Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Aghi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Aghi, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Aghi
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Filtranti, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Filtranti, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Filtranti
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante la corretta l’avvenuta esecuzione del Contratto servizio/fornitura (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di Fornituraescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Uniformi E Accessori, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Minibus E Autocarri, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carrelli Elevatori
Cauzione definitiva. Il 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore si impegna ed ai fini della stipula del presente Contratto , il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a corrispondere in favore dell'AO Moscati rilasciata da , polizza n°. , alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera gara di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o prestata per le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione finalità di cui all’art. 1957103, comma 2 1, del codice civileD.Lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni anche future, nonché l’operatività ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dell’AO Moscati e, pertanto, resta espressamente inteso che l’AO moscati ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al presente contratto
2. La garanzia medesima entro 15 giorni, opera nei confronti d’AO Moscati a semplice richiesta scrittafar data dalla sottoscrizione della Contratto
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i del Contratto/i di Fornitura , e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dal medesimo contratto. Pertanto, pena la risoluzione garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di diritto del medesimo Accordoseguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. Soresa può richiedere Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta; in ..
5. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.l’AO Moscati potrà dichiarare risolto il Contratto
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Samples: Fornitura Di Apparecchiature E Servizi, Fornitura Del Sistema Informativo Di Laboratorio Analisi E Di Anatomia Patologica, Contract
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. La garanzia, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcopertura degli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante n.
2. 103 D. LgsAi sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitores.m.i., e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore.
3. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la corretta esecuzione risarcibilità del Contratto maggior danno.
5. L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di Fornituravalersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore.
6. L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
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Samples: Contratto Di Appalto, Contratto Di Appalto, Contract for the Construction of Funeral Chapels
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante la corretta l’avvenuta esecuzione del Contratto servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di Fornituraescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tende Esoscheletro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Tende Esoscheletro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Moduli Di Potabilizzazione Delle Acque
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario,al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro è obbligato a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcostituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti 50/2016, l’importo della garanzia è fissato nella Lettera misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di Fornituraribasso. La cauzione Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidi due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia prevede fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. A norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si impegna determinerà eventualmente a tenere valida ed efficace contrarre e la garanziaregolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, mediante rinnovi e proroghenonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di Fornitura eemissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, sino al perfetto adempimento la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle obbligazioni assunteleggi e dei regolamenti sulla tutela, pena la risoluzione protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all’esecutore di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la procedere alla reintegrazione della garanzia ove cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanzainottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’artin originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 103L’ammontare residuo, comma 5pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino , alla data di emissione del certificato di verifica collaudo (o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro. Attesa la corretta possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del Contratto successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di Fornituraaffidamento medesimo. Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. Si precisa che, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Appalto Per Lavori Di Manutenzione
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è obbligato a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché ; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta regolare esecuzione della fornitura (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di escussione parziale la corretta esecuzione reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del Contratto di Fornituracodice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiali
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artda calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. 103 D. LgsContestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. n. 50/2016 93, commi 6 e nei termini 9 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’art.1957, c.2 del c.c. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittadella Stazione Appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Qualora l’aggiudicatario non versi la garanziacauzione definitiva nel termine stabilito, mediante rinnovi la stazione appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e proroghe, rivalersi sull’aggiudicatario per tutta la le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntepronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreaumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La garanzia sarà progressivamente cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituraalla scadenza del contratto, secondo quanto stabilito dall’artprevia acquisizione del mod. 103DURC da parte degli enti assicurativi, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.
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Samples: Service Agreement, Service Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito testo vigente l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale a favore della ATS, con validità dalla sino alla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche emissione del certificato di Fornituracollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, L’ATS si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertialle condizioni di cui al comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia prevede fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigg., a semplice richiesta scrittascritta dell’ATS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, decadenza dell’affidamento. Tale garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, comunque sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordonascenti dal contratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno È facoltà dell’ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturada parte dell’ATS.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere Ai sensi dell’art. 103, comma 1 , del D.Lgs n.50/2016, al momento della stipulazione del contratto l’appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell’importo contrattuale .Nel caso di ribasso superiore al 10% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, in favore caso di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera ribasso superiore al 20%, l’aumento è di invito con validità dalla data due punti percentuali per ogni punto di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraribasso superiore al 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati provvisoria da parte dell’Ente appaltante. In tal caso l’appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere graduatoria. Le stazioni appalatanti hanno diritto di valersi della cauzione in relazione ai suddetti quantitativi offertitutti i casi previsti a citato articolo. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo previsto all’art. 1957103 c. 9. Nel caso di inadempienze contrattuali, comma 2 del codice civilel’ente appaltante avrà diritto di valersi della cauzione come sopra prestata ed inoltre l’appaltatore dovrà reintegrarla, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorninel termine che gli sarà prefissato, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i qualora l’ente appaltante abbia dovuto valersi di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno essa in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredurante l’esecuzione del contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione avere effetto soltanto dopo 90 giorni dall’approvazione del certificato di verifica Regolare Esecuzione e dopo che l’appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di collaudo attestante tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la corretta esecuzione mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del Contratto lavoro. In assenza di Fornituratali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall’appaltante fino all’adempimento delle condizioni suddette.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La ditta aggiudicataria, a corrispondere garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 50/2016. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di invito con validità dalla data 15 giorni dal ricevimento della lettera di avvio delle attività affidate mediante richiesta dell’Azienda Xxxx interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le rispettive Richieste Specifiche azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). L'importo sarà ridotto su richiesta dell’aggiudicatario ai sensi di Fornituraquanto disposto all’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e coprirà la Richiesta Specifica lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere lo costituiscono siano in relazione ai suddetti quantitativi offertipossesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia prevede espressamente potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del debitore principale, Codice Civile nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadeposito dovrà ritenersi svincolato, mediante rinnovi solo dopo l’esecuzione completa e prorogheregolare di tutti gli obblighi contrattuali, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo fatto salvo quanto stabilito dall’artnel citato art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconformità.
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Samples: Servizio Di Trasporto, Servizio Di Trasporto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa e delle Aziende Sanitarie idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà le Amministrazioni Contraenti potranno emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ossigeno Liquido, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Ossigeno Liquido Al Domicilio Dei Pazienti Covid 19
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di Soresa eventuali danni e l’applicazione di penali, il Broker dovrà presentare idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione resa ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel d.lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturasmi, in favore della stazione appaltante. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal FornitoreIn particolare, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del 2,del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La cauzione dovrà mantenere la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, sua validità per tutta la durata dell’Accordo quadro contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e del/i Contratto/i comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di Fornitura esvincolo, comunqueprevio accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte dell’ente stesso. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e comporta da parte della Città metropolitana di Venezia l’acquisizione della cauzione provvisoria, sino al perfetto adempimento con l’applicazione delle obbligazioni assuntesanzioni di legge, pena con la risoluzione facoltà di diritto del medesimo Accordoprocedere allo scorrimento della graduatoria. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione Qualora sia prestata con deposito in contanti il versamento dovrà avvenire sul ccb intestato alla Città metropolitana di Venezia codice IBAN XX00X 00000 00000 000000000000, che sarà considerato infruttifero. Qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o in parte per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 15 (dieciquindici) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta specifica effettuata dalla Città metropolitana di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artVenezia. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data È fatto salvo l’esperimento di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante ogni altra azione nel caso in cui la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.
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Samples: Brokerage Service Agreement, Brokerage Service Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia della piena ed esatta esecuzione degli obblighi assunti, l’affidatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e fidejussoria nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione modalità di cui all’art. 1957113 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 40, comma 2 7 del codice civile, nonché l’operatività della D.Lgs 163/2006 la cauzione definitiva sarà ridotta del 50%. In caso di RTI la cauzione dovrà essere sottoscritta almeno dalla mandataria ed intestata al RTI. La cauzione definitiva è prestata a garanzia medesima entro 15 giornidell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Resta all’Amministrazione comunale la facoltà di rivalersi, a semplice richiesta scrittasuo insindacabile giudizio, sull’ammontare del deposito cauzionale di cui sopra nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte col contratto, ivi incluse quelle derivanti da interventi sostitutivi da eseguirsi d’ufficio a causa di inadempienze dell’affidatario. Il Fornitore si impegna medesimo è obbligato a tenere valida ed efficace reintegrare la garanziacauzione di cui l’Ente appaltante abbia dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredurante l’esecuzione del contratto. La garanzia cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione decorrere dal raggiungimento di un importo delle prestazioni eseguite, nel limite massimo previste per legge. Lo svincolo sarà automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna alla Compagnia garante, secondo quanto stabilito dall’artda parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento servizi, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle percentuali del servizio eseguito. 103La parte restante della cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione previa approvazione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta regolare esecuzione del Contratto di Fornituraservizio.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito della comunicazione di Soresa idonea aggiudicazione definitiva dell’appalto, l’Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artin conformità, nei modi, forme e importi, di cui all’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera ss.mm.ii. L’importo della cauzione può essere ridotto al 5% dell’importo contrattuale in virtù del possesso della certificazione del sistema di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in offerta dal Fornitoreseguito ad istanza dell’Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, previa verifica della conformità delle prestazioni svolte e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere della non sussistenza di contenzioso in relazione ai suddetti quantitativi offertiatto con il Comune di Imola. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principaleIn caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la rinuncia all’eccezione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dell’Ente committente. L’Ente committente è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui all’artdiventasse creditrice nei riguardi dell’Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. 1957Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, comma 2 del codice civilel’Appaltatore è obbligato, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorninel termine di 10 giorni naturali consecutivi, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace reintegrare la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntecauzione stessa, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata contratto a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradiscrezione dell’Ente committente.
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Samples: Determinazione a Contrarre, Appalto Di Servizi Culturali
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito della comunicazione di Soresa idonea aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva nel rispetto pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016. La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà deve riportare la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta del Committente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredecadenza dell’affidamento. La garanzia sarà progressivamente svincolata definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di fornituravalidità del contratto, secondo quanto stabilito dall’art. 103verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione in base alle risultanze del certificato di verifica di collaudo attestante conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la corretta esecuzione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del Contratto corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di Fornituracui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale, Cessione Di Rifiuti
Cauzione definitiva. Il Fornitore A garanzia dell’ esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, al momento della sottoscrizione del contratto e/ o in caso di consegna ad urgenza dei lavori, l’aggiudicatario documenta l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo (garanzia fidejussoria) ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che è fissato nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Alla garanzia di cui al presente articolo si impegna a corrispondere applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 comma 7 , per la garanzia provvisoria. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Dlgs n. 50/2016, è fatto obbligo all’aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in favore tutto o in parte In particolare l’Amministrazione della S. A. potrà avvalersi di Soresa idonea tale garanzia definitiva per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle prescrizioni ex leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori (art. 103 D. Lgscomma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016). La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e nei termini l’incameramento della cauzione provvisoria prestata esclusivamente ai sensi e nei modi stabiliti nella Lettera previsti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (art. 103 comma 3 del D.Lgs. 50/2016). Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di invito con validità quindici giorni decorrenti dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche ricezione di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, atto unilaterale scritto e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidocumentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento. La garanzia prevede fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziascritta della stazione appaltante La suddetta garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, mediante rinnovi e proroghein corso di opera, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura eessa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestastazione appaltante; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inottemperanza la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica Restano salve le azioni di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore
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Samples: Determinazione Dirigenziale a Contrarre, Request for Quotation
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Farmacista Collaboratore ha depositato idonea garanzia resa ai sensi dell’art. 103 del Codice in favore del Comune, pari al 10% del valore del contratto e conforme allo schema tipo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. cui al D.M. del 19 gennaio 2018, n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore31, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidel Ministero dello Sviluppo Economico. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune beneficiario, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Farmacista Collaboratore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreil Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte del Farmacista Collaboratore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il Comune ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di emissione risoluzione del certificato contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracui al presente contratto.
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Samples: Contratto Libero Professionale Per l'Attività Di Farmacista, Contratto Libero Professionale
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La Ditta aggiudicataria, a corrispondere garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 50/2016. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di invito con validità dalla data 15 giorni dal ricevimento della lettera di avvio delle attività affidate mediante richiesta dell’Azienda Xxxx interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le rispettive Richieste Specifiche azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). L'importo sarà ridotto su richiesta dell’aggiudicatario ai sensi di Fornituraquanto disposto all’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e coprirà la Richiesta Specifica lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere lo costituiscono siano in relazione ai suddetti quantitativi offertipossesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia prevede espressamente potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del debitore principale, Codice Civile nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadeposito dovrà ritenersi svincolato, mediante rinnovi solo dopo l’esecuzione completa e prorogheregolare di tutti gli obblighi contrattuali, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo fatto salvo quanto stabilito dall’artnel citato art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconformità.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale Per L’erogazione Di Un Servizio Di Help Desk
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di Soresa idonea contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturafidejussoria del 10% dell’importo dell’appalto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà mancata costituzione della garanzia determinerà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertirevoca dell’affidamento. La garanzia prevede espressamente polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la rinuncia durata dell’appalto e sino alla certificazione del Committente circa la regolarità della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione fornitura. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 195775, comma 2 3 del codice civileD.Lgs. 163/06, nonché l’operatività non è ammessa fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della garanzia medesima entro 15 giornicomunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto. Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Publiacqua per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato dal committente, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoregara stessa. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradanni eventuali.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto, Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Mascherine Ffp2
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artLa Ditta aggiudicataria dovrà presentare, prima della fornitura, cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs113 del D.Lgs. n. 50/2016 163/2006, pari al 10% dell’importo complessivo aggiudicato, entro e nei termini non oltre 15 giorni dal ricevimento della richiesta, che verrà formulata dall’ASL n° 4 di Lanusei successivamente all’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva. Tale cauzione deve essere costituita preferibilmente con una delle seguenti modalità: ❑ Fideiussione bancaria; ❑ Polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata. Detta cauzione dovrà contenere e nei modi stabiliti nella Lettera prevedere le seguenti garanzie:
a. L’impegno della banca o della Compagnia di invito Assicurazione a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta dell’A.S.L. n°4 di Lanusei e con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 19571944 del Cod. Civile;
b. La validità fino alla completa esecuzione dell’impegno contrattuale, comma 2 ogni eccezione esclusa e lo svincolo solo dietro la restituzione dell’originale della cauzione stessa. La ditta sarà obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’Azienda Sanitaria avesse dovuto avvalersi, in tutto od in parte, durante l’esecuzione del codice civilecontratto. La cauzione definitiva, nonché l’operatività in qualunque forma presentata, deve coprire l’intero periodo di validità del contratto, detta cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. Lo svincolo della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice cauzione anzidetta sarà disposto da questa Amministrazione appaltante su espressa richiesta scrittadella Ditta. Il Fornitore si impegna deposito cauzionale è dato a tenere valida ed efficace la garanziagaranzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i del risarcimento di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni assunte, pena medesime. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione risultasse insufficiente.
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Samples: Capitolato Speciale Di Gara, Capitolato Speciale Di Gara
Cauzione definitiva. La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’ARCS che poi provvederà alla stipula del contratto. Il Fornitore si impegna deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artscelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (art 103 del D.Lgs. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini s.m.i.). Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con dovrà avere validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituranon inferiore alla durata del contratto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fidejussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C., nonché l’operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta dell’ARCS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaLa mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, mediante rinnovi da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e proroghepotrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, per tutta la durata dell’Accordo quadro salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della cauzione definitiva mezzo lettera e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordoche il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in In caso di inottemperanzainadempimenti contrattuali, Soresa conseguirà l’ARCS esercita la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data risarcimento danni e imputazione di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.
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Samples: Condizioni Generali Di Fornitura, General Supply Conditions
Cauzione definitiva. Il 1. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali di cui all’art. 6, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore si impegna a corrispondere in favore dovrà costituire, ai fini dell’emissione del DOCUMENTO DI STIPULA e dei CONTRATTI ATTUATIVI ad esso allegati, un deposito cauzionale definitivo – riferito sia al CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB sia al CONTRATTO ATTUATIVO AGCM secondo una delle modalità e nelle forme di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgsdel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo massimo contrattuale (di ciascun contratto), ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 dell’art. 103 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, salva riduzione dell’importo della garanzia nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera casi previsti dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l’AGCM provvederà all’eventuale incameramento totale o parziale della cauzione definitiva anche (nel caso di invito con validità dalla data incameramento della cauzione per entrambi i CONTRATTI ATTUATIVI) o solo (nel caso di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La incameramento parziale della cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia ad un unico CONTRATTO ATTUATIVO) a favore della preventiva escussione CONSOB, fermo l’obbligo del debitore principale, la rinuncia all’eccezione Fornitore di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività procedere alla reintegrazione della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura cauzione stessa immediatamente e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntenel termine di 15 giorni liberi dalla data di ricevimento della comunicazione, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore cauzione nel caso in cui la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno CONSOB abbia dovuto valersene, in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà durante la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituravigenza contrattuale.
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Samples: Capitolato Speciale, Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dalla stipula dell’accordo quadro oggetto di gara e dell’eventuale risarcimento danni, l’Aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 secondo gli importi e modalità previsti dall’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera n.50/2016. Considerato che l’appalto si basa su un accordo quadro si definisce che l’Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo offerto in sede di invito con validità dalla data negoziazione, al netto dell’IVA, tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracui all’art.106 del D.Lgs. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore385/1993, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art.1944, la rinuncia all’eccezione secondo comma del C.C., delle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2 1945 del codice civile, nonché Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione. Il Fornitore Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Qualora l’Amministrazione si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro il termine di 10 (dieci) venti giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa. La garanzia sarà progressivamente cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’Aggiudicatario in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica provvedimento di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasvincolo.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vestiario Da Lavoro, Accordo Quadro Per La Fornitura Di Vestiario Da Divisa
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere 17.1 L’Aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve prestare la cauzione definitiva, inviata in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex modalità telematica e firmata digitalmente così come descritto al precedente art. 103 D. Lgs7, riferita all’importo dell’intero contratto il cui ammontare è calcolato ai sensi dell’art. n. 50/2016 103, D.lgs.50/16, secondo le prescrizioni indicate nella lettera di richiesta dei documenti prodromici alla stipula del contratto.
17.1.1 Nel caso in cui trattasi di gara finalizzata alla conclusione di Accordo Quadro, potrà essere prevista – oltre alla costituzione della cauzione definitiva riferita all’Accordo Quadro in se - anche l’eventuale costituzione di ulteriori depositi cauzionali a garanzia degli impegni assunti con la sottoscrizione dei successivi e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera eventuali contratti applicativi.
17.2 Il documento attestante la cauzione deve essere sottoscritto con firma autenticata da colui o da coloro che hanno i poteri per impegnare il Garante, ferma restando la facoltà di invito con validità dalla data autocertificazione.
17.3 L’Aggiudicatario, che sia in possesso di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione un requisito di cui al punto 7.3, ha facoltà di costituire la cauzione con le riduzioni previste all’art. 195793 comma 7 del Codice, comma 2 del codice civilese in possesso delle certificazioni/documenti indicati nel medesimo articolo.
17.3.1 Il beneficio di cui al precedente punto 17.3, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti R.T.I. o Consorzio Ordinario di Concorrenti è concesso esclusivamente nel caso in cui tutte le Imprese riunite o che intendano riunirsi siano in possesso di uno dei requisiti di cui al Fornitoreprecedente punto 7.3.
17.4 La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento. La garanzia sarà progressivamente stessa cessa di avere effetto e viene svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103previsto dal Capitolato Speciale, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasolo quando sia risolta ogni eventuale contestazione o controversia.
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Samples: Disciplinary Regulations and Contractual Norms, Disciplinary and Contractual Regulations for Tenders
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La cauzione definitiva verrà prestata a corrispondere in favore garanzia dell’adempimento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto tutte le obbligazioni dell’appaltatore, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. obbligazioni stesse ed è disciplinata come disposto dall’art.103 del D.Lgs 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituras.m.i. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, deve riportare la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della garanzia medesima preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, gg. a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore Tale deposito è costituito a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall’appaltatore in particolare si impegna richiamano: - sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore di uno o più servizi; - impiego di personale non sufficiente a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garantire il livello di efficienza e proroghequalità dei servizi; - risoluzione contrattuale. Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per tutta qualsiasi motivi, l’appaltatore è tenuta a reintegrare la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura somma del deposito entro 30 giorni. Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntea quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’appaltatore. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, pena questo incorrerà nell’automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall’Amministrazione comunale. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la risoluzione di diritto del medesimo Accordodecadenza dell’aggiudicazione. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione L’importo della garanzia ove questa sia venuta meno è ridotto, ai sensi dell’art. 93 c. 7 D.Lgs 50/2016, del 50%, oltre eventuali riduzioni, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare al deposito, in tutto originale o in parte entro il termine copia autenticata da autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraqualità.
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Samples: Capitolato d'Onere, Capitolato d'Onere
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell’adempimento di tutti gli oneri ed obblighi del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni, l’Aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva (detta garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 definitiva) secondo gli importi e modalità previsti dall’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertin.50/2016. La garanzia prevede definitiva può essere presentata, con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, sotto forma di cauzione o fideiussione, rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia ove questa sia venuta meno entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione. Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Qualora l’Amministrazione si avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro il termine di 10 (dieci) venti giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa. La garanzia sarà progressivamente cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’Aggiudicatario in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica provvedimento di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasvincolo.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere 1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’Affidatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in favore di Soresa idonea pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdi cui all’art. 103 D. Lgs. n. del decreto legislativo 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturad’importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale.
2. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva, e coprirà la Richiesta Specifica e/se presentata mediante fidejussione bancaria o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace c.c.. e dovrà mantenere la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, sua validità per tutta la durata dell’Accordo quadro contrattuale e del/i Contratto/i comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di Fornitura esvincolo, comunqueprevio accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte del Comune di Spoleto.
3. In caso di decurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’Affidatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sul corrispettivo a lui spettante.
4. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione mancata costituzione della richiesta specifica garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artcui all’art. 103, comma 5, 103 del D. Lgsd.lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussoria prevista dall’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e 163/2006. Detta cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituramodalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’impresa affidataria. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche definitiva va reintegrata a mano a mano che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisu di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte Ove ciò non avvenga entro il termine di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso lettera di inottemperanzacomunicazione inviata al riguardo dal Comune, Soresa conseguirà quest’ultimo ha la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al Fornitorecontraente solamente all’atto della conclusione del contratto. La garanzia cauzione definitiva prestata sarà progressivamente svincolata a determinata nella misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica del 10% dell’importo complessivo dei canoni di fornituraconcessione offerti dal concorrente aggiudicatario in sede di gara. Il Comune utilizzerà la cauzione definitiva per l’esatto adempimento del contratto di appalto. Poiché tutti gli impegni assunti dall’impresa concorrente in sede di partecipazione alla gara (“offerta tecnica”), secondo quanto stabilito dall’art. 103diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data il mancato rispetto degli stessi comporterà la conseguente applicazione delle relative sanzioni di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracui al successivo articolo.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore soggetto attuatore dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa), che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore dell’Istituzione fino al termine del periodo contrattuale. n. 50/2016 Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione della convenzione, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraqualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - l’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile. La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l’esecuzione del servizio. Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, nonché l’operatività la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della garanzia medesima regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, il soggetto attuatore deve provvedere al reintegro entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Samples: Capitolato Speciale D’appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Prima dell’inizio del servizio, a corrispondere in favore titolo di Soresa idonea garanzia cauzione, la Ditta aggiudicataria dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate da prestarsi mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturapolizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati pari al 10% dell’importo contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché delle spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante il contratto, a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell’art. 75 del D.L.vo 163/2006 e s.m.i. per fruire di tale beneficio, la ditta dovrà documentare il possesso del requisito in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisede di stipulazione del contratto. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione cauzione potrà essere costituita mediante polizza fidejussoria bancaria o assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate o da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957107 del D.L.vo 1/9/93 n. 385, comma 2 del codice civileche svolgono in via esclusiva o prevalente, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniattività di rilascio garanzie, a semplice richiesta scrittaciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaLa polizza sarà svincolata alla ditta alla scadenza del contratto, mediante rinnovi secondo le modalità previste dall’art. 113 del DLgs 163/2006 e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro cessa di avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione dopo che sia intervenuto favorevolmente il controllo definitivo e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la previa risoluzione di diritto del medesimo Accordocontroversie in atto. Soresa può richiedere al Fornitore L’aggiudicataria è obbligata a reintegrare la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno cauzione di cui l’ente avesse dovuto avvalersi in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredurante l’esecuzione del contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo mancata costituzione della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante determina la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradecadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria.
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Samples: Capitolato d'Onere
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati definitiva sarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103, comma 1 del Decreto Legislativo n. 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. Si precisa che in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/mancanza della cauzione o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertinel caso di presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla Stazione Appaltante non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia prevede espressamente definitiva dovrà prevedere : - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato collaudo o Certificato di verifica Regolare Esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal succitato articolo 103 del D.Lgs. n. 50/2016. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016, le Imprese alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di collaudo attestante la corretta esecuzione Sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del Contratto di Fornitura50% e delle ulteriori riduzioni, anche cumulabili, previste sempre al citato comma 7 rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dall’art. 93 e dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L'Appaltatore è obbligato a corrispondere in favore costituire una garanzia fideiussoria quale cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, mediante polizza fideiussoria sia bancaria che assicurativa. In caso di Soresa idonea aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera fideiussoria è aumentata di invito con validità dalla data tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche 2 punti percentuali per ogni punto di Fornituraribasso superiore al 20%. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fideiussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione L’importo della garanzia ove questa sia venuta meno , e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per l’offerente al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Per fruire di tale sistema l’offerente, in tutto o in parte entro sede di offerta, dovrà segnalare il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorepossesso del requisito e documentarlo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La Lo svincolo della garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito fideiussoria è disciplinato dall’art. 103, 103 comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva deve permanere fino determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara da parte della stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraregolare esecuzione.
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Samples: Capitolato Di Fornitura
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’appaltatore deve costituire, secondo le modalità di cui al precedente punto A, una cauzione a corrispondere garanzia degli oneri e danni conseguenti al mancato od inesatto adempimento del contratto. La cauzione definitiva sarà eguale al 10% dell’importo di appalto stipulato in favore contratto (IVA esclusa). In caso di Soresa idonea ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20% l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva nel è progressivamente svincolata secondo le modalità indicate nell'art. 34, comma 2 della l.r.12/96 e successive modifiche. La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Regione prima della data fissata per la stipulazione del contratto. La mancata presentazione comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria di cui al precedente punto B). La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto d'appalto e da eventuali contratti di subappalto o cottimo e del risarcimento dei danni conseguenti all'inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera cessa di invito con validità avere effetto solo dalla data di avvio accettazione delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione opere di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività 17 della garanzia medesima entro 15 giornil.r. n. 12/96 e successive modifiche ed integrazioni ovvero trascorsi novanta giorni dalla data di ultimazione dei lavori senza che l'Amministrazione abbia provveduto all'avvio delle operazioni di collaudo. Resta convenuto che anche quando, a semplice richiesta scrittaseguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi della Regione alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio della Regione, all’uopo sufficiente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, L'Amministrazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto del medesimo Accordodi valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Soresa L'amministrazione appaltante può richiedere al Fornitore all'appaltatore la reintegrazione della garanzia cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestaparte; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a misura dell’avanzamento dell’esecuzione far parte della richiesta specifica cauzione definitiva, riducendo di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturauguale ammontare il versamento necessario.
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Samples: Construction Contract
Cauzione definitiva. Il Fornitore del servizio è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 113 del Codice in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si impegna intende a corrispondere garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in favore possesso della certificazione del sistema di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artqualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. 103 D. LgsPer fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella Lettera lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticomunicazione dell’aggiudicazione provvisoria. La garanzia prevede dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante. Il Fornitore si impegna deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a tenere valida ed efficace ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione o le polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – via Filosofi,87 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la garanziaquale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, mediante rinnovi sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni e proroghele polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, per tutta la durata dell’Accordo quadro dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i Contrattosoggetto/i firmatario/i il titolo di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordogaranzia. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al FornitoreVUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata Nel caso in cui tale detta cauzione sia costituita con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, tale deposito dovrà essere effettuato presso il C/C n. 000000880005, ABI 06165, CAB 21713, Cassa di Risparmio di Foligno – Tesoreria, intestato a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraValle Umbra Servizi S.p.a.
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Samples: Contact Center Service Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Prima della stipula del contratto, l’I.A. aggiudicataria dovrà prestare cauzione, in misura pari al 10% dell’importo complessivo della concessione, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel dell’integrale rispetto delle prescrizioni ex art. degli obblighi contrattuali secondo quanto previsto dall’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di FornituraLgs 50/2016. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorepotrà essere prestata mediante deposito di denaro contante o fidejussione bancaria o assicurativa di pari importo; la fidejussione, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione. Alla cauzione definitiva dovrà essere allegata copia fotostatica del documento d’identità del soggetto firmatario la fideiussione ed una dichiarazione del direttore della banca o direttore di agenzia dalla quale risultino gli estremi della procura in base alla quale l’agente firma la suddetta polizza. Il Fornitore deposito cauzionale è svincolato e restituito all’I.A. solo a conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Resta salvo per l’A.C. l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’I.A. è obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’A.C. si impegna a tenere valida ed efficace la garanziasia dovuto avvalere, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine parte, durante l’esecuzione del contratto. L’importo della cauzione è precisato nella lettera di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorecomunicazione dell’aggiudicazione della presente concessione. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione mancata costituzione della richiesta specifica di fornituracauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’A.C., secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante che aggiudica la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconcessione al concorrente che segue nella graduatoria.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L‘affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento dell’affidamento, a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti, una cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artda calcolarsi nella misura del 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 103 D. Lgs117 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. N. 36/2023 La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà dovrà essere costituita con la Richiesta Specifica e/prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertida altre primarie imprese di assicurazioni. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principaleIn particolare, la rinuncia all’eccezione cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di cui all’artpenali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziao per qualsiasi altra causa, mediante rinnovi e proroghel’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARPAT. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreinadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto il contratto. La garanzia cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà progressivamente svincolata restituita al contraente soltanto a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica conclusione di fornituratale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante conformità finale. In caso di risoluzione del contratto l’affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la corretta esecuzione facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del Contratto maggior danno in caso di Fornituradeposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
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Samples: Procedura Negoziata Senza Bando
Cauzione definitiva. Il A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore si impegna con la stipula del Contratto, il Fornitore medesimo ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, dovrà prestare una cauzione definitiva pari al 10% (diecipercento) del Corrispettivo annuo Contrattuale per il quale è risultato aggiudicatario, mediante la stipula di una garanzia fideiussoria. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a corrispondere ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto percentuale di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell’art. 75 del D.Lgs. 163/2006, l’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, il Fornitore segnala, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti. Tale cauzione, rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, deve prevedere la rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principaleAmministrazione Contraente, la rinuncia all’eccezione alla eccezione di cui all’artall’Art. 1957, 1957 comma 2 del codice civileCod. Civ., nonché nonchè l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante. Il Fornitore si impegna In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a tenere valida ed efficace la garanziafronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, mediante rinnovi pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione Comunale, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti della Amministrazione Comunale a far data dalla sottoscrizione del Contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro dello stesso, e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordocontrattuali. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione Qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o in parte per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraAmministrazione Contraente.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06, è costituita mediante FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a corrispondere in favore reintegrare la cauzione per la parte di Soresa idonea cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06 e s.m.i., nella garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione FER, nonché che è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della Codice Civile. Nella garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradisposto esclusivamente da FER, secondo quanto stabilito dall’artdi seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. 103, comma 5, La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del D. Lgsperiodo di garanzia e previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraLo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
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Samples: Construction Contract
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Broker è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussoria, costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 50/2016, di invito ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo del servizio oggetto di contratto determinato in accordo alle previsioni dell’art. 4 del presente capitolato con validità dalla data l’applicazione delle provvigioni offerte. Alla garanzia di avvio delle attività affidate mediante cui al presente articolo si applicano tutte le rispettive Richieste Specifiche di Forniturariduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione è stata determinata sulla base viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse . Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoresoggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche con espressa dichiarazione che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiessa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte di SIVE. La garanzia prevede Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché civile e l’operatività della garanzia medesima cauzione stessa entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte di SIVE sarà rilasciata entro 6 mesi dal termine del servizio ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Broker degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti del proprio personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la garanziacauzione potrà essere incamerata, mediante rinnovi e proroghetotalmente o parzialmente, da SIVE. Resta salva, per tutta SIVE, la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i facoltà di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituragaranzia.
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Samples: Brokerage Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La Ditta aggiudicataria è tenuta a corrispondere in favore prestare cauzioni definitive commisurate all’importo dell’affidamento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artciascun Comune committente valevoli per l’intera durata del contratto ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera ssmm. a garanzia dell’esatto adempimento di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate ogni vincolo previsto dai contratti. Detta cauzione dovrà essere costituita mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturapolizza fidejussoria, assicurativa o bancaria. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fideiussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta del Soggetto committente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, La cauzione resterà vincolata per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto, a garanzia della corretta e del/i Contratto/i regolare esecuzione di Fornitura etutti gli obblighi e impegni assunti dalla ditta aggiudicataria dell’appalto come stabiliti dal presente capitolato e a garanzia contro eventuali danni di qualsiasi natura provocati dalla ditta. Nel caso in cui la suddetta cauzione subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte della stazione appaltante, comunque, sino la ditta deve provvedere al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione reintegro della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore15 giorni. La cauzione sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e di credito, oltre che di eventuali altre pendenze. La mancata costituzione della predetta garanzia sarà progressivamente svincolata determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per tutte le altre condizioni e modalità si fa espresso rinvio a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artprevisto all’art. 103, comma 5, 103 del D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura50/2016 ed al contratto.
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Samples: Fornitura Di Carburanti
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’Appaltatore è obbligato a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcostituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti l’importo della garanzia è fissato nella Lettera misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di Fornituraribasso. La cauzione Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidi due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia prevede fideiussoria che, a scelta dell’Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaLa sottoscrizione del garante dovrà, mediante rinnovi e proroghealtresì, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i Contratto/i poteri di Fornitura efirma del garante medesimo. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, sino al perfetto adempimento la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle obbligazioni assunteleggi e dei regolamenti sulla tutela, pena la risoluzione di diritto protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la D.lgs n.50/2016, è fatto obbligo all’Appaltatore procedere alla reintegrazione della garanzia ove cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanzainottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero contratto, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’art. 103in originale o in copia autentica, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di verifica collaudo (o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione) dell’intero contratto. Lo svincolo della cauzione resta subordinato all’esito positivo degli accertamenti previsti al successivo ART. 35, in ordine alla regolarità dell’appaltatore rispetto ai sinistri derivanti da difetto di sorveglianza, ovvero omesso pronto intervento e/o manutenzione previsti in appalto. Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa perla quale la corretta esecuzione del Contratto di Fornituragaranzia è prestata.
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Samples: Construction Contract
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del Codice, in favore di Soresa idonea Capitale Lavoro S.p.A.. La garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ha validità temporale pari alla durata del contratto (24 mesi) e nei termini dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte di Capitale Lavoro S.p.A., con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati controversia, sorte in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta di Capitale Lavoro S.p.A. qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al FornitoreCapitale Lavoro S.p.A. ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’Appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranormativa vigente.
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Samples: Contratto Di Servizi Di Sorveglianza
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, prima della stipula della convenzione, il concessionario deve costituire una cauzione definitiva in favore del Comune di Soresa idonea Sarmato di importo pari al 10% del valore della concessione (fatte comunque salve la riduzione del 50% in caso di associazioni, microimprese, piccole e medie imprese, nonché le eventuali ulteriori riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016), sotto forma di cauzione o fideiussione. Alla cauzione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraprovvisoria. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali assunte e del risarcimento dei quantitativi indicati in offerta danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiComune. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principaleIn particolare, la rinuncia all’eccezione cauzione definitiva garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura penali e, comunquepertanto, sino resta espressamente inteso che il Comune ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione definitiva. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il concessionario deve provvedere al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 30 (diecitrenta) giorni dalla richiesta; in dal ricevimento della relativa richiesta indirizzata dal Comune. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Soresa conseguirà il Comune ha facoltà di dichiarare risolta la reintegrazione trattenendo convenzione e la cauzione definitiva verrà escussa nella misura intera. Trova inoltre applicazione quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreprevisto dal successivo art. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura53.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito testo vigente l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale a favore della ATS, con validità dalla sino alla data di avvio delle attività affidate mediante emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le rispettive Richieste Specifiche riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. L’ATS si riserva la facoltà di Fornituraesonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e alle condizioni di cui al comma 11 dell’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia prevede fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigg., a semplice richiesta scrittascritta dell’ATS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, decadenza dell’affidamento. Tale garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, comunque sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordonascenti dal contratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno È facoltà dell’ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturada parte dell’ATS.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € _ (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del Codice, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidell’Amministrazione. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi contratto (12 mesi) e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Amministrazione qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorel’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’Appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Amministrazione ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali e nei casi di emissione risoluzione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracontratto.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Anteriormente alla stipulazione del contratto, l’O.E.A. deve prestare a corrispondere in favore garanzia di Soresa idonea garanzia una buona ed efficiente esecuzione del Capitolato e dell’adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto, una cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera pari al 10% del prezzo di invito con validità dalla data aggiudicazione da effettuare mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da Compagnia di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di FornituraAssicurazione debitamente autorizzata valevole per tutta la durata dell’appalto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati cauzione, se prestata mediante fidejussione bancaria, deve riportare necessariamente le seguenti clausole: “La presente fidejussione sarà valida ed operante sino alla data in offerta cui codesta Spett.le Amministrazione rilascerà il nulla osta allo svincolo per cessata pendenza a carico della ditta garantita. Resta inteso che la fidejussione di cui trattasi, si intende rilasciata alla espressa condizione che l’eventuale credito a favore del Comune di Erba sia versato dal Fornitorefidejussore dietro semplice richiesta scritta, e coprirà la Richiesta Specifica e/o con esplicita rinunzia ad opporre le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione eccezioni di cui all’art. 19571945 C.C. nonché ad avvalersi del termine di decadenza previsto dall’art. 1957 C.C.” La cauzione sarà dichiarata svincolata da parte del competente Dirigente al termine dell’appalto, comma 2 che darà atto del codice civilecomplessivo regolare svolgimento del servizio, del non avvenuto intervento di danno alle cose e dell’avvenuta osservanza da parte di tutti gli obblighi del Capitolato e contrattuali. In caso di contestazione, la restituzione della cauzione avverrà soltanto dopo ultimata e dichiarata chiusa ogni e qualsiasi controversia. La cauzione viene prestata a garanzia delle obbligazioni assunte e del pagamento di eventuali penalità comminate, nonché l’operatività delle spese che la S.A. dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per responsabilità dell’O.E.A. a causa di inadempimento o cattiva esecuzione della garanzia medesima entro 15 giorni, fornitura. La somma depositata a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i titolo di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; cauzione deve essere immediatamente reintegrata in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.utilizzo
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è richiesta una garanzia fideiussoria a corrispondere in favore titolo di Soresa idonea cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale a garanzia definitiva nel rispetto dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti e delle prescrizioni ex artobbligazioni derivanti dal presente capitolato per un ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia prevede espressamente fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, n. 123, integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del codice civile2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante » prevista dall’art. 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e delle finanze. Il Fornitore deposito cauzionale definitivo dovrà avere efficacia fino alla scadenza del periodo di garanzia di 36 mesi richiesti dal presente capitolato o di quello integrativo indicato dal concorrente in sede di “offerta tecnica”; tuttavia l’efficacia si impegna intende prorogata qualora, oltre tale termine, fossero pendenti controversie tra l’Amministrazione e la Ditta aggiudicataria. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione viene prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore. L’Amministrazione ha il diritto di diritto valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei xxxxxxxxxx.Xx garanzia ove questa fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia venuta meno in tutto stata incamerata, parzialmente o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestatotalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inottemperanza la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del xxxxxxxxx.Xx mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante che procede ad aggiudicare l’appalto al Fornitoreconcorrente che segue nella graduatoria ai sensi dell’art. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103113, comma 54, del D. Lgsd.lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura163/2006.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Di Un Edificio in Legno Lamellare
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere L’Impresa aggiudicataria dovrà costituire in favore di Soresa idonea EPAP una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale a garanzia definitiva dell’esatto adempimento degli obblighi scaturenti dal presente affidamento, nel rispetto delle prescrizioni ex artcondizioni, termini e modalità di cui all’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 ss.mm.ii.. Detta cauzione dovrà avere una durata pari a quella del contratto e, comunque, sino all’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e dovrà essere rilasciata da istituto bancario o assicurativo o intermediario finanziario iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58. L’importo della cauzione è ridotto del 50% per i concorrenti ai quali venga rilasciata da organismi accreditati la certificazione, secondo quanto previsto dall’art. 93, D. Lgs. n. 50/2016 50/2016. In tal caso, l’Impresa aggiudicataria per fruire di tale beneficio dovrà segnalare il possesso del requisito e nei termini e documentare lo stesso nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità previsti dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertinormativa vigente. La garanzia prevede espressamente dovrà prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile2, nonché cod. civ.; • l’operatività della garanzia medesima stessa entro 15 giorni, (quindici) giorni a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e deldecadenza dell’aggiudicazione/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in affidamento In caso di inottemperanzaRTI, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data essere prestata su mandato irrevocabile dell’impresa capogruppo in nome e per conto di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituratutte le imprese mandanti.
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Samples: Request for Offer
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. A copertura degli oneri per il mancato o inesatto adempimento di quanto previsto nel presente capitolato, l’esecutore del contratto sarà obbligato a corrispondere in favore costituire una garanzia fidejussoria secondo quanto previsto dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, pari di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituranorma al 10% dell’importo contrattuale.
2. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fideiussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa dovranno prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione.
3. Il Fornitore si impegna La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla Ditta aggiudicataria, anche per quelli a tenere valida ed efficace la garanziafronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: l’Amministrazione, mediante rinnovi e proroghefermo restando quanto previsto relativamente alle penali, avrà diritto pertanto di rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura el’applicazione delle stesse.
4. Fermo quanto previsto dal comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o in parte per qualsiasi altra causa, la Ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dalla richiesta; in caso dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione.
5. La mancata costituzione della garanzia determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione, da parte dell’Amministrazione, della cauzione provvisoria di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorecui all’Art.8.
6. La garanzia fidejussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artil disposto del comma 3 dell’art. 103, comma 5, 113 del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura163/2006.
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Samples: Appalto Di Fornitura
Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art.103 del Codice, l’operatore aggiudicatario, successivamente alla comunicazione dell’avvenuta aggiudi- cazione, deve costituire, a pena di decadenza dell’affidamento, una cauzione denominata “garanzia definitiva” da costi- tuirsi a scelta dell’appaltatore sotto forma di cauzione o di fideiussione e con le medesime modalità previste dall’art. 93, co. 7, del Codice per la garanzia provvisoria. Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, del risarci- mento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse e a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del mag- gio danno verso l’appaltatore. Il Fornitore si impegna diritto di valersi della cauzione definitiva è esercitato in conformità a corrispondere quanto previsto dall’art.103 co. 2 del Codice. La garanzia fideiussoria, a scelta dell’appaltatore, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispon- dano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in favore via esclusiva o prevalente attività di Soresa idonea rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. L’importo netto della garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artè calcolato in percentuale sull’importo netto di aggiudicazione secondo il dispo- sto dell’art. 103 D. Lgs103, co. 1, del D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura50/2016. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal FornitoreCon riferimento all’importo della garanzia definitiva si applica la stessa disciplina prevista per la garanzia provvisoria ov- vero:
1) L’importo della garanzia, e coprirà del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Richiesta Specifica certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.
2) Si applica la riduzione del cinquanta per cento, non cumulabile con quella di cui al primo punto, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese.
3) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo punto, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.
4) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell’Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.
5) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai punti primo, secondo, terzo e quarto, per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un’impronta climatica (carbon footprint) di prodotto ai sensi della nor- ma UNI ISO/TS 14067.
6) L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento non cumulabile con le riduzioni di cui ai punti precedenti, per gli operatori economici in possesso del rating di legalità e rating di impresa o della attestazio- ne del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social accountability 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell’energia o UNI CEI 11352 riguar- dante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l’offerta qualitativa dei servizi ener- getici e per gli operatori economici in possesso della certificazione ISO 27001 riguardante il sistema di gestione della sicurezza delle informazioni.
7) In caso di cumulo delle ipotesi premianti, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dal- la riduzione precedente;
8) Nell’ipotesi di partecipazione “plurisoggettiva” si precisa quanto segue: le suindicate riduzioni si possono ot- tenere alle seguenti condizioni: ▪ in caso di partecipazione in RTI (orizzontale), consorzio ordinario e di aggregazioni di imprese di rete, il concorren- te può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento e/o il consorzio ordinario siano in possesso della predetta certificazione; ▪ in caso di partecipazione in RTI verticale, nel caso in cui solo alcune tra le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere costituiscono il raggruppa- mento verticale siano in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia possesso della preventiva escussione certificazione, il raggruppamento stesso può beneficiare di detta riduzione in ra- gione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata e/o raggruppanda assume nella riparti- zione dell’oggetto contrattuale all’interno del debitore principale, la rinuncia all’eccezione raggruppamento; ▪ in caso di partecipazione in consorzio di cui all’art. 195745, comma 2 2, lett. b) e c) del codice civileCodice e di aggregazioni di impre- se di rete con organo comune e soggettività giuridica, nonché l’operatività il concorrente può godere del beneficio della riduzione della ga- ranzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio. La garanzia medesima entro 15 giornidefinitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, a semplice richiesta scrittanel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito: tale svincolo è automatico, con la sola condizione della consegna all’Istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento di avvenuta esecuzione pro-quota. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace residuo 20% verrà svincolato secondo le modalità di cui all’art.103 co.5 e ss. Del Codice. La garanzia definitiva deve inoltre prevedere una espressa disposizione in forza della quale la garanziagaranzia stessa sarà taci- tamente rinnovata con l’obbligo dell’impresa aggiudicataria di pagamenti dei premi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro anche oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestascadenza riportato nella garanzia, fino al momento in cui la stessa impressa obbligata consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della garanzia rilasciata dall’Ente garantito. La garanzia definitiva deve essere tempestivamente reintegrata qualora in corso d’opera essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Ente ai sensi dell’art.103 co.1 del Co- dice; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. La ▪ In caso di raggruppamenti temporanei di imprese, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari o GEIE (costi- tuiti), la garanzia sarà progressivamente svincolata definitiva dovrà essere costituita dall’impresa capogruppo (dietro mandato irrevocabile) o dal consorzio in nome e per conto proprio e delle mandanti/consorziate/aggregate a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica pena di fornituraesclusione, secondo quanto stabilito dall’artcon espressa menzione di tutte le imprese facenti parte del raggruppamento o del consorzio; ▪ In caso di consorzi di cui all’art. 10345, comma 52, lettere b) e c), del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della Codice, la garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraessere presen- tata dal consorzio ed essere intestata al medesimo.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La Ditta appaltatrice a corrispondere cui viene affidato il servizio, deve costituire una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% (ridotta se l’aggiudicatario è in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000) dell’importo contrattuale, ovvero delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 ulteriori percentuali (diecisempre ridotte) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito nelle ipotesi indicate dall’art. 103, comma 51, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della , a garanzia definitiva deve permanere fino alla data dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento di emissione danni, nonché del certificato rimborso delle spese che l’Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di verifica di collaudo attestante la corretta inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del Contratto servizio. La cauzione definitiva dovrà avere una durata pari a quella del contratto e s’intenderà automaticamente prorogata qualora, entro tale data, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l’Amministrazione appaltante e l’Impresa a cui è affidato il servizio. Resta salvo per l’Amministrazione appaltante l’esperimento di Fornitura.ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Appaltatore a cui è affidato il servizio è obbligato a reintegrare la cauzione nella misura cui l’Amministrazione è stata costretta ad avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato previa richiesta della Ditta appaltatrice. La cauzione, prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della Stazione Appaltante ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma in cauzione, senza poter eccepire il beneficio alla preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 del C.C. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale secondo quanto prescritto all’art. 1957, 2° comma del X.X.
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Samples: Capitolato D’onere
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A titolo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione, come richiesto ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera n.50/2016 ed a garanzia dei patti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di invito con validità dalla data € 215.025,46 a mezzo di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche garanzia fideju xxxxx n 7157901 rilasciata da Monte dei Paschi di FornituraSiena il 28/01/2020. Il fornitore in caso di prolungamento, si impegna prorogare la polizza fideiu xxxxx per l’importo proporzionato alnuovo periodo divalidità contra tuale . La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è stata determinata prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Azienda Sanitarie intere sate ha no diritto di rivalersi direttamente sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica cauzione e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisulla emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidove se ridursi per effe to dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scrittao per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i sarà svincolato e restituito ala di Fornitura eta a giudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, comunquedopo che sia stato a certato il regolare soddisfacimento degli o blighi contrattuali e dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di sua spettanza, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranonché eventuali penali che dove sero e sere applicate.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Attrezzature Mediche
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. Ai fini della stipula della presente Convenzione, l’Appaltatore ha prestato una cauzione definitiva a corrispondere in favore del Comune di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. Andria., rilasciata da , polizza n. 50/2016 , alle condizioni e nei termini e nei modi stabiliti modalità stabilite nella Lettera documentazione di invito con validità dalla data gara di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o prestata per le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione finalità di cui all’art. 1957103, comma 2 1, del codice civileD.lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni anche future, nonché l’operatività ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti dell’Amministrazione Contraente e, pertanto, resta espressamente inteso che la SA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo
2. La garanzia medesima entro 15 giorni, opera nei confronti della Stazione Appaltante a semplice richiesta scrittafar data dalla sottoscrizione della Convenzione.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura della Convenzione e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dai predetti Ordinativi di Fornitura. Pertanto, pena la risoluzione garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di diritto seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente, verso l’Appaltatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
4. In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del medesimo AccordoD.lgs. Soresa può richiedere 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs.50/2016;
5. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla richiesta; in Stazione Appaltante.
6. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, Soresa conseguirà il Comune di Andria dichiarerà risolta la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraConvenzione.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea 1. A garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artobbligazioni contrattuali l’Operatore Economico, ai sensi e per gli effetti dell'art. 103 D. Lgsdel d.lgs. 50/2016, ha costituito a favore dell’ASL Roma 1 cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria o bancaria n. 50/2016 con la quale la Compagnia (istituto di credito) si costituisce fideiussore a favore dell’Amministrazione nell’interesse dell’Operatore Economico stesso, fino alla concorrenza della somma di Euro . (ove ricorrano i presupposti) L’importo è ridotto del _% in quanto l’affidatario è in possesso di certificazione di qualità così come risulta dal certificato n. presentato in copia e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraconservato in atti. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La Detta garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta dall’ASL Roma 1.
2. Il Fornitore La cauzione definitiva si impegna intende estesa a tenere valida tutti gli accessori del debito principale ed efficace è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni dell’Operatore Economico.
3. In particolare, la garanziacauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’Operatore Economico, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di Fornitura penali e, comunquepertanto, sino resta espressamente inteso che l’ASL Roma 1 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione e, quindi, sulla fideiussione per l'applicazione delle penali.
4. La cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. In caso di risoluzione del contratto l’Operatore Economico incorre nella perdita del deposito cauzionale.
5. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’Operatore Economico dovrà provvedere al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla dal ricevimento della relativa richiesta; in . In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Azienda ha facoltà di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradichiarare risolto il contratto.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale E Dispositivi Medici
Cauzione definitiva. 1. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore Concessionario dovrà costituire, prima della stipula del Contratto, una garanzia, tramite fideiussione bancaria o assicurativa, nella misura del 10% dell’importo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraaggiudicazione, per tutta la durata del contratto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima Codice civile e la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta del Comune di Frascati. In caso di raggruppamento o di consorzio ordinario di concorrenti, la cauzione dovrà essere intestata a tutti i soggetti facenti parte del Raggruppamento o del Consorzio. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Comune potrà compensare i crediti derivanti dall’applicazione delle penalità di cui al successivo articolo 21, con la garanziacauzione definitiva, mediante rinnovi o comunque utilizzare quest’ultima in caso di inadempimento da parte del Concessionario. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro non oltre il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestasolari a decorrere da quello della comunicazione dell’avvenuta riduzione; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo si effettua a valere sugli “oneri di riscossione” spettanti all'esecutore. Tale fideiussione verrà svincolata non progressivamente ma al termine del rapporto contrattuale tra le parti.
2. In caso di violazione degli obblighi derivanti dal presente capitolato, ai sensi di quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredisposto dal successivo articolo 21 rubricato “Penali”, l’Ente escute la cauzione.
3. La garanzia sarà progressivamente svincolata Resta salvo per l’Ente l’esperimento di ogni azione a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante tutela dei propri diritti nel caso in cui la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione risultasse insufficiente a coprire eventuali danni arrecati all’Ente dall’attività svolta dal Concessionario.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore L’aggiudicatario dell’appalto, al momento della stipula dei songoli contratti applicativi, dovrà costituire una cauzione definitiva (rilasciata da banche, intermediari finanziari o compagnie di Soresa idonea assicurazione) ai sensi dell’art. 11 delle Condizioni Generali di Contratto di cui al successivo par. 18, nella misura del 10% dell'importo complessivo del singolo contratto applicativo, o alla diversa misura disposta dal medesimo art. 11 per l’ipotesi di ribasso sul Criterio D.1 di cui al par. 6 superiore al 10%. La misura della garanzia definitiva nel rispetto è ridotta del 50% (cinquanta per cento), nell'ipotesi in cui il fornitore abbia ottenuto, da organismi accreditati ai sensi delle prescrizioni ex artnorme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. 103 Nel caso di concorrente plurisoggettivo, il beneficio di cui al precedente comma può essere concesso solo se tutte le imprese che compongono il concorrente si trovano nella situazione di cui al precedente comma. È espressamente esclusa l’applicazione alla presente procedura degli ulteriori benefici riduttivi di cui all’art. 93, co. 7, del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., non trovando applicazione nei termini settori speciali in cui opera GS Rail le disposizioni di cui all’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 e nei modi stabiliti nella Lettera s.m.i.. L’aggiudicatario dell’appalto dovrà comunicare preventivamente a GS Rail tutti i dettagli per l’univoca identificazione dell’Istituto garante e la stessa committente accetterà solo garanzie rilasciate da garanti oggetto di invito con validità dalla data gradimento del Gruppo FS, verificata l’affidabilità creditizia, effettuando la valutazione dei relativi requisiti di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche natura economico patrimoniale. Relativamente agli istituti assicurativi, si rende noto fin da ora che l’Assicuratore fidejubente, oltre ad essere autorizzato ad operare in Italia, dovrà possedere contemporaneamente i seguenti requisiti: - Indice di Forniturasolvibilità non inferiore a 1,2; - Capitale Sociale pari almeno a 2 volte il valore della fidejussione da prestare; - Raccolta Premi Lordi Totale pari ad almeno 100 volte il valore della fidejussione da prestare. La cauzione mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione con conseguente comunicazione all’X.X.XX., per l’eventuale inserimento dell’annotazione sul casellario a carico del soggetto cui l’aggiudicazione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertirevocata. La garanzia prevede espressamente non potrà essere svincolata prima del termine finale di esecuzione del Contratto. In ogni caso, lo svincolo dovrà essere richiesto a cura dell’Appaltatore e potrà avvenire solo a seguito di lettera declaratoria rilasciata da GS Rail attestante l’avvenuta constatazione da parte di questa dell’esatto adempimento da parte dell’Appaltatore di tutte le obbligazioni assunte dallo stesso. La suddetta garanzia è soggetta a riduzione progressiva secondo le previsioni dell’art. 11, co. 4, delle Condizioni Generali di Contratto di cui al successivo Par. 18. Fermo restando quanto sopra, la garanzia definitiva dovrà essere costituita mediante fidejussione conforme allo schema Allegato 8 al presente Disciplinare e prevedendo espressamente: - la qualificazione della fideiussione quale contratto autonomo di garanzia; - l’obbligo del garante di comunicare al Committente ogni elemento che possa inficiare la validità o l’efficacia della garanzia; - l’escussione a semplice richiesta; - l’espressa rinuncia da parte del garante a godere del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione del garante alla possibilità di cui all’artfar valere il decorso del termine di sei mesi entro il quale, nell’ipotesi di scadenza dell’obbligazione principale, il creditore è tenuto a proporre (ai sensi dell’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività 1957 cod. civ.) le proprie istanze avverso il debitore; - il pagamento della garanzia medesima somma garantita entro 15 giorni, a semplice giorni dal ricevimento della richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia; - l’inopponibilità al Committente di qualsiasi eccezione o riserva, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i anche se fondata sul mancato pagamento del premio o su altre forme di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto inadempienza dell’appaltatore nei confronti del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituragarante.
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Samples: Accordo Quadro Di Lavori Di Manutenzione Straordinaria
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex prestare (art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera s.m.i.), una garanzia fidejussoria a titolo di invito cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di Fornituradue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è stata determinata sulla base in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei quantitativi indicati danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della cauzione definitiva sarà precisato nella lettera di richiesta documentazione per la stipulazione del contratto. L’Importo della garanzia nel caso in offerta dal Fornitorecui l’aggiudicatario risulti in possesso di apposita certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9001:2015, verrà ridotto del 50%. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella di cui al periodo precedente, anche nei confronti delle microimprese, piccole e coprirà la Richiesta Specifica e/medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticonsorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. La garanzia prevede dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile e la sua operatività entro i 15 giorni sopra indicati. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del “Comune di Sarroch” e intestate all’aggiudicatario. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, nonché l’operatività della che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi dovrà avere validità temporale fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorecontratto. La garanzia sarà dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’aggiudicatario, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. In caso di inadempienze dell’aggiudicatario per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare della richiesta specifica di fornituraStazione Appaltante, secondo quanto stabilito dall’art. 103con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, comma 5da parte dell’aggiudicatario, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva pari al 20% dell’iniziale importo garantito deve permanere fino al pagamento del saldo delle prestazioni eseguite. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla data costituzione di emissione ulteriore garanzia (art. 103 del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraD.lgs. 50/2016 e s.m.i.).
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Samples: Outsourcing Agreements
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea A garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto la Società ha costituito cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 mediante n. 50/2016 del , con la quale si costituisce fideiussore a favore di Sistema s.r.l. nell'interesse della Società stessa, fino alla concorrenza della somma di Euro ( /00). (nel caso in cui la Società risulti in possesso della certificazione per la qualità) L’Importo della cauzione sarà ridotto del % in quanto la Società è in possesso di , così come risulta dalla documentazione presentata in copia conforme all’originale e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. conservato agli atti i’ Sistema s.r.l.. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere fideiussoria valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituraperiodo contrattuale è progressivamen- te svincolata, secondo quanto stabilito previsto dall’art. 103, comma 5del D.Lgs. 50/2016, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del D. Lgs. n. 50/201680% dell’iniziale impor- to garantito. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato a seguito di emissione rilascio del certificato di verifica di collaudo attestante conformità di tutti gli adempimenti e obblighi contrattuali. In caso di risoluzione del contratto la corretta esecuzione Società incorre nella perdita del Contratto deposito cauzionario. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di Fornitura.penali e pertanto resta espressamente inteso che Sistema s.r.l. ha il diritto di rivalersi di- rettamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsia- si altra causa, la Società dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il ter- mine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Sistema s.r.l.. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Sistema
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Samples: Contratto Di Affidamento Del Servizio Di Taglio Dell'erba
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A titolo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione, come richiesto ai sensi del’art. 103 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed a garanzia dei patti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 2.000.000,00 a me zodi garanzia fideiu xxxxx n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 01.000031876 rilasciata da S2C spa. Il fornitore in caso di invito con prolungamento, si impegna aprorogare la poli za fideiu xxxxx per l’importo proporzionato alnuovo periodo di validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracontrattuale. La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è stata determinata prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Aziende Sanitarie intere sate hanno diritto di rivalersi dire tamente sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica cauzione e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisula emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidove se ridursi per effe to dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scrittao per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i sarà svincolato e restituito ala Ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato a certato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di Fornitura esua spettanza, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranonché eventuali penali che dove sero e sere applicate.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini nella misura e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito previsti dall’art. 103, comma 51, del D. LgsCodice, sull’importo contrattuale ivi comprese le prestazioni opzionali, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. n. 50/2016L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. L’ammontare residuo 103, comma 1, del Codice è ridotto del cinquanta per cento per i soggetti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, e per le percentuali ivi indicate. La cauzione definitiva garantirà l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o da negligenze dell’Aggiudicatario stesso, oltre il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Ente per la sostituzione del soggetto negligente o inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati dall’Ente, nonché l’eventuale applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. L’Aggiudicatario incaricato si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, sollevando l’Ente da ogni responsabilità. La garanzia definitiva deve permanere fino fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti ed è presentata in originale alla data di emissione Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracontratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
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Samples: Affidamento Diretto Per Indagini E Valutazione Vulnerabilità Sismica
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di Soresa idonea tutte le obbligazioni contrattuali, il Somministratore aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti fideiussoria nella Lettera misura di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracui all’articolo 103, comma 1 D.Lgs 50/2016. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorefideiussione, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede sensi dell’art.103 del D.Lgs 163/2006, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione sua operatività entro e non oltre 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante. La fideiussione dovrà inoltre recare le seguenti dichiarazioni: di aver preso visione dei documenti contrattuali; di rinunciare al beneficio del termine di cui all’art. 1957, comma 2 all’art.1957 del codice civile; di ritenere valida la garanzia fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale. La cauzione sarà svincolata solo al termine del contratto regolarmente eseguito. L’attestazione di regolare esecuzione del contratto sarà formalmente certificata dal dirigente incaricato. Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice dell’INPS e dell’INAIL per contributi Assicurativi e relativi accessori, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornilo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso. In ogni caso l’aggiudicatario è tenuto a semplice richiesta scritta. Il Fornitore reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante si impegna a tenere valida ed efficace la garanziasia avvalsa, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inadempimento a tale obbligo la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica stazione appaltante ha facoltà di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data dichiarare risolto di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradiritto il contratto.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell'osservanza degli obblighi derivanti dal presente capitolato, l’Appaltatore è tenuto a corrispondere prestare all’Amministrazione, al momento della firma del contratto, una cauzione pari al 10% (dieci per cento) dell'importo netto contrattuale , resa con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/06. La cauzione resta vincolata a favore dell’Amministrazione per tutta la durata del contratto d’appalto ed in favore ogni caso fino allo svincolo, da parte dell’Amministrazione stessa, effettuato a seguito di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcertificazione di buona esecuzione della fornitura. 103 D. LgsNel corso dell’appalto, oltre ai casi descritti negli altri articoli del presente capitolato, la cauzione può essere incamerata dall’Amministrazione in caso di:
1. n. 50/2016 decadenza dell’Appaltatore dal contratto;
2. risoluzione del contratto per fatto e nei termini colpa dell’Appaltatore;
3. violazione di obblighi contrattuali formalizzata a seguito di diffida dell’Amministrazione e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturasuccessiva inottemperanza dell’Appaltatore;
4. danni subiti dall’Amministrazione per fatto o colpa dell’Appaltatore. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/costituita mediante fideiussione bancaria o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiassicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del ramo cauzioni. La garanzia prevede fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Ai sensi dell’art.113 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i. la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, garanzia fideiussoria verrà svincolata con cadenza semestrale nella misura del 25% per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto 3(tre) semestri previa esibizione del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in D.UR.C. da parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016dell’impresa aggiudicataria. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, sarà svincolato secondo la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranormativa vigente.
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Samples: Appalto Per La Refezione Scolastica
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A titolo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione, come richiesto ai sensi del’art. 103 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed a garanzia dei patti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 320.000,00 a me zo di garanzia fideiu xxxxx n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 8000772939-03 rilasciata da Aviva Italia spa. Il fornitore in caso di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraprolungamento, si impegna a prorogare la poli za fideiu xxxxx per l’importo proporzionato alnuovo periodo divalidità contrattuale . La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è stata determinata prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Aziende Sanitarie intere sate hanno diritto di rivalersi dire tamente sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica cauzione e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisula emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidove se ridursi per effe to dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scrittao per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i sarà svincolato e restituito ala Ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato a certato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di Fornitura esua spettanza, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranonché eventuali penali che dove sero e sere applicate.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. L’Arranger è obbligato a corrispondere in favore di Soresa costituire idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artgaranzia, ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel Codice degli Appalti, per un valore pari al 10% (dieci per cento) del compenso omnicomprensivo offerto, calcolato secondo quanto previsto agli artt. n. 50/2016 10 e nei termini 11 del presente capitolato e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti5 del disciplinare.
2. La garanzia prevede copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento delle prestazioni oggetto del contratto, anche se è prevista l’applicazione di penali; pertanto, resta espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione inteso che Lazio Innova ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle medesime penali.
3. La garanzia fideiussoria di cui all’artal comma 1 è progressivamente svincolata in ragione dell’effettivo importo oggetto di emissione.
4. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino l’Arranger dovrà provvedere al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione reintegro della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte stessa entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da Lazio Innova
5. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel comma 4 del presente articolo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti Lazio Innova ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all’Arranger mediante PEC.
6. Nel caso di integrazione del contratto, l’Arranger deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al Fornitorepresente articolo.
7. La garanzia sarà progressivamente svincolata fidejussoria di cui al presente articolo deve inoltre essere conforme a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica quanto indicato nel disciplinare di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artgara. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della Alla garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante si applicano le riduzioni previste dell’art. 93, co. 7. Codice per la corretta esecuzione del Contratto di Fornituragaranzia provvisoria.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore Qualora previsto dal bando/lettera d’invito, a garanzia della regolare esecuzione e a copertura dell’eventuale danno causato dal mancato o inesatto adempimento, l’Appaltatore è tenuto a prestare cauzione definitiva mediante fideiussione bancaria o assicurativa. Non saranno accettate garanzie rilasciate dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385. L’atto di fideiussione o la polizza assicurativa va prodotto integralmente, in originale o copia autenticata nelle forme di legge, unitamente alle relative appendici. Nel caso in cui, a motivato giudizio di Publiacqua S.p.A., dal contenuto della polizza dovesse risultare in qualche modo compromessa la tutela dell’interesse pubblico, Publiacqua S.p.A. si impegna a corrispondere in favore riserva la facoltà di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante domandare all’impresa le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica necessarie integrazioni e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione modificazioni al contenuto della polizza. L’importo della garanzia è pari al 10% (diecipercento) dell'importo contrattuale; l'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici ai suddetti quantitativi offertiquali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, deve essere segnalato il possesso del requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La garanzia prevede fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà determina la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredecadenza dall'affidamento e l'acquisizione della eventuale cauzione provvisoria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione copre:
a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) le maggiori spese sostenute nel caso di risoluzione disposta in danno dell’appaltatore;
c) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque impiegati nell’esecuzione del contratto. La validità della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva cauzione deve permanere fino alla data di emissione del al certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione regolare esecuzione. L’appaltatore deve provvedere a trasmettere copia della quietanza del Contratto di Forniturarinnovo del premio ad ogni scadenza dello stesso.
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Samples: Capitolato Generale Forniture
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore L’appaltatore dovrà costituire per i termini di Soresa idonea durata del contratto una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti50/2016. La garanzia prevede espressamente la potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: ➢ rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 1944 del codice civile, nonché l’operatività C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; ➢ rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; ➢ impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittadel Comune, senza alcuna riserva. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione L'importo della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. In caso di inottemperanzaR.T.I.: • Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreraggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; • Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artAi sensi dell’art. 103, comma 53, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo , la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l’affidamento del contratto al concorrente che segue nella graduatoria. N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’appaltatore , la garanzia definitiva deve permanere fino alla data verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraeventuali maggiori danni.
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Samples: Servizio Di Trasporto Scolastico
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artL’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura50/2016, è obbligata a prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ramo cauzioni o a mezzo fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957, comma 2 107 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniD.Lgs. 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a semplice richiesta scrittaciò autorizzati dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica. Il Fornitore La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono contenere le clausole di cui al comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaapplicano inoltre i commi 2, mediante rinnovi 3 e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto 4 del medesimo Accordosuccitato art. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore103. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di Fornituraritardi o inadempienze da parte dell’aggiudicataria. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Il soggetto garante è tenuto a comunicare all’assicurato l’eventuale mancata corresponsione del premio annuale qualora la garanzia venisse fornita tramite polizza assicurativa.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa L’Aggiudicatario dovrà costituire, al momento della stipula del contratto, idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdi importo pari al 10% del valore stimato complessivo (o valore stimato di ogni singolo lotto aggiudicato) secondo le condizioni e le modalità di cui all’art. 103 D. Lgs113 del D.Lgs. n. 50/2016 163/06 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitores.m.i., e coprirà la Richiesta Specifica e/tramite polizza assicurativa o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede fideiussione bancaria prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Detta cauzione potrà essere svincolata, a tenere valida ed efficace cura e spese dell’Aggiudicatario, a chiusura del rapporto, sempre che non sussistono pretese di credito dell’ Università per fatti addebitabili allo stesso, accertata la garanziacompleta e regolare esecuzione dell’appalto. La predetta cauzione è costituita a garanzia dell’esatto adempimento, mediante rinnovi e prorogheda parte dell’Aggiudicatario di tutte le obbligazioni del contratto, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena nonché del rimborso delle somme che l’Università avesse eventualmente corrisposto senza titolo nel corso del contratto. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione, qualora la risoluzione di diritto del medesimo Accordocauzione fosse insufficiente. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno L’Aggiudicatario sarà tenuto in ogni momento ad integrare detto deposito cauzionale qualora esso venisse in tutto o in parte entro il termine utilizzato a titolo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso rimborso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarisarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. La Ditta Appaltatrice dovrà prestare cauzione definitiva di durata pari a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e quella del contratto nella misura pari al 10% dell’importo contrattuale, nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante previsti dall’art. 93, commi 2 e 3 D.lgs 50/2016, che sarà svincolata ai sensi e secondo le rispettive Richieste Specifiche di Fornituramodalità dall’art.103 del medesimo decreto. Tale cauzione dovrà essere prestata all’atto della stipulazione del contratto.
2. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche la fidejussione resteranno vincolate per tutta la durata del contratto a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente atto, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle somme che Soresa il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione per coattiva esecuzione delle forniture da parte della Ditta Appaltatrice a causa di inadempimento dell’obbligazione.
3. Il Comune potrà emettere attingere al deposito cauzionale, mediante prelievo diretto, se la Ditta Appaltatrice non provvederà al pagamento delle penali o non farà fronte alle obbligazioni a suo carico.
4. Fatto salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in relazione ai suddetti quantitativi offerticui la cauzione risultasse insufficiente, il gestore è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte durante l’esecuzione del contratto.
5. La garanzia prevede cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale.
6. La cauzione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’art.1957, secondo comma 2 del codice civile, Codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturascritta dell’Amministrazione.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. Il Ai fini della stipula del presente Contratto ed a garanzia dell’esatta esecuzione delle prestazioni contrattuali, il Fornitore si impegna ha prestato una cauzione definitiva a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 ARCA rilasciata alle condizioni e nei termini e nei modi stabiliti modalità stabilite nella Lettera documentazione di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituragara. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ. nascenti dall’esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, nei confronti di ARCA, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche pertanto resta espressamente inteso che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertil’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione opera nei confronti di ARCA a far data dalla sottoscrizione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artContratto. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della La garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del Contratto, e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dallo stesso. Pertanto, pena la risoluzione garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di diritto del medesimo Accordoseguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione Contraente, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. Soresa può richiedere In particolare, l’Amministrazione potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta percento) dell’importo iniziale garantito secondo quanto stabilito all’art. 113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente all’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali (certificati di regolare esecuzione, ovvero, fatture quietanzate). Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato dall’Amministrazione con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte dell’Amministrazione. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Amministrazione. In caso di inottemperanzainadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitural’Amministrazione dichiarerà risolto il contratto.
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Samples: Professional Services
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. A garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, l’aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraversare, prima della stipula del contratto, una cauzione definitiva.
2. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la dovrà recare espressa clausola:
a) di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la .
b) di rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima .
c) di operatività entro 15 (quindici giorni), a semplice richiesta scrittascritta dell'Amministrazione comunale.
3. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaEssa deve essere presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione comunale, mediante rinnovi secondo quanto previsto dalla normativa vigente, e proroghe, preventivamente comunicate all’Impresa affidataria.
4. La cauzione definitiva è mantenuta nell'ammontare stabilito per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i del contratto. Essa pertanto va reintegrata a mano a mano che su di Fornitura e, comunque, sino essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l'esecuzione del contratto. Qualora l’aggiudicatario non ottemperi al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte reintegro predetto entro il termine di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso lettera di inottemperanzacomunicazione inviata dal Comune, Soresa conseguirà quest'ultimo ha la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato.
5. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituracontraente soltanto dopo la conclusione del rapporto, secondo quanto stabilito dall’art. 103una volta accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasalariali e previdenziali.
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Samples: Capitolato d'Onere
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi e per gli effetti dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 50/2016, l’esecutore Supporto deve costituire una cauzione definitiva nella misura e nei termini e nei con i modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraprevisti dal medesimo articolo. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del presente atto e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione cessa di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione secondo la disciplina del presente atto. La cauzione definitiva è rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell’AOU a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di collaudo attestante tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1938 c.c., nascenti dall’esecuzione del presente atto. In particolare, la corretta esecuzione cauzione rilasciata garantisce gli obblighi specifici assunti dall’esecutore Supporto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la AOU ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. È fatta salva la possibilità per la AOU di applicare le disposizioni del Contratto presente atto in materia di Fornituracontestazioni di inadempimento e applicazione di penali. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla AOU. Qualora l’ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’esecutore Supporto dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla AOU. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto il presente atto.
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Samples: Support Service Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La Ditta aggiudicataria, a corrispondere in garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi dovrà costituire a favore di Soresa idonea ciascuna Azienda Ulss - entro15 giorni dalla richiesta - un deposito cauzionale definitivo. L’ammontare del Deposito è pari al 10% o più dell’importo del contratto, al netto di IVA, in base alle previsioni contenute nell’art. 113 del D.Lgs 163/2006 e secondo le modalità in esso previste. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 %, la garanzia definitiva nel rispetto fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L'importo è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle prescrizioni ex norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. Per fruire di tale beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e lo dovrà documentare producendo copia, dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della suddetta certificazione. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito, secondo il dispositivo di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.Lgs 163/2006, per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della lettera di richiesta dell’Azienda Xxxx interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 103 D. Lgs1382 c.c.). n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà Si dovrà riportare la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione – art. 1944 del debitore principale, Codice Civile – nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadeposito dovrà ritenersi svincolato, mediante rinnovi solo dopo l’esecuzione completa e prorogheregolare di tutti gli obblighi contrattuali, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo fatto salvo quanto stabilito dall’artnel citato art. 103, comma 5, 113 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraD.Lgs 163/2006.
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Samples: Deliberation
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 1. Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell’articolo 123 del d.P.R. n. 207ƒ2010, è richiesta una garanzia fideiussoria, a corrispondere titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo garantito dell’accordo quadro. A tal fine l'appaltatore ha prestato polizza fideiussoria n. 904009 in favore data 20 maggio 2016 rilasciata da ELBA Assicurazioni s.p.a. con sede in Milano, agenzia di Soresa idonea ALLE − Genova, per una somma garantita di € 103.474,40 pari al 10% del valore del contratto.
2. La garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. fideiussoria deve permanere, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 113, comma 5, Codice dei contratti e dell’articolo 123, comma 1, del d.P.R. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 207ƒ2010, fino alla data di invito con validità emissione del certificato di regolare esecuzione e, comunque, almeno per la durata di dodici mesi dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraultimazione dei lavori.
3. La Ai sensi dell’articolo 113, comma 2, del Codice dei contratti, la cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede definitiva deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del codice civile2, c.c., nonché l’operatività della garanzia cauzione medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Amministrazione Aggiudicatrice.
4. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Ai sensi dell’articolo 113, comma 3, del Codice dei contratti, la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei contratti applicativi nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo di cui sopra è automatico, senza necessità di benestare della richiesta specifica Amministrazione Aggiudicatrice, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati d’avanzamento lavori relativi ai contratti applicativi o analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato ed estinto di fornituradiritto, secondo automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni una volta emesso il conto finale dell’ultimo contratto applicativo e al saldo della rata finale dei lavori da esso derivanti.
5. Ai sensi dell’articolo 123, commi 2 e 3, del d.P.R. n. 207ƒ2010, la cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’accordo e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale di ciascun contratto applicativo, salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. La Amministrazione Aggiudicatrice può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell’accordo quadro disposta in danno dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto stabilito dall’artdovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. 103L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Amministrazione Aggiudicatrice senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.
7. Ai sensi dell’articolo 123, comma 50, xxx x.X.X. x. 000x0000, xx xxxxxxxx xxxxxxxxxxxx è tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione o di validità del D. Lgspresente accordo quadro, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Amministrazione Aggiudicatrice.
8. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraAmministrazione Aggiudicatrice.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere La cauzione definitiva dovrà essere prestata in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcontanti o in titoli del debito pubblico o mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, secondo le modalità previste dall’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016 163/06 e nei termini s.m.i.. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 (dieci) per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e nei modi stabiliti nella Lettera del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraqualità conforme alle norme Europee. La Tale cauzione è stata determinata rilasciata a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia alla preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 cod. civ., nascenti dal presente Capitolato e dall’esecuzione del contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Università, fermo restando quanto previsto nel successivo art. 9, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorecauzione e, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiquindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione opera a far data dalla sottoscrizione del debitore principaleContratto. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata, la rinuncia all’eccezione di cui all’artsecondo le modalità dell’art. 1957113, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniD.Lgs. n.163/2006, a semplice richiesta scrittamisura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura La garanzia verrà meno dopo sei mesi dalla scadenza del terzo anno del contratto e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assuntenascenti dal predetto Contratto; pertanto, pena essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università. Nel caso in cui l’Amministrazione concedente si avvalga dell’opzione di rinnovo prevista dal precedente art. 2, l’appaltatore dovrà mantenere in vita la risoluzione garanzia sino alla scadenza del termine di diritto sei mesi successivi alla conclusione del medesimo Accordorapporto rinnovato e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal rapporto rinnovato; pertanto, essa sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti dell’Università. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione Qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o in parte per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Università. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Università ha facoltà di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradichiarare risolto il Contratto.
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Samples: Fornitura Di Pubblicazioni in Abbonamento E Servizi Gestionali
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artL’appaltatore, entro il termine indicato nella comunicazione dell’avvenuta aggiudicazione deve costituire, secondo le modalità e le clausole previste dall’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera s.m.i., una garanzia definitiva pari al 10% (dieci percento) dell’importo di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoreaggiudicazione, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principaleIVA esclusa, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo salvo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito previsto dall’art. 103, comma 5, 1 del D. LgsD.Lgs. n. 50/201650/2016 e s.m.i. L’ammontare residuo La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto e dal risarcimento di danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle eventuali somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della garanzia liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Azienda ha il diritto di valersi della cauzione per tutte le maggiori spese sostenute in caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. Ogni qualvolta la cauzione venisse escussa, anche parzialmente, la stessa dovrà essere immediatamente ripristinata per l’intero. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la revoca dell’aggiudicazione, l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione e la discrezionale facoltà di quest’ultima di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione definitiva deve permanere resta vincolata fino alla data al termine della fornitura e viene restituita all’appaltatore solo dopo il soddisfacimento di emissione tutti gli obblighi ed oneri prescritti dal contratto e dalle leggi vigenti. La cauzione definitiva sarà incamerata dall’Amministrazione appaltante in tutti i casi previsti dalle vigenti leggi o dai documenti contrattuali. In caso di raggruppamenti di imprese o consorzi, la fidejussione dovrà essere presentata, su mandato irrevocabile, dall’Impresa mandataria o capo gruppo o dal consorzio in nome e per conto di tutti i concorrenti indicati come esecutori. Per quanto non previsto si richiama espressamente l’art. 103 del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraD.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito testo vigente l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria, a favore della ATS, del 10% dell’importo contrattuale o altra percentuale prevista dal medesimo articolo, con validità dalla sino alla data di avvio delle attività affidate mediante emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le rispettive Richieste Specifiche riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. L’ATS si riserva la facoltà di Fornituraesonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e alle condizioni di cui al comma 11 dell’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti103 del D. Lgs. 50/2016. La garanzia prevede fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigg., a semplice richiesta scrittascritta dell’ATS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, decadenza dell’affidamento. Tale garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, comunque sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordonascenti dal contratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno È facoltà dell’ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturada parte dell’ATS.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artprestare ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera una garanzia fideiussoria a titolo di invito cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10 % la garanzia fideiussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento, ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di Fornituradue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è stata determinata sulla base si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredanni derivanti da eventuali inadempienze, e coprirà fatta comunque salva la Richiesta Specifica erisarcibilità del maggior danno. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Per usufruire di tale beneficio l’aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia del/dei certificato/i autenticato da autorità amministrativa o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertida notaio. La garanzia prevede dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito entro un termine massimo di 15 gg. consecutivi dalla richiesta. A tal fine il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la suo operatività entro i 15 giorni, a semplice richiesta scrittagg. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresopra indicati. La garanzia sarà progressivamente svincolata dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche da semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica seguito di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artritardi o altre inadempienze da parte dell’Aggiudicatario. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo L’incameramento della garanzia avviene con atti unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Aggiudicatario, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva deve permanere fino alla data per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. In caso di emissione del certificato inadempienze dell’Aggiudicatario per l’inosservanza di verifica norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l’Amministrazione ha diritto di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di Fornituraquanto dovuto dall’Aggiudicatario.
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Samples: Affidamento Servizi Postali
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte Ditta aggiudicataria deve costituire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in lavorativi dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale definitivo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di inottemperanzaaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al Fornitore20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Il costo relativo alla cauzione è a carico della Ditta Aggiudicataria. Lo svincolo della cauzione definitiva avrà luogo solo a perfetta esecuzione del contratto d’appalto accertata da parte di Sardegna Ricerche per il tramite di apposito collaudo finale eseguito nel rispetto delle procedure interne di Sardegna Ricerche effettuato entro 60 giorni dal termine del periodo contrattuale. La cauzione è stabilita a garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’adempimento da parte della richiesta specifica Ditta Aggiudicataria di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione tutte le Obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di Fornituraogni danno eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. Qualora la Ditta Aggiudicataria incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, Sardegna Ricerche provvederà all'incameramento della cauzione definitiva senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritto alcuno.
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Samples: Fornitura Di Una Camera Bianca
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A seguito della comunicazione di aggiudicazione ed a corrispondere garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo contratto di fornitura, l’aggiudicatario è tenuto a costituire nei termini di cui agli adempimenti sopra descritti una cauzione definitiva, in favore della Stazione Appaltante, di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artimporto pari al 10% dell’importo complessivo aggiudicato, IVA esclusa, mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. Tale deposito dovrà inoltre prevedere espressamente quanto previsto dal comma 4 dell’art. 103 D. Lgsdel citato decreto. n. 50/2016 In caso di risoluzione del contratto l’aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione definitiva ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatto salvo il risarcimento del maggior danno subito. Il deposito cauzionale definitivo sarà restituito alla ditta aggiudicataria su domanda della stessa dopo 90 (novanta) giorni dalla fine del periodo contrattuale e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturasempre che non vi siano contestazioni in atto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La definitiva si intende costituita a garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione dell’adempimento di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civiletutti gli obblighi derivanti dalla fornitura, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornidel rimborso delle somme pagate in più dagli I.F.O. per conto del fornitore inadempiente, a semplice richiesta scrittasalvo l’esperimento di ogni altra azione per i maggiori danni. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace fornitore è tenuto in ogni momento, su richiesta della Stazione Appaltante, ad integrare la garanziacauzione qualora questa, mediante rinnovi e proroghe, per tutta durante la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa fornitura sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine o tutta utilizzata a titolo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso rimborso o di inottemperanzarisarcimento danni per qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali. Le eventuali spese per lo svincolo del deposito cauzionale saranno a carico dell’Impresa aggiudicataria. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti i depositi cauzionali, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasia provvisori che definitivi.
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Samples: Noleggio Di Un Sistema Ebus Eus
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è obbligato a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché ; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante la corretta l’avvenuta esecuzione del Contratto servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di Fornituraescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Bombole Di Ossigeno Medico
Cauzione definitiva. Il A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore si impegna a corrispondere ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2066 e smi, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidell’Autorità. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi contratto (36 mesi) e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorel’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Autorità ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di emissione cui agli artt. 3 e 19 del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturapresente contratto.
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Samples: Contratto Di Servizi
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artLa cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera del D.Lgs 50/16 pari al 10% dell’importo del primo anno dell’accordo quadro (euro 600.000,00), ed eventualmente rinnovata in caso di invito con validità dalla data di avvio esercizio delle attività affidate opzioni contrattuali, è costituita mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in offerta dal Fornitoretutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto. Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche a semplice richiesta scritta di FER, nonché che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della Codice Civile. Nella garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradisposto esclusivamente da FER, secondo quanto stabilito dall’artdi seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. 103, comma 5, La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del D. Lgsperiodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraLo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo globale di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraaggiudicazione del servizio affidato, IVA esclusa. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati fideiussione, a scelta dell’offerente potrà anche in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede questo caso essere bancaria od assicurativa ma dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Nel caso di raggruppamento temporaneo il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere presentato dal soggetto capogruppo e dovrà coprire l’offerta presentata dall'impresa capogruppo e dalle mandatarie. La certificazione di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. N.163/2006 dovrà essere posseduta dall'impresa capogruppo. Si evidenzia che la garanzia, mediante rinnovi suddetta fideiussione dovrà essere rilasciata in conformità allo schema di polizza di cui al D.M. n. 123/2004 e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordoss.mm.ii. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà determina la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorerevoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione restituita al termine del servizi, accertata la regolarità della richiesta specifica stessa. Nel caso di fornituraraggruppamento temporaneo, secondo quanto stabilito dall’artil deposito cauzionale dovrà essere presentato dal soggetto capogruppo e dovrà coprire l’offerta presentata dall'impresa capogruppo e dalle mandatarie. 103, E’ ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 75 comma 5, 7 del D. LgsLgs n. 163/06. n. 50/2016Per ottenere la riduzione al 50% della cauzione definitiva tutti gli operatori economici, sia singoli che associati, devono essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro collegati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000. L’ammontare residuo Per fruire di tale beneficio, l’impresa dovrà dichiarare il possesso del requisito e documentarlo presentando copia autentica del certificato. La cauzione verrà restituita al termine del periodo contrattuale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, il Comune di Albisola Superiore potrà procedere all'incameramento della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione suddetta, anche in misura parziale, tenuto conto della gravità dell'inadempienza e dei danni patiti, con semplice atto amministrativo ampiamente discrezionale.
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Samples: Capitolato Per l'Affidamento Della Gestione Dei Servizi Di Assistenza
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia di Soresa idonea tutti gli obblighi derivanti dal presente capitolato l’impresa appaltatrice dovrà provvedere al versamento della garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artche viene richiesta nella misura del 5% dell’importo netto dell’appalto pluriennale, presentando fideiussione rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni (DPR 13/02/1959 n. 449 e s.m.i. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera legge 10/06/1982 n° 348) o fidejussione bancaria emessa da un primario istituto di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticredito. La garanzia prevede fideiussoria non potrà essere svincolata se non ad avvenuto definitivo regolamento di tutte le pendenze tra il Comune di San Giorgio del Sannio e l’Impresa appaltatrice, sempre che al Comune non competa il diritto di incameramento della cauzione o parte della stessa. La fideiussione dovrà essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’appalto, e dovrà espressamente contenere la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Comune senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all’art. 1957, comma 2 1975 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. C.C. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica decorrere dal raggiungimento di fornituraun importo dei servizi eseguiti certificato mediante ss.aa.ll. o analogo documento, secondo quanto stabilito dall’artpari al 50% dell’importo contrattuale. 103Al raggiungimento dell’importo dei servizi eseguiti di cui al precedente periodo, comma la cauzione è svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data % dell’iniziale ammontare per ogni ulteriore 10% di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraimporto dei lavori eseguiti.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artL’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura50/2016, è obbligata a prestare cauzione definitiva pari al 10%dell’importo contrattuale. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ramo cauzioni o a mezzo fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957, comma 2 107 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniD.Lgs. 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a semplice richiesta scrittaciò autorizzati dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica. Il Fornitore La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono contenere le clausole di cui al comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaapplicano inoltre i commi 2, mediante rinnovi 3 e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto 4 del medesimo Accordosuccitato art. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore103. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di Fornituraritardi o inadempienze da parte dell’aggiudicataria. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Il soggetto garante è tenuto a comunicare all’assicurato l’eventuale mancata corresponsione del premio annuale qualora la garanzia venisse fornita tramite polizza assicurativa.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Prima della stipula del contratto d’appalto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, a corrispondere in favore titolo di Soresa idonea garanzia cauzione, l’aggiudicatario dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate da prestarsi mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturapolizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati pari al 10% dell’importo netto contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la concessione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in offerta dal Fornitoreoggetto, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente indicante quale beneficiaria il Comune di Serrenti, dovrà prevedere la rinuncia della preventiva al beneficio di escussione del debitore principale, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 1975 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante, la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. Il Fornitore si impegna 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a tenere valida ed efficace semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la garanziaregolarità dell’Impresa stessa nei loro confronti. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro parte, durante l’esecuzione del contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, l’impresa venisse denunciata dal competente Ispettorato Reg.le del Lavoro e/o A.S.L. per inadempienza ai relativi obblighi, l’Xxx.xx darà corso alla prosecuzione dei pagamenti previsti dal contratto ed al rimborso dell’eventuale cauzione soltanto dietro autorizzazione dell’Ispettorato stesso e l’impresa non potrà opporre alcuna eccezione e pretesa di somme a qualsiasi titolo, per il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraritardato pagamento o rimborso.
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Samples: Capitolato d'Appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere 1. A garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’applicazione di penali, l’aggiudicatario dovrà presentare, prima della stipula del contratto o dell’avvio dell’esecuzione in favore di Soresa idonea pendenza della stipula dello stesso, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdi cui all’art. 103 D. Lgs. n. del decreto legislativo 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturad’importo pari al 10% del valore stimato contrattuale.
2. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva, e coprirà la Richiesta Specifica e/se presentata mediante fidejussione bancaria o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, l’operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace c.c.. e dovrà mantenere la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, sua validità per tutta la durata dell’Accordo quadro contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e del/i Contratto/i comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di Fornitura esvincolo, comunque, sino al perfetto adempimento previo accertamento del regolare svolgimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione prestazioni da parte del Comune di diritto del medesimo AccordoSpoleto.
3. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredecurtazione dell’ammontare della cauzione a seguito dell’applicazione di penalità l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare l’importo originario della cauzione entro 10 giorni naturali e consecutivi dall’avvenuta escussione.
4. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione mancata costituzione della richiesta specifica garanzia, determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al soggetto che segue in graduatoria.
5. Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artcui all’art. 103, comma 5, 103 del D. Lgsd.lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, l’Aggiudicatario è tenuto a prestare una cauzione definitiva, pari almeno al 10% dell’importo netto di aggiudicazione; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione dovrà essere valida per tutto il periodo di validità del Contratto e dovrà contenere le condizioni indicate all’articolo 113 del decreto legislativo 163/2006 e s.m.i.. Ai sensi dell’articolo 40, comma 7 del decreto legislativo 163/2006, le Imprese in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000 ovvero dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati, usufruiscono del beneficio consistente nella riduzione dell’importo della cauzione in argomento in misura pari al 50%. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte della Regione Autonoma Valle d'Aosta, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Nel corso di esecuzione del Contratto, l’Aggiudicatario si impegna a corrispondere ad integrare la cauzione nel caso in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà cui la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno Regione Autonoma Valle d'Aosta abbia dovuto valersene in tutto o in parte e/o nel caso di eventuali ulteriori ordini emessi dalla Regione. Nel caso di mancata integrazione della cauzione entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla dal ricevimento della relativa richiesta; in caso , la Regione Autonoma Valle d'Aosta si riserva la facoltà di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorerisolvere il contratto ed incamerare l’importo rimanente. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione Lo svincolo della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, cauzione avverrà ai sensi dell’articolo 113 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradecreto legislativo 163/2006 e s.m.i.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia La cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artsarà determinata secondo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs 50/2016. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La Detta cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidovrà essere prestata prima della sottoscrizione dell’Accordo Quadro. La garanzia prevede espressamente la definitiva dovrà prevedere: ⮚ l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; ⮚ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’articolo 1957 , comma 2 2, del codice civile, nonché Codice Civile; ⮚ l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione scritta della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al FornitoreStazione Appaltante. La garanzia sarà copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento dei lavori di manutenzioni richiesti nel corso della durata dell’accordo quadro e potrà essere progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione con le modalità previste dal citato articolo 103 c. 5 del Decreto Legislativo 50/2016, e successive modifiche e integrazioni. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 93 e dall’articolo 103 del Decreto Legislativo 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della richiesta specifica serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di fornituraSistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, possono usufruire della riduzione del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturafideiussoria previste e disciplinate sempre dai predetti articoli, nonché gli ulteriori sconti previsti per legge.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Edile Ordinaria
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Prima della stipula del contratto, l’Aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussoria prevista dall’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e smi, di importo pari al 10 (dieci per cento) dell’importo di aggiudicazione. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera programmati in caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire sarà aumentata di avvio delle attività affidate mediante tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Tale garanzia fideiussoria, prevista con le rispettive Richieste Specifiche modalità di Fornituracui all'’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore93 del D.Lgs 50/2016 e smi, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del codice civile2, nonché Codice Civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, (quindici) giorni a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorescritta dell’Ente Aggiudicante. La garanzia sarà progressivamente copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del contratto e cessa di avere effetto solo al superamento con esito positivo della verifica di conformità. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Ente Aggiudicante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fideiussoria è svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artcon le modalità previste al comma 5 dell’art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraLgs.50/2016.
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Samples: Capitolato Tecnico Per La Fornitura E Servizio Di Bike Sharing E Velostazione
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna rapporto di collaborazione tra il Comune di Roè Volciano e il soggetto attuatore selezionato all’esito della presente procedura verrà formalizzato con apposita convenzione, stipulata in forma di atto pubblico le cui spese di registrazione saranno a corrispondere in favore totale carico dell’aggiudicatario. La stipula avverrà dopo l’eventuale approvazione da parte del Ministero del progetto presentato dal Comune e la concessione del relativo finanziamento. La stipula del contratto sarà comunicata al soggetto attuatore con apposita convocazione. Prima della stipula, dovrà essere costituita la cauzione definitiva, come sotto indicato, e dovranno essere presentate le polizze assicurative previste nel presente avviso. Il soggetto attuatore, prima della stipula del contratto, ha l’obbligo di Soresa idonea costituire garanzia fideiussoria definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artpari al 10% dell’importo aggiudicato, mediante polizza bancaria o assicurativa, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura50/2016. La mancata costituzione di detta garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati provvisoria presentata in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisede di offerta. La garanzia prevede polizza dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 – comma 2 21 – del codice civile. La cauzione definitiva potrà essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che il Comune di Roè Volciano abbia patito in corso di esecuzione della convenzione, nonché l’operatività fermo restando che in tali casi l’ammontare della garanzia medesima cauzione dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordodella convenzione. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; La cauzione sarà inoltre incamerata dal comune in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.recesso anticipato dal contratto
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Samples: Public Notice
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna 9.1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, nonché del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la gestione del servizio a corrispondere in causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio, l’Aggiudicatario dovrà costituire a favore della Amministrazione una garanzia fideiussoria per un ammontare pari al 10% dell’importo netto di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgsaggiudicazione, o, qualora il ribasso sia stato superiore al 10% o al 20%, secondo la percentuale e con le modalità stabilite dall’art.113 del D.Lgs. n. 50/2016 163/2006 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità s.m.i..
9.2. Il deposito cauzionale dovrà essere versato entro 10 (dieci) giorni dalla data di avvio aggiudicazione del presente appalto, anche mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
9.3. L’importo della garanzia definitiva è ridotto del 50% nei casi previsti dall’art. 40, c. 7, del Dlgs 163/2006. Per fruire di tale beneficio, il concorrente dovrà presentare, fotocopia autentica del certificato di sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 o della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati a tale sistema, rilasciati da organismi accreditati ai sensi delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituranorme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI EI EN ISO/IEC 17000, ovvero dovrà autocertificarne il possesso.
9.4. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La Detta garanzia prevede dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione scritta della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al FornitoreAmministrazione. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere cauzione resterà vincolata fino alla data scadenza dell’intero periodo di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradurata contrattuale e sarà restituita al termine dello stesso, sempreché non risultino a carico dell’Appaltatore inadempienze, penalità o comunque cause ostative alla restituzione.
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Samples: Contract for Services
Cauzione definitiva. Il Fornitore L’I.C. prima della sottoscrizione del contratto, provvederà a versare la cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo netto risultante dall’aggiudicazione. Detto deposito cauzionale è da effettuarsi in contanti presso la Tesoreria Comunale ovvero mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, dalla quale dovranno risultare per iscritto i poteri di firma del sottoscrittore la cui firma dovrà essere autenticata e che dovrà contenere le seguenti clausole: • la presente fideiussione è sostitutiva del versamento nelle casse comunali della somma a titolo di cauzione e pertanto è soggetta esclusivamente alle regole relative alla cauzione: essa cesserà di essere operante esclusivamente dopo la dichiarazione liberatoria da parte dell’A.C.; • la presente fideiussione sarà operante anche nel caso di mancato pagamento del premio da parte dell’I.C. o qualora sia intervenuta la sua scadenza per il protrarsi dell’affidamento dei servizi all’I.C., senza che da ciò possa derivare alcun onere per l’A.C.; • il fideiussore si impegna a corrispondere versare entro 15 giorni dalla richiesta dell’A.C. la somma costituita in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 garanzia, senza poter opporre alcuna eccezione e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante comunque sindacare le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati richieste dell’A.C., in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia particolare escludendo il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1944 del C.C. e della decadenza di cui all’art. 1957 C.C. La durata della cauzione definitiva è pari a quella del contratto stipulato; essa potrà essere svincolata solo dopo accertamento dell’integrale adempimento di tutti gli obblighi a carico dell’I.C. Si applica il disposto di cui al comma 2 7 dell’art. 75 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniD.Lgs. 163/2006. La cauzione, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziagaranzia dell’adempimento degli obblighi contrattuali e salvo il diritto al risarcimento dei danni ulteriori, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno dovrà essere immediatamente ricostituita nel caso in cui venisse in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni incamerata dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata A.C. a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituratutela dei propri diritti derivanti dal contratto.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Al momento della stipula del contratto, l’aggiudicatario dovrà rilasciare al Comune idonea cauzione definitiva per un importo pari al 10% del valore aggiudicato da effettuarsi mediante: - contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito infruttifero presso la Tesoreria Comunale; - fidejussione bancaria o assicurativa, rilasciata da aziende di credito o compagnie autorizzate, ai sensi della vigente normativa in materia, nonché da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 1/9/93 n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzia, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiFinanze. La garanzia prevede espressamente dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale (ai sensi dell’art. 1944 del Cod. Civ.) e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civileCodice.Civile; - l’impegno ad effettuare, su semplice richiesta dell’Amministrazione aggiudicante entro 15 giorni il versamento della somma garantita presso la tesoreria comunale. Tale cauzione è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché l’operatività del rimborso delle somme che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere per fatti imputabili al concessionario. Resta ferma la possibilità di agire per i maggiori danni. Qualora il Comune debba avvalersi della garanzia medesima cauzione, in tutto o in parte, l’aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione stessa entro 15 giorni, a semplice giorni dalla richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntedell’Amministrazione, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore contratto per inadempimento e la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconseguente decadenza nella concessione.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere Come previsto dal Capitolato d’Oneri dell’Accordo Quadro e precisamente al paragrafo 11.1, ai fini della stipula del Contratto, l’Aggiudicatario dovrà prestare in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdel Ministero dell’Interno - Dipartimento della Pubblica Sicurezza – Direzione Centrale dei Servizi Tecnico-Logistici e della Gestione Patrimoniale, Ufficio Attività Contrattuale per l’Informatica, gli Impianti Tecnici e le Telecomunicazioni, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, una garanzia fideiussoria pari al 5% dell’importo Contrattuale, conforme al facsimile di cui all’Allegato 2 (Fac-simile cauzione) alla “richiesta di offerta”. Tuttavia, l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, è aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% nel caso in cui il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 10% della medesima, mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% ove il ribasso rispetto alla base d’asta sia superiore al 20% della medesima. A mero titolo esemplificativo, si riporta di seguito una dimostrazione del calcolo necessario ai fini della determinazione dell’importo della garanzia fideiussoria, nel caso di un Ribasso Offerto pari al 25% ed un valore del Contratto di fornitura di euro € 750.000,00 per il lotto 6. Trovano applicazione le regole sulle riduzioni previste in caso di possesso da parte dell’aggiudicatario dei requisiti (certificazioni/registrazioni/inventari/impronte/attestazioni) e le misure di favore per le Micro, Piccole e medie Imprese previsti dall’art. 93, comma 7, del D. Lgs n. 50/2016, di cui al Paragrafo 5.6.1 del Capitolato d’oneri dell’AQ, nonché quelle previste in caso in caso dei soggetti di cui all’art. 45, comma 2, lett. b), c) d) ed e), del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera nel suddetto paragrafo. Si ricorda che, in caso di invito con validità cumulo delle riduzioni, la riduzione successiva deve essere calcolata sull’importo che risulta dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiriduzione precedente. La garanzia prevede espressamente rilasciata deve coprire il mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni nascenti dai Contratti di Fornitura, alla luce di quanto previsto dall’art. 103 del D. Lg. n. 50/2016, nel rispetto di quanto previsto dall’Accordo Quadro, e cessa di avere effetto alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal discendente contratto. La garanzia rilasciata è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D. Lgs. n. 50/2016. In particolare, lo svincolo verrà effettuato con periodicità annuale, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore al Garante dei certificati di verifica di conformità attestanti la corretta esecuzione delle prestazioni, relativi a ciascun singolo Contratto, da parte della scrivente Amministrazione. Fermo quanto previsto dall’art. 13 del contratto di AQ,, la predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nel nuovo “albo”, di cui all’art. 106 del D. Lgs. n. 385/1993. Come precisato con Comunicato della Banca d’Italia del 12/5/2016, possono esercitare l’attività di concessione di finanziamenti nei confronti del pubblico, oltre agli intermediari già iscritti al nuovo “albo” ex art. 106 TUB, anche gli intermediari che, avendo presentato istanza nei termini previsti per l’iscrizione nel medesimo “albo”, abbiano un procedimento amministrativo avviato ai sensi della l. n. 241/90 e non ancora concluso. La garanzia dovrà essere predisposta nel rispetto del facsimile di cui all’Allegato 2 – Facsimile di cauzione definitiva contratto - e deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione scritta della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al FornitoreCommittente. La garanzia sarà progressivamente svincolata dovrà inoltre avere sottoscrizione autenticata da notaio ed essere irrevocabile. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a misura dell’avanzamento dell’esecuzione completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso. La mancata costituzione della richiesta specifica suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’escussione della cauzione rilasciata per la stipula dell’Accordo Quadro per la parte percentualmente proporzionale all’importo dell’Appalto Specifico. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di forniturapenali, o per qualsiasi altra causa, l’Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto stabilito dall’artespressamente previsto nel Contratto. 103La garanzia dovrà riportare la seguente dicitura: “Garanzia definitiva per il contratto d’appalto discendente dall’appalto specifico ai sensi dell’articolo 54, comma 54, lettera c), del D. LgsX.xxx.xx xx. n. 50/201600/0000 e ss.mm.ii. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data per l’acquisizione dei servizi applicativi, articolantisi in servizi applicativi IT, servizi di emissione supporto e servizi accessori, per la collaborazione applicativa tra il sistema AFIS ed i sistemi denominati SDI, N.SIS, Banca Dati Nazionale del certificato DNA e SIA-AFIS, per un arco temporale di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura36 (trentasei) mesi”.
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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Di Servizi Applicativi