Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Ordinaria E Straordinaria Degli Impianti Di Pubblica Illuminazione Comunale, Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Economico, comuneurzulei.it

Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore Prima della stipula del contratto, il concessionario è obbligato a costituire a titolo tenuto alla costituzione di una cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari a € 8.000,00 (diconsi ottomila) – da costituirsi mediante deposito della somma presso il Tesoriere Comunale, a copertura degli obblighi derivanti dalla presente concessione, ivi compreso il pagamento del canone concessorio, nonché la mancata realizzazione delle opere di cui al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'artsuccessivo art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto 20 del presente capitolato vengano aggiudicati atto. Da detta cauzione l’Ente concedente preleverà l’ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Concessionario per inadempienze agli obblighi previsti dal presente capitolato. Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%le somme prelevate entro 30 gg. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta comunicazione scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredel Concedente, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzionepena la decadenza dalla concessione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o E’ fatta salva ogni altra azione risarcitoria anche ad avvenuto incameramento della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecauzione. In caso di raggruppamento temporaneo o incameramento della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla, salvo che ad esso non consegua la risoluzione del rapporto di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.iconcessione. La mancata costituzione cauzione come sopra costituita verrà svincolata come segue: - per € 3.000,00 (tremila) dopo i primi 12 mesi, ove il concessionario abbia adempiuto a quanto previsto dal successivo art. 19 in merito alla realizzazione della garanzia fideiussoria determinaClub house; - per ulteriori € 2.000,00 (duemila) dopo i primi 24 mesi, ai sensi dell'artove il concessionario abbia adempiuto a quanto previsto dal successivo art. 11319 in merito alla realizzazione delle tribune mobili; - per i restanti € 3.000,00 (tremila) alla scadenza della concessione, comma 4 del D.Lgsprevia verifica che siano state liquidate le ultime spese e definite tutte le eventuali controversie che siano in corso tra le parti. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione Lo svincolo della cauzione provvisoria viene effettuato a cura del Concedente, previa acquisizione di idonea dichiarazione del Concessionario, da cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte risulti che lo stesso non ha altro a pretendere dal Concedente in dipendenza della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriaconcessione.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’art. 54 comma 3 della L.R. n. 5/2007 e dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci 10 per cento) dell'importo cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), tale la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Essa La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati di Avanzamento dei Lavori stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneil raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentenei termini di cui all’art. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga205 del Regolamento. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del garante nei confronti dell'impresa D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la quale ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 54 comma 3 della L.R. n. 5/2007 e dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia è prestatadetermina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Le Stazioni Appaltanti Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutoredell’appaltatore. Le Stazioni Appaltanti stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o riunione di consorzio ordinario, concorrenti ai sensi dell'art. 146dell’art.34, comma 11 del Codice degli appalti, del D.P.R. n. 207/2010le garanzie fidejussorie sono costituite, la garanzia è prestata su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'artnel caso di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 Codice degli appalti, e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 4 6, del D.Lgssuddetto Codice. n. 163/2006 e s.m.iResta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati aggiudi- cati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento l'au- mento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisitore- quisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque comun- que decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente espres- samente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività operativi- tà entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata svin- colata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo im- porto garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare be- nestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte par- te dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia co- pia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie con- trarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dan- no dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con- correnti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Economico, Accordo Quadro Con Un Unico Operatore Economico

Cauzione definitiva. L'Appaltatore L’aggiudicatario, al momento della sottoscrizione del contratto è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai e produrre il deposito cauzionale definitivo. Ai sensi dell'artdell’art. 113 del D.LgsCodice, l’importo della garanzia è fissato nella misura del 10% dell'importo contrattuale. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, tale la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento % l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria - che, calcolata sull'importo a scelta dell'aggiudicatario, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di contrattocui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, è progressivamente svincolata n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 - ai sensi dell'artdell’art. 113 113, comma 2 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%Codice, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e di cui all’art. 1944 del codice civile, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile medesimo, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Essa Tale garanzia fidejussoria dovrà contenere anche la sottoindicata condizione: “Il sottoscritto Istituto ………………….………(bancario, assicurativo o intermediario finanziario) e l’affidatario dell’appalto dichiarano, inoltre, di ben conoscere ed accettare la disciplina relativa alla cauzione definitiva contenuta negli artt. 11 e 52 del Capitolato Generale dei LL.PP. del Comune di Roma (ed. 1983)” come sarà richiesto nella lettera di invito a stipulare il presente contratto”. La sottoscrizione del garante dovrà, altresì, essere autenticata dal Notaio, il quale dovrà parimenti attestare i poteri di firma del garante medesimo. Dovrà essere redatta in conformità agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministero delle attività produttive 12 marzo 2004, n. 123. A norma dell’art. 123 del Regolamento la cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal relativo contratto, il risarcimento del danno derivante dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni medesime, nonché il pagamento della sanzione pecuniaria di cui all’art. 38, comma 2-bis del Codice nella misura stabilita dal bando di gara. Garantisce, inoltre, il rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva, comunque, la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione ha diritto di valersi sulla cauzione definitiva per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento delle prestazioni contrattuali in caso di risoluzione del contratto in danno dell’esecutore e per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi di esecuzione del contratto. Ai sensi dell’art. 123, comma 4 del Regolamento, è fatto obbligo all’esecutore procedere alla reintegrazione della cauzione definitiva ogniqualvolta questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza si procederà alla reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. A norma dell’art. 113, comma 3 del Codice la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatoredell’esecutore, degli Stati stati di Avanzamento dei Lavori avanzamento del servizio o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta l’avvenuta esecuzione. L'ammontare L’ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentesvincolato, ai sensi dell’art. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga123, comma 1 del Regolamento alla data di emissione dell’attestazione di regolare esecuzione di cui all’art. Il 325 del Regolamento. Si precisa che, a norma dell’art. 113, comma 3 del Codice, il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi Ai sensi dell’art. 113, comma 4 del Codice la mancata costituzione della presente garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel provvisoria da parte di Roma Capitale. Ai sensi dell’art. 128 del Regolamento, in caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto raggruppamenti temporanei di valersi della cauzione per provvedere al pagamento imprese o consorzi ordinari di quanto dovuto dall'esecutore per concorrenti o G.E.I.E. le inadempienze derivanti garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. nel caso di cui all'articolo 37, comma 55 del Codice. In caso di costituendo raggruppamento temporaneo di imprese o nel caso di aggregazioni di imprese aderenti al contratto di rete il deposito cauzionale definitivo, dovrà, altresì, essere espressamente intestato a tutte le imprese facenti parte del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.icostituendo raggruppamento medesimo o dell’aggregazione di imprese aderenti al contratto di rete., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato Relativamente alla gestione dell'impianto, in fase di stipula del contratto, a costituire a titolo garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi previsti dalla concessione, il concessionario dovrà prestare garanzia definitiva, costituita nelle forme e con le modalità di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria cui all’art. 93, commi 2 e 3, del D. Lgs.50/2016 e s.m.i., pari al 10% (dieci dell'importo del canone, al netto di I.V.A. moltiplicato per cento) dell'importo contrattualel'intero periodo di durata della concessione. Fermo restando il limite di utilizzo del contante di cui all’art. 49, ai comma 1, del Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, la cauzione può essere costituita, a scelta del concessionario, in contanti, con bonifico, in assegni circolari o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Ai sensi dell'artdel comma 2, art. 113 del D.Lgs93, D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale , la cauzione è ridotta definitiva può essere costituita, a scelta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalanoconcessionario, in sede contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di offertatesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate, il possesso a titolo di pegno a favore dell'amministrazione aggiudicatrice. Ai sensi del requisitocomma 3, art. 93, D. Lgs. 50/2016 e lo documentano nei modi prescritti s.m.i., la garanzia fideiussoria, a scelta del concessionario, può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle norme vigentileggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato Nell’ipotesi che venga scelto di prestare la garanzia sopracitata mediante polizza assicurativa o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione fideiussione bancaria, la stessa dovrà prevedere espressamente contenere anche le seguenti clausole: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; - la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, - l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata stazione appaltante - l’ente assicuratore si obbliga, anche in deroga alle condizioni generali, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo soddisfare le obbligazioni a prima richiesta del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticoComune di Torino, senza necessità facoltà di benestare opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 del committenteCodice Civile. Qualora il concessionario costituisca cauzione definitiva mediante polizza fidejussoria, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati essa potrà essere di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantieredurata quinquennale. In caso di raggruppamento temporaneo mancata presentazione dei documenti di rinnovo o di consorzio ordinarioaltra polizza alla Circoscrizione 5, la concessione si intenderà automaticamente risolta ai sensi dell'art. 1461456 del c.c. con le conseguenze di cui agli artt. 25 e 26 senza indennizzo alcuno a favore del concessionario. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia definitiva, inoltre, garantirà la stazione anche per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali: ai sensi del comma 12, del D.P.R. n. 207/2010art. 103, D. Lgs. 50/2016 e s.m.i., la stazione appaltante avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia è prestata dall'impresa definitiva per l’applicazione delle stesse, fatti salvi eventuali diritti di risarcimento. Qualora, per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l’ammontare della garanzia dovesse ridursi, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di pari importo. Lo svincolo della polizza/fideiussione sarà effettuato mediante restituzione del documento, da parte del Comune garantito, recante annotazione di svincolo, ovvero con dichiarazione rilasciata dal Comune stesso, che liberi il fideiussore da ogni responsabilità in ordine alla garanzia prestata. Ogni effetto della polizza/fideiussione cesserà alla riconsegna dell’impianto alla Città. Nel caso di aggiudicazione della gara ad un raggruppamento temporaneo di concorrenti la polizza o fideiussione, mediante le quali viene costituita la cauzione definitiva, sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.idi tutti i concorrenti., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo A seguito della comunicazione di aggiudicazione del servizio, l'Appaltatore dovrà procedere alla costituzione di una cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al ad almeno il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualecontrattuale netto e comunque in conformità, ai sensi dell'artnei modi, forme e importi, di cui all'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 .. La cauzione definitiva potrà essere versata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa a prima richiesta rilasciata da imprese di assicurazione regolarmente autorizzate all'esercizio del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto ramo cauzioni ai sensi del presente capitolato vengano aggiudicati testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento)DPR 13 febbraio 1959 n° 449, tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%oppure da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La cauzione definitivadeve riportare la dichiarazione del fideiussore della formale rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all'art. 1944 del Codice Civile, calcolata sull'importo la rinuncia all'eccezione di contrattocui all'art. 1957 del Codice Civile comma 2 e prevedere espressamente la sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell'Appaltatore. La mancata costituzione della cauzione definitiva determinerà la decadenza dell'affidamento. La cauzione definitiva sarà svincolata progressivamente nei modi, è progressivamente svincolata ai sensi dell'artforme e termini di cui all’art. 113 del D.Lgs. D.Lvo n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale in particolare, ai sensi dell’art. 324 del DPR 207/2010 e s.m.i. la cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione sarà svincolata definitivamente successivamente all’emissione del certificato di collaudo o verifica di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione conformità del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiereservizio svolto. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria cauzione potrà essere incamerata, totalmente o parzialmente, dal Committente. Resta salva, per la Stazione Appaltante, la facoltà di richiedere l'integrazione della cauzione nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia, a causa della maggiorazione del corrispettivo dell'appalto in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, conseguenza dell'estensione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.iservizio. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'artStazione Appaltante è autorizzata a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi dell'Impresa per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione Conseguentemente alla riduzione della cauzione provvisoria per quanto sopra, l'Appaltatore è obbligato nel termine di cui all'art. 75 10 giorni naturali consecutivi a reintegrare la cauzione stessa, pena la rescissione del medesimo decreto da parte contratto a discrezione della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore L’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta d’asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitivaAi sensi dell’art. 40, calcolata sull'importo di contrattocomma 7, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; , l'importo della garanzia è ridotto del 50% per le imprese certificate gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e 9000; per fruire di tale beneficio, le stesse gli operatori economici segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, requisito e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la decadenza dell'affidamento e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione l'acquisizione della preventiva consegna all'istituto garante, cauzione provvisoria da parte dell'appaltatoredella stazione appaltante, degli Stati di Avanzamento dei Lavori che aggiudica l'appalto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzionela concessione al concorrente che segue nella graduatoria. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso provvisoria di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutorecui all’art. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, 75 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'artA norma dell’art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i163/2006, l'Impresa Aggiudicataria del contratto è obbligata a costituire una garanzia fideiussoria del 10 per cento dell'importo contrattuale. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La cauzione definitivafideiussione, calcolata sull'importo a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di contrattocui all'art. 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993, è progressivamente svincolata ai sensi dell'artn. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione, iscritta nell'albo previsto dall'art. 113 161 del D.Lgs. decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti58. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato fideiussione bancaria o inesatto adempimento contrattuale e cessa la polizza assicurativa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedell’Ente Committente. Essa La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 dell’ottanta per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committenteda parte dell’Ente Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da garante di documento attestante la regolare esecuzione della parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneprestazione contrattuale. L'ammontare residuo, pari al 25 venti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, di cui al comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto D.Lgs 163/2006 da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità definitiva.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per centocauzione definitiva) dell'importo contrattualemediante polizza fideiussoria n°<...> del <...> rilasciata dalla società <...>, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale a garanzia fidejussoria è aumentata dell’importo di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%€ <...>. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 garanzia deve recare l’esplicita rinuncia del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia garante al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa ed è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione della fornitura e servizi risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuoLa Garanzia deve essere integrata ogni volta che l'Azienda abbia proceduto alla sua escussione, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinarioanche parziale, ai sensi dell'artdel presente contratto. 146Ove l’Appaltatore, comma 1entro 15 giorni dalla ricezione della lettera di richiesta, del D.P.R. n. 207/2010non provveda al reintegro della polizza, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto Stazione Appaltante ha la facoltà di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione risolvere il contratto affidando l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.in graduatoria in danno di quella contraente. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata al termine dell’esecuzione. Per quanto qui non previsto si rinvia all’art. 103 dlgs n. 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Contratto D’appalto, Contratto D’appalto

Cauzione definitiva. L'Appaltatore Entro il termine indicato per la stipula del contratto, l’affidatario dovrà costituire un deposito cauzionale infruttifero nella misura prevista dall’art.103, c.1 del D.Lgs 50/2016 L’importo della suddetta cauzione è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualeridotto secondo le percentuali indicate nell’articolo 93, ai sensi dell'art. 113 comma 2.3 e 7, del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%50/2016. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria, calcolata sull'importo bancaria o assicurativa, dovrà essere prestata a pena di contrattorevoca dell’aggiudicazione e resterà vincolata per intero per tutta la durata dell’appalto fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali ed in ogni caso per tutta la durata della garanzia "full risk” (dev’essere espressamente indicato la durata della garanzia). Si precisa inoltre che: • In caso di partecipazione in R. T. I. e/o consorzio ordinario di concorrenti di cui all’art. 45, è progressivamente svincolata ai sensi dell'artcomma 2, lett. 113 e) del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste; • In caso di partecipazione in Consorzio di cui alle lettere b) e c) dell’art. 45, comma 2, del 50%D. Lgs. 50/2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui il Consorzio sia in possesso della predetta certificazione. Le garanzie fideiussorie e le polizze assicurative sono conformi agli schemi tipo approvati con Decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’articolo 106 del D. Lgs. 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall'articolo 161 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima – anche per il recupero delle penali contrattuali – entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedell’Amministrazione. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la La garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno dovrà inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.iessere irrevocabile. La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determinadetermina la decadenza dell’aggiudicazione. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del Contratto e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal Contratto stesso. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, ai sensi dell'arto per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro secondo quanto ex lege previsto. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.In caso di proroga della fornitura oltre i termini contrattuali, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'artdovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga. 75 Per quanto non previsto nel presente articolo si applicano le disposizioni del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriagià richiamato art. 103 del D.Lgs n. 50/2016. La garanzia sarà svincolata entro 30 giorni dalla data del collaudo.

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Samples: Disciplinare Di Gara, Disciplinare Di Gara

Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualecostituire, ai sensi dell'art. 113 del 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 163/2006 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e s.m.iche sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. e dell'art161, D.Lgs. 123 del D.P.R. 24 febbraio 1998, n. 207/201058 n. in data rilasciata dalla società . Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore Agenzia di per un importo pari al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigentigaranzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La cauzione definitiva garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Essa è La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentedell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell’appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Organizzazione Della Mostra “Il Giovane Tintoretto”, Che Si Svolgera’ Dal 7 Settembre 2018 Al 6 Gennaio 2019 Presso Le Gallerie Dell’accademia Di Venezia

Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva Il Fornitore, ai fini della sottoscrizione del presente contratto quadro, ha costituito garanzie definitive, una garanzia fideiussoria per ciascuna delle Istituzioni firmatarie dello stesso, ai sensi dell’art. 103 del Codice, per un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualedel massimale contrattuale previsto da ciascuna Istituzione, ai sensi dell'artovvero, pari alla maggiore percentuale determinata in applicazione del disposto di cui dall’art. 113 103 del D.Lgsd.lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata in caso di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore ribassi superiori al 20%, l'aumento è a garanzia dell’adempimento di due punti percentuali tutte le obbligazioni, nessuna esclusa, previste nel contratto medesimo e precisamente polizza fideiussoria n. …..emessa a favore di AGCM in data…. dalla , con sede a …… in via….., per ogni punto un importo di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitivaeuro , calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'artdel comma 1 dell’articolo 103 del d.lgs. 113 50/2016, tenuto conto del D.Lgsribasso offerto pari al della base d’asta, nonché della riduzione della garanzia del ( per es. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9000 tale cauzione 9001:2015); polizza fideiussoria n. …..emessa, a favore della Consob in data…. dalla …………….., con sede a …… in via….., per un importo di euro , ai sensi del comma 1 dell’articolo 103 del d.lgs. 50/2016, tenuto conto del ribasso offerto pari al ….. della base d’asta, nonché della riduzione della garanzia del ….. (per es. possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI EN ISO 9001:2015) Detta cauzione/fideiussione è ridotta del 50%prestata a garanzia dell’adempimento delle obbligazioni indicate nel contratto quadro, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di nonché a garanzia della regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi del risarcimento degli eventuali danni derivanti dall’inadempimento degli obblighi contrattuali assunti a seguito della stipula dei contratti esecutivi con ciascuna delle due Istituzioni, firmatarie dell’Accordo Quadro. Resta fermo l’obbligo del Fornitore di procedere alla reintegrazione della cauzione stessa immediatamente, e, comunque, nel termine di 15 giorni naturali e consecutivi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta ricevimento della comunicazione, la cauzione dovrà prevedere espressamente nel caso in cui l’AGCM, ovvero, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documentoConsob abbia dovuto valersene, in originale tutto o in copia autenticaparte, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo durante la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.vigenza contrattuale;

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Brokeraggio Assicurativo Dell’autorità Garante Della Concorrenza E Del Mercato (Agcm) E Della Commissione Nazionale Per Le Societa’ E La Borsa (“Consob”)

Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato Ai sensi dell'art.103 del Codice e successive modifiche e integrazioni, “ L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a costituire a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ri- bassi superiori al dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20%venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali percen- tuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%venti per cento. La cauzione definitivaè prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, calcolata sull'importo di contrattononché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risul- tanze della liquidazione finale, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 salva comunque la risarcibilità del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigentimaggior danno verso l'appaltatore. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e ga- ranzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di ultimazione dei lavoriinottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Detta cauzione dovrà Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 comma 7, per la garanzia provvisoria; La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantesta- zione appaltante. Essa è progressivamente svincolata Detta garanzia fidejussoria viene richiesta a misura dell'avanzamento dell'esecuzionegaranzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal con- tratto, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantitorisarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'Amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente. Lo svincoloPertanto resta convenuto che, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare anche quando dopo l'approvazione del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, collaudo finale nulla osti da parte dell'appaltatoredell'Am- ministrazione alla restituzione della cauzione, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documentoquesta potrà restare, ad insindacabile giudizio della stessa, in originale tutto o in copia autenticaparte, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 vincolata a garanzia dei diritti dei creditori per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria titoli di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte 360 della Stazione AppaltanteLegge 20 Marzo 1865, che aggiudica l'appalto o n° 2248, all. F, ogni qualvolta la concessione al concorrente che segue nella graduatoriarata di saldo dovuta all'Appaltatore non sarà ritenuta sufficiente allo scopo e fi- no a quando lo stesso non avrà dimostrato di avere esaurito ogni obbligo e tacitato ogni credito.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore L’impresa appaltatrice è obbligato obbligata a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria fidejussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualedell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta, ai sensi dell'artdell'articolo113 del d.Lgs. 113 del D.Lgs163/06 e successive modificazioni ed integrazioni. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 20 per cento.. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo garanzia fideiussoria di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia cui al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa presente articolo è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'artdi cui al comma 1 dell’art. 113, comma 4 del 113 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 163/06 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. all'articolo 75 del medesimo decreto (dello stesso Decreto) da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. La cauzione definitiva sta a garanzia:

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo Nel termine di cauzione 10 giorni solari decorrenti dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione definitiva una il Fornitore dovrà far pervenire al Punto Ordinante la garanzia fideiussoria (fideiussione bancaria o polizza assicurativa), per cauzione definitiva, di cui all’art. 103 del Codice, nei modi e termini ivi previsti, pari al 10% (dieci 10 per cento) cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'artovvero della percentuale specificata al predetto art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento)103, tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto in caso di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 10 (dieci) per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenticento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La documentazione richiesta dovrà essere inviata, digitalmente firmata dal Legale Rappresentante dell’Impresa (o inesatto adempimento contrattuale e cessa dal Procuratore, allegando in questo caso anche copia della Procura) unicamente alla casella di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documentoposta elettronica certificata: xxxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxxxxxxxxxxxxxx.xx ovvero, in originale alternativa e, ove non sia possibile produrre la detta documentazione in formato elettronico, mediante servizio postale, a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, o mediante corrieri privati o agenzie di recapito, debitamente autorizzati, ovvero consegnando a mano in copia autenticabusta chiusa al Protocollo Generale dell’Ente in Xxxxxx xxxxx Xxxxxxx, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i0. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determinagaranzia, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione l'incameramento della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto all'articolo 103 da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’aggiudicatario. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. L’ammontare residuo pari al venti percento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Le modalità di svincolo saranno definite dal Settore cui è demandata la gestione del contratto.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore L'esecutore del contratto è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, contrattuale ai sensi dell'artdell’art. 113 103 del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006 n° 50/2016 e s.m.iss.mm.ii. La fideiussione, a scelta dell'Offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'Albo di cui all'art. 106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n° 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e dell'artche sono sottoposti a revisione contabile da parte di una Società di revisione iscritta nell'Albo previsto dall'art. 123 161 del D.P.R. n. 207/2010Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n° 58. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento)%, tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitivafideiussione bancaria o la polizza assicurativa, calcolata sull'importo di contrattocui al comma precedente, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà deve prevedere espressamente espressamente:  la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale;  la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile;  l'operatività della garanzia entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo ;  durata per l'intero periodo di validità del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.icontratto. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'artdefinitiva comporta la revoca dell'affidamento. 113, comma 4 La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.icontratto., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore L’esecutore del contratto prima della stipula dello stesso è obbligato a costituire una garanzia a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per centocento (10%) dell'importo contrattualedell’importo contrattuale (€ 4.500,00, ai sensi dell'art. 113 I.V.A. di legge esclusa), sotto forma di fideiussione bancaria oppure assicurativa oppure rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 163/2006 385 ed in possesso di apposita autorizzazione rilasciata dal Ministero dell’Economia e s.m.idelle Finanze ai sensi dei commi 1 e 2 dell’art. e dell'art113 D.lgs 12.04.2006, n. 163. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per centocento (10%), tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento (10%); ove il ribasso sia superiore al venti per cento (20%), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento (20%). La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 garanzia fideiussoria deve essere presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del D.Lgs. n. 163/2006 contratto e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione la stessa dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile, nonché la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.istazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. all’articolo 75 del medesimo decreto D.lgs. 12.04.2006 n. 163 da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione aggiudicherà al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata secondo le modalità di cui al comma 3 dell’art. 113 del D.lgs. 12.04.2006 n.163. La garanzia copre ogni onere che potrà derivare dal mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nonché per recuperare i maggiori costi del servizio fatto eseguire da terzi nell’ipotesi di cui all’articolo “Risoluzione contrattuale” ed a garanzia del pagamento delle penali di cui all’articolo “Penalità” del presente capitolato. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dal soggetto aggiudicatario e fatti salvi i maggiori diritti della Stazione appaltante, la stessa procederà all’incameramento della cauzione suddetta, con semplice proprio atto. La cauzione sarà restituita in seguito al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. E’ fatto salvo e sempre riservato in ogni caso il diritto al risarcimento dei danni ed al rimborso delle maggiori spese per Pegaso 03 S.r.l. Unipersonale, nonché l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario potrà essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui la stazione appaltante avesse dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. In caso di inadempienza, la cauzione verrà reintegrata d'ufficio a spese dell'appaltatore, prelevandone l'importo dal corrispettivo dovuto all’aggiudicatario.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore Ai sensi dell’art. 30, comma 2, della legge n. 109/94, come modificata ed integrata dalla legge n. 166/02, è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per centoun decimo) dell'importo dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati ; in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta d’asta superiore al 10% (dieci per cento)%, tale la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, calcolata sull'importo di contrattoemessa da istituto autorizzato, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente Ai sensi delle modifiche apportate dalla legge n. 166/02 al citato art. 30, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedecorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori attestato mediante il SAL o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo 50% dell’importo contrattuale. Una volta raggiunto tale valore la cauzione sarà svincolata in ragione del 50% dell’ammontare garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o per poi procedere allo svincolo progressivo in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati ragione di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto un 5% dell’ammontare iniziale non appena si raggiunge ogni ulteriore 10% di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento importo dei lavori nel caso di risoluzione eseguiti. Ai sensi dell’art. 101 del contratto disposta in danno dell'esecutoreReg. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi n. 554/99, l’Amministrazione può avvalersi della cauzione garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione Appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. Nei casi di cui al comma 4 la Stazione Appaltante ha facoltà di chiedere all’appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di raggruppamento temporaneo variazioni ai lavori, in aumento o in diminuzione, di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010importo superiore al cosiddetto “quinto d’obbligo” e sempre che sia stato stipulato uno specifico atto aggiuntivo al contratto originario e sia quindi intervenuta l’accettazione da parte dell’appaltatore, la medesima garanzia è prestata dall'impresa mandataria può essere aumentata o ridotta in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37misura proporzionale all’aumento o alla diminuzione dell’importo contrattuale; la stessa non è, comma 5invece, soggetta a modifiche qualora le variazioni siano contenute nel limite del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.iquinto d’obbligo., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualecostituire, ai sensi dell'art. 113 del 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, X.Xxx. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 163/2006 e s.m.i58 n. in data rilasciata dalla società . e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore Agenzia di per un importo pari al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigentigaranzia deve essere reintegrata ogni qualvolta l'amministrazione proceda alla sua parziale escussione. La cauzione definitiva garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2 nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Essa è La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentedell'amministrazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell’appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Organizzazione Della Mostra “Il Giovane Tintoretto”, Che Si Svolgera’ Dal 7 Settembre 2018 Al 6 Gennaio 2019 Presso Le Gallerie Dell’accademia Di Venezia

Cauzione definitiva. L'Appaltatore Ai sensi dell’articolo 113, comma 1 del Codice dei contratti, è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta ; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%% (dieci per cento); ove qualora il ribasso sia superiore al 20%% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%eccedente la predetta misura percentuale. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, calcolata sull'importo iscrittinell'Albo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 cui all’art.106 del D.Lgs. n.385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’Albo previsto dall’art.161 del D.Lgs. n.58/1998, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 163/2006 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e s.m.i.; 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale all’amministrazione committente prima della formale sottoscrizione del contratto. Il Comune può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, il mancato od inesatto adempimento delle prestazioni previste dal presente Capitolato e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, delle prestazioni offerte in sede di offertagara. Il committente ha, inoltre, il possesso diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigentiservizio nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’appaltatore. Nel caso in cui le inadempienze dell’appaltatore abbiano indotto il committente a disporre la risoluzione del contratto la cauzione è escussa nella misura intera. La cauzione definitiva copre gli oneri è tempestivamente reintegrata nella misura di cui al comma 1 nel caso sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Comune, nel corso della vigenza del contratto. In caso di inottemperanza la reintegrazione è effettuata a valere sulla somma da corrispondere all’appaltatore. Il Comune ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per il mancato o inesatto adempimento contrattuale provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza delle norme e cessa di avere effetto solo alla data di emissione prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori operanti per l’esecuzione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoripresente appalto. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, dell'esecuzione del contratto nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori servizi o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o La cauzione definitiva esaurisce i suoi effetti nel momento in derogacui viene approvato il Certificato di regolare esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento Ai sensi dell’articolo 128, comma 1, del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione d.P.R. n. 207 del contratto disposta 2010, in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ordinario la garanzia è prestata dall'impresa dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. dell'articolo 37, comma 5, del D.LgsCodice dei contratti. n. 163/2006 e s.m.i. La Ai sensi dell’articolo 113, comma 4, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, di cui al comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto all'articolo 34 da parte della Stazione Appaltantedell’amministrazione committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione garantisce, inoltre, l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni prescritte negli xxxx.Xxx. 6 , Art. 7 , Art. 8 , Art. 9 , Art. 10 del presente Capitolato e di tutte le ulteriori obbligazioni connesse al contratto di appalto, nonché il risarcimento di eventuali danni derivanti da inadempimento delle obbligazioni stesse.

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Samples: www.provincia.mantova.it

Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo A salvaguardia della corretta esecuzione di tutto il presente contratto, compreso il pagamento delle “Spese di contratto” di cui al successivo art. 14 del presente contratto, nonché dei corretti adempimenti del periodo di garanzia, la Ditta aggiudicataria dovrà versare una cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattuale al netto del ribasso d’asta, la stessa potrà essere prodotta a mezzo bonifico intestato all’Università degli Studi di Modena e Reggio Xxxxxx o tramite versamento in contanti presso Unicredit Banca – Sede di Modena – IBAN IT/02/Q/02008/12930/000000512773 intestato all’Ateneo (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per centoin tal caso allegare ricevuta di versamento o bonifico), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalanooppure tramite fideiussione bancaria oppure polizza assicurativa, in sede originale, da redigersi secondo gli schemi tipo di offertacui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123 (G.U. 11 maggio 2004 n. 109 S.O. n. 89/L). con autentica notarile in calce, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione che dovrà prevedere espressamente espressamente, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione escussione, il pagamento a semplice e non documentata richiesta del beneficiario entro quindici giorni, a parziale deroga di quanto previsto dal co. 1 dell’art. 4 dello schema tipo 1.1 del D.M. 123/2004, l’esclusione della facoltà del garante di opporre al creditore (Stazione Appaltante) le eccezioni spettanti al debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione(Ditta) in deroga all’art.1945 c.c., nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e il Foro competente in Modena per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con eventuali controversie fra la sola condizione della preventiva consegna all'istituto Stazione Appaltante (ente garantito) ed il garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati la validità di Avanzamento dei Lavori o 180gg dal termine ultimo di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzionepresentazione delle offerte. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati A suddetta polizza dovrà essere allegato il modulo reperibile all’indirizzo xxxx://xxx.xxxxxxxxxxxxxxx.xxxxxxx.xx/xx- Suddetta polizza verrà svincolata alla scadenza del periodo di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'artall’art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria6.

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Samples: Contratto Fornitura Per La Fornitura E Posa in Opera Di Arredi Per La Biblioteca Della Facoltà Di Ingegneria

Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, dovrà costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva (sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, a discrezione del fornitore), sostitutiva di quella provvisoria (che sarà da considerarsi automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto), nella misura pari al 10% 10 (dieci dieci) per cento) dell'importo cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell'artnel rispetto delle forme e modalità indicate all’art. 113 del D.LgsD.Lgs 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% 10 (dieci dieci) per cento)cento dell’importo a base di gara, tale la misura della garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 (venti) per cento, l'aumento l’aumento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 (venti) per cento. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 quindici giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Essa è progressivamente Il documento attestante la cauzione dovrà obbligatoriamente contenere la seguente clausola: “ La presente cauzione resta operante fino alla liberazione del contraente, da dimostrare mediante dichiarazione liberatoria scritta, rilasciata dall’Amministrazione, senza che possa essere opposto all’Amministrazione il mancato pagamento dei premi ordinari e di quelli supplementari relativi al periodo di maggior durata della polizza”. Non sono ammessi versamenti in contanti o assegni. La cauzione, che dovrà contenere autentica notarile, verrà svincolata dopo che il contratto avrà avuto piena esecuzione, quanto consti che l’aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l’Amministrazione Regionale o che, diversamente, in tutto o in parte la cauzione non debba essere incamerata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionetitolo di penale, nel limite massimo ed in ogni caso dopo l’approvazione del 75 per cento dell'iniziale importo garantitocollaudo della fornitura da parte dei competenti organi dell’Amministrazione. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità svincolo sarà disposto in base a domanda dell’aggiudicatario nella quale egli dichiari di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, non aver altro da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, pretendere dall’Amministrazione in originale o dipendenza dell’appalto in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.iargomento., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: www.regione.sicilia.it

Cauzione definitiva. L'Appaltatore Ai sensi dell’art. 113 D.Lgs. n. 163/2006, l'esecutore del contratto è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci del 10 per cento) cento dell'importo contrattualecontrattuale ovvero, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata nella misura corrispondente all’aumento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; e ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è nella misura corrispondente all'aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, L’importo della garanzia è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta ridotto del 50%, e % per fruire gli operatori economici in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alla norma europea della serie UNI CEI ISO 9000. Il possesso di tale beneficio, le stesse segnalano, requisito deve essere segnalato in sede di offerta, il possesso del requisito, offerta e lo documentano documentato nei modi prescritti previsti dalle norme vigenti. La garanzia fideiussoria può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'articolo 106 del decreto legislativo 1° settembre 1993 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata costituzione della garanzia per l’esecuzione del contratto determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.iconformità., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: www.sardegnaforeste.it

Cauzione definitiva. L'Appaltatore Ai sensi dell’articolo 103 del Codice dei Contratti, l’Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'artdell’importo contrattuale relativo al servizio di progettazione. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati Se l’aggiudicazione è fatta in favore di un'offerta con ribasso d'asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), tale la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%% (dieci per cento); ove se il ribasso sia è superiore al 20%% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%eccedente la predetta misura percentuale. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di garanzia fideiussoria è prestata secondo quanto previsto dall’articolo 103 del Codice dei contratti ed è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80% (ottanta per cento cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, ; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committentedella Stazione appaltante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati stati di Avanzamento dei Lavori avanzamento delle attività o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuoLa garanzia, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di Verifica Conformità del servizio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione del servizio risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ai sensi degli articoli 93 e 103, comma 10, del Codice dei lavori nel Contratti in caso di risoluzione raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative devono riguardare tutte le imprese del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti raggruppamento medesimo e sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.itra le imprese. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determinadefinitiva o la mancata integrazione della stessa, determina la decadenza dell'affidamento. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e s.m.i.della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della cauzione provvisoria serie UNI CEI ISO9000. Sono altresì ammesse ulteriori riduzioni in armonia con quanto stabilito al comma 7 dell’art 93 del Codice dei Contratti. In caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti di tipo orizzontale le riduzioni di cui all'art. 75 al comma precedente sono accordate se il possesso del medesimo decreto requisito di cui al comma precedente è comprovato da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriatutte le imprese in raggruppamento.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta ; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%% (dieci per cento); ove qualora il ribasso sia superiore al 20%% (venti per cento), l'aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%eccedente la predetta misura percentuale. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermedia- diario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, calcolata sull'importo di contrattoin conformità alla scheda tecnica 1.2, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgsallegata al d.m. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta 123 del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano2004, in sede osservanza delle clausole di offertacui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, il possesso integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del requisitocodice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti3, del Codice dei contratti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo garanzia è presentata in originale alla data di emissione Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoricontratto. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80% (ottanta per cento cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, ; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare be- nestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento dei Lavori avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuoLa garanzia, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantitoil rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolato secondo la normativa vigentesvincolata automaticamente all'emissione del certificato di col- laudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Sono nulle La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le eventuali pattuizioni contrarie o spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilatera- le della Stazione appaltante senza necessità di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di valersi della cauzione proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, par- zialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di risoluzione del variazioni al contratto disposta per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto caso di valersi della cauzione per provvedere al pagamento riduzione degli importi contrattua- li, mentre non è integrata in caso di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere1/5 dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria dall’impresa manda- taria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai tra le Imprese. Ai sensi dell'art. 37dell’articolo 103, comma 53, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltanteappaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente all’operatore economico che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs 50/2016 è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta ; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti ecce- denti il 10%% (dieci per cento); ove qualora il ribasso sia superiore al 20%% (venti per cento), l'aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%eccedente la predetta misura percentuale. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un in- termediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, calcolata sull'importo di contrattoin conformità alla scheda tecnica 1.2, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgsallegata al d.m. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta 123 del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano2004, in sede osservanza delle clausole di offertacui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, il possesso integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'ec- cezione di cui all'art. 1957, c. 2, del requisitocodice civile, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigentiin conformità all’articolo 103 del Codice dei contrat- ti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo garanzia è presentata in originale alla data di emissione Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoricontratto. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 dell’80% (ottanta per cento cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, ; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento dei Lavori avanzamento o di analogo documentodo- cumento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuoLa garanzia, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantitoil rima- nente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolato secondo la normativa vigentesvincolata automati- camente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di altri atti formali, richieste, autoriz- zazioni, dichiarazioni o restituzioni. Sono nulle La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le eventuali pattuizioni contrarie o spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate du- rante l’appalto in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia av- viene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno dichiarazione giudiziale, fer- mo restando il diritto dell’appaltatore di valersi della cauzione proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di risoluzione del variazioni al contratto disposta per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto caso di valersi della cauzione per provvedere al pagamento riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza aumento degli stessi importi fino alla concor- renza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere1/5 dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ordinario la garanzia è prestata dall'impresa dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai tra le imprese. Ai sensi dell'art. 37dell’articolo 103, comma 53, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La D.Lgs 50/2016, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., deter- mina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione AppaltanteStazio- ne appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente all’operatore economico che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a Contestualmente alla stipula del contratto, l'Appaltatore deve costituire a titolo di cauzione definitiva una apposita garanzia fideiussoria pari al 10% fidejussoria (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'artart. 113 del D.LgsDecr. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i163/2006) del 10 per cento dell'importo contrattuale. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La cauzione definitivaL'importo della garanzia, calcolata sull'importo di contrattoe del suo eventuale rinnovo, è progressivamente svincolata ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell'artdelle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per Per fruire di tale beneficio, le stesse segnalanol'Appaltatore avrà segnalato, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano requisito documentandolo nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato garanzia fidejussoria, a scelta dello Appaltatore, bancaria o inesatto adempimento contrattuale assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione delle finanze, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione AppaltanteProvincia Regionale di Catania. Essa La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentedela Provincia Regionale di Catania, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'Appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa dell'Appaltatore per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La xxxxxxxx.Xx mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto al capoverso A -CAUZIONE PROVVISORIA da parte della Stazione AppaltanteProvincia Regionale di Catania, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriaxxxxxxxxxxx.Xx garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai Ai sensi dell'art. dell’articolo 113 del D.LgsD. lgs. n. 163/2006 e s.m.i, al momento della sottoscrizione del contratto, a copertura dell’eventuale danno derivante dal mancato o inesatto adempimento, l’aggiudicatario documenta con le modalità di cui all’articolo sulla cauzione provvisoria, l’avvenuta costituzione di un deposito cauzionale nella misura del 10 per cento (10%) dell’importo dei lavori al netto del ribasso d’asta. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento)%, tale l’importo della garanzia fidejussoria è aumentata aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. cui al comma 1 dell’articolo 113 del D.LgsD. lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. deve prevedere espressamente: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta ▪ la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del 50%codice civile; ▪ l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigentia semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La mancata prestazione della garanzia comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione definitiva provvisoria come descritto nel Disciplinare di Gara, da parte della Stazione Appaltante, salvo il risarcimento del maggior danno ed ogni altra azione a tutela dell’interesse della FIPAV. In particolare, la FIPAV avrà facoltà di aggiudicare l’appalto al concorrente risultato secondo in graduatoria, ponendo a carico della Ditta revocataria dell’affidamento l’eventuale differenza di prezzo risultante tra le offerte del primo e del secondo concorrente sul valore complessivo dell’appalto. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo partecipazione di raggruppamenti temporanei di imprese (RTI) e di consorzi (art. 37 del D. lgs. n° 163/2006 e s.m.i.), le garanzie fidejussorie sono costituite, su mandato irrevocabile, dall’impresa mandataria o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'artnel caso di cui all’art. 37, comma 5, e con responsabilità “pro quota” nel caso di cui all’art. 37, comma 6, del D.Lgspredetto D. lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria...

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo Al fine della stipula del contratto di cauzione definitiva una garanzia fornitura l’Operatore Economico aggiudicatario, nei termini fissati, produrre: -garanzia fideiussoria pari al 1010 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, dell’importo contrattuale prestata ai sensi dell'artdell’art. 113 103 del D.LgsDLgs 50/2016, valida per l’intera durata del contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art 106 del DLgs 385/1.9.1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero Economia e Finanze. n. 163/2006 e s.m.iLa garanzia deve prevedere espressamente la durata dell’intero periodo di validità del contratto, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’art. e dell'art1944, comma 2, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento)%, tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitivaNel caso in cui uno stesso Operatore Economico si aggiudichi più lotti della medesima procedura di gara, calcolata sull'importo di contratto, la stessa potrà produrre o una fidejussione singola per ciascun lotto aggiudicato ovvero una garanzia cumulativa. In tal caso la stessa deve espressamente indicare i singoli lotti per i quali è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; prestata nonché l'importo garantito per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenticiascun lotto. La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva provvisoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoricontratto. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio L'importo della preventiva escussione garanzia può essere ridotto del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante50% (pari all’5%) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinarioorganismi accreditati, ai sensi dell'artdelle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 146Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 93, comma 17 del D.Lgs.50/2016), unendo la certificazione in copia conforme a firma del D.P.R. n. 207/2010Legale Rappresentante, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37del DPR 445/2000 Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, comma 5come già evidenziato, è possibile godere del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.ibeneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda. La documentazione di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto sopra dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriadal Consorzio.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. In ogni caso, qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'artCome disposto dall'art. 113 75 comma 7 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 163/2006, per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalanosegnaleranno, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre così calcolata sull'importo di contratto, sarà progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La cauzione definitiva coprirà gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o di regolare esecuzione e o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavorilavori risultante dal relativo certificato. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è sarà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è sarà automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è sarà svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce costituirà inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146128, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata sarà presentata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci 1. Garanzia per cento) dell'importo contrattualemancato od inesatto adempimento. L'appaltatore, ai sensi dell'art. 113 103, comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.in° 50/2016, deve costituire una garanzia fidejussoria del 10 per cento dell'importo dei lavori a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempienza delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dall'amministrazione appaltante, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'appaltatore, salvo, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente, mediante fidejussione assicurativa emessa da istituto autorizzato. e dell'artIn conformità di quanto previsto dall'art. 123 103 del D.P.R. n. 207/2010D.Lgs. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati n° 50/2016, se l'aggiudicazione è avvenuta con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento ed inferiore a 20 per cento), tale la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10%; ove 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso, mentre se il ribasso sia offerto dall'appaltatore è superiore al 20%20 per cento, l'aumento la garanzia fidejussoria è aumentata di un punto percentuale per ciascun punto eccedente il 10 per cento e fino al 20 per cento di ribasso con l'ulteriore aumento di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contrattocome stabilito dall'art. 103, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 comma 5 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa n° 50/2016 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 30 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto Gli schemi di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore polizza tipo per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme garanzie fideiussorie e prescrizioni dei contratti collettivile coperture assicurative sono quelli previsti dal D.M. 12 marzo 2004, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i123., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore La ditta aggiudicataria è obbligato tenuta a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualeprestare, ai sensi dell'art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore 50/2016, una cauzione pari al 10% (dieci per cento), tale dell'importo contrattuale a garanzia fidejussoria è aumentata dell'adempimento di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%tutti gli obblighi contrattuali nonché del risarcimento dei danni derivanti da eventuali controversie. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo può essere costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa. A tal fine l'istituto garante dovrà espressamente dichiarare: 🟃 di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'artaver preso visione del presente foglio di xxxxx e condizioni e degli atti di gara; 🟃 di rinunciare al termine semestrale previsto dall'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i1957/1/c.c.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale 🟃 di obbligarsi a versare direttamente all'Amministrazione committente su semplice richiesta della stessa, entro il termine massimo di 15 giorni, senza eccezioni e ritardi, la somma garantita o la minore somma richiesta dall'Amministrazione medesima; 🟃 di considerare valida la fidejussione fino al completo esaurimento del rapporto contrattuale, quand'anche eventualmente prorogato oltre il termine contrattuale. In assenza di cauzione è ridotta non può avere luogo la stipula del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenticontratto. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta L'ammontare della cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività essere reintegrato ogni volta che su di esso l'Amministrazione operi prelevamenti in seguito all'applicazione delle penali, come previsto all'art. 9. Ove tale reintegro non venga effettuato entro il termine di 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedalla lettera di comunicazione, sorge per l'Amministrazione la facoltà di risolvere il contratto ex 1456 c.c., come previsto all'art. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i17. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria dell'aggiudicazione, con facoltà del soggetto appaltante di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica aggiudicare l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del Nuovo Codice degli Appalti, gli importi della cauzione sono ridotti al 50 per cento per i concorrenti ai quali sia stata rilasciata, da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9001:2008. Il possesso del requisito (certificazione di qualità) è comprovato dalla presentazione di copia conforme all'originale della predetta certificazione. La cauzione cessa di avere effetto al momento della dichiarazione liberatoria da parte del Comune di Loano.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a costituire a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10% (dieci per cento), tale cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'artcomma 3 del D. Lgs. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti50/2016. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Essa Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80% (ottanta per cento cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del cessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. In La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di raggruppamento temporaneo o A75A12 R12 Capitolato speciale di consorzio ordinarioappalto.docx inottemperanza, ai sensi dell'artla reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 146Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010, per la garanzia è prestata dall'impresa provvisoria. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidale ai tra le imprese. Ai sensi dell'artdell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La 50/2016 la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, di cui al comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 75 del medesimo decreto offerta, da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del D.Lgs.50/2016 è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria cau- zione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta ; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria la ga- ranzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%% (dieci per cen- to); ove qualora il ribasso sia superiore al 20%% (venti per cento), l'aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%eccedente la predetta misura percentuale. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermedia- rio finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, calcolata sull'importo di contrattoin conformità alla scheda tecnica 1.2, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgsallegata al d.m. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta 123 del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano2004, in sede osservanza delle clausole di offertacui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, il possesso integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del requisitocodice civile, in conformità all’articolo 113, commi 2 e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti3, del Codice dei contratti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo ga- ranzia è presentata in originale alla data di emissione Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoricontratto. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80% (ottanta per cento cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, ; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare be- nestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento dei Lavori avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuoLa garanzia, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantitoil rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolato secondo la normativa vigentesvincolata automaticamente all'emissione del certificato di col- laudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Sono nulle La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le eventuali pattuizioni contrarie o spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilatera- le della Stazione appaltante senza necessità di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di valersi della cauzione proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, par- zialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di risoluzione del variazioni al contratto disposta per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto caso di valersi della cauzione per provvedere al pagamento riduzione degli importi contrattua- li, mentre non è integrata in caso di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere1/5 dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria dall’impresa manda- dataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai tra le Imprese. Ai sensi dell'art. 37dell’articolo 103, comma 53, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltanteappaltante, te, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente all’operatore economico che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a costituire richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a titolo garanzia degli impegni contrattuali, di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento)%, tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva., calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'artdell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. ss.mm.ii.. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà definitiva: ⮚ deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata stazione appaltante; ⮚ deve avere scadenza non anteriore a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo quella dell'intera durata del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione contratto; ⮚ deve prevedere una espressa disposizione in forza della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo in capo all’aggiudicatario del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui lo stesso aggiudicatario obbligato consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione; ⮚ deve prevedere la giurisdizione esclusiva del Foro di Cagliari per qualsiasi controversia possa insorgere tra le inadempienze derivanti dalla inosservanza parti; ⮚ deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante l’esecuzione del servizio, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata. La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiereversare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. In caso di raggruppamento temporaneo ritardo saranno dovuti interessi moratori calcolati sulla base del D. Lgs. n. 231/2002. La garanzia fideiussoria, a scelta della ditta, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di consorzio ordinariocui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010delle norme europee della serie UNI GEI EN 45000 e della serie UNI GEI EN ISO/IEC 17000, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI GEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e per conto tra loro correlati di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.itale sistema., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo Al fine della stipula del contratto di cauzione definitiva una garanzia fornitura l’Operatore Economico aggiudicatario, nei termini fissati dalle singole Aziende, deve produrre alle stesse: -garanzia fideiussoria pari al 1010 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, dell’importo contrattuale prestata ai sensi dell'artdell’art. 113 del D.LgsDLgs 163/2006, valida per l’intera durata del contratto, mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata da intermediari iscritti nell'albo di cui all'art 106 del DLgs 385/1.9.1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero Economia e Finanze. n. 163/2006 e s.m.iLa garanzia deve prevedere espressamente la durata dell’intero periodo di validità del contratto, la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto dell’art. e dell'art1944, comma 2, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni, a semplice richiesta scritta dell’Azienda. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento)%, tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitivaNel caso in cui uno stesso Operatore Economico si aggiudichi più lotti della medesima procedura di gara, calcolata sull'importo di contratto, la stessa potrà produrre o una fidejussione singola per ciascun lotto aggiudicato ovvero una garanzia cumulativa. In tal caso la stessa deve espressamente indicare i singoli lotti per i quali è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; prestata nonché l'importo garantito per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenticiascun lotto. La mancata costituzione della garanzia definitiva comporta la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione definitiva provvisoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoricontratto. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio L'importo della preventiva escussione garanzia può essere ridotto del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante50% (pari all’5% dell’importo contrattuale) qualora all’Operatore Economico sia stata rilasciata, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinarioorganismi accreditati, ai sensi dell'artdelle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la Certificazione del Sistema di Qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000. 146Per poter fruire di tale beneficio, se non già evidenziato in sede di offerta, l’Operatore Economico deve debitamente segnalare, il possesso del requisito e lo documenta nei modi prescritti (art. 75, comma 7 del D.Lgs.163/2006 e art 113 comma 1, come modificati dal D.Lgs. 152/2008), unendo la certificazione in copia conforme a firma del D.P.R. n. 207/2010Legale Rappresentante, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37del DPR 445/2000 Nel caso di partecipazione in RTI o Consorzio ordinario, comma 5come già evidenziato, è possibile godere del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.ibeneficio della riduzione della garanzia solo nel caso in cui tutte le Imprese che lo costituiscono siano in possesso della predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le modalità sopra previste. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Azienda. La documentazione di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto sopra dovrà essere presentata dall’Impresa mandataria o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriadal Consorzio.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva Essa copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori l’ oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati venga aggiudicato con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia e' fissato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte dall'Appaltatore con il presente contratto e a costituire garanzia del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo l'esperimento da parte del Comune di Ostuni delle azioni che più riterrà opportune, l’appaltatore ha costituito, a titolo di norma dell’art. 103, comma 1) del D.L.vo n. 50/2016, apposita cauzione definitiva una garanzia dell’importo di €. ----------- -- tramite polizza fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo n.----------------------- rilasciata in data ---------- dalla R-------- ----------------------- Agenzia di ------------- – cod da svincolarsi a norma di legge. Nel caso di inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore, il Comune di Ostuni avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. A pena di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'artin caso di escussione totale o parziale della Cauzione da parte del Comune per inadempimenti e/o prelievo della eventuale quota a seguito di applicazione di penali, l’importo della garanzia dovrà essere obbligatoriamente ed immediatamente ripristinato entro 10 giorni da parte dell’Appaltatore: in caso di mancato ripristino, la reintegrazione si effettua a valere sulle rate mensili da corrispondere all’Appaltatore. 113 Nel caso di integrazione del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%l’Appaltatore deve modificare il valore della garanzia in misura proporzionale all’importo contrattualmente fissato nell’atto aggiuntivo, e per fruire alle stesse condizioni di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenticui al presente articolo. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo deve permanere fino alla data di emissione conclusione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione presente contratto e comunque decorsi dodici mesi dalla sino alla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione liquidazione dell’ultima rata mensile di pagamento del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.icorrispettivo., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva L'operatore economico aggiudicatario dovrà costituire, con le modalità dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50/2016 una garanzia fideiussoria fidejussoria (bancaria o assicurativa), pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'artex art. 113 93 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i50/2016) dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali. e dell'artSi applica l’art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento)93, tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%comma 7, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 50/16 già indicato nel precedente articolo 5. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e s.m.i.; sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell'ultimo conto e consegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. La predetta garanzia potrà essere prestata mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze. La suddetta garanzia dovrà possedere, oltre a quanto già indicato al punto 5, i seguenti elementi essenziali, pena l’annullamento e/o revoca dell’aggiudicazione: - avere una durata almeno pari a tutta la durata del contratto di fornitura. - anche qualora l’Istituto o Società garante emetta la cauzione definitiva sulla base del D.M. 12 marzo 2004, n. 123, peraltro emanato in materia di lavori pubblici, il testo della garanzia (condizioni generali o condizioni particolari) dovrà necessariamente contenere le prescrizioni sopra stabilite. L’importo della cauzione definitiva, come sopra determinato, è ridotto del 50% (cinquanta per le imprese certificate cento) per l’aggiudicatario al quale venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta 9000, così come previsto dall’art. 93, comma 7, del 50%, D.Lgs. n. 50/2016 e per delle ulteriori riduzioni ivi previste qualora sussistano i presupposti di legge. Per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, il concorrente dovrà produrre la certificazione di qualità (in sede originale ovvero in copia corredata dalla dichiarazione di offertaautenticità ai sensi dell’art. 19 D.P.R. n. 445/2000) conforme alle norme europee EN ISO 9000. In alternativa, il possesso del requisitosuddetto requisito potrà esser attestato con idonea dichiarazione resa dal concorrente ai sensi dell’art. 47 del DPR n. 445/2000 attestante il possesso della detta certificazione. Si precisa inoltre che, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato in caso di RTI e/o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione Consorzio ordinario, l’aggiudicatario può godere del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta riduzione della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori solo nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi cui tutte le imprese che lo costituiscono siano in possesso della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per predetta certificazione, attestata da ciascuna impresa secondo le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.imodalità sopra previste. La mancata costituzione della suddetta garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.determina l’annullamento dell’aggiudicazione, la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriaprovvisoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato A garanzia delle obbligazioni assunte con il presente contratto o, comunque, previste nei documenti da questo richiamati, l'appaltatore ha provveduto a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualecostituire, ai sensi dell'art. 113 del 103, la cauzione definitiva con la modalità della fideiussione bancaria assicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 106, X.Xxx. 1 settembre 1993, n. 38, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161, D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 163/2006 e s.m.i58 n. in data rilasciata dalla società . e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore Agenzia di per un importo pari al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%dell'importo contrattuale. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigentigaranzia deve essere reintegrata ogni qualvolta la Fondazione proceda alla sua parziale escussione. La cauzione definitiva garanzia copre gli oneri per il mancato o od inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la contiene l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.c., co. 2, la rinuncia ad eccepire l'invalidità dell'obbligazione principale, rinunciando così alle facoltà conferite dal 1945 c.c, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Essa è La validità della garanzia si estende sino alla data di emissione del certificato di ultimazione delle prestazioni o, comunque, fino all'avvenuto decorso di 12 mesi dalla data di ultimazione del servizio, risultante dal relativo certificato. Le parti danno atto, altresì, che la garanzia viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentedella Fondazione affidante, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell’appaltatore o del committente, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Contratto Di Appalto Per Il Servizio Di Organizzazione Della Mostra “Tintoretto. 1519 1594”, Che Si Svolgera’ Dal 7 Settembre 2018 Al 6 Gennaio 2019 Presso La Fondazione Musei Civici Di Venezia, Sede Di Palazzo Ducale a Venezia

Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva Ai fini della stipula del contratto, la ditta aggiudicataria dovrà prestare, ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per centopercento) dell'importo contrattualedell’importo contrattuale in favore della stazione appaltante. Tuttavia, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento)l’importo della garanzia fideiussoria come sopra determinato, tale garanzia fidejussoria è aumentata aumentato di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove % (dieci percento) nel caso in cui il ribasso rispetto al valore stimato sia superiore al 20%10% (dieci percento) della medesima, l'aumento mentre l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%% (venti percento), ove il ribasso rispetto al valore stimato sia superiore al 20% (venti percento) della medesima. La cauzione definitivapredetta garanzia potrà essere prestata, calcolata sull'importo a scelta dell’appaltatore, mediante fideiussione bancaria od assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti all'apposito albo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 cui all'articolo 106 del D.Lgs. n. 163/2006 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e s.m.i.che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione contabile iscritta all'albo previsto dall'articolo 161 del D.Lgs. n. 58/1998. A pena di decadenza dall'affidamento, la garanzia deve: ⮚ essere prestata a favore della stazione appaltante, che deve pertanto espressamente risultare quale beneficiaria della stessa; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà ⮚ essere incondizionata ed irrevocabile; ⮚ prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; ⮚ prevedere espressamente la sua rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957 comma 2 Cod. Civ.; ⮚ prevedere espressamente la operatività entro 15 quindici giorni a su semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante; ⮚ prevedere espressamente la copertura per gli oneri per inesatto o mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la stipula del contratto di fornitura; ⮚ avere una durata pari a quella del contratto, eventuali rinnovi e proroghe compresi; ⮚ prevedere un periodo di validità di almeno 120 giorni oltre la scadenza del contratto. Essa A norma dell'articolo 93 del D. Lgs. n. 50/2016 l’importo della cauzione definitiva può essere ridotto del cinquanta percento (50%) qualora il fornitore aggiudicatario produca, tra i documenti propedeutici alla stipula del contratto, l'originale o la copia autenticata ai sensi di legge della certificazione di qualità conforme alle norme europee UNI CEI ISO 9000 rilasciata dai soggetti accreditati ai sensi delle norme europee delle serie UNI CEI EN 45000 e UNI CEI EN ISO/TEC 17000. In caso di RTI o di consorzio ordinario la certificazione di qualità deve essere posseduta da tutte le imprese che vi partecipano, da attestarsi secondo le modalità di cui al precedente capoverso. La cauzione copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento del contratto e per l’eventuale risarcimento dei danni e cessa di avere effetto a completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto stesso. La cauzione costituisce altresì garanzia del rimborso delle somme che la ASL Caserta sia tenuta eventualmente a sostenere durante la gestione del servizio appaltato per fatti imputabili all’appaltatore e derivanti dall’inadempimento e dalla non corretta esecuzione dell’appalto. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario dovrà provvedere all'immediato reintegro entro i successivi quindici giorni dal ricevimento della richiesta di incameramento della cauzione. Resta salvo il diritto della ASL Caserta ad intraprendere ogni qualsivoglia azione qualora la cauzione risultasse insufficiente. La garanzia è progressivamente svincolata a in ragione ed in misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento 75% (settantacinque percento) dell'iniziale importo garantitogarantito secondo quanto stabilito dall’art. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare 103 del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006 50/2016. La cauzione sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e s.m.iconsegnata non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e credito ed ogni altra pendenza. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determinacauzione sarà considerata come rinuncia all’appalto e determinerà la mancata stipula del contratto, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 oltre all’addebito dei danni e s.m.imaggiori spese., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo A garanzia dell’esatto e completo adempimento dell’esecuzione e degli obblighi di cui al presente contratto, la Ditta costituisce cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 1010 % (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 dell’importo globale del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% contratto di Euro xxxxxxxxxx (dieci per centoxxxxxxxxxx/00), tale garanzia fidejussoria è aumentata [xx spetta: ridotto del 50% in quanto la Ditta si dichiara in possesso di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%adeguata certificazione xxxxxxxxxx] e, dunque, pari ad € xxxxxxxxxx (Xxxx xxxxxxxxxx), mediante: Polizza n° xxxxxxxxxx; ove il ribasso sia superiore al 20%Prestata da xxxxxxxxxx S.p.A.; Per Euro xxxxxxxxxx, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%(xxxxxxxxxx /00). La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di dovrà essere depositata contestualmente alla sottoscrizione del presente contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri dovrà essere reintegrata in caso che venga incamerata in tutto o in parte dall’IBFM CNR entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Ente. In caso di inesatto adempimento o di inadempimento da parte della Ditta delle obbligazioni nascenti dal contratto, l’IBFM CNR procederà all’escussione della cauzione definitiva, senza alcuna formalità, a ristoro di ogni danno, ferma restando la possibilità di agire per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa maggior danno ove la somma accantonata non sia sufficiente. Resta inteso che la cauzione definitiva verrà escussa anche per il ristoro di avere effetto solo eventuali danni che dovessero essere causati dalla Ditta ai locali che l’IBFM CNR dà in uso alla data medesima per l’espletamento del servizio oggetto dell’Appalto, presso i locali indicati nella Determina a contrarre Prot. N. 0000838 IBFM CNR del 21/03/2017. La suddetta garanzia è munita della clausola “a prima richiesta” con espressa rinuncia alle eccezioni di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoricui all’art. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la 1945 c.c., nonché con espressa rinuncia al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'artall’art. 75 1944 c.c. e dalla decadenza prevista a favore del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.fideiussore dall’art. 1957 c.c..

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a costituire a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20%venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%venti per cento. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'artcomma 3 del D. Lg. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti50/2016. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Essa Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lg. 50/2016 la garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80% (ottanta per cento dell'iniziale cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del cessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa dell’impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. In La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di raggruppamento temporaneo o inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di consorzio ordinario, ai sensi dell'artprezzo da corrispondere all'esecutore. 146Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 17 del D.lgs. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010, per la garanzia è prestata dall'impresa provvisoria. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lg. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidale ai tra le imprese. Ai sensi dell'artdell’articolo 103 comma 3 del D. Lg. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La 50/2016 la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, di cui al comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 1 determina la decadenza dell'affidamento dell’affidamento e l'acquisizione l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 75 del medesimo decreto offerta, da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a A garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi compreso il pagamento del canone, e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l'affidatario dovrà costituire a titolo di una cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per centopercento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'artdell’ importo complessivo del valore dei canoni concessori posti a base d’asta. 113 del Trattandosi di concessione di servizio non trova applicazione la riduzione della cauzione definitiva. La garanzia definitiva (nelle forme previste dall'art. 103 D.Lgs. n. 163/2006 50/2016) dovrà avere validità per tutto il periodo contrattuale e s.m.irisultare conforme a quanto statuito dall'articolo sopra richiamato. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale La garanzia fidejussoria è aumentata dovrà possedere i seguenti requisiti: − emessa da primaria compagnia assicurativa o da istituto di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%credito o da intermediario finanziario iscritto nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D. Lgs. 285/93; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per − essere escutibile a prima richiesta con ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalanoeccezione rimossa, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano deroga all'art. 1945 cc; − riportare esplicita rinuncia nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio confronti della preventiva escussione del debitore principale (art. 1944 cc) sia ai termini di cui all'art. 1957, commi 1 e la sua operatività 2 cc; − essere escutibile entro 15 giorni a mediante semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedel Comune. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo La cauzione definitiva dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria ( costituita anche dalla semplice restituzione del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità documento di benestare del committente, garanzia) da parte dell'Amministrazione beneficiaria con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, ogni eventuale eccezione e controversia sorte in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento dipendenza dell' esecuzione del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.icontratto. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'artcauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento da parte del soggetto appaltante concedente. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., Ugualmente verrà disposta la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione revoca nel caso di escussione della cauzione provvisoria di cui all'arte mancata ricostituzione della cauzione come previsto nel precedente art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria4.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore A garanzia del pieno e regolare svolgimento degli obblighi che con la sottoscrizione del contratto l’Appaltatore si assume, lo stesso è obbligato a costituire un deposito cauzionale pari al 10 per cento dell’importo contrattuale da costituirsi mediante fidejussione di primario istituto bancario o polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a titolo semplice richiesta scritta della stazione appaltante. In caso di cauzione definitiva una aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo garanzia definitiva fideiussoria di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia cui al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'Esecutore, degli Stati stati di Avanzamento dei Lavori avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, di cui al comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 1 determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltanteappaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine del servizio. Si richiama integralmente quanto disposto dagli art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e 123 del D.P.R. 207/2010.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore L’appaltatore è obbligato tenuto a costituire prestare ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fìdejussoria a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria in misura pari al 10% (dieci per cento) dell'importo cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell'artal netto dell’IVA, riducibile sulla base di quanto previsto dall’art. 113 del 93, comma 7, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i50/2016 qualora l’appaltatore sia in possesso delle certificazioni previste. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento)In tal caso, tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%questi deve allegare copia valida della certificazione. La cauzione definitivaè prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, calcolata sull'importo nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e deve inoltre espressamente prevedere: • la clausola cosiddetta di contratto“pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 su semplice richiesta scritta del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, c. 2, c.c.; • la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c.; • l'indirizzo del garante al quale dovranno essere inviate le richieste di escussione della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, cauzione ed ogni altra comunicazione da parte dell'appaltatoredella stazione appaltante; • l'impegno del garante e dell'aggiudicatario a comunicare alla stazione appaltante, degli Stati entro 10 giorni, eventuali cambi di Avanzamento dei Lavori o indirizzo del fideiussore, fermo restando che questi ultimi sono validi e produttivi di analogo documentoeffetti solo se portati a conoscenza della stazione appaltante. Eventuali cambi di indirizzo non notificati alla stazione appaltante non costituiscono ostacolo alla riscossione della cauzione, in originale o quanto in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 tale ipotesi rimane sospeso il decorso dei termini previsti per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.il'escussione. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto determina l’annullamento dell’affidamento da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, che aggiudica l'appalto o nonché la concessione conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella in graduatoria. In caso di risoluzione del contratto, la garanzia definitiva è incamerata. In caso di applicazione delle penali previste nel presente documento, il committente ha diritto di rivalersi sulla garanzia. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. In ogni caso, la cauzione è svincolata solo previo consenso scritto espresso del committente ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del committente.

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Samples: Patto Di Integrita'

Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori la fornitura oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati venga aggiudicata con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoridella prestazione. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: trasparenza.comune.frosinone.it

Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva Ai sensi dell’art. 93 e 103 del D. Lgs. 50/2016 e s.m.i. la Ditta aggiudicataria dovrà versare una garanzia fideiussoria cauzioni definitive pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualedell’importo del singolo contratto, ai sensi dell'arta garanzia della buona esecuzione degli stessi, del risarcimento di danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni medesime nonché del rimborso delle somme che i singoli Xxxxxx avessero eventualmente pagato in più durante l’esecuzione del servizio, fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata potrà inoltre essere ridotta del 50% ai sensi dell'artdi quanto previsto dall’art.75 c.7 espressamente richiamato dall’art. 113 c.1. In tale caso la cauzione dovrà essere corredata della certificazione del sistema di qualità in corso di validità. La cauzione verrà costituita in una delle seguenti forme:  Fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti all'albo di cui all'art.106 del D.Lgs. n. 163/2006 1 settembre 1993, n.385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e s.m.i.che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta all'albo previsto dall'art.161 del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n.58. Tale fideiussione deve essere valida per tutto il periodo contrattuale più almeno 60 (sessanta) giorni dal termine dello stesso;  con la seguente causale: Servizio di raccolta differenziata e forniture nel comune di Fontana Liri - per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione essere ritenuta valida dovrà prevedere espressamente contenere espressamente: la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività relativa operatività, entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa stazione appaltante; - è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantitocon le modalità ed i tempi previsti dall’art. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37103, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i50/2016; - sarà restituita successivamente alla ditta aggiudicataria, su richiesta, in assenza di controversie pendenti non prima di 60 (sessanta) giorni dalla scadenza contrattuale, a seguito di redazione del certificato di regolare esecuzione / comunicazione di autorizzazione allo svincolo da parte del Comune. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoriadell’aggiudicazione provvisoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore Il Contraente, prima della stipula del contratto, è obbligato tenuto a costituire a titolo di cauzione definitiva prestare una "garanzia fideiussoria pari al definitiva" stabilita nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i50/2016. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al eccedente il 10% (dieci per cento)%, tale la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall'art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla "garanzia definitiva" si applicano le riduzioni già previste dall'art. 93, comma 7, per la "garanzia provvisoria". di cui all'art. 1957 del codice civile e l'operatività della garanzia entro quindici giorni, a semplice richiesta della stazione appaltante. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Siena. La cauzione definitivadefinitiva potrà anche essere utilizzata per l'applicazione di penali o per risarcire danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, calcolata sull'importo xxxxx restando che in tali casi l'ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del contratto. La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di contrattoalmeno tre mesi, è progressivamente svincolata termine ultimo per l'esecuzione dell'attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell'art. 113 102 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, 50/2016 e per fruire il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale beneficioesito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, le stesse segnalanocon la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in sede di offerta, il possesso dipendenza dell'esecuzione del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenticontratto. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa sarà svincolata nei modi di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoricui all'art. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37103, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i50/2016. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltanteappaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso, che aggiudica gli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore L'esecutore del contratto è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci del 10 per cento) cento dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà garanzia fideiussoria deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Essa La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. all'articolo 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

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Samples: Cassone Di Tipo Leggero Ribaltabile Trilaterale

Cauzione definitiva. L'Appaltatore L'AppaItatore è obbligato obbIigato a costituire a titolo titoIo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al aI 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualedeII'importo contrattuaIe, ai sensi dell'artdeII'art. 113 del 103 deI D.Lgs. n. 163/2006 50/16 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora .. QuaIora i lavori Iavori oggetto del deI presente capitolato capitoIato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al aI 10% (dieci per cento), tale taIe garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali percentuaIi quanti sono quelli queIIi eccedenti il iI 10%; ove il iI ribasso sia superiore al aI 20%, l'aumento I'aumento è di due punti percentuali percentuaIi per ogni punto di ribasso superiore al aI 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo caIcoIata suII'importo di contratto, è progressivamente svincolata svincoIata ai sensi dell'artdeII'art. 113 del D.Lgs93 comma 5 deI X.Xxx. n. 163/2006 50/16 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva .. Essa copre gli gIi oneri per il iI mancato o inesatto adempimento contrattuale contrattuaIe e cessa di avere effetto solo alla soIo aIIa data di emissione del deI certificato di collaudo coIIaudo o di regolare regoIare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla daIIa data di ultimazione uItimazione dei lavoriIavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la Ia rinuncia al aI beneficio della deIIa preventiva escussione del deI debitore principale principaIe e la Ia sua operatività entro 15 giorni a semplice sempIice richiesta scritta della deIIa Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestataAppaItante. Le Stazioni Appaltanti AppaItanti hanno il iI diritto di valersi della vaIersi deIIa cauzione fideiussoria per l'eventuale I'eventuaIe maggiore spesa sostenuta per il completamento iI compIetamento dei lavori nel Iavori neI caso di risoluzione del risoIuzione deI contratto disposta in danno dell'esecutoredeII'esecutore. Le Stazioni Appaltanti AppaItanti hanno inoltre il inoItre iI diritto di valersi della vaIersi deIIa cauzione per provvedere al aI pagamento di quanto dovuto dall'esecutore daII'esecutore per le Ie inadempienze derivanti dalla inosservanza daII'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivicoIIettivi, delle leggi deIIe Ieggi e dei regolamenti sulla tutelaregoIamenti suIIa tuteIa, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori Iavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'artdeII'art. 146103, comma 110, del D.P.R. n. 207/2010deI D.Lgs. 50/16 e s.m.i., la Ia garanzia è prestata dall'impresa daII'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale responsabiIità soIidaIe ai sensi dell'artdeII'art. 3748, comma 515, del deI D.Lgs. n. 163/2006 50/16 e s.m.i. .. La mancata costituzione della deIIa garanzia fideiussoria determinadi cui aI comma 1 deII'art. 103, determina ai sensi dell'art. 113deI comma 3 deI medesimo articoIo, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 Ia decadenza deII'affidamento e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della I'acquisizione deIIa cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 75 del medesimo decreto offerta da parte della Stazione AppaltantedeIIa stazione appaItante, che aggiudica l'appalto I'appaIto o la Ia concessione al aI concorrente che segue nella neIIa graduatoria.

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Samples: old.comune.fortedeimarmi.lu.it

Cauzione definitiva. L'Appaltatore Il contraente è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, contrattuale ai sensi dell'art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%50/2016. La cauzione definitivastazione appaltante, calcolata sull'importo nell'atto con cui comunica l'aggiudicazione ai non aggiudicatari, provvede contestualmente, nei loro confronti, allo svincolo della garanzia di contrattocui al comma 1, è progressivamente svincolata ai tempestivamente e comunque entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione, anche quando non sia ancora scaduto il termine di efficacia della garanzia (ex art. 93 comma 9 del D.Lgs. 50/2016). Ai sensi dell'art. 113 del 103 e 105 D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione 50/2016 la garanzia fideiussoria è ridotta del 50%, e per fruire % qualora l'esecutore del contratto sia in possesso della certificazione del sistema di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle qualità conforme alle norme vigentieuropee della serie UNI EN ISO 9001:2000. La cauzione definitiva fideiussione bancaria o assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, la garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoriesecuzione. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione Ai sensi dell’art. 103 comma 5 del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione AppaltanteD.Lgs. Essa 50/2016, tale garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: www.fondazionesistematoscana.it

Cauzione definitiva. L'Appaltatore A garanzia degli obblighi derivanti dal contratto d’appalto, ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, l’esecutore del contratto è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci 10 per cento) dell'importo cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), tale la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo fideiussione bancaria o la polizza assicurativa di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Essa La cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 75% dell’iniziale importo garantito, a decorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione è svincolata in ragione del 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare, per ogni ulteriore 10 per cento di importo dei lavori eseguiti, fino al limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati di Avanzamento dei Lavori stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneil raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigentenei termini di cui all’art. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga205 del Regolamento. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del garante nei confronti dell'impresa D.M. 12/3/2004, n. 123. La garanzia fidejussoria è prestata con durata non inferiore a dodici mesi successivi alla data prevista per la quale ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno e fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui risultasse insufficiente, e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Ai sensi dell’art. 113, comma 4, del D.Lgs. 163/2006, la mancata costituzione della garanzia è prestatadetermina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante, che che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. Le Stazioni Appaltanti Ai sensi dell’art. 101, commi 3 e 4 del Regolamento Generale, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria definitiva per le spese inerenti i lavori da eseguirsi d'ufficio e/o per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori lavori, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutoredell’appaltatore. Le Stazioni Appaltanti stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione cauzione, per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall’appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'Appaltatore ha l'obbligo di reintegrare nel termine di 15 giorni la cauzione nella misura in cui la Stazione Appaltante abbia eventualmente dovuto valersi, in tutto o in parte durante l'esecuzione del contratto; in caso di inottemperanza. la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o riunione di consorzio ordinario, concorrenti ai sensi dell'art. 146dell’art.34, comma 11 del Codice degli appalti, del D.P.R. n. 207/2010le garanzie fidejussorie sono costituite, la garanzia è prestata su mandato irrevocabile, dall'impresa mandataria o capogruppo in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'artnel caso di cui all'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 Codice degli appalti, e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113con responsabilità "pro quota" nel caso di cui all'art.37, comma 4 6, del D.Lgssuddetto Codice. n. 163/2006 e s.m.iResta fermo quant’altro in vigore contenuto nell’art. 113 del Codice appalti., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, è obbligato a costituire a titolo richiesta una garanzia definitiva sotto forma di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'artdell’importo contrattuale (comprensivo degli Oneri di sicurezza) dei lavori e del valore annuo del contratto comprensivo della remunerazione per funzioni non tariffate. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con Se il ribasso d'asta offerto dall’aggiudicatario è superiore al 10% (dieci per cento), tale la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%% (dieci per cento); ove se il ribasso sia offerto è superiore al 20%% (venti per cento), l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%eccedente la predetta misura percentuale. La cauzione definitivagaranzia è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, calcolata sull'importo o da un intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’Articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al D.M. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata all’AULSS n. 1 prima della formale sottoscrizione del contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigentianche limitatamente alla scheda tecnica. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80% (ottanta per cento cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, ; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredel concessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuoLa garanzia, pari per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’AULSS n. 1 può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’AULSS n. 1 senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto del concessionario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al 25 per cento dell'iniziale importo garantitocombinato disposto dei commi 1 e 3 se, in corso d’opera, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’AULSS n. 1; in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del variazioni al contratto disposta per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto caso di valersi della cauzione per provvedere al pagamento riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiereun quinto dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ordinario la garanzia è prestata dall'impresa dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37del combinato disposto degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del D.LgsCodice dei contratti. n. 163/2006 e s.m.i. La Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, di cui al comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto all'articolo 34 da parte della Stazione Appaltantedell’AULSS n. 1, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato 1. A garanzia del corretto, esatto e puntuale adempimento delle prestazioni affidategli, a costituire garanzia del rimborso delle somme che Ferrovie abbia eventualmente pagato in più all’Appaltatore rispetto a titolo di cauzione definitiva una quanto dovuto secondo le risultanze del saldo finale, nonché a garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualedel risarcimento del danno derivante a Ferrovie a causa dell’inadempimento da parte dell’Appaltatore agli obblighi derivanti dal presente Accordo e dai singoli Contratti Applicativi e degli ulteriori oneri previsti dall’articolo11.3 delle CGC, l’Appaltatore ha costituito, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% predetto articolo 11 delle CGC, idonea garanzia fideiussoria di Euro (dieci per centoeuro ..................................../........), tale mediante ...................................................................… La suddetta garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedella regolare esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 75 75% (settantacinque per cento dell'iniziale cento) dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committentedi RFI, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto all’istituto garante, da parte dell'appaltatoredell’Appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo del documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneattestante l’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione di ciascun Contratto Applicativo. L'ammontare Sempre che, all’atto dello svincolo, non sussistano contestazioni o controversie pendenti, l’ammontare residuo, pari al 25 25% (venticinque per cento dell'iniziale cento) dell’iniziale importo garantitogarantito sarà svincolato: - alla data di approvazione dell’ultimo certificato di collaudo o dell’ultimo certificato di regolare esecuzione, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o - o, in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati alternativa se posteriore, alla data di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento scadenza del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto periodo di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso durata dell’Accordo Quadro, qualora al momento in cui tale scadenza si realizza non vi siano Contratti Applicativi in corso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.iesecuzione., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato Ai fini della stipula del contratto, una volta effettuate le verifiche sulla documentazione presentata, l’Amministrazione provvederà a costituire richiedere all’aggiudicatario idoneo documento comprovante la prestazione di una cauzione definitiva, a titolo garanzia degli impegni contrattuali, di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati in caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento)%, tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%., ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà : ⮚ deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata stazione appaltante; ⮚ deve avere scadenza non anteriore a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo quella dell'intera durata del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione contratto; ⮚ deve prevedere una espressa disposizione in forza della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione stessa sarà tacitamente rinnovata con l'obbligo in capo all’aggiudicatario del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore premi o commissioni suppletive, anche oltre il termine di scadenza riportato nella cauzione, fino al momento in cui lo stesso aggiudicatario obbligato consegni una dichiarazione liberatoria a svincolo della cauzione; ⮚ deve prevedere la giurisdizione esclusiva del Foro di Cagliari per qualsiasi controversia possa insorgere tra le inadempienze derivanti dalla inosservanza parti; ⮚ deve essere tempestivamente reintegrata qualora, durante l’esecuzione del servizio, essa sia stata parzialmente o totalmente incamerata. La cauzione dovrà operare a prima richiesta senza che il garante possa sollevare eccezione alcuna e con l'obbligo di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiereversare la somma garantita entro un termine massimo di 30 giorni consecutivi. In caso di raggruppamento temporaneo ritardo saranno dovuti interessi moratori calcolati sulla base del D. Lgs. n. 231/2002. La garanzia fideiussoria, a scelta della ditta, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di consorzio ordinariocui all'articolo 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. L'importo della garanzia, e del suo eventuale rinnovo, è ridotto del cinquanta per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010delle norme europee della serie UNI GEI EN 45000 e della serie UNI GEI EN ISO/IEC 17000, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI GEI ISO 9000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e per conto tra loro correlati di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.itale sistema., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore Ai sensi dell'articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, e dell'articolo 101 del regolamento generale, è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso ; qualora l'aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all'importo a base d'asta in misura superiore al 10% (dieci 10 per cento), tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%1O per cento; ove qualora il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%eccedente la predetta misura percentuale. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un'impresa di assicurazione, calcolata sull'importo in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al DM 123/2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, in conformità all'articolo 113, commi 2 e 3, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigentianche limitatamente alla scheda tecnica. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, ; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuoLa garanzia, pari al per il rimanente ammontare residuo del 25 per cento dell'iniziale importo garantitocento, cessa di avere effetto ed è svincolato secondo la normativa vigentesvincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l'estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Sono nulle La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le eventuali pattuizioni contrarie o spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati confronto ai risultati della liquidazione finale; l'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell'appaltatore di valersi della cauzione proporre azione innanzi l'autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d'opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di risoluzione del variazioni al contratto disposta per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o riduzione degli importi contrattuali, e deve essere integrata in caso di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.iaumento degli stessi importi., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire E’ richiesta una cauzione o una fideiussione a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati ; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10% (dieci per cento), tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove qualora il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%eccedente la predetta misura percentuale. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, calcolata sull'importo con le modalità di contrattocui all'articolo 93, è progressivamente svincolata ai sensi dell'artcommi 2 e 3 del D. Lgs. 113 del D.Lgs50/2016. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%In particolare, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà la garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta del Committente. La garanzia è presentata in originale al Committente prima della Stazione Appaltanteformale sottoscrizione del contratto. Essa La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80% (ottanta per cento cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, ; lo svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committenteCommittente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'Appaltatore, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuoLa garanzia, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantitoil rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolato secondo svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'Appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in derogarisarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore medesimo. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno Committente ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Committente può altresì incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale del Committente senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dal Committente; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. In caso di inottemperanza all’obbligo di reintegrazione, la stessa si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ordinario la garanzia è prestata dall'impresa dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.isolidale. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltantedel Committente, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Accordo Operativo "International Riccione Camping Village E Romagna Camping Village

Cauzione definitiva. L'Appaltatore Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta ; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10% (dieci per cento), tale la garanzia fidejussoria fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali per- centuali quanti sono quelli eccedenti il 10%% (dieci per cento); ove qualora il ribasso sia superiore al 20%% (venti per cento), l'aumento è di due 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%ecce- dente la predetta misura percentuale. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di as- sicurazione, calcolata sull'importo di contrattoin conformità alla scheda tecnica 1.2, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgsallegata al d.m. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta 123 del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano2004, in sede osser- vanza delle clausole di offertacui allo schema tipo 1.2 allegato al predetto decreto, il possesso integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del requisitocodice civile, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigentiin conformità all’articolo 103 del Codice dei contratti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo garanzia è presentata in originale alla data di emissione Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoricontratto. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 75% (settantacinque per cento cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, ; lo svinco- lo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati stati di Avanzamento dei Lavori avanzamento o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuoLa garanzia, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantitoil rimanente ammontare residuo del 25% (venticin- que per cento), cessa di avere effetto ed è svincolato secondo la normativa vigentesvincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo/regolare esecuzione/verifica conformità definitiva; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizza- zioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Sono nulle La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le eventuali pattuizioni contrarie o spese degli interventi da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di valersi della cauzione proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di risoluzione del variazioni al contratto disposta per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ri- dotta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto caso di valersi della cauzione per provvedere al pagamento riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza au- mento degli stessi importi fino alla concorrenza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere1/5 dell’importo originario. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, ordinario la garanzia è prestata dall'impresa dall’impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai respon- sabilità solidale. Ai sensi dell'art. 37dell’articolo 103 del Codice dei contatti, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto prov- visoria da parte della Stazione Appaltanteappaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente all’operatore economico che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore Ai sensi dell‟articolo 113, comma 1, del d.lgs. 163/2006, è obbligato a costituire richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva una definitiva, pari al 10 per cento dell‟importo contrattuale a garanzia fideiussoria dell‟esatto adempimento degli obblighi contrattuali assunti e delle obbligazioni derivanti dal presente capitolato per un ammontare pari al 10% (dieci dell‟importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d‟asta superiore al 10 per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento l‟aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La cauzione definitivagaranzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del d.m. 12 marzo 2004, calcolata sull'importo di contratton. 123, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente integrato con la clausola « della rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all‟eccezione di cui all‟articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l‟operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante » prevista dall‟art. Essa 113, comma 2, del d.lgs. 163/2006. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, emessa da istituto autorizzato, ovvero rilasciata da intermediario finanziario iscritto nell‟elenco speciale di cui all‟art. 107 del d.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, che svolge in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo ciò autorizzato dal Ministero dell‟economia e delle finanze. Il deposito cauzionale definitivo dovrà avere efficacia fino alla scadenza del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità periodo di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati garanzia di Avanzamento dei Lavori 36 mesi richiesti dal presente capitolato o di analogo documentoquello integrativo indicato dal concorrente in sede di “offerta tecnica”; tuttavia l‟efficacia si intende prorogata qualora, in originale o in copia autenticaoltre tale termine, attestanti l'avvenuta esecuzionefossero pendenti controversie tra l‟Amministrazione e la Ditta aggiudicataria. L'ammontare residuoLa cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. La cauzione viene prestata a garanzia dell‟adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall‟eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo fatta salva comunque la normativa vigenterisarcibilità del maggior danno. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno L‟Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale l‟eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori dell‟esecuzione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutoredell‟esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre L‟Amministrazione ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore dall‟esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei del contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti xxxxxxxxxx.Xx garanzia fidejussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in cantiere. In corso di esecuzione, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall‟Amministrazione; in caso di raggruppamento temporaneo o inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di consorzio ordinarioprezzo da corrispondere all‟esecutore, ai sensi dell'art. 146, comma 1, salva la facoltà dell‟Amministrazione di procedere alla risoluzione del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La xxxxxxxxx.Xx mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 determina la revoca dell‟affidamento e s.m.i., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione l‟acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, dell‟Amministrazione appaltante che aggiudica l'appalto o la concessione procede ad aggiudicare l‟appalto al concorrente che segue nella graduatoriagraduatoria ai sensi dell‟art. 113, comma 4, del d.lgs. 163/2006.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura E Posa in Opera Chiavi in Mano Di Un Edificio in Legno Lamellare Da Destinare a Laboratorio Di Ricerca

Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai Ai sensi dell'art. 113 dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016, l'Appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e s.m.i3 del D. Lgs. e dell'art50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10% (dieci per cento), tale cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20%venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%venti per cento. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'artcomma 3 del D. Lgs. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti50/2016. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80% (ottanta per cento cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'Appaltatore o del cessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. In La Stazione Appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di raggruppamento temporaneo o inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di consorzio ordinario, ai sensi dell'artprezzo da corrispondere all'esecutore. 146Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 17 del D. Lgs. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010, per la garanzia è prestata dall'impresa provvisoria. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidale ai tra le imprese. Ai sensi dell'artdell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La 50/2016 la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, di cui al comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 75 del medesimo decreto offerta, da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Accordo Quadro Di Cui All’art.54 Del D. Lgs. 50/2016 E s.m.i. Per La Manutenzione Ordinaria/Straordinaria/Pronto Intervento Delle Strade Comunali E Relative Infrastrutture Per L’annualita’ 2022

Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato Ai sensi dell’articolo 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, l'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a costituire a titolo sua scelta sotto forma di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D. Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore ribassi superiori al 10% (dieci per cento), tale cento la garanzia fidejussoria da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove . Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitivagaranzia fideiussoria a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'artcomma 3 del D. Lgs. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti50/2016. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Essa Ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D. Lgs. 50/2016 la garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 80% (ottanta per cento cento) dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, svincolo è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del cessionario, degli Stati stati di Avanzamento avanzamento dei Lavori lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. Ai sensi dell’art. 103 comma 2 del D.Lgs. 50/2016 la stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione fideiussoria cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantierecantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. In La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. Ai sensi dell’art. 103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016 la cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di raggruppamento temporaneo o inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di consorzio ordinario, ai sensi dell'artprezzo da corrispondere all'esecutore. 146Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 17 del D.Lgs. 50/2016, del D.P.R. n. 207/2010, per la garanzia è prestata dall'impresa provvisoria. Ai sensi dell’articolo 103 comma 10 del D. Lgs. 50/2016 in caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con ferma restando la responsabilità solidale ai tra le imprese. Ai sensi dell'artdell’articolo 103 comma 3 del D. Lgs. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La 50/2016 la mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, di cui al comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di cui all'art. 75 del medesimo decreto offerta, da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a Al momento della stipulazione del contratto il Consulente dovrà costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al nella misura del 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualedell’importo del contratto, ai sensi dell'artsecondo quanto disposto dall’art. 113 comma 1 del D.Lgs. D.L.vo 12 aprile 2006, n. 163/2006 163 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati .. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), tale la garanzia fidejussoria è fideiussoria dovrà essere aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è sarà di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%20 per cento. La cauzione definitivaSi applica l'articolo 75, calcolata sull'importo di contrattocomma 7 del D.L.vo 12 aprile 2006, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 163 e s.m.i.; per .. La garanzia fideiussoria, prevista con le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%modalità di cui all'articolo 75, e per fruire di tale beneficiocomma 3, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.iad ASET. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determinerà la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto revoca dell’affidamento da parte della Stazione Appaltantedi ASET, che aggiudica l'appalto o la concessione aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia dovrà coprire gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi del Consulente, e cesserà di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo provvisorio. ASET per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. Il Consulente dovrà reintegrare la cauzione, della quale ASET abbia dovuto valersi in tutto o in parte.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Lgs. 163/2006, é richiesta una garanzia fidejussoria, a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, pari al 10% (dieci 10 per cento) dell'importo cento dell’importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci 10 per cento), tale la garanzia fidejussoria è e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%20 per cento, l'aumento è é di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; 20 per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenticento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa prevista con le modalità di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavoricui all'art. Detta cauzione dovrà 75 comma 3 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantestazione appaltante. Essa è La cauzione definitiva é progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzionedecorrere dal raggiungimento di un importo dei lavori eseguiti, nel limite massimo attestato mediante stati d'avanzamento lavori o analogo documento, pari al 50 per cento dell'importo contrattuale. Al raggiungimento dell'importo dei lavori eseguiti di cui al precedente periodo, la cauzione é svincolata in ragione del 75 50 per cento dell'ammontare garantito; successivamente si procede allo svincolo progressivo in ragione di un 5 per cento dell'iniziale ammontare per ogni ulteriore 10 per cento di importo garantitodei lavori eseguiti. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è e automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatoredell'appaltatore o del concessionario, degli Stati di Avanzamento dei Lavori stati d'avanzamento lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzioneil raggiungimento delle predette percentuali di lavoro eseguito. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è e svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici 15 giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione Detta garanzia fidejussoria deve essere conforme allo schema tipo 1.2 del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettiviD.M. 12/3/2004, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, ai sensi dell'art. 146, comma 1, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i123. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., cauzione definitiva determina la decadenza revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltantestazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato a costituire a titolo di A garanzia delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione del contratto, il fornitore ha prestato cauzione definitiva una garanzia fideiussoria definitiva, rilasciata in data ……………….., da ………………..., avente n. ………………….di importo pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale, ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%ad € ……………………………………. La cauzione definitivaa garanzia dell’esecuzione, calcolata sull'importo rilasciata in favore di contrattoCUP 2000, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.; per le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offerta, il possesso del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente prevede la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la sua operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 giorni quindici giorni, a semplice richiesta scritta della Stazione Appaltantedi CUP 2000. Essa In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è progressivamente svincolata prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che CUP 2000 ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali medesime, in alternativa alla facoltà prevista al precedente articolo 7. La garanzia opera nei confronti di CUP 2000 a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo far data dalla sottoscrizione del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini contratto e per le entità anzidettitutta la durata dello stesso e, è automaticocomunque, senza necessità sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata secondo i termini previsti dall’art. 113 del Codice dei Contratti. In ogni caso il garante sarà liberato dalla garanzia prestata solo previo consenso, espresso in forma scritta, di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione fideiussoria per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiereCUP 2000. In caso di raggruppamento temporaneo o inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, CUP 2000 ha facoltà di consorzio ordinariodichiarare risolto di diritto il contratto, ai sensi dell'artdell’art. 1461456 Codice Civile, comma 1, fermo restando il risarcimento del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determina, ai sensi dell'art. 113, comma 4 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.idanno., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Cauzione definitiva. L'Appaltatore è obbligato L’Appaltatore, a costituire a titolo di cauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattualecopertura degli impegni da assumere con il presente atto, costituirà, ai sensi dell'artdell’art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.m.i., garanzia definitiva secondo gli importi e le modalità previste dal medesimo art. e dell'art. 123 del D.P.R. n. 207/2010. Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d'asta superiore al 10% (dieci per cento), tale garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. La cauzione definitiva, calcolata sull'importo di contratto, è progressivamente svincolata ai sensi dell'art. 113 103 del D.Lgs. n. 163/2006 50/2016 e s.m.i.; per .. In caso di presentazione di garanzia fideiussoria, la stessa dovrà contenere le imprese certificate UNI EN ISO 9000 tale cauzione è ridotta seguenti clausole: • che il fideiussore si impegna ad effettuare, dietro semplice richiesta del 50%, e per fruire di tale beneficio, le stesse segnalano, in sede di offertaComune, il possesso versamento della somma dovuta, entro il termine massimo di 15 giorni consecutivi dalla richiesta suddetta; l’esclusione del requisito, e lo documentano nei modi prescritti dalle norme vigenti. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento contrattuale e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo o di regolare esecuzione e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori. Detta cauzione dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.; • l’esclusione della decadenza di cui all'art. 1957 c.c.; • l’inefficacia nei confronti dell’Ente garantito dell’omesso versamento dei premi. Le fideiussioni/polizze dovranno essere rese in favore del debitore principale “Comune di Monza” e intestate all’Appaltatore. La polizza potrà essere rilasciata anche da intermediari finanziari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 385/93, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’Art.161 del D.Lgs 24 febbraio 1998 n.58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dovrà avere validità temporale fino all’emissione del Certificato di Regolare Esecuzione/Verifica di Conformità e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria, con la sua operatività entro 15 giorni quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del con-tratto. La garanzia dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente a semplice richiesta scritta seguito di ritardi o altre inadempienze da parte dell’Appaltatore. L’incameramento della Stazione Appaltante. Essa è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automaticogaranzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione, senza necessità di benestare del committentedichiarazione giudiziale, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli Stati di Avanzamento dei Lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Le Stazioni Appaltanti hanno fermo restando il diritto dell’Appaltatore di valersi proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Amministrazione potrà avvalersi della cauzione fideiussoria garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta le spese delle prestazioni da eseguirsi d’ufficio, nonché per il completamento dei lavori nel rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. In caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Le Stazioni Appaltanti hanno inoltre il dell’Appaltatore, l’Amministrazione ha diritto di valersi avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore definitiva per le maggiori spese sostenute per il completa-mento delle prestazioni, nonché per eventuali ulteriori danni conseguenti. In caso di inadempienze derivanti dalla inosservanza dell’Appaltatore per l’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE P.G. N° 0168942/2021 del 20/09/2021 09:42:04, classifica 7.5 «ISTITUTI CULTURALI (MUSEI, BIBLIOTECHE, TEATRI ETC.)» Documento firmato digitalmente da XXXXX XXXXXXX, XXXXXXX XXXXXXXXX. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale, stampato il giorno 20/09/2021. collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiereche espletano la prestazione, l’Amministrazione ha diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore. In ogni caso il deposito cauzionale deve essere effettuato, a pena decadenza, con un unico tipo di valori. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinarioimprese, ai sensi dell'art. 146le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, comma 1su mandato irrevocabile, del D.P.R. n. 207/2010, la garanzia è prestata dall'impresa dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale ai sensi dell'art. 37, comma 5, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.itra le imprese. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria determinadeterminerà la decadenza dell’affidamento. Nel caso di mancato o inesatto adempimento contrattuale, ai il Comune avrà diritto di valersi della garanzia definitiva prestata e di cui in premessa. La garanzia, escutibile a prima richiesta, dovrà avere validità dalla data di accettazione del servizio. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’Appaltatore. La garanzia sarà svincolata alla scadenza del contratto, dietro dichiarazione del Comune in ordine all’integrale adempimento delle obbligazioni, nonché all’insussistenza di danni alle strutture ed agli impianti attestata da verbale redatto in contradditorio. Ai sensi dell'artdell’art. 113, 103 comma 4 6 del D.LgsD. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i50/2016 il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di ulteriore garanzia. Per quanto altro non espressamente specificato, si rinvia a quanto stabilito dalla normativa vigente., la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'art. 75 del medesimo decreto da parte della Stazione Appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Accordo Quadro, Ex