Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Appalto Per Servizio Di Logistica, Capitolato Speciale Per Servizio Di Derattizzazione E Disinfestazioni

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Prima della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’artl’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, Detta cauzione potrà essere costituita da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce assicurativa e devono altresì dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’art.1957, c.2 del c.c. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto cui e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la garanzia si riferisce quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligacontroversia, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche sorte in caso di opposizione dipendenza dell’esecuzione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontratto. In caso di rescissione decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto contratto, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del deposito cauzionale ed è esclusa contratto. Resta salvo per la facoltà Stazione Appaltante l’esperimento di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva ogni altra azione nel caso in cui la rifusione cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del maggior danno reintegro della cauzione in caso di deposito insufficiente alla copertura aumento del danno stessocorrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la revoca dell’affidamento scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaprevidenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Assistenza, Servizio Di Gestione Ambiente Microsoft Office 365

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Prima della sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’artl’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, secondo le misure e le modalità previste dall’art.103 del Codice. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, Detta cauzione potrà essere costituita da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione polizza fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce assicurativa e devono altresì dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al del beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artall’art.1957, c.2 del c.c. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto cui e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante, con la garanzia si riferisce quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligacontroversia, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche sorte in caso di opposizione dipendenza dell’esecuzione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontratto. In caso di rescissione decadenza dell’appaltatore, o di inadempienza, o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto contratto, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del deposito cauzionale ed è esclusa contratto. Resta salvo per la facoltà Stazione Appaltante l’esperimento di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva ogni altra azione nel caso in cui la rifusione cauzione dovesse risultare insufficiente. È stabilito l’obbligo del maggior danno reintegro della cauzione in caso di deposito insufficiente alla copertura aumento del danno stessocorrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la revoca dell’affidamento scadenza del contratto. Sarà svincolata alla scadenza del contratto, previa acquisizione del modello DURC da parte degli enti assicurativi, dal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaprevidenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Assistenza, Servizio Di Manutenzione E Supporto Software

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, ai sensi dell’artcauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. 113 Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 12 aprile 2006 1° settembre 1993 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348385. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì l’atto dovrà contenere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima loro operatività entro 15 (quindici) giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteProcura Generale della Repub- blica di Cagliari. La fideiussione o Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la polizza assicurativa devono chiaramente riportare durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il periodo termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di validità procedere alla risoluzione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacontratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite sta a garanzia dell'adempimento di tutte le ragioni obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaazione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. In caso Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa Cagliari si riserva la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioniprocedere, fatta salva la rifusione del senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessorisarcimento danni. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriasarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaregolare esecuzione.

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Samples: Contract for Maintenance Services, Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163il concessionario è tenuto alla costituzione di una cauzione definitiva pari a € 8.000,00 (diconsi ottomila) – da costituirsi mediante deposito della somma presso il Tesoriere Comunale, a costituire, a garanzia dell’adempimento copertura degli obblighi assuntiderivanti dalla presente concessione, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoivi compreso il pagamento del canone concessorio, valevole nonché la mancata realizzazione delle opere di cui al successivo art. 20 del presente atto. Da detta cauzione l’Ente concedente preleverà l’ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Concessionario per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348inadempienze agli obblighi previsti dal presente capitolato. Qualora Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativale somme prelevate entro 30 gg. dalla comunicazione scritta da parte del Concedente, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui pena la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artdecadenza dalla concessione. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed E’ fatta salva ogni altra eventuale pendenzaazione risarcitoria anche ad avvenuto incameramento della cauzione. In caso di rescissione incameramento della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla, salvo che ad esso non consegua la risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà rapporto di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoconcessione. La mancata costituzione cauzione come sopra costituita verrà svincolata come segue: - per € 3.000,00 (tremila) dopo i primi 12 mesi, ove il concessionario abbia adempiuto a quanto previsto dal successivo art. 19 in merito alla realizzazione della garanzia determina la revoca dell’affidamento Club house; - per ulteriori € 2.000,00 (duemila) dopo i primi 24 mesi, ove il concessionario abbia adempiuto a quanto previsto dal successivo art. 19 in merito alla realizzazione delle tribune mobili; - per i restanti € 3.000,00 (tremila) alla scadenza della concessione, previa verifica che siano state liquidate le ultime spese e l’acquisizione definite tutte le eventuali controversie che siano in corso tra le parti. Lo svincolo della cauzione provvisoriaviene effettuato a cura del Concedente, previa acquisizione di idonea dichiarazione del Concessionario, da cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente risulti che segue nella graduatorialo stesso non ha altro a pretendere dal Concedente in dipendenza della concessione.

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Samples: Capitolato d'Onere, Capitolato d'Onere

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase Entro 10 giorni dalla data della lettera di perfezionamento aggiudicazione definitiva e comunque prima della firma del contratto, ai sensi dell’arta garanzia della completa e corretta esecuzione dello stesso, l’appaltatore dovrà costituire garanzia fideiussoria, secondo lo schema definito da ACCAM, mediante una fidejussione bancaria o assicurativa emessa da primari Istituti di Credito o Enti Assicurativi di importo netto pari al 10% di quello del contratto, fatto salvo quanto disposto dall’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, a costituirela garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole l'aumento è di due punti percentuali per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo assicurativa di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì al comma 1 deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto riunione di concorrenti, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa cauzione sarà prestata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale. ACCAM ha la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioniescutere la fidejussione a fronte del mancato rispetto anche di uno solo degli adempimenti, fatta salva previsti in contratto, previa intimazione scritta ad adempiere entro il termine di 30 giorni, inviata a mezzo raccomandata A.R.; di conseguenza verrà avviata la rifusione procedura per la risoluzione del maggior danno contratto in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessodanno. La mancata costituzione fidejussione sarà considerata valida a condizione che gli Istituti garanti si obblighino, salvo il previo espletamento della diffida ed il decorso dei 30 giorni, a semplice richiesta scritta di ACCAM e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, al pagamento dell’importo richiesto entro i termini garantiti dalla fidejussione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. Nel caso in cui l’appaltatore non versi la cauzione entro il termine stabilito, il contratto non sarà stipulato, l’aggiudicazione revocata e ACCAM procederà ad incamerare la cauzione provvisoria. La garanzia determina definitiva costituita in conformità alle prescrizioni dei commi precedenti sarà svincolata a contratto concluso, entro 30 giorni dalla approvazione da parte del C.d.A. del verbale di “Regolare Esecuzione” redatto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. La cauzione/fidejussione è a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. L’I.A. può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Ente Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre le polizze assicurative previste dal capitolato speciale, pena la revoca dell’affidamento e dell’aggiudicazione, l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara provvisoria e la conseguente aggiudicazione l'affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaL’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, nella fase di perfezionamento dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell’artdell’art.103 del D.Lgs 50/2016. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Detta cauzione potrà essere prestata a mezzo fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia rinunciando al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima Codice Civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Agenzia. La cauzione dovrà essere prestata a mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaDemanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione di cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la vigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata fino al termine per tutta la vigenza del rapporto contrattuale contratto e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla verifica della regolarità del servizio svolto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito dell’ottemperanza a tutti gli adempimenti ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoobblighi contrattuali. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriadecadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriafermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento All’atto della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163la/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia definitiva, a costituiresotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornituracontrattuale, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82fatto salvo quanto previsto dall’art. 103 del Codice. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, n.348la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Qualora la Alla cauzione definitiva sia prestata con fidejussione si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, le stesse, assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce prevedere espressamente e devono altresì espressamente prevedere testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché ; - l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessostessa. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di cui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte della stazione appaltante, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.. Resta salvo per il Committente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la garanzia risultasse insufficiente. L'aggiudicatario resta obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersi in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. In caso di inadempienza la garanzia potrà essere reintegrata d’ufficio a cura della Stazione Appaltante trattenendo il corrispondente importo dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario. La cauzione è prestata a garanzia di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La garanzia resta vincolata, anche dopo la scadenza del contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Catering, Accordo Quadro Per Servizio Di Catering

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaIl Contraente, nella fase di perfezionamento prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è tenuto a costituire, a prestare una “garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, definitiva” stabilita nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituracontrattuale, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il deposito in una delle forme questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni già previste dalla Legge 10/06/82dall’art. 93, n.348comma 7, per la “garanzia provvisoria”. Qualora la La cauzione definitiva sia dovrà essere prestata con fidejussione a favore della Stazione appaltante e va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce fideiussoria assicurativa e devono altresì dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 1957, comma 2, 1944 del codice civile, nonché la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile e l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedegli Uffici Giudiziari. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente Inoltre, deve prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligache, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero controversie, il Foro competente sia quello di terzi aventi causaTrieste. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della cauzione stessa dovrà essere ripristinato entro 15 giorni, pena la risoluzione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontratto. In caso di rescissione La cauzione definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a quella della scadenza del contratto di almeno tre mesi, termine ultimo per l’esecuzione dell’attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell’art. 102 del D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la ditta aggiudicataria incorre nella perdita verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà contratto. La cauzione definitiva sarà svincolata nei modi di sollevare eccezioni ed obiezionicui all’art. 103, fatta salva la rifusione comma 5, del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoD.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte della Stazione appaltante della cauzione provvisoriaprovvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione gli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaL‘affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento dell'adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, una cauzione definitiva da calcolarsi, calcolarsi nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell’art. 103 D.Lgs 50/2016). La cauzione dovrà essere costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un istituto di credito o da altre primarie imprese di assicurazioni. In caso di ATI la polizza dovrà essere intestata alla ditta capogruppo, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82qualità di mandataria del raggruppamento, n.348e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell’ATI. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariadi ARXXX xd effettuare entro 15 giorni, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario affidatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte di ARXXX. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARXXX. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARXXX xa facoltà di dichiarare risolto il contratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo soltanto a conclusione di tale rapporto e dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del certificato di debito e verifica di credito ed ogni altra eventuale pendenzaconformità finale. In caso di rescissione risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria l’affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno integrale dello stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Procedura Negoziata

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA seguito della comunicazione di affidamento del servizio, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituirela Ditta Appaltatrice, a garanzia dell’adempimento degli di tutti gli obblighi assuntiderivanti dal presente capitolato, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, dovrà provvedere alla costituzione ed al versamento di una cauzione definitiva nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348del valore netto dell’appalto. Qualora la La cauzione definitiva sia prestata con fidejussione potrà essere versata mediante fideiussione bancaria emessa da un primario istituto di credito o polizza assicurativapresentando fideiussione rilasciata da impresa di assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del ramo cauzioni (DPR 13/02/1959 n° 449 e s.m.i. e legge 10/06/1982 n° 348), ovvero da intermediari finanziari a ciò autorizzati. La garanzia fideiussoria non potrà essere svincolata se non ad avvenuto regolamento di tutte le stesse, devono chiaramente riportare il periodo pendenze tra l’Ente Appaltante e la Ditta Appaltatrice. La fideiussione dovrà essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’appalto e dovrà espressamente contenere la clausola di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale e che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta da parte del Comune di Cellole senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all’art. 1957, comma 2, 1957 del codice civile, nonché l’operatività C.C.. La mancata costituzione della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o cauzione definitiva determinerà la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causarevoca dell’affidamento. La cauzione definitiva resta vincolata fino al copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza della Ditta appaltatrice entro i tre mesi seguenti la scadenza del termine di validità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva conclusione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontrattuale. In caso di rescissione del contratto violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del cauzione potrà essere incamerata dall’Ente Appaltante. Il deposito cauzionale ed è esclusa mantenuto per tutta la durata del rapporto contrattuale nell’ammontare stabilito e non produrrà, per alcun motivo, interessi di sorta a favore della Ditta Appaltatrice. Resta salva, per L’Ente Appaltante, la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione richiedere l’integrazione della cauzione provvisoria, nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia. L’Ente Appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione o dal corrispettivo tutte le somme di cui al precedente artdiventasse creditore nei riguardi della Ditta Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. 4 del presente Disciplinare Conseguentemente alla riduzione della cauzione per quanto sopra, la Ditta Appaltatrice è obbligata nel termine di gara e 10 (dieci) giorni a reintegrare la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacauzione stessa.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Prima della stipula del contrattoContratto l’Appaltatore deve costituire quale cauzione definitiva, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006 e ss. mm. e ii., una garanzia fideiussoria a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsifavore dell’Amministrazione, nella misura percentuale stabilita dal comma 1 dello stesso art. 113 e calcolata sull’importo contrattuale. Il documento di cauzione deve essere prodotto dall’Appaltatore alla stipula del 10% dell’importo complessivo presunto Contratto o alla consegna dell’Appalto. La mancata costituzione della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativadall’Appaltatore in sede di Gara. La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di inizio dell’Appalto e validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui obbligazioni si estendono oltre la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere durata dell’Appalto. La fideiussione deve esplicitamente prevedere: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; ▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile; ▪ l’indicazione dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma quale beneficiario o soggetto garantito. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorniCompagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da un’autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacauzione. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite garantisce l’adempimento di tutte le ragioni di debito obbligazioni del Contratto e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionil’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Appaltatore in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta scritta, senza necessità di diffida o di procedimento giudiziario. L’Appaltatore è avvertito con raccomandata AR o PEC. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la rifusione cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del maggior danno in Contratto. Nel caso di deposito insufficiente mancato reintegro della cauzione definitiva da parte dell’Appaltatore l’Amministrazione può procedere alla copertura risoluzione del danno stessoContratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento cauzione è svincolata progressivamente, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente artss. 4 del presente Disciplinare di gara mm. e ii.. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriarestituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Appaltatore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali l’Appaltatore stesso debba rispondere.

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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Supporto Alla Gestione Delle Foresterie Universitarie

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a A garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntitutti assunti con la concessione, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoed in particolare della corretta esecuzione degli interventi, valevole il Concessionario presta cauzione in misura pari al 10% della somma risultante dall’ammontare degli investimenti previsti per tutta la realizzazione degli interventi, e del canone annuo offerto moltiplicato per la durata della concessione. Detta cauzione verrà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del contratto80% rapportato all’importo dei lavori stessi, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, secondo le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce modalità e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione tempistiche di cui all’art. 1957103, comma 25, del codice civile, nonché l’operatività d.lgs. 50/2016 che si applica in via analogica. L’ammontare residuo della garanzia medesima entro 15 (quindici) giornicesserà di avere effetto, e verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione, subordinatamente all’emissione di nuova fideiussione o polizza fideiussoria di importo pari ad €…………… 10% del valore complessivo del canone complessivo, a garanzia del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, e avente scadenza al 6° mese successivo il termine della concessione. Trascorsi i primi dieci anni di concessione, le parti possono ricontrattare il valore della fideiussione prestata, rapportandola ai canoni ancora da versare all’ente. Lo svincolo di quest’ultima garanzia sarà effettuato alla scadenza della Concessione solo a seguito di verifica dell’integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario. In luogo di quest’ultima fideiussione o polizza fideiussoria è ammesso il versamento di deposito cauzionale in contanti di pari importo che verrà restituito, unitamente agli interessi legali sino ad allora maturati, alla scadenza della convenzione. Le fideiussioni o polizze fideiussorie sopra indicate dovranno contenere l’espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta scritta del Comune, senza facoltà di opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con esclusione altresì del beneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.. Ogni effetto della stazione appaltantefideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Il Comune di Cernobbio resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare dei danni riscontrati nell’Immobile ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare risoluzione della Concessione ai sensi dell’articolo 10 comporterà il periodo diritto del comune di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte escutere le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, garanzie fideiussorie di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriasopra.

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Samples: Contract for the Concession of Valorization and Economic Use of the Former Cinema Volta

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a l'Appaltatore deve prestare una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, fidejussoria nella misura del 1010 % dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo dell'importo contrattuale; nel caso di validità del contratto cui ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti 2 percentuali eccedenti al 10%; la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoria, presentata in sede di offerta da parte dell'Appaltante. Art. 103 D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50 La suddetta garanzia dovrà essere prestata con le modalità di cui al precedente all’Art. 93 del D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50 La suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. C. 7 art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.103 D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a A garanzia dell’adempimento dell’esatto adempimento degli obblighi assunticontrattuali, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo complessivo presunto di aggiudicazione al netto dell’ IVA, con le modalità di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il versamento della fornituragaranzia potrà essere effettuato, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione a mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 349/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo . La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente sopra deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, 1957 c. 2 cod. civ; • nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; la stazione appaltante, avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse nonché per tutti gli importi dovuti ai sensi del comma 2 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la polizza assicurativa devono chiaramente riportare stazione appaltante potrà richiedere il periodo reintegro della stessa per una somma di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”pari importo. Con tale clausola il fidejussore si obbligaAi sensi dell’art. 103, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariaco. 1 D.lgs. 50/2016 s.m.i., ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui corrispettivi da corrispondere all'esecutore. Ai sensi dell’art. 103, c. 2 D.lgs. 50/2016 s.m.i., la Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione appaltante potrà incamerare la garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario ovvero per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale norme e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessosicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia garanzia, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 D.lgs. 50/2016 s.m.i., determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, provvisoria di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione 6 da parte della stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoriagraduatoria La garanzia definitiva verrà svincolata secondo le modalità di cui all’art. 103, c. 5 D.lgs. 50/2016 s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, verificata e certificata dal responsabile unico del procedimento, su richiesta del direttore dell’esecuzione, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Detto svincolo avverrà in ogni caso nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di conformità finale, previe le verifiche finali di cui sopra. In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 103, c. 10 del d.l.vo n. 50/2016, le garanzie fidejussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamenti orizzontali. Nel caso di raggruppamenti verticali, la mandataria dovrà presentare, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

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Samples: Disciplinary Procedure for Public Procurement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase A garanzia dell’adempimento di perfezionamento tutte le obbligazioni del contratto, ai sensi dell’artivi compreso il pagamento del canone, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l’affidatario deve costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale del canone riferito a 9 (nove) anni di gestione, così come risultante dall’esito concorsuale. 113 La fideiussione deve avere validità di almeno 6 (sei) anni dalla data di stipula del D.Lgscontratto. 12 aprile 2006 n. 163La fideiussione deve essere obbligatoriamente rinnovata per i rimanenti anni della concessione; il mancato rinnovo della fideiussione sarà causa di risoluzione del contratto. Le fideiussioni devono prevedere obbligatoriamente, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata pena di decadenza della aggiudicazione / risoluzione del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche Dovrà inoltre essere previsto quale foro competente esclusivo in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero controversie tra assicuratore e beneficiario quello di terzi aventi causaNuoro. La cauzione definitiva resta vincolata fideiussione dovrà comunque avere efficacia fino al termine ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del rapporto contrattuale documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessocontratto. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, provvisoria da parte del soggetto appaltante concedente. Il deposito cauzionale potrà essere costituito con una delle seguenti modalità alternative: a) mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di cui al precedente artcredito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del D.Lgs. 4 n. 385/1993; b) mediante fidejussione assicurativa prestata da primarie imprese di assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del presente Disciplinare ramo cauzioni. Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriautilizzo.

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Samples: Affidamento Della Gestione Del Campeggio

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaAi sensi dell’articolo 113, nella fase di perfezionamento comma 1, del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.LgsD.Legs. 12 aprile 2006 n. 163163 e s.m.i, è richiesta una garanzia fideiussoria, a costituiretitolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale in conformità a quanto disposto dal medesimo art. 113. La garanzia fideiussoria è prestata mediante polizza bancaria o assicurativa, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoemessa da istituto autorizzato, valevole con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per tutta la durata l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da calcolarsieseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della forniturafermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82corso d’opera, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria stata incamerata, parzialmente o polizza assicurativatotalmente, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche dall’Amministrazione; in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero variazioni al contratto per effetto di terzi aventi causasuccessivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine sarà svincolata nei tempi e modi descritti dal citato art. 113, comma 3 del rapporto contrattuale Codice e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto dall’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e comunque non prima sempre che siano state definite tutte sia stata definita tra le ragioni di debito e di credito ed parti ogni altra eventuale controversia o pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno : in caso di deposito insufficiente contestazioni da parte della Committenza, la cauzione definitiva potrà essere trattenuta sino alla copertura chiusura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriacontenzioso, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente senza che segue nella graduatorianessun compenso possa per questo essere vantato dall’Impresa.

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Samples: Contract for Construction Services

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Al momento della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a l'Appaltatore deve costituire una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, fideiussoria nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10%, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, n.348l‟aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Qualora La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa per la cauzione provvisoria o definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione suddetta garanzia copre l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, l'Appaltante potrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il in parte, durante l'esecuzione del contratto. Lo svincolo della cauzione definitiva è progressivamente svincolata in funzione del periodo di validità affidamento del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligaservizio, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione nel limite massimo del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria75% dell‟importo garantito.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Concessionaria, a garanzia degli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente concessione, ha costituito cauzione definitiva di € = ( ), mediante n. in data rilasciata da - agenzia di . (L’importo della cauzione è tenuta, nella fase di perfezionamento stato ridotto del contratto, ai sensi dell’art50% rispetto a quello calcolato applicando l’art. 113 del D.LgsCodice dei Contratti visto che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 12 aprile 2006 n. 16375 comma 7 del medesimo Codice dei Contratti). La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in corso del servizio, essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente dalla Concessionaria. La garanzia prestata dovrà avere validità sino a sei mesi successivi alla scadenza del contratto di concessione e verrà svincolata, con apposito atto, solo allo scadere del suddetto periodo previa avvenuta verifica dell’esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze, controversie o contestazioni tra le parti. Articolo 10. Assicurazioni. La concessionaria si assume ogni responsabilità , sia civile che penale, prevista dalla legge nell’espletamento delle attività richieste dalla presente concessione e le responsabilità derivanti da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all’ingerimento da parte dei commensali dei cibi preparati contaminati e/o avariati forniti dalla medesima. La concessionaria ha presentato a copertura della responsabilità civile verso terzi, a costituirecopertura dei rischi del servizio, compresa la copertura per rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio apposita polizza assicurativa RCT, con massimali non inferiori a quelli fissati nel Capitolato d’appalto. La Concessionaria si impegna a mantenere la copertura assicurativa per l’intera durata della concessione, a garanzia dell’adempimento comunicare eventuali annullamenti o disdette e, in quest’ultima ipotesi, a sostituire le polizze disdettate. La Concessionaria si impegna altresì a trasmettere le quietanze relative alle annualità successive. La Concessionaria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore della Concessionaria da parte di società assicuratrici. La Concessionaria si obbliga a sollevare il Concedente da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi assunticontrattuali, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoper trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo possibilità di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche rivalsa in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacondanna. Le spese e i danni che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, saranno dedotte dai crediti della Concessionaria ed in ogni caso da questa rimborsate. La cauzione definitiva resta vincolata fino Concessionaria è sempre responsabile, sia verso il Concedente, sia verso i terzi, dell’esecuzione di tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal personale o dai mezzi impiegati nell’espletamento del servizio che potessero derivare al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaConcedente o ai terzi. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriadei contratti.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, nella fase di perfezionamento l'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a dovrà costituire una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione fideiussoria definitiva sia prestata con fidejussione (sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stessea discrezione del fornitore), devono chiaramente riportare sostitutiva di quella provvisoria (che sarà da considerarsi automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto), nella misura pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, nel rispetto delle forme e modalità indicate all’art. 113 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 (dieci) per cento dell’importo a base di gara, la misura della garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il periodo 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di validità del contratto cui la ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. La garanzia si riferisce e devono altresì deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Il documento attestante la cauzione dovrà obbligatoriamente contenere la seguente clausola: “ La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare presente cauzione resta operante fino alla liberazione del contraente, da dimostrare mediante dichiarazione liberatoria scritta, rilasciata dall’Amministrazione, senza che possa essere opposto all’Amministrazione il mancato pagamento dei premi ordinari e di quelli supplementari relativi al periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiestamaggior durata della polizza”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche Non sono ammessi versamenti in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacontanti o assegni. La cauzione, che dovrà contenere autentica notarile, verrà svincolata dopo che il contratto avrà avuto piena esecuzione, quanto consti che l’aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l’Amministrazione Regionale o che, diversamente, in tutto o in parte la cauzione definitiva resta vincolata fino al termine non debba essere incamerata a titolo di penale, ed in ogni caso dopo l’approvazione del rapporto contrattuale e collaudo della fornitura da parte dei competenti organi dell’Amministrazione. Lo svincolo sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque disposto in base a domanda dell’aggiudicatario nella quale egli dichiari di non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno aver altro da pretendere dall’Amministrazione in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriadipendenza dell’appalto in argomento.

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Samples: Capitolato D’oneri

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta1. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, nella fase prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di perfezionamento del contrattogara, una cauzione definitiva, pari a € …, determinata ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2. Ai sensi dell’art. 75, comma 3, del D.LgsD. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006 e s.m.i., a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la detta cauzione definitiva sia può essere prestata con mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati. 3. La polizza fidejussoria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere fidejussione bancaria deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ; - la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta dell’Università; - una scadenza successiva al termine della stazione appaltante. La fideiussione o fornitura, che sarà indicata con la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il comunicazione di aggiudicazione provvisoria; - prevedere una espressa disposizione in forza della quale: a) la suddetta durata, da indicarsi nel contratto di fideiussione, deve essere intesa come durata presuntiva del periodo di validità tempo occorrente al fornitore per ottenere dall’Ente garantito la prova della liberazione; b) la prova della liberazione deve consistere nella consegna, da parte del fornitore al proprio istituto garante, di una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito; c) qualora l’Ente garantito comunichi all’istituto garante entro la data di scadenza presunta del contratto cui di fideiussione, che la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere mancata emissione della dichiarazione finale di conformità della fornitura a quanto pattuito dipende da fatto imputabile al fornitore, il contratto di fideiussione deve continuare a rimanere in vita, anche oltre la clausola cosiddetta scadenza presunta in esso indicata, con l’obbligo del fornitore di pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligadei premi o commissioni suppletive, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita momento in cui lo stesso fornitore consegni al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima proprio Xxxxxxx una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito, a svincolo della cauzione emessa dal Garante; - che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzail Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti 4. In caso di rescissione Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionistessa deve essere tempestivamente reintegrata dall’Appaltatore, fatta salva per la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoparte incamerata. 5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione Lo svincolo della cauzione provvisoriasarà effettuato nei quattro mesi successivi alla data della dichiarazione finale di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi del gestore e, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriase richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.

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Samples: Fornitura Di Sistemi Per La Digitalizzazione

Cauzione definitiva. L’Aggiudicatario sarà tenuto a prestare una cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia a superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, cauzione si intende a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, un deposito cauzionale definitivo infruttiferofatta, valevole comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per tutta la durata gli operatori economici in possesso della certificazione del contratto, da calcolarsi, sistema di qualità conforme alle norme Europee. L’importo della cauzione sarà precisato nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348lettera di comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la La garanzia si riferisce e devono altresì dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima civile e la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Amministrazione degli Studi di Roma “La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di Sapienza”. La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto cui e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Le fideiussioni /polizze dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, dell’identità, dei poteri e della qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligaovvero, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaalternativa, di cui al precedente art. 4 dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con allegata copia fotostatica di un documento di identità del presente Disciplinare dichiarante in corso di gara validità) contenente i predetti elementi (identità, poteri e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaqualifica).

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaL'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva per un importo pari a 10% dell'importo contrattuale, nella fase di perfezionamento a garanzia del puntuale ed esatto adempimento degli impegni che saranno assunti con la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 dell'eventuale risarcimento danni dell'integrità delle strutture concesse in uso, degli arredi e attrezzature, di proprietà comunale, nonché del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di affidamento per fatto dell'aggiudicatario, a costituirecausa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio. Si applicano le disposizioni di cui al D. Lgs. 50/2016, art. 103. Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario è obbligato a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntireintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoin tutto o in parte, valevole per tutta la durata durante l’esecuzione del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto . E’ ammessa la presentazione della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare . La predetta fidejussione dovrà avere come beneficiario il periodo Comune di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì Capoterra prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune di Capoterra. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in Nel caso di opposizione inadempienze contrattuali, l’Amministrazione comunale avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della cauzione come sopra prestata e l'aggiudicatario dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l'Amministrazione comunale abbia dovuto, durante l’esecuzione del soggetto aggiudicatario ovvero contratto, valersi in tutto o in parte di terzi aventi causaessa. La cauzione potrà essere integrata anche d’ufficio a spese dell'aggiudicatario a meno che l’Amministrazione comunale non ritenga di dichiarare lo scioglimento della convenzione rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza dell'aggiudicatario. Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dall'Amministrazione comunale. L’aggiudicazione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente disposta solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni nel caso di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacomprovato accertamento, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti indicati nel presente Capitolato. In caso contrario, si procederà senz’altro all’annullamento d’ufficio della proposta di rescissione aggiudicazione, fatti salvi i diritti del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà Comune di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in Capoterra al risarcimento dei danni e delle spese connesse o derivanti dalla mancata stipulazione per colpa dell’aggiudicatario. In questo caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione l’appalto potrà essere affidato al concorrente che segue nella in graduatoria.

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Samples: Appalto Per La Gestione Della Biblioteca Comunale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Società BUCAP Spa per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale e tale obbligazione è tenutaindicata negli atti e documenti a base di affidamento del servizio. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella fase misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di perfezionamento salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contrattocontratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, ai sensi dell’artl'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, da calcolarsi, nella misura contratto e del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; Il Municipio IX Eur ha il periodo diritto di validità valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto cui disposta in danno alla Società BUCAP Spa e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Municipio IX Eur può incamerare la garanzia si riferisce per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società BUCAP Spa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e devono altresì prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. La garanzia fideiussoria a scelta della Società affidataria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatorialoro rappresentanze.

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Samples: Contratto Di Affidamento Per Servizi

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, l’aggiudicatario è tenuta, nella fase di perfezionamento del contrattotenuto a prestare, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163D.Lgs 50/2016, a costituireuna cauzione definitiva, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornituranetto di aggiudicazione; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, n.348l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Qualora la Detta cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare dovrà essere valida per tutto il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia comunque sino al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto e dovrà contenere le condizioni indicate all’art. 1957, comma 2, 103 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteD.Lgs. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso50/2016. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione quindi la facoltà della cauzione provvisoria, CRI di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione dovrà essere prodotta: • In caso di RTI, dall’impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; • in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo; • in caso di Coassicurazione, dall’impresa Delegataria. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario, su richiesta della CRI, si impegna a reintegrare la cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, entro il termine di dieci giorni. Nel caso di mancata integrazione della cauzione, entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta, la CRI procederà alla sua reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’aggiudicatario. Lo svincolo della cauzione avverrà ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Disciplinary Guidelines for Public Procurement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaAnteriormente alla stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare, nella fase di perfezionamento pena la decadenza dall’aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali risultante dall’aggiudicazione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una pagamento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzapenalità eventualmente comminate. In caso di rescissione aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’Appaltatore di apposita comunicazione da parte del contratto Committente. La cauzione è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la ditta aggiudicataria incorre nella perdita sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell’Impresa, alla scadenza del contratto, previa constatazione dell’adempimento degli obblighi contrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nonché previa verifica degli obblighi retributivi da parte dell’aggiudicatario nei confronti dei propri dipendenti, ai sensi dell’articolo 1676 del C.C. Il deposito verrà restituito previa redazione del certificato di verifica di conformità del servizio ai sensi del DPR n. 207/2010 e sua approvazione con apposito provvedimento dirigenziale. Il deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.definitivo potrà essere costituito:

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase Entro trenta giorni dalla data di perfezionamento del contratto, ai apertura delle offerte l'Istituto provvede a comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto. Ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a Codice l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella definitiva il cui importo è fissato in misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una dell'importo contrattuale delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaopere aggiudicate. In caso di rescissione ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. All’importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’ 93 comma 7 del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed Codice. L'impresa è esclusa la facoltà tenuta a costituire detta cauzione entro 20 giorni dalla data della lettera di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessocomunicazione dell'aggiudicazione definitiva. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte dell'Istituto. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di cui al precedente artavere effetto comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 4 Il deposito può essere costituito: - mediante fidejussione bancaria o assicurativa concessa quest'ultima esclusivamente da Istituto Assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in vigore, oppure: - in valuta legale mediante versamento presso una delle banche espressamente indicate dall'INPS; la ricevuta di tale versamento sarà considerata probatoria dell'avvenuta costituzione del presente Disciplinare deposito; La polizza fidejussoria costituita per la cauzione definitiva dovrà essere firmata, con firma leggibile munita di gara autentica notarile, dal legale rappresentante della Società fidejubente e recare nel riquadro delle condizioni speciali o in appendice aggiunta le seguenti clausole: "La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di apposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.Ditta contraente avrà adempiuto a

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento A garanzia dell’esecuzione del contratto, ai sensi dell’artservizio l’Appaltatore presenta regolare cauzione definitiva nelle forme e nei modi stabiliti all’art. 113 93 e 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 18.04.2016, n. 16350, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, per un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del importo pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348dell’affidamento complessivo. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo Al fine di validità salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto cui la garanzia si riferisce nei termini e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalenei modi programmati, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario ovvero la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di terzi aventi causainottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per la garanzia provvisoria. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice o per rinuncia alla commessa in corso d’opera per problemi soggettivi organizzativi la cauzione sarà incamerata dall’Ente. L’Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionidovrà essere adeguata, fatta salva la rifusione del maggior danno su richiesta dell’Ente, in caso di deposito insufficiente alla copertura variazioni del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacorrispettivo.

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Samples: Contratto d'Appalto Di Servizio

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento A garanzia del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento pieno e regolare svolgimento degli obblighi assuntiche con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore si assume, lo stesso è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole pari al 10 per tutta la durata del contratto, cento dell’importo contrattuale da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348costituirsi mediante fidejussione di primario istituto bancario o polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo assicurativa di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì al comma 1 deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia definitiva fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del contratto committente, con la ditta aggiudicataria incorre nella perdita sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del deposito cauzionale ed garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoprestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte della stazione appaltante, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine del servizio. Si richiama integralmente quanto contenuto all’art. 123 del D.P.R. 207/2010

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta Al momento della stipulazione del contratto l’Impresa aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a dovrà costituire una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, fidejussoria nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della forniturasull’importo dei lavori, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82secondo quanto disposto dall’art. 113 D.lgs. 163 del 12 aprile 2006 comma 1. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, n.348la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Qualora la La cauzione definitiva sia prestata con realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì assicurativa dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione viene prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione.. L’ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria L’appaltatore è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, tenuto a prestare ai sensi dell’art. 113 103 del D. Lgs. 50/2016, una garanzia fìdejussoria a titolo di cauzione definitiva in misura pari al dieci per cento dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, riducibile sulla base di quanto previsto dall’art. 93, comma 7, D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016 qualora l’appaltatore sia in possesso delle certificazioni previste. In tal caso, a costituire, questi deve allegare copia valida della certificazione. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, da calcolarsi, nella misura contratto e del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità nonché a garanzia del contratto cui rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la garanzia si riferisce risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e devono altresì deve inoltre espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere prevedere: • la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola ” obbligandosi il fidejussore si obbligafideiussore, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, scritta del committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga al disposto di cui all’art. La 1944, c. 2, c.c.; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c.; • l'indirizzo del garante al quale dovranno essere inviate le richieste di escussione della cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacomunicazione da parte della stazione appaltante; • l'impegno del garante e dell'aggiudicatario a comunicare alla stazione appaltante, entro 10 giorni, eventuali cambi di indirizzo del fideiussore, fermo restando che questi ultimi sono validi e produttivi di effetti solo se portati a conoscenza della stazione appaltante. In caso Eventuali cambi di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioniindirizzo non notificati alla stazione appaltante non costituiscono ostacolo alla riscossione della cauzione, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoquanto in tale ipotesi rimane sospeso il decorso dei termini previsti per l'escussione. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca l’annullamento dell’affidamento e l’acquisizione da parte della cauzione provvisoriastazione appaltante, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e nonché la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella in graduatoria. In caso di risoluzione del contratto, la garanzia definitiva è incamerata. In caso di applicazione delle penali previste nel presente documento, il committente ha diritto di rivalersi sulla garanzia. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e comunque fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. In ogni caso, la cauzione è svincolata solo previo consenso scritto espresso del committente ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario deve provvedere al reintegro entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del committente.

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Samples: Fornitura Di Beni

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, L' impresa affidataria dovrà presentare la cauzione definitiva ai sensi dell’artdell'art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163n.50/2016, a costituirepari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, un deposito cauzionale definitivo infruttiferononché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, valevole per tutta salva comunque la durata risarcibilità del contrattomaggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, da calcolarsituttavia, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in è subordinato alla costituzione di una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione o di una garanzia fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di validità emissione della verifica di conformità e l'assunzione del contratto cui carattere di definitività dei medesimi. L'concessionario sarà obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi ragione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si riferisce effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia fideiussoria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. n.50/2016 e devono altresì deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”D.Lgs. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatorian.50/2016.

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Samples: Concessione Per Gestione Di Struttura Residenziale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaL’I.A. dovrà versare, nella fase di perfezionamento all’atto della stipulazione del contratto, ai sensi dell’artla cauzione definitiva in uno dei modi stabiliti dall’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsiD.Lgs 50/2016, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradel contratto al netto d’IVA, o riduzioni ai sensi dell’art. 93- comma 7 del medesimo decreto, a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato, dell’eventuale risarcimento danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del servizio, ivi compreso il maggior prezzo che l’A.C. dovesse pagare nel caso provvedesse a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all’I.A., in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82caso di risoluzione del contratto stesso per inadempienze dell’I.A. Detta cauzione, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia se prestata con mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì deve: • prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giornigiorni 15, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante; • avere validità per tutta la durata dell’intero contratto; • riportare la firma apposta dal funzionario abilitato al rilascio debitamente autenticata da un notaio. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo Resta salvo per l’A.C. l’esperimento di validità del contratto ogni altra azione nel caso in cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere cauzione risultasse insufficiente o incompleta nella forma. L’I.A. potrà essere obbligata a reintegrare la clausola cosiddetta cauzione di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligacui l’A.C. avesse dovuto avvalersi, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariain tutto o in parte, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione durante l’esecuzione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontratto. In caso di rescissione del contratto inadempienza la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionicauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoprelevandone l’importo dal corrispettivo dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, anche dopo la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente artscadenza del contratto. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaLo svincolo verrà autorizzato con competente determinazione dirigenziale.

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Samples: Appalto Per Servizio Di Refezione Scolastica E Pasti Per Anziani

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaL’appaltatore deve costituire, nella fase secondo le modalità di perfezionamento cui al precedente punto A, una garanzia fideiussoria per il risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione appaltante a causa del mancato od inesatto adempimento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine sarà determinata secondo le disposizioni dettate dall'art. 7, lettera t) della legge 1° agosto 2002, n° 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture". La garanzia fideiussoria deve essere costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Amministrazione appaltante entro 3 giorni prima della data fissata per la stipulazione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessocontratto. La mancata costituzione della garanzia determina presentazione entro il predetto termine comporta la revoca dell’affidamento e l’acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoria, provvisoria di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione comma precedente, in questo caso il soggetto appaltante aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di avere effetto solo dalla data di accettazione delle opere di cui all’art. 17 della LR n. 12/96 come modificata dalla LR 29/99. Nei casi di accettazione parziale delle opere, la cauzione definitiva può essere proporzionalmente diminuita. Resta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi della Amministrazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio della Amministrazione appaltante, all’uopo sufficiente. L'Amministrazione appaltante ha il diritto di rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. Qualora la cauzione provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a far parte della cauzione definitiva, riducendo di uguale ammontare il versamento necessario.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaIn caso di affidamento, nella fase a pena di perfezionamento revoca dello stesso, l’Impresa dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 dell’art.103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016, a costituirecome meglio specificato nel disciplinare di gara. La cauzione definitiva, costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al momento dell’appalto, è a garanzia dell’adempimento del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi assunticontrattuali da parte dell’Impresa o nel caso di danni, un anche ambientali, dalla stessa cagionati a qualunque titolo. Qualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la facoltà di promuovere il sequestro di macchine e automezzi di proprietà dell’Impresa nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al risarcimento dei danni e al rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune. Il deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contrattodeve permanere valido fino all’emissione, da calcolarsiparte del Comune, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituraCertificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. L’Impresa è obbligata a reintegrare la cauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82tutto o in parte, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giornigiorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all’Impresa fino all’avvenuto reintegro. In alternativa il Comune potrà procedere a reintegrare d’ufficio la cauzione, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare spese dell’Impresa, prelevandone il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causarelativo importo dal canone d’appalto. La cauzione definitiva resta vincolata verrà restituita, comunque, dopo che l’Impresa avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata dal Comune mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia definitiva verrà trattenuta dal Comune fino all’adempimento delle condizioni suddette. Vale inoltre quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del D.lgs. 50/2016. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Impresa, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni e degli indennizzi dovuti al termine del rapporto contrattuale Comune. Il Comune ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e di credito ed ogni altra eventuale pendenzasicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate. In caso di rescissione del contratto irregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, il Comune inviterà l’impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa stessa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si procederà a revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all’impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l’affidamento dell’appalto a terzi. Anche la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione l’escussione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte del Comune, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione il quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella in graduatoria. La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta del Comune, in caso di variazioni del corrispettivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante polizza assicurativa numero _ in data _ rilasciata dalla società _ _ agenzia di _ per l’importo €uro _ pari al per cento dell’importo del presente contratto. Tale cauzione è tenuta, nella fase presentata a titolo di perfezionamento del garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni dell’Appaltatore derivanti dal presente contratto, ai sensi dell’artdel pagamento di ogni addebito a carico dello stesso in conseguenza alla stipulazione del presente contratto o della sua esecuzione e risoluzione, del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento del contratto stesso, del rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. 113 La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del D.Lgs75 % dell’iniziale importo garantito. 12 aprile 2006 n. 163La garanzia, a costituireper il rimanente ammontare del 25 % , a cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all’emissione del certificato di collaudo provvisorio. La garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradefinitiva dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82corso del servizio, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria venga incamerata, parzialmente o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantetotalmente dal Comune. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo garanzia definitiva verrà svincolata solo ad avvenuta verifica dell’esatta esecuzione di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligatutti gli obblighi contrattuali e, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariacomunque, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso avvenuto e definitivo regolamento di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni pendenze, controverse o contestazioni tra il Comune e l’Appaltatore, sempre che al comune non competa il diritto di debito e incameramento della cauzione o di credito ed ogni altra eventuale pendenzaparte della stessa. In caso ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaquale il medesimo dovesse risultare creditore verso l’appaltatore a qualsiasi titolo.

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Samples: Contract of Works

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto il Istituto Cassiere dovrà costituire, nella fase prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di perfezionamento del contrattogara, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. 113 del D.Lgsd.lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006 di Euro 422.500. L’importo della cauzione è stabilito con riferimento all’onere economico stimato in sede di gara, comprensivo delle sole voci di costo a costituirecarico dell’Università pari a 845.000 Euro annui. Ai sensi dell’art. 75, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunticomma 3, un deposito cauzionale definitivo infruttiferodel d.lgs. 163/2006, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la detta cauzione definitiva sia può essere prestata con fidejussione mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati che siano terzi rispetto al Istituto Cassiere. La polizza fideiussoria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere fideiussione bancaria dovrà prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ; - la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino dell’Università; - una scadenza successiva al termine del rapporto contrattuale e servizio, che sarà restituita indicata con la comunicazione di aggiudicazione; - prevedere una espressa disposizione in forza della quale: a) la suddetta durata, da indicarsi nel contratto di fideiussione, dovrà essere intesa come durata presuntiva del periodo di tempo occorrente al contraente solo dopo fornitore per ottenere dall’Università la liquidazione prova della liberazione; b) la prova della liberazione dovrà consistere nella consegna, da parte del fornitore al proprio istituto garante, di una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Università, a svincolo dell’ultimo conto e comunque non prima 25% dell’iniziale importo garantito; c) qualora l’Università comunichi all’istituto garante entro la data di scadenza presunta del contratto di fideiussione, che siano state definite tutte le ragioni la mancata emissione della dichiarazione finale di debito e conformità del servizio a quanto pattuito dipende da fatto imputabile al fornitore, il contratto di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso fidejussione dovrà continuare a rimanere in vita, anche oltre la scadenza presunta in esso indicata, con l’obbligo del fornitore di rescissione pagamento dei premi o commissioni suppletive, fino al momento in cui lo stesso fornitore consegni al proprio Garante una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Università, a svincolo della cauzione emessa dal Garante; d) il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università, è esclusivamente quello di Bologna; Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa cauzione definitiva sarà parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionistessa dovrà essere tempestivamente reintegrata dall’Appaltatore, fatta salva per la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoparte incamerata. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione Lo svincolo della cauzione provvisoriadefinitiva sarà effettuato a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo sarà automatico, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di cui al precedente artavanzamento del servizio attestanti l’avvenuta esecuzione. 4 Lo svincolo del presente Disciplinare rimanente 20% dell’iniziale importo garantito sarà effettuato nei quattro mesi successivi alla data della dichiarazione finale di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaregolare esecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’esecuzione. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi del gestore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai 1. Ai sensi dell’art. 113 103, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Codice dei contratti, è richiesta una garanzia fideiussoria, a costituiretitolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso/un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La garanzia fideiussoria è prestata con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione della convenzione. La firma della garanzia deve essere autenticata sia in merito all’identità sia in merito all’esistenza dei poteri di firma in capo al sottoscrittore della società che emette la polizza. 3. La cauzione a garanzia dell’adempimento degli dell’esecuzione, il cui importo è indicato nell’Accordo Quadro, è rilasciata in favore dell’Amministrazione e, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assuntispecifici assunti dall’Impresa, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoanche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, valevole pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 5. La garanzia opera a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 6. La garanzia opera per tutta la durata del contrattodell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti d’appalto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso l’Impresa - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da calcolarsiparte dell’Impresa all’istituto garante, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradegli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82originale o in copia autentica, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteattestanti l'avvenuta esecuzione. 7. La fideiussione garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo del certificato di validità del regolare esecuzione dell'ultimo contratto cui la garanzia si riferisce attuativo; lo svincolo e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta l’estinzione avvengono di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligadiritto, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariasenza necessità di ulteriori atti formali, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causarichieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 8. La cauzione definitiva resta vincolata dovrà mantenere tassativamente la sua validità fino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo. La polizza non potrà, pertanto, estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, essendo la scadenza della polizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. (ex plurimis Cass.civ., sez.III, 23 giugno 2009 n.14621). 9. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; nonché in tutti i casi previsti al termine comma 2 dell’art. 103 del rapporto contrattuale Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di 10. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e sarà restituita 6 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contraente solo dopo contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la liquidazione dell’ultimo conto medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione dell’importo contrattuale, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni deve essere integrata in misura commisurata all’importo contrattuale, così come variato, in caso di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaaumento. 11. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di sollevare eccezioni dichiarare risolto l’Accordo Quadro ed obiezionii contratti attuativi/ordini di lavori, fatta salva la rifusione fermo restando il risarcimento del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriadanno.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi dell’art. 113 103 D.lgs. 50/2016, l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo schema tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell’ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quali sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7, del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Detta garanzia: • Deve essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l’art. 103 del D.lgs. 50/2016; • Deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; • Deve essere completa di firma del fideiussore; • Deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; • Deve essere intestata alla Fondazione, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì quale Ente garantito; • Deve contenere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, co. 2 del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione Fondazione; • Deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni inferiore a 12 mesi dalla data di debito e ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; • Deve essere integrata successivamente con i tempi di credito ed ogni altra eventuale pendenzaeventuali sospensioni o proroghe; • Deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di rescissione inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; • Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall’art. 103, co. 5, del contratto D.lgs. 50/2016; • L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Fondazione a seguito degli svincoli automatici la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno parte residua della garanzia ancora in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. essere; • La mancata costituzione della garanzia determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e provvisoria da parte della Fondazione che aggiudica l’appalto o la conseguente aggiudicazione concessione al concorrente che segue nella graduatoriagraduatoria (art. 103 co. 3 D.lgs. 50/2016).

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaPrima della stipulazione del contratto l’Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva, nella fase pari al 5%, già ridotta del 50% visto l’obbligo di perfezionamento del contrattopossesso della certificazione di qualità, ai sensi dell’art. 113 oppure in maggior percentuale secondo le disposizioni dell’art.103 comma 1 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire50/2016, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento della penalità eventualmente comminate, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con costituita mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, assicurativa oppure mediante deposito presso la tesoriera. Si applicano le stesse, devono chiaramente riportare il periodo ulteriori riduzioni di validità cui all'art. 93 comma 7 del contratto cui D.Lgs. 50/2016. La fidejussione presentata dovrà contenere esplicito impegno a versare la garanzia si riferisce somma stessa a semplice richiesta scritta dell’Ente entro 15 gg. e devono altresì espressamente prevedere dovrà in ogni caso escludere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la rinuncia all’eccezione Stazione Appaltante, senza bisogno di cui all’art. 1957messa in mora, comma 2può dichiarare l’aggiudicazione decaduta, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteincamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto cui la garanzia si riferisce (48 mesi) e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta resterà vincolata fino al termine ai successivi 60 giorni dalla cessazione del rapporto contrattuale contratto ed avrà, quindi, efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontroversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. In caso di rescissione decadenza dell’Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza dello stesso anche nel corso dell’esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita Stazione Appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, salva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del deposito cauzionale ed è esclusa contratto. Resta salvo per la facoltà Stazione Appaltante l’esperimento di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva ogni altra azione nel caso in cui la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessocauzione dovesse risultare insufficiente. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, dovrà prevedere una clausola di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare automatica estensione temporale per le ipotesi di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriarinnovo (36 mesi) o proroga contrattuale (6 mesi).

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, L’aggiudicatario sarà tenuto a costituire, versare una cauzione definitiva a garanzia dell’adempimento dell’esatto adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del contrattuali tutti e pari al 10% dell’importo dell'importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348dell’appalto non riducibile. Qualora la cauzione definitiva sia Tale garanzia che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti dovrà essere espressamente prestata con fidejussione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui . La cauzione definitiva dovrà prevedere espressamente la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ° Cod. civ. e la sua operatività entro 15 (quindici) giornigiorni dalla richiesta, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteCommittente. La fideiussione Il Committente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligatotalmente, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione inadempimento del soggetto aggiudicatario ovvero Fornitore o anche per provvedere al pagamento di terzi aventi causaquanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori. E’ comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata se: • in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx incamerata, parzialmente o totalmente; • il Committente abbia affidato al Fornitore l’esecuzione di maggiori prestazioni. In difetto l’Amministrazione dell’ente appaltante effettuerà la reintegra a valere sui pagamenti da corrispondere all’appaltatore. La cauzione definitiva resta vincolata fino sarà restituita, ove nulla osti, dopo l’emissione del certificato di collaudo definitivo dell’intero Sistema, previa ricezione della polizza fideiussoria per il periodo di garanzia per il contratto in oggetto pari al termine 5 % dell’importo del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzacontratto. In caso di rescissione Rimane stabilito che, qualora si verificassero inadempienze da parte del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la Fornitore, il Committente avrà piena facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioniprovvedere, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso senza bisogno di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione diffida o di procedimento giudiziario, all’incameramento della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacauzione.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaE’ richiesta all’Aggiudicatario la costituzione di una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva per l’importo, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. forma e con il contenuto previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a 163/2006. L’importo della garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole è ridotto del cinquanta per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348cento nei casi previsti dall’art. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 195775, comma 27, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteD.Lgs. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso163/2006. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento di tutte le obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in più in rapporto ai crediti dell’Appaltatore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. E’ facoltà della Stazione Appaltante di incassare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. E’ fatto salvo l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La cauzione definitiva può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario. Il mancato pagamento del premio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contrattoIl concessionario costituisce garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 50/2016 e s. m.i., nella forma di fideiussione bancaria [oppure polizza assicurativa] n. 163(Allegata al presente atto sub ), a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, rilasciata in data / /202_ da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto del valore stimato della fornituraconcessione al netto dell’IVA a garanzia dell’esatto adempimento delle obbligazioni assunte, nonché del rimborso delle spese che il Comune di Napoli dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto del concessionario a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio. La citata cauzione è altresì a garanzia della mancata restituzione delle eventuali somme non contabilizzate fino alla concorrenza di €250.000,00 (oltre IVA) in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348termini di lavorazioni edili (OG1) e di € 1.250.000,00 (oltre IVA) in termini di lavorazioni impiantistiche (OG10) come meglio precisato negli atti di gara. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione La fideiussione bancaria o [oppure polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì ] deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, all’articolo 1957 comma 2, 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta del Comune di Napoli. Il concedente ha il diritto di valersi della stazione appaltante. La fideiussione o cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo concessione de qua nel caso di validità risoluzione del contratto cui disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio. Il Comune può incamerare la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta per provvedere al pagamento di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario ovvero per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale norme e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaconcessione.

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Samples: Contratto Di Concessione Pluriennale

Cauzione definitiva. La ditta Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l’Impresa aggiudicataria è tenutadovrà provvedere a costituire una garanzia fideiussoria, nella fase a titolo di perfezionamento del contrattocauzione definitiva, ai sensi dell’artdell’importo pari al 10% dell’importo contrattuale (IVA esclusa) disciplinata dall’art. 113 del D.LgsD.lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006 e s.m.i.. La garanzia fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, a costituireemessa da istituto autorizzato e dovrà essere svincolata secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. L’amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, a per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore ed in particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituraavviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82corso d’opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche dall’amministrazione; in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoprezzo da corrispondere all’appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, provvisoria da parte della stazione appaltante che può avvalersi della facoltà di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione aggiudicare al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta1 L’Aggiudicatario, nella fase a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del il servizio di perfezionamento verifica finalizzata alla validazione del contratto, progetto definitivo ed esecutivo delle opere di regimentazione acque meteoriche provenienti dal versante collinare in sponda destra del fiume PO (realizzazione nuovo canale scolmatore tra il canale della ficca ed i ponti cittadini) dovrà costituire una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsD.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all’art. 12 aprile 2006 n. 16393 commi 2 e 3 pari al 10%, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del corrispettivo globale del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto cauzione nei confronti della fornituraquale, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82caso di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, n.348verrà escussa dal Comune. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con La fidejussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa presentata al Comune, le stesseal termine del contratto, devono chiaramente riportare il periodo sarà svincolata previa costatazione di validità completo adempimento del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. servizio. 2 La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale deve essere presentata nei termini e sarà restituita al contraente solo dopo con le modalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’impresa affidataria. 3 Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, si dà avvio alla procedura di cui al precedente artcomma 3 del D.Lgs 50/2016, qualora sia stata versata la cauzione provvisoria. 4 E’ fatto salvo il diritto dell’amministrazione di rivalersi sull’aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale. 5 La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata, ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 4 L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del presente Disciplinare certificato di gara regolare esecuzione della prestazione, o comunque fino alla data di aggiudicazione dei lavori di cui al progetto oggetto della attività di verifica. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaquale la garanzia è prestata.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’articolo 103, Dlg. 50/2016, è tenutarichiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura(dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e devono altresì espressamente l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo cauzione garantisce l’esatto adempimento di validità tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione.‌ L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Appaltatore in dipendenza del contratto, salvo restando l’esperimento di ogni altra azione. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, oppure quando la cauzione sia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell’oggetto dell’appalto. Ove l’Appaltatore non provvedesse a tale adeguamento, l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La garanzia si riferisce fideiussoria sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dell’art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta alla restituzione della cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di “pagamento qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Appaltatore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l’aggiudicatario debba rispondere. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e L’Appaltatore sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaavvertito con PEC.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. 1) Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi incarichi di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell’INVALSI rilasciata da , polizza n. 2) La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, garanzia opera nei confronti dell’INVALSI a costituire, a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 3) La garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole opera per tutta la durata del contrattodell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura, da calcolarsie comunque, nella misura del 10sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti incarichi di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’INVALSI, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore dell’INVALSI, quest’ultima potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’importo complessivo presunto della forniturainiziale garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Fornitore all’istituto garante di una comunicazione dell’INVALSI, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle forme previste prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dall’INVALSI a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dall’Ente stesso relativamente ai singoli incarichi di Fornitura, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, di idonea documenta attestante il buon esito dell’esecuzione. Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato dall’INVALSI con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti, in proporzione del peso dei singoli incarichi di Fornitura regolarmente eseguiti rispetto all’80% (ottanta per cento) del valore della cauzione stessa. 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla Legge 10/06/82, n.348garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 5) Qualora la l’ammontare della cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o polizza assicurativaper qualsiasi altra causa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindicirelativa richiesta effettuata dall’INVALSI. 6) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’INVALSI dichiarerà risolto l’Accordo Quadro e i contratti di Fornitura, ai sensi del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriasuccessivo Articolo 15.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Organizzazione Eventi

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA garanzia dell’esatto adempimento degli impegni contrattuali, nella fase il Concessionario consegnerà, entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione di perfezionamento del contrattoaggiudicazione definitiva, ai sensi dell’artla cauzione definitiva, stabilita in € 44.000,00 al netto degli oneri fiscali. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Tale garanzie avrà durata di anni 1 (uno) e, a costituirealla scadenza, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidovrà essere rinnovata per un ulteriore ogni anno, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, con conseguente consegna all’Azienda Ospedaliera di garanzia valida. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 mediante prestazione di apposita garanzia fideiussoria, a prima richiesta, rilasciata da calcolarsiun Istituto di Credito o da altri Istituti od Aziende autorizzati. In caso di RTI, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della forniturala polizza dovrà essere intestata alla Ditta capogruppo, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348qualità di mandataria del raggruppamento e dovranno essere espressamente indicate e garantite tutte le ditte facenti parte dello stesso. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono Detta fideiussione dovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principaledovrà, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957altresì, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale. Con tale clausola il fidejussore fideiussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda SanitariaOspedaliera, ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni anche in caso di opposizione del soggetto Soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva L’Istituto fideiussore resta vincolata obbligato in solido con il Concessionario fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni ricevimento di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzalettera liberatoria o restituzione della cauzione da parte dell’Azienda Ospedaliera. In caso particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di rescissione penali e pertanto resta espressamente inteso che l’Azienda Ospedaliera ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della stessa entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda Ospedaliera. Il mancato rinnovo della cauzione e/o il mancato reintegro della stessa costituiscono causa di risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita ai sensi del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessosuccessivo articolo 14. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriapolizza dovrà indicare, quale competente per ogni controversia che insorgesse con l’Azienda Oepdaliera, quale Foro esclusivo, il Tribunale di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaPavia.

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Samples: Concessione

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta1. Per la sottoscrizione del contratto l'appaltatore costituisce una garanzia, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163denominata "garanzia definitiva", a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsisua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, nella misura massima del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura2 per cento dell'importo dell’accordo quadro; 2. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, in la garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell’accordo quadro. 3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare nonché per il periodo rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di validità avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. 4. L’Azienda avrà il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per le forniture nel caso di risoluzione del contratto cui disposta in danno dell'esecutore. Potrà altresì incamerare la garanzia si riferisce per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e devono altresì prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 7. La fideiussione garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della garanzia definitiva permane fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione di documento, in originale o la polizza in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa devono chiaramente riportare pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di validità emissione di verifica di conformità e l'assunzione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta carattere di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzadefinitività dei medesimi. 9. In caso di rescissione del contratto raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale responsabilità solidale tra le imprese. 10. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è esclusa la facoltà subordinato ad un miglioramento del prezzo di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso aggiudicazione ovvero delle condizioni di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaesecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. 1 Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e smi per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve costituire una garanzia denominata garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del suddetto decreto, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento dei lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La ditta aggiudicataria cauzione è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, da calcolarsi, nella misura contratto e del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’AdSP può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D. Lgs. 50/2016 e smi per la garanzia provvisoria; 2 L’AdSP ha il periodo diritto di validità valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto cui disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’AdSP può incamerare la garanzia si riferisce per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e devono altresì prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 3 La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’AdSP, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 4 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell’AdSP. 5 La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della stazione appaltantecauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 6 L’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare all’AdSP, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La fideiussione copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa devono chiaramente riportare è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il periodo ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta premio o di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque commissione da parte dell'Appaltatore non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione comporta l'inefficacia della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatorianei confronti dell’AdSP.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi dell’art. 113 103 D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia: • deve essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016; • deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; • deve essere completa di firma del fideiussore; • deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; • deve essere intestata, da calcolarsiquale Ente garantito, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì all’Università; • deve contenere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, co. 2 del codice civile, civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dell’Università; • deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo del certificato di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligaregolare esecuzione, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e o comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni inferiore a dodici mesi dalla data di debito e ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; • deve essere integrata successivamente con i tempi di credito ed ogni altra eventuale pendenzaeventuali sospensioni o proroghe; • deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di rescissione inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; • lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 103 co. 5 del contratto D.Lgs. 50/2016; • l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Università a seguito degli svincoli automatici la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa parte residua della garanzia ancora in essere; • la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e provvisoria da parte dell’Università che aggiudica l’appalto o la conseguente aggiudicazione concessione al concorrente che segue nella graduatoriagraduatoria (art. 103 co. 3 D.Lgs. 50/2016).

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a A garanzia dell’adempimento degli esatti adempimenti degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttiferol’aggiudicatario è obbligato a costituire garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (al netto dell’I.V.A.). In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento rispetto agli importi indicati dal presente disciplinare, valevole la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per tutta la durata del contrattocento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, da calcolarsil’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano eventuali riduzioni della cauzione definitiva, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme se previste dalla Legge 10/06/82legge e sussistendone le condizioni in capo all’aggiudicatario, n.348segnalando in sede di offerta, il possesso del requisito e la normativa di riferimento. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì assicurativa dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima medesima, entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteDirezione dell’Azienda Speciale. L’atto di costituzione della fidejussione dovrà altresì contenere un’espressa disposizione in forza della quale la cauzione sarà tacitamente rinnovata, con l’obbligo dell’impresa di provvedere al pagamento dei premi o commissioni suppletivi, anche oltre il termine di scadenza riportato nell’atto fideiussorio, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni al fideiussore l’originale della polizza, corredato dal benestare allo svincolo da parte della Stazione Appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento definitiva dovrà essere costituita entro quindici giorni dal ricevimento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto comunicazione dell’esito della gara e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione della stipulazione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessocontratto. La mancata costituzione della garanzia determina determinerà la revoca dell’affidamento decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte della stazione appaltante, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Qualora, per ragioni d’urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore è tenuto a documentare l’esistenza della prescritta garanzia al momento della consegna, prima di dare inizio all’esecuzione del servizio. In ogni caso, in difetto di costituzione della garanzia, e fino alla presentazione della documentazione dimostrativa dell’avvenuta costituzione, non potrà procedersi alla consegna del servizio. La cauzione definitiva è prestata a garanzia di ogni adempimento dell’Impresa, nonché per danni di qualunque natura provocati per effetto dell’esercizio della prestazione. Si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto previo accertamento dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni derivanti dal rapporto contrattuale da parte dell’Impresa, anche con riferimento alla conduzione, custodia ed utilizzo dei beni immobili e mobili di proprietà del committente. Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza potrà trattenere sull’ammontare della cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell’Impresa e derivanti dal contratto di appalto. In tal caso l’appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di reintegro. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, l’Azienda Speciale tratterrà, a titolo di penale, e fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, la somma depositata in garanzia ovvero provvederà ad escutere la fideiussione.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Gestore ha costituito una garanzia fideiussoria mediante polizza n. rilasciata da , per l’importo di € (euro /00) resa ai sensi dell’art. dell’articolo 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006, in favore dell’ARDISS. 2. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Gestore nei confronti dell’ARDISS, anche quelli a costituirefronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, a e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ARDISS ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16. 3. La garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) dell’ARDISS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. --------------------- 4. Qualora la l’ammontare della cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o polizza assicurativaper qualsiasi altra causa, le stesseil Gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, notificata a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzamezzo PEC dell’ARDISS.------------------------------------------ 5. In caso di rescissione inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’ARDISS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.------------------------- --Art.15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO-- 1. L’ARDISS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Gestore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli, ai sensi dell’articolo 312, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 72 e seguenti del capitolato tecnico, circa la perfetta osservanza da parte del Gestore di tutte le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, nonché nella normativa di settore, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. 2. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità la ditta aggiudicataria incorre nella perdita risoluzione del deposito cauzionale ed è esclusa contratto, l’ARDISS contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate, affinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a otto giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.-------------------------- 3. Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell’inadempienza) o il Gestore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisse elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, verranno applicate le penali di cui al successivo articolo 16. -------------- 4. Nei casi di particolare grave recidiva, l’ARDISS si riserva la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessorisolvere il contratto. 5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del servizio, mediante verifica a campione sull’organizzazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 svolgimento delle prestazioni oggetto del presente Disciplinare di gara contratto, spetta al Direttore del Servizio competente alla gestione del contratto o ad altri dipendenti da esso delegati.--------------------------------------- 6. Al personale dell’ARDISS incaricato della vigilanza e la conseguente aggiudicazione al concorrente dei controlli è garantito l’accesso alla struttura in qualsiasi momento, senza che segue nella graduatoria.ciò interferisca nello svolgimento delle attività oggetto del contratto.--------------------------------------

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Samples: Servizi Di Ristorazione

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta1. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, nella fase prima della stipula del contratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di perfezionamento del contrattogara, una cauzione definitiva, pari a €…………………….., determinata ai sensi dell’art. 113 del D.LgsD. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163163/2006 e s.m.i.. 2. Ai sensi dell’art. 75, a costituirecomma 3, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidel D. Lgs. 163/2006 e s.m.i., un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la detta cauzione definitiva sia può essere prestata con mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati. 3. La polizza fidejussoria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere fidejussione bancaria deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ; - la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino dell’Università; - una scadenza successiva al termine del rapporto contrattuale e servizio, che sarà restituita indicata con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria; - prevedere una espressa disposizione in forza della quale: a) la suddetta durata, da indicarsi nel contratto di fideiussione, deve essere intesa come durata presuntiva del periodo di tempo occorrente al contraente solo dopo fornitore per ottenere dall’Ente garantito la liquidazione prova della liberazione; b) la prova della liberazione deve consistere nella consegna, da parte del fornitore al proprio istituto garante, di una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito, a svincolo dell’ultimo conto e comunque non prima 20% dell’iniziale importo garantito; c) qualora l’Ente garantito comunichi all’istituto garante entro la data di scadenza presunta del contratto di fideiussione, che siano state definite tutte le ragioni la mancata emissione della dichiarazione finale di debito e conformità del servizio a quanto pattuito dipende da fatto imputabile al fornitore, il contratto di credito ed ogni altra eventuale pendenzafideiussione deve continuare a rimanere in vita, anche oltre la scadenza presunta in esso indicata, con l’obbligo del fornitore di pagamento dei premi o commissioni suppletive, fino al momento in cui lo stesso fornitore consegni al proprio Garante una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito, a svincolo della cauzione emessa dal Garante; - che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università stessa; 4. In caso di rescissione Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionistessa deve essere tempestivamente reintegrata dall’Appaltatore, fatta salva per la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoparte incamerata. 5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione Lo svincolo della cauzione provvisoriadefinitiva sarà effettuato a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito, secondo gli stati di cui al precedente artavanzamento sotto indicati: - decorso il primo anno di esecuzione: 40% dell’iniziale importo garantito; - decorso il secondo anno di esecuzione: 40% dell’iniziale importo garantito; Lo svincolo nei suddetti termini e per le entità anzidette è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento del servizio attestanti l’avvenuta esecuzione. 6. 4 Lo svincolo del presente Disciplinare rimanente 20% dell’iniziale importo garantito sarà effettuato nei quattro mesi successivi alla data della dichiarazione finale di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.regolare esecuzione della fornitura rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Ai fini della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in contratto l’Aggiudicatario dovrà presentare una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione esclusivamente bancaria o polizza assicurativaassicurativa fideiussoria rilasciata da Compagnia assicurativa di comprovata stabilità finanziaria, riconosciuta dalla Stazione Appaltante, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La Stazione appaltante potrà richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente punto si applicheranno le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Codice per la garanzia provvisoria. Aeroporti di Puglia avrà diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il periodo completamento del servizio nel caso di validità risoluzione del contratto cui disposta in danno dell'esecutore, nonché di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione appaltante potrà incamerare la garanzia si riferisce per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e devono altresì prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. La garanzia dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, civile nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione Stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce cauzione resterà vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo comunque oltre 90 giorni dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni data di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione cessazione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacontratto.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento L'operatore economico per la sottoscrizione del contratto, contratto deve costituire una garanzia,ai sensi dell’artdell’art.103 del D.Lgs n.50/2016, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del D.Lgs n.50/2016 pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a L'importo della garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, è indicato nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, in una l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare il periodo nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico. La garanzia cessa di validità avere effetto solo alla data di emissione del contratto certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.Lgs n.50/2016 per la garanzia si riferisce provvisoria. La mancata costituzione della garanzia in questione determina la decadenza dell'affidamento e devono altresì l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'operatore economico può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3. del D.Lgs n.50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione garanzia in oggetto è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato stesso. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la polizza sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'operatore economico o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa devono chiaramente riportare pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di validità emissione del contratto cui la garanzia si riferisce certificato di regolare esecuzione e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta l'assunzione del carattere di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriadefinitività dei medesimi.

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Samples: Accordo Quadro Per Gli Interventi Di Manutenzione

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Tesoriere ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), resa ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsCodice, in favore dell’ASST del Garda La garanzia dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto e dovrà essere rinnovata anno per anno fino alla completa definizione di eventuali controversie pendenti. 12 aprile 2006 n. 163In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, a costituirela garanzia dovrà essere rinnovata, a alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga. E’ facoltà dell'ASST di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia dell’adempimento definitiva per inosservanza degli obblighi assunticontrattuali, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoper eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per la mancata definizione di controversie pendenti, valevole per tutta la durata senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente, dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ASST del Garda. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da calcolarsiparte dell'Appaltatore, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradegli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in una originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. La cauzione definitiva è data a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348obbligazioni medesime e della veridicità di quanto dichiarato dall’Appaltatore nei documenti di gara. Qualora E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, risultasse insufficiente; Per tutto quanto non previsto si applicano le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione disposizioni di cui all’art. 1957, comma 2, 103 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaCodice.

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Samples: Affidamento Del Servizio Di Cassa E Tesoreria

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 Euro = mediante la stipula della polizza fideiussoria n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto _ della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la Detta cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere prevede la rinuncia al beneficio della . Assicurazioni in data _ - Ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. n.50/2016, in presenza di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% la GARANZIA FIDEJUSSORIA è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l’Appaltatore in possesso di certificazione di sistema qualità ISO 9001 ed ISO 14000, può ridurre la garanzia fideiussoria del 50% e di un ulteriore 20%. L'Appaltatore, a garanzia delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, ha costituito dunque una cauzione definitiva pari a preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causadell'Amministrazione. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine garantisce tutti gli obblighi assunti dall’Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere escussa, totalmente o parzialmente, dalla Committente nei casi di applicazione di penali o di risoluzione del rapporto contrattuale contratto, come previsto dagli articoli 8 e 14 che seguono. - La garanzia avrà validità per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessodecorsi detti termini. La mancata costituzione garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della regolare esecuzione dei lavori oggetto del contratto, secondo le modalità previste dall'art.93 comma 5 del D. Lgs. n.50/2016 a cura dell’Appaltatore fino a un massimo dell’80%. Qualora l'ammontare della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriarelativa richiesta effettuata dalla Committente.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi

Cauzione definitiva. L’Appaltatore dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto e a garanzia degli obblighi derivanti da quest’ultimo, una cauzione definitiva in misura fissa pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). La ditta aggiudicataria è tenutaStazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, nella fase per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di perfezionamento quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso d’inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La costituzione della cauzione definitiva potrà avvenire tramite fideiussione bancaria o assicurativa, rilasciata da operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 o del D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 175. La validità della cauzione dovrà perdurare sino allo svincolo da parte della Stazione appaltante, che avverrà a seguito della scadenza del contratto, ai sensi dell’artprevio accertamento dell’insussistenza di pendenze relativamente allo stesso. 113 Resta salvo per la Stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. La fideiussione bancaria o assicurativa dovranno essere redatte in conformità alle sotto indicate modalità: - sottoscrizione del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Legale Rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito), con obbligo di autentica notarile della stessa e specifica indicazione dell'esistenza in capo a costituirechi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, a apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza fideiussoria; - espressa indicazione che “la garanzia dell’adempimento prestata ha efficacia fino all’avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, contrattuali da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto parte della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, Stazione appaltante; - espressa enunciazione di tutte le stesse, devono chiaramente riportare il periodo clausole di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la seguito indicate: - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957principale ai sensi dell’articolo 1944, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività Codice Civile; - assunzione dell’impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l’importo della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, cauzione su semplice richiesta dell’Azienda Sanitariadella Stazione appaltante, ad effettuare il versamento senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa; - inopponibilità alla Stazione appaltante del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale; - indicazione, quale Xxxx competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti della somma richiesta anche Stazione appaltante, dell’Autorità giudiziaria di Trento. Non saranno ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali siano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacarta legale o resa legale.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai 1. Ai sensi dell’art. 113 103, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017, è richiesta una garanzia fideiussoria, a costituiretitolo di cauzione definitiva, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole pari al 10 per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% cento dell’importo complessivo presunto della fornitura, contrattuale qualora: - l’aggiudicazione sia fatta in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo favore di validità del contratto cui un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento,la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; - ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. In caso di riunione di concorrenti si riferisce e devono altresì applica la normativa specifica. 3. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1, prevista con le modalità di cui al comma seguente, deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2comma2, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice asemplice richiesta scritta della stazione appaltante. 4. La fideiussione fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'articolo 107 del D.Lgs. 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il periodo di validità termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere presentata in originale alla Stazione appaltante, prima della formale sottoscrizione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessocontratto. 5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione el’acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte della Stazione appaltante, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 6. La garanzia copre: - gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; - il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della liquidazione finale; 7. La cauzione definitiva è progressivamente svincolata con le modalità del comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017. 8. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai 1. Ai sensi dell’art. 113 103, comma 1, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016, è richiesta una garanzia denominata "garanzia definitiva" a costituirescelta dell’Appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro. 2. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso in misura superiore al 10 %, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; qualora il ribasso sia superiore al 20 %, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. 3. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, da calcolarsi, nella misura contratto e del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare il periodo nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. 4. La garanzia cessa di validità avere effetto solo alla data di emissione del contratto cui certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 5. La stazione appaltante può richiedere all’Appaltatore la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività reintegrazione della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione ove questa sia venuta meno in tutto o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in parte; in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di terzi aventi causaprezzo da corrispondere all'esecutore. 6. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 7. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per opere eseguite pari all’ 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. 8. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni 20 %, cessa di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale avere effetto ed è esclusa la facoltà svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di sollevare eccezioni ed obiezionidiritto, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso senza necessità di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaulteriori atti formali, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriarichieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Dei Dispositivi Antincendio

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase Entro trenta giorni dalla data di perfezionamento del contratto, ai apertura delle offerte l'Istituto provvede a comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto. Ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a Codice l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella definitiva il cui importo è fissato in misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una dell'importo contrattuale delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaopere aggiudicate. In caso di rescissione ribasso d'asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. All’importo della garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’ 93 comma 7 del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed Codice. L'impresa è esclusa la facoltà tenuta a costituire detta cauzione entro 20 giorni dalla data della lettera di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessocomunicazione dell'aggiudicazione definitiva. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte dell'Istituto. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di cui al precedente artavere effetto comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. 4 Il deposito può essere costituito: - mediante fidejussione bancaria o assicurativa concessa quest'ultima esclusivamente da Istituto Assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in vigore, oppure: - in valuta legale mediante versamento presso una delle banche espressamente indicate dall'INPS; la ricevuta di tale versamento sarà considerata probatoria dell'avvenuta costituzione del presente Disciplinare deposito; La polizza fidejussoria costituita per la cauzione definitiva dovrà essere firmata, con firma leggibile munita di gara autentica notarile, dal legale rappresentante della Società fidejubente e recare nel riquadro delle condizioni speciali o in appendice aggiunta le seguenti clausole: "La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di apposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, a giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaDitta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, e dopo l'approvazione del collaudo e dell'accertamento del regolare versamento dei contributi assicurativi.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione pari al 10% dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento della fornitura. AI fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La ditta aggiudicataria è tenutagaranzia fideiussoria, nella in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Committente avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia: per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Committente potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa stessa. Tale fideiussione, una volta terminata la fase di perfezionamento esecuzione della fornitura, deve intendersi ancora valida ed efficace per la copertura delle performance dell’impresa in termini di affidabilità, parametri garantiti, ed eventuali sistemazioni connesse al Make Good. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del contratto, certificato di verifica di conformità. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai sensi dell’artrequisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all'art. 113 106 del D.Lgs. 12 aprile 2006 del 10 settembre 1993, n. 163385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di' rilascio di garanzie e che sono sottoposti a costituirerevisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, a n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa. La garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2secondo comma, del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione Certificato di Verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data del Verbale di accettazione provvisoria della fornitura (PAC). Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di validità avanzamento della fornitura, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del contratto cui garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaè prestata. In caso di rescissione del contratto raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoresponsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare comma determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di gara e offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la conseguente aggiudicazione concessione al concorrente che segue nella graduatoria. ACIAM S.p.A., fermo restando il diritto all’ottenimento del maggior danno, ha diritto a valersi della cauzione anche nei seguenti casi: a) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; b) nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura e dei lavori accessori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ex art. 103 D.lgs 50/2016 a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico, alla conclusione del contratto nei termini e nei modi pro- grammati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia su- periore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La ditta aggiudicataria è tenutacauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarci- mento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nella fase nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di perfezionamento avere effetto solo alla data di emissione del contrattocertificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottempe- ranza, ai sensi dell’artla reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 113 del D.LgsAlla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 12 aprile 2006 n. 163La fideiussione, a costituirescelta dell’appaltatore, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione può essere bancaria o polizza assicurativaassicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D. Lgs. 385/1993, le stesseche svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 58/1999. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, devono chiaramente riportare nei limiti dell'importo massimo garanti- to, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il periodo completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di validità risoluzione del contratto cui disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cau- zione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dal- la inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono in- camerare la garanzia si riferisce per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e devono altresì prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori ad- detti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltan- te, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore de- bitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività nonché l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente artcomma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzio- ne, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. 4 L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del presente Disciplinare certificato di gara collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul- tante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pat- tuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanza- mento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaquale la garanzia è prestata.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaIl Concessionario, nella fase di perfezionamento prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’artè obbligato a costituire una cauzione definitiva, nelle forme previste dagli atti di gara e nel rispetto dell'art. 113 103 del D.LgsD. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole 50/2016. L'importo della cauzione è pari al 10 per cento dell'importo contrattuale: per importo contrattuale si intende l'importo complessivo per tutta la durata del contrattocontratto del contributo corrisposto dall'Amministrazione comunale come risultante dall'offerta. Sono fatte salve le maggiorazioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 come di seguito specificato. La cauzione deve avere durata pari alla durata del contratto e verrà mantenuta fino allo svincolo della stessa da parte dell'Amministrazione comunale. Tale cauzione è presentata a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto pagamento di ogni addebito a carico della fornitura, stessa in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348conseguenza della stipulazione del contratto o della sua esecuzione e risoluzione. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì assicurativa dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima operatività entro 15 (quindici) giorni, a giorni su semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in Nel caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero partecipazione da parte di terzi aventi causaRaggruppamenti di Imprese la cauzione dovrà essere presentata dalla Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. La cauzione definitiva resta vincolata fino verrà reintegrata ogni qual volta l'Amministrazione comunale operi prelevamenti su di essa nei casi previsti dal presente capitolato. Ove tale integrazione non avvenga entro il termine di 15 giorni dalla lettera di comunicazione, l'Amministrazione comunale può provvedere a trattenere la somma direttamente a valere sul contributo da corrispondere al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioniConcessionario, fatta salva la rifusione facoltà per l'Amministrazione comunale di risolvere il contratto per grave inadempimento. Fermo quanto sopra indicato, a norma dell'art. 103 del maggior danno D. Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di deposito insufficiente alla copertura ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso percentuale superiore al 20%. A norma dell'art. 103 del danno stessoD.Lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento dell'esecuzione del contratto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. La mancata costituzione della presente garanzia determina l'annullamento dell'aggiudicazione e/o la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, decadenza dell'affidamento con facoltà per l'Amministrazione di cui al precedente artrichiedere il risarcimento del danno subito. 4 del presente Disciplinare di gara e In tal caso l'Amministrazione aggiudica la conseguente aggiudicazione concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità (o dell'attestazione di regolare esecuzione) secondo le prescrizioni del presente capitolato o al momento dello spirare dei termini previsti per l'approvazione degli atti suddetti.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi dell’art. 113 103 D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo schema tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quali sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, 50/2016 per la garanzia provvisoria; Detta garanzia: • Deve essere prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, un deposito cauzionale definitivo infruttiferononché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, valevole per tutta la durata salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; • Deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; • Deve essere completa di firma del fideiussore; • Deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; • Deve essere intestata all’Università, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì quale Ente garantito; • Deve contenere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, co. 2 del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dell’Università; • Deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni inferiore a 12 mesi dalla data di debito e ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; • Deve essere integrata successivamente con i tempi di credito ed ogni altra eventuale pendenzaeventuali sospensioni o proroghe; • Deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di rescissione inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; • Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall’art. 103 co. 5 del contratto D.Lgs. 50/2016; • L’appaltatore si obbliga a comunicare all’Università a seguito degli svincoli automatici la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione parte residua della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.ancora in essere;

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Samples: Contract for Works

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutal'Aggiudicatario sarà tenuto a prestare, nella fase in sede di perfezionamento stipulazione del contratto, contratto una cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgsd.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto50/2016, da calcolarsiprestarsi mediante polizza fideiussoria, nella misura bancaria, assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, d.lgs. 385/93. La garanzia deve indicare la gara in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce oggetto e devono altresì prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’artall'art. 1957, comma 2, 1957 c.2 del codice civile, civile nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell'Amministrazione aggiudicatrice. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare garanzia copre gli oneri per il periodo di validità mancato incompleto adempimento del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacontratto. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine verrà svincolata nei modi e nei termini di cui all'art. 103 comma del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo d.lgs. 50/2016. Resta salvo per la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni Stazione Appaltante l'esperimento di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaazione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. Nell’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, la Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penali: • In caso di rescissione lavori eseguiti in ritardo rispetto a quanto indicato nel manuale operativo di impianto trasmesso, penale giornaliera di Euro 150,00 (centocinquanta/00) oltre il risarcimento danni di seguito riportato. • L’appaltatore sarà ritenuto responsabile per eventuali danni arrecati per sua imperizia durante l’esecuzione del contratto all’impianto di trattamento del percolato ed alle matrici ambientali interessate ed in questo caso dovrà provvedere a sue spese al ripristino. • L’appaltatore sarà altresì tenuto al pagamento di una penale per ogni giorno di blocco dell’impianto causato da fatti a lui imputabili e pari al costo sostenuto dalla stazione appaltante per lo smaltimento del percolato fuori sito tramite autobotti, con un massimo di 45 €/mc per un massimo di 150 mc/giorno comunque documentato da relative fatture. • Nel caso previsto all’art. 10 la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa stazione appaltante potrà a sua discrezione insindacabile risolvere immediatamente, e senza alcun preavviso, il contratto. Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto l'impresa potrà comunque esprimere proprie giustificazioni per iscritto, che la facoltà Stazione Appaltante controdedurrà. L'assenza di sollevare eccezioni ed obiezionicontro deduzioni da parte della Stazione Appaltante non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, fatta salva la rifusione del maggior danno il che potrà avvenire solo in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriamodo esplicito.

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Samples: Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’articolo 103, Dlg. 50/2016, è tenutarichiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura(dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per servizi eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e devono altresì espressamente l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di servizi da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. L’Istituto garante dovrà esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del Codice Civile. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo cauzione garantisce l’esatto adempimento di validità tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Appaltatore in dipendenza del contratto, salvo restando l’esperimento di ogni altra azione. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, oppure quando la cauzione sia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell’oggetto dell’appalto. Ove l’Appaltatore non provvedesse a tale adeguamento, l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La garanzia si riferisce fideiussoria sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dell’art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta alla restituzione della cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di “pagamento qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Appaltatore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l’aggiudicatario debba rispondere. L’Amministrazione ha diritto di valersi della cauzione per reintegrarsi dei crediti da questa garantiti, in base a semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e L’Appaltatore sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaavvertito con PEC.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Disinfestazione E Derattizzazione

Cauzione definitiva. La ditta Dopo l'aggiudicazione definitiva la Ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163sarà invitata a presentare, a costituiremezzo lettera raccomandata A.R. pena la decadenza dell'aggiudicazione, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntila cauzione definitiva, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradell'importo contrattuale, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoI.V.A. esclusa. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 l’affidamento dell’appalto in favore del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria, nonché l’incameramento della cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario inadempiente. La cauzione dovrà essere corrisposta, a scelta dell'offerente, in contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti, è altresì ammessa la presentazione di assegno circolare, intestato alla Stazione appaltante, riportante la clausola di non trasferibilità. La cauzione può essere inoltre costituita, sempre a scelta dell'offerente, anche mediante fideiussione bancaria, mediante polizza assicurativa fidejussoria ovvero rilasciata da intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D. Lgs. 385\93, che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica, con clausola di pagamento a semplice richiesta. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di cessazione del servizio. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione per l'eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in struttura. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore.

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Samples: Appalto Per Servizi Di Mensa

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contrattoL’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 113 del 103 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/16, a costituireuna cauzione definitiva, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/16. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della fornituracauzione, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82nei limiti dell'importo massimo garantito, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il periodo completamento dei lavori nel caso di validità risoluzione del contratto cui disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia si riferisce per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e devono altresì prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria, a scelta dell'appaltatore, può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la polizza sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa devono chiaramente riportare pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di validità emissione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta certificato di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento collaudo o della somma richiesta anche in verifica di conformità nel caso di opposizione appalti di servizi o forniture e l'assunzione del soggetto aggiudicatario ovvero carattere di terzi aventi causadefinitività dei medesimi. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del rapporto contrattuale Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto dei trasporti e comunque non prima che siano state definite tutte previamente concordato con le ragioni di debito banche e di credito ed ogni altra eventuale pendenzale assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di rescissione del contratto raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaresponsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaL’aggiudicatario, nella fase di perfezionamento prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, è tenuto a costituireprestare, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidi tutti gli oneri ivi derivanti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella una cauzione definitiva in misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto e del punto A.5 del paragrafo 13 del Disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della fornituraserie UNI CEI ISO 9000, in una rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle forme previste dalla Legge 10/06/82norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, n.348ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Qualora la Tale cauzione definitiva sia dovrà essere prestata con fidejussione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stessepresentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, devono chiaramente riportare ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il periodo potere di validità impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del contratto cui la garanzia si riferisce Demanio, e devono altresì espressamente dovrà prevedere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma co 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessodell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione dell’aggiudicazione da parte della cauzione provvisoriaAgenzia, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella in graduatoria., nonché l’acquisizione della cauzione provvisoria di cui sopra. La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati

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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto e pena la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria, è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, tenuto a costituireprestare, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidi tutti gli oneri ivi derivanti, un deposito cauzionale definitivo infruttiferouna cauzione denominata “definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione, valevole per tutta la durata con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del contrattoD. Lgs. 50/2016, da calcolarsi, nella in misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto di aggiudicazione, con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della fornituraserie UNI CEI ISO 9000, in una rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle forme previste dalla Legge 10/06/82norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, n.348ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Qualora la Tale cauzione definitiva sia dovrà essere prestata con fidejussione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stessepresentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, devono chiaramente riportare ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il periodo potere di validità impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del contratto cui la garanzia si riferisce Demanio, e devono altresì espressamente dovrà prevedere la espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma co 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessodell’Agenzia. La mancata costituzione della predetta garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriadell’aggiudicazione da parte dell’Agenzia, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella in graduatoria. La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, il risarcimento dei danni derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati.

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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi dell’art. 113 e per gli effetti dell’articolo 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163Codice, ha costituito a costituirefavore del Committente una garanzia fideiussoria, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntiincondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì quale prevede espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, del codice civilec.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantescritta. 2. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligacauzione, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, pari ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaEuro 3. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine si intende estesa a tutti gli accessori del rapporto contrattuale debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite corretto adempimento di tutte le ragioni obbligazioni del Fornitore. 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di debito penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 3. La predetta cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione delle attività di credito ed cui al Contratto, nel limite massimo dell’80%. 4. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta da parte del Committente. 5. Qualora l'ammontare della predetta cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra eventuale pendenzacasa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Committente. 6. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, il Committente ha facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessodichiarare risolto il Contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.Xxx Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n.7 00145 ROMA SCHEMA DI CONTRATTO PAGINA 19 DI 30 xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx

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Samples: Procedura Aperta Telematica Per l'Affidamento Della Fornitura Del Sistema Informativo Human Capital Management

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria 1. Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, è tenutarichiesta una garanzia fidejussoria, nella fase pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, costituita a mezzo di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con o fidejussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 del D. Lgs. 01.09.1993 n. 385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, le stesseche svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie. 2. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, devono chiaramente riportare la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il periodo dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di validità due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 3. La garanzia fidejussoria dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto cui ed entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante. 4. La mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto determinerà la garanzia si riferisce decadenza dall’aggiudicazione e devono altresì l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante. 5. La polizza dovrà prevedere espressamente prevedere la ed inderogabilmente: a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile; b) la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività Codice Civile; c) l'operatività della garanzia medesima polizza entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante all'istituto garante. 6. La fideiussione garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 7. Qualora la polizza assicurativa devono chiaramente riportare garanzia venisse a scadenza prima della suddetta approvazione del certificato di collaudo, il periodo termine di validità della garanzia stessa dovrà essere prorogato dall’istituto fidejubente, e tale proroga dovrà intervenire almeno cinque giorni prima della data di scadenza della garanzia, pena la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 8. L’istituto fidejubente non potrà invocare mancati pagamenti od una inadempienza del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento garantito da opporre alle richieste della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaStazione Appaltante. 9. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine definitiva, come previsto dall'art 103 comma 1 del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite D.Lgs 50/2016, sta a garanzia dell’adempimento di tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme corrisposte in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione risarcibilità del maggior danno in verso l'esecutore. 10. In particolare, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di deposito insufficiente alla copertura risoluzione del contratto disposta in danno stessodell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 11. Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali danni diretti ed indiretti. 12. Tale cauzione potrà essere ritenuta o incamerata, per quanto occorra, in qualunque momento, senza necessità di procedimento giudiziario o di particolari procedure, con semplice comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante. 13. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente artfidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento lavori nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito ai sensi dell'art. 4 103 comma 5 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaD.Lgs. 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art1. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunticontrattuali, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoil Concessionario è tenuto a costituire, valevole per tutta la durata prima della stipulazione del contrattocontratto di concessione e a pena di decadenza dell’aggiudicazione stessa, da calcolarsiuna cauzione definitiva, nella misura secondo quanto definito dal combinato disposto dalla legge 10 giugno 1982, n. 348 e dall’art. 103 del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituraD. Lgs. 50/2016, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità per un importo pari al 10% del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio valore presunto della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’artconcessione previsto dall’art. 1957, comma 4. 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte del Comune. 3. La garanzia fideiussoria ha durata di tre mesi superiore a quella della concessione e sarà, comunque, svincolata previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e adempimento degli obblighi, al termine della concessione. 4. La cauzione si intenderà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto, compresa la consegna delle banche dati complete e fruibili, e la consegna degli impianti per le affissioni, in piena efficienza e in buono stato di manutenzione. 5. Nel caso il Comune accerti ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale a carico del Concessionario, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio, si può rivalere sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni. 6. Il Concessionario è tenuto, nel termine di 20 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune, al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale. 7. In caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del Concessionario. 8. La garanzia fideiussoria deve essere presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione. 9. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, all’eccezione di cui al precedente artall’art. 4 1957, comma 2 del presente Disciplinare Codice Civile e l’operatività della garanzia entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune e deve essere presentata da istituti di gara e credito o banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del medesimo D. Lgs. n. 385/1993. 10. Resta salvo per il Comune l’espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriacauzione risultasse insufficiente.

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Samples: Concessione Per La Gestione E Riscossione Del Canone Unico Patrimoniale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase Prima della stipula del Contratto il Concessionario di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a ciascun lotto deve costituire, a quale cauzione definitiva, una garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntifideiussoria pari al 10% del valore stimato per il lotto. La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348Concessione. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente L’Istituto garante deve esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione, e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile. Alla cauzione definitiva rilasciata da primari Istituti di Credito, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorniCompagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedeve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La fideiussione o documentazione inerente la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoContratto. La mancata costituzione della garanzia cauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento decadenza dell’aggiudicazione e l’acquisizione l’incameramento della cauzione provvisoriaprovvisoria prestata dal Concessionario in sede di Gara. La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata con A.R. o Pec. Su richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso in cui al precedente artl’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. 4 del presente Disciplinare di gara L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la conseguente aggiudicazione restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al concorrente che segue nella graduatoriaConcessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali il Concessionario debba rispondere.

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Samples: Concessione Del Servizio Stampa E Plottaggio

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a A garanzia dell’adempimento dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata l’aggiudicataria è tenuta a prestare idonea cauzione definitiva prestata ai sensi e conformemente a quanto previsto dall’art. 103 del contratto, da calcolarsiD. Lgs. 50/2016, nella misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornituraconcessione attraverso polizza fideiussoria, in rilasciata da idoneo istituto o altro ente abilitato, o titoli di Stato o contanti, presso la tesoreria dell’Ente. Se l’impresa aggiudicataria è una delle forme ONLUS si applicano le esenzioni previste dalla Legge 10/06/82, n.348dal D.Lgs. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione n. 460/97. La fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere assicurativa deve prevedere: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché ; • l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale. La cauzione sarà progressivamente svincolata a sensi del comma 5, art.103 del D.Lgs 50/2016 nel limite massimo dell’80% e resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo da parte dell’impresa, al personale occupato nel servizio, di cui al presente capitolato. Per il medesimo motivo alla scadenza del contratto si provvederà al pagamento delle fatture dovute a saldo per il servizio, solo dopo la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta positiva verifica della esecuzione di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento adempimento che sarà effettuata dal Responsabile dell’esecuzione ai fini dell’emissione della somma richiesta anche in caso verifica di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaconformità. La cauzione definitiva resta vincolata fino garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il contratto per fatto imputabile al termine concessionario a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni contratto. Resta salvo per l’Amministrazione Comunale l’esperimento di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaazione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. In caso La concessionaria è obbligata a reintegrare la cauzione, di rescissione cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessocontratto. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte dell’Ente, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione il quale aggiudica al concorrente che segue nella graduatoria.. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, si applica quanto previsto dall’ art. 103 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Capitolato Speciale

Cauzione definitiva. 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La ditta aggiudicataria cauzione è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, da calcolarsi, nella misura contratto e del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Decreto Legislativo n.50/2016, per la garanzia provvisoria; 2. Le stazioni appaltanti hanno il periodo diritto di validità valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto cui disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia si riferisce per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e devono altresì prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Decreto legislativo n.50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 5. La fideiussione garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa devono chiaramente riportare è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il periodo ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di validità premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo n.50/2016, il titolare del contratto cui per la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la clausola cosiddetta di “previsione del pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligain favore del committente non appena questi lo richieda, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di opposizione qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del soggetto aggiudicatario ovvero valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di terzi aventi causaproporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. La cauzione definitiva resta vincolata fino L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al termine presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del rapporto contrattuale certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e sarà restituita per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e comunque non prima che siano state definite tutte dei trasporti e previamente concordato con le ragioni di debito banche e di credito ed ogni altra eventuale pendenzale assicurazioni o loro rappresentanze. 10. In caso di rescissione del contratto raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale responsabilità solidale tra le imprese. 11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è esclusa la facoltà subordinato ad un miglioramento del prezzo di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaaggiudicazione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta1. Con la stipula della Convenzione ed a garanzia degli obblighi assunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, nella fase il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data dalla avente n. di perfezionamento del contratto, importo pari ad Euro = ( /00) eventualmente incrementata ai sensi dell’artdel D. Lgs. 113 n. 50 del D.Lgs2016 art. 12 aprile 2006 n. 163103 (al netto degli oneri fiscali). 2. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, a costituirecomma 7, a per la garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole provvisoria. 3. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da esso derivanti. In caso di risoluzione del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche Fornitura in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacorso emessi dalle Amministrazioni contraenti. 4. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine si intende estesa a tutti gli accessori del rapporto contrattuale debito principale ed è prestata a garanzia dell’aedesmapimtetntoo di teutte cleoobrbrligeaztionti doel Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. i1si9ng3ol8i OrdCinoatidvi .di Civ. Fornitura ricevuti. 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione resdtai pen espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti/l’Ag, efenrmzo ireastando quanto previsto nel precedheannnotdeirittoadirritvailercsiodilreottame“ntPe esunllaaclauizio”n,e per l’appliceapzenialoi. ne dell 6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, la garanzia sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamentzioone, dneel llimlite’meassseimco udel 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono all’Agenzia documenti attestanetllei l’a prestazioni, di norma semestralmente, e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’OrdiFonrnaitutraievmoessod, iapposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 8. Qualora l’maomntare della cauzione definitiva si ridu per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Age.nzia 9. In caso di rescissione del contratto inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltiàvamdeintdeiclh’iOarrdairne Fornitura e/o la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaConvenzione.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Trasmissione Dati E Voce

Cauzione definitiva. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 alla firma dell’Accordo Quadro, l’Assuntore aggiudicatario è obbligato a costituire una garanzia fidejussoria del 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% qualora sussistano le condizioni previste dall’ l’art.93, comma 7, del D.Lgs. 50/2016. La ditta aggiudicataria mancata costituzione della suddetta cauzione determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, senza che l’Assuntore abbia nulla a pretendere in conseguenza, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione – che dovrà prestarsi attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa, nell’osservanza delle leggi vigenti, da primari Istituti di credito od Imprese di Assicurazioni – coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell’Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del recupero di maggiori somme che la Stazione Appaltante abbia eventualmente erogato in più durante l’appalto, del recupero di eventuali acquisti che la Stazione Appaltante abbia eseguito in sostituzione di quelli non operati dall’Assuntore e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall’Assuntore, fatto salvo il recupero per altre vie di quanto eccedente l’importo della cauzione stessa. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o di Contratto Applicativo disposta in danno dell’Assuntore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Assuntore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Qualora la Stazione Appaltante intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte, l’Assuntore è tenuta, nella fase obbligato ad integrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione in tal senso da parte della Stazione Appaltante. La mancata reintegrazione è causa di perfezionamento risoluzione del contratto. La cauzione definitiva, sulla quale non saranno corrisposti interessi e che cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, sarà progressivamente e automaticamente svincolata, ai sensi dell’art. 113 103, comma 5, del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituraD.Lgs.50/2016, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82rapporto all’avanzamento dell’esecuzione attestato dagli stati d’avanzamento emessi o altro analogo documento. L’ammontare residuo sarà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e quindi solo dopo il completo adempimento da parte dell’Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì definitiva, dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaStazione Appaltante.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Edili

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, è tenutarichiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del pari al 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura(dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, n.348l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. Qualora la Alla cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o polizza assicurativaIntermediari Finanziari autorizzati, le stessedeve essere allegata una autodichiarazione accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, devono chiaramente riportare ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il periodo potere di validità firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del contratto cui la garanzia si riferisce 20 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principalel’estinzione avvengono di diritto, la rinuncia all’eccezione senza necessità di cui all’artulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività L’Amministrazione può avvalersi della garanzia medesima entro 15 (quindici) giornifideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteseguito di lavori da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione L’incameramento della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaavviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria L’Appaltatore è tenuta, nella fase obbligato a costituire a titolo di perfezionamento del contrattocauzione definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata . Qualora i lavori oggetto del contratto, da calcolarsi, nella misura del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% dell’importo complessivo presunto (dieci per cento), la garanzia fidejussoria e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. In caso di mancata costituzione della fornituragaranzia, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82l’Amministrazione procederà alla revoca dell’affidamento e all’incameramento della cauzione provvisoria, n.348nonché all’aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria come previsto dal menzionato art. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione 113 del D.Lgs. n. 163/2006. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo assicurativa di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì ai commi precedenti dovrà prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltanteStazione Appaltante. Approvato il certificato di collaudo/regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazio- ni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto uni- laterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La fideiussione garanzia deve essere tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incame- rata, parzialmente o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligatotalmente, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche dall’Amministrazione; in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero variazioni al contratto per effetto di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo successivi atti di sottomissione, la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno medesima garanzia può essere ridotta in caso di deposito insufficiente riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, concorrenza di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaun quinto dell’importo originario.

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Samples: Capitolato Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento A garanzia del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento pieno e regolare svolgimento degli obblighi assuntiche con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore si assume, lo stesso è obbligato a costituire un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole pari al 10 per tutta la durata del contratto, cento dell’importo contrattuale da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348costituirsi mediante fidejussione di primario istituto bancario o polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo assicurativa di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì al comma 1 deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, 2 del codice civileCodice Civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia definitiva fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del contratto committente, con la ditta aggiudicataria incorre nella perdita sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di avanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del deposito cauzionale ed garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoprestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell’affidamento dell'affidamento e l’acquisizione l'acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte della stazione appaltante, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo al termine del servizio. Si richiama integralmente quanto contenuto all’art. 123 del D.P.R. 207/2010.

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Samples: Servizi Di Igiene Ambientale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituireL’Associazione concessionaria, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntie degli oneri riconducibili al presente contratto di servizi, un deposito cauzionale definitivo infruttiferodeve prestare una cauzione, valevole pari ad € 20.000,00, costituendola mediante fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, senza l’obbligo di preventiva escussione del debitore principale e con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Tale fideiussione deve essere consegnata al Comune di Castelnuovo Rangone entro e non oltre il termine di consegna delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature. Qualora, per tutta qualsiasi motivo, durante la durata vigenza del contrattocontratto di servizi, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto non fosse possibile ottenere il rinnovo della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, il concessionario è tenuto a provvedere immediatamente a costituire direttamente il deposito cauzionale per il medesimo importo di € 20.000,00, mediante versamento in denaro o titoli di Stato o garantiti dallo Stato. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni della convenzione di concessione, del risarcimento di danni derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, devono chiaramente riportare il periodo nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del concessionario inadempiente e di validità del contratto cui maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. Se la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere cauzione definitiva è stata costituita con deposito di titoli, l'Amministrazione può, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. L’Associazione concessionaria è obbligato a reintegrare immediatamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione cauzione di cui all’art. 1957l'Amministrazione abbia dovuto valersi, comma 2in tutto o in parte, del codice civile, nonché l’operatività durante la durata della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaconvenzione. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà restituita svincolata subordinatamente alla intervenuta consegna delle strutture sportive, al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni risarcimento da parte del concessionario di debito e eventuali danni ed ammanchi, all'effettuato pagamento a saldo dei canoni di credito concessione da parte del concessionario, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del concessionario stesso di eventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaconcessionario.

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Samples: Service Contract

Cauzione definitiva. La A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento prima della stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, la stessa è tenuta a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura prestare idonea cauzione in ragione del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348del valore dell'appalto al netto dell'IVA. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente assicurativa dovrà prevedere la espressamente: - La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la ; - La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, 1957 comma 2, del codice civile, nonché l’operatività 2 C.C.; - L’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, gg. a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore di documento in originale o copia autenticata, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito sarà svincolato secondo la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità normativa vigente. Il mancato svincolo nei 15gg. dalla consegna della documentazione costituirà inadempimento del contratto cui garante nei confronti dell’impresa per la quale la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stessoprestata. La mancata costituzione costituzione, nei termini indicati dalla stazione appaltante della garanzia determina in questione determinerà la revoca dell’affidamento e l’acquisizione da parte della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione stazione appaltante che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza del contratto. La stazione appaltante potrà in ogni caso rivalersi sui crediti e sulla cauzione prestata dalla ditta appaltatrice per ottenere il rimborso delle spese e la refusione di eventuali danni. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i Per fruire di xxxx beneficio, la ditta dovrà documentare il possesso del requisito in sede di stipulazione del contratto. La cauzione potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.v. 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Prima della stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a Contratto il Concessionario deve costituire, quale cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntifavore dell’Amministrazione per l’importo di Euro 212.700,00. Il documento di cauzione deve essere prodotto dal Concessionario alla stipula del Contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di Gara. La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di inizio della Concessione e validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348dello stesso. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere La fideiussione deve esplicitamente prevedere: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale; ▪ la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione; ▪ la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civileCodice Civile; ▪ l’indicazione dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma quale beneficiario o soggetto garantito. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorniCompagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione deve essere allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causacauzione. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite garantisce l’adempimento di tutte le ragioni di debito obbligazioni del Contratto e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezionil’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario per danni superiori al valore garantito. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata AR o PEC (Posta Elettronica Certificata). Su richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la rifusione cauzione, nel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del maggior danno in Contratto. Nel caso di deposito insufficiente alla copertura mancato reintegro della cauzione definitiva da parte del danno stessoConcessionario l’Amministrazione può dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno. La mancata costituzione cauzione è svincolata dopo la riconsegna della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente artpostazione da parte del Concessionario. 4 del presente Disciplinare di gara L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la conseguente aggiudicazione restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al concorrente che segue nella graduatoriaConcessionario, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali il Concessionario stesso debba rispondere.

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Samples: Concessione Servizio Di Intermediazione Immobiliare

Cauzione definitiva. 3) Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi incarichi di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a favore dell’INVALSI rilasciata da , polizza n. 4) La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, garanzia opera nei confronti dell’INVALSI a costituire, a far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 5) La garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole opera per tutta la durata del contrattodell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura, da calcolarsie comunque, nella misura del 10sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti incarichi di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’INVALSI, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore dell’INVALSI, quest’ultima potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’importo complessivo presunto della forniturainiziale garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del Fornitore all’istituto garante di una comunicazione dell’INVALSI, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle forme previste prestazioni contrattuali. Detta ultima comunicazione verrà emessa dall’INVALSI a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dall’Ente stesso relativamente ai singoli incarichi di Fornitura, ovvero, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, di idonea documenta attestante il buon esito dell’esecuzione. Resta fermo che lo svincolo progressivo della cauzione potrà essere effettuato dall’INVALSI con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti, in proporzione del peso dei singoli incarichi di Fornitura regolarmente eseguiti rispetto all’80% (ottanta per cento) del valore della cauzione stessa. 6) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla Legge 10/06/82, n.348garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. 50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 7) Qualora la l’ammontare della cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o polizza assicurativaper qualsiasi altra causa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice relativa richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. effettuata dall’INVALSI. 8) In caso di rescissione inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’INVALSI dichiarerà risolto l’Accordo Quadro e i contratti di Fornitura, ai sensi del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriasuccessivo Articolo 15.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Di Cancelleria

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsCodice, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del Codice, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale. 12 aprile 2006 n. 163Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, a costituire, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, di tutte le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità obbligazioni del contratto cui la e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia si riferisce del rimborso delle somme che il comune avesse sostenuto o da sostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civiledei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché l’operatività a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorniliquidazione finale, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o salva comunque la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in caso di deposito insufficiente alla copertura tutto o in parte. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del danno stessoCodice. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriadell’aggiudicazione da parte del comune, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue nella in graduatoria. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 4 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 aprile 2006 50/2016 l'Appaltatore è obbligato a costituire una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo Schema Tipo del Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 163123 pari al 10% dell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, a costituirela garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia: - deve essere prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, un deposito cauzionale definitivo infruttiferononché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, valevole per tutta la durata salvo comunque il risarcimento del maggior danno. - si applica l’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016; - deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; - deve essere completa di firma del fideiussore; - deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; - deve essere intestata, da calcolarsiquale Ente garantito, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì al Policlinico S. Orsola; - deve contenere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; la rinuncia all’eccezione di cui all’art. all’articolo 1957, comma 2, co. 2 del codice civile, civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione dell’Azienda; - deve avere validità fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo del certificato di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligaregolare esecuzione, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e o comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni inferiore a dodici mesi dalla data di debito e ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; - deve essere integrata successivamente con i tempi di credito ed ogni altra eventuale pendenzaeventuali sospensioni o proroghe; - deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di rescissione inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore; - lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 103 co. 5 del contratto D.Lgs. 50/2016; - l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Azienda a seguito degli svincoli automatici la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa parte residua della garanzia ancora in essere; - la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e provvisoria da parte dell’Amministrazione che aggiudica l’appalto o la conseguente aggiudicazione concessione al concorrente che segue nella graduatoriagraduatoria (art. 103 co. 3 del D.Lgs. 50/2016).

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Samples: Contratto Di Servizio

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento Con la stipula del contratto, ai sensi dell’art. 113 il Concessionario costituisce una cauzione definitiva in favore del D.Lgs. 12 aprile 2006 Parco dei Colli di Bergamo di importo pari al 10% del valore stimato contrattuale, pari a € , ( / ) con polizza fideiussoria n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole con la via in data La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata del suddetto contratto. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, da calcolarsied è prestata a garanzia dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, nella misura anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Parco dei Colli di Bergamo, fermo restando quanto previsto nell’art….“Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La garanzia opera per tutta la durata del 10% dell’importo complessivo presunto contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del Parco dei Colli di Bergamo verso il Concessionario, a seguito della fornitura, piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348forma scritta dal Parco dei Colli di Bergamo. Qualora la l’ammontare della cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o polizza assicurativaper qualsiasi altra causa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice giorni dal ricevimento della relativa richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo effettuata da parte del Parco dei Colli di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaBergamo. In caso di rescissione sospensione, cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento, subentro, recesso, fallimento, liquidazione ed altre casistiche, il Parco dei Colli di Bergamo avrà diritto di incamerare la cauzione definitiva e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione Concessionario per il risarcimento del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriadanno.

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Samples: Contratto Di Concessione

Cauzione definitiva. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti è richiesta una garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo quadriennale garantito di cui all’Art. 3; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La ditta aggiudicataria garanzia fideiussoria è tenutaprestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicurativa, nella fase in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 con particolare riguardo alle prescrizioni di perfezionamento cui all’articolo 103, del Codice dei contratti. La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica, con durata non inferiore a sei mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori. Approvato il certificato di collaudo ovvero il certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai sensi dell’artrisultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a La garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituralegale di cui sopra qualora, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82corso d’opera, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria stata incamerata, parzialmente o polizza assicurativatotalmente, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche dall’Amministrazione; in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero variazioni al contratto per effetto di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo successivi atti di sottomissione, la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno medesima garanzia può essere ridotta in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento riduzione degli importi quadriennali garantiti e l’acquisizione della cauzione provvisoria, integrata in caso di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare aumento per lavori specifici di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriamanutenzione straordinaria.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Stradale E Infrastrutturale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaAi sensi dell’articolo 103, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’artcomma 1 della D. Lgs. 113 50/2016 così come modificato dall’art. 67 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16356/2017, è richiesta una garanzia fideiussoria, a costituiretitolo di cauzione definitiva, pari al 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituraun’impresa di assicurazione, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione conformità allo schema tipo di cui all’art. 1957103 comma 9 del D. X.xx 50/2016 e art. 67 D.Lgs 56/2017, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 103, comma 24 della D.Lgs. 50/2016. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del codice civile80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, nonché l’operatività senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l’avvenuta esecuzione. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 per cento, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia medesima entro 15 (quindici) giornifideiussoria, a semplice richiesta scritta parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della stazione appaltanteliquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La fideiussione garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbligatotalmente, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche dalla Stazione appaltante; in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero variazioni al contratto per effetto di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo successivi atti di sottomissione, la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno medesima garanzia può essere ridotta in caso di deposito insufficiente riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, concorrenza di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaun quinto dell’importo originario.

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Samples: Construction Contract

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaL’Aggiudicatario, nella fase così come il singolo soggetto in graduatoria che accetterà di perfezionamento del contrattointervenire alle condizioni di cui al paragrafo 2, dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 113 103 del D.LgsD. Lgs 50/2016, pena la decadenza dell'affidamento, alla costituzione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 12 aprile 2006 n. 16393 “Garanzie per la partecipazione alla procedura” del D. Lgs 50/2016. La garanzia tra l’altro, oltre a costituirequanto previsto dall’articolo 103, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì dovrà contenere espressamente prevedere la rinuncia da parte del fidejussore ad opporre le eccezioni spettanti al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione principale di cui all’art. 19571945 cc. Fermo restando quando sopra specificato, ai sensi di quanto previsto dall’art. 103, comma 27, del codice civileD. Lgs 50/2016, nonché l’operatività nel caso di lavori, l'esecutore è obbligato a costituire e consegnare a LepidaSpA almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, per l’intero importo del contratto, che copra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La polizza di cui sopra deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a euro 5.000.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta nei confronti della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi dell’artdell’ art. 113 del 103 D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 16350/2016 e s.m.i, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituirecostituire una garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, commi 2 e 3, pari al 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidi tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, un deposito cauzionale definitivo infruttiferononché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, valevole salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per tutta la durata garanzia provvisoria. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contrattocontratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da calcolarsiparte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella misura graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. Qualora 235 del DPR 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione definitiva sia venga prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì fideiussione questa deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale ex art. 1944 c.c. e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell’Amministrazione. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo presentazione della cauzione non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di validità provvedere all’integrale risarcimento del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche se superiore all’importo della cauzione. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in Nel caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero associazioni temporanee di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo impresa orizzontali, la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione riduzione della cauzione provvisoria, di cui al precedente artcomma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. 4 Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del presente Disciplinare di gara e beneficio solo le imprese certificate per la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaquota ad esse riferita (cfr. deliberazione AVCP 101/2007).

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai Ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 D.L.vo n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata 163/2006 al momento della stipulazione del contratto, da calcolarsi, l’appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento dell’importo netto dell’appalto; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% dell’importo complessivo presunto della forniturala garanzia fiediussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; nel caso di aggiudicazione dei lavori con ribasso d’asta superiore al 20 per cento, la garanzia fidejussoria deve essere aumentata di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale garanzia può essere prestata in numerario, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo assicurativa rilasciata da impresa di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà essere espressamente prevedere prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, principale e la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima sua operatività entro 15 (quindici) giorni, quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoriaprovvisoria da parte della Stazione Appaltante, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La Stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione anche per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione. La suddetta garanzia è fissata per l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del credito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Resta, comunque, salva la facoltà della stazione appaltante di rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con deposito di titoli, la stazione appaltante dovrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente La garanzia cessa di avere effetto soltanto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. La garanzia sarà comunque incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento 1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell’artdell'art. 113 103 del D.LgsD.Lgs 50/2016, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, di servizi e di forniture. 12 aprile 2006 n. 163Nel caso di procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, a costituirel'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento degli obblighi assuntidell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 per la garanzia provvisoria. 2. Vengono esonerati dalla produzione dell'impegno di un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto fidejussore al rilascio della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria le microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti o polizza assicurativaconsorzi costituiti esclusivamente dalle stesse. 3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, le stessenei limiti dell'importo massimo garantito, devono chiaramente riportare per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il periodo completamento dei lavori nel caso di validità risoluzione del contratto cui disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia si riferisce per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e devono altresì prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione all'eccezione di cui all’art. all'articolo 1957, comma 2secondo comma, del codice civile, nonché l’operatività l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 6. La fideiussione garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la polizza sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa devono chiaramente riportare pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di validità emissione del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta certificato di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento collaudo o della somma richiesta anche in verifica di conformità nel caso di opposizione appalti di servizi o forniture e l'assunzione del soggetto aggiudicatario ovvero carattere di terzi aventi causadefinitività dei medesimi. 8. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del rapporto contrattuale Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto dei trasporti e comunque non prima che siano state definite tutte previamente concordato con le ragioni di debito banche e di credito ed ogni altra eventuale pendenzale assicurazioni o loro rappresentanze. 9. In caso di rescissione del contratto raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale responsabilità solidale tra le imprese. 10. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è esclusa la facoltà subordinato ad un miglioramento del prezzo di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in aggiudicazione. 11. In caso di deposito insufficiente alla copertura raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriaCodice dei contratti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art1. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a A garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttiferononché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento dei servizi in oggetto, valevole per tutta la durata l’aggiudicatario è tenuto, prima della stipulazione del contratto, da calcolarsia costituire una cauzione definitiva, nella misura secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo complessivo presunto contrattuale, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. 2. La mancata costituzione della fornituragaranzia determina la decadenza dell’affidamento, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, n.348che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria. 3. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con Tale garanzia dovrà essere resa mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa o polizza rilasciata da intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, le stesseescutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 4. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del servizio oggetto di affidamento, devono chiaramente riportare il periodo maggiorata di validità 6 (sei) mesi; essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto cui contratto. 5. La fidejussione bancaria o la garanzia si riferisce e devono altresì polizza assicurativa deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civilecivile e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione comunale. 6. La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità. 7. Nel caso in cui, nonché l’operatività al termine della concessione, ci dovessero essere attività residue da svolgere riferibili ad annualità precedenti, il Concessionario potrà chiedere la riduzione della cauzione, da riquantificarsi nel 10 per cento del valore residuale del contratto. 8. Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 9. La cauzione è prestata a garanzia medesima dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, salvo il maggior danno. 10. L’aggiudicatario, entro il termine di 15 (quindici) giornigiorni dalla data di notifica di apposito invito, a semplice richiesta scritta è tenuto al reintegro della stazione appaltante. La fideiussione cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche totalmente incamerata dal Comune; in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa mancato reintegro il Comune, previa messa in mora dell’aggiudicatario, avrà la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno recedere dal contratto per colpa dell’aggiudicatario stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta1. Con la stipula del contratto ed a garanzia degli obblighi assunti dal Fornitore, nella fase di perfezionamento il Fornitore medesimo ha prestato la garanzia definitiva pari al % dell’importo complessivo (€ oltre IVA) (al netto degli oneri fiscali), decurtato del contratto%, ai sensi dell’art. 113 103 del D.Lgs. 12 18 aprile 2006 2016, n. 16350, (cauzione costituita da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx della Stazione appaltante per un importo pari a costituire€ ovvero Garanzia Fideiussoria stipulata con la Banca in , polizza n. il per un importo pari a € 2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'appalto. 3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’adempimento degli dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi assuntispecifici assunti dal Fornitore, un deposito cauzionale definitivo infruttiferoanche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, valevole pertanto, resta espressamente inteso che la Azienda Ospedaliera, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 5. La garanzia prestata opera nei confronti della Azienda Ospedaliera a far data dalla sottoscrizione della presente scrittura privata; 6. La garanzia opera per tutta la durata del contratto, da calcolarsie, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Atto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della fornituraAzienda Ospedaliera verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, e decorsi i termini di prestazione dei servizi connessi alle forniture. 7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348forma scritta dall’Azienda Ospedaliera. 8. Qualora la l’ammontare della cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o polizza assicurativaper qualsiasi altra causa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio 10 (dieci) giorni dal ricevimento della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice relativa richiesta scritta della stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta effettuata da parte dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causaOspedaliera. 9. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni dovrà essere ricostituita proporzionalmente in caso di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzaproroga della presente scrittura privata. 10. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo, l’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice ha facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva dichiarare risolta la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria, di cui al precedente art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.scrittura privata;

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Samples: Supply Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenutaA garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del presente accordo quadro, nella fase di perfezionamento del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a l’Appaltatore deve costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunticome indicato nel disciplinare di gara, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornituradell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348incrementato ai sensi dell’art.113 del D.lgs. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con 163/06. Si applica l’art. 75 comma 7 del D.lgs.163/06. Detto deposito cauzionale può essere prestato: - mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati; - mediante fidejussione rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all'art. 107 del D.Lgs. n. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; La polizza assicurativa, le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui fidejussoria o la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere fidejussione deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, ; - la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, all’art.1957 comma 2, 2 del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima ; - la sua operatività entro 15 (quindici) giorni, giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedell'Università; - che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo Si precisa che tale indicazione dovrà essere espressamente riportata sulla garanzia poiché l’art. 25 del Codice di validità del contratto cui la garanzia procedura civile si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con l’Università non rientra in tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzafattispecie. In caso di rescissione incameramento parziale o totale del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà deposito, l’Appaltatore deve provvedere entro il termine di sollevare eccezioni ed obiezioni10 giorni dall’effettuazione della trattenuta sulla garanzia, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso al reintegro della stessa per una somma di deposito insufficiente alla copertura del danno stessopari importo. La mancata costituzione garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della fornitura nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo della restante percentuale (25%) della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione definitiva sarà effettuato nei tre mesi successivi alla data della cauzione provvisoriadichiarazione di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dai Direttori dell’esecuzione della fornitura. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell’Appaltatore, di cui al precedente art. 4 ivi compresi quelli nei confronti del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoriapersonale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Chimici E Articoli Da Laboratorio

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è tenuta1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi a proprio carico, nella fase di perfezionamento il Concessionario deve costituire, preliminarmente alla stipulazione del contratto, ai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo complessivo presunto della fornitura, in una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, n.348. Qualora la cauzione definitiva sia prestata con fidejussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa dell'importo di € 3.000,00 (tremila/00 euro), le stessea titolo di cauzione definitiva, devono chiaramente riportare a garanzia dell’esatto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dal presente disciplinare, dell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il periodo Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di validità inadempimenti contrattuali o di cattiva esecuzione del contratto servizio da parte del Concessionario. 2. La garanzia deve essere costituita in forma di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui la garanzia si riferisce all’art. 107 del D. Lgs. 1/9/1993 n. 385, e devono altresì deve prevedere espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltantedel Comune. 3. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità garanzia dovrà essere operante per almeno sei mesi successivi alla scadenza del contratto e potrà essere svincolata dopo l’accertamento delle condizioni previste per la riconsegna dell’impianto sportivo ed attestazione, da parte del Dirigente competente, della regolarità della gestione. 4. Il Comune può rivalersi sulla garanzia di cui la garanzia si riferisce al presente articolo: a) a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d’ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del Concessionario o per il completamento delle opere poste a carico del Concessionario; b) nei casi di inesatto adempimento degli obblighi di concessione; c) a risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento del Concessionario; d) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti, nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di “pagamento esecuzione della concessione; e) a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della somma richiesta anche copertura di danni comunque emergenti in caso corso di opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenzagestione. 5. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di sollevare eccezioni ed obiezioniincameramento parziale, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla copertura del danno stesso. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione l’ammontare della cauzione provvisoriadeve essere reintegrato, di cui al precedente artpena la risoluzione della concessione nei modi e nelle forme previste dall’art. 4 del presente Disciplinare di gara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria25.

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Samples: Concessione in Gestione Impianto Sportivo