Common use of Cauzione definitiva Clause in Contracts

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.

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Samples: Contract for Maintenance Services, Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione L’impresa invitata nel formulare l’offerta deve considerare che in caso di aggiudicazione del presente servizio, dovrà presentare per la sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a apposita garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentefideiussoria ai sensi dell’art.103 del D.Lgs 50/2016. Tale Detta cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di a mezzo fideiussione bancaria o ovvero polizza assicurativafideiussoria assicurativa e dovrà: • essere prodotta obbligatoriamente in originale con espressa menzione dell’oggetto; • riportare l’espressa dichiarazione che l’Istituto si obbliga a versare all’Agenzia la somma garantita a semplice richiesta della stessa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia rinunciando al beneficio della preventiva escussione di cui all’art. 1944 ed alla decadenza di cui all’art. 1957 del debitore principale Codice Civile e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattodell’Agenzia. La cauzione sta dovrà essere prestata a garanzia dell'adempimento mezzo di fideiussione bancaria o assicurativa o rilasciata da intermediari finanziari preventivamente autorizzati dalla Banca d’Italia, iscritti negli appositi elenchi consultabili sul sito internet della Banca d’Italia, corredata da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio. La cauzione definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal del contratto, del il risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliarinonché il rimborso delle somme eventualmente sostenute dall’Agenzia in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. L’Aggiudicatario è obbligato a reintegrare immediatamente (e, comunque, nel caso che termine di giorni quindici dalla data di ricevimento della comunicazione) la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzedi cui la Stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento dannivigenza contrattuale. La cauzione resta vincolata per tutta la vigenza del contratto e sarà svincolata entro due mesi dalla scadenza del medesimo subordinatamente alla fine verifica della regolarità del contratto servizio svolto e dell’ottemperanza a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPStutti gli adempimenti ed obblighi contrattuali. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dall’affidamento nei confronti dell’aggiudicatario, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionefermo restando il risarcimento dei danni nei confronti dell’Agenzia.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Prima della stipulazione stipula del contratto, il concessionario è tenuto alla costituzione di una cauzione definitiva, definitiva pari al 10% dell’importo contrattualea € 8.000,00 (diconsi ottomila) – da costituirsi mediante deposito della somma presso il Tesoriere Comunale, a garanzia dell’esatto svolgimento copertura degli obblighi contrattualiderivanti dalla presente concessione, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussioneivi compreso il pagamento del canone concessorio, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale nonché la mancata realizzazione delle opere di cui all’articolo 107 al successivo art. 20 del D.Lgspresente atto. 1° settembre 1993 n. 385Da detta cauzione l’Ente concedente preleverà l’ammontare delle penalità eventualmente dovute dal Concessionario per inadempienze agli obblighi previsti dal presente capitolato. Nel Il Concessionario dovrà reintegrare la cauzione con le somme prelevate entro 30 gg. dalla comunicazione scritta da parte del Concedente, pena la decadenza dalla concessione. E’ fatta salva ogni altra azione risarcitoria anche ad avvenuto incameramento della cauzione. In caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativaincameramento della cauzione il Concessionario è tenuto a ricostituirla, l’atto dovrà contenere espressamente salvo che ad esso non consegua la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattorapporto di concessione. La cauzione sta come sopra costituita verrà svincolata come segue: - per € 3.000,00 (tremila) dopo i primi 12 mesi, ove il concessionario abbia adempiuto a garanzia dell'adempimento di quanto previsto dal successivo art. 19 in merito alla realizzazione della Club house; - per ulteriori € 2.000,00 (duemila) dopo i primi 24 mesi, ove il concessionario abbia adempiuto a quanto previsto dal successivo art. 19 in merito alla realizzazione delle tribune mobili; - per i restanti € 3.000,00 (tremila) alla scadenza della concessione, previa verifica che siano state liquidate le ultime spese e definite tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati eventuali controversie che siano in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficientecorso tra le parti. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento Lo svincolo della cauzione per il quale l’Appaltatoreviene effettuato a cura del Concedente, ora per alloraprevia acquisizione di idonea dichiarazione del Concessionario, presta il consenso salvo il diritto da cui risulti che lo stesso non ha altro a pretendere dal Concedente in dipendenza della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneconcessione.

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Samples: Capitolato d'Onere, Capitolato d'Onere

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Prima della stipulazione sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura secondo le misure e nei modi stabiliti dalla normativa vigentele modalità previste dall’art.103 del Codice. Tale Detta cauzione potrà essere prestata da fidejussione, costituita da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, l’atto assicurativa e dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al del beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Repub- blica Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Esso deve essereIn caso di decadenza dell’appaltatore, pertantoo di inadempienza, reintegrato qualora o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la Procura Generale stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della Repubblica cauzione prestata, salva l’azione di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha Resta salvo per la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che in cui la cauzione risultasse dovesse risultare insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica in caso di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danniaumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione sarà resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla fine scadenza del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva contratto, previa acquisizione del modello DURC da parte degli enti prepo- sti (INPSassicurativi, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionedal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Assistenza, Servizio Di Manutenzione E Supporto Software

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Prima della stipulazione sottoscrizione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo l’Appaltatore presenta la garanzia definitiva da calcolare sull’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura secondo le misure e nei modi stabiliti dalla normativa vigentele modalità previste dall’art.103 del Codice. Tale Detta cauzione potrà essere prestata da fidejussione, costituita da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione fideiussoria bancaria o polizza assicurativa, l’atto assicurativa e dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al del beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957, c.2 del c.c. e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale Stazione Appaltante. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Repub- blica Stazione Appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Esso deve essereIn caso di decadenza dell’appaltatore, pertantoo di inadempienza, reintegrato qualora o di grave negligenza dello stesso, anche nel corso dell’esecuzione del contratto, la Procura Generale stazione appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della Repubblica cauzione prestata, salva l’azione di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha Resta salvo per la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che in cui la cauzione risultasse dovesse risultare insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento È stabilito l’obbligo del reintegro della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica in caso di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danniaumento del corrispettivo a seguito di revisione dei prezzi. La cauzione sarà resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto. Sarà svincolata alla fine scadenza del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva contratto, previa acquisizione del mod. DURC da parte degli enti prepo- sti (INPSassicurativi, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionedal quale risulti che sono stati regolarmente assolti dall’appaltatore gli obblighi assistenziali e previdenziali nei confronti dei propri dipendenti.

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Samples: Servizio Di Manutenzione E Assistenza, Servizio Di Gestione Ambiente Microsoft Office 365

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione tenuta, nella fase di perfezionamento del contratto, cauzione definitivaai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, pari al a costituire, a garanzia dell’adempimento degli obblighi assunti, un deposito cauzionale definitivo infruttifero, valevole per tutta la durata del contratto, da calcolarsi, nella misura del 10% dell’importo contrattualecomplessivo presunto della fornitura, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualiin una delle forme previste dalla Legge 10/06/82, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigenten.348. Tale Qualora la cauzione potrà essere definitiva sia prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione con fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere le stesse, devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale stazione appaltante. La fideiussione o la polizza assicurativa devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta dell’Azienda Sanitaria, ad effettuare il versamento della Repub- blica somma richiesta anche in caso di Cagliariopposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. Il La cauzione definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente solo dopo la liquidazione dell’ultimo conto e comunque non prima che siano state definite tutte le ragioni di debito e di credito ed ogni altra eventuale pendenza. In caso di rescissione del contratto la ditta aggiudicataria incorre nella perdita del deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha ed è esclusa la facoltà di procedere sollevare eccezioni ed obiezioni, fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di deposito insufficiente alla risoluzione copertura del contrattodanno stesso. La cauzione sta a mancata costituzione della garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che determina la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione per il quale l’Appaltatoreprovvisoria, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo cui al maggior risarcimento danniprecedente art. La cauzione sarà svincolata alla fine 4 del contratto a seguito presente Disciplinare di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionegara e la conseguente aggiudicazione al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Appalto Per Servizio Di Logistica, Capitolato Speciale Per Servizio Di Derattizzazione E Disinfestazioni

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Entro 10 giorni dalla data della stipulazione lettera di aggiudicazione definitiva e comunque prima della firma del contratto, cauzione definitivaa garanzia della completa e corretta esecuzione dello stesso, l’appaltatore dovrà costituire garanzia fideiussoria, secondo lo schema definito da ACCAM, mediante una fidejussione bancaria o assicurativa emessa da primari Istituti di Credito o Enti Assicurativi di importo netto pari al 10% dell’importo contrattualedi quello del contratto, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentefatto salvo quanto disposto dall’art. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385163/2006. Nel In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica stazione appaltante. In caso di Cagliaririunione di concorrenti, la cauzione sarà prestata, su mandato irrevocabile, dalla mandataria, in nome e per conto di tutti i concorrenti, con responsabilità solidale. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ACCAM ha la facoltà di procedere alla escutere la fidejussione a fronte del mancato rispetto anche di uno solo degli adempimenti, previsti in contratto, previa intimazione scritta ad adempiere entro il termine di 30 giorni, inviata a mezzo raccomandata A.R.; di conseguenza verrà avviata la procedura per la risoluzione del contrattocontratto in danno. La fidejussione sarà considerata valida a condizione che gli Istituti garanti si obblighino, salvo il previo espletamento della diffida ed il decorso dei 30 giorni, a semplice richiesta scritta di ACCAM e con rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, al pagamento dell’importo richiesto entro i termini garantiti dalla fidejussione. L’omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell’Appaltatore non comporta l’inefficacia della garanzia. Nel caso in cui l’appaltatore non versi la cauzione sta entro il termine stabilito, il contratto non sarà stipulato, l’aggiudicazione revocata e ACCAM procederà ad incamerare la cauzione provvisoria. La garanzia definitiva costituita in conformità alle prescrizioni dei commi precedenti sarà svincolata a contratto concluso, entro 30 giorni dalla approvazione da parte del C.d.A. del verbale di “Regolare Esecuzione” redatto dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto. La cauzione/fidejussione è a garanzia dell'adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall’inadempienza delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento l’esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzeL’I.A. può essere obbligato a reintegrare la cauzione di cui l’Ente Appaltante abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Il concorrente aggiudicatario dovrà produrre le polizze assicurative previste dal capitolato speciale, pena la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedererevoca dell’aggiudicazione, senza diffida all’incameramento l’acquisizione della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo provvisoria e l'affidamento dell’appalto al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneconcorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto, Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto All’atto della stipulazione del contratto, cauzione la/e impresa/e aggiudicataria/e è/sono obbligata/e a costituire una garanzia definitiva, sotto forma di fideiussione bancaria o di polizza assicurativa, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentefatto salvo quanto previsto dall’art. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 103 del D.LgsCodice. 1° settembre 1993 n. 385. Nel In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Alla cauzione definitiva si applicano le riduzioni previste per il possesso delle certificazioni di qualità rilasciate da organismi accreditati come stabilito dall’art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016. N.B. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere assicurativa devono prevedere espressamente e testualmente: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; - la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale Stazione Appaltante, senza riserva alcuna e senza alcun onere probatorio per la stessa. La mancata costituzione della Repub- blica garanzia fideiussoria nelle forme e con il contenuto di Cagliaricui sopra determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della stazione appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito Resta salvo per tutta il Committente l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la durata del contrattogaranzia risultasse insufficiente. Esso deve essereL'aggiudicatario resta obbligato a reintegrare la garanzia di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersi in tutto o in parte, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con durante l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro In caso di inadempienza la garanzia potrà essere reintegrata d’ufficio a cura della Stazione Appaltante trattenendo il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattocorrispondente importo dal corrispettivo dovuto all'aggiudicatario. La cauzione sta è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nonché a garanzia del rimborso delle somme eventualmente pagate in più ed è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel caso che la cauzione risultasse insufficientelimite massimo dell’80 per cento dell’iniziale importo garantito. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento L’ammontare residuo della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica definitiva deve permanere fino alla data di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione emissione del certificato di regolare esecuzione.. La garanzia resta vincolata, anche dopo la scadenza del contratto, sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, previa obbligatoria consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, del documento rilasciato dalla Stazione Appaltante, in originale o in copia autentica, attestante l’avvenuta esecuzione del servizio (art. 103, comma 5 d.lgs. 50/2016). In caso di escussione parziale la reintegrazione della garanzia avviene ai sensi dell’art. 103, comma 1 penultimo capoverso del codice. Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto richiesto con i modi e nei tempi che saranno assegnati dalla Stazione Appaltante, l’operatore economico perderà il diritto alla stipula e la Stazione Appaltante revocherà l'aggiudicazione con provvedimento: in tal caso saranno interpellati progressivamente i concorrenti successivi in graduatoria

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Samples: Accordo Quadro Per Il Servizio Di Catering, Accordo Quadro Per Servizio Di Catering

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Il Contraente, prima della stipulazione stipula del contratto, cauzione è tenuto a prestare una “garanzia definitiva, pari al ” stabilita nella misura del 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteai sensi dell’art. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 103 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 38550/2016. Nel In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta eccedente il 10%, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il deposito in questione si intende a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienza, fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. Per il rinvio disposto dall’art. 103, comma 1, ultimo periodo, del D.Lgs. 50/2016, alla “garanzia definitiva” si applicano le riduzioni già previste dall’art. 93, comma 7, per la “garanzia provvisoria”. La cauzione definitiva dovrà essere prestata a favore della Stazione appaltante e va costituita mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto fideiussoria assicurativa e dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all’art. 1944 del codice civile, la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all’art. 1957 del codice civile e la loro operatività l’operatività della garanzia entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta degli Uffici Giudiziari. Inoltre, deve prevedere che, in caso di controversie, il Foro competente sia quello di Trieste. La cauzione definitiva potrà anche essere utilizzata per l’applicazione di penali o per risarcire il danno che gli Uffici Giudiziari abbiano patito in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx restando che in tali casi l’ammontare della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve cauzione stessa dovrà essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta ripristinato entro 15 giorni, pena la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta definitiva dovrà avere una validità temporale successiva a garanzia dell'adempimento quella della scadenza del contratto di tutte le obbligazioni nascenti dal contrattoalmeno tre mesi, termine ultimo per l’esecuzione dell’attività di verifica di conformità da parte degli Uffici Giudiziari effettuata ai sensi dell’art. 102 del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento D.Lgs. 50/2016 e per il rilascio del Certificato di ogni altra azione regolare esecuzione da parte del RUP. Tale scadenza potrà essere anticipata se la verifica di conformità si sia conclusa prima e con esito positivo. Di tale esito verrà data notizia con apposita comunicazione liberatoria da parte della Procura Generale della Repubblica Stazione appaltante, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di Cagliariogni eventuale eccezione e controversia, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento dannisorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La cauzione definitiva sarà svincolata alla fine nei modi di cui all’art. 103, comma 5, del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva D.Lgs. 50/2016. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione da parte degli enti prepo- sti (INPSdella Stazione appaltante della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. In tal caso, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionegli Uffici Giudiziari procederanno ad aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Service Agreement, Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre L'aggiudicatario dovrà prestare cauzione definitiva per un importo pari a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo dell'importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento del puntuale ed esatto adempimento degli obblighi contrattualiimpegni che saranno assunti con la stipula del contratto, nella misura dell'eventuale risarcimento danni dell'integrità delle strutture concesse in uso, degli arredi e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteattrezzature, di proprietà comunale, nonché del rimborso delle somme che l'Amministrazione comunale dovesse eventualmente sostenere durante il periodo di affidamento per fatto dell'aggiudicatario, a causa di inadempienza o cattiva esecuzione del servizio. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale Si applicano le disposizioni di cui all’articolo 107 al D. Lgs. 50/2016, art. 103. Resta salvo per l’Amministrazione comunale l’esperimento di ogni altra azione, nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. L'aggiudicatario è obbligato a reintegrare la cauzione di cui l'Amministrazione comunale avesse dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del D.Lgscontratto. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione E’ ammessa la presentazione della cauzione definitiva mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto . La predetta fidejussione dovrà contenere avere come beneficiario il Comune di Capoterra prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta del Comune di Capoterra. Nel caso di inadempienze contrattuali, l’Amministrazione comunale avrà diritto a valersi di propria autorità e senza altra formalità che la comunicazione scritta, della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve esserecauzione come sopra prestata e l'aggiudicatario dovrà reintegrarla nel termine che gli verrà prefissato qualora l'Amministrazione comunale abbia dovuto, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con durante l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà valersi in tutto o in parte di procedere alla risoluzione del contrattoessa. La cauzione sta potrà essere integrata anche d’ufficio a garanzia dell'adempimento spese dell'aggiudicatario a meno che l’Amministrazione comunale non ritenga di tutte le obbligazioni nascenti dal contrattodichiarare lo scioglimento della convenzione rivalendosi dei danni e delle spese subite a causa dell’inadempienza dell'aggiudicatario. Se il contratto viene dichiarato risolto per colpa dell'aggiudicatario, questi incorrerà automaticamente nella perdita della cauzione, che verrà incamerata dall'Amministrazione comunale. L’aggiudicazione definitiva sarà disposta solo nel caso di comprovato accertamento, in capo all’aggiudicatario, dei requisiti indicati nel presente Capitolato. In caso contrario, si procederà senz’altro all’annullamento d’ufficio della proposta di aggiudicazione, fatti salvi i diritti del Comune di Capoterra al risarcimento dei danni provo- cati e delle spese connesse o derivanti dalla mancata stipulazione per colpa dell’aggiudicatario. In questo caso l’appalto potrà essere affidato al concorrente che segue in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionegraduatoria.

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Samples: Appalto Per La Gestione Della Biblioteca Comunale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, è obbligata inoltre richiesta una garanzia denominata "garanzia definitiva" a costituire all’atto della stipulazione del contrattoscelta dell’Appaltatore sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, cauzione definitivacommi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale(dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro. 2. Qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso in misura superiore al 10 %, a la garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; qualora il ribasso sia superiore al 20 %, nella l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattopercentuale. 3. La cauzione sta è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della Procura Generale della Repubblica di Cagliariliquidazione finale, nel caso che salva comunque la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al risarcibilità del maggior risarcimento dannidanno verso l'appaltatore. 4. La cauzione sarà svincolata garanzia cessa di avere effetto solo alla fine data di emissione del contratto a seguito certificato di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 5. La stazione appaltante può richiedere all’Appaltatore la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 6. Alla garanzia si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 7. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per opere eseguite pari all’ 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. 8. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

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Samples: Servizio Di Manutenzione Dei Dispositivi Antincendio

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre 1 L’Aggiudicatario, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento del il servizio di verifica finalizzata alla validazione del progetto definitivo ed esecutivo delle opere di regimentazione acque meteoriche provenienti dal versante collinare in sponda destra del fiume PO (realizzazione nuovo canale scolmatore tra il canale della ficca ed i ponti cittadini) dovrà costituire all’atto della stipulazione una garanzia denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fidejussione ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs 50/2016 con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 pari al 10%, del corrispettivo globale del contratto, cauzione definitivanei confronti della quale, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel in caso di fideiussione inadempimento da parte dell’Aggiudicatario, verrà escussa dal Comune. La fidejussione bancaria o polizza assicurativaassicurativa presentata al Comune, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione termine del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica contratto, sarà svincolata previa costatazione di Cagliari. Il deposito cauzionale completo adempimento del servizio. 2 La cauzione definitiva deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta presentata nei termini e con le modalità stabilite dall’Amministrazione e preventivamente comunicate all’impresa affidataria. 3 Nel caso in cui l’aggiudicatario non ottemperi a quanto previsto ai commi 1 e 2 il Comune dichiara la durata decadenza dell’affidamento e si dà avvio alla procedura di cui al comma 3 del contratto. Esso deve essereD.Lgs 50/2016, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che sia stata versata la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso provvisoria. 4 E’ fatto salvo il diritto dell’amministrazione di rivalersi sull’aggiudicatario per il risarcimento dei maggiori danni subiti oltre quelli coperti dal deposito cauzionale. 5 La garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata, ai sensi dell’articolo 103 comma 5 del D.Lgs 50/2016, a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della Procura Generale della Repubblica cauzione definitiva deve permanere fino alla data di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione emissione del certificato di regolare esecuzione della prestazione, o comunque fino alla data di aggiudicazione dei lavori di cui al progetto oggetto della attività di verifica. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre 1. A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi a costituire all’atto della proprio carico, il Concessionario deve costituire, preliminarmente alla stipulazione del contratto, fidejussione bancaria o polizza assicurativa dell'importo di € 3.000,00 (tremila/00 euro), a titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli adempimento di tutti gli obblighi contrattualiderivanti dal presente disciplinare, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentedell’eventuale risarcimento di danni, nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione, a causa di inadempimenti contrattuali o di cattiva esecuzione del servizio da parte del Concessionario. 2. Tale cauzione potrà La garanzia deve essere prestata da fidejussione, da polizza costituita in forma di fideiussione bancaria o assicurativa oppure da polizza o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 1/9/1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta del Comune. 3. La garanzia dovrà essere operante per almeno sei mesi successivi alla scadenza del contratto e potrà essere svincolata dopo l’accertamento delle condizioni previste per la riconsegna dell’impianto sportivo ed attestazione, da parte del Dirigente competente, della Procura Generale regolarità della Repub- blica di Cagliarigestione. 4. Il deposito cauzionale Comune può rivalersi sulla garanzia di cui al presente articolo: a) a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d’ufficio o di terzi, necessario per limitare i negativi effetti dell'inadempimento del Concessionario o per il completamento delle opere poste a carico del Concessionario; b) nei casi di inesatto adempimento degli obblighi di concessione; c) a risarcimento di danni cagionati dall'inadempimento del Concessionario; d) per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e oneri sociali dovuti, nonché sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nel luogo di esecuzione della concessione; e) a copertura di danni comunque emergenti in corso di gestione. 5. In caso di incameramento parziale, l’ammontare della cauzione deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta reintegrato, pena la durata del contrattorisoluzione della concessione nei modi e nelle forme previste dall’art. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione25.

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Samples: Concessione in Gestione Impianto Sportivo

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione 1. L’appaltatore per la sottoscrizione del contratto, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs 50/2016, deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a sua scelta sotto forma di cauzione definitivao fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50/2016, pari al 10% dell’importo contrattuale10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura di servizi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385forniture. Nel caso di fideiussione bancaria procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o polizza assicurativadel certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, l’atto dovrà contenere la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs 50/2016 per la garanzia provvisoria. 2. Vengono esonerati dalla produzione dell'impegno di un fidejussore al rilascio della cauzione definitiva le microimprese, piccole e medie imprese e raggruppamenti o consorzi costituiti esclusivamente dalle stesse. 3. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 4. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 5. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs 50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattostazione appaltante. 6. La cauzione sta garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliarimisura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel caso che la cauzione risultasse insufficientelimite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento L'ammontare residuo della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica definitiva deve permanere fino alla data di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine emissione del contratto a seguito certificato di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 7. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 8. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 10. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione. 11. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia è prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilità solidale ai sensi dell'articolo 48 del Codice dei contratti.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contrattopresente accordo quadro, cauzione definitival’Appaltatore deve costituire, pari al come indicato nel disciplinare di gara, un deposito cauzionale nella misura del 10% dell’importo contrattualedell'importo di aggiudicazione al netto di IVA, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteincrementato ai sensi dell’art.113 del D.lgs. Tale cauzione potrà 163/06. Si applica l’art. 75 comma 7 del D.lgs.163/06. Detto deposito cauzionale può essere prestata da fidejussione, da prestato: - mediante polizza assicurativa oppure da polizza fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati; - mediante fidejussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’articolo all'art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di fideiussione bancaria rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'Economia e delle Finanze; La polizza fidejussoria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la fidejussione deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; - la loro rinuncia all’eccezione di cui all’art.1957 comma 2 del codice civile; - la sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica dell'Università; - che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell'Università, è esclusivamente quello dell'Autorità Giudiziaria dove ha sede l'Università stessa. Si precisa che tale indicazione dovrà essere espressamente riportata sulla garanzia poiché l’art. 25 del Codice di Cagliariprocedura civile si riferisce alle Amministrazioni dello Stato e l’Università non rientra in tale fattispecie. Il deposito cauzionale In caso di incameramento parziale o totale del deposito, l’Appaltatore deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, provvedere entro il termine stabilito con lettera raccomandatadi 10 giorni dall’effettuazione della trattenuta sulla garanzia, l’Autorità ha la facoltà al reintegro della stessa per una somma di procedere alla risoluzione del contrattopari importo. La cauzione sta garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della fornitura nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo della restante percentuale (25%) della garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte definitiva sarà effettuato nei tre mesi successivi alla data della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato dichiarazione di regolare esecuzioneesecuzione della fornitura rilasciata dai Direttori dell’esecuzione della fornitura. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi dell’Appaltatore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Prodotti Chimici E Articoli Da Laboratorio

Cauzione definitiva. La A garanzia dell'adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto prima della stipulazione del contratto, la stessa è tenuta a prestare idonea cauzione definitiva, pari al in ragione del 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentedel valore dell'appalto al netto dell'IVA. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, l’atto assicurativa dovrà contenere espressamente la prevedere espressamente: - La rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività principale; - La rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 C.C.; - L’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni 15 gg. a semplice richiesta scritta della Procura Generale stazione appaltante. La garanzia fideiussoria sarà progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo del 75% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, sarà automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della Repub- blica preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore di Cagliaridocumento in originale o copia autenticata, attestante l’avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo, pari al 25% dell’iniziale importo garantito sarà svincolato secondo la normativa vigente. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito mancato svincolo nei 15gg. dalla consegna della documentazione costituirà inadempimento del garante nei confronti dell’impresa per tutta la durata quale la garanzia è prestata. La mancata costituzione, nei termini indicati dalla stazione appaltante della garanzia in questione determinerà la revoca dell’affidamento da parte della stazione appaltante che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto solo alla scadenza del contratto. Esso deve essereLa stazione appaltante potrà in ogni caso rivalersi sui crediti e sulla cauzione prestata dalla ditta appaltatrice per ottenere il rimborso delle spese e la refusione di eventuali danni. L'importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici che si trovino nelle condizioni di cui al comma 7 dell'articolo 75 del D. L.vo 163/2006 e s.m.i Per fruire di xxxx beneficio, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica ditta dovrà documentare il possesso del requisito in sede di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione stipulazione del contratto. La cauzione sta potrà essere costituita mediante polizza fideiussoria bancaria o assicurativa rilasciata da Imprese di assicurazione regolarmente autorizzate o da intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’art. 107 del D.L.v. 1/9/93 n. 385 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio garanzie, a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti ciò autorizzati dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneMinistero dell'Economia e delle Finanze.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre Società BUCAP Spa per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata “garanzia definitiva” a costituire all’atto della stipulazione del contrattosua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, cauzione definitivacommi 2 e 3, pari al 10% 10 per cento dell’importo contrattuale, contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale base di cui all’articolo 107 affidamento del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385servizio. Nel caso di fideiussione bancaria procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l’importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell’importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l’interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o polizza assicurativadel certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, l’atto dovrà contenere la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria; Il Municipio IX Eur ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno alla Società BUCAP Spa e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Il Municipio IX Eur può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dalla Società BUCAP Spa per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento. La garanzia fideiussoria a scelta della Società affidataria può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Codice. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica stazione appaltante. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei prelevamenti per fatti connessi trasporti e previamente concordato con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionebanche e le assicurazioni o loro rappresentanze.

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Samples: Contratto Di Affidamento Per Servizi

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Prima della stipulazione stipula del contrattoContratto il Concessionario di ciascun lotto deve costituire, quale cauzione definitiva, una garanzia fideiussoria pari al 10% dell’importo contrattualedel valore stimato per il lotto. La fideiussione deve avere validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteanche se le obbligazioni si estendono oltre la durata della Concessione. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente L’Istituto garante deve esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro sua operatività entro quindici giorni 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica dell’Amministrazione, e la rinuncia all’eccezione di Cagliaricui all’art. Il deposito cauzionale 1957, comma 2, del Codice Civile. Alla cauzione definitiva rilasciata da primari Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la durata cauzione. La documentazione inerente la cauzione deve essere prodotta all’atto della stipula del contrattoContratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la Procura Generale decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della Repubblica cauzione provvisoria prestata dal Concessionario in sede di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoGara. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore garantito. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica sua ragione di Cagliaricredito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata con A.R. o Pec. Su richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso che in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzeall’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedereai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta fatto dei quali il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneConcessionario debba rispondere.

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Samples: Concessione Del Servizio Stampa E Plottaggio

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione A garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto, ivi compreso il pagamento del canone, e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempienza delle obbligazioni stesse, salva comunque la risarcibilità del maggior danno, l’affidatario deve costituire una cauzione definitiva, definitiva pari al 10% dell’importo contrattualecontrattuale del canone riferito a 9 (nove) anni di gestione, così come risultante dall’esito concorsuale. La fideiussione deve avere validità di almeno 6 (sei) anni dalla data di stipula del contratto. La fideiussione deve essere obbligatoriamente rinnovata per i rimanenti anni della concessione; il mancato rinnovo della fideiussione sarà causa di risoluzione del contratto. Le fideiussioni devono prevedere obbligatoriamente, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualipena di decadenza della aggiudicazione / risoluzione del contratto, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della alla preventiva escussione del debitore principale e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale stazione appaltante. Dovrà inoltre essere previsto quale foro competente esclusivo in caso di controversie tra assicuratore e beneficiario quello di Nuoro. La fideiussione dovrà comunque avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione beneficiaria con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della Repub- blica di Cagliaricauzione definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del soggetto appaltante concedente. Il deposito cauzionale deve potrà essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata costituito con una delle seguenti modalità alternative: a) mediante fidejussione bancaria prestata da istituti di credito o da banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del contrattoD.Lgs. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica n. 385/1993; b) mediante fidejussione assicurativa prestata da primarie imprese di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione assicurazione debitamente autorizzate all’esercizio del contrattoramo cauzioni. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà Tale cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata in caso di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneutilizzo.

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Samples: Affidamento Della Gestione Del Campeggio

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’art. 103 D.lgs. 50/2016, l’Appaltatore è obbligata inoltre obbligato a costituire all’atto della stipulazione una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo schema tipo del contratto, cauzione definitivaDecreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell’importo contrattualedell’ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quali sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualidell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Tale cauzione potrà La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93, co. 7, del D.lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria. Detta garanzia: • Deve essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da fidejussioneparte dell’Appaltatore, da polizza nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l’art. 103 del D.lgs. 50/2016; • Deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa oppure da polizza o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di fideiussione bancaria o polizza assicurativarilascio di garanzie, l’atto dovrà a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; • Deve essere completa di firma del fideiussore; • Deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; • Deve essere intestata alla Fondazione, quale Ente garantito; • Deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica Fondazione; • Deve avere validità fino alla data di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; • Deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe; • Deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; • Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall’art. 103, co. 5, del D.lgs. 50/2016; • L’appaltatore si obbliga a comunicare alla Fondazione a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere; • La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Fondazione che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 co. 3 D.lgs. 50/2016).

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione 1. Per la sottoscrizione del contrattocontratto l'appaltatore costituisce una garanzia, cauzione denominata "garanzia definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale", a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualisua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità previste dall’articolo 106, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentemassima del 2 per cento dell'importo dell’accordo quadro; 2. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussioneIn caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10 per cento, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale la garanzia è aumentata di cui all’articolo 107 del D.Lgstanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. 1° settembre 1993 n. 385Se il ribasso è superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso di fideiussione bancaria accordi quadro con più operatori che prevedono una riapertura del rilancio, la maggiorazione di cui al presente periodo è stabilita dalla stazione appaltante nella documentazione di gara dell’accordo quadro. 3. La garanzia è prestata per l'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché per il rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o polizza assicurativadel certificato di regolare esecuzione e secondo le modalità previste dal comma 8. La stazione appaltante può richiedere all’aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, l’atto dovrà contenere la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere. Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 106, comma 8, per la garanzia provvisoria. 4. L’Azienda avrà il diritto di valersi della garanzia, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per le forniture nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore. Potrà altresì incamerare la garanzia per il pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 5. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della garanzia provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 6. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 può essere rilasciata dai soggetti di cui all’articolo 106, comma 3, con le modalità previste dal secondo periodo dello stesso comma. La garanzia prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattostazione appaltante. 7. La cauzione sta garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliarimisura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel caso che la cauzione risultasse insufficientelimite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale L'ammontare residuo della Repubblica garanzia definitiva permane fino alla data di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione emissione del certificato di regolare esecuzione. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione di documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 8. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione di verifica di conformità e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 9. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 10. Per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori, o per le forniture di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati, l'esonero dalla prestazione della garanzia è possibile previa adeguata motivazione ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione ovvero delle condizioni di esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre 1 Ai sensi dell'articolo 103, comma 1, del D. Lgs. 50/2016 e smi per la sottoscrizione del contratto l'Appaltatore deve costituire una garanzia denominata garanzia definitiva" a costituire all’atto della stipulazione sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'art.93, commi 2 e 3 del contratto, cauzione definitivasuddetto decreto, pari al 10% dell’importo contrattuale10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento dei lavori. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura alla conclusione del contratto nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteprogrammati, in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Tale Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione potrà essere è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’AdSP può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui all’articolo 107 al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel 50/2016 e smi per la garanzia provvisoria; 2 L’AdSP ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativarisoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, l’atto dovrà contenere delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L’AdSP può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 3 La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte dell’AdSP, che aggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 4 La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'Appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del D. Lgs. 50/2016 e smi. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica dell’AdSP. 5 La garanzia di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta cui al comma 1 è progressivamente svincolata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliarimisura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel caso che la cauzione risultasse insufficientelimite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento L'ammontare residuo della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica definitiva deve permanere fino alla data di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine emissione del contratto a seguito certificato di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 6 L’Appaltatore è obbligato a costituire e consegnare all’AdSP, almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori, anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'Appaltatore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti dell’AdSP.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contrattoL’Aggiudicatario, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale così come il singolo soggetto in graduatoria che accetterà di intervenire alle condizioni di cui all’articolo 107 al paragrafo 2, dovrà provvedere, ai sensi dell’art. 103 del D.LgsD. Lgs 50/2016, pena la decadenza dell'affidamento, alla costituzione di una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 1° settembre 1993 n. 38593 “Garanzie per la partecipazione alla procedura” del D. Lgs 50/2016. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativaLa garanzia tra l’altro, l’atto oltre a quanto previsto dall’articolo 103, dovrà contenere espressamente la rinuncia da parte del fidejussore ad opporre le eccezioni spettanti al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliaricui all’art. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto1945 cc. Esso deve essereFermo restando quando sopra specificato, pertantoai sensi di quanto previsto dall’art. 103, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contrattocomma 7, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di CagliariD. Lgs 50/2016, nel caso di lavori, l'esecutore è obbligato a costituire e consegnare a LepidaSpA almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione, per l’intero importo del contratto, che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzecopra i danni subiti dalla stazione appaltante a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedereanche preesistenti, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danniverificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. La cauzione sarà svincolata polizza di cui sopra deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari a euro 5.000.000. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla fine data di emissione del contratto a seguito certificato di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzioneesecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre 1. L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a costituire all’atto della stipulazione del contrattosua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, cauzione definitivacommi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura di servizi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385forniture. Nel caso di fideiussione bancaria procedure di gara realizzate in forma aggregata da centrali di committenza, l'importo della garanzia è indicato nella misura massima del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi programmati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o polizza assicurativadel certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, l’atto dovrà contenere la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del Decreto Legislativo n.50/2016, per la garanzia provvisoria; 2. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 3. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. 4. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 a scelta dell'appaltatore può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, comma 3 del Decreto legislativo n.50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattostazione appaltante. 5. La cauzione sta garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliarimisura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel caso che la cauzione risultasse insufficientelimite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento L'ammontare residuo della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica definitiva deve permanere fino alla data di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine emissione del contratto a seguito certificato di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. 6. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. 7. L'esecutore dei lavori è obbligato a costituire e consegnare alla stazione appaltante almeno dieci giorni prima della consegna dei lavori anche una polizza di assicurazione che copra i danni subiti dalle stazioni appaltanti a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel corso dell'esecuzione dei lavori. Nei documenti e negli atti a base di gara o di affidamento è stabilito l'importo della somma da assicurare che, di norma, corrisponde all'importo del contratto stesso qualora non sussistano motivate particolari circostanze che impongano un importo da assicurare superiore. La polizza del presente comma deve assicurare la stazione appaltante contro la responsabilità civile per danni causati a terzi nel corso dell'esecuzione dei lavori il cui massimale è pari al cinque per cento della somma assicurata per le opere con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Qualora sia previsto un periodo di garanzia, la polizza assicurativa è sostituita da una polizza che tenga indenni le stazioni appaltanti da tutti i rischi connessi all'utilizzo delle lavorazioni in garanzia o agli interventi per la loro eventuale sostituzione o rifacimento. L'omesso o il ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio o di commissione da parte dell'esecutore non comporta l'inefficacia della garanzia nei confronti della stazione appaltante. 8. Per i lavori di importo superiore al doppio della soglia di cui all'articolo 35 del Decreto Legislativo n.50/2016, il titolare del contratto per la liquidazione della rata di saldo è obbligato a stipulare, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell'opera, ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi. La polizza deve contenere la previsione del pagamento in favore del committente non appena questi lo richieda, anche in pendenza dell'accertamento della responsabilità e senza che occorrano consensi ed autorizzazioni di qualunque specie. Il limite di indennizzo della polizza decennale non deve essere inferiore al venti per cento del valore dell'opera realizzata e non superiore al 40 per cento, nel rispetto del principio di proporzionalità avuto riguardo alla natura dell'opera. L'esecutore dei lavori è altresì obbligato a stipulare, per i lavori di cui al presente comma una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e per la durata di dieci anni e con un indennizzo pari al 5 per cento del valore dell'opera realizzata con un minimo di 500.000 euro ed un massimo di 5.000.000 di euro. 9. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. 10. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese. 11. E' facoltà dell'amministrazione in casi specifici non richiedere una garanzia per gli appalti da eseguirsi da operatori economici di comprovata solidità nonché per le forniture di beni che per la loro natura, o per l'uso speciale cui sono destinati, debbano essere acquistati nel luogo di produzione o forniti direttamente dai produttori o di prodotti d'arte, macchinari, strumenti e lavori di precisione l'esecuzione dei quali deve essere affidata a operatori specializzati. L'esonero dalla prestazione della garanzia deve essere adeguatamente motivato ed è subordinato ad un miglioramento del prezzo di aggiudicazione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto 1. Con la stipula della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, Convenzione ed a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualiassunti con il perfezionamento di ogni singolo rapporto di fornitura, nella misura e nei modi stabiliti il Fornitore costituisce una cauzione definitiva in favore della Agenzia rilasciata in data dalla normativa vigenteavente n. di importo pari ad Euro = ( /00) eventualmente incrementata ai sensi del D. Lgs. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale n. 50 del 2016 art. 103 (al netto degli oneri fiscali). 2. Alla garanzia di cui all’articolo 107 del D.Lgsal presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 1° settembre 1993 n. 38593, comma 7, per la garanzia provvisoria. 3. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale La cauzione deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito vincolata per tutta la durata della Convenzione e comunque di tutti i contratti di fornitura da esso derivanti. In caso di risoluzione del contratto, la cauzione definitiva viene ripartita in modo proporzionale sulla base degli Ordinativi di Fornitura in corso emessi dalle Amministrazioni contraenti. 4. Esso deve essereLa cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’aedesmapimtetntoo di teutte cleoobrbrligeaztionti doel Fornitore, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. i1si9ng3ol8i OrdCinoatidvi .di Civ. Fornitura ricevuti. 5. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione resdtai pen espressamente inteso che le Amministrazioni contraenti/l’Ag, efenrmzo ireastando quanto previsto nel precedheannnotdeirittoadirritvailercsiodilreottame“ntPe esunllaaclauizio”n,e per l’appliceapzenialoi. ne dell 6. La garanzia opera per tutta la durata dei singoli Ordinativi di Fornitura, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti Ordinativi e dalla Convenzione; pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti delle Amministrazioni Contraenti/Agenzia, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della Repubblica piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. 7. La cauzione può essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamentzioone, dneel llimlite’meassseimco udel 80%. A tal fine le Amministrazioni contraenti trasmettono all’Agenzia documenti attestanetllei l’a prestazioni, di Cagliari operi dei prelevamenti norma semestralmente, e comunque inviano, a seguito della completa ed esatta esecuzione dell’OrdiFonrnaitutraievmoessod, iapposita comunicazione da cui risulti la completa e regolare esecuzione delle prestazioni contrattuali. 8. Qualora l’maomntare della cauzione definitiva si ridu per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvengaqualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 30 (trenta) giorni dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Procura Generale della Repubblica dell’Age.nzia 9. In caso di Cagliari, inadempimento delle obbligazioni previste nel caso che presente articolo le Amministrazioni contraenti e/o l’Agenzia hanno facoltiàvamdeintdeiclh’iOarrdairne Fornitura e/o la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneConvenzione.

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Samples: Convenzione Per La Fornitura Di Servizi Di Trasmissione Dati E Voce

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, cauzione definitivail Tesoriere ha depositato idonea garanzia dell’importo di € (in lettere ), pari al 10% dell’importo contrattualeresa ai sensi dell’art. 103 del Codice, in favore dell’ASST del Garda La garanzia dovrà avere una scadenza posteriore di almeno 6 mesi rispetto a quella fissata per la scadenza del contratto e dovrà essere rinnovata anno per anno fino alla completa definizione di eventuali controversie pendenti. In caso di proroga del servizio oltre i termini contrattuali, la garanzia dell’esatto svolgimento dovrà essere rinnovata, alle stesse condizioni previste nel presente articolo, per un periodo non inferiore alla proroga. E’ facoltà dell'ASST di incamerare, in tutto od in parte, la garanzia definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, nella per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestati con lettera raccomandata con avviso di ricevimento e per la mancata definizione di controversie pendenti, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. Qualora, in fase di esecuzione del contratto, essa sia stata escussa parzialmente o totalmente, dovrà essere reintegrata entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta dell’ASST del Garda. In caso di inadempimento a tale obbligo, l’ASST ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto. La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’ottanta percento dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e nei modi stabiliti dalla per le entità anzidette, è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'Appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L’ammontare residuo pari al venti per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta definitiva è data a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal del contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, medesime e della veridicità di quanto dichiarato dall’Appaltatore nei documenti di gara. E' fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che in cui la cauzione risultasse insufficiente; Per tutto quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all’art. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine 103 del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneCodice.

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Samples: Affidamento Del Servizio Di Cassa E Tesoreria

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Ai fini della stipulazione del contrattocontratto l’Aggiudicatario dovrà presentare una cauzione definitiva esclusivamente bancaria o polizza assicurativa fideiussoria rilasciata da Compagnia assicurativa di comprovata stabilità finanziaria, cauzione definitivariconosciuta dalla Stazione Appaltante, pari al 10% dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualidell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. Tale cauzione La Stazione appaltante potrà essere prestata richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui ratei di prezzo da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui all’articolo 107 al presente punto si applicheranno le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.LgsCodice per la garanzia provvisoria. 1° settembre 1993 n. 385. Nel Aeroporti di Puglia avrà diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento del servizio nel caso di fideiussione bancaria risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore, nonché di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o polizza assicurativanei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La Stazione appaltante potrà incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, l’atto delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta. La garanzia dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoStazione appaltante. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento resterà vincolata sino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, e comunque oltre 90 giorni dopo la data di tutte le obbligazioni nascenti dal cessazione del contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre L'operatore economico per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia,ai sensi dell’art.103 del D.Lgs n.50/2016, denominata "garanzia definitiva" a costituire all’atto della stipulazione sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del contratto, cauzione definitiva, D.Lgs n.50/2016 pari al 10% dell’importo contrattuale10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, a di servizi e di forniture. L'importo della garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, è indicato nella misura del 10 per cento dell'importo contrattuale. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteprogrammati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Tale Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione potrà essere è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'operatore economico. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui all’articolo 107 al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del D.LgsD.Lgs n.50/2016 per la garanzia provvisoria. 1° settembre 1993 n. 385La mancata costituzione della garanzia in questione determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'accordo quadro al concorrente che segue nella graduatoria. Nel caso La garanzia fideiussoria di fideiussione bancaria o polizza assicurativacui al comma 1 a scelta dell'operatore economico può essere rilasciata dai soggetti di cui all'articolo 93, l’atto dovrà contenere comma 3. del D.Lgs n.50/2016. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattostazione appaltante. La cauzione sta garanzia in oggetto è progressivamente svincolata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliarimisura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel caso che la cauzione risultasse insufficientelimite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento L'ammontare residuo della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica definitiva deve permanere fino alla data di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal certificato stesso. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'operatore economico o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di regolare esecuzione e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi.

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Samples: Accordo Quadro Per Gli Interventi Di Manutenzione

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto A garanzia dell’esatto adempimento degli impegni contrattuali, il Concessionario consegnerà, entro 15 giorni dal ricevimento della stipulazione comunicazione di aggiudicazione definitiva, la cauzione definitiva, stabilita in € 44.000,00 al netto degli oneri fiscali. Tale garanzie avrà durata di anni 1 (uno) e, alla scadenza, dovrà essere rinnovata per un ulteriore ogni anno, per tutta la durata del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattualecon conseguente consegna all’Azienda Ospedaliera di garanzia valida. Il deposito cauzionale dovrà essere costituito con le modalità di cui all’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 mediante prestazione di apposita garanzia fideiussoria, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualiprima richiesta, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale Istituto di cui all’articolo 107 del D.LgsCredito o da altri Istituti od Aziende autorizzati. 1° settembre 1993 n. 385. Nel In caso di RTI, la polizza dovrà essere intestata alla Ditta capogruppo, in qualità di mandataria del raggruppamento e dovranno essere espressamente indicate e garantite tutte le ditte facenti parte dello stesso. Detta fideiussione bancaria o polizza assicurativadovrà chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e dovrà, l’atto dovrà contenere altresì, espressamente prevedere la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta”, prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a principale. Con tale clausola il fideiussore si obbliga, su semplice richiesta scritta dell’Azienda Ospedaliera, ad effettuare il versamento della Procura Generale somma richiesta entro 15 giorni anche in caso di opposizione del Soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa. L’Istituto fideiussore resta obbligato in solido con il Concessionario fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della Repub- blica cauzione da parte dell’Azienda Ospedaliera. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di Cagliaripenali e pertanto resta espressamente inteso che l’Azienda Ospedaliera ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito Qualora l’ammontare della garanzia dovesse ridursi per tutta la durata del contratto. Esso deve essereeffetto dell’applicazione delle penali, pertantoo per qualsiasi altra causa, reintegrato qualora la Procura Generale il Concessionario dovrà provvedere al reintegro della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, stessa entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’Azienda Ospedaliera. Il mancato rinnovo della cauzione e/o il mancato reintegro della stessa costituiscono causa di risoluzione del contrattocontratto ai sensi del successivo articolo 14. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento polizza dovrà indicare, quale competente per ogni controversia che insorgesse con l’Azienda Oepdaliera, quale Foro esclusivo, il Tribunale di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionePavia.

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Samples: Concessione

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’articolo 103, Dlg. 50/2016, è obbligata inoltre richiesta una garanzia fideiussoria a costituire all’atto della stipulazione del contratto, titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell’importo contrattualedell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di lavori da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualiavviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentefermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto L’Istituto garante dovrà contenere espressamente esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro sua operatività entro quindici giorni 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di Cagliaricui all’art. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata 1957, comma 2, del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoCodice Civile. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione.‌ L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Appaltatore in dipendenza del contratto, salvo l'esperimento restando l’esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliariazione. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso che in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, oppure quando la cauzione risultasse insufficientesia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell’oggetto dell’appalto. Ove si verificassero dette circostanzel’Appaltatore non provvedesse a tale adeguamento, la Procura Generale l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dell’art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della Repubblica cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di Cagliari si riserva la facoltà qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Appaltatore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l’aggiudicatario debba rispondere. L’Amministrazione ha diritto di procedere, senza diffida all’incameramento valersi della cauzione per il quale l’Appaltatorereintegrarsi dei crediti da questa garantiti, ora per allorain base a semplice richiesta, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica senza bisogno di Cagliari medesimo al maggior risarcimento dannidiffida o di procedimento giudiziario. La cauzione L’Appaltatore sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneavvertito con PEC.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a Prima della stipula del Contratto l’Appaltatore deve costituire all’atto della stipulazione del contratto, quale cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattualeai sensi dell’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii., una garanzia fideiussoria a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualifavore dell’Amministrazione, nella misura percentuale stabilita dal comma 1 dello stesso art. 113 e nei modi stabiliti calcolata sull’importo contrattuale. Il documento di cauzione deve essere prodotto dall’Appaltatore alla stipula del Contratto o alla consegna dell’Appalto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata dall’Appaltatore in sede di Gara. La fideiussione deve avere decorrenza dalla normativa vigentedata di inizio dell’Appalto e validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, anche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dell’Appalto. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente deve esplicitamente prevedere: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; ▪ la loro sua operatività entro quindici giorni 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica dell’Amministrazione; ▪ la rinuncia all’eccezione di Cagliaricui all’art. Il deposito cauzionale 1957, comma 2, del Codice Civile; ▪ l’indicazione dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma quale beneficiario o soggetto garantito. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da un’autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la cauzione. La cauzione garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatta salva ogni ulteriore azione per tutta danni superiori al valore garantito. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Appaltatore in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta scritta, senza necessità di diffida o di procedimento giudiziario. L’Appaltatore è avvertito con raccomandata AR o PEC. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la durata del contratto. Esso deve esserecauzione, pertantonel caso in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contrattoContratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà Nel caso di mancato reintegro della cauzione definitiva da parte dell’Appaltatore l’Amministrazione può procedere alla risoluzione del contrattoContratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il risarcimento del danno. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento è svincolata progressivamente, secondo quanto stabilito dall’art. 113 del D.Lgs. 163/2006 e ss. mm. e ii.. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di tutte le obbligazioni nascenti dal contrattocauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili all’Appaltatore, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionefatto dei quali l’Appaltatore stesso debba rispondere.

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Samples: Appalto Per Il Servizio Di Supporto Alla Gestione Delle Foresterie Universitarie

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’articolo 103, comma 1 della D. Lgs. 50/2016 così come modificato dall’art. 67 del D.Lgs. 56/2017, è obbligata inoltre richiesta una garanzia fideiussoria, a costituire all’atto della stipulazione del contratto, titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, a la garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentepercentuale. Tale cauzione potrà essere La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016 e art. 67 D.Lgs 56/2017, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 107 del 103, comma 4 della D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 38550/2016. Nel caso La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche limitatamente alla scheda tecnica. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione della metà, nel limite massimo del 80 per cento dell’iniziale importo garantito; lo svincolo è automatico, senza necessità di fideiussione bancaria o polizza assicurativabenestare del committente, l’atto dovrà contenere espressamente con la rinuncia al beneficio sola condizione della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore, degli stati di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essereavanzamento dei lavori o di analogo documento, pertantoin originale o in copia autentica, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoattestanti l’avvenuta esecuzione. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contrattogaranzia, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatorerimanente ammontare residuo del 20 per cento, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica cessa di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà avere effetto ed è svincolata alla fine automaticamente all'emissione del contratto a seguito certificato di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio oppure del certificato di regolare esecuzione; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di un quinto dell’importo originario.

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Samples: Construction Contract

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria L’appaltatore è obbligata inoltre tenuto a costituire all’atto della stipulazione prestare ai sensi dell’art. 103 del contrattoD. Lgs. 50/2016, una garanzia fìdejussoria a titolo di cauzione definitiva, definitiva in misura pari al 10% dieci per cento dell’importo contrattuale, al netto dell’IVA, riducibile sulla base di quanto previsto dall’art. 93, comma 7, D.Lgs. 50/2016 qualora l’appaltatore sia in possesso delle certificazioni previste. In tal caso, questi deve allegare copia valida della certificazione. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualidell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nella misura nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussionedeve inoltre espressamente prevedere: • la clausola cosiddetta di “pagamento a semplice richiesta” obbligandosi il fideiussore, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 su semplice richiesta scritta del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel committente ad effettuare il versamento della somma richiesta entro 15 giorni, anche in caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente opposizione del soggetto aggiudicatario ovvero di terzi aventi causa; • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, in deroga al disposto di cui all’art. 1944, c. 2, c.c.; • la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, c. 2, c.c.; • l'indirizzo del garante al quale dovranno essere inviate le richieste di escussione della cauzione ed ogni altra comunicazione da parte della stazione appaltante; • l'impegno del garante e dell'aggiudicatario a comunicare alla stazione appaltante, entro 10 giorni, eventuali cambi di indirizzo del fideiussore, fermo restando che questi ultimi sono validi e produttivi di effetti solo se portati a conoscenza della stazione appaltante. Eventuali cambi di indirizzo non notificati alla stazione appaltante non costituiscono ostacolo alla riscossione della cauzione, in quanto in tale ipotesi rimane sospeso il decorso dei termini previsti per l'escussione. La mancata costituzione della garanzia determina l’annullamento dell’affidamento da parte della stazione appaltante, nonché la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica conseguente aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria. In caso di Cagliaririsoluzione del contratto, la garanzia definitiva è incamerata. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito In caso di applicazione delle penali previste nel presente documento, il committente ha diritto di rivalersi sulla garanzia. La garanzia opera per tutta la durata del contrattocontratto e comunque fino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal medesimo. Esso In ogni caso, la cauzione è svincolata solo previo consenso scritto espresso del committente ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016. Nessun interesse è dovuto sulle somme costituenti i depositi cauzionali. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l’aggiudicatario deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, provvedere al reintegro entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 30 (trenta) giorni dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionecommittente.

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Samples: Fornitura Di Beni

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte l'Istituto provvede a comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva il cui importo è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, fissato in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentedell'importo contrattuale delle opere aggiudicate. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel In caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativaribasso d'asta superiore al 10%, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al beneficio 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. All’importo della preventiva escussione garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’ 93 comma 7 del debitore principale Codice. L'impresa è tenuta a costituire detta cauzione entro 20 giorni dalla data della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta l'acquisizione della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattocauzione provvisoria da parte dell'Istituto. La cauzione sta viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliarinonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione finale, nel caso che salva comunque la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento dannirisarcibilità del maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di avere effetto comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il deposito può essere costituito: - mediante fidejussione bancaria o assicurativa concessa quest'ultima esclusivamente da Istituto Assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in vigore, oppure: - in valuta legale mediante versamento presso una delle banche espressamente indicate dall'INPS; la ricevuta di tale versamento sarà svincolata alla fine considerata probatoria dell'avvenuta costituzione del contratto deposito; La polizza fidejussoria costituita per la cauzione definitiva dovrà essere firmata, con firma leggibile munita di autentica notarile, dal legale rappresentante della Società fidejubente e recare nel riquadro delle condizioni speciali o in appendice aggiunta le seguenti clausole: "La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPSapposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, INAIL) previa redazione a giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la Ditta contraente avrà adempiuto a tutti gli obblighi ed oneri contrattuali, e dopo l'approvazione del certificato di collaudo e dell'accertamento del regolare esecuzioneversamento dei contributi assicurativi.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia a costituire all’atto della stipulazione del contratto, sua scelta sotto forma di cauzione definitiva, o fideiussione pari al 10% dell’importo contrattuale, dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura base di affidamento della fornitura. AI fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteprogrammati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La garanzia fideiussoria, in quanto cauzione definitiva, viene prestata a garanzia dell'esatto adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, fatta salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Committente avrà altresì il diritto di valersi su tale garanzia: per l'eventuale spesa sostenuta per il completamento dell’appalto nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Impresa; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Impresa per le inadempienze derivanti dall'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. La Committente potrà richiedere all'Impresa la reintegrazione della garanzia fideiussoria ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Impresa stessa. Tale cauzione potrà fideiussione, una volta terminata la fase di esecuzione della fornitura, deve intendersi ancora valida ed efficace per la copertura delle performance dell’impresa in termini di affidabilità, parametri garantiti, ed eventuali sistemazioni connesse al Make Good. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità. La Stazione Appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia fideiussoria a scelta dell'Appaltatore può essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le rispettive attività o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'albo di cui all’articolo 107 all'art. 106 del D.Lgs. del 10 settembre 1993 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di' rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. Nel caso 161 del D.Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 e che abbiano i requisiti minimi di fideiussione solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere . La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, secondo comma, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale stazione appaltante. La garanzia fideiussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80% dell'iniziale importo garantito. L'ammontare residuo della Repub- blica cauzione definitiva deve permanere fino alla data di Cagliariemissione Certificato di Verifica di conformità, o comunque fino a dodici mesi dalla data del Verbale di accettazione provvisoria della fornitura (PAC). Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del Committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento della fornitura, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per tutta la durata del contrattoquale la garanzia è prestata. Esso deve essereIn caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, pertantosu mandato irrevocabile, reintegrato qualora dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoresponsabilità solidale tra le imprese. La mancata costituzione della garanzia di cui al precedente comma determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione sta a garanzia dell'adempimento provvisoria presentata in sede di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione offerta da parte della Procura Generale stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. ACIAM S.p.A., fermo restando il diritto all’ottenimento del maggior danno, ha diritto a valersi della Repubblica cauzione anche nei seguenti casi: a) per provvedere al pagamento di Cagliariquanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere; b) nei limiti dell’importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della fornitura e dei lavori accessori nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine risoluzione del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionedisposta in danno dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre In caso di affidamento, a costituire all’atto pena di revoca dello stesso, l’Impresa dovrà presentare, prima della sottoscrizione del verbale di avvio dell’esecuzione del contratto e/o della stipulazione del contratto, una cauzione definitiva ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. 50/2016, come meglio specificato nel disciplinare di gara. La cauzione definitiva, pari costituita secondo le norme specifiche di legge vigenti al 10% dell’importo contrattualemomento dell’appalto, è a garanzia dell’esatto svolgimento del corretto adempimento di tutti gli obblighi derivanti dall’appalto, del rimborso delle somme pagate in più all’Impresa rispetto alle risultanze della liquidazione finale, del risarcimento dei danni nonché delle spese che eventualmente il Comune dovesse sostenere a causa di inadempimento o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata contrattuali da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel parte dell’Impresa o nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativadanni, l’atto dovrà contenere espressamente anche ambientali, dalla stessa cagionati a qualunque titolo. Qualora l’importo della cauzione non sia sufficiente a coprire i danni e gli indennizzi dovuti, il Comune, fatta salva ogni altra azione a tutela dei propri interessi, ha la rinuncia facoltà di promuovere il sequestro di macchine e automezzi di proprietà dell’Impresa nelle necessarie quantità. Rimane comunque riservato il diritto al beneficio della preventiva escussione del debitore principale risarcimento dei danni e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliarial rimborso delle maggiori spese sostenute dal Comune. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta permanere valido fino all’emissione, da parte del Comune, del Certificato di verifica di conformità delle prestazioni eseguite o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni risultante dal relativo certificato. L’Impresa è obbligata a reintegrare la durata del contratto. Esso deve esserecauzione di cui il Comune dovesse avvalersi, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvengain tutto o in parte, entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla data della relativa richiesta, pena trattenuta del corrispondente importo dal pagamento delle somme dovute all’Impresa fino all’avvenuto reintegro. In alternativa il termine stabilito con lettera raccomandataComune potrà procedere a reintegrare d’ufficio la cauzione, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoa spese dell’Impresa, prelevandone il relativo importo dal canone d’appalto. La cauzione sta a definitiva verrà restituita, comunque, dopo che l’Impresa avrà dimostrato il completo esaurimento degli obblighi contrattuali, inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impiegata, la cui estinzione dovrà essere verificata dal Comune mediante richiesta e ottenimento del DURC. In assenza di tali requisiti la garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti definitiva verrà trattenuta dal contrattoComune fino all’adempimento delle condizioni suddette. Vale inoltre quanto previsto dall’art. 105, comma 9, del risarcimento D.lgs. 50/2016. Nel caso di anticipata risoluzione del contratto per inadempienza dell’Impresa, la cauzione sarà incamerata dal Comune, in via parziale o totale sino alla copertura dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stessee degli indennizzi dovuti al Comune. Il Comune ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Impresa per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, fatto salvo l'esperimento delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate. In caso di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliariirregolarità delle dichiarazioni indicate nella cauzione, nel caso che il Comune inviterà l’impresa interessata a regolarizzarle fissando un termine congruo; qualora la cauzione risultasse insufficiente. Ove stessa non abbia provveduto entro detto termine e non abbia addotto valide giustificazioni, si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida procederà a revoca dell’aggiudicazione e all’incameramento della cauzione provvisoria. In tal caso all’impresa interessata saranno addebitate le spese sostenute dal Comune per l’affidamento dell’appalto a terzi. Anche la mancata costituzione della garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’escussione della cauzione provvisoria da parte del Comune, il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo aggiudica l’appalto al maggior risarcimento danniconcorrente che segue in graduatoria. La cauzione sarà svincolata alla fine definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta del contratto a seguito Comune, in caso di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione variazioni del certificato di regolare esecuzionecorrispettivo.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta Precedentemente alla stipulazione del contratto di appalto l’Impresa aggiudicataria è obbligata inoltre dovrà provvedere a costituire all’atto della stipulazione del contrattouna garanzia fideiussoria, a titolo di cauzione definitiva, dell’importo pari al 10% dell’importo contrattualecontrattuale (IVA esclusa) disciplinata dall’art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e s.m.i.. La garanzia fideiussoria deve essere presentata mediante polizza bancaria o assicurativa, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura emessa da istituto autorizzato e nei modi stabiliti dovrà essere svincolata secondo le modalità stabilite dalla normativa vigente. Tale cauzione L’amministrazione potrà essere prestata da fidejussioneavvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’appaltatore ed in particolare per le spese sostenute per il completamento dei lavori nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativarisoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto rispetto ai risultati della liquidazione finale, nonché per provvedere al beneficio pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di Cagliaridichiarazione giudiziale. Il deposito cauzionale La garanzia fideiussoria deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso di inottemperanza la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica reintegrazione si effettua a valere sui ratei di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoprezzo da corrispondere all’appaltatore. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione provvisoria da parte della Procura Generale stazione appaltante che può avvalersi della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo aggiudicare al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneconcorrente che segue nella graduatoria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre 1. Con la stipula del contratto ed a costituire all’atto della stipulazione del contrattogaranzia degli obblighi assunti dal Fornitore, cauzione definitiva, il Fornitore medesimo ha prestato la garanzia definitiva pari al 10% dell’importo contrattualecomplessivo (€ oltre IVA) (al netto degli oneri fiscali), decurtato del %, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, (cauzione costituita da versamento in contanti o in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al xxxxx xxx xxxxxx xxx xxxxxxxx xxxxxx xx Xxxxxxxxx della Stazione appaltante per un importo pari a € ovvero Garanzia Fideiussoria stipulata con la Banca in , polizza n. il per un importo pari a € 2. La cauzione deve essere vincolata per tutta la durata dell'appalto. 3. La cauzione definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell’esatto svolgimento degli e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Fornitore, anche future, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ., nascenti dall'esecuzione dei singoli Ordinativi di Fornitura ricevuti. 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi contrattualispecifici assunti dal Fornitore, nella misura e anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che la Azienda Ospedaliera, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo “Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. 5. La garanzia prestata opera nei modi stabiliti confronti della Azienda Ospedaliera a far data dalla normativa vigentesottoscrizione della presente scrittura privata; 6. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito La garanzia opera per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Atto; pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti della Repubblica Azienda Ospedaliera verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali, e decorsi i termini di Cagliari operi prestazione dei prelevamenti servizi connessi alle forniture. 7. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in forma scritta dall’Azienda Ospedaliera. 8. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvengaeffetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore deve provvedere al reintegro entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte dell’Azienda Ospedaliera. 9. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento definitiva dovrà essere ricostituita proporzionalmente in caso di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza proroga della presente scrittura privata. 10. In caso di inadempimento alle obbligazioni stessepreviste nel presente articolo, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la l’Azienda Ospedaliera aggiudicatrice ha facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.dichiarare risolta la scrittura privata;

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Samples: Supply Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del Codice dei contratti, è obbligata inoltre richiesta una garanzia fideiussoria, a costituire all’atto della stipulazione del contratto, titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso/un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 2. La garanzia fideiussoria è prestata con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3.. La garanzia è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione della convenzione. La firma della garanzia deve essere autenticata sia in merito all’identità sia in merito all’esistenza dei poteri di firma in capo al sottoscrittore della società che emette la polizza. 3. La cauzione a garanzia dell’esatto svolgimento degli dell’esecuzione, il cui importo è indicato nell’Accordo Quadro, è rilasciata in favore dell’Amministrazione e, in conformità alla scheda tecnica 1.2, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi contrattualispecifici assunti dall’Impresa, nella misura e nei modi stabiliti anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che l’Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 5. La garanzia opera a far data dalla normativa vigentesottoscrizione dell’Accordo Quadro. 6. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e dei contratti attuativi, e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti contratti d’appalto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate - previa deduzione di eventuali crediti dell’Amministrazione verso l’Impresa - a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e decorsi detti termini. In particolare, la garanzia è progressivamente svincolata in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito secondo quanto stabilito all’art. 103, comma 5, D.Lgs. n. 50/2016, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte dell’Impresa all’istituto garante, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. 7. La garanzia, per il rimanente ammontare del contratto20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. 8. Esso deve essereLa cauzione definitiva dovrà mantenere tassativamente la sua validità fino alla data del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione dell'ultimo contratto attuativo. La polizza non potrà, pertanto, reintegrato qualora estinguersi automaticamente decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, essendo la Procura Generale scadenza della Repubblica polizza medesima sospensivamente ed esclusivamente condizionata all'emissione del certificato di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. (ex plurimis Cass.civ., sez.III, 23 giugno 2009 n.14621). 9. La Stazione appaltante può avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; nonché in tutti i casi previsti al comma 2 dell’art. 103 del Codice dei contratti. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di 10. La garanzia è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 6 qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione dell’importo contrattuale, e deve essere integrata in misura commisurata all’importo contrattuale, così come variato, in caso di aumento. 11. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l’Amministrazione ha facoltà di dichiarare risolto l’Accordo Quadro ed i contratti attuativi/ordini di lavori, fermo restando il risarcimento del danno.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta Dopo l'aggiudicazione definitiva la Ditta aggiudicataria è obbligata inoltre sarà invitata a costituire all’atto della stipulazione del contrattopresentare, a mezzo lettera raccomandata A.R. pena la decadenza dell'aggiudicazione, la cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo dell'importo contrattuale, I.V.A. esclusa. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l’affidamento dell’appalto in favore del concorrente che segue nella graduatoria, nonché l’incameramento della cauzione provvisoria prestata dall’aggiudicatario inadempiente. La cauzione dovrà essere corrisposta, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualiscelta dell'offerente, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentein contanti o in titoli del debito pubblico o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, presso una sezione di Tesoreria Provinciale o presso le aziende di credito autorizzate a titolo di pegno a favore delle stazione appaltanti, è altresì ammessa la presentazione di assegno circolare, intestato alla Stazione appaltante, riportante la clausola di non trasferibilità. Tale La cauzione potrà può essere prestata da fidejussioneinoltre costituita, da sempre a scelta dell'offerente, anche mediante fideiussione bancaria, mediante polizza assicurativa oppure da polizza fidejussoria ovvero rilasciata da un intermediario finanziario iscritto intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso 385\93, che svolgono in via esclusiva e prevalente attività di fideiussione bancaria o polizza assicurativarilascio di garanzie, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio a ciò autorizzati dal Ministero del tesoro, del Bilancio e della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni programmazione economica, con clausola di pagamento a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattorichiesta. La cauzione sta definitiva deve permanere fino alla data di cessazione del servizio. La cauzione viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento . Le stazioni appaltanti hanno il diritto di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento valersi della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo l'eventuali maggiori spese sostenute dalla Stazione appaltante nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della Procura Generale della Repubblica cauzione per provvedere al pagamento di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danniquanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in struttura. La stazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della cauzione sarà svincolata alla fine del contratto ove questa sia venuta meno in tutto o in parte ; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a seguito valere sui ratei di attestazione di regolarità contributiva prezzo da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionecorrispondere all’appaltatore.

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Samples: Appalto Per Servizi Di Mensa

Cauzione definitiva. 1. A garanzia dell’esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente contratto, il Gestore ha costituito una garanzia fideiussoria mediante polizza n. rilasciata da , per l’importo di € (euro /00) resa ai sensi dell’articolo 113 del D.Lgs. 163/2006, in favore dell’ARDISS. 2. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Gestore nei confronti dell’ARDISS, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali, e, pertanto, resta espressamente inteso che l’ARDISS ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione prestata per l’applicazione delle penali di cui al successivo articolo 16. 3. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) dell’ARDISS, con la quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. --------------------- 4. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Gestore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di dieci giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta, notificata a costituire all’atto della stipulazione mezzo PEC dell’ARDISS.------------------------------------------ 5. In caso di inadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo l’ARDISS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.------------------------- --Art.15 – VERIFICHE E CONTROLLI SULLO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO-- 1. L’ARDISS si riserva, con ampia ed insindacabile facoltà e senza che il Gestore possa nulla eccepire, di effettuare verifiche e controlli, ai sensi dell’articolo 312, comma 3 del D.P.R. 207/2010 e in conformità a quanto previsto dagli articoli 72 e seguenti del capitolato tecnico, circa la perfetta osservanza da parte del Gestore di tutte le condizioni, modalità, termini e prescrizioni contenute nel presente contratto e negli atti in esso richiamati, nonché nella normativa di settore, in particolare controlli di rispondenza e di qualità. 2. Qualora dal controllo operato il servizio dovesse risultare non conforme alle prescrizioni previste, ovvero in caso di inosservanza delle obbligazioni contrattuali o di non puntuale adempimento delle stesse, che non comporti per loro gravità la risoluzione del contratto, cauzione definitival’ARDISS contesta mediante PEC le inadempienze riscontrate, pari al 10% dell’importo contrattualeaffinché vengano eseguiti gli adempimenti richiesti o vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni, assegnando un termine non inferiore a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualiotto giorni per la presentazione di controdeduzioni scritte.-------------------------- 3. Qualora il richiamo avesse esito negativo (constatando il persistere dell’inadempienza) o il Gestore non comunicasse le proprie controdeduzioni nel termine assegnato ovvero fornisse elementi inidonei a giustificare le inadempienze contestate, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale verranno applicate le penali di cui all’articolo 107 del D.Lgsal successivo articolo 16. 1° settembre 1993 n. 385-------------- 4. Nel caso Nei casi di fideiussione bancaria o polizza assicurativaparticolare grave recidiva, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari l’ARDISS si riserva la facoltà di procedererisolvere il contratto. 5. La vigilanza ed il controllo sulla regolare esecuzione del servizio, mediante verifica a campione sull’organizzazione e svolgimento delle prestazioni oggetto del presente contratto, spetta al Direttore del Servizio competente alla gestione del contratto o ad altri dipendenti da esso delegati.--------------------------------------- 6. Al personale dell’ARDISS incaricato della vigilanza e dei controlli è garantito l’accesso alla struttura in qualsiasi momento, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine che ciò interferisca nello svolgimento delle attività oggetto del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.contratto.--------------------------------------

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Samples: Servizi Di Ristorazione

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Il Concessionario, prima della stipulazione del contratto, è obbligato a costituire una cauzione definitiva, nelle forme previste dagli atti di gara e nel rispetto dell'art. 103 del D. Lgs. 50/2016. L'importo della cauzione è pari al 10% dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura : per importo contrattuale si intende l'importo complessivo per tutta la durata del contratto del contributo corrisposto dall'Amministrazione comunale come risultante dall'offerta. Sono fatte salve le maggiorazioni di cui all'art. 103 del D. Lgs. 50/2016 come di seguito specificato. La cauzione deve avere durata pari alla durata del contratto e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteverrà mantenuta fino allo svincolo della stessa da parte dell'Amministrazione comunale. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussioneè presentata a titolo di garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale del pagamento di cui all’articolo 107 ogni addebito a carico della stessa in conseguenza della stipulazione del D.Lgscontratto o della sua esecuzione e risoluzione. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto assicurativa dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché operatività entro quindici 15 giorni a su semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica del Comune. Nel caso di Cagliaripartecipazione da parte di Raggruppamenti di Imprese la cauzione dovrà essere presentata dalla Impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica La cauzione verrà reintegrata ogni qual volta l'Amministrazione comunale operi prelevamenti su di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contrattoessa nei casi previsti dal presente capitolato. Ove ciò tale integrazione non avvenga, avvenga entro il termine stabilito con di 15 giorni dalla lettera raccomandatadi comunicazione, l’Autorità ha l'Amministrazione comunale può provvedere a trattenere la somma direttamente a valere sul contributo da corrispondere al Concessionario, fatta salva la facoltà per l'Amministrazione comunale di procedere alla risoluzione risolvere il contratto per grave inadempimento. Fermo quanto sopra indicato, a norma dell'art. 103 del contrattoD. Lgs. n. 50/2016 e s.m. in caso di ribasso d'asta superiore al 10%, la cauzione è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso percentuale superiore al 20%. A norma dell'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 la cauzione definitiva è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte del concessionario, degli stati di avanzamento dell'esecuzione del contratto o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. La cauzione sta a mancata costituzione della presente garanzia dell'adempimento determina l'annullamento dell'aggiudicazione e/o la decadenza dell'affidamento con facoltà per l'Amministrazione di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, richiedere il risarcimento del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel danno subito. In tal caso l'Amministrazione aggiudica la concessione al concorrente che la cauzione risultasse insufficientesegue nella graduatoria. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione La garanzia copre gli oneri per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica mancato o inesatto adempimento e cessa di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata avere effetto solo alla fine del contratto a seguito data di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione emissione del certificato di verifica di conformità (o dell'attestazione di regolare esecuzione) secondo le prescrizioni del presente capitolato o al momento dello spirare dei termini previsti per l'approvazione degli atti suddetti.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 l’Appaltatore è obbligata inoltre obbligato a costituire all’atto della stipulazione una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo schema tipo del contratto, cauzione definitivaDecreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123, pari al 10% dell’importo contrattualedell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al 10% la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quali sono quelli eccedenti il 10%. Ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto superiore al 20%. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualidell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Tale cauzione potrà La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016 per la garanzia provvisoria; Detta garanzia: • Deve essere prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da fidejussioneparte dell’Appaltatore, da polizza nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Si applica l’art. 103 del D.Lgs. 50/2016; • Deve essere prestata mediante fideiussione bancaria o assicurativa oppure da polizza o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di fideiussione bancaria o polizza assicurativarilascio di garanzie, l’atto dovrà a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; • Deve essere completa di firma del fideiussore; • Deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; • Deve essere intestata all’Università, quale Ente garantito; • Deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co. 2 del c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica dell’Università; • Deve avere validità fino alla data di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione emissione del certificato di regolare esecuzione., o comunque non inferiore a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; • Deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe; • Deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’appaltatore; • Lo svincolo della cauzione è disciplinato dall’art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016; • L’appaltatore si obbliga a comunicare all’Università a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere;

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Samples: Contract for Works

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria A garanzia dell’esatto e puntuale adempimento degli obblighi assunti, l’aggiudicataria è obbligata inoltre tenuta a costituire all’atto della stipulazione prestare idonea cauzione definitiva prestata ai sensi e conformemente a quanto previsto dall’art. 103 del contrattoD. Lgs. 50/2016, cauzione definitiva, nella misura pari al 10% dell’importo contrattualedella concessione attraverso polizza fideiussoria, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale idoneo istituto o altro ente abilitato, o titoli di cui all’articolo 107 del Stato o contanti, presso la tesoreria dell’Ente. Se l’impresa aggiudicataria è una ONLUS si applicano le esenzioni previste dal D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385460/97. Nel caso di La fideiussione bancaria e/o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente assicurativa deve prevedere: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; • la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, codice civile; • l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale stazione appaltante. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento contrattuale. La cauzione sarà progressivamente svincolata a sensi del comma 5, art.103 del D.Lgs 50/2016 nel limite massimo dell’80% e resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali anche dopo la scadenza del contratto e verrà svincolata solo dopo verifica del compenso dovuto a qualsiasi titolo da parte dell’impresa, al personale occupato nel servizio, di cui al presente capitolato. Per il medesimo motivo alla scadenza del contratto si provvederà al pagamento delle fatture dovute a saldo per il servizio, solo dopo la positiva verifica della Repub- blica esecuzione di Cagliaritale adempimento che sarà effettuata dal Responsabile dell’esecuzione ai fini dell’emissione della verifica di conformità. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito La cauzione definitiva garantirà anche l’eventuale risarcimento dei danni, nonché il rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante il contratto per tutta la durata fatto imputabile al concessionario a causa dell’inadempimento o della cattiva esecuzione del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti Resta salvo per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento l’Amministrazione Comunale l’esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che in cui la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzeLa concessionaria è obbligata a reintegrare la cauzione, di cui il Comune abbia dovuto avvalersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determina la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione per provvisoria da parte dell’Ente, il quale l’Appaltatoreaggiudica al concorrente che segue nella graduatoria. Per tutto quanto non specificato nel presente articolo, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento dannisi applica quanto previsto dall’ art. La cauzione sarà svincolata alla fine 103 del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.D.Lgs 50/2016 e s.m.i..

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Samples: Capitolato Speciale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattualeE’ richiesta all’Aggiudicatario la costituzione di una garanzia fideiussoria, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualititolo di cauzione definitiva per l’importo, nella misura forma e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 con il contenuto previsti dall’articolo 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385163/2006. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativaL’importo della garanzia è ridotto del cinquanta per cento nei casi previsti dall’art. 75, l’atto dovrà contenere espressamente comma 7, del D.Lgs. 163/2006. La mancata costituzione della garanzia fideiussoria definitiva determina la rinuncia revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante che procederà all’aggiudicazione dell’appalto al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoconcorrente che segue nella graduatoria. La cauzione sta definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati derivanti dall’inadempimento di tutte le obbligazioni medesime, nonché del rimborso delle somme che la Stazione Appaltante avesse eventualmente pagato in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stessepiù in rapporto ai crediti dell’Appaltatore, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. La Stazione Appaltante ha, inoltre, il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggior spesa sostenuta per il completamento della prestazione nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’Appaltatore, e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. E’ facoltà della Stazione Appaltante di incassare, in tutto o in parte, la cauzione definitiva per inosservanza degli obblighi contrattuali, per eventuali risarcimenti o penalità debitamente contestate con lettera raccomandata, con avviso di ricevimento, senza obbligo di preventiva azione giudiziaria. E’ fatto salvo l'esperimento l’esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che in cui la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata definitiva può essere ridotta in caso di riduzione degli importi contrattuali, mentre non è integrata in caso di aumento degli stessi fino alla fine concorrenza di un quinto dell’importo originario. Il mancato pagamento del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionepremio non può essere opposto alla Stazione Appaltante.

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Samples: Capitolato Speciale Descrittivo E Prestazionale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria 1. A garanzia degli obblighi assunti, nonché dell’adempimento degli obblighi derivanti dall’affidamento dei servizi in oggetto, l’aggiudicatario è obbligata inoltre a costituire all’atto tenuto, prima della stipulazione del contratto, a costituire una cauzione definitiva, secondo le modalità previste dall’art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% (dieci percento) dell’importo contrattuale, a fatta comunque salva la risarcibilità del maggior danno. 2. La mancata costituzione della garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualidetermina la decadenza dell’affidamento, l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune, che aggiudicherà il servizio al concorrente che segue nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentegraduatoria. 3. Tale cauzione potrà garanzia dovrà essere prestata da fidejussione, da resa mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa oppure da o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale intermediari finanziari abilitati e non assoggettati a provvedimenti di cui all’articolo 107 sospensione/cancellazione dai relativi elenchi, escutibile a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. 4. La garanzia fidejussoria ha durata pari a quella del D.Lgsservizio oggetto di affidamento, maggiorata di 6 (sei) mesi; essa è presentata in originale all’Amministrazione prima della formale sottoscrizione del contratto. 5. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliaridell’Amministrazione comunale. 6. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito La cauzione definitiva è valida per tutta la durata contrattuale ed è svincolata solo dopo l’emissione del certificato di verifica di conformità. 7. Nel caso in cui, al termine della concessione, ci dovessero essere attività residue da svolgere riferibili ad annualità precedenti, il Concessionario potrà chiedere la riduzione della cauzione, da riquantificarsi nel 10 per cento del valore residuale del contratto. 8. Esso Le garanzie devono essere conformi allo schema tipo approvato con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 19 gennaio 2018 n. 31 e non saranno accettate polizze difformi. La polizza inoltre deve essereessere rilasciata da una Compagnia sottoposta al diretto controllo dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni. 9. La cauzione è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contrattosalvo il maggior danno. 10. Ove ciò non avvengaL’aggiudicatario, entro il termine stabilito con lettera raccomandatadi 15 (quindici) giorni dalla data di notifica di apposito invito, l’Autorità ha è tenuto al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dal Comune; in caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora dell’aggiudicatario, avrà la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti recedere dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione contratto per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionecolpa dell’aggiudicatario stesso.

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Samples: Concession Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del D.Legs. 12 aprile 2006 n. 163 e s.m.i, è obbligata inoltre richiesta una garanzia fideiussoria, a costituire all’atto della stipulazione del contratto, titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento (un decimo) dell’importo contrattuale; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 20 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta misura percentuale in conformità a quanto disposto dal medesimo art. 113. La garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere fideiussoria è prestata da fidejussione, da mediante polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio emessa da istituto autorizzato, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa è presentata in originale alla Stazione appaltante prima della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata formale sottoscrizione del contratto. Esso deve essereL’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, pertantoparzialmente o totalmente, reintegrato qualora per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la Procura Generale della Repubblica medesima garanzia può essere ridotta in caso di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò riduzione degli importi contrattuali, mentre non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà è integrata in caso di procedere aumento degli stessi importi fino alla risoluzione del contrattoconcorrenza di un quinto dell’importo originario. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento definitiva sarà svincolata nei tempi e modi descritti dal citato art. 113, comma 3 del Codice e dall’art. 123 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, e sempre che sia stata definita tra le parti ogni controversia o pendenza: in caso di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione contestazioni da parte della Procura Generale della Repubblica di CagliariCommittenza, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procederedefinitiva potrà essere trattenuta sino alla chiusura del contenzioso, senza diffida all’incameramento della cauzione che nessun compenso possa per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionequesto essere vantato dall’Impresa.

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Samples: Contract for Construction Services

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Al momento della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari l'Appaltatore deve costituire una garanzia fideiussoria nella misura del 10% dell'importo degli stessi. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10% dell’importo contrattuale%, a la garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentel‟aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, l’atto assicurativa per la cauzione provvisoria o definitiva dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattostazione appaltante. La cauzione sta a suddetta garanzia dell'adempimento copre l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal del contratto, del risarcimento dei di danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che in cui la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzeL'appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, la Procura Generale nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della Repubblica liquidazione finale. Nel caso di Cagliari si riserva la facoltà garanzia costituita con deposito di procederetitoli, l'Appaltante potrà, senza diffida all’incameramento altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui l'Appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. Lo svincolo della cauzione per il quale l’Appaltatoredefinitiva è progressivamente svincolata in funzione del periodo di affidamento del servizio, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine nel limite massimo del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione75% dell‟importo garantito.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattualeConcessionaria, a garanzia dell’esatto degli adempimenti di tutte le obbligazioni derivanti dalla presente concessione, ha costituito cauzione definitiva di € = ( ), mediante n. in data rilasciata da - agenzia di . (L’importo della cauzione è stato ridotto del 50% rispetto a quello calcolato applicando l’art. 113 del Codice dei Contratti visto che ricorrono i presupposti per l’applicazione dell’art. 75 comma 7 del medesimo Codice dei Contratti). La garanzia deve essere immediatamente reintegrata qualora, in corso del servizio, essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente dalla Concessionaria. La garanzia prestata dovrà avere validità sino a sei mesi successivi alla scadenza del contratto di concessione e verrà svincolata, con apposito atto, solo allo scadere del suddetto periodo previa avvenuta verifica dell’esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali e comunque ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze, controversie o contestazioni tra le parti. Articolo 10. Assicurazioni. La concessionaria si assume ogni responsabilità , sia civile che penale, prevista dalla legge nell’espletamento delle attività richieste dalla presente concessione e le responsabilità derivanti da avvelenamenti e/o tossinfezioni conseguenti all’ingerimento da parte dei commensali dei cibi preparati contaminati e/o avariati forniti dalla medesima. La concessionaria ha presentato a copertura della responsabilità civile verso terzi, a copertura dei rischi del servizio, compresa la copertura per rischi da intossicazione alimentare e/o avvelenamenti subiti dai fruitori del servizio apposita polizza assicurativa RCT, con massimali non inferiori a quelli fissati nel Capitolato d’appalto. La Concessionaria si impegna a mantenere la copertura assicurativa per l’intera durata della concessione, a comunicare eventuali annullamenti o disdette e, in quest’ultima ipotesi, a sostituire le polizze disdettate. La Concessionaria si impegna altresì a trasmettere le quietanze relative alle annualità successive. La Concessionaria risponderà direttamente dei danni alle persone ed alle cose comunque provocati nello svolgimento del servizio restando a suo completo ed esclusivo carico qualsiasi risarcimento senza diritto di rivalsa o di compensi da parte del Concedente, salvi gli interventi in favore della Concessionaria da parte di società assicuratrici. La Concessionaria si obbliga a sollevare il Concedente da qualunque pretesa, azione o molestia che possa derivargli da terzi per mancato adempimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussioneper trascuratezza o per colpa nell’assolvimento dei medesimi, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale con possibilità di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel rivalsa in caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativacondanna. Le spese e i danni che il Concedente dovesse eventualmente sostenere a tale titolo, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio saranno dedotte dai crediti della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoConcessionaria ed in ogni caso da questa rimborsate. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento Concessionaria è sempre responsabile, sia verso il Concedente, sia verso i terzi, dell’esecuzione di tutte le obbligazioni nascenti tutti i servizi assunti. Essa è pure responsabile dell’operato e del contegno dei suoi dipendenti e degli eventuali danni che dal contratto, personale o dai mezzi impiegati nell’espletamento del risarcimento servizio che potessero derivare al Concedente o ai terzi. dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionecontratti.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto 1. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima della stipulazione stipula del contrattocontratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattualea € …, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualideterminata ai sensi dell’art. 113 D. Lgs. 163/2006 e s.m.i. 2. Ai sensi dell’art. 75, nella misura comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale s.m.i., detta cauzione potrà definitiva può essere prestata da fidejussione, da mediante polizza assicurativa oppure da fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati. 3. La polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione fidejussoria o la fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; - la loro rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - la sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università; - una scadenza successiva al termine della Procura Generale fornitura, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria; - prevedere una espressa disposizione in forza della Repub- blica quale: a) la suddetta durata, da indicarsi nel contratto di Cagliari. Il deposito cauzionale fideiussione, deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito intesa come durata presuntiva del periodo di tempo occorrente al fornitore per tutta ottenere dall’Ente garantito la durata prova della liberazione; b) la prova della liberazione deve consistere nella consegna, da parte del fornitore al proprio istituto garante, di una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito; c) qualora l’Ente garantito comunichi all’istituto garante entro la data di scadenza presunta del contratto di fideiussione, che la mancata emissione della dichiarazione finale di conformità della fornitura a quanto pattuito dipende da fatto imputabile al fornitore, il contratto di fideiussione deve continuare a rimanere in vita, anche oltre la scadenza presunta in esso indicata, con l’obbligo del fornitore di pagamento dei premi o commissioni suppletive, fino al momento in cui lo stesso fornitore consegni al proprio Xxxxxxx una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito, a svincolo della cauzione emessa dal Garante; - che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti 4. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dall’Appaltatore, per la parte incamerata. 5. Lo svincolo della cauzione sarà effettuato nei quattro mesi successivi alla data della dichiarazione finale di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Esso deve essereEntro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi del gestore e, pertantose richiesta, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionerilascerà dichiarazione liberatoria.

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Samples: Fornitura Di Sistemi Per La Digitalizzazione

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre L’Aggiudicatario sarà tenuto a costituire all’atto della stipulazione del contratto, prestare una cauzione definitiva, definitiva in misura pari al 10% dieci per cento dell’importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia a superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione si intende a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualidell’adempimento di tutte le obbligazioni assunte e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta, comunque, salva la risarcibilità del maggior danno. L’importo della garanzia è ridotto del 50% per gli operatori economici in possesso della certificazione del sistema di qualità conforme alle norme Europee. L’importo della cauzione sarà precisato nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentelettera di comunicazione dell’aggiudicazione provvisoria. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto La garanzia dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2 del codice civile e la loro sua operatività entro quindici giorni 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica stazione appaltante. Le fideiussioni/polizze dovranno essere intestate all’Amministrazione degli Studi di CagliariRoma “La Sapienza”. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta La garanzia dovrà avere validità temporale almeno pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte dell’Amministrazione, con la durata quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Esso deve essereLe fideiussioni /polizze dovranno essere presentate corredate di autentica amministrativa o notarile della firma, pertantodell’identità, reintegrato qualora la Procura Generale dei poteri e della Repubblica qualifica del/i soggetto/i firmatario/i il titolo di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi garanzia ovvero, in alternativa, di dichiarazione rilasciata dal soggetto firmatario (con l’esecuzione allegata copia fotostatica di un documento di identità del contratto. Ove ciò non avvengadichiarante in corso di validità) contenente i predetti elementi (identità, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionepoteri e qualifica).

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Ai sensi dell’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 al momento della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari l’appaltatore è obbligato a prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10 per cento dell’importo netto dell’appalto; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10% dell’importo contrattualela garanzia fiediussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 %; nel caso di aggiudicazione dei lavori con ribasso d’asta superiore al 20 per cento, a la garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentefidejussoria deve essere aumentata di 2 (due) punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Tale cauzione potrà garanzia può essere prestata da fidejussionein numerario, da in titoli di Stato o garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito, con fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale impresa di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto assicurazione regolarmente autorizzata nella quale dovrà contenere essere espressamente prevista la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale stazione appaltante. La mancata costituzione della Repub- blica garanzia definitiva determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante, la quale aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La Stazione appaltante ha il diritto di Cagliarivalersi della cauzione anche per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto in danno dell’Appaltatore; per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito La presentazione della garanzia non limita l’obbligo dell’Appaltatore di provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal suo ammontare, ed anche superiore all’importo della cauzione. La suddetta garanzia è fissata per tutta l’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto da parte dell’appaltatore, del risarcimento di danni derivati dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme che la durata stazione appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l’appalto in confronto del contrattocredito dell’appaltatore, risultante dalla liquidazione finale. Esso deve essereResta, pertantocomunque, reintegrato qualora salva la Procura Generale facoltà della Repubblica stazione appaltante di Cagliari operi rivalersi sugli importi eventualmente dovuti a saldo all’appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei prelevamenti per fatti connessi con contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere. L’appaltatore è obbligato a reintegrare la garanzia di cui la stazione appaltante abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvengaLa stazione appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia anche per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio, entro nonché per il termine stabilito rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. Nel caso di garanzia costituita con lettera raccomandatadeposito di titoli, l’Autorità ha la facoltà stazione appaltante dovrà, senza altra formalità, venderli a mezzo di procedere alla risoluzione del contrattoun agente di cambio. La cauzione sta garanzia fideiussoria di cui al comma 1 dell’art. 113 del D.L.vo n. 163/2006 è progressivamente svincolata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliarimisura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel caso che limite massimo del 75 per cento dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo, pari al 25 per cento dell’iniziale importo garantito, è svincolato secondo la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica normativa vigente La garanzia cessa di Cagliari si riserva la facoltà avere effetto soltanto alla data di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica emissione del certificato di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. L’appaltatore deve dimostrare, entro tale periodo, il completo esaurimento degli obblighi contrattuali e l’estinzione di tutti i crediti nei suoi confronti inclusi i versamenti degli oneri sociali previsti dalla normativa vigente per la mano d’opera impegnata e la cui estinzione dovrà essere certificata dai competenti Ispettorati del Lavoro. La garanzia sarà comunque incamerata dalla Stazione appaltante in tutti i casi in cui siano constatati gravi inadempimenti dell’Appaltatore.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto A garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l'aggiudicatario prima della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a dovrà costituire una garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso fideiussoria definitiva (sotto forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere a discrezione del fornitore), sostitutiva di quella provvisoria (che sarà da considerarsi automaticamente svincolata al momento della sottoscrizione del contratto), nella misura pari al 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, nel rispetto delle forme e modalità indicate all’art. 113 del D.Lgs 12.04.2006 n. 163 e successive modificazioni e integrazioni. In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 (dieci) per cento dell’importo a base di gara, la misura della garanzia è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 (dieci) per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 (venti) per cento, l’aumento è di ulteriori due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 (venti) per cento. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliaristazione appaltante. Il deposito cauzionale deve documento attestante la cauzione dovrà obbligatoriamente contenere la seguente clausola: “ La presente cauzione resta operante fino alla liberazione del contraente, da dimostrare mediante dichiarazione liberatoria scritta, rilasciata dall’Amministrazione, senza che possa essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la opposto all’Amministrazione il mancato pagamento dei premi ordinari e di quelli supplementari relativi al periodo di maggior durata del contrattodella polizza”. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoNon sono ammessi versamenti in contanti o assegni. La cauzione, che dovrà contenere autentica notarile, verrà svincolata dopo che il contratto avrà avuto piena esecuzione, quanto consti che l’aggiudicatario non abbia lasciato pendenze con l’Amministrazione Regionale o che, diversamente, in tutto o in parte la cauzione sta non debba essere incamerata a garanzia dell'adempimento titolo di tutte le obbligazioni nascenti dal contrattopenale, ed in ogni caso dopo l’approvazione del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione collaudo della fornitura da parte della Procura Generale della Repubblica dei competenti organi dell’Amministrazione. Lo svincolo sarà disposto in base a domanda dell’aggiudicatario nella quale egli dichiari di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva non aver altro da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionepretendere dall’Amministrazione in dipendenza dell’appalto in argomento.

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Samples: Capitolato D’oneri

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Prima della stipulazione del contratto, contratto l’Appaltatore deve presentare una cauzione definitiva, pari al 105%, già ridotta del 50% dell’importo contrattualevisto l’obbligo di possesso della certificazione di qualità, oppure in maggior percentuale secondo le disposizioni dell’art.103 comma 1 del D.Lgs. 50/2016, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualidell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento della penalità eventualmente comminate, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza costituita mediante fidejussione bancaria o assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale mediante deposito presso la tesoriera. Si applicano le ulteriori riduzioni di cui all’articolo 107 all'art. 93 comma 7 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 38550/2016. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto La fidejussione presentata dovrà contenere espressamente esplicito impegno a versare la rinuncia al beneficio della somma stessa a semplice richiesta scritta dell’Ente entro 15 gg. e dovrà in ogni caso escludere la preventiva escussione del debitore principale principale. Qualora l’Appaltatore non versi la cauzione definitiva nel termine stabilito, la Stazione Appaltante, senza bisogno di messa in mora, può dichiarare l’aggiudicazione decaduta, incamerare la cauzione provvisoria e rivalersi sull’Appaltatore per le spese e per i maggiori danni sostenuti dall’Ente. La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto (48 mesi) e resterà vincolata fino ai successivi 60 giorni dalla cessazione del contratto ed avrà, quindi, efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria (costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia) da parte della Stazione Appaltante beneficiaria, con la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica quale verrà attestata l’assenza oppure la definizione di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell’esecuzione del contratto. Esso deve essereIn caso di decadenza dell’Appaltatore o di inadempienza o di grave negligenza dello stesso anche nel corso dell’esecuzione del contratto la Stazione Appaltante ha diritto di incamerare tutto o parte della cauzione prestata, pertantosalva l’azione di risarcimento danni. L’Appaltatore è obbligato al pronto reintegro della cauzione di cui la Stazione Appaltante avesse dovuto valersene, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha Resta salvo per la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento Stazione Appaltante l’esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che in cui la cauzione risultasse dovesse risultare insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica La garanzia dovrà prevedere una clausola di Cagliari si riserva la facoltà automatica estensione temporale per le ipotesi di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti rinnovo (INPS, INAIL36 mesi) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneo proroga contrattuale (6 mesi).

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre L’aggiudicatario sarà tenuto a costituire all’atto della stipulazione del contratto, versare una cauzione definitiva, definitiva a garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali tutti e pari al 10% dell’importo contrattuale, a dell'importo complessivo dell’appalto non riducibile. Tale garanzia dell’esatto svolgimento che copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà contrattuali tutti dovrà essere espressamente prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto . La cauzione definitiva dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia rinunzia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, la rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2° Cod. civ. e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni dalla richiesta, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di CagliariCommittente. Il deposito cauzionale Committente potrà avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, in caso di inadempimento del Fornitore o anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal Fornitore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione assistenza e sicurezza dei lavoratori. E’ comunque fatta salva ogni azione per il risarcimento degli ulteriori danni. La garanzia fideiussoria deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito tempestivamente reintegrata se: • in xxxxx xx xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx incamerata, parzialmente o totalmente; • il Committente abbia affidato al Fornitore l’esecuzione di maggiori prestazioni. In difetto l’Amministrazione dell’ente appaltante effettuerà la reintegra a valere sui pagamenti da corrispondere all’appaltatore. La cauzione definitiva sarà restituita, ove nulla osti, dopo l’emissione del certificato di collaudo definitivo dell’intero Sistema, previa ricezione della polizza fideiussoria per tutta la durata il periodo di garanzia per il contratto in oggetto pari al 5 % dell’importo del contratto. Esso deve essereRimane stabilito che, pertantoqualora si verificassero inadempienze da parte del Fornitore, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la Committente avrà piena facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedereprovvedere, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario, all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionecauzione.

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre L'appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" ex art. 103 D.lgs 50/2016 a costituire all’atto della stipulazione del contrattosua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, cauzione definitivacommi 2 e 3, pari al 10% dell’importo contrattuale10 per cento dell'importo contrattuale e tale obbligazione è indicata negli atti e documenti a base di affidamento di lavori, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualidi servizi e di forniture. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico, nella misura alla conclusione del contratto nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigentepro- grammati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento, la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Tale Ove il ribasso sia su- periore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione potrà essere prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarci- mento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottempe- ranza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di cui all’articolo 107 al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. La fideiussione, a scelta dell’appaltatore, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell’albo di cui all’art. 106 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell’albo previsto dall’art. 161 del D. Lgs. n. 38558/1999. Nel Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garanti- to, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di fideiussione bancaria risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cau- zione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dal- la inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o polizza assicurativanei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono in- camerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, l’atto dovrà contenere delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori ad- detti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltan- te, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e de- bitore principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattostazione appaltante. La cauzione sta garanzia di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliarimisura dell'avanzamento dell'esecuzio- ne, nel caso che la cauzione risultasse insufficientelimite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento L'ammontare residuo della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica definitiva deve permanere fino alla data di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine emissione del contratto a seguito certificato di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risul- tante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pat- tuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanza- mento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata.

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Samples: Capitolato d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Al momento della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari l'Appaltatore deve prestare una garanzia fidejussoria nella misura del 10 % dell'importo contrattuale; nel caso di ribasso d'asta superiore al 20% la garanzia fidejussoria dovrà essere aumentata di tanti punti 2 percentuali eccedenti al 10% dell’importo contrattuale, a %; la mancata costituzione della garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura determina la revoca dell'affidamento e nei modi stabiliti dalla normativa vigentel'acquisizione della cauzione presentata in sede di offerta da parte dell'Appaltante. Tale cauzione potrà Art. 103 D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50 La suddetta garanzia dovrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale con le modalità di cui all’articolo 107 all’Art. 93 del D.LgsD. Lg. 1° settembre 1993 18 aprile 2016 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 50 La cauzione sta a suddetta garanzia dell'adempimento copre l'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal del contratto, del risarcimento dei di danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto nonché del rimborso delle somme che l'Appaltante avesse eventualmente pagato in più durante l'appalto in confronto del credito dell'Appaltatore, risultante dalla liquidazione finale, salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che in cui la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzeL'Appaltante ha il diritto di valersi di propria autorità della garanzia per le spese dei lavori da eseguirsi d'ufficio, nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l'appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale. L'Appaltatore è obbligato a reintegrare la Procura Generale della Repubblica garanzia di Cagliari si riserva la facoltà di procederecui l'Appaltante abbia dovuto valersi, senza diffida all’incameramento in tutto o in parte, durante l'esecuzione del contratto. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. L’ammontare residuo della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica definitiva deve deve permanere fino alla data di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine emissione del contratto a seguito certificato di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione., o comunque fino a 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato In assenza di tali requisiti, la garanzia definitiva verrà trattenuta dall'Appaltante fino all'adempimento delle condizioni suddette. L'Appaltatore è altresì obbligato a stipulare una polizza assicurativa per tutti i rischi di esecuzione derivanti da qualsiasi causa, salvo quelli legati ad errori di progettazione, azioni di terzi o cause di forza maggiore, che preveda anche una garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione dei lavori sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. C. 7 art. 103 D. Lg. 18 aprile 2016 n. 50

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Il concessionario costituisce garanzia fideiussoria, ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 e s. m.i., nella forma di fideiussione bancaria [oppure polizza assicurativa] n. (Allegata al presente atto sub ), rilasciata in data / /202_ da , nella misura del del valore stimato della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari concessione al 10% dell’importo contrattuale, netto dell’IVA a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualiadempimento delle obbligazioni assunte, nella misura nonché del rimborso delle spese che il Comune di Napoli dovesse eventualmente sostenere durante l’esecuzione del contratto per fatto del concessionario a causa di inadempimento o non corretta esecuzione del servizio. La citata cauzione è altresì a garanzia della mancata restituzione delle eventuali somme non contabilizzate fino alla concorrenza di €250.000,00 (oltre IVA) in termini di lavorazioni edili (OG1) e nei modi stabiliti dalla normativa vigentedi € 1.250.000,00 (oltre IVA) in termini di lavorazioni impiantistiche (OG10) come meglio precisato negli atti di gara. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di La fideiussione bancaria o [oppure polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere ] deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957 comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica del Comune di CagliariNapoli. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito concedente ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per tutta l'eventuale maggiore spesa sostenuta per la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica concessione de qua nel caso di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal concessionario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il quale l’Appaltatoreservizio. Il Comune può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, ora per alloradelle leggi e dei regolamenti sulla tutela, presta il consenso salvo il diritto protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneconcessione.

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Samples: Contratto Di Concessione Pluriennale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto A garanzia degli obblighi tutti assunti con la concessione, ed in particolare della stipulazione del contrattocorretta esecuzione degli interventi, il Concessionario presta cauzione definitiva, in misura pari al 10% dell’importo contrattualedella somma risultante dall’ammontare degli investimenti previsti per la realizzazione degli interventi, e del canone annuo offerto moltiplicato per la durata della concessione. Detta cauzione verrà svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione dei lavori, nel limite massimo del 80% rapportato all’importo dei lavori stessi, secondo le modalità e tempistiche di cui all’art. 103, comma 5, del d.lgs. 50/2016 che si applica in via analogica. L’ammontare residuo della garanzia cesserà di avere effetto, e verrà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e di regolare esecuzione, subordinatamente all’emissione di nuova fideiussione o polizza fideiussoria di importo pari ad €…………… 10% del valore complessivo del canone complessivo, a garanzia dell’esatto svolgimento del corretto adempimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteavente scadenza al 6° mese successivo il termine della concessione. Tale cauzione potrà essere prestata Trascorsi i primi dieci anni di concessione, le parti possono ricontrattare il valore della fideiussione prestata, rapportandola ai canoni ancora da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale versare all’ente. Lo svincolo di cui all’articolo 107 del D.Lgsquest’ultima garanzia sarà effettuato alla scadenza della Concessione solo a seguito di verifica dell’integrale adempimento degli obblighi assunti dal Concessionario. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso In luogo di quest’ultima fideiussione bancaria o polizza assicurativafideiussoria è ammesso il versamento di deposito cauzionale in contanti di pari importo che verrà restituito, l’atto dovrà unitamente agli interessi legali sino ad allora maturati, alla scadenza della convenzione. Le fideiussioni o polizze fideiussorie sopra indicate dovranno contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni l’espressa condizione che il fideiussore è tenuto a soddisfare l’obbligazione a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essereComune, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la senza facoltà di procedere alla risoluzione opporre alcuna eccezione relativa al rapporto di provvista e/o di valuta, incluse quelle indicate dall’art. 1945 c.c., con esclusione altresì del contrattobeneficio di preventiva escussione di cui all’art. 1944 c.c.. Ogni effetto della fideiussione dovrà cessare sei mesi dopo la scadenza della concessione ai sensi dell'art. 1957 c.c.. Il Comune di Cernobbio resta fin d'ora autorizzato a trattenere dalla garanzia l'ammontare dei danni riscontrati nell’Immobile ed ogni eventuale suo credito, salvo ed impregiudicato ogni maggior diritto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte risoluzione della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo Concessione ai sensi dell’articolo 10 comporterà il diritto della Procura Generale della Repubblica del comune di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito escutere le garanzie fideiussorie di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionecui sopra.

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Samples: Contract for the Concession of Valorization and Economic Use of the Former Cinema Volta

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria 1. Ai sensi dell’articolo 103 del D. Lgs. 50/2016, è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitivarichiesta una garanzia fidejussoria, pari al 10% 10 (dieci) per cento dell’importo contrattuale, costituita a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale mezzo di cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza o fidejussione bancaria o assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 all’art. 106 del D.LgsD. Lgs. 1° settembre 1993 01.09.1993 n. 385385 “Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia” e successive modificazioni, che svolgono in via esclusiva o prevalente l’attività di rilascio di garanzie. 2. Nel In caso di fideiussione bancaria o aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il dieci per cento; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. 3. La garanzia fidejussoria dovrà essere presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto ed entro il termine fissato dalla Stazione Appaltante. 4. La mancata costituzione della garanzia entro il termine previsto determinerà la decadenza dall’aggiudicazione e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Stazione Appaltante. 5. La polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere prevedere espressamente la ed inderogabilmente: a) l'espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e ai sensi dell’art. 1944 del Codice Civile; b) la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 comma 2 del Codice Civile; c) l'operatività della polizza entro quindici 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoStazione Appaltante all'istituto garante. 6. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione copre gli oneri per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica mancato o inesatto adempimento cessa di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata avere effetto solo alla fine data di emissione del contratto a seguito certificato di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. 7. Qualora la garanzia venisse a scadenza prima della suddetta approvazione del certificato di collaudo, il termine di validità della garanzia stessa dovrà essere prorogato dall’istituto fidejubente, e tale proroga dovrà intervenire almeno cinque giorni prima della data di scadenza della garanzia, pena la reintegrazione a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. 8. L’istituto fidejubente non potrà invocare mancati pagamenti od una inadempienza del garantito da opporre alle richieste della Stazione Appaltante. 9. La cauzione definitiva, come previsto dall'art 103 comma 1 del D.Lgs 50/2016, sta a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme corrisposte in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'esecutore. 10. In particolare, le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. 11. Sono fatti salvi gli ulteriori eventuali danni diretti ed indiretti. 12. Tale cauzione potrà essere ritenuta o incamerata, per quanto occorra, in qualunque momento, senza necessità di procedimento giudiziario o di particolari procedure, con semplice comunicazione scritta da parte della Stazione Appaltante. 13. La garanzia fidejussoria è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento lavori nel limite massimo dell'80% dell'iniziale importo garantito ai sensi dell'art. 103 comma 5 del D.Lgs. 50/2016.

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Samples: Capitolato Speciale D’appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre L’appaltatore deve costituire, secondo le modalità di cui al precedente punto A, una garanzia fideiussoria per il risarcimento dei danni subiti dalla Amministrazione appaltante a costituire all’atto della stipulazione causa del mancato od inesatto adempimento del contratto, La cauzione definitivadefinitiva sarà determinata secondo le disposizioni dettate dall'art. 7, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. lettera t) della legge settembre 1993 n. 385agosto 2002, n° 166 "Disposizioni in materia di infrastrutture". Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale La garanzia fideiussoria deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito costituita e il relativo documento deve essere trasmesso alla Amministrazione appaltante entro 3 giorni prima della data fissata per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione stipulazione del contratto. La mancata presentazione entro il predetto termine comporta la revoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione sta provvisoria di cui al comma precedente, in questo caso il soggetto appaltante aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione definitiva viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni provo- cati derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in conseguenza dell'inadempienza più all'appaltatore rispetto alle obbligazioni stesserisultanze della liquidazione finale, fatto salvo l'esperimento salva comunque la risarcibilità del maggiore danno e cessa di ogni altra azione da parte avere effetto solo dalla data di accettazione delle opere di cui all’art. 17 della Procura Generale della Repubblica LR n. 12/96 come modificata dalla LR 29/99. Nei casi di Cagliariaccettazione parziale delle opere, nel caso che la cauzione risultasse insufficientedefinitiva può essere proporzionalmente diminuita. Ove si verificassero dette circostanzeResta convenuto che anche quando, a seguito dell’accettazione definitiva delle opere nulla osti nei riguardi della Amministrazione appaltante alla restituzione della cauzione, questa continuerà a restare, in tutto od in parte vincolata, a garanzia dei diritti dei creditori ogni qualvolta la Procura Generale rata di saldo dovuta all’appaltatore non sia, a giudizio della Repubblica Amministrazione appaltante, all’uopo sufficiente. L'Amministrazione appaltante ha il diritto di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento rivalersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo completamento dei lavori nel caso di risoluzione di contratto disposta in danno dell'appaltatore. Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della Procura Generale cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. L'amministrazione appaltante può richiedere all'appaltatore la reintegrazione della Repubblica cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danniinottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore. La Qualora la cauzione sarà svincolata alla fine del contratto provvisoria sia stata costituita presso la Tesoreria essa può essere trasferita a seguito far parte della cauzione definitiva, riducendo di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneuguale ammontare il versamento necessario.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Prima della stipulazione stipula del contrattoContratto il Concessionario deve costituire, quale cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattualeuna garanzia fideiussoria a favore dell’Amministrazione per l’importo di Euro 212.700,00. Il documento di cauzione deve essere prodotto dal Concessionario alla stipula del Contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria prestata in sede di Gara. La fideiussione deve avere decorrenza dalla data di inizio della Concessione e validità fino alla completa estinzione di tutte le obbligazioni derivanti dal Contratto, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteanche se le obbligazioni si estendono oltre la durata dello stesso. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente deve esplicitamente prevedere: ▪ la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; ▪ la loro sua operatività entro quindici giorni 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica dell’Amministrazione; ▪ la rinuncia all’eccezione di Cagliaricui all’art. Il deposito cauzionale 1957, comma 2, del Codice Civile; ▪ l’indicazione dell’Università degli Studi La Sapienza di Roma quale beneficiario o soggetto garantito. Alla cauzione definitiva rilasciata da Istituti di Credito, Compagnie Assicuratrici o Intermediari Finanziari autorizzati, deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta allegata un’autodichiarazione, accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore oppure da autentica notarile, da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattocauzione. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento definitiva garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del Contratto e l’eventuale risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dal mancato rispetto delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento fatta salva ogni ulteriore azione nei confronti del Concessionario per danni superiori al valore garantito. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica sua ragione di Cagliaricredito nei confronti del Concessionario in dipendenza del Contratto, con semplice richiesta, senza bisogno di diffida o di procedimento giudiziario. Il Concessionario è avvertito con semplice raccomandata AR o PEC (Posta Elettronica Certificata). Su richiesta dell’Amministrazione, il Concessionario è tenuto a reintegrare la cauzione, nel caso che la cauzione risultasse insufficientein cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del Contratto. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica Nel caso di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento mancato reintegro della cauzione definitiva da parte del Concessionario l’Amministrazione può dichiarare la decadenza della Concessione e risolvere il Contratto, con contestuale incameramento della cauzione residua ed eventuale azione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento dannidel danno. La cauzione sarà è svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva dopo la riconsegna della postazione da parte degli enti prepo- sti (INPSdel Concessionario. L’Amministrazione autorizza lo svincolo e la restituzione del documento di cauzione all’avente diritto solo quando tra l’Amministrazione stessa e il Concessionario siano stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di qualsiasi specie e non risultino danni imputabili al Concessionario, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneai suoi dipendenti o ad eventuali terzi per il fatto dei quali il Concessionario stesso debba rispondere.

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Samples: Concessione Servizio Di Intermediazione Immobiliare

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire L’I.A. dovrà versare, all’atto della stipulazione del contratto, la cauzione definitivadefinitiva in uno dei modi stabiliti dall’art. 103 del D.Lgs 50/2016, pari al nella misura del 10% dell’importo contrattualedel contratto al netto d’IVA, o riduzioni ai sensi dell’art. 93- comma 7 del medesimo decreto, a garanzia dell’esatto svolgimento adempimento degli obblighi contrattualiderivanti dal presente Capitolato, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussionedell’eventuale risarcimento danni, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale nonché del rimborso delle spese che il Comune dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di cui all’articolo 107 inadempimento dell’obbligazione o cattiva esecuzione del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel servizio, ivi compreso il maggior prezzo che l’A.C. dovesse pagare nel caso provvedesse a diversa assegnazione del contratto aggiudicato all’I.A., in caso di fideiussione risoluzione del contratto stesso per inadempienze dell’I.A. Detta cauzione, se prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere deve: • prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro sua operatività entro quindici giorni 15, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito stazione appaltante; • avere validità per tutta la durata del dell’intero contratto; • riportare la firma apposta dal funzionario abilitato al rilascio debitamente autenticata da un notaio. Esso deve essereResta salvo per l’A.C. l’esperimento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente o incompleta nella forma. L’I.A. potrà essere obbligata a reintegrare la cauzione di cui l’A.C. avesse dovuto avvalersi, pertantoin tutto o in parte, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con durante l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvengaIn caso di inadempienza la cauzione potrà essere reintegrata d’ufficio a spese dell’appaltatore, entro il termine stabilito con lettera raccomandataprelevandone l’importo dal corrispettivo dell’appalto. La cauzione resterà vincolata fino al completo soddisfacimento degli obblighi contrattuali, l’Autorità ha anche dopo la facoltà di procedere alla risoluzione scadenza del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneLo svincolo verrà autorizzato con competente determinazione dirigenziale.

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Samples: Appalto Per Servizio Di Refezione Scolastica E Pasti Per Anziani

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria L’aggiudicatario, prima della stipula del contratto e pena la decadenza dall’aggiudicazione e l’incameramento della cauzione provvisoria, è obbligata inoltre tenuto a costituire all’atto della stipulazione prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione denominata “definitiva” sotto forma di cauzione o fideiussione, con le modalità di cui all’art. 93 commi 2 e 3 del contrattoD. Lgs. 50/2016, cauzione definitiva, in misura pari al 10% dell’importo contrattualecomplessivo di aggiudicazione, a con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nella misura rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e nei modi stabiliti dalla normativa vigentedella serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Tale cauzione potrà dovrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio, e dovrà contenere espressamente la prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La mancata costituzione della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta predetta garanzia determina la durata del contratto. Esso deve essererevoca dell’aggiudicazione da parte dell’Agenzia, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoche procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal del contratto, del il risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine sostenere in sostituzione del contratto soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionequalsiasi titolo sopportati.

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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre 1. A garanzia delle obbligazioni contrattuali il Fornitore, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 103 del Codice, ha costituito a costituire all’atto della stipulazione favore del contrattoCommittente una garanzia fideiussoria, cauzione definitivaincondizionata ed irrevocabile e prodotta con sottoscrizione autenticata da parte di notaio, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere la quale prevede espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, in deroga all’articolo 1944, comma 2, c.c., la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, comma 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni 15 giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliariscritta. 2. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essereLa cauzione, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattopari ad Euro 3. La cauzione sta definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata a garanzia dell'adempimento dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti del Fornitore. 4. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal contrattoFornitore, del risarcimento anche quelli a fronte dei danni provo- cati quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Committente, fermo restando quanto previsto nel precedente articolo, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. 3. La predetta cauzione potrà essere progressivamente e proporzionalmente svincolata, sulla base dell’avanzamento dell’esecuzione delle attività di cui al Contratto, nel limite massimo dell’80%. 4. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione forma scritta da parte del Committente. 5. Qualora l'ammontare della Procura Generale predetta cauzione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra casa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della Repubblica relativa richiesta da parte del Committente. 6. In caso di Cagliariinadempimento delle obbligazioni previste nel presente articolo, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la il Committente ha facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per dichiarare risolto il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danniContratto. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.Xxx Xxxx Xxxxxxxx Garibaldi n.7 00145 ROMA SCHEMA DI CONTRATTO PAGINA 19 DI 30 xxx.xxxxxxx.xxxxx.xx xxxxxxxxxxxxxxxx@xxxxxxx.xxxxx.xxxxxxxxx.xx

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Samples: Procedura Aperta Telematica Per l'Affidamento Della Fornitura Del Sistema Informativo Human Capital Management

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a A garanzia dell’esatto adempimento degli obblighi contrattuali, l’operatore economico aggiudicatario dovrà costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, una garanzia fidejussoria definitiva pari al 10% dell’importo contrattualedi aggiudicazione al netto dell’ IVA, con le modalità di cui all’art. 103 D.Lgs. 50/2016. In caso di ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Il versamento della garanzia potrà essere effettuato, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso mezzo di fideiussione bancaria o polizza fidejussoria, rilasciata da società di assicurazione in possesso dei requisiti richiesti dalla L. 349/1982 o dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’art. 106 D.Lgs. 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'articolo 161 D.Lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa bancaria assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente . La fideiussione bancaria o polizza assicurativa di cui sopra deve prevedere espressamente: • la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; • la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957 c. 2 cod. civ; • nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale stazione appaltante. La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato od inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dalla ditta aggiudicataria, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali; la stazione appaltante, avrà diritto a rivalersi direttamente sulla garanzia fidejussoria per l’applicazione delle stesse nonché per tutti gli importi dovuti ai sensi del comma 2 dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 s.m.i. Qualora l’ammontare della Repub- blica garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, la stazione appaltante potrà richiedere il reintegro della stessa per una somma di Cagliaripari importo. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito Ai sensi dell’art. 103, co. 1 D.lgs. 50/2016 s.m.i., in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettuerà a valere sui corrispettivi da corrispondere all'esecutore. Ai sensi dell’art. 103, c. 2 D.lgs. 50/2016 s.m.i., la Stazione appaltante ha diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l’esecuzione dell’appalto nel caso di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattocontratto disposta in danno dell'esecutore e per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio. La Stazione appaltante potrà incamerare la garanzia anche per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia, ai sensi del comma 3 dell’art. 103 D.lgs. 50/2016 s.m.i., determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione sta a garanzia dell'adempimento provvisoria di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione cui al precedente art. 6 da parte della Procura Generale della Repubblica stazione appaltante, che potrà aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria La garanzia definitiva verrà svincolata secondo le modalità di Cagliaricui all’art. 103, c. 5 D.lgs. 50/2016 s.m.i., a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, verificata e certificata dal responsabile unico del procedimento, su richiesta del direttore dell’esecuzione, accertata la completa e regolare esecuzione dell’appalto ed acquisiti, ove necessari, i certificati di correttezza contributiva, nonché ultimata e liquidata ogni ragione contabile. Detto svincolo avverrà in ogni caso nel caso che la cauzione risultasse insufficientelimite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento L'ammontare residuo della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica definitiva deve permanere fino alla data di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione emissione del certificato di regolare esecuzioneconformità finale, previe le verifiche finali di cui sopra. In caso di raggruppamenti temporanei, ai sensi dell'art. 103, c. 10 del d.l.vo n. 50/2016, le garanzie fidejussorie sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti con responsabilità solidale nel caso di raggruppamenti orizzontali. Nel caso di raggruppamenti verticali, la mandataria dovrà presentare, unitamente al mandato irrevocabile degli operatori economici raggruppati in verticale, le garanzie assicurative dagli stessi prestate per le rispettive responsabilità “pro quota”.

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Samples: Disciplinary Procedure for Public Procurement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione L‘affidatario sarà tenuto, nella fase di perfezionamento del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattualea costituire, a garanzia dell’esatto svolgimento dell'adempimento degli obblighi contrattualiassunti, una cauzione definitiva da calcolarsi nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentedel 10% dell'importo contrattuale, salvo la riduzione del 50% ai sensi dell’art. Tale 103 D.Lgs 50/2016). La cauzione potrà dovrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza costituita con la prestazione di apposita garanzia fidejussoria a prima richiesta rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale istituto di cui all’articolo 107 del D.Lgscredito o da altre primarie imprese di assicurazioni. 1° settembre 1993 n. 385. Nel In caso di fideiussione bancaria o ATI la polizza assicurativadovrà essere intestata alla ditta capogruppo, l’atto dovrà contenere in qualità di mandataria del raggruppamento, e dovranno essere espressamente indicate tutte le ditte facenti parte dell’ATI. Dette fidejussioni devono chiaramente riportare il periodo di validità del contratto cui la garanzia si riferisce e devono altresì espressamente prevedere la clausola cosiddetta di "pagamento a semplice richiesta" prevedendo espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a principale. Con tale clausola il fidejussore si obbliga, su semplice richiesta scritta di ARXXX xd effettuare entro 15 giorni, il versamento della Procura Generale somma richiesta anche in caso di opposizione del soggetto affidatario ovvero di terzi aventi causa. L'Istituto fidejussore resta obbligato in solido con la ditta fino al ricevimento di lettera liberatoria o restituzione della Repub- blica cauzione da parte di CagliariARXXX. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta In particolare, la durata del contratto. Esso deve esserecauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall’affidatario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale resta espressamente inteso che ARPAT ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione per l’applicazione delle penali. Qualora l’ammontare della Repubblica garanzia dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di Cagliari operi dei prelevamenti penali, o per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvengaqualsiasi altra causa, l’affidatario dovrà provvedere al reintegro della stessa, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la di 10 (dieci) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ARXXX. In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo ARXXX xa facoltà di procedere alla risoluzione del dichiarare risolto il contratto. La cauzione sta definitiva resta vincolata fino al termine del rapporto contrattuale e sarà restituita al contraente soltanto a garanzia dell'adempimento conclusione di tutte le obbligazioni nascenti dal contrattotale rapporto e dopo che sia stato accertato il regolare adempimento degli obblighi contrattuali a mezzo trasmissione, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento certificato di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica verifica di Cagliari, nel conformità finale. In caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva risoluzione del contratto l’affidatario incorre nella perdita del deposito cauzionale ed è esclusa la facoltà di procederesollevare eccezioni ed obiezioni, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica fatta salva la rifusione del maggior danno in caso di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata deposito insufficiente alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionecopertura integrale dello stesso.

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Samples: Procedura Negoziata

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione Con la stipula del contratto, il Concessionario costituisce una cauzione definitiva, definitiva in favore del Parco dei Colli di Bergamo di importo pari al 10% dell’importo del valore stimato contrattuale, pari a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale ( / ) con polizza fideiussoria n. con la via in data La cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito vincolata per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del suddetto contratto. La cauzione sta definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale, ed è prestata a garanzia dell'adempimento dell’esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni del Concessionario, anche future ai sensi e per gli effetti dell’art. 1938 Cod. Civ. In particolare, la cauzione rilasciata garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Concessionario, anche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che il Parco dei Colli di Bergamo, fermo restando quanto previsto nell’art….“Penali”, ha diritto di rivalersi direttamente sulla cauzione. La garanzia opera per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente contratto; pertanto, la garanzia sarà svincolata, previa deduzione di eventuali crediti del risarcimento Parco dei danni provo- cati Colli di Bergamo verso il Concessionario, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In ogni caso la cauzione è svincolata solo previo consenso espresso in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesseforma scritta dal Parco dei Colli di Bergamo. Qualora l’ammontare della cauzione definitiva si riduca per effetto dell’applicazione di penali, fatto salvo l'esperimento o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di ogni altra azione 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte della Procura Generale della Repubblica del Parco dei Colli di CagliariBergamo. In caso di sospensione, nel caso che cessazione, revoca d’ufficio, risoluzione per inadempimento, subentro, recesso, fallimento, liquidazione ed altre casistiche, il Parco dei Colli di Bergamo avrà diritto di incamerare la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzedefinitiva e/o di applicare una penale equivalente, la Procura Generale della Repubblica nonché di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione procedere nei confronti del Concessionario per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al risarcimento del maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionedanno.

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Samples: Contratto Di Concessione

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti è obbligata inoltre richiesta una garanzia fideiussoria, a costituire all’atto della stipulazione del contratto, titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattualequadriennale garantito di cui all’Art. 3; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta inferiore all’importo a base d’asta in misura superiore al 10 per cento, a la garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentepercentuale. Tale cauzione potrà essere La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da compagnia assicurativa, in conformità allo schema tipo 1.2 approvato con Decreto Ministero dello Sviluppo Economico 19 gennaio 2018, n. 31 con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 107 103, del D.LgsCodice dei contratti. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio La garanzia è presentata in originale alla Stazione Appaltante prima della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata formale sottoscrizione del contratto. Esso deve essere, pertantoanche limitatamente alla scheda tecnica, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò durata non avvenga, entro inferiore a sei mesi oltre il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà previsto per l’ultimazione dei lavori. Approvato il certificato di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per collaudo ovvero il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. La garanzia fideiussoria è tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui sopra qualora, in corso d’opera, sia stata incamerata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia può essere ridotta in caso di riduzione degli importi quadriennali garantiti e integrata in caso di aumento per lavori specifici di manutenzione straordinaria.

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Samples: Accordo Quadro Per La Manutenzione Stradale E Infrastrutturale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre 1) Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi incarichi di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza favore dell’INVALSI rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o , polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni n. 2) La garanzia opera nei confronti dell’INVALSI a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 3) La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti incarichi di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’INVALSI, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore dell’INVALSI, quest’ultima potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’importo iniziale garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del contrattoFornitore all’istituto garante di una comunicazione dell’INVALSI, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Esso deve essereDetta ultima comunicazione verrà emessa dall’INVALSI a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dall’Ente stesso relativamente ai singoli incarichi di Fornitura, pertantoovvero, reintegrato qualora la Procura Generale in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, di idonea documenta attestante il buon esito dell’esecuzione. Resta fermo che lo svincolo progressivo della Repubblica cauzione potrà essere effettuato dall’INVALSI con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti, in proporzione del peso dei singoli incarichi di Cagliari operi dei prelevamenti Fornitura regolarmente eseguiti rispetto all’80% (ottanta per fatti connessi con l’esecuzione cento) del contrattovalore della cauzione stessa. 4) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. Ove ciò non avvenga50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 5) Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’INVALSI. 6) In caso di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza inadempimento alle obbligazioni stessepreviste nel presente articolo, fatto salvo l'esperimento l’INVALSI dichiarerà risolto l’Accordo Quadro e i contratti di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di CagliariFornitura, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine ai sensi del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionesuccessivo Articolo 15.

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Samples: Accordo Quadro Per L’affidamento Dei Servizi Di Organizzazione Eventi

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contrattoA garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l’appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva, definitiva mediante polizza assicurativa numero _ in data _ rilasciata dalla società _ _ agenzia di _ per l’importo €uro _ pari al 10% per cento dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentedel presente contratto. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale è presentata a titolo di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dell’Appaltatore derivanti dal presente contratto, del pagamento di ogni addebito a carico dello stesso in conseguenza alla stipulazione del presente contratto o della sua esecuzione e risoluzione, del risarcimento dei danni provo- cati derivanti dall’eventuale inadempimento del contratto stesso, del rimborso delle somme pagate in conseguenza dell'inadempienza più all’appaltatore rispetto alle obbligazioni stesserisultanze della liquidazione finale, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliarisalva comunque la risarcibilità del maggior danno. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell’avanzamento dell’esecuzione, nel caso che la cauzione risultasse insufficientelimite massimo del 75 % dell’iniziale importo garantito. Ove si verificassero dette circostanzeLa garanzia, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatorerimanente ammontare del 25 % , ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica cessa di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà avere effetto ed è svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione automaticamente all’emissione del certificato di regolare esecuzionecollaudo provvisorio. La garanzia definitiva dovrà essere immediatamente reintegrata qualora, in corso del servizio, venga incamerata, parzialmente o totalmente dal Comune. La garanzia definitiva verrà svincolata solo ad avvenuta verifica dell’esatta esecuzione di tutti gli obblighi contrattuali e, comunque, ad avvenuto e definitivo regolamento di tutte le pendenze, controverse o contestazioni tra il Comune e l’Appaltatore, sempre che al comune non competa il diritto di incameramento della cauzione o di parte della stessa. In ogni caso, resta al Comune pieno ed incondizionato diritto di rivalsa sull’intera cauzione per ogni somma della quale il medesimo dovesse risultare creditore verso l’appaltatore a qualsiasi titolo.

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Samples: Contract of Works

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto A seguito della stipulazione comunicazione di affidamento del contrattoservizio, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattualela Ditta Appaltatrice, a garanzia dell’esatto svolgimento degli di tutti gli obblighi contrattualiderivanti dal presente capitolato, dovrà provvedere alla costituzione ed al versamento di una cauzione definitiva nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentedel 10% del valore netto dell’appalto. Tale La cauzione definitiva potrà essere prestata versata mediante fideiussione bancaria emessa da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza un primario istituto di credito o presentando fideiussione rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale impresa di cui all’articolo 107 assicurazione regolarmente autorizzata all’esercizio del D.Lgsramo cauzioni (DPR 13/02/1959 n° 449 e s.m.i. 1e legge 10/06/1982 n° settembre 1993 n. 385348), ovvero da intermediari finanziari a ciò autorizzati. Nel caso La garanzia fideiussoria non potrà essere svincolata se non ad avvenuto regolamento di tutte le pendenze tra l’Ente Appaltante e la Ditta Appaltatrice. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà essere valida fino a tre mesi successivi alla scadenza dell’appalto e dovrà espressamente contenere espressamente la clausola di rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni che le somme garantite sono esigibili a semplice e non documentata richiesta scritta da parte del Comune di Cellole senza che vengano opposte eccezioni di qualsiasi natura e genere e con specifica esclusione del beneficio di decadenza di cui all’art. 1957 del C.C.. La mancata costituzione della Procura Generale cauzione definitiva determinerà la revoca dell’affidamento. La cauzione definitiva copre gli oneri per il mancato o inesatto adempimento del servizio e verrà restituita in seguito a istanza della Repub- blica Ditta appaltatrice entro i tre mesi seguenti la scadenza del termine di Cagliarivalidità del contratto, verificata la non sussistenza di contenzioso in atto. Il termine predetto deve intendersi come data effettiva conclusione del rapporto contrattuale. In caso di violazione delle norme e delle prescrizioni contrattuali, la cauzione potrà essere incamerata dall’Ente Appaltante. Il deposito cauzionale deve essere è mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contrattorapporto contrattuale nell’ammontare stabilito e non produrrà, per alcun motivo, interessi di sorta a favore della Ditta Appaltatrice. Esso deve essereResta salva, pertantoper L’Ente Appaltante, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La richiedere l’integrazione della cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la stessa non risultasse più proporzionalmente idonea alla garanzia. L’Ente Appaltante è autorizzato a prelevare dalla cauzione risultasse insufficienteo dal corrispettivo tutte le somme di cui diventasse creditore nei riguardi della Ditta Appaltatrice per inadempienze contrattuali o danni o altro alla stessa imputabili. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento Conseguentemente alla riduzione della cauzione per il quale l’Appaltatorequanto sopra, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica la Ditta Appaltatrice è obbligata nel termine di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La 10 (dieci) giorni a reintegrare la cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionestessa.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria A garanzia della corretta esecuzione delle obbligazioni contrattuali e del risarcimento dei danni derivanti da eventuali inadempienze, fatta salva la risarcibilità del maggior danno, l’aggiudicatario è obbligata inoltre tenuto a costituire all’atto della stipulazione prestare, ai sensi dell’art. 103 del contrattoD.Lgs 50/2016, una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattualenetto di aggiudicazione; in caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, a la garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, nella misura l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione dovrà essere valida per tutto il periodo di validità del contratto e nei modi stabiliti dalla normativa vigentecomunque sino al perfetto adempimento delle obbligazioni assunte con il contratto e dovrà contenere le condizioni indicate all’art. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 103 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 38550/2016. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la decadenza dell’affidamento e quindi la facoltà della CRI di aggiudicare l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione dovrà essere prodotta: • In caso di RTI, dall’impresa mandataria con l'indicazione esplicita degli altri operatori economici facenti parte del raggruppamento e della copertura anche per tutti loro; • in caso di Consorzio, dal Consorzio medesimo; • in caso di Coassicurazione, dall’impresa Delegataria. Nel corso dell’esecuzione del contratto, l’aggiudicatario, su richiesta della CRI, si impegna a reintegrare la cauzione, ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, entro il termine di dieci giorni. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio mancata integrazione della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvengacauzione, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 10 giorni dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte ricevimento della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzerelativa richiesta, la Procura Generale della Repubblica CRI procederà alla sua reintegrazione a valere sui ratei di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento prezzo da corrispondere all’aggiudicatario. Lo svincolo della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danniavverrà ai sensi dell’art.103 del D.Lgs. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione50/2016.

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Samples: Disciplinary Guidelines for Public Procurement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a 1. A garanzia dell’esatto svolgimento dell’adempimento degli obblighi contrattuali, nella misura il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipulazione del contratto di concessione e nei modi stabiliti a pena di decadenza dell’aggiudicazione stessa, una cauzione definitiva, secondo quanto definito dal combinato disposto dalla normativa vigentelegge 10 giugno 1982, n. 348 e dall’art. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione103 del D. Lgs. 50/2016, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere per un importo pari al 10% del valore presunto della concessione previsto dall’art. 4. 2. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte del Comune. 3. La garanzia fideiussoria ha durata di tre mesi superiore a quella della concessione e sarà, comunque, svincolata previo accertamento del regolare svolgimento del servizio e adempimento degli obblighi, al termine della concessione. 4. La cauzione si intenderà svincolata quando le parti avranno regolato in modo definitivo ogni conto o partita in sospeso derivante dall’esecuzione del contratto, compresa la consegna delle banche dati complete e fruibili, e la consegna degli impianti per le affissioni, in piena efficienza e in buono stato di manutenzione. 5. Nel caso il Comune accerti ogni e qualsiasi inadempienza contrattuale a carico del Concessionario, nonché per danni di qualsiasi natura provocati per effetto della gestione del servizio, si può rivalere sulla cauzione prestata, salvo ulteriori forme di tutela che ritenesse opportuno porre in atto e fatti salvi i maggiori danni. 6. Il Concessionario è tenuto, nel termine di 20 giorni dalla notifica di apposito invito da parte del Comune, al reintegro della cauzione qualora, durante la gestione del servizio, la stessa sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Amministrazione Comunale. 7. In caso di mancato reintegro il Comune, previa messa in mora del Concessionario, avrà la facoltà di recedere dal contratto per colpa del Concessionario. 8. La garanzia fideiussoria deve essere presentata in originale al Comune prima della formale sottoscrizione del contratto di concessione. 9. La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale principale, all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile e la loro operatività l’operatività della garanzia entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale del Comune e deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito presentata da istituti di credito o banche autorizzati all’esercizio dell’attività bancaria ai sensi del Decreto Legislativo n. 385/1993 ovvero da istituti assicurativi autorizzati o dagli intermediari finanziari di cui all’art. 106 del medesimo D. Lgs. n. 385/1993. 10. Resta salvo per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento Comune l’espletamento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che in cui la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.

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Samples: Concessione Per La Gestione E Riscossione Del Canone Unico Patrimoniale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre l'Aggiudicatario sarà tenuto a costituire all’atto della prestare, in sede di stipulazione del contratto, contratto una cauzione definitiva, definitiva pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentedell'importo contrattuale ai sensi dell’art. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione103 del d.lgs. 50/2016, da prestarsi mediante polizza fideiussoria, bancaria, assicurativa oppure da polizza o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di cui all’articolo all'art. 107 del D.Lgsd.lgs. 1° settembre 1993 n. 385385/93. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere La garanzia deve indicare la gara in oggetto e prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 c.2 del codice civile nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliaridell'Amministrazione aggiudicatrice. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito La garanzia copre gli oneri per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione mancato incompleto adempimento del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento definitiva verrà svincolata nei modi e nei termini di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, cui all'art. 103 comma del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto d.lgs. 50/2016. Resta salvo per la Stazione Appaltante l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che in cui la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzeNell’esecuzione del servizio di cui al presente capitolato, la Procura Generale della Repubblica Stazione Appaltante potrà applicare le seguenti penali: • In caso di Cagliari si riserva la facoltà lavori eseguiti in ritardo rispetto a quanto indicato nel manuale operativo di procedereimpianto trasmesso, senza diffida all’incameramento della cauzione penale giornaliera di Euro 150,00 (centocinquanta/00) oltre il risarcimento danni di seguito riportato. • L’appaltatore sarà ritenuto responsabile per il quale l’Appaltatore, ora eventuali danni arrecati per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine sua imperizia durante l’esecuzione del contratto all’impianto di trattamento del percolato ed alle matrici ambientali interessate ed in questo caso dovrà provvedere a seguito sue spese al ripristino. • L’appaltatore sarà altresì tenuto al pagamento di attestazione una penale per ogni giorno di regolarità contributiva blocco dell’impianto causato da fatti a lui imputabili e pari al costo sostenuto dalla stazione appaltante per lo smaltimento del percolato fuori sito tramite autobotti, con un massimo di 45 €/mc per un massimo di 150 mc/giorno comunque documentato da relative fatture. • Nel caso previsto all’art. 10 la stazione appaltante potrà a sua discrezione insindacabile risolvere immediatamente, e senza alcun preavviso, il contratto. Alle contestazioni che saranno comunicate per iscritto l'impresa potrà comunque esprimere proprie giustificazioni per iscritto, che la Stazione Appaltante controdedurrà. L'assenza di contro deduzioni da parte degli enti prepo- sti (INPSdella Stazione Appaltante non potrà comunque essere interpretata come accoglimento delle giustificazioni addotte, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneil che potrà avvenire solo in modo esplicito.

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Samples: Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione A garanzia del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto pieno e regolare svolgimento degli obblighi contrattualiche con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore si assume, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentelo stesso è obbligato a costituire un deposito cauzionale pari al 10 per cento dell’importo contrattuale da costituirsi mediante fidejussione di primario istituto bancario o polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia definitiva fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80% dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della Repub- blica preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di Cagliariavanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora quale la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattogaranzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione provvisoria da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliaristazione appaltante, nel caso che la cauzione risultasse insufficienteaggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione La garanzia copre gli oneri per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica mancato o inesatto adempimento e cessa di Cagliari medesimo avere effetto solo al maggior risarcimento dannitermine del servizio. La cauzione sarà svincolata alla fine Si richiama integralmente quanto contenuto all’art. 123 del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneD.P.R. 207/2010.

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Samples: Servizi Di Igiene Ambientale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’articolo 113, comma 1, del Codice dei contratti, è obbligata inoltre richiesta una garanzia fideiussoria a costituire all’atto della stipulazione del contratto, titolo di cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale(dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, a la garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, nella l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentepercentuale. Tale Alla cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza definitiva rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale Istituti di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria Credito, Compagnie Assicuratrici o polizza assicurativaIntermediari Finanziari autorizzati, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta allegata una autodichiarazione accompagnata da copia di un documento di riconoscimento del sottoscrittore, ovvero, autentica notarile da cui si evinca inequivocabilmente il potere di firma o rappresentanza dell’agente che sottoscrive la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattocauzione. La cauzione sta garanzia è progressivamente svincolata a garanzia dell'adempimento decorrere dal raggiungimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contrattoun importo di appalti specifici per lavori eseguiti pari al 80% dell’importo dell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse20 %, fatto salvo l'esperimento cessa di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procederediritto, senza diffida all’incameramento necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della cauzione garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto le spese sopraggiunte a seguito di attestazione lavori da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPSdichiarazione giudiziale, INAIL) previa redazione del certificato fermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di regolare esecuzioneproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 alla firma dell’Accordo Quadro, l’Assuntore aggiudicatario è obbligata inoltre obbligato a costituire all’atto della stipulazione una garanzia fidejussoria del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo del corrispettivo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, a la garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualifidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, nella misura l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. L’importo della garanzia e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussionedel suo eventuale rinnovo è ridotto del 50% qualora sussistano le condizioni previste dall’ l’art.93, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 comma 7, del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 38550/2016. Nel caso di La mancata costituzione della suddetta cauzione determinerà la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della garanzia provvisoria da parte della Stazione Appaltante, senza che l’Assuntore abbia nulla a pretendere in conseguenza, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La cauzione – che dovrà prestarsi attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto nell’osservanza delle leggi vigenti, da primari Istituti di credito od Imprese di Assicurazioni – coprirà gli oneri per il mancato od inesatto adempimento da parte dell’Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali, nonché del recupero di maggiori somme che la Stazione Appaltante abbia eventualmente erogato in più durante l’appalto, del recupero di eventuali acquisti che la Stazione Appaltante abbia eseguito in sostituzione di quelli non operati dall’Assuntore e di quanto altro dovuto a qualsiasi titolo dall’Assuntore, fatto salvo il recupero per altre vie di quanto eccedente l’importo della cauzione stessa. La Stazione Appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione dell’Accordo Quadro e/o di Contratto Applicativo disposta in danno dell’Assuntore. La Stazione Appaltante ha inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Assuntore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere. Qualora la Stazione Appaltante intervenga sulla cauzione definitiva, escutendola in tutto o in parte, l’Assuntore è obbligato ad integrarla entro 30 giorni dalla data della relativa comunicazione in tal senso da parte della Stazione Appaltante. La mancata reintegrazione è causa di risoluzione del contratto. La cauzione definitiva, sulla quale non saranno corrisposti interessi e che cessa di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, sarà progressivamente e automaticamente svincolata, ai sensi dell’art. 103, comma 5, del D.Lgs.50/2016, in rapporto all’avanzamento dell’esecuzione attestato dagli stati d’avanzamento emessi o altro analogo documento. L’ammontare residuo sarà svincolato all’emissione del certificato di collaudo e quindi solo dopo il completo adempimento da parte dell’Assuntore di tutte le obbligazioni contrattuali. Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs.50/2016, la garanzia definitiva, dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro sua operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneStazione Appaltante.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Edili

Cauzione definitiva. Anteriormente alla stipula del contratto l'Appaltatore dovrà prestare, pena la decadenza dall’aggiudicazione, cauzione definitiva in ragione del 10% dell'importo contrattuale al netto degli oneri fiscali risultante dall’aggiudicazione, a garanzia dell’osservanza delle obbligazioni assunte e del pagamento delle penalità eventualmente comminate. In caso di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. Nel caso dovessero essere operati prelevamenti per eventuali inadempienze, esso dovrà essere reintegrato, pena decadenza, entro quindici giorni consecutivi dal ricevimento da parte dell’Appaltatore di apposita comunicazione da parte del Committente. La ditta aggiudicataria cauzione è obbligata inoltre progressivamente svincolata a costituire all’atto misura dell'avanzamento dell'esecuzione del servizio, nel limite massimo del 75 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della stipulazione preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta regolare esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 25 per cento dell'iniziale importo garantito, verrà svincolato dalla Stazione appaltante, dietro richiesta scritta dell’Impresa, alla scadenza del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento previa constatazione dell’adempimento degli obblighi contrattualicontrattuali e previa detrazione delle somme eventualmente dovute a titolo di penali o rimborso spese, nella misura e nonché previa verifica degli obblighi retributivi da parte dell’aggiudicatario nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussioneconfronti dei propri dipendenti, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 ai sensi dell’articolo 1676 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. C.C. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) verrà restituito previa redazione del certificato di regolare esecuzione.verifica di conformità del servizio ai sensi del DPR n. 207/2010 e sua approvazione con apposito provvedimento dirigenziale. Il deposito cauzionale definitivo potrà essere costituito:

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Entro trenta giorni dalla data di apertura delle offerte l'Istituto provvede a comunicare alla Ditta risultata migliore offerente l'aggiudicazione provvisoria dell'appalto in oggetto. Ai sensi dell’art. 103 del Codice l’appaltatore per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia definitiva il cui importo è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, fissato in misura pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentedell'importo contrattuale delle opere aggiudicate. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel In caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativaribasso d'asta superiore al 10%, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia garanzia fidejussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al beneficio 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. All’importo della preventiva escussione garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall’ 93 comma 7 del debitore principale Codice. L'impresa è tenuta a costituire detta cauzione entro 20 giorni dalla data della lettera di comunicazione dell'aggiudicazione definitiva. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell'affidamento e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta l'acquisizione della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattocauzione provvisoria da parte dell'Istituto. La cauzione sta viene prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliarinonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'appaltatore rispetto alla liquidazione finale, nel caso che salva comunque la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento dannirisarcibilità del maggiore danno. La cauzione definitiva cessa di avere effetto comunque decorsi 12 mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Il deposito può essere costituito: - mediante fidejussione bancaria o assicurativa concessa quest'ultima esclusivamente da Istituto Assicurativo autorizzato ai sensi delle norme in vigore, oppure: - in valuta legale mediante versamento presso una delle banche espressamente indicate dall'INPS; la ricevuta di tale versamento sarà svincolata alla fine considerata probatoria dell'avvenuta costituzione del contratto deposito; La polizza fidejussoria costituita per la cauzione definitiva dovrà essere firmata, con firma leggibile munita di autentica notarile, dal legale rappresentante della Società fidejubente e recare nel riquadro delle condizioni speciali o in appendice aggiunta le seguenti clausole: "La liberazione della fidejussione potrà avvenire soltanto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPSapposita comunicazione dell'Istituto garantito e comunque dopo che, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.a giudizio insindacabile dell'Istituto medesimo, la Ditta contraente avrà adempiuto a

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattualeL’Associazione concessionaria, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualie degli oneri riconducibili al presente contratto di servizi, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussionedeve prestare una cauzione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale pari ad € 20.000,00, costituendola mediante fideiussione bancaria, escutibile a prima richiesta, senza l’obbligo di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro con operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dell’Amministrazione. Tale fideiussione deve essere consegnata al Comune di Castelnuovo Rangone entro e non oltre il termine di consegna delle strutture e impianti sportivi e delle attrezzature. Qualora, per qualsiasi motivo, durante la vigenza del contratto di servizi, non fosse possibile ottenere il rinnovo della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il cauzione prestata con fidejussione bancaria o con polizza fidejussoria assicurativa, il concessionario è tenuto a provvedere immediatamente a costituire direttamente il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essereil medesimo importo di € 20.000,00, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica mediante versamento in denaro o titoli di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoStato o garantiti dallo Stato. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contrattodella convenzione di concessione, del risarcimento dei di danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivato dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento nonché del rimborso delle spese che l'Amministrazione avesse sostenuto o debba sostenere per manutenzioni, reintegrazione e rinnovamenti in sostituzione del concessionario inadempiente e di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati. Se la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzedefinitiva è stata costituita con deposito di titoli, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procederel'Amministrazione può, senza diffida all’incameramento altra formalità, venderli a mezzo di un agente di cambio. L’Associazione concessionaria è obbligato a reintegrare immediatamente la cauzione di cui l'Amministrazione abbia dovuto valersi, in tutto o in parte, durante la durata della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danniconvenzione. La cauzione definitiva resta vincolata per sei mesi oltre la durata o vigenza della convenzione e sarà svincolata subordinatamente alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva intervenuta consegna delle strutture sportive, al risarcimento da parte degli enti prepo- sti (INPSdel concessionario di eventuali danni ed ammanchi, INAIL) previa redazione all'effettuato pagamento a saldo dei canoni di concessione da parte del certificato concessionario, ad avvenuta dimostrazione della tacitazione da parte del concessionario stesso di regolare esecuzioneeventuali crediti vantati da fornitori o esecutori o soci o prestatori di lavoro, ed in ogni caso alla intervenuta verifica della ottemperanza a tutti gli adempimenti ed obblighi posti a carico del concessionario.

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Samples: Service Contract

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligata inoltre obbligato a costituire all’atto della stipulazione una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo Schema Tipo del contratto, cauzione definitiva, Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 pari al 10% dell’importo contrattualedell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia: • deve essere prestata a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualidell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Tale cauzione potrà Si applica l’art. 93 comma 7 D.Lgs. 50/2016; • deve essere prestata da fidejussione, da polizza mediante fideiussione bancaria o assicurativa oppure da polizza o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di fideiussione bancaria o polizza assicurativarilascio di garanzie, l’atto dovrà a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; • deve essere completa di firma del fideiussore; • deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; • deve essere intestata, quale Ente garantito, all’Università; • deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica dell’Università; • deve avere validità fino alla data di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata emissione del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica certificato di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; • deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe; • deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'appaltatore; • lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016; • l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Università a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere; • la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Università che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 co. 3 D.Lgs. 50/2016).

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Samples: Contratto Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria A garanzia degli esatti adempimenti degli obblighi assunti, l’aggiudicatario è obbligata inoltre obbligato a costituire all’atto garanzia fideiussoria pari al 10 per cento dell’importo contrattuale (al netto dell’I.V.A.). In caso di aggiudicazione con ribasso superiore al 10 per cento rispetto agli importi indicati dal presente disciplinare, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Si applicano eventuali riduzioni della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattualese previste dalla legge e sussistendone le condizioni in capo all’aggiudicatario, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualisegnalando in sede di offerta, nella misura il possesso del requisito e nei modi stabiliti dalla la normativa vigentedi riferimento. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, l’atto assicurativa dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l’operatività della garanzia medesima, entro quindici giorni, a semplice richiesta della Direzione dell’Azienda Speciale. L’atto di costituzione della fidejussione dovrà altresì contenere un’espressa disposizione in forza della quale la cauzione sarà tacitamente rinnovata, con l’obbligo dell’impresa di provvedere al pagamento dei premi o commissioni suppletivi, anche oltre il termine di scadenza riportato nell’atto fideiussorio, fino al momento in cui la stessa impresa obbligata consegni al fideiussore l’originale della polizza, corredato dal benestare allo svincolo da parte della Stazione Appaltante. La garanzia definitiva dovrà essere costituita entro quindici giorni a semplice richiesta scritta dal ricevimento della Procura Generale comunicazione dell’esito della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale gara e comunque prima della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione stipulazione del contratto. La mancata costituzione della garanzia determinerà la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione sta provvisoria da parte della stazione appaltante, che aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Qualora, per ragioni d’urgenza, si proceda alla consegna del servizio sulla base dell’aggiudicazione definitiva, prima della stipulazione del contratto, l’appaltatore è tenuto a documentare l’esistenza della prescritta garanzia al momento della consegna, prima di dare inizio all’esecuzione del servizio. In ogni caso, in difetto di costituzione della garanzia, e fino alla presentazione della documentazione dimostrativa dell’avvenuta costituzione, non potrà procedersi alla consegna del servizio. La cauzione definitiva è prestata a garanzia dell'adempimento di ogni adempimento dell’Impresa, nonché per danni di qualunque natura provocati per effetto dell’esercizio della prestazione. Si provvederà allo svincolo della cauzione definitiva entro tre mesi dalla risoluzione del rapporto previo accertamento dell’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti derivanti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione rapporto contrattuale da parte della Procura Generale della Repubblica dell’Impresa, anche con riferimento alla conduzione, custodia ed utilizzo dei beni immobili e mobili di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficienteproprietà del committente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso Fatto salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, l’Azienda Speciale del Comune di Monticello Brianza potrà trattenere sull’ammontare della Procura Generale cauzione definitiva i crediti vantati nei confronti dell’Impresa e derivanti dal contratto di appalto. In tal caso l’appaltatore dovrà provvedere alla reintegrazione della Repubblica garanzia entro 30 (trenta) giorni dalla richiesta di Cagliari medesimo al maggior risarcimento dannireintegro. La cauzione sarà svincolata alla fine In caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell’appaltatore, l’Azienda Speciale tratterrà, a seguito titolo di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPSpenale, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionee fatto salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno, la somma depositata in garanzia ovvero provvederà ad escutere la fideiussione.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’art. 103 del D.Lgs. 50/2016 l'Appaltatore è obbligata inoltre obbligato a costituire all’atto della stipulazione una garanzia fideiussoria per l’esecuzione dell’appalto con le modalità di cui allo Schema Tipo del contratto, cauzione definitiva, Decreto del Ministero delle Attività Produttive 12/03/2004 n. 123 pari al 10% dell’importo contrattualedell'ammontare netto contrattuale compresi gli oneri della sicurezza. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta garanzia: - deve essere prestata a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualidell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni da parte dell’Appaltatore, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’Appaltatore medesimo rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salvo comunque il risarcimento del maggior danno. Tale cauzione potrà - si applica l’art. 93 co. 7 del D.Lgs. 50/2016; - deve essere prestata da fidejussione, da polizza mediante fideiussione bancaria o assicurativa oppure da polizza o rilasciata da un intermediario finanziario iscritto dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco speciale di cui all’articolo all’art. 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso 385/1993, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di fideiussione bancaria o polizza assicurativarilascio di garanzie, l’atto dovrà a ciò autorizzati dal Ministero dell’Economia e delle Finanze; - deve essere completa di firma del fideiussore; - deve essere consegnata completa in ogni sua parte almeno 10 giorni prima della stipula del contratto; - deve essere intestata, quale Ente garantito, al Policlinico S. Orsola; - deve contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’articolo 1957, co. 2 del codice civile nonché l’operatività della garanzia medesima entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica dell’Azienda; - deve avere validità fino alla data di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata emissione del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica certificato di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque non inferiore a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato; - deve essere integrata successivamente con i tempi di eventuali sospensioni o proroghe; - deve essere tempestivamente reintegrata ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'Appaltatore; - lo svincolo della cauzione è disciplinato dall'art. 103 co. 5 del D.Lgs. 50/2016; - l’Appaltatore si obbliga a comunicare all’Azienda a seguito degli svincoli automatici la parte residua della garanzia ancora in essere; - la mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dall’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria (art. 103 co. 3 del D.Lgs. 50/2016).

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Samples: Contratto Di Servizio

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria 1. Ai sensi dell’art. 103, comma 1, del DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017, è obbligata inoltre richiesta una garanzia fideiussoria, a costituire all’atto della stipulazione del contratto, titolo di cauzione definitiva, pari al 10% 10 per cento dell’importo contrattualecontrattuale qualora: - l’aggiudicazione sia fatta in favore di un'offerta di ribasso superiore al 10 per cento,la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; - ove il ribasso sia superiore al 20%, a l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. 2. In caso di riunione di concorrenti si applica la normativa specifica. 3. La garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale fideiussoria di cui all’articolo 107 del D.Lgs. al comma 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso , prevista con le modalità di fideiussione bancaria o polizza assicurativacui al comma seguente, l’atto dovrà contenere deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni a semplice giorni, asemplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica stazione appaltante. 4. La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale di Cagliaricui all'articolo 107 del D.Lgs. Il deposito cauzionale 1°settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell'economia e delle finanze, con durata non inferiore a dodici mesi oltre il termine previsto per l’ultimazione dei lavori; essa deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata presentata in originale alla Stazione appaltante, prima della formale sottoscrizione del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. 5. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’affidamento el’acquisizione della cauzione sta a provvisoria da parte della Stazione appaltante, che aggiudica l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. 6. La garanzia dell'adempimento copre: - gli oneri per il mancato o inesatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte ; - il rimborso delle somme pagate in più all’appaltatore rispetto alle risultanze della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danniliquidazione finale; 7. La cauzione sarà definitiva è progressivamente svincolata alla fine con le modalità del contratto a seguito comma 5 dell’art. 103 del DLgs 50/2016 aggiornato dal DLgs 56/2017. 8. L’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza necessità di attestazione dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneproporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a A garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualiassunti in dipendenza del contratto il Istituto Cassiere dovrà costituire, nella misura prima della stipula del contratto stesso e nei modi stabiliti dalla normativa vigentecosì come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva ai sensi dell’art. Tale 113 del d.lgs. 163/2006 di Euro 422.500. L’importo della cauzione potrà è stabilito con riferimento all’onere economico stimato in sede di gara, comprensivo delle sole voci di costo a carico dell’Università pari a 845.000 Euro annui. Ai sensi dell’art. 75, comma 3, del d.lgs. 163/2006, detta cauzione definitiva può essere prestata da fidejussione, da mediante polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussoria o fideiussione bancaria presso gli istituti legalmente autorizzati che siano terzi rispetto al Istituto Cassiere. La polizza fideiussoria o polizza assicurativa, l’atto la fideiussione bancaria dovrà contenere espressamente prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; - la loro rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - la sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università; - una scadenza successiva al termine del servizio, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione; - prevedere una espressa disposizione in forza della Procura Generale quale: a) la suddetta durata, da indicarsi nel contratto di fideiussione, dovrà essere intesa come durata presuntiva del periodo di tempo occorrente al fornitore per ottenere dall’Università la prova della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta liberazione; b) la durata del contratto. Esso deve essereprova della liberazione dovrà consistere nella consegna, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica del fornitore al proprio istituto garante, di Cagliariuna espressa dichiarazione liberatoria, nel caso rilasciata dall’Università, a svincolo dell’ultimo 25% dell’iniziale importo garantito; c) qualora l’Università comunichi all’istituto garante entro la data di scadenza presunta del contratto di fideiussione, che la mancata emissione della dichiarazione finale di conformità del servizio a quanto pattuito dipende da fatto imputabile al fornitore, il contratto di fidejussione dovrà continuare a rimanere in vita, anche oltre la scadenza presunta in esso indicata, con l’obbligo del fornitore di pagamento dei premi o commissioni suppletive, fino al momento in cui lo stesso fornitore consegni al proprio Garante una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Università, a svincolo della cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzeemessa dal Garante; d) il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università, è esclusivamente quello di Bologna; Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sarà parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva stessa dovrà essere tempestivamente reintegrata dall’Appaltatore, per la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento parte incamerata. Lo svincolo della cauzione per il quale l’Appaltatoredefinitiva sarà effettuato a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo dell’80% dell’iniziale importo garantito. Lo svincolo sarà automatico, ora per alloracon la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione stati di avanzamento del certificato servizio attestanti l’avvenuta esecuzione. Lo svincolo del rimanente 20% dell’iniziale importo garantito sarà effettuato nei quattro mesi successivi alla data della dichiarazione finale di regolare esecuzioneesecuzione del servizio rilasciata dal Direttore dell’esecuzione. Entro detto termine l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto adempimento di tutti gli obblighi del gestore, ivi compresi quelli nei confronti del personale e, se richiesta, rilascerà dichiarazione liberatoria.

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione del contrattoL’aggiudicatario dovrà rilasciare, ai sensi dell’art. 103 D.Lgs. 50/16, una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, salvo la necessità di aumentare tale percentuale e relativa somma, ai sensi dell’art. 103, comma 1 D. Lgs. 50/16. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell'importo massimo garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'esecutore e ha il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. La stazione appaltante può incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all'esecuzione dell'appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l'appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia fideiussoria, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualiscelta dell'appaltatore, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà può essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale dai soggetti di cui all’articolo 107 del all'articolo 93, comma 3 D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 38550/2016. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere La garanzia deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattostazione appaltante. La cauzione sta garanzia è progressivamente svincolata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliarimisura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel caso che la cauzione risultasse insufficientelimite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento L'ammontare residuo della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica definitiva deve permanere fino alla data di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine emissione del contratto a seguito certificato di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Tale automatismo si applica anche agli appalti di forniture e servizi. Sono nulle le pattuizioni contrarie o in deroga. Il mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per la quale la garanzia è prestata. Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione del certificato di collaudo o della verifica di conformità nel caso di appalti di servizi o forniture e l'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Le fideiussioni devono essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze. In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto L’aggiudicatario, prima della stipulazione stipula del contratto, è tenuto a prestare, a garanzia di tutti gli oneri ivi derivanti, una cauzione definitiva, definitiva in misura pari al 10% dell’importo contrattualecomplessivo di aggiudicazione, a con esclusivo riferimento alle prestazioni di cui al precedente punto e del punto A.5 del paragrafo 13 del Disciplinare di gara. In caso di aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10%, la garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualifideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20% l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione sarà ridotta del 50% per gli operatori economici che produrranno la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000, nella misura rilasciata da organismi accreditati ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e nei modi stabiliti dalla normativa vigentedella serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, ovvero la dichiarazione della presenza di elementi significativi e tra loro correlati di tale sistema. Tale cauzione potrà dovrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di mediante fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto presentata in originale corredata da una dichiarazione autenticata da parte di un notaio, ovvero da una dichiarazione sostitutiva di atto notorio, del fideiussore che attesti il potere di impegnare, con la sottoscrizione, la società fideiussore nei confronti dell’Agenzia del Demanio, e dovrà contenere espressamente la prevedere espressa rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, co 2, c.c., nonché l’operatività della garanzia entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Agenzia. La mancata costituzione della Procura Generale predetta garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da parte della Repub- blica Agenzia, che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria, nonché l’acquisizione della cauzione provvisoria di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattocui sopra. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento garantisce l’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal del contratto, del il risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione nonché il rimborso delle somme che l’Agenzia avesse sostenuto o da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine sostenere in sostituzione del contratto soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.qualsiasi titolo sopportati

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Samples: Capitolato Tecnico Prestazionale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Euro = mediante la stipula della stipulazione polizza fideiussoria n. _ della Detta cauzione prevede la rinuncia al beneficio della . Assicurazioni in data _ - Ai sensi dell’art.103 del contrattoD.Lgs. n.50/2016, cauzione definitiva, pari in presenza di aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10% dell’importo contrattualela GARANZIA FIDEJUSSORIA è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l’aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Ai sensi dell'art. 93 comma 7 del D.Lgs. n.50/2016, l’Appaltatore in possesso di certificazione di sistema qualità ISO 9001 ed ISO 14000, può ridurre la garanzia fideiussoria del 50% e di un ulteriore 20%. L'Appaltatore, a garanzia dell’esatto svolgimento degli delle obbligazioni assunte con la stipula del presente contratto, ha costituito dunque una cauzione definitiva pari a preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta dell'Amministrazione. La cauzione garantisce tutti gli obblighi contrattualiassunti dall’Appaltatore, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteanche quelli a fronte dei quali è prevista l’applicazione di penali. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussioneescussa, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale totalmente o parzialmente, dalla Committente nei casi di cui all’articolo 107 applicazione di penali o di risoluzione del D.Lgscontratto, come previsto dagli articoli 8 e 14 che seguono. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito - La garanzia avrà validità per tutta la durata del contrattocontratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dal contratto e sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle predette obbligazioni e decorsi detti termini. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale La garanzia sarà progressivamente svincolata in ragione e in misura dell'avanzamento della Repubblica di Cagliari operi regolare esecuzione dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione lavori oggetto del contratto, secondo le modalità previste dall'art.93 comma 5 del D. Lgs. Ove ciò non avvengan.50/2016 a cura dell’Appaltatore fino a un massimo dell’80%. Qualora l'ammontare della garanzia prestata dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti 15 (quindici) giorni lavorativi dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte ricevimento della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionerelativa richiesta effettuata dalla Committente.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto L’Appaltatore dovrà costituire, prima della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, contratto e a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualiderivanti da quest’ultimo, nella una cauzione definitiva in misura fissa pari ad Euro 50.000,00 (cinquantamila/00). La Stazione appaltante potrà avvalersi della garanzia fideiussoria parzialmente o totalmente, per gli oneri derivanti dal mancato o inesatto adempimento dell’Appaltatore, nonché per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dall’inosservanza di norme e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteprescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori presenti in cantiere; l’incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale dell’amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale e per il risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse. Tale La garanzia fideiussoria deve essere tempestivamente reintegrata qualora durante l'esecuzione del contratto essa sia stata incamerata parzialmente o totalmente, dall’amministrazione; in caso d’inottemperanza la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all’Appaltatore. La costituzione della cauzione definitiva potrà essere prestata da fidejussioneavvenire tramite fideiussione bancaria o assicurativa, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 operatori autorizzati ai sensi del D.Lgs. 1 settembre 1993 1993, n. 385385 o del D.Lgs. Nel 17 marzo 1995, n. 175. La validità della cauzione dovrà perdurare sino allo svincolo da parte della Stazione appaltante, che avverrà a seguito della scadenza del contratto, previo accertamento dell’insussistenza di pendenze relativamente allo stesso. Resta salvo per la Stazione appaltante l’esperimento di ogni altra azione nel caso di in cui la cauzione risultasse insufficiente. La fideiussione bancaria o assicurativa dovranno essere redatte in conformità alle sotto indicate modalità: - sottoscrizione del Legale Rappresentante del soggetto fideiussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito), con obbligo di autentica notarile della stessa e specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fideiussore, apposta in calce alla fideiussione bancaria o alla polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente fideiussoria; - espressa indicazione che “la garanzia prestata ha efficacia fino all’avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte della Stazione appaltante; - espressa enunciazione di tutte le clausole di seguito indicate: - rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni ai sensi dell’articolo 1944, comma 2, del Codice Civile; - assunzione dell’impegno incondizionato del soggetto fideiussore a versare l’importo della cauzione su semplice richiesta scritta della Procura Generale Stazione appaltante, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa; - inopponibilità alla Stazione appaltante del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell’eventuale corrispettivo per la fideiussione bancaria da parte del debitore principale; - indicazione, quale Xxxx competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti della Repub- blica Stazione appaltante, dell’Autorità giudiziaria di CagliariTrento. Il deposito cauzionale Non saranno ammesse polizze fideiussorie o fideiussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali siano posti oneri di qualsiasi tipo a carico della Stazione appaltante. Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati presentata in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionecarta legale o resa legale.

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Samples: Capitolato Speciale Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre 3) Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi incarichi di Fornitura, il Fornitore ha prestato una cauzione definitiva a costituire all’atto della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza favore dell’INVALSI rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o , polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni n. 4) La garanzia opera nei confronti dell’INVALSI a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito far data dalla sottoscrizione dell’Accordo Quadro. 5) La garanzia opera per tutta la durata dell’Accordo Quadro e degli incarichi di Fornitura, e comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione delle obbligazioni nascenti dai predetti incarichi di Fornitura. Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti dell’INVALSI, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore dell’INVALSI, quest’ultima potrà svincolare progressivamente la cauzione, nel limite massimo dell’80% (ottanta per cento) dell’importo iniziale garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna da parte del contrattoFornitore all’istituto garante di una comunicazione dell’INVALSI, di un documento attestante l’avvenuta esecuzione delle prestazioni contrattuali. Esso deve essereDetta ultima comunicazione verrà emessa dall’INVALSI a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi dall’Ente stesso relativamente ai singoli incarichi di Fornitura, pertantoovvero, reintegrato qualora la Procura Generale in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, di idonea documenta attestante il buon esito dell’esecuzione. Resta fermo che lo svincolo progressivo della Repubblica cauzione potrà essere effettuato dall’INVALSI con cadenza semestrale soltanto a seguito della ricezione dei documenti suddetti, in proporzione del peso dei singoli incarichi di Cagliari operi dei prelevamenti Fornitura regolarmente eseguiti rispetto all’80% (ottanta per fatti connessi con l’esecuzione cento) del contrattovalore della cauzione stessa. 6) In ogni caso il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dal comma 5 dell’art.103 del D.lgs. Ove ciò non avvenga50/2016; il pagamento della rata del saldo è subordinata a quanto previsto dal comma 6 dell’art. 103 del D.lgs. 50/2016. 7) Qualora l’ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell’applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall’INVALSI. 8) In caso di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza inadempimento alle obbligazioni stessepreviste nel presente articolo, fatto salvo l'esperimento l’INVALSI dichiarerà risolto l’Accordo Quadro e i contratti di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di CagliariFornitura, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine ai sensi del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionesuccessivo Articolo 15.

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Samples: Accordo Quadro Per La Fornitura Di Materiale Di Cancelleria

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre Ai sensi dell’art. 103 del Codice, l'aggiudicatario per la sottoscrizione del contratto deve costituire una garanzia, denominata "garanzia definitiva" a costituire all’atto della stipulazione sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all'articolo 93, commi 2 e 3, del contratto, cauzione definitivaCodice, pari al 10% dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura . Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteprogrammati in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Tale Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione potrà essere è prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse; a garanzia del rimborso delle somme che il comune avesse sostenuto o da fidejussionesostenere in sostituzione del soggetto inadempiente e dei connessi maggiori oneri a qualsiasi titolo sopportati, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7, del Codice. La mancata costituzione della garanzia determina la revoca dell’aggiudicazione da polizza assicurativa oppure parte del comune, che procederà all’affidamento dell’appalto al concorrente che segue in graduatoria. La garanzia fideiussoria è prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da polizza rilasciata una banca o da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da un’impresa di assicurazione, in conformità allo schema tipo di cui all’art. 103 comma 9 del D. X.xx 50/2016, con particolare riguardo alle prescrizioni di cui all’articolo 107 del 103, comma 4 della D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 38550/2016. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente la rinuncia al beneficio La garanzia è presentata in originale alla stazione appaltante prima della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata formale sottoscrizione del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre Ai sensi dell’ art. 103 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i, l’esecutore dei lavori é obbligato a costituire all’atto della stipulazione del contrattouna garanzia fideiussoria denominata “garanzia definitiva” a sua scelta sotto forma di cauzione o fideiussione con le modalità di cui all’articolo 93, cauzione definitivacommi 2 e 3, pari al 10% 10 per cento dell’importo contrattuale; in caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l’aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualidell’adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall’eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentenonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l’appaltatore. Tale cauzione potrà essere prestata La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione sarà effettuata a valere sui ratei di prezzo da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale corrispondere all’esecutore. Alla garanzia di cui all’articolo 107 del D.Lgsal presente articolo si applicano le riduzioni previste dall’articolo 93, comma 7, per la garanzia provvisoria. 1° settembre 1993 n. 385. Nel Le stazioni appaltanti hanno il diritto di valersi della cauzione, nei limiti dell’importo massimo garantito, per l’eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore e hanno il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere o nei luoghi dove viene prestato il servizio nei casi di appalti di servizi. Le stazioni appaltanti possono incamerare la garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dal soggetto aggiudicatario per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori addetti all’esecuzione dell’appalto. La mancata costituzione della garanzia determina la decadenza dell’affidamento e l’acquisizione della cauzione provvisoria presentata in sede di offerta da parte della stazione appaltante, che aggiudica l’appalto o la concessione al concorrente che segue nella graduatoria. La garanzia copre gli oneri per il mancato od inesatto adempimento e cessa di avere effetto per l’ammontare residuo solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del Certificato di Regolare Esecuzione Lavori fatto salvo quanto previsto dall’art. 235 del DPR 207/10. Si specifica che nel caso la cauzione venga prestata con fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere questa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ex art. 1944 c.c. e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattodell’Amministrazione. La presentazione della cauzione sta a garanzia dell'adempimento non limita, peraltro, l’obbligo dell’appaltatore di tutte le obbligazioni nascenti provvedere all’integrale risarcimento del danno indipendentemente dal contrattosuo ammontare, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesseed anche se superiore all’importo della cauzione. Nel caso di associazioni temporanee di impresa orizzontali, fatto salvo l'esperimento la riduzione della cauzione di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, cui al precedente comma è applicabile solo nel caso che tutte le imprese associate siano in possesso della certificazione predetta. Per le associazioni temporanee di impresa verticali, essendo individuabile una responsabilità pro quota, potranno godere del beneficio solo le imprese certificate per la cauzione risultasse insufficientequota ad esse riferita (cfr. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionedeliberazione AVCP 101/2007).

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Samples: Accordo Quadro

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto 1. A garanzia degli obblighi assunti in dipendenza del contratto l'Appaltatore deve costituire, prima della stipulazione stipula del contrattocontratto stesso e così come indicato nel Disciplinare di gara, una cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattualea €…………………….., a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualideterminata ai sensi dell’art. 113 del D. Lgs. 163/2006 e s.m.i.. 2. Ai sensi dell’art. 75, nella misura comma 3, del D. Lgs. 163/2006 e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale s.m.i., detta cauzione potrà definitiva può essere prestata da fidejussione, da mediante polizza assicurativa oppure da fidejussoria o fidejussione bancaria presso gli Istituti legalmente autorizzati. 3. La polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione fidejussoria o la fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente deve prevedere: - la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale; - la loro rinuncia all’eccezione di cui all’art. 1957, comma 2, del codice civile; - la sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta dell’Università; - una scadenza successiva al termine del servizio, che sarà indicata con la comunicazione di aggiudicazione provvisoria; - prevedere una espressa disposizione in forza della Procura Generale della Repub- blica quale: a) la suddetta durata, da indicarsi nel contratto di Cagliari. Il deposito cauzionale fideiussione, deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito intesa come durata presuntiva del periodo di tempo occorrente al fornitore per tutta ottenere dall’Ente garantito la durata prova della liberazione; b) la prova della liberazione deve consistere nella consegna, da parte del fornitore al proprio istituto garante, di una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito, a svincolo dell’ultimo 20% dell’iniziale importo garantito; c) qualora l’Ente garantito comunichi all’istituto garante entro la data di scadenza presunta del contratto di fideiussione, che la mancata emissione della dichiarazione finale di conformità del servizio a quanto pattuito dipende da fatto imputabile al fornitore, il contratto di fideiussione deve continuare a rimanere in vita, anche oltre la scadenza presunta in esso indicata, con l’obbligo del fornitore di pagamento dei premi o commissioni suppletive, fino al momento in cui lo stesso fornitore consegni al proprio Garante una espressa dichiarazione liberatoria, rilasciata dall’Ente garantito, a svincolo della cauzione emessa dal Garante; - che il Foro competente, per qualsiasi controversia possa insorgere nei confronti dell’Università, è esclusivamente quello dell’Autorità Giudiziaria dove ha sede l’Università stessa; 4. Qualora nel corso dell’esecuzione del contratto la cauzione definitiva sia stata parzialmente o totalmente incamerata dall’Università, la stessa deve essere tempestivamente reintegrata dall’Appaltatore, per la parte incamerata. 5. Lo svincolo della cauzione definitiva sarà effettuato a misura dell’avanzamento dell’esecuzione nel limite massimo del 80% dell’iniziale importo garantito, secondo gli stati di avanzamento sotto indicati: - decorso il primo anno di esecuzione: 40% dell’iniziale importo garantito; - decorso il secondo anno di esecuzione: 40% dell’iniziale importo garantito; Lo svincolo nei suddetti termini e per le entità anzidette è automatico, con la sola condizione della preventiva consegna all’istituto garante, da parte dell’appaltatore o del concessionario, degli stati di avanzamento del servizio attestanti l’avvenuta esecuzione. 6. Lo svincolo del rimanente 20% dell’iniziale importo garantito sarà effettuato nei quattro mesi successivi alla data della dichiarazione finale di regolare esecuzione della fornitura rilasciata dal Direttore dell’esecuzione del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il Entro detto termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.l’Università procederà all’accertamento dell’avvenuto

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione L' impresa affidataria dovrà presentare la cauzione definitiva ai sensi dell'art. 103 del contratto, cauzione definitivaD.Lgs. n.50/2016, pari al 10% dell’importo 10 per cento dell'importo contrattuale. In caso di aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la garanzia da costituire è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento. Ove il ribasso sia superiore al venti per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al venti per cento. La cauzione è prestata a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualidell'adempimento di tutte le obbligazioni del contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, nella misura nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'appaltatore. La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o del certificato di regolare esecuzione. Il pagamento della rata di saldo, tuttavia, è subordinato alla costituzione di una cauzione o di una garanzia fideiussoria bancaria o assicurativa pari all'importo della medesima rata di saldo maggiorato del tasso di interesse legale applicato per il periodo intercorrente tra la data di emissione della verifica di conformità e nei modi stabiliti dalla normativa vigentel'assunzione del carattere di definitività dei medesimi. Tale cauzione potrà L'concessionario sarà obbligato a reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte per qualsiasi ragione; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'esecutore. La garanzia fideiussoria può essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale dai soggetti di cui all’articolo 107 all'articolo 93, comma 3 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere n.50/2016 e deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, secondo comma, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica di Cagliaristazione appaltante. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata Alla garanzia definitiva si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del contrattoD.Lgs. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzionen.50/2016.

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Samples: Concessione Per Gestione Di Struttura Residenziale

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione A garanzia dell’esecuzione del contrattoservizio l’Appaltatore presenta regolare cauzione definitiva nelle forme e nei modi stabiliti all’art. 93 e 103 del D.Lgs. 18.04.2016, cauzione definitivan. 50, per un importo pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura dell’affidamento complessivo. Al fine di salvaguardare l'interesse pubblico alla conclusione del contratto nei termini e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussioneprogrammati, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel in caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere espressamente aggiudicazione con ribassi superiori al dieci per cento la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica garanzia da costituire è aumentata di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contrattocento. Ove ciò non avvengail ribasso sia superiore al 20 per cento, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà l'aumento è di procedere alla risoluzione del contrattodue punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione sta è prestata a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all'esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno verso l'Appaltatore. La garanzia cessa di ogni altra azione avere effetto solo alla data di emissione del Certificato di regolare esecuzione. La stazione appaltante può richiedere al soggetto aggiudicatario la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte; in caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da parte della Procura Generale della Repubblica corrispondere all'esecutore. Alla garanzia di Cagliaricui al presente articolo si applicano le riduzioni previste dall'articolo 93, comma 7 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50, per la garanzia provvisoria. La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel caso che la cauzione risultasse insufficientelimite massimo dell'80 per cento dell'iniziale importo garantito. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento L'ammontare residuo della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica definitiva deve permanere fino alla data di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione emissione del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. Lo svincolo è automatico, senza necessità di nulla osta del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. Nel caso di anticipata risoluzione del Contratto per inadempienza dell’impresa appaltatrice o per rinuncia alla commessa in corso d’opera per problemi soggettivi organizzativi la cauzione sarà incamerata dall’Ente. L’Ente ha inoltre il diritto di avvalersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’Appaltatore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori impiegati nelle prestazioni appaltate. La cauzione definitiva dovrà essere adeguata, su richiesta dell’Ente, in caso di variazioni del corrispettivo.

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Samples: Contratto d'Appalto Di Servizio

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto della stipulazione A garanzia del contratto, cauzione definitiva, pari al 10% dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto pieno e regolare svolgimento degli obblighi contrattualiche con la sottoscrizione del contratto l’appaltatore si assume, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentelo stesso è obbligato a costituire un deposito cauzionale pari al 10 per cento dell’importo contrattuale da costituirsi mediante fidejussione di primario istituto bancario o polizza fideiussoria di primaria compagnia assicurativa. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa, l’atto dovrà contenere assicurativa di cui al comma 1 deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro operatività rinuncia all'eccezione di cui all’art. 1957, comma 2 del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale stazione appaltante. In caso di aggiudicazione con ribasso di gara superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La garanzia definitiva fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo dell’80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della Repub- blica preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'esecutore, degli stati di Cagliariavanzamento delle prestazioni o di analogo documento, in originale o in copia autentica, attestanti l'avvenuta esecuzione. L'ammontare residuo, pari al 20 per cento dell'iniziale importo garantito, è svincolato secondo la normativa vigente. Sono nulle le eventuali pattuizioni contrarie o in deroga. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito mancato svincolo nei quindici giorni dalla consegna degli stati di avanzamento o della documentazione analoga costituisce inadempimento del garante nei confronti dell'impresa per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora quale la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattogaranzia è prestata. La mancata costituzione della garanzia di cui al comma 1 determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione provvisoria da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliaristazione appaltante, nel caso che la cauzione risultasse insufficienteaggiudica l'appalto al concorrente che segue nella graduatoria. Ove si verificassero dette circostanze, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione La garanzia copre gli oneri per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica mancato od inesatto adempimento e cessa di Cagliari medesimo avere effetto solo al maggior risarcimento dannitermine del servizio. La cauzione sarà svincolata alla fine Si richiama integralmente quanto contenuto all’art. 123 del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzione.D.P.R. 207/2010

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Samples: Service Agreement

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria è obbligata inoltre a costituire all’atto Al momento della stipulazione del contratto, cauzione definitiva, pari al contratto l’Impresa aggiudicataria dovrà costituire una garanzia fidejussoria nella misura del 10% dell’importo contrattualesull’importo dei lavori, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentesecondo quanto disposto dall’art. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 113 D.lgs. 163 del D.Lgs12 aprile 2006 comma 1. 1° settembre 1993 n. 385. Nel In caso di fideiussione aggiudicazione con ribasso d'asta superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20 per cento. La cauzione definitiva realizzata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto assicurativa dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale Stazione appaltante. La mancata costituzione della Repub- blica di Cagliari. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta garanzia determinerà la durata del contratto. Esso deve essererevoca dell’affidamento e l’incameramento della cauzione provvisoria da parte dell’Amministrazione appaltante, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoche aggiudicherà l’appalto al concorrente che segue nella graduatoria. La cauzione sta viene prestata a garanzia dell'adempimento dell’adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall'eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in più all’esecutore rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. L’Amministrazione appaltante, per esercitare i diritti ad essa spettanti sulla cauzione, a norma del comma precedente, potrà procedere alla liquidazione d’ufficio delle sole sue pretese, imputandone il relativo ammontare alla cauzione. L’Appaltatore dovrà reintegrare la cauzione, della quale la stazione appaltante abbia dovuto valersi in tutto o in parte in caso di ogni altra azione inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo. In caso di varianti in corso d’opera che aumentino l’importo contrattuale, l’Impresa dovrà provvedere a costituire un’ulteriore garanzia fidejussoria, per un importo pari al 10% del valore aggiuntivo del contratto iniziale. La garanzia fideiussoria di cui al comma 1 è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 per cento dell'iniziale importo garantito. Lo svincolo, nei termini e per le entità anzidetti, è automatico, senza necessità di benestare del committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte della Procura Generale della Repubblica dell'appaltatore o del concessionario, degli stati di Cagliariavanzamento dei lavori o di analogo documento, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzein originale o in copia autentica, la Procura Generale della Repubblica di Cagliari si riserva la facoltà di procedere, senza diffida all’incameramento attestanti l'avvenuta esecuzione.. L’ammontare residuo della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica definitiva deve permanere fino alla data di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine emissione del contratto a seguito certificato di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, o comunque fino a dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La stazione appaltante ha il diritto di valersi della cauzione per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei lavori nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell’esecutore Le stazioni appaltanti hanno inoltre il diritto di valersi della cauzione per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall’esecutore per le inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti in cantiere.

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Samples: Capitolato Speciale d'Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria L’Appaltatore è obbligata inoltre obbligato a costituire all’atto della stipulazione del contratto, a titolo di cauzione definitiva, definitiva una garanzia fideiussoria pari al 10% (dieci per cento) dell’importo contrattuale, a garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattuali, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigenteai sensi dell’art. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 113 del D.Lgs. 1° settembre 1993 12 aprile 2006 n. 385163. Nel Qualora i lavori oggetto del presente capitolato vengano aggiudicati con ribasso d’asta superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia fidejussoria e aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10%; ove il ribasso sia superiore al 20%, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. In caso di mancata costituzione della garanzia, l’Amministrazione procederà alla revoca dell’affidamento e all’incameramento della cauzione provvisoria, nonché all’aggiudicazione dei lavori al concorrente che segue nella graduatoria come previsto dal menzionato art. 113 del D.Lgs. n. 163/2006. La fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto assicurativa di cui ai commi precedenti dovrà contenere prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la loro sua operatività entro quindici 15 giorni a semplice richiesta scritta della Procura Generale Stazione Appaltante. Approvato il certificato di collaudo/regolare esecuzione, la garanzia fideiussoria si intende svincolata ed estinta di diritto, automaticamente, senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazio- ni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione potrà avvalersi della Repub- blica garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi d’ufficio nonchè per il rimborso delle maggiori somme pagate durante l’appalto in confronto ai risultati della liquidazione finale; l’incameramento della garanzia avviene con atto uni- laterale dell’Amministrazione senza necessità di Cagliaridichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’Appaltatore di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. Il deposito cauzionale La garanzia deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito tempestivamente reintegrata qualora, in corso d’opera essa sia stata incame- rata, parzialmente o totalmente, dall’Amministrazione; in caso di variazioni al contratto per tutta la durata del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica effetto di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà successivi atti di procedere alla risoluzione del contratto. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle obbligazioni stesse, fatto salvo l'esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliari, nel caso che la cauzione risultasse insufficiente. Ove si verificassero dette circostanzesottomissione, la Procura Generale della Repubblica medesima garanzia può essere ridotta in caso di Cagliari si riserva la facoltà riduzione degli importi contrattuali, mentre non deve essere integrata in caso di procedere, senza diffida all’incameramento della cauzione per il quale l’Appaltatore, ora per allora, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica aumento degli stessi importi fino alla concorrenza di Cagliari medesimo al maggior risarcimento danni. La cauzione sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneun quinto dell’importo originario.

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Samples: Capitolato Di Appalto

Cauzione definitiva. La ditta aggiudicataria Ai sensi dell’articolo 103, Dlg. 50/2016, è obbligata inoltre richiesta una garanzia fideiussoria a costituire all’atto della stipulazione del contratto, titolo di cauzione definitiva, pari al 10% (dieci per cento) dell’ammontare dell’Accordo Quadro; qualora l’aggiudicazione sia fatta in favore di un ribasso offerto in misura superiore al 10 per cento, la garanzia fideiussoria è aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; qualora il ribasso sia superiore al 20 per cento, l'aumento è di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale. La garanzia è progressivamente svincolata a decorrere dal raggiungimento di un importo di appalti specifici per servizi eseguiti pari al 80% dell’importo contrattualedell’intero Accordo Quadro. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20%, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente allo scadere dell’Accordo Quadro; lo svincolo e l’estinzione avvengono di diritto, senza necessità di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni. L’Amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente, per le spese sopraggiunte a seguito di servizi da eseguirsi d’ufficio o rimborsi dovuti all’interno delle condizioni dei successivi appalti specifici. L’incameramento della garanzia dell’esatto svolgimento degli obblighi contrattualiavviene con atto unilaterale dell’Amministrazione senza necessità di dichiarazione giudiziale, nella misura e nei modi stabiliti dalla normativa vigentefermo restando il diritto dell’Aggiudicatario di proporre azione innanzi l’autorità giudiziaria ordinaria. Tale cauzione potrà essere prestata da fidejussione, da polizza assicurativa oppure da polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell’elenco speciale di cui all’articolo 107 del D.Lgs. 1° settembre 1993 n. 385. Nel caso di fideiussione bancaria o polizza assicurativa, l’atto L’Istituto garante dovrà contenere espressamente esplicitamente prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e principale, la loro sua operatività entro quindici giorni 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della Procura Generale della Repub- blica stazione appaltante, e la rinuncia all’eccezione di Cagliaricui all’art. Il deposito cauzionale deve essere mantenuto nell’ammontare stabilito per tutta la durata 1957, comma 2, del contratto. Esso deve essere, pertanto, reintegrato qualora la Procura Generale della Repubblica di Cagliari operi dei prelevamenti per fatti connessi con l’esecuzione del contratto. Ove ciò non avvenga, entro il termine stabilito con lettera raccomandata, l’Autorità ha la facoltà di procedere alla risoluzione del contrattoCodice Civile. La cauzione sta a garanzia dell'adempimento garantisce l’esatto adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del contratto e del risarcimento dei danni provo- cati in conseguenza dell'inadempienza alle derivanti dall’inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto fatta salva ogni ulteriore azione per danni superiori al valore delle fideiussione. L’Amministrazione ha diritto di rivalersi sulla cauzione per ogni sua ragione di credito nei confronti dell’Appaltatore in dipendenza del contratto, salvo l'esperimento restando l’esperimento di ogni altra azione da parte della Procura Generale della Repubblica di Cagliariazione. Su richiesta dell’Amministrazione, l’Appaltatore è tenuto a reintegrare la cauzione nel caso che in cui l’Amministrazione stessa abbia dovuto avvalersene, in tutto o in parte, durante l’esecuzione del contratto, oppure quando la cauzione risultasse insufficientesia divenuta insufficiente a seguito di eventuali ampliamenti dell’oggetto dell’appalto. Ove si verificassero dette circostanzel’Appaltatore non provvedesse a tale adeguamento, la Procura Generale l’Amministrazione è autorizzata a trattenere il relativo importo sulle rate di pagamento. La garanzia fideiussoria sarà svincolata progressivamente secondo quanto stabilito dell’art. 103 comma 5 del D.lgs. 50/2016. L’Amministrazione darà l’adesione allo svincolo definitivo e alla restituzione della Repubblica cauzione all’avente diritto solo ed esclusivamente quando tra l’Amministrazione stessa e l’Appaltatore saranno stati pienamente regolarizzati e liquidati i rapporti di Cagliari si riserva la facoltà qualsiasi specie e non risulteranno danni imputabili all’Appaltatore, ai suoi dipendenti o ad eventuali terzi, per il fatto dei quali l’aggiudicatario debba rispondere. L’Amministrazione ha diritto di procedere, senza diffida all’incameramento valersi della cauzione per il quale l’Appaltatorereintegrarsi dei crediti da questa garantiti, ora per allorain base a semplice richiesta, presta il consenso salvo il diritto della Procura Generale della Repubblica senza bisogno di Cagliari medesimo al maggior risarcimento dannidiffida o di procedimento giudiziario. La cauzione L’Appaltatore sarà svincolata alla fine del contratto a seguito di attestazione di regolarità contributiva da parte degli enti prepo- sti (INPS, INAIL) previa redazione del certificato di regolare esecuzioneavvertito con PEC.

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Samples: Accordo Quadro Per Servizi Di Disinfestazione E Derattizzazione