Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Appalto, Appalto, Contratto Per L’appalto Di Lavori Pubblici

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, L’esecutore dei lavori è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al fideiussoria del 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove la predetta percentuale di ribasso, se invece il ribasso sia d’asta è superiore al 20%, % l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte di questa Amministrazione che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato copre: a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e cessa di avere effettodel risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; b) il rimborso delle somme pagate in più dall’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, ai sensi dell’art. 103, comma 1, salva comunque la risarcibilità del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.maggior danno; 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzionec) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per dell’appaltatore; d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione Tale cauzione può incamerare la garanzia per provvedere essere: 1) assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); 2) bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve permanere fino al certificato di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla inosservanza di norme e prescrizioni ultimazione dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinarialavori. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Appalto Dei Lavori, Appalto Dei Lavori, Appalto Dei Lavori

Cauzione definitiva. A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoriafidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) 10 per cento dell’importo contrattuale; in . In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di avanzamento ultimazione dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 103113, comma 2 4, del DLgs 50/2016D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione ha la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cauzione nella misura in cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parteparte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, L’Appaltatore è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di fideiussoria (cauzione definitiva, pari al ) del 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in dei lavori con le modalità di cui al precedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento (4). La mancata costituzione della garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di avanzamento ultimazione dei lavori (orisultante dal relativo certificato. La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, eventualmentedel risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) del rimborso di somme eventualmente corrisposte in originale o copia autentica. 4più dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha L’Amministrazione avrà il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere (5). L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme Si richiamano, sull’argomento, l’art. 30 del Codice degli Appalti e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi successive modifiche e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinarial’art. 123 del Regolamento. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Contratto Di Appalto, Construction Contract, Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 30, del DLgs 50/2016comma 2, della legge, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in caso favore di aggiudicazione con ribasso un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%la predetta misura percentuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione bancaria polizza bancaria, assicurativa o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi intermediario finanziario con i requisiti di cui al punto 50 dell’art. 103145 della L. 388/2000, comma 1, deve avere durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione contratto. 3. La cauzione è progressivamente svincolata come previsto dall’art.150 del regolamento Approvato il certificato di collaudo provvisorio o del ovvero il certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente si intende svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneed estinta di diritto, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato senza necessità di avanzamento dei lavori (oulteriori atti formali, eventualmenterichieste, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o copia autenticarestituzioni. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di L’Amministrazione può avvalersi della cauzionegaranzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantitoparzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi confronto ai risultati della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltoliquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di cui variazioni al comma 4 (ai sensi dell’art. 103contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà medesima garanzia può essere ridotta in caso di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in tutto o in partecaso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103Ciascun fornitore risultato idoneo all’esito della procedura in oggetto ai fini della stipula dell’accordo quadro e della successiva stipulazione dei contratti applicativi dello stesso, del DLgs 50/2016, è richiesta dovrà prestare una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, in favore dell’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”; detta garanzia dovrà essere costituita entro 15 giorni dalla richiesta. Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell’accordo quadro, come definita all’art. 2 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro) del presente capitolato speciale e dovrà coprire gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dall’accordo quadro, nonché di tutte le obbligazioni derivanti dai singoli contratti applicativi dello stesso, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dai suddetti obblighi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbiano eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata nel singolo appalto specifico; verrà escussa, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’appalto specifico, in caso di mancata stipula dell’appalto specifico per fatto dell’aggiudicatario dell’accordo quadro, nonché nel caso di dichiarazioni mendaci rese per la partecipazione all’appalto specifico. L’ammontare del Deposito è pari al 10% (un decimo) o più dell’importo contrattuale; del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 1010 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. La Ditta aggiudicataria potrà richiedere la riduzione della garanzia è nei termini stabiliti all’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e cessa delle finanze. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di avere effetto, ai sensi dell’artcui all’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 1031957, comma 2 del DLgs 50/2016C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, l’Amministrazione ha si dovrà, inoltre, inserire il diritto formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di avvalersi semplice richiesta scritta. La mancata costituzione della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e ha il diritto di valersi l’acquisizione della cauzione per provvedere al pagamento provvisoria. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, solo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, fatto salvo quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierestabilito nel citato art. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria103 del D.Lgs 50/2016. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Capitolato Speciale, Fornitura Di Endoscopi E Colonne, Fornitura Di Ventilatori E Stazioni Di Anestesia

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103Al momento della stipulazione del contratto l’appaltatore deve presentare cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria degli obblighi assunti pari 10 % dell’importo contrattuale, nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, superi il limite del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. Si applicano gli articoli 75 DLgs 163/06 s.m. i. e 123 del D.P.R. 207/2010. La cauzione viene presentata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento pari al 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del Concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autenticata, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3provvisorio. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha Le stazioni appaltanti hanno il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In base all’art. 75 DLgs 163/06 le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità usufruiscono della riduzione pari al 50% sulla cauzione provvisoria e sulla cauzione definitiva. Le certificazioni dovranno essere rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000 , la certificazione del sistema di qualità, dovrà essere conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si precisa che la “dichiarazione e la certificazione di qualità” può essere rilasciata anche da un organismo accreditato nel settore EA28 da enti di accreditamento, diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA. Si ricorda che i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del ministero delle Attività Produttive n ° 123 del 12/03/2004.

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Samples: Appalto Per La Manutenzione Ordinaria, Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, Precedentemente alla stipulazione del DLgs 50/2016, è richiesta contratto di appalto l’Impresa aggiudicataria dovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 123 del D.P.R. 207/2010 a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso e secondo le modalità specificati negli atti di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%gara. 2. La garanzia è prestata fideiussoria deve essere presentata mediante fideiussione polizza bancaria o polizza assicurativa assicurativa, emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’artdovrà essere svincolata secondo le modalità stabilite nell'art. 103, comma 1, 113 del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneD. Lgs. 163/2006. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la L’amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale parzialmente o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantitototalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore ed in particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha dell’Appaltatore, per il diritto di valersi rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della cauzione liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. 4. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, fermo restando il diritto dell’appaltatore in corso d’opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariainottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. 5. Nei casi La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante che può avvalersi della facoltà di cui aggiudicare al comma 4 (concorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’artdell’articolo 113 del D. Lgs. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte163/2006.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai A garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento, l’Appaltatore è obbligato, ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria113 D.lgs 163/2006, a titolo prestare cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cauzione definitivacui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio di Publiacqua s.p.a., dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, Publiacqua s.p.a. si riserva la facoltà di domandare all’impresa le necessarie integrazioni e/o modificazioni al contenuto della polizza. L’importo della garanzia è pari al 10% (un decimo) dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale; in . In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di avere effetto, ai sensi dell’art. 103cui all'articolo 1957, comma 12, del DLgs 50/2016codice civile, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la La garanzia fideiussoria prestata sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà automaticamentesvincolo, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori (oo di analogo documento, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica. 4, attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai sensi dell’art. 103L'ammontare residuo, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione è svincolato all’atto del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecollaudo provvisorio. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento La mancata costituzione della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.La garanzia copre:

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Samples: Construction Contract, Construction Contract

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artAll’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016Codice, è richiesta una garanzia fideiussoriasull’importo contrattuale ivi comprese le prestazioni opzionali, a titolo di svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. L’importo della cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016Codice è ridotto del cinquanta per cento per i soggetti ai quali sia stata rilasciata, solo alla data da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di emissione qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del certificato Codice, e per le percentuali ivi indicate. La cauzione definitiva garantirà l’adempimento di collaudo provvisorio tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o da negligenze dell’Aggiudicatario stesso, oltre il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Ente per la sostituzione del certificato soggetto negligente o inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati dall’Ente, nonché l’eventuale applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. L’Aggiudicatario incaricato si assume la responsabilità di regolare esecuzione. 3danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, sollevando l’Ente da ogni responsabilità. Ai sensi del comma 5 dell’art. La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del DLgs 50/2016Codice dei contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, la anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia fideiussoria prestata sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione dei Servizi affidati, nel limite massimo del 7580% dell’importo inizialmente (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. Lo ; lo svincolo avverrà automaticamenteè automatico, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori (odell’attività, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica. 4, attestanti l'avvenuta esecuzione dei Servizi stessi. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantitoLa garanzia, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per il completamento cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del verbale di verifica e validazione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori nel caso Servizi risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettividiritto, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudizialeulteriori atti formali, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariarichieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Affidamento Diretto Per Servizi Geologici E Assistenza Archeologica, Accordo Di Programma

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, al momento della stipulazione del DLgs 50/2016, è richiesta una contratto l’appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, fidejussoria degli obblighi assunti pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in . Nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, % la garanzia è fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il , in caso di ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell’Ente appaltante. In tal caso l’appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria copre gli oneri per il mancato o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato inesatto adempimento e cessa di avere effettoeffetto dopo 90 giorni dall’approvazione del Certificato di Regolare esecuzione. La garanzia fidejussoria è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Nel caso di inadempienze contrattuali, ai sensi dell’artl’ente appaltante avrà diritto di valersi di propria autorità della cauzione come sopra prestata ed inoltre l’appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefissato, qualora l’ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data La garanzia cessa di emissione avere effetto soltanto dopo 90 giorni dall’approvazione del certificato di collaudo provvisorio o Regolare Esecuzione e dopo che l’appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del certificato lavoro. In assenza di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, tali requisiti la garanzia fideiussoria prestata sarà definitiva verrà trattenuta dall’appaltante fino all’adempimento delle condizioni suddette. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, dei lavori nel limite massimo del 7580% dell’importo inizialmente dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà automaticamentesvincolo, non appena l’appaltatore avrà consegnato nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante lo stato garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori (oo di analogo documento, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica. 4, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. Ai sensi dell’art. 103L’ammontare residuo, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo pari al 20% dell’iniziale importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare è svincolato secondo la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinarianormativa vigente. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1A garanzia dell'esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà costituire, nelle forme di legge, una cauzione definitiva non inferiore al 10 % dell’importo di aggiudicazione, incrementabile in funzione dell’offerta, ex art. Ai sensi dell’art113 del D.Lgs. 103, nr. 163/2006. Tale cauzione definitiva dovrà restare vincolata per tutta la durata del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in contratto e sarà svincolata e restituita all'impresa soltanto dopo la conclusione del rapporto contrattuale e dopo che sarà stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa danno derivante da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016inadempienze della aggiudicatario, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno incamerare, in tutto o in parte, il deposito cauzionale, con l’obbligo per il contraente di reintegrarlo o rinnovarlo nel termine di dieci giorni dall’invito, sempre che la Stazione Appaltante non determini la risoluzione del contratto, incamerando definitivamente il deposito stesso. L’Amministrazione ha facoltà di esercitare i diritti sopra indicati senza aver prima intimato o costituito in mora l’aggiudicatario, benefici ai quali lo stesso rinuncia. E’ fatto salvo il diritto della Stazione appaltante ad ottenere la rifusione dei danni derivanti dalla risoluzione del rapporto obbligatorio. L’aggiudicatario che, per qualsiasi motivo, receda dal contratto incorre nella perdita del deposito cauzionale, senza possibilità alcuna di muovere opposizioni o sollevare eccezioni, rimanendo comunque impregiudicato il diritto dell’Amministrazione aggiudicatrice al risarcimento dei maggiori danni che non siano integralmente coperti dal deposito stesso.

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Samples: Service Agreement, Capitolato d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016D.Lgs.n.50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, dell’art.103 del DLgs 50/2016D.Lgs.n.50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 103, comma 6°, del DLgs 50/2016Codice, la ai fini del pagamento della rata di saldo, l’Appaltatore dovrà costituire una cauzione o una garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionebancaria o assicurativa pari all’importo della medesima rata di saldo, nel limite massimo maggiorato del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato tasso di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autenticainteresse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione certificato di collaudo e l’assunzione del carattere di definitività del medesimo. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 8°, del DLgs 50/2016Codice, l’Amministrazione ha il diritto l’Aggiudicatario, per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di ultimazione dei Lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell’opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell’accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al 20% (venti per cento) del valore dell’opera realizzata e non superiore al 40% (quaranta per cento), nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell’opera. 5. L’esecutore dei Lavori è infine obbligato a stipulare una polizza di assicurazione della responsabilità civile per 6. L’Amministrazione può avvalersi della cauzionegaranzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantitoparzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia , nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, il rimborso delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltomaggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 57. Nei casi di cui al precedente comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) 3 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore all’Appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di partecipazione alla gara di un raggruppamento temporaneo di Operatori Economici o di un consorzio ordinario, la garanzia fideiussoria deve riguardare tutti gli Operatori del raggruppamento o consorzio medesimi.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103Al momento della stipulazione del contratto, l’appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fideiussoria nella misura del 10 per cento dell’importo netto dell’appalto; qualora ne ricorrano i presupposti, potrà usufruire del beneficio di cui all’articolo 75, comma 7, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in Codice. Nel caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. Tale garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, c.2, C.C., nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La polizza primaria assicurativa deve essere di primaria compagnia di assicurazione. La suddetta garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1parte dell’appaltatore, del DLgs 50/2016risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, solo alla data nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, saldo all’appaltatore per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare L’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103la stazione appaltante abbia dovuto valersi, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. Ai sensi dell’articolo 146, comma 1, D.P.R. n. 207/2010, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del Codice dei contratti. Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 37 da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Contract, Contract

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, L’Appaltatore è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di fideiussoria (cauzione definitiva, pari al ) del 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in dei lavori con le modalità di cui al precedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento (7). La mancata costituzione della garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di avanzamento ultimazione dei lavori (orisultante dal relativo certificato. La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, eventualmentedel risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) del rimborso di somme eventualmente corrisposte in originale o copia autentica. 4più dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha L’Amministrazione avrà il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere (8). L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme Si richiamano, sull’argomento, l’art. 30 del Codice degli Appalti e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi successive modifiche e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinarial’art. 123 del Regolamento. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto Edilizia, Contract for Public Works

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103del disposto del punto III.1.1 del bando di gara, il concorrente aggiudicatario, ai fini del DLgs 50/2016perfezionamento del contratto, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo tenuto entro il termine di cauzione definitiva, pari al 10% 15 (un decimoquindici) dell’importo contrattuale; in caso giorni dalla comunicazione di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%alla costituzione, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa assicurativa, di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo inizialmente garantitocomplessivo presunto dei servizi richiesti. Tale cauzione definitiva deve contenere formalmente ed espressamente: - rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 c.c. nonché la volontà e l’intenzione di voler restare obbligato in solido con il debitore; - rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 c.c.; - operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della Amministrazione. Sia la fideiussione bancaria sia la polizza assicurativa, devono essere provviste di sottoscrizione, autenticata da notaio, dalla quale si evincano con chiarezza i poteri di firma del fideiussore o dell’assicuratore; devono prevedere espressamente l’impegno ad effettuare il pagamento a prima e semplice richiesta scritta a mezzo lettera raccomandata e comunque non oltre quindici giorni dalla ricezione della richiesta stessa, cui peraltro non può essere opposta alcuna eccezione da parte della sottoscritta (fideiussore), anche nell’eventualità di opposizione proposta dal debitore o da altri soggetti interessati ed anche nel caso che il debitore sia dichiarato nel frattempo fallito, ovvero sottoposto a procedure concorsuali o posto in liquidazione. Nel caso in cui l’Agenzia non ottemperi a tale previsione, l’Amministrazione attiva le procedure necessarie per l’incameramento della cauzione provvisoria, fatta salva ogni ulteriore azione di risarcimento del danno. La cauzione definitiva deve avere una copertura temporale superiore di almeno 180 giorni rispetto al periodo di validità del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto. Lo svincolo avverrà automaticamentedel deposito cauzionale è disposto dopo che l’Amministrazione ha accertato la regolare esecuzione del servizio, non appena previa deduzione di eventuali crediti vantato dall’Amministrazione. Il garante è liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Amministrazione da rimettersi al contraente. Qualora l’ammontare della garanzia si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per altra causa, l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato deve provvedere al reintegro entro il termine di avanzamento dei lavori 10 (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzionedieci) in originale giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta effettuata dall’Amministrazione. In caso di incompleto o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016irregolare adempimento degli obblighi previsti nel presente articolo oltre che degli obblighi contrattuali da parte dell'appaltatore, l’Amministrazione ha il diritto si riserva la facoltà di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi procedere con l'incameramento della cauzione definitiva, salve le azioni per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariagli ulteriori danni subiti. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del DLgs 50/2016Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un decimo) dell’importo contrattuale; ribasso offerto in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta misura superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove qualora il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 %, cessa di avere effettoeffetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, ai sensi dell’art. 103senza necessità di ulteriori atti formali, comma 1richieste, del DLgs 50/2016autorizzazioni, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dichiarazioni liberatorie o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiererestituzioni. L’Amministrazione può incamerare la avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza spese sopraggiunte a seguito di norme e prescrizioni lavori da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento successivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione, Accordo Quadro Per La Manutenzione Edile E Idrico Sanitaria

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103fini della sottoscrizione del contratto di concessione, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante l’aggiudicatario dovrà stipulare apposita fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa definitiva di avere effettoimporto pari al 10% dell’importo totale pagabile indicato a pagina 2 dell’Avviso di gara informale per la durata contrattuale(un anno) che dovrà attestare espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ai sensi dell’art. 103la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 1, del DLgs 50/2016, solo 2° Cod. Civ. e la sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta dell’ERSU. L’eventuale rinnovo espresso per un ulteriore anno sarà subordinato alla data stipula di emissione del certificato cauzione definitiva di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per importo commisurato ai consumi comunicati secondo le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi modalità di cui all’art. 13 del presente capitolato. La garanzia dovrà essere prestata a pena di revoca della concessione e dovrà avere validità temporale pari alla concessione fino a completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, salva la risarcibilità del maggior danno. La stessa dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria del concedente, anche mediante semplice restituzione del documento di garanzia, e comunque finché non siano definite eventuali controversie . Tale fideiussione costituisce garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni e impegni assunti dal concessionario e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, salva la risarcibilità del maggior danno. La fideiussione sarà svincolata e restituita al comma 4 (ai sensi dell’arttermine della concessione, salvo incameramento parziale o totale nei casi previsti. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la In tal caso il gestore dovrà provvedere alla reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partestessa.

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Samples: Concession Agreement, Concession Agreement

Cauzione definitiva. 1A garanzia dell'esatto adempimento dell’obbligo di concludere i singoli Contratti Applicativi, assunto con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro, e degli obblighi contrattuali assunti con la sottoscrizione dei singoli Contratti Applicativi, l'Aggiudicatario dell'Accordo Quadro dovrà prestare la cauzione definitiva di cui all'art. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo 11 delle Condizioni Generali di cauzione definitivaContratto FS, pari al 10% (un decimodieci per cento) dell’importo contrattuale; in caso del valore di aggiudicazione con dell'Accordo stesso. Nel caso in cui il ribasso d’asta percentuale offerto risulti superiore al 10%, % (dieci per cento) la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%% (dieci per cento); ove il ribasso sia superiore al 20%% (venti per cento), l’aumento la cauzione è aumentata di un punto percentuale per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 10% (dieci per cento) fino al 20% (venti per cento) e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2% (venti per cento). La garanzia è prestata Tale cauzione potrà essere costituita mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato Istituti Bancari o assicurativi o da intermediari finanziari con le modalità e cessa secondo il testo di avere effettocui all’Allegato n. 3 al presente Bando. In caso di fidejussione prestata da intermediari finanziari, ai sensi dell’artl’Aggiudicatario produce, il modulo di fidejussione contenente gli estremi dell'autorizzazione al rilascio di garanzie nei confronti del pubblico. 103, comma 1, L’Istituto fidejubente sarà sottoposto ad una valutazione di idoneità economico- patrimoniale da parte delle competenti strutture del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta copre gli oneri per il completamento dei lavori nel caso mancato od inesatto adempimento. La garanzia sarà svincolata nei termini indicati all’articolo 10 dello schema di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere Accordo Quadro allegato al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariapresente Bando. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Accordo Quadro Di Lavori, Accordo Quadro Di Lavori

Cauzione definitiva. 1. Ai fini della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà prestare in favore Roma Capitale, ai sensi dell’art. 103113 del D. Lgs. n. 163/2006, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, fideiussoria pari al 10% dell’importo Contrattuale, conforme al facsimile di cui all’Allegato 3 (un decimoFac-simile cauzione) dell’importo contrattuale; in caso alla Richiesta di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%Offerta. Tuttavia, la l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentata aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove % nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20%10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. La A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell’importo della garanzia è fideiussoria, nel caso di un ribasso pari al 24% ed un importo complessivo offerto di euro 1.000.000,00. Cauzione base 10% 10% 100.000,00 dal 10% al 20% del ribasso 10% x 1 10% 100.000,00 dal 20% al 24% del ribasso 4% x 2 8% 80.000,00 IMPORTO FINALE GARANZIA 28% 280.000,00 L’importo della cauzione definitiva può essere diminuito in ragione di quanto stabilito dall’art. 75, comma 7, del D. Lgs. n. 163/2006, Fermo quanto previsto dall’art. 11 del contratto di AQ, la predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’Albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da istituto autorizzato parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58; si precisa tuttavia che, stante anche l’adozione delle disposizioni attuative del D.Lgs. 141/2010 - i.e. il DM del 2.4.2015, n. 53 e la Circolare della Banca d’Italia 288 del 3.4.2015 - e nelle more della loro completa applicazione, la suddetta garanzia potrà essere rilasciata da (i) intermediari finanziari che risultano già iscritti al nuovo albo di cui all’articolo 106 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 o (ii) intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La garanzia dovrà essere predisposta nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 3 – Facsimile di cauzione per la stipula del contratto - e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La garanzia dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effettoeffetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione rilasciata per la stipula dell’Accordo Quadro per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’Appalto Specifico. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, ai sensi dell’arto per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto espressamente previsto nel Contratto. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la La garanzia fideiussoria prestata sarà è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006. In particolare, lo svincolo avviene subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamentefornitore all’istituto garante, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autenticaesecuzione delle prestazioni contrattuali. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Appalto Specifico, Appalto Specifico

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’art.113, comma 1, del DLgs 50/2016Dlgs. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103113, comma 15, del DLgs 50/2016Dlgs. 163/06, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 3 dell’art. 103 113 del DLgs 50/2016Dlgs. 163/06, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 101 del DLgs 50/2016Reg. n. 554/99, l’Amministrazione ha il diritto di può avvalersi della cauzionegaranzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantitoparzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia , nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, il rimborso delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltomaggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Contratto Di Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103103 del Codice, in favore dell’ASL CN2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del DLgs 50/2016contratto e dovrà, è comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ASL CN2, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta una garanzia fideiussoriadell’ASL CN2 qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a titolo seguito di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%inadempimento a tale obbligo, la garanzia è aumentata l’ASL CN2 ha facoltà di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti dichiarare risolto di diritto il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2contratto. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà automaticamenteè automatico, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori (oo di analogo documento, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica. 4, attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e è svincolato secondo la normativa vigente. L’ASL CN2 ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivil’applicazione delle penali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al comma 4 (ai sensi dell’artagli artt. 103, comma 5 e 10 del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partepresente contratto.

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Samples: Fornitura E Installazione Impianto Di Trattamento Acqua, Fornitura E Installazione Di Un Tomografo Assiale Computerizzato Multistrato

Cauzione definitiva. 1. Ai A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di Euro ( / ), resa ai sensi dell’art. 103113 del Codice, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%favore dell’IGEA. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da istituto autorizzato parte dell’IGEA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e cessa di avere effettocontroversia, ai sensi dell’art. 103, comma 1, sorte in dipendenza dell’esecuzione del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionecontratto. 3. Ai sensi La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’IGEA qualora, in fase di esecuzione del comma 5 dell’artcontratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. 103 del DLgs 50/2016In caso di inadempimento a tale obbligo, la l’IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 4. La garanzia fideiussoria prestata sarà in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà automaticamentesvincolo, non appena l’appaltatore avrà consegnato nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (ogarante, eventualmenteda parte dell’Appaltatore, un analogo documento del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 43. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione L’IGEA ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivil’applicazione delle penali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al comma 4 (ai sensi dell’artagli artt. 103, comma 5 e 9 del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partepresente contratto.

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Samples: Consulting Agreement, Service Agreement

Cauzione definitiva. 1. Ai A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 10354 comma 3 della L.R. n. 5/2007 e dell’articolo 113, comma 1, del DLgs 50/2016D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoriafidejussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) 10 per cento dell’importo contrattuale; in . In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato nei termini di cui all’art. 205 del Regolamento. Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di avanzamento ultimazione dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 10354 comma 3 della L.R. n. 5/2007 e dell’art. 113, comma 2 4, del DLgs 50/2016D.Lgs. 163/2006, l’Amministrazione ha la mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cauzione nella misura in cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parteparte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di riunione di concorrenti ai sensi dell’art.34, comma 1 del Codice degli appalti, le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di cui all'art. 37, comma 5, del Codice degli appalti, e con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 6, del suddetto Codice. Resta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti.

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Samples: Capitolato Speciale Prestazionale, Capitolato Speciale Prestazionale

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103L’Appaltatore, del DLgs 50/2016a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è richiesta tenuto a costituire a favore di Zètema, successivamente all’aggiudicazione e quale condizione per la stipula del contratto in relazione al lotto aggiudicato, una garanzia fideiussoriaprestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, a titolo di cauzione definitiva, per un importo pari al 10% (un decimodieci per cento) dell’importo contrattuale; in del valore del lotto o, nel caso di aggiudicazione di più lotti, della somma del valore degli stessi, come indicati nel precedente punto 2) del presente Capitolato. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La Tale garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effettofideiussoria, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’artcome stabilito nell’art. 103 del DLgs D.Lgs. 50/2016, deve prevedere la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionerinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitola rinuncia all’eccezione di cui all’art. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 1031957, comma 2 2, del DLgs 50/2016codice civile, l’Amministrazione ha nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante. In caso di eventuale rinnovo del servizio o proroga tecnica l’Appaltatore dovrà prestare la suddetta garanzia anche per il periodo di rinnovo o proroga in relazione all’importo massimo di spesa nello stesso previsto. Resta salvo e impregiudicato il diritto di avvalersi della cauzioneZètema al risarcimento dell’eventuale maggior danno, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della ove la cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinarianon risultasse sufficiente. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Tipografico

Cauzione definitiva. 1. La garanzia, a copertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante Polizza fidejussoria della compagnia di assicurazione Assicurazione ELITE INSURANCE COMPANY per un importo di euro 60.567,26 pari al 5% dell'importo contrattuale ridotto in quanto in possesso di certificazione UNI EN ISO 9001:2000. 2. Ai sensi dell’art. 103113, commi 1 e 2, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%D.Lgs. n. 163/2006, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore stessa prevede espressamente la rinuncia al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato beneficio della preventiva escussione del debitore principale e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneComune. 3. Ai sensi La cauzione definitiva deve permanere per 5 anni fino alla data di scadenza del comma 5 dell’art. 103 contratto, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autenticaservizio risultante da apposito verbale. 4. Ai sensi dell’artLa cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze delle liquidazioni mensili, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 5. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione Il Comune ha il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori l’esecuzione del servizio non svolto ovvero svolto in maniera non conforme alle norme di settore nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariadell’appaltatore. 56. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere Il Comune può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

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Samples: Contratto Di Appalto Del Servizio Di Igiene Urbana

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103fini della stipula del contratto, del DLgs 50/2016una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, è richiesta l’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, a garanzia degli impegni contrattuali, di importo pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii. A tale garanzia definitiva, si applicano le riduzioni previste per la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2provvisoria. La garanzia è Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa emessa alle seguenti condizioni: - sottoscrizione autenticata da istituto autorizzato notaio; - essere incondizionata e irrevocabile; - prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; - prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 del codice civile nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice medesimo. La garanzia cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione. L’ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali. La mancata costituzione del comma 5 dell’artdeposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell’aggiudicatario nonché l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 103 del DLgs 50/2016, la La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta copre gli oneri per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione mancato od inesatto adempimento del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariacontratto. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, dell’articolo 103 del DLgs 50/2016, Codice è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari par al 10% (un decimo) 10 per cento dell’importo contrattuale; . Qualora l’aggiudicazione sia fatta in caso favore di aggiudicazione con ribasso un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%la predetta misura percentuale; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Sono ammesse le riduzioni della garanzia definitiva ai sensi dell’art. 93, comma 7, del Codice. In caso di ATI il beneficio è ammesso con le modalità indicate dal disciplinare di gara per la cauzione provvisoria. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa cauzione definitiva può essere rilasciata dai soggetti di avere effetto, ai sensi dell’artcui all’art. 10393, comma 13, del DLgs 50/2016Codice e essere conforme alle prescrizioni contenute nell’articolo 103 del Codice cui si rinvia. detta cauzione potrà essere redatta conformemente agli schemi di polizza tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, solo n. 123, opportunamente integrata con l’inserimento della clausola di rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, comma 2 del codice civile. 3. L’Appaltatore deve, altresì, prestare la garanzia di cui all’art.103,comma 6, del Codice con validità fino alla definitività del collaudo emessa nei termini e alle condizioni che seguono: a) un importo garantito almeno pari all’importo della rata di saldo, maggiorato del tasso legale di interesse applicato al periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o e l’assunzione del carattere di definitività dei medesimi; b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo l’emissione del certificato di regolare esecuzione.collaudo provvisorio; 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la c) prestata sotto forma di cauzione o garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionebancaria o assicurativa con le modalità di cui all’art 93,commi 2 e 3 del Codice. Fino all’ emanazione dello schema tipo approvato con Decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e trasporti di cui al comma 9 dell’art.103 del Codice si farà riferimento agli schemi tipo previsti dal Decreto Ministeriale 12 Marzo 2004, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentican. 123. 4. Ai La cauzione definitiva deve essere integrata ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi dell’art. 103del presente atto e delle vigenti norme, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori oppure nel caso di risoluzione del contratto disposta approvazioni di varianti che comportino un aumento dell’importo contrattuale per il corrispondente importo in danno dell'esecutore e ha il diritto aumento. In caso di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore inottemperanza la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partesi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1L’Appaltatore ha costituito cauzione definitiva dell’importo di € rilasciata da La cauzione dovrà essere adeguata ogni qualvolta il canone subisca variazione superiore al 5% rispetto a quello di riferimento per la cauzione esistente. Ai sensi dell’artIn tali circostanze, la cauzione definitiva dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni. 103In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui compensi mensili da corrispondere all’Appaltatore. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del DLgs 50/2016risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, è richiesta una garanzia fideiussoriadel rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall’Amministrazione Comunale nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso la stazione appaltante in relazione a servizi e/o forniture connesse con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. La cauzione definitiva verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale; resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio dell’Amministrazione Comunale, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a titolo garanzia dei diritti di cauzione definitivaeventuali creditori fino a quando l’Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2e saranno inoltre pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativi e previdenziali. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e L’Amministrazione Comunale ha il diritto di valersi della cauzione anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettiviContratti Collettivi, delle leggi Leggi e dei regolamenti Regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Contract for Integrated Management of Urban Hygiene Services

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, 113 del DLgs 50/2016, D. Lgs. 163/06 e ss.mm.ii. è richiesta una garanzia fideiussoriacauzione definitiva, a sotto titolo di cauzione definitivagaranzia fidejussoria, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in caso favore di aggiudicazione con ribasso una offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%la predetta misura percentuale; ove il ribasso qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un’offerta inferiore all’imprto a base d’asta in misura superiore al 20%, l’aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di due punti percentuali per ogni punto punti di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia fidejussoria è prestata mediante fideiussione polizza bancaria o polizza assicurativa assicurativa, emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effettoautorizzato, ai sensi dell’artcon durata non inferiore a 6 mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. 3. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del Approvato il certificato di collaudo provvisorio o del ovvero il certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente fidejussoria si intende svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneed estinta di diritto, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato senza necessità di avanzamento dei lavori (oulteriori atti formali, eventualmenterichieste, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o copia autenticarestituzioni. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di L’Amministrazione può avvalersi della cauzionegaranzia fidejussoria, nei limiti dell'importo massimo garantitoparzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta le spese dei lavori da eseguirsi in ufficio nonché per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi confronto ai risultati della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltoliquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di cui variazione al comma 4 (ai sensi dell’art. 103contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà medesima garanzia può essere ridotta in caso di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in tutto o in partecaso di aumento degli stessi importi fino a concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: Construction Contract

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103113, comma 1, del DLgs 50/2016163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione aggiudi- cazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103113, comma 15, del DLgs 50/2016163/2006, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva nella misura e nei modi previsti dall'art. 113 del “Codice”,fermo restando che, ai sensi dell'art.11, comma 3 del Decreto Presidenziale 31/01/2012 n.13, nel caso in cui il ribasso offerto dall'impresa aggiudicataria sia superiore al 20% della base di gara, la garanzia per la parte che eccede tale percentuale deve essere fornita, per almeno la metà del suo ammontare, con le modalità previste dall'art. 75, comma 2, dello stesso “Codice” o con fideiussione bancaria. 3. Ai sensi del comma 5 3 dell’art. 103 113 del DLgs 50/2016163/2006, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.sarà 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 123 del DLgs 50/2016Nuovo Regolamento, l’Amministrazione ha il diritto di può avvalersi della cauzionegaranzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantitoparzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, ,protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia , nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, il rimborso delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltomaggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Contract for Construction Works

Cauzione definitiva. 1. Ai In caso di affidamento, a pena di revoca dello stesso, l'impresa appaltatrice dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 103, 103 del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitivaD.Lgs. 50/2016 s.m.i., pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in dell'importo delle prestazioni aggiudicate. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%, la garanzia è fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell’appalto, è a garanzia del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente l’Amministrazione dovesse sostenere a causa di inadempimento od inesatto adempimento degli obblighi contrattuali da parte dell’impresa appaltatrice o nel caso di danni ambientali dalla stessa cagionati a qualunque titolo. Qualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, l’Amministrazione, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di beni di proprietà dell’impresa appaltatrice nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dall’Amministrazione L’impresa appaltatrice è prestata obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione dovesse avvalersi, in tutto o in parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena la trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all’impresa appaltatrice fino all’avvenuto reintegro. In alternativa l’Amministrazione potrà procedere a reintegrare d’ufficio la cauzione, a spese dell’impresa appaltatrice, prelevandone il relativo importo dalle somme dovute all’impresa per l’esecuzione delle prestazioni oggetto dell’appalto. La cauzione definitiva verrà restituita comunque dopo che l’appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata dal Comune mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato richiesta e cessa ottenimento del DURC. In assenza di avere effettotali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Comune fino all’adempimento delle condizioni suddette. Vale, ai sensi dell’artinoltre, quanto previsto dall’art. 1036, comma 15, del DLgs 50/2016, solo alla data D.P.R. 207/2010 e s.m.i.. In caso di emissione anticipata risoluzione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice, la garanzia fideiussoria prestata cauzione sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneincamerata dall’Unione di Comuni, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitoin via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al Comune. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione Il Comune ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’impresa appaltatrice per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiereimpiegati nelle prestazioni appaltate. L’Amministrazione può incamerare In caso di irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, l’Amministrazione inviterà l’impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la garanzia stessa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all’impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dall’Amministrazione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento l’affidamento dell’appalto a terzi. Anche la mancata costituzione della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) definitiva determina la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione revoca dell’affidamento e l’escussione della cauzione ove questa sia venuta meno provvisoria da parte dell’Unione di Comuni, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue in tutto o graduatoria. La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta dell’Unione di Comuni, in partecaso di variazioni del corrispettivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del DLgs 50/2016risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, l’aggiudicatario è richiesta una garanzia fideiussoriatenuto a prestare, a titolo entro cinque giorni dalla comunicazione di cauzione definitivaaggiudicazione, un deposito cauzionale definitivo, pari al 105% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso , mediante fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da imprese di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio dell’attività nel ramo assicurativo. 2. La mancata prestazione della garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionedetermina la decadenza dall’aggiudicazione. 3. Ai sensi La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016debitore principale e l’impegno alla liquidazione della somma garantita su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato entro il termine di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autenticaquindici giorni dalla stessa. 4. Ai sensi dell’artLa cauzione definitiva resta vincolata fino alla data di approvazione del verbale di collaudo definitivo. 5. 103In caso di eventuali contestazioni o vertenze in corso tra le parti, comma 2 del DLgs 50/2016la cauzione definitiva resta vincolata fino alla loro completa definizione. 6. Oltre agli altri casi previsti nel presente capitolato, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della rivalersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierelavoratori. 7. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione all’aggiudicatario il reintegro della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o od in parte. 8. I costi relativi alla prestazione e all’eventuale reintegro della cauzione sono a carico dell’aggiudicatario. 9. Lo svincolo della cauzione definitiva viene effettuato a domanda e a spese dell’aggiudicatario. Nella domanda, l’aggiudicatario medesimo deve dichiarare di non aver altro da pretendere dall’Amministrazione appaltante in dipendenza del contratto. 10. L’incameramento della cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dar luogo.

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Samples: Accordo Di Programma Quadro

Cauzione definitiva. 1L’appaltatore deve costituire, secondo le modalità di cui al precedente punto A, una cauzione a garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di La cauzione definitiva, pari definitiva sarà eguale al 10% dell’importo di appalto stipulato in contratto (un decimo) dell’importo contrattuale; in IVA esclusa). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento % l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate all'art. 30 comma 2 della l. 109/94 e successive modificazioni. La garanzia è fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso al comune prima della data fissata per la stipulazione del contratto. La mancata presentazione entro il predetto termine comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui al comma precedente, in questo caso il soggetto appaltante aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva viene prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla dalla data di emissione accettazione delle opere di cui all’art. 17 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni. Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi del certificato comune alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di collaudo provvisorio o saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio del certificato di regolare esecuzione. 3comune, all’uopo sufficiente. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione L'Amministrazione comunale ha il diritto di avvalersi rivalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del di contratto disposta in danno dell'esecutore e ha dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione L'amministrazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

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Samples: Construction Contract

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, del DLgs comma 1 della D. Lgs. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, denominata “garanzia definitiva”, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento (un decimodieci per cento) dell’importo contrattualecontrattuale previsto per l’accordo quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in caso favore di aggiudicazione con ribasso un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%la predetta misura percentuale; ove qualora il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%eccedente la predetta misura percentuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione bancaria rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza assicurativa emessa fideiussoria rilasciata da istituto autorizzato e un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento relativo ai lavori effettuati per ciascun contratto applicativo, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 4. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio dell’intero Accordo Quadro di cui all’art. 60; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o del certificato di regolare esecuzionerestituzioni. 35. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneparzialmente o totalmente, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento per le spese dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta da eseguirsi d’ufficio nonché per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi confronto ai risultati della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltoliquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 56. Nei casi La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, comma del DLgs 50/2016) in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la Stazione Appaltante ha facoltà medesima garanzia può essere ridotta in caso di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in tutto o in partecaso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria Dei Cimiteri

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. dell’articolo 103, comma 1, del DLgs 50/2016, Codice dei Contratti è richiesta una garanzia fideiussoria, fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimodieci per cento) dell’importo contrattuale; se l’aggiudicazione è fatta in caso favore di aggiudicazione con ribasso un’offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10%% (dieci per cento), la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%% (dieci per cento); ove se il ribasso sia è superiore al 20%% (venti per cento), l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%eccedente la predetta misura percentuale. 2. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione bancaria rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza assicurativa emessa fideiussoria rilasciata da istituto autorizzato e cessa un’impresa di avere effettoassicurazione, ai sensi dell’art. 103in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 12, del DLgs 50/2016Codice Civile, solo in conformità all’articolo 103 del Codice dei Contratti. La garanzia è presentata in originale alla data di emissione Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionecontratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la La garanzia fideiussoria prestata sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell’esecuzione dei singoli Ordinativi, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamentecommittente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato con la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori (oo di analogo documento, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 4. Ai sensi dell’artLa garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo dell’Accordo Quadro di cui all’art. 103, comma 2 45 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di presente C.S.A. . 5. La Stazione Appaltante può avvalersi della cauzionegaranzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantitoparzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi confronto ai risultati della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltoliquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinarial’Autorità Giudiziaria Ordinaria. 56. Nei casi La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata se, in corso d’opera, è stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione Appaltante. 7. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 103, comma 10, del Codice dei Contratti. 8. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei Contratti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 4 (ai sensi dell’art1 determina la decadenza dell’affidamento, che aggiudica l’appalto all’Operatore economico che segue nella graduatoria. 9. 103, comma La fideiussione deve essere prodotta in originale con espressa menzione dell’oggetto e del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà soggetto garantito e deve riportare l’autentica della sottoscrizione da parte di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parteun notaio.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Stradali

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente Capitolato, l’esecutore del DLgs 50/2016, è richiesta contratto si obbliga a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al nella misura del 10% (un decimodieci per cento) dell’importo contrattuale; del valore complessivo presunto della concessione in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%oggetto, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii., l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%ammontante, pertanto, a Euro 188.000,00 (centoottantottomila,00). 2. La garanzia L’importo della cauzione definitiva è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa ridotto del 50% (ossia è pari al cinque per cento del valore del contratto) per le imprese alle quali è stata rilasciata, da istituto autorizzato e cessa organismi accreditati la certificazione del sistema di avere effettoqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, ai sensi dell’art. 103il concessionario dovrà allegare, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica, la certificazione o dichiarazione dell’organismo accreditato o fotocopia della stessa sottoscritta dal Legale rappresentante ed accompagnata da copia del documento di identità dello stesso. Si precisa che in caso di R.T.I. la riduzione della garanzia sarà possibile solo se tutte le imprese aderenti sono certificate o in possesso della dichiarazione. 3. In caso di garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione assicurativa, l’impresa di assicurazione dovrà essere tra quelle autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. 4. Ai sensi dell’art. 103La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: a) pagamento a semplice richiesta e senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha entro il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo limite dell’importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta scritta dell’Amministrazione, senza che sia necessaria la costituzione in mora da parte di quest’ultima; b) rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del c.c. c) che l’eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all’Amministrazione garantita; d) rinuncia ad eccepire il completamento decorso dei lavori nel caso termini di risoluzione cui all’art. 1957 del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariac.c. 5. Nei casi La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dal concessionario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto al successivo art. 18, avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia fedejussoria per l’applicazione delle stesse. 6. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. 7. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 4 (ai sensi dell’artall’art. 103, comma 113 del DLgs 50/2016) D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii. determinerà la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione revoca dell’affidamento e l’incameramento da parte dell’Amministrazione comunale della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parteprovvisoria.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, L’appaltatore per la sottoscrizione del DLgs 50/2016, è richiesta contratto deve costituire una garanzia fideiussoria, definitiva a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i., pari al 10% (un decimo) 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale; . Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10%, dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20%venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. L'importo della garanzia fideiussoria prestata sarà nei contratti relativi a lavori, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 75% dell’importo inizialmente garantitocertificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo avverrà automaticamenteè automatico, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori (oo di analogo documento, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica. 4, attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai sensi dell’artSono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. 103, comma 2 Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento all’esecuzione dell’appalto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi definitiva di cui al all'articolo 103 comma 4 (ai sensi dell’art1 del D.Lgs. 103, comma del DLgs 50/2016) n.50/2016 e s.m.i. determina la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione ove questa sia venuta meno provvisoria presentata in tutto sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. E’ facoltà dell’amministrazione in partecasi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità. L’esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artAl momento della stipulazione del contratto, l’Appaltatore deve prestare una cauzione nella misura prevista dall’art. 103, 103 del DLgs D.lgs. 50/2016. Tale cauzione pari al 10 per cento dell'importo dei lavori, è richiesta una da prestare mediante le modalità previste dall’art. 93 commi 2 e 3. La garanzia fideiussoria, a titolo copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%, 10 per cento la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. La garanzia cauzione definitiva è prestata progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante fideiussione bancaria stati d'avanzamento lavori o polizza assicurativa emessa analogo documento, pari all’80 per cento dell'importo iniziale garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da istituto autorizzato e cessa parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati d'avanzamento lavori o di avere effettoanalogo documento, ai sensi dell’artin originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. 103L'ammontare residuo, comma 1pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, del DLgs 50/2016, solo deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata o comunque fino a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato dodici mesi dalla data di avanzamento ultimazione dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento La mancata costituzione della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) primo periodo determina la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione ove questa sia venuta meno provvisoria presentata in tutto o in parte.fase di offerta da parte della stazione appaltante che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria

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Samples: Capitolato D’oneri

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del DLgs 50/2016maggior danno, è richiesta l’impresa aggiudicataria sarà tenuta a prestare, in sede di stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, definitiva pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso complessivo di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%(IVA esclusa), la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. L’importo del deposito sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione. Tale cauzione sarà annualmente riducibile di 1/5 dell’importo originario. La cauzione potrà essere costituita alternativamente con le stesse modalità previste per la cauzione provvisoria. Non sarà ritenuta valida la cauzione definitiva prestata in forme diverse da quelle su indicate. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva deve avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. L’importo della garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui all’art. 75, comma 7, D.Lgs. 163/2006 e cessa s.m.i.. In caso di avere effetto, soggetti plurimi la cauzione potrà essere dimezzata ai sensi dell’artdel citato art. 10375 alla condizione che tutti i partecipanti siano in possesso della prevista certificazione di sistema di qualità. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare alla garanzia, comma 1alternativamente: a) copia, con dichiarazione di conformità all’originale, della certificazione di qualità in corso di validità; b) dichiarazione ex DPR. 445/2000 che attesti il possesso della certificazione, con l’indicazione del DLgs 50/2016, solo alla suo oggetto e dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionescadenza. Si accetta incondizionatamente…………..…………………. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, La Ditta aggiudicataria deve costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del D. lgs 163/2006 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. La garanzia Il costo relativo alla cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitocarico della Ditta Aggiudicataria. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi progressivo della cauzione per provvedere al pagamento definitiva avrà luogo a seguito di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza apposite verifiche di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (conformità ai sensi dell’artdegli artt. 103312 e ss. del DPR. 207/2010 eseguite nel rispetto delle procedure interne di Sardegna Ricerche ed effettuate entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione effettuata secondo le ripartizioni o fasi stabilite dal presente capitolato e dagli ulteriori documenti dell’appalto come riportati al precedente articolo 7. La cauzione è stabilita a garanzia dell’adempimento da parte della Ditta Aggiudicataria di tutte le Obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, comma del DLgs 50/2016) fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. Qualora la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione Ditta Aggiudicataria incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, Sardegna Ricerche provvederà all'incameramento della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partedefinitiva senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritto alcuno.

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Samples: Fornitura Di Firewall, Networking, Pc

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria, salva comunque per l’Amministrazione la risarcibilità del maggior danno. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, il broker affidatario dovrà prestare, prima della stipula del contratto o dell’avvio anticipato del servizio, una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo contrattuale presunto (determinato con riferimento al valore dei premi delle polizze in corso ed alla misura delle provvigioni offerte). Ai sensi dell’artNel rispetto dei contenuti dell'art. 10393, comma 7, del DLgs 50/2016D.Lgs. 50/2016 l'importo della cauzione, è richiesta una garanzia fideiussoriacalcolato nei termini di cui sopra, a titolo sarà ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EC 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di avere effetto, ai sensi dell’artcui all'art. 1031957, comma 12, del DLgs 50/2016codice civile, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta dell'Ente e dovrà avere validità per l’intera durata contrattuale. Ai sensi del comma 5 dell’artQualora la cauzione venga prestata con deposito in contanti, lo stesso sarà considerato infruttifero. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi La mancata costituzione della cauzione determina la revoca dell'affidamento e la facoltà per provvedere al pagamento l’Ente di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettiviprocedere alla scorrimento della graduatoria. In caso l’Amministrazione Comunale debba valersi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o od in parte, del deposito cauzionale per inadempimenti del broker affidatario, quest’ultimo sarà obbligato a reintegrare la cauzione prestata entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della richiesta da parte dell’Ente.

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Samples: Brokerage Agreement

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103113, comma 1, del DLgs 50/2016163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato au- torizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103113, comma 15, del DLgs 50/2016163/2006, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 3 dell’art. 103 113 del DLgs 50/2016163/2006, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente pro- gressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà a- vrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 123 del DLgs 50/2016Nuovo Regolamento, l’Amministrazione ha il diritto di può avvalersi della cauzionegaranzia fi- deiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantitoparzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori lavora- tori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia , nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, il rimborso delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltomaggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione reintegra- zione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Appalto Integrato

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103L’aggiudicatario, prima della stipula del DLgs 50/2016contratto, è richiesta una garanzia fideiussoriatenuto a prestare, a titolo garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva, definitiva in misura pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in complessivo di aggiudicazione dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, % l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è Detta cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa assicurativa, presentata in originale corredata da istituto autorizzato e cessa una dichiarazione autenticata da parte di avere effettoun notaio, ai sensi dell’art. 103, comma 1ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del DLgs 50/2016fideiussore che attesti il potere di impegnare, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio, e dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata entro 15 giorni a misura dell’avanzamento dell’esecuzionesemplice richiesta scritta dell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte della Agenzia, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamenteche procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi nonché l’acquisizione della cauzione per provvedere al pagamento provvisoria di quanto dovuto dall'esecutore per cui sopra. La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le inadempienze obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettividall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle leggi somme che l’Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a A titolo di cauzione definitival’appaltatore verserà la somma di € 1.000,00 a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione delle opere appaltate, per fatto dell’appaltatore, a causa di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2inadempimento o cattiva gestione. La garanzia cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa mantenuta nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Essa pertanto va integrata a mano a mano che su di avere effettoessa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga entro il termine di dieci giorni dalla lettera di comunicazione inviata al riguardo dal Comune, ai sensi dell’art. 103quest’ultimo ha la facoltà di risolvere il contratto, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, con le conseguenze previste per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso i casi di risoluzione del contratto disposta presente capitolato speciale. Il deposito cauzionale è svincolato e restituito al contraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, salariali e previdenziali. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cui la cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiererisultasse insufficiente. L’Amministrazione può incamerare L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi cauzione di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno l’Amministrazione avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza il contratto si intenderà rescisso d’ufficio e l’appaltatore risponderà di ulteriori inadempimenti, danni e ammanchi con la cauzione di cui al 1° comma del presente articolo. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto.

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Samples: Capitolato d'Onere

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, L’ impresa aggiudicataria dovrà presentare una cauzione definitiva stabilita nella misura minima del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 1010 % (un decimodieci per cento) dell’importo contrattuale; di contratto e secondo quanto previsto dall’art. 11 3 del D.Lgs 163/06 e dall’art. 54 della Legge Regionale Campania n° 3/2007, ossia in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento è di dii due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. Inoltre dovrà: prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Ente; prevedere una espressa disposizione in forza della quale la cauzione stessa sarà tacitamente rinnovata con l’obbligo per l’impresa di pagamenti dei premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione emessa dall’Ente garantito. Inoltre dovrà essere tempestivamente reintegrata, qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente. La garanzia firma del sottoscrittore della fideiussione sopracitata dovrà essere corredata, a pena di revoca dell’aggiudicazione, da autentica notarile, attestante che colui che sottoscrive è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto debitamente autorizzato e cessa al rilascio di avere effetto, ai sensi dell’arttale tipo di fideiussione. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, Si precisa che lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato dall’Ente solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dopo che saranno decorsi sei mesi dalla scadenza del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto o dalle scadenze di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariaeventuali proroghe. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, del DLgs 50/2016, è richiesta una l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia fideiussoria, a titolo dell’importo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx resa ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016Codice, in favore dell’Istituto. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, da parte dell’Istituto, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria prestata sarà in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà automaticamentesvincolo, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori (oo di analogo documento, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica. 4, attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai sensi dell’art. 103L’ammontare residuo, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e è svincolato secondo la normativa vigente. L’Istituto ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivil’applicazione delle penali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al comma 4 (ai sensi dell’artagli artt. 103, comma 5 e 9 del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partepresente contratto.

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Samples: Fornitura Di Vaccini Veterinari

Cauzione definitiva. 1L’aggiudicatario,al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103103 del Codice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo dell'importo contrattuale; in . In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove la predetta percentuale di ribasso.Ove il ribasso sia superiore al 20%, % l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria definitiva a scelta dell'aggiudicatario, può essere prodotta sotto forma di cauzione o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa fidejussione secondo le seguenti modalità: a) fermo restando il limite all’utilizzo del contante di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, cui all’articolo 49 comma 1, 1 del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016decreto legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata può essere costituita in contanti mediante bonifico SEPA o con assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneRoma Capitale – Ragioneria Generale – Depositi Cauzionali – IT 53 P 02008 05117 000104068723, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzioneindicando il predetto codice iban e il codice ente n. 7; b) in originale titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o copia autentica.presso Aziende autorizzate; 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto c) mediante garanzia fidejussoria di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso pari importo rilasciata da imprese bancarie che rispondano ai requisiti di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle solvibilità previsti dalle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.che ne disciplinano l’attività;;

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Samples: Servizio Di Supporto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, del DLgs 50/2016l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, resa ai sensi dell’art. 103103 del Codice, comma 1, in favore della Fondazione. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione contratto (6 mesi) cui si aggiungono 6 (sei) mesi nelle more del rilascio del certificato di collaudo provvisorio verifica conformità o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi Essa comunque, dovrà avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del comma 5 dell’artdocumento di garanzia) da parte della Fondazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta della Fondazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. 103 del DLgs 50/2016In caso di inadempimento a tale obbligo, la Fondazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria prestata sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà automaticamenteè automatico, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori (oo di analogo documento, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica. 4, attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e è svincolato secondo la normativa vigente. La Fondazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivil’applicazione delle penali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al comma 4 (ai sensi dell’artagli artt. 103, comma 5 e 9 del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partepresente contratto.

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Samples: Servizi Museali Di Custodia, Accoglienza E Vigilanza

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, L’aggiudicatario deve costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del D. lgs 163/2006 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, per ciascun contratto stipulato. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. La garanzia Il costo relativo alla cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitocarico della Ditta Aggiudicataria. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi progressivo della cauzione per provvedere al pagamento definitiva avrà luogo a seguito di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza apposite verifiche di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (conformità ai sensi dell’artdegli artt. 103312 e ss. del DPR. 207/2010 eseguite nel rispetto delle procedure interne di Sardegna Ricerche ed effettuate entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione effettuata secondo le ripartizioni o fasi stabilite dal presente capitolato e dagli ulteriori documenti dell’appalto come riportati al precedente articolo 7. La cauzione è stabilita a garanzia dell’adempimento da parte della Ditta Aggiudicataria di tutte le Obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, comma del DLgs 50/2016) fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. Qualora la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione Ditta Aggiudicataria incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, Sardegna Ricerche provvederà all'incameramento della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partedefinitiva senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritto alcuno.

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Samples: Consulting Agreement

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103La Ditta aggiudicataria, a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del DLgs 50/2016, risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) o più dell’importo contrattuale; del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 1010 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da istituto autorizzato e cessa di avere effettoorganismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 103113 del D.Lgs 163/2006, comma 1per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda ULSS interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del DLgs 50/2016, solo alla data Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3cui all’art. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 1031957, comma 2 del DLgs 50/2016C.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, l’Amministrazione ha si dovrà, inoltre, inserire il diritto formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni dal ricevimento di avvalersi della cauzionesemplice richiesta scritta. Il deposito dovrà ritenersi svincolato, nei limiti dell'importo massimo garantitosolo dopo l’esecuzione completa e regolare di tutti gli obblighi contrattuali, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori fatto salvo quanto stabilito nel caso di risoluzione citato art. 113 del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariaD.Lgs 163/2006. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Gara a Procedura Aperta Per Fornitura Di Contropulsatori Aortici

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artL’Appaltatore, a garanzia degli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto, è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale, aumentato nei casi e con le modalità ex art. 103, del DLgs 50/2016co. 1, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove D.Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. Tale cauzione dovrà prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. ; • la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta della stazione appaltante; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile. La garanzia è definitiva viene prestata mediante fideiussione bancaria sotto forma di cauzione o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato fidejussione con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 e cessa 3 del D. Lgs. 50/2016 e ss. mm. ed ii. e garantisce l’adempimento di avere effettotutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, ai sensi dell’artsalva comunque la risarcibilità del maggior danno. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione (anche detto “verifica di conformità”) o, comunque, decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. L'importo della garanzia nei contratti riguardanti servizi, è ridotto secondo le modalità indicate dall'articolo 93 comma 7 del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016Codice, per gli operatori economici in possesso delle certificazioni alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), la certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001 o che sviluppano un inventario di gas a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneeffetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. La stessa riduzione è applicata nei confronti delle microimprese, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitopiccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha Le stazioni appaltanti hanno il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha dell'esecutore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento all’esecuzione dell’appalto. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. determina la decadenza dell'affidamento, che aggiudica l'appalto o la concessione al comma 4 (ai sensi dell’artconcorrente che segue nella graduatoria. 103Detta garanzia può essere costituita da fidejussione bancaria o assicurativa rilasciata da Istituti autorizzati in base alle norme vigenti, comma completa di firma del DLgs 50/2016) la Stazione fideiussore, accompagnata da procura notarile di conferimento dei poteri stessi, intestata all’amministrazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partequale Ente garantito.

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Samples: Servizio Di Derattizzazione E Disinfestazione

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, del DLgs 50/2016il Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, resa ai sensi dell’art. 103113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, comma 1in favore dell’Autorità. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) più ulteriori 12 mesi a garanzia dei prodotti collaudati e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del DLgs 50/2016documento di garanzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, solo alla data con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di emissione ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del certificato contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di collaudo provvisorio 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o del certificato totalmente a seguito di regolare esecuzione. 3ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. Ai sensi del comma 5 dell’artIn caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 103 del DLgs 50/2016, la La garanzia fideiussoria prestata sarà in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà automaticamentesvincolo, non appena l’appaltatore avrà consegnato nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (ogarante, eventualmenteda parte dell’appaltatore, un analogo documento del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e è svincolato secondo la normativa vigente. L’Autorità ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore l’applicazione delle penali e/o per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi soddisfazione degli obblighi di cui al comma 4 (ai sensi dell’artagli artt. 1033, comma 6 e 19 del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partepresente contratto.

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Samples: Contratto Di Fornitura Di Servizi

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, La Ditta aggiudicataria deve costituire un deposito cauzionale definitivo pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del D. lgs 163/2006 a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. La garanzia Il costo relativo alla cauzione è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitocarico della Ditta Aggiudicataria. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi progressivo della cauzione per provvedere al pagamento definitiva avrà luogo a seguito di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza apposite verifiche di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (conformità ai sensi dell’artdegli artt. 103312 e ss. del DPR. 207/2010 eseguite nel rispetto delle procedure interne di Sardegna Ricerche ed effettuate entro 20 giorni dall’ultimazione della prestazione effettuata secondo le ripartizioni o fasi stabilite dal presente capitolato e dagli ulteriori documenti dell’appalto come riportati al precedente articolo 13. La cauzione è stabilita a garanzia dell’adempimento da parte della Ditta Aggiudicataria di tutte le Obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, comma del DLgs 50/2016) fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. Qualora la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione Ditta Aggiudicataria incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, Sardegna Ricerche provvederà all'incameramento della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partedefinitiva senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritto alcuno.

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Samples: Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs n. 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, 5 del DLgs n. 50/2016, solo alla data di emissione del certificato certifi- cato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs n. 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 7580% dell’importo inizialmente garantitogaran- tito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, 103 comma 2 del DLgs n. 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di può avvalersi della cauzionegaranzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantitoparzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia , nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, il rimborso delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltomaggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione dichia- razione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 1031, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto Lavori Edili

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia fideiussoriadefinitiva, a titolo sotto forma di cauzione definitivafideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; , salvo gli aumenti previsti in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore % o al 20%, l’aumento è come previsto dall’art. 103 del Codice. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di due punti percentuali per ogni qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016, secondo il calcolo di cui al punto di ribasso superiore al 20%. 210 del presente Disciplinare. N.B. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa emessa devono prevedere espressamente e testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da istituto autorizzato parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e cessa del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di avere effettoemissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione di fornitura e/o servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 11 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha l’operatore economico perderà il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore alla stipula e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tutto o tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in partegraduatoria.

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Samples: Insurance Services Agreement

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103Al momento della stipulazione del contratto, del DLgs 50/2016, l’appaltatore è richiesta obbligato a prestare una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al fideiussoria nella misura del 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; contrattuale Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10%, dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20%venti per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere La stazione appaltante può richiedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore soggetto aggiudicatario la reintegrazione della cauzione garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Tale garanzia può essere prestata con fideiussione bancaria o mediante polizza assicurativa rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO9000. Si applica la riduzione del 50 per cento, non cumulabile con quella di cui al primo periodo, anche nei confronti delle micro, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 percento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo, secondo, terzo e quarto per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente Il Committente si riserva il diritto di richiedere, in qualsiasi momento, la modifica delle polizze assicurative di cui sopra con abolizione, in tutto o in parte, delle franchigie qualora si verificassero sinistri in numero ed entità tali da giustificarlo COPERTURE ASSICURATIVE L'impresa aggiudicataria risponderà dei danni che per fatto suo proprio, dei suoi dipendenti e/o collaboratori, anche connesso all’impiego di qualsiasi mezzo o strumento utilizzato, venissero arrecati a persone e cose, sia di Aimag che di terzi, durante l’esecuzione dei servizi, tenendo al riguardo sollevata la stazione appaltante e da ogni responsabilità e per qualsiasi eventuale pretesa risarcitoria di terzi o di prestatori d’opera della medesima impresa aggiudicataria. Quest’ultima è pertanto tenuta a stipulare - ovvero a dimostrare di avere stipulato e in corso di validità - un contratto di assicurazione della responsabilità civile verso terzi (RCT) e verso pre- statori d’opera (RCO), a copertura dei rischi di danni cagionati a terzi (per morte, lesioni per- sonali e danneggiamenti a cose) nonché di eventuali infortuni di propri prestatori d’opera, veri- ficatisi in relazione all’esecuzione dei servizi oggetto dell’appalto. La menzionata assicurazione dovrà prevedere massimale unico non inferiore a Euro 3.000.000,00 sia per RCT sia per RCO e dovrà altresì prevedere le seguenti condizioni esten- sive della copertura assicurativa, che dovranno essere rese espressamente operanti, a inte- grazione e/o deroga di quanto eventualmente sia diversamente previsto dalle condizioni d’uso della compagnia: • estensione del novero dei terzi:

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, 103 del DLgs 50/2016, è richiesta Codice degli appalti di cui al D. Lgs. N. 50 del 18.04.2016 la Ditta Aggiudicataria ai fini della sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia fideiussoriadefinitiva a sua scelta, a titolo sotto forma di cauzione definitivao fideiussione, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del medesimo Codice, per un valore pari al 10% 10 (un decimodieci) per cento dell’importo contrattuale; , ovvero per il valore derivante dalle maggiorazioni previste in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 210 ( dieci ) per cento. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’ adempi mento di tutte l e obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione f i nale, salva comunque l a r i sarcibilità del maggior danno vers o l’appaltatore. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o regolare esecuzione. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante è automatico senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5nulla osta da parte del committente con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte della Ditta aggiudicataria del documento attestante la avvenuta esecuzione. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore L’Ente può richiedere alla Ditta Aggiudicataria la reintegrazione della cauzione garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore.

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Samples: Contract for Public Services

Cauzione definitiva. 1. Ai nel termine di 5 (cinque) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento a sistema MEPA o comunque via pec della comunicazione di aggiudicazione definitiva, l’Aggiudicatario (fornitore) dovrà far pervenire alla stazione appaltante - ai sensi dell’art. 103103 del D.Lgs. 18.04.2016, del DLgs 50/2016n. 50, è richiesta pena la decadenza dell’aggiudicazione stessa - una garanzia fideiussoriagaranzia, a titolo di cauzione garanzia definitiva, nelle forme stabilite dall’art. 93 comma 2 o comma 3 del D.Lgs. n. 50/2016, a garanzia dell’esatto adempimento di quanto definito nel contratto, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata ovvero incrementata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore in base al 20%ribasso, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2secondo quanto definito dal medesimo art.103. Tale garanzia potrà essere ridotta nelle misure indicate dall’art. 93 del d.lgs 50/2016, comma 7 qualora ricorrano le fattispecie indicate nel medesimo articolo. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o dovrà essere costituita a copertura dell’intero periodo contrattuale dalla data di stipula della RdO, sino alla completa ed esatta esecuzione da parte del fornitore di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto stesso e comunque per un periodo non inferiore a 120gg. In caso di polizza assicurativa emessa fideiussoria, la stressa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. E’ inoltre necessario che la polizza sia corredata da istituto autorizzato e cessa idonea dichiarazione sostitutiva rilasciata dai soggetti firmatari il titolo di avere effetto, garanzia ai sensi dell’art. 103del DPR 445/2000, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016circa l’identità, la qualifica ed i poteri degli stessi. Si intendono per soggetti firmatari gli agenti, broker, funzionari e comunque i soggetti muniti di poteri di rappresentanza dell’Istituto di Credito o Compagnia Assicurativa che emette il titolo di garanzia. Tale dichiarazione dovrà essere accompagnata da fotocopia di un documento d’identità in corso di validità dei suddetti soggetti, ovvero il deposito dovrà essere corredato di autentica notarile circa la qualifica, i poteri e l’identità dei soggetti firmatari il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. Qualora l’Amministrazione rilevi in qualunque momento un inadempimento da parte della Società nell’espletamento della fornitura, la stessa avrà facoltà di rivalersi sulla garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a nella misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, e nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi termini di cui al comma 4 (ai sensi dell’artall’art.103 del d-lgs.50/2016, oltre a quanto stabilito dall’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte9.

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Samples: Disciplinary and Special Specifications for the Supply of Personal Protective Equipment and Jackets

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103L’aggiudicatario, prima della stipulazione del DLgs 50/2016contratto, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo deve costituire la cauzione definitiva di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’artcui all’art. 103 del DLgs D.lgs. n. 50/2016, in uno dei modi stabiliti dalla Legge, di importo pari a euro 30.000,00. La cauzione è a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l’Ente dovesse eventualmente sostenere durante la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata gestione, a misura dell’avanzamento dell’esecuzionecausa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) ivi compreso il maggior costo che l’Amministrazione dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto aggiudicato all’aggiudicatario in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto per inadempienze dello stesso. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivicui all’art. 1957, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelacomma 2, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantieredel c.c. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento nonché l’operatività della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione contraente. Resta salvo per l’Ente l’esperimento di dichiarazione giudizialeogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Ente avesse dovuto avvalersene, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto in assenza di controversie. Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, l’Ente avrà la facoltà di rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di risarcimento danni.

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Samples: Concessione Di Servizi

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del DLgs 50/2016Codice dei Contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione avvenga in favore di un decimo) dell’importo contrattuale; ribasso offerto in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta misura superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove qualora il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori e servizi eseguiti pari all’80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effettoeffetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, ai sensi dell’art. 103senza necessità di ulteriori atti formali, comma 1richieste, del DLgs 50/2016autorizzazioni, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio dichiarazioni liberatorie o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiererestituzioni. L’Amministrazione può incamerare la avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le inadempienze derivanti dalla inosservanza spese sopraggiunte a seguito di norme e prescrizioni attività da eseguirsi d’ufficio all’interno delle condizioni dei successivi contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento specifici. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai Ai sensi dell’art. 10340, comma c. 7 del DLgs 50/2016) D. Lgs 163/06, l'importo della garanzia fideiussoria è ridotto del 50% qualora sia stata rilasciata la Stazione Appaltante ha facoltà certificazione di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partequalità da organismi accreditati conforme alle normative europee.

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Samples: Capitolato Speciale

Cauzione definitiva. 1L’appaltatore deve costituire, secondo le modalità di cui al precedente punto A, una cauzione a garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di La cauzione definitiva, pari definitiva sarà eguale al 10% dell’importo di appalto stipulato in contratto (un decimo) dell’importo contrattuale; in IVA esclusa). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento % l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 34, comma 2 della l.r.12/96 e successive modifiche. La garanzia è fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso al prima della data fissata per la stipulazione del contratto. La mancata presentazione comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui al precedente punto B). La cauzione definitiva viene prestata mediante fideiussione bancaria a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato cottimo e del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla dalla data di emissione del certificato accettazione delle opere di collaudo provvisorio o del certificato cui all’art. 17 della l.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento ultimazione dei lavori (osenza che l'Amministrazione abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. Resta convenuto che anche quando, eventualmentea seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi dell'Amministrazione regionale alla restituzione della cauzione, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) questa continuerà a restare, in originale o copia autentica. 4tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio dell'Amministrazione regionale, all’uopo sufficiente. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione L'Amministrazione regionale ha il diritto di avvalersi rivalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del di contratto disposta in danno dell'esecutore e ha dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione L'amministrazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103L’aggiudicatario sarà tenuto a prestare, del DLgs 50/2016immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, definitivo nella misura pari al 10% (un decimodieci percento) dell’importo contrattuale; in . In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta offerta economica aggiuntiva superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%dieci per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa L’importo della cauzione sarà precisato nella lettera di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionecomunicazione dell’aggiudicazione. 3. Ai sensi La garanzia dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma e del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autenticasemplice richiesta della Stazione Appaltante. 4. Ai sensi dell’artla cauzione definitiva potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 103107 del D. Lgs. N. 385/1993, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso rilascio di risoluzione garanzie a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto disposta e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariadipendenza dell’esecuzione del contratto. 5. Nei casi La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di cui al comma 4 (ai sensi dell’art10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. 103In caso di inadempimento a tale obbligo, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante L’Amministrazione ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partedichiarare risolto il diritto il contratto.

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Samples: Concessione Per La Gestione Dei Parcheggi a Pagamento

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, Al momento della stipulazione del DLgs 50/2016, è richiesta contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al fidejussoria nella misura del 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione sull’importo dei lavori, con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2gli aumenti e le modalità disposte dagli articoli nn. 93 e 103 del D.Lgs n. 50/2016. La garanzia è prestata cauzione definitiva realizzata mediante fideiussione fidejussione bancaria o polizza assicurativa emessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da istituto autorizzato parte dell’Amministrazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori e degli obblighi dell’Impresa e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3provvisorio. Ai sensi L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma 5 dell’artprecedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. 103 del DLgs 50/2016, L’Appaltatore dovrà reintegrare la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di aumenti dell’importo contrattuale per ampliamento del numero di impianti in manutenzione, se ritenuto opportuno dalla Stazione appaltante, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. Copertura assicurativa a carico dell’impresa L’Appaltatore è obbligato, contestualmente alla sottoscrizione del contratto, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione da qualsiasi causa determinati e che copra i danni subiti dalla stessa Stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, e che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni causati a terzi nell’esecuzione dei lavori. Tale assicurazione contro i rischi dell’esecuzione deve essere stipulata per una somma assicurata non inferiore all’importo del contratto; il massimale per l’assicurazione contro la responsabilità civile verso terzi non deve essere inferiore a 200.000,00 Euro; tale polizza deve specificamente prevedere l’indicazione che tra le “persone” si intendono compresi i rappresentanti della Stazione appaltante autorizzati all’accesso al cantiere, della Direzione dei lavori e dei collaudatori in corso d’opera. Le polizze di cui al presente comma devono recare espressamente il vincolo a favore della Stazione appaltante e devono coprire l’intero periodo dell’appalto. La garanzia assicurativa prestata dall’Appaltatore copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese subappaltatrici e subfornitrici. Qualora l’Appaltatore sia un’associazione temporanea di concorrenti, giusto il regime delle responsabilità disciplinato dalla normativa vigente, la garanzia assicurativa prestata dalla mandataria capogruppo copre senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, L'Aggiudicatario del DLgs 50/2016, contratto è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al fideiussoria del 10% (un decimodieci percento) dell’importo dell'importo contrattuale; in . In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. Si applica l'articolo 75, comma 7 del D. Lgs 163/2006. La garanzia fideiussoria di cui sopra, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3 del D. Lgs 163/2006, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’AOU. La medesima è prestata mediante fideiussione bancaria progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinquepercento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare dell’AOU committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento nell’esecuzione dell’appalto o polizza assicurativa emessa di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la normativa vigente nel periodo di riferimento. La mancata costituzione della garanzia in parola determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all’articolo 75 da istituto autorizzato parte dell’AOU, che provvederà a valutare la convenienza, ai sensi dell’Art. 81 del D. Lgs 163/2006, di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue immediatamente nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Cleaning and Sanitation Services Agreement

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, La ditta appaltatrice è obbligata a costituire una cauzione nella misura del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo dell’ammontare netto contrattuale; in . In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%la predetta percentuale di ribasso; ove il in caso di ribasso sia d’asta superiore al 20%, l’aumento % la cauzione è aumentata di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La mancata costituzione della garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa comporterà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da istituto autorizzato e cessa parte di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionePISAMO nonché l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. 3. Ai sensi La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del comma 5 dell’art. 103 contratto e del DLgs 50/2016risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più alla ditta appaltatrice salva comunque la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo risarcibilità del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autenticamaggior danno. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione PISAMO ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il inoltre diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi La ditta appaltatrice sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103PISAMO abbia dovuto avvalersi, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parteparte durante l’esecuzione del contratto. 6. La cauzione deve essere trasmessa a PISAMO prima della stipulazione del contratto, e comunque almeno dieci giorni prima della consegna del servizio.

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Samples: Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, del DLgs 50/2016il Fornitore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, resa ai sensi dell’art. 103113 del D.Lgs. 163/2006 e smi, comma 1in favore dell’Autorità. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) più ulteriori 12 mesi a garanzia dei prodotti collaudati e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del DLgs 50/2016documento di garanzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, solo alla data con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di emissione ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del certificato contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di collaudo provvisorio 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o del certificato totalmente a seguito di regolare esecuzione. 3ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. Ai sensi del comma 5 dell’artIn caso di inadempimento a tale obbligo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 103 del DLgs 50/2016, la La garanzia fideiussoria prestata sarà in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà automaticamentesvincolo, non appena l’appaltatore avrà consegnato nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (ogarante, eventualmenteda parte dell’appaltatore, un analogo documento del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e è svincolato secondo la normativa vigente. L’Autorità ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore l’applicazione delle penali e/o per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi soddisfazione degli obblighi di cui al comma 4 (ai sensi dell’artagli artt. 103, comma 3 e 19 del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partepresente contratto.

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Samples: Contratto Di Servizi

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103L’Appaltatore, del DLgs 50/2016a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è richiesta tenuto a costituire a favore di Zètema, successivamente all’aggiudicazione e quale condizione per la stipula del contratto, una garanzia fideiussoriaprestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa per il periodo di durata del contratto, a titolo di cauzione definitiva, per un importo pari al 10% (un decimodieci per cento) dell’importo contrattuale; in , IVA esclusa, calcolato applicando il costo offerto per l’assemblaggio di ciascun kit al quantitativo stimato di kit richiesti (n. 500.000 “Roma Pass” e n.100.000 “Roma Pass 48H”). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. . Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 113 del D. Lgs. 163/06, dovrà comunque prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Società appaltante. Resta salvo e impregiudicato il diritto della Società appaltante al risarcimento dell’eventuale maggior danno, ove la cauzione non risultasse sufficiente. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato cauzione sarà svincolata su richiesta dell’Appaltatore al termine del contratto, verificato il completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneaccertata la correttezza della gestione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta L’Aggiudicatario sarà tenuto a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitivagaranzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assunte, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso dell'importo del contratto, fatto salvo l'applicazione di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2quanto previsto all’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia è dovrà essere espressamente prestata con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, esclusivamente mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’artassicurativa. 103, comma 1, La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinunzia al beneficio della preventiva escussione del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016debitore principale, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitorinuncia all’eccezione di cui all’art. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 1031957, comma 2 del DLgs 50/2016Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, l’Amministrazione ha il diritto di a semplice richiesta scritta del Committente. Il Committente potrà avvalersi della cauzionegaranzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantitoparzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione inadempimento dell’Appaltatore o anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori lavoratori. È comunque presenti fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se:  in cantierecorso di esecuzione del contratto venga incamerata, parzialmente o totalmente;  il Committente abbia affidato all’Appaltatore l’esecuzione di maggiori prestazioni. L’Amministrazione può incamerare In difetto, APS Holding SpA effettuerà la reintegra a valere sui pagamenti da corrispondere all’appaltatore. La cauzione sarà svincolata con le seguenti modalità:  al collaudo con esito positivo delle attività e delle forniture posate in opera la garanzia fideiussoria si intende automaticamente ridotta per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettiviuna quota del 50%, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudizialeulteriori atti formali, fermo restando il diritto dell’appaltatore richieste, autorizzazioni o dichiarazioni liberatorie;  per la restante quota, pari al 50%, dopo la scadenza del periodo di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariamanutenzione, ossia dopo 5 anni dall’avvio dell’ultimo impianto in ordine cronologico. La garanzia si intenderà interamente svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni 60 giorni dopo la scadenza del periodo di manutenzione. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Contract for the Supply, Installation, and Start Up of a Parking Payment Management System

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.sarà 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Contract for Works

Cauzione definitiva. 17.1 A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'appaltatore si impegna ha costituito e trasmesso all’Istituto, anteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, apposita garanzia sotto forma di fideiussione (polizza fideiussoria n. 2344935 emessa da Coface S.A.) di importo pari ad € 12.581,40, con scadenza al 22 Febbraio 2025. Ai sensi dell’art. 103Tale importo è stato ridotto del 50%, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari rispetto al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 10393, comma 1, 7 del DLgs d.lgs. n. 50/2016, in ragione del possesso delle certificazioni rilasciate, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000 e UNI CEI ISO9000. 7.2 La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del risarcimento dei danni conseguenti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/20167.3 L’Istituto può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata reintegrazione si effettua a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato valere sui ratei di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autenticaprezzo da corrispondere all'esecutore. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione 7.4 L’Istituto ha il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.dovuto

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Samples: Contract for System Assistance Services

Cauzione definitiva. 1. Ai fini della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario deve prestare una cauzione definitiva a favore della Agenzia ai sensi dell’art. 103, 103 del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, Codice pari al 10% (un decimo) dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale; in . In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia è fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento è l'aumento dovrà essere di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. La garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato a garanzia dell’esatto e cessa corretto adempimento di avere effetto, tutte le obbligazioni nascenti dall’esecuzione del Contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1031938 c.c.. In particolare, comma 1la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali nei confronti dell’Amministrazione e pertanto resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. La garanzia opera per tutta la durata del DLgs 50/2016Contratto, solo e comunque, sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal predetto Contratto. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016Pertanto, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso l’Aggiudicatario, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitoseguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al pagamento reintegro entro il termine di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariarelativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Professional Services

Cauzione definitiva. 1. Ai A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’ aggiudicatario ha depositato idonea garanzia dell’importo di Euro ( / ), resa ai sensi dell’art. 103113 del Codice, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%favore dell’IGEA. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da istituto autorizzato parte dell’IGEA, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e cessa di avere effettocontroversia, ai sensi dell’art. 103, comma 1, sorte in dipendenza dell’esecuzione del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzionecontratto. 3. Ai sensi La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’IGEA qualora, in fase di esecuzione del comma 5 dell’artcontratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario In caso di inadempimento a tale obbligo, l’IGEA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 4. 103 del DLgs 50/2016, la La garanzia fideiussoria prestata sarà in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà automaticamentesvincolo, non appena l’appaltatore avrà consegnato nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (ogarante, eventualmenteda parte dell’ aggiudicatario, un analogo documento del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. 45. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione L’IGEA ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivil’applicazione delle penali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al comma 4 (ai sensi dell’artagli artt. 103, comma 5 e 9 del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partepresente contratto.

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Samples: Brokerage Service Agreement

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoriaL'Appaltatore, a titolo proprie spese, dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una fideiussione bancaria o assicurativa di cauzione definitivaprimaria Banca o Compagnia operante sul territorio nazionale, a garanzia dell’integrale e tempestiva esecuzione degli obblighi assunti, pari al 10% (un decimo) dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale; in . In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia è fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al precedente paragrafo deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La durata della cauzione deve estendersi per tutta la durata del contratto. In caso di proroga del contratto la durata della cauzione deve essere prorogata per la durata prevista della proroga. La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione bancaria progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, di documento, in originale o polizza assicurativa emessa in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna della documentazione costituirà inadempimento del garante nei confronti dell’Appaltatore per la quale la garanzia è prestata. Ai sensi dell’art. 40 comma 7 del D.Lgs. 163 del 12/04/2006 l'importo della suddetta cauzione è ridotta del 50% in caso di possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000:2000 (o equivalente) rilasciata da istituto autorizzato organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX 00000. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha Salvo il diritto di avvalersi della cauzionedegli eventuali maggiori danni, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) qualunque momento la Stazione Appaltante ha facoltà può ritenere sul deposito cauzionale, con l'adozione di chiedere all’appaltatore la reintegrazione semplice atto amministrativo, i crediti derivati in suo favore dal presente capitolato; in tal caso, l’Appaltatore è obbligato ad integrare e a costituire il deposito cauzionale entro 15 giorni da quello della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partenotificazione del relativo avviso.

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Samples: Construction Contract

Cauzione definitiva. 1Il Concessionario è tenuto a prestare ex art. Ai sensi dell’art103 del D. Lgs. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, definitiva in misura pari a: i) al 10% (un decimodieci per cento) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore del valore della concessione stimato dall’Amministrazione, oppure ii) al 10% (dieci per cento) del valore della concessione indicato nel PEF dell’aggiudicatario se superiore a quanto stimato dall’Amministrazione. La cauzione in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte, ivi compreso l’obbligo di pagamento del rimborso delle spese di cui all’art. 1.6 del presente Capitolato Speciale, di esecuzione dei lavori e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia, nel caso in cui il Concessionario risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, verrà ridotto del 50%. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, anche cumulabile con la riduzione del 50% per possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del Regolamento UE n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20% per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. L’importo della garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20%, l’aumento anche cumulabile con la riduzione per il possesso di certificazione UNI CEI ISO 9000 o per microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50% del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del Regolamento UE n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 % anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto, ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067, così come previsto dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30%, non cumulabile con le riduzioni di due punti percentuali cui ai periodi precedenti, per ogni punto gli operatori economici in possesso del rating di ribasso superiore al 20%. 2legalità e rating di impresa o della attestazione del modello organizzativo, ai sensi del D.Lgs. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi energetici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. In caso di cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla riduzione precedente. Per usufruire di tale beneficio il Concessionario dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia/copie del/dei certificato/i autenticato/i da un’autorità amministrativa o notaio. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e cessa con l’obbligo di avere effettoversare la somma richiesta, ai sensi dell’artentro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. 103A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 12, del DLgs 50/2016codice civile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del Ministero dell’Economia e delle Finanze e intestate al Concessionario; inoltre, solo alla data dovranno essere presentate corredate di emissione autentica notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia, con assolvimento dell’imposta di bollo. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del certificato D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di collaudo provvisorio rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del certificato Concessionario. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016dichiarazione giudiziale, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha fermo restando il diritto del Concessionario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Amministrazione potrà avvalersi della cauzionegaranzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantitoparzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e del Concessionario, l’Amministrazione ha il diritto di valersi avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. In caso di inadempienze derivanti dalla inosservanza del Concessionario per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare che espletano la garanzia prestazione, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore dal Concessionario. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivientità anzidetti, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante è automatico senza necessità di dichiarazione giudizialebenestare dell’Amministrazione, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, comma da parte del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno Concessionario, del documento, in tutto originale o in partecopia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al 20% dell’iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite.

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Samples: Concessione Per Il Servizio Di Distribuzione Automatica

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoriaL’impresa, a titolo garanzia del rispetto della buona esecuzione del servizio e degli obblighi contrattuali costituisce, a favore dell’amministrazione, la garanzia fidejussoria definitiva di cauzione definitivacui all’art. 113 del D. Lgs 163/2006 per un importo, da determinarsi a seguito dell’offerta economica, pari al 10% a euro , (un decimo) dell’importo contrattuale; euro ,00), in quanto in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria deve recare la firma del legale rappresentante dell’istituto, banca, azienda o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato compagnia di assicurazione e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016debitore principale, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitorinuncia all’eccezione di cui all’art. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 1031957, comma 2 del DLgs 50/2016codice civile, l’Amministrazione nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta dell’amministrazione. L’amministrazione ha il diritto di avvalersi della e di incamerare la cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantitoin tutto o in parte, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta i danni subiti in esecuzione del contratto, per l’applicazione delle penali comminate e contrattualmente stabilite, per la soddisfazione degli obblighi e degli adempimenti posti a carico dell’impresa e, in ogni caso senza che ciò pregiudichi il completamento dei lavori nel diritto a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore per inadempienze dell’impresa, l’amministrazione trattiene, a titolo di penale e ha fatto salvo il diritto al risarcimento di valersi eventuali maggiori danni, la somma costituente il deposito cauzionale. L’impresa si impegna a tenere valida ed efficace la predetta cauzione, mediante rinnovi e proroghe sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte e comunque resta versata per tutta la durata del rapporto contrattuale ed anche dopo la conclusione del medesimo, sino alla definizione di tutte le pendenze pena la risoluzione di diritto del contratto. La cauzione viene quindi svincolata, previa deduzione di crediti dell’amministrazione verso l’impresa, a seguito della piena ed esatta esecuzione del contratto. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (provvisoria prestata ai sensi dell’art. 103, comma 75 del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parteD.Lgs. 163/2006.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, L’Appaltatore è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di fideiussoria (cauzione definitiva, pari al ) del 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in dei lavori con le modalità di cui al precedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento (6). La mancata costituzione della garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di avanzamento ultimazione dei lavori (orisultante dal relativo certificato. La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, eventualmentedel risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) del rimborso di somme eventualmente corrisposte in originale o copia autentica. 4più dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha L’Amministrazione avrà il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere (7). L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme Si richiamano, sull’argomento, l’art. 30 del Codice degli Appalti e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi successive modifiche e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinarial’art. 123 del Regolamento. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, L’esecutore dei lavori è richiesta una garanzia fideiussoria, obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) definitiva una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell’importo contrattuale; in degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. Le imprese alle quali venga rilasciata da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, usufruiscono della riduzione del 50% relativa alla cauzione o garanzia fidejussoria. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa prevedono espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La garanzia fidejussoria di cui al presente comma è prestata progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, attestato mediante fideiussione bancaria stati di avanzamento lavori o polizza assicurativa emessa analogo documento, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da istituto autorizzato parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto, ai sensi dell’arteffetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato o comunque decorsi dodici mesi dalla data di avanzamento ultimazione dei lavori (orisultante dal relativo certificato. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, eventualmentenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione La Stazione Appaltante ha il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e dell’appaltatore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazioneassistenza, assistenza assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della La Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso d’inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, L’appaltatore per la sottoscrizione del DLgs 50/2016, è richiesta contratto deve costituire una garanzia fideiussoria, definitiva a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 e 103 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii., pari al 10% (un decimo) 10 per cento dell'importo contrattuale. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale; . Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10%, dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20%venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La garanzia fideiussoria prestata sarà definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del 75% dell’importo inizialmente garantitocertificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo avverrà automaticamenteè automatico, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori (oo di analogo documento, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica. 4, attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai sensi dell’artSono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. 103, comma 2 Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha del soggetto aggiudicatario o dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dalle figure sopra per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui all'articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm.ii. determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. È facoltà dell’amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per provvedere al pagamento gli appalti da eseguirsi da operatori economici di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti comprovata solidità. L’esonero dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento prestazione della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariaaggiudicazione. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali e per il risarcimento di eventuali danni, l’applicazione di penali ed il rimborso delle spese che il Comune dovesse sostenere durante l’applicazione del DLgs 50/2016presente appalto (fatta salva la risarcibilità del maggior danno), è richiesta l’aggiudicatario deve costituire, entro il termine che sarà fissato dall’ufficio competente in fase di stipula del contratto, una garanzia fideiussoria, a titolo cauzione definitiva di cauzione definitiva, importo pari al 10% del valore di aggiudicazione (un decimoIVA esclusa) dell’importo contrattuale; tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa fideiussoria. Detta fideiussione (o polizza assicurativa) potrà essere prestata solo da: a) Istituti di credito o da banche autorizzate all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. n. 385/1993; b) Imprese di assicurazione autorizzate alla copertura dei rischi ai quali si riferisce l’obbligo di assicurazione; c) Intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica. La cauzione definitiva, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché la sua operatività entro 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi, a semplice richiesta scritta del Comune. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 2020 per cento. Nel caso di imprese in possesso di certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata da organismo accreditato ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la cauzione è ridotta del 50%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria cauzione dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione o polizza assicurativa emessa controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La cauzione dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da istituto autorizzato parte del Comune, nel caso in cui il Comune abbia dovuto avvalersene. La cauzione definitiva sarà svincolata secondo quanto previsto dal comma 3 dell’articolo 113 del D.Lgs.163/2006. La mancata costituzione della cauzione determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione delle cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione copre gli oneri per il mancato i inesatto adempimento e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato dell’attestazione di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Appalto Per La Gestione Del Campo Di Calcio

Cauzione definitiva. 1Con la stipula del presente contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura/noleggio, il concessionario costituisce una cauzione definitiva in favore dell’ AUSL della Romagna di importo pari a 10% del valore del contratto (al netto degli oneri fiscali) eventualmente ridotta/incrementata ai sensi del D.Lgs.50/2016 art. Ai 103. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del contratto e fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del concessonario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1031938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del DLgs 50/2016presente contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è richiesta una prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione contraente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Forme di inadempimento, penali e procedimento di contestazione ”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La garanzia fideiussoriaopera per tutta la durata del contratto, a titolo di cauzione definitivae, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattualecomunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dallo stesso; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%pertanto, la garanzia è aumentata sarà svincolata, previa deduzione di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti eventuali crediti dell’AUSL della Romagna, per quanto di ragione, verso il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%concessionario, l’aumento è a seguito della piena ed esatta esecuzione di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2tutte le obbligazioni contrattuali. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato cauzione può essere progressivamente e cessa di avere effettoproporzionalmente svincolata, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito80%. Lo svincolo avverrà automaticamenteQualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al reintegro entro il termine di avanzamento dei lavori 30 (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzionetrenta) in originale o copia autentica. 4giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’AUSL della Romagna. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, inadempimento delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partedichiarare risolto il presente contratto.

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Samples: Concessione Di Spazi Per Intermediazione Pubblicitaria E Sponsorizzazione

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, del DLgs 50/2016, l'esecutore dei lavori è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in fideiussoria del 10 per cento dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento. La garanzia cauzione definitiva è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedecorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, nel limite massimo attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell’importo contrattuale. Al raggiungimento dell’importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 75% dell’importo inizialmente 50 per cento dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti. Lo svincolo avverrà automaticamentesvincolo, non appena l’appaltatore avrà consegnato nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante lo stato garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di avanzamento dei lavori (oanalogo documento, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. Ai sensi dell’art. 103L’ammontare residuo, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta è svincolato secondo la normativa vigente. Le disposizioni di cui ai precedenti periodi si applicano anche ai contratti in corso. La mancata costituzione della garanzia di cui al primo periodo determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione da parte del soggetto appaltante o concedente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre: 1 L’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; 2 il rimborso delle somme pagate in più dall’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno; 3 le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per dell’appaltatore; 4 le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione Tale cauzione può incamerare la garanzia per provvedere essere: 1 assicurativa con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale); 2 bancaria con clausola di pagamento a prima richiesta (operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante e rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale) Deve permanere fino al certificato di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e comunque non oltre 12 mesi dalla inosservanza di norme e prescrizioni ultimazione dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinarialavori. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Construction Contract

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103L'impresa aggiudicataria, al momento della sottoscrizione del DLgs 50/2016contratto, è richiesta obbligata a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al fideiussoria del 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso dell'importo netto contrattuale per l'intero periodo di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%affidamento del servizio a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la garanzia è aumentata gestione per fatto della ditta a causa di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%inadempienza dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale, l’aumento è l’esperimento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionealtra azione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitocaso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Lo svincolo avverrà automaticamenteL’aggiudicatario, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (oinoltre, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori è obbligato a reintegrare la cauzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi utilizzo, da parte dell’Amministrazione della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno stessa in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto del Dirigente del Servizio competente. La mancata costituzione delle garanzie richieste, determina la revoca della concessione e l’acquisizione della cauzione da parte del Comune di Corato che aggiudicherà il servizio a chi segue in graduatoria. La cauzione sarà prestata nelle forme e modalità previste nel precedente articolo 13 per la cauzione provvisoria, che qui si intendono integralmente riportate. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante. Detta garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta della stazione appaltante.

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Samples: Bando Di Gara

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103L’aggiudicatario, del DLgs 50/2016all’atto dell’aggiudicazione definitiva, è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo cauzione di cauzione definitiva, importo pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso dell'importo di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2netto dell’IVA. La garanzia è prestata mediante cauzione potrà essere costituita: - da fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa o rilasciata da istituto autorizzato e cessa un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di avere effettocui all’art. 107 del Decreto Legislativo 1 settembre 1993, ai sensi dell’artn. 385, con firma del fideiussore o intermediario autenticata dal notaio. 103La fidejussione bancaria, assicurativa o rilasciata da intermediario finanziario dovrà recare espressa clausola: - di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 12, del DLgs 50/2016codice civile; - di operatività entro 15 (quindici giorni), solo alla data a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione Comunale. La cauzione definitiva costituirà la garanzia: a) dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali; b) del risarcimento dei danni provocati dalla ditta aggiudicatrice e dal personale da essa impiegato; c) dei rimborsi di emissione somme che l’Amministrazione dovesse effettuare per fatto colpevole della ditta affidataria e del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5personale da essa impiegato. Nei casi suindicati l’Amministrazione provvederà ad incamerare la cauzione fino a concorrenza delle somme necessarie, con obbligo dell’appaltatore di cui al comma 4 (ai sensi dell’artreintegrare l’importo cauzionale originario. 103Tale cauzione sarà svincolata solo a conclusione del rapporto, comma decorsi tre mesi dalla cessazione del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà contratto e previa definizione di chiedere all’appaltatore la reintegrazione tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze. La mancata costituzione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partedefinitiva, determina la decadenza dell’offerente dall’aggiudicazione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’artdell’articolo 103 del D. Lgs. 103, del DLgs 50/2016, 50/16 è richiesta una garanzia fideiussoria, fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimodieci per cento) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La mancata costituzione della garanzia di cui al presente comma determina la decadenza dell’affidamento da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 2. Si applicano le riduzioni di cui all’art. 93, comma 7, del D. Lgs. 50/16. 3. La garanzia fideiussoria è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato costituita con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art3 del D. Lgs. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo 50/16. 4. L’ammontare della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 35. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016La Stazione Appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneparzialmente o totalmente, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento per le spese dei lavori (oda eseguirsi d’ufficio, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta nonché per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta rimborso delle maggiori somme pagate in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi confronto ai risultati della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltoliquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi davanti l’autorità giudiziaria ordinaria. 56. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata, comma del DLgs 50/2016) la qualora in corso d’opera sia stata incamerata parzialmente o totalmente dalla Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parteappaltante.

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Samples: Contract for Construction and Services

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, L’appaltatore è tenuto a costituire la cauzione definitiva con le modalità e nella misura previste dall’articolo 113 del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%codice. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa Fatta salva la risarcibilità del danno maggiore, la cauzione definitiva garantisce: a) l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da istituto autorizzato parte dell’appaltatore e, per suo tramite, da parte dei subappaltatori e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, cottimisti; b) il risarcimento del DLgs 50/2016, solo danno causato alla data di emissione stazione appaltante dall’inadempimento contrattuale; c) il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alla liquidazione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneconto finale. 3. Ai sensi del L’appaltatore è obbligato a reintegrare entro il termine previsto dalla stazione appaltante, l’importo della cauzione sino a concorrenza dell’importo originariamente prestato in tutti i casi in cui la stessa sia escussa parzialmente o totalmente. 4. La stazione appaltante escute la cauzione definitiva al ricorrere di una o più delle circostanze indicate al comma 5 dell’art2, entro il limite d’importo dell’onere derivatole dalla circostanza stessa. 5. 103 del DLgs 50/2016Tranne che nelle ipotesi previste dall’articolo 29, commi 7 e 8, la garanzia fideiussoria prestata sarà cauzione è escussa totalmente quando il contratto è risolto. In tutti i casi di escussione della cauzione dovuti a risoluzione del contratto, la stazione appaltante è esentata dalla dimostrazione del danno subito. E’ in ogni caso fatta salva la risarcibilità del danno maggiore. 6. Perché la cauzione sia svincolata progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneè onere dell’appaltatore consegnare preventivamente al soggetto garante, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4, lo stato di avanzamento del servizio o analoga documentazione attestante l’avvenuta esecuzione. Ai sensi dell’art. 103In tal caso, lo svincolo progressivo avviene nella misura prevista dall’articolo 113, comma 2 3 del DLgs 50/2016codice a seguito della presentazione alla stazione appaltante, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi da parte dell’appaltatore, della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere prova dell’avvenuto soddisfacimento dell’onere indicato al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariaperiodo precedente. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Affidatario deposita idonea garanzia dell’importo di € /… (Euro /…), resa ai sensi dell’art. 103103 del Codice, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%favore dell’ISPRA. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato ha validità temporale pari alla durata del contratto (ventiquattro mesi) cui si aggiungono i 12 (dodici) mesi a garanzia dei prodotti collaudati e cessa di dovrà, comunque, avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione efficacia fino al rilascio del certificato di collaudo provvisorio o del certificato verifica di regolare esecuzioneconformità. 3. Ai sensi La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ISPRA qualora, in fase di esecuzione del comma 5 dell’artcontratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Affidatario. 103 del DLgs 50/2016In caso di inadempimento a tale obbligo, la l’ISPRA ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. 4. La garanzia fideiussoria prestata sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75dell’80% dell’importo inizialmente (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà automaticamenteè automatico, non appena l’appaltatore avrà consegnato senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante lo stato garante, da parte dell’Affidatario, degli stati di avanzamento dei lavori (oo di analogo documento, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 45. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo L’ammontare residuo pari al 20% (venti per cento) dell’iniziale importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e è svincolato secondo la normativa vigente. 6. L’ISPRA ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivil’applicazione delle penali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al comma 4 (ai sensi dell’artagli artt. 103, comma 5 e 9 del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partepresente contratto.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Ed Assistenza

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, del DLgs 50/2016l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € XXXXXXXXXX (in lettere XXXXXXXXXXXXXXX), è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, resa ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016Codice, in favore dell’Istituto. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, da parte dell’Istituto, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria prestata sarà in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà automaticamentesvincolo, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori (oo di analogo documento, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica. 4, attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai sensi dell’artL’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito è svincolato secondo la normativa vigente. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione L’Istituto ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivil’applicazione delle penali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al comma 4 (ai sensi dell’artagli artt. 103, comma 5 e 9 del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partepresente contratto.

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Samples: Servizi Di Raccolta, Trasporto E Conferimento Di Rifiuti Speciali

Cauzione definitiva. 1L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto e pena la decadenza dall’aggiudicazione, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione denominata “definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. Ai sensi dell’art93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, in misura pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in complessivo di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, % l’aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è Detta cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Tale cauzione dovrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa assicurativa, presentata in originale corredata da istituto autorizzato e cessa una dichiarazione autenticata da parte di avere effettoun notaio, ai sensi dell’art. 103, comma 1ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del DLgs 50/2016fideiussore che attesti il potere di impegnare, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio, e dovrà prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata entro 15 giorni a misura dell’avanzamento dell’esecuzionesemplice richiesta scritta dell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte dell’Agenzia, nel limite massimo che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamentecontratto, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento il risarcimento dei lavori (odanni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 sostituzione del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi soggetto inadempiente e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariaconnessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Affidamento Dei Servizi Di Verifica Del Progetto Definitivo Ed Esecutivo

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, L’Appaltatore è richiesta obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a titolo di fideiussoria (cauzione definitiva, pari al ) del 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in dei lavori con le modalità di cui al precedente punto 9.1. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 220 per cento (5). La mancata costituzione della garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria determina la revoca dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione da parte dell’Amministrazione e la aggiudicazione dell’appalto (o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e della concessione) al concorrente che segue nella graduatoria. Detta cauzione cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato Certificato di collaudo provvisorio o del certificato Certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di avanzamento ultimazione dei lavori (orisultante dal relativo certificato. La cauzione di cui al primo capoverso sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, eventualmentedel risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) del rimborso di somme eventualmente corrisposte in originale o copia autentica. 4più dall’Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l’Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha L’Amministrazione avrà il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione dell’Appaltatore nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dallo stesso per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere (6). L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme Si richiamano, sull’argomento, l’art. 30 del Codice degli Appalti e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi successive modifiche e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinarial’art. 123 del Regolamento. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Contract for Public Works

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia dell’esatta osservanza degli obblighi previsti nel presente capitolato, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoriasono richieste, a titolo termini di legge, alla ditta aggiudicataria: - una cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103103 comma 1 del D. Lgs. n. 50/2016; - polizza assicurativa per Responsabilità Civile verso terzi (RCVT) e per Responsabilità Civile verso Operai prestatori di lavoro (RCVO), comma 1con esclusivo riferimento alle attività oggetto del presente appalto, con massimale per sinistro non inferiore ad € 5.000.000,00 (cinquemilioni/00), con validità dalla data del DLgs 50/2016, solo contratto e per tutta la durata dello stesso ed eventuali proroghe. La polizza non dovrà contenere pattuizioni che direttamente o indirettamente si pongano in contrasto con quelle contenute nel presente Capitolato. In alternativa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016stipula della polizza che precede, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzioneDitta potrà dimostrare l’esistenza di una polizza RC, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitogià attivata, avente le medesime caratteristiche di quelle indicate per quella specifica. Lo svincolo avverrà automaticamenteIn tal caso, si dovrà produrre un’appendice alla stessa, nella quale si espliciti che la polizza in questione copra anche il servizio svolto per conto dell’Amministrazione, precisando che non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato vi sono limiti al numero di avanzamento dei lavori sinistri e che il massimale per sinistro non è inferiore ad € 5.000.000,00 (ocinquemilioni/00). Resta inteso che l’esistenza, eventualmentee, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103quindi, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi la validità ed efficacia della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi polizza assicurativa di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103presente articolo è condizione essenziale e, comma del DLgs 50/2016) pertanto, qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la Stazione Appaltante ha facoltà copertura assicurativa di chiedere all’appaltatore la reintegrazione cui si tratta, il Contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parteprestata a titolo di penale e fatto salvo l’obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

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Samples: Indizione Procedura Aperta Informatizzata

Cauzione definitiva. 1. Ai A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103103 del Codice, in favore dell’Azienda. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del DLgs 50/2016contratto (60 mesi) cui si aggiungono i 12 (dodici) mesi a garanzia dei prodotti collaudati e dovrà, è comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Azienda, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta una garanzia fideiussoriadell’Azienda qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a titolo seguito di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%inadempimento a tale obbligo, la garanzia è aumentata l’Azienda ha facoltà di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti dichiarare risolto di diritto il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2contratto. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzionedell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo avverrà automaticamenteè automatico, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori (oo di analogo documento, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o in copia autentica. 4, attestanti l'avvenuta esecuzione. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e è svincolato secondo la normativa vigente. L’Azienda ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivil’applicazione delle penali, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei nei casi di risoluzione del contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di cui al comma 4 (all’art. 9 e/o nei casi previsti ai sensi dell’artsuccessivi artt. 10312, comma 2 e 13, comma 3 del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partepresente contratto.

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Samples: Contract for the Supply of Diagnostic Systems

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, 103 del DLgs D. Lgs. 50/2016, è richiesta l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (un decimo) 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore ribassi superiori al 10%, dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20%venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 2 del DLgs 50/20167, l’Amministrazione ha per la garanzia provvisoria. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo dell’importo massimo garantito, per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore dell’esecutore e ha hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L’Amministrazione può Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia avviene determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con atto unilaterale fideiussione questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudizialepreventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione. La presentazione della cauzione non limita, fermo restando il diritto peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all’importo della cauzione. Nei casi Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, la riduzione della cauzione di cui al precedente comma 4 è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la quota ad esse riferita (ai sensi dell’artcfr. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in partedeliberazione AVCP 101/2007).

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Samples: Cottimo

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs D.Lgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione aggiudicazio- ne con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali percen - tuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto istitu- to autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs D.Lgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs D.Lgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica.l’appal- 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs D.Lgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore dell'esecuto- re e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall'esecu- tore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutelatute- la, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs D.Lgs 50/2016) la Stazione Appaltante Ap- paltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta venu- ta meno in tutto o in parte.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla stipulazione del contratto di appalto, del DLgs 50/2016dell’eventuale risarcimento danni, è richiesta una garanzia fideiussorianonché delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto dell’appaltatore, a titolo causa di cauzione definitivainadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l’esecutore del servizio, prima della stipulazione del relativo contratto è obbligato a costituire apposita garanzia fideiussoria in misura pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in netto presunto dell’appalto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta d'asta superiore al 10%10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. E’ fatta salva comunque la risarcibilità per maggior danno, tramite fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché la sua operatività entro giorni 15 a semplice richiesta della stazione appaltante. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, L’appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la garanzia fideiussoria fideiussione prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 del DLgs 50/2016, l’Amministrazione ha il diritto di avvalersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103l’Amministrazione avesse dovuto valersi, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, prelevandone l’importo dal corrispettivo dovutogli. 4. Nel caso di Raggruppamento Temporaneo di Impresa, la garanzia fideiussoria deve essere presentata dalla mandataria capogruppo a nome di tutte le ditte componenti l’A.T.I. 5. L’ammontare della fideiussione sarà ridotto del 50% per le ditte in possesso della Certificazione del Sistema di Qualità.

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Samples: Capitolato d'Onere

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’art.113, comma 1, del DLgs 50/2016D lgs. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103113, comma 15, del DLgs 50/2016D lgs. 163/06, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 3 dell’art. 103 113 del DLgs 50/2016D lgs. 163/06, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, comma 2 101 del DLgs 50/2016Reg. n. 554/99, l’Amministrazione ha il diritto di può avvalersi della cauzionegaranzia fideiussoria, nei limiti dell'importo massimo garantitoparzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia , nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, il rimborso delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appaltomaggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Contract for Construction Works

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103dell’articolo 113, comma 1, del DLgs 50/2016d.lgs. 163/2006 e s.m.i., è richiesta una garanzia fideiussoria, fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) 10 per cento dell’importo contrattuale; . L’importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per l’esecutore in caso possesso della certificazione di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2così come previsto dall’art. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103113, comma 1, del DLgs 50/2016Codice. La garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, solo alla data n. 123, integrato con le seguenti clausole: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ la rinuncia all’eccezione di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103cui all’articolo 1957, comma 2 2, c.c.; ▪ l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante prevista dall’art. 113, comma 2, del DLgs 50/2016d.lgs. 163/2006. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, l’Amministrazione emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha il diritto di avvalersi valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, cauzione per l'eventuale l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e dell’esecutore. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti lavoratori. La garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in cantierecorso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento La mancata costituzione della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) determina la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parteprovvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante.

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Samples: Service Management Agreement

Cauzione definitiva. 1A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni e l’applicazione di penali, il Broker dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza o di necessità, un deposito cauzionale definitivo d’importo pari al 10 % (dieci per cento) del valore del contratto definito sulla base dei premi assicurativi imponibili attuali e della misura percentuale della provvigione offerta in sede di gara. Ai sensi dell’art. 103, del DLgs 50/2016, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di La cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. La garanzia è prestata se presentata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effettoassicurativa, ai sensi dell’art. 103, comma 1, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016debitore principale, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitorinuncia all’eccezione di cui all’art. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 103, 1957 comma 2 del DLgs 50/2016c.c., l’Amministrazione ha nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Provincia di Venezia e dovrà mantenere la sua validità per tutta la durata contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di svincolo, previo accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte della Provincia di Venezia. Non è ammesso il diritto frazionamento annuale del premio. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e comporta da parte della Provincia di avvalersi Venezia l’acquisizione della cauzionecauzione provvisoria, nei limiti dell'importo massimo garantitocon l’applicazione delle sanzioni di legge, con la facoltà di procedere allo scorrimento della graduatoria. Qualora sia prestata con deposito in contanti il versamento dovrà avvenire sul ccb intestato alla Provincia di Venezia codice IBAN XX00X 00000 00000 000000000000, che sarà considerato infruttifero. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per l'eventuale maggiore spesa sostenuta effetto di applicazioni di penali o per qualsiasi altra causa, il completamento dei lavori Broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta effettuata dalla Provincia di Venezia. È fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso di risoluzione in cui la cauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra. Rimangono salve la altre disposizioni previste dall’art. 113 del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’Amministrazione può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariaCodice. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Brokerage Service Agreement

Cauzione definitiva. 1. Ai sensi dell’art. 103A garanzia degli esatti adempimenti degli obblighi assunti, del DLgs 50/2016, l’aggiudicatario è richiesta una obbligato a costituire garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, fideiussoria pari al 10% 10 per cento dell’importo contrattuale (un decimo) dell’importo contrattuale; in al netto dell’I.V.A.). In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%10 per cento rispetto agli importi indicati dal presente disciplinare, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. L’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alla norma UNI EN ISO 9001. Per fruire del beneficio di cui trattasi, l’operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia è prestata mediante fideiussione bancaria o la polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del DLgs 50/2016, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 3. Ai sensi del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016debitore principale, la garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantitorinuncia all’eccezione di cui all’art. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. 4. Ai sensi dell’art. 1031957, comma 2 del DLgs 50/2016Codice Civile, l’Amministrazione ha nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta della Direzione dell’Azienda Speciale. L’atto di costituzione della fidejussione dovrà altresì contenere un’espressa disposizione in forza della quale la cauzione sarà tacitamente rinnovata, con l’obbligo dell’impresa di provvedere al pagamento dei premi o commissioni suppletivi, anche oltre il termine di scadenza riportato nell’atto fideiussorio, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni al fideiussore l’originale della polizza, corredato dal benestare allo svincolo da parte della Stazione Appaltante La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione dell’esito della gara e comunque prima della stipulazione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Qualora, per ragioni d’urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore è tenuto a documentare l’esistenza della prescritta garanzia al momento della consegna, prima di dare inizio all’esecuzione del servizio. In ogni caso, in difetto di costituzione della garanzia, e fino alla presentazione della documentazione dimostrativa dell’avvenuta costituzione, non potrà procedersi alla consegna del servizio. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di ogni adempimento dell’Impresa, nonché per danni di qualunque natura provocati per effetto dell’esercizio della prestazione. Si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto previo accertamento dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale da parte dell’Impresa, anche con riferimento alla conduzione, custodia ed utilizzo dei beni immobili e mobili di proprietà del committente. Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Azienda Speciale del Comune di avvalersi Monticello Brianza potrà trattenere sull’ammontare della cauzione, cauzione definitiva i crediti vantati nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel confronti dell’aggiudicatario e derivanti dal contratto di appalto. In tal caso l’appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di reintegro. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore per inadempimento dell’appaltatore, l’Azienda Speciale tratterrà, a titolo di penale, e ha fatto salvo il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivirisarcimento dell’eventuale maggior danno, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti la somma depositata in cantiere. L’Amministrazione può incamerare garanzia ovvero provvederà ad escutere la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinariafideiussione. 5. Nei casi di cui al comma 4 (ai sensi dell’art. 103, comma del DLgs 50/2016) la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.

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Samples: Disciplinare Di Gara