Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante la corretta l’avvenuta esecuzione del Contratto servizio/fornitura (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di Fornituraescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia La cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artsarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs.n. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 309.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di invito con validità presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiPROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia prevede espressamente definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di collaudo attestante reintegrare la corretta esecuzione cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di FornituraSistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
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Samples: Accordo Quadro Area N.2 Comparto 1 Cup H17h18001950001 Scheda Mit 03268.19.sa – d.m. 49/2018 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Area N.2 Comparto 1 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale, Accordo Quadro Area N.1 Comparto 4 Interventi Di Manutenzione Straordinaria Della Rete Stradale
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 D. Lgs113 D.Lgs. n. 50/2016 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e nei termini ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiprevisti dalle norme vigenti. La garanzia prevede fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzadella stazione appaltante, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti che aggiudica l'appalto al Fornitoreconcorrente che segue nella graduatoria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconformità.
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Samples: www.sardegnaforeste.it, www.sardegnaforeste.it, www.sardegnaforeste.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante la corretta l’avvenuta esecuzione del Contratto servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di Fornituraescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito della comunicazione di Soresa idonea aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva nel rispetto pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in conformità, nei modi, forme e importi di cui all’articolo 103 del D.lgs. 50/2016. La garanzia definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, approvato con dpr 13.2.1959, n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà deve riportare la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della pre- ventiva escussione di cui all’art. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta del Com- mittente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredecadenza dell’affidamento. La garanzia sarà progressivamente svincolata definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restitui- ta in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di fornituravalidità del con- tratto, secondo quanto stabilito dall’art. 103verificata la non sussistenza di contenzioso in atto, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione in base alle risultanze del certificato di verifica di collaudo attestante conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la corretta esecuzione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stes- sa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del Contratto corrispet- tivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di Fornituracui diven- tasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa impu- tabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel ter- mine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario,al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro è obbligato a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcostituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti 50/2016, l’importo della garanzia è fissato nella Lettera misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di Fornituraribasso. La cauzione Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidi due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia prevede fideiussoria - che, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. A norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si impegna determinerà eventualmente a tenere valida ed efficace contrarre e la garanziaregolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, mediante rinnovi e proroghenonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di Fornitura eemissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, sino al perfetto adempimento la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle obbligazioni assunteleggi e dei regolamenti sulla tutela, pena la risoluzione protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all’esecutore di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la procedere alla reintegrazione della garanzia ove cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanzainottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’artin originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 103L’ammontare residuo, comma 5pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino , alla data di emissione del certificato di verifica collaudo (o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro. Attesa la corretta possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del Contratto successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di Fornituraaffidamento medesimo. Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. Si precisa che, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia La cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artsarà stabilita nella misura prevista dall’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs.n. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 50/2016. Essa deve essere prestata al momento della sottoscrizione dell’Accordo Quadro per l’intero importo massimo affidabile nell’ambito dell’Accordo Quadro pari ad euro 320.000,00. Si precisa che in mancanza della cauzione o nel caso di invito con validità presentazione di cauzione non conforme alle richieste dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiPROVINCIA DI SALERNO non si procederà alla stipulazione dell’Accordo Quadro. La garanzia prevede espressamente definitiva dovrà prevedere: - la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 , comma 2, del Codice Civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della PROVINCIA DI SALERNO; - l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Essa potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del D.Lgs. 50/2016. L’Impresa ha l’obbligo di collaudo attestante reintegrare la corretta esecuzione cauzione su cui l’Amministrazione abbia dovuto rivalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto contratto. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 84, comma 7, del D.Lgs.n. 50/2016, le Imprese, alle quali venga rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI XXX XX XXX/XXX00000, la certificazione di FornituraSistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000, possono usufruire della riduzione del cinquanta per cento rispettivamente della cauzione e della garanzia fideiussoria previste e disciplinate dagli art. 93 e 103 del D.Lgs.n. 50/2016.
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Cauzione definitiva. Il 1. A garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nel presente Capitolato e nei documenti contrattuali di cui all’art. 6, nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali, il Fornitore si impegna a corrispondere in favore dovrà costituire, ai fini dell’emissione del DOCUMENTO DI STIPULA e dei CONTRATTI ATTUATIVI ad esso allegati, un deposito cauzionale definitivo – riferito sia al CONTRATTO ATTUATIVO CONSOB sia al CONTRATTO ATTUATIVO AGCM secondo una delle modalità e nelle forme di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgsdel d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., pari al 10% dell’importo massimo contrattuale (di ciascun contratto), ovvero pari alla maggiore percentuale di cui al comma 1 dell’art. 103 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i., in caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, salva riduzione dell’importo della garanzia nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera casi previsti dall’art. 93, comma 7, del d.lgs. n. 50/2016. Resta inteso che l’AGCM provvederà all’eventuale incameramento totale o parziale della cauzione definitiva anche (nel caso di invito con validità dalla data incameramento della cauzione per entrambi i CONTRATTI ATTUATIVI) o solo (nel caso di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La incameramento parziale della cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia ad un unico CONTRATTO ATTUATIVO) a favore della preventiva escussione CONSOB, fermo l’obbligo del debitore principale, la rinuncia all’eccezione Fornitore di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività procedere alla reintegrazione della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura cauzione stessa immediatamente e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntenel termine di 15 giorni liberi dalla data di ricevimento della comunicazione, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore cauzione nel caso in cui la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno CONSOB abbia dovuto valersene, in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà durante la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituravigenza contrattuale.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidell’ASL CN2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’ASL CN2, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ASL CN2 qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorel’ASL CN2 ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’art. 103in originale o in copia autentica, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’ASL CN2 ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di emissione risoluzione del certificato contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione cui agli artt. 5 e 10 del Contratto di Forniturapresente contratto.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere Ai sensi dell’art. 103, comma 1 , del D.Lgs n.50/2016, al momento della stipulazione del contratto l’appaltatore deve prestare garanzia fideiussoria degli obblighi assunti pari al 10% dell’importo contrattuale .Nel caso di ribasso superiore al 10% la garanzia fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%, in favore caso di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera ribasso superiore al 20%, l’aumento è di invito con validità dalla data due punti percentuali per ogni punto di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraribasso superiore al 20%. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati provvisoria da parte dell’Ente appaltante. In tal caso l’appalto viene aggiudicato al concorrente che segue in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere graduatoria. Le stazioni appalatanti hanno diritto di valersi della cauzione in relazione ai suddetti quantitativi offertitutti i casi previsti a citato articolo. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo previsto all’art. 1957103 c. 9. Nel caso di inadempienze contrattuali, comma 2 del codice civilel’ente appaltante avrà diritto di valersi della cauzione come sopra prestata ed inoltre l’appaltatore dovrà reintegrarla, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorninel termine che gli sarà prefissato, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i qualora l’ente appaltante abbia dovuto valersi di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno essa in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredurante l’esecuzione del contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione avere effetto soltanto dopo 90 giorni dall’approvazione del certificato di verifica Regolare Esecuzione e dopo che l’appaltatore avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di collaudo attestante tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la corretta esecuzione mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti ispettorati del Contratto lavoro. In assenza di Fornituratali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dall’appaltante fino all’adempimento delle condizioni suddette.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito testo vigente l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale a favore della ATS, con validità dalla sino alla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche emissione del certificato di Fornituracollaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, L’ATS si riserva la facoltà di esonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertialle condizioni di cui al comma 11 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia prevede fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigg., a semplice richiesta scrittascritta dell’ATS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, decadenza dell’affidamento. Tale garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, comunque sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordonascenti dal contratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno È facoltà dell’ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturada parte dell’ATS.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06, è costituita mediante . FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a corrispondere in favore reintegrare la cauzione per la parte di Soresa idonea cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs 163/06, nella garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione FER, nonché che è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della Codice Civile. Nella garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradisposto esclusivamente da FER, secondo quanto stabilito dall’artdi seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. 103, comma 5, La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del D. Lgsperiodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraLo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
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Samples: www.fer.it, www.fer.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, per il risarcimento di Soresa eventuali danni e l’applicazione di penali, il Broker dovrà presentare idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione resa ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel d.lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturasmi, in favore della stazione appaltante. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal FornitoreIn particolare, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del 2,del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La cauzione dovrà mantenere la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, sua validità per tutta la durata dell’Accordo quadro contrattuale (compresa la sua eventuale proroga) e del/i Contratto/i comunque finché non sarà data esplicita comunicazione di Fornitura esvincolo, comunqueprevio accertamento del regolare svolgimento delle prestazioni da parte dell’ente stesso. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e comporta da parte della Città metropolitana di Venezia l’acquisizione della cauzione provvisoria, sino al perfetto adempimento con l’applicazione delle obbligazioni assuntesanzioni di legge, pena con la risoluzione facoltà di diritto del medesimo Accordoprocedere allo scorrimento della graduatoria. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione Qualora sia prestata con deposito in contanti il versamento dovrà avvenire sul ccb intestato alla Città metropolitana di Venezia codice IBAN XX00X 00000 00000 000000000000, che sarà considerato infruttifero. Qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto dovesse ridursi per effetto di applicazioni di penali o in parte per qualsiasi altra causa, il Broker dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 10 15 (dieciquindici) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi consecutivi dal ricevimento della richiesta specifica effettuata dalla Città metropolitana di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artVenezia. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data È fatto salvo l’esperimento di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante ogni altra azione nel caso in cui la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione risultasse insufficiente o non ricostituita come sopra.
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Samples: Contratto d'Appalto, www.provincia.venezia.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A seguito della comunicazione di Soresa idonea aggiudicazione definitiva dell’appalto, l’Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artin conformità, nei modi, forme e importi, di cui all’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera ss.mm.ii. L’importo della cauzione può essere ridotto al 5% dell’importo contrattuale in virtù del possesso della certificazione del sistema di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in offerta dal Fornitoreseguito ad istanza dell’Appaltatore entro i sei mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, previa verifica della conformità delle prestazioni svolte e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere della non sussistenza di contenzioso in relazione ai suddetti quantitativi offertiatto con il Comune di Imola. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principaleIn caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la rinuncia all’eccezione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dell’Ente committente. L’Ente committente è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui all’artdiventasse creditrice nei riguardi dell’Appaltatore per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. 1957Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, comma 2 del codice civilel’Appaltatore è obbligato, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorninel termine di 10 giorni naturali consecutivi, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace reintegrare la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntecauzione stessa, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata contratto a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradiscrezione dell’Ente committente.
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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it, piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. n.163/2006 e ss.mm.ii., è richiesta una garanzia fideiussoria a corrispondere titolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale. L’importo della garanzia fidejussoria di cui al precedente articolo è ridotto al 50 per cento per l’appaltatore in favore possesso della certificazione di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorequalità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticosì come previsto dall’art.113, comma 1, del Codice. La garanzia prevede espressamente fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del D.M. 12 marzo 2004, n.123, integrato con le seguenti clausole: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; ▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del codice civile2, nonché c.c.; ▪ l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante prevista dall’art. Il Fornitore si impegna 113, comma 2, del D.Lgs. n.163/2006. La garanzia fidejussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi ciò autorizzato dal Ministero dell’economia e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro delle finanze. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. L’Amministrazione ha il diritto di diritto valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni del medesimo Accordocontratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso di esecuzione, sia venuta meno in tutto stata incamerata, parzialmente o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestatotalmente, dall’Amministrazione; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inottemperanza la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore, salva la facoltà dell’Amministrazione di procedere alla risoluzione del contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo mancata costituzione della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante determina la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarevoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante.
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Cauzione definitiva. La ditta sarà tenuta al versamento della cauzione definitiva, entro 15 giorni consecutivi dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’ARCS che poi provvederà alla stipula del contratto. Il Fornitore si impegna deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, potrà essere costituito, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artscelta del contraente tramite fidejussione bancaria o polizza assicurativa (art 103 del D.Lgs. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini s.m.i.). Tale cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo offerto per la fornitura/servizio in argomento e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con dovrà avere validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituranon inferiore alla durata del contratto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fidejussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C., nonché l’operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta dell’ARCS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaLa mancata costituzione della cauzione definitiva sarà considerata come rinuncia, mediante rinnovi da parte della ditta, alla fornitura in argomento, con imputazione alla ditta di ogni spesa sostenuta per il ricorso ad altra ditta fornitrice. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e proroghepotrà essere restituita alla ditta solo dopo che siano state definite le reciproche ragioni di debito e di credito e ogni altra eventuale pendenza, per tutta la durata dell’Accordo quadro salvo l’applicazione di quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della cauzione definitiva mezzo lettera e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordoche il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in In caso di inottemperanzainadempimenti contrattuali, Soresa conseguirà l’ARCS esercita la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata facoltà di incamerare la cauzione definitiva, a misura dell’avanzamento dell’esecuzione presidio di tutte le obbligazioni principali e accessorie a carico della ditta, fatto salvo sempre l’ulteriore richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data risarcimento danni e imputazione di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraogni altro maggiore onere o spesa sostenuta.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia del corretto adempimento degli oneri ed obblighi, derivanti dalla stipula dell’accordo quadro oggetto di gara e dell’eventuale risarcimento danni, l’Aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia costituire, prima della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 secondo gli importi e modalità previsti dall’art.103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera n.50/2016. Considerato che l’appalto si basa su un accordo quadro si definisce che l’Aggiudicatario dovrà costituire cauzione definitiva pari al 10% dell’importo complessivo offerto in sede di invito con validità dalla data negoziazione, al netto dell’IVA, tramite polizza assicurativa o fideiussione bancaria rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracui all’art.106 del D.Lgs. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore385/1993, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art.1944, la rinuncia all’eccezione secondo comma del C.C., delle eccezioni di cui all’art. 1957, comma 2 1945 del codice civile, nonché Codice Civile e della decadenza di cui all’art. 1957 del Codice Civile. La polizza o fideiussione dovrà prevedere l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza richiedere prove o documentazioni dell’inadempimento che ha dato luogo all’escussione della cauzione. Il Fornitore Resta salva la facoltà del Comune di esperire ogni altra azione nel caso la cauzione risultasse insufficiente. Qualora l’Amministrazione si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno avvalga in tutto o in parte della cauzione, la stessa deve essere ripristinata entro il termine di 10 (dieci) venti giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredal ricevimento della richiesta da parte dell’Amministrazione stessa. La garanzia sarà progressivamente cauzione verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto e verrà restituita all’Aggiudicatario in seguito a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica provvedimento di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturasvincolo.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La cauzione definitiva verrà prestata a corrispondere in favore garanzia dell’adempimento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto tutte le obbligazioni dell’appaltatore, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. obbligazioni stesse ed è disciplinata come disposto dall’art.103 del D.Lgs 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituras.m.i. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, deve riportare la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività civile e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della garanzia medesima preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni, gg. a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore Tale deposito è costituito a garanzia dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall’appaltatore in particolare si impegna richiamano: - sospensione, ritardo o mancata effettuazione da parte dell’appaltatore di uno o più servizi; - impiego di personale non sufficiente a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garantire il livello di efficienza e proroghequalità dei servizi; - risoluzione contrattuale. Ogni qualvolta l’Amministrazione Comunale si rivalga sul deposito cauzionale, per tutta qualsiasi motivi, l’appaltatore è tenuta a reintegrare la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura somma del deposito entro 30 giorni. Tale deposito resterà vincolato sino a gestione ultimata e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntea quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con l’appaltatore. Nel caso in cui il contratto di appalto venisse dichiarato risolto per colpa dell’appaltatore, pena questo incorrerà nell’automatica perdita della cauzione che verrà incamerata dall’Amministrazione comunale. La mancata costituzione della suddetta cauzione determina la risoluzione di diritto del medesimo Accordodecadenza dell’aggiudicazione. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione L’importo della garanzia ove questa sia venuta meno è ridotto, ai sensi dell’art. 93 c. 7 D.Lgs 50/2016, del 50%, oltre eventuali riduzioni, per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, dagli organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee della serie UNI EN ISO 9000. Per fruire di tale beneficio l’operatore economico dovrà allegare al deposito, in tutto originale o in parte entro il termine copia autenticata da autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraqualità.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è obbligato a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché ; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta regolare esecuzione della fornitura (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di escussione parziale la corretta esecuzione reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del Contratto di Fornituracodice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente Contratto, il Farmacista Collaboratore ha depositato idonea garanzia resa ai sensi dell’art. 103 del Codice in favore del Comune, pari al 10% del valore del contratto e conforme allo schema tipo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. cui al D.M. del 19 gennaio 2018, n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore31, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidel Ministero dello Sviluppo Economico. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Comune beneficiario, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta del Comune qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte del Farmacista Collaboratore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreil Comune ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte del Farmacista Collaboratore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il Comune ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di emissione risoluzione del certificato contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracui al presente contratto.
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Samples: Contratto Libero Professionale, Contratto Libero Professionale
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La Ditta aggiudicataria, a corrispondere garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 50/2016. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di invito con validità dalla data 15 giorni dal ricevimento della lettera di avvio delle attività affidate mediante richiesta dell’Azienda Xxxx interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le rispettive Richieste Specifiche azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). L'importo sarà ridotto su richiesta dell’aggiudicatario ai sensi di Fornituraquanto disposto all’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e coprirà la Richiesta Specifica lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere lo costituiscono siano in relazione ai suddetti quantitativi offertipossesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia prevede espressamente potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del debitore principale, Codice Civile nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadeposito dovrà ritenersi svincolato, mediante rinnovi solo dopo l’esecuzione completa e prorogheregolare di tutti gli obblighi contrattuali, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo fatto salvo quanto stabilito dall’artnel citato art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconformità.
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Samples: www.aulss4.veneto.it, www.aulss4.veneto.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea Prima della sottoscrizione del contratto, l’aggiudicatario presenta la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artda calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. 103 D. LgsContestualmente, la garanzia provvisoria dell’aggiudicatario è svincolata, automaticamente, ai sensi dell’art. n. 50/2016 93, commi 6 e nei termini 9 del Codice. Detta cauzione potrà essere costituita da polizza fideiussoria bancaria o assicurativa e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede dovrà prevedere espressamente la rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’art.1957, c.2 del c.c. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittadella Stazione Appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Qualora l’aggiudicatario non versi la garanziacauzione definitiva nel termine stabilito, mediante rinnovi la stazione appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e proroghe, rivalersi sull’aggiudicatario per tutta la le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al perfetto adempimento delle obbligazioni assuntepronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine parte, durante l’esecuzione del contratto. Resta salvo per la Stazione Appaltante l’esperimento di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; ogni altra azione nel caso in cui la cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreaumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La garanzia sarà progressivamente cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituraalla scadenza del contratto, secondo quanto stabilito dall’artprevia acquisizione del mod. 103DURC da parte degli enti assicurativi, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.
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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa e delle Aziende Sanitarie idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà le Amministrazioni Contraenti potranno emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163/2006. L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 54 comma 11 della L.R. 05/2007, per le ditte alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 la certificazione del sistema di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistema. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera Per fruire di invito con validità dalla data tale beneficio le ditte dovranno allegare alla fideiussione copia di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituratale certificazione. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati cauzione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in offerta via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Fornitore, Ministero dell’economia e coprirà la Richiesta Specifica e/delle finanze. Non sono ammessi versamenti in contanti o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiassegni. La garanzia prevede fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione scritta della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorestazione appaltante. La garanzia cauzione verrà svincolata dopo che il contratto avrà avuto piena esecuzione, quanto consti che l'aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l'Amministrazione Regionale o che, diversamente, la cauzione medesima debba essere incamerata a titolo di penale. Lo svincolo sarà progressivamente svincolata disposto in base a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica domanda dell'aggiudicatario nella quale egli dichiari di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranon aver altro da pretendere dall'Amministrazione in dipendenza dell'appalto in argomento.
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Samples: Disciplinare Della Procedura Aperta N° 07/2011 /Cfva Cig 3551642baf, Disciplinare Della Procedura Aperta N° 02/2011 /Cfva
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’art.113, comma 1, del Dlgs. 163/06, è richiesta una garanzia fideiussoria, a corrispondere titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (un decimo) dell’importo contrattuale; in favore caso di Soresa idonea aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera è aumentata di invito con validità dalla data tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche due punti percentuali per ogni punto di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiribasso superiore al 20%. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione è prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa emessa da istituto autorizzato e cessa di avere effetto, ai sensi dell’art. 113, comma 5, del debitore principaleDlgs. 163/06, solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Ai sensi del comma 3 dell’art. 113 del Dlgs. 163/06, la rinuncia all’eccezione garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’importo inizialmente garantito. Lo svincolo avverrà automaticamente, non appena l’appaltatore avrà consegnato all’istituto garante lo stato di avanzamento dei lavori (o, eventualmente, un analogo documento attestante l’avvenuta esecuzione) in originale o copia autentica. Ai sensi dell’art. 101 del Reg. n. 554/99, l’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. Nei casi di cui all’art. 1957, al comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace 4 la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i Stazione Appaltante ha facoltà di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore chiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraparte.
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Samples: Contratto Di Appalto Dei Lavori Di: “Adeguamento E Ampliamento Del Complesso Di Loculi Ipogei Del Cimitero Di Abbasanta” Euro, Contratto D’appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini nella misura e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito previsti dall’art. 103, comma 51, del D. LgsCodice, sull’importo contrattuale ivi comprese le prestazioni opzionali, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. n. 50/2016L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. L’ammontare 103, comma 1, del Codice è ridotto del cinquanta per cento per i soggetti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, e per le percentuali ivi indicate. La cauzione definitiva garantirà l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o da negligenze dell’Aggiudicatario stesso, oltre il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Ente per la sostituzione del soggetto negligente o inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati dall’Ente, nonché l’eventuale applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. L’Aggiudicatario incaricato si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, sollevando l’Ente da ogni responsabilità. La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Servizi affidati, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dell’attività, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dei Servizi stessi. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del verbale di verifica e validazione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di emissione del certificato ultimazione dei Servizi risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di verifica diritto, senza necessità di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
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Samples: www.comune.napoli.it, www.comune.napoli.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia della piena ed esatta esecuzione degli obblighi assunti, l’affidatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e fidejussoria nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione modalità di cui all’art. 1957113 del D. Lgs. 163/06 e successive modifiche ed integrazioni. Ai sensi dell'art. 40, comma 2 7 del codice civile, nonché l’operatività della D.Lgs 163/2006 la cauzione definitiva sarà ridotta del 50%. In caso di RTI la cauzione dovrà essere sottoscritta almeno dalla mandataria ed intestata al RTI. La cauzione definitiva è prestata a garanzia medesima entro 15 giornidell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto. Resta all’Amministrazione comunale la facoltà di rivalersi, a semplice richiesta scrittasuo insindacabile giudizio, sull’ammontare del deposito cauzionale di cui sopra nel caso in cui l’appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte col contratto, ivi incluse quelle derivanti da interventi sostitutivi da eseguirsi d’ufficio a causa di inadempienze dell’affidatario. Il Fornitore si impegna medesimo è obbligato a tenere valida ed efficace reintegrare la garanziacauzione di cui l’Ente appaltante abbia dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredurante l’esecuzione del contratto. La garanzia cauzione definitiva, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. 163/2006, sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione decorrere dal raggiungimento di un importo delle prestazioni eseguite, nel limite massimo previste per legge. Lo svincolo sarà automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna alla Compagnia garante, secondo quanto stabilito dall’artda parte dell'Appaltatore, degli stati d'avanzamento servizi, in originale o copia autentica, attestanti il raggiungimento delle percentuali del servizio eseguito. 103La parte restante della cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione previa approvazione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta regolare esecuzione del Contratto di Fornituraservizio.
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Samples: garetelematiche.provincia.rc.it, www.comune.reggio-calabria.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche Specifiche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Samples: Accordo Quadro, Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Il Fornitore A garanzia dell’ esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, al momento della sottoscrizione del contratto e/ o in caso di consegna ad urgenza dei lavori, l’aggiudicatario documenta l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale definitivo (garanzia fidejussoria) ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., che è fissato nella misura del 10% dell’importo contrattuale. Alla garanzia di cui al presente articolo si impegna a corrispondere applicano le riduzioni previste dall’articolo 93 comma 7 , per la garanzia provvisoria. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del Dlgs n. 50/2016, è fatto obbligo all’aggiudicatario procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in favore tutto o in parte In particolare l’Amministrazione della S. A. potrà avvalersi di Soresa idonea tale garanzia definitiva per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle prescrizioni ex leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori (art. 103 D. Lgscomma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 50/2016). La mancata presentazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e nei termini l’incameramento della cauzione provvisoria prestata esclusivamente ai sensi e nei modi stabiliti nella Lettera previsti dall’art. 93 del D.Lgs. 50/2016 (art. 103 comma 3 del D.Lgs. 50/2016). Al verificarsi delle condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto entro il termine di invito con validità quindici giorni decorrenti dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche ricezione di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, atto unilaterale scritto e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidocumentata con i prescritti dati contabili da parte del responsabile unico del procedimento. La garanzia prevede fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaleprincipale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziascritta della stazione appaltante La suddetta garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, mediante rinnovi e proroghein corso di opera, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura eessa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestastazione appaltante; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inottemperanza la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica Restano salve le azioni di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.legge nel caso in cui le somme pagate dall’istituto fideiussore
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Samples: www.comune.roma.it, www.comune.roma.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La ditta aggiudicataria, a corrispondere garanzia dell’esatto e completo adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi stessi, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda Sanitaria abbia eventualmente pagato in più durante l’esecuzione della fornitura, dovrà costituire a favore dell’Azienda Ulss - entro 15 giorni dalla richiesta - il deposito cauzionale definitivo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 50/2016. Il deposito cauzionale definitivo è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto e, pertanto, va reintegrato qualora l’Amministrazione appaltante medesima effettui su di esso prelevamenti per fatti connessi all’incompleto e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera irregolare adempimento degli obblighi contrattuali. Ove ciò non avvenga entro il termine di invito con validità dalla data 15 giorni dal ricevimento della lettera di avvio delle attività affidate mediante richiesta dell’Azienda Xxxx interessata, sorge in quest’ultima la facoltà di risolvere il contratto. Sono fatte salve le rispettive Richieste Specifiche azioni per il risarcimento dei conseguenti danni subiti (art. 1382 c.c.). L'importo sarà ridotto su richiesta dell’aggiudicatario ai sensi di Fornituraquanto disposto all’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore93, comma 8, del D. Lgs. 50/2016. Per fruire del beneficio, l'operatore economico dovrà segnalare il possesso del requisito, e coprirà la Richiesta Specifica lo dovrà documentare producendo copia dichiarata conforme all’originale ai sensi degli articoli 18 e 19 del D.P.R.445/2000, della certificazione dichiarata. Si precisa inoltre che: a) in caso di partecipazione in RTI e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, comma 2, lett. e) del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Richieste Specifche imprese che Soresa potrà emettere lo costituiscono siano in relazione ai suddetti quantitativi offertipossesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; b) in caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45 comma 2, del D. Lgs. n. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. La predetta garanzia prevede espressamente potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze. Si dovrà riportare la formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione art. 1944 del debitore principale, Codice Civile nei riguardi dell’Impresa obbligata e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileC.C. Se il deposito è costituito mediante polizza fideiussoria o atto di fidejussione, nonché l’operatività della garanzia medesima si dovrà, inoltre, inserire il formale impegno del fideiussore a pagare la somma garantita entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento di semplice richiesta scritta. La mancata costituzione della suddetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziadeposito dovrà ritenersi svincolato, mediante rinnovi solo dopo l’esecuzione completa e prorogheregolare di tutti gli obblighi contrattuali, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo fatto salvo quanto stabilito dall’artnel citato art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione Il deposito dovrà ritenersi svincolato, decorsi 24 mesi dal rilascio del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconformità.
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Samples: www.aulss4.veneto.it, www.aulss4.veneto.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni di Soresa idonea contratto nonché del pagamento delle penali previste dal presente capitolato, la Ditta aggiudicataria dovrà costituire, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/06, una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturafidejussoria del 10% dell’importo dell’appalto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà mancata costituzione della garanzia determinerà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertirevoca dell’affidamento. La garanzia prevede espressamente polizza o fideiussione bancaria dovranno avere validità per tutta la rinuncia durata dell’appalto e sino alla certificazione del Committente circa la regolarità della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione fornitura. In espressa deroga alle previsioni di cui all’art. 195775, comma 2 3 del codice civileD.Lgs. 163/06, nonché l’operatività non è ammessa fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n.385. Il deposito cauzionale dovrà essere depositato entro 10 gg. dalla data di ricevimento della garanzia medesima entro 15 giornicomunicazione dell'esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto. Qualora la ditta risultata aggiudicataria dell'appalto, rinunci o non si presenti nel giorno ed ora stabiliti da Publiacqua per la firma del contratto, l'aggiudicazione sarà revocata e l'appalto potrà essere affidato dal committente, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace suo insindacabile giudizio, alla ditta che in sede di gara ha offerto le condizioni immediatamente più vantaggiose e che segue in graduatoria oppure ripetere la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoregara stessa. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica ditta non potrà porre alcuna eccezione, ne avrà titolo ad alcun risarcimento di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradanni eventuali.
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Samples: www.publiacqua.it, www.publiacqua.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Al momento della stipulazione del contratto l’appaltatore deve presentare cauzione definitiva mediante garanzia fideiussoria degli obblighi assunti pari 10 % dell’importo contrattuale, nel caso in cui il ribasso concesso in sede di gara, superi il limite del 10% la garanzia dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano gli articoli 75 DLgs 163/06 s.m. i. e 123 del D.P.R. 207/2010. La cauzione viene presentata a corrispondere garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in favore più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque la risarcibilità del maggior danno. La mancata costituzione del deposito cauzionale definitivo determina la decadenza dell'affidamento, l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell'ente appaltante e l'aggiudicazione dell'appalto o della concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artun importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d’avanzamento lavori o analogo documento pari al 75% dell’iniziale importo garantito. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e Lo svincolo, nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di invito benestare del Committente, con validità dalla data la sola condizione della preventiva consegna all’Istituto garante, da parte dell’Appaltatore o del Concessionario, degli stati d’avanzamento lavori o di avvio analogo documento, in originale o copia autenticata, attestanti il raggiungimento delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche predette percentuali di Fornituralavoro eseguito. La cauzione L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito, è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà svincolato secondo la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertinormativa vigente. La garanzia prevede espressamente la rinuncia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della preventiva escussione cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del debitore principalecontratto disposta in danno dell’appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, la rinuncia all’eccezione di cui all’artdelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa La stazione appaltante può richiedere al Fornitore chiedere all’appaltatore la reintegrazione della garanzia cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; parte, in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In base all’art. 75 DLgs 163/06 le imprese in possesso della certificazione di sistema di qualità usufruiscono della riduzione pari al Fornitore50% sulla cauzione provvisoria e sulla cauzione definitiva. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione Le certificazioni dovranno essere rilasciate da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della richiesta specifica serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/ IEC 17000 , la certificazione del sistema di fornituraqualità, secondo quanto stabilito dall’artdovrà essere conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. 103Si precisa che la “dichiarazione e la certificazione di qualità” può essere rilasciata anche da un organismo accreditato nel settore EA28 da enti di accreditamento, comma 5diversi dal SINCERT, firmatari degli accordi MLA EA. Si ricorda che i contratti fideiussori ed assicurativi devono essere conformi agli schemi di polizza tipo approvati con Decreto del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione ministero delle Attività Produttive n ° 123 del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura12/03/2004.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore L’Impresa ha costituito cauzione definitiva (ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006) dell’importo di € mediante polizza assicurativa fidejussoria n. della recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto. mediante fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario in regola con quanto disposto dall'art. 75, comma 3, D.Lgs. 163/2006 recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto. (OPPURE): mediante fidejussione bancaria n. della recante le clausole di cui all'allegato B al presente atto. Qualora l’Appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della scadenza senza giustificato motivo e giusta causa, l’Amministrazione appaltante sarà tenuta a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. Verrà inoltre addebitata, a titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall’assegnazione della fornitura ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali. La cauzione si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 estingue nei modi e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraprevisti dall’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti113 del D.Lgs n. 163/2006. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività L’estinzione dell’ammontare residuo della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i avviene dopo l’emissione del certificato di Fornitura conformità e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) 60 giorni dalla richiesta; in caso conclusione della fornitura. L’Impresa ha trasmesso all’Amministrazione la polizza di inottemperanzaResponsabilità civile verso terzi n. della Società di Assicurazioni , Soresa conseguirà che dovrà assicurare l’Amministrazione contro la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata responsabilità civile per danni causati a misura dell’avanzamento terzi nel corso dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artcon un massimale complessivo di polizza pari a € 1.000.000,00 nonché con un massimale per sinistro di € 250.000,00. 103Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente. L’Appaltatore s’impegna a trasmettere all’Amministrazione, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo almeno 10 giorni prima della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato inizio delle prestazioni, la polizza di verifica Responsabilità civile verso terzi n. della Società di collaudo attestante Assicurazioni , che dovrà assicurare l’Amministrazione contro la corretta esecuzione del Contratto responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell’esecuzione della fornitura, con un massimale complessivo di Forniturapolizza pari a € 1.000.000,00 nonché con un massimale per sinistro di € 250.000,00. Non sono ammesse esclusioni di rischi a eccezione di quelle previste dalla normativa vigente.
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Samples: Contratto Di Appalto Di Fornitura
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia di tutte le obbligazioni assunte dall’Appaltatore con la stipula del Contratto e dell’esatta integrale esecuzione a corrispondere perfetta regola d’arte delle prestazioni oggetto di affidamento, l’Appaltatore medesimo ha consegnato al Committente la seguente garanzia definitiva: …………….. L’efficacia di detta garanzia cesserà esclusivamente nel momento in favore cui l’Appaltatore consegnerà al garante l’originale della fideiussione, restituito dal Committente, con annotazione di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura svincolo e, comunquein ogni caso, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione successivamente all’emissione del certificato di verifica di collaudo attestante conformità. L’Appaltatore è tenuto a reintegrare la corretta esecuzione cauzione di cui il Committente si sia avvalsa, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto, entro il termine di 5 (cinque) giorni dal ricevimento della richiesta della Committente stessa. In caso di inadempimento a tale obbligo, il Committente procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore, ferma restando di dichiarare risolto di diritto il presente Contratto. Nel caso in cui l’Appaltatore non provveda all’obbligo di reintegro della cauzione ovvero non provveda a versare, ove previsto dalla polizza stessa, il supplemento di premio, non si procederà al pagamento dei corrispettivi contrattuali. In caso di inadempimento agli obblighi di cui al presente articolo la Committente ha facoltà di sospendere il versamento dei corrispettivi contrattuali o dichiarare risolto di diritto il presente Contratto ai sensi del successivo articolo ”Risoluzione del Contratto di Fornitura– Clausola Risolutiva Espressa”.
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Samples: Contratto D’appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore La cauzione definitiva è fissata nella misura del 10% dell’importo globale di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraaggiudicazione del servizio affidato, IVA esclusa. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati fideiussione, a scelta dell’offerente potrà anche in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede questo caso essere bancaria od assicurativa ma dovrà espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Nel caso di raggruppamento temporaneo il deposito cauzionale provvisorio dovrà essere presentato dal soggetto capogruppo e dovrà coprire l’offerta presentata dall'impresa capogruppo e dalle mandatarie. La certificazione di cui all'art. 75, comma 7, del D.Lgs. N.163/2006 dovrà essere posseduta dall'impresa capogruppo. Si evidenzia che la garanzia, mediante rinnovi suddetta fideiussione dovrà essere rilasciata in conformità allo schema di polizza di cui al D.M. n. 123/2004 e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordoss.mm.ii. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà determina la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorerevoca dell'affidamento. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione restituita al termine del servizi, accertata la regolarità della richiesta specifica stessa. Nel caso di fornituraraggruppamento temporaneo, secondo quanto stabilito dall’artil deposito cauzionale dovrà essere presentato dal soggetto capogruppo e dovrà coprire l’offerta presentata dall'impresa capogruppo e dalle mandatarie. 103, E’ ammessa la riduzione della cauzione ai sensi dell’art. 75 comma 5, 7 del D. LgsLgs n. 163/06. n. 50/2016Per ottenere la riduzione al 50% della cauzione definitiva tutti gli operatori economici, sia singoli che associati, devono essere in possesso della Certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro collegati di tale sistema, rilasciati da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 4500 e della serie UNI CEI ISO/IEC 17000. L’ammontare residuo Per fruire di tale beneficio, l’impresa dovrà dichiarare il possesso del requisito e documentarlo presentando copia autentica del certificato. La cauzione verrà restituita al termine del periodo contrattuale e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Nei casi di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dall'aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti del Comune, il Comune di Albisola Superiore potrà procedere all'incameramento della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione suddetta, anche in misura parziale, tenuto conto della gravità dell'inadempienza e dei danni patiti, con semplice atto amministrativo ampiamente discrezionale.
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Cauzione definitiva. Il A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore si impegna a corrispondere ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2066 e smi, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidell’Autorità. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi contratto (36 mesi) e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Autorità beneficiaria, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Autorità qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorel’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo del settantacinque percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico senza necessità del benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5da parte dell’appaltatore, del D. Lgs. n. 50/2016documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venticinque per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Autorità ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali e/o per la soddisfazione degli obblighi di emissione cui agli artt. 3 e 19 del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturapresente contratto.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore L’operatore economico per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 93, comma 3 del d.lgs. 50/2016, nella misura prevista al comma 1 dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituradel codice. La cauzione è stata determinata sulla base e prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei quantitativi indicati danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonche a garanzia del rimborso delle somme pagate in offerta dal Fornitorepiù all’operatore economico rispetto alle risultanze della liquidazione finale, e coprirà salva comunque la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertirisarcibilità del maggior danno verso l’operatore economico. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione cessa di avere effetto solo alla data di emissione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione certificato di cui all’artverifica di conformità. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa La Provincia può richiedere al Fornitore soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’operatore economico. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, del codice per la garanzia provvisoria. La Provincia ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’operatore economico ed ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredovuto dall’operatore economico per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. La garanzia sarà prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonchè l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Provincia. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradell’esecuzione, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante conformità o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e automatico, senza necessita di nulla osta della Provincia, con la corretta esecuzione sola condizione della preventiva consegna alla Provincia, da parte dell’operatore economico, degli stati di avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del Contratto di Fornituragarante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia e prestata.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artLa cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera del D.Lgs 50/16 pari al 10% dell’importo del primo anno dell’accordo quadro (euro 600.000,00), ed eventualmente rinnovata in caso di invito con validità dalla data di avvio esercizio delle attività affidate opzioni contrattuali, è costituita mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in offerta dal Fornitoretutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto. Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche a semplice richiesta scritta di FER, nonché che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della Codice Civile. Nella garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradisposto esclusivamente da FER, secondo quanto stabilito dall’artdi seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. 103, comma 5, La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del D. Lgsperiodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraLo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini nella misura e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito previsti dall’art. 103, comma 51, del D. LgsCodice, sull’importo contrattuale ivi comprese le prestazioni opzionali, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. n. 50/2016L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. L’ammontare 103, comma 1, del Codice è ridotto del cinquanta per cento per i soggetti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, e per le percentuali ivi indicate. La cauzione definitiva garantirà l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o da negligenze dell’Aggiudicatario stesso, oltre il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Ente per la sostituzione del soggetto negligente o inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati dall’Ente, nonché l’eventuale applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. L’Aggiudicatario incaricato si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, sollevando l’Ente da ogni responsabilità. La garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. AREA TRASFORMAZIONE DEL TERRITORIO DATI IDENTIFICATIVI Codice documento DP Codice file PUA Soccavo archeologo CSA PUA ex sub-ambito 1 di Soccavo - 124 alloggi di edilizia Revisione 0 Data 22/11/2021 residenziale sociale sperimentale e relative urbanizzazioni La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione dei Servizi affidati, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare della Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dell’attività, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione dei Servizi stessi. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del verbale di verifica e validazione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di emissione del certificato ultimazione dei Servizi risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l'estinzione avvengono di verifica diritto, senza necessità di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.
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Samples: www.comune.napoli.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna concessionario è tenuto a corrispondere prestare idonea cauzione definitiva in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraragione del 10% del valore contrattuale dell'appalto al netto dell’IVA. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati posta a garanzia dell’esatto e puntuale adempimento di tutti gli obblighi assunti e derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che l’Ente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario, ivi compreso il maggior prezzo che l’Ente dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione del servizio aggiudicato all’appaltatore, in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/caso di risoluzione del contratto per inadempienze di quest’ultimo. Deve essere prodotta attraverso polizza fideiussoria assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957107 del D.L.v. 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. L’importo della garanzia medesima entro 15 giorniè ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell’articolo 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i.. Per fruire di tale beneficio, a semplice richiesta scrittala ditta dovrà documentare il possesso del requisito in sede di stipulazione del contratto. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La cauzione rimane vincolata, anche dopo la garanziascadenza del contratto, mediante rinnovi fino al completo soddisfacimento degli obblighi di capitolato e proroghe, per potrà essere svincolato con specifica dichiarazione liberatoria dell’Amministrazione Comunale. Nel caso l’Amministrazione dovesse procedere all’utilizzo di parte o di tutta la durata dell’Accordo quadro cauzione qualora si rendessero necessari interventi sostitutivi di servizi e delprestazioni da rendere a norma del presente disciplinare e non resi per qualsiasi motivo ingiustificato dal Gestore, ovvero per la riparazione e/i Contratto/i o sostituzione di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena attrezzature ed impianti danneggiati per mancata sorveglianza del Gestore la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la ditta dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro cauzione stessa. In caso contrario il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario Comune potrà provvedere al reintegro d’ufficio a spese dell’aggiudicatario prelevandone l’importo dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.d’appalto
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Samples: www.comuneaidomaggiore.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore del servizio è tenuto a prestare, immediatamente dopo la comunicazione di aggiudicazione provvisoria, un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell’art. 113 del Codice in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. Il deposito in questione si impegna intende a corrispondere garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in favore possesso della certificazione del sistema di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artqualità conforme alle norme Europee della serie UNI CEI ISO 9000. 103 D. LgsPer fruire di tale beneficio l’operatore economico affidatario dovrà allegare al deposito definitivo, in copia autenticata da un’autorità amministrativa o da un notaio, la relativa certificazione di qualità. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti L’importo del deposito cauzionale sarà precisato nella Lettera lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticomunicazione dell’aggiudicazione provvisoria. La garanzia prevede dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito, entro un termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta. A tal fine, il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante. Il Fornitore si impegna deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito mediante garanzia fideiussoria rilasciata da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a tenere valida ed efficace ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La fideiussione o le polizze dovranno essere intestate alla Valle Umbra Servizi S.p.a. – via Filosofi,87 – Spoleto (PG). La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della VUS, con la garanziaquale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, mediante rinnovi sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni e proroghele polizze relative al deposito cauzionale definitivo dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, per tutta la durata dell’Accordo quadro dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i Contrattosoggetto/i firmatario/i il titolo di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordogaranzia. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta della VUS qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al FornitoreVUS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata Nel caso in cui tale detta cauzione sia costituita con versamento in contanti o in titoli del debito pubblico, tale deposito dovrà essere effettuato presso il C/C n. 000000880005, ABI 06165, CAB 21713, Cassa di Risparmio di Foligno – Tesoreria, intestato a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraValle Umbra Servizi S.p.a.
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Samples: www.vusspa.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs n.50/2016 l'appaltatore, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdegli impegni assunti con il presente atto, ha costituito, ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. 50/16, cauzione definitiva di € ( /oo a mezzo polizza fidejussoria n. 50/2016 , rilasciata in data / / assicurativo dall'istituto ridotta del 50%, essendo in possesso di certificato ISO 9001: 2008 n valido fino al , rilasciato dall'Ente Certificatore , ridotta di ulteriore 30% in quanto in possesso di certificato EMAS o ridotta di ulteriore 20% in quanto in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNISO14001, secondo quanto disposto dall’art.93 c.7 del D.Lgs 50/2016. Il comune avrà diritto di valersi della cauzione per le ipotesi espressamente previste dall’art. 103 c.1 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civileD.Lgs 50/2016. L’appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniqualora richiesto dal Comune e nel termine dallo stesso prefissato, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La garanzia sarà è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica nel limite massimo dell’80% dell’importo garantito e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto ed è automaticamente svincolata alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione o di collaudo attestante provvisorio o comunque, per l’importo residuo, fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico senza necessità di nulla osta del Comune, con la corretta esecuzione del Contratto sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante da parte dell’appaltatore degli stati di Fornituraavanzamento lavori o di analogo documento, in originale o copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione.
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Samples: Accordo Quadro Per L’esecuzione Dei “Lavori Di Manutenzione Vie E Piazze Cittadine
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore L’appaltatore dovrà costituire per i termini di Soresa idonea durata del contratto una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfissata nella misura prevista dal comma 1 dell'art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti50/2016. La garanzia prevede espressamente la potrà essere costituita sotto forma di cauzione o fidejussione rilasciata da imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzione. La garanzia dovrà contenere le seguenti condizioni particolari: ➢ rinuncia da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 1944 del codice civile, nonché l’operatività C.C. ed impegno da parte dello stesso a rimanere obbligato in solido con il debitore principale fino a quando il Comune non dichiari il pieno adempimento degli obblighi assunti dal debitore stesso; ➢ rinuncia all’onere di una tempestiva e diligente escussione del debitore ad opera del creditore di cui all’art. 1957 del C.C.; ➢ impegno da parte dell’obbligato in solido con il debitore principale a versare l’importo della garanzia medesima cauzione entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittadel Comune, senza alcuna riserva. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione L'importo della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto è ridotta del 50% per coloro che presentino originale, copia conforme, ovvero copia con dichiarazione di corrispondenza all'originale resa dal Legale Rappresentante corredata da fotocopia del documento identificativo del sottoscrittore, della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000. Si applica la riduzione del 50%, non cumulabile con quella del precedente periodo, anche nei confronti delle microimprese, piccole e medie imprese e dei raggruppamenti di operatori economici o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in consorzi ordinari costituiti esclusivamente da microimprese, piccole e medie imprese. Sono fatte salve le ulteriori riduzioni così come previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016. In caso di inottemperanzaR.T.I.: • Se tutte le imprese facenti parte del raggruppamento sono in possesso della certificazione di qualità, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreraggruppamento va riconosciuto il diritto alla riduzione della garanzia; • Se solo alcune delle imprese sono in possesso della certificazione di qualità, il raggruppamento non può godere del beneficio della riduzione della garanzia. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artAi sensi dell’art. 103, comma 53, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo , la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento, l'acquisizione della garanzia provvisoria e l’affidamento del contratto al concorrente che segue nella graduatoria. N.B.: In caso di risoluzione del contratto per fatto dell’appaltatore , la garanzia definitiva deve permanere fino alla data verrà incamerata dall’Amministrazione Comunale, fatto salvo il diritto al risarcimento di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraeventuali maggiori danni.
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Samples: cdn1.regione.veneto.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia La Ditta affidataria, prima dell’affidamento del servizio, deve costituire la cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs 50/2016 con versamento Bonifico Bancario sul C/C di Aspes X.xx. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera IBAN IT 54 N 03111 13319 000000007743 UBI BANCA - AG. XXXXX XXX XXXXXX di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate PESARO, o in alternativa, mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/fideiussione bancaria o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957107 del D. Lgs 1° settembre 1993, comma 2 del codice civilen° 385, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniche svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a semplice richiesta scrittaciò autorizzati dal Ministero dell’economia e delle finanze, con le modalità previste dal citato art. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe103 del D.Lgs 50/2016.. Aspes avrà inoltre diritto di avvalersi della cauzione per le spese delle attività da eseguirsi d'ufficio, per tutta l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'affidatario, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’affidataria é in ogni caso obbligata a reintegrare la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i cauzione di Fornitura ecui Xxxxx abbia dovuto valersi, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; parte, durante l'esecuzione del contratto, in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresi effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’affidatario. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica cauzione definitiva cesserà di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere efficacia alla data di emissione del certificato verbale di verifica fine lavori qualora l’affidataria abbia dimostrato il completo adempimento degli obblighi contrattuali e l'estinzione di collaudo attestante ogni ragione di credito nei suoi confronti. In assenza di tali condizioni, la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione definitiva verrà trattenuta da ASPES fino all'avveramento delle condizioni suddette.
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Samples: www.aspes.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artL’aggiudicataria, ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura50/2016, è obbligata a prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/dovrà essere costituita a mezzo fidejussione bancaria o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del debitore principale, la rinuncia all’eccezione ramo cauzioni o a mezzo fidejussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 1957, comma 2 107 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniD.Lgs. 1.9.1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a semplice richiesta scrittaciò autorizzati dal Ministero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica. Il Fornitore La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa devono contenere le clausole di cui al comma 1 dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaapplicano inoltre i commi 2, mediante rinnovi 3 e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto 4 del medesimo Accordosuccitato art. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore103. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di Fornituraritardi o inadempienze da parte dell’aggiudicataria. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Il soggetto garante è tenuto a comunicare all’assicurato l’eventuale mancata corresponsione del premio annuale qualora la garanzia venisse fornita tramite polizza assicurativa.
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Samples: Centrale Unica Di Committenza
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire la cauzione definitiva di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgs113 del D.lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei 163/2006, in uno dei modi stabiliti dalla Legge , nella Lettera misura del 10% dell’importo del contratto al netto di invito con validità dalla data Iva, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che il committente dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario, ivi compreso il maggior prezzo che dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto aggiudicato all’aggiudicatario in caso di Forniturarisoluzione del contratto per inadempienze della stessa. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fideiussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è obbligato a tenere valida ed efficace reintegrare la garanziacauzione di cui il committente fosse dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte, durante l’esecuzione del contratto. Lo svincolo definitivo sarà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non un mese dalla scadenza del contratto, in assenza di controversia. Qualora l’affidatario dovesse recedere dal contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, il termine committente avrà la facoltà di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso rivalersi su tutto il deposito cauzionale, fatta salva ogni altra azione di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarisarcimento danni.
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Samples: www.cittadellascienza.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa L’affidatario deve presentare preliminarmente alla stipulazione, idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artdenominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’Art, 103 del D.Lgs. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini ss.mm.ii., pari al 10% del valore del contratto ed è eventualmente ridotta, ricorrendo il caso, secondo quanto previsto dall’Art, 93, comma 7 del D.lgs. 50/2016 e nei modi stabiliti nella Lettera ss.mm.ii., a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti e dell’eventuale risarcimento dei danni comunque derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali e dalla sua posizione di invito con validità dalla data affidatario di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturapubblici servizi. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati di cui al precedente comma se prestata in offerta dal Fornitoreforma di polizza fideiussoria assicurativa o di fideiussione bancaria, e coprirà la Richiesta Specifica e/o deve contenere espressamente le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la clausole di rinuncia del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la di rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’Art, 1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima la sua operatività entro 15 giorni, a giorni dal ricevimento della semplice richiesta scrittascritta da parte del Comune. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia- copertura delle spese conseguenti al ricorso all’esecuzione d’ufficio o di terzi, mediante rinnovi e proroghenecessario per eliminare i negativi effetti dell’inadempimento dell’appaltatore; - copertura delle penalità previste dal presente capitolato; - spese di indizione di una nuova gara per l’affidamento dei servizi, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarisoluzione anticipata per inadempienza dell’appaltatore; - risarcimento dei danni cagionati dall’inadempimento dell’appaltatore.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, il Broker affidatario dovrà depositare almeno 10 giorni prima alla stipula del contratto, idonea garanzia fideiussoria definitiva ai sensi del D.M. 19.01.2018 n. 31. La stessa dovrà essere resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidell’Ente. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artsopra potrà beneficiare delle riduzioni previste dall’art. 195793, comma 2 7, del codice civile, nonché l’operatività della Codice. La garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi ha validità temporale pari alla durata del contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Ente, pena con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Ente qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorel’Ente ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione del servizio, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. L’Ente ha diritto di valersi della richiesta specifica cauzione per l’applicazione delle penali di fornituracui all’art. 10 del presente capitolato, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, nei casi di risoluzione del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracui al presente capitolato.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Prima della stipula del contratto d’appalto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, a corrispondere in favore titolo di Soresa idonea garanzia cauzione, l’aggiudicatario dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate da prestarsi mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturapolizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati pari al 10% dell’importo netto contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la concessione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in offerta dal Fornitoreoggetto, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente indicante quale beneficiaria il Comune di Serrenti, dovrà prevedere la rinuncia della preventiva al beneficio di escussione del debitore principale, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 1975 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante, la rinuncia al beneficio di escussione e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. Il Fornitore si impegna 1975 del Codice Civile, nonché l’operatività medesima entro 15 giorni a tenere valida ed efficace semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la garanziaregolarità dell’Impresa stessa nei loro confronti. Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro parte, durante l’esecuzione del contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, l’impresa venisse denunciata dal competente Ispettorato Reg.le del Lavoro e/o A.S.L. per inadempienza ai relativi obblighi, l’Xxx.xx darà corso alla prosecuzione dei pagamenti previsti dal contratto ed al rimborso dell’eventuale cauzione soltanto dietro autorizzazione dell’Ispettorato stesso e l’impresa non potrà opporre alcuna eccezione e pretesa di somme a qualsiasi titolo, per il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraritardato pagamento o rimborso.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia Cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate del D.Lgs 50/16, è costituita mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata allegata sulla base dei quantitativi indicati di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in offerta dal Fornitoretutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto. Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche a semplice richiesta scritta di FER, nonché che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della Codice Civile. Nella garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradisposto esclusivamente da FER, secondo quanto stabilito dall’artdi seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. 103, comma 5, La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del D. Lgsperiodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraLo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
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Samples: www.fer.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte Ditta aggiudicataria deve costituire entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in lavorativi dall’avvenuta comunicazione di aggiudicazione definitiva, a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali, un deposito cauzionale definitivo pari al 10 per cento dell'importo contrattuale ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006. In caso di inottemperanzaaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al Fornitore20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Il costo relativo alla cauzione è a carico della Ditta Aggiudicataria. Lo svincolo della cauzione definitiva avrà luogo solo a perfetta esecuzione del contratto d’appalto accertata da parte di Sardegna Ricerche per il tramite di apposito collaudo finale eseguito nel rispetto delle procedure interne di Sardegna Ricerche effettuato entro 60 giorni dal termine del periodo contrattuale. La cauzione è stabilita a garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’adempimento da parte della richiesta specifica Ditta Aggiudicataria di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione tutte le Obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di Fornituraogni danno eccedente l’importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. Qualora la Ditta Aggiudicataria incorresse in una delle violazioni previste dalle norme antimafia, Sardegna Ricerche provvederà all'incameramento della cauzione definitiva senza che la Ditta Aggiudicataria possa vantare diritto alcuno.
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Samples: www.sardegnaricerche.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire una cauzione definitiva, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei uno dei modi stabiliti dalla Legge, nella Lettera misura del 20% del canone totale della concessione, al netto di invito con validità dalla data Iva, come determinato in sede di avvio offerta, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di Forniturainadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario, ivi compreso il maggior prezzo che l’Amministrazione Comunale dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto aggiudicato all’aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della stessa. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fideiussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’aggiudicatario è obbligata a tenere valida ed efficace reintegrare la garanziacauzione di cui all’amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredurante l’esecuzione del contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto in assenza di controversia. Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della richiesta specifica scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di forniturarivalersi su tutto il deposito cauzionale, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data fatta salva ogni altra azione di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarisarcimento danni.
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Samples: Bando Di Gara Prot.4459
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è obbligato a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché ; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante la corretta l’avvenuta esecuzione del Contratto servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di Fornituraescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
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Samples: cri.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A seguito della comunicazione di aggiudicazione della prestazione oggetto del presente appalto, l’Impresa dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva pari ad almeno il 10% dell’importo contrattuale netto e comunque in favore conformità, nei modi, forme e importi di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. cui all’articolo 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura50/2016. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni ai sensi del testo unico delle leggi sull’esercizio delle assicurazioni private, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiapprovato con DPR 13.2.1959 n. 449, oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La garanzia prevede espressamente cauzione deve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 del debitore principalecc, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 del cc comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e prevedere espressamente la sua operatività entro 15 giorni, quindici giorni a semplice richiesta scrittascritta del Committente. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell’affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a tenere valida ed efficace istanza dell’Impresa entro i sei mesi seguenti la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto scadenza del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in caso di inottemperanzaatto, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione in base alle risultanze del certificato di verifica di collaudo attestante conformità delle prestazioni svolte, rilasciato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la corretta esecuzione cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per il Committente, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del Contratto corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione delle prestazioni. Il Committente è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di Fornituracui diventasse creditore nei riguardi dell’Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, l’Impresa è obbligata nel termine di 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del contratto a discrezione del Committente.
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Samples: www.aamps.livorno.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. LgsAi sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 163/2006 ed a garanzia degli obblighi contrattuali, la ditta , con sede a ( ) in via ha presentato fideiussione assicurativa n. di invito con validità Euro rilasciata dalla Agenzia in data , ridotta del 50% perché in possesso della certificazione di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraqualità conforme alle norme europee della serie ISO 9001. La cauzione suddetta garanzia è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorefissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del presente contratto da parte dell’appaltatore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione risarcimento di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civiledanni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’operatività della a garanzia medesima entro 15 giornidel rimborso delle somme che l’Amministrazione Comunale avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, a semplice richiesta scrittarisultante dalla liquidazione finale. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura eResta, comunque, sino al perfetto adempimento salva la facoltà dell’Amministrazione Comunale di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei Contratti Collettivi, delle obbligazioni assunteLeggi e dei Regolamenti sulla tutela, pena protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la risoluzione garanzia di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno cui l’Amministrazione Comunale abbia dovuto valersi, in tutto o in parte entro parte, durante l’esecuzione del contratto. L’Amministrazione Comunale ha il termine diritto di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoreconfronto ai risultati della liquidazione finale. La garanzia garanzia, che sarà svincolata progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica nelle forme e nei tempi di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103cui all’articolo 113, comma 53, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino 163/2006, cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione. L’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la corretta esecuzione mano d’opera impegnata, la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Contratto di FornituraLavoro.
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Samples: www.comune.castelcovati.bs.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore Entro cinque giorni dalla comunicazione di Soresa idonea aggiudicazione, l’appaltatore deve presentare alla Stazione appaltante una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussoria, secondo le modalità sancite dall’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016 163/06 s.m.i. e nei termini dall'art. 123 del D.P.R. 207/2010, a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento o adempimento inesatto delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraobbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale. La Stazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione è stata determinata anche: - per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno all’appaltatore; - per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle Leggi e dei regolamenti sulla base tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei quantitativi indicati lavoratori comunque presenti in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticantiere. La mancata costituzione della garanzia prevede espressamente determina la rinuncia revoca dell’affidamento e l’acquisizione della preventiva escussione del debitore principalecauzione provvisoria da parte della Stazione appaltante, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino quale aggiudicherà l’appalto al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno concorrente che segue in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoregraduatoria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati di avanzamento lavori o analogo documento, pari al --% dell’ammontare garantito. Lo svincolo sarà automatico senza necessità di benestare della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016Stazione appaltante. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere resterà vincolato fino alla data di emissione all’emissione del certificato di verifica collaudo provvisorio. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’appaltatore di collaudo attestante la corretta esecuzione provvedere all’integrale risarcimento del Contratto di Fornituradanno indipendentemente dal suo ammontare ed anche superiore all’importo della cauzione.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. LgsD.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura. Soresa, senza bisogno di assegnare alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere il presente Accordo Quadro e conseguenti Contratti di Fornitura ai sensi dell’art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell’art.1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore anche tramite pec, nei seguenti casi:
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Prima della stipula del contratto d’appalto e comunque inderogabilmente prima dell’inizio del servizio, a corrispondere in favore titolo di Soresa idonea garanzia cauzione, l’aggiudicatario dovrà sostituire la cauzione provvisoria con quella definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate da prestarsi mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturapolizza fidejussoria o fidejussione bancaria. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati pari al 10% dell’importo netto contrattuale, ed è prestata a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto, dall’eventuale risarcimento di danni, nonché dal rimborso che l’Amministrazione dovesse eventualmente sostenere durante la concessione appaltata, per fatto dell’appaltatore a causa di inadempimento o cattiva esecuzione del servizio. La cauzione definitiva, riferita espressamente alla gara in offerta dal Fornitoreoggetto, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente indicante quale beneficiario il Comune di Barrali, dovrà prevedere la rinuncia della preventiva al beneficio di escussione del debitore principale, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 1975 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante.. Lo svincolo della cauzione avverrà alla scadenza contrattuale e sarà condizionata alla presentazione di idonea documentazione rilasciata dai rispettivi uffici competenti per territorio in materia di lavoro, assistenza, previdenza, infortuni attestanti la regolarità dell’Impresa stessa nei loro confronti. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace Resta salvo per l’Amministrazione l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanziacauzione risultasse insufficiente. L’appaltatore dovrà provvedere al reintegro della cauzione di cui l’Amministrazione avesse dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà durante l’esecuzione del contratto. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto o comunque prima della sua scadenza, l’impresa venisse denunciata dal competente Ispettorato Regionale del Lavoro e/o A.S.L. per inadempienza ai relativi obblighi, l’Amministrazione incamererà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’esatto e puntuale rispetto degli obblighi contrattuali il contraente ha provveduto alla costituzione della cauzione definitiva mediante polizza fideiussoria n. del dell’importo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art€. 103 D. Lgs(euro ) pari al % dell’importo contrattuale netto ,ai sensi dell’art. 93 comma D.L.gs.n. 50/2016, rilasciata da Ai sensi dell’articolo 103, comma 4 del D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore50/2016, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia stessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché l’operatività a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della garanzia medesima entro 15 giorniliquidazione finale, a semplice richiesta scrittasalva comunque la risarcibilità del maggior danno. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaL’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, mediante rinnovi delle leggi e proroghedei regolamenti sulla tutela, per tutta la durata dell’Accordo quadro protezione, assicurazione, assistenza e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nell’esecuzione del medesimo Accordoservizio. Soresa L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere al Fornitore all’appaltatore la reintegrazione della garanzia cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiestaparte; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata si effettua a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica valere sui ratei di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraprezzo da corrispondere all’appaltatore.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. n. 50/2016, l’esecutore del contratto è obbligato a corrispondere costituire una garanzia fidejussoria definitiva (fidejussione bancaria o polizza assicurativa) a favore della Fondazione pari al 10 % dell’importo contrattuale (Iva esclusa). La Ditta aggiudicataria, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto possesso delle prescrizioni ex certificazioni richieste ai sensi del c. 7 art. 103 93 D. Lgs. n. 50/2016 potrà presentare una garanzia d’importo ridotto nelle misure ivi previste qualora produca contestualmente copia della certificazione suddetta e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera specifica dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 445/2000 di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerticonformità all’originale. La garanzia prevede espressamente di cui al comma precedente deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività ; • la operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta di questa Fondazione. Il Fornitore si impegna deposito cauzionale resterà vincolato fino a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro sei mesi dopo il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia del rapporto contrattuale e sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino restituito alla data di emissione Ditta aggiudicataria previa l’emissione del certificato di verifica regolare esecuzione qualora non vi siano controversie in atto. Il deposito cauzionale definitivo è prestato a garanzia dell’adempimento di collaudo attestante tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di eventuali danni derivanti dall’inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni, nonché del rimborso all'appaltatrice delle somme che questa abbia eventualmente pagato in più, durante l’esecuzione della fornitura, in confronto all’effettivo credito del fornitore. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarevoca dell’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Fondazione. In tal caso l’appalto verrà aggiudicato al concorrente che segue in graduatoria.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Broker è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea presentare, all’atto della sottoscrizione del contratto, garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussoria, costituita ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 50/2016, di invito ammontare pari al 10% (dieci percento) dell’importo del servizio oggetto di contratto determinato in accordo alle previsioni dell’art. 4 del presente capitolato con validità dalla data l’applicazione delle provvigioni offerte. Alla garanzia di avvio delle attività affidate mediante cui al presente articolo si applicano tutte le rispettive Richieste Specifiche di Forniturariduzioni previste all’art. 93 comma 7 del D. Lgs. 50/2016. La cauzione è stata determinata sulla base viene prestata a garanzia del perfetto adempimento degli impegni assunti con la sottoscrizione del contratto, per il risarcimento di eventuali danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse . Tale garanzia, se non rilasciata con le modalità di cui all’art. 93 comma 2 del D. Lgs. 50/2016, potrà essere rilasciata da uno dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoresoggetti previsti all’art. 93 comma 3 del D. Lgs. 50/2016, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche con espressa dichiarazione che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiessa avrà validità fino a dichiarazione liberatoria scritta da parte di SIVE. La garanzia prevede Questa cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché civile e l’operatività della garanzia medesima cauzione stessa entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. La dichiarazione liberatoria da parte di SIVE sarà rilasciata entro 6 mesi dal termine del servizio ad avvenuta verifica del corretto assolvimento da parte del Broker degli obblighi contrattuali e contributivi nei confronti del proprio personale e verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace termine predetto deve intendersi come data effettiva di conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la garanziacauzione potrà essere incamerata, mediante rinnovi e proroghetotalmente o parzialmente, da SIVE. Resta salva, per tutta SIVE, la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i facoltà di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituragaranzia.
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Samples: www.sivevr.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Accordo, l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle CGC, ha costituito la garanzia a corrispondere in favore mezzo di Soresa idonea polizza fideiussoria n. emessa il fino alla concorrenza di € (euro /00), pari al % dell’importo della prima annualità dell’AQ, ed acquisita agli atti di FER ed acquisita agli atti di FER con l’impegno del garante di rinnovare la cauzione all’esercizio dell’opzione contrattuale. La suddetta garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura della regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni ex artlimite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e Lo svincolo, nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di invito benestare di FER, con validità dalla la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito sarà svincolato alla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche approvazione del certificato di Fornituracollaudo generale e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione Qualora nel periodo di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività validità della garanzia medesima si verifichi una variazione sfavorevole delle condizioni economico-patrimoniali dell’istituto fideiubente, l’Appaltatore, su richiesta di FER, dovrà procedere, entro 15 60 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i alla sostituzione del garante con un soggetto dotato di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteaffidabilità creditizia, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordocontratto ai sensi e per gli effetti dell’art. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, 1456 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracodice civile.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’Appaltatore è obbligato a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcostituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti l’importo della garanzia è fissato nella Lettera misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di Fornituraribasso. La cauzione Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidi due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia prevede fideiussoria che, a scelta dell’Appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziaLa sottoscrizione del garante dovrà, mediante rinnovi e proroghealtresì, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/essere autenticata da Xxxxxx, il quale dovrà parimenti attestare i Contratto/i poteri di Fornitura efirma del garante medesimo. La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal presente contratto. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di emissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, sino al perfetto adempimento la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore e per il pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle obbligazioni assunteleggi e dei regolamenti sulla tutela, pena la risoluzione di diritto protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la D.lgs n.50/2016, è fatto obbligo all’Appaltatore procedere alla reintegrazione della garanzia ove cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanzainottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero contratto, nel limite massimo dell’ 80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è automatico, senza necessità di benestare del Committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’art. 103in originale o in copia autentica, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016attestanti l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino residuo, pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di verifica collaudo (o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione) dell’intero contratto. Lo svincolo della cauzione resta subordinato all’esito positivo degli accertamenti previsti al successivo ART. 35, in ordine alla regolarità dell’appaltatore rispetto ai sinistri derivanti da difetto di sorveglianza, ovvero omesso pronto intervento e/o manutenzione previsti in appalto. Si precisa che, a norma dell’art.103 comma quinto ultimo periodo del Dlgs n.50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa perla quale la corretta esecuzione del Contratto di Fornituragaranzia è prestata.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La Ditta appaltatrice a corrispondere cui viene affidato il servizio, deve costituire una cauzione mediante fideiussione bancaria o assicurativa pari al 10% (ridotta se l’aggiudicatario è in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto possesso della certificazione UNI CEI ISO 9000) dell’importo contrattuale, ovvero delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 ulteriori percentuali (diecisempre ridotte) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito nelle ipotesi indicate dall’art. 103, comma 51, del D. LgsD.Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della , a garanzia definitiva deve permanere fino alla data dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, dell’eventuale risarcimento di emissione danni, nonché del certificato rimborso delle spese che l’Amministrazione appaltante dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di verifica di collaudo attestante la corretta inadempimento delle obbligazioni o cattiva esecuzione del Contratto servizio. La cauzione definitiva dovrà avere una durata pari a quella del contratto e s’intenderà automaticamente prorogata qualora, entro tale data, vi fossero pendenti controversie giudiziarie fra l’Amministrazione appaltante e l’Impresa a cui è affidato il servizio. Resta salvo per l’Amministrazione appaltante l’esperimento di Fornitura.ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’Appaltatore a cui è affidato il servizio è obbligato a reintegrare la cauzione nella misura cui l’Amministrazione è stata costretta ad avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo verrà autorizzato previa richiesta della Ditta appaltatrice. La cauzione, prestata mediante fideiussione, deve prevedere espressamente che il fideiussore si obbliga, incondizionatamente e senza riserva alcuna, dietro semplice richiesta della Stazione Appaltante ed entro 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa raccomandata, a versare la somma in cauzione, senza poter eccepire il beneficio alla preventiva escussione del debitore principale previsto dall’art. 1944 del C.C. Il fideiussore rimane obbligato anche dopo la scadenza dell’obbligazione principale secondo quanto prescritto all’art. 1957, 2° comma del X.X.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A titolo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione, come richiesto ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera n.50/2016 ed a garanzia dei patti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di invito con validità dalla data € 215.025,46 a mezzo di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche garanzia fideju xxxxx n 7157901 rilasciata da Monte dei Paschi di FornituraSiena il 28/01/2020. Il fornitore in caso di prolungamento, si impegna prorogare la polizza fideiu xxxxx per l’importo proporzionato alnuovo periodo divalidità contra tuale . La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è stata determinata prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Azienda Sanitarie intere sate ha no diritto di rivalersi direttamente sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica cauzione e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisulla emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidove se ridursi per effe to dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scrittao per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i sarà svincolato e restituito ala di Fornitura eta a giudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, comunquedopo che sia stato a certato il regolare soddisfacimento degli o blighi contrattuali e dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di sua spettanza, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranonché eventuali penali che dove sero e sere applicate.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto dovrà presentare una cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.lgs 163/2006. L’importo della cauzione potrà essere ridotto del 50%, ai sensi dell’art. 54 comma 11 della L.R. 05/2007, per le ditte alle quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 la certificazione del sistema di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artqualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tali sistema. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera Per fruire di invito con validità dalla data tale beneficio le ditte dovranno allegare alla fideiussione copia di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituratale certificazione. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati cauzione, a scelta dell’offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs 385/1993, che svolgono in offerta via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal FornitoreMinistero dell’economia e delle finanze, e coprirà la Richiesta Specifica e/Non sono ammessi versamenti in contanti o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiassegni. La garanzia prevede fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione scritta della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorestazione appaltante. La garanzia cauzione verrà svincolata dopo che il contratto avrà avuto piena esecuzione, quanto consti che l'aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l'Amministrazione Regionale o che, diversamente, la cauzione medesima debba essere incamerata a titolo di penale. Lo svincolo sarà progressivamente svincolata disposto in base a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica domanda dell'aggiudicatario nella quale egli dichiari di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranon aver altro da pretendere dall'Amministrazione in dipendenza dell'appalto in argomento.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea A garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex degli obblighi assunti con il presente atto, ai sensi dell’ art. 103 D. Lgs. n. N. 50/2016 e nei termini s.m.i., l’Ente appaltante accetta la cauzione costituita da fidejussione da parte della Società di Assicurazioni – Agenzia di . La fidejussione di che trattasi risulta dalla polizza fidejussoria numero emessa in data che si allega al presente atto sotto la lettera “ ”. La Società di Assicurazioni - agenzia di e nei modi stabiliti per essa il suo legale rappresentante Sig. nato a il (diconsi euro ) corrispondente all’ammontare della cauzione definitiva da prestarsi dalla Società a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dalla Società medesima con la stipulazione del presente Accordo Quadro. L’Ente appaltante, effettuate le verifiche del caso, prende atto che l’importo garantito, le modalità di escussione e tutte le altre pattuizioni contenute nella Lettera cauzione di invito con validità dalla data di avvio cui al presente articolo sono conformi a quanto disposto dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., nonché al contenuto dello “schema tipo 1.2.” allegato al Decreto 12 Marzo 2004 n. 123 del Ministero delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di FornituraAttività Produttive. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati garantisce l’impegno dell’Appaltatore ad assumere ed ad eseguire regolarmente i singoli lavori affidati in offerta dal Fornitoreesecuzione del presente Accordo Quadro e potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, da A.I.Po nei casi previsti dall’art.103 commi 1 e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti2. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, avrà validità per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura Quadro e, comunque, sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordonascenti dall’Accordo Quadro e sarà progressivamente svincolata secondo le modalità previste dall’art.103 comma 5 fino alla piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione Qualora l’ammontare della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali o in parte per qualsiasi altra causa, l’Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraeffettuata da A.I.Po.
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Samples: Contratto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A titolo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione, come richiesto ai sensi del’art. 103 D. Lgs. n.50/2016 e s.m.i. ed a garanzia dei patti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di € 320.000,00 a me zo di garanzia fideiu xxxxx n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera 8000772939-03 rilasciata da Aviva Italia spa. Il fornitore in caso di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraprolungamento, si impegna a prorogare la poli za fideiu xxxxx per l’importo proporzionato alnuovo periodo divalidità contrattuale . La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è stata determinata prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Aziende Sanitarie intere sate hanno diritto di rivalersi dire tamente sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica cauzione e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisula emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidove se ridursi per effe to dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scrittao per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i sarà svincolato e restituito ala Ditta aggiudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, dopo che sia stato a certato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di Fornitura esua spettanza, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranonché eventuali penali che dove sero e sere applicate.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire una cauzione definitiva, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei uno dei modi stabiliti dalla Legge, nella Lettera misura del 20% del canone annuo della concessione, al netto di invito con validità dalla data Iva, come determinato in sede di avvio offerta, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche spese che l’Amministrazione Comunale dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di Forniturainadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte dell’aggiudicatario, ivi compreso il maggior prezzo che l’Amministrazione Comunale dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto aggiudicato all’aggiudicatario in caso di risoluzione del contratto per inadempienze della stessa. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fideiussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scrittascritta dell’Amministrazione contraente. Il Fornitore si impegna Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L’aggiudicatario è obbligata a tenere valida ed efficace reintegrare la garanziacauzione di cui all’amministrazione Comunale avesse dovuto avvalersi, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzaparte, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredurante l’esecuzione del contratto. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito provvedimento, da adottarsi entro e non oltre tre mesi dalla scadenza del contratto in assenza di controversia. Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della richiesta specifica scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di forniturarivalersi su tutto il deposito cauzionale, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data fatta salva ogni altra azione di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarisarcimento danni.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia Cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs 50/16, è costituita mediante polizza fideiussoria n. rilasciata da FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in tutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione FER, nonché che è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della Codice Civile. Nella garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradisposto esclusivamente da FER, secondo quanto stabilito dall’artdi seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. 103, comma 5, La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del D. Lgsperiodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraLo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
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Samples: www.fer.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere La cauzione definitiva è prestata dagli esecutori contestualmente alla stipula del presente contratto nella misura del 10% del massimo stimato per ciascun esecutore, in favore forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussoria, ai sensi dell'art. 103 D. Lgsdel d.lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti50/2016. La garanzia prevede espressamente definitiva dovrà prevedere: la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del Codice Civile; l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Committente; 20 l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione all'esito del certificato servizio ed alla conclusione del rapporto, intendendosi per ultimo quello la cui ultimazione terminerà dopo quella di verifica tutti gli altri, a prescindere dalla data di collaudo attestante richiesta. La cauzione potrà essere progressivamente svincolata con le modalità previste dal citato articolo 103 del decreto Legislativo 50/2016. Con la corretta esecuzione sottoscrizione del Contratto presente atto le parti si impegnano reciprocamente al rispetto dei contenuti recati in esso medesimo ed in tutti gli atti e documenti che ne costituiscono parte integrante, ivi compresi e specialmente: Il Bando ed il Disciplinare di Fornitura.gara, nonché tutti gli atti che costituivano la lex specialis di gara DGUE e relative dichiarazioni integrative (Allegati 5 e 5.1) Offerta economica (Allegato 6) presentate in gara dall'Appaltatore ai fini dell'aggiudicazione Mod. S.7.4.1 Requisiti Tecnico Professionali (Allegato 7) la cauzione definitiva prestata dall’Appaltatore
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Samples: Contratto Di Accordo Quadro Per Il Servizio Di Carico, Trasporto E Invio a Trattamento Presso
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia All’atto della stipulazione del contratto, l’aggiudicatario deve presentare la cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini nella misura e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito previsti dall’art. 103, comma 51, del D. LgsCodice, sull’importo contrattuale ivi comprese le prestazioni opzionali, svincolata ai sensi e secondo le modalità previste dal medesimo articolo. n. 50/2016L’importo della cauzione definitiva ai sensi dell’art. L’ammontare residuo 103, comma 1, del Codice è ridotto del cinquanta per cento per i soggetti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nonché in tutte le altre ipotesi indicate dall’art. 93, comma 7, del Codice, e per le percentuali ivi indicate. La cauzione definitiva garantirà l’adempimento di tutte le obbligazioni contrattuali da parte dell’Aggiudicatario, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse o da negligenze dell’Aggiudicatario stesso, oltre il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Ente per la sostituzione del soggetto negligente o inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati dall’Ente, nonché l’eventuale applicazione delle penali previste dal presente Capitolato. L’Aggiudicatario incaricato si assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che esso dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dell’incarico e delle attività connesse, sollevando l’Ente da ogni responsabilità. La garanzia definitiva deve permanere fino fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall'articolo 103 del Codice dei contratti ed è presentata in originale alla data di emissione Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracontratto, anche limitatamente alla scheda tecnica.
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Samples: www.comune.napoli.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artprestare ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera una garanzia fideiussoria a titolo di invito cauzione definitiva in misura pari al 10% dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10 % la garanzia fideiussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento, ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di Fornituradue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione è stata determinata sulla base si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredanni derivanti da eventuali inadempienze, e coprirà fatta comunque salva la Richiesta Specifica erisarcibilità del maggior danno. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Per usufruire di tale beneficio l’aggiudicatario dovrà allegare alla garanzia fideiussoria copia del/dei certificato/i autenticato da autorità amministrativa o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertida notaio. La garanzia prevede dovrà operare a prima richiesta, senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l’obbligo di versare la somma richiesta, entro il limite dell’importo garantito entro un termine massimo di 15 gg. consecutivi dalla richiesta. A tal fine il documento stesso dovrà prevedere espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la suo operatività entro i 15 giorni, a semplice richiesta scrittagg. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoresopra indicati. La garanzia sarà progressivamente svincolata dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche da semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica seguito di fornitura, secondo quanto stabilito dall’artritardi o altre inadempienze da parte dell’Aggiudicatario. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo L’incameramento della garanzia avviene con atti unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Aggiudicatario, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione definitiva deve permanere fino alla data per le maggiori spese sostenute per il completamento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. In caso di emissione del certificato inadempienze dell’Aggiudicatario per l’inosservanza di verifica norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, l’Amministrazione ha diritto di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di Fornituraquanto dovuto dall’Aggiudicatario.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Ai sensi dell’art. 113, del D. Lgs 163/2006 e s.m.i. e dall’art. 123 del Dpr 207/2010, l’aggiudicatario è obbligato a corrispondere costituire una garanzia fidejussoria per l’esecuzione del contratto, resa da un istituto bancario o da una compagnia assicurativa in favore possesso delle autorizzazioni di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. legge, ovvero rilasciata da intermediari finanziari, iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 50/2016 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera che sono sottoposti a revisione contabile da parte di invito con validità dalla data una società di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione conformità alla polizza-tipo 1.2 di cui all’art. 19571, comma 2 del codice civile1, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorniD.M. 12.03.2004, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghen. 123, per tutta una somma pari al dieci per cento (10%) dell’importo contrattuale. Qualora il ribasso d’asta sia superiore al 10% la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i garanzia è aumentata dei punti percentuali eccedenti, ove sia superiore al 20% l’aumento è di Fornitura e, comunque, sino due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore20%. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto alla data del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi 12 mesi dall’ultimazione dei lavori. La mancata costituzione della richiesta specifica garanzia di fornituraesecuzione determina la revoca dell’affidamento, secondo quanto stabilito dall’artl’incameramento della cauzione provvisoria se costituita e l’aggiudicazione dei lavori all’impresa seconda graduata. 103Ai sensi dell’art. 40, comma 57, del D. LgsLgs 163/2006 e s.m.i. n. 50/2016. L’ammontare residuo l’importo della garanzia definitiva fidejussoria è ridotto del 50% per l’aggiudicatario in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, resa da organismi di certificazione; in tal caso il possesso della certificazione ovvero della dichiarazione è comprovata nell’attestato SOA ovvero deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraessere depositata in originale o in copia conforme all’originale ai sensi dell’art. 19, D.P.R. 445/2000 s.m.i. La garanzia fidejussoria deve essere prodotta esclusivamente in originale.
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Samples: Disciplinare Di Gara (Misura)
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia L’Appaltatore, al momento della sottoscrizione del Contratto, dovrà produrre cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artrilasciata sotto le forme e ai sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.lgs. n. 50/2016 s.m.i. La garanzia definitiva è prestata con le medesime modalità della garanzia provvisoria. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina, in ogni caso, la decadenza dall’affidamento e nei termini l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte dell’Amministrazione, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per tutto quanto non indicato nel presente Capitolato e nei modi stabiliti nella Lettera nel bando/disciplinare di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituragara si applica quanto previsto dall’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La cauzione definitiva è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiprogressivamente ridotta a norma dell’art. 103 del D.lgs. n. 50/2016. La cauzione rimarrà vincolata per tutta la durata dell’Appalto, quale garanzia prevede espressamente a favore dell’Amministrazione aggiudicatrice per il regolare ed esatto adempimento dell’Appaltatore e di eventuali subappaltatori, di tutti gli obblighi contrattuali, contributivi ed assicurativi e verrà rimborsata dopo la scadenza del contratto, dietro richiesta dell’Appaltatore ed in assenza di pendenze di qualsiasi natura con quest’ultimo, resta inteso che l’Amministrazione aggiudicatrice ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione anche per l’applicazione delle penali. In relazione alle variazioni che possono intervenire nel corso dell’anno, l’Amministrazione aggiudicatrice potrà richiedere l’aggiornamento della cauzione definitiva al nuovo importo del canone complessivo, fermo restando i limiti ed i vincoli di cui ai punti precedenti. La cauzione provvisoria della Ditta aggiudicataria sarà trattenuta fino alla costituzione della cauzione definitiva. Il deposito cauzionale non sarà produttivo di alcun interesse in favore del Concorrente. I titoli depositati saranno restituiti con le stesse cedole con le quali sono stati presentati. La fideiussione può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o dagli intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall’articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La medesima fideiussione, comunque rilasciata, dovrà in particolare: • avere quale beneficiario il Comune di Bardonecchia • essere specificamente riferita alla gara dell’appalto in oggetto; • prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale ai sensi dell’art. 1944 del codice civile; • prevedere la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2°, del codice civile, nonché l’operatività ; • prevedere l’impegno alla liquidazione della garanzia medesima entro 15 giorni, a somma garantita su semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanziascritta della Stazione Appaltante, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 giorni 15 (dieciquindici) giorni dalla richiesta medesima; • essere escussa dall’Amministrazione dietro una semplice richiesta scritta, senza che il fideiussore possa richiedere alla stessa Amministrazione o all’Impresa giustificazione alcuna a supporto di tale escussione in ordine al contratto d’appalto , trattandosi di garanzia a prima richiesta. Quanto sopra, anche nell’ipotesi di eccezioni o contestazioni dell’Impresa o di giudizio pendente avanti l’autorità giudiziaria o avanti all’eventuale organismo arbitrale. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, l’Impresa ha l’obbligo di integrare la stessa, fino all’importo stabilito; in caso di inottemperanzamancanza l’Amministrazione tratterrà l’importo corrispondente dai primi pagamenti successivi, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo fino alla concorrenza dell’importo da reintegrare. Per tutto quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorenon riportato si rimanda all’art. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, 103 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50/201650. L’ammontare residuo della Il documento di garanzia definitiva deve permanere fino sarà restituito al Contraente soltanto alla data conclusione del rapporto, dopo che sia stato accertato il regolare soddisfacimento degli obblighi contrattuali, in assenza di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracontestazioni.
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Samples: Contratto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni contrattuali assunte, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, il concessionario è tenuto a corrispondere in favore di Soresa idonea costituire, prima della stipula del contratto, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussoria prevista dall’art. 103 113 del D. Lgs. n. 50/2016 e 163/2006. Detta cauzione definitiva deve essere presentata nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituramodalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’impresa affidataria. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune ne dichiara la decadenza dall’aggiudicazione. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche definitiva va reintegrata a mano a mano che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisu di essa il Comune opera prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte Ove ciò non avvenga entro il termine di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso lettera di inottemperanzacomunicazione inviata al riguardo dal Comune, Soresa conseguirà quest’ultimo ha la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti facoltà di risolvere il contratto, con le conseguenze previste per i casi di risoluzione dal presente Capitolato speciale. Il deposito cauzionale definitivo è svincolato e restituito al Fornitorecontraente solamente all’atto della conclusione del contratto. La garanzia cauzione definitiva prestata sarà progressivamente svincolata a determinata nella misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica del 10% dell’importo complessivo dei canoni di fornituraconcessione offerti dal concorrente aggiudicatario in sede di gara. Il Comune utilizzerà la cauzione definitiva per l’esatto adempimento del contratto di appalto. Poiché tutti gli impegni assunti dall’impresa concorrente in sede di partecipazione alla gara (“offerta tecnica”), secondo quanto stabilito dall’art. 103diventeranno specifici obblighi contrattuali da rispettare, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data il mancato rispetto degli stessi comporterà la conseguente applicazione delle relative sanzioni di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracui al successivo articolo.
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Samples: www.regione.sardegna.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a corrispondere costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo gli aumenti previsti in favore caso di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artribasso superiore al 10% o al 20%, come previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016, secondo il calcolo di cui al punto 10 del presente Disciplinare. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione di fornitura e/o servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di escussione parziale la corretta esecuzione reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria. È fatto divieto all’aggiudicatario di sospendere, in tutto o in parte, l’esecuzione del servizio, salvo che la sospensione non sia stata previamente disposta dal Responsabile del procedimento, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Non è consentita la cessione del Contratto o di Fornituraparte di esso.
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Samples: cri.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni contrattuali, il Concessionario ha costituito, a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artnorma dell’art. 103 D. Lgs113 del D.Lgs. n. 50/2016 163/2006, apposita cauzione definitiva dell’importo di € (Euro ), tramite polizza fideiussoria n. rilasciata, in data , dalla “ _ – Agenzia di Resta all’Amministrazione la facoltà di rivalersi a suo insindacabile e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera discrezionale giudizio sull’ammontare del deposito cauzionale per il recupero delle eventuali somme pagate all’appaltatore in eccedenza a quelle dovute, nonché per gli altri oneri ed esborsi sostenuti dal Comune, nel caso che l’appaltatore non ottemperi a tutte le obbligazioni assunte per l’applicazione di invito con validità dalla data eventuali penalità a termine del contratto di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraappalto. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati sarà integralmente incamerata dal Comune in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione caso di mancato inizio del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte servizio entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; prescritto dal Capitolato d’oneri o in caso di inottemperanzaabbandono dello stesso prima della scadenza del contratto. È fatto salvo per il Comune di Quartu Sant’Elena l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui, Soresa conseguirà per qualsiasi motivo, la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti cauzione risultasse insufficiente, ivi compresa l’eventuale ritenuta sulle rate del pagamento del corrispettivo d’appalto. Lo svincolo della cauzione definitiva verrà effettuato con le modalità di cui al Fornitorecomma 3 dell’art. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art113 del D.Lgs. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura163/2006 e successive modificazioni ed integrazioni.
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Samples: www.regione.sardegna.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’Aggiudicataria, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006, è obbligato a corrispondere in favore prestare cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale per l’intera durata contrattuale. In caso di Soresa idonea aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera fideiussoria è aumentata di invito con validità dalla data tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche due punti percentuali per ogni punto di Fornituraribasso superiore al 20%. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati dovrà essere costituita a mezzo fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni o a mezzo fideiussione rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art.107 del D.Lgs. 01 settembre 1993 n. 385 che svolgono in offerta via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal FornitoreMinistero del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, debbono contenere le clausole di cui al comma 2, dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006. Si applicano inoltre, i commi 3, 4, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti5 del succitato art. 113. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del debitore principalecontratto, la rinuncia all’eccezione essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto ritardi o in inadempienze da parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoredell’Aggiudicataria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria da parte del Comune (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia), con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracontratto.
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Samples: www.comune.perugia.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’Appaltatore, a corrispondere in garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte nonché dell’eventuale risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall'inadempimento, è tenuto a costituire a favore di Soresa idonea Zètema, successivamente all’aggiudicazione e quale condizione per la stipula del contratto in relazione al lotto aggiudicato, una garanzia definitiva prestata a mezzo di fidejussione bancaria o assicurativa, per un importo pari al 10% (dieci per cento) del valore del lotto o, nel rispetto delle prescrizioni ex artcaso di aggiudicazione di più lotti, della somma del valore degli stessi, come indicati nel precedente punto 2) del presente Capitolato. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Tale garanzia fideiussoria, come stabilito nell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore50/2016, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente deve prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Società appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in In caso di inottemperanzaeventuale rinnovo del servizio o proroga tecnica l’Appaltatore dovrà prestare la suddetta garanzia anche per il periodo di rinnovo o proroga in relazione all’importo massimo di spesa nello stesso previsto. Resta salvo e impregiudicato il diritto di Zètema al risarcimento dell’eventuale maggior danno, Soresa conseguirà ove la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione non risultasse sufficiente.
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Samples: www.zetema.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A titolo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcauzione, come richiesto ai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera n.50/2016 ed a garanzia dei patti contra tuali, si prende atto che il fornitore ha prestato deposito cauzionale definitivo di invito con validità dalla data €. 2.2 1, 0 a mezzo di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche garanzia fideju xxxxx n 723540 rilasciata da Monte dei Paschi di FornituraSiena X.xx il 16/01/2020 Il fornitore in caso di prolungamento, si impegna prorogare la polizza fideiu xxxxx per l’importo proporzionato alnuovo periodo divalidità contra tuale . La cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici a sunti dal fornitore anche quelli a fronte dei quali è stata determinata prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espre samente inteso che l’ESTAR e le Azienda Sanitarie intere sate ha no diritto di rivalersi direttamente sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica cauzione e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertisulla emi sione del’ultimo mandato di pagamento annuale delle fatture. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività Qualora l’ammontare della garanzia medesima entro 15 giornidove se ridursi per effe to dell’applicazione di penali, a semplice richiesta scrittao per qualsiasi altra causa, il fornitore dovrà provvedere al reintegro della ste sa. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, deposito cauzionale rimane vincolato per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i sarà svincolato e restituito ala di Fornitura eta a giudicataria soltanto dopo la conclusione del rapporto, comunquedopo che sia stato a certato il regolare soddisfacimento degli o blighi contrattuali e dopo che la ste sa avrà saldato ogni eventuale onere contrattuale di sua spettanza, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituranonché eventuali penali che dove sero e sere applicate.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell’esatto e completo adempimento degli obblighi contrattuali di cui al presente Accordo, l’Appaltatore, ai sensi e per gli effetti dell’art. 11 delle CGC, ha costituito la garanzia a corrispondere in favore mezzo di Soresa idonea polizza fideiussoria n. emessa il / / rilasciata da fino alla concorrenza di € (euro /00), pari al contrattuale. La suddetta garanzia definitiva è progressivamente svincolata a misura della regolare esecuzione dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni ex artlimite massimo del 75% (settantacinque per cento) dell’iniziale importo garantito. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e Lo svincolo, nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di invito benestare di FER, con validità dalla la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’Appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di ciascun contratto applicativo. L’ammontare residuo, pari al 25% (venticinque per cento) dell’iniziale importo garantito sarà svincolato alla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche approvazione del certificato di Fornituracollaudo generale e sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione Qualora nel periodo di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività validità della garanzia medesima si verifichi una variazione sfavorevole delle condizioni economico- patrimoniali dell’istituto fideiubente, l’Appaltatore, su richiesta di FER, dovrà procedere, entro 15 60 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i alla sostituzione del garante con un soggetto dotato di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteaffidabilità creditizia, pena la risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del codice civile. In ogni caso la risoluzione del contratto, per le cause di diritto del medesimo Accordocui il successivo art. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione 13, comporterà l’incameramento per intero della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituracauzione salvo l’eventuale maggior danno.
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Samples: Accordo Quadro Di Lavori
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore La ditta affidataria dovrà prestare, nei modi previsti dalla vigente normativa, una cauzione definitiva ai sensi e per gli effetti di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs 50/2016, per una somma pari al 10% dell’importo presunto dell’appalto (IVA esclusa) che verrà depositato o costituito mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a norma di legge, e resterà vincolato a favore del Comune fino al termine del periodo contrattuale. n. 50/2016 Tale cauzione, che verrà resa solo al termine del contratto, è prestata a garanzia di ogni adempimento della ditta assunto con la sottoscrizione del contratto, con facoltà di rivalsa del Comune per ogni e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera qualsiasi inadempienza contrattuale, nonché per danni di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituraqualsiasi natura provocati per effetto della prestazione. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa costituente cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitoredefinitiva, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente dovrà prevedere espressamente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; - l’obbligo di pagare le somme richieste a semplice richiesta dell’amministrazione ed entro il termine di quindici giorni, per l’intera durata del contratto; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile. La garanzia relativa alla cauzione definitiva dovrà avere validità pari alla durata del contratto stipulato per l’esecuzione del servizio Ove non esistano contestazioni formali fra le parti, nonché l’operatività la cauzione prestata sarà svincolata alla conclusione del rapporto dopo la verifica della garanzia medesima regolare esecuzione del servizio. Nel caso in cui il deposito cauzionale subisse riduzioni a seguito di incameramento parziale di somme da parte del Comune, la ditta deve provvedere al reintegro entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornitura.
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Samples: Convenzione Tra l'Azienda Casa Emilia Romagna (Acer) Ferrara E Per La
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La Ditta Appaltatrice resterà vincolata all'assunzione della gestione, anche nelle more di perfezionamento degli atti relativi all’appalto. Essa, alla data fissata dal Committente, deve presentarsi per la stipulazione del contratto, dopo aver costituito la garanzia fideiussoria prevista dall’art. 113 del D.Lgs 163/2006. La fidejussione a corrispondere garanzia dell'adempimento delle obbligazioni inerenti e conseguenti al contratto è fissata in ragione del 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale. La mancata costituzione della garanzia comporta la decadenza dell’affidamento e l’aggiudicazione dell’appalto in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti del concorrente che segue nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertigraduatoria. La garanzia prevede può essere, a scelta della Ditta, bancaria o assicurativa oppure rilasciata dagli intermediari iscritti nell’elenco di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 387/1997 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della stessa garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittadella stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento la garanziagaranzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso risulta superiore al 20(venti) per cento, mediante rinnovi e proroghe, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. Le deduzioni eseguite sulla cauzione devono essere immediatamente integrate dalla Ditta Appaltatrice per far sì che l’importo complessivo della cauzione rimanga inalterato per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i dell’appalto. Resta salvo per il Committente l’esperimento di Fornitura eogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. In caso di rifiuto alla stipulazione del contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito, la Ditta Appaltatrice decade dall'aggiudicazione dell’appalto, fatti salvi, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteogni diritto e azione del Committente, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro compreso il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarisarcimento dei danni causati.
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Samples: www.regione.sardegna.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 è richiesta la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale. Detta percentuale sarà soggetta ad incremento ove ricorrano gli estremi di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex cui al predetto art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti50/2016. La garanzia prevede fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al Decreto 19 gennaio 2018, n.31 del Ministero dello Sviluppo Economico, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, che preveda espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta del Consorzio, in conformità all’art. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto 103 del medesimo AccordoD.Lgs. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore50/2016. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione è presentata alla Stazione Appaltante prima della richiesta specifica formale sottoscrizione del contratto. L’importo della cauzione definitiva di fornituracui ai capoversi precedenti è ridotto del 50% nei confronti dell’aggiudicatario alle quale sia stata rilasciata, secondo quanto stabilito dall’artda organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 103Per fruire di tale beneficio, comma 5l’impresa deve segnalare, in sede di offerta, il possesso del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarequisito, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.
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Samples: www.bonificadeltadelpo.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 D. Lgs113 D.Lgs. n. 50/2016 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale ovvero, in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; e nei termini ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. L’importo della garanzia è ridotto del 50 % per gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale requisito deve essere segnalato in sede di offerta e documentato nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertiprevisti dalle norme vigenti. La garanzia prevede fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione La mancata costituzione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanzadella stazione appaltante, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti che aggiudica l'appalto al Fornitoreconcorrente che segue nella graduatoria. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraconformità.
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Samples: www.sardegnaforeste.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di € xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx resa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidell’Istituto. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione ha validità temporale pari alla durata del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi contratto e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura edovrà, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunteavere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, pena costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia, da parte dell’Istituto, con la risoluzione quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di diritto ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del medesimo Accordocontratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della La garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte dovrà essere reintegrata entro il termine di 10 (dieci) dieci giorni dalla richiesta; lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’Istituto qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. In caso di inottemperanzainadempimento a tale obbligo, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorel’Istituto ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia sarà fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell’Appaltatore, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’art. 103in originale o in copia autentica, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo residuo, pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. L’Istituto ha diritto di valersi della garanzia definitiva deve permanere fino alla data cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di emissione risoluzione del certificato contratto e/o per la soddisfazione degli obblighi di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione cui agli artt. 5 e 9 del Contratto di Forniturapresente contratto.
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Samples: www.izs-sardegna.it
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore L’aggiudicatario, prima della stipulazione del contratto, deve costituire la cauzione definitiva di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 103 D. Lgsdel D.lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei 50/2016, in uno dei modi stabiliti nella Lettera dalla Legge, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento dei danni, nonché la mancata sottoscrizione del verbale di invito con validità dalla data consegna anticipata del servizio in pendenza del contratto, da parte dell’aggiudicatario, ivi compreso il maggior prezzo che l’Amministrazione Comunale dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dell’appalto aggiudicato in caso di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Forniturarisoluzione del contratto per inadempienze della stessa. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fideiussione bancaria o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, c.c. nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, giorni a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitorescritta dell’Amministrazione contraente. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Qualora l’appaltatore dovesse recedere dal contratto prima della richiesta specifica scadenza prevista, senza giustificato motivo, il Comune avrà la facoltà di forniturarivalersi su tutto il deposito cauzionale, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data fatta salva ogni altra azione di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturarisarcimento danni.
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Samples: www.lignano.org
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’Aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di Accordo Quadro è obbligato a corrispondere in favore costituire e produrre il deposito cauzionale definitivo per l’intero importo di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcui all’art. 3 del presente schema di A.Q. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti l’importo della garanzia è fissato nella Lettera misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di Fornituraribasso. La cauzione Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidi due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia prevede fideiussoria che, a scelta dell'Aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 103, comma quarto del D. Lgs. n. 50/2016., deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore La garanzia definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di A.Q., compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali Contratti Applicativi che l’Amministrazione si impegna determinerà eventualmente a tenere valida ed efficace contrarre e la garanziaregolare esecuzione dei singoli Contratti Applicativi affidati. Garantisce, mediante rinnovi e prorogheinoltre, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i il rimborso delle somme pagate in più all'Aggiudicatario rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di Fornitura eemissione di certificato di collaudo, fatta salva, comunque, sino al perfetto adempimento la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell'Aggiudicatario e per il pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario stesso per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle obbligazioni assunteleggi e dei regolamenti sulla tutela, pena la risoluzione di diritto protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 comma primo del medesimo AccordoD.Lgs. Soresa può richiedere al Fornitore la n.50/2016, è fatto obbligo all'Aggiudicatario procedere alla reintegrazione della garanzia ove cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanzainottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Aggiudicatario. A norma dell’art. 103 comma quinto del D.Lgs. n. 50/2016, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a in misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero A.Q., nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzi detti, è autorizzato con la sola condizione della richiesta specifica di forniturapreventiva consegna all’istituto garante, secondo quanto stabilito dall’art. 103da parte dell'Aggiudicatario, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016della documentazione attestante l’avvenuta regolare esecuzione. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino residuo, pari al 20% dell’iniziale importo garantito, è svincolato, alla data di emissione del certificato di verifica collaudo (o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione) dell’ultimo contratto applicativo realizzato dall’aggiudicatario. La mancata costituzione della presente garanzia determina la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradecadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica il presente A.Q. e i conseguenti eventuali Contratti Applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna Al momento della sottoscrizione del contratto, od in caso di consegna ad urgenza dei lavori, a corrispondere in favore copertura dell’eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l’aggiudicatario documenta con le medesime modalità previste per la costituzione della cauzione provvisoria, l’avvenuta costituzione di Soresa idonea un deposito cauzionale definitivo, mediante polizza fidejussoria, dell’importo pari al 10% dell’importo contrattuale. La mancata presentazione della garanzia definitiva nel rispetto comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria. Al verificarsi delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e condizioni previste dalla legge per l’escussione della garanzia, il pagamento, nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera limiti dell’importo garantito, è eseguito a semplice richiesta del soggetto garantito entro il termine di invito con validità quindici giorni decorrenti dalla data di avvio ricezione della richiesta scritta e documentata con i prescritti dati contabili da parte dell’Ente. L’istituto fideiussore, di cui all’art. 1944 C.C., non può esercitare il beneficio della preventiva escussione dell’Impresa obbligata, né può opporre l’eventuale mancato pagamento del premio. L’Ente ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, nel caso di rescissione d'ufficio, nonché per il rimborso delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche maggiori somme pagate durante l'appalto in sede di Fornituraliquidazione finale. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, prestata per la cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, provvisoria e coprirà per la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 giornigg., sempre a semplice richiesta scrittascritta dell’Ente. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i Restano salve le azioni di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno legge nel caso in tutto cui le somme pagate dall’istituto fideiussore risultino parzialmente o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituratotalmente non dovute.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artAi sensi dell’art. 103 D. Lgsdel D.Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito testo vigente l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria del 10% dell’importo contrattuale a favore della ATS, con validità dalla sino alla data di avvio delle attività affidate mediante emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Alla garanzia si applicano le rispettive Richieste Specifiche riduzioni previste dall’art. 93 comma 7 del DLgs 50/2016. L’ATS si riserva la facoltà di Fornituraesonerare l’Impresa dalla costituzione della garanzia nei casi e alle condizioni di cui al comma 11 dell’art. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti103 del D.Lgs. 50/2016. La garanzia prevede fideiussoria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 1957 c. 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornigg., a semplice richiesta scrittascritta dell’ATS. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace La mancata costituzione della cauzione definitiva, se richiesta, determina la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, decadenza dell’affidamento. Tale garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo quadro del contratto e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, comunque sino al perfetto adempimento alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordonascenti dal contratto. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno È facoltà dell’ATS incamerare in tutto o in parte la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora l’ammontare della cauzione dovesse ridursi per l’effetto dell’applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l’impresa dovrà provvedere al reintegro della medesima entro il termine tassativo di 10 (dieci) quindici giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Forniturada parte dell’ATS.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere Si intende integralmente riportato nel presente contratto quanto previsto dalle vigenti norme in favore materia di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 garanzie e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracoperture assicurative. La cauzione definitiva prescritta dall’ art 113 del Decreto Legislativo n. 163 del 12 Aprile 2006, rimane stabilita in ragione del 10% dell’importo netto del contratto dell’appalto. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, detta cauzione dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è stata determinata sulla base di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’esecutore dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, lavori dovrà assoggettarsi alla stipula di tutte le polizze di garanzia previste dalla normativa vigente e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidagli artt.000-000-000 del Regolamento. La garanzia prevede espressamente la rinuncia della preventiva escussione del debitore principaleApprovato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la rinuncia all’eccezione garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ai sensi degli articoli 40, comma 7 e 75, comma 7 del D.L.vo n. 163/2006, l'importo della cauzione definitiva è ridotta al 50 per cento per i concorrenti in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni Cei Iso 9000 ovvero della dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema, rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie della serie Uni Cei En 45000 e delle serie Uni Xxx Xx Xxx/Xxx 00000 , Xx caso di associazione temporanea di concorrenti le riduzioni di cui all’art. 1957, al presente articolo sono accordate qualora il possesso delle certificazioni di cui al comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa 1 sia venuta meno comprovato da tutte le imprese in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraassociazione.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna La/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a corrispondere in favore costituire una garanzia definitiva, sotto forma di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artfideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 D. Lgsdel Codice. n. 50/2016 Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa devono prevedere espressamente e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché ; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. Il Fornitore si impegna La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione è prestata a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo garanzia di tutte le obbligazioni dell’accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni assuntestesse, pena la risoluzione di diritto nonché a garanzia del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno rimborso delle somme eventualmente pagate in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della garanzia cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di collaudo nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante la corretta l’avvenuta esecuzione del Contratto servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di Fornituraescussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1, penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore Ai sensi dell’art.103 decreto legislativo 50 del 18 aprile 2016, il Concessionario dovrà versare, all’atto della stipula del contratto di Soresa idonea garanzia concessione la cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera misura del 10% dell’importo complessivo offerto per l’affidamento della concessione di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituragestione del Parco Avventura. La cauzione definitiva si intende a garanzia: - dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal contratto di concessione; - dell’eventuale risarcimento di danni, derivanti a qualsiasi titolo dalla gestione (mancata manutenzione); - del rimborso delle spese che il Comune fosse eventualmente obbligato a sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione della gestione da parte dell’Aggiudicatario, ivi compreso il danno o esborsi vari che il Comune dovesse affrontare a seguito della necessità di provvedere a diversa assegnazione dell’affidamento, in caso di risoluzione del contratto per inadempienza dell’aggiudicatario. Resta salvo per il Comune l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Il Concessionario è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati obbligato a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in offerta dal Fornitoretutto o in parte, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidurante l’esecuzione del contratto. La garanzia prevede cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la scadenza del contratto. Lo svincolo verrà autorizzato con apposito atto formale. La cauzione, se prestata mediante fidejussione, deve prevedere espressamente quanto indicato per la cauzione provvisoria, ovvero la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, sua operatività a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto scritta del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraComune.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia Cauzione definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artai sensi dell’art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate del D.Lgs 50/16, è costituita mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. La cauzione è stata determinata stimato a base gara distinto per ciascuna fase) sulla base dei quantitativi indicati di quanto disposto dal D.M. 12 marzo 2004, n. 123. FER potrà disporre l’incameramento, totale, o anche parziale, della cauzione definitiva in offerta dal Fornitoretutti i casi in cui l’IMPRESA venga meno agli impegni assunti; l’IMPRESA è pertanto tenuta a reintegrare la cauzione per la parte di cui FER abbia eventualmente dovuto valersi durante l’esecuzione del contratto. Nella garanzia fideiussoria è espressamente riportata l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche a semplice richiesta scritta di FER, nonché che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede espressamente la rinuncia è escluso il beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 2, del codice civile, nonché l’operatività della Codice Civile. Nella garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia fideiussoria è inoltre specificato che lo svincolo sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica di fornituradisposto esclusivamente da FER, secondo quanto stabilito dall’artdi seguito specificato, mediante apposita dichiarazione e che I’omesso o ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio non comporta l’inefficacia della garanzia. 103, comma 5, La cauzione verrà svincolata da FER dietro richiesta scritta da parte dell’IMPRESA al termine del D. Lgsperiodo di garanzia a previa verifica dell’adempimento degli obblighi contrattuali e detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o di rimborso spese. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di FornituraLo svincolo sarà disposto esclusivamente da FER con apposita dichiarazione.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto di accordo quadro è obbligato a corrispondere in favore di Soresa idonea garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artcostituire e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti 50/2016, l’importo della garanzia è fissato nella Lettera misura del 10% dell'importo contrattuale. In caso di invito aggiudicazione con validità dalla data ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di Fornituraribasso. La cauzione Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offertidi due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La garanzia prevede fideiussoria, a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell’art. 93, comma 3 del D. Lgs. n. 50/2016, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civilecivile medesimo, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta della stazione appaltante. Il Fornitore La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata da Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. A norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto di accordo quadro, compreso l’obbligo di stipulare i successivi eventuali contratti applicativi che l’Amministrazione si impegna determinerà eventualmente a tenere valida ed efficace contrarre e la garanziaregolare esecuzione dei singoli contratti applicativi affidati, mediante rinnovi e proroghenonché il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime. Garantisce, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, in sede di Fornitura eemissione di certificato di regolare esecuzione, fatta salva, comunque, sino al perfetto adempimento la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento dei lavori in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle obbligazioni assunteleggi e dei regolamenti sulla tutela, pena la risoluzione protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, è fatto obbligo all’esecutore di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la procedere alla reintegrazione della garanzia ove cauzione definitiva ogni qualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in parte. In caso di inottemperanzainottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 103 comma 5) del D. Lgs. n. 50/2016, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dell’intero accordo quadro, nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della richiesta specifica preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’esecutore, degli stati di fornituraavanzamento dei lavori o di analogo documento, secondo quanto stabilito dall’artin originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. 103L’ammontare residuo, comma 5pari al 20 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino , alla data di emissione del certificato di verifica collaudo (o del certificato di collaudo attestante regolare esecuzione) dell’intero accordo quadro. Attesa la corretta possibilità che nel corso della durata del presente accordo quadro non siano affidati integralmente i lavori per l’intero importo complessivo presunto, l’eventuale ammontare residuo del deposito cauzionale definitivo superiore al 20% sarà comunque svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione ovvero entro 30 (trenta) giorni dalla mancata consegna dei lavori del Contratto successivo contratto applicativo rispetto al termine indicativo previsto nel presente accordo quadro e salvo diversa formale preventiva comunicazione della stazione appaltante afferente un differimento del termine di Fornituraaffidamento medesimo. Qualora a seguito del presente accordo quadro non venga affidato alcun contratto applicativo il deposito cauzionale definitivo sarà svincolato alla scadenza del termine finale presunto dell’accordo quadro. In tal ultimo caso, a titolo di risarcimento forfettario, al contraente del presente accordo quadro sarà rimborsato il solo costo sostenuto e comprovato per il mantenimento in corso di validità del deposito cauzionale medesimo. Si precisa che, a norma dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che aggiudica il presente accordo quadro e i conseguenti eventuali contratti applicativi al concorrente che segue nella graduatoria.
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Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso dei maggiori oneri economici sostenuti dall’Azienda, in caso di ricorso a corrispondere in terzi, sarà richiesto agli aggiudicatari il versamento di una cauzione pari al 10% dell’importo presunto di affidamento a favore di Soresa idonea ciascuna Azienda. L’importo della garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex artpotrà essere ridotto del 50% nei casi previsti dal comma 7 dell’art. 103 75 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. Le modalità di costituzione della cauzione sono quelle previste dal D.Lgs. n.163/2006, art. 113 e cioè: • fideiussione bancaria rilasciata da aziende di credito (art. 5 del R.D.L. 13 marzo 1936 n. 50/2016 375 e nei termini e nei modi stabiliti nella Lettera s.m.i.) • polizza assicurativa rilasciata da imprese di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornitura. assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del ramo cauzioni La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitore, e coprirà fideiussione o la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede polizza assicurativa devono espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957all’art.1957, comma 2 2, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni, a semplice richiesta scrittascritta dell’Azienda beneficiaria. La mancata costituzione della garanzia fidejussoria determina la revoca dell’affidamento. Il Fornitore si impegna a tenere valida ed efficace la garanzia, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte entro il termine di cui sopra può, a richiesta del soggetto aggiudicatario, essere prorogato fino ad un massimo di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in caso di inottemperanza, Soresa conseguirà la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitoregiorni. La garanzia Trascorso inutilmente tale termine l’aggiudicazione sarà progressivamente svincolata effettuata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione favore della richiesta specifica di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituraditta seconda classificata.
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Samples: Disciplinare d'Appalto
Cauzione definitiva. Il Fornitore si impegna a corrispondere in favore A garanzia dell’esatto ed integrale adempimento di Soresa idonea tutte le obbligazioni contrattuali, il Somministratore aggiudicatario dovrà costituire, prima della stipula del contratto, una garanzia definitiva nel rispetto delle prescrizioni ex art. 103 D. Lgs. n. 50/2016 e nei termini e nei modi stabiliti fideiussoria nella Lettera misura di invito con validità dalla data di avvio delle attività affidate mediante le rispettive Richieste Specifiche di Fornituracui all’articolo 103, comma 1 D.Lgs 50/2016. La cauzione è stata determinata sulla base dei quantitativi indicati in offerta dal Fornitorefideiussione, e coprirà la Richiesta Specifica e/o le Richieste Specifche che Soresa potrà emettere in relazione ai suddetti quantitativi offerti. La garanzia prevede sensi dell’art.103 del D.Lgs 163/2006, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione sua operatività entro e non oltre 15 giorni a semplice richiesta scritta da parte della stazione appaltante. La fideiussione dovrà inoltre recare le seguenti dichiarazioni: di aver preso visione dei documenti contrattuali; di rinunciare al beneficio del termine di cui all’art. 1957, comma 2 all’art.1957 del codice civile; di ritenere valida la garanzia fino a completo esaurimento del rapporto contrattuale. La cauzione sarà svincolata solo al termine del contratto regolarmente eseguito. L’attestazione di regolare esecuzione del contratto sarà formalmente certificata dal dirigente incaricato. Qualora la ditta aggiudicataria risulti debitrice dell’INPS e dell’INAIL per contributi Assicurativi e relativi accessori, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giornilo svincolo del deposito cauzionale definitivo sarà, in ogni caso, subordinato alla regolarizzazione del debito stesso. In ogni caso l’aggiudicatario è tenuto a semplice richiesta scritta. Il Fornitore reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante si impegna a tenere valida ed efficace la garanziasia avvalsa, mediante rinnovi e proroghe, per tutta la durata dell’Accordo quadro e del/i Contratto/i di Fornitura e, comunque, sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte, pena la risoluzione di diritto del medesimo Accordo. Soresa può richiedere al Fornitore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte parte, durante l’esecuzione del contratto, entro il termine di 10 (dieci) giorni dalla richiesta; in dal ricevimento della richiesta della stazione appaltante. In caso di inottemperanza, Soresa conseguirà inadempimento a tale obbligo la reintegrazione trattenendo quanto necessario dai corrispettivi dovuti al Fornitore. La garanzia sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della richiesta specifica stazione appaltante ha facoltà di fornitura, secondo quanto stabilito dall’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. L’ammontare residuo della garanzia definitiva deve permanere fino alla data dichiarare risolto di emissione del certificato di verifica di collaudo attestante la corretta esecuzione del Contratto di Fornituradiritto il contratto.
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Samples: www.atm.messina.it