea cauzione definitiva per un importo pari a €.5.400,00 (euro cinquemilaquattrocento/00) da effettuarsi mediante: - contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx comunale; - fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da aziende di perfezionamento del contrattocredito o compagnie autorizzate, ai sensi dell’artdella vigente normativa in materia, nonché da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 113 107 del D.Lgs. 12 aprile 2006 D.Lgs 1/9/93 n. 163385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a costituire, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. La mancata costituzione della garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta determina la durata decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria di cui all’articolo 93 del contratto, D.Lgs.50/2016 da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto parte della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348stazione appaltante. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la La garanzia si riferisce e devono altresì espressamente dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale (ai sensi dell’art. 1944 del Cod. Civ.) e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteCod. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligaciv.; - l’impegno ad effettuare, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare dell’Amministrazione aggiudicante entro 15 giorni il versamento della somma richiesta garantita presso la tesoreria comunale. Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, tra i quali anche l'esatto pagamento nei termini previsti del canone di concessione di cui all'art. 5. L’Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sul cantiere e di quant’altro previsto dalla legislazione vigente. La stazione appaltante può richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di opposizione inottemperanza, la reintegrazione può essere effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere al concedente. Nel caso di cui sopra il Concessionario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 giorni dalla richiesta dell’Amministrazione, pena la risoluzione del soggetto aggiudicatario ovvero contratto per inadempimento e la conseguente decadenza della concessione. Dal 25/04/2018 è in vigore il D.M. 19/01/2018 n. 31 Regolamento con cui si adottano gli schemi di terzi aventi causacontratto tipo per le garanzie fideiussorie X.Xxx 50/2016. Ai sensi dell’art. 1 comma 5 di detto D.M. 31/2018, i concorrenti presentano le schede tecniche contenute nell’Allegato B a detto Decreto compilate e sottoscritte dal garante e dal contraente. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine sarà svincolata con atto del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo Responsabile del Settore che gestisce la presente concessione allo scadere della stessa dopo la liquidazione dell’ultimo conto riconsegna dell’impianto sportivo in buone condizioni d’uso e comunque non prima manutenzione, risultante da apposito verbale da redigersi nel termine di gg.10 (dieci) dalla medesima, e dopo che siano state definite tutte le ragioni il Concessionario abbia adempiuto ad ogni suo obbligo e sia stata definita e liquidata ogni controversia e, comunque, entro il termine di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriamesi 6 (sei).

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaAi sensi dell’articolo 103, nella fase comma 1, del D. Lgs. 18/04/2016, n. 50,, l’esecutore del contratto ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) mediante polizza fideiussori numero ………. in data rilasciata da ……………………………………., per l’importo di perfezionamento del contratto€. ………………., ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163pari al ..%, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità 01 gennaio 2017 – 31 dicembre 2021, dell’importo del contratto cui la presente contratto. La garanzia si riferisce e devono altresì fidejussoria prevede espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la al rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente artcomma 1 è progressivamente svincolata in misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo del 80% dell’importo garantito. 4 Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità del presente Disciplinare benestare della stazione appaltante. Al termine del periodo contrattuale, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta, automaticamente, senza necessità di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese di lavori e/o servizi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azioni innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fidejusssoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso del contratto, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Gestione Dei Rifiuti Solidi

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaL'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva per un importo pari a 10% dell'importo contrattuale, nella fase di perfezionamento a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni che saranno assunti con la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 dell'eventuale risarcimento danni dell'integrità delle strutture concesse in uso, degli arredi e attrezzature, di proprietà comunale, nonché del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di affidamento per fatto dell'aggiudicatario, a costituirecausa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio. Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 103. Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario è obbligato a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntireintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoin tutto o in parte, valevole per tutta la durata durante l’esecuzione del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto . E’ ammessa la presentazione della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare . La predetta fidejussione dovrà avere come beneficiario il periodo Comune di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì Capoterra prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune di Capoterra. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in Nel caso di opposizione inadempienze contrattuali, l’Amministrazione comunale avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e l'aggiudicatario dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l'Amministrazione comunale abbia dovuto, durante l’esecuzione del soggetto aggiudicatario ovvero contratto, valersi in tutto o in parte di terzi aventi causaessa. La cauzione potrà essere integrata anche d’ufficio a spese dell'aggiudicatario a meno che l’Amministrazione comunale non ritenga di dichiarare lo scioglimento della convenzione rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza dell'aggiudicatario. Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dall'Amministrazione comunale. L’aggiudicazione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente disposta solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni nel caso di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacomprovato accertamento, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti indicati nel presente Capitolato. In caso contrario, si procederà senz’altro all’annullamento d’ufficio della proposta di rescissione aggiudicazione, fatti salvi i diritti del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà Comune di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in Capoterra al risarcimento dei danni e delle spese connesse o derivanti dalla mancata stipulazione per colpa dell’aggiudicatario. In questo caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione l’appalto potrà essere affidato al concorrente che segue nella in graduatoria.

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Samples: www.comune.capoterra.ca.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contrattoaggiudicataria, ai sensi dell’art. 113 del D.LgsD. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163\2006 e ss.mm.ii., a dovrà costituire, a entro il termine indicato dalla stazione appaltante, una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del fidejussoria (bancaria o assicurativa) pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornituracontrattuale al netto degli oneri fiscali, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82ovvero, n.348di importo ridotto del 50% (cinquanta per cento) nel caso di quanto previsto all’art. Qualora la cauzione definitiva sia prestata 75, comma 7 del d. lgs. n. 163\2006 e s.m.i. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all’art. 113 del d. lgs. n. 163\2006 mediante prestazione di apposita garanzia fidejussoria, a prima richiesta e rilasciata da un Istituto di Credito o da altri Istituti od Aziende autorizzati. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui assicurativa deve prevedere espressamente la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione (art. 1994 del C.C.) del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civileX.X., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 xxxxxx xx xxx xxxxxxxxxxx xxxxx 00 (quindicixxxxxxxx) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, anche per il recupero delle penali contrattuali. La fideiussione o garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, fatta salva ogni azione per eventuale maggior danno. Tale garanzia opera per tutta la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità durata del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai contratti di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione fornitura oggetto del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causapresente Capitolato. La cauzione definitiva resta vincolata fino provvisoria sarà svincolata automaticamente al termine momento della sottoscrizione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque contratto e, comunque, non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzadella costituzione della cauzione definitiva. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed Nessun interesse è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessodovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte della stazione appaltante. È’ facoltà della stazione appaltante incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di cui preventiva azione giudiziaria. Qualora l'ammontare delle garanzie dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al precedente art. 4 del presente Disciplinare reintegro della stessa sino a concorrenza dell'importo originario garantito entro il termine di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria15 (quindici) giorni dalla ricezione della richiesta effettuata dalla ASL.

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Samples: provveditorato-ooppcampaniamolise.it

Cauzione definitiva. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’articolo 103 del Codice, in favore del Ministero. La ditta aggiudicataria è tenutagaranzia ha validità temporale dall’inizio del contratto fino alla liquidazione dei conti da parte della Commissione europea, nella previa verifica di conformità del servizio reso, e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Ministero, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di perfezionamento esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, seguito di ritardi o altre inadempienze da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaparte dell’aggiudicatario. In caso di rescissione inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Ministero, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il Ministero ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, soddisfazione degli obblighi di cui al precedente artagli artt. 4 e 10 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacontratto.

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Samples: Bozza Di Contratto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole L’appaltatore per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità sottoscrizione del contratto cui la è obbligato a costituire una garanzia si riferisce definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, commi 2 e devono altresì 3 del D.lgs. n. 50/2016. La garanzia deve espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività C.C. nonchè l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie. La fideiussione cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonchè a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in parte; in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di terzi aventi causaprezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. La cauzione definitiva resta vincolata garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al termine limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del rapporto contrattuale e sarà restituita certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni garante da parte dell'appaltatore di debito e documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso avanzamento, certificati di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di deposito insufficiente alla copertura forniture o servizi continuativi e ripetuti, ecc.). In ragione della tipologia del danno stessoservizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione o garanzia fideiussoria per la rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina determinerà la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria, . L'appalto potrà di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione conseguenza essere aggiudicato al concorrente che segue nella in graduatoria.

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Samples: Cessione Del Contratto

Cauzione definitiva. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € _ (in lettere ), resa ai sensi dell’articolo 103 del Codice, in favore del Ministero. La ditta aggiudicataria è tenutagaranzia ha validità temporale dall’inizio del contratto fino alla liquidazione dei conti da parte della Commissione europea, nella previa verifica di conformità del servizio reso, e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Ministero, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia deve essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta del Ministero qualora, in fase di perfezionamento esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, seguito di ritardi o altre inadempienze da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaparte dell’aggiudicatario. In caso di rescissione inadempimento a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Ministero, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il Ministero ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, soddisfazione degli obblighi di cui al precedente artagli artt. 4 e 10 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacontratto.

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Samples: www.politicheagricole.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaPrima della stipulazione del contratto deve costituire una garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) pari alla percentuale indicata all’art. 103, nella fase di perfezionamento comma 1, D.Lgs.50/2016 in rapporto all’importo del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituirecontratto attuativo, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni dello stesso e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, un deposito cauzionale definitivo infruttiferononché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, valevole per tutta la durata del contrattodelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, da calcolarsiprotezione, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituraassicurazione, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Qualora la La cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo dovrà risultare conforme allo schema tipo del D.M. 31/18. La garanzia fideiussoria sarà svincolata previa approvazione dal parte del Consiglio di validità Amministrazione del contratto certificato di collaudo La mancata costituzione della prescritta garanzia fideiussoria determina la revoca dell’aggiudicazione dell’contratto attuativo da parte dell’AMC S.p.A.. La garanzia fideiussoria sarà incamerata in tutti i casi in cui la siano constatati gravi inadempimenti dell’appaltatore. La garanzia si riferisce e devono altresì predetta deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ex art.1944 c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c.. e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “L’eventuale mancato pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche dei premi non può in nessun caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino essere opposto al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaBeneficiario. In caso di rescissione del contratto escussione totale o parziale della garanzia fideiussoria, l’appaltatore ha l’obbligo di reintegrare la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà stessa sino all’importo convenuto; in difetto, AMC S.p.A. tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. La presentazione della garanzia fideiussoria non limita l’obbligo dell’appaltatore di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura provvedere all’integrale risarcimento del danno stesso. La mancata costituzione indipendentemente dal suo ammontare anche se superiore all’importo della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriastessa.

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Samples: Disciplinare Di Gara Aperta _88/2018 Settore Speciale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaAll’atto della sottoscrizione del contratto l’aggiudicatario dovrà costituire, nella fase a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni derivanti dalla concessione in oggetto, nonché del risarcimento danni derivante dall’eventuale inadempimento, fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di perfezionamento cui all’art. 107 del contrattod.lgs. n. 385/1993 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze), pari al 10% del canone triennale aggiudicato, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgsd.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a 50/2016 e s.m.i. La garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. L'importo della stazione appaltantegaranzia e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La fideiussione o cauzione definitiva dovrà essere prestata a pena di revoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo durata della concessione fino al soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione sarà svincolata dopo la scadenza del contratto, contestualmente all’emissione del certificato finale di validità regolare prestazione del servizio. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito di applicazione di penalità, la Ditta concessionaria è obbligata a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. In caso di risoluzione del contratto cui per cause imputabili al concessionario, il soggetto garante è obbligato a versare immediatamente l’importo per il quale è stata prestata la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligacauzione, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriascritta dell’Ispettorato.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA seguito dell’avvenuta aggiudicazione, nella fase di perfezionamento del contrattoa garanzia degli obblighi assunti, il soggetto aggiudicatario, entro 15 giorni dalla richiesta scritta da parte della stazione appaltante, dovrà depositare, ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006, una somma pari al 10% dell'importo contrattuale, a titolo di deposito cauzionale definitivo e, contestualmente, darne comunicazione all’AOU. Tale cauzione, costituita secondo le forme e modalità stabilite ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006, a costituire, a garantisce l’adempimento delle obbligazioni oggetto del contratto fino al termine del periodo di garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, previsto di 36 mesi. Nel caso in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cui tale cauzione definitiva sia prestata con costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco di cui all’art. 1957107 del D.Lgs. 385/93, comma 2deve contenere, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o pena la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità non sottoscrizione del contratto cui e revoca dell’aggiudicazione: Si precisa che non saranno accettate fidejussioni rilasciate da intermediari finanziari non iscritti nell’elenco speciale, autorizzato dal Ministero del Tesoro, ai sensi del precitato art. 107, pena la garanzia si riferisce non sottoscrizione del contratto e devono altresì espressamente prevedere revoca dell’aggiudicazione. Resta chiarito ed inteso che nella cauzione definitiva la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con firma apposta dal Legale Rappresentante dell'Assicurazione o della banca fidejubente dovrà essere autenticata da un notaio; in uno con tale clausola autentica il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione Notaio dovrà acclarare la qualifica ed i poteri del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causasottoscrivente la polizza. La cauzione definitiva resta vincolata fino sarà restituita soltanto al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita contratto. Qualora al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque termine di detto periodo non prima che siano state definite espletate tutte le ragioni condizioni di debito e esecuzione del contratto, il soggetto aggiudicatario è tenuto a prorogare la validità dell’atto di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriafidejussione.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaAi sensi dell’articolo 113, nella fase di perfezionamento comma 1, del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.LgsD.Legs. 12 aprile 2006 n. 163163 e s.m.i, è richiesta una garanzia fideiussoria, a costituiretitolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale in conformità a quanto disposto dal medesimo art. 113. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoemessa da istituto autorizzato, valevole con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per tutta la durata l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da calcolarsieseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della forniturafermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82corso d’opera, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria stata incamerata, parzialmente o polizza assicurativatotalmente, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche dall’Amministrazione; in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero variazioni al contratto per effetto di terzi aventi causasuccessivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine sarà svincolata nei tempi e modi descritti dal citato art. 113, comma 3 del rapporto contrattuale Codice e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto dall’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e comunque non prima sempre che siano state definite tutte sia stata definita tra le ragioni di debito e di credito ed parti ogni altra eventuale controversia o pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno : in caso di deposito insufficiente contestazioni da parte della Committenza, la cauzione definitiva potrà essere trattenuta sino alla copertura chiusura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriacontenzioso, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente senza che segue nella graduatorianessun compenso possa per questo essere vantato dall’Impresa.

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Samples: www.friulicollinare.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi dell’art. 113 113, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006 alla firma del Contratto, l’ASSUNTORE è obbligato a costituire, a costituire una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura fidejussoria del 10% dell’importo complessivo presunto del corrispettivo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della fornituragaranzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% qualora sussistano le condizioni previste dall’ l’art.75, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82comma 7, n.348del D.Lgs. Qualora la 163/2006. La cauzione definitiva sia prestata con fidejussione potrà essere costituita da fideiussione bancaria o da polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo . In questo caso la polizza fideiussoria: - dovrà espressamente contenere la clausola di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione escussione‌ - del debitore principaleprincipale - art. 1944 del C.C.; - dovrà, inoltre, espressamente prevedere il formale impegno per il fideiussore a pagare la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima somma garantita entro 15 (quindici) giorni, a giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta della stazione appaltanteda parte del Committente, senza possibilità che siano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il Il versamento della somma richiesta cauzione definitiva potrà essere effettuato anche in caso di opposizione mediante titoli del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causadebito pubblico o garantiti dallo Stato per il valore effettivo al corso del giorno del deposito. La cauzione definitiva resta dovrà essere integrata qualora la quotazione degli eventuali titoli offerti in garanzia subisca una variazione in meno superiore del 15% (quindici per cento) del listino ufficiale della Borsa di Milano in confronto alla quotazione del giorno della stipulazione del contratto d'appalto. Nell'attesa della cauzione definitiva, il Committente potrà rivalersi, per le inadempienze contrattuali dell’Assuntore, anche sulla relativa cauzione provvisoria. La cauzione, così come costituita, non potrà essere surrogata da altra se non con l'assenso del Committente e dovrà rimanere vincolata finché l'Assuntore non abbia integralmente adempiuto a perfetta regola d’arte il contratto fino al suo termine e non siano stati regolati tutti i rapporti dipendenti dal medesimo, previa attestazione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito regolare adempimento degli obblighi contributivi ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaassicurativi.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaL’appaltatore deve costituire, nella fase secondo le modalità di perfezionamento cui al precedente punto A, una garanzia fideiussoria per il risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione appaltante a causa del mancato od inesatto adempimento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine sarà determinata secondo le disposizioni dettate dall'art. 7, lettera t) della legge 1° agosto 2002, n° 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture". La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Amministrazione appaltante entro 3 giorni prima della data fissata per la stipulazione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessocontratto. La mancata costituzione della garanzia determina presentazione entro il predetto termine comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria, provvisoria di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione comma precedente, in questo caso il soggetto appaltante aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di accettazione delle opere di cui all’art. 17 della LR n. 12/96 come modificata dalla LR 29/99. Nei casi di accettazione parziale delle opere, la cauzione definitiva può essere proporzionalmente diminuita. Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi della Amministrazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio della Amministrazione appaltante, all’uopo sufficiente. L'Amministrazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, nella fase l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradel valore stimato del contratto e comunque in conformità, in una delle nei modi, forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348e importi di cui all’articolo 103 del D. Lgs. Qualora la n. 50/2016. La cauzione definitiva sia prestata con fidejussione potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, le stesseapprovato con DPR 13.2.1959 n. 449, devono chiaramente oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione deve riportare il periodo di validità la dichiarazione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 del cc comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoCommittente. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento decadenza dell’affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e l’acquisizione verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione provvisorianel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui al precedente artdiventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. 4 Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacontratto a discrezione del Committente.

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Cauzione definitiva. L’Aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia a superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, cauzione si intende a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, un deposito cauzionale definitivo infruttiferofatta, valevole comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per tutta la durata gli operatori economici in possesso della certificazione del contratto, da calcolarsi, sistema di qualità conforme alle norme Europee. L’importo della cauzione sarà precisato nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348lettera di comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la La garanzia si riferisce e devono altresì dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Amministrazione degli Studi di Roma “La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di Sapienza”. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto cui e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni /polizze dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligaovvero, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaalternativa, di cui al precedente art. 4 dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del presente Disciplinare dichiarante in corso di gara validità) contenente i predetti elementi (identità, poteri e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaqualifica).

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contrattoL'aggiudicatario, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Codice 163/06 e s.m.i., sarà tenuto a costituireprestare, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata in sede di stipula del contratto, da calcolarsiuna cauzione, nella misura anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa, del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una dell'intero importo contrattuale a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare il salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La cauzione dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del contratto ed avere durata pari al periodo di validità del contratto contratto, salvo proroga in caso di prolungamento del servizio. Detta cauzione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione salvo gli svincoli parziali che possono essere disposti sulla base delle parti di servizio già espletate dall’aggiudicatario, fatturate e verificate dal Committente conformi alle condizioni contrattuali stabilite e ai livelli di servizio richiesti. Nell’ipotesi in cui l’aggiudicatario intenda sottoscrivere fideiussione la garanzia si riferisce stessa deve recare la firma autenticata del legale rappresentante dell’istituto bancario o primaria compagnia di assicurazione e devono altresì deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaCommittente. In caso di rescissione del contratto aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed garanzia fideiussoria è esclusa la facoltà aumentata di sollevare eccezioni ed obiezionitanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso l'aumento e' di deposito insufficiente alla copertura del danno stessodue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento dell'aggiudicazione e l’acquisizione l'incameramento da parte del Committente della cauzione provvisoria, provvisoria di cui al precedente art. 4 all'articolo 75 del presente Disciplinare di gara Codice 163/06 e la s.m.i., con conseguente aggiudicazione dell'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA garanzia di tutte le obbligazioni assunte comprese quelle dipendenti da penali per inadempimento o ritardo, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163l'impresa assuntrice presta, a costituiresue spese, a reale e valida cauzione costituita da garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto dell'importo totale del servizio mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria "autonoma a prima richiesta" a favore del Comune di Napoli. La mancata costituzione della fornitura, in una delle forme previste polizza determinerà la revoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo dalla Legge 10/06/82, n.348data di emissione della certificazione della regolarità dei servizi prestati. Qualora In ogni caso la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo assicurativa di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì sopra dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall'art. 19571944, comma 2, 2c. del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima c.c. e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, l5 gg a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, con rinuncia espressa a valersi della eventuale scadenza dell'obbligazione principale di cui all'art. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità 1957 del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. c.c.. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo svincolata dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima scadenza del contratto, previa verifica ed attestazione liberatoria di regolare esecuzione, da parte del responsabile del procedimento. Nell'assicurazione fidejussoria dovrà essere prevista l'esclusione di qualsiasi riserva e/o eccezione che siano state definite tutte le ragioni consentano l'inopponibilità da parte dell'impresa nei confronti dell'Amministrazione, nonché l'obbligo del garante per l'immediato pagamento, fino alla concorrenza dell'importo assicurato, delle somme richieste per iscritto all'Amministrazione. L'impresa è obbligata a ricostituire la somma di debito e garanzia fidejussoria nel termine di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione 10 giorni a partire dalla data in cui il responsabile del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaservizio disporrà il pagamento richiesto dall'Amministrazione.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta1.A garanzia dell’esecuzione del contratto il gestore dovrà depositare, nella fase prima della stipula del contratto una cauzione definitiva pari al 10 % del corrispettivo triennale di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’artgestione risultante dall’offerta in sede di gara. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 1630.Xx cauzione definitiva dovrà essere costituita con una delle seguenti modalità, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, scelta dell’aggiudicatario: - in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione contanti mediante versamento presso l’ Istituto di credito Cassiere dell’ Ateneo; - mediante fideiussione che può essere bancaria o polizza assicurativaassicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, le stessen. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; tali documentazioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì contenere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e la loro operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Università. La 0.Xx caso di partecipazione in Raggruppamento Temporaneo di imprese la fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente deve riportare quale contraente il periodo Raggruppamento stesso. 1.Sono a carico del gestore il servizio di validità pulizia, nonché le tasse e le imposte di qualsiasi natura conseguenti all’ esercizio del contratto bar. 1.Nel caso in cui la garanzia si riferisce vengano riscontrate inadempienze da parte del gestore in relazione agli obblighi previsti dal presente capitolato, e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta in particolare rispetto alla qualità degli alimenti distribuiti, delle preparazioni, del confezionamento dei cibi, della presenza dei prodotti di “pagamento a semplice richiesta”cui all’allegato B prescritti dal capitolato d’oneri, della presenza di una linea di prodotti per gli utenti affetti da morbo celiaco, alla qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate, all’igiene del personale, dei locali e delle attrezzature, al rispetto degli orari di apertura e chiusura e qualità del servizio svolto dal personale, agli inadempimenti relativi ai prezzi delle consumazioni, e/o al listino prezzi o al corrispettivo di gestione o per altre inosservanze agli obblighi contrattuali; le inadempienze saranno rilevate e verbalizzate dal Comitato di Vigilanza in contraddittorio col gestore. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta 2.L’amministrazione applicherà una penale in misura variabile in relazione sia al numero di inadempienze riscontrate che alla gravità delle stesse (anche in caso termini di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero danno al decoro, prestigio ed immagine dell’Università di terzi aventi causaPisa). La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni 0.Xx Comitato di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la Xxxxxxxxx avrà facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioniapplicare le seguenti penalità, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura previa valutazione insindacabile, laddove sia previsto un minimo e un massimo, della gravità dell’inadempienza e del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, al regolare svolgimento del servizio per quanto riguarda le seguenti inadempienze: Qualità degli alimenti distribuiti non conformi agli obblighi contrattuali bassa:200,00 media: 500,00 alta: 1.000,00 Qualità delle preparazioni bassa:200,00 media: 500,00 alta: 1.000,00 Qualità del confezionamento dei cibi bassa:200,00 media: 500,00 alta: 1.000,00 Presenza dei prodotti di cui all’allegato B prescritti dal capitolato d’oneri bassa:200,00 media: 500,00 alta: 1.000,00 Presenza di una linea di prodotti per gli utenti affetti da morbo celiaco bassa:200,00 media: 500,00 alta: 1.000,00 Qualità e stato di conservazione delle merci immagazzinate bassa:200,00 media: 500,00 alta: 1.000,00 Igiene del personale, dei locali, delle attrezzature bassa:200,00 media: 500,00 alta: 1.000,00 Rispetto orari apertura e chiusura e qualità del servizio svolto dal personale bassa:200,00 media: 500,00 alta: 1.000,00 Inadempimenti relativi ai prezzi delle consumazioni, e/o al precedente art. 4 del presente Disciplinare listino prezzi o al corrispettivo di gara gestione bassa:200,00 media: 500,00 alta: 1.000,00 n. 1 inadempienza giudizio di gravità bassa n. 3 inadempienze anche non omogenee (cioè ad obblighi contrattuali diversi) giudizio di gravità media Se le inadempienze sono state riscontrate a seguito di lamentele/segnalazioni da parte dell’utenza, rilevate anche attraverso i “sondaggi di gradimento” somministrati all’utenza giudizio di gravità media Reiterate lamentele da parte dell’utenza sulla medesima circostanza per la quale è già stata applicata una penale Giudizio di gravità alta Violazione di norme di legge sulla composizione e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.confezionamento dei prodotti e sullo stato di conservazione delle merci Giudizio di gravità alta

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituireL’Associazione concessionaria, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntie degli oneri riconducibili al presente contratto di servizi, un deposito cauzionale definitivo infruttiferodeve prestare una cauzione, valevole pari ad € 20.000,00, costituendola mediante fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, senza l’obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Tale fideiussione deve essere consegnata al Comune di Castelnuovo Rangone entro e non oltre il termine di consegna delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature. Qualora, per tutta qualsiasi motivo, durante la durata vigenza del contrattocontratto di servizi, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto non fosse possibile ottenere il rinnovo della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, il concessionario è tenuto a provvedere immediatamente a costituire direttamente il deposito cauzionale per il medesimo importo di € 20.000,00, mediante versamento in denaro o titoli di Stato o garantiti dallo Stato. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione di concessione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare il periodo nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del concessionario inadempiente e di validità del contratto cui maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. Se la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere cauzione definitiva è stata costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. L’Associazione concessionaria è obbligato a reintegrare immediatamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione cauzione di cui all’art. 1957l'Amministrazione abbia dovuto valersi, comma 2in tutto o in parte, del codice civile, nonché l’operatività durante la durata della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaconvenzione. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà restituita svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni risarcimento da parte del concessionario di debito e eventuali danni ed ammanchi, all'effettuato pagamento a saldo dei canoni di credito concessione da parte del concessionario, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del concessionario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaconcessionario.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, nella fase l'Impresa dovrà procedere alla costituzione di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, in una delle nei modi, forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348e importi di cui all'articolo 103 del D.lgs. Qualora la n.50/2016. La cauzione definitiva sia prestata con fidejussione potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, le stesseapprovato con DPR 13.2.1959 n. 449, devono chiaramente oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione deve riportare il periodo di validità la dichiarazione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, 1957 del c.c. comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoCommittente. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento decadenza dell'affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni previste dal presente appalto e l’acquisizione verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione provvisorianel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui al precedente artdiventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. 4 Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacontratto a discrezione del Committente.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaPrima della stipula del Contratto il Contraente deve costituire una garanzia, nella fase denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di perfezionamento del contrattocauzione o fideiussione, ai sensi dell’artcon le modalità di cui all’art. 113 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016, nella misura di cui all’art. 103 co. 1 del citato Decreto e di durata pari a costituirequella contrattuale, comprensiva del periodo di garanzia offerto in sede di gara. Con riferimento all’eventuale maggior periodo di garanzia previsto per il tubo di raggi X, la cauzione sarà limitata all’importo del solo valore del tubo stesso. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, di tutte le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui la all’art. 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia si riferisce e devono altresì deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Dipartimento. Alla garanzia definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La fideiussione o documentazione inerente la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoContratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di cui al precedente art. 4 Offerta, da parte del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione Dipartimento, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito. Il Dipartimento ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Contraente in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, con comunicazione allo stesso Contraente a mezzo PEC. Su richiesta del Dipartimento, il Contraente è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui il Dipartimento stesso abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine che sarà comunicato dal Dipartimento, pena il pagamento della penale dello 0,3 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un max di 5 giorni solari dalla comunicazione di reintegro del Dipartimento, il successivo mancato reintegro è causa di risoluzione del contratto. Il Dipartimento autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra il Dipartimento stesso e il Contraente siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie (al termine del periodo di garanzia offerto in sede di gara) e non risultino danni imputabili al Contraente, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali il Contraente debba rispondere. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaAi fini della stipula del contratto e a garanzia di tutte le obbligazioni nascenti da contratto stesso, nella fase di perfezionamento del contrattol’appaltatore dovrà fornire nei termini assegnati la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata 50/2016 quantificata come specificato al comma 1 del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348citato art. Qualora la 103. Alla cauzione definitiva si applicano le medesime riduzioni previste dall’art. 93, c. 7 del D. lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Nel caso l’aggiudicatario sia prestata un operatore con fidejussione identità plurisoggettiva la garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall’operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo. La cauzione definitiva può essere una fidejiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa emessa da istituti di credito o banche locali favorevolmente conosciute e regolarmente iscritte negli appositi elenchi controllati e aggiornati dalla Banca d’Italia, le stesseoppure emessa da compagnie assicurative favorevolmente conosciute, devono chiaramente riportare il periodo di validità interesse nazionale, autorizzate dall’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa ramo 15 – Cauzioni, con ciò evitando finanziarie di dubbia solvibilità. La garanzia deve prevedere espressamente una deroga al “beneficio di preventiva escussione” previsto dall’art. 1944 (obblighi del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione fideiussore) del debitore principaleCodice Civile, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del codice Codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o mancata costituzione della garanzia definitiva di cui sopra, determinerà la polizza assicurativa devono chiaramente riportare decadenza dell'affidamento, l'escussione della cauzione provvisoria ed il periodo conseguente affidamento al soggetto che segue in graduatoria. L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligaStazione appaltante dovesse valersi, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariain tutto o in parte, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione durante l’esecuzione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacontratto. La cauzione definitiva resta resterà vincolata fino al termine completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni cessa di debito e avere effetto alla data di credito ed ogni altra eventuale pendenzaemissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di rescissione risoluzione del contratto o qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del Stazione appaltante tratterrà a titolo di penale, tutto il deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà cauzionale, addebitando inoltre, a titolo di sollevare eccezioni ed obiezionirisarcimento danni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriale eventuali maggiori spese emergenti, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaper l'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria L'Appaltatore è tenuta, nella fase obbligato a costituire a titolo di perfezionamento del contrattocauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 dell'art.103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016 e s.m.i.. Qualora i servizi oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), a costituiretale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntil'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del calcolata sull'importo di contratto, da calcolarsi, nella misura è progressivamente svincolata ai sensi dell'art.93 comma 5 del 10% dell’importo complessivo presunto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Essa copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione della fornitura, in una delle forme previste verifica di conformità e comunque decorsi dodici mesi dalla Legge 10/06/82, n.348data di ultimazione dei servizi. Qualora la Detta cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare Le Stazioni Appaltanti hanno il periodo diritto di validità valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione del contratto cui la garanzia si riferisce disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligaprescrizioni dei contratti collettivi, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariadelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacantiere. In caso di rescissione raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art.103, comma 10, del contratto D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la ditta aggiudicataria incorre nella perdita garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art.48, comma 15, del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoD.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 comma 1 dell’art.103, determina ai sensi del presente Disciplinare comma 3 del medesimo articolo, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara e offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la conseguente aggiudicazione concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016 e ss.mm.ii. è richiesta una garanzia fidejussoria, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del titolo di cauzione definitiva pari al 10% (undecimo) dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontrattuale. In caso di rescissione aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi alla garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azioni innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno medesima garanzia può essere ridotta in caso di deposito insufficiente riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, concorrenza di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaun quinto dell’importo originario.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Prima della stipula del contratto, ai sensi dell’artl'OEA deve costituire una garanzia fideiussoria che, essendo il possesso di certificazione di qualità condizione necessaria per la partecipazione alla gara, sarà pari al 5% dell'importo contrattuale. 113 La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione. L'Istituto garante deve esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo 1957, comma 2, del Codice Civile. Il Comune di validità Vaccarizzo Albanese ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'OEA in dipendenza del contratto cui la garanzia Contratto, salvo restando l'esperimento di ogni altra azione. Il Comune di Vaccarizzo Albanese si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento rivale della cauzione in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Con In tal caso, l'OEA sarà avvertito tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento. Su richiesta dell'Amministrazione, l'OEA è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. Ove l'Aggiudicatario non provveda a tale clausola adeguamento, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso relativo importo sulle rate di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causapagamento. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto l'Amministrazione darà l'adesione allo svincolo definitivo e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione restituzione della cauzione provvisoriaall'avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l'Amministrazione stessa e l'OEA saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all'OEA, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l'OEA debba rispondere.

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Samples: www.centralecommittenzaarberia.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, All’atto della stipulazione del contratto la Società ha presentato la cauzione definitiva nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’artmisura e nei modi previsti dall’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.34850/2016. Qualora La Società ha costituito la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 103 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorniD.Lgs. 50/2016 di € 35.400,00 per la fornitura in oggetto, a semplice garanzia degli obblighi assunti con il presente Contratto nonché a risarcimento dei danni derivanti dall’impedimento degli obblighi stessi, mediante fideiussione bancaria n. 01/0000/24727, costituita da A035 FIAT CHRYSLER RISK MANAGEMENT SPA TORINO, in data 26.07.2017. Nel caso la suddetta cauzione venisse utilizzata e quindi ridotta, per effetto di applicazioni di penali o risarcimenti in favore dell’Azienda, la Società sarà tenuta al reintegro, entro 20 (venti) giorni dalla richiesta scritta dell’Azienda, nella misura pari alla riduzione della stazione appaltantecauzione stessa ed in proporzione alle obbligazioni ancora da adempiere. La fideiussione Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo, accertamento dell’esatto e puntuale adempimento, di tutte le obbligazioni assunte con il Contratto. Al termine del Contratto, liquidata o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo saldata ogni pendenza e previa verifica dell’insussistenza di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta qualunque ragione di “pagamento a semplice richiesta”contenzioso, sarà determinato lo svincolo della cauzione su richiesta della Società stessa. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in Nel caso di opposizione recesso o di risoluzione del soggetto aggiudicatario ovvero Contratto, la cauzione verrà incamerata fino alla copertura dei danni ed indennità dovute all’Azienda e fatto salvo il risarcimento del danno ulteriore. Lo svincolo della cauzione avverrà in base alle disposizioni vigenti in materia ed in particolare lo svincolo totale e definitivo, alla scadenza del rapporto contrattuale, previo accertamento dell’esatto e puntuale adempimento, di terzi aventi causatutte le obbligazioni assunte con il Contratto. La Tale cauzione definitiva resta vincolata fino verrà restituita al termine del rapporto contrattuale della sua validità e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni ad avvenuta definizione di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaeccezione e/o controversia.

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Samples: Contratto Di Affidamento

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 Euro = mediante la stipula della polizza fideiussoria n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto _ della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la Detta cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere prevede la rinuncia al beneficio della . Assicurazioni in data _ - Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, in presenza di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la GARANZIA FIDEJUSSORIA è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l’Appaltatore in possesso di certificazione di sistema qualità ISO 9001 ed ISO 14000, può ridurre la garanzia fideiussoria del 50% e di un ulteriore 20%. L'Appaltatore, a garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, ha costituito dunque una cauzione definitiva pari a preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causadell'Amministrazione. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Committente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione del rapporto contrattuale contratto, come previsto dagli articoli 8 e 14 che seguono. - La garanzia avrà validità per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessodecorsi detti termini. La mancata costituzione garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto, secondo le modalità previste dall'art.93 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 a cura dell’Appaltatore fino a un massimo dell’80%. Qualora l'ammontare della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriarelativa richiesta effettuata dalla Committente.

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Samples: Disciplinare D’incarico Professionale

Cauzione definitiva. L’Appaltatore dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto e a garanzia degli obblighi derivanti da quest’ultimo, una cauzione definitiva in misura fissa pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). La ditta aggiudicataria è tenutaStazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, nella fase per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di perfezionamento quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso d’inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La costituzione della cauzione definitiva potrà avvenire tramite fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175. La validità della cauzione dovrà perdurare sino allo svincolo da parte della Stazione appaltante, che avverrà a seguito della scadenza del contratto, ai sensi dell’artprevio accertamento dell’insussistenza di pendenze relativamente allo stesso. 113 Resta salvo per la Stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La fideiussione bancaria o assicurativa dovranno essere redatte in conformità alle sotto indicate modalità: - sottoscrizione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Legale Rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito), con obbligo di autentica notarile della stessa e specifica indicazione dell'esistenza in capo a costituirechi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, a apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; - espressa indicazione che “la garanzia dell’adempimento prestata ha efficacia fino all’avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, contrattuali da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto parte della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, Stazione appaltante; - espressa enunciazione di tutte le stesse, devono chiaramente riportare il periodo clausole di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la seguito indicate: - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957principale ai sensi dell’articolo 1944, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività Codice Civile; - assunzione dell’impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l’importo della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, cauzione su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariadella Stazione appaltante, ad effettuare il versamento senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa; - inopponibilità alla Stazione appaltante del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale; - indicazione, quale Xxxx competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti della somma richiesta anche Stazione appaltante, dell’Autorità giudiziaria di Trento. Non saranno ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali siano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacarta legale o resa legale.

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Samples: www.appalti.provincia.tn.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase A garanzia della completa ottemperanza agli obblighi di perfezionamento del contrattogestione il Concessionario ha prestato, ai sensi dell’art. 113 dell’articolo 29 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Capitolato, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativache ammonta a euro 85.535,35 (ottantacinquemilacinquecentotrentacinque e trentacinque centesimi) e viene assolta mediante La manutenzione straordinaria è a carico del Concessionario.------------ Il Concessionario, le stessenel corso della durata della concessione, devono chiaramente riportare il periodo è tenuto ad eseguire: - gli interventi di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione manutenzione straordinaria di cui all’artalla “Relazione Tecnica Illustrativa” - Allegato 1 al presente Capitolato; - tutti gli ulteriori interventi di manutenzione migliorativa che ha proposto in sede di gara. 1957Gli interventi devono essere tutti eseguiti previa comunicazione scritta al Comune e nel rispetto della tempistica indicata nel PEF. ---- E' fatto espresso divieto al Concessionario di modificare l'impianto sportivo in concessione, comma 2, del codice civileo parti dello stesso, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta realizzare nuove strutture ove manchi la preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaComune. In caso di rescissione esecuzione di lavori non autorizzati è fatto obbligo al Concessionario il ripristino immediato dei manufatti e dei luoghi alla situazione originaria. Il Comune in ragione della gravità dell'atto o del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita ripetersi di realizzazioni abusive applicherà quanto previsto all'articolo 16 del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà presente atto fino alla risoluzione di sollevare eccezioni ed obiezioni, diritto della concessione fatta salva in ogni caso la rifusione richiesta di risarcimento danni. Fatto salvo quanto previsto al successivo comma, è vietato subappaltare a terzi le attività oggetto di concessione o di modificare la destinazione d'uso dell'impianto o di parte di esso, pena la risoluzione del maggior danno contratto.-------- E’ stata data facoltà al Concessionario di affidare in caso appalto a terzi, ai sensi dell’articolo 174 del D.Lgs. 50/2016 e succ mod. e int. e come disposto nell’articolo 24 del Capitolato, i servizi sottoelencati a soggetti in possesso dei requisiti di deposito insufficiente alla copertura carattere generale previsti dal Codice:---------------------------- • servizio di pulizia dell’impianto;------------ • servizio di custodia.------------------------- Il Concessionario non si è avvalso della suddetta prerogativa indicandolo nella Dichiarazione di partecipazione come previsto al punto 10 del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.Disciplinare.----------------------

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Samples: Convenzione

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario con la stipula del contratto d'appalto, nella fase di perfezionamento del contrattol'Appaltatore dovrà costituire, ai sensi dell’artdell'art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006, a costituire, a una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del fideiussoria pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradell'importo contrattuale, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348favore dell’Azienda ASL n. 7. Qualora la cauzione definitiva sia La predetta garanzia potrà essere prestata con fidejussione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, le stessen. 385, devono chiaramente riportare il periodo che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di validità del contratto cui la garanzia si riferisce rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e devono altresì espressamente prevedere delle finanze, e deve prevedere, in particolare, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile. L'operatività della cauzione definitiva, nonché l’operatività della garanzia medesima valida anche per il recupero delle penali contrattuali, dovrà avvenire entro 15 (quindici) quindici giorni, a dalla semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaASL n. 7. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale dovrà essere irrevocabile e sarà restituita al contraente solo dopo dovrà riportare la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessosottoscrizione autenticata da un notaio. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva nei termini richiesti determina la revoca dell’affidamento dell'aggiudicazione e l’acquisizione il conseguente incameramento della cauzione provvisoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto d'appalto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali in capo all'aggiudicatario, in virtù della stipula dello stesso contratto. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi, per effetto dell'applicazione di cui penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al precedente artreintegro della stessa sino a concorrenza dell'importo originario garantito. 4 La cauzione definitiva deve coprire, per l'intero periodo di validità del presente Disciplinare contratto, gli oneri per il mancato od inesatto adempimento dello stesso. Lo svincolo di gara detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a prorogare la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriadurata e l'efficacia della cauzione sino alla conclusione dei lavori.

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Samples: www.aslcarbonia.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall’affidatario con la stipula del contratto d’appalto, lo stesso è tenuta, nella fase di perfezionamento del contrattoobbligato a costituire, ai sensi dell’art. 113 comma 1 del D.LgsD.lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006, a costituire, a una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole fideiussoria del 10 per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituracento dell'importo contrattuale I.V.A. esclusa, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348favore della ASL di Cagliari. Qualora la cauzione definitiva sia La predetta garanzia potrà essere prestata con fidejussione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, le stesseche svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia si riferisce e devono altresì deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Appaltatore di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Tale documento è emesso con cadenza annuale dalla Stazione Appaltante solamente a seguito della presentazione da parte del Appaltatore delle dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di collaudo e/o dei certificati di regolare esecuzione ovvero documenti ed attestazioni analoghe) emesse, in favore del Appaltatore stesso, dalle Direzioni Sanitarie dei singoli Presidi Ospedalieri relativamente a ciascun Ordinativo di fornitura. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di validità avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del contratto cui garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoprestata. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento decadenza dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte della stazione appaltante, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e perdura per tutta la durata del contratto. L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI XXX XX00000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.aslcagliari.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Prima della stipula del contrattoContratto l’Appaltatore deve costituire quale cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006 e ss. mm. e ii., una garanzia fideiussoria a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsifavore dell’Amministrazione, nella misura percentuale stabilita dal comma 1 dello stesso art. 113 e calcolata sull’importo contrattuale. Il documento di cauzione deve essere prodotto dall’Appaltatore alla stipula del 10% dell’importo complessivo presunto Contratto o alla consegna dell’Appalto. La mancata costituzione della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativadall’Appaltatore in sede di Gara. La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di inizio dell’Appalto e validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui obbligazioni si estendono oltre la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere durata dell’Appalto. La fideiussione deve esplicitamente prevedere: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; ▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile; ▪ l’indicazione dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma quale beneficiario o soggetto garantito. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorniCompagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da un’autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacauzione. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite garantisce l’adempimento di tutte le ragioni di debito obbligazioni del Contratto e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionil’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Appaltatore in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta scritta, senza necessità di diffida o di procedimento giudiziario. L’Appaltatore è avvertito con raccomandata AR o PEC. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la rifusione cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del maggior danno in Contratto. Nel caso di deposito insufficiente mancato reintegro della cauzione definitiva da parte dell’Appaltatore l’Amministrazione può procedere alla copertura risoluzione del danno stessoContratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento cauzione è svincolata progressivamente, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente artss. 4 del presente Disciplinare di gara mm. e ii.. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriarestituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Appaltatore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali l’Appaltatore stesso debba rispondere.

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Samples: web.uniroma1.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, nella fase l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di perfezionamento del contrattouna cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, ai sensi dell’artnei modi, forme e importi di cui all’art. 113 del D.LgsD.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348163/2006 e smi. Qualora la La cauzione definitiva sia prestata con fidejussione potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, le stesseapprovato con DPR 13.2.1959 n. 449, devono chiaramente oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione deve riportare il periodo di validità la dichiarazione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 del cc comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoCommittente. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento decadenza dell’affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e l’acquisizione verrà restituita in seguito a istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità (oppure attestazione di regolare esecuzione) delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione provvisorianel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui al precedente artdiventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. 4 Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacontratto a discrezione del Committente.

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Samples: www.amga.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutadell'appalto, nella fase deve prestare un deposito cauzionale definitivo, a garanzia di perfezionamento tutti gli adempimenti ed obbligazioni del contratto pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto del contratto. I depositi cauzionali possono essere costituiti nei modi seguenti o nei modi specificatamente stabiliti dalle leggi vigenti: fideiussione bancaria, polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da compagnia assicurativa regolarmente autorizzata, assegno circolare intestato al servizio di Tesoreria Comunale. La fideiussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la somma stessa a semplice richiesta scritta dell'Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del Prot. n. debitore principale. Qualora la ditta appaltatrice non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, l'amministrazione, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l'aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull'aggiudicatario per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente. La cauzione definitiva resterà vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. In caso di decadenza dell'aggiudicatario o di inadempienza o di grave negligenza dell'appaltatore anche nel corso dell'esecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto l'amministrazione ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutto o parte della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348cauzione prestata salva l'azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativavenga incamerata in corso d'opera essa deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario; in mancanza, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui l'amministrazione può trattenere la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche corrispondente dall'ammontare dei pagamenti in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaacconto dovuti all'appaltatore. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine è ridotta del rapporto contrattuale 50% per i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatorialo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaSecondo quanto disposto dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, nella fase di perfezionamento la concessionaria dovrà prestare, per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’art. 113 una garanzia definitiva, nella misura del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16310% (dieci per cento) del valore della concessione, e precisamente pari a costituire, € 96.000,00 a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttiferodell’eventuale risarcimento danni, valevole dell’integrità degli impianti e delle attrezzature di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per tutta fatto della concessionaria, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggiore prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato all’impresa appaltatrice in caso di risoluzione del contratto per inadempienza della stessa. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la durata cauzione risultasse insufficiente. La concessionaria è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto . E’ ammessa la presentazione della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione garanzia definitiva sia prestata con mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la . La garanzia si riferisce e devono altresì deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione Comunale di Busto Garolfo. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in Nel caso di opposizione inadempienze contrattuali, l’Amministrazione comunale stipulante avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e l’appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del soggetto aggiudicatario ovvero contratto, valersi in tutto o in parte di terzi aventi causaessa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque potrà essere integrata anche d’ufficio a spese della concessionaria prelevandone l’importo dal corrispettivo dovuto, a meno che l’Amministrazione non prima che siano state definite tutte le ragioni ritenga, nel suo ampio potere discrezionale, di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione dichiarare lo scioglimento del contratto la ditta aggiudicataria incorre rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza della concessionaria. Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa della concessionaria, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoResponsabile dell’Area Attività Educative e per il Tempo Libero. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione scadenza della cauzione provvisoria, dovrà essere di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaalmeno 60 giorni successivi alla scadenza della concessione.

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Samples: Bando Di Gara Per La Concessione Del Servizio Corsi Di Nuoto E Riabilitazione in Acqua Presso L’impianto Natatorio Di via Correggio Periodo Dal 1/07/2019 Al 30/06/2025

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaIl Concessionario dovrà prestare cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (che si intende pari al corrispettivo offerto dall'aggiudicatario moltiplicato per n° 4 annualità), nella fase di perfezionamento a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni che saranno assunti con la stipula del contratto, ai sensi dell’artdell'eventuale risarcimento danni dell'integrità delle strutture concesse in uso, degli arredi e attrezzature, di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che l'Ente Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del Concessionario, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio. Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006, art. 113 e Regolamento attuativo del D.LgsCodice degli appalti D.p.r. 12 aprile 2006 n. 163207/2010. Resta salvo per l’Ente Concedente l’esperimento di ogni altra azione, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, nel caso in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora cui la cauzione risultasse insufficiente. E’ ammessa la presentazione della cauzione definitiva sia prestata con mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare . La predetta fidejussione dovrà avere come beneficiario il periodo Comune di validità del contratto cui la garanzia si riferisce Opera e devono altresì prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune di Opera. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in Nel caso di opposizione inadempienze contrattuali, l’Ente Concedente avrà diritto a valersi, di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e il Concessionario dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del soggetto aggiudicatario ovvero contratto, valersi in tutto o in parte di terzi aventi causaessa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine potrà essere integrata anche d’ufficio a spese del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque Concessionario a meno che l’Amministrazione non prima che siano state definite tutte le ragioni ritenga di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione dichiarare lo scioglimento del contratto la ditta aggiudicataria incorre rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza del Concessionario. Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa del Concessionario, questi incorrerà automaticamente nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionidella cauzione, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaverrà incamerata dal Comune.

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Samples: www.comune.opera.mi.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta1 L’Aggiudicatario, nella fase a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del Servizio di perfezionamento del contratto, Accompagnamento Trasporto Scolastico 2017-2020 dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsD.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all’art. 12 aprile 2006 n. 16393 commi 2 e 3 pari al 10%, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del corrispettivo globale del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto cauzione nei confronti della fornituraquale, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, n.348verrà escussa dal Comune. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con La fidejussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa presentata al Comune, le stesseal termine del contratto, devono chiaramente riportare il periodo sarà svincolata previa costatazione di validità completo adempimento del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artservizio. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. 2 La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale deve essere presentata nei termini e sarà restituita al contraente solo dopo con le modalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’impresa affidataria. 3 Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, si dà avvio alla procedura di cui al precedente artcomma 3 del D.Lgs 50/2016, qualora sia stata versata la cauzione provvisoria. 4 E’ fatto slavo il diritto dell’amministrazione di rivalersi sull’aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale. 5 La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata, ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del presente Disciplinare D.Lgs 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di gara emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaquale la garanzia è prestata.

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Samples: www.comune.moncalieri.to.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli ob- blighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di 10.748,93 (diecimilasettecentoquarantotto/93) [ cfr. punto g) della premessa] resa ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsCodice dei Contratti Pubblici, in favore del Comune di Firenze. 12 aprile 2006 n. 163La garanzia ha validità temporale pari alla durata del con- tratto e dovrà, a costituirecomunque, a avere efficacia f ino ad apposita comunicazione liberatoria ( costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Co- mune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la de- finizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’ esecuzione del contratto. La garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da par- te del Comune qualora, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaparte dell’Appaltatore. In caso di rescissione inadempimento a tale obbligo, il Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell' a- vanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell' iniziale importo garantito. Lo svincolo è automa- tico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all' istituto ga- rante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’ iniziale importo garantito, è svincolato al momento dell’emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il Comune ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risolu- zione del contratto e/o per la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del soddisfazione degli obblighi previsti dal presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacontratto.

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Samples: affidamenti.comune.fi.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, L’aggiudicatario sarà tenuto a costituire, versare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del contrattuali tutti e pari al 10% dell’importo dell'importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348dell’appalto non riducibile. Qualora la cauzione definitiva sia Tale garanzia che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti dovrà essere espressamente prestata con fidejussione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui . La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ° Cod. civ. e la sua operatività entro 15 (quindici) giornigiorni dalla richiesta, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteCommittente. La fideiussione Il Committente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligatotalmente, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione inadempimento del soggetto aggiudicatario ovvero Fornitore o anche per provvedere al pagamento di terzi aventi causaquanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori. E’ comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se: • in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx incamerata, parzialmente o totalmente; • il Committente abbia affidato al Fornitore l’esecuzione di maggiori prestazioni. In difetto l’Amministrazione dell’ente appaltante effettuerà la reintegra a valere sui pagamenti da corrispondere all’appaltatore. La cauzione definitiva resta vincolata fino sarà restituita, ove nulla osti, dopo l’emissione del certificato di collaudo definitivo dell’intero Sistema, previa ricezione della polizza fideiussoria per il periodo di garanzia per il contratto in oggetto pari al termine 5 % dell’importo del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontratto. In caso di rescissione Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la Fornitore, il Committente avrà piena facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioniprovvedere, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso senza bisogno di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione diffida o di procedimento giudiziario, all’incameramento della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacauzione.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. La Prima della stipula del contratto la ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, tenuta a presentare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, dlgs 163/2006 da costituirsi in uno dei modi di cui alla Legge 348/82 a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate, un deposito cauzionale definitivo infruttiferodell’eventuale risarcimento dei danni nonché del rimborso delle somme che il la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenere per fatti o danni provocati dall’aggiudicatario a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del servizio. La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell’affidamento, valevole per tutta la durata del contrattocon le conseguenze di legge, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto e l’aggiudicazione della fornitura, appalto al concorrente che segue in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348graduatoria. Qualora la La cauzione definitiva sia prestata con fidejussione costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativafideiussoria assicurativa dovrà contenere la dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto ai soggetti beneficiari entro 15 gg. dietro semplice richiesta dei medesimi, le stessesenza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, devono chiaramente riportare il periodo di validità né richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della cauzione, e con esclusione pattizia del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall'art. 19571944, comma 2secondo comma, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività delle eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile e della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedecadenza di cui all'art. 1957 del Codice Civile. Resta salva la facoltà del Gal Tuscia Xxxxxx di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. La fideiussione o ditta è obbligata a reintegrare entro 30 gg. la polizza assicurativa devono chiaramente riportare cauzione per l’importo di cui il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaGal Tuscia Xxxxxx abbia dovuto eventualmente avvalersi. La cauzione definitiva resta resterà vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali

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Samples: www.galetruscocimino.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contrattoL’Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016, una cauzione/garanzia definitiva di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 103. La garanzia definitiva può essere costituita, a costituirescelta del concorrente: ▪ ai sensi dell’articolo 93, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntititolo di pegno, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoa favore di Regione Xxxxxx Xxxxxxx. In caso di cauzione provvisoria costituita in contanti, valevole il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 10 X 02008 02515 1000001231763, presso la Banca Unicredit – Xxx X. Xxxxxx Xxxx n. 38/2b, 40132 - Bologna Agenzia Fil. Op. Xxxxxx Xxx, causale: “Garanzia definitiva: Procedura aperta per tutta la durata l’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie a garantire le funzionalità e l’operatività continuativa del contrattoData Center ECMWF”. In tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia conforme del titolo. ▪ ai sensi dell’articolo 93, da calcolarsicomma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, comma 2n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, che siano sottoposti a revisione contabile da parte di debito una società di revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di credito solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: “Garanzia definitiva: Procedura Xxxx l’esclusione, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere: Detta cauzione dovrà avere sottoscrizione autenticata da notaio ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoessere irrevocabile. La mancata costituzione della garanzia nel rispetto delle modalità e delle condizioni sopra indicate, determina la revoca dell’affidamento decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione l’escussione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte della Regione. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà reintegrarla secondo quanto espressamente previsto nello Schema di Contratto. La garanzia dovrà avere una durata pari alla durata del Contratto e, in ogni caso, verrà svincolata con le modalità di cui ai commi 5 e 6, dell’articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. L’importo della garanzia definitiva può essere ridotto ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 103, comma 1, ultimo periodo e 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, il concorrente deve aver prodotto nella “Busta A - Documentazione amministrativa” ovvero dovrà produrre assieme ai documenti per la stipula del Contratto (in originale ovvero in copia con dichiarazione di autenticità e copia di un documento di identità in corso di validità) le certificazioni e le attestazioni di iscrizione/registrazione a ciò utili ai sensi dell’art. 93, comma 7 del D.Lgs. n. 50/2016, ovvero idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi degli artt. 46-47 del D.P.R. n. 445/2000, attestante il possesso delle certificazione/iscrizioni medesime. In caso di RTI/Consorzio, si rinvia al precedente art. 4 paragrafo 7.3 a), del presente Disciplinare di gara e gara. Si precisa, peraltro, che in caso di certificazioni/attestazione etc. rilasciati in lingua diversa dall’italiano, dovrà essere presentata anche la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriatraduzione giurata.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaIl Concessionario, nella fase a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito ex art. 103 del D.lgs 50/2016, la cauzione di perfezionamento € , pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, ai sensi dell’arta mezzo di polizza fideiussoria numero stipulata in data con la .- ”, avente validità fino al . 113 Cauzione nei confronti della quale in caso di inadempimento da parte del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Concessionario, a costituireverrà escussa dal Comune.------------------------------------------ La suddetta cauzione, a garanzia dell’adempimento agli atti dell’Ufficio Scuola del Comune, resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi assunticontrattuali, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata e sarà sottoposta a controllo da parte del contratto, da calcolarsi, nella misura Responsabile Unico del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione Xxxxxxxxxxxx.Xx Fidejussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa presentata, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità al termine del contratto cui sarà svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio. Il Concessionario riconosce ed accetta quanto espressamente previsto dall’articolo 103 del D.lgs. 50/16 in materia di cauzione definitiva. ------------ La garanzia è svincolata ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.lGs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante. Da parte del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleè prestata. Nei casi di prelevamento dalla cauzione nel corso di durata dei lavori di somme dovute dal Concessionario, la rinuncia all’eccezione di cui all’artquesti è tenuto all’immediata ricostituzione fino alla concorrenza dell’importo originario. 1957Ove, comma 2durante il contratto, del codice civileil deposito cauzionale citato andasse per qualsiasi causa soggetto a diminuzione, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorniil Concessionario dovrà reintegrarlo, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo avviso dell’Amministrazione e nei termini da essa stabiliti, sotto pena di validità risoluzione immediata del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta senza pregiudizi di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaazione che potesse spettare al Comune. In caso Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 9 del Capitolato speciale di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.Concessione

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Samples: www.comune.vinovo.to.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, nella fase l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di perfezionamento del contrattouna cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, ai sensi dell’art. nei modi, forme e importi, di cui all'articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la 163/2006 e s.m.i.. La cauzione definitiva sia prestata con fidejussione potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, le stesseapprovato con DPR 13 febbraio 1959 n° 449, devono chiaramente oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione deve riportare il periodo di validità la dichiarazione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del debitore principalecod. civ., la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, 1957 del cod. civ. comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessodell'Appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento decadenza dell'affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e l’acquisizione verrà svincolata definitivamente al momento dell’approvazione del certificato di verifica di conformità del servizio svolto, rilasciato dal Direttore dell'esecuzione del contratto. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dall'Appaltante. Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione provvisorianel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione del servizio. La Stazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui al precedente artdiventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. 4 Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacontratto a discrezione della Stazione Appaltante.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaL'Appaltante, nella fase direttamente e/o tramite propri incaricati, avrà diritto di perfezionamento verificare, in qualsiasi momento, l'andamento del contrattoservizio, ai sensi dell’artsenza particolari preavvisi e con l'obbligo dell'Appaltatore di corrispondere alle richieste, domande e verifiche sul servizio medesimo. 113 A garanzia del D.Lgspuntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali l'Appaltatore ha consegnato all'Appaltante una fideiussione bancaria/assicurativa, di primario Istituto, di importo pari ad Euro nr. 12 aprile 2006 n. 163………………………emessa da Tale cauzione deve prevedere espressamente: - operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta senza eccezione alcuna; - reintegro automatico in caso di escussione parziale a carico dell'Appaltatore; - rinuncia al beneficio della preveniva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del C.c; - rinuncia dei termini posti nell'art. 1957 del Ce. per quanto attiene all'inizio o prosecuzione delle azioni giudiziali. Resta inteso che il testo definitivo della fideiussione dovrà essere preventivamente approvato dalla Stazione Appaltante la quale si riserva, a costituiresuo insindacabile giudizio, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole di richiedere variazioni/modifiche al documento stesso. L'efficacia della cauzione deve estendersi per tutta la durata del contrattocontratto fino a tre mesi (90 giorni) dopo la scadenza naturale o anticipata del contratto e comunque sino al momento in cui la Stazione Appaltante dispone la liberazione del debitore, da calcolarsi, nella misura accertando la regolarità dello svolgimento del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituraservizio. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dei certificato di regolare esecuzione di tutte ie prestazioni oggetto del servizio. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 1 1 3 del D.Lgs. 193/2006. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82qualunque momento la Stazione Appaltante può far valere sul deposito cauzionale i crediti derivati in suo favore dal presente appalto. In tal caso, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare l'Appaltatore è obbligato ad reintegrare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima deposito cauzionale entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta giorni da quello della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità notificazione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriarelativo avviso.

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Samples: Contratto Per Il Servizio Di Primo Soccorso Aeroportuale (p.s.a.) Presso Lo Scalo Di Ancona – Falconara m.ma

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 163123 pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, a costituirela garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia: - deve essere prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, un deposito cauzionale definitivo infruttiferononché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, valevole per tutta la durata salvo comunque il risarcimento del maggior danno. - si applica l’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016; - deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; - deve essere completa di firma del fideiussore; - deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; - deve essere intestata, da calcolarsiquale Ente garantito, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì al Policlinico S. Orsola; - deve contenere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, co. 2 del codice civile, civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dell’Azienda; - deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo del certificato di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligaregolare esecuzione, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e o comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni inferiore a dodici mesi dalla data di debito e ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; - deve essere integrata successivamente con i tempi di credito ed ogni altra eventuale pendenzaeventuali sospensioni o proroghe; - deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di rescissione inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore; - lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 103 co. 5 del contratto D.Lgs. 50/2016; - l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Azienda a seguito degli svincoli automatici la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa parte residua della garanzia ancora in essere; - la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e provvisoria da parte dell’Amministrazione che aggiudica l’appalto o la conseguente aggiudicazione concessione al concorrente che segue nella graduatoriagraduatoria (art. 103 co. 3 del D.Lgs. 50/2016).

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Con la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 il Concessionario costituisce una cauzione definitiva in favore del D.Lgs. 12 aprile 2006 Parco dei Colli di Bergamo di importo pari al 10% del valore stimato contrattuale, pari a € , ( / ) con polizza fideiussoria n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole con la via in data La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del suddetto contratto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, da calcolarsied è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, nella misura anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Parco dei Colli di Bergamo, fermo restando quanto previsto nell’art….“Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La garanzia opera per tutta la durata del 10% dell’importo complessivo presunto contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Parco dei Colli di Bergamo verso il Concessionario, a seguito della fornitura, piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348forma scritta dal Parco dei Colli di Bergamo. Qualora la l’ammontare della cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o polizza assicurativaper qualsiasi altra causa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo effettuata da parte del Parco dei Colli di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaBergamo. In caso di rescissione sospensione, cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento, subentro, recesso, fallimento, liquidazione ed altre casistiche, il Parco dei Colli di Bergamo avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione Concessionario per il risarcimento del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriadanno.

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Samples: www.parcocollibergamo.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaAnteriormente alla stipula del contratto d’appalto, nella fase di perfezionamento l’Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall’aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire10% dell’intero importo netto contrattuale, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. Il deposito cauzionale definitivo infruttiferodeve essere mantenuto, valevole a pena di decadenza dall’aggiudicazione, nell’ammontare sopra definito, per tutta la durata del contratto. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, da calcolarsiesso dovrà essere reintegrato. La cauzione verrà svincolata dall’Ente, nella misura dietro richiesta scritta dell’Appaltatore, alla scadenza del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituracontratto, in una previa constatazione dell’adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle forme previste dalla Legge 10/06/82somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese. In particolare, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa presentazione della certificazione dalla quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’Appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito: - mediante deposito presso la Tesoreria Comunale – Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù – Xxx Xxxxxxx x- 000/X – Loano – in contanti o con fidejussione bancaria o assegni circolari (intestati direttamente al Tesoriere medesimo). La cauzione in contanti non sarà produttiva di interessi a favore dell’Appaltatore; - polizza assicurativa, le stesserilasciata da impresa di assicurazioni, devono chiaramente riportare debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del D. Lgs. 175/1995 da cui risulti a pena di decadenza: - che il periodo fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta dell’Ente, il versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; - l’esclusione dal beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 19571944 Cod. Civ..; - l’esclusione della decadenza di cui all’art. 1957 Cod. Civ.; - di aver preso visione del presente capitolato e degli atti in esso richiamati; - l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi. - fideiussione bancaria, comma 2rilasciata da Aziende di Credito di cui all’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, del codice civilen. 375 e successive modificazioni e/o integrazioni, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giornicontenente, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligapena d’esclusione, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, clausole di cui al precedente artalla lett. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriab).

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Samples: www.provincia.savona.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaIl Contraente, nella fase di perfezionamento prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è tenuto a costituire, a prestare una “garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, definitiva” stabilita nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituracontrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il deposito in una delle forme questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni già previste dalla Legge 10/06/82dall’art. 93, n.348comma 7, per la “garanzia provvisoria”. Qualora la La cauzione definitiva sia dovrà essere prestata con fidejussione a favore della Stazione appaltante e va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce fideiussoria assicurativa e devono altresì dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957, comma 2, 1944 del codice civile, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente Inoltre, deve prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligache, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero controversie, il Foro competente sia quello di terzi aventi causaSiracusa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontratto. In caso di rescissione La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l’esecuzione dell’attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la ditta aggiudicataria incorre nella perdita verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà contratto. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di sollevare eccezioni ed obiezionicui all’art. 103, fatta salva la rifusione comma 5, del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoD.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoriaprovvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione gli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.Un eventuale esonero della cauzione è subordinato al solo miglioramento del prezzo di aggiudicazione ( sconto anche dell’1%), ai sensi dell’art. 54 co 8 delRD n. 827/1924.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Prima della stipula del contratto, ai sensi dell’artl'OEA deve costituire una garanzia fideiussoria che, essendo il possesso di certificazione di qualità condizione necessaria per la partecipazione alla gara, sarà pari al 5% dell'importo contrattuale. 113 La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore della fideiussione. L'Istituto garante deve esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo 1957, comma 2, del Codice Civile. Il Comune di validità Xxxxxxxxxx-Rossano ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell'OEA in dipendenza del contratto cui la garanzia Contratto, salvo restando l'esperimento di ogni altra azione. Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento rivale della cauzione in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Con In tal caso, l'OEA sarà avvertito tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento. Su richiesta dell'Amministrazione, l'OEA è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l'Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del Contratto. Ove l'Aggiudicatario non provveda a tale clausola adeguamento, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso relativo importo sulle rate di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causapagamento. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto l'Amministrazione darà l'adesione allo svincolo definitivo e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione restituzione della cauzione provvisoriaall'avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l'Amministrazione stessa e l'OEA saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all'OEA, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l'OEA debba rispondere.

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Samples: www.comunecoriglianorossano.eu

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria A garanzia della regolare esecuzione dei servizi appaltati, il Concessionario dovrà prestare, prima dell'inizio del servizio, una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) del valore dell'importo contrattuale (I.V.A. esclusa). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% (diecipercento), la garanzia fideiussoria è tenutaaumentata di tanti punti percentuali quanti quelli eccedenti il 10% (diecipercento); ove il ribasso sia superiore al 20% (ventipercento), nella fase l’aumento è di perfezionamento del contratto2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (ventipercento). Tale garanzia fidejussoria, ai sensi dell’artcostituita con le stesse modalità sopra citate di cui all’art. 113 75 comma 3 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente deve prevedere espressamente: – la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ; – rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività limitazione della garanzia medesima allo stesso termine dell’obbligazione principale (art. 1957 comma 2 C.C.); – la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; – l’impegno del garante a rinnovare la garanzia, per la durata indicata nel capitolato, nel caso in cui al momento della sua scadenza non sia intervenuta ancora l’aggiudicazione. La fideiussione garanzia non può venire svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze tra l'Amministrazione e il Concessionario sempre che all’Ente Concedente non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. In ogni caso resta all’Ente Concedente pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale esso dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo. Sul Concessionario grava l'obbligo, sotto pena di decadenza dell’affidamento della concessione, di reintegrare la cauzione ogni volta che ciò si renda necessario, entro il termine stabilito nel provvedimento e comunque non oltre 15 (quindici) giorni dalla data di notifica del provvedimento stesso. Resta salvo per l’Amministrazione Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Amministrazione ha facoltà di escutere la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento fideiussoria a semplice richiesta. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento Il pagamento della somma richiesta anche in caso di opposizione prevista per detta polizza va effettuato direttamente al Concedente senza passare per il soggetto contraente, secondo quanto indicato dall’art. 1944 del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La C.C.. Tale cauzione definitiva resta resterà vincolata fino al termine alla scadenza del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto contratto e comunque fino a che non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed sia stata definita ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoeccezione e/o controversia. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, provvisoria di cui al precedente artall’art. 4 75 del presente Disciplinare di gara e D.Lgs. n. 163/2006 da parte dell’Amministrazione Concedente, che aggiudica la conseguente aggiudicazione concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Per i raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o G.E.I.E., anche da costituire, la cauzione deve essere intestata a tutte le associate, che sono individualmente responsabili delle dichiarazioni rese per la partecipazione alla gara. Per raggruppamenti temporanei di concorrenti, consorzi o G.E.I.E., già formalmente costituiti, la cauzione deve essere intestata, su mandato irrevocabile, all’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all’art. 37, comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006, e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37,comma 6 del D.Lgs. n. 163/2006. Si precisa infine che le polizze e le fideiussioni di cui sopra devono essere prodotte in originale.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaRelativamente alla gestione dell'impianto, nella in fase di perfezionamento stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento dell'esatto adempimento degli obblighi assuntiprevisti dalla presente concessione, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del il concessionario dovrà prestare cauzione definiva pari al 10% dell’importo complessivo presunto dell'importo del canone (abbattuto) moltiplicato per l'intero periodo di durata della fornituraconcessione, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o tramite polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto fedejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni. Nell’ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalesopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la rinuncia all’eccezione stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole: “La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con esclusione, altresì, del beneficio di escussione di cui all’art. 19571944 c.c. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, comma 2da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del codice civile, nonché l’operatività beneficiario. Ogni effetto della garanzia medesima entro 15 (quindici) giornipresente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la scadenza della concessione”. La fideiussione, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantescelta del concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare Qualora il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La concessionario costituisca cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzadurata quinquennale. In caso di rescissione mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, al Servizio Gestione Sport, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita c.c. con le conseguenze di cui agli artt. 20 e 21 senza indennizzo alcuno a favore del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in concessionario. Nel caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione provvisoriadefinitiva. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione definitiva, dovrà essere necessariamente intestata a (o sottoscritta da) tutti i concorrenti che segue nella graduatoriacostituiranno il raggruppamento.

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Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell'adempimento degli oneri ed obblighi, in particolare patrimoniali, derivanti dall'affidamento del servizio oggetto del presente Capitolato d'Oneri, il concessionario è tenuta, nella fase di perfezionamento tenuto a costituire prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva, costituita ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163della legge 10.6.1982, a costituiren° 348, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta mediante fideiussione bancaria che preveda la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale ai sensi dell'art. 1944 del Codice Civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune concedente e la sua disciplina ai sensi dell'art. 1957 del Codice Civile, per un importo pari al 20 % dell'offerta relativa al quinquennio di gestione. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità garanzia fideiussoria ha durata sino ai 12 mesi successivi alla scadenza dell'affidamento; essa è presentata in originale all'Amministrazione Comunale prima della formale sottoscrizione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacontratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino è svincolata entro i 12 mesi successivi alla scadenza dell'affidamento; a discrezione dell'Amministrazione Comunale può essere altresì svincolata parzialmente al termine di ogni anno di gestione in misura della relativa quota previa espressa richiesta scritta della ditta concessionaria. La cauzione viene prestata a garanzia: del rapporto contrattuale e sarà restituita corretto versamento delle somme dovute dal concessionario al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite Comune; dell'adempimento di tutte le ragioni obbligazioni del contratto di debito servizio e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Il concessionario, entro il termine di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In 20 (venti) giorni dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall'Amministrazione Comunale; in caso di rescissione mancato reintegro l'Amministrazione Comunale, previa messa in mora del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa concessionario, avrà la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione recedere dal contratto per colpa del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoconcessionario. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento della concessione e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria, provvisoria da parte dell'Amministrazione Comunale che può avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e aggiudicare la conseguente aggiudicazione concessione al concorrente che segue nella graduatoria. pari al 2 % dell'importo dei lavori da appaltare pari da prestare al momento della presentazione dell'offerta. L'Amministrazione Comunale procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell'addebito, notificata a mezzo raccomandata AR, e conseguente costituzione in mora del Concessionario. In caso di RTI orizzontale: la riduzione dell'importo della cauzione è possibile se tutte le imprese del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni richieste ex art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016. In caso di RTI verticale: la la riduzione dell'importo della cauzione è possibile se tutte le imprese del raggruppamento sono in possesso delle certificazioni richieste ex art. 93, comma 7 D.Lgs. 50/2016, se solo alcune imprese facenti parte del RTi sono in possesso della certificazione di qualità, la riduzione della cauzione è possibile per la quota parte riferibile all'importo delle opere assunte dalle Imprese in possesso delle certificazioni. In caso di RTI costituito la cauzione dovrà essere prodotta su mandato irrevocabile dall'Impresa capogruppo / mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale o pro quota. In caso di RTI non ancora costituito la cauzione dovrà essere sottoscritta da tutti gli operatori economici che costituiranno il raggruppamento temporaneo e dovrà essere riferita esplicitamente a tutti i componenti del raggruppamento. In caso di cauzione rilasciata con firma digitale da parte del garante, dovrà essere presentata: copia cartacea autenticata ex X.Xxx. 159/2006, art. 11, comma 2 bis; documento informatico originale su CD ROM corredato di firme digitali sia del garante che dell'O.E. e da marca temporale di certificatore accreditato. La stazione appaltante svincolerà la garanzia provvisoria ai sensi dell'art. 93, comma 9 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Bando Di Gara Servizi

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), rilasciata in data …….. dal ……., resa ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsCodice, in favore dell’Amministrazione. 12 aprile 2006 n. 163La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto ( …. mesi) e dovrà, a costituirecomunque, a avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaparte dell’Appaltatore. In caso di rescissione inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, soddisfazione degli obblighi di cui al precedente artagli artt. 4 5 e 9 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacontratto.

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Samples: Contratto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase A copertura definitiva degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di perfezionamento quanto previsto nel presente capitolato e del contratto, ai sensi dell’artl'appaltatore sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria secondo l'art.103 del D. Lgs. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348dell'importo contrattuale. Qualora la In caso di garanzia sotto forma di cauzione definitiva sia prestata con o fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le stesseseguenti condizioni: ƒ pagamento effettuato su semplice richiesta dell'Ente entro 15 giorni senza eccezioni a questa opponibili anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente e da altri soggetti comunque interessati, devono chiaramente riportare il periodo di validità ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. ƒ Rinuncia del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale i cui all'art.1944 del C.C. ƒ Che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita; ƒ Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’artall'art. 19571957 del C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore, comma 2anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto, del codice civilepertanto, nonché l’operatività della di rivalersi direttamente sulla garanzia medesima fideiussoria per l'applicazione delle stesse. )HUPR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW GHO 'OJV garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro 15 (quindici) giorni, a semplice il termine di dieci giorni dal ricevimento delle relativa richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoeffettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determina determinerà la revoca dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto potrà, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione conseguenza, essere aggiudicato al concorrente che segue nella in graduatoria. Lo svincolo sarà disposto dall'Amministrazione solo allo scadere del termine finale del contratto, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile tra Ente ed Impresa.

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Samples: www.paoloricciservizisrl.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi e per gli effetti dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in gli esecutori fanno costituito una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativasopra richiamata. Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità idocumenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo delpresente atto avente ad oggetto “Pagamento del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiestacorrispettivo”. Con tale clausola il fidejussore si obbligaL'ammontare residuo, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariapari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche e' svincolato a seguito delladisciplina del presente atto riguardante la “verifica di conformità”.Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaderoga. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del rapporto contrattuale presente atto e sarà restituita al contraente cessadi avere effetto solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto alla data di emissione del certificato di “verifica di conformità”. La cauzione definitiva è rilasciata a prima e comunque non prima che siano state definite semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinunciaalla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Azienda sanitaria a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le ragioni obbligazioni, anchefuture ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del presente atto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall’esecutore, anche quelli afronte dei quali è prevista l’applicazione di debito penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la Azienda Sanitaria di applicare le disposizioni delpresente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di credito ed penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in formascritta dalla Azienda Sanitaria. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o perqualsiasi altra eventuale pendenzacausa, l’esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dalricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Azienda Sanitaria. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda sanitaria ha facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del dichiarare risolto il presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaatto.

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Samples: Accordo Quadro Per

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contrattoL’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 113 del 103 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/16, a costituireuna cauzione definitiva, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/16. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della fornituracauzione, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82nei limiti dell'importo massimo garantito, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il periodo completamento dei lavori nel caso di validità risoluzione del contratto cui disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia si riferisce per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e devono altresì prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la polizza sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa devono chiaramente riportare pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di validità emissione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta certificato di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento collaudo o della somma richiesta anche in verifica di conformità nel caso di opposizione appalti di servizi o forniture e l'assunzione del soggetto aggiudicatario ovvero carattere di terzi aventi causadefinitività dei medesimi. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del rapporto contrattuale Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto dei trasporti e comunque non prima che siano state definite tutte previamente concordato con le ragioni di debito banche e di credito ed ogni altra eventuale pendenzale assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di rescissione del contratto raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaresponsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: www.comune.alberobello.ba.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Il Fornitore è tenutatenuto a presentare, nella fase di perfezionamento all’atto della stipula del contrattocontratto medesimo, garanzia fidejussoria costituita ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsD. Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016, a costituire, di ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo della fornitura oggetto del contratto. Qualora l'offerta presenti un ribasso superiore al 10% l'importo della cauzione è determinato in accordo alle previsioni dell'art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 . Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano tutte le riduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento del perfetto adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta impegni assunti con la durata sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alla liquidazione finale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno subito dalla Società. La garanzia coprirà inoltre gli oneri derivanti da calcolarsiinadempienze contributive e retributive del Fornitore , nella misura fatto salvo l’esperimento di altre azioni da parte della Società. Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del 10% dell’importo complessivo presunto D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei soggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, con espressa dichiarazione che essa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte della fornituraSocietà Appaltante, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348ovvero fino alla data del collaudo definitivo ai sensi del successivo articolo 12 del presente Capitolato Speciale d’Oneri. Qualora la Questa cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civile, nonché civile e l’operatività della garanzia medesima cauzione stessa entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligadichiarazione liberatoria da parte della Società sarà rilasciata, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariaentro 60 giorni dal collaudo definitivo, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Fornitore degli obblighi contributivi e retributivi nei confronti del personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in caso atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine conclusione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dalla Società. La Società è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi del Fornitore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, il Fornitore è obbligato nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione a discrezione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaSocietà.

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Samples: sivevr.it

Cauzione definitiva. Contestualmente alla stipula dell'atto, il concessionario è tenuto a prestare una garanzia definitiva di tutti gli oneri derivanti dalla concessione, ivi compresi la corretta esecuzione degli interventi nei tempi previsti e il pagamento del canone. La ditta aggiudicataria garanzia è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un prestata mediante deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole non inferiore a due annualità di canone o mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa ovvero equivalenti di legge con esclusione del beneficio della preventiva escussione del debitore principale e pagamento da effettuarsi entro 15 giorni dalla semplice richiesta scritta. La stessa dovrà avere validità per tutta la l’intera durata del contrattocontratto In particolare, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la tale cauzione definitiva sia prestata potrà essere costituita con fidejussione Pagamento secondo le vigenti procedure della normativa cosiddetta “PagoPA” (articolo 5 del CAD di cui al D. Lgs 82/2005)”causale deposito cauzionale”, secondo la piattaforma informatica della Regione Puglia, indicata nella guida per il versamento della cauzione provvisoria, ovvero attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa rilasciata da primario istituto di credito o assicurativo in possesso dei requisiti previsti dalla legge in materia, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all'art. 1944 c.c., la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a su semplice richiesta scritta della stazione appaltanteRegione. L'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Regione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La fideiussione garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d'opera, essa sia stata incamerata, parzialmente o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligatotalmente, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzadalla Regione concedente. In caso di rescissione risoluzione del contratto di concessione disposta in danno del concessionario, prima del completamento dell'intervento, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà Regione ha diritto di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione avvalersi della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria(deposito cauzionale/polizza fideiussoria) per le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatorianonché per eventuali ulteriori danni conseguenti.

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Samples: Atto Di Delega

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Prima della stipula del contratto, ai sensi dell’artla ditta aggiudicataria del servizio, sarà tenuta, con le modalità di cui all’art. 113 del D.LgsD. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006, a costituireal versamento della cauzione pari al 10 % dell'importo netto contrattuale, a garanzia dell’adempimento degli dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi assunticontrattuali, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata nonché del contratto, da calcolarsi, nella misura risarcimento dei danni e del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una rimborso delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348spese che l’Ente dovesse sostenere a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. Qualora la La cauzione definitiva sia prestata con fidejussione dovrà essere costituita mediante polizza fidejussoria bancaria o polizza assicurativa, . La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Ente a titolo di risarcimento del danno subito. Nella fidejussione dovranno essere inserite le stesse, devono chiaramente riportare seguenti condizioni particolari con le quali l’Istituto bancario o assicurativo si obbliga incondizionatamente: · ad escludere il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la di cui all'art. 1944 c.c.; · alla rinuncia all’eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività c.c.; · alla operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta da parte dell’Ente; . avere validità fino allo svincolo della stazione stessa da parte dell’amministrazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. ; La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine verrà progressivamente svincolata secondo il disposto dell’articolo 113, comma 3, del rapporto contrattuale D. Lgs. 163/2006 e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzass.mm.ii. In caso di rescissione del contratto raggruppamento temporaneo ovvero consorzio ordinario di concorrenti già costituito o da costituirsi, la ditta aggiudicataria incorre fidejussione dovrà essere prodotta dal capogruppo o dall’operatore individuato come futuro capogruppo, con indicazione espressa nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. fidejussione dei nominativi degli altri componenti il raggruppamento o consorzio La mancata costituzione della garanzia determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte della stazione appaltante, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria; La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione del servizio; L’aggiudicatario si assume ogni responsabilità sia civile che penale che discenda ai sensi di legge a causa dell'espletamento del servizio di ristorazione scolastica. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità per i danni, gli infortuni o gli altri eventi pregiudizievoli che dovessero accadere agli utenti e a terzi in occasione dell'esecuzione del servizio. L’aggiudicatario assume a proprio carico l'onere di sollevare il Comune da ogni azione che possa essere intentata nei confronti dello stesso Ente per tali accadimenti. A tale scopo l’aggiudicatario è tenuto a stipulare a sue spese o essere comunque già in possesso di un’assicurazione adeguata per la copertura delle responsabilità civile per danni conseguenti lo svolgimento del servizio inclusi i danni da intossicazione alimentare con un massimale minimo di € 5.000.000,00 (duemilioni/00) per singolo sinistro e minimo € 1.000.000,00 per persona con durata pari a quella dell’appalto. Copia della polizza dovrà essere depositata in Comune prima dell’inizio del servizio.

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Samples: www.sardegnaambiente.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaIl Concessionario, nella fase a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito ex art. 103 del D.lgs 50/2016, con le modalità di perfezionamento cui all’art 93 commi 2 e 3, la cauzione o fidejussione di € , pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, ai sensi dell’arta mezzo di polizza fideiussoria numero stipulata in data con la .- ”, avente validità fino al . 113 Cauzione nei confronti della quale in caso di inadempimento da parte del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Concessionario, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione verrà escussa dal Xxxxxx.Xx Fidejussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa presentata al Comune, le stesseagli atti dell’Ufficio Istruzione del Comune, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta resterà vincolata fino al completo adempimento del servizio e sarà sottoposta a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento. La Fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata, al termine del rapporto contrattuale e contratto sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni svincolata previa costatazione di debito e completo adempimento del servizio. Il Concessionario riconosce ed accetta quanto espressamente previsto dall’articolo 103 del D.lgs. 50/16 in materia di credito ed ogni altra eventuale pendenzacauzione definitiva. In Nel caso di rescissione inadempienze contrattuali da parte del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà Concessionario, il Comune avrà il diritto di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso valersi di deposito insufficiente alla copertura del danno stessopropria autorità della suddetta cauzione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione è svincolata ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.lgs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione provvisoriadefinitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di cui al precedente artultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 4 Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta xxxxxxxxxx.Xx mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Per quanto non espressamente previsto dal presente Disciplinare articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art.7 del Capitolato speciale di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaConcessione.

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Samples: www.comune.vinovo.to.it

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente accordo quadro, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a l’Appaltatore deve costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunticome indicato nel disciplinare di gara, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348incrementato ai sensi dell’art.113 del D.lgs. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con 163/06. Si applica l’art. 75 comma 7 del D.lgs.163/06. Detto deposito cauzionale può essere prestato: - mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati; - mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; La polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui fidejussoria o la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere fidejussione deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, all’art.1957 comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ; - la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell'Università; - che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo Si precisa che tale indicazione dovrà essere espressamente riportata sulla garanzia poiché l’art. 25 del Codice di validità del contratto cui la garanzia procedura civile si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con l’Università non rientra in tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzafattispecie. In caso di rescissione incameramento parziale o totale del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà deposito, l’Appaltatore deve provvedere entro il termine di sollevare eccezioni ed obiezioni10 giorni dall’effettuazione della trattenuta sulla garanzia, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso al reintegro della stessa per una somma di deposito insufficiente alla copertura del danno stessopari importo. La mancata costituzione garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della fornitura nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo della restante percentuale (25%) della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione definitiva sarà effettuato nei tre mesi successivi alla data della cauzione provvisoriadichiarazione di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dai Direttori dell’esecuzione della fornitura. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell’Appaltatore, di cui al precedente art. 4 ivi compresi quelli nei confronti del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriapersonale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.

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Samples: Accordo Quadro Quadriennale Per La Fornitura Di Prodotti Chimici E Articoli Da Laboratorio Per I Dipartimenti Scientifici Dell’universita’ Degli Studi Di Ferrara

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaAi sensi del D.Lgs 50/2016, nella fase di perfezionamento all’atto della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del contratto l'appaltatore presterà cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradel contratto al netto di IVA a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempienza dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione deve essere costituita in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82denaro contante, n.348. Qualora depositato presso la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione tesoreria comunale, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della L. 348/1982. La polizza dovrà contenere la clausola "a prima richiesta", con cui l’assicurazione o la banca si impegna a versare la somma garantita dietro semplice richiesta scritta, con esplicita rinunzia ad opporre le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione eccezioni di cui all’artall’Artt. 1957, comma 2, del codice civile1945 C.C., nonché l’operatività ad avvalersi del termine di decadenza previsto dall’Artt.1957 C.C. La cauzione dovrà riportare necessariamente la seguente clausola: "La presente fideiussione sarà valida ed operativa sino alla data in cui codesta Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteditta garantita". La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche cauzione sarà incamerata in caso di opposizione risoluzione del soggetto aggiudicatario ovvero contratto per inadempimento e con riserva di terzi aventi causaazione di risarcimento danni. Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito all'Impresa solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale su richiesta della Impresa Aggiudicataria. Resta salvo per la Stazione Appaltante, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La ditta appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione definitiva resta vincolata fino al termine nel caso in cui la Stazione Appaltante avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacontratto.

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Samples: comune.mottavisconti.mi.it