Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1dell’art. 103, del D.Lgs. 163/2006DLgs 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. In ; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, emessa da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, istituto autorizzato e cessa di avere effetto effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di ultimazione avanzamento dei lavori risultante dal relativo certificato(o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 113103, comma 42 del DLgs 50/2016, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno l’Amministrazione ha il diritto di valersi avvalersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione, cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di reintegrare nel termine quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 15 giorni la cauzione nella misura in norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiparte.

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Samples: Appalto, Appalto, Contratto Per L’appalto Di Lavori Pubblici

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto L’esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento fideiussoria del 10% dell’importo contrattualedegli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove la predetta percentuale di ribasso, se invece il ribasso sia d’asta è superiore al 20 per cento, l'aumento 20% l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari questa Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento copre: a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del ; b) il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore dall’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, danno; c) le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le maggiori spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta sostenute per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per ; d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo Tale cauzione può essere: 1) assicurativa con clausola di reintegrare nel termine di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); 2) bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome regolare esecuzione e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalticomunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori.

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Samples: Appalto Dei Lavori, Appalto Dei Lavori, Appalto Dei Lavori

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai 1. Ai sensi dell’articolo 11330, comma 12, del D.Lgs. 163/2006della legge, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale. In caso ; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di aggiudicazione con ribasso d'asta un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 20 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centola predetta misura percentuale. 2. La fideiussione bancaria garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria, assicurativa o la polizza assicurativa di intermediario finanziario con i requisiti di cui al comma 1 punto 50 dell’art. 145 della L. 388/2000, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con avere durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista oltre il termine previsto per la ultimazione l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 3. La cauzione viene prestata a è progressivamente svincolata come previsto dall’art.150 del regolamento Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia dell’adempimento fideiussoria si intende svincolata ed estinta di tutte diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le obbligazioni del contratto e del risarcimento spese dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, lavori da eseguirsi d’ufficio nonché a garanzia del per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in più all’appaltatore rispetto alle risultanze confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione ; l’incameramento della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltanteavviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno fermo restando il diritto dell’appaltatore di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatoreproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiLa garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in tutto corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o in parte durante l'esecuzione del contrattototalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza. variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In medesima garanzia può essere ridotta in caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34riduzione degli importi contrattuali, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo mentre non è integrata in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice aumento degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso stessi importi fino alla concorrenza di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiun quinto dell’importo originario.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoCiascun fornitore risultato idoneo all’esito della procedura in oggetto ai fini della stipula dell’accordo quadro e della successiva stipulazione dei contratti applicativi dello stesso, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire dovrà prestare una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, in favore dell’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”; detta garanzia dovrà essere costituita entro 15 giorni dalla richiesta. Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell’accordo quadro, come definita all’art. 2 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro) del presente capitolato speciale e dovrà coprire gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’accordo quadro, nonché di tutte le obbligazioni derivanti dai singoli contratti applicativi dello stesso, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dai suddetti obblighi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbiano eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata nel singolo appalto specifico; verrà escussa, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’appalto specifico, in caso di mancata stipula dell’appalto specifico per fatto dell’aggiudicatario dell’accordo quadro, nonché nel caso di dichiarazioni mendaci rese per la partecipazione all’appalto specifico. L’ammontare del Deposito è pari al 10 per cento 10% o più dell’importo contrattualedel contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La Ditta aggiudicataria potrà richiedere la riduzione della garanzia nei termini stabiliti all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui al comma 1 deve prevedere espressamente all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del debitore principale, Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini all’eccezione di cui all’art. 205 1957, comma 2 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del D.M. 12/3/2004, n. 123fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’affidamento dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltanteprovvisoria. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 solo dopo l’esecuzione completa e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto regolare di tutti i concorrenti con responsabilità solidale gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto stabilito nel caso di cui all'artcitato art. 37, comma 5, 103 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiD.Lgs 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale, Fornitura Di Endoscopi E Colonne, Fornitura Di Ventilatori E Stazioni Di Anestesia

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di fideiussoria (cauzione definitiva, pari ) del 10% dell’importo dei lavori con le modalità di cui al 10 per cento dell’importo contrattualeprecedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocento (4). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giornidetermina la revoca dell’affidamento, a semplice richiesta scritta l’acquisizione della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari della concessione) al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamentoconcorrente che segue nella graduatoria. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del D.Lgs. 163/2006risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, che aggiudica l'appalto o nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la concessione al concorrente che segue nella graduatoriacauzione non risultasse sufficiente. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere (5). L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiSi richiamano, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanzasull’argomento, l’art. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 30 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome Appalti e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'artsuccessive modifiche e l’art. 37, comma 5, 123 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiRegolamento.

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Samples: Contratto Di Appalto, Construction Contract, Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto1. Ai sensi dell’art. 103, ai sensi dell’articolo 113D.Lgs.n.50/2016, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. In ; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, emessa da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, istituto autorizzato e cessa di avere effetto effetto, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs.n.50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi dell’art. 103, comma 6°, del Codice, ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 8°, del Codice, l’Aggiudicatario, per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei lavori Lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. Ai sensi dell’artLa polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. 113Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20% (venti per cento) del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40% (quaranta per cento), comma 4, nel rispetto del D.Lgsprincipio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. 5. 163/2006, la mancata costituzione L’esecutore dei Lavori è infine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per 6. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantefideiussoria, che aggiudica l'appalto parzialmente o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzionetotalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 7. L'Appaltatore ha l'obbligo Nei casi di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui al precedente comma 3 la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, ha facoltà di chiedere all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatoreparte. In caso di riunione partecipazione alla gara di concorrenti ai sensi dell’art.34un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, comma 1 la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria raggruppamento o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalticonsorzio medesimi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoAl momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto l’appaltatore è obbligato a costituire prestare una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al fideiussoria nella misura del 10 per cento dell’importo contrattualenetto dell’appalto; qualora ne ricorrano i presupposti, potrà usufruire del beneficio di cui all’articolo 75, comma 7, del Codice. In Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all'art. 1957, comma 2c.2, del codice civileC.C., nonché l'operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria polizza primaria assicurativa deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123di primaria compagnia di assicurazione. La suddetta garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista fissata per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e da parte dell’appaltatore, del risarcimento dei di danni derivanti dall’eventuale inadempimento derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore rispetto alle risultanze per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e . La garanzia cessa di avere effetto solo soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi esecuzione. L’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatonormativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. Ai sensi dell’art. 113dell’articolo 146, comma 41, del D.Lgs. 163/2006D.P.R. n. 207/2010, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa garanzia è prestata dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale nel caso di cui all'artai sensi dell'art. 37, comma 5, del Codice degli appaltidei contratti. Ai sensi dell’articolo 113, e con responsabilità "pro quota" nel caso comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui all'art.37al comma1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 37 da parte della Stazione appaltante, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiche aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Contract, Contract

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006Codice dei contratti, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoria, fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 10% (dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di aggiudicazione con un ribasso d'asta offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoeccedente la predetta misura percentuale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei di appalti specifici per lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, eseguiti pari al 50 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti il rimanente ammontare residuo del 20 %, cessa di cui al precedente periodo, la cauzione avere effetto ed è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantitoautomaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; successivamente si procede allo lo svincolo progressivo in ragione e l’estinzione avvengono di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticodiritto, senza necessità di benestare del committenteulteriori atti formali, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanterichieste, da parte dell'appaltatore autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitorestituzioni. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione L’Amministrazione può avvalersi della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantefideiussoria, che aggiudica l'appalto parzialmente o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101totalmente, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d'ufficio e/d’ufficio o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei lavorisuccessivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per La Manutenzione Edile E Idrico Sanitaria

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore Ai fini della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoriadi concessione, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La l’aggiudicatario dovrà stipulare apposita fideiussione bancaria o la polizza assicurativa definitiva di cui importo pari al comma 1 deve prevedere 10% dell’importo totale pagabile indicato a pagina 2 dell’Avviso di gara informale per la durata contrattuale(un anno) che dovrà attestare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima ° Cod. Civ. e la sua operatività entro quindici giorni, a semplice 15 giorni dalla richiesta scritta della stazione appaltantedell’ERSU. La L’eventuale rinnovo espresso per un ulteriore anno sarà subordinato alla stipula di cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per commisurato ai consumi comunicati secondo le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini modalità di cui all’art. 205 13 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123presente capitolato. La garanzia fidejussoria è dovrà essere prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi pena di revoca della concessione e dovrà avere validità temporale pari alla data prevista per concessione fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, salva la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione risarcibilità del contrattomaggior danno. La cauzione viene prestata a stessa dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria del concedente, anche mediante semplice restituzione del documento di garanzia, e comunque finché non siano definite eventuali controversie . Tale fideiussione costituisce garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e impegni assunti dal concessionario e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finaleda eventuali inadempienze, salva comunque la risarcibilità del maggior danno danno. La fideiussione sarà svincolata e fatto restituita al termine della concessione, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio incameramento parziale o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatoretotale nei casi previsti. In tal caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiil gestore dovrà provvedere alla reintegrazione della stessa.

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Samples: Concession Agreement, Concession Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoAll’atto della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 113l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del D.LgsCodice, sull’importo contrattuale ivi comprese le prestazioni opzionali, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 163/2006L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, l’esecutore comma 1, del contratto Codice è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 ridotto del cinquanta per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoi soggetti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la garanzia fidejussoria è aumentata certificazione del sistema di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per centoqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centononché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 195793, comma 27, del codice civileCodice, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantee per le percentuali ivi indicate. La cauzione definitiva garantirà l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o da negligenze dell’Aggiudicatario stesso, oltre il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Ente per la sostituzione del soggetto negligente o inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati dall’Ente, nonché l’eventuale applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. L’Aggiudicatario incaricato si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, sollevando l’Ente da ogni responsabilità. La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione dei Servizi affidati, nel limite massimo del 7580% dell’iniziale (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo lo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentedella Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documentoavanzamento dell’attività, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123l'avvenuta esecuzione dei Servizi stessi. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista garanzia, per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione il rimanente ammontare residuo del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse20% (venti per cento), nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data ed è svincolata automaticamente all'emissione del verbale di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione verifica e validazione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori Servizi risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, comma 4senza necessità di ulteriori atti formali, del D.Lgs. 163/2006richieste, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltanteautorizzazioni, che aggiudica l'appalto dichiarazioni liberatorie o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltirestituzioni.

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Samples: Affidamento Diretto Per Servizi Geologici E Assistenza Archeologica, Accordo Di Programma

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore Precedentemente alla stipulazione del contratto è obbligato di appalto l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una garanzia fidejussoriafideiussoria, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010 a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso e secondo le modalità specificati negli atti di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma gara. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è fideiussoria deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato e dovrà essere svincolata secondo le modalità stabilite nell'art. 113 del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.LgsD. Lgs. 163/2006, la mancata costituzione . 3. L’amministrazione potrà avvalersi della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantefideiussoria parzialmente o totalmente, che aggiudica l'appalto per gli oneri derivanti dal mancato o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva inesatto adempimento dell’appaltatore ed in particolare per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta sostenute per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre dell’Appaltatore, per il diritto di valersi rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della cauzioneliquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. 4. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiLa garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in tutto corso d’opera essa sia stata incamerata parzialmente o in parte durante l'esecuzione del contrattototalmente, dall’amministrazione; in caso di inottemperanza. inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 5. In caso La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che può avvalersi della facoltà di riunione di concorrenti aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. dell’articolo 113 del Codice appaltiD. Lgs. 163/2006.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia dell'esatto adempimento dell’obbligo di concludere i singoli Contratti Applicativi, assunto con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, e degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltocontrattuali assunti con la sottoscrizione dei singoli Contratti Applicativi, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgsl'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà prestare la cauzione definitiva di cui all'art. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo 11 delle Condizioni Generali di cauzione definitivaContratto FS, pari al 10 10% (dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso cento) del valore di aggiudicazione con dell'Accordo stesso. Nel caso in cui il ribasso d'asta percentuale offerto risulti superiore al 10 10% (dieci per cento, ) la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), l'aumento la cauzione è aumentata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento) e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20% (venti per cento). La fideiussione Tale cauzione potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o la polizza assicurativa emessa da Istituti Bancari o assicurativi o da intermediari finanziari con le modalità e secondo il testo di cui all’Allegato n. 3 al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatorepresente Bando. In caso di riunione fidejussione prestata da intermediari finanziari, l’Aggiudicatario produce, il modulo di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 fidejussione contenente gli estremi dell'autorizzazione al rilascio di garanzie nei confronti del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e pubblico. L’Istituto fidejubente sarà sottoposto ad una valutazione di idoneità economico- patrimoniale da parte delle competenti strutture del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. La garanzia copre gli oneri per conto il mancato od inesatto adempimento. La garanzia sarà svincolata nei termini indicati all’articolo 10 dello schema di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiAccordo Quadro allegato al presente Bando.

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Samples: Accordo Quadro Di Lavori, Accordo Quadro Di Lavori

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal contratto d’appaltomancato o inesatto adempimento, l’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgsdell’art. 113 D.lgs 163/2006, l’esecutore a prestare cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoriadecreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a titolo motivato giudizio di cauzione definitivaPubliacqua s.p.a., dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, Publiacqua s.p.a. si riserva la facoltà di domandare all’impresa le necessarie integrazioni e/o modificazioni al contenuto della polizza. L’importo della garanzia è pari al 10 per cento dell’importo dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 75 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitol'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 all’atto del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123collaudo provvisorio. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento decadenza dell'affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi l'acquisizione della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.La garanzia copre:

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoAi sensi del disposto del punto III.1.1 del bando di gara, il concorrente aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 113fini del perfezionamento del contratto, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo tenuto entro il termine di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoalla costituzione, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa assicurativa, di cui una cauzione definitiva pari al comma 1 10% dell’importo complessivo presunto dei servizi richiesti. Tale cauzione definitiva deve prevedere espressamente la contenere formalmente ed espressamente: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, all’art. 1944 c.c. nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento la volontà e l’intenzione di un importo voler restare obbligato in solido con il debitore; - rinuncia ad eccepire la decorrenza dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 1957 c.c.; - operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Amministrazione. Sia la fideiussione bancaria sia la polizza assicurativa, devono essere provviste di sottoscrizione, autenticata da notaio, dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del Regolamentofideiussore o dell’assicuratore; devono prevedere espressamente l’impegno ad effettuare il pagamento a prima e semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, cui peraltro non può essere opposta alcuna eccezione da parte della sottoscritta (fideiussore), anche nell’eventualità di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 Nel caso in cui l’Agenzia non ottemperi a tale previsione, l’Amministrazione attiva le procedure necessarie per l’incameramento della cauzione provvisoria, fatta salva ogni ulteriore azione di risarcimento del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattodanno. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento definitiva deve avere una copertura temporale superiore di tutte le obbligazioni almeno 180 giorni rispetto al periodo di validità del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia nascenti dal contratto. Lo svincolo del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque deposito cauzionale è disposto dopo che l’Amministrazione ha accertato la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi del servizio, previa deduzione di eventuali crediti vantato dall’Amministrazione. Il garante è liberato dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatogaranzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Amministrazione da rimettersi al contraente. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione Qualora l’ammontare della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantesi riduca per effetto dell’applicazione di penali, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavorialtra causa, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per l’appaltatore deve provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel reintegro entro il termine di 15 10 (dieci) giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatoredal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata dall’Amministrazione. In caso di riunione incompleto o irregolare adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo oltre che degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, l’Amministrazione si riserva la facoltà di concorrenti ai sensi dell’art.34procedere con l'incameramento della cauzione definitiva, comma 1 del Codice degli appalti, salve le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e azioni per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltigli ulteriori danni subiti.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltocontrattuali, ai sensi dell’articolo 113prima della stipula del contratto, comma 1l’aggiudicatario dovrà costituire, nelle forme di legge, una cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo di aggiudicazione, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. 113 del D.Lgs. nr. 163/2006, l’esecutore . Tale cauzione definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattualee sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale e dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centodanno derivante da inadempienze della aggiudicatario, la garanzia fidejussoria è aumentata l’Amministrazione ha facoltà di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiincamerare, in tutto o in parte durante l'esecuzione parte, il deposito cauzionale, con l’obbligo per il contraente di reintegrarlo o rinnovarlo nel termine di dieci giorni dall’invito, sempre che la Stazione Appaltante non determini la risoluzione del contratto; , incamerando definitivamente il deposito stesso. L’Amministrazione ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in caso mora l’aggiudicatario, benefici ai quali lo stesso rinuncia. E’ fatto salvo il diritto della Stazione appaltante ad ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla risoluzione del rapporto obbligatorio. L’aggiudicatario che, per qualsiasi motivo, receda dal contratto incorre nella perdita del deposito cauzionale, senza possibilità alcuna di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34muovere opposizioni o sollevare eccezioni, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltirimanendo comunque impregiudicato il diritto dell’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento dei maggiori danni che non siano integralmente coperti dal deposito stesso.

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Samples: Service Agreement, Capitolato d'Appalto

Cauzione definitiva. A Al momento della stipulazione del contratto l’appaltatore deve presentare cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, assunti pari al 10 per cento % dell’importo contrattuale. In , nel caso in cui il ribasso concesso in sede di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centogara, superi il limite del 10% la garanzia fidejussoria è dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. Si applicano gli articoli 75 DLgs 163/06 s.m. i. e 123 del D.P.R. 207/2010. La fideiussione bancaria cauzione viene presentata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o la polizza assicurativa di cui della concessione al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteconcorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento d’avanzamento lavori o analogo documento, documento pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committenteCommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’Istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’Appaltatore o del concessionarioConcessionario, degli stati d'avanzamento d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autenticaautenticata, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123secondo la normativa vigente. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista copre gli oneri per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoprovvisorio. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni La stazione appaltante può chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; parte, in caso di inottemperanza. , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso base all’art. 75 DLgs 163/06 le imprese in possesso della certificazione di riunione sistema di concorrenti qualità usufruiscono della riduzione pari al 50% sulla cauzione provvisoria e sulla cauzione definitiva. Le certificazioni dovranno essere rilasciate da organismi accreditati, ai sensi dell’art.34delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000 , comma 1 la certificazione del Codice sistema di qualità, dovrà essere conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si precisa che la “dichiarazione e la certificazione di qualità” può essere rilasciata anche da un organismo accreditato nel settore EA28 da enti di accreditamento, diversi dal SINCERT, firmatari degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto accordi MLA EA. Si ricorda che i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di tutti i concorrenti polizza tipo approvati con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, Decreto del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, ministero delle Attività Produttive n ° 123 del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti12/03/2004.

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Samples: Appalto Per La Manutenzione Ordinaria, Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 54 comma 3 della L.R. n. 5/2007 e dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 54 comma 3 della L.R. n. 5/2007 e dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale

Cauzione definitiva. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto d’appaltopresente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di Euro ( / ), resa ai sensi dell’articolo 113dell’art. 113 del Codice, comma 1, del D.Lgsin favore dell’IGEA. 2. 163/2006, l’esecutore La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto è obbligato (24 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’IGEA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’IGEA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo seguito di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattualeritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinadempimento a tale obbligo, la garanzia fidejussoria è aumentata l’IGEA ha facoltà di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti dichiarare risolto di diritto il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocontratto. 4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettianzidette, è automatico, automatico senza necessità di del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o dell’Appaltatore, del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitoattestante l’avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, L’ammontare residuo pari al 25 venticinque per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’artsecondo la normativa vigente. 3. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il L’IGEA ha diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice soddisfazione degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso obblighi di cui all'artagli artt. 37, comma 5, 5 e 9 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltipresente contratto.

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Samples: Consulting Agreement, Service Agreement

Cauzione definitiva. A Ai sensi dell’art. 103, al momento della stipulazione del contratto l’appaltatore deve prestare garanzia fidejussoria degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, assunti pari al 10 per cento 10% dell’importo contrattuale. In Nel caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, 10% la garanzia fidejussoria è dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il 10%, in caso di ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giornidetermina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell’Ente appaltante. In tal caso l’appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto dopo 90 giorni dall’approvazione del Certificato di Regolare esecuzione. La garanzia fidejussoria è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Nel caso di inadempienze contrattuali, a semplice richiesta scritta l’ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della stazione appaltantecauzione come sopra prestata ed inoltre l’appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La garanzia cessa di avere effetto soltanto dopo 90 giorni dall’approvazione del certificato di Regolare Esecuzione e dopo che l’appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del lavoro. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall’appaltante fino all’adempimento delle condizioni suddette. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, dei lavori nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 7580% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettianzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per secondo la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltinormativa vigente.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai Ai sensi dell’articolo 113dell’art.113, comma 1, del D.LgsDlgs. 163/2006163/06, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. In ; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, emessa da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, istituto autorizzato e cessa di avere effetto effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del Dlgs. 163/06, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data esecuzione. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del Dlgs. 163/06, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di ultimazione avanzamento dei lavori risultante dal relativo certificato(o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. Ai sensi dell’art. 113101 del Reg. n. 554/99, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione l’Amministrazione può avvalersi della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantefideiussoria, che aggiudica l'appalto parzialmente o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzionetotalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L'Appaltatore ha l'obbligo Nei casi di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui al comma 4 la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiparte.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoAi fini della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà prestare in favore Roma Capitale, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, dell’art. 113 del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, fideiussoria pari al 10 per cento 10% dell’importo contrattualeContrattuale, conforme al facsimile di cui all’Allegato 3 (Fac-simile cauzione) alla Richiesta di Offerta. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoTuttavia, la l’importo della garanzia fidejussoria fideiussoria come sopra determinato, è aumentata aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20 per cento10% della medesima, l'aumento mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. La A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell’importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un ribasso pari al 24% ed un importo complessivo offerto di euro 1.000.000,00. Cauzione base 10% 10% 100.000,00 dal 10% al 20% del ribasso 10% x 1 10% 100.000,00 dal 20% al 24% del ribasso 4% x 2 8% 80.000,00 IMPORTO FINALE GARANZIA 28% 280.000,00 L’importo della cauzione definitiva può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, Fermo quanto previsto dall’art. 11 del contratto di AQ, la predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; si precisa tuttavia che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d’Italia 288 del 3.4.2015 - e nelle more della loro completa applicazione, la suddetta garanzia potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al comma 1 nuovo albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia dovrà essere predisposta nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 3 – Facsimile di cauzione per la stipula del contratto - e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, Contratto e cessa di avere effetto solo alla data a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione rilasciata per la stipula dell’Accordo Quadro per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’Appalto Specifico. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di emissione del certificato di collaudo provvisorio penali, o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoper qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel Contratto. Ai sensi dell’artLa garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 43, del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del soggetto appaltantefornitore all’istituto garante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiprestazioni contrattuali.

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Samples: Appalto Specifico, Appalto Specifico

Cauzione definitiva. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto d’appaltopresente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’articolo 113dell’art. 103 del Codice, comma 1, del D.Lgsin favore dell’ASL CN2. 163/2006, l’esecutore La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto è obbligato e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ASL CN2, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ASL CN2 qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo seguito di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattualeritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinadempimento a tale obbligo, la garanzia fidejussoria è aumentata l’ASL CN2 ha facoltà di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti dichiarare risolto di diritto il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocontratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 dell'80 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitol'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, L’ammontare residuo pari al 25 venti per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’artsecondo la normativa vigente. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il L’ASL CN2 ha diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice soddisfazione degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso obblighi di cui all'artagli artt. 37, comma 5, 5 e 10 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltipresente contratto.

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Samples: Fornitura E Installazione Impianto Di Trattamento Acqua, Fornitura E Installazione Di Un Tomografo Assiale Computerizzato Multistrato

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di fideiussoria (cauzione definitiva, pari ) del 10% dell’importo dei lavori con le modalità di cui al 10 per cento dell’importo contrattualeprecedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocento (7). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giornidetermina la revoca dell’affidamento, a semplice richiesta scritta l’acquisizione della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari della concessione) al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamentoconcorrente che segue nella graduatoria. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del D.Lgs. 163/2006risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, che aggiudica l'appalto o nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la concessione al concorrente che segue nella graduatoriacauzione non risultasse sufficiente. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere (8). L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiSi richiamano, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanzasull’argomento, l’art. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 30 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome Appalti e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'artsuccessive modifiche e l’art. 37, comma 5, 123 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiRegolamento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto Edilizia, Contract for Public Works

Cauzione definitiva. A La Ditta aggiudicataria, a garanzia degli dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1contratto, del D.Lgsrisarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. 163/2006, l’esecutore L’ammontare del contratto Deposito è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento 10% o più dell’importo contrattualedel contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la polizza assicurativa certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 1 deve prevedere espressamente 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda ULSS interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del debitore principale, Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini all’eccezione di cui all’art. 205 1957, comma 2 del RegolamentoC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004Il deposito dovrà ritenersi svincolato, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessetutti gli obblighi contrattuali, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione quanto stabilito nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’artcitato art. 113 del Codice appaltiD.Lgs 163/2006.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per Fornitura Di Contropulsatori Aortici

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento adempimenti di tutte le obbligazioni del contratto e derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseinadempimento, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore al Concessionario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e danno, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi nell’ipotesi di cui al successivo art. 12 “Penali”, il Concessionario deve costituire cauzione definitiva, corrispondente a quanto previsto dall’art. 113 del Codice dei Contratti, ad esclusione del comma 1. In particolare, tale cauzione definitiva dovrà: - essere presentata in originale al Concedente prima dell’avvio del servizio; - essere costituita tramite fideiussione bancaria o assicurativa; - avere importo garantito pari al 10 per cento dell’importo del contratto (valore della concessione); - avere validità per l’intera durata della concessione; - prevedere le clausole di cui allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004 n. 123, ad esclusione dell’art. 3, con espresso riferimento alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, alla rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché alla sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Concedente. Si precisa che lo svincolo progressivo della cauzione definitiva potrà avvenire dell’emissione annuale del certificato di regolare esecuzione (contestualmente al pagamento della fattura), di cui al precedente art. 3 punto 3.4. L’Amministrazione Concedente potrà richiedere al Concessionario la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Resta salvo per il Concedente l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.

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Samples: Concessione Della Gestione Degli Impianti Natatori

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgsd.lgs. 163/2006163/2006 e s.m.i., l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoria, fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la L’importo della garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per l’esecutore in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, così come previsto dall’art. 113, comma 1 1, del Codice. La garanzia fidejussoria deve prevedere espressamente essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con le seguenti clausole: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; ▪ la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività c.c.; ▪ l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteappaltante prevista dall’art. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione113, nel limite massimo comma 2, del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattualed.lgs. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123163/2006. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattociò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatodanno. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatoredell’esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione, cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierelavoratori. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiLa garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in tutto corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o in parte durante l'esecuzione del contrattototalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza. inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatoreall’esecutore, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltil’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante.

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Samples: Service Management Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto d’appaltopresente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’articolo 113dell’art. 103 del Codice, comma 1, del D.Lgsin favore dell’Azienda. 163/2006, l’esecutore La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto è obbligato (60 mesi) cui si aggiungono i 12 (dodici) mesi a costituire una garanzia fidejussoriadei prodotti collaudati e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Azienda, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Azienda qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a titolo seguito di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattualeritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinadempimento a tale obbligo, la garanzia fidejussoria è aumentata l’Azienda ha facoltà di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti dichiarare risolto di diritto il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocontratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 dell'80 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitol'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, L’ammontare residuo pari al 25 venti per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’artsecondo la normativa vigente. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il L’Azienda ha diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso la soddisfazione degli obblighi di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatorecui all’art. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere9 e/o nei casi previsti ai successivi artt. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.3412, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome 2 e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 3713, comma 5, 3 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltipresente contratto.

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Samples: Contract for the Supply of Diagnostic Systems

Cauzione definitiva. A Il Concessionario deve prestare cauzione definitiva a garanzia degli obblighi derivanti dal della perfetta esecuzione del contratto d’appaltopari al 10% dell’importo contrattuale da costituire a norma di legge, preferibilmente con una delle seguenti modalità: - fideiussione bancaria; - polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. L'importo della garanzia è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell’articolo 113delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, comma 1la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore suo eventuale rinnovo è ridotto del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 30 per cento, anche cumulabile con la predetta riduzione, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia fidejussoria e del suo eventuale rinnovo è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al ridotto del 20 per cento, l'aumento anche cumulabile con le suddette riduzioni, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE). Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di due punti percentuali per ogni punto gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1° un'impronta climatica (carbon footprint) di ribasso superiore al 20 prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni, il Concessionario deve allegare alla cauzione fotocopia della/e certificazione/i. Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni suddette, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità o della attestazione del modello organizzativo, o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. La fideiussione bancaria Detta cauzione dovrà contenere e prevedere: - l’impegno della banca o la polizza assicurativa della compagnia di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la assicurazione a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta dell’A.C. e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 1944 del RegolamentoCodice Civile e all’eccezione di cui all’art. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 1957, c. 2 del D.M. 12/3/2004Codice Civile; - la validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima restituzione dell’originale della formale sottoscrizione del contrattocauzione stessa. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le obbligazioni del contratto ragioni di debito e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stessedi credito, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento oltre che di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltieventuali altre pendenze.

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Samples: Capitolato Speciale Di Concessione

Cauzione definitiva. 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione e dei relativi contratti di fornitura, il Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di Euro = ( /00), mediante la stipula di una cauzione definitiva in favore della Regione Puglia di importo pari al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura (al netto degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltooneri fiscali). L’importo di cui sopra, ai sensi dell’articolo 113, e per effetto dell’art. 75 comma 1, del 7 D.Lgs. 163/2006163 del 2006, l’esecutore su richiesta del contratto Fornitore contraente, è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 ridotto del cinquanta per cento dell’importo contrattualerilasciata per effetto del possesso, delle apposite certificazioni del sistema di qualità conformi alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. In caso Si allegano al presente atto, copie autenticate degli appositi certificati. Le certificazioni prodotte dovranno coprire l’intero periodo di aggiudicazione validità della Convenzione. Ove la durata del certificato abbia validità temporale inferiore, sarà onere del Fornitore provvedere agli eventuali rinnovi , validi almeno fino alla data di estinzione della Convenzione e alla loro relativa trasmissione alla Regione Puglia. 2. Tale cauzione dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione, costituita in una delle forme stabilite dalla l. n. 348/1982 e coprire anche eventuali ulteriori ordinativi di fornitura degli Aderenti. 3. Tale cauzione definitiva dovrà quindi essere prestata: a) in contanti, con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata assegno circolare o in titoli di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione Stato; b) mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. Dovrà inoltre: a) essere incondizionata e irrevocabile, b) prevedere la polizza assicurativa clausola cosiddetta di cui al comma 1 deve “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta della Aderente contraente, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, c) prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione in deroga al disposto di cui all'articolo 1957all’art. 1944, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 2 cod. civ., d) essere idonea a semplice richiesta scritta della stazione appaltantesoddisfare eventuali penalità contrattuali. 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto Fornitore, anche future ai sensi e del risarcimento per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento singoli ordinativi di fornitura ricevuti. 5. La garanzia prestata opera nei confronti degli Aderenti a far data dalla ricezione dei relativi ordinativi di fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti. 6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli ordinativi di fornitura, e, comunque, fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno nascenti dai predetti ordinativi e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006Convenzione; pertanto, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantesarà svincolata, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto previa deduzione di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzioneeventuali crediti degli Aderenti, per provvedere al pagamento quanto di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettiviragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiobbligazioni contrattuali.

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Samples: Locazione Triennale Con Patto Di Riscatto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoL’aggiudicatario, ai sensi dell’articolo 113prima della stipula del contratto, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato tenuto a costituire una garanzia fidejussoriaprestare, a titolo garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva, definitiva in misura pari al 10 per cento 10% dell’importo contrattualecomplessivo di aggiudicazione dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 20% l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 20%. Detta cauzione sarà ridotta del 50% per centogli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. La Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio, e dovrà prevedere espressamente la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma co 2, del codice civilec.c., nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La mancata costituzione della stazione appaltantepredetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte della Agenzia, che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria, nonché l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui sopra. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del il rimborso delle somme pagate che l’Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte sostituzione del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi inadempiente e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua connessi maggiori oneri a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.qualsiasi titolo sopportati

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoAll’atto della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 113l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del D.LgsCodice, sull’importo contrattuale ivi comprese le prestazioni opzionali, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. 163/2006L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, l’esecutore comma 1, del contratto Codice è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 ridotto del cinquanta per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoi soggetti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la garanzia fidejussoria è aumentata certificazione del sistema di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per centoqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centononché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 195793, comma 27, del codice civileCodice, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantee per le percentuali ivi indicate. La cauzione definitiva garantirà l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o da negligenze dell’Aggiudicatario stesso, oltre il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Ente per la sostituzione del soggetto negligente o inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati dall’Ente, nonché l’eventuale applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. L’Aggiudicatario incaricato si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, sollevando l’Ente da ogni responsabilità. La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DATI IDENTIFICATIVI Codice documento DP Codice file PUA Soccavo archeologo CSA PUA ex sub-ambito 1 di Soccavo - 124 alloggi di edilizia Revisione 0 Data 22/11/2021 residenziale sociale sperimentale e relative urbanizzazioni La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione dei Servizi affidati, nel limite massimo del 7580% dell’iniziale (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo lo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentedella Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documentoavanzamento dell’attività, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123l'avvenuta esecuzione dei Servizi stessi. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista garanzia, per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione il rimanente ammontare residuo del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse20% (venti per cento), nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data ed è svincolata automaticamente all'emissione del verbale di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione verifica e validazione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori Servizi risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, comma 4senza necessità di ulteriori atti formali, del D.Lgs. 163/2006richieste, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltanteautorizzazioni, che aggiudica l'appalto dichiarazioni liberatorie o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltirestituzioni.

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Samples: Accordo Di Programma

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto1. Al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, l’Appaltatore deve prestare una cauzione nella misura prevista dall’art. 103 del D.LgsD.lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di 50/2016. Tale cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattualedell'importo dei lavori, è da prestare mediante le modalità previste dall’art. 93 commi 2 e 3. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, cento la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 all’80 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo iniziale garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committenteCommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione esecuzione, o comunque decorsi fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento decadenza dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in fase di offerta da parte del soggetto appaltante, della stazione appaltante che aggiudica l'appalto o la concessione l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.

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Samples: Capitolato D’oneri

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto è obbligato e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a costituire prestare, in sede di stipulazione del contratto, una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, definitiva pari al 10 per cento 10% dell’importo contrattuale. In caso complessivo di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento(IVA esclusa), la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. L’importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. Tale cauzione sarà annualmente riducibile di 1/5 dell’importo originario. La fideiussione bancaria o cauzione potrà essere costituita alternativamente con le stesse modalità previste per la polizza assicurativa di cui al comma 1 cauzione provvisoria. Non sarà ritenuta valida la cauzione definitiva prestata in forme diverse da quelle su indicate. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedeve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantitocomunque, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, avere efficacia fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentead apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la sola condizione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. L’importo della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o garanzia è ridotto del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 cinquanta per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 205 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e s.m.i.. In caso di soggetti plurimi la cauzione potrà essere dimezzata ai sensi del Regolamentocitato art. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 75 alla condizione che tutti i partecipanti siano in possesso della prevista certificazione di sistema di qualità. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia, alternativamente: a) copia, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità in corso di validità; b) dichiarazione ex DPR. 445/2000 che attesti il possesso della certificazione, con l’indicazione del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto suo oggetto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoscadenza. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiSi accetta incondizionatamente…………..………………….

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a La Ditta aggiudicataria deve costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, un deposito cauzionale definitivo pari al 10 per cento dell’importo contrattualedell'importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del D. lgs 163/2006 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria Il costo relativo alla cauzione è a carico della Ditta Aggiudicataria. Lo svincolo progressivo della cauzione definitiva avrà luogo a seguito di apposite verifiche di conformità ai sensi degli artt. 312 e ss. del DPR. 207/2010 eseguite nel rispetto delle procedure interne di Sardegna Ricerche ed effettuate entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione effettuata secondo le ripartizioni o la polizza assicurativa di cui fasi stabilite dal presente capitolato e dagli ulteriori documenti dell’appalto come riportati al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteprecedente articolo 7. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata stabilita a garanzia dell’adempimento da parte della Ditta Aggiudicataria di tutte le obbligazioni Obbligazioni del contratto Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento il risarcimento di ogni altra azione nel caso danno eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. Qualora la Ditta Aggiudicataria incorresse in cui risultasse insufficienteuna delle violazioni previste dalle norme antimafia, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi Sardegna Ricerche provvederà all'incameramento della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltialcuno.

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Samples: Fornitura Di Firewall, Networking, Pc

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1dell’art. 103, del D.Lgs. 163/2006DLgs 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. In ; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, emessa da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, istituto autorizzato e cessa di avere effetto effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di ultimazione avanzamento dei lavori risultante dal relativo certificato(o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 113103, comma 42 del DLgs 50/2016, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno l’Amministrazione ha il diritto di valersi avvalersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione, cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di reintegrare nel termine quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 15 giorni norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria, salva comunque per l’Amministrazione la cauzione nella misura in risarcibilità del maggior danno. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiparte.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoAl momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto l’appaltatore è obbligato a costituire prestare una garanzia fidejussoria, a titolo fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale Al fine di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoesecuzione. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la mancata costituzione reintegrazione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contrattoparte; in caso di inottemperanza. , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatoreall'esecutore. Tale garanzia può essere prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di riunione cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente Il Committente si riserva il diritto di concorrenti ai sensi dell’art.34richiedere, comma 1 del Codice degli appaltiin qualsiasi momento, le garanzie fidejussorie sono costituitela modifica delle polizze assicurative di cui sopra con abolizione, su mandato irrevocabilein tutto o in parte, dall'impresa mandataria delle franchigie qualora si verificassero sinistri in numero ed entità tali da giustificarlo COPERTURE ASSICURATIVE L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o capogruppo in nome collaboratori, anche connesso all’impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l’esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per conto qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di tutti i concorrenti con terzi o di prestatori d’opera della medesima impresa aggiudicataria. Quest’ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità solidale nel caso civile verso terzi (RCT) e verso pre- statori d’opera (RCO), a copertura dei rischi di cui all'artdanni cagionati a terzi (per morte, lesioni per- sonali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d’opera, veri- ficatisi in relazione all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. 37La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni esten- sive della copertura assicurativa, comma 5che dovranno essere rese espressamente operanti, a inte- grazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d’uso della compagnia: • estensione del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.novero dei terzi:

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto1. Ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. è richiesta una cauzione definitiva, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una sotto titolo di garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento 10% dell’importo contrattuale. In caso ; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di aggiudicazione con ribasso d'asta una offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta misura percentuale; ove il ribasso qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’imprto a base d’asta in misura superiore al 20 per cento20%, l'aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto punti di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 20%. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici 6 mesi successivi alla data prevista oltre il termine previsto per la ultimazione l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 3. La cauzione viene prestata a Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia dell’adempimento fidejussoria si intende svincolata ed estinta di tutte diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le obbligazioni del contratto e del risarcimento spese dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, lavori da eseguirsi in ufficio nonché a garanzia del per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in più all’appaltatore rispetto alle risultanze confronto ai risultati della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione ; l’incameramento della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltanteavviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno fermo restando il diritto dell’Appaltatore di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatoreproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiLa garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in tutto corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o in parte durante l'esecuzione del contrattototalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza. variazione al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In medesima garanzia può essere ridotta in caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34riduzione degli importi contrattuali, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo mentre non è integrata in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice aumento degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso stessi importi fino a concorrenza di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiun quinto dell’importo originario.

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Samples: Construction Contract

Cauzione definitiva. A Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi derivanti dal assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura/noleggio, il concessionario costituisce una cauzione definitiva in favore dell’ AUSL della Romagna di importo pari a 10% del valore del contratto d’appalto, (al netto degli oneri fiscali) eventualmente ridotta/incrementata ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.LgsD.Lgs.50/2016 art. 163/2006, l’esecutore 103. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantee fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del concessonario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Forme di inadempimento, penali e procedimento di contestazione ”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’AUSL della Romagna, per quanto di ragione, verso il concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali. La cauzione può essere progressivamente svincolata a misura e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale80%. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/effetto dell’applicazione di penali, o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per qualsiasi altra causa, il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per concessionario deve provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel reintegro entro il termine di 15 30 (trenta) giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatoredell’AUSL della Romagna. In caso di riunione inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltidichiarare risolto il presente contratto.

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Samples: Concessione Di Spazi Per Intermediazione Pubblicitaria E Sponsorizzazione

Cauzione definitiva. A L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltodefinitiva a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitivan.50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. In Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. La fideiussione bancaria cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la polizza assicurativa reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di cui al comma 1 inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo Lo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista confronti dell'impresa per la ultimazione dei lavori; essa quale la garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattoprestata. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatoredel soggetto aggiudicatario o dell'esecutore. Le stazioni appaltanti Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dalle figure sopra per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, raggruppamenti temporanei le garanzie fidejussorie fideiussorie e le garanzie assicurative sono costituitepresentate, su mandato irrevocabile, dall'impresa dalla mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con ferma restando la responsabilità solidale nel caso tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'artall'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 37n.50/2016 e ss.mm.ii. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, comma 5, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso prezzo di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiaggiudicazione.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto d’appaltopresente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx resa ai sensi dell’articolo 113dell’art. 103 del Codice, comma 1, del D.Lgsin favore dell’Istituto. 163/2006, l’esecutore La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto è obbligato e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, da parte dell’Istituto, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo seguito di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattualeritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinadempimento a tale obbligo, la garanzia fidejussoria è aumentata l’Istituto ha facoltà di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti dichiarare risolto di diritto il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocontratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettianzidette, è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell’Appaltatore, degli stati d'avanzamento di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitol'avvenuta esecuzione. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 venti per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’artsecondo la normativa vigente. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il L’Istituto ha diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice soddisfazione degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso obblighi di cui all'artagli artt. 37, comma 5, 5 e 9 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltipresente contratto.

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Samples: Fornitura Di Vaccini Veterinari

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, dell’art. 113 del D.Lgs. 163/200612 aprile 2006 n. 163, l’esecutore del contratto l'esecutore dei lavori è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattualedell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato nei termini secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui all’artai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. 205 La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004soggetto appaltante o concedente, n. 123che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento copre: 1 L’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del ; 2 il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore dall’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi danno; 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le maggiori spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta sostenute per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per ; 4 le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo Tale cauzione può essere: 1 assicurativa con clausola di reintegrare nel termine di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); 2 bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome regolare esecuzione e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalticomunque non oltre 12 mesi dalla ultimazione dei lavori.

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Samples: Construction Contract

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto L‟appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell’importo 10% dell‟importo contrattuale, ai sensi dell'art. 103 del d.lgs. n. 50/2016 con le modalità di cui all'articolo 93 dello stesso decreto. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. La fideiussione bancaria o Ai sensi dell‟articolo 103 comma 5 del d.lgs. n. 50/2016 la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 7580% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committentedella “S.A.”, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'appaltatore, degli stati d'avanzamento di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123l'avvenuta esecuzione. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista garanzia, per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione il rimanente ammontare residuo del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse20%, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’artdell‟art. 113, 103 comma 4, 2 del D.Lgsd.lgs. 163/2006, n. 50/2016 la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno “S.A.” ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre dell'appaltatore e ha il diritto di valersi della cauzione, cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di reintegrare nel termine appalti di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiservizi.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. A L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire una cauzione definitiva, in uno dei modi stabiliti dalla Legge, nella misura del 20% del canone annuo della concessione, al netto di Iva, come determinato in sede di offerta, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltopresente Capitolato, ai sensi dell’articolo 113dell’eventuale risarcimento dei danni, comma 1nonché del rimborso delle spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del D.Lgs. 163/2006servizio da parte dell’aggiudicatario, l’esecutore ivi compreso il maggior prezzo che l’Amministrazione Comunale dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto aggiudicato all’aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoinadempienze della stessa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile, c.c. nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione contraente. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 Resta salvo per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di L’aggiudicatario è obbligata a reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in di cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente all’amministrazione Comunale avesse dovuto valersiavvalersi, in tutto o in parte parte, durante l'esecuzione l’esecuzione del contratto; . La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto in caso assenza di inottemperanzacontroversia. Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei facoltà di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltirisarcimento danni.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto L'appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattualenelle forme di un garanzia fideiussoria, a norma dell’art. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento113 del D.Lgs. n. 163/2006 e secondo le modalità indicate dall’Agenzia del Lavoro. 2. La fideiussione bancaria garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che la polizza assicurativa stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nell’art. 21, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali. 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale1, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dello svolgimento del servizio, nel limite massimo del 7575 % dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 (settantacinque per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento cento) dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o dell'appaltatore, del concessionariodocumento di pagamento di cui all’art. 9, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documentopresentato dall’appaltatore, regolarmente vistato dall’Agenzia del Lavoro, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitol'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 % (venticinque per cento cento) dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini dall’Agenzia del Lavoro, previa deduzione di eventuali crediti della stessa verso l’appaltatore derivanti dal contratto, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia del Lavoro. 4. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’appaltatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Agenzia del Lavoro. 5. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Agenzia del Lavoro ha facoltà di dichiarare risolto il contratto, previa comunicazione all’appaltatore mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. 6. Nel caso di proroga/rinnovo/integrazione del contratto l’appaltatore dovrà integrare la cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123al presente articolo. 7. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" al presente articolo dovrà altresì essere conforme a quanto indicato nel caso bando di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltigara.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltocontrattuali di cui al presente Accordo, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 113e per gli effetti dell’art. 11 delle CGC, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato ha costituito la garanzia a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo mezzo di cauzione definitivapolizza fideiussoria n. emessa il fino alla concorrenza di € (euro /00), pari al 10 per cento % dell’importo della prima annualità dell’AQ, ed acquisita agli atti di FER ed acquisita agli atti di FER con l’impegno del garante di rinnovare la cauzione all’esercizio dell’opzione contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la La suddetta garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedella regolare esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 (settantacinque per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentedi FER, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o dell’Appaltatore, del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione attestante l’approvazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla di ciascun contratto applicativo. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito sarà svincolato alla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoapprovazione del certificato di collaudo generale e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione Qualora nel periodo di validità della garanzia determina si verifichi una variazione sfavorevole delle condizioni economico-patrimoniali dell’istituto fideiubente, l’Appaltatore, su richiesta di FER, dovrà procedere, entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto dotato di affidabilità creditizia, pena la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'artgli effetti dell’art. 37, comma 5, 1456 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalticodice civile.

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Samples: Accordo Quadro Per Il Completamento Dell’elettrificazione Delle Linee Ferroviarie

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoL’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell’importo di € rilasciata da La cauzione dovrà essere adeguata ogni qualvolta il canone subisca variazione superiore al 5% rispetto a quello di riferimento per la cauzione esistente. In tali circostanze, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo la cauzione definitiva dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale15 giorni. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinottemperanza, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, reintegrazione si effettua a semplice richiesta scritta della stazione appaltantevalere sui compensi mensili da corrispondere all’Appaltatore. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle di somme pagate eventualmente corrisposte in più all’appaltatore rispetto alle risultanze dall’Amministrazione Comunale nonché della liquidazione finaletacitazione di crediti esposti da terzi verso la stazione appaltante in relazione a servizi e/o forniture connesse con l'appalto, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di salva, in tutti i casi, ogni altra azione nel caso ove la cauzione non risultasse sufficiente. La cauzione definitiva verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale; resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, potrà restare vincolata, in cui risultasse insufficientetutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l’Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatosaranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativi e previdenziali. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno L’Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettividei Contratti Collettivi, delle leggi Leggi e dei regolamenti Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.

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Samples: Contract for Integrated Management of Urban Hygiene Services

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoIl Concessionario è tenuto a prestare ex art. 103 del D. Lgs. 50/2016, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, fideiussoria a titolo di cauzione definitivadefinitiva in misura pari a: • 10% ovvero, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore rialzi superiori al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è alla percentuale aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10% ai sensi dell’art. 103, comma 1, terzo e quarto periodo del Codice, dell’importo totale dell’investimento complessivo oggetto del Contratto; ove La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte, di esecuzione dei lavori e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia, nel caso in cui il ribasso sia superiore al 20 per centoConcessionario risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoverrà ridotto del 50%. La fideiussione bancaria o Si applica la polizza assicurativa riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione del 50% per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento UE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, anche cumulabile con la riduzione per il possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento UE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall’art. 93, comma 1 7 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per usufruire di tale beneficio il Concessionario dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un’autorità amministrativa o notaio. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civilecivile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Comune di Simala e intestate al Concessionario. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, nonché l'operatività che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Concessionario. L’incameramento della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticoavviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di benestare dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o Concessionario di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitoproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantefideiussoria, che aggiudica l'appalto parzialmente o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101totalmente, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori delle prestazioni da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel d’ufficio. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il del Concessionario, l’Amministrazione ha diritto di valersi avvalersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. In caso di inadempienze derivanti dalla inosservanza del Concessionario per l’inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti che espletano la prestazione, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario. La garanzia fideiussoria in cantierequestione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L'Appaltatore ha l'obbligo Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di reintegrare nel termine di 15 giorni benestare dell’Amministrazione, con la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersisola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Concessionario, del documento, in tutto originale o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanzacopia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatoreL’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito deve permanere fino al termine della concessione. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso La garanzia definitiva di cui all'art. 37, comma 5, sopra può essere presentata secondo le modalità previste dal Codice dei Contratti ovvero mediante versamento sul conto corrente bancario del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso Servizio di cui all'art.37, comma 6, Tesoreria del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiComune di Simala – banca di credito cooperativo di Arborea – filiale di Mogoro - IBAN: XX00X0000000000000000000000.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di fideiussoria (cauzione definitiva, pari al 10 per cento ) del 10% dell’importo contrattualedei lavori (art. 113 D.Lgs. n. 163/2006). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocento (4).(art. 113 D.Lgs. n. 163/2006). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giornidetermina la revoca dell’affidamento, a semplice richiesta scritta l’acquisizione della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari della concessione) al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamentoconcorrente che segue nella graduatoria. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del D.Lgs. 163/2006risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, che aggiudica l'appalto o nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la concessione al concorrente che segue nella graduatoriacauzione non risultasse sufficiente. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma cantiere (5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti).

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai 1. Ai sensi dell’articolo 113dell’art.113, comma 1, del D.LgsD.lgs. 163/2006163/06, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. In ; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, emessa da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, istituto autorizzato e cessa di avere effetto effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del D.lgs. 163/06, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoesecuzione. 3. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113, comma 4, 113 del D.LgsD.lgs. 163/2006163/06, la mancata costituzione garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copiaautentica. 4. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantefideiussoria, che aggiudica l'appalto parzialmente o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzionetotalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. L'Appaltatore ha l'obbligo Nei casi di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui al comma 4 la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiparte.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. 7.1 A garanzia dell’adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoassunti con il presente contratto, l'appaltatore si impegna ha costituito e trasmesso all’Istituto, anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, apposita garanzia sotto forma di fideiussione (polizza fideiussoria n. 2344935 emessa da Coface S.A.) di importo pari ad € 12.581,40, con scadenza al 22 Febbraio 2025. Tale importo è stato ridotto del 50%, rispetto al 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 113dell’art. 93, comma 17 del d.lgs. n. 50/2016, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garantepossesso delle certificazioni rilasciate, da parte dell'appaltatore o del concessionarioorganismi accreditati, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento ai sensi delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima norme europee della formale sottoscrizione del contratto. serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI CEI ISO9000. 7.2 La cauzione viene è prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale conseguenti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, esecuzione. 7.3 L’Istituto può richiedere all’appaltatore la mancata costituzione reintegrazione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contrattoparte; in caso di inottemperanza. , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso all'esecutore. 7.4 L’Istituto ha il diritto di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34valersi della cauzione, comma 1 del Codice degli appaltinei limiti dell’importo massimo garantito, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di cui all'art. 37, comma 5, risoluzione del Codice degli appalti, contratto disposta in danno dell’esecutore e con responsabilità "pro quota" nel caso ha il diritto di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto

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Samples: Contract for System Assistance Services

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoAi fini della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva a favore della Agenzia ai sensi dell’articolo 113, comma 1, dell’art. 103 del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, Codice pari al 10 per cento dell’importo dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è progressivamente svincolata prestata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionegaranzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dall’esecuzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 c.c.. In particolare, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantitola cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario, anche quelli a decorrere dal raggiungimento fronte dei quali è prevista l’applicazione di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 penali nei confronti dell’Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti l’applicazione delle penali di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123articolo. La garanzia fidejussoria è prestata con opera per tutta la durata non inferiore a dodici mesi successivi del Contratto, e comunque, sino alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante nascenti dal relativo certificatopredetto Contratto. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006Pertanto, la mancata costituzione garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso l’Aggiudicatario, a seguito della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriapiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/effetto dell’applicazione di penali, o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavoriqualsiasi altra causa, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per l’Aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel reintegro entro il termine di 15 10 (dieci) giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltilavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.

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Samples: Professional Services

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai 1. Ai sensi dell’articolo 113103 del Codice, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale. In caso complessivo dell’accordo quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di aggiudicazione con ribasso d'asta un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); ove qualora il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoeccedente la predetta misura percentuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione bancaria rilasciato da una banca o la da un intermediario finanziario autorizzato o polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al comma 1 predetto decreto. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo. 3. La garanzia fideiussoria deve permanere, ai sensi dell’articolo 103, del Codice dei contratti, fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione dell’ultimo contratto applicativo e, comunque, almeno per la durata di sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori dell’ultimo contratto applicativo; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale conclusione dell’accordo. 4. La cauzione definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civilec.c., nonché l'operatività l’operatività della garanzia cauzione medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. 5. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, dell’esecuzione dei contratti applicativi nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 7580% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo di cui sopra è automatico, senza necessità di benestare del committentedella Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell’Appaltatore, degli stati d'avanzamento d’avanzamento lavori relativi ai contratti applicativi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitol’avvenuta esecuzione. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato nei termini ed estinto di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004diritto, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni una volta emesso il conto finale dell’ultimo contratto applicativo e al saldo della rata finale dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattolavori da esso derivanti. 6. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto dell’accordo e dei relativi contratti applicativi e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finalefinale di ciascun contratto applicativo, salva comunque salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatodanno. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione fideiussoria, parzialmente o totalmente, per 7. L’incameramento della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantegaranzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno fermo restando il diritto dell’Appaltatore di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatoreproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 8. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiLa garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in tutto corso di esecuzione dei singoli contratti applicativi o in parte durante l'esecuzione di validità del contratto; in caso di inottemperanzapresente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. 9. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 Il mancato pagamento del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltipremio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

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Samples: Accordo Quadro Dei Lavori Di Manutenzione Edile

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi tutti derivanti dal contratto d’appaltopresente appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore l'Appaltatore verserà alla Stazione Appaltante - alla firma del contratto è obbligato a costituire una o alla consegna dei lavori in caso di consegna sotto riserva di legge - il prescritto deposito cauzionale sotto forma di garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, fideiussoria bancaria o polizza assicurativa pari al 10 per cento dell’importo contrattuale10% dell'importo contrattuale al netto del ribasso d'asta, fatta salva la maggiore percentuale in relazione a quanto disposto dall'art. 113 del D.Lgs.n.163/06 e s.m.i. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. Rimane fermo che in caso di “gravi infrazioni” alle norme in materia di sicurezza e ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro si provvederà all’esclusione già in sede di gara. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro quindici giorni dal ricevimento della semplice richiesta scritta senza alcun onere di documentazione o motivazione della richiesta medesima da parte della S. A., e la espressa rinuncia all'eccezione ad avvalersi dei termini di cui all'articolo 1957all’art. 1957 C. C. La mancata presentazione della garanzia entro 15 giorni dalla richiesta scritta della Stazione Appaltante può comportare la revoca dell'aggiudicazione e l'incameramento della cauzione provvisoria, così come previsto dall'art. 113, comma 2, del codice civileD. Lgs. 163/2006. Ai sensi dell’art 47, nonché l'operatività comma 2, del C. G. A. R. la cauzione definitiva di cui all’articolo 30, comma 2, della garanzia medesima entro quindici giornilegge regionale 27/03, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedeve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque fino alla decorrenza di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, così come stabilito dall’articolo 123, comma 1, del DPR 207/2010. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento di avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo 50% dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare 50% dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, 5% dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento 10% di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza dunque necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, dell’appaltatore degli stati d'avanzamento di avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, autentica attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale 25% dell’iniziale importo garantito, garantito è svincolato nei termini secondo la normativa vigente. Il deposito cauzionale resta vincolato fino alla data di cui all’art. 205 emissione del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata certificato di collaudo provvisorio o comunque sino a che non inferiore a saranno decorsi dodici mesi successivi alla dalla data prevista per la di ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla lavori come risultante dal relativo certificato, qualora la Stazione appaltante prima Appaltante non abbia avviato le operazioni di collaudo, sempre che il mancato rilascio del certificato di collaudo o di regolare esecuzione non dipenda da fatto imputabile all'impresa. Facoltà della formale sottoscrizione del contratto. Stazione Appaltante di disporre della cauzione La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto contrattuali e del risarcimento dei di danni derivanti dall’eventuale inadempimento dal mancato od inesatto adempimento delle obbligazioni stessestesse da parte dell’appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più all’appaltatore durante l'appalto rispetto alle risultanze della al credito dell'Appaltatore risultante dalla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva anche per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel e ciò anche in caso di rescissione d'ufficio del contratto. La Stazione Appaltante ha il diritto di rivalersi sulla cauzione anche in ragione dell’avvenuta risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione, cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo all’appaltatore in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalticorso d’opera.

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Samples: Construction Contract

Cauzione definitiva. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltocontrattuali, ai sensi dell’articolo 113per il risarcimento di eventuali danni e l’applicazione di penali, comma 1il Broker dovrà presentare, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore prima della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoriao dell’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza o di necessità, a titolo un deposito cauzionale definitivo d’importo pari al 10 % (dieci per cento) del valore del contratto definito sulla base dei premi assicurativi imponibili attuali e della misura percentuale della provvigione offerta in sede di gara. La cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La se presentata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo 1957, all’art. 1957 comma 2, 2 del codice civilec.c., nonché l'operatività della garanzia medesima la sua operatività entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteProvincia di Venezia e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte della Provincia di Venezia. Non è ammesso il frazionamento annuale del premio. La mancata costituzione della cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedetermina la revoca dell’affidamento e comporta da parte della Provincia di Venezia l’acquisizione della cauzione provvisoria, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento con l’applicazione delle sanzioni di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentelegge, con la sola condizione facoltà di procedere allo scorrimento della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitograduatoria. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è Qualora sia prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi deposito in contanti il versamento dovrà avvenire sul ccb intestato alla data prevista Provincia di Venezia codice IBAN XX00X 00000 00000 000000000000, che sarà considerato infruttifero. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro della formale sottoscrizione del contrattostessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Provincia di Venezia. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e È fatto salvo l'esperimento l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’artaltre disposizioni previste dall’art. 113 del Codice appaltiCodice.

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Samples: Brokerage Service Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1dell’art. 103, del D.Lgs. 163/2006DLgs 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. In ; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, emessa da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, istituto autorizzato e cessa di avere effetto effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoesecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà 4. Ai sensi dell’art. 113103, comma 42 del DLgs 50/2016, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno l’Amministrazione ha il diritto di valersi avvalersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione, cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di reintegrare nel termine quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 15 giorni la cauzione nella misura in norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiparte.

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Samples: Contract for Works

Cauzione definitiva. A La garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltodefinitiva, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, 103 del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto Codice “è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento inadempi- mento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore dall’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore”. Nessun interesse o risarcimento a qualsiasi titolo sarà dovuto per il deposito della stessa. L’operatore economico aggiudicatario sarà ritenuto responsabile dell’operato dei suoi dipendenti e fatto salvo l'esperimento pertanto assumerà in proprio ogni responsabilità in caso di ogni altra azione nel infortuni ed in caso in di danni arrecati a persone e cose sia dell’Azienda che di terzi, causati da manchevolezze o trascuratezze nell’esecuzione delle prestazioni di cui risultasse insufficienteal presente Capitolato. A tale fine, l'operatore economico aggiudicatario dovrà quindi stipulare una polizza assicurativa ai sensi dell'art. 103, comma 7, del D. Lgs. n. 50/2016, che tenga indenne la stazione appaltante da tut- ti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e cessa che preveda anche una garanzia di avere effetto solo alla data respon- sabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione del servizio, per un massimale pari ad almeno il dop- pio dell’importo contrattuale, con un minimo di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi € 500.000,00. La copertura assicurativa decorre dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoconsegna e cessa al termine del periodo di riferimen- to contrattuale. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di com- missione da parte dell'operatore economico aggiudicatario non comporta l'inefficacia della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatorianei confronti dell’Azienda. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, Tutte le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva coperture assicurative sopra descritte devono essere conformi agli Schemi tipo vigenti per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltilegge.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto11.1 Ai fini della stipula del contratto, ai sensi dell’articolo 113l’aggiudicatario dovrà prestare, comma 1in ossequio alla normativa applicabile, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoriadefinitiva, a titolo sotto forma di cauzione definitivao fideiussione, pari al 10 per cento 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore posto a base della gara in favore della FMSI, salvo quanto disposto al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123successivo art.11.5. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento copre l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficienteverso l’appaltatore, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre dell’esecutore, il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo lavoratori. 11.2 La garanzia potrà essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di reintegrare nel termine cui alla normativa applicabile. 11.3 La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, secondo comma, del C.C., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi(quindici) giorni, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; a semplice richiesta scritta della FMSI. 11.4 La garanzia dovrà, inoltre, avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. 11.5 Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo possesso da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34parte dell’aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/attestazioni/rating), comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, al precedente art.4.8. 11.6 La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la decadenza dell’aggiudicazione e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltila FMSI potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Servizi Di Assistenza Tecnica E Supporto Sistemistico

Cauzione definitiva. A titolo di cauzione l’appaltatore verserà la somma di € 1.000,00 a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltocontratto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civiledell’eventuale risarcimento danni, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finaleche l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione delle opere appaltate, salva comunque per fatto dell’appaltatore, a causa di inadempimento o cattiva gestione. La cauzione è mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la risarcibilità durata del maggior danno contratto. Essa pertanto va integrata a mano a mano che su di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione del presente capitolato speciale. Il deposito cauzionale è svincolato e fatto restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Resta salvo l'esperimento per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in di cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente l’Amministrazione avesse dovuto valersi, valersi in tutto o in parte parte, durante l'esecuzione l’esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione inadempienza il contratto si intenderà rescisso d’ufficio e l’appaltatore risponderà di concorrenti ai sensi dell’art.34ulteriori inadempimenti, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome danni e per conto di tutti i concorrenti ammanchi con responsabilità solidale nel caso la cauzione di cui all'artal 1° comma del presente articolo. 37, comma 5, La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalticontratto.

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Samples: Capitolato d'Onere

Cauzione definitiva. A garanzia dell’esatto e corretto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltocontrattuali, ai sensi dell’articolo 113la società aggiudicataria dovrà costituire, comma 1all’atto della stipula del contratto, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, fideiussoria per una somma pari al 10 per cento 10% del valore contrattuale mediante fideiussione bancaria o assicurativa. La società affidataria potrà avvalersi del beneficio della riduzione del 50% dell’importo contrattualedella garanzia, qualora sia in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001 o equivalente. La polizza fideiussoria deve essere presentata in originale e costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinesatto o mancato adempimento degli obblighi contrattuali da parte della società aggiudicataria, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per centol’Agenzia si rivarrà, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalesenza alcuna formalità, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957sulla cauzione definitiva, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorniincamerandola, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneristoro di ogni danno e delle penali contrattuali, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123salvi gli ulteriori eventuali danni subiti. La garanzia fidejussoria fideiussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte progressivamente svincolata, secondo le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi modalità dell’art. 113, comma 45 del D.lgs.50/2016. La fidejussione richiesta sarà trasmessa dalla società all’Agenzia, del D.Lgs. 163/2006, dopo la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzionecomunicazione dell’aggiudicazione provvisoria, per provvedere al pagamento posta elettronica, e poi inviata in originale mediante servizio postale, a mezzo di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza raccomandata con avviso di norme e prescrizioni del contratti collettiviricevimento, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelao mediante corrieri privati o agenzie di recapito debitamente autorizzati, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiovvero consegnata a mano da un incaricato dell’impresa, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso busta chiusa recante all’esterno la dicitura: “Alla Direzione Regionale dell’Xxxxxx Xxxxxxx – Ufficio Risorse Materiali Xxx Xxxxx Xxxx, 60 – 00000 Xxxxxxx Gara per la fornitura di inottemperanzacarta A4 per gli uffici dell’Agenzia delle Entrate dell’Xxxxxx Xxxxxxx – Garanzia definitiva”. La busta dovrà contenere oltre alla polizza fidejussoria anche l’eventuale certificazione di qualità, qualora la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltisocietà ne abbia dichiarato il possesso.

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Samples: Fornitura Di Carta A4

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore Al fine della stipula del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoriadi fornitura l’Operatore Economico aggiudicatario, a titolo di cauzione definitivanei termini fissati dalle singole Aziende, deve produrre alle stesse: -garanzia fideiussoria pari al 10 % dell’importo contrattuale prestata ai sensi dell’art. 113 del DLgs 163/2006, valida per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centol’intera durata del contratto, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui al comma 1 all'art 106 del DLgs 385/1.9.1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero Economia e Finanze. La garanzia deve prevedere espressamente la durata dell’intero periodo di validità del contratto, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’art. 1944, comma 2, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Nel caso in cui uno stesso Operatore Economico si aggiudichi più lotti della stazione appaltantemedesima procedura di gara, la stessa potrà produrre o una fidejussione singola per ciascun lotto aggiudicato ovvero una garanzia cumulativa. In tal caso la stessa deve espressamente indicare i singoli lotti per i quali è prestata nonché l'importo garantito per ciascun lotto. La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123provvisoria. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista copre gli oneri per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione il mancato od inesatto adempimento del contratto. La cauzione viene prestata L'importo della garanzia può essere ridotto del 50% (pari all’5% dell’importo contrattuale) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006 e art 113 comma 1, come modificati dal D.Lgs. 152/2008), unendo la certificazione in copia conforme a firma del Legale Rappresentante, ai sensi del DPR 445/2000 Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, come già evidenziato, è possibile godere del beneficio della riduzione della garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione solo nel caso in cui risultasse insufficientetutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoattestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriadell’Azienda. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto La documentazione di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa sopra dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltidal Consorzio.

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Samples: Fornitura Di Vaccini

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoAi sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, ai sensi dell’articolo 113fini della stipula del Contratto, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a l’Aggiudicatario dovrà costituire una garanzia, denominata “garanzia fidejussoria, definitiva” a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento 10% dell’importo contrattualemassimo stabilito in Contratto (= Prezzo complessivo offerto), in favore dell’Amministrazione. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoTuttavia, la l’importo della garanzia fidejussoria fideiussoria come sopra determinato, è aumentata aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20 per cento10% della medesima, l'aumento mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa Il su richiamato incremento percentuale rispetto all’eccedenza del 10 e del 20% sull’importo massimo stabilito in Contratto verrà calcolato sull’importo della cauzione stessa. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 1 deve prevedere espressamente 7, per la rinuncia al beneficio garanzia provvisoria, nelle modalità specificate nel punto 2.5.1 del presente Disciplinare. La mancata costituzione della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione garanzia di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività al presente articolo determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. I soggetti che possono rilasciare la garanzia fideiussoria in considerazione, anche, dei requisiti di solvibilità, sono quelli indicati all’art. 93, comma 3, del Codice. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale derivante dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare che attesti l’esatta esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante delle obbligazioni nascenti dal relativo certificatoContratto stesso. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione Qualora l’ammontare della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantedovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavoriqualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto ex lege previsto. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatorelimite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37103, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto CodiceD. Lgs. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltin. 50/2016.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto1. L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare, ai sensi dell’articolo 113immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, definitivo nella misura pari al 10 per cento 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta offerta economica aggiuntiva superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 dieci per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata Il deposito in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente questione si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto assunte e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempienze, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finalefatta, comunque, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatodanno. 2. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione L’importo della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantesarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. 3. La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101il garante possa sollevare eccezione alcuna, commi 3 e 4 del Regolamento Generaleentro il limite dell’importo garantito, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma e del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta della Stazione Appaltante. 4. la cauzione nella misura definitiva potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D. Lgs. N. 385/1993, che svolgono in cui via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiquale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. 5. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in tutto o in parte durante l'esecuzione fase di esecuzione del contratto; in caso , essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ritardi o altre inadempienze da corrispondere all’appaltatoreparte dell’aggiudicatario. In caso di riunione inadempimento a tale obbligo, L’Amministrazione ha facoltà di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltidichiarare risolto il diritto il contratto.

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Samples: Concessione Per La Gestione Dei Parcheggi a Pagamento

Cauzione definitiva. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto d’appaltopresente Contratto, il Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’articolo 113, comma 1, dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006163/2006 e smi, l’esecutore in favore dell’Autorità. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto è obbligato (48 mesi) più ulteriori 12 mesi a costituire una garanzia fidejussoriadei prodotti collaudati e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a titolo seguito di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattualeritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinadempimento a tale obbligo, la garanzia fidejussoria è aumentata l’Autorità ha facoltà di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti dichiarare risolto di diritto il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocontratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettianzidette, è automatico, automatico senza necessità di del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o dell’appaltatore, del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitoattestante l’avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, L’ammontare residuo pari al 25 venticinque per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’artsecondo la normativa vigente. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il L’Autorità ha diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio l’applicazione delle penali e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice soddisfazione degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso obblighi di cui all'artagli artt. 373, comma 5, 6 e 19 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltipresente contratto.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a La Ditta aggiudicataria deve costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, un deposito cauzionale definitivo pari al 10 per cento dell’importo contrattualedell'importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del D. lgs 163/2006 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria Il costo relativo alla cauzione è a carico della Ditta Aggiudicataria. Lo svincolo progressivo della cauzione definitiva avrà luogo a seguito di apposite verifiche di conformità ai sensi degli artt. 312 e ss. del DPR. 207/2010 eseguite nel rispetto delle procedure interne di Sardegna Ricerche ed effettuate entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione effettuata secondo le ripartizioni o la polizza assicurativa di cui fasi stabilite dal presente capitolato e dagli ulteriori documenti dell’appalto come riportati al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteprecedente articolo 13. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata stabilita a garanzia dell’adempimento da parte della Ditta Aggiudicataria di tutte le obbligazioni Obbligazioni del contratto Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento il risarcimento di ogni altra azione nel caso danno eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. Qualora la Ditta Aggiudicataria incorresse in cui risultasse insufficienteuna delle violazioni previste dalle norme antimafia, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi Sardegna Ricerche provvederà all'incameramento della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltialcuno.

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Samples: Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore Precedentemente alla stipulazione del contratto è obbligato di appalto l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso e secondo le modalità specificati negli atti di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma gara. 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è fideiussoria deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattomediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato e dovrà essere svincolata secondo le modalità stabilite nell'art. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del 113 D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione . 3. L’amministrazione potrà avvalersi della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantefideiussoria parzialmente o totalmente, che aggiudica l'appalto per gli oneri derivanti dal mancato o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva inesatto adempimento dell’appaltatore ed in particolare per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta sostenute per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre dell’Appaltatore, per il diritto di valersi rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della cauzioneliquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. 4. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiLa garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in tutto corso d’opera essa sia stata incamerata parzialmente o in parte durante l'esecuzione del contrattototalmente, dall’amministrazione; in caso di inottemperanza. inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 5. In caso La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che può avvalersi della facoltà di riunione di concorrenti aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art.34dell’articolo 113, comma 1 del Codice degli appalti4, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'artD.Lgs. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti163/2006.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoAl momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di la ditta aggiudicataria dovrà prestare cauzione definitiva, definitiva pari al 10 per cento 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria, con le modalità e nella misura previste dall’ art. 113 del D.lgs 12.4.2006, n. 163. In caso presenza di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi d’asta superiori al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è fideiussoria deve essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove 10%. Nel caso il ribasso d’asta sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento è la garanzia fideiussoria deve essere aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteeccedente il 20%. La cauzione definitiva è viene progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell’ esecuzione, nel limite massimo del 7580% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale dell’ iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, suddetti è automatico, senza la necessità di del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, all’istituto garante da parte dell'appaltatore o del concessionariodell’appaltatore, degli stati d'avanzamento di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123l’avvenuta esecuzione. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da parte del soggetto appaltantecommittente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai L’importo della garanzia definitiva è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell’artdelle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 101Per fruire di tale beneficio, commi 3 l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e 4 lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia presentata a titolo di cauzione definitiva, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Regolamento Generaledebitore principale e la loro operatività entro 15 gg a semplice richiesta scritta del committente. La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, le stazioni appaltanti hanno il diritto risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, il rimborso di valersi della somme eventualmente corrisposte in più, nonché la tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’appaltatore in relazione ai servizi connessi con l’appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzioni non risultasse sufficiente. La cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersigiorni, in tutto o in parte durante l'esecuzione ove per qualsiasi causa, l’importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal primo comma del contratto; in caso presente articolo. L’appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo assicurazione che tenga indenne il committente da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti rischi e da qualsiasi causa derivante dall’esecuzione del servizio con responsabilità solidale nel caso il massimale unico di cui all'arteuro 10.000.000,0 (diecimilioni/00), con validità dalla data di stipula del contratto (convenzione) di affidamento e fino al termine dell’appalto del servizio. 37La predetta garanzia potrà essere prestata mediante polizza generale già accesa dall'appaltatore, comma 5, purché la stessa assicuri la copertura dei medesimi rischi. Copia di detta polizza dovrà essere consegnata al committente prima della stipula del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalticontratto (convenzione).

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, All’atto della stipulazione del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a contrato la Ditta appaltatrice dovrà costituire una garanzia fidejussoria, un deposito cauzionale a titolo di cauzione definitivagaranzia ed adempimento, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali pari ad € 450.000,00 (quattrocentocinquantamila). Tale cauzione potrà essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, valida per tutto il periodo del contratto. Alla restituzione della cauzione si procederà dopo che siano cessati tutti i rapporti inerenti e conseguenti al contratto e del risarcimento dei non risultino pendenze verso l’Amministrazione. Non si procederà allo svincolo, inoltre, se non dopo che siano stati risolti tutti i reclami e le vertenze per richieste di danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda parte di terzi e per eventuali inadempienze dell’Impresa. Per aver diritto alla restituzione della cauzione l’appaltatore è tenuto a dimostrare anche di avere definitivamente regolato ogni rapporto con l’Amministrazione finanziaria dello Stato per gli oneri fiscali a suo carico, e particolarmente, quelli concernenti l’imposta o sovrimposta di registro ed eventuali accessori, nonché l’avvenuto pagamento di eventuali imposte e sovrimposte comunali, gli oneri assistenziali e previdenziali relativi al personale dipendente. La cauzione verrà restituita a garanzia seguito di determinazione del rimborso Dirigente del Servizio. Salvi in ogni caso i diritti di prelazione, l’Amministrazione si riserva la facoltà di sospendere la restituzione della cauzione in mancanza di altre somme disponibili, qualora su segnalazione dell’Ispettorato del Lavoro e degli Enti previdenziali e assicurativi, l’assuntore risulti inadempiente agli obblighi derivanti dalle leggi e regolamenti. A tale proposito si precisa inoltre che detta cauzione non potrà essere restituita se non in presenza di lettera liberatoria dei sopra citati Istituti. Potrà essere differita la restituzione della cauzione fino alla risoluzione di eventuali vertenze aventi per oggetto violazione di obblighi verso prestatori di lavoro previste dalle leggi e dai contratti collettivi di lavoro per le singole categorie. In conseguenza di quanto sopra, nessuna pretesa l’appaltatore potrà vantare presso l’Amministrazione per la ritardata restituzione del deposito cauzionale. Resta all’Amministrazione la facoltà di rivalersi, a suo insindacabile e discrezionale giudizio, sull’ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finaleeccedenza a quelle dovute, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nonché per altri oneri ed esborsi sostenuti o da sostenersi dal Comune nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa che l’appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte per l’applicazione di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione eventuali penalità a termini del contratto disposta in danno dell’appaltatoredi appalto. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzioneLa cauzione sarà integralmente incamerata dal Comune, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanzaabbandono del servizio, prima della scadenza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei Per tutti gli effetti del contratto di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso appalto come per tutti gli atti esecutivi ed in genere per qualsiasi atto giudiziale ed extragiudiziale, per ogni conseguente notifica, l’appaltatore deve, in sede di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34stipulazione del contratto, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo eleggere il proprio domicilio in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiMarino.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire la cauzione definitiva di cui all’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016, in uno dei modi stabiliti dalla Legge, di importo pari a euro 30.000,00. La cauzione è a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltopresente Capitolato, ai sensi dell’articolo 113dell’eventuale risarcimento dei danni, comma 1nonché del rimborso delle spese che l’Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del D.Lgs. 163/2006servizio da parte dell’aggiudicatario, l’esecutore ivi compreso il maggior costo che l’Amministrazione dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto aggiudicato all’aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoinadempienze dello stesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile, c.c. nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione contraente. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 Resta salvo per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento l’Ente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente l’Ente avesse dovuto valersiavvalersene, in tutto o in parte parte, durante l'esecuzione l’esecuzione del contratto; . La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto in caso assenza di inottemperanzacontroversie. Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l’Ente avrà la reintegrazione si effettua a valere sui ratei facoltà di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltirisarcimento danni.

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Samples: Concessione Di Servizi

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006Codice dei Contratti, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoria, fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 10% (dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione avvenga in favore di aggiudicazione con un ribasso d'asta offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoeccedente la predetta misura percentuale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei di appalti specifici per lavori eseguitie servizi eseguiti pari all’80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documentoper il rimanente ammontare residuo del 20%, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti cessa di cui al precedente periodo, la cauzione avere effetto ed è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantitoautomaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; successivamente si procede allo lo svincolo progressivo in ragione e l’estinzione avvengono di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticodiritto, senza necessità di benestare del committenteulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di attività da eseguirsi d’ufficio all’interno delle condizioni dei successivi contratti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanteatto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra proporre azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoinnanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. Ai sensi dell’art. 11340, comma 4c. 7 del D. Lgs 163/06, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione l'importo della garanzia determina fideiussoria è ridotto del 50% qualora sia stata rilasciata la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria certificazione di qualità da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiorganismi accreditati conforme alle normative europee.

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Samples: Capitolato Speciale

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l'impresa appaltatrice dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto d’appaltoe/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’articolo 113, comma 1, dell’art. 103 del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva50/2016 s.m.i., pari al 10 per cento dell’importo contrattuale10% dell'importo delle prestazioni aggiudicate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. La fideiussione bancaria cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell’appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente l’Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice o nel caso di danni ambientali dalla stessa cagionati a qualunque titolo. Qualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, l’Amministrazione, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la polizza assicurativa facoltà di promuovere il sequestro di beni di proprietà dell’impresa appaltatrice nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione L’impresa appaltatrice è obbligata a reintegrare la cauzione di cui al comma 1 deve prevedere espressamente l’Amministrazione dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena la rinuncia al beneficio della preventiva escussione trattenuta del debitore principale, corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all’impresa appaltatrice fino all’avvenuto reintegro. In alternativa l’Amministrazione potrà procedere a reintegrare d’ufficio la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giornicauzione, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantespese dell’impresa appaltatrice, prelevandone il relativo importo dalle somme dovute all’impresa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneverrà restituita comunque dopo che l’appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, nel limite massimo inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata dal Comune mediante richiesta e ottenimento del 75% dell’iniziale importo garantitoDURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Comune fino all’adempimento delle condizioni suddette. Vale, a decorrere dal raggiungimento inoltre, quanto previsto dall’art. 6, comma 5, del D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. In caso di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 anticipata risoluzione del contratto per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodoinadempienza dell’impresa appaltatrice, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione sarà incamerata dall’Unione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documentoComuni, in originale via parziale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi totale sino alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento copertura dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatodegli indennizzi dovuti al Comune. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno Il Comune ha inoltre il diritto di valersi avvalersi della cauzione, cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’impresa appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatoreimpiegati nelle prestazioni appaltate. In caso di riunione irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, l’Amministrazione inviterà l’impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la stessa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all’impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dall’Amministrazione per l’affidamento dell’appalto a terzi. Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria da parte dell’Unione di concorrenti ai sensi dell’art.34Comuni, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituitela quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su mandato irrevocabilerichiesta dell’Unione di Comuni, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, variazioni del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalticorrispettivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai 1. Ai sensi dell’articolo 113dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 163/2006DLgs n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. In ; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di cui al avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione 5 del debitore principaleDLgs n. 50/2016, solo alla data di emissione del certifi- cato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs n. 50/2016, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 7580% dell’iniziale importo garantitodell’importo inizialmente garan- tito. Lo svincolo avverrà automaticamente, a decorrere dal raggiungimento non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di un importo avanzamento dei lavori eseguiti(o, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o eventualmente, un analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 4. Ai sensi dell’art. 113103 comma 2 del DLgs n. 50/2016, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione l’Amministrazione può avvalersi della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantefideiussoria, che aggiudica l'appalto parzialmente o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzionetotalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichia- razione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. L'Appaltatore ha l'obbligo Nei casi di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui al comma 1, la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiparte.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto Lavori Edili

Cauzione definitiva. A L’Appaltatore, a garanzia degli obblighi dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dal contratto d’appaltodall'inadempimento, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato tenuto a costituire a favore di Zètema, successivamente all’aggiudicazione e quale condizione per la stipula del contratto, una garanzia fidejussoriaprestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa per il periodo di durata del contratto, a titolo di cauzione definitiva, per un importo pari al 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale, IVA esclusa, calcolato applicando il costo offerto per l’assemblaggio di ciascun kit al quantitativo stimato di kit richiesti (n. 500.000 “Roma Pass” e n.100.000 “Roma Pass 48H”). In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, dovrà comunque prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Società appaltante. Resta salvo e impregiudicato il diritto della Società appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente. La cauzione definitiva è progressivamente sarà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari su richiesta dell’Appaltatore al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione termine del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto , verificato il completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze accertata la correttezza della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltigestione.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato L’Aggiudicatario sarà tenuto a costituire una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitivagaranzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale10% dell'importo del contratto, fatto salvo l'applicazione di quanto previsto all’art. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia dovrà essere espressamente prestata con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve assicurativa. La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima Codice Civile e la sua operatività entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. Il Committente potrà avvalersi della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionegaranzia fideiussoria, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori parzialmente o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documentototalmente, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, inadempimento dell’Appaltatore o anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori lavoratori. È comunque presenti fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se:  in cantierecorso di esecuzione del contratto venga incamerata, parzialmente o totalmente;  il Committente abbia affidato all’Appaltatore l’esecuzione di maggiori prestazioni. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni In difetto, APS Holding SpA effettuerà la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua reintegra a valere sui ratei di prezzo pagamenti da corrispondere all’appaltatore. In caso La cauzione sarà svincolata con le seguenti modalità:  al collaudo con esito positivo delle attività e delle forniture posate in opera la garanzia fideiussoria si intende automaticamente ridotta per una quota del 50%, senza necessità di riunione ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni o dichiarazioni liberatorie;  per la restante quota, pari al 50%, dopo la scadenza del periodo di concorrenti ai sensi dell’art.34manutenzione, comma 1 ossia dopo 5 anni dall’avvio dell’ultimo impianto in ordine cronologico. La garanzia si intenderà interamente svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni 60 giorni dopo la scadenza del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto periodo di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltimanutenzione.

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Samples: Contract for the Supply, Installation, and Start Up of a Parking Payment Management System

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto L’Appaltatore aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di fideiussoria (cauzione definitiva) del 10% dell’importo dei lavori con le modalità di cui al precedente art.18. Fermo restando quanto previsto al periodo successivo nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, pari al 10 per cento l’importo della garanzia è fissato nel bando o nell’invito nella misura massima del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giornidetermina la revoca dell’affidamento, a semplice richiesta scritta l’acquisizione della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari della concessione) al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamentoconcorrente che segue nella graduatoria. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del D.Lgs. 163/2006risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, che aggiudica l'appalto o nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la concessione al concorrente che segue nella graduatoriacauzione non risultasse sufficiente. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiSi richiamano, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34sull’argomento, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’artl’art. 113 del Codice appaltidegli Appalti e successive modifiche e l’art. 123 del Regolamento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto1. L’affidatario al momento della stipula del contratto, ai sensi dell’articolo dovrà costituire in analogia e con le modalità previste dall’art. 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire D.Lgs.163/06 una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa pari ad € 100.000,00 a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civiledanni, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, del rimborso delle spese che l’Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a semplice richiesta scritta della stazione appaltantecausa di inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del sevizio. 2. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata dovrà avere una durata pari a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni quella del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesses’intenderà automaticamente prorogata qualora, nonché entro tale data, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l’Amministrazione appaltante e l’Impresa a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto cui è affidato il servizio. 3. Resta salvo l'esperimento per l’Amministrazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno L’affidatario a cui è affidato il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di servizio è obbligato a reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersil’appaltante è stato costretto ad avvalersene, in tutto o in parte parte, durante l'esecuzione l’esecuzione del contratto; . 4. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. 5. Lo svincolo verrà autorizzato previa richiesta dell’affidatario a cui è affidato il servizio. 6. La cauzione, prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della stazione appaltante ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma in caso cauzione, senza poter eccepire il beneficio alla preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 del C.C. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale secondo quanto prescritto all’art. 1957, 2° comma del c.c. 7. La polizza di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 assicurazione dovrà essere stipulata espressamente per l’esecuzione del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltipresente affidamento.

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Samples: Servizio Di Tesoreria

Cauzione definitiva. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto d’appaltopresente contratto, l’Affidatario deposita idonea garanzia dell’importo di € /… (Euro /…), resa ai sensi dell’articolo 113dell’art. 103 del Codice, comma 1, del D.Lgsin favore dell’ISPRA. 2. 163/2006, l’esecutore La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto è obbligato (ventiquattro mesi) cui si aggiungono i 12 (dodici) mesi a costituire una garanzia fidejussoriadei prodotti collaudati e dovrà, comunque, avere efficacia fino al rilascio del certificato di verifica di conformità. 3. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ISPRA qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a titolo seguito di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattualeritardi o altre inadempienze da parte dell’Affidatario. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinadempimento a tale obbligo, la garanzia fidejussoria è aumentata l’ISPRA ha facoltà di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti dichiarare risolto di diritto il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocontratto. 4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75dell’80% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 (ottanta per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell’Affidatario, degli stati d'avanzamento di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitol’avvenuta esecuzione. 5. L'ammontare residuo, L’ammontare residuo pari al 25 20% (venti per cento dell'iniziale cento) dell’iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’artsecondo la normativa vigente. 6. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il L’ISPRA ha diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice soddisfazione degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso obblighi di cui all'artagli artt. 37, comma 5, 5 e 9 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltipresente contratto.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Ed Assistenza

Cauzione definitiva. A L’impresa, a garanzia del rispetto della buona esecuzione del servizio e degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoriacontrattuali costituisce, a titolo favore dell’amministrazione, la garanzia fidejussoria definitiva di cauzione definitivacui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006 per un importo, da determinarsi a seguito dell’offerta economica, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In a euro , (euro ,00), in quanto in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o la polizza assicurativa compagnia di cui al comma 1 assicurazione e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’amministrazione. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata L’amministrazione ha diritto di avvalersi e di incamerare la cauzione, in tutto o in parte, per i danni subiti in esecuzione del contratto, per l’applicazione delle penali comminate e contrattualmente stabilite, per la soddisfazione degli obblighi e degli adempimenti posti a misura dell’avanzamento dell’esecuzionecarico dell’impresa e, nel limite massimo in ogni caso senza che ciò pregiudichi il diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione del 75% dell’iniziale importo garantitocontratto per inadempienze dell’impresa, l’amministrazione trattiene, a decorrere dal raggiungimento titolo di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari penale e fatto salvo il diritto al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti risarcimento di cui al precedente periodoeventuali maggiori danni, la cauzione è svincolata in ragione somma costituente il deposito cauzionale. L’impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte e comunque resta versata per tutta la durata del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento tutte le pendenze pena la risoluzione di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione diritto del contratto. La cauzione viene prestata quindi svincolata, previa deduzione di crediti dell’amministrazione verso l’impresa, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatocontratto. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai prestata ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 75 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatoreD.Lgs. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti163/2006.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di fideiussoria (cauzione definitiva, pari ) del 10% dell’importo dei lavori con le modalità di cui al 10 per cento dell’importo contrattualeprecedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocento (6). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giornidetermina la revoca dell’affidamento, a semplice richiesta scritta l’acquisizione della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari della concessione) al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamentoconcorrente che segue nella graduatoria. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del D.Lgs. 163/2006risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, che aggiudica l'appalto o nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la concessione al concorrente che segue nella graduatoriacauzione non risultasse sufficiente. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere (7). L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiSi richiamano, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanzasull’argomento, l’art. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 30 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome Appalti e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'artsuccessive modifiche e l’art. 37, comma 5, 123 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiRegolamento.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006Codice dei contratti, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoria, fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 10% (dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di aggiudicazione con un ribasso d'asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoeccedente la predetta misura percentuale. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei di appalti specifici per lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, eseguiti pari al 50 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti il rimanente ammontare residuo del 20 %, cessa di cui al precedente periodo, la cauzione avere effetto ed è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantitoautomaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; successivamente si procede allo lo svincolo progressivo in ragione e l’estinzione avvengono di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticodiritto, senza necessità di benestare del committenteulteriori atti formali, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garanterichieste, da parte dell'appaltatore autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitorestituzioni. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione L’Amministrazione può avvalersi della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantefideiussoria, che aggiudica l'appalto parzialmente o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101totalmente, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d'ufficio e/d’ufficio o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei lavorisuccessivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Stradale E Infrastrutturale

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoAl momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto l’appaltatore è obbligato a costituire prestare una garanzia fidejussoria, a titolo fideiussoria nella misura del 10% dell’importo contrattuale Al fine di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoesecuzione. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la mancata costituzione reintegrazione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contrattoparte; in caso di inottemperanza. , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatoreall'esecutore. Tale garanzia può essere prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9001. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di riunione cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente Il Committente si riserva il diritto di concorrenti ai sensi dell’art.34richiedere, comma 1 del Codice degli appaltiin qualsiasi momento, le garanzie fidejussorie sono costituitela modifica delle polizze assicurative di cui sopra con abolizione, su mandato irrevocabilein tutto o in parte, dall'impresa mandataria delle franchigie qualora si verificassero sinistri in numero ed entità tali da giustificarlo COPERTURE ASSICURATIVE L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o capogruppo in nome collaboratori, anche connesso all’impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venis- sero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l’esecuzione dei servizi, te- nendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per conto qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di tutti i concorrenti con terzi o di prestatori d’opera della medesima impresa aggiudi- cataria. Quest’ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità solidale nel caso civile verso terzi (RCT) e verso prestatori d’opera (RCO), a copertura dei rischi di cui all'artdanni cagionati a terzi (per morte, lesioni personali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d’opera, verificatisi in relazione all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. 37La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni estensive della copertura assicurativa, comma 5che dovranno essere rese espressamente operanti, a integrazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d’uso della compagnia: • estensione del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.novero dei terzi:

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. [1] A garanzia degli obblighi tutti derivanti dal contratto d’appaltopresente, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’appaltatore l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al fideiussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. [2] L’importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per l’esecutore in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. [3] La fideiussione fideiussione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo n. 385/1993 sulle leggi in materia bancaria e creditizia, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. [4] La garanzia fideiussoria, prevista con le modalità di cui al comma 1 comma, precedente deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. [5] La cauzione definitiva garanzia fideiussoria di cui al primo comma, è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 75 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitol’avvenuta esecuzione. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei termini quindici giorni dalla consegna degli stati di cui all’artavanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. 205 [6] L’ammontare residuo 25 per cento della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 certificato di collaudo provvisorio o del D.M. 12/3/2004certificato di regolare esecuzione, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore o comunque fino a dodici mesi successivi alla dalla data prevista per la di ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattolavori risultante dal relativo certificato. [7] La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatodanno. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno [8] La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatoredell’esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre Ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione, cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare cantiere [9] La stazione appaltante può richiedere all’esecutore la reintegrazione della cauzione, nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi(quindici) giorni, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contrattoparte; in caso di inottemperanza. , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiall’esecutore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs. 163/200650/2016, l’esecutore del contratto è dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In ; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10 dieci per cento, cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20 venti per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o comunque decorsi dodici mesi dalla data in parte; in caso di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoinottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Ai sensi dell’art. 113Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 47, del D.Lgsper la garanzia provvisoria. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti dell’esecutore e hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L'Appaltatore ha l'obbligo Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di reintegrare quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel termine di caso la cauzione venga prestata con fideiussione questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni la a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersinon limita, in tutto o in parte durante l'esecuzione peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del contratto; in danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di inottemperanza. associazioni temporanee di impresa orizzontali, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei riduzione della cauzione di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, cui al precedente comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di cui all'art. 37impresa verticali, comma 5, del Codice degli appalti, e con essendo individuabile una responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, potranno godere del suddetto Codicebeneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (cfr. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltideliberazione AVCP 101/2007).

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Samples: Cottimo

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo può essere rilasciata dai soggetti previsti dall’art. 93 comma 3 del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo Codice dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini Contratti e per deve contenere le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini condizioni di cui all’art. 205 103 comma 4 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattomedesimo Codice. La cauzione viene definitiva, di importo pari al 10% (riducibile ai sensi dell’art. 93 comma 7) del valore del contratto è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto di fornitura, del servizio di full service manutentivo e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesseda eventuali inadempimenti, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore alla IA rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento danno. 2. La cauzione definitiva sarà svincolata, a seguito del collaudo definitivo, 24 mesi (o termine migliorativo per la garanzia di ogni altra azione nel base) dopo la consegna degli impianti, previa emissione di fidejussione a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del full service manutentivo. Ove la cauzione sia venuta meno in tutto o in parte, il RUP chiede alla IA la reintegrazione; in caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006inottemperanza, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriareintegrazione si effettua a valere sul corrispettivo dovuto. 3. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il L’SA ha inoltre diritto di valersi della cauzione definitiva cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzionedell’esecutore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dalla IA per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto e/o comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltinei luoghi dove viene prestato il servizio.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore L'Aggiudicatario del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo fideiussoria del 10% (dieci percento) dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa garanzia fideiussoria di cui al sopra, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 1 3 del D. Lgs 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile, nonché l'operatività l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’AOU. La cauzione definitiva medesima è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento (settantacinquepercento) dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del dell’AOU committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento lavori di avanzamento nell’esecuzione dell’appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitol'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è sarà svincolato nei termini secondo la normativa vigente nel periodo di riferimento. La mancata costituzione della garanzia in parola determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’artall’articolo 75 da parte dell’AOU, che provvederà a valutare la convenienza, ai sensi dell’Art. 205 81 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004D. Lgs 163/2006, n. 123di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista copre gli oneri per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiesecuzione.

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Samples: Cleaning and Sanitation Services Agreement

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1dell’art. 103, del D.Lgs. 163/2006D.Lgs 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoriafideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento 10% (un decimo) dell’importo contrattuale. In ; in caso di aggiudicazione aggiudicazio- ne con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento10%; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali percen - tuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, emessa da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, istitu- to autorizzato e cessa di avere effetto effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoesecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appal- 4. Ai sensi dell’art. 113103, comma 42 del D.Lgs 50/2016, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno l’Amministrazione ha il diritto di valersi avvalersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre dell'esecuto- re e ha il diritto di valersi della cauzione, cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dall'esecu- tore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di reintegrare nel termine quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di 15 giorni la cauzione nella misura in norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tute- la, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del D.Lgs 50/2016) la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, Ap- paltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venu- ta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiparte.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai 1. Ai sensi dell’articolo 113103–1–2–3–4–5 del Codice, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore l’Affidatario costituisce per la sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo (Garanzia Definitiva) con le modalità di cauzione definitivacui all’art. 93–2–3 del Co- dice, pari al 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale. In caso Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di aggiudicazione con ribasso d'asta un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti ecce- denti il 10 10% (dieci per cento); ove qualora il ribasso sia superiore al 20 20% (venti per cento), l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoeccedente la predetta misura percen- tuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione bancaria rilasciato da una banca o la da un intermediario finanziario autorizzato o polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da un’impresa di as- sicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osser- vanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al comma 1 deve prevedere espressamente la predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscri- zione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% 75 per cento dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo lo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 4. La garanzia, per il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al rimanente ammontare residuo del 25 per cento dell'iniziale importo garantitocento, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o oppure del certificato di regolare esecuzione esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza ne- cessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatorestituzioni. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantefideiussoria, che aggiudica l'appalto parzialmente o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101totalmente, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i dei lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta d’ufficio nonché per il completamento dei lavoririmborso delle maggiori somme pa- gate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiara- zione giudiziale, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre fermo restando il diritto dell’appaltatore di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiereproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 6. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura in legale di cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersial combi- nato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in tutto corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o in parte durante l'esecuzione del contrattototalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di inottemperanza. variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei medesima garanzia può essere ridotta in caso di prezzo da corrispondere all’appaltatoreriduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concor- renza di un quinto dell’importo originario. 7. In caso di riunione raggruppamento temporaneo o di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità responsa- bilità solidale nel caso ai sensi dell’articolo 103–10 del Codice. 8. Ai sensi dell’articolo 103–3 del Codice, la mancata costituzione della garanzia di cui all'art. 37, al comma 5, del Codice degli appalti, 1 determina la decadenza dell’affidamento e con responsabilità "pro quota" nel caso l’acquisizione della cauzione provviso- ria di cui all'art.37all’articolo 33 da parte della Stazione appaltante, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiche aggiudica l’appalto al con- corrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Appalto

Cauzione definitiva. 1. A garanzia copertura degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l’esecutore del contratto è obbligato si obbliga a costituire una garanzia fidejussoriafideiussoria, nella misura del 10% (dieci per cento) del valore complessivo presunto della concessione in oggetto, secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., ammontante, pertanto, a titolo di Euro 188.000,00 (centoottantottomila,00). 2. L’importo della cauzione definitiva, definitiva è ridotto del 50% (ossia è pari al 10 cinque per cento dell’importo contrattualedel valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da organismi accreditati la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il concessionario dovrà allegare, in originale o copia autentica, la certificazione o dichiarazione dell’organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese aderenti sono certificate o in possesso della dichiarazione. 3. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centogaranzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, la garanzia fidejussoria è aumentata l’impresa di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoassicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 4. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione principale di cui all'articolo 1957, comma 2, all’art. 1944 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo c.c. c) che l’eventuale mancato pagamento dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; d) rinuncia ad eccepire il decorso dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 1957 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123c.c. 5. La garanzia fidejussoria fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fedejussoria per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattol’applicazione delle stesse. 6. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante Fermo quanto previsto dal relativo certificato. Ai sensi comma 3 dell’art. 113, comma 4, 113 del D.Lgs. 163/2006163/2006 e s.m.i. qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, la o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. 7. La mancata costituzione della garanzia determina di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione l’incameramento da parte dell’Amministrazione comunale della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiprovvisoria.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoAi fini della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà prestare in favore del Ministero dell’Interno- Direzione Centrale della Polizia Criminale Ufficio Affari Generali IV Settore, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, dell’art. 113 del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, fideiussoria pari al 10 per cento 10% dell’importo contrattualeContrattuale, conforme al facsimile di cui all’Allegato 2 (Fac-simile cauzione) alla Richiesta di Offerta. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoTuttavia, la l’importo della garanzia fidejussoria fideiussoria come sopra determinato, è aumentata aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20 per cento10% della medesima, l'aumento mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. La A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell’importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un ribasso pari al 24% ed un importo complessivo offerto di euro 1.000.000,00. Cauzione base 10% 10% 100.000,00 dal 10% al 20% del ribasso 10% x 1 10% 100.000,00 dal 20% al 24% del ribasso 4% x 2 8% 80.000,00 IMPORTO FINALE GARANZIA 28% 280.000,00 L’importo della cauzione definitiva può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, Fermo quanto previsto dall’art. 11 del contratto di AQ, la predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; si precisa tuttavia che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d’Italia 288 del 3.4.2015 - e nelle more della loro completa applicazione, la suddetta garanzia potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al comma 1 nuovo albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia dovrà essere predisposta nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 2 – Facsimile di cauzione per la stipula del contratto - e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, Contratto e cessa di avere effetto solo alla data a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione rilasciata per la stipula dell’Accordo Quadro per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’Appalto Specifico. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di emissione del certificato di collaudo provvisorio penali, o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoper qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel Contratto. Ai sensi dell’artLa garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 43, del D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del soggetto appaltantefornitore all’istituto garante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiprestazioni contrattuali.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto L’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di fideiussoria (cauzione definitiva, pari ) del 10% dell’importo dei lavori con le modalità di cui al 10 per cento dell’importo contrattualeprecedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocento (5). La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività mancata costituzione della garanzia medesima entro quindici giornidetermina la revoca dell’affidamento, a semplice richiesta scritta l’acquisizione della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari della concessione) al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamentoconcorrente che segue nella graduatoria. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del D.Lgs. 163/2006risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione appaltante, che aggiudica l'appalto o nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la concessione al concorrente che segue nella graduatoriacauzione non risultasse sufficiente. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere (6). L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersiSi richiamano, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanzasull’argomento, l’art. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 30 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome Appalti e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'artsuccessive modifiche e l’art. 37, comma 5, 123 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiRegolamento.

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Samples: Contract for Public Works

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore L’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per centola predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento20%, l'aumento la garanzia fideiussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 venti per cento. La fideiussione bancaria o mancata costituzione della garanzia determina la polizza assicurativa revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleagli artt.75 e 121, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteD.lgs.n.163/2006 ss. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattualemm. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari questa Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento copre: a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del ; b) il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore dall’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, danno; c) le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le maggiori spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta sostenute per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per ; d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo Tale garanzia fideiussoria può essere: 1) assicurativa, con clausola di reintegrare nel termine di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni la cauzione nella misura a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 2) bancaria, con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2, codice civile); 3) con polizza rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 D.lgs.n.385/1993 ss. mm. che svolgono in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersivia esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, in tutto a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del Bilancio e della programmazione economica. Deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanzaregolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art.235 D.P.R.n. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore207/2010 ss. In caso di riunione di concorrenti mm. e dall’art. 113, comma 3, D.lgs.n.163/2006 ss. mm. per i contratti sopra soglia, valevole ai sensi dell’art.34dell’art.121, comma 1 D.lgs.n.163/2006 ss. mm. anche per i contratti sotto soglia comunitaria. Le suddette garanzie dovranno essere conformi a quanto previsto dal Decreto 12.3.2004, n.123 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiMinistero delle Attività Produttive.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. A Ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 163/2006 ed a garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centocontrattuali, la garanzia fidejussoria è aumentata ditta , con sede a ( ) in via ha presentato fideiussione assicurativa n. di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per centoEuro rilasciata dalla Agenzia in data , l'aumento è ridotta del 50% perché in possesso della certificazione di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoqualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della suddetta garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 fissata per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento l’adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto e da parte dell’appaltatore, del risarcimento dei di danni derivanti dall’eventuale inadempimento derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate che l’Amministrazione Comunale avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore rispetto alle risultanze per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle Leggi e dei Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l’Amministrazione Comunale abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. L’Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La garanzia, salva comunque la risarcibilità che sarà svincolata progressivamente nelle forme e nei tempi di cui all’articolo 113, comma 3, del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficienteD. Lgs. n. 163/2006, e cessa di avere effetto solo soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatoesecuzione. Ai sensi dell’art. 113L’appaltatore deve dimostrare, comma 4entro tale periodo, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto l’estinzione di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata, la cui all'art. 37, comma 5, estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltiLavoro.

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Samples: Contract for Extraordinary Maintenance Works

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltoEntro cinque giorni dalla comunicazione di aggiudicazione, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 l’appaltatore deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale presentare alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione una garanzia fideiussoria, secondo le modalità sancite dall’art. 113 del contrattoD. Lgs. La cauzione viene prestata 163/06 s.m.i. e dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno La Stazione appaltante ha il diritto di valersi rivalersi della cauzione definitiva anche: - per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, all’appaltatore; - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi Leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la quale aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di reintegrare nel termine un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la avanzamento lavori o analogo documento, pari al --% dell’ammontare garantito. Lo svincolo sarà automatico senza necessità di benestare della Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione appaltante. L’ammontare residuo resterà vincolato fino all’emissione del contratto; in caso certificato di inottemperanzacollaudo provvisorio. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’appaltatore di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 provvedere all’integrale risarcimento del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltidanno indipendentemente dal suo ammontare ed anche superiore all’importo della cauzione.

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Samples: Contract for Construction Services

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai 1. Ai sensi dell’articolo 113103, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto Codice dei Contratti è obbligato a costituire richiesta una garanzia fidejussoria, fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 10% (dieci per cento cento) dell’importo contrattuale. In caso ; se l’aggiudicazione è fatta in favore di aggiudicazione con ribasso d'asta un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 10% (dieci per cento); ove se il ribasso sia è superiore al 20 20% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoeccedente la predetta misura percentuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione bancaria rilasciato da una banca o la da un intermediario finanziario autorizzato o polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al comma 1 deve prevedere espressamente la predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’articolo 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantein conformità all’articolo 103 del Codice dei Contratti. La cauzione definitiva garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell’esecuzione dei singoli Ordinativi, nel limite massimo del 75dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo lo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’Istituto garante, da parte dell'appaltatore dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 4. La garanzia, per il raggiungimento delle predette percentuali rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, avere effetto ed è svincolato nei termini svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 205 45 del Regolamentopresente C.S.A. . 5. Detta La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004fideiussoria, n. 123parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 6. La garanzia fidejussoria fideiussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersitempestivamente reintegrata se, in tutto corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatoretotalmente, dalla Stazione Appaltante. 7. In caso di riunione raggruppamento temporaneo o di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37ai sensi dell'articolo 103, comma 510, del Codice degli appaltidei Contratti. 8. Ai sensi dell’articolo 103, e con responsabilità "pro quota" nel caso comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui all'art.37al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento, comma 6, che aggiudica l’appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria. 9. La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltisoggetto garantito e deve riportare l’autentica della sottoscrizione da parte di un notaio.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Stradali

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore L’aggiudicatario,al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire una e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l’importo della garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove la predetta percentuale di ribasso.Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 12320%. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore definitiva a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione scelta dell'aggiudicatario, può essere prodotta sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità: a) fermo restando il limite all’utilizzo del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento contante di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, all’articolo 49 comma 1 del Codice degli appaltidecreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la garanzia può essere costituita in contanti mediante bonifico SEPA o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le garanzie fidejussorie sono costituitefiliali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, su mandato irrevocabileintestato a Roma Capitale – Ragioneria Generale – Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, dall'impresa mandataria indicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7; b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o capogruppo in nome e per conto presso Aziende autorizzate; c) mediante garanzia fidejussoria di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l’attività;;

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Samples: Servizio Di Supporto

Cauzione definitiva. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal contratto d’appaltopresente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € XXXXXXXXXX (in lettere XXXXXXXXXXXXXXX), resa ai sensi dell’articolo 113dell’art. 103 del Codice, comma 1, del D.Lgsin favore dell’Istituto. 163/2006, l’esecutore La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto è obbligato e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, da parte dell’Istituto, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo seguito di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattualeritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centoinadempimento a tale obbligo, la garanzia fidejussoria è aumentata l’Istituto ha facoltà di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti dichiarare risolto di diritto il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centocontratto. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidettianzidette, è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionariodell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguitol'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, L’ammontare residuo pari al 25 venti per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, garantito è svincolato nei termini di cui all’artsecondo la normativa vigente. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il L’Istituto ha diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice soddisfazione degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso obblighi di cui all'artagli artt. 37, comma 5, 5 e 9 del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltipresente contratto.

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Samples: Servizi Di Raccolta, Trasporto E Conferimento Di Rifiuti Speciali

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia fidejussoriadefinitiva, a titolo sotto forma di cauzione definitivafideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10 per cento 10% dell’importo contrattuale. In , salvo gli aumenti previsti in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 10% o al 20%, come previsto dall’art. 103 del Codice. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per centoil possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016, secondo il calcolo di cui al punto 10 del presente Disciplinare. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve devono prevedere espressamente e testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all'eccezione all’eccezione di cui all'articolo all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113committente, comma 4previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del D.Lgs. 163/2006documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltantein originale o in copia autentica, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto attestante l’avvenuta esecuzione di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio fornitura e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavoriservizio (art. 103, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatorecomma 5 d.lgs. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore50/2016). In caso di riunione di concorrenti escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art.34dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del Codice degli appalticodice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in nome e per conto di tutti tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro successivi in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltigraduatoria.

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Samples: Insurance Services Agreement

Cauzione definitiva. 1. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di dell’esatto adempimento dei contratti può essere richiesta idonea cauzione definitiva, pari commisurata, ove la legge non disponga altrimenti, in ragione dell’entità del danno che potrebbe derivare al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per centoComune e fissata in una percentuale del corrispettivo. 2. La fideiussione bancaria cauzione definitiva può essere costituita mediante deposito in numerario, fideiussioni bancarie o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la assicurative, le quali devono riportare le seguenti condizioni: a) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957principale ai sensi dell’articolo 1994, comma 2, del codice Codice civile, nonché l'operatività della ; b) espressa indicazione che la garanzia medesima entro quindici giorni, ha efficacia fino all’avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento cui fa seguito formale dichiarazione di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune; c) assunzione dell’impegno incondizionato del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi fideiussore a versare l’importo della cauzione definitiva su semplice richiesta dell’ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta; d) inopponibilità all’ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per le spese inerenti i lavori la fideiussione bancaria da eseguirsi d'ufficio parte del debitore principale; e) indicazione, quale foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell’ente garantito, dell’autorità giudiziaria in cui ha sede l’ente garantito. 3. Lo svincolo della cauzione e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di risoluzione la restituzione del contratto titolo è disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni ad avvenuto accertamento del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatoreregolare assolvimento degli obblighi contrattuali assunti. 4. In caso di riunione inadempimento, ritardo o negligenza nell’esecuzione della prestazione da cui sia derivato danno al Comune, è disposto l’incameramento della cauzione definitiva a titolo di concorrenti ai sensi dell’art.34penale, comma 1 introitandola al bilancio comunale previo realizzo dei mezzi costituiti in garanzia ovvero esperimento dell’azione a carico del Codice degli appalti, fideiussore. 5. Sono fatte salve le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo speciali norme vigenti in nome e per conto materia di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appaltilavori pubblici.

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Samples: Regolamento Per La Disciplina Dell’attività Contrattuale

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto L’Appaltatore è obbligato obbligalo a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al definitiva del 10 per cento dell’importo contrattualedell'importo dei lavori. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10 per cento10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante20%. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, . Il residuo pari al 50 per cento dell'importo contrattuale25% è svincolato secondo la normativa vigente. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodoLa mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento, la l'acquisizione della cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore dell'Amministrazione e la aggiudicazione dell'appalto (o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari della concessione) al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamentoconcorrente che segue nella graduatoria. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare regola re esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal con tratto, del D.Lgs. 163/2006risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, che aggiudica l'appalto o nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la concessione al concorrente che segue nella graduatoriacauzione non risultasse sufficiente. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno L'Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento comple- tamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione, dell'Appaltatore nonché per provvedere al pagamento paga- mento di quanto dovuto dall’appaltatore dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti regolamenti, sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalticantiere (1).

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Samples: Contratto Di Lavori

Cauzione definitiva. A garanzia 1. La garanzia, a copertura degli obblighi derivanti dal contratto d’appaltooneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, ai è stata costituita mediante n. 2. Ai sensi dell’articolo 113103, comma 1, 4 del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per centon. 50/2016, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo all’eccezione all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 3. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo deve permanere fino alla data di emissione del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento certificato di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore collaudo provvisorio o del concessionariocertificato di regolare esecuzione, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contrattocomunque decorsi dodici 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificatodanno. 5. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. 6. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte durante l'esecuzione del contrattoparte; in caso di inottemperanza. , la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.

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