Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali). 2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti. 4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali 8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia. 9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Convenzione Per L’acquisizione Di Servizi Specialistici Per La Gestione Del Sistema Di E Learning, Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio Auto Con Conducente, Convenzione Per l'Affidamento Dei Servizi Di Riscossione Tributi Ed Entrate Comunali
Cauzione definitiva. 1. Con A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento del danno derivante dall'inadempimento, l'Aggiudicatario è obbligato a costituire, entro la stipula della Convenzione ed a data fissata per la stipulazione del contratto, una garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata fidejussoria ai sensi dell'articolo 113 del D.Lgsdecreto legislativo n. 163 del 2006. 50 n. 2016 art. 103 (La garanzia dovrà prevedere espressamente, a pena di inammissibilità della stessa, la rinuncia al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93all'articolo 1957, comma 72, per del codice civile, la garanzia provvisoria.
3previsione di operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione appaltante. La cauzione deve essere vincolata per tutta mancata costituzione della garanzia determina la durata della Convenzione revoca dell'aggiudicazione e comunque di tutti i contratti l'incameramento del deposito cauzionale provvisorio da essa derivantiparte dell'Amministrazione. In caso di risoluzioneeventuali contestazioni o vertenze in corso tra le parti, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4resta vincolata fino alla loro completa definizione. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del FornitoreOltre agli altri casi previsti nel presente capitolato, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno l'Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle legge e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi L'Amministrazione appaltante ha facoltà di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso chiedere all'Aggiudicatario il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare reintegro della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penaliove questa sia venuta meno in tutto o in parte. I costi relativi alla costituzione e all'eventuale reintegro della cauzione, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento sono a carico dell'Aggiudicatario. L'incameramento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9cauzione non pregiudica le ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'Aggiudicatario possa dare luogo. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste concorrenti associati, le garanzie fideiussorie o assicurative devono essere presentate, su mandato irrevocabile dell’impresa mandataria o capogruppo, in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione e l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio da parte dell’Amministrazione. In caso di eventuali contestazioni o vertenze in corso tra le parti, la cauzione definitiva resta vincolata fino alla loro completa definizione. Oltre agli altri casi previsti nel presente articolo capitolato, l’Amministrazione ha il diritto di rivalersi sulla cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà inadempienze derivanti dall’inosservanza di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionenorme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
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Samples: Capitolato d'Onere, Capitolato d'Onere
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce ha costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 5% (cinque per cento) del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La Tale cauzione deve essere è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
42. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
64. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadall’Agenzia.
98. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la ConvenzioneFornitura.
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Samples: Fornitura Di Stampanti E Servizi Connessi, Telecommunications
Cauzione definitiva. 1. Con L’appaltatore per la stipula sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della Convenzione ed garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento dell'adempimento di ogni singolo rapporto tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di fornituraavere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, 7 del D.Lgs 50/2016 per la garanzia provvisoria.
2. Vengono esonerati dalla produzione dell'impegno di un fidejussore al rilascio della cauzione definitiva le microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti o consorzi costituiti esclusivamente dalle stesse.
3. La cauzione deve essere vincolata Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzionerisoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentitutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento provvisoria presentata in sede di tutte le obbligazioni del Fornitoreofferta da parte della stazione appaltante, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevutiche aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.
5. In particolareLa garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorerinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, anche quelli secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionesemplice richiesta scritta della stazione appaltante.
6. La garanzia opera di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per tutta cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la durata sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei singoli Ordinativi lavori o di Fornituraanalogo documento, ein originale o in copia autentica, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla Convenzione; pertanto, consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattualiè prestata.
7. La Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione può essere progressivamente o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo l'assunzione del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, carattere di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualidefinitività dei medesimi..
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di penali, concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzialoro rappresentanze.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
10. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/luogo di produzione o l’Agenzia hanno facoltà forniti direttamente dai produttori o di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di Fornitura e/precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
11. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la Convenzionegaranzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto, Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a A garanzia degli obblighi assunti con delle obbligazioni contrattuali il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituraFornitore, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (50/2016, ha costituito a favore della Centrale Regionale di Committenza e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile, la quale prevede espressamente la rinuncia al netto degli oneri fiscali)beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale Regionale di Committenza.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi Principali di Fornitura ricevuti.
53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale Regionale di Committenza e le Amministrazioni Contraenti/l’AgenziaAmministrazioni, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
64. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi Principali di FornituraFornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Centrale Regionale di Committenza e delle Amministrazioni Contraenti/AgenziaAmministrazioni, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
75. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia alla Centrale Regionale di Committenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo Principale di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
86. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale Regionale di Committenza.
7. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadella Centrale Regionale di Committenza.
98. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia la Centrale Regionale di Committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo Principale di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti, Convenzione Quadro Per L’affidamento Del Servizio Di Manutenzione Impianti
Cauzione definitiva. 1La ditta aggiudicataria, nel caso in cui l’importo dell’aggiudicazione sia superiore ai 40.000,00 euro, sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva a favore dell’ARCS, entro 15 giorni dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’ARCS. Con Secondo quanto previsto dall’art. 103 D.lgs. 50/2016, la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti dovrà essere costituita sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione con il perfezionamento le modalità di ogni singolo rapporto di fornituracui all'articolo 93, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016; la stessa dovrà avere un importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 al 10 per cento dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano con la specificazione che potranno essere effettuate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per in tema di garanzia provvisoria e gli aumenti di cui all’art. 103, comma 1), e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 comma 5 D.lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo PEC e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria. La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia provvisoria.
3medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ARCS. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste per la fornitura e del Fornitorerisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, anche future nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L’ARCS inoltre ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che: • il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti dell’artdel combinato disposto delle norme di cui all’art. 1938 Cod48 D.lgs. Civ50/2016 ed art. 1392 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolarecon atto notarile, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziacomunicazione del provvedimento dell’ARCS di approvazione delle risultanze di gara; • la garanzia definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo).
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 163/2006 art. 103 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La In ogni caso la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiè svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Service Agreement, Servizi Di Vigilanza E Sicurezza
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed L’Esecutore del contratto, a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di forniturapresente atto e del risarcimento dei danni derivanti da inadempimento degli stessi, il Fornitore costituisce una ha costituito, ai sensi dell’art. 103, X.Xxx.xx. 50/2016, congrua cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari € 170.277,00 (euro centosettantamiladuecentosettantasette), a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgsmezzo fideiussione nr. 50 n. 2016 art. 103 ITMIC201800275 prestata dalla compagnia di assicurazione MIC (al netto degli oneri fiscaliMillenium Insurance Company LTD).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevutidel Contratto.
53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredall’esecutore del contratto, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione per l’applicazione delle penali.
64. La garanzia prestata opera a far data dalla stipula del Contratto.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
86. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve l’Esecutore del contratto dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadell’Amministrazione.
97. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il Contratto ed, in caso di Fornitura e/o risoluzione del contratto per altre cause, la Convenzionecauzione definitiva verrà trattenuta.
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Samples: Contratto Di Appalto
Cauzione definitiva. 1. Con la Prima della stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituradel contratto, il Fornitore costituisce concessionario è tenuto alla costituzione di una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a € 2.000,00 (diconsi duemila) – da costituirsi come segue:
a) in contanti o in titoli del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministraz’one aggiudicatrice;
b) fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 50 1° settembre 1993, n. 2016 art385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. 103 (La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93all’articolo 1957 (Scadenza dell’obbligazione principale), comma 72, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’amministrazione. Da detta cauzione l’Ente concedente preleverà l’ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Concessionario per inadempienze agli obblighi previsti dal presente capitolato. Il Concessionario dovrà reintegrare la garanzia provvisoria.
3cauzione con le somme prelevate entro 30 gg. La cauzione deve essere vincolata per tutta dalla comunicazione scritta da parte del Concedente, pena la durata decadenza dalla concessione. E’ fatta salva ogni altra azione risarcitoria anche ad avvenuto incameramento della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanticauzione. In caso di risoluzioneincameramento della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla, salvo che ad esso non consegua la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi risoluzione del rapporto di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4concessione. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto verrà svincolata alla scadenza della concessione, previa verifica che siano state liquidate le ultime spese e corretto adempimento di definite tutte le obbligazioni eventuali controversie che siano in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione viene effettuato a cura del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolataConcedente, previa deduzione acquisizione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziaidonea dichiarazione del Concessionario, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare che lo stesso non ha altro a pretendere dal Concedente in dipendenza della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziaconcessione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Capitolato d'Onere
Cauzione definitiva. 1. Con la Ai fini della stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituradel presente Accordo Quadro, il Fornitore costituisce ha prestato una cauzione definitiva in a favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali)ASST, nelle modalità precisate nel Disciplinare di gara.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codcod. Civ., civ. nascenti dall’esecuzione del Contratto. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei singoli Ordinativi quali è prevista l’applicazione di Fornitura ricevutipenali, nei confronti di ASST e pertanto resta espressamente inteso che le ASST ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente articolo.
53. In caso di aggiudicazione delle fasi II e III, il Fornitore è tenuto ad integrare tale cauzione in sede di stipula dei rispettivi Contratti Esecutivi per l’importo maggiore da quantificare sino al raggiungimento del 10% dell’importo di aggiudicazione di ciascuna delle suddette fasi, fatto salvo eventuali riduzioni, in conformità a quanto previsto nel Disciplinare di gara.
4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno ASST ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia opera nei confronti di ASST a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino Contratti Esecutivi relativi alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionefase del progetto cui la cauzione si riferisce; pertanto, la garanzia sarà svincolatasvincolata da ASST, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, della stessa verso il dal Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione solo previo consenso espresso in forma scritta da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiASST.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadalla ASST.
9. In caso di inadempimento delle alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno la ASST si riserva la facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il presente Accordo Quadro, mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di Fornitura e/o la Convenzioneritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva di cui al successivo articolo, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1La ditta aggiudicataria, nel caso in cui l’importo dell’aggiudicazione sia superiore ai 40.000,00 euro, sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva a favore dell’ARCS, entro 15 giorni dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’ARCS. Con Secondo quanto previsto dall’art. 103 D.lgs. 50/2016, la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti dovrà essere costituita sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione con il perfezionamento le modalità di ogni singolo rapporto di fornituracui all'articolo 93, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016; la stessa dovrà avere un importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 al 10 per cento dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano con la specificazione che potranno essere effettuate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per in tema di garanzia provvisoria e gli aumenti di cui all’art. 103, comma 1), e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 comma 5 D.lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo lettera e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria. La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia provvisoria.
3medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’ARCS. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste per la fornitura e del Fornitorerisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, anche future nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L’ARCS inoltre ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che: • il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti dell’artdel combinato disposto delle norme di cui all’art. 1938 Cod48 D.lgs. Civ50/2016 ed art. 1392 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolarecon atto notarile, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziacomunicazione del provvedimento dell’ARCS di approvazione delle risultanze di gara; • la garanzia definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo).
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Fornitura
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a A garanzia del mancato o inesatto adempimento degli obblighi assunti con il perfezionamento derivanti dal presente Capitolato e dal Contratto, in conformità a quanto previsto dall’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006, la ditta appaltatrice dovrà provvedere alla costituzione ed al versamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a nella misura del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (10% dell’importo contrattuale al netto degli oneri fiscali)dell’IVA.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la garanzia provvisoriarevoca dell’affidamento.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata L’importo della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In garanzia sarà aumentato in caso di risoluzioneribasso superiore al 10%, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentiai sensi dell’art. 113, comma 1, del d.lgs. n. 163/2006.
4. La cauzione definitiva si intende estesa potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o assicurativa emessa da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all’esercizio delle assicurazioni private (d.lgs. 209/2005 ss.mm.ii.), ovvero da intermediari finanziari a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuticiò autorizzati.
5. In particolareLa garanzia fideiussoria non potrà essere svincolata prima che siano trascorsi sei mesi dalla cessazione dell’appalto e comunque ad avvenuto regolamento di tutte le pendenze tra l’Ente appaltante e la ditta appaltatrice. Ad insindacabile giudizio dell’Ente, dopo la scadenza contrattuale, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli potrà restare vincolata in tutto o in parte a fronte garanzia dei quali è prevista l’applicazione diritti di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che eventuali creditori fino a quando la ditta non avrà dimostrato di aver esaurito ogni obbligo e soddisfatto ogni credito e saranno inoltre pervenute le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionedichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo-previdenziali.
6. La garanzia opera L’Ente appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi della ditta appaltatrice per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino inadempienze contrattuali o danni o altro alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantostessa imputabili. Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione ditta appaltatrice è obbligata nel termine di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, 10 (dieci) giorni a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattualireintegrare la cauzione stessa.
7. La In caso di escussione totale o parziale, l’impresa ha l’obbligo di reintegrare la stessa cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolatasino all’importo convenuto; in mancanza, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzionel’Amministrazione comunale tratterrà l’importo corrispondente dai primi successivi pagamenti, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione fino alla concorrenza dell’importo da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualireintegrare.
8. Qualora l’ammontare La prestazione della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione non limita, peraltro, l’obbligo dell’impresa di penaliprovvedere all’integrale risarcimento del danno, o per qualsiasi altra causaeventualmente procurato all’Amministrazione comunale, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni indipendentemente dal ricevimento suo ammontare ed anche se superiore all’importo della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziacauzione.
9. In La cauzione definitiva dovrà essere aggiornata in valore, in ragione degli eventuali aumenti conseguenti ad aggiornamenti dei canoni annuali (nei casi previsti dal presente Capitolato), nel caso in cui il canone vari più del 3% rispetto a quello di riferimento per la cauzione esistente. Gli adeguamenti corrispondenti dovranno essere versati entro trenta giorni dalla decorrenza del nuovo canone. Resta salva, per l’Amministrazione comunale, la facoltà di richiedere l’integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell’appalto in conseguenza dell’estensione del servizio. 10.Nel caso di anticipata risoluzione del contratto, per inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà dell’impresa, la cauzione definitiva sarà incamerata dall’Amministrazione comunale sino alla copertura dei danni ed indennizzi dovuti; qualora l’importo di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzioneessa non fosse sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi, l’Amministrazione provvederà a richiedere il risarcimento del maggior danno.
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Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 5% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La In ogni caso la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiè svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Vaccine Supply Agreement
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituracontrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore costituisce una l’Esecutore ha depositato idonea cauzione definitiva rilasciata in favore della Agenzia data dalla avente n. di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata € lettere ), resa ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93Codice, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3in favore della Stazione appaltante. La cauzione deve essere vincolata per tutta a garanzia dell’esecuzione prevede la durata rinuncia al beneficio della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzionepreventiva escussione del debitore principale, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi rinuncia all'eccezione di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenticui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ.
4, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La detta cauzione definitiva si intende è estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitoreobbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codcod. Civciv., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredall’Esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall’art. 103, del Codice. In ogni caso il garante sarà liberato dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8Stazione appaltante. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve l’Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante; ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da parte dell’Agenzia.
9corrispondere all'Esecutore. In caso di inadempimento delle alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionediritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
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Samples: Servizio Di Somministrazione Di Lavoro a Tempo Determinato
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura al 10% dell’importo massimo spendibile eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 163/2006 art. 103 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La In ogni caso la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiè svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Fuel Supply Agreement
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituraassunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia dell’Amministrazione di importo pari a al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 50/2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ.Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevutinonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore.
53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, l’Amministrazione fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di può rivalersi direttamente sulla cauzione.
64. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi del contratto e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
75. La In ogni caso la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiè svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.
86. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 15 (trentaquindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata richiesta.
1. Ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. 196/2003, si informa che il trattamento dei dati personali conferiti nell’ambito della procedura di acquisizione di beni o servizi, o comunque raccolti dalla stazione appaltante a tale scopo, è finalizzato unicamente all’espletamento della predetta procedura, nonché delle attività ad essa correlate e conseguenti.
2. In relazione alle descritte finalità, il trattamento dei dati personali avviene mediante strumenti manuali, informatici e telematici, con logiche strettamente correlate alle finalità predette e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi. I dati potranno essere trattati anche in base a criteri qualitativi, quantitativi e temporali di volta in volta individuati.
3. Il trattamento dei dati giudiziari è effettuato esclusivamente per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità previsti dalla vigente normativa in materia di acquisizione di beni e servizi ed avviene sulla base dell’Autorizzazione al trattamento dei dati a carattere giudiziario da parte dell’Agenziadi privati, di enti pubblici economici e di soggetti pubblici, rilasciata dal Garante per la protezione dei dati personali.
94. In caso Il conferimento dei dati è necessario per valutare il possesso dei requisiti e delle qualità richiesti per la partecipazione alla procedura nel cui ambito i dati stessi sono acquisiti; pertanto, la loro mancata indicazione può precludere l’effettuazione della relativa istruttoria.
5. Potranno venire a conoscenza dei suddetti dati personali gli operatori della stazione appaltante individuati quali incaricati del trattamento.
6. I dati raccolti potranno altresì essere conosciuti da: • soggetti esterni, i cui nominativi sono a disposizione degli interessati, facenti parte della Commissione; • soggetti terzi fornitori di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo servizi per la stazione appaltante, o comunque ad essa legati da rapporto contrattuale, unicamente per le singole finalità sopra descritte, previa designazione in qualità di Responsabili del trattamento e comunque garantendo il medesimo livello di protezione; • altre Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà pubbliche, cui i dati potranno essere comunicati per adempimenti procedimentali; • altri concorrenti che facciano richiesta di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo accesso ai documenti di Fornitura e/o gara, secondo le modalità e nei limiti di quanto previsto dalla vigente normativa in materia; • legali incaricati per la Convenzionetutela della stazione appaltante in sede giudiziaria.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura al 10% dell’importo massimo spendibile di cui al Disciplinare di gara, Par. 2 dell’Aggiudicatario, eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgsdell’art. 50 113 D. Lgs. n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali)163/2006.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La In ogni caso la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiè svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Cauzione definitiva. 1L'Appaltatore per la sottoscrizione del Contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.lgs. Con 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la stipula della Convenzione ed garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento dell'adempimento di ogni singolo rapporto tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di fornituraavere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2prezzo da corrispondere all'aggiudicatario. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.lgs. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
3. L’Amministrazione avrà il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica del personale nei luoghi dove viene prestato il servizio. L’Amministrazione potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione deve essere vincolata per tutta provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso concessione al concorrente che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6segue nella graduatoria. La garanzia opera per tutta definitiva a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantorinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitoremedesima entro quindici giorni, a seguito semplice richiesta scritta della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7stazione appaltante. La cauzione può essere garanzia definitiva è progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzionesvincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data della regolare esecuzione delle prestazionio comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di norma semestralmentenulla osta del committente, e comunque invianocon la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di Fornitura emessoavanzamento dei lavori o di analogo documento, apposita comunicazione da cui risulti in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Nel caso di raggruppamento temporaneo di imprese la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8cauzione viene prestata dalla capogruppo ovvero in caso di ATI dalla mandataria. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penaliapplicazioni di penali o risarcimenti in favore del Committente, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere l’appaltatore è tenuto al reintegro entro il termine di 30 (trenta) quindici giorni dal ricevimento dalla richiesta dello stesso, nella misura pari alla riduzione della relativa richiesta effettuata cauzione medesima e in proporzione alle obbligazioni ancora da parte dell’Agenziaadempiere.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. 1. Con A garanzia delle obbligazioni assunte nei confronti dell’INVALSI con la stipula della Convenzione ed del contratto l’Aggiudicatario è tenuto a prestare una garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituradefinitiva secondo quanto disposto dall’art. 113 del D. Lgs. n. 50/2018. La garanzia a copertura dell’esecuzione del contratto, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva rilasciata in favore dell’INVALSI, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della Agenzia di importo pari a preventiva escussione del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93all'articolo 1957, comma 72, per la garanzia provvisoria.
3del codice civile, nonché l'operatività delle garanzie medesime entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta del rispettivo beneficiario. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitoreobbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codcod. Civciv., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5del contratto. In particolare, la cauzione garanzia rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno l’INVALSI ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore, nonché le obbligazioni assunte con il Patto di integrità. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione disposta in danno dell’esecutore; il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione dell'appalto. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la contratti di fornitura. La garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, da parte dell’INVALSI verso il Fornitore, Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere contrattuali e decorsi detti termini - progressivamente in ragione e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzionea misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del 80%D.Lgs. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
850/2016. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’INVALSI. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9richiesta. In caso di inadempimento delle alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno l’INVALSI ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo l’Accordo Quadro e, del pari, il Contratto di Fornitura e/o fornitura derivante dall’affidamento dell’Appalto Specifico, fermo restando il risarcimento del danno. Ferma restando l’operatività della garanzia di cui al comma precedente per tutta la Convenzionedurata del contratto, e comunque sino alla completa ed esatta esecuzione dell’obbligo del pagamento delle verifiche ispettive, l’INVALSI procederà allo svincolo progressivo di tale garanzia in ragione della presentazione da parte del Fornitore delle fatture quietanzate.
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Samples: Capitolato Per La Fornitura Di Pc Workstation, Pc Notebook E Accessori Hardware
Cauzione definitiva. 1. Con A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituradel presente Accordo Quadro, il Fornitore costituisce medesimo ha prestato una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata definitiva, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali50/2016e ss.mm.i., pari ad Euro /00 ( )., mediante
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARIC, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 9, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l'applicazione delle penali.
3. La cauzione garantisce altresì la serietà dell'offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dall’Accordo Quadro e dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti di ARIC verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, Contraenti hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARIC, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penalipreventiva consegna all'istituto garante, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia il Committente hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo l'Atto di Fornitura Adesione e/o la ConvenzioneAccordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).ogni
2. Alla La garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva fideiussoria si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’artdell’art.1938 cod. 1938 Cod. Civciv., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevutidegli obblighi rivenienti dall’aggiudicazione della fornitura.
53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal “Fornitore”, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenziala “Università”, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”art.20, hanno ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
64. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornituradel contratto, e, comunque, sino fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi dal predetto ordinativo e dalla Convenzioneda medesimo contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziadella Stazione Appaltante, per quanto di ragione, verso il “Fornitore”, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
85. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve “Fornitore” dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 15 (trentagiorni) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadella Stazione Appaltante.
96. In caso Alla data della sottoscrizione del presente contratto è svincolata automaticamente la garanzia provvisoria pari al % dell’importo stimato dell’appalto e costituita dal “Fornitore”, a termini del citato art.93 del D. Lgs. n.50/2016 e s.i.m., a corredo dell’offerta presentata in sede di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionegara.
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Samples: Contratto Per La Fornitura in Noleggio Operativo Quinquennale Di Un Microscopio Confocale
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed dei contratti applicativi a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia dell’AUSL di importo pari a al 10% del valore della fornitura di suddetti contratti eventualmente incrementata incrementato ai sensi del D.Lgs. 50 D.Lgs.50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. del C.A. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ordini ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzial’Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto nel precedente nell’ articolo “Penali”, hanno ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi dal predetto C.A. e dalla Convenzionedall’accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziadell’Az. USL, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9dell’Azienda USL della Romagna. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno l’AUSL della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura il contratto applicativo e/o la Convenzionel’accordo quadro.
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Samples: Framework Agreement
Cauzione definitiva. 1La ditta aggiudicataria, nel caso in cui l’importo dell’aggiudicazione sia superiore ai 40.000,00 euro, sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva a favore dell’EGAS, entro 15 giorni dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’Egas. Con Secondo quanto previsto dall’art. 103 D.lgs. 50/2016, la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti dovrà essere costituita sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione con il perfezionamento le modalità di ogni singolo rapporto di fornituracui all'articolo 93, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016; la stessa dovrà avere un importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 al 10 per cento dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano con la specificazione che potranno essere effettuate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per in tema di garanzia provvisoria e gli aumenti di cui all’art. 103, comma 1), e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 comma 5 D.lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo lettera e che il documento non verrà restituito alla ditta aggiudicataria. La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo xxxxx, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia provvisoria.
3medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Egas. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste per la fornitura e del Fornitorerisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, anche future nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L’Egas inoltre ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che: • il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti dell’artdel combinato disposto delle norme di cui all’art. 1938 Cod48 D.lgs. Civ50/2016 ed art. 1392 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolarecon atto notarile, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziacomunicazione del provvedimento dell’EGAS di approvazione delle risultanze di gara; • la garanzia definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo).
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Fornitura
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituraL’affidatario del servizio, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni assunte, dei canoni dovuti, del Fornitorepagamento delle penali, anche future ai sensi delle sanzioni, del risarcimento dei danni e dei maggiori oneri derivanti dall’inadempimento, è obbligato a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione, una cauzione definitiva - nella misura e nei modi previsti dall’articolo 103 del D. Lgs. n.50/2016 - per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti un importo pari al 10% del valore della concessione decurtato dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7canone da versare al Comune. La cauzione può essere progressivamente costituita, a scelta del concessionario, ai sensi dell’art. 93, commi 2 e proporzionalmente svincolata3, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzionedel D. Lgs. n.50/2016 :
a) con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione concedente;
b) garanzia fideiussoria rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La fideiussione ha durata pari a quella della concessione; è presentata in originale al Comune concedente prima della sottoscrizione del contratto di concessione. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del comune che affiderà la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. In caso di escussione totale o parziale della cauzione, il concessionario del servizio ha l’obbligo di reintegrare la cauzione sino all’importo convenuto, nel limite massimo termine di quindici giorni dalla comunicazione del 80%Comune concedente. A tal La garanzia è svincolata dal Comune annualmente nella misura del 15% entro 60 giorni dalla fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazionidi ciascun anno contrattuale e, di norma semestralmenteper la restante parte, e comunque invianoentro 90 giorni dalla fine del contratto, previa verifica della conformità dell’esecuzione. La garanzia è prestata per qualsiasi obbligazione relativa all’esecuzione del contratto per cui il concessionario sia riconosciuto inadempiente. In ogni caso il garante si deve ritenere liberato dall’obbligazione solo ed esclusivamente a seguito di espresso svincolo scritto da parte del Comune. Tale obbligo deve risultare nel contratto di fideiussione. In caso di proroga o rinnovo del contratto il concessionario s’impegna a produrre la garanzia fideiussoria nell’importo proporzionale al valore della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo proroga o rinnovo contrattuale. Le eventuali suddette inadempienze saranno contestate alla società concessionaria dal Dirigente competente anche su segnalazione del Comandante di Fornitura emessoPolizia Locale, apposita comunicazione da cui risulti in forma scritta tramite raccomandata A.R. o PEC. Entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della contestazione il concessionario potrà far pervenire al Dirigente competente le proprie deduzioni/scritti difensivi atti a dimostrare l’insussistenza della violazione ovvero la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8non riconducibilità del fatto a proprie responsabilità. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione In assenza di penaliscritti difensivi, ovvero qualora questi non vengano accolti perché ritenuti non accoglibili, insufficienti e/o per qualsiasi altra causacarenti sia in fatto che in diritto, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il Comune procederà all’applicazione della penale prevista dal presente articolo, indicando un termine massimo di 30 (trenta) giorni dal ricevimento per il pagamento della stessa. Il provvedimento di irrogazione della penale è inviato alla società concessionaria tramite raccomandata A.R. o PEC. Scaduto il termine senza che il concessionario abbia provveduto al pagamento, il Dirigente competente escuterà la relativa quota dalla cauzione. Le penali sono portate in deduzione sulla cauzione costituita dall’impresa, con l’obbligo per quest’ultima di reintegrarla entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta effettuata del Comune, pena l’eventuale risoluzione del contratto. L’applicazione delle penali indicate non esclude l’ulteriore risarcimento di tutti i danni che possano derivare al Comune dall’inadempimento del concessionario per effetto della ritardata o della mancata prestazione. Il Comune potrà inoltre esercitare il diritto di ritenzione sulle attrezzature di proprietà del concessionario posizionate sul suolo pubblico a garanzia del totale soddisfacimento delle obbligazioni contrattuali; tali attrezzature potranno essere in tal caso smontate ed immagazzinate in aree in uso al Comune e restituite soltanto ad avvenuto soddisfacimento delle obbligazioni da parte dell’Agenzia.
9dell’impresa concessionaria. In Le spese di montaggio/smontaggio e trasporto saranno poste a carico del concessionario, che nulla potrà pretendere dal Comune in caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti edanneggiamento/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionedeterioramento dei beni.
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Samples: Capitolato Speciale Per La Gestione Dei Parcheggi a Pagamento
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, ha costituito a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia Centrale regionale di importo pari committenza e delle Amministrazioni una garanzia fideiussoria, incondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali)semplice richiesta scritta.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1938 Cod. Civc.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni Contraenti/l’Agenziacontraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
64. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Forniturafornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni Contraenti/Agenziacontraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
75. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti contraenti trasmettono all’Agenzia la Stazione appaltante i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Pulizia, Sanificazione E Servizi Ausiliari
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce ha costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 5% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La Tale cauzione deve dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
42. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”17, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
64. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso, espresso in forma scritta, dell’Agenzia.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
98. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
9. Il fideiussore ed il Fornitore sono obbligati a comunicare in forma scritta e tempestivamente all’Agenzia Intercent-ER ogni variazione di sede o ragione sociale, nonché ogni modifica intervenuta (fusioni, incorporazioni, ecc…) della società che presta la fideiussione.
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Samples: Fornitura Di Automezzi
Cauzione definitiva. 1. Con L'appaltatore per la stipula della Convenzione ed sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a garanzia degli obblighi assunti sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con il perfezionamento le modalità di ogni singolo rapporto di fornituracui all'articolo 93, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi commi 2 e 3 del D.Lgs. 50 n. 2016 art50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. 103 (Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al netto degli oneri fiscali).
2dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 77 del D.Lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Aghi, Siringhe, Aghi Cannula E Tappi Per Catetere
Cauzione definitiva. 1. Con la La garanzia relativa all’esatto adempimento delle obbligazioni assunte dal presente Accordo Quadro, verrà costituita dal Prestatore mediante l’apposita cauzione che verrà richiesta in sede di stipula della Convenzione ed a garanzia del contestuale atto esecutivo relativo alla Fase 1, nonché, eventualmente in sede di stipula degli obblighi assunti con il perfezionamento atti esecutivi delle fasi 2 e 3 del procedimento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva gara in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali)argomento.
2. Alla Al fine di assicurare l’esatto adempimento delle obbligazioni assunte nel presente Accordo Quadro il Prestatore costituirà apposita cauzione definitiva, che costituisce anche garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dall’atto esecutivo relativo alla fase 1 di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoriagara.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzioneaggiudicazione delle fasi 2 e 3, la il Prestatore è tenuto ad integrare tale cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base sede di stipula dei rispettivi atti esecutivi per l’importo maggiore da quantificare sino al raggiungimento del 2% dell’importo contrattuale degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentiatti esecutivi stessi.
4. Le cauzioni a garanzia dell'esecuzione del presente accordo quadro e dei relativi atti esecutivi, sono rilasciate a favore della Stazione Appaltante e prevedono la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La cauzione definitiva si intende è estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata principale, a garanzia dell’esatto e dell'esatto è corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitoreobbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. dell'articolo 1938 Cod. Civ.del codice civile, nascenti dall’esecuzione dal presente Accordo Quadro e dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevutirelativi atti esecutivi.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal FornitorePrestatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenziala Stazione Appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”art. 16, hanno ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione per l’applicazione delle penali.
6. La garanzia opera nei confronti della Stazione Appaltante a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro.
7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino degli Atti Esecutivi relativi alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionefase del progetto cui la cauzione si riferisce; pertanto, la garanzia sarà svincolatasvincolata dalla Stazione Appaltante, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, della stessa verso il Fornitoredal Prestatore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
78. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiIn ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Stazione Appaltante.
89. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve Prestatore dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni di calendario dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadalla Stazione Appaltante.
910. In caso di inadempimento delle alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno la Stazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il presente Accordo Quadro, mediante PEC o lettera raccomandata con ricevuta di Fornitura e/o la Convenzioneritorno, della volontà di avvalersi della clausola risolutiva, e fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni subiti.
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Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce costituisce, una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La Tale cauzione deve dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di a tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, risoluzione del contratto la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi ordinativi di Fornitura fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentiamministrazioni.
42. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’AgenziaContraenti / Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, penali” hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
64. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadell’Amministrazione Contraente.
98. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Fornitura Di Personal Computer
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione dell’Accordo di finanziamento ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, contrattuali il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in a favore della Agenzia dell’Amministrazione di importo pari a del valore della fornitura del contratto eventualmente incrementata ai sensi dell’ art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 n.50/2016 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione opera nei confronti dall’Amministrazione a far data dalla stipula dell'Accordo di finanziamento e deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque dell’Accordo di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentifinanziamento.
4. La mancata costituzione della determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, prestata dal Fornitore in sede di offerta.
5. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo di finanziamento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore.
6. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi dell’Accordo di Fornitura ricevutifinanziamento.
57. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzial’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
68. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi dell'Accordo di Fornitura, e, comunque, finanziamento e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedal Accordo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziadell’Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattualicontrattuali e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di risoluzione dell'Accordo di finanziamento la cauzione definitiva verrà ritenuta.
79. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, % e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualidel Contratto.
810. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadell’Amministrazione.
911. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno la Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo l’Accordo di Fornitura e/o finanziamento.
12. In caso di risoluzione dell'Accordo di finanziamento la Convenzionecauzione definitiva verrà ritenuta.
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Samples: Accordo Di Finanziamento
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a A garanzia dell’esatto e corretto tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di tutte le obbligazioni del Fornitore€ (in lettere ), anche future resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ.103 del Codice, nascenti dall’esecuzione in favore del Consorzio, costituita mediante n. emessa da in data La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (36 mesi) cui si aggiungono i 12 (dodici) mesi a garanzia dei singoli Ordinativi servizi resi e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di Fornitura ricevuti.
5. In particolaregaranzia) da parte del Consorzio, con la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorequale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può dovrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro reintegrata entro il termine di 30 (trenta) dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata del Consorzio qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Agenzia.
9dell’Appaltatore. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno a tale obbligo, il Consorzio ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/diritto il contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta delcommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la Convenzionenormativa vigente. Il Consorzio ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di svolgimento delle prestazioni. Il Consorzio può richiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.
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Samples: Contratto d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Con A garanzia di tutte le obbligazioni contrattuali assunte con la stipula della Convenzione ed a del Contratto, la ditta individuata dovrà prestare una “garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva definitiva” in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata AVEPA, costituita ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali)50/2016.
2. Alla La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o garanzia fideiussoria rilasciata dai soggetti di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93all’articolo 93 comma 3 del D.Lgs. 50/2016 (oppure eventualmente sotto forma di cauzione in contanti, ai sensi dell’art. 93 comma 7, per la garanzia provvisoria2).
3. La cauzione Tale garanzia deve essere vincolata per tutta prevedere la durata rinuncia al beneficio della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzionepreventiva escussione del debitore principale, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi rinuncia all'eccezione di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenticui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali - entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta di AVEPA.
4. La cauzione garanzia definitiva si intende estesa dovrà permanere fino alla data di emissione del documento attestante la conclusione e la regolarità dell’esecuzione dei servizi, o comunque fino a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento dodici mesi dalla data di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.ultimazione delle prestazioni contrattuali;
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione La garanzia dovrà prevedere quale foro competente in caso di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto controversie il Foro di rivalersi direttamente sulla cauzionePadova.
6. La mancata costituzione della suddetta garanzia opera determina la revoca dell’aggiudicazione.
7. La cauzione copre gli oneri per tutta la durata dei singoli Ordinativi il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di Fornitura, e, comunque, sino alla avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattualidal contratto stesso.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine secondo quanto espressamente previsto nello Schema di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’AgenziaContratto.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la ConvenzioneOriginale della cauzione definitiva dovrà essere consegnato alla stazione appaltante prima della stipula del contratto.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Installazione E Gestione Di Distributori Automatici
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a A garanzia dell’esatto e corretto tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, l’Appaltatore ha depositato idonea garanzia dell’importo di tutte le obbligazioni del Fornitore€ (in lettere ), anche future resa ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ.dell’articolo 103 del Codice, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6in favore del Ministero. La garanzia opera per tutta la durata ha validità temporale dall’inizio del contratto fino alla liquidazione dei singoli Ordinativi conti da parte della Commissione europea, previa verifica di Fornituraconformità del servizio reso, ee dovrà, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte del Ministero, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e dalla Convenzione; pertantocontroversia, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La cauzione può garanzia deve essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro reintegrata entro il termine di 30 (trenta) dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata del Ministero qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Agenzia.
9dell’aggiudicatario. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno a tale obbligo, il Ministero ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura diritto il contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Ministero, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Il Ministero ha diritto di valersi della cauzione per l’applicazione delle penali, nei casi di risoluzione del contratto e/o per la Convenzionesoddisfazione degli obblighi di cui agli artt. 4 e 10 del presente contratto.
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Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituracontrattuali, il Fornitore costituisce l’Aggiudicatario ha costituito, ai sensi dell’Art. 103 del D.Lgs. 50/2016, una cauzione definitiva in a favore della Agenzia dell’Amministrazione per l’intera durata del contratto, di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (€ ,00 ( /00) corrispondente al netto per cento dell’importo contrattuale, quale risulta applicando le disposizioni degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo articoli 103, comma 1, e 93, comma 7, per del D.Lgs. 50/2016, mediante garanzia n. rilasciata in data dalla , con sede in , Via n. Partita IVA – acquisita con la garanzia provvisorianota prot. n. in data .
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
42. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitoredell’Aggiudicatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ.Codice civile e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevutinonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Aggiudicatario.
53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredall’Aggiudicatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzial’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo paragrafo 11 “Penali”” del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, hanno diritto di può rivalersi direttamente sulla cauzione.
64. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi del contratto e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, svincolata a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
75. La In ogni caso la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiè svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.
86. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore l’Aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 15 (trentaquindici) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziarichiesta.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Contract for the Update of the Land Use and Coverage Database of the Sardinia Region
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data ----------------- dalla -------------------- avente n. -------------- di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscaliad Euro ,00 = ( /00).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, risoluzione dei contratti la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’Articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni ContraentiContraenti e/l’Agenziao l'Agenzia stessa, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo “Penali”, ” hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione per l'applicazione delle penali.
65. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornituradella Convenzione, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedallo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni ContraentiAmministrazioni/Agenzia, per quanto di ragione, Agenzia verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
76. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura in Acquisto E in Noleggio Di Personal Computer Convertibili 2 in 1
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni ContraentiAmministrazioni/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Convenzione Per Il Servizio Di Noleggio Auto Con Conducente
Cauzione definitiva. 1. Con Anteriormente alla stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare, pena la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituradecadenza dall’aggiudicazione, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a ragione del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali).
2. Alla fiscali risultante dall’aggiudicazione, a garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione dell’osservanza delle obbligazioni assunte e comunque di tutti i contratti da essa derivantidel pagamento delle penalità eventualmente comminate. In caso di risoluzioneaggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi garanzia fideiussoria è aumentata di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente. La cauzione definitiva si intende estesa è progressivamente svincolata a tutti gli accessori misura dell'avanzamento dell'esecuzione del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzioneservizio, nel limite massimo del 80%75 per cento dell'iniziale importo garantito. A tal fine Lo svincolo, nei termini e per le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta l'avvenuta regolare esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell’Impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell’adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli obblighi retributivi da parte dell’aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi dell’articolo 1676 del C.C. Il deposito verrà restituito previa redazione del certificato di regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, del servizio e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8sua approvazione con apposito provvedimento dirigenziale. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione del presente Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituraassunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo dell’Amministrazione pari a del valore della fornitura al 10% dell’importo contrattuale, eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 artdell’art. 103 del Codice (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere è vincolata ed opera per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4del Contratto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzial’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
65. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, eopera, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziadell’Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
86. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadell’Amministrazione.
97. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzioneil Contratto.
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Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 77 del D.lgs. n. 50/2016, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa esso derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionel’Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Endoprotesi Coronariche
Cauzione definitiva. 1. Con A garanzia delle obbligazioni assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di forniturapresente Convenzione, il Fornitore costituisce medesimo ha prestato una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali50/2016e ss.mm.i.., pari ad Euro /00 ( )., mediante
2. Alla garanzia In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di cui al presente penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARIC, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 9314, comma 7, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per la garanzia provvisorial’applicazione delle penali.
3. La cauzione deve essere vincolata garantisce altresì la serietà dell’offerta presentata dal Fornitore nel singolo Appalto secondo le prescrizioni, anche in merito alla eventuale escussione della stessa, contenute nel Capitolato Tecnico.
4. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dalla Convenzione e comunque dai singoli Contratti e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di tutti i contratti da essa derivanti. In caso seguito indicate – previa deduzione di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi eventuali crediti di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiARIC verso il Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini.
45. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”all’articolo 12 della presente Convenzione, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. Il Fornitore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARIC, ove la garanzia sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
7. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penalipreventiva consegna all'istituto garante, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadell'appaltatore del documento, in originale o in copia autentica, attestante l'avvenuta esecuzione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia il Committente hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo l’Atto di Fornitura Adesione e/o la Convenzione.
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Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a La garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).copre:
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento a) l’adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitorecontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse;
b) il rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, anche future fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno subito dalla Stazione appaltante;
c) le maggiori spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione disposta in danno dell’Appaltatore;
d) le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. Tale garanzia fideiussoria, a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai sensi requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ.che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia opera per tutta deve prevedere espressamente la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantorinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitoremedesima entro quindici giorni, a seguito semplice richiesta scritta della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7stazione appaltante. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta garanzia deve permanere fino al certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque invianonon oltre 12 mesi dall’ultimazione dei lavori e sarà svincolata secondo quanto previsto dall’art. 235 del D.P.R. 207/2010 ss. mm. e dall’art. 103 c. 5 del Codice. Le fidejussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto di cui al co.9 dell’art. 103 del Codice. Come previsto dall’art. 103 comma 1 del Codice, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emessosi applicano alla garanzia definitiva le medesime riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall’art. 93, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziacomma 7 del Codice.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione A garanzia del versamento delle somme riscosse, nonché dell’adempimento degli oneri ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituraderivanti dall’affidamento del servizio in oggetto, il Fornitore costituisce concessionario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo definitiva, secondo quanto definito dal combinato disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall’art. 113 del D. Lgs. 163/2006, mediante fidejussione bancaria o polizzaassicurativa. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del valore contratto; essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della fornitura eventualmente incrementata ai sensi formale sottoscrizione del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia contratto di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4gestione. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori è svincolata al termine del debito principale ed contratto successivamente all’adempimento di quanto previsto dall’art. 17. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto e garanzia: • del corretto adempimento versamento delle somme dovute dalla società aggiudicataria all’Amministrazione; • dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi contratto di gestione e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione del risarcimento dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantostesse. Il concessionario, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 20 (trentaventi) giorni dal ricevimento dalla data di notifica di apposito invito, è tenuto al reintegro della relativa richiesta effettuata cauzione, qualora durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione; in caso di mancato reintegro l’Amministrazione, previa messa in mora del concessionario avrà la facoltà di risolvere il contratto per colpa del concessionario stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Agenziadell’Amministrazione. L’Amministrazione procederà ad attivare il procedimento di escussione previa contestazione scritta dell’addebito, notificata a mezzo raccomandata A/R, e conseguente costituzione in mora del concessionario.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Capitolato d'Onere
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed del Contratto e a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.LgsD. Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentidel Contratto.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.del Contratto
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedal Contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/della Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzioneil Contratto.
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Samples: Acquisition of Strategic Organizational Support Services
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore dell’Azienda Usl della Agenzia Romagna di importo pari a 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzial’Azienda Usl della Romagna, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino contratti applicativi fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi dagli stessi e dalla Convenzionedall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadell’Azienda Usl della Romagna.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno l’Azienda Usl della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura il contratto applicativo e/o la Convenzionel’Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce ha costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 5% (cinque per cento) del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 gara (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La Tale cauzione deve essere è vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene verrà ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
42. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 16 “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
64. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadall’Agenzia.
98. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la ConvenzioneFornitura.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione della Convenzione ed cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il perfezionamento contrattuali, del risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento degli obblighi e/o risoluzione contrattuale, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali, a causa di ogni singolo rapporto inadempienze dell’appaltatore. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% dell’importo di aggiudicazione della fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93IVA, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata e dovrà rimanere vincolato per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, dell’appalto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi a quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. Dovrà essere prestato nelle forme previste dall’art. 113 del Codice dei Contratti, e dalla Convenzione; pertantodovrà espressamente prevedere la clausola di “pagamento a semplice richiesta”, con cui l’assicuratore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario o di terzi aventi causa. La parti inoltre, in deroga a quanto disposto dall’art. 1944 del Codice Civile, comma 2, non possono convenire l’obbligo della previa escussione del debitore principale. Qualora la garanzia sarà svincolatasia stata prestata a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, previa deduzione di eventuali crediti l’Amministrazione farà richiesta delle Amministrazioni Contraenti/Agenziapredette somme all’Istituto bancario o assicurativo il quale verserà, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causasenza ulteriore formalità, il Fornitore deve provvedere al reintegro corrispondente importo a favore dell’Azienda, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla richiesta. Nel caso venga operato il prelievo sulla cauzione, l’aggiudicatario è tenuto, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data del prelievo stesso, a reintegrare la somma garantita, pena la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze stabilite. Il deposito cauzionale è valido unicamente per la gara per la quale esso è stato costituito. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti il deposito cauzionale. La cauzione sarà svincolata nel più breve tempo possibile alla fine del rapporto contrattuale e dopo che risulteranno soddisfatti da parte dell’Agenziadella ditta aggiudicataria, tutti gli obblighi contrattualmente assunti.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della dell’Accordo/Convenzione quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della dell’Accordo/Convenzione quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedall’Accordo/Convenzione quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionel’Accordo/Convenzione quadro.
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Samples: Accordo/Convenzione Quadro
Cauzione definitiva. 1La ditta aggiudicataria, nel caso in cui l’importo dell’aggiudicazione sia superiore ai 40.000,00 euro, sarà tenuta al versamento della garanzia definitiva a favore dell’EGAS, entro 15 giorni dal ricevimento dell’apposita richiesta da parte dell’EGAS. Con Secondo quanto previsto dall’art. 103 D.lgs. 50/2016, la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti dovrà essere costituita sotto forma di cauzione ovvero di fideiussione con il perfezionamento le modalità di ogni singolo rapporto di fornituracui all'articolo 93, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di commi 2 e 3, D. Lgs. 50/2016; la stessa dovrà avere un importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 al 10 per cento dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano con la specificazione che potranno essere effettuate le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per in tema di garanzia provvisoria e gli aumenti di cui all’art. 103, comma 1), e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 comma 5 D.lgs. 50/2016 relativamente allo svincolo progressivo. Si precisa che l’amministrazione provvederà allo svincolo della garanzia definitiva a mezzo lettera e che il documento originale non verrà restituito alla ditta aggiudicataria. La garanzia fidejussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.lgs. 50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia provvisoria.
3medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’EGAS. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni previste per la fornitura e del Fornitorerisarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, anche future nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. L’EGAS inoltre ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103 comma 2 del D. Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta, ai sensi dell’art. 103, comma 3 del D.Lgs. 50/2016. Nel caso l’individuazione del miglior offerente avvenga in capo ad un raggruppamento di imprese si precisa che: • il raggruppamento risultante miglior offerente dovrà essere formalmente costituito, ai sensi e per gli effetti dell’artdel combinato disposto delle norme di cui all’art. 1938 Cod48 D.lgs. Civ50/2016 ed art. 1392 c.c., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolarecon atto notarile, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziacomunicazione del provvedimento dell’EGAS di approvazione delle risultanze di gara; • la garanzia definitiva, di cui al precedente capoverso, dovrà essere prestata dall’Impresa mandataria (capogruppo).
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Fornitura
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata Centrale, il cui importo, dopo il calcolo ai sensi del dell’art. 113 D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 n 163/2006, sarà determinato dividendo il risultato per il numero dei partecipanti all’Accordo Quadro (al netto degli oneri fiscalidi norma tre, salvo che il numero di soggetti selezionati in Accordo sia inferiore).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenticontraenti.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenziala Centrale, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/AgenziaCentrale, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La In ogni caso la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiè svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadella Centrale.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia la Centrale hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionel’Accordo Quadro.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. 1Al momento della stipula del contratto, il concessionario presenterà, a favore del Comune, garanzia definitiva ai sensi dell’art. Con 113 del D.Lgs 163/2006. La fideiussione bancaria, la stipula polizza assicurativa, o rilasciata da soggetti di cui all’ex art. 116 TUB come previsto dal D.Lgs 169/2012, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della Convenzione ed preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Tale cauzione resta vincolata per l’intera durata del contratto a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque dell’esatto adempimento di tutti i gli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimento dell’obbligazione o di cattiva esecuzione del servizio da parte dell’impresa concessionaria, ivi compreso il maggior prezzo che il Comune dovesse pagare qualora dovesse provvedere a diversa assegnazione dei servizi aggiudicati all’impresa concessionaria, in caso di risoluzione del contratto per inadempienze dell’impresa stessa. Il concedente ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno del concessionario. Sempre il concedente ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti da essa derivanticollettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione del contratto. In caso di risoluzioneincameramento totale o parziale, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penalideve essere reintegrato, o per qualsiasi altra causapena la risoluzione del contratto nei modi e nelle forme previste dalla legge, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) quindici giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadalla richiesta.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione del Contratto ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia dell’Amministrazione di importo pari a del valore della fornitura del Contratto eventualmente incrementata ai sensi del D.LgsD.lgs. 50 n. 2016 n.50/2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentidel Contratto.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevutidel Contratto.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzial’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornituradel Contratto, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziadell’Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzioneil Contratto.
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Samples: Outsourcing Agreement
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione dell’Accordo quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia dell’Amministrazione di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentidall’Amministrazione.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraentil’Amministrazione/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraentidell’Amministrazione/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti l’Amministrazione trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti l’Amministrazione e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionel’Accordo quadro.
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Samples: Accordo Quadro Per Servizio Di Somministrazione Di Lavoro Temporaneo
Cauzione definitiva. 1. Con la ) Ai fini della stipula della presente Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento e dei relativi Contratti di ogni singolo rapporto di fornituraFornitura, il Fornitore costituisce ha prestato una cauzione definitiva in a favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7PROVINCIA e delle Amministrazioni Contraenti, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione somma garantita di € 177.159,00 (euro centosettantasettemilacentocinquantanove/00) rilasciata da Società CATTOLICA ASSICURAZIONI polizza n. 00062591001633 alle condizioni e comunque modalità stabilite nella documentazione di tutti i contratti da essa derivanti. In caso gara di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4cui alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto per le finalità di cui all’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e per l’esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni del Fornitoreanche future, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codcod. Civciv., nascenti dall’esecuzione della Convenzione e dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5Fornitura. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali penali, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti e della PROVINCIA, e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni ContraentiContraenti e/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, o la PROVINCIA hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 16.
6. 2) La garanzia opera nei confronti della PROVINCIA a far data dalla sottoscrizione della Convenzione e, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti, a far data dalla Ricezione degli Ordinativi di Fornitura.
3) La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione e dei singoli Ordinativi Contratti di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantoContratti di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraentidell’Amministrazione Contraente e/Agenziao della PROVINCIA, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente In particolare, poiché la garanzia è in favore delle Amministrazioni Contraenti e proporzionalmente svincolatadella PROVINCIA, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzionequest’ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni% (ottanta per cento) dell’iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di norma semestralmenteuna comunicazione della PROVINCIA, e comunque inviano, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa dalla PROVINCIA a seguito della completa ed esatta consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione dell’Ordinativo emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura emessoe alle relative Richieste di Consegna, apposita comunicazione ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da cui risulti la completa parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualialle relative Richieste di Consegna.
84) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016;
5) Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadalla PROVINCIA.
9. 6) In caso di inadempimento delle alle obbligazioni previste nel presente articolo Articolo, la PROVINCIA dichiarerà risolta la Convenzione e, del pari, le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il Contratto di Fornitura e/o la ConvenzioneFornitura, ai sensi del successivo Articolo 18.
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Samples: Contratto Per l'Affidamento Della Fornitura Di Cloruro Di Sodio E Conglomerato Bituminoso
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 5% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 163/2006 art. 103 113 (al netto degli oneri fiscali), in quanto in possesso di certificazione del sistema di qualità (art. 75, comma 7 del D. Lgs. n. 163/2006).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/AgenziaContraenti/, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La In ogni caso la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiè svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziarichiesta.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o e la Regione la Convenzione.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. 1A titolo di cauzione definitiva, l'appaltatore dovrà versare una cauzione pari al 10% dell’importo aggiudicato (escluso di IVA), secondo le modalità previste dall'art. Con la stipula della Convenzione ed 93 del Decreto Legislativo 50/2016, mediante polizza fidejussoria, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti con il perfezionamento contrattuali, derivanti dal presente Capitolato, dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che l'Ente dovesse eventualmente sostenere durante l'esecuzione del servizio, per negligenza dell’appaltatore, a causa di ogni singolo rapporto inadempimento o cattiva esecuzione del relativo servizio di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva trasporto. Copia di tale polizza dovrà essere consegnata alla stazione appaltante in favore sede di stipulazione del contratto. L’importo della Agenzia di importo pari a garanzia è ridotto del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93comma 7 dell’articolo 93 del Decreto Legislativo n°50/2016. Per fruire di tale beneficio, comma 7la ditta dovrà documentare il possesso di tale requisito. Resta salvo, per la garanzia provvisoria.
3stazione appaltante, l'esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La L'appaltatore potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanticui l'Ente avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di risoluzioneinadempienza, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4potrà essere reintegrata d'ufficio, a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal canone d'appalto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolareInfine, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi specifici assunti dal Fornitorecontrattuali ovvero sino al regolare espletamento del servizio, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione dopo la scadenza del contratto di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecui all’oggetto.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituraL’aggiudicatario dovrà costituire, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 artdell’art. 103 (al netto degli oneri fiscali)del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.
2, un deposito cauzionale a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione per l’importo previsto dall’art. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 103, comma 1, del DLgs 50/2016. L’importo della cauzione è ridotto ove l’aggiudicatario sia in possesso dei requisiti elencati all’articolo 93, comma 7, per la del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii.. La garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione contratto ed il risarcimento dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi stesse, nonché il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore, l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, il pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e dalla Convenzione; pertantoprescrizioni dei contratti collettivi, la garanzia sarà svincolatadelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziaprotezione, per quanto di ragioneassicurazione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. La cauzione può essere progressivamente sarà svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e proporzionalmente svincolatacredito, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, oltre che di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8eventuali altre pendenze. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, penali o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al reintegro entro il termine della stessa. La costituzione del deposito cauzionale dovrà avvenire preferibilmente tramite fideiussione bancaria o polizza fideiussoria rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del Decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e ss.mm.ii. o del Decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 e ss.m.ii.; in tal caso la stessa dovrà essere costituita utilizzando gli Schemi Tipo approvati con Decreto Ministeriale n. 31/2018. Non saranno accettate polizze fideiussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di 30 (trenta) giorni qualsiasi tipo a carico dall’APSS. Si precisa che la fideiussione bancaria dovrà essere presentata in regola con la disciplina prevista per l’imposta di bollo dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.D.P.R. 642/1972 e ss.mm.ii..
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Samples: Capitolato Speciale
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenticontraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenticontraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenticontraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Convenzione/Accordo Quadro Per La Fornitura Di Carta in Risme 8
Cauzione definitiva. 1. Con A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dalla Società con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituradel contratto, il Fornitore costituisce una la Società medesima ha prestato cauzione definitiva rilasciata in favore della Agenzia data dalla avente n. di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscaliad euro ( / ).
2. Alla La cauzione a garanzia dell’esecuzione, rilasciata in favore dell’Autorità, prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93all'articolo 1957, comma 7secondo comma, per la cod. civ., nonché l’operatività della garanzia provvisoria.
3medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Autorità. La detta cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende è estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitoreobbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codcod. Civciv., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevutidal contratto.
53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredalla Società, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione per l’applicazione delle penali.
64. La garanzia opera nei confronti dell’Autorità a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi dal contratto e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattualisvincolata secondo i termini previsti dall’art. 113 del Codice.
75. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiIn ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dell’Autorità.
86. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve la Società dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadalla Amministrazione.
97. In caso di inadempimento delle alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno articolo, l’Autorità ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionediritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
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Samples: Contract for the Execution of Services Regarding the 'All Risks Electronic' Policy
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce costituisce, una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia L’importo della cauzione è ridotta del 50% per il Fornitore in possesso di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 75, comma 7, per D. Lgs. n.163/2006 comprovato da idonea documentazione. In caso di R.T.I. la garanzia provvisoriariduzione della cauzione definitiva è possibile se tutte le Ditte, facenti parte del R.T.I., siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 comprovata dalla relativa documentazione.
32. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, risoluzione del contratto la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi ordinativi di Fornitura fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’Articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’AgenziaContraenti / Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo “Penali”, penali” hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La In ogni caso la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiè svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadell’Amministrazione Contraente.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo Articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Fornitura Di Personal Computer
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula Il Fornitore, al momento della Convenzione ed a sottoscrizione del presente Accordo di finanziamento, deve costituire una garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituradefinitiva, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (50/2016, sotto forma di cauzione o di fidejussione, pari al netto degli oneri fiscali)10% dell'importo contrattuale.
2. Alla La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93comma precedente determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria, comma 7, per la garanzia provvisoriaprestata dal Fornitore in sede di offerta.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzioneaggiudicazione con ribassi superiori al 10% (dieci per cento) la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento). Ove il ribasso sia superiore al 20% (venti per cento), la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi l'aumento è di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentidue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20% (venti per cento).
4. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni dell'Accordo di finanziamento e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore dell'Accordo.
5. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi dell'Accordo di Fornitura ricevutifinanziamento.
56. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzial’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”art. 15, hanno ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione per l’applicazione delle penali.
67. La garanzia prestata opera nei confronti dall’Amministrazione a far data dalla stipula dell'Accordo di finanziamento.
8. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi dell'Accordo di Fornitura, e, comunque, finanziamento e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedal Accordo stesso; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziadell’Amministrazione, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattualicontrattuali e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di risoluzione dell'Accordo di finanziamento la cauzione definitiva verrà ritenuta.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
89. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni solari dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadell’Amministrazione.
910. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo l'Accordo di Fornitura e/o la Convenzionefinanziamento.
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Samples: Financing Agreement
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione della Convenzione ed cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il perfezionamento contrattuali, del risarcimento dei danni derivante dall’inadempimento degli obblighi e/o risoluzione contrattuale, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali, a causa di ogni singolo rapporto inadempienze dell’appaltatore. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% dell’importo di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore aggiudicazione della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata e dovrà rimanere vincolato per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, dell’appalto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantoa quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. Il deposito cauzionale definitivo, prestato nelle forme previste dall’art. 113 del Codice dei Contratti, dovrà espressamente prevedere la clausola di “pagamento a semplice richiesta”, con cui l’assicuratore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario o di terzi aventi causa. La parti inoltre, in deroga a quanto disposto dall’art. 1944 del Codice Civile, comma 2, non possono convenire l’obbligo della previa escussione del debitore principale. Qualora la garanzia sarà svincolatasia stata prestata a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, previa deduzione di eventuali crediti l’Amministrazione farà richiesta delle Amministrazioni Contraenti/Agenziapredette somme all’Istituto bancario o assicurativo il quale verserà, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causasenza ulteriore formalità, il Fornitore deve provvedere al reintegro corrispondente importo a favore dell’Azienda, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla richiesta. Nel caso venga operato il prelievo sulla cauzione, l’aggiudicatario è tenuto, entro il termine perentorio di 30 (trenta) giorni a decorrere dalla data del prelievo stesso, a reintegrare la somma garantita, pena la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze stabilite. Il deposito cauzionale è valido unicamente per la gara per la quale esso è stato costituito. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti il deposito cauzionale. La cauzione sarà svincolata nel più breve tempo possibile alla fine del rapporto contrattuale e dopo che risulteranno soddisfatti da parte dell’Agenziadella ditta aggiudicataria, tutti gli obblighi contrattualmente assunti.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia Direzione generale della Centrale regionale di committenza - Servizio spesa sanitaria e delle Aziende sanitarie contraenti, di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali)€ 638.012,70 rilasciata in data 27 settembre 2021, dalla LIBERTY MUTUAL INSURANCE EUROPE SE.
2. Alla La cauzione emessa ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia delle obbligazioni contrattuali del Fornitore, è incondizionata ed irrevocabile, prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2 del Codice civile, la rinuncia all’eccezione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93all’articolo 1957, comma 72 del Codice civile, per la nonché l’operatività della garanzia provvisoriamedesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Centrale di committenza.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’articolo 1938 Cod. Civ.del Codice civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Centrale regionale di committenza e le Amministrazioni Contraenti/l’AgenziaAziende sanitarie contraenti, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
65. La garanzia opera per tutta la durata della Convenzione quadro e dei singoli Ordinativi di Forniturafornitura da essa derivanti, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedella Convenzione quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Centrale regionale di committenza e delle Amministrazioni Contraenti/AgenziaAziende sanitarie contraenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.. Direzione generale della Centrale regionale di committenza Servizio spesa sanitaria
76. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti Aziende sanitarie contraenti trasmettono all’Agenzia alla Centrale di committenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale di committenza.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadella Centrale di committenza.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti Aziende sanitarie contraenti e/o l’Agenzia la Centrale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura fornitura e/o la Convenzionepresente Convenzione quadro.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Sistemi Di Monitoraggio Flash Del Glucosio E Servizi Connessi
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a A garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituradel contratto, l’Appaltatore dovrà presentare idonea cauzione, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva cui importo e modalità verranno definite nel rispetto di quanto disposto dall’art. 103 D.Lgs 50/2016, in favore della Agenzia Stazione Appaltante. In particolare, la garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di importo pari cui all’art. 1957 – comma 2 – del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione resterà vincolata per la ditta aggiudicataria per tutta la durata del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2contratto e viene restituita dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi mediante l’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui la stazione appaltante nulla ha più da pretendere. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4dell’appalto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5dell’appalto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenziala stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente nell’ articolo “Penali”, hanno ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, dell’appalto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantodallo stesso. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziadella stazione appaltante, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9della stazione appaltante. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno articolo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzioneil contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi assunti con il perfezionamento contrattuali, l’aggiudicatario inoltre , all’atto della firma del contratto, dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (aggiudicazione al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia dell’ IVA o importo superiore in caso di rialzo maggiore del 10%, con le modalità di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7all’art. 113 del D.lgs. 163/2006, per la garanzia provvisoria.
3quanto riguarda lo svolgimento dell’attività ordinaria. La cauzione fidejussione deve essere vincolata per tutta altresì espressamente prevedere la durata rinuncia al beneficio della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzionepreventiva escussione del debitore principale, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi rinuncia all’eccezione di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4cui all’art.1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’appaltante/concedente. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti garanzia copre gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto. Resta inteso che sulle somme versate a titolo di cauzione, non matureranno interessi attivi a favore dell’affidatario. Resta inoltre inteso che il Consorzio è autorizzato a prelevare dalle somme costituite a titolo di cauzione, quelle somme che si renderanno necessarie per interventi sostitutivi di servizi relativi alla parte ordinaria e straordinaria e prestazioni da rendere a norma del Fornitorepresente capitolato e non resi per qualsiasi motivo ingiustificato dall’affidatario, anche future ai sensi e ovvero per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi la riparazione e/o sostituzione di Fornitura ricevuti.
5attrezzature ed impianti danneggiati per mancata sorveglianza della Ditta ed addebitabili alla stessa per palese violazione degli obblighi ed impegni assunti – compreso ciò che riguarda le attività poste in essere nel progetto di sviluppo - se non coperti dalle assicurazioni di cui all’articolo successivo. In particolare, tal caso l’affidatario è obbligato a ricostituire la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso entro il termine che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7verrà assegnato dall'Amministrazione. La cauzione può per l’importo del canone di concessione, oltre per le sopra indicate eventualità e la mancata realizzazione del progetto di sviluppo potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, incamerata nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, caso di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata mancato pagamento da parte dell’Agenziadel concessionario del canone previsto riservandosi successivamente di procedere alla risoluzione contrattuale.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Concession Agreement
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia Centrale regionale di committenza di importo pari a € 981,00 del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 50/2016 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAziende Sanitarie.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ.Codice Civile, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni ContraentiAziende Sanitarie contraenti/l’Agenziala Centrale regionale di committenza, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
65. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Forniturafornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni ContraentiAziende Sanitarie contraenti/AgenziaCentrale regionale di committenza, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
76. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80dell’80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti Aziende Sanitarie contraenti trasmettono all’Agenzia alla Centrale regionale di committenza i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dalla Centrale regionale di committenza.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadella Centrale regionale di committenza.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti Aziende Sanitarie contraenti e/o l’Agenzia Centrale regionale di committenza hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Antinfluenzale
Cauzione definitiva. A garanzia di tutti gli obblighi del presente appalto, l’appaltatore verserà alla Tesoreria Comunale, alla firma del contratto o all’atto dell’esibizione del regolare atto di impegno, ove avvenga la consegna ad urgenza, il prescritto deposito cauzionale pari all’importo stabilito in conformità a quanto previsto dall’art. 103 D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m.i. e dall’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010.
1. Con L'appaltatore per la stipula sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della Convenzione ed garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento dell'adempimento di ogni singolo rapporto tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di fornituraavere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto.
3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione deve essere vincolata per tutta provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenticoncessione al concorrente che segue nella graduatoria.
4. La cauzione definitiva si intende estesa garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a tutti gli accessori scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debito principale ed è prestata debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevutisemplice richiesta scritta della stazione appaltante.
5. In particolareLa garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoresola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche quelli a fronte dei quali agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzioneprestata.
6. La Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia opera fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per tutta il periodo intercorrente tra la durata data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattualimedesimi.
7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La cauzione può essere progressivamente polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo cessa alla data di emissione del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle prestazioni, lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualigaranzia nei confronti della stazione appaltante.
8. Qualora l’ammontare Per i lavori di importo superiore al doppio della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione soglia di penali, o per qualsiasi altra causacui all'articolo 35, il Fornitore titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve provvedere contenere la previsione del pagamento dell'indennizzo contrattualmente dovuto in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al reintegro entro il termine venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di 30 (trenta) giorni dal ricevimento proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziaresponsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro.
9. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative previste dal presente codice sono conformi agli schemi tipo approvati con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. (si veda il d.m. 19 gennaio 2018, n. 31)
10. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti di cui all’articolo 36, comma 2, lettera a), nonché per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/luogo di produzione o l’Agenzia hanno facoltà forniti direttamente dai produttori o di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di Fornitura e/o la Convenzioneprecisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Con L'appaltatore per la stipula della Convenzione ed sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a garanzia degli obblighi assunti sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con il perfezionamento le modalità di ogni singolo rapporto di fornituracui all'articolo 93, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 commi 2 e 3, e art. 103 (del d.lgs. n. 50/2016 pari al netto degli oneri fiscali).
210 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 77 del d.lgs. n. 50/2016. L’ERSU ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L’ERSU può incamerare la garanzia provvisoria.
3per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La cauzione deve essere vincolata per tutta mancata costituzione della garanzia determina la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6decadenza dell'affidamento. La garanzia opera per tutta deve prevedere espressamente la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantorinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitoremedesima entro quindici giorni, a seguito semplice richiesta scritta della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattualistazione appaltante.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed dei contratti applicativi a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia dell’AUSL di importo pari a al 10% del valore della fornitura di suddetti contratti eventualmente incrementata incrementato ai sensi del D.Lgs. 50 D.Lgs.50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.del C.A.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ordini ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzial’Azienda USL della Romagna, fermo restando quanto previsto nel precedente nell’ articolo “Penali”, hanno ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, del singolo contratto applicativo e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi dal predetto C.A. e dalla Convenzionedall’accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziadell’Az. USL, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadell’Azienda USL della Romagna.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno l’AUSL della Romagna ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura il contratto applicativo e/o la Convenzionel’accordo quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce è tenuto a costituire entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente Atto, una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 5% (cinque per cento) del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La Tale cauzione deve dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di a tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.
2. In caso di risoluzione, la Tale cauzione definitiva viene ripartita dovrà essere prestata: - in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi contanti, con assegno circolare o in titoli di Fornitura Stato depositati presso il Tesoriere della Agenzia, ovvero - mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: ▪ sottoscrizione autenticata da notaio, ▪ essere incondizionata e irrevocabile, ▪ prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenticaso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, ▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 Cod. Civ., ▪ avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalle Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiContraenti.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadell’ Amministrazioni Contraente.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la ConvenzioneFornitura.
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Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed La garanzia, a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto copertura degli oneri fiscali).per il mancato od inesatto adempimento del contratto, è stata costituita mediante garanzia fidejussoria definitiva emessa da in data per un importo di euro
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93Ai sensi dell’articolo 103, comma 74 del Decreto legislativo 18 aprile 2016, per n. 50 di seguito Xxxxxx dei contratti pubblici, la garanzia provvisoriastessa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta dell’Amministrazione Aggiudicatrice e la rinuncia all’eccezione all’art. 1957, comma 2 del codice civile.
3. La cauzione definitiva deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque decorsi dodici mesi dalla data di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentiultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è viene prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitorecontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ.nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevutisalva comunque la risarcibilità del maggior danno.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno L’Amministrazione Aggiudicatrice ha il diritto di rivalersi direttamente valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. La stazione appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla cauzionetutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.
6. La garanzia opera per tutta L’Amministrazione Aggiudicatrice può richiedere all’appaltatore la durata dei singoli Ordinativi reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantoinottemperanza, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione reintegrazione si effettua a valere sui ratei di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattualiprezzo da corrispondere all’appaltatore.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce è tenuto a costituire entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del presente Atto, una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La Tale cauzione deve dovrà essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di a tutti i contratti di fornitura da essa derivanti.
2. In caso di risoluzione, la Tale cauzione definitiva viene ripartita dovrà essere prestata: - in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi contanti, con assegno circolare o in titoli di Fornitura Stato depositati presso il Tesoriere della Agenzia, ovvero - mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti necessarie condizioni: ▪ sottoscrizione autenticata da notaio, ▪ essere incondizionata e irrevocabile, ▪ prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta della Agenzia, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenticaso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa, ▪ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, comma 2 Cod. Civ., ▪ avere copertura anche per il recupero delle penali contrattuali.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione e, quindi, sulla fideiussione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dalle Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiContraenti.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadell’ Amministrazioni Contraente.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la ConvenzioneFornitura.
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Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce costituisce, una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 10% (dieci per cento) del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 163/2006 art. 103 113 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia L’importo della cauzione è ridotta del 50% per il Fornitore in possesso di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 75, comma 7, per D. Lgs. n.163/2006 comprovato da idonea documentazione. In caso di R.T.I. la garanzia provvisoriariduzione della cauzione definitiva è possibile se tutte le Ditte, facenti parte del R.T.I., siano in possesso di certificazioni del sistema di qualità ai sensi delle norme europee, come meglio specificate all’art. 75, comma 7, D. Lgs. n.163/2006 comprovata dalla relativa documentazione.
32. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzione, risoluzione dei contratti la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni; in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà ritenuta dall'Agenzia.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. dell’Articolo 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni ContraentiContraenti e/l’Agenziao l'Agenzia stessa, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo Articolo “Penali”, ” hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti della Agenzia a far data dalla stipula della Convenzione, nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni ContraentiContraenti e/o della Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La In ogni caso la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiè svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadall’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo Articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il rispettivo Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Cauzione definitiva. 1dalla avente n. di importo pari ad euro = ( /__) in favore dell’Amministrazione. Con A garanzia delle obbligazioni contrattuali assunte dal Fornitore con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituradel Contratto, il Fornitore costituisce una cauzione medesimo ha prestato garanzia definitiva rilasciata in favore data Essa prevede espressamente la rinuncia al beneficio della Agenzia di importo pari a preventiva escussione del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93all'articolo 1957, comma 72, per la del codice civile, nonché l'operatività della garanzia provvisoria.
3medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende detta garanzia è estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitoreobbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codcod. Civciv., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5dal Contratto. In particolare, la cauzione garanzia rilasciata garantisce copre tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6garanzia per l’applicazione delle penali. La garanzia copre altresì il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento degli stessi obblighi, il rimborso delle somme pagate in più al Fornitore rispetto alle risultanze della liquidazione finale salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno verso il Fornitore. La garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo garantito, copre altresì: - l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni nel caso di risoluzione del Contratto disposta in danno dell’esecutore; - il pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene eseguito il contratto ed addetti all'esecuzione del contratto attuativo. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, dell’Amministrazione verso il Fornitore, Fornitore - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente contrattuali e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8decorsi detti termini. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9dall’Amministrazione, pena la risoluzione del presente Contratto. In caso di inadempimento delle alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzioneil Contratto restando il risarcimento del danno. La garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Amministrazione.
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Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali)) eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. n.163/2006.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni: in caso di risoluzione della Convenzione la stessa verrà ritenuta dalla Agenzia.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La In ogni caso la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiè svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Cauzione definitiva. 1. Con L'appaltatore per la stipula della Convenzione ed sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a garanzia degli obblighi assunti sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con il perfezionamento le modalità di ogni singolo rapporto di fornituracui all'articolo 93, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 commi 2 e 3, e art. 103 (del d.lgs. n. 50/2016. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al netto degli oneri fiscali).
2soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 77 del d.lgs. n. 50/2016. L’E.R.S.U. ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. L’E.R.S.U. può incamerare la garanzia provvisoria.
3per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La cauzione deve essere vincolata per tutta mancata costituzione della garanzia determina la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6decadenza dell'affidamento. La garanzia opera per tutta deve prevedere espressamente la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantorinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitoremedesima entro quindici giorni, a seguito semplice richiesta scritta della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattualistazione appaltante.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Supporto Specialistico Alla Gestione E Manutenzione Di Hardware E Servizi Informatici
Cauzione definitiva. 1. Con Ai fini della stipula del’accordo quadro l’Amministrazione provvederà a richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la stipula della Convenzione ed prestazione di una cauzione definitiva, a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituraimpegni contrattuali, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata massimo previsto, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016 art50/2016, fatte salve le riduzioni della stessa disciplinate dall’art. 103 (93 del D.Lgs. n. 50/2016. Tale cauzione definitiva dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa alle seguenti condizioni: - essere incondizionata e irrevocabile; - prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, obbligandosi il fideiussore, su semplice richiesta scritta ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso d’opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; - prevedere espressamente la rinuncia al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93all’art. 1944, comma 72 del codice civile nonché la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, per la garanzia provvisoria.
3comma 2 del codice medesimo. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitorecontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, salva comunque la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia opera cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato finale di regolare esecuzione. L’impresa aggiudicataria è tenuta in qualsiasi momento ad integrare la cauzione qualora questa, durante l’espletamento della fornitura, sia in parte utilizzata a titolo di rimborso o di risarcimento danni per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni qualsiasi inosservanza degli obblighi contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare l'acquisizione della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione provvisoria presentata in sede di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata offerta da parte dell’Agenziadella stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Pubblicità Legale
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula La ditta aggiudicataria sarà tenuta alla prestazione della Convenzione ed cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti con il perfezionamento contrattuali, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi e/o risoluzione contrattuale, nonché del rimborso delle somme che l’Azienda dovesse pagare in più rispetto ai corrispettivi contrattuali, a causa di ogni singolo rapporto inadempienze dell’appaltatore. Il deposito cauzionale definitivo, che sarà infruttifero, è fissato nella misura del 10% dell’importo di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore aggiudicazione della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata e dovrà rimanere vincolato per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, dell’appalto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantoa quando non sarà definita ogni eventuale eccezione o controversia. Il deposito cauzionale definitivo, prestato nelle forme previste dall’art. 113 del Codice dei Contratti, dovrà espressamente prevedere la clausola di “pagamento a semplice richiesta”, con cui l’assicuratore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario o di terzi aventi causa. La parti inoltre, in deroga a quanto disposto dall’art. 1944 c.c. comma 2, non possono convenire l’obbligo della previa escussione del debitore principale. Qualora la garanzia sarà svincolatasia stata prestata a mezzo di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, previa deduzione di eventuali crediti l’Amministrazione farà richiesta delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, predette somme all’Istituto Bancario o per qualsiasi altra causaassicurativo, il Fornitore deve provvedere al reintegro quale verserà senza ulteriore formalità il corrispondente importo a favore dell’Azienda, entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla richiesta. Nel caso venga operato il prelievo sulla cauzione, l’aggiudicatario è tenuto, entro il termine perentorio di trenta giorni, a decorrere dalla data del prelievo stesso, a reintegrare la somma garantita, pena la risoluzione del contratto con tutte le conseguenze stabilite. Il deposito cauzionale è valido unicamente per la gara per la quale esso è stato costituito. Nessun interesse è dovuto sulle somme e sui valori costituenti il deposito cauzionale. La cauzione sarà svincolata nel più breve tempo possibile alla fine del rapporto contrattuale e dopo che risulteranno soddisfatti da parte dell’Agenziadella ditta aggiudicataria, tutti gli obblighi contrattualmente assunti.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione Parcheggi E Traffico Veicolare
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che i Comuni dovessero eventualmente sostenere durante lo svolgimento del servizio a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento causa di ogni singolo rapporto inadempimenti o di fornituracattiva esecuzione delle attività, il Fornitore costituisce una Concessionario dovrà prestare, in favore dei Comuni, cauzione definitiva in favore della Agenzia pari al 10% dell’importo contrattuale, nelle forme e nei termini di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del cui all’art. 103 D.Lgs. 50 n. 2016 art50/2016. 103 (In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al netto degli oneri fiscali)dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento.
2. I Comuni hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore ed hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. I Comuni possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della concessione.
3. I Comuni possono richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte e questa dovrà avvenire entro 15 giorni dalla formale richiesta da parte dei Comuni; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore.
4. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
35. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In Nel caso di risoluzioneconsegna d’urgenza del servizio di cui trattasi, avvenuta nelle more della stipula dell’atto di concessione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi dovrà avere effetto a partire dalla data del verbale di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzioneconsegna.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare Lo svincolo della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione avverrà nelle modalità di penalicui all’art. 103, o per qualsiasi altra causacomma 5, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadel D.Lgs. n. 50/2016.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo Euro 10.081,43 pari a al 5% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La Tale cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
42. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
53. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
64. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
5. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
6. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
98. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Cauzione definitiva. 1. Con A garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, ivi compresi quelli connessi alla manutenzione, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento, l’aggiudicatario è tenuto a costituire, entro la stipula della Convenzione ed data fissata per la stipulazione del contratto, una garanzia fideiussoria, a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento titolo di ogni singolo rapporto di fornituracauzione definitiva, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi dell’art. 113 del D.Lgsd.lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali)163/2006.
2. Alla La mancata costituzione della garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per determina la garanzia provvisoriarevoca dell’aggiudicazione e l’incameramento del deposito cauzionale provvisorio da parte dell’Amministrazione.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzioneeventuali contestazioni o vertenze in corso tra le parti, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentiresta vincolata fino alla loro completa definizione.
4. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata ai sensi dell’art. 113 del d.lgs. n. 163/2006; l’ammontare residuo della cauzione definitiva si intende estesa sarà svincolato a tutti gli accessori seguito dell’approvazione del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento certificato di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi verifica finale di Fornitura ricevuticonformità.
5. In particolareOltre agli altri casi previsti nel presente disciplinare di gara, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno l’Amministrazione ha il diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’aggiudicatario per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi L’Amministrazione appaltante ha facoltà di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso chiedere all’aggiudicatario il Fornitore, a seguito reintegro della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattualicauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte.
7. La I costi relativi alla costituzione e all’eventuale reintegro della cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, sono a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualicarico dell’aggiudicatario.
8. Qualora l’ammontare L’incameramento della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzianon pregiudica le ulteriori azioni alle quali l’inadempimento degli obblighi assunti dall’aggiudicatario possa dar luogo.
9. In caso Lo svincolo della cauzione definitiva è effettuato a domanda e a spese dell’aggiudicatario, con allegata dichiarazione di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionenon aver altro da pretendere dall’Amministrazione appaltante in dipendenza del contratto.
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Samples: Fornitura E Installazione Di Un Sistema Di Radiocomunicazioni DMR
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia dell’Amministrazione di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentidall’Amministrazione.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzial’Amministrazione, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornituradell’Accordo Quadro, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla ConvenzioneOrdinativi; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitorecrediti, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadall’Amministrazione.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura l’Accordo Quadro e/o la Convenzionel’Ordinativo di Fornitura.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Con la Ai fini della stipula della Convenzione ed del contratto e a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituratutte le obbligazioni nascenti da contratto stesso, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata l’appaltatore dovrà fornire nei termini assegnati la garanzia definitiva, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016 50/2016 quantificata come specificato al comma 1 del citato art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2103. Alla garanzia di cui al presente articolo cauzione definitiva si applicano le medesime riduzioni previste dall'articolo dall’art. 93, comma 7, c. 7 del D. lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria.
3. Nel caso l’aggiudicatario sia un operatore con identità plurisoggettiva la garanzia definitiva dovrà essere prodotta dall’operatore economico mandatario con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; in caso di consorzio, dovrà essere prodotta dal consorzio medesimo. La cauzione definitiva può essere una fidejiussione bancaria o assicurativa emessa da istituti di credito o banche locali favorevolmente conosciute e regolarmente iscritte negli appositi elenchi controllati e aggiornati dalla Banca d’Italia, oppure emessa da compagnie assicurative favorevolmente conosciute, di interesse nazionale, autorizzate dall’IVASS all’esercizio dell’attività assicurativa ramo 15 – Cauzioni, con ciò evitando finanziarie di dubbia solvibilità. La garanzia deve essere prevedere espressamente una deroga al “beneficio di preventiva escussione” previsto dall’art. 1944 (obblighi del fideiussore) del Codice Civile, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia definitiva di cui sopra, determinerà la decadenza dell'affidamento, l'escussione della cauzione provvisoria ed il conseguente affidamento al soggetto che segue in graduatoria. L’appaltatore sarà obbligato a reintegrare la cauzione di cui la Stazione appaltante dovesse valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche per tutta la durata della Convenzione i sei mesi successivi alla scadenza del rapporto contrattuale e comunque cessa di tutti i contratti da essa derivantiavere effetto alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto o qualora l’appaltatore dovesse disdettare il contratto prima della scadenza, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi Stazione appaltante tratterrà a titolo di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa penale, tutto il deposito cauzionale, addebitando inoltre, a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento titolo di tutte risarcimento danni, le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziamaggiori spese emergenti, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattualil'assegnazione dell'appalto ad altra ditta.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Service Agreement
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionel’Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce L'aggiudicatario dovrà versare una cauzione definitiva in favore a garanzia di tutti gli obblighi ad essa derivanti dal presente Capitolato, prima della Agenzia di importo pari a stipula del valore contratto. La mancata costituzione della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93sopra, comma 7, per nei termini stabiliti dall'Amministrazione determina la garanzia revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa dovrà essere pari al 10% dell'importo contrattuale; secondo quanto previsto dall'art.103 dl D.Lgs.n°.50/2016. La cauzione definitiva avrà durata pari a tutti gli accessori quella del debito principale ed è relativo contratto e potrà essere svincolata ai sensi dell'art. 103 comma 5 del predetto Decreto. La cauzione definitiva potrà essere effettuata tramite fideiussione bancaria o polizza assicurativa rilasciata, rispettivamente, da Imprese esercenti l'attività bancaria prevista dal DPR n°635/1956 o da Imprese di assicurazione autorizzate al ramo cauzioni ai sensi del DPR n°449/1959 o anche da Società di intermediazione finanziaria iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del X.xx L.vo 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze. La garanzia dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del codice civile nonché la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione dell'attestato di buon esito o di regolare esecuzione. La cauzione viene prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitorecontratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, anche future ai sensi nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque il risarcimento del maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore; ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e per gli effetti dell’artprescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi L'Amministrazione può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di Fornitura ricevuti.
5. In particolareinottemperanza, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitorereintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Qualora per ragioni d'urgenza, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino si proceda alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, consegna del servizio sulla base dell’avanzamento dell’esecuzionedell'aggiudicazione definitiva, nel limite massimo prima della stipulazione del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazionicontratto, di norma semestralmente, e comunque inviano, l'appaltatore è tenuto a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare dimostrare l'avvenuta costituzione della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni prescritta dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà al momento della consegna. Detta cauzione, sarà svincolata e cesserà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzioneavere effetto secondo quanto disposto dai commi 5 dell'art.133 del D.Lgsl.n°.50/2016.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 163/2006 art. 103 113 (al netto degli oneri fiscali)) per euro 1.382.500,00 importi ridotti del 50% con certificazione di qualità.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 8075%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. In ogni caso lo svincolo definitivo della cauzione residua avviene solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
910. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia dell’Agenzia di importo pari a al 10% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Amministrazioni/Aziende Sanitarie Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Fornitura Di Gas Naturale
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa esso derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionel’Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione dell’Accordo Quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo Quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedall’Accordo Quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionel’Accordo Quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1La garanzia di cui all’art. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura103 D.Lgs. 50/2016 costituita dall’Appaltatore è progressivamente svincolata, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori 5 del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitoremedesimo articolo, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzionemisura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito. A tal fine Lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare di questa Stazione Appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore o del cessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione delle prestazionio comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di norma semestralmenteulteriori atti formali, e comunque invianorichieste, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il termine servizio nei casi di 30 (trenta) giorni appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9soggetto affidatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. In caso per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. per la mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria se prevista La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o l’Agenzia hanno facoltà in parte; in caso di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di Fornitura e/o la Convenzione.prezzo da corrispondere all'Esecutore. [Questa parte del contratto sarà redatta definitivamente tenendo conto anche delle proposte della offerta tecnica dell'aggiudicatario e quindi per il Lotto 2 a condizione della validazione e accettazione della proposta sperimentale dell’Aggiudicatario]
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Samples: Contract for Services
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione dell’Accordo quadro ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione dell’Accordo quadro e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedall’Accordo quadro; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Aziende Sanitarie Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionel’Accordo quadro.
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Samples: Accordo Quadro
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed Il concessionario, a garanzia degli obblighi assunti contrattuali, dell'eventuale obbligo di risarcimento del danno per inadempimento è tenuto a prestare, prima della stipulazione del contratto, a pena di decadenza dall'aggiudicazione stessa, apposita idonea garanzia per tutta la durata del contratto, di importo e con il perfezionamento le modalità di ogni singolo rapporto cui all’art. 103 del D. LGS 50/2016. La garanzia deve essere vigente per tutta la durata del contratto e fino al rilascio del certificato di fornituraconformità. La diminuzione della cauzione comporta l’obbligo del reintegro da parte del concessionario. In difetto, il Fornitore costituisce una concessionario ha l’obbligo di provvedere nel termine di 15 (quindici) giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune. In caso di mancato reintegro, il concessionario, previa messa in mora, decade dalla concessione. La cauzione definitiva verrà svincolata quando le parti avranno regolato, in favore modo definitivo, ogni conto o partita in sospeso derivante dall'esecuzione del contratto, compreso la consegna della Agenzia banca dati aggiornata, la verifica dello stato degli impianti per le affissioni. Nel caso l'Amministrazione accerti inadempienze a carico del concessionario, si potrà rivalere sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di importo pari tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni. Nel caso di risoluzione del contratto per colpa del Concessionario, il Comune ha diritto di introitare la cauzione e di adottare tutte le disposizioni necessarie finalizzate a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgsgarantire il servizio, prendendo possesso di tutti gli impianti ed uffici funzionalmente collegati. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, Nessun interesse compete o potrà competere alla ditta Concessionaria per la garanzia provvisoria.
3il deposito cauzionale. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque rinnovata ed adeguata in occasione di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentieventuale proroga o rinnovo del contratto.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Concessione Del Servizio Di Gestione, Accertamento E Riscossione Del Canone Patrimoniale
Cauzione definitiva. 1. Con la ) Ai fini della stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituradel presente Contratto, il Fornitore costituisce ha prestato una cauzione definitiva in a favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia ARCA, rilasciata alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4alle premesse. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codcod. Civ., civ. nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5del Contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali epenali, pertantonei confronti di XXXX, e pertanto resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno ARCA ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al precedente Articolo.
6. 2) La garanzia opera nei confronti di XXXX a far data dalla sottoscrizione del Contratto.
3) La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, del Contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantodal predetto Contratto. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziadi ARCA, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolataIn particolare, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzionepoiché la garanzia è in favore di ARCA, quest’ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80%% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni113, comma 3, D.Lgs. n. 163/2006, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all’istituto garante, di norma semestralmenteuna comunicazione di ARCA, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. 4) In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta da ARCA.
5) Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’AgenziaARCA.
9. 6) In caso di inadempimento delle alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare Articolo, ARCA dichiarerà risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.il
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Samples: Hosting Services Agreement
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituracontrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore costituisce una l’Esecutore ha depositato idonea cauzione definitiva rilasciata in favore della Agenzia data dalla avente n. di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113, del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93Codice, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3in favore della Stazione appaltante. La cauzione deve essere vincolata per tutta a garanzia dell’esecuzione prevede la durata rinuncia al beneficio della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzionepreventiva escussione del debitore principale, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi rinuncia all'eccezione di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenticui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ.
4, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La detta cauzione definitiva si intende è estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitoreobbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codcod. Civciv., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredall’Esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall’art. 113, del Codice. In ogni caso il garante sarà liberato dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8Stazione appaltante. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve l’Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9dalla Stazione appaltante. In caso di inadempimento delle alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionediritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
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Samples: Servizio Di Sgombero Neve
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a al del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Convenzione Per l'Affidamento Del Servizio Di Facchinaggio E Trasloco
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia dell'Agenzia di importo Euro 5.650,00 pari a al 5% del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali), a norma dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da essa derivanti. In caso di risoluzionerisoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni ContraentiAmministrazioni.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale principale, ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo 17 “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
5. La garanzia prestata opera nei confronti delle Amministrazioni Contraenti a far data dalla ricezione dei relativi Ordinativi di Fornitura e nei limiti degli importi negli stessi previsti.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La In ogni caso la cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattualiè svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Agenzia.
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzione.
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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Vaccino Combinato Dell’epatite a E B
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a A garanzia dell’osservanza degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituradel contratto, l’Appaltatore dovrà presentare idonea cauzione, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva cui importo e modalità verranno definite nel rispetto di quanto disposto dall’art. 103 D.Lgs 50/2016, in favore della Agenzia Stazione Appaltante. In particolare, la garanzia fideiussoria, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di importo pari cui all’art. 1957 – comma 2 – del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La cauzione resterà vincolata per la ditta aggiudicataria per tutta la durata del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2contratto e viene restituita dopo aver accertato che la ditta ha adempiuto a tutti i suoi obblighi mediante l’attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali, e, comunque, fino a quando non sia stata definita ogni eventuale eccezione o controversia per cui la stazione appaltante nulla ha più da pretendere. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzione, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4dell’appalto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5dell’appalto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenziala stazione appaltante, fermo restando quanto previsto nel precedente nell’ articolo “Penali”, hanno diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, dell’appalto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertantodallo stesso. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziadella stazione appaltante, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9della stazione appaltante. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno articolo, la stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzioneil contratto.
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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula L’Affidatario, al momento della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento sottoscrizione del presente contratto, dichiara di ogni singolo rapporto di fornitura, il Fornitore costituisce aver costituito una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata ai sensi Fondo secondo quanto previsto dall’art. 103 del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali)n.50/2016, della quale produce originale.
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivantidel contratto. In caso di risoluzione, risoluzione del contratto la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraentiverrà ritenuta.
43. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitoredell’Affidatario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ.C. C., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevutidel contratto.
54. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredall’Affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenziail Fondo, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”16, hanno ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzionecauzione per l’applicazione delle penali.
5. La garanzia prestata opera nei confronti del Fondo a far data dalla stipula del contratto.
6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, del contratto e sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzionedal contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenziadal Fondo e, per quanto di ragione, verso il Fornitorel’Affidatario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali.
8. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso espresso in forma scritta dal Fondo.
9. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve l’Affidatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenziadel Fondo.
910. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno il Fondo ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzioneil contratto.
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Samples: Appalto Di Servizi
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed a A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituracontrattuali derivanti dal presente contratto, il Fornitore costituisce una l’Esecutore ha depositato idonea cauzione definitiva rilasciata in favore della Agenzia data dalla avente n. di importo pari a del valore della fornitura eventualmente incrementata € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 103, del D.Lgs. 50 n. 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93Codice, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3in favore della Stazione appaltante. La cauzione deve essere vincolata per tutta a garanzia dell’esecuzione prevede la durata rinuncia al beneficio della Convenzione e comunque di tutti i contratti da essa derivanti. In caso di risoluzionepreventiva escussione del debitore principale, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi rinuncia all'eccezione di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenticui all'art. 1957, secondo comma, cod. civ.
4, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. La detta cauzione definitiva si intende è estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata principale, a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitoreobbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Codcod. Civciv., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti.
5dal contratto. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredall’Esecutore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno la Stazione appaltante ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6cauzione per l’applicazione delle penali. La garanzia opera nei confronti della Stazione appaltante a far data dalla sottoscrizione del contratto e per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, dello stesso e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall’art. 103, del Codice. In ogni caso il garante sarà liberato dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito prestata solo previo consenso espresso in forma scritta della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8Stazione appaltante. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve l’Esecutore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dalla Stazione appaltante; ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da parte dell’Agenzia.
9corrispondere all'Esecutore. In caso di inadempimento delle alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno articolo, la Stazione appaltante ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo di Fornitura e/o la Convenzionediritto il contratto, fermo restando il risarcimento del danno.
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Samples: Servizi Di Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Automezzi Pesanti E Leggeri
Cauzione definitiva. 1. Con la stipula della Convenzione ed L'affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, a costituire, a garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornituraassunti, il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia di importo pari a da calcolarsi nella misura del valore della fornitura eventualmente incrementata 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi del D.Lgs. 50 n. 2016 artdell’art. 103 (al netto degli oneri fiscali).
2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria.
3del D.Lgs 50/2016. La cauzione deve dovrà essere vincolata per tutta costituita con la durata della Convenzione e comunque prestazione di tutti i contratti apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da essa derivantiun istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. In caso di risoluzioneATI la polizza dovrà essere intestata alla società capogruppo, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi qualità di Fornitura in corso emessi dalle singole Amministrazioni Contraenti.
4. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori mandataria del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto raggruppamento, e corretto adempimento di dovranno essere espressamente indicate tutte le obbligazioni ditte facenti parte dell’ATI. Dette fideiussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del Fornitorecontratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta di ARPAT ad effettuare entro 15 giorni, il versamento della somma richiesta anche future ai sensi e per gli effetti dell’artin caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa. 1938 Cod. Civ., nascenti dall’esecuzione dei singoli Ordinativi L'istituto fideiussore resta obbligato in solido con la società fino al ricevimento di Fornitura ricevuti.
5lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARPAT. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitoredall’affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che le Amministrazioni Contraenti/l’Agenzia, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, hanno ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione.
6. La garanzia opera cauzione per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione l’applicazione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali.
7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 80%. A tal fine le Amministrazioni Contraenti trasmettono all’Agenzia i documenti attestanti l’avvenuta regolare esecuzione delle prestazioni, di norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’Ordinativo di Fornitura emesso, apposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali
8penali. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve l’affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 30 10 (trentadieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Agenzia.
9ARPAT. In caso di inadempimento delle alle obbligazioni previste nel presente articolo le singole Amministrazioni Contraenti e/o l’Agenzia hanno ARPAT ha facoltà di dichiarare risolto rispettivamente l’Ordinativo il contratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a conclusione di Fornitura e/o tale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali (certificato di verifica di conformità finale). In caso di risoluzione del contratto l’affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la Convenzionefacoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura integrale dello stesso.
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Samples: Nomina Del Responsabile Unico Del Procedimento (Rup) E Avvio Della Indagine Di Mercato