Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs D.Lgs. 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata , ha costituito a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa favore della Centrale Regionale di Committenza e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo della Centrale Regionale di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del DemanioCommittenza.
2. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoFornitore, il risarcimento anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessesingoli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (singoli Ordinativi Principali di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, nel termine sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di giorni quindici dalla data eventuali crediti della Centrale Regionale di ricevimento Committenza e delle Amministrazioni, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualepiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione resta vincolata per tutta può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni trasmettono alla Centrale Regionale di Committenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo Principale di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la vigenza del contratto completa e sarà regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata entro due mesi solo previo consenso espresso in forma scritta dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiCentrale Regionale di Committenza.
7. La mancata costituzione Qualora l’ammontare della cauzione definitiva determina si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale Regionale di Committenza.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni e/o la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaCentrale Regionale di Committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo Principale di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti, Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione perfezionamento del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. Detta 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione potrà essere definitiva sia prestata a mezzo fideiussione con fidejussione bancaria ovvero o polizza fideiussoria assicurativa assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia devono altresì espressamente prevedere la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante. La cauzione dovrà essere prestata fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a mezzo semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanioterzi aventi causa. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente ragioni di debito e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportatidi credito ed ogni altra eventuale pendenza. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine In caso di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza rescissione del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del medesimo subordinatamente deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla verifica della regolarità copertura del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualidanno stesso. La mancata costituzione della cauzione definitiva garanzia determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariorevoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziadi cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Appalto Per Servizio Di Logistica, Capitolato Speciale Per Servizio Di Derattizzazione E Disinfestazioni
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta 1. Ai sensi dell’art. 103 d.lgs. 50/2016, l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve considerare che costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del presente serviziocontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, dovrà presentare nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia provvisoria.
3. La garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà deve essere prestata a mezzo o una fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria o una fideiussione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e dovràdelle finanze, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del d.lgs. 24.02.1998 n. 58. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto dal Ministero dello sviluppo economico di concerto con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
4. La garanzia deve contenere tutte le seguenti previsioni: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale (non prevista se si tratta di micro e piccole imprese); • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività Civile; • l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese
5. La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione dovrà essere prestata definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a mezzo dodici mesi dalla data di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiaultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva senza necessità di atto notorio nulla osta del fideiussore che attesti il potere di impegnarecommittente, con la sottoscrizionesola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, la società fideiussore da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario dell’impresa per la quale la garanzia è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiprestata.
6. La mancata costituzione della cauzione definitiva garanzia determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
7. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
8. La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario, fermo restando . È fatto comunque salvo il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziadel maggior danno accertato.
9. L’importo della garanzia di esecuzione è precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione del presente appalto.
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Samples: Capitolato d'Appalto, Capitolato d'Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in Il Contraente, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare una “garanzia definitiva” stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del presente serviziorisarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, dovrà presentare fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni già previste dall’art. 93, comma 7, per la sottoscrizione del contratto, apposita “garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016provvisoria”. Detta La cauzione potrà definitiva dovrà essere prestata a mezzo favore della Stazione appaltante e va costituita mediante fideiussione bancaria ovvero o polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia dovrà prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 ed alla decadenza del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile codice civile e la sua operatività l’operatività della garanzia entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadegli Uffici Giudiziari. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo Inoltre, deve prevedere che, in caso di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiacontroversie, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva il Foro competente sia quello di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del DemanioTrieste. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di tutte le obbligazioni penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l’esecuzione dell’attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza nei modi di cui all’art. 103, comma 5, del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiD.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodell’affidamento e l’acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziagli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di aggiudicazione cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente serviziocapitolato vengano aggiudi- cati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), dovrà presentare tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'au- mento è di due punti percentuali per la sottoscrizione del ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, apposita garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata ai sensi dell’art.103 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del re- quisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comun- que decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia dovrà prevedere espres- samente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile debitore principale e la sua operatività operativi- tà entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella Stazione Appaltante. La cauzione dovrà essere prestata Essa è progressivamente svin- colata a mezzo misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale im- porto garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio be- nestare del fideiussore che attesti il potere di impegnarecommittente, con la sottoscrizionesola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da par- te dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in co- pia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni con- trarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in dan- no dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i con- correnti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del DemanioD.Lgs. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente n. 163/2006 e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualis.m.i. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziache aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, apposita cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Detta Tale cauzione potrà essere prestata a mezzo da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria ovvero o polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile debitore principale e la sua loro operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione dovrà essere prestata sta a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del nascenti dal contratto, il del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunquefatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di cui Cagliari si riserva la Stazione appaltante abbia dovuto valersifacoltà di procedere, in tutto o in partesenza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, durante la vigenza contrattualeora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza sarà svincolata alla fine del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziacertificato di regolare esecuzione.
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Samples: Contract for Maintenance Services, Service Agreement
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in All’atto della stipulazione del contratto, la/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs d.lgs. 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo N.B. La fideiussione bancaria ovvero o la polizza fideiussoria assicurativa devono prevedere espressamente e dovràtestualmente: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia - la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata provvisoria da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet parte della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizionestazione appaltante, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanioquale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento Resta salvo per il Committente l’esperimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia ogni altra azione nel caso in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportaticui la garanzia risultasse insufficiente. L’Aggiudicatario è L'aggiudicatario resta obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione garanzia di cui la Stazione appaltante abbia Appaltante avesse dovuto valersi, valersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la vigenza contrattualegaranzia potrà essere reintegrata d’ufficio a cura della Stazione Appaltante trattenendo il corrispondente importo dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e sarà del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata entro due mesi dalla a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia resta vincolata, anche dopo la scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La mancata costituzione Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di escussione parziale la reintegrazione della cauzione definitiva determina garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Catering, Accordo Quadro Per Servizio Di Catering
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore nei confronti del Comune con la stipula del presente servizioAccordo, il Fornitore si impegna a prestare una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice, nei confronti di ciascun Amministrazione che sottoscriverà un Contratto Attuativo, mediante la stipula di una fideiussione/bancaria assicurativa con primario Istituto bancario/assicurativo.
2. La garanzia a copertura dell’esecuzione dell’Accordo e dei Contratti Attuativi, rilasciata, dovrà presentare per prevedere espressamente la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziascritta
3. In particolare, la garanzia rilasciata dovrà garantire tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali sia prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione Contraente avrà diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l’applicazione delle penali.
4. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, garanzia coprirà altresì:
a. il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dall'eventuale inadempimento degli obblighi discendenti dai Contratti Attuativi,
b. il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia pagate in sostituzione più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale,
c. l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del soggetto inadempiente Contratto Attuativo disposta in danno del Fornitore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore;
d. il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei connessi maggiori oneri regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove venisse eseguito l’appalto.
5. Ciascuna garanzia dovrà operare dalla data di sottoscrizione di ciascun Contratto Attuativo sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi.
6. La garanzia dovrà inoltre prevedere la competenza esclusiva del seguente Foro: - Foro di Ancona, per le eventuali controversie tra Comune / Amministrazioni Aggiudicatrici e società di assicurazione o Istituto bancario o Istituto di intermediazione finanziaria.
7. La garanzia prestata sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente e/o del Comune verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate. In particolare, ciascuna Amministrazione Contraente potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, secondo quanto stabilito all’art.103, comma 5, del Codice, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, dei certificati di regolare esecuzione relativamente ai singoli Contratti Attuativi e/o relativi ordinativi, attestanti l'avvenuta esecuzione, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna, da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai medesimi Contratti Attuativi e relativi ordinativi.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del Comune e delle Amministrazioni Aggiudicatrici.
9. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine indicato nella richiesta effettuata dall’Amministrazione Contraente e, comunque, nel entro un termine di non inferiore ad almeno 15 (quindici) giorni quindici dalla data di lavorativi dal ricevimento della comunicazione) richiesta. In caso di inottemperanza, la cauzione reintegrazione si effettua a valere sul prezzo da corrispondere al Fornitore.
10. In caso di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatarioinadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo il Comune di Ancona avrà facoltà di dichiarare risolto il Contratto Attuativo, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziadel danno.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta Prima della stipula del Contratto il Contraente deve considerare che costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del D.Lgs. 50/2016, nella misura di cui all’art. 103 co. 1 del citato Decreto e di durata pari a quella contrattuale, comprensiva del periodo di garanzia offerto in caso sede di aggiudicazione gara. Con riferimento all’eventuale maggior periodo di garanzia previsto per il tubo di raggi X, la cauzione sarà limitata all’importo del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione solo valore del contratto, apposita tubo stesso. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 può essere rilasciata dai soggetti di cui all’art. 93 comma 3 del D.Lgs D.Lgs. 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia La garanzia deve prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadel Dipartimento. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o Alla garanzia definitiva rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’ItaliaIstituti di Credito, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’ItaliaCompagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, corredata deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva copia di atto notorio un documento di riconoscimento del fideiussore che attesti sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di impegnare, con firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniocauzione. La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del Contratto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di Offerta, da parte del Dipartimento, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, nonché fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito. Il Dipartimento ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Contraente in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, con comunicazione allo stesso Contraente a mezzo PEC. Su richiesta del Dipartimento, il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario Contraente è obbligato tenuto a reintegrare immediatamente (e, comunquela cauzione, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di caso in cui la Stazione appaltante il Dipartimento stesso abbia dovuto valersiavvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine che sarà comunicato dal Dipartimento, pena il pagamento della penale dello 0,3 per mille dell’importo contrattuale, per ogni giorno di ritardo, fino ad un max di 5 giorni solari dalla comunicazione di reintegro del Dipartimento, il successivo mancato reintegro è causa di risoluzione del contratto. Il Dipartimento autorizza lo svincolo e la vigenza contrattualerestituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra il Dipartimento stesso e il Contraente siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie (al termine del periodo di garanzia offerto in sede di gara) e non risultino danni imputabili al Contraente, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali il Contraente debba rispondere. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza Per tutto quanto non previsto dal presente articolo, si applica l’art. 103 del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiD.Lgs. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 Ad integrazione dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata n.50/2016 ss.mm.ii., la garanzia definitiva a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • scelta dell'appaltatore può essere prodotta obbligatoriamente sotto forma di cauzione o fidejussione secondo le seguenti modalità:
a) mediante bonifico SEPA, versamento in originale contanti (solo qualora l'importo sia inferiore a € 3.000,00), o con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione assegni circolari non trasferibili presso tutte le filiali UniCredit sul conto corrente bancario operativo presso la Tesoreria Capitolina, intestato a Roma Capitale- Ragioneria Generale - Depositi Cauzionali - IT 53 P 02008 05117000104068723, indicando ilpredetto codice lbane ilcodice ente n. 7;
b) in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx, xxxxxx xx Xxxxxxxxx Provinciale o presso Aziende autorizzate;
c) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese bancarie che l’Istituto rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
d) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata da imprese assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano l'attività;
e) mediante garanzia fidejussoria di pari importo rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimidisolvibilità richiestidalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia fidejussoria di cui alle lettere c), d) ed e) dovrà contenere anche lesottoindicate condizioni: "Il sottoscritto Istituto (bancario, assicurativo o intermediario finanziario) si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando sin da ora ed incondizionatamente alla rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’artall'art. 1944 ed del codice civile, alla decadenza rinuncia all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché ad effettuare, entro 15 giorni dalla richiesta dell'Amministrazione e senza alcuna riserva, il versamento della somma garantita a semplice richiesta scritta dell’Agenziabeneficio di "Roma Capitale» presso la "Tesoreria Capitolina» . Il sottoscritto Istituto ...............................(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l'affidatario dell'appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt.11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983). La cauzione sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri difirma del garante medesimo. Dovrà essere prestata a mezzo redatta in conformità agli schemi approvati con Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12 marzo 2004 n.123. E' fatto obbligo all'esecutore di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet procedere alla reintegrazione della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del costituendo raggruppamento medesimo o dell'aggregazione di imprese aderenti al contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziadi rete.
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Samples: Condizioni Particolari Di Contratto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario deve considerare che in caso costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di aggiudicazione Tesoreria Provinciale, a titolo di impegno a favore del presente servizioComune, dovrà presentare per la sottoscrizione il valore dei titoli deve essere al corso del contratto, apposita giorno del deposito;
b) bonifico bancario con versamento presso: Conto di Tesoreria presso UBI BANCA SPA IBAN : IT 92 Q 03111 37350 000000015800 SWIFT - BIC: XXXXXX00 ABI: 03111 € UBI BANCA SPA CAB: 37350 € FALCONARA MARITTIMA CIN: Q C/C: 000000015800
c) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai sensi dell’art.103 requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria ovvero polizza assicurativa. La garanzia fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della stessarichiesta medesima;
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , rinunciando al beneficio della preventiva escussione il foro competente è quello di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’AgenziaAncona. La cauzione dovrà garanzia non può essere prestata modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti quanto il potere di impegnareComune , con la sottoscrizionedichiarazione scritta, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanionon avrà autorizzato . La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta solo dopo l’emissione, da parte della stazione appaltante, del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell’ Art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, dopo la scadenza del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.
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Samples: Gestione Delle Attività Per Il Progetto 'Vita Indipendente'
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione Al momento della stipula del contratto, apposita il Concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 definitiva pari al 10% del D.Lgs 50/2016valore di stima dell’impianto e corrispondente ad € 184.104,00. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo La fideiussione bancaria ovvero o la polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia deve prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante. La cauzione fideiussione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata accompagnata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati autenticazione notarile della firma del sottoscrittore dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizionequale risulti l’identità, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanioqualifica ed il titolo in base al quale lo stesso è legittimato a sottoscrivere il documento rilasciato. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La Tale cauzione resta vincolata per tutta la vigenza l’intera durata del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio svolto e dell’ottemperanza da parte del concessionario, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualidiversa assegnazione dei servizi aggiudicati al Concessionario in caso di risoluzione del contratto per inadempienze del Concessionario stesso. La mancata costituzione Il Comune ha il diritto di valersi della cauzione definitiva determina per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario. Il Comune ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti, nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto. In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere reintegrato, pena la decadenza dall’affidamento risoluzione del contratto nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziamodi e nelle forme previste dalla legge.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali , del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi , nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in piu' all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale , fatta salva comunque la risarcibilità del maggiore danno , l'aggiudicatario deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente serviziocostituire una cauzione definitiva , pari al 10% (dieci per cento dell'importo contrattuale). La cauzione dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata costituita a mezzo di: - titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx , xxxxxx una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende autorizzate , a titolo di pegno a favore del Comune; - contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale; - fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria o assicurativa che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo speciale di cui all’art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa . La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni:
a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della stessarichiesta medesima;
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante, rinunciando al beneficio della preventiva escussione il foro competente è quello di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’AgenziaAncona. La cauzione dovrà garanzia non può essere prestata modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti quanto il potere di impegnareComune, con dichiarazione scritta, non avrà autorizzato. La garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta, senza la sottoscrizionemateriale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria , dopo la scadenza del contratto. La garanzia cessa di avere effetto dalla data del certificato di regolare esecuzione . La stazione appaltante può richiedere all'aggiudicatario , la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoreintegrazione della garanzia , il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, ove questa sia venuta meno in tutto o in parteparte . In caso di inottemperanza , durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza reintegrazione si effettua a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualivalere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore . La mancata costituzione della cauzione garanzia definitiva , determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta , fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziada parte della stazione appaltante che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria .
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Samples: Contract for Service Management
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare L’appaltatore per la sottoscrizione del contrattocontratto è obbligato a costituire una garanzia definitiva sotto forma di cauzione o fideiussione secondo le modalità previste dall'art. 93, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 commi 2 e 3 del D.Lgs D.lgs. n. 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia La garanzia deve espressamente prevedere la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’artall'art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività C.C. nonchè l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante. L'importo della cauzione è pari al 10% dell'importo contrattuale fatti salvi gli eventuali incrementi previsti dall'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016 e le eventuali riduzioni previste dall'art. 93, comma 7 del D.lgs. n. 50/2016 per le garanzie provvisorie. La cauzione dovrà essere è prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché nonchè a garanzia del rimborso di somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante ha diritto inoltre di valersi della cauzione altresì nei casi espressamente previsti dal comma 2 dell'art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento reintegro della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, durante la vigenza contrattualereintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore. La garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto, fino al limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione, a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto. Lo svincolo è automatico con la sola condizione della preventiva consegna al garante da parte dell'appaltatore di documento attestante l'avvenuta esecuzione (es. stato di avanzamento, certificati di regolare esecuzione anche a cadenza periodica in caso di forniture o servizi continuativi e ripetuti, ecc.). In ragione della tipologia del servizio, che si esaurisce con l'esecuzione delle singole prestazioni, non si ritiene di richiedere la costituzione di cauzione resta vincolata o garanzia fideiussoria per tutta la vigenza rata di saldo di cui al comma 6 dell'art. 103 del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiD.lgs. n. 50/2016. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina garanzia determinerà la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodell’affidamento e l’acquisizione, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziada parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria. L'appalto potrà di conseguenza essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che 1. A garanzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali, il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione e a pena di decadenza dell’aggiudicazione stessa, una cauzione definitiva, secondo quanto definito dal combinato disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, per un importo pari al 10% del valore presunto della concessione previsto dall’art. 4.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune.
3. La garanzia fideiussoria ha durata di tre mesi superiore a quella della concessione e sarà, comunque, svincolata previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e adempimento degli obblighi, al termine della concessione.
4. La cauzione si intenderà svincolata quando le parti avranno regolato in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto, apposita compresa la consegna delle banche dati complete e fruibili, e la consegna degli impianti per le affissioni, in piena efficienza e in buono stato di manutenzione.
5. Nel caso il Comune accerti ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale a carico del Concessionario, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio, si può rivalere sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni.
6. Il Concessionario è tenuto, nel termine di 20 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune, al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale.
7. In caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del Concessionario.
8. La garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà deve essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente presentata in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione.
9. La fideiussione deve prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà del Comune e deve essere prestata a mezzo presentata da istituti di fideiussione credito o banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o assicurativa o rilasciata da dagli intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio cui all’art. 106 del fideiussore che attesti medesimo D. Lgs. n. 385/1993.
10. Resta salvo per il potere Comune l’espletamento di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia ogni altra azione nel caso in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) cui la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziarisultasse insufficiente.
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Samples: Concessione Per La Gestione E Riscossione Del Canone Unico Patrimoniale
Cauzione definitiva. L’impresa invitata A garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, l'Appaltatore al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a prestare, nelle forme di legge previste la cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale complessivo, mediante garanzia fideiussoria bancaria, assicurativa, o altro titolo equipollente della durata di mesi 36 (trentasei) a far data dell’emissione del Certificato di collaudo. L'Amministrazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi e delle forniture nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione risoluzione del presente serviziocontratto disposta in danno dell'Appaltatore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dovrà presentare per delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti sui luoghi di esecuzione delle installazioni. Nell'ipotesi di escussione totale o parziale della cauzione, l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare la sottoscrizione del contrattostessa fino all'importo stabilito; in difetto l'Amministrazione effettuerà delle trattenute dai primi pagamenti successivi, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016fino alla concorrenza dell'importo da reintegrare. Detta cauzione potrà La fideiussione deve essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente corredata dalla dichiarazione dell'Istituto emittente di impegnarsi ad effettuare, qualora il soggetto beneficiario intendesse disporre della cauzione, il pagamento in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a suo favore entro 15 (quindici) giorni, dietro semplice richiesta del medesimo, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura o genere, di richiedere prove o documentazioni relative all'inadempimento che ha dato luogo alla escussione della stessafideiussione, rinunciando al nonché con l'esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadebitore ai sensi dell'articolo 1944, comma secondo, c.c. La cauzione dovrà essere prestata dall'Appaltatore a mezzo di fideiussione bancaria garanzia del mancato o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnareinesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto sarà svincolata, con la sottoscrizionele cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 c.c., la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento alla data di completamento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente prestazioni contrattuali (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualegaranzia compresa). La prestazione della cauzione resta vincolata per tutta la vigenza non libera l'Appaltatore dall'obbligo di provvedere all'integrale risarcimento del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica danno, indipendentemente dal suo ammontare ed anche se in misura superiore all'importo della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualicauzione stessa. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatarioda parte dell'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaper il maggior danno.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione Prima della stipula del contratto, apposita l'OEA deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 che, essendo il possesso di certificazione di qualità condizione necessaria per la partecipazione alla gara, sarà pari al 5% dell'importo contrattuale. La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del D.Lgs 50/2016risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia L'Istituto garante deve esplicitamente prevedere la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. La 1957, comma 2, del Codice Civile. Il Comune di Vaccarizzo Albanese ha diritto di rivalersi sulla cauzione dovrà essere prestata a mezzo per ogni sua ragione di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore credito nei confronti dell’Agenzia dell'OEA in dipendenza del DemanioContratto, salvo restando l'esperimento di ogni altra azione. La Il Comune di Vaccarizzo Albanese si rivale della cauzione definitiva garantisce l’adempimento in base a semplice richiesta, senza bisogno di tutte le obbligazioni del contrattodiffida o di procedimento giudiziario. In tal caso, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessel'OEA sarà avvertito tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento. Su richiesta dell'Amministrazione, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario l'OEA è obbligato tenuto a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di nel caso in cui la Stazione appaltante l'Amministrazione stessa abbia dovuto valersiavvalersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualel'esecuzione del Contratto. Ove l'Aggiudicatario non provveda a tale adeguamento, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e garanzia fideiussoria sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente progressivamente e l'Amministrazione darà l'adesione allo svincolo definitivo e alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione restituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatarioall'avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l'Amministrazione stessa e l'OEA saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all'OEA, fermo restando ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il risarcimento fatto dei danni nei confronti dell’Agenziaquali l'OEA debba rispondere.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che Euro = mediante la stipula della polizza fideiussoria n. _ della Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della . Assicurazioni in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai data _ - Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. Detta n.50/2016, in presenza di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la GARANZIA FIDEJUSSORIA è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l’Appaltatore in possesso di certificazione di sistema qualità ISO 9001 ed ISO 14000, può ridurre la garanzia fideiussoria del 50% e di un ulteriore 20%. L'Appaltatore, a garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, ha costituito dunque una cauzione potrà essere prestata definitiva pari a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadell'Amministrazione. La cauzione dovrà garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere prestata a mezzo escussa, totalmente o parzialmente, dalla Committente nei casi di fideiussione bancaria applicazione di penali o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione come previsto dagli articoli 8 e 14 che seguono. - La garanzia avrà validità per tutta la durata del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (contratto e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della regolarità del servizio svolto piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualidecorsi detti termini. La mancata costituzione garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatarioregolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto, fermo restando secondo le modalità previste dall'art.93 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 a cura dell’Appaltatore fino a un massimo dell’80%. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziatermine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Committente.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizi
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta L’Appaltatore dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto e a garanzia degli obblighi derivanti da quest’ultimo, una cauzione definitiva in misura fissa pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). La Stazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria deve considerare che essere tempestivamente reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso d’inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di aggiudicazione prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La costituzione della cauzione definitiva potrà avvenire tramite fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del presente servizioD.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175. La validità della cauzione dovrà presentare per la sottoscrizione perdurare sino allo svincolo da parte della Stazione appaltante, che avverrà a seguito della scadenza del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016previo accertamento dell’insussistenza di pendenze relativamente allo stesso. Detta Resta salvo per la Stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione potrà essere prestata a mezzo risultasse insufficiente. La fideiussione bancaria ovvero o assicurativa dovranno essere redatte in conformità alle sotto indicate modalità: - sottoscrizione del Legale Rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito), con obbligo di autentica notarile della stessa e specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria assicurativa e dovràfideiussoria; - espressa indicazione che “la garanzia prestata ha efficacia fino all’avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Stazione appaltante; - espressa enunciazione di tutte le clausole di seguito indicate: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con - rinuncia espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del debitore principale ai sensi dell’articolo 1944, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività Civile; - assunzione dell’impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta della Stazione appaltante, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni a semplice dalla richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo stessa; - inopponibilità alla Stazione appaltante del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiaparte del debitore principale; - indicazione, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore quale Xxxx competente per ogni controversia che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore dovesse insorgere nei confronti dell’Agenzia del Demaniodella Stazione appaltante, dell’Autorità giudiziaria di Trento. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento Non saranno ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali siano posti oneri di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto carta legale o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaresa legale.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso La ditta aggiudicataria è tenuta a prestare, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione pari al 10% dell'importo contrattuale a garanzia dell'adempimento di aggiudicazione tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali controversie. La cauzione può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. A tal fine l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare: 🟃 di aver preso visione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016foglio di xxxxx e condizioni e degli atti di gara; 🟃 di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto1957/1/c.c.; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga 🟃 di obbligarsi a versare all’Agenzia la somma garantita a direttamente all'Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, rinunciando entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall'Amministrazione medesima; 🟃 di considerare valida la fidejussione fino al beneficio completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. In assenza di cauzione non può avere luogo la stipula del contratto. L'ammontare della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo reintegrato ogni volta che su di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiaesso l'Amministrazione operi prelevamenti in seguito all'applicazione delle penali, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti come previsto all'art. 9. Ove tale reintegro non venga effettuato entro il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 15 giorni quindici dalla data lettera di ricevimento della comunicazione) , sorge per l'Amministrazione la cauzione facoltà di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersirisolvere il contratto ex 1456 c.c., in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualecome previsto all'art. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali17. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodell'aggiudicazione, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziacon facoltà del soggetto appaltante di aggiudicare l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Nuovo Codice degli Appalti, gli importi della cauzione sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008. Il possesso del requisito (certificazione di qualità) è comprovato dalla presentazione di copia conforme all'originale della predetta certificazione. La cauzione cessa di avere effetto al momento della dichiarazione liberatoria da parte del Comune di Loano.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio1. La garanzia, dovrà presentare a copertura degli oneri per la sottoscrizione il mancato od inesatto adempimento del contratto, apposita garanzia è stata costituita conformemente all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 mediante polizza fideiussoria n. _ della Società _, rilasciata dalla _ con sede in _, Via _, in data _, dell’importo di euro _ (in lettere), pari al _ % dell’importo di contratto, calcolata ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016comma 1 del medesimo articolo.
2. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa Ai sensi dell’articolo 113, commi 1 e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia 2 del D.Lgs. n. 163/2006, la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile codice civile, e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadel Comune.
3. La cauzione dovrà essere prestata definitiva, secondo quanto previsto dall’art. 113, comma 3, del D.Lgs. n. 163/2006, è progressivamente svincolata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniomisura dell'avanzamento dell'esecuzione.
4. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il a garanzia del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia pagate in sostituzione più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del soggetto inadempiente maggior danno.
5. Il Responsabile Unico del Procedimento ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Il Responsabile Unico del Procedimento ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi nazionali di lavoro, delle leggi e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportatiregolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento Il Responsabile Unico del Procedimento può chiedere all’appaltatore la reintegrazione della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza reintegrazione si effettua a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziavalere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizioIl concessionario costituisce garanzia fideiussoria, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo 50/2016 e s. m.i., nella forma di fideiussione bancaria ovvero [oppure polizza fideiussoria assicurativa assicurativa] n. (Allegata al presente atto sub ), rilasciata in data / /202_ da , nella misura del del valore stimato della concessione al netto dell’IVA a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, nonché del rimborso delle spese che il Comune di Napoli dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto del concessionario a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio. La citata cauzione è altresì a garanzia della mancata restituzione delle eventuali somme non contabilizzate fino alla concorrenza di €250.000,00 (oltre IVA) in termini di lavorazioni edili (OG1) e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente di € 1.250.000,00 (oltre IVA) in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia termini di lavorazioni impiantistiche (OG10) come meglio precisato negli atti di gara. La fideiussione bancaria [oppure polizza assicurativa] deve prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. all’articolo 1957 comma 2 del Codice Civile e la sua operatività Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadel Comune di Napoli. La Il concedente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la concessione de qua nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione dovrà essere prestata a mezzo per provvedere al pagamento di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla Banca d’Italiainosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente leggi e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportatiregolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (eIl Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, comunquedelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaconcessione.
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Samples: Contratto Di Concessione Pluriennale
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs 50/2016d.lgs. Detta cauzione potrà essere prestata 50/2016 e s.m.i., ha costituito a mezzo fideiussione bancaria ovvero favore dell’Agenzia la polizza fideiussoria assicurativa definitiva, incondizionata ed irrevocabile. La polizza è stata rilasciata da ……………….. al numero ……………… con durata fino al ……………….. e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia prevedono espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanioscritta.
2. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoFornitore, il risarcimento anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessesingoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 15 “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata del soggetto inadempiente Contratto e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, nel termine sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di giorni quindici dalla data eventuali crediti dell’Agenzia per quanto di ricevimento ragione, verso il Fornitore, a seguito della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualepiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione resta vincolata per tutta può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine l’Agenzia redige di norma semestralmente, l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni e, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di fornitura emesso, produce apposita comunicazione da cui risulti la vigenza del contratto completa e sarà regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualisolo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Agenzia.
7. La mancata costituzione Qualora l’ammontare della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariosi riduca per effetto dell’applicazione di penali, fermo restando o per qualsiasi altra causa, il risarcimento dei danni nei confronti Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Agenzia ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il Contratto e l’Ordinativo di fornitura.
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Samples: Determina a Contrarre
Cauzione definitiva. L’impresa invitata L’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16, una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/16. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione risoluzione del presente serviziocontratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, dovrà presentare delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la sottoscrizione del contrattodecadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, apposita che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia La garanzia deve prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, secondo comma, del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione dovrà essere prestata definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a mezzo dodici mesi dalla data di fideiussione ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva verifica di atto notorio conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del fideiussore che attesti carattere di definitività dei medesimi. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento Ministro delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente infrastrutture e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportatitrasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (eIn caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, comunquesu mandato irrevocabile, nel termine dalla mandataria in nome e per conto di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) tutti i concorrenti ferma restando la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaresponsabilità solidale tra le imprese.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che L’Aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione del presente serviziocon ribasso d’asta superiore al 10 per cento, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia a superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del D.Lgs 50/2016risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. Detta L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee. L’importo della cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia sarà precisato nella lettera di comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria. La garanzia dovrà prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile codice civile e la sua operatività entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Amministrazione degli Studi di Roma “La Sapienza”. La cauzione garanzia dovrà essere prestata a mezzo avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata garanzia) da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnareparte dell’Amministrazione, con la sottoscrizionequale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni /polizze dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersigaranzia ovvero, in tutto o alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del dichiarante in partecorso di validità) contenente i predetti elementi (identità, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto poteri e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaqualifica).
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Concessionario ha costituito una garanzia fideiussoria mediante polizza n. rilasciata da , per l’importo di € (euro /00) resa ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, in favore dell’Amministrazione regionale.
2. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) dell’Amministrazione regionale, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto.
3. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dall’Amministrazione regionale.------
4. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel formulare l’offerta deve considerare presente articolo l’Amministrazione regionale ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.---- ---Art.15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO--
1. L’Amministrazione regionale si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Concessionario possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli, ai sensi dell’articolo 312, comma 3 del D.P.R. 207/2010, circa la perfetta osservanza da parte del Concessionario di tutte le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, nonché nella normativa di settore, in particolare controlli di rispondenza e di qualità.---------------
2. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, ovvero in caso di aggiudicazione del presente servizioinosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, dovrà presentare che non comporti per loro gravità la sottoscrizione risoluzione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016l’Amministrazione regionale contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a cinque giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.
3. Detta cauzione potrà essere prestata Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell’inadempienza) o il Concessionario non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisse elementi inidonei a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessagiustificare le inadempienze contestate, rinunciando al beneficio della preventiva escussione verranno applicate le penali di cui all’artal successivo articolo 16.
4. 1944 ed alla decadenza Nei casi di cui all’art. 1957 del Codice Civile e particolare grave recidiva, l’Amministrazione si riserva la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziafacoltà di risolvere il contratto.
5. La cauzione dovrà essere prestata vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del servizio, mediante verifica a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio campione sull’organizzazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia compete al Direttore del Servizio competente in sostituzione del soggetto inadempiente materia di nidi aziendali o ad altri dipendenti da esso delegati.------------------------
6. Al personale dell’Amministrazione regionale incaricato della vigilanza e dei connessi maggiori oneri a controlli è garantito l’accesso alla struttura in qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (emomento, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.senza che ciò interferisca nello svolgimento delle attività educative.---------------------------------
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Del Nido Aziendale
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente serviziocontratto o, dovrà presentare per la sottoscrizione del contrattocomunque, apposita garanzia fideiussoria previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016dell'art. Detta 103, la cauzione potrà essere prestata a mezzo definitiva con la modalità della fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e dovrà: • che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 n. in data rilasciata dalla società . Agenzia di per un importo pari al % dell'importo contrattuale. La garanzia deve essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’artall'art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante. La cauzione dovrà essere prestata validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a mezzo misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnarebenestare dell'amministrazione affidante, con la sottoscrizionesola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia da parte dell’appaltatore o del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento concessionario, degli stati di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento avanzamento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine lavori o di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersianalogo documento, in tutto originale o in partecopia autentica, durante attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzianormativa vigente.
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Samples: Contract for Services
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione Al momento della stipula del contratto, apposita il concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 definitiva pari al 10% del D.Lgs 50/2016valore della concessione così come definito all'art.5. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo La fideiussione bancaria ovvero o la polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia deve prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La Tale cauzione resta vincolata per tutta la vigenza l’intera durata del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio svolto da parte dell’impresa concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati all’impresa concessionaria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa stessa. Il Concedente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del Concessionario. Sempre il Concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiprescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto. La mancata costituzione garanzia deve essere resa operativa entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta da parte del Comune. In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione definitiva determina deve essere reintegrato, pena la decadenza dall’affidamento risoluzione del contratto nei confronti dell’aggiudicatariomodi e nelle forme previste dalla legge, fermo restando entro il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.termine di quindici giorni dalla richiesta
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce cauzione definitiva in caso favore della Centrale regionale di aggiudicazione committenza di importo pari a € 981,00 del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi dell’art.103 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando 50/2016 (al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzianetto degli oneri fiscali).
2. La cauzione dovrà deve essere prestata a mezzo vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata tutti i contratti di fornitura da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva essa derivanti. In caso di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizionerisoluzione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniocauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Aziende Sanitarie.
3. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoFornitore, il risarcimento anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessesingoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportatiquali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti/la Centrale regionale di committenza, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di fornitura, e, comunque, nel termine sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di giorni quindici dalla data eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti/Centrale regionale di ricevimento committenza, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualepiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione resta vincolata per tutta può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%. A tal fine le Aziende Sanitarie contraenti trasmettono alla Centrale regionale di committenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la vigenza del contratto completa e sarà regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata entro due mesi solo previo consenso espresso in forma scritta dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiCentrale regionale di committenza.
8. La mancata costituzione Qualora l’ammontare della cauzione definitiva determina si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale regionale di committenza.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Aziende Sanitarie contraenti e/o Centrale regionale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di fornitura e/o la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaConvenzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Antinfluenzale
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione Prima della stipula del presente servizio, dovrà contratto la ditta aggiudicataria è tenuta a presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 dell’art. 113 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente dlgs 163/2006 da costituirsi in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione uno dei modi di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 Legge 348/82 a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiapagamento delle penalità eventualmente comminate, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il dell’eventuale risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il del rimborso delle somme che il la stazione appaltante dovesse eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione sostenere per fatti o danni provocati dall’aggiudicatario a causa di inadempienze contrattuali o cattiva esecuzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiservizio. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento, con le conseguenze di legge, e l’aggiudicazione della appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva costituita mediante fideiussione bancaria o polizza fideiussoria assicurativa dovrà contenere la dichiarazione con la quale l'Istituto emittente si impegna ad effettuare il versamento dovuto ai soggetti beneficiari entro 15 gg. dietro semplice richiesta dei medesimi, senza possibilità di opporre eccezioni di qualsiasi natura e genere, né richiedere prove o documentazioni dell'inadempimento che ha dato luogo all'escussione della cauzione, e con esclusione pattizia del beneficio della preventiva escussione del debitore di cui all'art. 1944, secondo comma, del Codice Civile, delle eccezioni di cui all'art. 1945 del Codice Civile e della decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando di cui all'art. 1957 del Codice Civile. Resta salva la facoltà del Gal Tuscia Xxxxxx di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. La ditta è obbligata a reintegrare entro 30 gg. la cauzione per l’importo di cui il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.Gal Tuscia Xxxxxx abbia dovuto eventualmente avvalersi. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione Prima della stipula del contratto, apposita l'OEA deve costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 che, essendo il possesso di certificazione di qualità condizione necessaria per la partecipazione alla gara, sarà pari al 5% dell'importo contrattuale. La cauzione garantisce l'esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e del D.Lgs 50/2016risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore della fideiussione. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia L'Istituto garante deve esplicitamente prevedere la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante, e la rinuncia all'eccezione di cui all'art. La 1957, comma 2, del Codice Civile. Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano ha diritto di rivalersi sulla cauzione dovrà essere prestata a mezzo per ogni sua ragione di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore credito nei confronti dell’Agenzia dell'OEA in dipendenza del DemanioContratto, salvo restando l'esperimento di ogni altra azione. La Il Comune di Xxxxxxxxxx-Rossano si rivale della cauzione definitiva garantisce l’adempimento in base a semplice richiesta, senza bisogno di tutte le obbligazioni del contrattodiffida o di procedimento giudiziario. In tal caso, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessel'OEA sarà avvertito tramite posta elettronica certificata o altra modalità equipollente con avviso di ricevimento. Su richiesta dell'Amministrazione, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario l'OEA è obbligato tenuto a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di nel caso in cui la Stazione appaltante l'Amministrazione stessa abbia dovuto valersiavvalersene, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualel'esecuzione del Contratto. Ove l'Aggiudicatario non provveda a tale adeguamento, l'Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e garanzia fideiussoria sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente progressivamente e l'Amministrazione darà l'adesione allo svincolo definitivo e alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione restituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatarioall'avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l'Amministrazione stessa e l'OEA saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all'OEA, fermo restando ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il risarcimento fatto dei danni nei confronti dell’Agenziaquali l'OEA debba rispondere.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta L'Appaltante, direttamente e/o tramite propri incaricati, avrà diritto di verificare, in qualsiasi momento, l'andamento del servizio, senza particolari preavvisi e con l'obbligo dell'Appaltatore di corrispondere alle richieste, domande e verifiche sul servizio medesimo. A garanzia del puntuale adempimento dei propri obblighi contrattuali l'Appaltatore ha consegnato all'Appaltante una fideiussione bancaria/assicurativa, di primario Istituto, di importo pari ad Euro nr. ………………………emessa da Tale cauzione deve considerare che prevedere espressamente: - operatività della garanzia entro quindici giorni a semplice richiesta scritta senza eccezione alcuna; - reintegro automatico in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata escussione parziale a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggettocarico dell'Appaltatore; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando - rinuncia al beneficio della preventiva preveniva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’artdel C.c; - rinuncia dei termini posti nell'art. 1957 del Codice Civile Ce. per quanto attiene all'inizio o prosecuzione delle azioni giudiziali. Resta inteso che il testo definitivo della fideiussione dovrà essere preventivamente approvato dalla Stazione Appaltante la quale si riserva, a suo insindacabile giudizio, di richiedere variazioni/modifiche al documento stesso. L'efficacia della cauzione deve estendersi per tutta la durata del contratto fino a tre mesi (90 giorni) dopo la scadenza naturale o anticipata del contratto e comunque sino al momento in cui la sua operatività Stazione Appaltante dispone la liberazione del debitore, accertando la regolarità dello svolgimento del servizio. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione dei certificato di regolare esecuzione di tutte ie prestazioni oggetto del servizio. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata secondo quanto previsto dall'art. 1 1 3 del D.Lgs. 193/2006. Salvo il diritto degli eventuali maggiori danni, in qualunque momento la Stazione Appaltante può far valere sul deposito cauzionale i crediti derivati in suo favore dal presente appalto. In tal caso, l'Appaltatore è obbligato ad reintegrare il deposito cauzionale entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet quello della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio notificazione del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziarelativo avviso.
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Samples: Public Service Contract
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione 1. Ai fini della stipulazione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 l'Am- ministrazione richiede al contraente il deposito di una somma a titolo di cauzione definitiva:
a) nella misura del D.Lgs 50/201610% dell'importo del con- tratto per gli appalti di lavori ed opere o in misura superiore nei casi previsti dalla vi- gente legislazione in materia;
b) nella misura non inferiore al 5% e non su- periore al 10% dell'importo contrattuale per le forniture di beni e servizi.
2. Detta In ogni caso, l'entità e le modalità di presta- zione della cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione definitiva sono stabiliti nel bando o nella lettera di cui all’artinvito.
3. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione Il deposito cauzionale viene costituito me- diante fidejussione bancaria o polizza fidejus- xxxxx assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’ItaliaAssicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni.
4. Contestualmente alla stipula del contratto vie- ne svincolata la cauzione provvisoria.
5. Non si fa luogo alla richiesta di cauzione de- finitiva per i contratti di modesta entità da ese- guirsi in economia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti per quelli stipulati con soggetti pubblici o a partecipazione pubblica o per quelli ove il potere di impegnarerapporto fiduciario assume ri- lievo essenziale, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanioesclusione degli incarichi di progettazione.
6. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia può non essere richie- sta per quei contratti in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualeprestazione da rendere all'Amministrazione debba essere inte- ramente eseguita prima del pagamento del cor- rispettivo pattuito.
7. La Alla prestazione della cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti non sono te- xxxx gli adempimenti Enti pubblici ed obblighi contrattualii loro enti strumentali.
8. La mancata costituzione In corso d'opera possono disporsi svincoli parziali della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatarioin proporzio- ne percentuale alla quota di lavori, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaforniture e servizi già eseguiti.
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Samples: Regolamento Dei Contratti
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso Il Concessionario dovrà prestare cauzione definitiva per un importo pari al 10% dell'importo di aggiudicazione (che si intende pari al corrispettivo offerto dall'aggiudicatario moltiplicato per n° 4 annualità), a garanzia del presente servizio, dovrà presentare per puntuale ed esatto adempimento degli impegni che saranno assunti con la sottoscrizione stipula del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 dell'eventuale risarcimento danni dell'integrità delle strutture concesse in uso, degli arredi e attrezzature, di proprietà comunale, nonché del D.Lgs 50/2016rimborso delle somme che l'Ente Concedente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per fatto del Concessionario, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio. Detta Si applicano per quanto compatibili le disposizioni di cui al D. Lgs. n. 163/2006, art. 113 e Regolamento attuativo del Codice degli appalti D.p.r. n. 207/2010. Resta salvo per l’Ente Concedente l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione risultasse insufficiente. E’ ammessa la presentazione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa o assicurativa. La predetta fidejussione dovrà avere come beneficiario il Comune di Opera e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadel Comune di Opera. La Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Ente Concedente avrà diritto a valersi, di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e il Concessionario dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiareintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni durante l’esecuzione del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, valersi in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualeparte di essa. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza potrà essere integrata anche d’ufficio a spese del Concessionario a meno che l’Amministrazione non ritenga di dichiarare lo scioglimento del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento rivalendosi dei danni nei confronti dell’Agenziae delle spese subite a causa dell’inadempienza del Concessionario. Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa del Concessionario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dal Comune.
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Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva per un importo pari a 10% dell'importo contrattuale, a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per saranno assunti con la sottoscrizione stipula del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 dell'eventuale risarcimento danni dell'integrità delle strutture concesse in uso, degli arredi e attrezzature, di proprietà comunale, nonché del D.Lgs rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di affidamento per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio. Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. Detta 103. Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione potrà essere prestata risultasse insufficiente. L'aggiudicatario è obbligato a mezzo fideiussione reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. E’ ammessa la presentazione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia o assicurativa. La predetta fidejussione dovrà avere come beneficiario il Comune di Capoterra prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadel Comune di Capoterra. La Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione comunale avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e l'aggiudicatario dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiareintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l'Amministrazione comunale abbia dovuto, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni durante l’esecuzione del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, valersi in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualeparte di essa. La cauzione resta vincolata potrà essere integrata anche d’ufficio a spese dell'aggiudicatario a meno che l’Amministrazione comunale non ritenga di dichiarare lo scioglimento della convenzione rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza dell'aggiudicatario. Se il contratto viene dichiarato risolto per tutta la vigenza colpa dell'aggiudicatario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dall'Amministrazione comunale. L’aggiudicazione definitiva sarà disposta solo nel caso di comprovato accertamento, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti indicati nel presente Capitolato. In caso contrario, si procederà senz’altro all’annullamento d’ufficio della proposta di aggiudicazione, fatti salvi i diritti del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il Comune di Capoterra al risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziae delle spese connesse o derivanti dalla mancata stipulazione per colpa dell’aggiudicatario. In questo caso l’appalto potrà essere affidato al concorrente che segue in graduatoria.
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Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione 3) Ai fini della stipula del presente servizioAccordo Quadro e dei relativi incarichi di Fornitura, dovrà presentare il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell’INVALSI rilasciata da , polizza n.
4) La garanzia opera nei confronti dell’INVALSI a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
5) La garanzia opera per tutta la sottoscrizione durata dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti incarichi di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’INVALSI, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore dell’INVALSI, quest’ultima potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’importo iniziale garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del contrattoFornitore all’istituto garante di una comunicazione dell’INVALSI, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dall’INVALSI a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dall’Ente stesso relativamente ai singoli incarichi di Fornitura, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, di idonea documenta attestante il buon esito dell’esecuzione. Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere prestata effettuato dall’INVALSI con cadenza semestrale soltanto a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta seguito della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento ricezione dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersidocumenti suddetti, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualeproporzione del peso dei singoli incarichi di Fornitura regolarmente eseguiti rispetto all’80% (ottanta per cento) del valore della cauzione stessa.
6) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza 50/2016; il pagamento della rata del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiD.lgs. La mancata costituzione 50/2016.
7) Qualora l’ammontare della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, fermo restando o per qualsiasi altra causa, il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaFornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’INVALSI.
8) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’INVALSI dichiarerà risolto l’Accordo Quadro e i contratti di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 15.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Di Cancelleria
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta Entro il termine fissato nella lettera di comunicazione dell'aggiudicazione dell’appalto e comunque prima di iniziare qualsiasi lavoro, l'Appaltatore deve considerare che in caso versare, presso il Servizio Approvvigionamenti del Committente, la cauzione definitiva mediante fidejussione emessa da primari Istituti di aggiudicazione Credito o polizza fidejussoria emessa da Compagnie di Assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del presente servizioramo "Cauzioni Private". La cauzione è considerata valida a condizione che: . la garanzia prestata possa essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fidejussore, dovrà presentare per con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall'art. 1944 e 1945 del Codice Civile; . la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria prestata abbia validità fino a quando il Beneficiario stesso ne disporrà lo svincolo; . il mancato pagamento dei premi non possa essere opposto al Beneficiario e non abbia influenza sulla validità della garanzia prestata; . la Società Assicuratrice rinunci ad eccepire la decorrenza dei termini ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’artdell'art. 1957 del Codice Civile Civile; . eventuali "condizioni generali" a stampa si riferiscano esclusivamente al rapporto contrattuale tra Contraente (l'Appaltatore) e Società Assicuratrice (Fidejussore) e non siano opponibili al Beneficiario (Brescia Mobilità o sua società controllata). Il costo relativo alla garanzia è a carico dell'Appaltatore. Nel caso in cui l'Appaltatore non versi la cauzione entro il termine stabilito dal 1° comma, il contratto può essere risolto per sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniocolpa. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento è stabilita a garanzia dell'esatto adempimento da parte dell'Appaltatore di tutte le obbligazioni del contratto, il contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché fatto salvo, per il rimborso Committente, il diritto al risarcimento di ogni danno eccedente l'importo cauzionale, nonchè delle maggiori somme che il Committente avesse eventualmente sostenute dall’Agenzia pagato in sostituzione del soggetto inadempiente più, durante il periodo contrattuale, in confronto ai risultati della liquidazione finale a saldo e dei connessi maggiori oneri di quant'altro dovuto a qualsiasi titolo. In tutti i citati casi il Committente ha il diritto di disporre della cauzione e di ogni altra somma eventualmente ancora dovuta all'Appaltatore, fatto salvo l'esperimento di ogni ulteriore azione. Il Committente ha pure il diritto di avvalersi, di propria autorità, della cauzione per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, per le somme che sia costretto a pagare in conformità alle norme della Legge 23.10.1960 n. 1369, per gli eventuali danni subiti, nonché per tutte le somme che dovessero essere versate a terzi anche a titolo sopportatidi sanzione, ecc. L’Aggiudicatario è obbligato a In ogni caso l'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersiil Committente si sia avvalso, in tutto o in parte, durante la vigenza l'esecuzione dell'appalto. La cauzione definitiva, costituita in conformità alle prescrizioni dei paragrafi precedenti, avrà valore pari al 10% dell’importo complessivo contrattuale. La cauzione resta vincolata definitiva è svincolata dopo l'emissione del verbale di accettazione definitiva (art. 41) per tutta la vigenza tutti i lavori eseguiti a fronte del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziacontratto.
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Samples: Condizioni Generali D’appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. Detta cauzione potrà essere prestata 50/2016 e s.m.i., ha costituito a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa favore della CUCRS e dovrà: • essere dell’Aziende Sanitarie una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziascritta.
2. La cauzione dovrà deve essere prestata a mezzo vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata tutti i contratti di fornitura da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva essa derivanti. In caso di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizionerisoluzione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniocauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni.
3. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoFornitore, il risarcimento anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessesingoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Aziende Sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17 “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, nel termine sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di giorni quindici dalla data eventuali crediti delle Aziende Sanitarie contraenti, per quanto di ricevimento ragione, verso il Fornitore, a seguito della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualepiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto può essere progressivamente e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiproporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80%.
7. La mancata costituzione Qualora l’ammontare della cauzione definitiva determina si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della CUCRS.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaCUCRS e le Aziende Sanitarie contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente la Convenzione e l’Ordinativo di fornitura.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Lavanolo E/O Lavanderia
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta La ditta aggiudicataria dell'appalto, deve considerare che in caso prestare un deposito cauzionale definitivo, a garanzia di aggiudicazione tutti gli adempimenti ed obbligazioni del presente servizio, dovrà presentare contratto pari al 10% (dieci per la sottoscrizione cento) dell'importo netto del contratto. I depositi cauzionali possono essere costituiti nei modi seguenti o nei modi specificatamente stabiliti dalle leggi vigenti: fideiussione bancaria, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga rilasciata da compagnia assicurativa regolarmente autorizzata, assegno circolare intestato al servizio di Tesoreria Comunale. La fideiussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni stessa a semplice richiesta scritta dell’Agenziadell'Ente entro 15 gg. La e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del Prot. n. debitore principale. Qualora la ditta appaltatrice non versi la cauzione dovrà essere prestata a mezzo definitiva nel termine stabilito, l'amministrazione, senza bisogno di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiamessa in mora, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italiapuò dichiarare l'aggiudicazione decaduta, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con incamerare la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniocauzione provvisoria e rivalersi sull'aggiudicatario per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall'Ente. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento resterà vincolata fino al momento in cui sono esauriti tutti gli obblighi derivanti dal contratto. In caso di tutte le obbligazioni decadenza dell'aggiudicatario o di inadempienza o di grave negligenza dell'appaltatore anche nel corso dell'esecuzione del contratto, il l'amministrazione ha diritto di incamerare con atto unilaterale tutto o parte della cauzione prestata salva l'azione di risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportatidanni. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) Qualora la cauzione di cui venga incamerata in corso d'opera essa deve essere prontamente reintegrata dall'aggiudicatario; in mancanza, l'amministrazione può trattenere la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, somma corrispondente dall'ammontare dei pagamenti in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualeacconto dovuti all'appaltatore. La cauzione resta vincolata è ridotta del 50% per tutta la vigenza i concorrenti in possesso della certificazione di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 rilasciata dagli organismi accreditati. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del contratto requisito, e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento lo documenta nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziamodi prescritti dalle norme vigenti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data dalla avente n. di importo pari ad Euro = ( /00) eventualmente incrementata ai sensi del D. Lgs. n. 50 del 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve considerare che in essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da esso derivanti. In caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione risoluzione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta la cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente definitiva viene ripartita in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del DemanioFornitura in corso emessi dalle Amministrazioni contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’aedesmapimtetntoo di teutte cleoobrbrligeaztionti doel Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. i1si9ng3ol8i OrdCinoatidvi .di Civ. Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce l’adempimento tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione resdtai pen espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti/l’Ag, efenrmzo ireastando quanto previsto nel precedheannnotdeirittoadirritvailercsiodilreottame“ntPe esunllaaclauizio”n,e per l’appliceapzenialoi. ne dell
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di tutte le obbligazioni del contrattoFornitura, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di giorni quindici dalla data eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ricevimento ragione, verso il Fornitore, a seguito della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualepiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione resta vincolata per tutta può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamentzioone, dneel llimlite’meassseimco udel 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono all’Agenzia documenti attestanetllei l’a prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’OrdiFonrnaitutraievmoessod, iapposita comunicazione da cui risulti la vigenza del contratto completa e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. La mancata costituzione Qualora l’maomntare della cauzione definitiva determina si ridu per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Age.nzia
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltiàvamdeintdeiclh’iOarrdairne Fornitura e/o la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaConvenzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Trasmissione Dati E Voce
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione 1. Con la stipula del presente serviziocontratto ed a garanzia degli obblighi assunti dal Fornitore, dovrà presentare per il Fornitore medesimo ha prestato la sottoscrizione garanzia definitiva pari al % dell’importo complessivo (€ oltre IVA) (al netto degli oneri fiscali), decurtato del contratto%, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. Detta 18 aprile 2016, n. 50, (cauzione potrà essere prestata costituita da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx della Stazione appaltante per un importo pari a mezzo fideiussione bancaria € ovvero Garanzia Fideiussoria stipulata con la Banca in , polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga n. il per un importo pari a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia€
2. La cauzione dovrà deve essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con vincolata per tutta la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniodurata dell'appalto.
3. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Azienda Ospedaliera, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della Azienda Ospedaliera a far data dalla sottoscrizione della presente scrittura privata;
6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Atto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Azienda Ospedaliera verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Azienda Ospedaliera.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni quindici dalla data di dal ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualerelativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda Ospedaliera.
9. La cauzione resta vincolata per tutta definitiva dovrà essere ricostituita proporzionalmente in caso di proroga della presente scrittura privata.
10. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice ha facoltà di dichiarare risolta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.scrittura privata;
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Samples: Supply Agreement
Cauzione definitiva. L’impresa invitata A copertura definitiva degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione capitolato e del contratto, apposita l'appaltatore sarà obbligato a costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 secondo l'art.103 del D.Lgs D. Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale. Detta In caso di garanzia sotto forma di cauzione potrà o fidejussione assicurativa, l'impresa di assicurazione dovrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovràtra quelle autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia dovrà prevedere espressamente le seguenti condizioni: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a pagamento effettuato su semplice richiesta della stessadell'Ente entro 15 giorni senza eccezioni a questa opponibili anche nell'eventualità di opposizione proposta dalla contraente e da altri soggetti comunque interessati, rinunciando ed anche nel caso che la contraente sia dichiarata fallita ovvero sottoposta a procedure concorsuali o posta in liquidazione. Rinuncia del fideiussore al beneficio della preventiva escussione del debitore principale i cui all'art.1944 del C.C. Che l'eventuale mancato pagamento dei premi non sia opponibile all'Amministrazione garantita; Rinuncia ad eccepire il decorso dei termini di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’artall'art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni C.C. La garanzia fideiussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'appaltatore, anche per quelli a semplice richiesta scritta dell’Agenziafronte dei quali è prevista l'applicazione di penali: l'Amministrazione avrà diritto, pertanto, di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l'applicazione delle stesse. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria )HUPR TXDQWR SUHYLVWR GDOO¶DUW GHO 'OJV garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoper qualsiasi altra causa, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di dieci giorni quindici dalla data di dal ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualidelle relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell'affidamento e l'acquisizione, da parte dell'Amministrazione, della cauzione definitiva determina provvisoria. L'appalto potrà, di conseguenza, essere aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria. Lo svincolo sarà disposto dall'Amministrazione solo allo scadere del termine finale del contratto, accertata la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziacompleta e regolare esecuzione dell'appalto nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile tra Ente ed Impresa.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che 1.Con la stipula dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in caso favore dell’Azienda Ospedaliera di aggiudicazione Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” di importo pari a 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali). 2.Alla garanzia di cui al presente servizioarticolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, dovrà presentare comma 7, per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziaprovvisoria.
3. La cauzione dovrà deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. 0.Xx cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoFornitore, il risarcimento anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessesingoli di Fornitura ricevuti. 0.Xx particolare, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario quali è obbligato a reintegrare immediatamente (prevista l’applicazione di penali e, comunquepertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “X. Xxxxxxxxxx”, fermo restando quanto previsto nel termine precedente articolo “Penali”, hanno diritto di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualerivalersi direttamente sulla cauzione. La cauzione resta vincolata 0.Xx garanzia opera per tutta la vigenza del contratto durata dei singoli contratti applicativi fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dagli stessi e dall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica svincolata, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti piena ed obblighi esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. La mancata costituzione 0.Xx cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. 8.Qualora l’ammontare della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariosi riduca per effetto dell’applicazione di penali, fermo restando o per qualsiasi altra causa, il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaFornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx”. 0.Xx caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale “A. Xxxxxxxxxx” ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto applicativo e/o l’Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Dispositivi Per Neuroradiologia
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario deve considerare che in caso costituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La cauzione dovrà essere costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di aggiudicazione Tesoreria Provinciale, a titolo di impegno a favore del presente servizioComune, dovrà presentare per la sottoscrizione il valore dei titoli deve essere al corso del contratto, apposita giorno del deposito;
b) bonifico bancario con versamento presso: Conto di Tesoreria presso BPER BANCA - IBAN : IT 52 E 05387 37350 000042886103 ABI: 05387 🡪 BPER BANCA CAB: 37350 🡪 FALCONARA MARITTIMA CIN: E C/C: 000042886103 BIC/SWIFT: XXXXXX00XXX
c) garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai sensi dell’art.103 requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs 50/2016decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposte a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria ovvero polizza assicurativa. La garanzia fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.;
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della stessarichiesta medesima;
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , rinunciando al beneficio della preventiva escussione il foro competente è quello di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’AgenziaAncona. La cauzione dovrà garanzia non può essere prestata modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti quanto il potere di impegnareComune , con la sottoscrizionedichiarazione scritta, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanionon avrà autorizzato . La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta solo dopo l’emissione, da parte della stazione appaltante, del CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ai sensi dell’ Art. 102 comma 2 del D. Lgs. n. 50/2016, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, dopo la scadenza del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.
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Samples: Gestione Delle Attività Per Il Progetto Vita Indipendente
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta Prima della stipula del Contratto il Concessionario di ciascun lotto deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente serviziocostituire, dovrà presentare per la sottoscrizione del contrattoquale cauzione definitiva, apposita una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 pari al 10% del D.Lgs 50/2016valore stimato per il lotto. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo La fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si obbliga a versare all’Agenzia estendono oltre la somma garantita a semplice richiesta durata della stessa, rinunciando Concessione. L’Istituto garante deve esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadell’Amministrazione, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. La 1957, comma 2, del Codice Civile. Alla cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o definitiva rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiaprimari Istituti di Credito, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’ItaliaCompagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, corredata deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da una dichiarazione sostitutiva copia di atto notorio un documento di riconoscimento del fideiussore che attesti sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di impegnare, con firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniocauzione. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) documentazione inerente la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza deve essere prodotta all’atto della stipula del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiContratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata dal Concessionario in sede di Gara. La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Agenziadel Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata con A.R. o Pec. Su richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.
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Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n° 50/2016 l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell'importo contrattuale, che deve considerare che in rimanere vincolata fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. In caso di aggiudicazione del presente serviziocon ribasso d'asta superiore al 10%, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione potrà garanzia deve essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero costituita con le modalità di cui all’art. 93, c. 2 e 3, D.Lgs. n. 50/2016; nel caso di polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando stessa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadel Comune di Montecatini Terme. La cauzione dovrà essere prestata garanzia fideiussoria di cui sopra è progressivamente svincolata a mezzo misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio benestare del fideiussore che attesti il potere di impegnareComune, con la sottoscrizionesola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, la società fideiussore da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Agenzia del Demaniodell'impresa per la quale la garanzia e' prestata. La garanzia copre tutto quanto previsto dall’art. 103, c. 1 e 2, D.Lgs. n. 50/2016. Nel caso di inadempienze contrattuali il Comune di Montecatini Terme avrà diritto di rivalersi di propria autorità della cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunquecome sopra prestata ed inoltre l'Appaltatore dovrà reintegrarla, nel termine che gli sarà prefisso, qualora il Comune di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante Montecatini Terme abbia dovuto valersi, valersi di essa in tutto o in parteparte durante l'esecuzione del contratto. Nell’ipotesi di inottemperanza a tale richiesta l’ammontare corrispondente alla reintegrazione della cauzione definitiva, durante la vigenza ai sensi dell’art. 103, c. 1, penultimo periodo, X.Xxx. n. 50/2016, sarà trattenuto dai certificati di pagamento emessi. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale. La cauzione resta vincolata , se ritenuto opportuno dalla Comune di Montecatini Terme, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fideiussoria, per tutta la vigenza un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza iniziale. Ai sensi dell’art. 103, c. 1, ultimo periodo, X.Xxx. n. 50/2016, si applica l’art. 93, c. 7 del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiD.Lgs. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzian. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che Relativamente alla gestione dell'impianto, in caso fase di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione stipula del contratto, apposita a garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione, il concessionario dovrà prestare cauzione definiva pari al 10% dell'importo del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione canone (abbattuto) moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza assicurativa, fedejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere prestata ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni. Nell’ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole: “La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessaesclusione, rinunciando al altresì, del beneficio della preventiva di escussione di cui all’art. 1944 ed c.c. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla decadenza garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiario. Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la scadenza della concessione”. La fideiussione, a scelta del concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’artall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 1957 Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, al Servizio Gestione Sport, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile c.c. con le conseguenze di cui agli artt. 21 e 22 senza indennizzo alcuno a favore del concessionario. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione definitiva, dovrà essere prestata necessariamente intestata a mezzo di fideiussione bancaria (o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore sottoscritta da) tutti i concorrenti che attesti costituiranno il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaraggruppamento.
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Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, La Ditta aggiudicataria dovrà presentare per la costituire all’atto della sottoscrizione del contratto, apposita contratto di locazione una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016pari al 10% (dieci per cento) dell’importo con- trattuale per l’intera durata della locazione, (€.81.000,00x10%=€.8.100,00), dovuta al concessionario a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto. Detta Tale cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessedanni, nonché non- ché il rimborso delle somme spese che il Comune dovesse eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione sostenere duran- te la gestione, per fatto dell’appaltatore, a causa dell’inadempimento o cattiva ese- cuzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportaticontratto. L’Aggiudicatario Il Locatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante il Co- mune abbia dovuto valersiavvalersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualel’esecuzione del contrat- to. La cauzione resta vincolata verrà comunque svincolata al termine del rapporto contrattuale e dopo che sia stata accertata la sussistenza di tutti i presupposti di legge per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza proce- dere in tal senso Il Locatario ha prestato a tutti gli adempimenti ed garanzia degli obblighi contrattuali. La mancata costituzione della , cauzione definitiva determina mediante polizza fidejussoria numero ….. dell’importo di Euro 6.480,00 (seimila- quattrocentoottanta) emessa da ………… agenzia di ……, in data……. L’Appaltatore ha goduto del beneficio di cui all'articolo 40 comma 7 del Decreto Legislativo 12.04.2006 numero 163, in quanto risulta in possesso dell’attestazione di qualità della serie ISO 9001:2008 rilasciata da organismi accreditati. Tale cauzione verrà svincolata ai sensi di legge. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell'Ap- paltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzio- ne. L'Appaltatore dovrà reintegrare la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariocauzione medesima nel termine che gli sarà prefissato, fermo restando qualora il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaComune abbia dovuto, durante l'esecuzione del contratto, va- lersi in tutto o in parte di essa.
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Samples: Contratto Di Locazione
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito ex art. 103 del D.lgs 50/2016, la cauzione di € , pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, a mezzo di polizza fideiussoria numero stipulata in data con la .- ”, avente validità fino al . Cauzione nei confronti della quale in caso di aggiudicazione inadempimento da parte del presente Concessionario, verrà escussa dal Comune.------------------------------------------ La suddetta cauzione, agli atti dell’Ufficio Scuola del Comune, resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e sarà sottoposta a controllo da parte del Responsabile Unico del Xxxxxxxxxxxx.Xx Fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata, al termine del contratto sarà svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione . Il Concessionario riconosce ed accetta quanto espressamente previsto dall’articolo 103 del contratto, apposita D.lgs. 50/16 in materia di cauzione definitiva. ------------ La garanzia fideiussoria è svincolata ai sensi dell’art.103 dell’articolo 103 comma 5 del D.Lgs D.lGs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Detta L’ammontare residuo della cauzione potrà essere prestata definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessadodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, rinunciando al beneficio della preventiva escussione senza necessità di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 nulla osta del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnarecommittente, con la sottoscrizionesola condizione della preventiva consegna all’istituto garante. Da parte del concessionario, la società fideiussore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Agenzia del Demaniodell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La Nei casi di prelevamento dalla cauzione definitiva garantisce l’adempimento nel corso di tutte le obbligazioni del durata dei lavori di somme dovute dal Concessionario, questi è tenuto all’immediata ricostituzione fino alla concorrenza dell’importo originario. Ove, durante il contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessedeposito cauzionale citato andasse per qualsiasi causa soggetto a diminuzione, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente Concessionario dovrà reintegrarlo, a semplice avviso dell’Amministrazione e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (enei termini da essa stabiliti, comunque, nel termine sotto pena di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza risoluzione immediata del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza senza pregiudizi di ogni altra azione che potesse spettare al Comune. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art. 9 del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.Capitolato speciale di Concessione
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Samples: Contratto Per L’affidamento Della Concessione Del Servizio Della Gestione Della Mensa Scolastica
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso 1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di aggiudicazione Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARCA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da UBI BANCA – Unione Banche Italiane S.p.A, polizza n°. 55224/231, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del presente servizio, dovrà presentare debito principale ed è prestata per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione le finalità di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art103, comma 1, del D.Lgs. 1957 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento Fornitore di tutte le obbligazioni del contrattoanche future, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesseai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei connessi maggiori oneri singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario fronte dei quali è obbligato prevista l’applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16.
2) La garanzia opera nei confronti di ARCA S.p.A. a reintegrare immediatamente (far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
3) La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente e/o di ARCA S.p.A., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA S.p.A., quest’ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazionelimite massimo del 80% (ottanta per cento) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersidell’iniziale importo garantito, in tutto o in parteragione e a misura dell'avanzamento dell’esecuzione, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di una comunicazione di ARCA S.p.A., di un documento attestante l’avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARCA S.p.A. a seguito della regolarità consegna alla stessa da parte del servizio svolto Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e dell’ottemperanza alle relative Richieste di Consegna, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna.
4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiquanto previsto dal comma 6 dell’art. La mancata costituzione 103 del D.lgs. 50/2016;
5) Qualora l’ammontare della cauzione definitiva determina dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARCA S.p.A..
6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARCA S.p.A. dichiarerà risolta la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatarioConvenzione e, fermo restando del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaContratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 18.
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Samples: Odf
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso Il concessionario dovrà presentare, prima della stipulazione del contratto di aggiudicazione del presente serviziogestione, dovrà presentare per entro il termine comunicato dall'Amministrazione Comunale, la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando definitiva pari al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia10% dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva dovrà essere prestata a mezzo di costituita mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da dagli intermediari finanziari preventivamente iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs.1 0 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dalla Banca d’Italiadal Ministero dell'Economia e delle Finanze. Si precisa che la suddetta cauzione: - dovrà avere validità almeno fino alla fine del sesto mese successivo alla scadenza del periodo contrattuale e contenere la clausola che, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizionecomunque, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia stessa potrà essere svincolata solo nel momento in cui la stazione appaltante rilascerà specifica autorizzazione scritta allo svincolo; - dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Demaniodebitore principale; - dovrà espressamente prevedere la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del Codice Civile; dovrà prevedere la sua operatività entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Calcio; - dovrà contenere l'impegno dell'azienda, istituto o impresa a versare la somma alla Tesoreria comunale nel caso in cui la stessa debba essere incamerata. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento non potrà essere svincolata se non ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le obbligazioni del contrattoeventuali pendenze tra il Comune e l'affidatario, sempre che al Comune non competa il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessediritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. ln ogni caso, nonché resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull'intera cauzione per ogni somma della quale il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri Comune dovesse risultare creditore a qualsiasi titolo sopportatititolo. L’Aggiudicatario è Il concessionario sarà obbligato a reintegrare immediatamente (ea proprie spese, comunqueentro e non oltre 15 giorni dalla richiesta, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante il Comune abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante fino alla vigenza della stessa. Il mancato reintegro della fideiussione nel termine sopra indicato comporterà la vigenza contrattualefacoltà del Comune di dichiarare la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. Il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato e restituito al contraente entro il termine sopraindicato sempre che non sussistano pendenze tra il Comune e l'affidatario e sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento dell'intera cauzione o di parte della stessa. La cauzione resta vincolata per tutta definitiva potrà essere incamerata dal Comune qualora l'affidatario receda dal contratto prima della scadenza fissata. La cauzione definitiva si intende a garanzia: * dell'esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato; * dell'eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione; * del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità gestione, a causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualida parte del Concessionario. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina s'intenderà automaticamente prorogata qualora, entro la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodata di scadenza, fermo restando vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaComune ed il concessionario del servizio. Resta salvo per il Comune l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.
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Samples: Concessione Per La Gestione E Conduzione Di Impianti Sportivi
Cauzione definitiva. L’impresa invitata 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Gestore ha costituito una garanzia fideiussoria mediante polizza n. rilasciata da , per l’importo di € (euro /00) resa ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, in favore dell’ARDISS.
2. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Gestore nei confronti dell’ARDISS, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ARDISS ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16.
3. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) dell’ARDISS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. ---------------------
4. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a mezzo PEC dell’ARDISS.------------------------------------------
5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel formulare l’offerta deve considerare presente articolo l’ARDISS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.------------------------- --Art.15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO--
1. L’ARDISS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Gestore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli, ai sensi dell’articolo 312, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 72 e seguenti del capitolato tecnico, circa la perfetta osservanza da parte del Gestore di tutte le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, nonché nella normativa di settore, in particolare controlli di rispondenza e di qualità.
2. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, ovvero in caso di aggiudicazione del presente servizioinosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, dovrà presentare che non comporti per loro gravità la sottoscrizione risoluzione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016l’ARDISS contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a otto giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.--------------------------
3. Detta cauzione potrà essere prestata Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell’inadempienza) o il Gestore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisse elementi inidonei a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessagiustificare le inadempienze contestate, rinunciando al beneficio della preventiva escussione verranno applicate le penali di cui all’artal successivo articolo 16. 1944 ed alla decadenza --------------
4. Nei casi di cui all’art. 1957 del Codice Civile e particolare grave recidiva, l’ARDISS si riserva la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziafacoltà di risolvere il contratto.
5. La cauzione dovrà essere prestata vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del servizio, mediante verifica a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio campione sull’organizzazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione spetta al Direttore del soggetto inadempiente Servizio competente alla gestione del contratto o ad altri dipendenti da esso delegati.---------------------------------------
6. Al personale dell’ARDISS incaricato della vigilanza e dei connessi maggiori oneri a controlli è garantito l’accesso alla struttura in qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (emomento, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza senza che ciò interferisca nello svolgimento delle attività oggetto del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.contratto.--------------------------------------
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Samples: Servizi Di Ristorazione
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta L’Associazione concessionaria, a garanzia degli obblighi e degli oneri riconducibili al presente contratto di servizi, deve considerare che in caso prestare una cauzione, pari ad € 20.000,00, costituendola mediante fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, senza l’obbligo di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile debitore principale e la sua con operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadell’Amministrazione. La Tale fideiussione deve essere consegnata al Comune di Castelnuovo Rangone entro e non oltre il termine di consegna delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature. Qualora, per qualsiasi motivo, durante la vigenza del contratto di servizi, non fosse possibile ottenere il rinnovo della cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione con fidejussione bancaria o assicurativa con polizza fidejussoria assicurativa, il concessionario è tenuto a provvedere immediatamente a costituire direttamente il deposito cauzionale per il medesimo importo di € 20.000,00, mediante versamento in denaro o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva titoli di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del DemanioStato o garantiti dallo Stato. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione di concessione, del contratto, il risarcimento dei di danni derivanti dall’inadempimento derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del soggetto concessionario inadempiente e dei connessi di maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario Se la cauzione definitiva è stata costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. L’Associazione concessionaria è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualedurata della convenzione. La cauzione definitiva resta vincolata per tutta sei mesi oltre la durata o vigenza del contratto della convenzione e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte del concessionario di eventuali danni ed ammanchi, all'effettuato pagamento a saldo dei canoni di concessione da parte del concessionario, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del concessionario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaposti a carico del concessionario.
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Samples: Service Contract
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione del presente serviziocon ribasso d’asta superiore al 10%, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione potrà garanzia: - deve essere prestata a mezzo garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. - si applica l’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016; - deve essere prestata mediante fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e dovrà: • delle Finanze; - deve essere prodotta obbligatoriamente completa di firma del fideiussore; - deve essere consegnata completa in originale con espressa menzione dell’oggettoogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia - deve essere intestata, quale Ente garantito, al Policlinico S. Orsola; - deve contenere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 all’articolo 1957, co. 2 del Codice Civile e la sua operatività codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata dell’Azienda; - deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dodici mesi dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; - deve essere integrata successivamente con i tempi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, eventuali sospensioni o proroghe; - deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, durante . In caso di inottemperanza la vigenza contrattualereintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore; - lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. La cauzione resta vincolata per tutta 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016; - l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Azienda a seguito degli svincoli automatici la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica parte residua della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La garanzia ancora in essere; - la mancata costituzione della cauzione definitiva garanzia determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziae l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 co. 3 del D.Lgs. 50/2016).
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Samples: Contratto Di Servizio
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per Con la sottoscrizione stipula del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 il Concessionario costituisce una cauzione definitiva in favore del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata Parco dei Colli di Bergamo di importo pari al 10% del valore stimato contrattuale, pari a mezzo fideiussione bancaria ovvero € , ( / ) con polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente n. con la via in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. data La cauzione dovrà deve essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio vincolata per tutta la durata del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniosuddetto contratto. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoConcessionario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il risarcimento Parco dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesseColli di Bergamo, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione fermo restando quanto previsto nell’art….“Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La garanzia opera per tutta la durata del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (contratto e, comunque, nel termine sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di giorni quindici dalla data eventuali crediti del Parco dei Colli di ricevimento Bergamo verso il Concessionario, a seguito della comunicazione) piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Parco dei Colli di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualeBergamo. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione Qualora l’ammontare della cauzione definitiva determina si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Parco dei Colli di Bergamo. In caso di sospensione, cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento, subentro, recesso, fallimento, liquidazione ed altre casistiche, il Parco dei Colli di Bergamo avrà diritto di incamerare la decadenza dall’affidamento cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando del Concessionario per il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziadel maggior danno.
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Samples: Contratto Di Concessione
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta Anteriormente alla stipula del contratto d’appalto, l’Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall’aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell’intero importo netto contrattuale, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. Il deposito cauzionale deve considerare che in essere mantenuto, a pena di decadenza dall’aggiudicazione, nell’ammontare sopra definito, per tutta la durata del contratto. Nel caso di aggiudicazione del presente serviziodovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà presentare per la sottoscrizione essere reintegrato. La cauzione verrà svincolata dall’Ente, dietro richiesta scritta dell’Appaltatore, alla scadenza del contratto, apposita garanzia fideiussoria previa constatazione dell’adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese. In particolare, la cauzione sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa presentazione della certificazione dalla quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’Appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti assunti per lo svolgimento dei lavori appaltati. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito: - mediante deposito presso la Tesoreria Comunale – Banca Alpi Marittime Credito Cooperativo di Carrù – Xxx Xxxxxxx x- 000/X – Loano – in contanti o con assegni circolari (intestati direttamente al Tesoriere medesimo). La cauzione in contanti non sarà produttiva di interessi a favore dell’Appaltatore; - polizza assicurativa, rilasciata da impresa di assicurazioni, debitamente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni, ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016D.P.R. 13.02.1959, n. 449 e successive modificazioni e/o integrazioni e del D. Lgs. Detta cauzione potrà essere prestata 175/1995 da cui risulti a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovràpena di decadenza: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione - che l’Istituto il fideiussore si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta dell’Ente, il versamento della stessasomma dovuta, rinunciando al entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; - l’esclusione dal beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla Cod. Civ..; - l’esclusione della decadenza di cui all’art. 1957 Cod. Civ.; - di aver preso visione del Codice Civile presente capitolato e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadegli atti in esso richiamati; - l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di - fideiussione bancaria o assicurativa o bancaria, rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva Aziende di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione Credito di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersiall’art. 5 del R.D.L. 12.03.1936, in tutto n. 375 e successive modificazioni e/o in parteintegrazioni, durante la vigenza contrattualecontenente, a pena d’esclusione, le clausole di cui alla lett. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziab).
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii. è richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva pari al 10% (undecimo) dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione del presente serviziocon ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, dovrà presentare l'aumento è di due punti percentuali per la sottoscrizione del contratto, apposita ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’artal comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 1944 ed L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla decadenza data di cui all’artemissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 1957 Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnarecommittente, con la sottoscrizionesola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniogaranzia fidejussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte L’Amministrazione può avvalersi alla garanzia fidejussoria, parzialmente o totalmente, per le obbligazioni del contratto, il risarcimento spese dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme eventualmente sostenute dall’Agenzia pagate durante l’appalto in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodichiarazione giudiziale, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziadiritto dell’appaltatore di proporre azioni innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fidejussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione. In caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di aggiudicazione cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente serviziocapitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), dovrà presentare tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per la sottoscrizione del ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, apposita garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata ai sensi dell’art.103 dell'art. 113 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. Essa copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia dovrà prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella Stazione Appaltante. La Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione dovrà essere prestata a mezzo fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di fideiussione bancaria risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiadi consorzio ordinario, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italiaai sensi dell'art. 146, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comma 1, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizioneD.P.R. n. 207/2010, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del DemanioD.Lgs. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente n. 163/2006 e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualis.m.i. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziache aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare 1. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento dei servizi in oggetto, l’aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno.
2. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria.
3. Tale garanzia dovrà essere resa mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.
4. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei) mesi; essa è presentata in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016.
5. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione La fidejussione bancaria ovvero o la polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia deve prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 1957, comma 2, del Codice Civile codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniodell’Amministrazione comunale.
6. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità.
7. Nel caso in cui, al termine della concessione, ci dovessero essere attività residue da svolgere riferibili ad annualità precedenti, il Concessionario potrà chiedere la riduzione della cauzione, da riquantificarsi nel 10 per cento del valore residuale del contratto.
8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni.
9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché salvo il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportatimaggior danno.
10. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (eL’aggiudicatario, comunque, nel entro il termine di 15 (quindici) giorni quindici dalla data di ricevimento notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in partequalora, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta gestione del servizio, la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaavrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa dell’aggiudicatario stesso.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso 1) Ai fini della stipula della presente Convenzione e dei relativi Contratti di aggiudicazione Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore di ARCA S.p.A. e delle Amministrazioni Contraenti, rilasciata da Cattolica Assicurazioni, polizza n°. 0006091000792, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del presente servizio, dovrà presentare debito principale ed è prestata per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione le finalità di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art103, comma 1, del D.Lgs. 1957 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento Fornitore di tutte le obbligazioni del contrattoanche future, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesseai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei connessi maggiori oneri singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario fronte dei quali è obbligato prevista l’applicazione di penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA S.p.A., e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti e/o ARCA S.p.A. hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16.
2) La garanzia opera nei confronti di ARCA S.p.A. a reintegrare immediatamente (far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
3) La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Contratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente e/o di ARCA S.p.A., per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e di ARCA S.p.A., quest’ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazionelimite massimo del 80% (ottanta per cento) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersidell’iniziale importo garantito, in tutto o in parteragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di una comunicazione di ARCA S.p.A., di un documento attestante l’avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ARCA S.p.A. a seguito della regolarità consegna alla stessa da parte del servizio svolto Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e dell’ottemperanza alle relative Richieste di Consegna, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna.
4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiquanto previsto dal comma 6 dell’art. La mancata costituzione 103 del D.lgs. 50/2016;
5) Qualora l’ammontare della cauzione definitiva determina dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARCA S.p.A..
6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ARCA S.p.A. dichiarerà risolta la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatarioConvenzione e, fermo restando del pari, le singole Amministrazioni Contraenti hanno facoltà di dichiarare risolto il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaContratto di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 18.
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Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso La ditta aggiudicataria è tenuta a costituire un deposito cauzionale definitivo nella misura del 10% dell'importo di aggiudicazione aggiudicazione. Al riguardo, la Ditta aggiudicataria, entro il termine di 20 (venti) giorni dalla data della lettera di aggiudicazione, dovrà dimostrare di aver provveduto alla costituzione di tale deposito. Il deposito cauzionale definitivo dovrà essere costituito negli stessi modi previsti per quello provvisorio (Art. A.05 del presente servizioCapitolato speciale di appalto). Qualora, peraltro, s'intenda costituire il deposito cauzionale definitivo mediante fidejussione bancaria, l'atto relativo dovrà presentare essere redatto secondo lo schema che sarà allegato alla lettera di aggiudicazione. Qualora invece la ditta aggiudicataria intenda avvalersi, per la sottoscrizione costituzione del contrattodeposito cauzionale definitivo, di polizza fidejussoria, la stessa dovrà recare, nel riquadro delle condizioni speciali o con appendice aggiunta, la seguente clausola: "La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, compreso il regolare versamento dei contributi assicurativi. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita Il pagamento dell'importo dovuto sarà effettuato a semplice richiesta dell'Istituto ed entro trenta giorni dalla stessa senza che da parte della stessaSocietà fudejubente o della ditta contraente possano essere sollevate eccezioni o invocate decadenze di alcun genere, rinunciando neppure in ordine all'avvenuta scadenza della polizza, al beneficio della preventiva escussione mancato pagamento del premio o dei supplementi di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile premio o ai rapporti contrattuali tra l'Istituto garantito e la sua operatività entro 15 giorni ditta contraente". Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito ex novo oppure mediante integrazione del deposito cauzionale provvisorio. L'integrazione non è consentita qualora il deposito cauzionale provvisorio sia stato costituito mediante fidejussione o polizza fidejussoria. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti il deposito cauzionale definitivo; peraltro, le cedole relative ai titoli costituiti in deposito sono incassate dall'INPS ed il corrispettivo è versato al depositante. Non sarà accettato il deposito cauzionale definitivo costituito con modalità e/o per importi differenti da quelli previsti nei precedenti paragrafi. Qualora la ditta aggiudicataria non provveda alla costituzione del deposito cauzionale definitivo, come indicato nei paragrafi precedenti, l'INPS, senza bisogno di pronuncia giudiziale, potrà revocare, con semplice provvedimento amministrativo, l'aggiudicazione e disporrà, in tal caso, l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio, salva ogni azione per il risarcimento degli eventuali danni. Qualora la ditta inadempiente all'obbligo della costituzione del deposito cauzionale definitivo si fosse avvalsa, per la costituzione del deposito cauzionale provvisorio, della fidejussione bancaria o della polizza fidejussoria, la Banca o la Compagnia garante, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadell'INPS, sarà tenuta ad effettuare il versamento della somma garantita, salva ogni ragione ed azione dell'INPS verso la ditta per i maggiori danni. La cauzione dovrà essere prestata Il deposito cauzionale definitivo, essendo costituito a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiagaranzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, dall'inadempimento degli obblighi stessi nonché il del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia pagate in sostituzione più dall'INPS a causa dell'inadempienza della ditta aggiudicataria - salvo l'esperimento di ogni altra azione a tutela degli interessi dell'INPS – sarà restituito al termine del soggetto inadempiente rapporto contrattuale, previo accertamento dell'avvenuto, puntuale e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (ecompleto adempimento, comunqueda parte della ditta aggiudicataria, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina Qualora la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatarioditta aggiudicataria risulti debitrice dell'INPS per contributi previdenziali e relativi accessori, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzialo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta Ai sensi del D.Lgs 50/2016, all’atto della stipula del contratto l'appaltatore presterà cauzione definitiva pari al 10% dell’importo del contratto al netto di IVA a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempienza dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione deve considerare che essere costituita in denaro contante, depositato presso la tesoreria comunale, ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da una compagnia autorizzata ai sensi della L. 348/1982. La polizza dovrà contenere la clausola "a prima richiesta", con cui l’assicurazione o la banca si impegna a versare la somma garantita dietro semplice richiesta scritta, con esplicita rinunzia ad opporre le eccezioni di cui all’Artt. 1945 C.C., nonché ad avvalersi del termine di decadenza previsto dall’Artt.1957 C.C. La cauzione dovrà riportare necessariamente la seguente clausola: "La presente fideiussione sarà valida ed operativa sino alla data in cui codesta Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza della ditta garantita". La cauzione sarà incamerata in caso di aggiudicazione risoluzione del presente serviziocontratto per inadempimento e con riserva di azione di risarcimento danni. Il deposito cauzionale sarà svincolato e restituito all'Impresa solo a conclusione del rapporto, dovrà presentare dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale su richiesta della Impresa Aggiudicataria. Resta salvo per la sottoscrizione del contrattoStazione Appaltante, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziarisultasse insufficiente. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario ditta appaltatrice è obbligato obbligata a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di nel caso in cui la Stazione appaltante abbia Appaltante avesse dovuto valersiavvalersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza l’esecuzione del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziacontratto.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che 1. Con la stipula dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in caso favore dell’Azienda Usl della Romagna di aggiudicazione importo pari a 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente servizioarticolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, dovrà presentare comma 7, per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziaprovvisoria.
3. La cauzione dovrà deve essere prestata a mezzo vincolata per tutta la durata dell’Accordo Quadro e comunque di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata tutti i contratti da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanioessa derivanti.
4. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoFornitore, il risarcimento anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei danni derivanti dall’inadempimento singoli di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Azienda Usl della Romagna, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli contratti applicativi fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni stessenascenti dagli stessi e dall’Accordo Quadro; pertanto, nonché la garanzia sarà svincolata, per quanto di ragione, verso il rimborso Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualeobbligazioni contrattuali.
7. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali80%.
8. La mancata costituzione Qualora l’ammontare della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariosi riduca per effetto dell’applicazione di penali, fermo restando o per qualsiasi altra causa, il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaFornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda Usl della Romagna.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda Usl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente il contratto applicativo e/o l’Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in L'Appaltatore è obbligato a costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii. l'importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. ln caso di aggiudicazione del presente serviziocon ribasso d'asta superiore al 10%, dovrà presentare la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per la sottoscrizione del contratto, apposita ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia fideiussoria che, a scelta dell'Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 0 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art.103 dell'art. 103, comma quarto, del D.Lgs 50/2016D. Lgs. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa n. 50/2016 e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia ss. mm. e ii., deve prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’artall'art. 1944 ed alla decadenza del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile e la sua operatività codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante. La cauzione sottoscrizione dei garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà essere prestata a mezzo parimenti attestare i poteri di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio firma del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniogarante medesimo. La cauzione garanzia definitiva garantisce l’adempimento l'adempimento di tutte le obbligazioni del nascenti dal presente contratto. Garantisce, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesseinoltre, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia pagate in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (epiù all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, nel termine la risarcibilità del maggior danno. L'Amministrazione ha diritto di giorni quindici dalla data valersi sulla cauzione definitiva per l'eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di ricevimento risoluzione del contratto in danno dell'Appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore stesso per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell'art. 103 comma primo del D. Lgs n.50/2016 e ss. mm. e ii., è fatto obbligo all'Appaltatore procedere alla reintegrazione della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. ln caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. A norma dell'art. 103 comma quinto del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii, durante la vigenza contrattualecauzione definitiva è progressivamente svincolata in misura dell'avanzamento dell'esecuzione dell'intero contratto, nel limite massimo dell' 80 per cento dell'iniziale importo garantito. La Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di collaudo (o del certificato di regolare esecuzione) dell'intero contratto. Lo svincolo della cauzione resta vincolata per tutta la vigenza subordinato all'esito positivo degli accertamenti previsti al successivo art. 35, in ordine alla regolarità dell'appaltatore rispetto ai sinistri derivanti da difetto di sorveglianza, ovvero omesso pronto intervento e/o manutenzione previsti in appalto. Si precisa che, a norma dell'art. 103 comma quinto ultimo periodo del contratto Dlgs n.50/2016 e sarà svincolata entro due mesi ss. mm. e ii, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla scadenza consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento garante nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziadell'impresa perla quale la garanzia è prestata.
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Samples: Invito a Presentazione Di Offerta
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs D.Lgs. 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata , ha costituito a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa favore della Centrale regionale di committenza e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, co. 2, Cod. Civ., la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’articolo 1957, co. 2, Cod. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività Civ., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo della Centrale regionale di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniocommittenza.
2. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoFornitore, il risarcimento anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessesingoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (singoli Ordinativi di Fornitura da essa derivanti, e, comunque, nel termine sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di giorni quindici dalla data eventuali crediti della Centrale regionale di ricevimento committenza e delle Amministrazioni, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualepiena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione resta vincolata per tutta può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni trasmettono la vigenza del contratto Centrale regionale di committenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e sarà comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata entro due mesi solo previo consenso espresso in forma scritta dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiCentrale regionale di committenza.
7. La mancata costituzione Qualora l’ammontare della cauzione definitiva determina si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Centrale regionale di committenza.
8. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni e/o la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaCentrale regionale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Convenzione Quadro Per Il Noleggio Di Apparecchiature Multifunzionali
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta 1. A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell'eventuale risarcimento di danni, del rimborso di somme che il Comune di Sagama dovesse eventualmente sostenere durante la gestione della struttura per fatto ritenuto dal Comune causa di inadempimento dell'obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, la ditta aggiudicataria deve considerare costituire una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo del contratto di appalto, ricalcolato in ragione dell'offerta economica presentata, secondo le modalità previste dalla vigente normativa in materia di appalti pubblici, con scadenza alla fine del semestre successivo a quella prevista per il termine del contratto.
2. La cauzione, quale idonea garanzia degli esatti adempimenti contrattuali, potrà essere costituita anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso, la cauzione deve contenere, tra l'altro, la clausola della sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta del Comune di Sagama e prevedere espressamente la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale e dell'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del codice civile.
3. Qualora il Comune di Sagama, in corso di contratto, dovesse riscuotere, anche solo in parte, la cauzione, questa dovrà essere integrata, a cura della ditta aggiudicataria, che dovrà provvedervi, a proprie spese, entro e non oltre i successivi 15 giorni.
4. Il Comune di Sagama potrà escutere la cauzione anche in caso di aggiudicazione esecuzione in danno.
5. È facoltà del presente Comune adeguare l'importo della cauzione, in relazione alla revisione del valore contrattuale. In caso di estensione del servizio, tale importo dovrà presentare essere integrato ovvero dovrà essere prorogata la validità della cauzione. Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o non fosse stata regolarmente reintegrata dalla ditta aggiudicataria.
6. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la ditta aggiudicataria, ai fini della sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta dovrà costituire cauzione potrà essere prestata definitiva, alternativamente e a mezzo sua scelta, mediante:
a) assegno circolare non trasferibile, intestato al Comune di Sagama;
b) fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale bancaria, con previsione espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile debitore principale e la della sua operatività entro 15 giorni operabilità a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata della stazione appaltante nonché dell'impegno da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio parte del fideiussore che attesti il potere a rilasciare successivamente garanzia fideiussoria definitiva in caso di impegnareaggiudicazione;
c) polizza assicurativa, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia previsione espressa della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del Demaniodebitore principale e della sua operabilità a semplice richiesta della stazione appaltante nonché dell'impegno da parte dell'assicuratore a rilasciare successivamente garanzia fideiussoria definitiva in caso di aggiudicazione.
7. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni cui al comma precedente è richiesta a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi previsti dal presente Capitolato, del contrattorisarcimento dei danni e del rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse pagare per fatto della ditta aggiudicataria, a causa di inadempimento o di cattiva esecuzione dei servizi. Scaduto il contratto d’appalto, il deposito cauzionale definitivo resterà vincolato sino a quando verrà definita ogni eventuale eccezione e controversia. Gli interessi delle somme spetteranno comunque al Comune. È fatto salvo, in ogni caso, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del maggior danno per il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportatiComune.
8. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (eLa ditta aggiudicataria è, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) obbligata a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia il Comune si fosse dovuto valersiavvalere, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto, entro 20 giorni dalla richiesta. In caso di mancata reintegrazione nel predetto termine, l'Amministrazione comunale vi provvederà d'ufficio, mediante prelievo dell'importo necessario dalla successiva rata mensile del corrispettivo dovuto alla ditta aggiudicataria e relativo versamento presso la vigenza contrattualeTesoreria Comunale.
9. La cauzione resta definitiva resterà vincolata per tutta la vigenza fino alla scadenza contrattuale e sarà restituito al termine della stessa, purché non risultino a carico della ditta aggiudicataria inadempienze, comminatorie di penalità o comunque cause impeditive alla restituzione,
10. Per lo svincolo della cauzione é necessario il visto della regolare esecuzione del servizio apposta dal Responsabile del Servizio Sociale comunale.
11. Nei casi di risoluzione del contratto e sarà svincolata entro due mesi per inadempienza della ditta aggiudicataria previsti dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza legge o dal presente Capitolato, l'Amministrazione comunale incamererà la cauzione a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualititolo di penalità, salvo il diritto al risarcimento dell'ulteriore danno. La mancata costituzione della Resta salvo per l'Amministrazione l'esperimento di ogni azione legale nel caso in cui la cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziarisultasse insufficiente.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizioAi sensi dell’articolo 103, dovrà presentare per la sottoscrizione del contrattoDlg. 50/2016, apposita è richiesta una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del D.Lgs 50/201620 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Detta cauzione potrà essere prestata L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale seguito di lavori da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia giudiziale, fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e debitore principale, la sua operatività entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia fideiussione. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Appaltatore in sostituzione dipendenza del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportaticontratto, salvo restando l’esperimento di ogni altra azione. L’Aggiudicatario Su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore è obbligato tenuto a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di nel caso in cui la Stazione appaltante l’Amministrazione stessa abbia dovuto valersiavvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, oppure quando la vigenza contrattualecauzione sia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell’oggetto dell’appalto. Ove l’Appaltatore non provvedesse a tale adeguamento, l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e garanzia fideiussoria sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza progressivamente secondo quanto stabilito dell’art. 103 comma 5 del medesimo subordinatamente D.lgs. 50/2016. L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione restituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatarioall’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Appaltatore, fermo restando ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il risarcimento fatto dei danni nei confronti dell’Agenziaquali l’aggiudicatario debba rispondere. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. L’Appaltatore sarà avvertito con PEC.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione 1) Ai fini della stipula del presente servizioAccordo Quadro e dei relativi incarichi di Fornitura, dovrà presentare il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell’INVALSI rilasciata da , polizza n.
2) La garanzia opera nei confronti dell’INVALSI a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
3) La garanzia opera per tutta la sottoscrizione durata dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti incarichi di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’INVALSI, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore dell’INVALSI, quest’ultima potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’importo iniziale garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del contrattoFornitore all’istituto garante di una comunicazione dell’INVALSI, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dall’INVALSI a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dall’Ente stesso relativamente ai singoli incarichi di Fornitura, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, di idonea documenta attestante il buon esito dell’esecuzione. Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere prestata effettuato dall’INVALSI con cadenza semestrale soltanto a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta seguito della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento ricezione dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersidocumenti suddetti, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualeproporzione del peso dei singoli incarichi di Fornitura regolarmente eseguiti rispetto all’80% (ottanta per cento) del valore della cauzione stessa.
4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza 50/2016; il pagamento della rata del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiD.lgs. La mancata costituzione 50/2016.
5) Qualora l’ammontare della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, fermo restando o per qualsiasi altra causa, il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaFornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’INVALSI.
6) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’INVALSI dichiarerà risolto l’Accordo Quadro e i contratti di Fornitura, ai sensi del successivo Articolo 15.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Organizzazione Eventi
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio1. La garanzia, dovrà presentare a copertura degli oneri per la sottoscrizione il mancato od inesatto adempimento del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero è stata costituita mediante polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente n. 2224030 emessa da Compagnie francaise d’Assurance pour le Commerce Exterieur S.A. - Rappresentanza Generale per l’Italia (Coface) in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia data 10.09.2018 per un importo di euro 8.095,00.--------
2. Ai sensi dell’articolo 103, comma 4, del D.Lgs. n. 50/2016 s.m.i., la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia1957, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italiacomma 2, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniocodice civile.--------
3. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento deve permanere fino alla data di emissione del certificato di
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il a garanzia del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia pagate in sostituzione più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del soggetto inadempiente maggior danno.
5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore.-----------------------------------------------------------
6. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportatiregolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
7. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza reintegrazione si effettua a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziavalere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore.
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Samples: Contratto D’appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare 1. L’Arranger è obbligato a costituire idonea garanzia, ai sensi dell’art. 103 del Codice degli Appalti, per un valore pari al 10% (dieci per cento) del compenso omnicomprensivo offerto, calcolato secondo quanto previsto agli artt. 10 e 11 del Capitolato e 5 del Disciplinare.
2. La garanzia di cui al precedente comma copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del presente Contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente inteso che Lazio Innova ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali.
3. Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del Codice degli Appalti, decorso il termine di cui al precedente articolo 12, paragrafo 1, la garanzia fideiussoria di cui al paragrafo 1 è svincolata in ragione dell’effettivo importo del portafoglio dei Minibond in modo che la garanzia definitiva sia costituita sempre nella misura pari al 10% del compenso espresso in percentuale dell’Arranger ( %) sul portafoglio dei Minibond. Tale svincolo, ove sussistano i requisiti affinché sia effettuato, verrà operato ad ogni semestre a decorrere dal primo anniversario del completamento del portafoglio di Minibond ed emissione delle relative Note su richiesta dell’Arranger, senza necessità di nulla osta da parte di Lazio Innova.
4. La garanzia dovrà essere mantenuta ai sensi dell’art. 22, comma 1 del Capitolato e dell’art. 16, comma 11 del Disciplinare, per l’intera durata dell’Operazione che, ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Capitolato e del precedente articolo 6 e pari complessivamente a massimo 10 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente Contratto.
5. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’Arranger dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Lazio Innova.
6. In caso di aggiudicazione inadempimento alle obbligazioni previste nel paragrafo 1 del presente servizioarticolo, dovrà presentare per la sottoscrizione Lazio Innova ha facoltà di dichiarare risolto il presente Contratto, previa comunicazione all’Arranger mediante PEC.
7. Nel caso di integrazione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta l’Arranger deve modificare il valore della cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo di cui all’artal precedente art. 1944 ed alla decadenza 22, paragrafo 4, alle stesse condizioni di cui all’artal presente articolo.
8. 1957 La garanzia fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a quanto indicato nel Disciplinare. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dell’art. 93, co. 7, del Codice Civile e degli Appalti per la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziagaranzia provvisoria.
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Samples: Contratto Di Servizio
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso A garanzia di aggiudicazione tutte le obbligazioni contrattuali assunte dall'aggiudicatario con la stipula del presente serviziocontratto d'appalto, l'Appaltatore dovrà presentare per la sottoscrizione costituire, ai sensi dell'art. 113 del contrattoD.Lgs. n. 163/2006, apposita una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016pari al 10% dell'importo contrattuale, in favore dell’Azienda ASL n. 7. Detta cauzione La predetta garanzia potrà essere prestata a mezzo mediante fideiussione bancaria ovvero o polizza fideiussoria assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente delle finanze, e deve prevedere, in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia particolare, la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’artall'articolo 1957, comma 2, del codice civile. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività L'operatività della cauzione definitiva, valida anche per il recupero delle penali contrattuali, dovrà avvenire entro 15 giorni a quindici giorni, dalla semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniodell’Azienda ASL n. 7. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente dovrà essere irrevocabile e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) dovrà riportare la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualisottoscrizione autenticata da un notaio. La mancata costituzione della cauzione definitiva nei termini richiesti determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariorevoca dell'aggiudicazione e il conseguente incameramento della cauzione provvisoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto d'appalto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali in capo all'aggiudicatario, fermo restando in virtù della stipula dello stesso contratto. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi, per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa sino a concorrenza dell'importo originario garantito. La cauzione definitiva deve coprire, per l'intero periodo di validità del contratto, gli oneri per il risarcimento mancato od inesatto adempimento dello stesso. Lo svincolo di detta cauzione sarà disposto dal Responsabile del procedimento, accertata la completa e regolare esecuzione dell'appalto, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Qualora al termine di detto periodo non siano state espletate tutte le condizioni di esecuzione del contratto, il concorrente aggiudicatario sarà tenuto a prorogare la durata e l'efficacia della cauzione sino alla conclusione dei danni nei confronti dell’Agenzialavori.
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Samples: Appalto Misto Di Lavori Di Manutenzione Edile E Di Servizi
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizioIl Concessionario, dovrà presentare per la sottoscrizione prima della stipulazione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 è obbligato a costituire una cauzione definitiva, nelle forme previste dagli atti di gara e nel rispetto dell'art. 103 del D.Lgs D. Lgs. 50/2016. Detta L'importo della cauzione potrà essere prestata è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale: per importo contrattuale si intende l'importo complessivo per tutta la durata del contratto del contributo corrisposto dall'Amministrazione comunale come risultante dall'offerta. Sono fatte salve le maggiorazioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 come di seguito specificato. La cauzione deve avere durata pari alla durata del contratto e verrà mantenuta fino allo svincolo della stessa da parte dell'Amministrazione comunale. Tale cauzione è presentata a mezzo titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, del pagamento di ogni addebito a carico della stessa in conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione e risoluzione. La fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria o assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia dovrà prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua codice civile, nonché operatività entro 15 giorni a su semplice richiesta scritta dell’Agenziadel Comune. Nel caso di partecipazione da parte di Raggruppamenti di Imprese la cauzione dovrà essere presentata dalla Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. La cauzione dovrà essere prestata verrà reintegrata ogni qual volta l'Amministrazione comunale operi prelevamenti su di essa nei casi previsti dal presente capitolato. Ove tale integrazione non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione, l'Amministrazione comunale può provvedere a mezzo trattenere la somma direttamente a valere sul contributo da corrispondere al Concessionario, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiarisolvere il contratto per grave inadempimento. Fermo quanto sopra indicato, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italiaa norma dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di ribasso d'asta superiore al 10%, corredata da una dichiarazione sostitutiva la cauzione è aumentata di atto notorio tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso percentuale superiore al 20%. A norma dell'art. 103 del fideiussore che attesti il potere D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di impegnarebenestare del committente, con la sottoscrizionesola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia da parte del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento concessionario, degli stati di tutte le obbligazioni avanzamento dell'esecuzione del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine contratto o di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersianalogo documento, in tutto originale o in partecopia autentica, durante attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la vigenza contrattualenormativa vigente. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiSono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. La mancata costituzione della cauzione definitiva presente garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e/o la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando dell'affidamento con facoltà per l'Amministrazione di richiedere il risarcimento del danno subito. In tal caso l'Amministrazione aggiudica la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità (o dell'attestazione di regolare esecuzione) secondo le prescrizioni del presente capitolato o al momento dello spirare dei danni nei confronti dell’Agenziatermini previsti per l'approvazione degli atti suddetti.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che L’Aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una cauzione/garanzia definitiva di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 103. La garanzia definitiva può essere costituita, a scelta del concorrente: ▪ ai sensi dell’articolo 93, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di Regione Xxxxxx Xxxxxxx. In caso di aggiudicazione cauzione provvisoria costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 10 X 02008 02515 1000001231763, presso la Banca Unicredit – Xxx X. Xxxxxx Xxxx n. 38/2b, 40132 - Bologna Agenzia Fil. Op. Xxxxxx Xxx, causale: “Garanzia definitiva: Procedura aperta per l’affidamento della fornitura e posa in opera di apparecchiature necessarie a garantire le funzionalità e l’operatività continuativa del presente servizio, Data Center ECMWF”. In tal caso dovrà presentare per la sottoscrizione essere presentato originale o copia conforme del contratto, apposita garanzia fideiussoria versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso. In caso di cauzione provvisoria costituita in titoli del debito pubblico dovrà essere presentato originale o copia conforme del titolo. ▪ ai sensi dell’art.103 dell’articolo 93, comma 3 del D.Lgs D.Lgs. n. 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo , mediante fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria o assicurativa (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e dovràdelle Finanze, che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con “Garanzia definitiva: Procedura Xxxx l’esclusione, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:
(i) la rinuncia espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del Codice Civile e Civile;
(iii) la sua operatività – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 quindici giorni a su semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaRegione Xxxxxx Xxxxxxx.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che Il Concessionario, a garanzia degli impegni assunti con il presente contratto, ha costituito ex art. 103 del D.lgs 50/2016, con le modalità di cui all’art 93 commi 2 e 3, la cauzione o fidejussione di € , pari al 10% del corrispettivo globale del contratto, a mezzo di polizza fideiussoria numero stipulata in data con la .- ”, avente validità fino al . Cauzione nei confronti della quale in caso di aggiudicazione inadempimento da parte del presente Concessionario, verrà escussa dal Xxxxxx.Xx Fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, agli atti dell’Ufficio Istruzione del Comune, resterà vincolata fino al completo adempimento del servizio e sarà sottoposta a controllo da parte del Responsabile Unico del Procedimento. La Fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata, al termine del contratto sarà svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio. Il Concessionario riconosce ed accetta quanto espressamente previsto dall’articolo 103 del D.lgs. 50/16 in materia di cauzione definitiva. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte del Concessionario, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita il Comune avrà il diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. La garanzia fideiussoria è svincolata ai sensi dell’art.103 dell’articolo 103 comma 5 del D.Lgs D.lgs 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Detta L’ammontare residuo della cauzione potrà essere prestata definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessadodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, rinunciando al beneficio della preventiva escussione senza necessità di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 nulla osta del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnarecommittente, con la sottoscrizionesola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte del concessionario, la società fideiussore degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta xxxxxxxxxx.Xx mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Agenzia dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama integralmente quanto stabilito all’art.7 del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento Capitolato speciale di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaConcessione.
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Samples: Contract for the Concession of Municipal Nursery Services
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, l'aggiudicatario deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente serviziocostituire una cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale. La cauzione dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata costituita a mezzo di:
a) titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di Tesoreria Provinciale, a titolo di pegno a favore del Comune, il valore dei titoli deve essere al corso del giorno del deposito;
b) contanti, con versamento presso la Tesoreria Comunale: Conto di Tesoreria presso BPER BANCA - IBAN : IT 52 E 05387 37350 000042886103 ABI: 05387 🡪 BPER BANCA CAB: 37350 🡪 FALCONARA MARITTIMA CIN: E C/C: 000042886103 BIC/SWIFT: XXXXXX00XXX
c) fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria o assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente rilasciata da intermediari finanziari iscritti all’albo speciale di cui all’art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, che svolgono in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che l’Istituto si obbliga sono sottoposte a versare all’Agenzia revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58. La garanzia deve contenere espressamente le seguenti condizioni :
a) il garante non godrà del beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del cod. civ.
b) il garante rinuncia all’eccezione dei cui all’art. 1957 c. 2 del codice civile;
c) il garante pagherà la somma garantita a semplice richiesta scritta del Comune, entro quindici giorni dal ricevimento della stessarichiesta medesima;
d) per qualsiasi controversia tra il Comune ed il garante , rinunciando al beneficio della preventiva escussione il foro competente è quello di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’AgenziaAncona. La cauzione dovrà garanzia non può essere prestata modificata senza il consenso del Comune e comunque alla scadenza si rinnova sino a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti quando il potere di impegnareComune, con la sottoscrizionedichiarazione scritta, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanionon avrà autorizzato. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni garanzia sarà svincolata con comunicazione scritta, senza la materiale restituzione dell'eventuale polizza fideiussoria, dopo la scadenza del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.
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Samples: Affidamento Gestione Delle Attività Per Assistenza Educativa
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli ob- blighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di 10.748,93 (diecimilasettecentoquarantotto/93) [ cfr. punto g) della premessa] resa ai sensi dell’art. 103 del Codice dei Contratti Pubblici, in caso favore del Comune di aggiudicazione Firenze. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del presente serviziocon- tratto e dovrà, comunque, avere efficacia f ino ad apposita comunicazione liberatoria ( costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Co- mune, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la de- finizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’ esecuzione del contratto. La garanzia dovrà presentare per la sottoscrizione essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta da par- te del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. Detta cauzione potrà essere prestata In caso di inadempimento a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessatale obbligo, rinunciando al beneficio della preventiva escussione il Comune ha facoltà di cui all’art. 1944 ed alla decadenza dichiarare risolto di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadiritto il contratto. La cauzione dovrà essere prestata garanzia è progressivamente svincolata a mezzo misura dell' a- vanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell' iniziale importo garantito. Lo svincolo è automa- tico, senza necessità di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nulla osta del fideiussore che attesti il potere di impegnarecommittente, con la sottoscrizionesola condizione della preventiva consegna all' istituto ga- rante, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’ iniziale importo garantito, è svincolato al momento dell’emissione del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento certificato di tutte le obbligazioni del contrattoregolare esecuzione, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri o comunque fino a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dodici mesi dalla data di ricevimento ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il Comune ha diritto di valersi della comunicazione) la cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza risolu- zione del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed e/o per la soddisfazione degli obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaprevisti dal presente contratto.
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Samples: Scrittura Privata Per Servizio Di Accoglienza Temporanea
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione 1. A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula del presente servizioAccordo Quadro, dovrà presentare per la sottoscrizione del contrattoil Fornitore medesimo ha prestato una cauzione definitiva, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. Detta 50/2016e ss.mm.i., pari ad Euro /00 ( ), mediante
2. In particolare, la cauzione potrà essere prestata rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARIC, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta merito alla eventuale escussione della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziacontenute nel Capitolato Tecnico.
4. La cauzione dovrà essere prestata garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di ARIC verso il Fornitore - a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet seguito della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demaniopiena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoFornitore, il risarcimento anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessesingoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario quali è obbligato a reintegrare immediatamente (prevista l'applicazione di penali e, comunquepertanto, nel resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni quindici dalla data di lavorativi dal ricevimento della comunicazione) relativa richiesta effettuata da ARIC, ove la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, durante la vigenza contrattualereintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
7. La cauzione resta vincolata garanzia opera per tutta la vigenza durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
8. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualidocumento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
9. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o il Committente hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l'Atto di Adesione e/o la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaAccordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs d.lgs. 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata , ha costituito a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa favore della Centrale regionale di committenza e dovrà: • essere delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanioscritta.
2. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del contrattoFornitore, il risarcimento anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessesingoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
3. In particolare, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (singoli Ordinativi di fornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
5. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono la Stazione appaltante abbia dovuto valersii documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, in tutto o in partedi norma semestralmente, durante e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto completa e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Pulizia, Sanificazione E Servizi Ausiliari
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso A garanzia del puntuale e regolare pagamento dei canoni e di aggiudicazione del ogni altra obbligazione nascente dal presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita anche a titolo risarcitorio, ivi compresa la conservazione, la manutenzione dell’immobile e la sua puntuale restituzione alla scadenza contrattuale in perfetto stato di conservazione ed efficienza, il Conduttore rilascia in favore del Locatore polizza fidejussoria n. , con garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 sino alla concorrenza dell’importo di Euro , pari al 50% del D.Lgs 50/2016dell'importo complessivo del canone di aggiudicazione, così come risultante dall'esito concorsuale, rilasciata da in con n. del e con validità sino al giorno , debitamente quietanzata, dichiarando di aver preso attenta visione delle condizioni di contratto riportate in calce alla medesima polizza. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero Tale polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia prevede la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della rinuncia alla preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione concedente. Riporta, inoltre, quale Xxxx competente esclusivo in caso di controversie tra assicuratore e beneficiario quello di Xxxxxxx. La cauzione validità della polizza fideiussoria di cui al presente articolo dovrà essere prestata a mezzo mantenuta per tutta la durata del presente contratto e comunque con efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata garanzia) da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, parte dell'Amministrazione beneficiaria con la sottoscrizione, quale verrà attestata l'assenza oppure la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell'esecuzione del Demaniocontratto. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento polizza fidejussoria dovrà essere obbligatoriamente rinnovata alla sua scadenza, in caso di tutte le obbligazioni rinnovo del presente contratto, pena la risoluzione ipso iure del medesimo. La polizza fidejussoria se a scadenza annuale, a pena la decadenza del contratto di gestione (se richiesto unilateralmente dall'Amministrazione del Parco Riviera di Ulisse), dovrà essere rinnovata, annualmente, entro 180 giorni dalla scadenza della singola annualità di gestione ed entro tale termine il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesseconduttore dovrà fornire ogni anno copia della quietanza di pagamento del relativo premio. In caso di recesso, nonché per qualsiasi ragione, da parte della compagnia assicurativa che ha emesso la polizza fidejussoria, il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia Conduttore si obbliga a stipulare analoga polizza per il medesimo importo e per la medesima durata in sostituzione favore del soggetto inadempiente Locatore fornendone originale quietanzato al Locatore entro e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel non oltre il termine di giorni quindici dalla data sette da tale evento, in mancanza il presente contratto si intenderà risolto ipso iure. Inoltre, contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto il Conduttore versa al Locatore l’importo di ricevimento della comunicazione) la cauzione Euro 5.600,00 (cinquemilaseicento/00), corrispondente a due mensilità di canone di locazione, a titolo di deposito cauzionale. La somma di cui sopra, corrisposta a titolo di deposito cauzionale, sarà riconsegnata dal Locatore al Conduttore dopo la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto regolare riconsegna dell’immobile e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziasulla medesima non maturerà alcun interesse.
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Samples: Contratto Di Locazione Commerciale
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che 7.1 A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il presente contratto, l'appaltatore si impegna a costituire e consegnare in caso di aggiudicazione del presente serviziooriginale all’Istituto, dovrà presentare per la sottoscrizione del contrattoanteriormente all’avvio dell’esecuzione contrattuale, apposita garanzia sotto forma di cauzione o fideiussione pari al …..% dell'importo contrattuale, ossia pari ad € ………….. con scadenza non antecedente a ……….
7.2 La garanzia fideiussoria di cui al precedente paragrafo, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai sensi dell’art.103 requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del D.Lgs 50/2016D. Lgs. Detta n. 385 del 1 settembre 1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs.
7.3 La cauzione potrà può essere costituita, in alternativa, a scelta dell’appaltatore, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell’Istituto.
7.4 La cauzione è prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento conseguenti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il a garanzia del rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia pagate in sostituzione più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportatimaggior danno verso l'appaltatore. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento La
7.5 L’Istituto può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
7.6 L’Istituto ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per tutta la vigenza l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle forniture di beni e servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nei casi di appalti di servizi. L’Istituto può, altresì, incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Qualora la garanzia definitiva sia venuta meno in tutto o in parte l’Istituto può richiedere la reintegrazione della medesima; in tal caso l’affidatario sarà svincolata obbligato a reintegrare la cauzione entro due mesi 15 giorni solari consecutivi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica ricezione della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. relativa richiesta.
7.7 La mancata costituzione della cauzione garanzia definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodall'affidamento, fermo restando fatto salvo il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziadell’eventuale danno subito.
7.8 Per le modalità di costituzione della garanzia definitiva, il suo contenuto e le riduzioni applicabili alla stessa si rinvia a quanto disposto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Contratto d'Appalto Per La Fornitura Di Terreni Di Coltura
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso 1 L’Aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del Servizio di aggiudicazione del presente servizio, Accompagnamento Trasporto Scolastico 2017-2020 dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita costituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell’art.103 dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale 50/2016 con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione le modalità di cui all’art. 1944 ed 93 commi 2 e 3 pari al 10%, del corrispettivo globale del contratto, cauzione nei confronti della quale, in caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, verrà escussa dal Comune. La fidejussione bancaria o polizza assicurativa presentata al Comune, al termine del contratto, sarà svincolata previa costatazione di completo adempimento del servizio.
2 La cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’impresa affidataria.
3 Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la decadenza dell’affidamento e si dà avvio alla decadenza procedura di cui all’artal comma 3 del D.Lgs 50/2016, qualora sia stata versata la cauzione provvisoria.
4 E’ fatto slavo il diritto dell’amministrazione di rivalersi sull’aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale.
5 La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata, ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 1957 L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a semplice richiesta scritta dell’Agenziadodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo Lo svincolo è automatico, senza necessità di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio nulla osta del fideiussore che attesti il potere di impegnarecommittente, con la sottoscrizionesola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, la società fideiussore da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario dell'impresa per la quale la garanzia è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaprestata.
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Samples: Servizio Di Trasporto Scolastico
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in Il Contraente, prima della stipula del contratto, è tenuto a prestare una “garanzia definitiva” stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del presente serviziorisarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, dovrà presentare fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni già previste dall’art. 93, comma 7, per la sottoscrizione del contratto, apposita “garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016provvisoria”. Detta La cauzione potrà definitiva dovrà essere prestata a mezzo favore della Stazione appaltante e va costituita mediante fideiussione bancaria ovvero o polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia dovrà prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 ed alla decadenza del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del Codice Civile codice civile e la sua operatività l’operatività della garanzia entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo Inoltre, deve prevedere che, in caso di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiacontroversie, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva il Foro competente sia quello di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del DemanioTrieste. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di tutte le obbligazioni penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l’esecuzione dell’attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza nei modi di cui all’art. 103, comma 5, del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiD.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodell’affidamento e l’acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziagli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente servizioappalto, l'Impresa dovrà presentare per la sottoscrizione procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell'importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all'articolo 103 del contratto, apposita garanzia fideiussoria D.lgs. n.50/2016. La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. Detta La cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • deve riportare l’espressa la dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta del fideiussore della stessa, rinunciando formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’artall'art. 1944 ed alla decadenza del cc, la rinuncia all'eccezione di cui all’artall'art. 1957 del Codice Civile c.c. comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiCommittente. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina determinerà la decadenza dall’affidamento dell'affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni previste dal presente appalto e verrà restituita in seguito a istanza dell'Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, in base alle risultanze del certificato di verifica di conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in conseguenza dell'estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei confronti dell’aggiudicatarioriguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzial'Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
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Cauzione definitiva. L’impresa invitata Per ciascun Lotto, l’aggiudicatario dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, una cauzione/garanzia definitiva di importo determinato ai sensi del comma 1 del menzionato articolo 103. La cauzione definitiva può essere costituita, a scelta del concorrente: ▪ ai sensi dell’articolo 93, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno, a favore di AMA. In caso di cauzione definitiva costituita in contanti, il relativo versamento dovrà essere effettuato sul conto corrente bancario IBAN IT 80T0100503219000000420075, intestato a AMA S.p.A., presso la Banca BNL - Piazza Albania n. 35, Roma - Agenzia 19 SWIFT XXXXXXXX, causale: “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto Accordo Quadro, con un solo operatore economico, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel formulare l’offerta deve considerare territorio di Roma Capitale, per un periodo di 36 (trentasei) mesi – Lotto (indicare il Lotto di interesse)”. In tal caso dovrà essere presentato originale o copia conforme del versamento con indicazione del codice IBAN del soggetto che ha operato il versamento stesso; in caso di aggiudicazione cauzione definitiva costituita in titoli del presente servizio, debito pubblico dovrà presentare per la sottoscrizione essere presentato originale o copia conforme del contratto, apposita garanzia fideiussoria titolo; ▪ ai sensi dell’art.103 dell’articolo 93, comma 3, del D.Lgs D.Lgs. n. 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo , mediante fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria o assicurativa (rilasciata da imprese che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività) o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 (che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che siano a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e dovràdelle Finanze, che siano sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all’albo di cui all’articolo 161 D.Lgs. n. 58/1998 e che abbiano i requisiti di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa) avente ad oggetto: • essere prodotta obbligatoriamente in originale “Garanzia definitiva: Contratto avente ad oggetto Accordo Quadro, con un solo operatore economico, relativo all’affidamento dei lavori di manutenzione di tutte le sedi aziendali situate nel territorio di Roma Capitale, per un periodo di 36 (trentasei) mesi – Lotto (indicare il Lotto di interesse)”. Xxxx l’esclusione, la fideiussione bancaria o assicurativa dovrà prevedere:
(i) la rinuncia espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
(ii) la rinuncia espressa all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 1957, comma 2 del Codice Civile e Civile;
(iii) la sua operatività – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 (quindici) giorni a su semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’AgenziaAMA.
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Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017, è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale qualora: - l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento,la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; - ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%.
2. In caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per riunione di concorrenti si applica la sottoscrizione del contratto, apposita normativa specifica.
3. La garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale di cui al comma 1, prevista con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia le modalità di cui al comma seguente, deve prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 all'articolo 1957, comma2, del Codice Civile e la sua operatività codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice quindici giorni, asemplice richiesta scritta dell’Agenziadella stazione appaltante.
4. La cauzione dovrà fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da dagli intermediari finanziari preventivamente iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnaredal Ministero dell'economia e delle finanze, con la sottoscrizionedurata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia prima della formale sottoscrizione del Demaniocontratto.
5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento el’acquisizione della cauzione definitiva garantisce l’adempimento provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
6. La garanzia copre: - gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché ; - il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia pagate in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento più all’appaltatore rispetto alle risultanze della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattualeliquidazione finale;
7. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza definitiva è progressivamente svincolata con le modalità del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza comma 5 dell’art. 103 del medesimo subordinatamente alla verifica DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017.
8. L’incameramento della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione garanzia avviene con atto unilaterale della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatarioStazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziadiritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione Secondo quanto disposto dall’art. 103 del presente servizioD. Lgs. 50/2016, la concessionaria dovrà presentare prestare, per la sottoscrizione del contratto, apposita una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 definitiva, nella misura del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata 10% (dieci per cento) del valore della concessione, e precisamente pari a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa € 96.000,00 a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, dell’eventuale risarcimento danni, dell’integrità degli impianti e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione delle attrezzature di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesseproprietà comunale, nonché il del rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenute dall’Agenzia sostenere durante la gestione per fatto della concessionaria, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggiore prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato all’impresa appaltatrice in sostituzione caso di risoluzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportaticontratto per inadempienza della stessa. L’Aggiudicatario Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La concessionaria è obbligato obbligata a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia il Comune avesse dovuto valersiavvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. E’ ammessa la vigenza contrattualepresentazione della garanzia definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione Comunale di Busto Garolfo. Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione comunale stipulante avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e l’appaltatore dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora il Comune abbia dovuto, durante l’esecuzione del contratto, valersi in tutto o in parte di essa. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza potrà essere integrata anche d’ufficio a spese della concessionaria prelevandone l’importo dal corrispettivo dovuto, a meno che l’Amministrazione non ritenga, nel suo ampio potere discrezionale, di dichiarare lo scioglimento del contratto rivalendosi dei danni e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza delle spese subite a causa dell’inadempienza della concessionaria. Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa della concessionaria, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione che verrà incamerata dal Comune. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto Responsabile dell’Area Attività Educative e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattualiper il Tempo Libero. La mancata costituzione scadenza della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziadovrà essere di almeno 60 giorni successivi alla scadenza della concessione.
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Samples: Concessione Del Servizio Corsi Di Nuoto E Riabilitazione
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta A garanzia dell’adempimento di tutti gli obblighi della convenzione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli obblighi stessi, deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizioessere versata dalla Cooperativa, dovrà presentare per la sottoscrizione del contrattoall’atto della stipulazione della convenzione, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 cauzione pari ad € …………… nella misura del D.Lgs 50/201610% (dieci per cento) dell’importo del finanziamento complessivo massimo previsto per tutta la durata della convenzione. Detta La cauzione potrà può essere prestata a mezzo costituita con le modalità richiamate dall'art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e cioè mediante fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni, ai sensi del testo unico delle leggi sull'esercizio di assicurazioni private approvato con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessaD.P.R. 13 febbraio 1959, rinunciando n. 449. Nel caso detta cauzione venga costituita mediante fidejussione, l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare:
a. di aver preso visione del presente avviso;
b. di rinunciare al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’arttermine semestrale previsto dall'art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività c.c. ed alla preventiva escussione del debitore garantito;
c. di assicurare l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata del Comune;
d. di obbligarsi a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati versare al committente entro 30 giorni dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizionesua semplice richiesta, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia somma garantita o la minor somma richiesta dal Comune;
e. di mantenere la validità della fidejussione fino alla restituzione dell'originale o dichiarazione liberatoria del DemanioComune. La Tale cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il garantirà anche l'eventuale risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stessedanni, nonché il rimborso delle somme spese che il Comune dovesse eventualmente sostenute dall’Agenzia sostenere durante la durata della convenzione, per fatto della cooperativa, a causa dell'inadempimento o cattiva esecuzione della convenzione. Resta salvo, per il Comune, l'esperimento di ogni altra azione nel caso in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportaticui la cauzione risultasse insufficiente. L’Aggiudicatario La Cooperativa è obbligato obbligata a reintegrare immediatamente (ela cauzione, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante il Comune abbia dovuto valersi, avvalersi in tutto o in parteparte durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, durante la vigenza contrattualecauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese della Cooperativa, prelevandone l'importo dal finanziamento riconosciuto e previo avviso scritto da comunicare alla Cooperativa. La cauzione resta resterà vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza della convenzione. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale dopo che sia stata accertata la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziasussistenza di tutti i presupposti di legge per procedere in tal senso.
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Samples: Convenzione Per La Coprogrammazione E Gestione Dei Servizi Per La Prima Infanzia
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione Ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, gli esecutori fanno costituito una cauzione definitiva sopra richiamata. Ai fini del progressivo svincolo della cauzione definitiva a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, idocumenti da consegnare preventivamente all'istituto garante sono quelli disciplinati dall’articolo delpresente atto avente ad oggetto “Pagamento del corrispettivo”. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, e' svincolato a seguito delladisciplina del presente servizio, dovrà presentare per atto riguardante la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente “verifica di conformità”.Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanioderoga. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e cessadi avere effetto solo alla data di emissione del certificato di “verifica di conformità”. La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinunciaalla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Azienda sanitaria a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni obbligazioni, anchefuture ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del contrattopresente atto. In particolare, il risarcimento la cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dagli esecutori, anche quelli afronte dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario quali è obbligato a reintegrare immediatamente (prevista l’applicazione di penali e, comunquepertanto, nel resta espressamente inteso che la Azienda Sanitaria ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la Azienda Sanitaria di applicare le disposizioni delpresente atto in materia di contestazioni di inadempimento e applicazione di penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in formascritta dalla Azienda Sanitaria. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, gli esecutori dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni quindici solari dalricevimento della relativa richiesta effettuata dalla data Azienda Sanitaria. In caso di ricevimento della comunicazione) la cauzione inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda sanitaria ha facoltà di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando dichiarare risolto il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziapresente atto.
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Samples: Fornitura Di Dispositivi Medici
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare 1. A garanzia del corretto, esatto e puntuale adempimento delle prestazioni affidategli, a garanzia del rimborso delle somme che Ferrovie abbia eventualmente pagato in caso di aggiudicazione più all’Appaltatore rispetto a quanto dovuto secondo le risultanze del saldo finale, nonché a garanzia del risarcimento del danno derivante a Ferrovie a causa dell’inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi derivanti dal presente servizioAccordo e dai singoli Contratti Applicativi e degli ulteriori oneri previsti dall’articolo11.3 delle CGC, dovrà presentare per la sottoscrizione l’Appaltatore ha costituito, ai sensi del contrattopredetto articolo 11 delle CGC, apposita idonea garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 di Euro (euro ..................................../........), mediante ...................................................................… La suddetta garanzia è progressivamente svincolata a misura della regolare esecuzione dei lavori, nel limite massimo del D.Lgs 50/201675% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa Lo svincolo, nei termini e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessaper le entità anzidetti, rinunciando al beneficio della preventiva escussione è automatico, senza necessità di cui all’art. 1944 ed alla decadenza benestare di cui all’art. 1957 del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnareRFI, con la sottoscrizionesola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di ciascun Contratto Applicativo. Sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, l’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito sarà svincolato: - alla data di approvazione dell’ultimo certificato di collaudo o dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, - o, in alternativa se posteriore, alla data di scadenza del periodo di durata dell’Accordo Quadro, qualora al momento in cui tale scadenza si realizza non vi siano Contratti Applicativi in corso di esecuzione.
2. Xxxxxxxx ha diritto di incamerare la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, per il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesseche affermi di aver subito per il mancato, intempestivo o comunque inesatto adempimento da parte dell’Appaltatore nonché il a titolo di rimborso delle somme che Ferrovie abbia eventualmente sostenute dall’Agenzia pagato in più all’Appaltatore rispetto a quanto dovuto secondo le risultanze del saldo finale e degli ulteriori oneri previsti dall’articolo 11.3 delle CGC, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Resta fermo il diritto di Ferrovie di agire nei confronti dell’Appaltatore per la rifusione dell’ulteriore danno eventualmente eccedente la somma incamerata.
3. Qualora nel periodo di validità della garanzia emergano variazioni sfavorevoli delle condizioni economico-patrimoniali della Banca, dell’Intermediario Finanziario o della Compagnia di Assicurazione garante, su richiesta di Ferrovie l’Appaltatore dovrà procedere, entro 60 giorni, alla sostituzione del garante con un soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportatidi gradimento di Ferrovie. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda alla suddetta sostituzione nel termine di giorni quindici dalla data 60 giorni, Ferrovie avrà la facoltà di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata risolvere il contratto ai sensi e per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaeffetti dell’articolo 1456 c.c.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che Relativamente alla gestione dell'impianto, in caso fase di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione stipula del contratto, apposita a garanzia fideiussoria ai sensi dell’art.103 dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla presente concessione, il concessionario dovrà prestare cauzione definiva pari al 10% dell'importo del D.Lgs 50/2016. Detta cauzione canone (abbattuto) moltiplicato per l'intero periodo di durata della concessione, tramite polizza assicurativa, fedejussione bancaria o versamento in contanti al Civico Tesoriere della Città; detta percentuale potrà essere prestata ridotta al 5% nel caso in cui la concessione sia di durata superiore ai 10 anni. Nell’ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o fideiussione bancaria, la stessa dovrà contenere anche le seguenti clausole: “La Compagnia si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del Comune di Torino, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessaesclusione, rinunciando al altresì, del beneficio della preventiva di escussione di cui all’art. 1944 ed c.c. Lo svincolo della presente polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del presente documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla decadenza garanzia prestata. Il pagamento delle somme dovute in base alla presente polizza/fideiussione sarà effettuato dalla Compagnia entro il termine massimo di trenta giorni dal ricevimento della richiesta del beneficiario. Ogni effetto della presente polizza/fideiussione cesserà sei mesi dopo la scadenza della concessione”. La fideiussione, a scelta del concessionario, potrà essere inoltre rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’artall'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. 1957 Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, essa potrà essere di durata quinquennale. In caso di mancata presentazione dei documenti di rinnovo o altra polizza, al Servizio Gestione Sport, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile c.c. con le conseguenze di cui agli artt. 20 e 21 senza indennizzo alcuno a favore del concessionario. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal concessionario e fatti salvi i maggiori diritti della Città, sarà disposto l'incameramento della cauzione definitiva. Nel caso di partecipazione alla gara di raggruppamento temporaneo di concorrenti costituendo, la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La polizza o fideiussione, mediante la quale viene costituita la cauzione definitiva, dovrà essere prestata necessariamente intestata a mezzo di fideiussione bancaria (o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore sottoscritta da) tutti i concorrenti che attesti costituiranno il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziaraggruppamento.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di aggiudicazione cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art.103 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Qualora i servizi oggetto del presente serviziocapitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), dovrà presentare tale garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per la sottoscrizione del ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, apposita garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata ai sensi dell’art.103 dell'art.93 comma 5 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. Essa copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione della verifica di conformità e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi. Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia dovrà prevedere espressamente la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadella Stazione Appaltante. La Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione dovrà essere prestata a mezzo fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di fideiussione bancaria risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italiadi consorzio ordinario, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italiaai sensi dell'art.103, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio comma 10, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizioneD.Lgs. 50/2016 e s.m.i., la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art.48, comma 15, del DemanioD.Lgs. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente 50/2016 e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. s.m.i.. La mancata costituzione della cauzione definitiva garanzia di cui al comma 1 dell’art.103, determina ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatariodell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziache aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che A garanzia degli obblighi assunti in caso di aggiudicazione dipendenza del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione l’Appaltatore deve costituire un deposito cauzionale nella misura del contratto10% dell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, apposita garanzia fideiussoria incrementato ai sensi dell’art.103 dell’art.113 del D.Lgs 50/2016D.Lgs. Detta cauzione potrà 163/06. Detto deposito cauzionale può essere prestata a mezzo prestato:
a) mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria ovvero presso gli Istituti legalmente autorizzati;
b) mediante fideiussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto all’art. 161 del D.Lgs. 58/98;
c) mediante assegno circolare non trasferibile;
d) mediante garanzia in numerario o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato. La polizza fideiussoria assicurativa e dovrào la fideiussione deve prevedere: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia - la somma garantita a semplice richiesta della stessa, rinunciando rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 all’art.1957 co. 2 del Codice Civile e codice civile; - la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenziadell'Università; - una scadenza successiva al termine delle prestazioni contrattuali, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione del servizio; - che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa. La cauzione In caso di garanzia in numerario il relativo versamento dovrà essere prestata effettuato sul conto corrente bancario n. 2985272 (CIN C codice ABI 02008, codice CAB 13030), intestato a mezzo Università di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’ItaliaFerrara presso Unicredit S.p.A. – xxxxx Xxxxxx x. 00 - 00000 Xxxxxxx, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italiaindicando la seguente causale: "Cauzione definitiva relativa al servizio di manutenzione programmata e comodato d’uso degli estintori a servizio degli edifici dell’Università - CIG 6108926D33”. Qualora la cauzione venga presentata nelle forme di cui alle precedenti lettere c) e d), la stessa dovrà essere corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore dell’Appaltatore contenente l’indicazione che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore Foro competente per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Agenzia dell’Università, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università stessa. In caso di incameramento parziale o totale del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contrattodeposito, l’Appaltatore deve provvedere, entro il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di 10 giorni quindici dalla data lavorativi dall’effettuazione della trattenuta sulla cauzione, al reintegro della stessa per una somma di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, fermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenziapari importo.
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Samples: Servizio Di Manutenzione Programmata E Comodato D’uso Degli Estintori