Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Aghi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Aghi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Aghi

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Filtranti, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Filtranti, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Filtranti

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante la corretta l’avvenuta esecuzione del Contratto servizio/fornitura (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di Fornituraescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Uniformi E Accessori, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Minibus E Autocarri, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carrelli Elevatori

Cauzione definitiva. Il 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore si impegna ed ai fini della stipula del presente Contratto , il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a corrispondere in favore dell'AO Moscati rilasciata da , polizza n°. , alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera gara di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o prestata per le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione finalità di cui all’art. 1957103, comma 2 1, del codice civileD.Lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, nonché l’operatività ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dell’AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l’AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al presente contratto 2. La garanzia medesima entro 15 giorni, opera nei confronti d’AO Moscati a semplice richiesta scrittafar data dalla sottoscrizione della Contratto 3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i del Contratto/i di Fornitura , e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dal medesimo contratto. Pertanto, pena la risoluzione garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di diritto del medesimo Accordoseguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 4. Soresa può richiedere Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta; in .. 5. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.l’AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto

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Sources: Fornitura Di Apparecchiature E Servizi, Fornitura Del Sistema Informativo Di Laboratorio Analisi E Di Anatomia Patologica, Contract

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante la corretta l’avvenuta esecuzione del Contratto servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di Fornituraescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tende Esoscheletro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tende Esoscheletro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Moduli Di Potabilizzazione Delle Acque

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. La garanzia, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcopertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n. 2. 103 D. LgsAi sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitores.m.i., e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. 3. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la corretta esecuzione risarcibilità del Contratto maggior danno. 5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di Fornituravalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. 6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

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Sources: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto, Contract for the Construction of Funeral Chapels

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario,al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro è obbligato a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcostituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti 50/2016, l’importo della garanzia è fissato nella Lettera misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di Fornituraribasso. La cauzione Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidi due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia prevede fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da ▇▇▇▇▇▇, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. A norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si impegna determinerà eventualmente a tenere valida ed efficace contrarre e la garanziaregolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, mediante rinnovi e proroghenonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di Fornitura eemissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, sino al perfetto adempimento la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle obbligazioni assunteleggi e dei regolamenti sulla tutela, pena la risoluzione protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all’esecutore di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la procedere alla reintegrazione della garanzia ove cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanzainottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’artin originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 103L’ammontare residuo, comma 5pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino , alla data di emissione del certificato di verifica collaudo (o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro. Attesa la corretta possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del Contratto successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di Fornituraaffidamento medesimo. Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. Si precisa che, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Appalto Per Lavori Di Manutenzione

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere 17.1 L’Aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve prestare la cauzione definitiva, inviata in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex modalità telematica e firmata digitalmente così come descritto al precedente art. 103 D. Lgs7, riferita all’importo dell’intero contratto il cui ammontare è calcolato ai sensi dell’art. n. 50/2016 103, D.lgs.50/16, secondo le prescrizioni indicate nella lettera di richiesta dei documenti prodromici alla stipula del contratto. 17.1.1 Nel caso in cui trattasi di gara finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro, potrà essere prevista – oltre alla costituzione della cauzione definitiva riferita all’Accordo Quadro in se - anche l’eventuale costituzione di ulteriori depositi cauzionali a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione dei successivi e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera eventuali contratti applicativi. 17.2 Il documento attestante la cauzione deve essere sottoscritto con firma autenticata da colui o da coloro che hanno i poteri per impegnare il Garante, ferma restando la facoltà di invito con validità dalla data autocertificazione. 17.3 L’Aggiudicatario, che sia in possesso di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione un requisito di cui al punto 7.3, ha facoltà di costituire la cauzione con le riduzioni previste all’art. 195793 comma 7 del Codice, comma 2 del codice civilese in possesso delle certificazioni/documenti indicati nel medesimo articolo. 17.3.1 Il beneficio di cui al precedente punto 17.3, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti è concesso esclusivamente nel caso in cui tutte le Imprese riunite o che intendano riunirsi siano in possesso di uno dei requisiti di cui al Fornitoreprecedente punto 7.3. 17.4 La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La garanzia sarà progressivamente stessa cessa di avere effetto e viene svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103previsto dal Capitolato Speciale, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasolo quando sia risolta ogni eventuale contestazione o controversia.

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Sources: Disciplinary Regulations and Contractual Norms, Disciplinary and Contractual Regulations for Tenders

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di Soresa idonea contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturafidejussoria del 10% dell’importo dell’appalto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà mancata costituzione della garanzia determinerà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertirevoca dell’affidamento. La garanzia prevede espressamente polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la rinuncia durata dell’appalto e sino alla certificazione del Committente circa la regolarità della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione fornitura. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 195775, comma 2 3 del codice civileD.Lgs. 163/06, nonché l’operatività non è ammessa fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della garanzia medesima entro 15 giornicomunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto. Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Publiacqua per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato dal committente, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoregara stessa. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradanni eventuali.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La ditta aggiudicataria, a corrispondere garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 50/2016. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di invito con validità dalla data 15 giorni dal ricevimento della lettera di avvio delle attività affidate mediante richiesta dell’Azienda ▇▇▇▇ interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le rispettive Richieste Specifiche azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). L'importo sarà ridotto su richiesta dell’aggiudicatario ai sensi di Fornituraquanto disposto all’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e coprirà la Richiesta Specifica lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere lo costituiscono siano in relazione ai suddetti quantitativi offertipossesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia prevede espressamente potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del debitore principale, Codice Civile nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadeposito dovrà ritenersi svincolato, mediante rinnovi solo dopo l’esecuzione completa e prorogheregolare di tutti gli obblighi contrattuali, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo fatto salvo quanto stabilito dall’artnel citato art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconformità.

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Sources: Servizio Di Trasporto, Servizio Di Trasporto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito testo vigente l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale a favore della ATS, con validità dalla sino alla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche emissione del certificato di Fornituracollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, L’ATS si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertialle condizioni di cui al comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia prevede fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigg., a semplice richiesta scrittascritta dell’ATS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, decadenza dell’affidamento. Tale garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, comunque sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordonascenti dal contratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno È facoltà dell’ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturada parte dell’ATS.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Service Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di Soresa eventuali danni e l’applicazione di penali, il Broker dovrà presentare idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione resa ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel d.lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturasmi, in favore della stazione appaltante. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal FornitoreIn particolare, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del 2,del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La cauzione dovrà mantenere la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, sua validità per tutta la durata dell’Accordo quadro contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e del/i Contratto/i comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di Fornitura esvincolo, comunqueprevio accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte dell’ente stesso. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e comporta da parte della Città metropolitana di Venezia l’acquisizione della cauzione provvisoria, sino al perfetto adempimento con l’applicazione delle obbligazioni assuntesanzioni di legge, pena con la risoluzione facoltà di diritto del medesimo Accordoprocedere allo scorrimento della graduatoria. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione Qualora sia prestata con deposito in contanti il versamento dovrà avvenire sul ccb intestato alla Città metropolitana di Venezia codice IBAN ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇ ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇, che sarà considerato infruttifero. Qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o in parte per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 15 (dieciquindici) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta specifica effettuata dalla Città metropolitana di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artVenezia. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data È fatto salvo l’esperimento di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante ogni altra azione nel caso in cui la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.

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Sources: Brokerage Service Agreement, Brokerage Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’ARCS che poi provvederà alla stipula del contratto. Il Fornitore si impegna deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artscelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (art 103 del D.Lgs. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini s.m.i.). Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con dovrà avere validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituranon inferiore alla durata del contratto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fidejussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C., nonché l’operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta dell’ARCS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaLa mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, mediante rinnovi da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e proroghepotrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, per tutta la durata dell’Accordo quadro salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della cauzione definitiva mezzo lettera e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordoche il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in In caso di inottemperanzainadempimenti contrattuali, Soresa conseguirà l’ARCS esercita la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data risarcimento danni e imputazione di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.

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Sources: Condizioni Generali Di Fornitura, General Supply Conditions

Cauzione definitiva. Il Fornitore A garanzia dell’ esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, al momento della sottoscrizione del contratto e/ o in caso di consegna ad urgenza dei lavori, l’aggiudicatario documenta l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo (garanzia fidejussoria) ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che è fissato nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Alla garanzia di cui al presente articolo si impegna a corrispondere applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 comma 7 , per la garanzia provvisoria. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Dlgs n. 50/2016, è fatto obbligo all’aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in favore tutto o in parte In particolare l’Amministrazione della S. A. potrà avvalersi di Soresa idonea tale garanzia definitiva per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle prescrizioni ex leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori (art. 103 D. Lgscomma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016). La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e nei termini l’incameramento della cauzione provvisoria prestata esclusivamente ai sensi e nei modi stabiliti nella Lettera previsti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (art. 103 comma 3 del D.Lgs. 50/2016). Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di invito con validità quindici giorni decorrenti dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche ricezione di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, atto unilaterale scritto e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidocumentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento. La garanzia prevede fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziascritta della stazione appaltante La suddetta garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, mediante rinnovi e proroghein corso di opera, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura eessa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestastazione appaltante; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inottemperanza la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica Restano salve le azioni di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore

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Sources: Determinazione Dirigenziale a Contrarre, Request for Quotation

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Sources: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Ffp2

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Farmacista Collaboratore ha depositato idonea garanzia resa ai sensi dell’art. 103 del Codice in favore del Comune, pari al 10% del valore del contratto e conforme allo schema tipo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. cui al D.M. del 19 gennaio 2018, n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore31, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidel Ministero dello Sviluppo Economico. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune beneficiario, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Farmacista Collaboratore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreil Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte del Farmacista Collaboratore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il Comune ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di emissione risoluzione del certificato contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracui al presente contratto.

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Sources: Contratto Libero Professionale, Contratto Libero Professionale Per l'Attività Di Farmacista

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere Ai sensi dell’art. 103, comma 1 , del D.Lgs n.50/2016, al momento della stipulazione del contratto l’appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell’importo contrattuale .Nel caso di ribasso superiore al 10% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, in favore caso di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera ribasso superiore al 20%, l’aumento è di invito con validità dalla data due punti percentuali per ogni punto di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraribasso superiore al 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati provvisoria da parte dell’Ente appaltante. In tal caso l’appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere graduatoria. Le stazioni appalatanti hanno diritto di valersi della cauzione in relazione ai suddetti quantitativi offertitutti i casi previsti a citato articolo. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo previsto all’art. 1957103 c. 9. Nel caso di inadempienze contrattuali, comma 2 del codice civilel’ente appaltante avrà diritto di valersi della cauzione come sopra prestata ed inoltre l’appaltatore dovrà reintegrarla, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorninel termine che gli sarà prefissato, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i qualora l’ente appaltante abbia dovuto valersi di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno essa in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredurante l’esecuzione del contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione avere effetto soltanto dopo 90 giorni dall’approvazione del certificato di verifica Regolare Esecuzione e dopo che l’appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di collaudo attestante tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la corretta esecuzione mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del Contratto lavoro. In assenza di Fornituratali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall’appaltante fino all’adempimento delle condizioni suddette.

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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dalla stipula dell’accordo quadro oggetto di gara e dell’eventuale risarcimento danni, l’Aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 secondo gli importi e modalità previsti dall’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera n.50/2016. Considerato che l’appalto si basa su un accordo quadro si definisce che l’Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo offerto in sede di invito con validità dalla data negoziazione, al netto dell’IVA, tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracui all’art.106 del D.Lgs. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore385/1993, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art.1944, la rinuncia all’eccezione secondo comma del C.C., delle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2 1945 del codice civile, nonché Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione. Il Fornitore Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Qualora l’Amministrazione si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro il termine di 10 (dieci) venti giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa. La garanzia sarà progressivamente cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’Aggiudicatario in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica provvedimento di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasvincolo.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vestiario Da Lavoro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vestiario Da Divisa

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa e delle Aziende Sanitarie idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà le Amministrazioni Contraenti potranno emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ossigeno Liquido Al Domicilio Dei Pazienti Covid 19, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ossigeno Liquido

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è obbligato a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché ; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta regolare esecuzione della fornitura (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di escussione parziale la corretta esecuzione reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del Contratto di Fornituracodice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia della piena ed esatta esecuzione degli obblighi assunti, l’affidatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e fidejussoria nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione modalità di cui all’art. 1957113 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 40, comma 2 7 del codice civile, nonché l’operatività della D.Lgs 163/2006 la cauzione definitiva sarà ridotta del 50%. In caso di RTI la cauzione dovrà essere sottoscritta almeno dalla mandataria ed intestata al RTI. La cauzione definitiva è prestata a garanzia medesima entro 15 giornidell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Resta all’Amministrazione comunale la facoltà di rivalersi, a semplice richiesta scrittasuo insindacabile giudizio, sull’ammontare del deposito cauzionale di cui sopra nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte col contratto, ivi incluse quelle derivanti da interventi sostitutivi da eseguirsi d’ufficio a causa di inadempienze dell’affidatario. Il Fornitore si impegna medesimo è obbligato a tenere valida ed efficace reintegrare la garanziacauzione di cui l’Ente appaltante abbia dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredurante l’esecuzione del contratto. La garanzia cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione decorrere dal raggiungimento di un importo delle prestazioni eseguite, nel limite massimo previste per legge. Lo svincolo sarà automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna alla Compagnia garante, secondo quanto stabilito dall’artda parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento servizi, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle percentuali del servizio eseguito. 103La parte restante della cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione previa approvazione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta regolare esecuzione del Contratto di Fornituraservizio.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito della comunicazione di Soresa idonea aggiudicazione definitiva dell’appalto, l’Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artin conformità, nei modi, forme e importi, di cui all’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera ss.mm.ii. L’importo della cauzione può essere ridotto al 5% dell’importo contrattuale in virtù del possesso della certificazione del sistema di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in offerta dal Fornitoreseguito ad istanza dell’Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, previa verifica della conformità delle prestazioni svolte e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere della non sussistenza di contenzioso in relazione ai suddetti quantitativi offertiatto con il Comune di Imola. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principaleIn caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la rinuncia all’eccezione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dell’Ente committente. L’Ente committente è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui all’artdiventasse creditrice nei riguardi dell’Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. 1957Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, comma 2 del codice civilel’Appaltatore è obbligato, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorninel termine di 10 giorni naturali consecutivi, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace reintegrare la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntecauzione stessa, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata contratto a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradiscrezione dell’Ente committente.

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Sources: Determinazione a Contrarre, Appalto Di Servizi Culturali

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito della comunicazione di Soresa idonea aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva nel rispetto pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016. La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà deve riportare la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta del Committente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredecadenza dell’affidamento. La garanzia sarà progressivamente svincolata definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di fornituravalidità del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 103verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione in base alle risultanze del certificato di verifica di collaudo attestante conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la corretta esecuzione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del Contratto corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di Fornituracui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

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Sources: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale, Cessione Di Rifiuti

Cauzione definitiva. Il 1. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali di cui all’art. 6, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore si impegna a corrispondere in favore dovrà costituire, ai fini dell’emissione del DOCUMENTO DI STIPULA e dei CONTRATTI ATTUATIVI ad esso allegati, un deposito cauzionale definitivo – riferito sia al CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB sia al CONTRATTO ATTUATIVO AGCM secondo una delle modalità e nelle forme di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgsdel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo massimo contrattuale (di ciascun contratto), ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 dell’art. 103 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, salva riduzione dell’importo della garanzia nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera casi previsti dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l’AGCM provvederà all’eventuale incameramento totale o parziale della cauzione definitiva anche (nel caso di invito con validità dalla data incameramento della cauzione per entrambi i CONTRATTI ATTUATIVI) o solo (nel caso di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La incameramento parziale della cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia ad un unico CONTRATTO ATTUATIVO) a favore della preventiva escussione CONSOB, fermo l’obbligo del debitore principale, la rinuncia all’eccezione Fornitore di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività procedere alla reintegrazione della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura cauzione stessa immediatamente e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntenel termine di 15 giorni liberi dalla data di ricevimento della comunicazione, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore cauzione nel caso in cui la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno CONSOB abbia dovuto valersene, in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà durante la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituravigenza contrattuale.

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Sources: Capitolato Speciale, Capitolato Speciale

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artda calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. 103 D. LgsContestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. n. 50/2016 93, commi 6 e nei termini 9 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’art.1957, c.2 del c.c. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittadella Stazione Appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Qualora l’aggiudicatario non versi la garanziacauzione definitiva nel termine stabilito, mediante rinnovi la stazione appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e proroghe, rivalersi sull’aggiudicatario per tutta la le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntepronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreaumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La garanzia sarà progressivamente cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituraalla scadenza del contratto, secondo quanto stabilito dall’artprevia acquisizione del mod. 103DURC da parte degli enti assicurativi, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Sources: Service Agreement, Service Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La Ditta aggiudicataria, a corrispondere garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 50/2016. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di invito con validità dalla data 15 giorni dal ricevimento della lettera di avvio delle attività affidate mediante richiesta dell’Azienda ▇▇▇▇ interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le rispettive Richieste Specifiche azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). L'importo sarà ridotto su richiesta dell’aggiudicatario ai sensi di Fornituraquanto disposto all’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e coprirà la Richiesta Specifica lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere lo costituiscono siano in relazione ai suddetti quantitativi offertipossesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia prevede espressamente potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del debitore principale, Codice Civile nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadeposito dovrà ritenersi svincolato, mediante rinnovi solo dopo l’esecuzione completa e prorogheregolare di tutti gli obblighi contrattuali, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo fatto salvo quanto stabilito dall’artnel citato art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconformità.

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Sources: Capitolato Speciale Per L’erogazione Di Un Servizio Di Help Desk, Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artLa Ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della fornitura, cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs113 del D.Lgs. n. 50/2016 163/2006, pari al 10% dell’importo complessivo aggiudicato, entro e nei termini non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, che verrà formulata dall’ASL n° 4 di Lanusei successivamente all’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva. Tale cauzione deve essere costituita preferibilmente con una delle seguenti modalità: ❑ Fideiussione bancaria; ❑ Polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. Detta cauzione dovrà contenere e nei modi stabiliti nella Lettera prevedere le seguenti garanzie: a. L’impegno della banca o della Compagnia di invito Assicurazione a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta dell’A.S.L. n°4 di Lanusei e con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 19571944 del Cod. Civile; b. La validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, comma 2 ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. La ditta sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Azienda Sanitaria avesse dovuto avvalersi, in tutto od in parte, durante l’esecuzione del codice civilecontratto. La cauzione definitiva, nonché l’operatività in qualunque forma presentata, deve coprire l’intero periodo di validità del contratto, detta cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. Lo svincolo della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice cauzione anzidetta sarà disposto da questa Amministrazione appaltante su espressa richiesta scrittadella Ditta. Il Fornitore si impegna deposito cauzionale è dato a tenere valida ed efficace la garanziagaranzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i del risarcimento di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni assunte, pena medesime. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione risultasse insufficiente.

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Sources: Capitolato Speciale Di Gara, Capitolato Speciale Di Gara

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La cauzione definitiva verrà prestata a corrispondere in favore garanzia dell’adempimento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto tutte le obbligazioni dell’appaltatore, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. obbligazioni stesse ed è disciplinata come disposto dall’art.103 del D.Lgs 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituras.m.i. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, deve riportare la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della garanzia medesima preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, gg. a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore Tale deposito è costituito a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall’appaltatore in particolare si impegna richiamano: - sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore di uno o più servizi; - impiego di personale non sufficiente a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garantire il livello di efficienza e proroghequalità dei servizi; - risoluzione contrattuale. Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per tutta qualsiasi motivi, l’appaltatore è tenuta a reintegrare la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura somma del deposito entro 30 giorni. Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntea quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’appaltatore. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, pena questo incorrerà nell’automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall’Amministrazione comunale. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la risoluzione di diritto del medesimo Accordodecadenza dell’aggiudicazione. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione L’importo della garanzia ove questa sia venuta meno è ridotto, ai sensi dell’art. 93 c. 7 D.Lgs 50/2016, del 50%, oltre eventuali riduzioni, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare al deposito, in tutto originale o in parte entro il termine copia autenticata da autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraqualità.

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Sources: Capitolato d'Onere, Capitolato d'Onere

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’Appaltatore è tenuto a corrispondere in favore produrre una polizza fideiussoria bancaria o assicurativa per un importo pari al 10% del prezzo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità aggiudicazione, IVA ed imposte escluse, ed avente decorrenza dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche stipula del contratto o di Fornituraesecuzione dello stesso. Si precisa che l’importo della garanzia sarà calcolato sulla base di quanto previsto dall’art. 103, comma 3, del D.Lgs. n. 50/2016. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la fideiussione prodotta dovrà contenere l’espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 co. 2, del codice civile, civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Si precisa altresì che la garanziacauzione potrà essere presentata nell’importo ridotto ai sensi dell’art. 93, mediante rinnovi e proroghecomma 7, per tutta del D.Lgs. n. 50/2016. In ogni caso la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 80% dell’importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare della richiesta specifica Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte del Fornitore, dei S.A.L. o di fornituraanalogo documento, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle predette percentuali di prestazione eseguita. L’ammontare residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo quanto stabilito dall’artla normativa vigente. 103, comma 5, La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del D. Lgscontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per le cause esplicitate all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016, nonché in tutte le altre ipotesi previste dal presente Capitolato e dal contratto. L’ammontare residuo La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data per le spese di emissione esecuzione delle prestazioni contrattuali da eseguirsi in caso di risoluzione del certificato contratto disposto in danno dell’Appaltatore, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto a quanto risulta nella liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di verifica cui la Stazione Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto e in caso di collaudo attestante inottemperanza, la corretta esecuzione del Contratto reintegrazione si effettua a valere sui ratei di Fornituraprezzo da corrispondere all’Appaltatore.

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Sources: Capitolato d'Onere

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A titolo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione, come richiesto ai sensi del’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera n.50/2016 ed a garanzia dei patti contrattuali, si prende a to che il Fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di invito con € 109.882,76 a me zo di poli za fideju ▇▇▇▇▇ n.5490800276, rilasciata da Citibank N.A. Milano. Il Fornitore, in caso di prolungamento, si impegna prorogare la poli za fideiu ▇▇▇▇▇ per l’importo proporzionato al nuovo periodo di validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracontrattuale. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal Fornitore, anche quelli afronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espre samente inteso che l’ESTAR e coprirà la Richiesta Specifica le Aziende Sanitarie intere sate hanno diri to di rivalersi dire tamente sula cauzione e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisulla emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale dele fatture. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidove se ridursi pereffe to dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scrittao per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata dell’Accordo quadro del contra to e del/i Contratto/i sarà svincolato e restituito ala di Fornitura eta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, comunquedopo che sia stato a certato il regolare so disfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contra tuale di sua spettanza, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranonché eventuali penali che dove sero e sere applicate.

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Sources: Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere ha corrisposto in favore di Soresa idonea garanzia definitiva pari ad € 60.900,21 nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Smart Card

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dell’eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento, è prevista idonea cauzione a corrispondere favore dell’Amministrazione comunale rilasciata da Istituti bancari o assicurativi o da altri soggetti a ciò autorizzati. 2. La misura della cauzione è calcolata in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artbase all’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura113 del Codice, fatti salvi i benefici previsti dall’articolo 40, comma 7, del Codice. 3. La cauzione è stata determinata sulla base copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. In presenza dei quantitativi indicati in offerta presupposti previsti dalla legge o dal Fornitorecontratto, e coprirà il Comune ha diritto di incamerare con atto unilaterale la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno cauzione in tutto o in parte entro parte, restando salva l’azione di risarcimento danni. Qualora la cauzione sia incamerata nel corso del contratto, deve essere prontamente reintegrata dal contraente e, in mancanza, il termine Dirigente responsabile della gestione del contratto può trattenere la somma corrispondente dall’ammontare dei pagamenti dovuti. 4. Lo svincolo della cauzione avviene dopo la verifica del regolare adempimento di 10 (dieci) giorni dalla richiestatutte le obbligazioni contrattuali; in caso di inottemperanzail Dirigente competente responsabile della gestione del contratto rilascia nulla osta per lo svincolo della cauzione, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreeffettuata dall’Ufficio Contratti. 5. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica cauzione cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o del certificato di collaudo attestante la corretta esecuzione regolare esecuzione. ( Art. 113 c. 5 del Contratto Codice) ed è soggetta agli svincoli parziali di Fornituracui all’articolo 113, comma 3, del Codice.

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Sources: Regolamento Per La Disciplina Dei Contratti

Cauzione definitiva. Il Con la stipula dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore si impegna a corrispondere costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Amministrazione di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex importo pari a 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 D. Lgs(al netto degli oneri fiscali). n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera Alla garanzia di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante cui al presente articolo si applicano le rispettive Richieste Specifiche di Forniturariduzioni previste dall'articolo 93, comma 7. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, deve essere vincolata per tutta la durata dell’Accordo quadro Quadro e del/comunque di tutti i Contratto/i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dall’Amministrazione. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro, e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dai predetti Ordinativi; pertanto, pena la risoluzione garanzia sarà svincolata, previa deduzione di diritto del medesimo Accordoeventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Soresa La cauzione può richiedere essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ 80%. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dalla richiesta; in dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto dichiarare risolto l’Accordo Quadro e/o l’Ordinativo di Fornitura.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Articoli Di Ferramenta E Utensileria

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A titolo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione, come richiesto ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera n.50/2016 ed a garanzia dei patti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di invito con validità dalla data € 215.025,46 a mezzo di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche garanzia fideju ▇▇▇▇▇ n 7157901 rilasciata da Monte dei Paschi di FornituraSiena il 28/01/2020. Il fornitore in caso di prolungamento, si impegna prorogare la polizza fideiu ▇▇▇▇▇ per l’importo proporzionato alnuovo periodo divalidità contra tuale . La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è stata determinata prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Azienda Sanitarie intere sate ha no diritto di rivalersi direttamente sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica cauzione e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisulla emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidove se ridursi per effe to dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scrittao per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i sarà svincolato e restituito ala di Fornitura eta a giudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, comunquedopo che sia stato a certato il regolare soddisfacimento degli o blighi contrattuali e dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di sua spettanza, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranonché eventuali penali che dove sero e sere applicate.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche

Cauzione definitiva. Il 1. Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore si impegna ha prestato una cauzione definitiva a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 CAV Spa, rilasciata alle condizioni e nei termini e nei modi stabiliti modalità stabilite nella Lettera documentazione di invito con validità dalla data gara di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 del cod. civ. nascenti dall’esecuzione del Contratto; in offerta particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti di CAV Spa e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche pertanto resta espressamente inteso che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiCAV Spa ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. 2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione opera nei confronti di CAV Spa a far data dalla sottoscrizione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artContratto. 3. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della La garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del Contratto, e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dallo stesso; in ogni caso il garante è liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte di CAV Spa. 4. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da CAV Spa. 5. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituraCAV Spa dichiarerà risolto il Contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, ai sensi del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasuccessivo articolo 14.

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Sources: Contract for the Management of Intellectual Property Rights

Cauzione definitiva. Il A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore si impegna a corrispondere ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2066 e smi, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidell’Autorità. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi contratto (36 mesi) e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorel’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Autorità ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di emissione cui agli artt. 3 e 19 del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturapresente contratto.

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Sources: Contratto Di Servizi

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’esecutore del contratto è obbligato a corrispondere in favore costituire una garanzia fideiussoria ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artimporto pari al 10% dell’importo contrattuale al netto di IVA. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso superiore al 10 per cento, l’importo della cauzione è aumentato di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento sarà di Fornituradue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorefideiussione deve recare la firma di un soggetto autorizzato a rilasciare la fideiussione per conto dell’istituto, della banca o della compagnia di assicurazione e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione Ai sensi dell’art. Il Fornitore 113 comma 1 del D.Lgs. 163/2006, si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordoapplica l’art. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione 75 comma 7 dello stesso ▇.▇▇▇. 163/2006 pertanto l’importo della garanzia ove questa è ridotto del 50% (cinquanta per cento) qualora l’esecutore del contratto sia venuta meno in tutto o in parte possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee. La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà richiesta della Stazione Appaltante determina la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti decadenza dell’affidamento. Conseguentemente la Stazione Appaltante procede con l’aggiudicazione dell’appalto al Fornitoreconcorrente che segue nella graduatoria. La garanzia sarà progressivamente fideiussoria, valida per tutto il periodo contrattuale, è svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito le modalità previste dall’art. 103, comma 5, 113 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura163/2006.

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Sources: Fornitura Di Acqua in Boccioni

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artLa cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera del D.Lgs 50/16 pari al 10% dell’importo del primo anno dell’accordo quadro (euro 600.000,00), ed eventualmente rinnovata in caso di invito con validità dalla data di avvio esercizio delle attività affidate opzioni contrattuali, è costituita mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in offerta dal Fornitoretutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto. Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche a semplice richiesta scritta di FER, nonché che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della Codice Civile. Nella garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradisposto esclusivamente da FER, secondo quanto stabilito dall’artdi seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. 103, comma 5, La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del D. Lgsperiodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraLo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.

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Sources: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore La ditta affidataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore del Comune fino al termine del periodo contrattuale. n. 50/2016 Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraqualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - l’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile. La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l’esecuzione del servizio Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, nonché l’operatività la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della garanzia medesima regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La Ditta Appaltatrice resterà vincolata all'assunzione della gestione, anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all’appalto. Essa, alla data fissata dal Committente, deve presentarsi per la stipulazione del contratto, dopo aver costituito la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006. La fidejussione a corrispondere garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto è fissata in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti del concorrente che segue nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertigraduatoria. La garanzia prevede può essere, a scelta della Ditta, bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 387/1997 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della stessa garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanziagaranzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso risulta superiore al 20(venti) per cento, mediante rinnovi e proroghe, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Le deduzioni eseguite sulla cauzione devono essere immediatamente integrate dalla Ditta Appaltatrice per far sì che l’importo complessivo della cauzione rimanga inalterato per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i dell’appalto. Resta salvo per il Committente l’esperimento di Fornitura eogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. In caso di rifiuto alla stipulazione del contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito, la Ditta Appaltatrice decade dall'aggiudicazione dell’appalto, fatti salvi, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteogni diritto e azione del Committente, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro compreso il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarisarcimento dei danni causati.

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Sources: Service Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia di tutti gli obblighi derivanti dal presente appalto, la ditta aggiudicataria deve costituire una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto principale, di durata pari a corrispondere quella prevista nel successivo comma 2, ricalcolato in favore ragione dell’offerta economica presentata in sede di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituragara dall’aggiudicatario. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, definitiva dovrà essere prestata con le modalità previste all’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006 e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticon scadenza alla fine del semestre successivo a quella prevista per il termine del contratto. La cauzione, quale idonea garanzia prevede degli esatti adempimenti contrattuali, potrà essere costituita anche sotto forma di fideiussione bancaria o assicurativa. In tal caso, la cauzione deve contenere, tra l’altro, la clausola della sua operatività entro 15 giorni dalla richiesta scritta dell’ASP e deve prevedere espressamente la rinuncia della alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia principale ed all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile. Qualora l’ASP, nonché l’operatività della garanzia medesima in corso di contratto, dovesse escutere, anche solo in parte, la cauzione, questa dovrà essere integrata a cura dell’appaltatore, che dovrà provvedervi, a propria cura e spese, entro e non oltre i successivi 15 giorni. L’ASP potrà escutere la cauzione anche in caso di esecuzione in danno. E’ facoltà dell’ASP adeguare l’importo della cauzione, a semplice richiesta scrittain relazione alla revisione del valore contrattuale. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i In caso di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione estensione del servizio l’importo di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestacui sopra dovrà essere integrato; in caso di inottemperanzaripetizione dello stesso dovrà essere prorogata la validità della cauzione. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituracomunque, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranon fosse stata regolarmente reintegrata dall’appaltatore.

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Sources: Capitolato Generale

Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs n.50/2016 l'Appaltatore, a garanzia degli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, cauzione definitiva di € ( /oo a mezzo polizza fidejussoria n. , rilasciata in data / /2016 dall'istituto assicurativo ridotta del 50%, essendo in possesso di certificato ISO 9001: 2008 n valido fino al , rilasciato dall'Ente Certificatore , ridotta di ulteriore 30% in quanto in possesso di certificato EMAS o ridotta di ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNISO14001, secondo quanto disposto dall’art.93 c.7 del D.Lgs 50/2016. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore comune avrà diritto di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artvalersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 c.1 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileD.Lgs 50/2016. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniqualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito e cessa di avere effetto ed è automaticamente svincolata alla emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio o comunque, per l’importo residuo, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore degli stati di fornituraavanzamento lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’artin originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 103, comma 5, La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino presente accordo e dei relativi contratti applicativi nonché delle situazioni previste dall’art.103 del D.Lgs n.50/2016 e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione dell'ultimo contratto applicativo. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà prefissato, qualora nel corso del contratto il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte di collaudo attestante essa. In caso di inottemperanza la corretta esecuzione del reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. In caso di variazioni al Contratto per effetto di Forniturasuccessivi atti di sottomissione, la medesima garanzia sarà adeguata agli importi variati.

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Sources: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Prima della stipula del contratto d’appalto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, a corrispondere in favore titolo di Soresa idonea garanzia cauzione, l’aggiudicatario dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate da prestarsi mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturapolizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati pari al 10% dell’importo netto contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la concessione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in offerta dal Fornitoreoggetto, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente indicante quale beneficiario il Comune di Barrali, dovrà prevedere la rinuncia della preventiva al beneficio di escussione del debitore principale, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 1975 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante.. Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la regolarità dell’Impresa stessa nei loro confronti. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanziacauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà durante l’esecuzione del contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, l’impresa venisse denunciata dal competente Ispettorato Regionale del Lavoro e/o A.S.L. per inadempienza ai relativi obblighi, l’Amministrazione incamererà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione.

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Sources: Concession Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’esatto e puntuale rispetto degli obblighi contrattuali il contraente ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. del dell’importo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs(euro ) pari al % dell’importo contrattuale netto ,ai sensi dell’art. 93 comma D.L.gs.n. 50/2016, rilasciata da Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore50/2016, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’operatività a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della garanzia medesima entro 15 giorniliquidazione finale, a semplice richiesta scrittasalva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaL’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, mediante rinnovi delle leggi e proroghedei regolamenti sulla tutela, per tutta la durata dell’Accordo quadro protezione, assicurazione, assistenza e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del medesimo Accordoservizio. Soresa L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere al Fornitore all’appaltatore la reintegrazione della garanzia cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestaparte; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata si effettua a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica valere sui ratei di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraprezzo da corrispondere all’appaltatore.

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Sources: Contratto d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 l’aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire la “garanzia definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’art. 93, commi 2 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 3, del D. Lgs. n. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraaggiudicazione definitiva. La cauzione è stata determinata sulla base prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei quantitativi indicati danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in offerta dal Fornitorepiù all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno da parte dell’appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dall’affidamento, con le conseguenze di legge, e coprirà l’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione deve essere mantenuta integra per tutta la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidurata della concessione. L’eventuale reintegrazione della cauzione dovrà essere effettuata dall’appaltatore entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta del Comune. La garanzia prevede deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione scritta della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorestazione appaltante. La garanzia fideiussione sarà progressivamente svincolata alla scadenza della concessione, dopo che l’Amministrazione avrà accertato che il Concessionario abbia assolto a misura dell’avanzamento dell’esecuzione tutti i suoi obblighi contrattuali, nonché riconsegnato tutti gli impianti per le pubbliche affissioni in perfetto stato d’uso. La cauzione deve essere rinnovata ed adeguata nel caso il Comune di CURNOsi avvalga della richiesta specifica di fornituraripetizione dei servizi, secondo quanto stabilito dall’artai sensi dell’art. 10363, comma 5, 5 del D. Lgs. Lgs n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere , fino alla data ad un massimo di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraulteriori 3 (tre) anni.

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Sources: Capitolato d'Oneri

Cauzione definitiva. Il 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore si impegna ed ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a corrispondere in favore dell'A.O. Moscati rilasciata da , polizza n°. , alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera gara di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracui alle premesse. 2. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o prestata per le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione finalità di cui all’art. 1957103, comma 2 1, del codice civileD. Lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, nonché l’operatività ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dell’A.O. ▇▇▇▇▇▇▇ e, pertanto, resta espressamente inteso che l’A.O. ▇▇▇▇▇▇▇ ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al presente contratto. 3. La garanzia medesima entro 15 giorni, opera nei confronti d’A.O. Moscati a semplice richiesta scrittafar data dalla sottoscrizione della Contratto. 4. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i del Contratto/i di Fornitura , e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dal medesimo contratto. Pertanto, pena la risoluzione garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di diritto del medesimo Accordoseguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 5. Soresa può richiedere Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta; in . 6. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitural’A.O. ▇▇▇▇▇▇▇ potrà dichiarare risolto il Contratto.

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Sources: Contract for the Supply of Medical Consumables and Devices

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia La cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artsarà determinata secondo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs 50/2016. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La Detta cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidovrà essere prestata prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. La garanzia prevede espressamente la definitiva dovrà prevedere: ⮚ l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’articolo 1957 , comma 2 2, del codice civile, nonché Codice Civile; ⮚ l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione scritta della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al FornitoreStazione Appaltante. La garanzia sarà copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori di manutenzioni richiesti nel corso della durata dell’accordo quadro e potrà essere progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione con le modalità previste dal citato articolo 103 c. 5 del Decreto Legislativo 50/2016, e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 e dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della richiesta specifica serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI ▇▇▇ ▇▇ ▇▇▇/▇▇▇▇▇▇▇▇, la certificazione di fornituraSistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, possono usufruire della riduzione del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturafideiussoria previste e disciplinate sempre dai predetti articoli, nonché gli ulteriori sconti previsti per legge.

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Sources: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Edile Ordinaria

Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art.103 del Codice, l’operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudi- cazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costi- tuirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93, co. 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarci- mento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del mag- gio danno verso l’appaltatore. Il Fornitore si impegna diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a corrispondere quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice. La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispon- dano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in favore via esclusiva o prevalente attività di Soresa idonea rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. L’importo netto della garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artè calcolato in percentuale sull’importo netto di aggiudicazione secondo il dispo- sto dell’art. 103 D. Lgs103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura50/2016. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal FornitoreCon riferimento all’importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ov- vero: 1) L’importo della garanzia, e coprirà del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Richiesta Specifica certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 2) Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. 3) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001. 4) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009. 5) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della nor- ma UNI ISO/TS 14067. 6) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazio- ne del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguar- dante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi ener- getici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni. 7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dal- la riduzione precedente; 8) Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” si precisa quanto segue: le suindicate riduzioni si possono ot- tenere alle seguenti condizioni: ▪ in caso di partecipazione in RTI (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di imprese di rete, il concorren- te può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; ▪ in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere costituiscono il raggruppa- mento verticale siano in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia possesso della preventiva escussione certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ra- gione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella riparti- zione dell’oggetto contrattuale all’interno del debitore principale, la rinuncia all’eccezione raggruppamento; ▪ in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 195745, comma 2 2, lett. b) e c) del codice civileCodice e di aggregazioni di impre- se di rete con organo comune e soggettività giuridica, nonché l’operatività il concorrente può godere del beneficio della riduzione della ga- ranzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La garanzia medesima entro 15 giornidefinitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, a semplice richiesta scrittanel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103 co.5 e ss. Del Codice. La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanziagaranzia stessa sarà taci- tamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro anche oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestascadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del Co- dice; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La ▪ In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costi- tuiti), la garanzia sarà progressivamente svincolata definitiva dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica pena di fornituraesclusione, secondo quanto stabilito dall’artcon espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio; ▪ In caso di consorzi di cui all’art. 10345, comma 52, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della Codice, la garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraessere presen- tata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.

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Sources: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. Ai fini della stipula della presente Convenzione, l’Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva a corrispondere in favore del Comune di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. Andria., rilasciata da , polizza n. 50/2016 , alle condizioni e nei termini e nei modi stabiliti modalità stabilite nella Lettera documentazione di invito con validità dalla data gara di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o prestata per le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione finalità di cui all’art. 1957103, comma 2 1, del codice civileD.lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni anche future, nonché l’operatività ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dell’Amministrazione Contraente e, pertanto, resta espressamente inteso che la SA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 2. La garanzia medesima entro 15 giorni, opera nei confronti della Stazione Appaltante a semplice richiesta scrittafar data dalla sottoscrizione della Convenzione. 3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura della Convenzione e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dai predetti Ordinativi di Fornitura. Pertanto, pena la risoluzione garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di diritto seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente, verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 4. In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del medesimo AccordoD.lgs. Soresa può richiedere 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs.50/2016; 5. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla richiesta; in Stazione Appaltante. 6. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, Soresa conseguirà il Comune di Andria dichiarerà risolta la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraConvenzione.

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Sources: Convenzione Per Il Servizio Di Emungimento, Trasporto E Smaltimento Del Rifiuto Liquido Denominato Percolato

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito testo vigente l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore della ATS, del 10% dell’importo contrattuale o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità dalla sino alla data di avvio delle attività affidate mediante emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le rispettive Richieste Specifiche di Forniturariduzioni previste dall’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia prevede fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigg., a semplice richiesta scrittascritta dell’ATS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, decadenza dell’affidamento. Tale garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, comunque sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordonascenti dal contratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno È facoltà dell’ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturada parte dell’ATS.

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Sources: Service Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La Ditta aggiudicataria è obbligata a corrispondere in favore costituire presso l’Azienda Sanitaria, una garanzia fideiussoria a copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex arttutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016 163/06 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera s.i.m.. E’ fatto salvo l’esperimento di invito con validità dalla data ogni altra azione a titolo di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche risarcimento danni derivante dal mancato o inesatto adempimento. L’importo della cauzione definitiva è pari al dieci per cento dell’importo complessivo di Fornituraaffidamento, al netto dell’IVA. Tale importo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva dovrà avere una validità superiore di 6 mesi rispetto alla scadenza del contratto. Ai sensi dell’art. 113 del D.lgs. 163/2006, che rimanda all’art. 75 comma 7 del medesimo decreto, l'importo della garanzia e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e coprirà lo dovrà documentare nei modi prescritti dal Disciplinare di Gara. La stessa, in qualunque forma prestata, sarà svincolata soltanto dopo che il Responsabile del procedimento avrà accertato la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticompleta e regolare esecuzione dell’appalto e liquidata ogni ragione contabile. La garanzia prevede fideiussoria, di cui al comma 1, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività nonchè l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione appaltante. Il Fornitore Con tale clausola il fideiussore si impegna a tenere valida ed efficace obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L’ammontare della cauzione sarà comunicato dall’Azienda Sanitaria e la garanziaDitta dovrà provvedere alla costituzione della stessa entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione. La mancata costituzione della cauzione entro questo termine sarà considerata come rinuncia al servizio e provocherà l’automatica risoluzione del contratto, mediante rinnovi oltre all’addebito dei danni e proroghe, delle maggiori spese per tutta la durata dell’Accordo quadro l’Azienda ULSS. La cauzione resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e del/i Contratto/i di Fornitura sarà restituita alla Ditta solo dopo l’avvenuta consegna del servizio e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntesolo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra pendenza. Qualora venisse presentata fidejussione bancaria, pena la risoluzione stessa dovrà contenere apposita clausola che ne estenda la validità fino alla presentazione di diritto liberatoria da parte del medesimo Accordobeneficiario o fino alla restituzione del titolo stesso. Soresa può richiedere al Fornitore In caso di avvalimento, la reintegrazione cauzione definitiva dovrà essere prestata a favore dell’aggiudicatario. La riduzione dell’importo della garanzia ove questa è possibile solo se l’aggiudicatario possiede il requisito della qualità, indipendentemente dal fatto che lo stesso sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in posseduto dall’impresa ausiliaria. In caso di inottemperanzaRaggruppamenti Temporanei d’Impresa, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorecauzione definitiva dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (Capogruppo). La garanzia sarà progressivamente svincolata cauzione definitiva, nel caso di prosecuzione del servizio, oltre i termini contrattuali stabiliti in sede di aggiudicazione, dovrà essere rinnovata alle stesse condizioni di cui sopra per il periodo della prosecuzione contrattuale o essere sostituita da dichiarazione della Ditta aggiudicataria da cui risulti autorizzazione all’Azienda ULSS a misura dell’avanzamento dell’esecuzione trattenere una somma pari o superiore all’importo della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione sui crediti per fatture non ancora pagate.

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Sources: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore L’I.C. prima della sottoscrizione del contratto, provvederà a versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto risultante dall’aggiudicazione. Detto deposito cauzionale è da effettuarsi in contanti presso la Tesoreria Comunale ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dalla quale dovranno risultare per iscritto i poteri di firma del sottoscrittore la cui firma dovrà essere autenticata e che dovrà contenere le seguenti clausole: • la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della somma a titolo di cauzione e pertanto è soggetta esclusivamente alle regole relative alla cauzione: essa cesserà di essere operante esclusivamente dopo la dichiarazione liberatoria da parte dell’A.C.; • la presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del premio da parte dell’I.C. o qualora sia intervenuta la sua scadenza per il protrarsi dell’affidamento dei servizi all’I.C., senza che da ciò possa derivare alcun onere per l’A.C.; • il fideiussore si impegna a corrispondere versare entro 15 giorni dalla richiesta dell’A.C. la somma costituita in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 garanzia, senza poter opporre alcuna eccezione e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante comunque sindacare le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati richieste dell’A.C., in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1944 del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 C.C. La durata della cauzione definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà essere svincolata solo dopo accertamento dell’integrale adempimento di tutti gli obblighi a carico dell’I.C. Si applica il disposto di cui al comma 2 7 dell’art. 75 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniD.Lgs. 163/2006. La cauzione, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziagaranzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in cui venisse in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni incamerata dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata A.C. a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituratutela dei propri diritti derivanti dal contratto.

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Sources: Concession Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Al momento della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà rilasciare al Comune idonea cauzione definitiva per un importo pari al 10% del valore aggiudicato da effettuarsi mediante: - contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito infruttifero presso la Tesoreria Comunale; - fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da aziende di credito o compagnie autorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia, nonché da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/9/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiFinanze. La garanzia prevede espressamente dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale (ai sensi dell’art. 1944 del Cod. Civ.) e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civileCodice.Civile; - l’impegno ad effettuare, su semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicante entro 15 giorni il versamento della somma garantita presso la tesoreria comunale. Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché l’operatività del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili al concessionario. Resta ferma la possibilità di agire per i maggiori danni. Qualora il Comune debba avvalersi della garanzia medesima cauzione, in tutto o in parte, l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 giorni, a semplice giorni dalla richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntedell’Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore contratto per inadempimento e la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconseguente decadenza nella concessione.

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Sources: Capitolato Speciale

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussoria prevista dall’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e 163/2006. Detta cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituramodalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’impresa affidataria. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche definitiva va reintegrata a mano a mano che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisu di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte Ove ciò non avvenga entro il termine di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso lettera di inottemperanzacomunicazione inviata al riguardo dal Comune, Soresa conseguirà quest’ultimo ha la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al Fornitorecontraente solamente all’atto della conclusione del contratto. La garanzia cauzione definitiva prestata sarà progressivamente svincolata a determinata nella misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica del 10% dell’importo complessivo dei canoni di fornituraconcessione offerti dal concorrente aggiudicatario in sede di gara. Il Comune utilizzerà la cauzione definitiva per l’esatto adempimento del contratto di appalto. Poiché tutti gli impegni assunti dall’impresa concorrente in sede di partecipazione alla gara (“offerta tecnica”), secondo quanto stabilito dall’art. 103diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data il mancato rispetto degli stessi comporterà la conseguente applicazione delle relative sanzioni di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracui al successivo articolo.

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Sources: Concession Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore soggetto attuatore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa), che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Istituzione fino al termine del periodo contrattuale. n. 50/2016 Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione della convenzione, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraqualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - l’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile. La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l’esecuzione del servizio. Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, nonché l’operatività la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della garanzia medesima regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il soggetto attuatore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Sources: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Prima dell’inizio del servizio, a corrispondere in favore titolo di Soresa idonea garanzia cauzione, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate da prestarsi mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturapolizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati pari al 10% dell’importo contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché delle spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante il contratto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell’art. 75 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. per fruire di tale beneficio, la ditta dovrà documentare il possesso del requisito in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisede di stipulazione del contratto. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957107 del D.L.vo 1/9/93 n. 385, comma 2 del codice civileche svolgono in via esclusiva o prevalente, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniattività di rilascio garanzie, a semplice richiesta scrittaciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaLa polizza sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, mediante rinnovi secondo le modalità previste dall’art. 113 del DLgs 163/2006 e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la previa risoluzione di diritto del medesimo Accordocontroversie in atto. Soresa può richiedere al Fornitore L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredurante l’esecuzione del contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo mancata costituzione della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante determina la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradecadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.

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Sources: Capitolato d'Onere

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a corrispondere in favore costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituranorma al 10% dell’importo contrattuale. 2. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fideiussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione. 3. Il Fornitore si impegna La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a tenere valida ed efficace la garanziafronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, mediante rinnovi e proroghefermo restando quanto previsto relativamente alle penali, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura el’applicazione delle stesse. 4. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o in parte per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dalla richiesta; in caso dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. 5. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorecui all’Art.8. 6. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artil disposto del comma 3 dell’art. 103, comma 5, 113 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura163/2006.

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Sources: Appalto Di Fornitura

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in favore di Soresa idonea pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdi cui all’art. 103 D. Lgs. n. del decreto legislativo 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturad’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale. 2. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva, e coprirà la Richiesta Specifica e/se presentata mediante fidejussione bancaria o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace c.c.. e dovrà mantenere la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, sua validità per tutta la durata dell’Accordo quadro contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e del/i Contratto/i comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di Fornitura esvincolo, comunque, sino al perfetto adempimento previo accertamento del regolare svolgimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione prestazioni da parte del Comune di diritto del medesimo AccordoSpoleto. 3. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredecurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione. 4. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione mancata costituzione della richiesta specifica garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria. 5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artcui all’art. 103, comma 5, 103 del D. Lgsd.lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Sources: Concession Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito della comunicazione di Soresa idonea aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artpari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera smi. La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di invito assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituradpr 13.2.1959, n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà deve riportare la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta del Committente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredecadenza dell’affidamento. La garanzia sarà progressivamente svincolata definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di fornituravalidità del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 103verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione in base alle risultanze del certificato di verifica di collaudo attestante conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la corretta esecuzione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del Contratto corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di Fornituracui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.

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Sources: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. La garanzia, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcopertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n. 2. 103 D. LgsAi sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitores.m.i., e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. 3. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei Servizi risultante dal relativo certificato. 4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la corretta esecuzione risarcibilità del Contratto maggior danno. 5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di Fornituravalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei Servizi nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. 6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

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Sources: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs n.50/2016 l'appaltatore, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdegli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. 50/16, cauzione definitiva di € ( /oo a mezzo polizza fidejussoria n. 50/2016 , rilasciata in data / / assicurativo dall'istituto ridotta del 50%, essendo in possesso di certificato ISO 9001: 2008 n valido fino al , rilasciato dall'Ente Certificatore , ridotta di ulteriore 30% in quanto in possesso di certificato EMAS o ridotta di ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNISO14001, secondo quanto disposto dall’art.93 c.7 del D.Lgs 50/2016. Il comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall’art. 103 c.1 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileD.Lgs 50/2016. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniqualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto ed è automaticamente svincolata alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione o di collaudo attestante provvisorio o comunque, per l’importo residuo, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la corretta esecuzione del Contratto sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore degli stati di Fornituraavanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.

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Sources: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Al momento della sottoscrizione del contratto, od in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a corrispondere in favore copertura dell’eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l’aggiudicatario documenta con le medesime modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria, l’avvenuta costituzione di Soresa idonea un deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fidejussoria, dell’importo pari al 10% dell’importo contrattuale. La mancata presentazione della garanzia definitiva nel rispetto comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Al verificarsi delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di invito con validità quindici giorni decorrenti dalla data di avvio ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte dell’Ente. L’istituto fideiussore, di cui all’art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione dell’Impresa obbligata, né può opporre l’eventuale mancato pagamento del premio. L’Ente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di Fornituraliquidazione finale. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, provvisoria e coprirà per la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giornigg., sempre a semplice richiesta scrittascritta dell’Ente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i Restano salve le azioni di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno legge nel caso in tutto cui le somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituratotalmente non dovute.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ciascun fornitore risultato idoneo all’esito della procedura in oggetto, con riferimento a corrispondere ciascun singolo lotto, ai fini della stipula dell’accordo quadro e della successiva stipulazione dei contratti applicativi dello stesso, dovrà prestare una cauzione definitiva, in favore dell’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza”; detta garanzia dovrà essere costituita entro 15 giorni dalla richiesta. Tale cauzione dovrà avere durata pari a quella dell’accordo quadro, come definita all’art. 6 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro) del presente capitolato speciale e dovrà coprire gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto tutte le obbligazioni derivanti dall’accordo quadro, nonché di tutte le obbligazioni derivanti dai singoli contratti applicativi dello stesso, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento dai suddetti obblighi, nonché del rimborso delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturasomme che l’Azienda Sanitaria abbiano eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura. La cauzione garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata nel singolo appalto specifico; verrà escussa, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’appalto specifico, in caso di mancata stipula dell’appalto specifico per fatto dell’aggiudicatario dell’accordo quadro, nonché nel caso di dichiarazioni mendaci rese per la partecipazione all’appalto specifico. L’Azienda Ulss n. 6 “Vicenza” si riserva altresì la facoltà di escutere la cauzione, per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’Appalto Specifico, nel caso di mancato o tardivo pagamento del contributo di cui all'art. 1, commi 65 e 67, della L. 23 dicembre 2005, n. 266. Il deposito cauzionale definitivo è stata determinata sulla mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda ▇.▇.▇▇. interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.).. L’ammontare del deposito è pari al 10% dell’importo aggiudicato, al netto di IVA, in base dei quantitativi indicati alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in offerta dal Fornitoreesso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo e' ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e coprirà la Richiesta Specifica lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 34, comma 1, lett. e) del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere lo costituiscono siano in relazione ai suddetti quantitativi offertipossesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 34, comma 1, del D.Lgs. n. 163/06, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia prevede espressamente potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del debitore principale, Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadeposito dovrà ritenersi svincolato, mediante rinnovi solo dopo l’esecuzione completa e prorogheregolare di tutti gli obblighi contrattuali, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo fatto salvo quanto stabilito dall’artnel citato art. 103, comma 5, 113 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraD.Lgs 163/2006.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Per Dialisi Peritoneale

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito testo vigente l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale a favore della ATS, con validità dalla sino alla data di avvio delle attività affidate mediante emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le rispettive Richieste Specifiche riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del DLgs 50/2016. L’ATS si riserva la facoltà di Fornituraesonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e alle condizioni di cui al comma 11 dell’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia prevede fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigg., a semplice richiesta scrittascritta dell’ATS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, decadenza dell’affidamento. Tale garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, comunque sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordonascenti dal contratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno È facoltà dell’ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturada parte dell’ATS.

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Sources: Service Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia della restituzione del bene in condizioni di integrità salvo il normale deperimento d’uso, del corretto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte nonché del pagamento di eventuali penali previste dal presente contratto, viene costituita, entro dieci giorni dalla stipula del contratto, un’adeguata fideiussione a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artnorma dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera pari al 10% del canone, al netto di invito con validità dalla data IVA, moltiplicato per l’intero periodo di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche durata della concessione. Entro il termine di Fornituracui al comma precedente, copia della fideiussione dovrà essere inoltrata al Comune di Ginosa. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà suddetta fideiussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente polizza assicurativa fideiussoria dovrà prevedere espressamente: a) la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché ; c) l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta del Comune di Ginosa. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in In caso di inottemperanzainosservanza delle condizioni contemplate dal presente contratto, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreil Comune appaltante potrà, di diritto, rivalersi sulla fideiussione come sopra costituita, e il concessionario sarà tenuto a reintegrarla nel termine e con le modalità che saranno all’uopo fissate. La garanzia sarà progressivamente Tale cauzione verrà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato seguito di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione dello stato dell’immobile e del Contratto di Forniturapuntuale adempimento contrattuale da parte del concessionario.

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Sources: Concession Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’appaltatore, quale esecutore del contratto, è obbligato a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire, una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussoria con le modalità indicate all’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura50/2016. La cauzione L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorerilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e coprirà della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticertificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La garanzia prevede fideiussoria di cui al comma 1, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione Comunale. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza del contratto. La polizza fideiussoria bancaria o assicurativa dovrà avere una durata pari a tenere valida ed efficace quella convenzionale. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazioni di penali o per risarcire il danno che l’Amministrazione Comunale abbia patito in corso di esecuzione del contratto. Pertanto, la garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’affidatario pena la risoluzione del contratto. L’importo della garanzia di esecuzione è comunicato dall’Amministrazione Comunale ad avvenuta aggiudicazione definitiva. La cauzione definitiva, che non dovrà prevedere clausole di estinzione automatica della garanzia, mediante rinnovi e proroghe, rimarrà vincolata per tutta la durata dell’Accordo quadro convenzionale e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino sarà svincolata e restituita al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte contraente entro il termine di 10 (dieci) 30 giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaconclusione del rapporto convenzionale, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione previo accertamento del regolare svolgimento del servizio da parte della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraDirezione Lavori.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Prima della stipula del contratto d’appalto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, a corrispondere in favore titolo di Soresa idonea garanzia cauzione, l’aggiudicatario dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate da prestarsi mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturapolizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati pari al 10% dell’importo netto contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la concessione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in offerta dal Fornitoreoggetto, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente indicante quale beneficiaria il Comune di Serrenti, dovrà prevedere la rinuncia della preventiva al beneficio di escussione del debitore principale, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 1975 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante, la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. Il Fornitore si impegna 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a tenere valida ed efficace semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la garanziaregolarità dell’Impresa stessa nei loro confronti. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro parte, durante l’esecuzione del contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, l’impresa venisse denunciata dal competente Ispettorato Reg.le del Lavoro e/o A.S.L. per inadempienza ai relativi obblighi, l’▇▇▇.▇▇ darà corso alla prosecuzione dei pagamenti previsti dal contratto ed al rimborso dell’eventuale cauzione soltanto dietro autorizzazione dell’Ispettorato stesso e l’impresa non potrà opporre alcuna eccezione e pretesa di somme a qualsiasi titolo, per il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraritardato pagamento o rimborso.

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Sources: Capitolato d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del Codice, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidel Comune. La garanzia prevede espressamente ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) con estensione per ulteriori dodici mesi nel caso in cui il Comune eserciti la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione facolta di cui all’art. 195757, comma 2 co. 5 lett b) del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi Codice e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) q u i n d i c i giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreil Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’Appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il Comune ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di emissione risoluzione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracontratto.

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Sources: Servizio Di Informazione Ed Accoglienza Turistica

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta integrale esecuzione a corrispondere perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore medesimo ha consegnato al Committente la seguente garanzia definitiva: …………….. L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in favore cui l’Appaltatore consegnerà al garante l’originale della fideiussione, restituito dal Committente, con annotazione di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura svincolo e, comunquein ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione successivamente all’emissione del certificato di verifica di collaudo attestante conformità. L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la corretta esecuzione cauzione di cui il Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo ”Risoluzione del Contratto di Fornitura– Clausola Risolutiva Espressa”.

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Sources: Contract for Supply of Vans for Road Service

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere Ciascun fornitore risultato idoneo all’esito della procedura per l’aggiudicazione dell’Accordo Quadro, ai fini della stipulazione del medesimo Accordo e dei contratti conseguenti, dovrà prestare una garanzia definitiva in favore dell’Azienda ULSS n. 8 Berica, sotto forma di Soresa idonea deposito cauzionale o di fideiussione, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 103 del D.lgs n. 50/2016. Tale garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni dovrà essere costituita entro 15 giorni dalla richiesta e dovrà avere durata pari a quella dell’accordo quadro, come definita all’art. 2 (Durata e decorrenza dell’Accordo Quadro). La garanzia potrà essere costituita sotto forma di fideiussione o cauzione, a scelta dell’offerente, secondo le modalità previste dall’art. 93, commi 2, 3,4, 5,6 del D.lgs n. 50/2016. In caso di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione dell’impresa obbligata, ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione 1944 del debitore principalecodice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima cc. e l’impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace L’ammontare della cauzione è pari al 10% dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanziagaranzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, mediante rinnovi l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo della cauzione è suscettibile di riduzione nei casi e proroghenei limiti indicati all’art. 93, comma 7, D.lgs n. 50/2016. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà produrre copia dichiarata conforme all’originale, ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, delle certificazioni che attestino il possesso del requisito che giustifica la riduzione. In caso di partecipazione in RTI e/o Consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45 comma 2, lett. e) del D.Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. In caso di partecipazione in Consorzi di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016, i requisiti per tutta la durata dell’Accordo quadro il godimento della riduzione devono essere posseduti e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può certificati direttamente dal Consorzio.- L’Azienda ULSS potrà richiedere al Fornitore soggetto aggiudicatario o qualificato la reintegrazione della garanzia garanzia, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte, in conseguenza di prelievi effettuati dalla stazione appaltante per i fatti sopra indicati; in caso di inottemperanza entro il termine di 10 (dieci) 15 giorni dalla dal ricevimento della richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore, salva la facoltà per l’Azienda ULSS di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). La mancata costituzione della garanzia nel termine sopra indicato comporterà la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraregolare esecuzione.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Sistemi Di Neurostimolazione Cerebrale Profonda

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia prestare cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti s.m.e.i. nella Lettera di invito con validità misura del 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato per tutta la relativa durata, del risarcimento del danno derivante da inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dei maggiori oneri conseguenti che l’Azienda avesse eventualmente sostenuto per fatto dell’appaltatore o per inadempimento o cattiva esecuzione degli obblighi derivanti. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, nel termine che sarà comunicato dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di FornituraStazione appaltante. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artsopra sarà svincolata entro 90 giorni dal termine della scadenza del contratto e risolta ogni eventuale contestazione o pendenza. 1957Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di assumere gli oneri del presente appalto o rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, comma 2 del codice civilel’Azienda potrà, nonché l’operatività in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questi, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione definitiva. Resta salvo per l’Azienda l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse insufficiente. Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziao per qualsiasi altra causa, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino l’appaltatore dovrà provvedere al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dalla dal ricevimento della relativa richiesta; . Agli operatori economici in caso possesso di inottemperanzacertificazione serie UNI EN ISO 9000, Soresa conseguirà ai sensi dell’art. 93 del D.lgs. 50/2016 s.m.e.i., è consentita la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione riduzione del 50% dell’importo della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione definitiva.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore concessionario all’atto della stipulazione della convenzione sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva pari all’importo complessivo del contratto, oltre iva se applicabile. La cauzione in questione si impegna intende a corrispondere in favore garanzia dell’adempimento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 tutte le obbligazioni assunte e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituradel risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertia copertura anche delle penali se elevate. La garanzia prevede dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Catanzaro” e intestate al concorrente. Nel caso la polizza sia rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, nonché l’operatività che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, dovrà essere allegata in copia l’autorizzazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi convenzione e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreconvenzione. La garanzia sarà progressivamente svincolata dovrà essere immediatamente reintegrata da parte dell’aggiudicatario qualora, in fase di esecuzione della convenzione, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione seguito di ritardi o altre inadempienze/penalità elevate. Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconvenzione.

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Sources: Concessione d'Uso

Cauzione definitiva. Il 1. Ai fini della stipula del presente Contratto, il Fornitore si impegna ha prestato la cauzione definitiva a corrispondere in favore di Soresa idonea CAV Spa numero , rilasciata da _ , per una somma garantita di Euro (Euro /00) ed alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse; la cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 103 D. Lgs1938 del cod. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraciv. La nascenti dall’esecuzione del Contratto; in particolare, la cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta garantisce: a. tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti di CAV Spa e coprirà pertanto resta espressamente inteso che CAV Spa hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo; b. la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertistipula del Contratto di Gestione dei Diritti di Proprietà Intellettuale qualora il prototipo oggetto del presente contratto sia validato. 2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia opera nei confronti di CAV Spa e a far data dalla sottoscrizione del Contratto. 3. In ogni caso il garante è liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da CAV Spa. 4. Qualora l’ammontare della preventiva escussione del debitore principalecauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957o per qualsiasi altra causa, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino dovrà provvedere al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraeffettuata da CAV Spa.

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Sources: Contratto Di Sviluppo Sperimentale

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Al momento della sottoscrizione del contratto, od in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a corrispondere in favore copertura dell’eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l’aggiudicatario documenta con le medesime modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria, l’avvenuta costituzione di Soresa idonea un deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fidejussoria dell’importo pari al 10% dell’importo contrattuale. La mancata presentazione della garanzia definitiva nel rispetto comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Al verificarsi delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di invito con validità quindici giorni decorrenti dalla data di avvio ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte dell’Ente. L’istituto fideiussore, di cui all’art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione dell’Impresa obbligata, né può opporre l’eventuale mancato pagamento del premio. L’Ente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di Fornituraliquidazione finale. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, provvisoria e coprirà per la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giornigg., sempre a semplice richiesta scrittascritta dell’Ente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i Restano salve le azioni di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno legge nel caso in tutto cui le somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituratotalmente non dovute.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dall’Appaltatore con la stipula del presente Contratto, l’Appaltatore medesimo ha prestato una cauzione definitiva pari ad un importo di € [ ] [ ] , mediante la stipula di una fideiussione rilasciata in data [ ] da [ ]. Tale cauzione è rilasciata a corrispondere prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore della Cassa a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codice Civile, nascenti dal presente Contratto, ivi inclusa l’escussione per l’applicazione delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertipenali. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, opera per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura del presente Contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dal medesimo; pertanto, pena le garanzie saranno svincolate, senza corresponsione di alcun interesse, al termine del contratto, purché non sussistano contestazioni di parte, sia accertata la risoluzione di diritto conformità del medesimo Accordoservizio oggetto del presente affidamento e la regolarità retributiva e contributiva dei lavoratori impiegati, nel rispetto del comma 5 dell’art. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovesse ridursi per qualsiasi causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla richiesta; in Cassa. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica CNPADC ha facoltà di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data dichiarare risolto di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradiritto il presente Contratto.

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Sources: Service Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’adempimento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità tutti gli obblighi del contratto, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento degli obblighi stessi, deve essere versata dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraditta, all’atto della stipulazione del contratto, apposita cauzione pari al 10 % del valore del contratto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorepuò essere costituita con le modalità richiamate dall’art. 6 della legge 10 dicembre 1981, n. 741, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione cioè mediante fideiussione bancaria ovvero polizza assicurativa, rilasciata da imprese di assicurazioni regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni, ai suddetti quantitativi offertisensi del testo unico delle leggi sull’esercizio di assicurazioni private approvato con D.P.R. 13 febbraio 1959, n. 449. La garanzia prevede Nel caso detta cauzione venga costituita mediante fidejussione, l’istituto garante dovrà espressamente la rinuncia della dichiarare: a. di aver preso visione del presente avviso; b. di rinunciare al termine semestrale previsto dall’art. 1957 del c.c. ed alla preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione garantito; c. di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché assicurare l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta del Comune; d. di obbligarsi a versare al committente entro 30 giorni dalla sua semplice richiesta, la somma garantita o la minor somma richiesta dal Comune; e. di mantenere la validità della fidejussione fino alla restituzione dell’originale o dichiarazione liberatoria del Comune. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Tale cauzione garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la garanzia, mediante rinnovi e proroghedurata del contratto, per tutta fatto della ditta, a causa dell’inadempimento o cattiva esecuzione del contratto. Resta salvo, per il Comune, l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i cauzione risultasse insufficiente. La ditta è obbligata a reintegrare la cauzione, di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno cui il Comune abbia dovuto avvalersi in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in durante l’esecuzione del contratto. In caso di inottemperanzainadempienza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorecauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese della ditta, prelevandone l’importo dal finanziamento riconosciuto e previo avviso scritto da comunicare alla ditta. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale dopo che sia stata accertata la sussistenza di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data tutti i presupposti di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituralegge per procedere in tal senso.

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Sources: Service Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore Qualora previsto dal bando/lettera d’invito, a garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento, l’Appaltatore è tenuto a prestare cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio di Publiacqua S.p.A., dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, Publiacqua S.p.A. si impegna a corrispondere in favore riserva la facoltà di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante domandare all’impresa le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica necessarie integrazioni e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione modificazioni al contenuto della polizza. L’importo della garanzia è pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale; l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai suddetti quantitativi offertiquali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, deve essere segnalato il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia prevede fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà determina la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredecadenza dall'affidamento e l'acquisizione della eventuale cauzione provvisoria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione copre: a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; b) le maggiori spese sostenute nel caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore; c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati nell’esecuzione del contratto. La validità della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva cauzione deve permanere fino alla data di emissione del al certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione regolare esecuzione. L’appaltatore deve provvedere a trasmettere copia della quietanza del Contratto di Forniturarinnovo del premio ad ogni scadenza dello stesso.

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Sources: Capitolato Generale Forniture

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artL’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura50/2016, è obbligata a prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ramo cauzioni o a mezzo fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957, comma 2 107 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniD.Lgs. 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a semplice richiesta scrittaciò autorizzati dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica. Il Fornitore La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono contenere le clausole di cui al comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaapplicano inoltre i commi 2, mediante rinnovi 3 e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto 4 del medesimo Accordosuccitato art. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore103. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di Fornituraritardi o inadempienze da parte dell’aggiudicataria. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Il soggetto garante è tenuto a comunicare all’assicurato l’eventuale mancata corresponsione del premio annuale qualora la garanzia venisse fornita tramite polizza assicurativa.

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Sources: Capitolato Speciale

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Anteriormente alla stipula del contratto, il Concessionario è obbligato, ai sensi dell’art. 103 del d.lgs. 50/2016 a corrispondere costituire apposita garanzia fideiussoria pari al 10% del valore dell’investimento. La cauzione definitiva potrà essere prestata anche mediante polizza fideiussoria di pari importo rilasciata da società assicuratrice ovvero istituto bancario all’uopo autorizzato e contenente la clausola di pagamento a prima richiesta in favore del Concedente, in caso d’inadempienza del Concessionario. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera emissione del certificato di invito con validità collaudo provvisorio, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/deve essere trasmessa al Concedente almeno dieci giorni prima della consegna dell’area. Le fideiussioni bancarie o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione polizze assicurative di cui innanzi, ai suddetti quantitativi offertisensi dell’art. La garanzia prevede 103 del d.lgs. 50/2016, dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 co. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta del Concedente, con la precisazione che il mancato adempimento degli obblighi scaturenti dall’aggiudicazione e dal progetto esecutivo, potrà comportare, in assenza del contratto, l’incameramento della cauzione da parte del Concedente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaSono fatte salve le riduzioni di cui all’art. 93, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5co. 7, del D. Lgsd.lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Sources: Project Financing Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artaggiudicazione del servizio, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 n.50/2016 e s.m.i.. Tale cauzione può essere ridotta nei termini casi e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità previsti dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituranormativa vigente. La cauzione è stata determinata sulla base definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in cui viene approvato il Certificato di Regolare Esecuzione da parte del Responsabile del Procedimento, previa verifica del DURC restando comunque convenuto che la stessa potrà restare in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidiritti degli eventuali creditori. La garanzia prevede espressamente la rinuncia cauzione stessa potrà essere incamerata dalla Stazione Appaltante in caso di inottemperanza o inadempienza contrattuale nei modi e termini previsti dalla Legge. Qualora l’appaltatore dovesse dare disdetta al contratto prima della preventiva escussione del debitore principalescadenza convenuta, l’Amministrazione Comunale potrà rivalersi sulla cauzione addebitando all’inadempiente, a titolo di penale, la rinuncia all’eccezione maggiore spesa derivante dall’assegnazione dei servizi ad altra ditta, fino alla scadenza naturale del contratto. È facoltà della Stazione Appaltante di cui all’artdisporre della cauzione definitiva. 1957La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, comma 2 del codice civiledal risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza anche solo parziale degli obblighi contrattuali. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria Autorità della cauzione per le spese dei lavori, da eseguirsi d’ufficio, nonché l’operatività per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto. Tale potere verrà esercitato incamerando parzialmente o totalmente l’importo della garanzia medesima entro 15 giornicauzione. Ove durante l’espletamento del servizio, il deposito cauzionale citato andasse per qualsiasi causa soggetto a diminuzione, l’impresa deve reintegrarlo, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaavviso del Comune entro 10 giorni, mediante rinnovi sotto pena di risoluzione immediata del contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i senza pregiudizio di Fornitura e, comunque, sino ogni altra azione che potesse aspettare al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraComune.

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Sources: Appalto Del Servizio Di Gestione Dei Servizi Cimiteriali

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artL’Impresa, come previsto dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini smi e nei modi stabiliti nella Lettera come esplicitato all’art. 19 del CSA, ha presentato idonea cauzione definitiva emessa da - Agenzia di invito - n. - con validità dalla data firma autenticata dell’assicuratore dal Notaio di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura(All. ) - a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali e della regolare esecuzione dell’appalto in oggetto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati garantisce l’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto; l’eventuale risarcimento di danni, nonché il rimborso delle somme che l’Università dovesse eventualmente sostenere per fatto dell’Impresa a causa di inadempimento o cattiva esecuzione dell’appalto. Resta salvo per l’Università l'esperimento di ogni altra azione nel caso in offerta dal Fornitore, e coprirà cui la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa cauzione risultasse insufficiente. L’Impresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente essere obbligata a reintegrare la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione cauzione di cui all’art. 1957l'Università dovesse valersi, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inadempienza la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorecauzione potrà essere reintegrata d'ufficio a spese dell’Impresa. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica cauzione resterà vincolata, con le modalità previste dei testi di fornitura▇▇▇▇▇, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione emis- sione del certificato di verifica collaudo o del certificato di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraregolare esecuzione.

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Sources: Contract

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi compreso il pagamento del canone, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, il concessionario deve costituire una cauzione pari al 10% dell’importo complessivo del canone relativo a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante tutte le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraannualità, così come risultante dall’esito concorsuale. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorefideiussione deve avere validità per tutto il periodo contrattuale, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione sua operatività a prima richiesta e con l’obbligo per il garante di cui all’artversare la somma garantita entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi. 1957La fideiussione deve inoltre prevedere che il Foro competente, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzacontroversia con il beneficiario, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreè esclusivamente quello di Oristano. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento fideiussione dispiegherà comunque efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della richiesta specifica cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante concedente. Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative: a) mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016385/1993; b) mediante fidejussione assicurativa prestata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturautilizzo.

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Sources: Concessione in Gestione

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere ha corrisposto in favore di Soresa idonea garanzia definitiva pari ad € 22.410,00 nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Test Antigenici Rapidi

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del Codice, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidella stazione appaltante. La garanzia prevede espressamente ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) con estensione per ulteriori dodici mesi nel caso in cui la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, stazione appaltante eserciti la rinuncia all’eccezione facoltà di cui all’art. 195757, comma 2 co. 5 lett b) del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi Codice e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della stazione appaltante, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorestazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’Appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è 13 svincolato secondo la normativa vigente. La stazione appaltante ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di emissione risoluzione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracontratto.

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Sources: Appalto Per Il Servizio Di Recupero Della Frazione Verde Dei Rifiuti Urbani

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa L’Aggiudicatario dovrà costituire, al momento della stipula del contratto, idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdi importo pari al 10% del valore stimato complessivo (o valore stimato di ogni singolo lotto aggiudicato) secondo le condizioni e le modalità di cui all’art. 103 D. Lgs113 del D.Lgs. n. 50/2016 163/06 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitores.m.i., e coprirà la Richiesta Specifica e/tramite polizza assicurativa o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede fideiussione bancaria prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta cauzione potrà essere svincolata, a tenere valida ed efficace cura e spese dell’Aggiudicatario, a chiusura del rapporto, sempre che non sussistono pretese di credito dell’ Università per fatti addebitabili allo stesso, accertata la garanziacompleta e regolare esecuzione dell’appalto. La predetta cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento, mediante rinnovi e prorogheda parte dell’Aggiudicatario di tutte le obbligazioni del contratto, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena nonché del rimborso delle somme che l’Università avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso del contratto. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione, qualora la risoluzione di diritto del medesimo Accordocauzione fosse insufficiente. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno L’Aggiudicatario sarà tenuto in ogni momento ad integrare detto deposito cauzionale qualora esso venisse in tutto o in parte entro il termine utilizzato a titolo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso rimborso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarisarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. La Ditta Appaltatrice dovrà prestare cauzione definitiva di durata pari a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e quella del contratto nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante previsti dall’art. 93, commi 2 e 3 D.lgs 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le rispettive Richieste Specifiche di Fornituramodalità dall’art.103 del medesimo decreto. Tale cauzione dovrà essere prestata all’atto della stipulazione del contratto. 2. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche la fidejussione resteranno vincolate per tutta la durata del contratto a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che Soresa il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per coattiva esecuzione delle forniture da parte della Ditta Appaltatrice a causa di inadempimento dell’obbligazione. 3. Il Comune potrà emettere attingere al deposito cauzionale, mediante prelievo diretto, se la Ditta Appaltatrice non provvederà al pagamento delle penali o non farà fronte alle obbligazioni a suo carico. 4. Fatto salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in relazione ai suddetti quantitativi offerticui la cauzione risultasse insufficiente, il gestore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto. 5. La garanzia prevede cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale. 6. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’art.1957, secondo comma 2 del codice civile, Codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturascritta dell’Amministrazione.

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Sources: Capitolato Speciale

Cauzione definitiva. Il Ai fini della stipula del presente Contratto ed a garanzia dell’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si impegna ha prestato una cauzione definitiva a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ARCA rilasciata alle condizioni e nei termini e nei modi stabiliti modalità stabilite nella Lettera documentazione di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituragara. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. nascenti dall’esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti di ARCA, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche pertanto resta espressamente inteso che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertil’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione opera nei confronti di ARCA a far data dalla sottoscrizione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artContratto. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della La garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del Contratto, e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dallo stesso. Pertanto, pena la risoluzione garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di diritto del medesimo Accordoseguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Soresa può richiedere In particolare, l’Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta percento) dell’importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente all’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali (certificati di regolare esecuzione, ovvero, fatture quietanzate). Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato dall’Amministrazione con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Amministrazione. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitural’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto.

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Sources: Professional Services

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A titolo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione, come richiesto ai sensi del’art. 103 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed a garanzia dei patti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 2.000.000,00 a me zodi garanzia fideiu ▇▇▇▇▇ n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 01.000031876 rilasciata da S2C spa. Il fornitore in caso di invito con prolungamento, si impegna aprorogare la poli za fideiu ▇▇▇▇▇ per l’importo proporzionato alnuovo periodo di validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracontrattuale. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è stata determinata prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Aziende Sanitarie intere sate hanno diritto di rivalersi dire tamente sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica cauzione e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisula emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidove se ridursi per effe to dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scrittao per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i sarà svincolato e restituito ala Ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato a certato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di Fornitura esua spettanza, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranonché eventuali penali che dove sero e sere applicate.

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Sources: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea L’Appaltatore, per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex arta sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, da calcolarsi nelle percentuali stabilite dall'articolo 103, comma 1, del D.Lgs. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertialla percentuale di ribasso offerto in sede di aggiudicazione. La Tale garanzia prevede espressamente fideiussoria, come stabilito dal citato 103, deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957all'art.1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Società appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la L'importo della garanzia, mediante rinnovi e proroghedel suo eventuale rinnovo, può essere ridotto nelle percentuali indicate dall’articolo 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 qualora il concorrente sia in possesso dei requisiti prescritti dal medesimo comma 7. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione dovrà essere valida per tutta la durata dell’Accordo quadro delle attività e del/i Contratto/i sarà svincolata, previa verifica e accettazione da parte dell’ Amministrazione appaltante, delle attività svolte. La garanzia sarà, pertanto, svincolata sola a seguito della piena ed esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina l’annullamento dell’aggiudicazione e la decadenza dell’affidamento. Nel caso di Fornitura einadempienze contrattuali, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione il Comune avrà diritto di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione valersi di propria autorità della garanzia ove questa sia venuta meno cauzione come sopra prestata ed inoltre l’appaltatore dovrà reintegrarla – nel termine che gli sarà prefisso – qualora l’Ente appaltante abbia dovuto valersi di essa in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, durante l’esecuzione del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracontratto.

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Sources: Rettifica Determinazione

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito dell’aggiudicazione definitiva l'appaltatore deve prestare una cauzione nella misura del 10% (dieci per cento) dell’importo totale netto di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artaggiudicazione, salvo la maggiorazione prevista dall’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura113 del Codice degli Appalti. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati provvisoria prestata in offerta dal Fornitoresede di gara. Tale cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, dovrà essere incondizionata e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale e la loro operatività – entro 15 giorni - su semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale, la rinuncia all’eccezione nonché della decadenza di cui all’art. 19571957 Codice Civile fino alla conclusione del rapporto contrattuale. La garanzia fideiussoria copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali o per l’esecuzione d’ufficio dei servizi non espletati dall’aggiudicatario nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’esecuzione dell’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L’Amministrazione comunale avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fideiussoria per l’applicazione delle stesse, salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Fermo quanto previsto dal comma 2 3 dell’art. 113 del codice civileD.Lgs. 163/2006, nonché l’operatività qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidovesse ridursi, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorestazione appaltante. La garanzia sarà fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione pari al venticinque percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato all’emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Le modalità di collaudo attestante svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la corretta esecuzione gestione del Contratto di Fornituracontratto.

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Sources: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, la Ditta aggiudicataria del servizio è tenuta a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artprevista dall'art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 a sua scelta, sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore3, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidello stesso decreto. La garanzia prevede espressamente è fissata nella misura del 10 per cento dell’importo contrattuale ed in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la rinuncia della preventiva escussione del debitore principalegaranzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, la rinuncia all’eccezione l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Alla garanzia di cui all’art. 1957al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 2 7 del codice civileD.Lgs. 50/2016, nonché l’operatività per la garanzia provvisoria. La mancata costituzione della garanzia medesima entro 15 giornidi cui al comma 1 determina la decadenza dell’affidamento, a semplice richiesta scrittacon successiva aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaLa garanzia fideiussoria è mantenuta, mediante rinnovi e proroghenell’ammontare stabilito, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i del contratto. Essa pertanto va reintegrata mano a mano che su di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto essa l’Amministrazione opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte Ove ciò non avvenga entro il termine di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso lettera di inottemperanzacomunicazione inviata al riguardo dall’Amministrazione, Soresa conseguirà quest’ultima ha la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica facoltà di forniturarisolvere il contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 103con le conseguenze previste, comma 5per i casi di risoluzione, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradal presente Capitolato.

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Sources: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell’adempimento di tutti gli oneri ed obblighi del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni, l’Aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva (detta garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 definitiva) secondo gli importi e modalità previsti dall’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertin.50/2016. La garanzia prevede definitiva può essere presentata, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, sotto forma di cauzione o fideiussione, rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia ove questa sia venuta meno entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione. Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro il termine di 10 (dieci) venti giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa. La garanzia sarà progressivamente cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’Aggiudicatario in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica provvedimento di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasvincolo.

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Sources: Concession Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria a corrispondere in favore titolo di Soresa idonea cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale a garanzia definitiva nel rispetto dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti e delle prescrizioni ex artobbligazioni derivanti dal presente capitolato per un ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia prevede espressamente fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del codice civile2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante » prevista dall’art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Fornitore deposito cauzionale definitivo dovrà avere efficacia fino alla scadenza del periodo di garanzia di 36 mesi richiesti dal presente capitolato o di quello integrativo indicato dal concorrente in sede di “offerta tecnica”; tuttavia l’efficacia si impegna intende prorogata qualora, oltre tale termine, fossero pendenti controversie tra l’Amministrazione e la Ditta aggiudicataria. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione viene prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. L’Amministrazione ha il diritto di diritto valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei ▇▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ garanzia ove questa fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia venuta meno in tutto stata incamerata, parzialmente o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestatotalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inottemperanza la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del ▇▇▇▇▇▇▇▇▇.▇▇ mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l’appalto al Fornitoreconcorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103113, comma 54, del D. Lgsd.lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura163/2006.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Un Edificio in Legno Lamellare

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore L’aggiudicatario dell’appalto, al momento della stipula dei songoli contratti applicativi, dovrà costituire una cauzione definitiva (rilasciata da banche, intermediari finanziari o compagnie di Soresa idonea assicurazione) ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto di cui al successivo par. 18, nella misura del 10% dell'importo complessivo del singolo contratto applicativo, o alla diversa misura disposta dal medesimo art. 11 per l’ipotesi di ribasso sul Criterio D.1 di cui al par. 6 superiore al 10%. La misura della garanzia definitiva nel rispetto è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui il fornitore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle prescrizioni ex artnorme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 103 Nel caso di concorrente plurisoggettivo, il beneficio di cui al precedente comma può essere concesso solo se tutte le imprese che compongono il concorrente si trovano nella situazione di cui al precedente comma. È espressamente esclusa l’applicazione alla presente procedura degli ulteriori benefici riduttivi di cui all’art. 93, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non trovando applicazione nei termini settori speciali in cui opera GS Rail le disposizioni di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e nei modi stabiliti nella Lettera s.m.i.. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a GS Rail tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa committente accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di invito con validità dalla data gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche natura economico patrimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi, si rende noto fin da ora che l’Assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: - Indice di Forniturasolvibilità non inferiore a 1,2; - Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare; - Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare. La cauzione mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione con conseguente comunicazione all’▇.▇.▇▇., per l’eventuale inserimento dell’annotazione sul casellario a carico del soggetto cui l’aggiudicazione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertirevocata. La garanzia prevede espressamente non potrà essere svincolata prima del termine finale di esecuzione del Contratto. In ogni caso, lo svincolo dovrà essere richiesto a cura dell’Appaltatore e potrà avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata da GS Rail attestante l’avvenuta constatazione da parte di questa dell’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni assunte dallo stesso. La suddetta garanzia è soggetta a riduzione progressiva secondo le previsioni dell’art. 11, co. 4, delle Condizioni Generali di Contratto di cui al successivo Par. 18. Fermo restando quanto sopra, la garanzia definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione conforme allo schema Allegato 8 al presente Disciplinare e prevedendo espressamente: - la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia; - l’obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o l’efficacia della garanzia; - l’escussione a semplice richiesta; - l’espressa rinuncia da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione del garante alla possibilità di cui all’artfar valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore; - il pagamento della garanzia medesima somma garantita entro 15 giorni, a semplice giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia; - l’inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto inadempienza dell’appaltatore nei confronti del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituragarante.

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Sources: Accordo Quadro Di Lavori Di Manutenzione Straordinaria

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere 1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in favore di Soresa idonea pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdi cui all’art. 103 D. Lgs. n. del decreto legislativo 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturad’importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale. 2. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva, e coprirà la Richiesta Specifica e/se presentata mediante fidejussione bancaria o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace c.c.. e dovrà mantenere la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, sua validità per tutta la durata dell’Accordo quadro contrattuale e del/i Contratto/i comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di Fornitura esvincolo, comunqueprevio accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto. 3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Affidatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sul corrispettivo a lui spettante. 4. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione mancata costituzione della richiesta specifica garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria. 5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artcui all’art. 103, comma 5, 103 del D. Lgsd.lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.

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Sources: Service Agreement

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore prestare cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. 163/2006 nella misura del 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente capitolato per tutta la relativa durata, del risarcimento del danno derivante da inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché dei maggiori oneri conseguenti che la ASL avesse eventualmente sostenuto per fatto dell’appaltatore o per inadempimento o ancora cattiva esecuzione degli obblighi derivanti. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria ovvero polizza assicurativa, entro il termine perentorio di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura15 giorni dal ricevimento della comunicazione dell’avvenuto affidamento. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artsopra sarà svincolata entro 90 giorni dal termine della scadenza del contratto e risolta ogni eventuale contestazione o pendenza. 1957Nel caso in cui l’aggiudicatario rifiutasse di assumere gli oneri del presente appalto o rifiutasse di eseguire il servizio o trascurasse in modo grave l’adempimento degli obblighi previsti dal presente capitolato, comma 2 del codice civilequesta ASL potrà, nonché l’operatività in pieno diritto, risolvere ogni rapporto con lo stesso, a maggiori spese di questi, con diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all’incameramento della cauzione definitiva. Resta salvo per la ASL l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la somma risultasse insufficiente. Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziao per qualsiasi altra causa, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino l’appaltatore dovrà provvedere al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dalla dal ricevimento della relativa richiesta; . Agli operatori economici in caso possesso di inottemperanzacertificazione serie UNI EN ISO 9000, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreai sensi dell’art. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 10375, comma 57, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo D.Lgs 163/2006, è consentita la riduzione del 50% dell’importo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione definitiva.

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Sources: Capitolato Speciale Per Affidamento Servizi Di Supporto Assistenziale E Di Ausiliariato

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte Ditta aggiudicataria deve costituire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in lavorativi dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale definitivo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di inottemperanzaaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al Fornitore20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Il costo relativo alla cauzione è a carico della Ditta Aggiudicataria. Lo svincolo della cauzione definitiva avrà luogo solo a perfetta esecuzione del contratto d’appalto accertata da parte di Sardegna Ricerche per il tramite di apposito collaudo finale eseguito nel rispetto delle procedure interne di Sardegna Ricerche effettuato entro 60 giorni dal termine del periodo contrattuale. La cauzione è stabilita a garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’adempimento da parte della richiesta specifica Ditta Aggiudicataria di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione tutte le Obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di Fornituraogni danno eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. Qualora la Ditta Aggiudicataria incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, Sardegna Ricerche provvederà all'incameramento della cauzione definitiva senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritto alcuno.

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Sources: Fornitura Di Una Camera Bianca

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A seguito della comunicazione di aggiudicazione ed a corrispondere garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto di fornitura, l’aggiudicatario è tenuto a costituire nei termini di cui agli adempimenti sopra descritti una cauzione definitiva, in favore della Stazione Appaltante, di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artimporto pari al 10% dell’importo complessivo aggiudicato, IVA esclusa, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Tale deposito dovrà inoltre prevedere espressamente quanto previsto dal comma 4 dell’art. 103 D. Lgsdel citato decreto. n. 50/2016 In caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Il deposito cauzionale definitivo sarà restituito alla ditta aggiudicataria su domanda della stessa dopo 90 (novanta) giorni dalla fine del periodo contrattuale e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturasempre che non vi siano contestazioni in atto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La definitiva si intende costituita a garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione dell’adempimento di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civiletutti gli obblighi derivanti dalla fornitura, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornidel rimborso delle somme pagate in più dagli I.F.O. per conto del fornitore inadempiente, a semplice richiesta scrittasalvo l’esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace fornitore è tenuto in ogni momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la garanziacauzione qualora questa, mediante rinnovi e proroghe, per tutta durante la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa fornitura sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine o tutta utilizzata a titolo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso rimborso o di inottemperanzarisarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Le eventuali spese per lo svincolo del deposito cauzionale saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasia provvisori che definitivi.

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Sources: Noleggio Di Un Sistema Ebus Eus

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è obbligato a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché ; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante la corretta l’avvenuta esecuzione del Contratto servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di Fornituraescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.

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Sources: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Bombole Di Ossigeno Medico

Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L'Appaltatore è obbligato a corrispondere in favore costituire una garanzia fideiussoria quale cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria sia bancaria che assicurativa. In caso di Soresa idonea aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera fideiussoria è aumentata di invito con validità dalla data tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche 2 punti percentuali per ogni punto di Fornituraribasso superiore al 20%. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fideiussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione L’importo della garanzia ove questa sia venuta meno , e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per l’offerente al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale sistema l’offerente, in tutto o in parte entro sede di offerta, dovrà segnalare il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorepossesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La Lo svincolo della garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito fideiussoria è disciplinato dall’art. 103, 103 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva deve permanere fino determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraregolare esecuzione.

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Sources: Capitolato Di Fornitura