Common use of Risoluzione del contratto Clause in Contracts

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.

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Samples: Contratto Regolante I Rapporti Tra Il Comune Di Sarsina E Il Dott, Contratto Regolante I Rapporti Tra Il Comune Di Sarsina E Il Dott. _Per La Gestione Di Parte Del Servizio Infermieristico Da Svolgersi Presso La Casa Residenza Per Anziani “F. Barocci”, Contratto Regolante I Rapporti Tra Il Comune Di Sarsina E Il Dott. _Per La Gestione Di Parte Del Servizio Infermieristico Da Svolgersi Presso La Casa Residenza Per Anziani “F. Barocci”

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a Se non si verifica quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza indicato alle precedenti lettere a) e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate b) il contratto sarà risolto si risolve dalla data di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale perfezionamento del trasferimento di proprietà e UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rim- borsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in forma ragione di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione 1/360 del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 Premio netto annuo per ogni giorno di mancato servizio garanzia residua dal momento della comuni- CONDIZIONI GENERALI PROTEZIONE RISCHI cazione a UNIPOLSAI ASSICURAZIONI dell’avvenuto trasferimento. Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non dovuto a cause procede al rimborso della maggiorazione di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà abbia il trasferimento di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro proprietà del veicolo, il Premio netto corrisposto e non oltre 8 (otto) giorni usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usu- fruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di ricevimento dalla lettera proprietà del veicolo. Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio netto, anche nel caso di addebitodocumentata consegna del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. L’Amministrazione Comunale procede In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato rimborso del Premio netto pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di pagamento delle fatture emesse contratto sospeso dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualimomento della sospensione).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Protezione Rischi (Cvt Ed Assistenza Stradale), Contratto Di Assicurazione Protezione Rischi (Cvt Ed Assistenza Stradale), Contratto Di Assicurazione Protezione Rischi (Cvt Ed Assistenza Stradale)

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIn relazione alla risoluzione della contratto, oltre a si applicheranno per quanto è genericamente previsto dall’artcompatibili le fattispecie previste dall'art. 1453 108 del C.C. per i casi di Codice dei contratti. Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni del Contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'affidatario. Su indicazione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 responsabile unico del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate procedimento il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è D.E.C. formula la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati: in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per mancata produzione alla stazione appaltante della polizza assicurativa di cui all’art. 12 del presente schema di contratto al momento della consegna dell’appalto previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del Contratto. Roma Capitale si riserva la facoltà di presentare recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le proprie controdeduzioni indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento stipula del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicontratto.

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Samples: www.comune.roma.it, www.comune.roma.it, www.comune.roma.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheFerma restando l’applicazione delle penali, oltre LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora il superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto agli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a quanto mezzo posta elettronica certificata (pec), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tali casi è genericamente previsto dall’artesclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della stessa. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la LepidaSpA provvederà inoltre alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art nei casi previsti dall’art. 1456 108 “Risoluzione” del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzioneD. Lgs. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivan. 50/2016. La In particolare si procederà alla risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle nelle ipotesi espressamente elencate al comma 2 del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.citato articolo:

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Samples: Richiesta Di Offerta Per La Fornitura Di Una Piattaforma Siem, Richiesta Di Offerta Per La Fornitura Di Una Soluzione Per La Protezione Di End Point, Richiesta Di Offerta Per La Manutenzione Di Tratte Di Rete in Fibra Ottica in Ambito Urbano E Extraurbano

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheLa risoluzione del contratto può avvenire nei xxxx xxxxxxxx xxxxx xxxx. 0000 x xx. xxx x.x., oltre xxxxx: - per inadempimento; - per impossibilità sopravvenuta; - per eccessiva onerosità. L’ESTAR ha facoltà di adottare apposito provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto, dopo due contestazioni scritte e motivate notificate a mezzo lettera Raccomandata A.R. o P.E.C. (Posta Elettronica Certificata) alla Ditta fornitrice, fatto salvo il diritto al contraddittorio e al risarcimento del danno. In caso di inadempimento, l’ESTAR, può intimare per iscritto alla Ditta fornitrice di adempiere entro 15 giorni o entro un termine inferiore, in conformità a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 1454 del C.C. c.c.. Decorso il termine senza che il contratto sia stato adempiuto, questo è risoluto di diritto. L’inadempimento grave e/o ripetuto degli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta fornitrice, consentirà comunque all’ESTAR di adottare apposito provvedimento di risoluzione unilaterale del contratto, cui farà seguito comunicazione formale e motivata, da notificarsi alla controparte a mezzo lettera Raccomandata A.R. o P.E.C. ( Posta Elettronica Certificata). Nel caso di impossibilità sopravvenuta totale, la ditta non potrà richiedere la controprestazione e dovrà restituire quella che abbia già ricevuta, secondo le norme relative alla ripetizione dell’indebito. L’impossibilità sopravvenuta parziale dà diritto ad una riduzione della prestazione, fatta salva la facoltà della controparte di recedere dal contratto qualora non sussista l’interesse all’adempimento parziale. Nel caso di sopravvenuta eccessiva onerosità per il verificarsi di avvenimenti straordinari ed imprevedibili, nonché a seguito di richiesta di revisione prezzi non accettata dalla controparte, è prevista per i contraenti facoltà di risoluzione del contratto con gli effetti stabiliti dall’art. 1458 del c.c., fatto salvo il ricorso alle competenti autorità giudiziarie. In tutti i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni contratto, l’Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate affidare il contratto sarà risolto al concorrente secondo classificato, qualora sia ritenuto opportuno e conveniente, o di diritto con effetto immediato ripetere la gara, rivalendosi dei danni subiti sulla cauzione definitiva o in conto fatture relative a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivaforniture regolari, fatta salva ogni altra azione che riterrà opportuno intraprendere. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleper una o più Aziende sanitarie non comporta automaticamente gli stessi effetti per i contratti stipulati dalle altre Aziende sanitarie. Analogamente, il diritto le inadempienze di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle una Azienda sanitaria nei confronti del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio fornitore non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicauseranno effetto alcuno sui contratti stipulati dalle altre Aziende sanitarie.

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Samples: Convenzione, Della Durata Di 24 Mesi, Per La Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica (In Locazione Triennale “Inclusive Service” Ed Inacquisto) Da Destinare Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Convenzione, Della Durata Di 24 Mesi, Per La Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica (In Locazione Triennale “Inclusive Service” Ed Inacquisto) Da Destinare Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana, Convenzione, Della Durata Di 24 Mesi, Per La Fornitura Di Sistemi Laser Per Oculistica (In Locazione Triennale “Inclusive Service” Ed Inacquisto) Da Destinare Alle Aziende Sanitarie Della Regione Toscana

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL'affittuario ha diritto di risolvere il contratto qualora i beni presi in affitto, oltre successivamente alla stipula del contratto, siano assoggettati ad azioni esecutive per debiti erariali o di lavoro riferiti a quanto è genericamente previsto dall’artsituazioni o eventi sorti precedentemente alla stipula anzidetta, salvo che il locatore, tempestivamente avvertito, non saldi ogni debito entro dieci giorni dal ricevimento della comunicazione. 1453 del C.C. per A tal fine l'affittuario ha obbligo di informare il locatore di probabili passività erariali o di lavoro relative al periodo precedente il contratto non appena esse si manifestino, Il locatore ha diritto di risolvere il contratto qualora l'affittuario non destini al servizio dell'azienda i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo mezzi necessari per la risoluzione sua normale gestione, non osservi le regole della buona tecnica con nocumento per le immobilizzazioni, muti la destinazione economica dell'azienda e/o ritardi il pagamento di quanto pattuito di 15 giorni decorrenti dalla data di ciascuna scadenza. Su richiesta del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate locatore il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto risolverà altresì nel caso in cui l’Ente si trovi il locatore alieni l'azienda a terzi. Il locatore dovrà provvedere a comunicare l'alienazione all'affittuario tramite lettera raccomandata con A.R.; l'affittuario avrà diritto a rimanere nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o detenzione dei beni per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni un anno dalla data di ricevimento dalla lettera ricezione della comunicazione. Se al momento dell'effettivo rilascio non e ancora decorsa la metà della durata prevista nel contratto l'affittuario avrà diritto a n. mensilità del canone d'affitto a meno che non abbia raggiunto e sottoscritto convenzioni diverse con l'acquirente. La violazione delle clausole di addebitocui agli artt. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato 4.5.8.9.10 del presente contratto costituisce causa di pagamento delle fatture emesse dal professionistarisoluzione ex art. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali1456 cod. civ.

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Samples: Contratto Di Affitto Di Azienda, Contratto Di Affitto Di Azienda

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre In tema di risoluzione del contratto si richiamano le disposizioni di cui all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. Oltre a quanto è genericamente previsto dal predetto articolo, l’ATS potrà procedere di diritto, ex art. 1456 del codice civile, alla risoluzione del contratto nei seguenti casi: • interruzione del servizio senza giustificato motivo; • fornitura di prodotti non conformi; • inosservanza delle norme di legge e di regolamento applicabili all’appalto in oggetto; • violazione di uno degli impegni previsti dall’art. 3 del “Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia e degli Enti del Sistema Regionale di cui all’ All. A1 alla L.R. n. 27 dicembre 2006, n. 30”, fatto salvo quanto previsto dall’art. 1453 5 del C.C. medesimo; • violazione del codice etico dell’ex Asl della Provincia di Varese e della Provincia di Como, fatto salvo il pieno diritto dell’ATS Insubria di chiedere ed ottenere il risarcimento dei danni patiti per i casi la lesione della propria immagine ed onorabilità; • violazione degli obblighi derivanti dal “Codice di comportamento dei dipendenti pubblici” e dal vigente Codice di Comportamento dell’ATS; • accertamento della non sussistenza o il venir meno di uno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; • violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • almeno tre contestazioni nell’anno formalizzate con applicazioni di penali; • mancato rispetto, per tutta la durata contrattuale, delle previsioni di cui all’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. 165/2001 e s.m.i. • mancato adempimento degli obblighi previsti dalla Legge 136/2010. Ove le inadempienze siano ritenute non gravi, cioè tali da non compromettere la regolarità del servizio, le stesse saranno formalmente contestate dall’ATS come previsto ai capitoli precedenti. La risoluzione del contratto, per qualsiasi motivo, comporta l’incameramento della cauzione definitiva (ove richiesta) ed il risarcimento dei danni derivanti. Per la caratteristica di PUBBLICA FORNITURA, l’attività oggetto del presente documento non potrà essere sospesa. La mancata effettuazione del servizio rappresenta inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per contrattuale e consente all’ATS di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx codice civile, nonché il risarcimento dei turni danni conseguenti all’interruzione del servizio stesso, fatti salvi i casi di lavoro assegnati; - interruzione non motivata giusta causa e giustificato motivo. Nella fattispecie in questione si procederà inoltre ad addebitare i maggiori costi derivanti dall’affidamento del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualioperatore.

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Samples: Lettera Di Invito Per L’affidamento Della Fornitura Di Guanti Monouso Non Sterili Sintetici in Nitrile Senza Polvere Per Il Periodo Di Tre Mesi, Lettera Di Invito Per L’affidamento Della Fornitura Di Bottiglie Da Laboratorio in Vetro Occorrenti All’ats Dell’insubria

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheFerma restando l’applicazione delle penali, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate diritto il contratto sarà risolto qualora il ritardo nella consegna da parte dell’aggiudicatario comportasse l’applicazione di diritto con effetto immediato a seguito penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma facoltà di lettera raccomandata risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. qualora nel corso di volersi avvalere della clausola risolutivaesecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleterzi, addebitandone il diritto maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di affidare il servizio ad altro professionista in possesso risarcimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto danni nei confronti della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualistessa.

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Samples: Richiesta Di Offerta, Richiesta Di Offerta

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheNel caso in cui sia rilevata una situazione di grave inadempimento, oltre l’Amministrazione invierà all’affidatario, a mezzo raccomandata AR, diffida ad adempiere o a presentare le proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento entro il termine di quindici giorni dalla ricezione. Se l’affidatario non provvederà all’adempimento nel termine predetto ovvero il Responsabile del Procedimento valuti negativamente le controdeduzioni, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1454 c.c., fatta salva l’azione per il risarcimento del maggior danno subito compresa la maggior spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il contratto ed ogni altra azione che l’Amministrazione ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi. L’Università ha il diritto di risolvere il contratto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di messa in mora o di intervento dell’Autorità Giudiziaria, nei seguenti casi: − emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 6 del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159; − sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati al contratto; − violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; − fornitura eseguita con personale non regolarmente assunto o contrattualizzato; − il mancato utilizzo da parte del Fornitore del conto corrente comunicato per i movimenti finanziari relativi al presente contratto, secondo quanto è genericamente previsto disposto dall’art. 1453 3, comma 9-bis, della L. 13 agosto 2010, n. 136. − qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; − sospensione del C.C. per servizio senza giustificato motivo − reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti nell'esecuzione del servizio; − applicazione di n.3 comunicazioni formali di grave inadempienza; − uso improprio dei sistemi e dei contenuti informativi; − subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente − concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa. − tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii. L’Università potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art sarà escussa la garanzia definitiva. 1456 Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicontratto.

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Samples: www.uninsubria.it, www.uninsubria.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheFerma restando l’applicazione delle penali, oltre LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione di diritto del contratto e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art. 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di diritto il contratto qualora il superamento dei livelli di servizio da parte dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di penali per un importo complessivo superiore al 10% dell’importo complessivo del contratto. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art. 1454 c.c. qualora nel corso di esecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto agli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a quanto mezzo posta elettronica certificata (pec), che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art. 1456 c.c. In tali casi è genericamente previsto dall’artesclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto a terzi, addebitandone il maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni nei confronti della stessa. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la LepidaSpA provvederà inoltre alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art nei casi previsti dall’art. 1456 108 “Risoluzione” del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzioneD. Lgs. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivan. 50/2016. La In particolare si procederà alla risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle nelle ipotesi espressamente elencate al comma 2 del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.citato articolo:

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Samples: Richiesta Di Offerta Per Servizi Di Contact Center Unico Di Lepidaspa E Helpdesk Primo Livello Per Servizi Applicativi, Richiesta Di Offerta Per Accordo Quadro Avente Ad Oggetto Servizi a Consumo Di Attivita’ Di Coordinamento Della Sicurezza in Fase Di Esecuzione Dei Lavori

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheQualora l’Appaltatore non ottemperasse, oltre in tutto o in parte, agli obblighi derivanti dal Contratto, sarà facoltà dell’AMMINISTRAZIONE incamerare sino all’intero importo la Cauzione Definitiva e risolvere il contratto stesso, con onere a carico dell’Appaltatore della rifusione di ogni spesa e risarcimento di ogni danno arrecato. A prescindere dall’applicazione delle penali indicate per il ritardo nella realizzazione dei servizi oggetto di contratto, il contratto si risolve ai sensi dell’art. 1456 c.c., mediante la seguente clausola risolutiva espressa, previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con PEC, nelle seguenti ipotesi: - contegno gravemente scorretto verso l'utenza da parte del personale dell’Impresa adibito al servizio o alle disposizioni di legge o regolamento relative al servizio; - accertamento di false dichiarazioni rese in sede di gara; - carenze gravi e irrimediabili, in quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 incidenti sul servizio in modo pregiudizievole; - cumulo da parte del C.C. per prestatore di servizi di una somma delle penalità superiore al 10% dell'importo del contratto; - gravi violazioni delle leggi sanitarie in materia di somministrazione di alimenti; In tutti i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto e, qualora non sottoscritto, di decadenza dall'aggiudicazione definitiva, l’Amministrazione avrà diritto di ritenere definitivamente la garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento dell’ulteriore danno e all’eventuale esecuzione in danno. Rimane in ogni caso salva l’applicazione dell’art. 1453 c.c. e fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di compensare l’eventuale credito dell’Impresa con il credito dell’Ente per inadempimento ai sensi dell’art il risarcimento del danno. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxSono esclusi dal calcolo delle penali i ritardi dovuti a: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcause di forza maggiore dimostrate; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni cause imputabili all'Amministrazione. Costituiscono in ogni caso eventi qualificabili a titolo di lavoro assegnatigrave inadempimento in relazione alla specifica natura del servizio: - assenza della qualità essenziale e promessa in rapporto alla diligenza massima richiesta dalla natura della prestazione; - interruzione mancato rispetto di quanto precisato nel Capitolato Speciale; - carenza di coordinamento all’interno dell’IMPRESA; - professionalità del personale impiegato nel servizio o del Responsabile del servizio della CONTRAENTE non motivata del servizioidonee. - ogni altro inadempimento anche se qui non contemplato o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai termini dell’art. 1453 c.c. La CONTRAENTE accetta la clausola della risoluzione senza contestazione o rivalsa ad alcun titolo. Il Contratto si intenderà risolto alla seconda comunicazione di contestazione scritta da parte dell’ACCADEMIA, che attesti anche una o più delle succitate situazioni di fatto. Costituiscono inoltre veri e propri crimini elettronici e come tali punibili dalla legge i seguenti comportamenti posti in essere dall’IMPRESA: - violazione sicurezza di archivi e computer della rete; - violazione ripetuta delle norme normative vigenti a garanzia della privacy di altri utenti della rete, attraverso lettura od intercettazione della posta elettronica loro destinata; - compromissione del funzionamento della rete e degli apparecchi che la costituiscono con programmi (virus, trojan horses, etc.) costruiti appositamente. L’IMPRESA garantisce che i sistemi accessibili via internet presso i quali verranno ospitati i siti web offrono elevate caratteristiche di sicurezza e prevenzionegrazie alle contromisure presenti a protezione dell’intera server farm, come documentato nell’Offerta Tecnica telematica presentata in sede di partecipazione alla procedura di gara. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel Nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità la CONTRAENTE non dovesse garantire il ripristino delle normali funzionalità entro 8 ore dalla segnalazione del disservizio (impossibilità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle accesso on-line da parte delle tre aree funzionali dell’applicazione segreteria on line come descritto ampiamente all’art. 3 – punto 2) lettera C) del Savio (esempio attuazione dell’IstituzioneCapitolato Speciale), trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista l’ACCADEMIA le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non addebiterà totalmente l’importo dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualidanno d’immagine ed economico subito.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL'Università risolve il contratto, oltre a quanto è genericamente previsto nei casi e con le modalità previste dall’art. 1453 108 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxnei seguenti casi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxmancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - xxxxxxx xxxxxxxxx perdita dei turni requisiti di lavoro assegnaticarattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - interruzione non motivata inosservanza delle prescrizioni del serviziopiano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - violazione ripetuta degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx. - Qualora l’ammontare delle norme penali applicate, previste all’art. 22 del contratto, superi complessivamente il 10% dell’importo contrattuale, si avvia la procedura di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgereai sensi dell’art. 108 comma 4 del D,a favore dell’Amministrazione comunaleLgs 50/2016. Inoltre, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista come previsto dal Capitolato Speciale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione relazione all’articolo “Consegna deli lavori”, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il diritto esclusivo contratto qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.M. 49/2018. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, trovano. L'Appaltatore dovrà in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria caso risarcire qualsiasi danno diretto e si conviene indiretto che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualipossa comunque derivare dall’inadempienza dell'Appaltatore stesso.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl presente appalto sarà risolto a solo giudizio dell’Azienda Sanitaria con semplice comunicazione scritta da inviarsi al Fornitore del servizio a mezzo raccomandata A/R o PEC escludendo qualsiasi pretesa d’indennizzo da parte del fornitore che dai suoi eventuali aventi diritto, oltre a quanto è genericamente previsto nei seguenti casi: • Sospensione del servizio imputabile al Fornitore. • Perdita da parte del Fornitore dei requisiti di partecipazione alle gare pubbliche di cui all’art. 80 del Codice dei Contratti pubblici. Accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse una variazione soggettiva. • Mancato reintegro della cauzione definitiva. • Irregolarità del Durc nelle verifiche in corso per l’attestazione della corretta esecuzione del Contratto, di liquidazione e pagamento delle fatture. • Violazione da parte del Fornitore degli obblighi derivanti dall’art. 1453 3 della L. n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. • Subappalto non autorizzato. • Cessione del C.C. Contratto. • Gravi, ripetute e comprovate inadempienze agli obblighi contrattuali da parte del fornitore, e più precisamente qualora l’ammontare delle penali complessivamente addebitate al Fornitore per i inadempienze superi il 10% del valore della fornitura. Nei suddetti casi la ASL n.1 di inadempimento delle obbligazioni contrattualiSassari sarà tenuta a corrispondere soltanto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della risoluzione dedotte le eventuali penalità e le spese sostenute, costituiscono motivo per nonché gli eventuali danni conseguenti all’inadempimento stesso. Con la risoluzione del contratto Contratto sorge in capo all’Azienda Sanitaria l’individuazione del nuovo Fornitore. Al Fornitore inadempiente verranno addebitate le spese sostenute per l’inadempimento. Le somme dovute a titolo di inadempimento ai sensi dell’art . 1456 verranno trattenute sui crediti in essere del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni Fornitore al momento dell’inadempimento o prelevate dal deposito cauzionale in relazione alla quota di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleinadempimento, fatto salvo il diritto di affidare agire per eventuali maggiori danni subiti. Ai sensi degli artt. 1218 e 1454 cc, l’Azienda Sanitaria, a fronte di qualsiasi inadempimento del Fornitore, potrà comunicare, a mezzo lettera raccomandata A/R o PEC, la piena e completa esecuzione delle obbligazioni nascenti dal presente Contratto, nel termine perentorio di 15 giorni dal ricevimento della diffida, trascorso inutilmente il servizio ad altro professionista quale il Contratto si intenderà risolto di diritto. Per quanto non espressamente previsto in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione questo articolo, si riserva il diritto esclusivo applicano le disposizioni di recedere anticipatamente dal contratto nel caso cui al Codice Civile in cui l’Ente si trovi nella necessità materia di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle inadempimento e risoluzione del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiContratto.

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Samples: www.regione.sardegna.it, www.regione.sardegna.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheQualora l’Aggiudicatario non provveda all’esecuzione del servizio nei modi e tempi prefissati, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi o si renda colpevole di inadempimento delle obbligazioni contrattualigravi inadempienze, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione Regione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel risolvere il contratto, a spese ed in danno dell’Aggiudicatario stesso. In particolare in caso in cui l’Ente di inadempimento da parte dell’Aggiudicatario anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Contratto che si trovi nella necessità protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni solari, che verrà assegnato a mezzo di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o raccomandata a.r. dalla Regione per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzioneporre fine all’inadempimento, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissatela Regione ha facoltà di considerare risolto di diritto, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: tutto o in parte, il presente Contratto, anche ai sensi dell’articolo 1454 cod civ, e di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di € 200,00 procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno. In ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e caso, si conviene che l’unica formalità preliminare la Regione è in facoltà di risolvere di diritto il Contratto anche ai sensi e per l’applicazione gli effetti dell’articolo 1456 cod civ, previa dichiarazione da comunicarsi all’Aggiudicatario con raccomandata a/r., di ritenere definitivamente la cauzione, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell’Aggiudicatario per il risarcimento dell’ulteriore danno e all’esecuzione in danno, qualora, ancorché sussistano contestazioni, domande o riserve in corso d’opera, si verifichi anche una soltanto delle situazioni di cui ai seguenti punti: - superamento del limite massimo di applicazione delle penali all’Aggiudicatario, pari al 10% (dieci per cento) del valore del Contratto, ai sensi del precedente art. 13;------ - mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente Contratto;------------------------------------------------ - affidamento in subappalto senza la preventiva autorizzazione di tutto o di parte dell’oggetto del Contratto ovvero cessione del Contratto medesimo;--------------------- - mancata informativa alla Regione in ordine ai subcontratti stipulati;-------------------- - altresì in tutti gli altri casi previsti dagli articoli del presente Contratto.----------------- Nell’ipotesi di risoluzione del Contratto, la Regione è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha in facoltà di presentare far eseguire le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro prestazioni dovute da altra impresa, in danno dell’Aggiudicatario inadempiente, al quale è addebitato il maggior costo sostenuto dalla Regione rispetto a quello previsto per l’esecuzione del Contratto risolto. In ogni caso, l’esecuzione in danno non esonera l’impresa dalle responsabilità civili e penali connesse alle circostanze che hanno determinato la risoluzione. I maggiori oneri dipendenti dalla stipula di un nuovo contratto saranno a carico dell’Aggiudicatario.--------------------------------------- In tutti i casi di risoluzione del Contratto, la Regione ha diritto di escutere la cauzione prestata, ove non oltre 8 (otto) giorni dalla data sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di ricevimento dalla equivalente importo, che sarà comunicata all’Aggiudicatario con lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti raccomandata a/r. In ogni caso, resta fermo il diritto della Regione al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualidell’ulteriore danno.

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Samples: www.sardegnamobilita.it, www.regione.sardegna.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheCostituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art dell’Art. 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: il verificarsi delle fattispecie relative ai motivi di esclusione, ex art. 80 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata D. Lgs. n. 50/2016, con particolare riferimento ad irregolarità in materia contributiva, previdenziale, assistenziale e assicurativa, frode nell’esecuzione del servizio; negligenze gravi, reiterate inadempienze, gravi violazioni delle disposizioni stabilite dal presente capitolato; subappalto non autorizzato o cessione anche parziale del contratto al di fuori dei casi stabiliti dalla legge; qualora le transazioni di cui al presente appalto non vengano eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9-bis dell'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i.. L’appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che abbia notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all’art. 3 della Legge n.136/2010, procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la stazione appaltante e la Prefettura - violazione ripetuta U.T.G. territorialmente competente; in caso di esito interdittivo delle norme informative antimafia emesse dalla Prefettura per l’affidatario; in caso di sicurezza inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra utilità nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell’affidamento ovvero nel corso dell’esecuzione dei lavori nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, delle imprese subappaltatrici e prevenzionedi ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella realizzazione dell’intervento e di cui lo stesso venga a conoscenza; qualora emerga, anche a seguito degli accessi nei cantieri, l'impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa. E' facoltà dell'Amministrazione comunale risolvere il contratto, previa diffida ad adempiere a sensi degli artt. 1453 e 1454 del Codice Civile e fatta salva e impregiudicata l'azione per il risarcimento del danno, procedendo all'esecuzione d'ufficio, a spese dell’ Impresa assegnataria, nel caso di mancata prestazione del servizio in oggetto oltre i tre giorni. Il Comune di Genova ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata R.R. o posta elettronica certificata con preavviso di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, qualora dovessero emergere da parte dell’ Impresa assegnataria irregolarità tali da pregiudicare la prosecuzione del rapporto contrattuale. La Civica Amministrazione procederà, all’occorrenza, all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, compresa l'eventuale esecuzione in danno. Nelle ipotesi di cui sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale del Comune, in forma di lettera raccomandata o di comunicazione con posta elettronica certificata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento. Costituiranno inoltre ipotesi di affidare il servizio ad altro professionista risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C.: applicazioni delle penali previste all’art. 7 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; dopo tre contestazioni ed in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo assenza di recedere anticipatamente giustificazioni ritenute valide dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’IstituzioneComune, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per ferma restando l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni previste dall’art. 7. In tali casi il Comune procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data il quale la Società dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento dalla lettera o mediante posta elettronica certificata. Il contratto si intenderà risolto di addebitodiritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato Alla Società verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di pagamento delle fatture emesse dal professionistarecuperare penalità, spese e danni il Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Società, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. L’applicazione delle penalità è indipendente In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto il Comune effettuerà, tramite propri periti, una stima dei beni e servizi forniti e dei beni e servizi da fornire e valuterà l’entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con rappresentanti dell’impresa fornitrice e le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dai diritti presenti. Le spese occorrenti per l’eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico della società. In caso di risoluzione contrattuale, il Comune procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di tutti i danni eventualmente patiti, ivi compresa l’eventuale esecuzione in danno. La risoluzione del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicontratto non pregiudica in ogni caso il diritto del Comune al risarcimento dei danni subiti a causa dell’inadempimento.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a Se non si verifica quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza indicato alle precedenti lettere a) e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate b) il contratto sarà risolto si risolve dalla data di diritto con effetto immediato perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in forma ragione di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione 1/360 del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 Premio netto annuo per ogni giorno di mancato servizio garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e semprechè i predetti documenti siano stati restituiti. Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non dovuto a cause procede al rimborso della maggiorazione di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà abbia il trasferimento di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro proprietà del veicolo, il Premio netto corrisposto e non oltre 8 (otto) giorni usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI procede inoltre al rimborso dell'eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usu- fruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di ricevimento dalla lettera proprietà del veicolo. Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio netto, anche nel caso di addebitodocumentata consegna del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all'Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il contrassegno e la Carta Verde. L’Amministrazione Comunale procede In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato rimborso del Premio netto pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di pagamento delle fatture emesse contratto sospeso dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualimomento della sospensione).

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo L'Amministrazione attiverà le procedure per la risoluzione del contratto per inadempimento nelle ipotesi previste agli art. 108 del D.Lgs. 50/2016, secondo le modalità ivi contenute. L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, avvalendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni contratto, fallimento, stato di lavoro assegnati; - liquidazione o altre procedure concorsuali a carico dell'affidatario, con esclusione delle fattispecie di cui al disposto dell'art. 186 bis del R.D. 267/1942, interruzione o sospensione non motivata del servizio, mancato rispetto degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali stabiliti dai vigenti contratti collettivi, perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti morali che che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione; - violazione ripetuta da parte dell'appaltatore e dei suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, degli obblighi di comportamento dei dipendenti pubblici, per quanto compatibili, di cui al Codice di comportamento della S.A. adottato con deliberazione della Giunta comunale del 29 Gennaio 2014 n. 13, ai sensi dell'art. 54 comma 5 del D. Lgs. n. 165/2001; mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle norme operazioni finanziarie relative al presente appalto, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della Legge n. 136/2010 e xx.xx; qualora l'affidatario diffonda notizie, dati o documenti riservati della S.A. Secondo quanto stabilito dalle Linee Guida 4 di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate ANAC, nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, sia accertato il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La difetto del possesso dei requisiti prescritti, si procederà alla risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunalestesso e al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell’utilità ricevuta; inoltre si incamererà la cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, si applicherà una penale pari al 10 per cento del valore del contratto. Ai sensi dell’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., il diritto contratto verrà stipulato mediante scambio di affidare corrispondenza secondo l’uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri, come previsto dall’art. 32, comma 14, del D.lgs 50/2016 e xx.xx. in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro. Sono a carico dell'affidatario le spese di registrazione in caso d'uso e altre eventuali spese inerenti il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigentecontratto. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo L'IVA è per legge a carico del Comune di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiLucca.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIn caso di inadempienze gravi o ripetute il Comune potrà risolvere immediatamente il contratto senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, oltre con esclusione di ogni formalità legale, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni, mediante diffida da notificarsi a quanto è genericamente previsto dall’artmezzo lettera raccomandata A.R. nel domicilio eletto dalla Concessionario. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione Il Concessionario dovrà comunque proseguire il servizio fino all’inizio del contratto subentrante. In particolare il contratto potrà essere immediatamente risolto nei seguenti casi: revoca dell’ autorizzazione da parte delle autorità competenti per inadempimento ai sensi dell’art inadempienze del Concessionario; fallimento del Concessionario; recidiva, per almeno tre volte, nelle inadempienze circa la regolare esecuzione del servizio. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni in caso di lavoro assegnati; - interruzione non motivata sub concessione totale o parziale del servizio; - in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune; per impossibilità sopravvenuta della prestazione da parte del concessionario in forza di perdita dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; in caso di interruzione di fatto del servizio; quando incorra in grave provata indegnità; in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune; per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal Concessionario nonostante diffide formali del Comune; per l’impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio; per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione ripetuta degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. Inosservanza reiterata delle disposizioni di Xxxxx, di Regolamento e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La degli obblighi previsti Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunalecontratto, il diritto Comune provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, ed il Concessionario sarà tenuto al rigoroso risarcimento di affidare tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il servizio ad altro professionista Comune dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo caso di recedere anticipatamente dal contratto nel esercizio diretto sia in caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle nuovo affidamento del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.servizio

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per L'Ente Appaltante può richiedere la risoluzione del contratto per d’appalto in caso di grave inadempimento dei patti sopra riportati, e comunque secondo quanto previsto dal presente articolo. E' fatto obbligo della D. A. di garantire la continuità delle prestazioni se richiesto, fino al momento in cui non sarà possibile far subentrare altri operatori nel servizio in essere al momento dell'eventuale risoluzione del contratto. L'Ente Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art del D.M. del 28/10/1985, art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx37, 38, 39 e 40: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxIn qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei lavori eseguiti, dei mancati guadagni; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni Per motivi di lavoro assegnatipubblico interesse, come previsto dall’ art. 23 del predetto Decreto Ministeriale; - interruzione non motivata In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’ esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del serviziodeposito cauzionale; - violazione ripetuta delle norme In caso di sicurezza cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e prevenzionedi conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’ Appaltatore; - Nei casi di sub-appalto non autorizzati dall'Amministrazione, come previsto all'art. Nelle ipotesi sopra indicate 9 del predetto decreto ministeriale; - Nei casi di morte dell'Imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia; - In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione non ritenga di continuare il contratto sarà risolto rapporto contrattuale con gli altri soci; - Nel caso in cui la Ditta aggiudicataria non riesca a dimostrare, al termine dei 30 giorni concessi, che la propria sede operativa sia ubicata entro un raggio di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale km. 50 dalla Sede Municipale; - In tutti i casi espressamente contemplati nel presente Capitolato. La Ditta aggiudicataria può chiedere la risoluzione del contratto: - In caso d’impossibilità ad eseguire il contratto, in forma conseguenza di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivacausa non imputabile allo stesso Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile; La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione non si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiestende alle prestazioni già eseguite.

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Samples: www.comune.bussi.pe.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 E’ fatta salva la facoltà del C.C. per i casi Committente di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la procedere alla risoluzione del contratto ai sensi del d. lgs. n. 50/2016 (Codice degli Appalti) a tutto rischio e danno dell’appaltatore, con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxin particolare: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxmateriale non conforme alle caratteristiche di Capitolato di cui all'art. 1 come risultante da collaudo di cui all'art. 7; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnatigravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del servizio o, anche indirettamente, al committente; - interruzione non motivata del serviziola violazione dell’obbligo di permettere al committente di vigilare sul corretto svolgimento della fornitura; - violazione l’inosservanza ripetuta delle norme prescrizioni del committente volte ad assicurare la regolarità della fornitura (e.g. mancato passaggio per 7 giorni consecutivi oppure per 10 volte in un mese presso la sede operativa dell’azienda sita in Xxx Xxx. Xxxxxxxxxxx Xxxxx, 48 Breno (BS) per le urgenze, per le campionature e, qualora previsto dal DEC, a ricevere gli ordinativi segnalati), la sicurezza nei confronti di sicurezza cose e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate persone, il contratto sarà risolto rispetto di diritto con effetto immediato leggi, regolamenti e del presente capitolato; - ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate inseguito a seguito diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivafornitura. La Stazione Appaltante, laddove dovesse pervenire alla risoluzione del contratto fa sorgere,contratto, provvederà all’incameramento della cauzione prestata dall’appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, anche conseguente all’affidamento temporaneo a favore dell’Amministrazione comunaleterzi dell’appalto con maggiori oneri per la stazione appaltante. Al recesso si potrà pervenire soltanto dopo aver contestato l'addebito ed aver esaminatole eventuali controdeduzioni, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti dovranno essere prodotte entro e non oltre 8 (otto) cinque giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiliberi successivi all’addebito.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL'affidamento della gestione dei servizi disciplinati del presente capitolato può essere revocata in qualsiasi tempo per inadempienze gravi o l'assunzione diretta dei servizi da parte della Comunità Collinare del Friuli. Nel caso che il macello consortile, oltre per sopraggiunti motivi o volontà della Comunità Collinare del Friuli dovesse chiudere, si intende decaduto automaticamente quanto stabilito con la presente convenzione, senza che la ditta possa far valere diritti o spettanze ecc. Nel caso di risoluzione anticipata del rapporto per le motivazioni di cui i precedenti articoli, il compenso pattuito verrà corrisposto percentualmente in ragione del numero dei mesi di effettiva gestione da parte della ditta, salvo rivalsa di eventuali danni arrecati all'Amministrazione a quanto è genericamente previsto dall’artcausa di inadempienze da parte della ditta aggiudicataria. 1453 Il contratto si intende, altresì, risolto e la ditta concessionaria decaduta nei casi: - di scioglimento, cessazione o fallimento della ditta; - di sospensione immotivata del C.C. per servizio imputabile al concessionario; - di gravi o ripetute negligenze e deficienze nel servizio regolarmente accertate e notificate, tali da causare danno alla Comunità Collinare del Friuli; - in tutti i casi di inadempimento inadempienza grave ed accertata rispetto alle norme contenute nel presente capitolato; - in tutti i casi di inadempienza grave e/o ripetuta nel tempo all’applicazione delle obbligazioni contrattualiNorme Sanitarie (Reg. CE 852/2004, costituiscono motivo Reg. CE 853/2004, Reg. CE 854/2004, Reg. CE 1169/2011, ecc.) segnalate alla Comunità Collinare ed accertate dal Servizio Veterinario dell’AAS competente per territorio o da altri organi di competenza; - inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal CCNL e mancata stipula della polizza assicurativa; - quando il concessionario si rende colpevole di frode e comunque in ogni altro caso previsto dall'art.1453 del x.x. (xxxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx). - xxxxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx xxxx Xxxxxxxx Xxxxxxxxx, dal Servizio Veterinario dell’AAS competente per territorio, gravi inadempienze al mantenimento dei requisiti minimi gestionali e strutturali previsti dal Reg. UE 1099/2009 “relativo alla protezione degli animali durante l’abbattimento”. Il Consorzio si riserva la facoltà di effettuare con personale qualificato, senza preavviso e a suo insindacabile giudizio, ispezioni non programmate a tutti gli impianti e attrezzature concesse in uso al fine di verificarne lo stato oltre che il costante rispetto delle norme e degli oneri assunti dalla Ditta con il presente appalto. Nel caso di risoluzione del contratto contratto, la ditta affidataria incorre nella perdita della cauzione che resta incamerata dalla Comunità Collinare del Friuli, fatto salvo il risarcimento di ulteriori danni per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista tutte le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene circostanze che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualipossano verificarsi.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la In relazione alla risoluzione del contratto contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie e le modalità previste dall’ art. 108 del Codice. Quando il RUP accerta un grave inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx alle obbligazioni contrattuali da parte della Società affidataria, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, redige una relazione, corredata dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaledocumenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigentecui importo può essere riconosciuto alla Società affidataria. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’IstituzioneEgli formula, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissatealtresì, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le alla Società affidataria, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti al Municipio. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che la Società affidataria abbia risposto, il Municipio su proposta del RUP dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza della Società affidataria rispetto alle previsioni del contratto, il Municipio assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali la Società affidataria deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di redatto processo verbale in contraddittorio con la Società affidataria, qualora l'inadempimento permanga, il Municipio risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle fatture emesse penali. Nel caso di risoluzione del contratto la Società affidataria ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dal professionistaMunicipio, la Società affidataria dovrà concordare con lo stesso, le modalità e i tempi per la restituzione di tutti i faldoni che contengono la documentazione appartenente al Municipio. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento Il Municipio si riserva la facoltà nei casi previsti dal comma 1 dell’art. 52 del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiCapitolato Generale approvato con Deliberazione consiliare n. 6126 del 17.11.1983 e con le procedure della diffida ad adempiere, a risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c. e successivi commi.

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Samples: Contratto Per Scrittura Privata

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL'Università ha facoltà di risolvere il contratto, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artai sensi dell’art. 1453 1456 del C.C. per i casi Codice Civile nei seguenti casi: frode nell’esecuzione del servizio; inadempimento grave, grave irregolarità e grave ritardo riguardanti le modalità e le condizioni di inadempimento esecuzione del servizio; fallimento dell’Appaltatore; revoca, decadenza, annullamento delle obbligazioni autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; inadempienza accertata alle norme di legge sulla sicurezza sul lavoro; mancata presentazione ai sensi dell’articolo 5 della polizza assicurativa; cessione del contratto ai sensi dell’articolo 1406 del Codice Civile; mancata reintegrazione del deposito cauzionale di cui all'art. 6; mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. in materia di tracciabilità dei flussi finanziari. reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, costituiscono motivo per tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; I gravi inadempimenti o le gravi irregolarità rispetto agli obblighi contrattuali saranno contestati dal Responsabile Unico del Procedimento a mezzo comunicazione scritta, inoltrata via PEC o presso altro domicilio indicato dall’Appaltatore. Eventuali osservazioni possono essere presentate entro un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni decorrenti dalla data di trasmissione della comunicazione. Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni ovvero scaduto il termine senza che l’Appaltatore abbia risposto decorso il suddetto termine l'Università, su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, dispone la risoluzione del contratto contratto. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per inadempimento ai sensi dell’art le motivazioni sopra riportate, l’Appaltatore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese connesse all’inadempimento che l’Università dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni Nel caso di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,l’Appaltatore avrà diritto al pagamento delle prestazioni eseguito sino alla data di comunicazione di risoluzione del contratto dell’Università. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l'Università potrà provvedere d'ufficio ad assicurare direttamente, a favore dell’Amministrazione comunalespese dell’Appaltatore, il diritto regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, il gestore, oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzionepenale, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti sarà tenuto al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualidi tutti i danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’Università dovrà sostenere.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl contratto può essere privato dei suoi effetti ancora prima della scadenza stabilita, oltre a quando si verifica una legittima causa di risoluzione. La risoluzione può avvenire per dimissioni o decadenza, per abbandono del servizio da parte del supplente; in questo caso non è previsto alcun tipo di preavviso, in quanto è genericamente previsto dall’artnon indicato all'art.29 del contratto collettivo nazionale di lavoro. 1453 Il rapporto di lavoro si risolve automaticamente, senza preavviso quando si verifica una delle seguenti cause: 1. per revoca dell'approvazione da parte dell'Autorità Ecclesiastica (solo docenti di religione) 2. per revoca dell'autorizzazione da parte dell'Ordinario che priva immediatamente della capacità di insegnare, ai sensi dell'art. 36, comma terzo del C.C. Concordato (solo docenti di religione) 3. per revoca dell'incarico, senza privazione dell'abilitazione ecclesiastica ai sensi dell'art. 6 Legge 05.06.1930 (solo docenti di religione) 4. mancata presentazione nei termini della documentazione di rito comprovante i casi requisiti per l'accesso all'impiego 5. mancata dichiarazione circa l'esistenza di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la situazioni di incompatibilità rispetto ad altri rapporti di lavoro pubblico o privato 6. mancata assunzione del servizio entro il termine stabilito Altra causa di risoluzione del contratto stipulato con un personale scolastico può essere il licenziamento disposto dall'amministrazione. Il licenziamento può essere disposto: 1. per inadempimento scarso rendimento 2. per motivi disciplinari 3. per avere superato i limiti di assenza consentiti Per abbandono del servizio ingiustificato Obblighi del personale neo-assunto Il personale deve produrre, entro 30 giorni, la documentazione di rito prevista dalle XX.XX. relative alla disciplina di reclutamento del personale a tempo determinato. Come precisato sopra, la mancata presentazione nei termini della documentazione comprovante i requisiti per l'accesso all'impiego costituisce causa di risoluzione del rapporto di lavoro. I documenti di rito sono i seguenti: - certificato di cittadinanza - certificato di godimento diritti politici - certificato di sana e robusta costituzione fisica - certificato del casellario giudiziale - titolo di studio posseduto - foglio matricolare ed esiti di leva In applicazione della L.15.05.1997, n.127 sulla semplificazione amministrativa è possibile presentare alla Scuola una autocertificazione in sostituzione dei certificati di cittadinanza, godimento diritti politici, titolo di studio posseduto ed esiti di leva. Sono inoltre pienamente operanti le disposizioni di quest'ultima legge che, all'art. 2, commi 3-4, sancisce la durata illimitata della validità dei certificati attestanti stati e fatti personali non soggetti a modificazioni, mentre tutti gli altri attestati, concernenti elementi che possono variare nel tempo, assumono validità per 6 mesi, prorogabili con semplice autocertificazione, da apporre in calce al documento, che dichiari che i dati ivi contenuti non hanno subito modifiche. Inoltre ai sensi dell’art dell'art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx18 della L. n. 241/90 gli interessati possono richiedere all'amministrazione di procedere d'ufficio all'accertamento dei dati relativi a: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; certificato generale dei casellario giudiziale - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni foglio matricolare Dichiarazione di responsabilità circa l'esistenza di altri rapporti di lavoro assegnati; Il personale neo - interruzione assunto deve dichiarare, sotto propria personale responsabilità, di non motivata avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità, richiamate dall’art. 58 del servizio; - violazione ripetuta delle norme d.lgs. n. 29/93 e dall'art. 508 del d.lgs 297/94. In caso contrario, con i documenti di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della rito, dovrà presentare la dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivad'opzione. La mancata dichiarazione circa l'esistenza di situazioni di incompatibilità, rispetto ad altri rapporti di lavoro, è causa di risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto rapporto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualilavoro.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 E’ fatta salva la facoltà del C.C. per i casi Comune di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1453 C.C. a tutto rischio e danno dell’I.A. con riserva, altresì, di risarcimento dei danni cagionati, in caso di violazioni alle pattuizioni contrattuali che determinino grave inadempienza e, conseguentemente, di procedere all’incameramento del deposito cauzionale ed all’esecuzione del servizio in danno all’I.A. del quale resterà l’onere del maggior prezzo pagato rispetto a quanto convenuto in sede di aggiudicazione. Possono costituire causa di risoluzione per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 in particolare: • gravi irregolarità che possano arrecare danno agli utenti del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxservizio o, anche indirettamente, al Comune; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni • la violazione dell’obbligo di lavoro assegnati; - interruzione non motivata permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento del servizio; - violazione • l’inosservanza ripetuta delle norme di prescrizioni del Comune volte ad assicurare la regolarità dei servizi, la sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaledegli utenti, il diritto rispetto di affidare il servizio ad altro professionista leggi, regolamenti e del presente capitolato; • la commissione di infrazioni di rilevanza penale che facciano venir meno l’affidabilità dell’Impresa. • ripetute inadempienze agli obblighi derivanti dal presente capitolato non sanate in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenteseguito a diffida formale, o anche una singola inadempienza che comporti disfunzioni particolarmente gravi o interruzione del servizio. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di Il Comune potrà recedere anticipatamente unilateralmente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità con un preavviso di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o 15 gg., incamerando la cauzione prestata dall’appaltatore, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggior danno, anche conseguente all’affidamento temporaneo a terzi dell’appalto con maggiori oneri per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista il Comune. Al recesso potrà pervenirsi soltanto dopo aver contestato l'addebito ed aver esaminato le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicontrodeduzioni.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la In relazione alla risoluzione del contratto contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall'art. 108 del Codice dei contratti. Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento ai sensi dell’art alle obbligazioni del Contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'affidatario. 1456 Su indicazione del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata responsabile unico del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate procedimento il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è D.E.C. formula la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati: in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio 2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per mancata produzione alla stazione appaltante della polizza assicurativa di cui all’art. 12 del presente schema di contratto al momento della consegna dell’appalto previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del Contratto. Roma Capitale si riserva la facoltà di presentare recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le proprie controdeduzioni indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento stipula del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicontratto.

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Samples: www.comune.roma.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL'Amministrazione si riserva altresì di procedere alla risoluzione del contratto, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artprevia diffida ad adempiere, ai sensi degli artt. 1453 del C.C. per i casi e 1454 c.c. ed all'esecuzione d'ufficio, a spese dell'aggiudicatario, in caso di inadempimento delle alle obbligazioni contrattualiderivanti dal presente capitolato. L'Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 e per gli effetti dell'art.1456 c.c., a tutto danno e rischio del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxcontraente, nei seguenti casi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxmancata reintegrazione del deposito cauzionale; - xxxxxxx xxxxxxxxx mancato rispetto dei turni termini di lavoro assegnaticui all'art. 7 del presente capitolato per almeno tre volte; - dopo aver accertato tre gravi inadempimenti contestati per iscritto dell'Amministrazione; - in caso di frode o grave negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali; - in caso di interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme in caso di sicurezza cessione dell'azienda, di cessazione dell'attività, oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato atti di sequestro e pignoramento a seguito carico della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivaDitta aggiudicataria. La risoluzione anticipata del contratto fa sorgere,comporterà l'incameramento della cauzione, l'applicazione delle penalità previste ed il risarcimento dei danni conseguenti. A seguito della risoluzione del contratto l'Amministrazione può affidare al secondo in graduatoria la parte rimanente del servizio in danno all'Impresa inadempiente. Per ottenere la refusione dei danni il rimborso delle spese e il pagamento delle penalità qualora la ditta aggiudicataria, opportunamente avvisata, non adempirà a favore dell’Amministrazione comunaleciò, il diritto Comune può rivalersi sui crediti della ditta stessa per i servizi già eseguiti, ovvero sulla cauzione che deve essere immediatamente integrata. E' causa di affidare il servizio ad altro professionista in possesso risoluzione del contratto la violazione degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. 62/2013, nonché quello approvato dal Comune di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità Viadana con deliberazione di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle G.C. n.17 del Savio 31/01/2014, reperibile sul sito internet del Comune di Viadana (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..xxx.xxxxxx.xxxxxxx.xx.xx) ART.11 al link “Amministrazione Trasparente” PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali“atti generali”.

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Samples: Accordo Quadro

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la La risoluzione del contratto per inadempimento sarà disposta nei casi e secondo le modalità di cui all'art. 108 del D.Lgs.50/2016 e s.m.i. Oltre che nei casi di cui al richiamato articolo ed a quelli espressamente previsti nel presente capitolato nonché nelle Condizioni Generali di Contratto, l'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto previa diffida ad adempiere ai sensi dell’art dell’art. 1453 e 1454 del Codice Civile, in caso di gravi e comunque reiterate inadempienze degli obblighi derivanti dal capitolato e degli impegni assunti nel Progetto educativo e organizzativo presentato in sede di gara o per perdurante inadeguatezza degli operatori impiegati. Tali inadempienze devono essere contestate per iscritto dall’Ente affinché la ditta adotti i necessari provvedimenti per la relativa regolarizzazione. In ogni caso pur in presenza di disdetta la ditta è tenuta ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale del contratto qualora non possa essere assicurato il subentro di un’altra ditta per l’espletamento dei servizi. Il contratto s'intenderà comunque risolto ai sensi dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxCodice Civile nei seguenti casi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx□in caso di frode, grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni □in caso di cessione dell’azienda di cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; □inosservanza degli obblighi concernenti il personale in materia di lavoro assegnati(inquadramento e retribuzione contrattuale a norma del CCNL); - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta □gravi e ripetute violazioni delle norme di sicurezza accertate dagli organi preposti alla vigilanza. Per gravi violazioni devono intendersi quelle che comportino l’applicazione di una pena detentiva o pecuniaria e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto che quest’ultima sia reiterata; □nel caso in cui l’Ente le transazioni siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane s.p.a., ovvero di altri strumenti che consentono la piena tracciabilità delle operazioni. La stazione appaltante si trovi nella necessità impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa di cambiare modello gestionale nel rispetto cui all’art. 1456 del Codice Civile ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti dell'impresa con funzioni specifiche relative all'affidamento, alla stipula o all'esecuzione del contratto sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli artt. 317 c.p., 318 c.p., 319 bis c.p., 319 ter c.p., 319 xxxxxx c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322 bis c.p., 346 bis c.p., 353 c.p., 353 bis c.p. In caso di risoluzione del contratto resta salva per l’Amministrazione Appaltante la facoltà di esperire ogni altra azione per il risarcimento del danno subito o delle maggiori spese sostenute in dipendenza della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per risoluzione fermo restando l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualipenali.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a Fermo disposto quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 108 del C.C. D.Lgs. 50/2016, l’Università ha diritto di risolvere il Contratto in caso di: - ritardo nello svolgimento delle prestazioni previste dal presente Contratto e dai suoi allegati; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale impiegato nonché del rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio/della fornitura; - frode nella esecuzione della fornitura; L’Università può altresì risolvere di diritto ex art. 1456 c.c., mediante semplice lettera raccomandata, senza bisogno di diffida ad adempiere e di intervento dei competenti organi giudiziari, oltre che nelle ipotesi previste nel precedente art. 13 “Penali”, nei seguenti casi: - in caso di mancato rispetto del termine di consegna fissato in Contratto revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge speciali e generali necessarie per l’esecuzione della fornitura; - qualora l’Appaltatore non sia in grado di provare la costituzione delle polizze assicurative come descritte nell’art. 11; - qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al D.Lgs. 159/2011, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i delitti consumati o tentati previsti: agli artt. 416, 416-bis del codice penale ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l’attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché previsti dall’art. 74, D.P.R. n. 309/1990, dall’art. 291-quater, D.P.R. n. 43/1973 e dall’art. 260, D.Lgs.152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un’organizzazione criminale, quale definita all’art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio; nonché per i delitti previsti , dagli artt. i 316-bis, 317, 318, 319, 319-ter, 319-quater e 320 321, 322, 322-bis, 346-bis, 353, 353-bis, 354, 355 e 356 del codice penale e all’art. 2635 del Codice civile, e per frode ai sensi dell’art. 1 della Convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari della Comunità europea nonché i delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell’ordine costituzionale, reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche; delitti di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e 648-ter.1 del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all’art, 1, D.Lgs. 109/2007 e successive modificazioni, nonché per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori; - in caso di fallimento dell’appaltatore, di liquidazione coatta e concordato preventivo, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dell’articolo 110 del D.Lgs. 50/2016; - cessione del Contratto; - violazioni alla disciplina della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; - azioni giudiziarie per violazioni di diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui, intentate contro l’Università, ai sensi dell’art. “Brevetti industriali e diritti d’autore” del presente Contratto; - nei casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione cui all’art. 17 “Subappalto e cessione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 Contratto” del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxpresente Contratto; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni nei casi di lavoro assegnati; - interruzione non motivata cui all’art. 20 “Trasparenza” del serviziopresente Contratto; - violazione ripetuta molto grave degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx; - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, così come previsto ai sensi dell’articolo 1, comma 8, del decreto legge 6 luglio 2012, n. 95, come convertito in legge 7 agosto 2012, n. 135. Nell'ipotesi di risoluzione contrattuale, l'Università, oltre all'applicazione delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito penalità previste, procederà all'incameramento della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale cauzione prestata, all'eventuale esecuzione in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaledanno, salvo il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da degli eventuali violazioni contrattualiulteriori danni.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artSi applica l’art.102 del D.Lgs 50/2016. 1453 del C.C. per i casi In caso di inadempimento delle obbligazioni gravi e ripetute inadempienze contrattuali, costituiscono motivo l’AULSS si riserva di dar luogo alla risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’ art. 1456 C.C. e di esercitare tale diritto mediante formale comunicazione da notificarsi a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero attraverso pec nel domicilio legale dell’Appaltatore. Tale comunicazione interromperà senza necessità di altre formalità, gli effetti del contratto dal giorno della notifica dell’atto stesso. In particolare l’AULSS si riserva di risolvere il contratto nei seguenti casi: ⮚ In caso di subappalto irregolare; ⮚ In caso di fallimento, concordato preventivo ed amministrazione controllata della Ditta; ⮚ Nel caso previsto dal capitolo Divieto di sospendere o di ritardare i servizi ed i lavori del presente Capitolato; ⮚ Nel caso di inadempienze nell’esecuzione dei servizi che comportino l’applicazione di una o più penali che superino il 10% (dieci per cento) del valore del Contratto; ⮚ Nel caso in cui sia intervenuta, nei confronti dell’Appaltatore, l’emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all’art. 3 della L. 1423/1956, ovvero sia intervenuta condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi di Amministrazioni pubbliche, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti interessati alle prestazioni; ⮚ In caso di violazione della normativa relativa alla tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 3 della Legge n. 136 del 16 agosto 2010 e s.m.i.; ⮚ Qualora il sistema di convenzioni per l’acquisto di beni e servizi delle Pubbliche Amministrazioni (CONSIP S.p.A.), ai sensi dell’articolo 26 della Legge n. 488/1999, aggiudicasse la fornitura di prodotti di cui alla presente gara a condizioni economiche più vantaggiose, salvo che la ditta aggiudicataria non offra di adeguare la propria offerta rispetto a quella più vantaggiosa aggiudicata da CONSIP spa; ⮚ Qualora decisioni motivate da parte della Regione Veneto e/o della stazione appaltante conducano a modalità aggregate ed accentrate, a livello regionale, di realizzazione dei servizi di che trattasi; ⮚ Qualora le carenze di cui ai punti precedenti abbiano una frequenza superiore alla normale tolleranza, l’AULSS potrà risolvere il contratto. Tenuto conto della durata del contratto, la normale tolleranza viene così stabilità: ⮚ 8 contestazioni nel corso del 1° anno; ⮚ 10 contestazioni nell’arco di un biennio; ⮚ 13 contestazioni nel corso di un triennio; Qualunque sia la ragione della risoluzione del contratto, l’Appaltatore sarà soggetto alla immediata perdita del deposito cauzionale a titolo di penale, nonché al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed al rimborso delle maggiori spese che l’ULSS incontrerà per provvedere ai servizi nel rimanente periodo contrattuale. In caso di risoluzione contrattuale le penali ed i risarcimenti, per la risoluzione parte eccedente la cauzione, saranno contabilizzate in sede di liquidazione dell’importo dovuto per saldo della parte di corrispettivo maturato all’atto della risoluzione. In ogni caso le somme dovute dall’AULSS all’Appaltatore per qualsiasi titolo saranno compensate con l’importo complessivo del contratto per inadempimento risarcimento dei danni ai sensi dell’art dell’ art. 1456 1241 C.C.. Il Committente si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti ed in particolare si riserva di esigere dall’Appaltatore il rimborso di eventuali spese incontrate in più rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx Contratto. In ogni caso il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l’Appaltatore è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. Nel caso in cui il Committente abbia risolto il contratto, o sia comunque entrato nell’esercizio diretto dei turni servizi dati in gestione, o si sia avvalso della facoltà di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleaffidarli ad altri, avrà senz’altro il diritto di affidare far erogare per detto esercizio tutti i materiali di consumo introdotti dall’Appaltatore nei magazzini del Committente, dovendo i materiali stessi essere sempre a completa disposizione del Committente medesimo, con privilegio su chiunque altro, al doppio effetto di assicurare la continuità dei servizi ospedalieri, i quali sono riconosciuti di grande interesse pubblico e di costituire per il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenteCommittente una maggiore garanzia per i danni comunque derivatigli dall’Appaltatore. Inoltre l’Amministrazione E’ quindi rigorosamente ed assolutamente vietato all’Appaltatore asportare dai magazzini i materiali di consumo già introdotti, se non per autorizzazione od ordine dell’Amministrazione. La Stazione Appaltante si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente motivatamente dal contratto nel in qualsiasi momento, concedendo all’Appaltatore un preavviso di 120 giorni. In tal caso in cui l’Ente si trovi nella necessità sarà tenuta a riconoscere all’Appaltatore, oltre al corrispettivo per la frazione di cambiare modello gestionale nel rispetto servizio erogato fino al momento della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle risoluzione del Savio (esempio attuazione dell’IstituzioneContratto, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissatetutte le spese accessorie dimostrabili sostenute fino a tale data dall’Appaltatore. Tali spese dovranno essere comprovate e accompagnate da documentazione a supporto delle stesse. In caso di intervenuta risoluzione contrattuale, l’AULSS salderà le restanti quote di ammortamento riferite unicamente alla voce noleggio apparecchiatura, fatto salvo che la cauzione definitiva e/o le fatture non ancora liquidate non siano sufficienti a coprire il danno arrecato all’AULSS. Quest’ultima potrà rivalersi sulle anzidette quote a titolo di risarcimento. Nel caso di risoluzione anticipata, la proprietà degli investimenti effettuati dall’appaltatore passa a tutti gli effetti all’ASST. E' falsa salva, in considerazione della natura virtù del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale richiamo alle norme del codice civile, anche la possibilità per il committente di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto risolvere il contratto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria termini degli artt. 1453 e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebitoss. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicodice civile.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate Il contraente può risolvere il contratto sarà risolto avendo diritto alla restituzione della parte di diritto premio R.C.A. corrisposta e non usufruita,dal momento dell'inoltro della copia: ⚫ del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà con effetto immediato a seguito avvenuta trascrizione del passaggio di proprietà, nel caso di vendita del veicolo; ⚫ dell'attestato certificante la restituzione del documento di circolazione e che ne certifica la proprietà e della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale targa del veicolo (o certificato di presa in forma carico del veicolo da parte dei centri autorizzati), nel caso di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione demolizione o esportazione definitiva del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel veicolo; Nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità il veicolo sia stato dato in conto vendita e la vendita abbia seguito e sia opportunamente documentata, la restituzione della parte di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle Premio corrisposta e non usufruita, determinata come sotto, avrà luogo dalla data di messa in conto vendita purché in pari data il Contraente abbia assunto l'impegno di non utilizzare certificato di Assicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate. 1/360 del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 premio netto annuo per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause garanzia residua Restituzione premio Per i casi di forza maggiore; Le eventuali carenze furto o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è rapina, la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà risoluzione del Contratto, con restituzione della parte di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro Premio corrisposta e non oltre 8 (otto) usufruita, determinata come sopra, ha effetto: ⚫ previa consegna della denuncia presentata alle autorità di Pubblica Sicurezza, ⚫ dal giorno successivo a quello della denuncia stessa. Se il furto avviene nei quindici giorni successivi alla data di scadenza del certificato di Assicurazione, il Contraente è tenuto a corrispondere la relativa rata di Premio con diritto alla restituzione dello stesso come indicato. In tutti i casi, in assenza dell'idonea documentazione, il Contratto si risolve senza restituzione di Premio dalla data di ricevimento dalla lettera assunzione dell'impegno di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato non utilizzare certificato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiAssicurazione e Carta Verde, se rilasciata, e di distruggere o restituire alla Compagnia le copie eventualmente stampate, eccetto il caso di furto o rapina.

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Samples: Contratto Di Assicurazione Rc Auto E CVT Motocicli E Ciclomotori

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL’appaltatore decade dall’appalto nei seguenti casi: - abbia disatteso alle normative che regolano il subappalto (Art. 20 del presente Capitolato); - sistematica o reiterata inosservanza delle norme del regolamento di polizia mortuaria e dei servizi cimiteriali; - disattenzione e inottemperanza alle richieste del Responsabile dell’Ufficio di Polizia Mortuaria; - la mancata osservanza degli obblighi economici, oltre previdenziali, etc. nei confronti del personale dipendente costituirà motivo di rescissione del contratto; - violazione degli obblighi derivanti dal Codice generale e di Comportamento, a quanto è genericamente previsto dall’artnorma del 4° comma dell’art. 1453 2 del C.C. citato codice di comportamento; - mancato assolvimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, ex art. 3 Legge n.136/10 e s.m.i. . L’Ente appaltante ha la facoltà di rescindere dal contratto d’appalto, senza alcun indennizzo, qualora l’appaltatore non rispetti le condizioni contrattuali e non ottemperi ai relativi ordini di servizio, inviati per i casi almeno due volte dall’Ufficio preposto al controllo del servizio oppure non esegua completamente gli interventi di inadempimento delle obbligazioni contrattualimanutenzione descritti agli artt. 6 e 7 e non garantisca condizioni di decoro che il luogo richiede. Il contratto può essere rescisso anche per fallimento dell’Appaltatore. L’Ente appaltante si riserva di richiedere la risoluzione anticipata qualora, costituiscono motivo per a giudizio insindacabile della stessa, il servizio non fosse svolto tempestivamente o regolarmente eseguito. La comunicazione della rescissione del contratto sarà data alla ditta interessata con lettera raccomandata, con ricevuta di ritorno, entro il termine di trenta giorni dalla data di voluta rescissione. Qualora gravi e giustificati motivi potessero far temere l’impossibilità che il servizio possa venire erogato con continuità od efficacia, viene data facoltà alla Ditta stessa di richiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art senza indennità, purché venga inviata comunicazione motivata all’Ente appaltante con un preavviso minimo di sessanta giorni esclusivamente a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato Le motivazioni della risoluzione saranno valutate a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualigiudizio dell’Ente appaltante.

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Risoluzione del contratto. Le 1. Il contratto di locazione è risolto di diritto in caso di decadenza dall’assegnazione per: - abbandono ingiustificato dell’alloggio per oltre tre mesi; - sublocazione in tutto o in parte dell’alloggio assegnato; - mutamento della destinazione d’uso dell’alloggio assegnato; – uso illecito o immorale dell’alloggio ovvero per aver gravemente contravvenuto al regolamento d’uso degli alloggi; – aver causato gravi danni all’alloggio o alle parti convengono checomuni dell’edificio in cui è situato l’alloggio; – per morosità superiore a tre mesi nel pagamento dei canoni e delle quote per servizi (salvo quando ricorrano le ipotesi di cui ai commi 4 e 5 dell’art. 32 L.R. n. 24/01 e ss.mm.ii); – per aver negato l’accesso all’alloggio agli agenti accertatori incaricati e agli agenti di polizia locale per periodiche verifiche ed ispezioni sulla conduzione dello stesso; – per non avere consentito l’esecuzione di opere di manutenzione, oltre a quanto determinando gravi danni all’alloggio; - in caso di annullamento dell’assegnazione. Il contratto è genericamente previsto dall’artinoltre risolto di diritto qualora in sede di verifica di norma semestrale della composizione del nucleo assegnatario, venga accertato dall’Ente Gestore che nell’alloggio erp assegnato siano presenti soggetti senza un legittimo titolo di permanenza. 1453 2. Si ha l’automatica disdetta del C.C. per i contratto di locazione ed il rilascio dell’alloggio con decorrenza dal 365° giorno successivo alla data della dichiarazione di decadenza nei casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo decadenza dall’assegnazione: – per perdita dei requisiti per l’assegnazione dell’alloggio; – per aver superato i limiti di reddito per la permanenza nell’alloggio; – per essersi reso inadempiente rispetto alla richiesta periodica di informazioni e documentazione prevista per legge; – per aver eseguito opere abusive nell’alloggio o nelle parti comuni del fabbricato senza autorizzazione, salva la rimozione nel termine assegnato; – per aver opposto il secondo rifiuto alla mobilità d’ufficio disposta ai sensi dell’art.28 comma 1° L.R. 24/2001. – 3. Il contratto è risolto quando l’assegnatario compia atti o si trovi in situazioni non consentite dal contratto di locazione o dai regolamenti ad esso connessi (regolamento del contratto di locazione, regolamento dell’autogestione o del condominio, regolamento di mobilità) e non abbia ottemperato ad intimazioni del Comune per la messa in pristino e/o per la cessazione del comportamento illecito, nei termini assegnati. 4. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza nei modi e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti nei termini previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzionelegge, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.gli assegnatari

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Samples: Regolamento Per L’assegnazione Degli Alloggi Di Edilizia Residenziale Pubblica

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre L’inadempimento da parte dell’Impresa aggiudicataria degli obblighi contrattuali posti a quanto è genericamente previsto dall’artsuo carico comporterà la risoluzione del contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto potrà in ogni caso essere risolto di diritto a norma dell’art. 1456 del C.C. qualora l’Amministrazione Comunale dichiari all’Impresa aggiudicataria di volersi avvalere della presente clausola risolutiva espressa al verificarsi di uno dei seguenti inadempimenti: - subappalto non autorizzato o violazione dei limiti al subappalto; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione; - nel caso in cui vengano applicate penali per un valore superiore al 10% del valore del contratto; - perdita dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.; - accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Impresa aggiudicataria nel corso della procedura di gara; - qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, venga riscontrato il venir meno del possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara; - gravi violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni agli operatori impegnati nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del servizio; - gravi violazioni relative alla sicurezza sui luoghi di lavoro; - per effetto di gravi e reiterate inadempienze alle prescrizioni contenute nei documenti di cui alla presente procedura; - per fallimento del soggetto selezionato; - mancato rispetto del divieto di cui al comma 16-ter dell'art. 53 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165; - violazione delle disposizioni di cui all’art. 2, comma 3, del DPR 16 aprile 2013, n. 62 e del Codice di Comportamento aziendale del Comune di Pordenone e Regolamento per lo svolgimento dell'attività extra lavorativa dei dipendenti approvato con deliberazione giuntale n. 51/2014; - mancato rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari; - ogni altra inadempienza, qui non contemplata, che renda impossibile la prosecuzione del servizio. La dichiarazione di risoluzione del contratto viene comunicata con lettera raccomandata o mediante posta elettronica certificata In caso di risoluzione del contratto l’Impresa affidataria si impegnerà a fornire all’Amministrazione Comunale tutta la documentazione e i casi dati necessari al fine di inadempimento delle obbligazioni contrattualiprovvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. E’ salva la facoltà dell’Amministrazione di affidare la continuazione del servizio ad altri o provvedervi direttamente addebitando l’eventuale maggior costo all’Impresa affidataria, costituiscono motivo e fatta salva la possibilità di ogni azione legale per la il recupero dei maggiori danni. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dell’Impresa aggiudicataria, l’Amministrazione si rivarrà sulla garanzia definitiva, fatti salvi il risarcimento dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta danni e delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,spese a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto e provvederà alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualisegnalazione all’Autorità Nazionale Anti Corruzione.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl contratto è risolto di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) qualora si verifichi una delle situazioni di seguito elencate: riscontrata non veridicità totale o parziale delle dichiarazioni e dei contenuti della documentazione dell’offerta, oltre ove accertata successivamente alla stipulazione del contratto; malafede, frode o negligenza nell’esecuzione del servizio, che fanno venir meno del rapporto fiduciario; inadempienza accertata alle disposizioni normative in materia di rapporto di lavoro, di previdenza e di assistenza sociale; il venire meno, a seguito dell'aggiudicazione, o comunque durante l'esecuzione del servizio, dei requisiti prescritti nel bando o nel presente capitolato di gara in capo all’aggiudicatario; arbitrario abbandono o sospensione, non dovuti a cause di forza maggiore, di tutto o parte del servizio oggetto del contratto; gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell’Amministrazione; esecuzione parziale o intempestiva dell’attività commissionata; mancata reintegrazione del deposito cauzionale a seguito di richiesta dell’Amministrazione; cessazione dell’attività o sottoposizione dell’aggiudicatario a fallimento o altra procedura concorsuale, salvo quanto è genericamente previsto dall’artdal D.Lgs. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione n. 50/2016; cessione (anche parziale) del contratto per inadempimento o subappalto non autorizzato. esecuzione di transazioni di pagamento senza avvalersi di conto corrente dedicato bancario o postale ai sensi dell’art dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni 15 ex L. n. 136/2010. Qualora l’Amministrazione accerti la sussistenza di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate tali ipotesi, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata apposita comunicazione via PEC di volersi avvalere della clausola risolutiva. Fuori dai casi indicati, l’Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1453 e ss. c.c., al verificarsi di inadempimenti e/o adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa contestazione degli addebiti all’appaltatore e successivo contradditorio, secondo quanto previsto dal D.Lgs. n. 50/2016, anche per il caso di ritardo grave ai sensi dell’art. precedente. In ogni caso è fatto salvo ogni diritto dell’Amministrazione di procedere per tutti i danni subiti in conseguenza della risoluzione anticipata del contratto e di intraprendere ogni altra azione opportuna per la tutela dei propri diritti. In caso di risoluzione del contratto la Stazione Appaltante dispone, con preavviso di venti giorni da parte del RUP, la redazione dello stato di consistenza dei servizi già eseguiti. All’aggiudicatario sarà erogato il pagamento corrispondente alle prestazioni esattamente adempiute sino al giorno in cui si ha per avvenuta la risoluzione contrattuale, detratte le spese, gli oneri e l’eventuale risarcimento dei danni. La risoluzione del contratto fa sorgere,comporta l’incameramento a favore dell’Amministrazione comunalepieno titolo della cauzione prestata. L’Amministrazione potrà provvedere all’affidamento dello stesso servizio al concorrente immediatamente successivo in graduatoria o a terzi, il diritto rivalendosi sull’appaltatore dell’eventuale maggior costo sostenuto rispetto a quello derivante da esatto adempimento. L’eventuale affidamento a terzi del completamento del servizio sarà comunicato all’aggiudicatario inadempiente con indicazione del nuovo affidatario, dei nuovi termini di esecuzione e del relativo importo. In sede di liquidazione finale dei servizi dell’appalto risolto è determinato l’onere da porre a carico dell’appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigentealtra impresa i servizi. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo L'Amministrazione ha, inoltre, facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto differire l’erogazione dell’eventuale saldo dovuto al momento della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissaterisoluzione, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale attesa di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto quantificare il danno che l’aggiudicatario sarà tenuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione risarcire, onde procedere, conseguentemente, all’eventuale trattenimento delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualisomme corrispondenti.

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Samples: Contratto Di Accordo Quadro Con Unico Operatore Per L’affidamento Della Fornitura E Posa in Opera Di (Lotto Aggiudicato) Per Ufficio a Ridotto Impatto Ambientale Per I Centri Per L’impiego Dell’aspal, Durata 36 Mesi. Lotto 1 O Lotto 2

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl Concedente Comune di Acireale, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artnel concorso delle circostanze previste dagli artt. 1453 e ss. Codice Civile, anche in deroga all’art. 1564, previa diffida ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per il Concessionario, qualora si siano verificate irregolarità e negligenze nella erogazione del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la servizio. A titolo esemplificativo e non esaustivo si farà luogo a revoca dell’affidamento ed a conseguente risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxqualora si accerti il sussistere di almeno una delle seguenti fattispecie: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxqualora il Concessionario utilizzi tutto o parte del complesso sportivo, per qualità e quantità sostanzialmente diversi o contrastanti con quelli per i quali ha ottenuto l’affidamento, specificati nel presente contratto; - xxxxxxx xxxxxxxxx reiterate manifeste irregolarità e negligenze nella conduzione dell’impianto; - in caso di ripetute violazioni di specifici obblighi previsti nel presente Capitolato; - qualora il Concessionario risulti inadempiente rispetto agli obblighi previsti dalla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; - qualora il Concessionario non ottemperi ad una diffida ad adempiere ad obblighi specifici previsti dal presente contratto nel termine assegnato; - in caso di violazione dell’art. 2 del Decreto Legislativo 4 marzo 2014, n. 39 – “Attuazione della direttiva 2011/93/UE relativa alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei turni minori e la pornografia minorile”; - impedimento in qualsiasi modo e forma, anche di fatto, all’esercizio del potere di controllo del Concedente Comune di Acireale, ove l’impedimento non sia rimosso nei modi e termini prefissati dal Concedente Comune di Acireale e sia preordinato a rinviare nel tempo accertamenti che possano condurre ad evidenziare una delle situazioni illustrate in precedenza; - l’inosservanza delle leggi in materia di lavoro assegnatie degli obblighi richiamati accertati dagli Enti competenti e/o dal Concedente Comune di Acireale; - interruzione non motivata sub-concessione globale o parziale del servizioservizio concesso; - violazione ripetuta mancato rispetto nell’applicazione delle tariffe; - mancato rispetto delle norme igieniche e regolamentari previste dalla normativa in vigore. Il Comune di Acireale, inoltre, dichiarerà risolta la concessione quando: - i pagamenti delle utenze (rimborsi o canoni) sono effettuati con ritardi superiori ai 6 (sei) mesi e in assenza di un piano di rientro dal debito assistito da idonea garanzia; - la conduzione tecnica e funzionale dell’impianto è tale da pregiudicare l’incolumità e la salute degli utenti; - la manutenzione ordinaria non è effettuata e quindi possa esservi pregiudizio allo stato di funzionalità degli impianti, della conservazione degli immobili e della sicurezza degli utenti; - il Concessionario si sia reso inadempiente nei confronti del Comune nell’esecuzione di prestazioni a suo carico. Il Comune di Acireale, attraverso il Servizio competente, revocherà la concessione dell’impianto sportivo, fatte salve le conseguenze previste dall’art. 21 quinquies della L. n. 241/90 e prevenzioness. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto mm. e ii., nei seguenti casi: - sopravvenuto mutamento delle situazioni di diritto con effetto immediato a seguito fatto presenti al momento della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma concessione; - sopravvenuti motivi di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivainteresse pubblico; - nuova valutazione dell’interesse pubblico originario. La risoluzione opererà di diritto a seguito dell’adozione di apposito atto da parte del contratto fa sorgere,Concedente Comune di Acireale, dopo che quest’ultimo abbia segnalato l’inadempimento al Concessionario a favore dell’Amministrazione comunalemezzo lettera raccomandata A.R. (o P.E.C.) con la fissazione di un congruo termine per l’adempimento. La segnalazione costituirà comunicazione di avvio di procedimento ai sensi dell’art. 7, il diritto della Legge 07.08.1990, n. 241 e s.m.i.. In tal caso al Concessionario sarà addebitato l’ammontare delle penali relative agli inadempimenti eventualmente già riscontrati al momento della risoluzione, senza pregiudizio di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenteogni ragione ed azione per rivalsa di ulteriori danni subiti o spese sopportate. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per Per l’applicazione delle penali è disposizioni contenute nel presente articolo il Concedente Comune di Acireale potrà rivalersi su eventuali crediti del Concessionario, nonché sulla cauzione, senza bisogno di formalità di sorta. È esclusa la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicompetenza arbitrale.

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Samples: www.comune.acireale.ct.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheFerma restando l’applicazione delle penali, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi LepidaSpA potrà avvalersi della facoltà di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione di diritto del contratto per inadempimento e degli eventuali ordini generati dal medesimo, ai sensi dell’art 1456 c.c., salvo il risarcimento del danno, nei seguenti casi: violazione degli obblighi in materia di “Cessione del contratto e dei crediti”, violazione degli obblighi di “Riservatezza”; violazione degli obblighi di “Tracciabilità dei flussi finanziari”; violazione degli obblighi di “Trasparenza”; violazione degli “Obblighi di legge”; violazione degli obblighi di “Proprietà”. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni Inoltre, LepidaSpA potrà risolvere di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate diritto il contratto sarà risolto qualora il ritardo nella consegna da parte dell’Aggiudicatario comportasse l’applicazione di diritto con effetto immediato a seguito penali per un importo complessivo superiore al 10% del valore dell’offerta economica aggiudicata. Oltre ai casi previsti, LepidaSpA potrà avvalersi della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma facoltà di lettera raccomandata risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell’art 1454 c.c. qualora nel corso di volersi avvalere della clausola risolutivaesecuzione dello stesso, l’Aggiudicatario si renda colpevole di gravi negligenze e inadempienze rispetto gli obblighi assunti. La risoluzione si verifica di diritto quando LepidaSpA dichiari all'Impresa, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva ai sensi dell'art.1456 c.c. In tali casi è esclusa qualunque responsabilità di LepidaSpA nei confronti dell'Aggiudicatario e LepidaSpA medesima avrà diritto a far completare le prestazioni oggetto del presente contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleterzi, addebitandone il diritto maggior costo all'Impresa, fatta salva la richiesta di affidare il servizio ad altro professionista in possesso risarcimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto danni nei confronti della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualistessa.

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Samples: Richiesta Di Offerta

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL’Amministrazione, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art e per gli effetti dell'art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxCodice Civile, si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, senza alcun genere di indennità e compenso per l’appaltatore. L'Amministrazione si riserva di procedere alla risoluzione del contratto, oltre ai casi espressamente disciplinati dalla legge e dal presente capitolato, nelle seguenti ipotesi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx gravi inadempienze normative; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni  inosservanza del capitolato e di lavoro assegnatiquanto offerto in sede di gara; - interruzione  a seguito diffida ad adempiere, in caso di accertata inadempienza, qualora l’affidatario non motivata provveda entro il termine perentorio assegnato, fatta salva l’applicazione delle eventuali penali.  inadempienze di entità o frequenza tali da compromettere la qualità del servizio; - violazione ripetuta delle norme  accertata inadeguatezza degli operatori impiegati nel servizio;  irregolarità nei rapporti di sicurezza e prevenzionelavoro;  cessione o subappalto totale o parziale del servizio;  inosservanza dell’art. 3 della L. 13 Agosto 2010 n. 136, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà potrà essere risolto di diritto dal Comune con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma comunicazione del Responsabile del Settore Amministrativo, su proposta del RCC e/o del DEC, a mezzo di lettera raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La In tal caso alla Ditta non spetta alcun indennizzo ed il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione,salvo il maggior risarcimento del danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto, la Ditta ha l’obbligo comunque di continuare il servizio se ciò venga richiesto dal Comune, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleper colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Alla Ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni. Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella Comune potrà rivalersi su eventuali crediti della Ditta, nonché sulla cauzione, senza necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale diffide o formalità di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualisorta.

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Samples: www.comunedisermoneta.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheSi applicano in materia le disposizioni di cui all’art 108 del D. Lgs. 50/2016. In particolare il Dirigente responsabile della gestione del contratto propone la risoluzione durante il periodo di efficacia dello stesso, oltre qualora nei confronti dell’appaltatore sia: • intervenuta la decadenza dell’attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; • intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione; • intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all’art. 80 del D. Lgs. n. 50/2016. Nel caso di risoluzione, l’appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative a quanto è genericamente previsto dall’artservizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. 1453 Nel caso di inosservanza da parte dell’Impresa degli obblighi o condizioni di contratto o grave irregolarità tale da compromettere l’esecuzione a regola d’arte dei servizi, il Dirigente responsabile inoltrerà apposita diffida ad adempiere, assegnando un termine di 15 (quindici) giorni, decorrenti dalla data di notifica della diffida, per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero decorso inutilmente tale termine, fermo restando il diritto dell’Amministrazione Comunale all’applicazione delle penalità stabilite, il Dirigente competente potrà ordinare all’Impresa l’immediata interruzione del C.C. per servizio. Fanno eccezione i casi di inadempimento comprovata forza maggiore, non dipendenti dall’Impresa, facendo comunque salva l’automatica risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile (clausola risolutiva espressa), per gravi e reiterati inadempimenti nell’espletamento del servizio che forma oggetto del vigente rapporto contrattuale. In tutti i casi di risoluzione, la Stazione appaltante ha diritto di ritenere in via definitiva la cauzione, nonché di procedere nei confronti dell’Impresa aggiudicataria per il risarcimento del danno. Il Comune, fatta salva la richiesta di maggiori danni, potrà rivalersi sulla cauzione anche nei seguenti casi: • a copertura delle obbligazioni contrattualispese conseguenti all’esecuzione d’ufficio dei servizi necessari per limitare gli effetti negativi dell’inadempimento dell’impresa; • a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento dei servizi, costituiscono motivo per la in caso di risoluzione anticipata del contratto per inadempimento ai sensi dell’art dell’impresa; • a copertura delle spese per l’esecuzione d’ufficio dei servizi in caso di abbandono o sospensione ed in genere per ogni inosservanza degli obblighi e delle condizioni del presente capitolato da parte dell’Impresa appaltatrice. 1456 In caso di inottemperanza agli obblighi derivanti dal rapporto di lavoro, accertata dalla stazione appaltante o ad essa segnalata dal Servizio Ispezione del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni lavoro, la stazione appaltante medesima comunicherà all’Impresa e, se del caso, anche al Servizio Ispezione del lavoro, l’inadempienza accertata e procederà ad accantonare una somma pari al 20% del corrispettivo mensile a garanzia dell’adempimento degli obblighi di lavoro assegnati; - interruzione cui sopra. Il pagamento all’impresa delle somme accantonate non motivata sarà effettuato sino a quando dal Servizio Ispezione del servizio; - violazione ripetuta delle norme Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti sono stati integralmente adempiuti. L’Amministrazione si riserva la facoltà di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato non ammettere, in futuro, a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La gare analoghe l’impresa che, per inadempienze contrattuali, incorra nella risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicontratto.

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Samples: Verbale Di Riunione Di Cooperazione E Coordinamento

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattualidel Fornitore, costituiscono motivo anche a uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine non inferiore a 15 (quindici) giorni, che verrà assegnato dall’Ammini- strazione Contraente per porre fine all’inadempimento, la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni medesima Amministrazione Contraente avrà la facoltà di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto considerare risolti di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma il contratto, ovvero il singolo Ordinativo di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivaFornitura. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleIn ogni caso, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione l'Amministrazione Contraente potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con Raccomandata A/R, i singoli Ordinativi di Fornitura e/o il Contratto nei seguenti casi: ⮚ qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà dichiarazioni presentate dal Fornitore nel corso della procedura di presentare gara di cui alle premesse; ⮚ mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni conte- nute nel Disciplinare di Xxxx e suoi allegati; ⮚ difformità tra le caratteristiche della fornitura e quelle dichiarate nell’offerta e/o indicate nelle Specifiche Tecniche di cui al Disciplinare di gara e suoi allegati. ⮚ mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro e non oltre 8 il termine di 10 (ottodie- ci) giorni dalla data dal ricevimento della relativa richiesta da parte della stazione appaltante; ⮚ negli altri casi previsti nel contratto generale. Resta inteso, inoltre, che in deroga all’art. 1495 Codice Civile il termine di ricevimento dalla lettera decadenza per la denun- cia dei vizi è fissato nel più lungo termine di addebito30 giorni. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato In tutti i predetti casi di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risoluzione l'Amministrazione contraente ha diritto di ritenere definitiva- mente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o di applicare una penale e- quivalente, nonché di procedere nei confronti del Fornitore per il risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualidanno.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. Codice Civile per i casi di inadempimento delle alle obbligazioni contrattualicontrattuali e dall’art. 108 del D.Lgs. 50/2016, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento inadempimento, ai sensi dell’art dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxCodice Civile, le seguenti ipotesi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx✓ apertura di una procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; - xxxxxxx xxxxxxxxx ✓ messa in liquidazione o cessione dell’attività dell’Aggiudicatario; ✓ abbandono della concessione, salvo che per causa di forza maggiore; ✓ impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; ✓ casi accertati di tossinfezioni alimentare; ✓ ripetuta inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e/o mancata applicazione dei turni di lavoro assegnaticontratti collettivi; - interruzione non motivata ✓ cessione del serviziocontratto a terzi; - violazione grave e/o ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione; ✓ in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica indicati; ✓ in caso di subappalto non autorizzato dall’Azienda; ✓ comminazione di penalità per un importo pari al 10% dell’importo della concessione. In ognuna delle ipotesi sopra previste, l’Azienda non compenserà le prestazioni non eseguite, ovvero non esattamente eseguite, salvo il suo diritto dal risarcimento dei maggiori danni. Qualora le penali applicate superino il dieci per cento dell’importo contrattuale il R.U.P. propone all’organo competente della Stazione concedente la risoluzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato immediato, a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata dell'Azienda, resa a mezzo PEC, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,Nei casi previsti dal presente articolo l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione di cui al precedente articolo 18 che viene incamerata dall’Azienda ed è fatto salvo il risarcimento dei danni per tutte le ulteriori spese che ne possono derivare a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigentecarico della stessa. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto L’incameramento della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto cauzione avverrà mediante semplice dichiarazione intimata a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualimezzo PEC.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl Titolare del Conto ha il diritto di risolvere il presente Contratto Quadro, oltre il cui effetto sarà la chiusura del Conto di Pagamento, per mezzo di una lettera raccomandata con avviso di ricevimento rispettando un periodo di preavviso di un mese. Deve essere mantenuta una Provvista sufficiente al fine di garantire il completamento delle Operazioni di pagamento in sospeso, fino a quanto è genericamente previsto dall’artquando queste non siano state risolte, e siano stati pagati tutti gli importi dovuti. 1453 LEMON WAY può risolvere automaticamente il Contratto Quadro, il quale comporta la chiusura del C.C. per i casi Conto di inadempimento Pagamento, mediante lettera raccomandata con avviso di ricezione, in seguito al rispetto di un preavviso di un mese. In caso di negligenza grave di una delle obbligazioni contrattualiParti, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà presente Contratto Quadro può essere risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale mediante semplice comunicazione scritta dalla parte prevalente. Per negligenza grave del Titolare del Conto si intende la comunicazione di informazioni false; dal porre in forma atto attività illegali, contravvenendo al buon costume; riciclaggio o di lettera raccomandata finanziamento del terrorismo; minacce agli agenti di volersi avvalere della clausola risolutivaLEMON WAY o al sito Partner; ritardo del pagamento; mancato rispetto di un obbligo del presente contratto; cessazione dei rapporti tra il Titolare del Conto e il sito Partner; eccessivo indebitamento o, per le persone giuridiche, la nomina di un mediatore speciale e l’insolvenza dell'amministratore di avviare un procedimento di riabilitazione o di liquidazione. La risoluzione negligenza grave di LEMON WAY si verifica quando: vi è la comunicazione di informazioni false; mancato rispetto di un obbligo dei presenti Termini e Condizioni; la nomina di un mediatore speciale e l’insolvenza dell'amministratore di avviare un procedimento di riabilitazione o di liquidazione. In caso di modifica delle norme vigenti e la loro interpretazione da parte dell’autorità competente di regolamentazione che può influenzare la capacità di LEMON WAY o dei suoi rappresentanti autorizzati ad effettuare Operazioni di pagamento, il presente Contratto Quadro sarà automaticamente risolto. Il Titolare del Conto non può più inviare Ordini di pagamento dopo la data di effettiva cessazione. Il Conto può essere mantenuto per un periodo di 15 mesi con lo scopo di gestire eventuali controversie e reclami successivi. Le Operazioni di pagamento eseguite prima della data di scadenza non saranno interessate dalla richiesta di terminazione e devono essere realizzate di cui al presente Contratto Quadro. La cessazione del contratto fa sorgere,comporterà la chiusura definitiva del Conto di Pagamento. La chiusura di un Conto di Pagamento non dà luogo ad alcun risarcimento, indipendentemente da eventuali danni causati da detta chiusura. Il Titolare del Conto chiuso da LEMON WAY non ha il diritto di, se non espressamente autorizzato da quest'ultima, aprire un nuovo Conto di Pagamento. Qualsiasi Conto di Pagamento aperto in violazione di quanto disposto al presente Contratto Quadro può essere immediatamente chiuso da LEMON WAY senza alcun preavviso. In base alle istruzioni date dal Titolare del Conto, la Provvista presente sul Conto di Pagamento soggetto a favore dell’Amministrazione comunalechiusura può essere accreditata sul suddetto Conto di Pagamento, oggetto di operazioni di pagamento in sospeso e possibili crediti, operazioni rifiutate o obiezioni. Se un successore è nominato da LEMON WAY, il diritto Titolare del Conto può essere incentivato a chiudere il proprio Conto di affidare Pagamento e trasferire il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenteSaldo verso un nuovo Conto di Pagamento aperto secondo il soggetto designato come successore. Inoltre l’Amministrazione LEMON WAY si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in intraprendere azioni legali per riparare i danni subiti a causa di una violazione del Contratto Quadro. La chiusura del Conto di Pagamento può dare luogo a costi supplementari, nei limiti di cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle all'art L.313-13 del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria Codice Monetario e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiFinanziario.

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Samples: Contratto Quadro Per Servizi Di Pagamento

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl presente contratto è da considerarsi risolto e senza alcun onere per l’Appaltatore se non il mero pagamento delle prestazioni effettuate, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artqualora il Committente Principale interrompa, per qualsiasi motivo, l’appalto. 1453 del C.C. per i casi Il mancato rilascio dell’autorizzazione al subappalto o anche di inadempimento delle obbligazioni contrattualialtra prescritta autorizzazione di carattere pubblico o privato, costituiscono motivo per comporterà pertanto la risoluzione di diritto del presente contratto. Il presente contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà è altresì da considerarsi risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma caso di lettera raccomandata recesso unilaterale del Committente Principale e/o di volersi avvalere della clausola risolutivarisoluzione per inadempimento del Committente Principale. Qualora dovessero intervenire mutamenti circa i requisiti tecnici e soggettivi del Subappaltatore, sarà sua cura darne immediata comunicazione all’Appaltatore. La mancata o incompleta esibizione da parte del Subappaltatore di ogni documento e/o attestazione circa il possesso e/o il mantenimento dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, ovvero il venir meno dei requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto. Il presente contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunalesi intenderà altresì risolto di diritto in caso di mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro, previdenziale ed assicurativo, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene nonché in caso di violazioni di prescrizioni in materia ambientale. In particolare, qualora la violazione venga contestata alla Guerrato S.p.A. in qualità di Appaltatore, anche in sede penale, il diritto Subappaltatore dovrà mantenere Guerrato S.p.A. indenne da ogni pagamento di affidare il servizio ad altro professionista somma effettuato, anche a titolo di oblazione o contravvenzione e comunque in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo caso di recedere anticipatamente dal contratto nel condanna di Guerrato S.p.A. Nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzioneviolazione di tale normativa, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è fermo restando la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare risolvere il contratto, Guerrato S.p.A. sarà senz’altro autorizzato a trattenere, sui corrispettivi dovuti al Subappaltatore, le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro somme da Guerrato S.p.A. pagate. Oltre ai motivi sopra esposti, danno motivo di risoluzione di diritto e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.senza oneri per l’Appaltatore:

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Samples: www.asl.rieti.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIn caso di verifica negativa dell'attività o di grave inadempimento da parte della Società Aggiudicataria, l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera, esperita la procedura descritta dall'art. 9 e scaduto il termine ivi previsto, qualora le cause dell'inadempimento non siano state rimosse e qualora ritenga di non accogliere le contro deduzioni, potrà decidere la risoluzione del rapporto contrattuale, con effetto dal momento in cui la relativa comunicazione, scritta e motivata, sarà ricevuta dalla Società Aggiudicataria. In tutti i casi di risoluzione per inadempimento l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera provvederà ad incamerare la cauzione, fatta salva, comunque, la facoltà di agire per il risarcimento dei danni. Verificandosi abusi o deficienze nell'adempimento degli obblighi derivanti dal presente Capitolato Speciale d’Appalto, l'Amministrazione avrà la facoltà di ordinare d'ufficio, nel modo che riterrà più opportuno, a propria discrezione e a spese della Società Aggiudicataria, gli interventi necessari per il regolare adempimento dei servizi, ove la Società Aggiudicataria non ottemperi agli obblighi assunti. Qualora detti abusi o deficienze si verificassero più volte, il contratto potrà essere risolto d'ufficio da parte dell'Amministrazione, con conseguente addebito dei danni alla Società Aggiudicataria. Oltre all’ipotesi di risoluzione per inadempimento, l’Azienda Ulss n. 9 Scaligera potrà decidere la risoluzione del Capitolato Speciale d’Appalto, con effetto dal giorno fissato nella comunicazione scritta e motivata trasmessa alla Società Aggiudicataria, qualora un cambiamento della politica dei servizi locali nel sistema socio sanitario o fatti straordinari sopravvenuti rendessero impossibile la continuazione del rapporto, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 precise disposizioni che dovessero intervenire in materia da parte della Regione del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono Veneto senza che ciò possa costituire motivo per una richiesta risarcitoria da parte della Società Aggiudicataria medesima. L'Ulss, inoltre, si riserva la facoltà di risolvere il contratto a contestazione scritta relativa a gravi e continuati inadempimenti nell'esecuzione del servizio in oggetto. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunalerapporto, il diritto l'Ulss si riserva la facoltà di affidare il servizio ad altro professionista alla Società che segue nella graduatoria di merito. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo materia di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle inadempimento e risoluzione del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicontratto.

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Samples: Patto Di Integrità Dell’azienda Ulss N. 9 Scaligera in Materia Di Contratti Pubblici

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheQualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell’aggiudicatario, oltre a quanto è genericamente previsto dall’arttale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, il Comune procede ai sensi dell’art. 1453 108, comma 3, del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la D. Lgs. n. 50/2016. Il Comune procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxcodice civile: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx nei casi di cui all’art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. 50/2016; - xxxxxxx xxxxxxxxx  in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività di cui al presente contratto non effettuate con bonifico bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei turni conti correnti bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva alla presente commessa pubblica;  nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;  in caso di subappalto non autorizzato;  in caso di violazione dell’art. 53, comma 16 ter del D. Lgs. n.165/01 (attività successiva alla cessazione del rapporto di lavoro assegnati– pantouflage o revolving door); - interruzione  qualora l’importo complessivo delle penali irrogate superi il 10% dello ammontare netto contrattuali; in caso di perdurante non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere applicazione della clausola risolutivasociale o sua prolungata applicazione  in caso di violazione degli obblighi di condotta derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti dell’Amministrazione approvato con atto …….. da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo del Fornitore compreso quelli del subappaltatore;  non conforme con il contenuto del progetto di assorbimento presentato in gara dalla Società, depositato agli atti dell’Amministrazione;  qualora venga accertata la sussistenza delle cause di decadenza, sospensione o divieto di cui all'articolo 67 del X.X.xx. La 159/2011 oppure degli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa, si applica il D.Lgs. 159/2011 ss.mm.ii., art. 88 co. 4 e 4-bis) in caso di richiesta della comunicazione, oppure art. 92 co. 3 e 4) in caso di richiesta dell’informazione. In caso di risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleai sensi dei precedenti commi del presente articolo:  resta ferma l’ulteriore disciplina dettata dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016;  il Comune procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, salvo l’ulteriore risarcimento dei danni per provvedere ad un nuovo affidamento;  il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione Comune si riserva la facoltà ai sensi dell’art. 110 del D.Lgs. 50/2016 di interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato all'originaria procedura di gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso completamento delle prestazioni. Nessun indennizzo è dovuto all’aggiudicatario se inadempiente. L’esecuzione in danno non esime l’aggiudicatario dalla responsabilità civile e penale in cui l’Ente si trovi nella necessità la stessa possa incorrere a norma di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o legge per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene i fatti che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è hanno motivato la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualirisoluzione.

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Samples: ancitoscana.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la In relazione alla risoluzione del contratto contratto, si applicheranno per quanto compatibili le fattispecie previste dall'art. 108 del Codice dei contratti. Quando il R.U.P. accerta che comportamenti dell'appaltatore concretano grave inadempimento ai sensi dell’art alle obbligazioni del Contratto tale da compromettere la buona riuscita dell'appalto, invia al responsabile unico del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima delle prestazioni eseguite regolarmente e che devono essere accreditate all'affidatario. 1456 Su indicazione del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata responsabile unico del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate procedimento il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è D.E.C. formula la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione all'appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile unico del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'affidatario abbia risposto, Roma Capitale su proposta del responsabile unico del procedimento dispone la risoluzione del contratto. Oltre alle fattispecie di risoluzione sopra riportate afferenti la tracciabilità dei flussi finanziari, il "Protocollo d'Intesa", il "Protocollo di Integrità", le ipotesi di cui all'art. 108 del Codice, si potrà procedere alla risoluzione nei casi di seguito elencati: in esecuzione delle deliberazioni del Consiglio Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha n. 160 del 22 luglio 1996 e n. 133 del 31 luglio2000, il mancato rispetto delle norme previste dalla Legge n. 68/1999, e l'inosservanza delle clausole contenute nei C.C.N.L. e delle prescrizioni in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro, per mancata produzione alla stazione appaltante della polizza assicurativa di cui all’art. 12 del presente schema di contratto al momento della consegna dell’appalto previa diffida dell'Amministrazione Capitolina rimasta senza esito, provocherà la risoluzione di diritto del Contratto. Roma Capitale si riserva la facoltà di presentare recedere unilateralmente dal contratto per motivi di interesse pubblico, salvo congruo avviso, previa trasmissione di apposita comunicazione tramite PEC/raccomandata all'appaltatore e fatte salve le proprie controdeduzioni indennità al medesimo spettanti ai sensi dell'art. 1671 del codice civile. La revoca e il recesso di cui sopra si applicano anche quando gli elementi relativi a tentativi di infiltrazione mafiosa siano accertati successivamente alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento stipula del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicontratto.

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Samples: Contratto

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL’Amministrazione comunale si riserva di risolvere il contratto qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all’art. 108 comma 1 del D.lgs. 50/2016 e s.m.i. Si procede alla risoluzione del contratto, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artai sensi dell’art. 1453 108 comma 2 lett. b) del C.C. D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., qualora nei confronti dell’aggiudicatario sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al Codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i casi reati di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la cui all’art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.. La risoluzione del contratto è altresì disposta, per grave inadempimento e/o per grave irregolarità, ai sensi dell’art dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx108 comma 3 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., ed in particolare nei seguenti casi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata frode nella esecuzione del servizio; - violazione ripetuta inadempimento delle disposizioni impartite dal responsabile comunale del contratto riguardanti i tempi di esecuzione del servizio e l'eliminazione di vizi ed irregolarità; - revoca, decadenza, annullamento delle eventuali licenze o autorizzazioni prescritte da norme di legge relative alle prestazioni oggetto del servizio; - mancato rispetto delle policy e del regolamento interno del Comune di Soliera, per la gestione dei social network, - mancata osservanza delle norme di legge e di contratto nei confronti del personale dipendente impiegato ai fini dell’esecuzione del contratto, ivi comprese le norme che disciplinano la prevenzione degli infortuni, la tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro e prevenzionele assicurazioni obbligatorie del personale impiegato; - sospensione del servizio senza giustificato motivo; - ritardi nell'effettuazione delle prestazioni e adempimenti previsti nel capitolato superiore a 10 giorni rispetto al termine ivi indicato; - reiterate e gravi violazioni delle norme di legge, regolamento e delle clausole contrattuali o reiterate irregolarità, tali da compromettere la qualità, la regolarità e la continuità del servizio; - mancata reintegrazione della garanzia definitiva; - applicazione di n.3 (tre) penalità; - qualora l’aggiudicatario in corso di esecuzione perda i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla gara; - cessione del contratto; - mancato rispetto delle disposizioni previste dalla legge 136/2010 e s.m.i. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto in materia di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma tracciabilità dei flussi finanziari; - cessione dell’Azienda per cessione ramo di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto attività oppure nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle concordato preventivo, di fallimento, di liquidazione coatta, salvo il caso di concordato preventivo con continuità aziendale, ai sensi dall’art. 110 del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - subappalto non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiautorizzato.

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Samples: www.comune.soliera.mo.it

Risoluzione del contratto. Sono considerati grave inadempimento contrattuale e motivo di risoluzione di diritto del contratto: - accertati ritardi ingiustificati nella esecuzione dei lavori; - qualora l’impresa appaltatrice abbia provveduto alla cessione del contratto a terzi o abbia subappaltato anche parzialmente i lavori senza autorizzazione; - accertate violazioni ripetute o gravi alle norme antinfortunistiche; - accertata negligenza dell’appaltatore nello svolgimento dei lavori , tale da comprometterne la qualità della stessa; - accertati fenomeni di infiltrazione della criminalità organizzata nell’impresa appaltatrice e/o nella/e impresa/e subappaltatrice/i. - accertate violazioni in riferimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, previsti anche per i subappaltatori ( attraverso l’utilizzo di banche o della società Poste Italiane SpA ), così come stabilito dall’art. 3 della legge n° 136 del 13.08.2010, modificato dal D.L. 12 Novembre 2010, n° 187, convertito con legge 17 Dicembre 2010 n° 217. - la violazione degli obblighi indicati nel Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici della Provincia di Siena, - approvato con deliberazione G.P. n. 210 del 23/09/2014, modificato ed integrato con DDP n° 11 del 31.01.2017 - reperibile sul sito della “Provincia di Siena”, sezione “Archivio Atti” – “Delibere”, da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della ditta aggiudicataria e da parte dei collaboratori a qualsiasi titolo della/e impresa/e subappaltatrice/i. Le parti convengono chedanno atto che nessun rapporto di coniugio, oltre a quanto è genericamente di parentela in linea retta ed assimilato o di frequentazione abituale sussiste tra loro. La Società dichiara di poter contrattare con la pubblica amministrazione e che non sussiste alcun impedimento al riguardo. Ai sensi dell’art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001, la Ditta aggiudicataria, sottoscrivendo il presente contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi ad ex dipendenti, che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni nei loro confronti per il triennio successivo alla cessazione del rapporto”. Sono inoltre motivi di risoluzione del contratto: - qualora l’impresa appaltatrice si trovi in stato di fallimento, di liquidazione, di concordato preventivo e di qualsiasi altra situazione equivalente; - in ogni altro caso previsto dall’art. 1453 108 del C.C. per i casi D. Lgs n° 50/2016 e da quanto stabilito e contenuto nel Capitolato speciale di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiAppalto.

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Samples: Accordo Quadro Della Durata Di Anni Tre Per La Fornitura Di Conglomerato a Freddo E Prestazionale Per La Manutenzione

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl contratto si risolve dalla data di distruzione, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 demolizione od esportazione definitiva del C.C. per i casi Veicolo e NOBIS rimborsa al Contraente, limitata- mente alla garanzia Responsabilità Civile, la parte di inadempimento delle obbligazioni contrattualiPremio corrisposta e non usufruita in ragione di 1/365 del Premio annuo, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni al netto di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza imposte e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunalecontributi, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempreché i predetti documenti siano stati restituiti. Qualora certificato e Carta Verde siano andati distrutti con il Veicolo, ai fini della quantificazione del rimborso si considerano i giorni di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni garanzia residua dalla data di ricevimento dalla lettera restituzione della carta di addebitocircolazione e delle targhe di immatricolazione. L’Amministrazione Comunale In caso di furto, rapina o appropriazione indebita del Veicolo il Contraente è tenuto a darne comunicazione a NOBIS, restituendo, se ancora in suo possesso, il certificato di assicurazione e l’eventuale la Carta Verde all’Intermediario al quale è assegnato il contratto. Il Contraente deve inoltre consegnare a NOBIS copia della denuncia presentata all’Autorità competente. Il Contraente può scegliere una delle seguenti soluzioni: Il contratto viene reso valido per un altro Veicolo, della medesima tipologia, di sua proprietà o del coniuge, o del convivente di fatto o di per- sona unita civilmente. Nel caso di Società, tale facoltà è concessa solo a parità di soggetto giuridico o, nel caso di società di persone, anche qualora ci sia un cambio della proprietà del Veicolo da società di persone a socio della società stessa o viceversa. NOBIS procede al recupero conguaglio dell’eventuale maggior Premio dell’annualità in corso sulla base della Tariffa e delle penalità mediante ritenuta Norme Tariffarie in vigore sul mandato contratto sostituito, per la garanzia Responsabilità Civile e sulla base della tariffa in vigore al momento della sostituzione per le altre garanzie diverse dalla Responsabilità Civile. NOBIS provvede, limitatamente alla garanzia Responsabilità Civile, al rimborso, al netto delle imposte e del contributo al SSN, dell’eventuale parte eccedente; in questo caso non si interrompe il periodo di pagamento delle fatture emesse dal professionistaosservazione in corso e rimane ferma la scadenza annuale. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.La formula tariffaria e l’eventuale Condizione Speciale in corso sul contratto sostituito si applicano anche su quello sostituente purché siano

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Samples: Contratto Di Assicurazione

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque tempo, oltre a senza alcun genere di indennità e compenso per la Ditta nei seguenti casi nonché nei casi esplicitamente previsti dalla normativa vigente: ➢ perdita dei requisiti di idoneità morale e tecnica certificati e/o dichiarati dalla stessa in sede di gara, ➢ revoca o annullamento del provvedimento di aggiudicazione definitiva, ➢ grave inadempienza dell’affidataria tale da compromettere il buon risultato della gestione del servizio affidato; ➢ reiterata interruzione del servizio non dipendente da causa di forza maggiore; ➢ reiterata inadempienza agli obblighi previsti dal capitolato, delle disposizioni di legge e dei regolamenti, ➢ mancata stipula delle polizze assicurative previste dal capitolato. ➢ inosservanza dei divieti di subappalto dei servizi e/o cessione di contratto, anche parziale; ➢ inadeguatezza o mancata rispondenza ai principi che informano l’etica del lavoro (decoro, serietà professionale, etc…), improduttività, ripetuta e documentata negligenza nell’esecuzione del servizio, mancato raggiungimento degli obiettivi prefissati, ➢ mancata esecuzione o reiterata difforme esecuzione di quanto è genericamente previsto indicato nel progetto di servizio che forma parte integrante dell’offerta globale del concorrente; ➢ comportamento abitualmente scorretto verso gli utenti o verso le famiglie, ivi compreso l’utilizzo improprio dei dati personali e di ogni notizia relativa al servizio ed agli utenti e loro famiglie; ➢ transazioni previste dall’art. 1453 del C.C. per i casi 3 della Legge 136/2010, eseguite senza avvalersi di inadempimento Banche o della Società Poste Italiane S.p.A. ovvero degli altri strumenti idonei ad assicurare la piena tracciabilità delle obbligazioni operazioni ➢ ogni altra causa incompatibile e/o difforme dagli obblighi contrattuali, costituiscono motivo di perdita di requisiti previsti dalla normativa, fatto salvo il risarcimento dell’eventuale danno. Si conviene come unica formalità preliminare della risoluzione del contratto la contestazione degli addebiti con le modalità di cui al precedente articolo. Ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa dei danni in conseguenza dell’inadempimento da parte della Ditta dei propri impegni contrattuali e delle penali maturate. Per ritardi, inadempimenti o difetti di esecuzione dei servizi, ogni maggiore costo dei servizi stessi effettuati da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico dell’Aggiudicataria. In caso di risoluzione del contratto non verrà riconosciuto indennizzo alcuno alla Ditta, salvo il pagamento del corrispettivo per le prestazioni regolarmente eseguite. E’ automatica la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art in caso di fallimento o cessazione dell’aggiudicataria. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La In tutti i casi la risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, deve essere comunicata con Racc. AR. Con la risoluzione del contratto il Comune acquisisce il diritto di affidare incamerare l’intera cauzione, salvo il risarcimento del maggior danno. In caso di risoluzione del contratto per colpa dell’aggiudicataria, la stazione appaltante avrà facoltà di aggiudicare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo utilizzando la graduatoria di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzionegara, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto addebitando i maggiori oneri che ne dovessero derivare alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiditta inadempiente.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi In caso di inadempimento accertato dalla Fondazione, nel concorso delle obbligazioni contrattualicircostanze previste dagli articolo 1453 e seguenti Codice Civile, costituiscono motivo si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Dirigente competente ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese. Si applica quanto previsto dagli art. 108 e 110 del nuovo codice dei contratti pubblici (D.lgs 50/2016). In particolare, la Fondazione avrà la facoltà di risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà della Fondazione di affidare il servizio a terzi. In caso di fallimento della Ditta affidataria, l’Ente si riserva la facoltà di recedere dall’affidamento. E’ fatto salvo alla Stazione appaltante il diritto al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata del rapporto da parte della Ditta affidataria. Qualora l'aggiudicatario dovesse cessare l'attività o trasferirla ad altro titolare, si applicherà quanto previsto dall'art. 176 del nuovo Codice dei Contratti Pubblici ( D. Leg.vo 50/2016). Ferme restando le responsabilità di ordine penale qualora sussistessero, per la qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto la Ditta aggiudicatari a, sarà tenuta al risarcimento dei maggiori oneri sostenuti dall’Ente appaltante per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivale maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, per spese varie, nonché per ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che dovessero derivare all’Ente. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleè comunque prevista in tutti i casi e con le modalità riportati dal presente capitolato, il diritto ai sensi del Decreto Legge n. 95/2012, convertito nella Legge 7 agosto 2012 n. 135. Ferme restando le responsabilità di affidare il servizio ad altro professionista in possesso ordine penale qualora sussistessero, per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contatto la Ditta aggiudicatari a, sarà tenuta al risarcimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o maggiori oneri sostenuti dall'Ente appaltante per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzionele maggiori spese derivanti da lavori fatti svolgere da altre ditte, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissateper spese varie, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 nonché per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze altro eventuale danno, spesa o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria pregiudizio che dovessero derivare all'Ente. La risoluzione del contratto è comunque prevista in tutti i casi e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare con le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse modalità riportati dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualipresente capitolato.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre L'aggiudicatario dovrà garantire che l'esecuzione del servizio sia conforme a quanto è genericamente previsto dall’artnel capitolato e con gli indirizzi generali fissati dal Comune di Anzola dell’Xxxxxx. 1453 Nel caso in cui dovesse risultare che l'aggiudicatario disattenda agli obblighi previsti nel presente capitolato, oppure si riscontrassero gravi deficienze nelle attività dei servizi, quali a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: − la gestione di attività non rispondenti agli indirizzi fissati o che danneggino l'immagine dei servizi e del C.C. Comune − il danneggiamento o incuria nell'utilizzo di arredi o apparati tecnologici − la mancata rispondenza tra i curricula del personale impiegato e i livelli di qualificazione professionale richiesti nell’appalto, sarà facoltà del Comune risolvere in qualsiasi momento il contratto e resteranno a carico dell'aggiudicatario il risarcimento di eventuali danni ed il rimborso di eventuali spese derivanti al Comune. Pertanto, nel caso in cui nel corso del servizio, si accerti che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal contratto e dal Capitolato prestazionale e a regola d'arte, il Direttore dell’Esecuzione inoltrerà apposita diffida ad adempiere mediante posta elettronica certificata, mettendo formalmente in mora l'aggiudicatario e assegnando allo stesso un termine per i casi adempiere agli obblighi contrattuali non inferiore a giorni 15 a decorre dal ricevimento della diffida. Decorso inutilmente il termine prefissato nella diffida ad adempiere, fermo restando il diritto del Comune all'applicazione delle penali stabilite al precedente punto 14, il Comune ha facoltà di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per ordinare l'immediata sospensione della gestione e dichiarare la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art dell'art. 1453 Codice Civile senza che l'aggiudicatario possa opporre eccezione alcuna. E' fatta salva l'automatica risoluzione di diritto del contratto a insindacabile giudizio dell'Ente “ipso facto et jure” ai sensi dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito codice civile (clausola risolutiva espressa) su semplice dichiarazione della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata Stazione appaltante di volersi avvalere della clausola risolutiva. risolutiva e senza che l'aggiudicatario stesso possa opporre eccezione alcuna nei casi successivamente indicati: − sospensione arbitraria del servizio, per un periodo superiore a 24 ore; − gravi azioni lesive della dignità della persona rivolte agli utenti da parte del personale incaricato; − deficienza o negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate o contestate anche verbalmente, compromettano il regolare svolgimento del servizio stesso; − inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e alla mancata applicazione del contratto collettivo di lavoro; − gravi danni ad impianti, beni e attrezzature di proprietà dell'Amministrazione comunale o furti riconducibili a comportamento doloso o colposo dell'appaltatore; − a seguito di inadempienze e violazioni contrattuali di ogni tipo nell'espletamento del servizio dopo tre richiami scritti senza che l'aggiudicatario abbia provveduto ad adempiere; − in tutti i casi di sopravvenuto motivo di pubblico interesse; La risoluzione del contratto fa sorgere,contratto, a favore dell’Amministrazione comunalequalunque causa imputabile, il diritto comporterà l'addebito all'appaltatore di affidare il tutti i danni conseguenti. All'aggiudicatario verrà corrisposto l'importo del servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenteeffettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo La volontà di recedere anticipatamente recesso sarà comunicata dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle Responsabile del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto procedimento all'aggiudicatario a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualimezzo posta elettronica certificata.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono L'Istituto può procedere alla a risoluzione il contratto, secondo quanto previsto dall’art.108 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei seguenti casi: - l'Istituto ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto qualora, a seguito di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi di regolarità contributiva ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - quando risulti accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto dal precedente art.9; - nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni dell'Istituto, nei modi e nei termini previsti dall'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016, e con le modalità precisate co n il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori o per ritardata ultimazione, inadempienza che, oltre a in relazione alle caratteristiche e finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi ed alle condizioni stipulate; - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la sa lute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio in conformità di quanto è genericamente espressamente previsto dall’art. 1453 108 del C.C. D.Lgs. n. 50/2016, la comunicazione della decisione assunta dall'Istituto è fatta all'Appaltatore nella forma di ordine di servizio o della raccomandata co n A.R., con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento da parte dell'Istituto dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento. In relazione a quanto sopra indicato, alla data comunicata dall'Istituto, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi con l'assistenza di due testimoni, si procederà alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera presenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di questi materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Istituto per la eventuale riutilizzazione e per i l relativo costo. A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo a mezzo di racco- mandata A.R. a cura dell'Istituto. L'Istituto procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo l'eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto L'Appaltatore inadempiente in conformità di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l'affidamento al nuovo Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza si due testimoni - materiali e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Nei casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Appaltante: - ponendo a base d'asta del riappalto - oppure a base dell'affidamento ai sensi dell’art dell'art. 1456 110 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: D.Lgs. n. 50/2016 - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxl'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posto a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per le varianti in corso d'opera, oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore inadempiente, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato ponendo a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.carico dell'Appaltatore inadempiente:

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Risoluzione del contratto. E' facoltà del committente, ai sensi dell'art. ai sensi dell'art. 109 del D.Lgs 18.4.2016, n. 50, di risolvere in qualsiasi momento il contratto, mediante pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo dell'importo delle opere non eseguite, determinato con le modalità e nei termini stabiliti dal citato art. 109. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artriconoscono che le clausole tutte di cui al presente contratto sono essenziali e tra loro indipendenti. 1453 del C.C. per i casi L’inadempimento di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del una soltanto di esse darà diritto alla parte adempiente di risolvere il presente contratto per inadempimento ai sensi dell’art dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxCodice Civile. Ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, costituiscono cause di risoluzione contrattuale di diritto le seguenti ipotesi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxle inadempienze e le circostanze indicate all'art. 17 del capitolato speciale d'appalto; - xxxxxxx xxxxxxxxx la perdita anche di uno solo dei turni di lavoro assegnatirequisiti generali stabiliti dalla legge per contrattare con la Pubblica Amministrazione; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta gravi violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari; - gravi violazioni e/o inosservanze delle norme in materia di sicurezza personale contenute nel presente capitolato, nelle leggi vigenti e prevenzionenei contratti collettivi nazionali o territoriali; - il mancato rispetto degli obblighi di condotta previsti dal codice di comportamento dei dipendenti pubblici che vengono estesi all'appaltatore ai sensi dell'art. 2 c. 3 del D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62 - in caso di informazione antimafia interdittiva, ai sensi dell'art. 92 c. 3 del D.Lgs 6.9.2011 n. 159 e ss.mm.ii. e fatto salvo quanto previsto dalla predetta disposizione; - la violazione delle disposizioni di cui all'art. 53, comma 16-ter, del Decreto Legislativo n. 165/2001 e ss.mm.ii.; Nelle ipotesi sopra indicate sopraindicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale del concedente, in forma di lettera raccomandata raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La Qualora il concedente si avvalga di tale clausola, l’Impresa incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal concedente, fatto salvo l’ulteriore risarcimento del danno. Costituisce altresì clausola di risoluzione espressa del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleai sensi dell’art. 1456 del C.C. la violazione delle disposizioni contenute nella legge 13.8.2010, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti n. 136 e ss.mm.ii. e nel D.L. 12 novembre 2010, n. 187 convertito dalla normativa vigentelegge 17 dicembre 2010, n. 217. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto Si applica inoltre l'art. 1 c. 13 della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzionelegge 7.8.2012, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualin. 135.

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Samples: Contratto Di Concessione Della Gestione Del Servizio Bar Da Esercitarsi Presso I Locali E Pertinenze Site Presso La “Spes Arena” Di Belluno. Cig: Cig:z2d1b20aed

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaledi Accordo quadro è disciplinata dall'art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii.. La Stazione appaltante ha, inoltre, il diritto di affidare risolvere il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo contratto di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o Accordo quadro per ottemperare ad inadempimenti derivanti dagli obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni dai singoli Appalti Specifici e dal presente Accordo quadro. Inoltre, deve considerarsi grave inadempimento, che potrà dar luogo, a discrezione del Comune di Carpi, alla risoluzione di diritto dell’Accordo quadro ai sensi dell’art. 1456 del Codice civile, nei confronti dell’Appaltatore inadempiente: - la mancata risposta entro il termine stabilito dall’Ordine di Prestazione per la comunicazione delle informazioni necessarie per la stipulazione del contratto avente ad oggetto l’Appalto Specifico; - il rifiuto espresso di eseguire un Appalto Specifico; - quando si verifichi la risoluzione di un contratto di Appalto Specifico; Nel caso di rifiuto ad eseguire un Appalto Specifico, il responsabile del procedimento escuterà la garanzia di cui al precedente articolo 9 costituita dall’Appaltatore che oppone il rifiuto. In tutti i casi di risoluzione, non sarà riconosciuto al Professionista nessun altro compenso o indennità di sorta con l'esclusione di quanto dovuto per le prestazioni già assolte al momento della Valle risoluzione del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, contratto; al compenso dovuto al Professionista saranno comunque detratte le penali e/o l'ammontare delle spese sostenute e/o sostenende dal Comune di Carpi in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiconseguenza dell'inadempimento.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL’Appaltatore si obbliga, oltre nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi “qualsiasi titolo” costituisce causa di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito qualora in ragione della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere gravità o della clausola risolutivareiterazione la stessa sia ritenuta grave. La conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “Codice di comportamento” della Stazione appaltante è consultabile nella sezione Amministrazione trasparente del sito istituzionale della Stazione appaltante. L’Appaltatore si impegna a mettere a conoscenza i propri collaboratori a qualsiasi titolo del Codice di comportamento della Stazione appaltante. Un’eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell’addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunalecontratto, fatto salvo il diritto risarcimento del danno. Costituiscono inoltre causa di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenterisoluzione del contratto, le fattispecie contemplate all’art. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o 108, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx., per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è quali la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista Stazione appaltante ha facoltà di presentare risolvere il contratto e le proprie controdeduzioni ipotesi AZIENDA USL TOSCANA CENTRO Dipartimento Area Tecnica SOC Manutenzione Immobili Empoli previste dai commi 2, 3 e 4 del medesimo art. 108, per i quali la Stazione Appaltante è tenuta a risolvere il contratto. Nel caso di risoluzione, l’Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento del servizio regolarmente eseguito, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. In sede di liquidazione finale del servizio riferita all'appalto risolto, l'onere da porre a carico dell'Appaltatore è determinato anche in relazione alla contestazione degli addebiti entro maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra impresa il servizio ove la stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del D.Lgs. 50/2016 e xx.xx. Per tutto quanto non oltre 8 (otto) giorni dalla data previsto, si applicano le disposizioni di ricevimento dalla lettera di addebitocui all’art. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista108 del D.Lgs. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali50/2016 e xx.xx.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl Concessionario decade dalla concessione in caso di fallimento dell’impresa, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artscioglimento dell’ente o società contraente. 1453 La decadenza della concessione opera inoltre di diritto quando nei confronti del C.C. per i Concessionario sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 575 del 31/5/1965 e s.m.i. . Oltre ai casi di inadempimento delle obbligazioni contrattualirisoluzione prevista dalla Legge, costituiscono motivo per la risoluzione il presente contratto potrà, altresì, essere risolto per: il venir meno della fiducia nei confronti del Concessionario, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni o al verificarsi di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio; mancata presa in consegna dei locali entro i successivi trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dal termine fissato all’art. 12; mancato pagamento del premio delle polizze assicurative; mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa; sub - violazione ripetuta concessione anche parziale dei servizi oggetto della concessione; mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei premi di rinnovo delle polizze assicurative; inosservanza delle norme di sicurezza legge relative al personale dipendente, anche in riferimento al personale stagionale o avventizio. Nei suddetti casi il Comune comunica al Concessionario gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per formulare giustificazioni e prevenzioneripristinare le condizioni richieste. Nelle ipotesi sopra indicate Qualora il contratto sarà risolto Concessionario non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio del Comune, accoglibili, è facoltà del Comune risolvere il contratto. Per tutti gli altri casi di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleviolazione degli obblighi contrattuali, il diritto Comune, indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica al Concessionario gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di affidare 10 giorni per adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenteConcessionario non ottemperi, è facoltà del Comune risolvere il contratto. Inoltre l’Amministrazione si riserva In caso di risoluzione il Comune beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del maggior danno subito. Nel caso di risoluzione del presente contratto, il Concessionario, qualora richiesto dal Comune, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o al Comune, il passaggio della documentazione necessaria per la gestione dell’impianto oggetto del presente contratto. E’ fatta salva l’applicazione di sanzioni pecuniarie e di ogni rivalsa di danni per i quali,derivanti da oltre che con la cauzione ed eventuali violazioni contrattualicrediti verso il Comune, il Concessionario risponde con il proprio patrimonio.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheQualora la ditta aggiudicataria commetta ripetute violazioni degli obblighi assunti o in caso di grave inadempienza, l’ASL avrà facoltà di risolvere il contratto “ipso facto ed de Jure”, mediante semplice dichiarazione stragiudiziale notificata a mezzo di raccomandata a.r. e/o posta certificata, con esclusione di ogni altra formalità legale. Il contratto è risolto, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 che nei casi contemplati nei precedenti articoli, nei seguenti casi:  cessione o subappalto anche parziale, non autorizzato, del C.C. servizio affidato;  sospensiva del servizio per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcolpa dell’aggiudicatario; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata  reiterati ritardi nell’esecuzione del servizio; - violazione ripetuta delle norme  fallimento della ditta aggiudicataria (anche se seguito da concordato) o concordato preventivo;  mancata corrispondenza dei prodotti, materiali ed attrezzature utilizzati per lo svolgimento del servizio dalla ditta aggiudicataria rispetto alla documentazione presentata in sede di sicurezza partecipazione a gara.  Falsità in relazione a quanto dichiarato in sede di autocertificazione in uno dei documenti di gara.  Xxxxx e prevenzionegrave negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali  Esito negativo del collaudo in xxxxx xx xxxxxxxxx x/x xxx xxxxxxx xx xxxxx  Qualora si verifichi quanto previsto al comma 2 punto 3 del precedente articolo. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto  In caso di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivadue relazioni negative, anche non consecutive previste dal precedente articolo. La risoluzione del contratto fa sorgere,comporterà come conseguenza l’incameramento della cauzione a favore dell’Amministrazione comunaletitolo di penale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento di ogni maggior onere e spese per l’esecuzione in danno del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiservizio.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre L’eventuale ritardo imputabile al concessionario nel rispetto dei termini per l’ultimazione dei lavori superiore a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per 50 (cinquanta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione dell’AULSS n. 1 e senza obbligo di ulteriore motivazione. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora del concessionario con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 38, è computata sul periodo determinato sommando il ritardo accumulato dal concessionario rispetto al programma esecutivo dei lavori e il termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2. Sono dovuti dal concessionario i danni subiti dalla AULSS n. 1 in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di tali danni la AULSS n. 1 può trattenere qualunque somma maturata a credito del concessionario in ragione dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria. In caso di risoluzione del contratto, l’Azienda Sanitaria oltre al risarcimento di eventuali danni, avrà anche il diritto, a titolo di penale, di incamerare la cauzione definitiva. L’Azienda Sanitaria, inoltre, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 c.c. (clausola risolutiva espressa) e previa comunicazione scritta al fornitore, da effettuarsi a mezzo PEC, potrà risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: − in qualsiasi momento dell’esecuzione, per motivi di pubblico interesse, avvalendosi della facoltà consentita dall’art. 1671 del C.C., tenendo indenne l’aggiudicatario delle spese sostenute, dei servizi eseguiti e dei mancati guadagni; − in caso di xxxxx, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; − in caso di revoca dell’accreditamento con il SSR, di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, nel caso di concordato preventivo (salvo il caso di cui all’articolo 186-bis del X.X. 00/00/0000, n 267 e s.m.i.), di fallimento, di liquidazione coatta o in pendenza di un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni, in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; − in caso di accertamento del mancato possesso dei requisiti in capo all’Azienda subentrante, qualora si verificasse tale situazione di variazione soggettiva; − nei casi di subappalto avvenuto senza autorizzazione scritta dell’Azienda ULSS n. 1 Dolomiti; − nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile (clausola risolutiva espressa); − in caso di mancato rispetto dei termini dell’avvio del servizio previsto dal presente Capitolato Speciale di gara; − dopo 3 (tre) contestazioni scritte per inadempimento agli obblighi contrattuali previsti; − in caso di mancata rispondenza ai sensi dell’art requisiti tecnico-qualitativi stabiliti nel presente Capitolato Speciale d’Appalto. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate Inoltre il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario ovvero degli altri strumenti idonei a seguito consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 comma 9 bis della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivaL. 136/2010. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge il diritto di affidare il servizio ad altro professionista a terzi (anche mediante scorrimento della graduatoria) la fornitura o la parte rimanente di questa, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigentedanno all’Impresa inadempiente. Inoltre l’Amministrazione si riserva All’Impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Sanitaria rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale definitivo mediante l’incameramento del medesimo da parte dell’Azienda ULSS n. Dolomiti e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’Impresa, fatto salvo il diritto esclusivo di recedere anticipatamente agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Per quanto non previsto dal contratto nel presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al codice civile in materia di inadempimento e risoluzione del contratto. In caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare risoluzione del contratto, la Ditta dovrà comunque garantire la continuità del servizio fino all’effettiva operatività dell’assegnazione ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualialtra Ditta.

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Samples: www.azero.veneto.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl Contratto di appalto può essere risolto dalle Regioni, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artai sensi delle disposizioni del Codice Civile e dell'art. 1453 108 del C.C. per D. Lgs. n. 50/2016 e in tutti i casi previsti nel presente Capitolato, ove si fa espresso richiamo al medesimo articolo 1456 codice civile e nel Contratto, come meglio dettagliato nel Contratto stesso. Nelle ipotesi di inadempimento risoluzione di cui al precedente capoverso, nonché in tutte quelle contemplate dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante, previa eventuale acquisizione delle obbligazioni contrattualiinformazioni utili da parte della Rappresentanza della Regione, costituiscono motivo provvederà a contestare all'Appaltatore gli addebiti, assegnando al medesimo un termine non inferiore a 30 (trenta) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione per porre rimedio all'inadempimento in cui esso sia incorso, laddove l'inadempimento sia suscettibile di rimedio, e valutando altresì le controdeduzioni che l'Appaltatore dovrà fornire alla entro 15 (quindici) giorni n.c. dal ricevimento della contestazione. Ove l'Appaltatore non rimedi all'inadempimento nel termine ad esso assegnato ovvero non fornisca le controdeduzioni richieste, ovvero se ad insindacabile giudizio della Regione le medesime non siano ritenute soddisfacenti, la Stazione Appaltante potrà disporre la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivaContratto. La Regione potrà tenere conto delle controdeduzioni presentate anche per valutare se estendere il termine per rimediare l'inadempimento. Nell'ipotesi in cui la Stazione Appaltante proceda alla risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleContratto, spetterà all'Appaltatore esclusivamente il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionistaprestazioni regolarmente eseguite, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dalla risoluzione del Contratto; la Regione avrà diritto a far completare nel modo che riterrà più opportuno le prestazioni oggetto del Contratto, addebitandone la maggiore spesa sostenuta all'Appaltatore. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti In caso di risoluzione del Contratto per colpa dell'esecutore la Regione avrà inoltre diritto al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualidanno e sarà legittimata ad escutere la cauzione definitiva dal medesimo prestata nonché a rivalersi sulle somme a qualunque titolo detenute dallo stesso.

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Samples: Convenzione

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL’Amministrazione Comunale di Fluminimaggiore si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1456 C.C. qualora ritenga che lo stesso crei pregiudizio al servizio. Resta salvo comunque il diritto di risarcimento dei danni, con provvedimento motivato, che verrà portato a conoscenza del contraente con lettera raccomandata, e questi non avrà nulla a pretendere al di fuori del pagamento, al prezzo del contratto, del servizio fino ad allora regolarmente eseguito. Costituisce grave adempimento che comporta la risoluzione del contratto: - Interruzione del servizio senza giusta causa oltre a quanto è genericamente previsto dall’art7 giornate anche non continuative; - Inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente disciplinare; - Concessione in sub-appalto, totale o parziale, dei servizi; - Il mancato rispetto dell’applicazione dei contratti di lavoro dipendente e degli altri accordi sottoscritti; - Il ritardo di più di 30 gg nel pagamento delle retribuzioni ai dipendenti; - Il ritardo di più di 30 gg nel pagamento di oneri sociali; - La mancata ricostituzione della cauzione di cui all’art. 1453 del C.C. per i casi 9, ultimo comma; Nel caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art i casi previsti dal presente articolo. 1456 L’aggiudicatario incorre comunque nella perdita della cauzione che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei maggiori danni per l’interruzione del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza servizio e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista tutte le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene altre circostanze che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.possono verificarsi;

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Samples: www.regione.sardegna.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi Ferme le ipotesi e le procedure di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento previste dagli artt. 135-140 del D.Lgs. 163/2006 e s.m.i., che integralmente si richiamano, il Comune di Foligno si riserva la facoltà di risolvere il contratto, previa regolare diffida ad adempiere, ai sensi dell’art . 1456 dell’art.1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxCodice Civile, mediante semplice lettera raccomandata con ricevuta di ritorno nei seguenti casi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata frode, grave negligenza nell’esecuzione del servizio; - perdita da parte della Società dei requisiti per l’esecuzione del servizio quali il fallimento, il concordato preventivo, salvo il caso di cui all'articolo 186-bis del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni; stato di liquidazione ecc., la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che impediscono la capacità a contrattare con la P.A. - subappalto non autorizzato, cessione anche parziale del contratto; - contravvenzione o mancata rispondenza del servizio prestato agli obblighi e condizioni contrattuali; - sospensione o interruzione del servizio per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; - inadempienza accertata alle norme sulla prevenzione infortuni, sulle assicurazioni obbligatorie del personale, in materia retributiva, contributiva previdenziale, assistenziale, assicurativa e sanitaria per il personale dipendente o soci lavoratori di cooperative; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzionecui alla Legge n. 136/2010 in materia di tracciabilità dei flussi finanziari relativi al presente appalto; - mancato rispetto da parte dei dipendenti e/o incaricati della Società a qualsiasi titolo coinvolti nell’esecuzione dei servizi oggetto del presente capitolato, dei codici di comportamento di cui al precedente art. Nelle ipotesi sopra indicate 6 - mancata apertura in Foligno entro 30 giorni consecutivi dalla comunicazione di affidamento del servizio, dell’ufficio per il contratto sarà risolto servizio di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma gestione sinistri di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivacui al precedente art. 3. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione non pregiudica, da parte dell’amministrazione comunale, il diritto di affidare risarcimento per i danni subiti, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese che il servizio ad altro professionista Comune dovrà sostenere per il rimanente periodo contrattuale. Il Comune in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva caso di risoluzione del contratto, potrà anche rivalersi sul deposito cauzionale prestato per: - far fronte alle spese conseguenti al ricorso a terzi soggetti, necessario per limitare gli effetti dell’inadempimento ed impedire l’interruzione del servizio; - coprire le spese di indizione di una nuova gara per il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle nuovo affidamento del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiservizio.

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Samples: www.comune.foligno.pg.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che13 Nel caso di inadempienze gravi, oltre l’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, previa intimazione scritta con valore di avvio motivato del procedimento amministrativo preordinato alla risoluzione, di risolvere il rapporto e di incamerare la cauzione definitiva. La parte diffidata ha diritto di presentare controdeduzioni entro 15 gg. dal momento in cui abbia ricevuto la suddetta contestazione. L’Amministrazione, con apposito atto, assumerà il provvedimento definitivo. La risoluzione unilaterale avrà effetto immediato, sarà comunicata con raccomandata A/R o Posta Elettronica Certificata e non darà diritto ad alcuna rivalsa. Tutti i costi e danni connessi alla risoluzione saranno addebitati all’affidatario del servizio. Il Comune può dichiarare, ai sensi dell’art. 1456 C.C., la risoluzione espressa del Contratto per grave inadempimento nei seguenti casi, a quanto è genericamente previsto dall’arttitolo esemplificativo e non esaustivo: - ogni azione, omissione o ritardo nell’esecuzione del servizio che possa compromettere in modo grave la salute e il benessere degli animali ospiti della struttura; - inidonea decisione per l’inserimento in box di cani tra loro incompatibili tale da cagionare danni gravi agli animali; - accertato maltrattamento degli animali; - omessa effettuazione delle terapie sanitarie o mancata assistenza veterinaria; - accoppiamento o riproduzione all’interno del rifugio; - mancata somministrazione di acqua e/o alimenti riscontrata anche solo per una volta; - diniego a consentire l’effettuazione dei controlli di cui all’art. 26 del capitolato; - mancata promozione della adozioni nei modi e termini di cui al presente capitolato; - omesso sgambamento dei cani riscontrato anche solo per una volta; - danno grave provocato all’immagine del Comune; - abbandono e/o chiusura del servizio non preventivamente concordati; - inosservanza delle norme di legge di carattere contrattuale, previdenziale, assicurativo, contributivo, sanitario, anche riferite al personale dipendente; - cessione o subappalto totale o parziale del servizio; - inosservanza reiterata delle norme di carattere igienico-sanitarie; - procedure concorsuali e/o frode; - non ottemperanza alle prescrizioni e agli atti di indirizzo del Comune di L’Aquila. Restano salve le fattispecie di cui agli artt. 1453 e 1455 C.C. Gli inadempimenti possono essere riscontrati direttamente dal Comune di L’Aquila all’esito dei controlli di cui all’art. 26 del C.C. presente Capitolato, ovvero dai competenti organi di controllo (A.S.L. , C.F.S., A.G., P.M. ecc.) mediante regolare verbale oppure dagli operatori, visitatori e Associazioni Animaliste che li comunichino al competente Settore Comunale, che provvederà alle verifiche conseguenziali. Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore ed esporrà il Gestore all’impedimento di partecipazione a gare indette dal Comune di L’Aquila per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per cinque anni (art. 38 del D.Lvo n. 163/06). Il Gestore potrà chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito di reiterato inadempimento da parte dell’Amministrazione comunale nell’erogazione del corrispettivo maturato, previa formale diffida a mezzo raccomandata A/R o posta elettronica certificata. In tal caso, al Gestore, spetterà la sola liquidazione del corrispettivo effettivamente dovuto fino alla data della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualirisoluzione.

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Samples: trasparenza.comune.laquila.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. Codice Civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento inadempimento, ai sensi dell’art dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxCodice Civile, le seguenti ipotesi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx⮚ apertura di una procedura concorsuale a carico della Ditta appaltatrice; - xxxxxxx xxxxxxxxx ⮚ cessazione dell’attività della gestione; ⮚ mancata osservanza del divieto di subappalto totale ed impiego di personale non dipendente dalla Ditta appaltatrice; ⮚ inosservanza grave e/o reiterata delle norme igienico–sanitarie nella conduzione delle cucine dei turni centri di lavoro assegnatiproduzione pasti e dei centri di distribuzione (mense); - interruzione ⮚ utilizzo di derrate alimentari in violazione delle norme previste dal capitolato e degli allegati relativi alle condizioni igieniche ed alle caratteristiche merceologiche ovvero utilizzo per almeno tre volte di derrate non motivata previste dal presente capitolato; ⮚ verificarsi di casi di intossicazione alimentare; ⮚ venir meno dei requisiti richiesti dal bando per l’ammissione alla gara; ⮚ mancata reintegrazione della cauzione; ⮚ reiterate e persistenti irregolarità nell’erogazione del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad altre gravi violazioni degli obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto derivanti alla Ditta dal Capitolato, ovvero ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termine dell’art. 1453 del Codice Civile; Nei casi previsti dal presente articolo, la Ditta aggiudicataria e si conviene incorre nella perdita della cauzione che l’unica formalità preliminare resta incamerata dall’Amministrazione Comunale, salvo il risarcimento dei danni per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare l’eventuale nuovo contratto per tutte le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualialtre circostanze che possono verificarsi.

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Samples: www.comune.bobbio.pc.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per L’Amministrazione può chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxuna delle seguenti cause risolutive espresse: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxIn caso di frode, di grave negligenza, compreso l’abbandono o la sospensione del servizio senza giustificato motivo per un periodo superiore a 6 ( sei ) giorni, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e del capitolato; - xxxxxxx xxxxxxxxx In caso di cessione dell’azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e dei turni conseguenti atti di lavoro assegnatisequestro o di pignoramento a carico della Ditta; - interruzione ripetute gravi violazioni degli obblighi contrattuali inerenti gravi carenze manutentive degli impianti, contestate per iscritto al gestore almeno due volte in un anno e non motivata del servizioregolate nemmeno in seguito a diffida formale dell’ Amministrazione; - violazione ripetuta modifica unilaterale da parte del gestore delle norme di sicurezza tariffe a carico degli utenti in assenza o in difformità del preventivo parere obbligatorio e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato vincolante dell’amministrazione comunale; - mancato reintegro della cauzione definitiva a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale di richiesta del Comune in forma base alle disposizioni del presente capitolato e mancata trasmissione di lettera polizza assicurativa di cui all’art. 15 del presente capitolato; La risoluzione in tali casi opera di diritto, qualora il Comune comunichi per iscritto con raccomandata A.R. o pec all’ appaltatore di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risolutiva ex art 1456 c.c.. Dalla comunicazione della risoluzione il Comune subentrerà al locatario nella gestione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il e avrà diritto di affidare rientrare in possesso di tutti gli impianti oggetto del contratto ,affidando il servizio ad altro professionista altra Ditta e addebitando alla impresa inadempiente la eventuale maggior spesa sostenuta in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente più rispetto a quella derivante dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzionerisolto mediante prelievo dal deposito cauzionale e, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissateove questo fosse insufficiente, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.crediti del gestore senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione su altri beni del gestore stesso. L’ esecuzione in danno non esime comunque il gestore dall’obbligo di risarcimento di eventuali ulteriori danni. In caso di risoluzione del contratto, oltre a quanto previsto dalla legge, bisognerà attenersi alle modalità di seguito stabilite:

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Samples: www.comunedipedaso.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL'Università risolve il contratto, oltre a quanto è genericamente previsto nei casi e con le modalità previste dall’art. 1453 108 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la D.Lgs. 50/2016 ed in ogni altro caso previsto dalla vigente normativa. L’Università procede automaticamente alla risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxnei seguenti casi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxmancato rispetto delle regole e delle prescrizioni di cui all’art. 14 del presente schema di contratto, ovvero della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del D.Lgs. 50/2016; - xxxxxxx xxxxxxxxx perdita dei turni requisiti di lavoro assegnaticarattere generale e requisiti di qualificazione di cui all’art. 84 D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; - interruzione non motivata inosservanza delle prescrizioni del serviziopiano di sicurezza e coordinamento, rilevate dal coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione; - qualora vengano effettuate movimentazioni finanziarie senza avvalersi degli intermediari e dei conti dedicati di cui all’art. 3 della L. 136/2010; - violazione ripetuta degli obblighi di comportamento pubblicati sul sito xxxx://xxx.xxxxx.xx/xx/xxxxxx/xxxxx-xx-xxxx/xxxx-xx-xxxxxxx-x-xxxxxxx. - Qualora l’ammontare delle norme penali applicate, superi complessivamente il 10% dell’importo contrattuale, si avvia la procedura di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgereai sensi dell’art. 108 comma 4 del D,a favore dell’Amministrazione comunaleLgs 50/2016. Inoltre, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista come previsto dal Capitolato Speciale in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione relazione all’articolo “Consegna deli lavori”, l’Università si riserva la facoltà di risolvere il diritto esclusivo contratto qualora l’esecutore non si presenti, senza giustificato motivo, nel giorno fissato per la consegna, ai sensi dell’art. 5 comma 3 del D.M. 49/2018. Ogni contestazione in merito alla legittimità del provvedimento della risoluzione del contratto non potrà essere invocata dall'Appaltatore stesso per rifiutare o ritardare l'adempimento dell'obbligo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso consegnare immediatamente i lavori e i cantieri nello stato in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, trovano. L'Appaltatore dovrà in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria caso risarcire qualsiasi danno diretto e si conviene indiretto che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualipossa comunque derivare dall’inadempienza dell'Appaltatore stesso.

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Samples: www.unibo.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a Se non si verifica quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza indicato alle precedenti lettere a) e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate b) il contratto sarà risolto si risolve dalla data di diritto con effetto immediato perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio corrisposta e non usufruita in forma ragione di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione 1/360 del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 Premio annuo per ogni giorno di mancato servizio garanzia residua dal giorno in cui riceve la comuni- cazione e sempre che i predetti documenti siano stati restituiti. Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non dovuto a cause procede al rimborso della maggiorazione di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà abbia il trasferimento di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro proprietà del veicolo, il Premio corrisposto e non oltre 8 (otto) giorni usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI proce- de inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio corrisposto e non usufruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferi- mento di ricevimento dalla lettera proprietà del veicolo. Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di addebitodocumentata consegna del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il contrasse- gno e la Carta Verde. L’Amministrazione Comunale procede In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato rimborso del Premio pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di pagamento delle fatture emesse contratto sospeso dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualimomento della sospensione).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autovetture

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheFatto salvo quanto previsto in altre clausole dal presente Capitolato, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per le ATS potranno chiedere la risoluzione del contratto per inadempimento contratto, ai sensi dell’art dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxc.c., previa dichiarazione da comunicarsi all’aggiudicatario mediante P.E.C., nei seguenti casi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxabbandono dell’appalto, anche parziale, salvo che per causa di forza maggiore; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata gravi violazioni delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità del servizio; - mancata reintegrazione della cauzione, ove prevista ed eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’ATS; - cessione in sub-appalto non autorizzata, ai sensi dell’art. 14 del presente Capitolato; - deposito avverso l’aggiudicatario di ricorso ai sensi della Legge fallimentare o di altra Legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero la designazione di un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari della Ditta; - cessione di crediti, fatto salvo quanto prescritto dall’art. 106 comma 13 del D. Lgs. 50/2016; - mancato rispetto degli obblighi previsti dalle leggi vigenti in materia previdenziale, assicurativa, antinfortunistica e dei contratti di lavoro nazionali e locali; - violazioni a norme del piano triennale di prevenzione alla corruzione dell’Agenzia contraente, del Codice di comportamento di cui al DPR 62/2013, del Codice di comportamento delle ATS aggregate e del Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali approvato con D.g.r. 17 giugno 2019 - n. XI/1751; - altre inadempienze che rendano difficile o impossibile la prosecuzione dell’appalto (quali ad esempio incapacità giuridica o inidoneità all’esecuzione del servizio); - grave negligenza o frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; - sospensione o interruzione del servizio da parte dell’Appaltatore per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore (la giustificazione dell’interruzione è discrezionalmente valutata dall’Agenzia contraente); - nei casi di violazione ripetuta delle norme disposizioni contenute nel presente capitolato, che diano luogo a contestazioni scritte e notificate mediante P.E.C., in esito alle quali le penali applicate nel periodo derivi un ammontare cumulato superiore al 10% del valore contrattuale di sicurezza ciascuna Agenzia contraente, o quattro penali comminate in un anno; - mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, ai sensi dell’art. 3 c. 9 – bis, della legge 13 agosto 2010 n. 136 e prevenziones.m.i.. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si applica l’art. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva108 del D.Lgs. 50/2016. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, comporta il diritto risarcimento dei danni derivanti dalla maggior spesa dovuta alla necessità di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigentealtra Ditta. Inoltre l’Amministrazione In tal caso l’ATS si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni utilizzare la graduatoria derivante dalla data procedura di ricevimento dalla lettera di addebitogara relativa al presente Capitolato. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiResterà a carico della Ditta inadempiente sia la differenza per l’eventuale maggior prezzo rispetto a quello convenuto, sia ogni altro onere o danno comunque derivante all’ATS a causa dell’inadempienza.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheLa Ditta aggiudicataria decade dall’appalto della gestione del servizio in caso di fallimento dell’impresa, scioglimento dell’ente appaltante. La decadenza dell’appalto opera inoltre di diritto quando nei confronti della Ditta aggiudicataria sia stata applicata, con provvedimento definitivo, una misura di prevenzione ai sensi della L. 575 del 31/5/1965 e smi. Oltre ai casi di risoluzione prevista dalla Legge, il presente contratto potrà altresì esser risolto per il venir meno della fiducia nei confronti della Xxxxx, previa diffida ad adempiere entro il termine assegnato, dovuta a reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 che nei seguenti casi: − cessione in tutto o in parte dei servizi di cui al contratto stipulato; − mancata presa in consegna del C.C. per servizio entro i casi di inadempimento successivi trenta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla consegna dei servizi stessi; − mancato pagamento del premio delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione polizze assicurative; − interruzioni e/o abbandono del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del pubblico servizio; - violazione ripetuta messa in atto di comportamenti o atteggiamenti contrari alle esigenze di pubblico servizio cui deve conformarsi l’attività di gestione; - mancato reintegro della cauzione nei casi di incameramento della stessa; − mancata presentazione delle quietanze di pagamento dei premi di rinnovo delle polizze assicurative; − inosservanza delle norme di sicurezza legge relative al personale dipendente; − inosservanza dell’art. 3 della L. 136/2010, in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari; − in qualsiasi momento, previa formale comunicazione alla Ditta aggiudicataria con preavviso non inferiore a quindici giorni e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto previo pagamento delle prestazioni già eseguite oltre al decimo di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunalequelle non ancora eseguite, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto tenuto conto anche dell'importo dovuto per le prestazioni non ancora eseguite, nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità i parametri delle convenzioni stipulate da Consip S.p.A., successivamente intervenuti, risultino migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e la Ditta non acconsenta ad una modifica delle condizioni economiche più vantaggiose (art. 1, c. 13, L. 135/2012 recepito dall'art. 28 del Regolamento dei contratti del Comune di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o Monza). Nei suddetti casi l’Amministrazione comunica alla Ditta gli estremi dell’inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 10 giorni per ottemperare ad formulare giustificazioni e ripristinare le condizioni richieste. Qualora a Xxxxx non ottemperi o qualora le deduzioni non siano, a giudizio dell'Amministrazione accoglibili, è facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto. Per tutti gli altri casi di violazione degli obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzionecontrattuali, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissatel’Amministrazione, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto indipendentemente dall’applicazione delle penali, comunica alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare gli estremi degli inadempimenti rilevati, assegnandogli un termine di 10 giorni per l’applicazione delle penali adempiere secondo le modalità contrattuali. Qualora la Ditta non ottemperi, è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà dell’Amministrazione risolvere il contratto. In caso di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti risoluzione l’Amministrazione beneficia dell’escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualimaggior danno subito. Nel caso di risoluzione del contratto, la Ditta, qualora richiesto dall’Amministrazione, deve garantire a proprie spese la continuità del servizio fino all’affidamento dello stesso a nuovo gestore e garantire al medesimo, o all’Amministrazione, il passaggio della documentazione necessaria per la fornitura del servizio oggetto del presente contratto.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL'Azienda USL della Romagna può procedere alla risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile previa dichiarazione da comunicarsi al fornitore con lettera raccomandata A.R., oltre nei seguenti casi: in qualunque momento durante l'esecuzione avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del codice civile “Recesso unilaterale dal contratto”; per motivi di interesse pubblico specificati nel relativo provvedimento; frode, grave negligenza, contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; violazione delle norme in materia di cessione del contratto e dei crediti; cessazione dell'attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a quanto è genericamente previsto carico dell'aggiudicatario; qualora il Fornitore ceda in subappalto le forniture senza la preventiva approvazione; mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro i termini prescritti dall’Azienda; in tutti i casi previsti dall’art. 1453 del C.C. per i 8.4 della presente lettera invito in ordine alle coperture assicurative richieste in capo al fornitore; in caso di violazione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, di cui all’art. 8.3 della presente lettera invito; in tutti gli altri casi previsti dalla presente lettera invito. In caso di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art inadempienza dell'aggiudicatario, l'Azienda ha diritto ad incamerare il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale e di affidare a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa in danno dell'aggiudicatario inadempiente. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx L'affidamento a terzi viene notificato all'aggiudicatario inadempiente con lettera Raccomandata A.R. con l'indicazione dei turni nuovi termini di lavoro assegnati; - interruzione esecuzione delle forniture affidate e degli importi relativi. All'aggiudicatario inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall'Azienda, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse sono prelevate dal deposito cauzionale e ove questo non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme sia sufficiente da eventuali crediti dell’aggiudicatario. Nel caso di sicurezza minore spesa nulla compete all'aggiudicatario inadempiente. L’esecuzione in danno non esimerà la ditta dalle responsabilità civili e prevenzionepenali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto Analoga procedura verrà seguita nel caso di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione disdetta anticipata del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleda parte della ditta aggiudicataria senza giustificato motivo o giusta causa. Si dichiara, il diritto per patto espressamente convenuto, che le decisioni per l'applicazione di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigentetutte le penalità e le sanzioni previste nel presente disciplinare saranno prese con semplice provvedimento amministrativo e senza alcuna formalità giudiziaria o particolare pronuncia dell’Autorità Giudiziaria. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’IstituzioneTali decisioni s'intendono senz'altro esecutive, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualinonostante gravame all'Autorità Giudiziaria.

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Samples: Contratto Di Assistenza Tecnica N. .............................. Del ....................................

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo espresso per la risoluzione del contratto per inadempimento inadempimento, ai sensi dell’art dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxcodice civile le seguenti ipotesi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxManomissione del diario di viaggio; - xxxxxxx xxxxxxxxx Utilizzo di mezzi non conformi a quanto previsto dal presente bando - Utilizzo di personale non dotato delle professionalità e dei turni requisiti richiesti dal presente bando - in caso di lavoro assegnaticancellazione dell’aggiudicatario, se Cooperativa sociale, dal rispettivo Albo Regionale ovvero, perdita dei requisiti previsti dal bando di gara; - messa in liquidazione dell’Ente; - abbandono del Servizio, salvo che per forza maggiore; - per motivi di pubblico interesse; - impiego di personale non dipendente dell’Ente; - inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei C.C.N.L.; - interruzione non motivata del servizio; - gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, - gravi condotte del personale impiegato; - sopravvenute cause di esclusione e ostative legate alla legislazione antimafia; - sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; Sono comunque considerate gravi, anche se commesse una sola volta, le seguenti violazioni: - 1. violazione ripetuta delle norme degli obblighi previsti all'art. 9 del presente "Patto"; - 2. utilizzo di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso personale privo dei requisiti previsti dalla normativa vigenteprofessionali richiesti; - 3. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo reiterazione di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in fogli firma contenti abrasioni e/o cancellature ed anche sbianchettate. - E' inoltre considerato motivo di esclusione l'insorgere di una delle fattispecie di cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle all'art. 80 del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebitoD.Lgs. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.50/2016

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Samples: www.cittametropolitana.ct.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a Se non si verifica quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza indicato alle precedenti lettere a) e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate b) il contratto sarà risolto si risolve. In tal caso il Contraente deve darne comunicazione alla Società con raccomandata A.R., restituendole contestualmente il certificato di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale assicurazione, il contrassegno e la Carta verde in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivaoriginale. La risoluzione Società in questo caso rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 Premio annuo per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause garanzia residua dal giorno dell’invio della summenzionata comunicazione contenente la restituzione degli originali dei predetti documenti. Farà fede il timbro postale di forza maggiore; Le invio della raccomandata A.R. Per i contratti con frazionamento del Premio la Società rinuncia ad esigere le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto rate successive alla Ditta aggiudicataria data di scadenza del certificato di assicurazione. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si conviene che l’unica formalità preliminare abbia il trasferimento di proprietà del veicolo, il Premio netto corrisposto e non usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio annuo per l’applicazione delle penali è ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. Le disposizioni del presente punto si applicano anche nel caso di documentata consegna del veicolo in conto vendita, purché seguita da trasferimento di proprietà del veicolo stesso; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione alla Società con raccomandata A.R., restituendole contestualmente il certificato di assicurazione, il contrassegno e la contestazione Carta verde in originale. La Società in questo caso rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in ragione di 1/360 del Premio annuo per ogni giorno di garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione (o in caso di contratto sospeso dal momento della sospensione) contenente la restituzione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante originali dei predetti documenti. Farà fede il timbro postale di invio della raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali...

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Samples: Assicurazione a Mezzo Rappresentanti

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheNel caso in cui l’impresa appaltatrice rifiutasse di eseguire le prestazioni richieste dal presente Capitolato o violasse ripetutamente o in modo grave l’adempimento degli obblighi e delle condizioni di cui al presente Capitolato, oltre il Comune di San Benedetto Po potrà in pieno diritto e senza formalità di sorta, risolvere ogni rapporto con l’impresa stessa, a quanto è genericamente previsto dall’artmaggiori spese di questa, con diritto al risarcimento degli eventuali danni. 1453 L’Amministrazione avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che detta soluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare il servizio a terzi in sostituzione dell’impresa, nel caso dovessero verificarsi: - gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dall’impresa appaltatrice nonostante diffide formali dell’Amministrazione; - sospensione o abbandono o mancata effettuazione da parte del C.C. personale messo a disposizione dall’impresa di uno o più servizi affidati; - effettuazione del servizio fuori dai tempi convenuti; - fallimento dell'Appaltatore; - violazioni gravi e/o ripetute degli obblighi contrattuali non rimosse a seguito di contestazione formale elevata dal Direttore dell’esecuzione del contratto: tra esse vanno annoverate anche l’insufficienza e/o inadeguatezza del personale e/o dei mezzi utilizzati per i casi servizi; - sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o responsabile tecnico dell'Appaltatore per un reato contro la Pubblica Amministrazione. In riferimento al rispetto della normativa in materia di inadempimento tracciabilità dei flussi finanziari (L.136/2010), il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle obbligazioni contrattualioperazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, costituiscono motivo per la ai sensi dell’art.3, comma 9-bis della legge n. 136/2010, causa di risoluzione del contratto. Comporterà, altresì, l’automatica risoluzione del contratto la violazione, da parte dei collaboratori dell’impresa aggiudicataria, degli obblighi derivanti dal Codice di Comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16/04/2013 n.62 e dal Codice di Comportamento dei dipendenti del Comune di San Xxxxxxxxx Xx, approvato con deliberazione n. 162 del 13/12/2013 e pubblicati sul sito internet istituzionale xxx.xxxxxx.xxx-xxxxxxxxx-xx.xx.xx, nella sezione "Amministrazione trasparente", sotto-sezione 1°livello "Disposizioni generali", s otto-sezione 2°livello "Atti generali". Qualora si verifichi una delle cause di risoluzione previste al comma precedente l’Amministrazione Comunale di San Benedetto Po, prima di esercitare la facoltà di risolvere il contratto, provvederà ad intimare, per inadempimento ai sensi dell’art iscritto a mezzo Pec, all’Appaltatore di adempiere, entro quindici giorni, alle obbligazioni oggetto degli addebiti contestati. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzioneTrascorso tale termine, senza che lo stesso abbia provveduto, il contratto si intenderà senz’altro risolto. Nelle ipotesi sopra indicate il Il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivadiritto, ai sensi dell’art. La risoluzione 1456 del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunalecodice civile, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le nei seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.casi:

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Samples: www.provincia.mantova.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL’Amministrazione comunale ha facoltà, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artanche in deroga agli artt. 1453 del C.C. per i casi 1455 e 1564 C.C., di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per promuovere la risoluzione del contratto per inadempimento inadempimento, ai sensi dell’art dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxC.C., con incameramento automatico della cauzione e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa dei danni, nelle seguenti ipotesi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni In tali casi l’Amministrazione comunale potrà risolvere di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate diritto il contratto sarà risolto di diritto comunicando alla concessionaria, con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata Raccomandata A/R, di volersi avvalere della clausola risolutivarisolutiva espressa ed indicando la data dalla quale la risoluzione produrrà i propri effetti. La risoluzione avrà effetto immediato nei casi di particolare gravità e pregiudizio del contratto fa sorgere,servizio. Gli eventuali inadempimenti contrattuali verranno contestati alla Concessionaria mediante l’invio di segnalazione a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigentemezzo raccomandata A.R. Il provvedimento è assunto dal Responsabile del Settore competente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista La concessionaria ha facoltà di presentare le proprie sue controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 gg.8 (otto) giorni dal ricevimento della raccomandata. In mancanza di accordo fra le parti, entro gg. 38 (trentotto) dalla data di ricevimento della raccomandata di contestazione, la concessionaria dovrà emettere al Comune una nota di credito, in riferimento all’ultima fattura non liquidata, pari al valore della penalità applicata. La mancata emissione di tale nota di accredito è motivo, salvo diverso accordo con l’Amministrazione Comunale, di risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità della Concessionaria aggiudicataria. Il responsabile competente, valutate la natura e la gravità dell’inadempimento, le circostanze di fatto e le controdeduzioni e giustificazioni eventualmente comunicate dall’impresa, potrà graduare l’entità della penalità da applicare fino al massimo sopra stabilito, sulla base degli esiti della valutazione stessa. Il responsabile competente, non applicherà alcuna penalità qualora sia stato accertato che l’inadempimento contrattuale non sussiste. Egli potrà altresì stabilire di non applicare alcuna penalità qualora l’inadempimento, seppur accertato, non rivesta carattere di gravità, non abbia comportato danni, neppure d’immagine per l’Amministrazione Comunale e non abbia causato alcun disservizio (dovranno sussistere tutte e tre le condizioni). I termini per la definizione di tale procedimento sono fissati in giorni 30 (trenta) dal ricevimento dei giustificativi inviati dal concessionario. In caso di inadempimento contrattuale da cui derivi un possibile pregiudizio per la regolare prosecuzione del servizio di ristorazione scolastica, l’Amministrazione Comunale ha facoltà di ricorrere a terzi per l’esecuzione temporanea del servizio di cui al presente capitolato, addebitando all’ impresa concessionaria del servizio i relativi costi sostenuti ed applicando una penale di € 1.000,00. In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità della Concessionaria aggiudicataria, tutti i costi necessari a garantire l’effettuazione temporanea del servizio, nonché tutti i costi relativi al nuovo affidamento verranno addebitati alla Concessionaria per colpa e responsabilità della quale si è addivenuti alla risoluzione del contratto. In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità della Concessionaria, la Concessionaria incorre nella perdita della cauzione, che resta incamerata dal Comune, salvo il risarcimento dei danni per l’eventuale nuova gara e per tutte le altre circostanze che si possono verificare. Il Comune incamererà in tal caso la cauzione e la Concessionaria non potrà richiedere danni o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d’ora di rinunciare. In caso di risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità della Concessionaria, tutte le forniture, in materiali ed attrezzature, fino a tale data effettuate, resteranno di proprietà del Comune e la Concessionaria non potrà richiedere danni o compensi di sorta, ai quali dichiara sin d’ora di rinunciare. Nel caso di revoca o risoluzione anticipata del servizio per qualsiasi motivo, l’Amministrazione, a suo insindacabile giudizio, si riserva la facoltà di utilizzare la graduatoria formulata dalla lettera commissione di addebitogara, per procedere ad un eventuale affidamento del servizio. L’Amministrazione Al verificarsi di 3 (tre) inadempienze durante lo stesso anno scolastico, le quali abbiano comportato l’applicazione di una penale superiore ad euro 500,00 per ciascun evento, sarà facoltà dell’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato procedere alla risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità della Concessionaria. Sarà inoltre facoltà della Amministrazione Comunale procedere alla risoluzione anticipata del contratto per colpa e responsabilità della Concessionaria in tutti i casi specificati all’interno del presente capitolato, nonché nel caso di pagamento delle fatture emesse apertura di procedura di fallimento a carico della Concessionaria, abbandono dell’appalto da parte della Concessionaria, interruzione di servizio da parte della Concessionaria, quando la Concessionaria, e/o i fornitori dalla stessa incaricati, si rendano colpevoli di frode, per sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti dal professionistabando di ammissione alla gara e dal presente capitolato ed in ogni altro caso che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto nei termini previsti dall’art. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento 1453 del Codice Civile. Oltre ai casi sopra elencati, il Comune potrà risolvere il contratto per colpa e responsabilità della Concessionaria, per inadempienza di clausole essenziali, senza necessità di provvedimento giudiziario, previa diffida (vedasi quanto in precedenza specificato in tema di comunicazione di inadempimenti). Trascorsi 8 gg. dalla suddetta diffida, in assenza di accordo fra le parti, il Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.

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Samples: www.provincia.novara.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a Se non si verifica quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza indicato alle precedenti lettere a) e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate b) il contratto sarà risolto si risolve dalla data di diritto con effetto immediato perfezionamento del trasferimento di proprietà; in tal caso il Contraente deve darne comunicazione a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale UNIPOLSAI ASSICURAZIONI restituendo contestualmente certificato di assicurazione, contrassegno e Carta Verde. UNIPOLSAI ASSICURAZIONI rimborsa al Contraente la parte di Premio netto corrisposta e non usufruita in forma ragione di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione 1/360 del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 Premio netto annuo per ogni giorno di mancato servizio garanzia residua dal giorno in cui riceve la comunicazione e sempre che i predetti documenti siano stati restituiti. Per i contratti di durata inferiore ad un anno UNIPOLSAI ASSICURAZIONI non dovuto a cause procede al rimborso della maggiorazione di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria Premio richiesta al momento della stipulazione del contratto. Nel caso in cui il contratto sia sospeso e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà abbia il trasferimento di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro proprietà del veicolo, il Premio netto corrisposto e non oltre 8 (otto) giorni usufruito viene rimborsato in ragione di 1/360 del Premio netto annuo per ogni giorno di garanzia dalla data della sospensione. UNIPOLSAI ASSICU- RAZIONI procede inoltre al rimborso dell’eventuale integrazione richiesta al momento della sospensione. Qualora il contratto sospeso si sia risolto dopo diciotto mesi [540 giorni] senza che il Con- traente abbia richiesto la riattivazione delle garanzie il Premio netto corrisposto e non usu- fruito viene rimborsato se entro dodici mesi [360 giorni] da tale data si verifica il trasferimento di ricevimento dalla lettera proprietà del veicolo. Il contratto si risolve, senza rimborso del Premio, anche nel caso di addebitodocumentata consegna del veicolo in conto vendita a condizione che siano stati restituiti all’Agenzia o al Punto di Vendita di UNIPOLSAI ASSICURAZIONI il certificato di assicurazione, il contrasse- gno e la Carta Verde. L’Amministrazione Comunale procede In caso di successivo trasferimento di proprietà del veicolo stesso il Contraente ha diritto al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato rimborso del Premio netto pagato e non goduto dal momento della consegna in conto vendita del veicolo (o in caso di pagamento delle fatture emesse contratto sospeso dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualimomento della sospensione).

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Samples: Contratto Di Assicurazione Per La Responsabilità Civile Autovetture

Risoluzione del contratto. Le parti convengono L'Istituto può procedere alla a risoluzione il contratto, secondo quanto previsto dall’art.108 del D.Lgs. n. 50/2016, anche nei seguenti casi: - l'Istituto ha facoltà, a suo insindacabile giudizio, di procedere alla risoluzione del contratto qualora, a seguito di accertamenti ispettivi, sia riscontrata la mancata osservanza da parte della Ditta aggiudicataria degli obblighi di regolarità contributiva ed il rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - quando risulti accertato il mancato rispetto da parte dell'Appaltatore del divieto di subappalto e delle ingiunzioni fattegli come disposto dal precedente art.9; - nel caso di mancato rispetto delle ingiunzioni dell'Istituto, nei modi e nei termini previsti dall'art.108 del D.Lgs. n. 50/2016, e con le modalità precisate con il presente articolo, per ritardo nell'inizio o per ingiustificata sospensione dei lavori o per ritardo rispetto al programma di esecuzione dei lavori o per ritardata ultimazione, inadempienza che, oltre a in relazione alle caratteristiche e finalità dell'appalto, viene contrattualmente configurata come negligenza grave o contravvenzione da parte dell'Appaltatore agli obblighi ed alle condizioni stipulate; - nel caso di mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e delle ingiunzioni fattegli al riguardo dal Direttore dei lavori. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d'ufficio in conformità di quanto è genericamente espressamente previsto dall’art. 1453 108 del C.C. D.Lgs. n. 50/2016, la comunicazione della decisione assunta dall'Istituto è fatta all'Appaltatore nella forma di ordine di servizio o della raccomandata con A.R., con la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento da parte dell'Istituto dello stato di consistenza dei lavori e la redazione dell'inventario dei materiali di cui si intenda prendere possesso perché utilizzabili ai fini del riappalto dei lavori di completamento. In relazione a quanto sopra indicato, alla data comunicata dall'Istituto, in contraddittorio tra il Direttore dei lavori e l'Appaltatore o suo rappresentante, ovvero in mancanza di questi con l'assistenza di due testimoni, si procederà alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, attrezzature e mezzi d'opera presenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, all'accertamento di quali di questi materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a disposizione dell'Istituto per i la eventuale riutilizzazione e per il relativo costo. A chiusura del verbale, il Direttore dei lavori indica quali materiali e attrezzature debbano essere sgomberati e il termine entro il quale lo sgombero debba essere completato, salvo, in caso di inadempienza, l'esecuzione dello sgombero e il deposito di materiali e attrezzature a spese dell'Appaltatore. Se il verbale non è redatto in contraddittorio per la mancata presenza dell'Appaltatore, viene comunicato per ogni ulteriore effetto all'Appaltatore medesimo a mezzo di racco- mandata A.R. a cura dell'Istituto. L'Istituto procede alla formale immissione del nuovo Appaltatore nel possesso del cantiere soltanto dopo l'avvenuta aggiudicazione dei lavori di completamento o dopo l'eventuale affidamento al secondo classificato, in conformità di quanto previsto dall'art. 110 del D.Lgs. n. 50/2016 e in relazione all'esercizio di tale facoltà previsto nel bando di gara o nella lettera di invito. L'Appaltatore inadempiente in conformità di quanto previsto dall'art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 è tenuto ad effettuare a propria cura e spese la guardiania del cantiere e la custodia dei materiali e attrezzature che debbano essere lasciati a disposizione dell'Appaltante, la cui presa formale in consegna potrà avvenire ad intervenuta aggiudicazione dei lavori di completamento. All'atto della immissione formale nel possesso del cantiere dopo l'affidamento al nuovo Appaltatore che deve provvedere al completamento dei lavori, si procede a verbalizzare definitivamente - con apposito stato di consistenza redatto in contraddittorio con l'Appaltatore inadempiente e con l'Appaltatore subentrante o, in assenza del primo, con l'assistenza si due testimoni - materiali e attrezzature da consegnare all'Appaltatore subentrante ed a disporre lo sgombero di quanto non utilizzabile. Nei casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'Appaltatore, i rapporti economici con questo o con il curatore, sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione dell'Appaltante: - ponendo a base d'asta del riappalto - oppure a base dell'affidamento ai sensi dell’art dell'art. 1456 110 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: D.Lgs. n. 50/2016 - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxl'importo lordo dei lavori di completamento da eseguire d'ufficio in danno, risultante dalla differenza tra l'ammontare complessivo lordo dei lavori posto a base d'asta nell'appalto originario, eventualmente incrementato per le varianti in corso d'opera, oggetto di regolare atto di sottomissione o di atto aggiuntivo sottoscritto per accettazione dall'Appaltatore inadempiente, e l'ammontare lordo dei lavori eseguiti dall'Appaltatore inadempiente medesimo; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato ponendo a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.carico dell'Appaltatore inadempiente:

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Samples: servizi2.inps.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artIl contratto verrà risolto di diritto ai sensi dell’art.108 del D.Lgs n.50 del 18/04/2016 e dell'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattualiCodice Civile, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento previa eventuale diffida ad adempiere ai sensi dell’art dell'art. 1456 1454 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxCodice Civile, nei seguenti casi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxgravi e reiterate inadempienze alle norme di Legge o del contratto, da parte dell'appaltatore nella gestione del servizio affidato; - xxxxxxx xxxxxxxxx impiego di personale non sufficiente a garantire il livello di efficienza del servizio in appalto; cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei turni di lavoro assegnatidiritti e degli obblighi inerenti al servizio appaltato; - interruzione non motivata frode nell’esecuzione del servizio; - violazione ripetuta delle manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione del servizio appaltato; inadempimento accertato alle norme di Legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e prevenzionele assicurazioni obbligatorie del personale; mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità delle operazioni finanziarie relativi al presente ap- palto di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.; sospensione del servizio da parte dell'appaltatore senza giustificato motivo; in caso di xxxxxxx, da parte dell'appaltatore, dei requisiti di cui all'art. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto 80 del D.lgs. 50/2016; in caso di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma mancata comunicazione alla Stazione Appaltante di lettera raccomandata ogni illecita richiesta di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione denaro, prestazione o altra utilità, ovvero offerta di protezione, ovvero ancora di qualsiasi tentativo di pres- sione criminale che venga avanzata nel corso dell'esecuzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto nei confronti di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 un rappre- sentante dell'appaltatore; per ogni giorno altra inadempienza, così come disposto dall'art. 1453 del Codice Civile. In caso di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è risoluzione contrattuale, la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni Stazione Appaltante procederà all'escussione della cauzione definitiva, fatti salvi i maggiori danni derivanti dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualirisoluzione stessa.

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Samples: www.aressardegna.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheOltre ai casi previsti negli art.135 e ss. del D.lgs. 163/2006, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi l’Università potrà risolvere di inadempimento delle obbligazioni contrattualidiritto il contratto, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art dell’art. 1456 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi all’Appaltatore con raccomandata A./R, senza bisogno di messa in mora e di intervento del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxmagistrato nei seguenti casi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx• in caso di applicazione per tre volte, nell’arco di 12 mesi consecutivi, delle penali di cui all’articolo 24; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente l’Istituto Cassiere non sia in grado, alla data prevista per l’inizio del servizio, di garantire lo standard minimo di servizio cui al Capitolato Speciale d'Appalto e relativi allegati; • scioglimento o qualsiasi procedura concorsuale cui sia sottoposta la Banca; • mancata applicazione dei tassi di interesse attivi e passivi nonché delle spese e commissioni definite in sede di offerta; • sospensione del servizio da parte della Banca senza giustificato motivo; • reiterato mancato rispetto di qualsiasi adempimento contrattuale. Nei suddetti casi, l’Università, oltre all’applicazione delle penalità previste avrà diritto di incamerare, salvo maggior danno subito, l’intera cauzione definitiva ed avrà diritto a ritenere a garanzia ogni altra somma dovuta all’Istituto Cassiere a qualsiasi titolo, sino a completo risarcimento. L’Università si trovi nella necessità riserva la facoltà di cambiare modello gestionale risolvere il contratto, con preavviso di sessanta giorni da comunicarsi mediante PEC o lettera raccomandata, ove non ritenesse congrue le migliori proposte della Banca in conseguenza dell’attuazione di nuove norme di legge o di regolamento nonché di procedure di gestione amministrativo-contabile che disciplinino diversamente i tempi e i modi di giacenza delle somme a qualunque titolo provenienti ed appartenenti all’Università. Nell’ipotesi di risoluzione contrattuale, l’Università, oltre all’applicazione delle penalità previste, si riserva di procedere all’esecuzione in danno, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali ulteriori danni. La Banca deve, nel rispetto medesimo termine, corrispondere gli interessi di spettanza dell’Università sui conti correnti e restituire i titoli e valori depositati a custodia. L’Università si riserva, peraltro, ogni e qualsiasi azione nei confronti della normativa vigente e\o Banca per ottemperare ad eventuali danni subiti a causa della mancata ottemperanza agli obblighi contrattualmente assunti dalla controparte. L’Università procederà in ogni caso alla risoluzione del contratto nelle ipotesi previste dal X.Xxx. 163/2006 e dal D.P.R. 207/2010 secondo le modalità ivi previste, a titolo esemplificativo: • qualora avvenga il superamento del limite di applicazione delle penali all’appaltatore pari al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; • nel caso di violazione del divieto di cessione del contratto di cui all’articolo ventottesimo del presente capitolato; • nelle ipotesi in cui il Documento unico di regolarità contributiva - DURC – dell’Appaltatore risulti negativo per due volte consecutive ai sensi dell’art. 6 co. 8 D.P.R. 207/2010; • in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari; • sopravvenienza di una delle cause di esclusione di cui all'art. 38 del d.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii • violazione degli obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dal Codice di comportamento dei Comuni della Valle dipendenti dell’Università degli Studi di Genova (emanato con Decreto Rettorale n. 1143 del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione27.02.2015) come previsto dall’articolo 2, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissateco. 3 del suddetto Codice. La risoluzione contrattuale comporterà in ogni caso la segnalazione all’Autorità Nazionale Anticorruzione. In caso di risoluzione del contratto, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale parti si impegnano a regolare le rispettive posizioni, di € 200,00 per ogni giorno debito e di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti credito entro e non oltre 8 (otto) trenta giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiconclusione dei rapporti.

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Samples: unige.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL’Azienda Ulss, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi in caso di inadempimento delle obbligazioni del fornitore agli obblighi contrattuali, costituiscono motivo potrà assegnare, mediante comunicazione scritta, un termine non inferiore a 3 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione per la risoluzione del contratto adempiere o per inadempimento ai sensi dell’art presentare controdeduzioni scritte. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate Trascorso inutilmente il predetto termine, il contratto sarà è risolto di diritto con effetto immediato (art. 1454 C.C.). L’Azienda Ulss potrà, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 C.C. e previa comunicazione scritta al fornitore da effettuarsi a mezzo raccomandata A.R. o PEC, risolvere di diritto il contratto nei seguenti casi: in caso di xxxxx, grave irregolarità nell’esecuzione del contratto costituita da grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; nel caso di reiterati ritardi rispetto ai termini previsti dal contratto; nel caso in cui fosse accertata la non veridicità delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara; in caso di xxxxxxx, da parte del fornitore, dei requisiti richiesti dal capitolato speciale di gara, relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; in caso di cessione del contratto o subappalto non autorizzati; in caso in cui le transazioni relative al contratto non vengano effettuate avvalendosi di banche o della società Poste Italiane S.p.A.; negli altri casi previsti dal presente Capitolato. Si prevede altresì la facoltà di risoluzione anticipata del contratto in caso in cui a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale di esperimento di pubblici concorsi sia possibile assumere personale medico e quindi internalizzare nuovamente tutto il servizio, ovvero in forma caso di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivariorganizzazione dell’attività. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, non si estende alle prestazioni già eseguite. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Azienda Ulss. il diritto di affidare il servizio ad altro professionista a terzi la fornitura o la parte rimanente di questa, in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigentedanno all’impresa inadempiente. Inoltre l’Amministrazione si riserva All’impresa inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda Ulss. rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale mediante incameramento del medesimo e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti dell’impresa, fatto salvo il diritto esclusivo di recedere anticipatamente agire per gli eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal contratto nel caso presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in cui l’Ente si trovi nella necessità materia di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle risoluzione e di recesso del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.contratto

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Samples: www.aulss4.veneto.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per L’Ente Appaltante può richiedere la risoluzione del contratto per d’appalto in caso di grave inadempimento dei patti sopra riportati e comunque secondo quanto previsto dal presente articolo. È fatto obbligo della D.A. di garantire la continuità delle prestazioni se richiesto, fino al momento in cui non sarà possibile far subentrare altri operatori nel servizio in essere al momento dell'eventuale risoluzione del contratto. L'Ente Appaltante può chiedere la risoluzione del contratto ai sensi dell’art del D.M. del 28/10/1985, art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx37, 38, 39 e 40: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxIn qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 del Codice Civile e per qualsiasi motivo, tenendo indenne l'Appaltatore delle spese sostenute, dei servizi eseguiti, dei mancati guadagni; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni Per motivi di lavoro assegnatipubblico interesse, come previsto dall’ art. 23 del predetto Decreto Ministeriale; - interruzione non motivata In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’ esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del serviziodeposito cauzionale; - violazione ripetuta delle norme In caso di sicurezza cessione dell'azienda, di cessazione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e prevenzionedi conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Appaltatore; - Nei casi di sub-appalto non autorizzati dall'Amministrazione Comunale, come previsto all'art. Nelle ipotesi sopra indicate 9 del predetto decreto ministeriale; - Nei casi di morte dell'Imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia; - In caso di morte di qualcuno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Amministrazione Comunale non ritenga di continuare il contratto sarà risolto rapporto contrattuale con gli altri soci; - In tutti i casi espressamente contemplati nel presente Capitolato. La Ditta aggiudicataria può chiedere la risoluzione del contratto: - In caso d’impossibilità ad eseguire il contratto, in conseguenza di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivacausa non imputabile allo stesso Appaltatore, secondo il disposto dell'art. 1672 del Codice Civile; La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione non si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiestende alle prestazioni già eseguite.

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Samples: www.comune.bisignano.cs.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. Codice Civile per i casi di inadempimento delle alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la possono essere in particolare causa di risoluzione del contratto contrattuale per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxle seguenti fattispecie: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate sopraindicate il contratto sarà potrà essere risolto di diritto da parte del Comune capofila con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata comunicazione di volersi avvalere della clausola risolutiva. La In tale caso, all’appaltatore non spetta alcun indennizzo e il Comune ha facoltà di incamerare la cauzione, salvo il maggior risarcimento del danno. Nei suddetti casi di risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunalecontratto, il diritto Comune avrà la facoltà di affidare il servizio ad altro professionista a terzi, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del servizio; gli oneri derivanti da ciò vanno compresi nei danni derivanti dalla risoluzione del contratto per colpa. In ogni caso è sempre fatto salvo il risarcimento dei danni derivanti da inadempienze. Alla ditta verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato fino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Può essere causa di risoluzione del contratto anche lo scioglimento dell’aggregazione dei Comuni aderenti alla Scuola Civica di Musica in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenteambito sovracomunale tra i comuni di Siniscola, Posada, Torpè e Lodè. Inoltre l’Amministrazione Per l’applicazione delle disposizioni del presente articolo, il Comune si riserva il diritto esclusivo rivarrà su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione, che verrà incamerata a titolo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella penale, senza necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o diffide o formalità di sorta. Il Comune potrà a sua volta risolvere il contratto per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiinderogabili esigenze pubbliche.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, oltre ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del C.C. per i casi Politecnico; - arbitrario abbandono del servizio; - atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - dichiarazione di fallimento dell’impresa; - cessione del contratto o violazione del divieto di subappalto; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento delle alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Inosservanza delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori; - Tutti i casi previsti dall’art. 108 c.1 e 2 del D.Lgs.50/2016; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Inadempimento alle disposizioni del Responsabile unico del procedimento; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - mancato rispetto delle urgenze di intervento in caso di xxxxxx - mancata partecipazione alle riunioni indette dalla Committente - mancata segnalazione di norme - mancata compilazione dei documenti di legge - mancata redazione e consegna delle schede nei termini previsti - danneggiamento beni di proprietà della committente xxxxx arrecati alla committente nello svolgimento delle attività. Mancata disponibilità impianto trigenerativo come espresso negli articolo 2.5.6, 2.5.9, 2.5.9.2 della parte B disposizioni particolari/ specifiche tecniche - Nel caso di cessione in subappalto, anche parziale, di attività non indicate in sede di gara d’Appalto o comunque non autorizzate della Committenza appaltante; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3 il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni stipulate da soggetti aggregatori tra cui CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per la l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D. Lgs.50/2016. Il Politecnico di Milano ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal Contratto con le modalità previste dall’Art.109 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie della “I.A.” comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai sensi dell’art punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte ma in ogni caso a rischio e danno della “I.A.”, dei materiali e dei servizi già approntati. 1456 Pertanto la “I.A.” è tenuta, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui di trovano degli elaborati, dei materiali (anche se ancora presso la sede della “I.A.”. o/e dei Sub-fornitori) delle attrezzature e delle opere inerenti il contratto senza altro avere a pretendere che il pagamento di quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali. Qualora non possa farsi riferimento a detti prezzi, le Parti procederanno ad una valutazione di comune accordo, in mancanza della quale la valutazione sarà rimessa in via definitiva al Foro Competente, o da persona da questi designata, che procederà secondo il suo equo apprezzamento. Al termine dei servizi la “I.A.” dovrà sgomberare, a sua cura e spese, i luoghi di servizi utilizzati, incluse macchine, attrezzature, etc. La “I.A.” deve, prima dell’inizio delle prestazioni oggetto del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx contratto, redigere in forma scritta un proprio “Piano di Sicurezza”, firmato dal responsabile legale dell’impresa. Il suddetto “Piano di Sicurezza” dovrà contenere, con riferimento alle prestazioni oggetto del contratto ed ai luoghi dove si effettueranno gli stessi, l’indicazione dei turni rischi connessi con ciascuna fase di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta e delle norme relative misure di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheLa contestazione dell’inadempienza cui non venga posta fine entro il termine perentorio indicato nell’atto di contestazione, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artpotrà costituire inadempienza grave e comportare la risoluzione contrattuale con conseguente escussioe del deposito cauzionale. 1453 L’emissione, da parte del C.C. Responsabile del Procedimento, di cinque avvisi per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattualiinadempienza, costituiscono motivo per comporterà la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art dell’art. 1456 c.c. e consentirà a Milanosport di procedere alla concessione al concorrente giunto secondo in graduatoria nella gara con cui si era proceduto all’aggiudicazione.  mancato pagamento del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxcanone; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata  frode nell’esecuzione del servizio; - violazione ripetuta  mancata emissione di scontrini fiscali;  manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione delle prestazioni;  inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;  sospensione del servizio o mancata ripresa dello stesso da parte del Concessionario senza giustificato motivo;  mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e prevenzionela salute dei lavoratori di cui al D.Lgs. Nelle ipotesi sopra indicate n. 81/2008. Il contratto è, altresì, risolto in caso di perdita, da parte del Concessionario, dei requisiti per l’esecuzione delle attività cui è destinata la concessione, quali la perdita delle prescritte licenze/autorizzazioni, il contratto sarà risolto fallimento o la irrogazione di diritto misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con effetto immediato a seguito la pubblica amministrazione. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in decisione assunta da Milanosport è fatta al Concessionario nella forma della raccomandata con ricevuta di lettera raccomandata ritorno e/o Pec. Nei casi di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleMilanosport escuterà il deposito cauzionale. Milanosport, il diritto nei casi di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione cui ante, si riserva il diritto esclusivo la facoltà, valutata la convenienza economica, l’opportunità ed ogni termine necessario ed opportuno per determinare l’affidamento diretto delle residue prestazioni di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiCapitolato.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i Il contratto può essere risolto nei sottoelencati casi di inadempimento inadempimento: - mancata assunzione del servizio alla data stabilita; - cessione parziale o totale del contratto; - utilizzo improprio dello spazio concesso; - abituale deficienza e negligenza nel servizio quando la gravità e la frequenza delle obbligazioni contrattualiinfrazioni, costituiscono motivo per debitamente accertate e contestate, compromettano il servizio stesso a giudizio insindacabile del Comune; - quando il Concessionario si renda colpevole di frodi o versi in stato di insolvenza - mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali - inosservanza delle prescrizioni di legge inerenti la sicurezza sul lavoro, l'igiene e la pulizia dei locali - non ottemperanza agli impegni assunti con riferimento al codice di comportamento dei dipendenti pubblici di cui al D.P.R. 16.4.2013, n. 62 A seguito risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale Comune potrà provvedere al servizio in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivaquestione direttamente o ricorrendo ad altro soggetto. La risoluzione del contratto fa sorgere,contratto, a favore dell’Amministrazione comunaletermine dell'art. 1456 del Codice Civile, il diritto potrà comportare, da parte del Comune, l'eventuale azione di affidare il servizio ad altro professionista in possesso risarcimento dei requisiti previsti dalla normativa vigentedanni eventualmente subiti. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di L'Amministrazione Comunale potrà recedere anticipatamente unilateralmente dal contratto nel caso per sopravvenuti motivi di pubblico interesse, ai sensi del 2° comma dell'art. 1373 del Codice Civile, senza che il Concessionario possa nulla pretendere e previa comunicazione da notificarsi allo stesso con almeno tre mesi di anticipo rispetto alla data dalla quale diviene operativo il recesso. Tutte le contestazioni devono essere elevate in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o forma scritta e devono contenere un termine temporale entro il quale è concessa una giustificazione, anch'essa da trasmettersi in forma scritta. E' facoltà del Concessionario chiedere la risoluzione anticipata del contratto qualora, per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria maggiore eccezionali, il servizio non sia più ritenuto sufficientemente remunerativo. In ogni caso, il Concessionario si impegna a terminare l'anno già iniziato, e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà richiesta di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualirisoluzione anticipata dovrà pervenire 6 mesi prima dell'inizio dell'anno scolastico successivo.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheAi sensi dell’art. 108, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artcomma 1, del D.Lgs. 1453 del C.C. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, l’ATS della Città Metropolitana di Milano può risolvere il contratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: L’Amministrazione Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016; Nei casi di inadempimento delle obbligazioni contrattualisummenzionati il Responsabile del Procedimento, costituiscono motivo su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la risoluzione presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione Appaltante, su proposta del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 Responsabile del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni Procedimento, di lavoro assegnati; - interruzione non motivata concerto con il Direttore dell’esecuzione del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate contratto, dichiara risolto il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivacontratto. La risoluzione del contratto fa sorgere,comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati ad ATS. Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a favore dell’Amministrazione comunaleincorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’ATS è chiamata a sopportare per il diritto di affidare il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenteoperatore. Inoltre l’Amministrazione si riserva il Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto esclusivo quando l’ATS deliberi di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità avvalersi della presente clausola risolutiva e di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualitale volontà ne diano comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi L'Amministrazione si riserva la facoltà di inadempimento risolvere il contratto al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle obbligazioni prestazioni contrattuali, costituiscono motivo per la previa diffida ad adempiere, da comunicarsi a mezzo raccomandata A.R., ovvero nel caso di gravi inadempienze agliobblighi contrattuali da parte dell’Appaltatore. In tal caso l’Amministrazione comunale avrà facoltà di incamerare lacauzione definitiva, nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta salvo ildiritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. L'Amministrazione ha il diritto di risolvere di diritto il contratto procedere alla risoluzione del contratto per inadempimento contratto, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell’art dell'art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxCodice Civile, nei seguenti casi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxgravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione; - xxxxxxx xxxxxxxxx arbitrario abbandono o sospensione da parte del Soggetto aggiudicatario di tutti o parte dei turni di lavoro assegnati; - interruzione servizi oggetto del contratto, non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a dipendente da cause di forza maggiore; Le eventuali carenze - qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti morali richiesti dall’art. 80 del D.lgs. 50/2016; - cessazione o inadempienze saranno comunicate fallimento del Soggetto aggiudicatario; - il venire meno dei requisiti prescritti dal bando di gara; - mancata reintegrazione delle cauzioni eventualmente escusse entro il termine di 10(dieci) giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Amministrazione comunale; - nei casi di cui agli articoli concernenti: obblighi derivanti dalrapporto di lavoro, responsabilità per iscritto alla Ditta aggiudicataria infortuni e danni, obblighi di riservatezza, divietodi cessione del contratto e cessione del credito, sospensione dei servizi, violazione del Codice di comportamento del Comune di Napoli; L’Amministrazione si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è riserva il diritto di verificare, in ogni momento, l’adeguatezza del servizio prestato dal Soggetto aggiudicatario. In caso di risoluzione del contratto l’Appaltatore si impegnerà a fornire al Comune di Napoli tutta la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all’esecuzione dello stesso. Ai sensi dell’art. 110 del D.lgs. 50/2016, l’Amministrazione comunale si riserva la facoltà di presentare interpellare progressivamente i soggetti che hanno partecipato alla gara, risultanti dalla relativa graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento del servizio oggetto dell’appalto. Si procederà all’interpello a partire dal soggetto che ha formulato la prima migliore offerta fino al quinto migliore offerente, escluso l’originario aggiudicatario. L’affidamento avverrà alle medesime condizioni già proposte dall’originario aggiudicatario in sede di offerta. Inoltre saranno causa di recesso le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro gravi e non oltre 8 (otto) giorni dalla data reiterate violazioni delle prescrizioni contenute nel codice di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicomportamento dell’Amministrazione.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che1. Senza pregiudizio di ogni maggiore ragione, oltre azione o diritto che possano competere a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi titolo di inadempimento delle obbligazioni contrattualirisarcimento danni, costituiscono motivo per l’Amministrazione, ARO BT/3, si riserva la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art facoltà di avvalersi nei confronti dall’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxcodice civile, anche per uno solo dei seguenti casi: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata -mancata assunzione del servizio entro la data stabilita o abbandono del servizio; - violazione ripetuta abituale deficienza o grave negligenza nell’esecuzione dei servizi, quando la gravità e la frequenza delle norme infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l’esito dei servizi stessi, a giudizio del ARO BT/3; - affidamento di sicurezza una parte di servizio o di servizi in subappalto in difformità o in assenza di quanto previsto dal CSA e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate dal presente contratto; - qualora il contratto sarà risolto predetto soggetto si sia reso colpevole di diritto con effetto immediato frode a seguito di sentenza passata in giudicato; - sentenza dichiarativa di fallimento, sentenza di ammissione alla procedura di concordato preventivo, sentenza di ammissione alla procedura di liquidazione coatta amministrativa, cessazione dell’attività commerciale; - impedimento dell’esercizio dei poteri di controllo e collaborazione spettanti al ARO BT/3 a causa di comportamenti omissivi o reticenti; - sospensione, anche parziale dei servizi per un periodo superiore a 24 ore, esclusi i casi non imputabili all’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale; - revoca o decadenza dell’iscrizione dell’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale dall’Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti ex art. 212 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. e D.M. n. 120/2014; - mancato rispetto delle disposizioni in materia di personale (riassunzione); - qualora l’Aggiudicataria dei servizi di igiene ambientale non provveda alla corresponsione della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma retribuzione ai dipendenti secondo le modalità prescritte dal Contratto Collettivo Nazionale di lettera raccomandata Lavoro per il comparto di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleriferimento e/o non provveda al versamento delle ritenute e dei contributi di legge, il l’ARO BT/3 ha diritto di affidare il servizio ad altro professionista richiedere, in possesso ogni momento, la prova dell’avvenuto adempimento a tale obbligo; -cessione del credito e rilascio di procura alla cessione d’incasso del canone non espressamente prevista dalla legge; - in caso di non mantenimento dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle antimafia anche dopo la stipula del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualicontratto.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artSi applicheranno le fattispecie previste dall'art. 1453 108 del C.C. per i casi di inadempimento Dlgs n.50/2016. Qualora l'ammontare complessivo delle penali applicate conseguenti al ritardato adempimento delle obbligazioni contrattualidi contratto superi la percentuale del 10% del valore complessivo il Responsabile del Procedimento promuoverà le procedure di risoluzione del contratto per grave inadempimento di cui all'art. 108 del D. lgs n.50/2016. Il mancato utilizzo degli strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui al precedente Art. 10 da parte dell'Appaltatore ai sensi dell'art.3 della L. 3 agosto 2010 n. 136 recante "Piano straordinario contro le mafie, costituiscono motivo nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", così come modificato dall'art. 7 del D.L. 12 novembre 2010 n. 187, convertito con modifiche con L. 17 dicembre 2010 n. 217, costituisce causa di risoluzione del contratto L'Appaltatore è tenuto a seguire le istruzioni e le direttive fornite da ROMA CAPITALE per l'avvio dell'esecuzione del contratto; qualora l'Appaltatore non adempia, ROMA CAPITALE ha facoltà di procedere alla risoluzione dei contratto e di incamerare la cauzione. Ai sensi dell'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016 e ss. mm. e ii., quando il Direttore dei Lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tali da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore. Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei Lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'Appaltatore abbia risposto, Roma Capitale, su proposta del Responsabile del Procedimento dispone la risoluzione del contratto Nel caso di esecuzione dei lavori ritardata per inadempimento ai sensi dell’art negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni di programma operativo di contratto,il Responsabile del Procedimento assegna all'Appaltatore un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere le lavorazioni in ritardo, e dà inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. 1456 Il Responsabile del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx Procedimento, nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone con preavviso diventi giorni che il Direttore dei turni Lavori curi la redazione dello stato di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme consistenza dei lavori già eseguiti. Qualora sia stato nominato l'organo di sicurezza collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e prevenzionecontabile con le modalità indicate dal regolamento. Nelle ipotesi sopra indicate Con il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunalee ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, il diritto riportate nello stato di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualivariante.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheLa Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, oltre senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi seguenti: - gravi reati, gravi ritardi, gravi inadempimenti, gravi irregolarità; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla regolarità del rapporto di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del per- sonale; - abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione; - penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale. La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 1, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 e le ina- dempienze della fattispecie elencata all’art. 24 (penalità) si configurano come grave inadem- pimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno. L’appaltatore dovrà prestarsi a quanto è genericamente previsto dall’arttutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquida- zione a termine di contratto; qualora egli non si presenti, il responsabile del Servizio, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza delle prestazioni già eseguite. 1453 La liquidazione del C.C. credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi nè per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattualidanno morale, costituiscono motivo per lucro cessante o danni emer- genti. Con la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale sorge in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, capo ad ACEA P.I. SpA il diritto di affidare a terzi il servizio ad altro professionista servizio, o la parte rimanente di questo, in possesso danno dell’ Appaltatore inadempiente. L’affidamento a terzi viene notificato all’ Appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei requisiti previsti dalla normativa vigentenuovi termini di esecuzione e dei servizi affidati e degli importi relativi. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente Alla Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ACEA P.I. SpA rispetto a quelle previste dal contratto nel risolto. Queste sono prelevate dal deposito cauzionale e, qualora questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti di ACEA P.I. SpA sui beni della Appaltatore. Nel caso di minore spesa, nulla com- pete alla Appaltatore inadempiente. Nel caso di risoluzione per inadempimento ACEA P.I. SpA può valersi, gratuitamente, di tut- to il materiale di proprietà e pertinenza dell’Appaltatore per la continuazione provvisoria del servizio in economia o anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui l’Ente si trovi nella necessità la stessa possa incorrere a norma di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o legge per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiorei fatti che hanno motivato la risoluzione; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiLa cauzione prestata dall’Appaltatore dichiarato inadempiente viene incamerata dall’Amministrazione.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheLa Stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal D.Lgs. 163/2006 mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 20 giorni, oltre senza necessità di ulteriori adempimenti, nei casi seguenti: - gravi reati, gravi ritardi, gravi inadempimenti, gravi irregolarità; - inadempienza accertata alle norme di legge sulla regolarità del rapporto di lavoro, sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e sulle assicurazioni obbligatorie del per- sonale; - abusivo subappalto, associazione in partecipazione, cesssione anche parziale del contrat- to; - perdita, da parte dell’appaltatore, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimen- to o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contratta- re con la pubblica amministrazione; - xxxxxxx xxxxxxx, da parte delle Autorità competenti, di provvedimenti autorizzativi in sca- denza durante la vigenza contrattuale; - penalità superiori al 10% dell’importo contrattuale. La mancata osservanza delle disposizioni contenute agli art. 5, 6 e 7 e le inadempienze della fattispecie elencata all’art. 20 (penalità) si configurano come grave inadempimento contrattuale e danno diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto in danno. L’appaltatore dovrà prestarsi a quanto è genericamente previsto dall’arttutte le constatazioni necessarie per la conseguente liquida- zione a termine di contratto; qualora egli non si presenti, il responsabile del Servizio, con l'assistenza di due testimoni, compilerà lo stato di consistenza delle prestazioni già eseguite. 1453 La liquidazione del C.C. credito dell'Appaltatore sarà eseguita d'ufficio e notificata allo stesso, che non potrà pretendere compensi ne per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattualidanno morale, costituiscono motivo ne per lucro cessante o danni emer- genti. Con la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale sorge in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, capo ad ACEA il diritto di affidare a terzi il servizio ad altro professionista servizio, o la parte rimanente di questo, in possesso danno dell’ Appaltatore inadempiente. L’affidamento a terzi viene notificato all’ Appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei requisiti previsti dalla normativa vigentenuovi termini di esecuzione e dei servizi affidati e degli importi relativi. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente All’Appaltatore inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più da ACEA rispetto a quelle previste dal contratto nel risolto. Queste sono prelevate dal deposito cauzionale e, qualo- ra questo non sia sufficiente, da eventuali crediti della Appaltatore, senza pregiudizio dei di- ritti di ACEA sui beni della Appaltatore. Nel caso di minore spesa, nulla compete alla Appal- tatore inadempiente. Nel caso di risoluzione per inadempimento ACEA può valersi, gratuitamente, di tutto il mate- riale di proprietà e pertinenza dell’Appaltatore per la continuazione provvisoria del servizio in economia o anche a mezzo di altro assuntore, sino a quando non sia possibile provvedere in altro modo alle esigenze del servizio. L’esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili e penali in cui l’Ente si trovi nella necessità la stessa possa incorrere a norma di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o legge per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiorei fatti che hanno motivato la risoluzione; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiLa cauzione prestata dall’Appaltatore dichiarato inadempiente viene incamerata dall’Amministrazione.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl Politecnico di Milano ha facoltà di risolvere il contratto, oltre ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, in caso di mancanza anche sopravvenuta dei requisiti di cui all’Art.80 D.Lgs.50/16, nonché nei casi previsti dai Patti di Integrità del Politecnico di Milano. Si prevede espressamente che l’affidamento si risolva di diritto ai sensi dell’art. 1456 c.c. nei seguenti casi, a quanto è genericamente previsto decorrere dalla data della ricezione, da parte dell’impresa, della comunicazione con cui il Politecnico dichiara che intende valersi della presente clausola: - Qualora l’impresa aggiudicataria dovesse cumulare penali per un importo superiore al 10% dell’importo contrattuale; - 2 ritardi all’anno nella consegna dei materiali eccedenti i 10 giorni solari; - 2 contestazioni formali all’anno in caso accertata difformità del grado di purezza dei materiali consegnati; - 3 gravi violazioni da parte della impresa degli obblighi contrattuali, non adempiuti neanche in seguito a diffida formale da parte del Politecnico; - Frode nella esecuzione del servizio; - Arbitrario abbandono del servizio o sospensione del servizio senza giustificato motivo; - Atti che costituiscono gravi violazioni di leggi e/o regolamenti; - Inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze, nonché in caso di mancato rispetto dei contratti collettivi di lavoro; - Subappalto o cessione anche parziale del contratto fuori dai casi non espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente. - Concordato preventivo, fallimento, di stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’impresa; Al verificarsi dei sotto elencati inadempimenti da parte dell’appaltatore, il Politecnico di Milano ha la facoltà di risolvere il Contratto mediante semplice lettera raccomandata, con messa in mora di 15 giorni, senza la necessità di ulteriori adempimenti: - Tutti i casi previsti dall’art. 1453 108 c.1 e 2 del C.C. per i casi di D.Lgs.50/2016; - Comportamenti dell’appaltatore che concretano grave inadempimento delle alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo accertati a seguito della procedura prevista dall’art. 108 c.3 del D.Lgs.50/2016, che comprometta la buona riuscita dei servizi; - Mancata compilazione dei documenti di legge; - Danneggiamento beni di proprietà della committente; - Danni arrecati alla committente nello svolgimento delle attività; - In attuazione del D.L.95/2012 Art.1 c.3, il contratto potrà essere risolto in qualsiasi momento in caso di decisione da parte del Politecnico di Milano di aderire a convenzioni che saranno eventualmente stipulate in futuro da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per la l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Allo stesso modo il contratto potrà essere rimodulato, escludendo singoli servizi che saranno eventualmente ricompresi in convenzioni stipulate da CONSIP spa, senza che ciò comporti alcun onere per l’Ateneo oltre al pagamento delle prestazioni già eseguite. Il Politecnico di Milano potrà inoltre procedere a risoluzione del contratto in tutti i casi e con le modalità previste dall’art.108 D.Lgs.50/2016. Resta comunque fermo il diritto della Committente al risarcimento di ogni e qualsiasi danno che potesse derivarle dalle inadempienze suddette. In caso di risoluzione del contratto per inadempimento sarà escussa la garanzia definitiva. Restano acquisite dalla committente le eventuali penali maturate e restano inoltre ferme le obbligazioni e le garanzie dell’Aggiudicatario comunque connesse alla avvenuta esecuzione parziale del contratto. In tutti i casi di risoluzione di cui ai sensi dell’art punti precedenti la committente ha la facoltà di proseguire i servizi contrattuali direttamente e a mezzo di altra impresa avvalendosi, totalmente o in parte, ma in ogni caso a rischio e danno dell’Appaltatore, dei materiali e dei servizi già approntati. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx Pertanto l’Appaltatore è tenuto, su eventuale richiesta della committente alla immediata consegna, nello stato in cui si trovano degli elaborati, dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta materiali (anche se ancora presso la sede dell’Appaltatore o/e dei Sub-fornitori) delle norme di sicurezza attrezzature e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate delle opere inerenti il contratto sarà risolto senza altro avere a pretendere che il pagamento di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni quanto effettivamente fornito secondo i prezzi contrattuali.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che1. In caso di inadempienze gravi o ripetute il Comune potrà risolvere immediatamente il contratto senza che la Cooperativa possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, oltre con esclusione di ogni formalità legale, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante diffida da notificarsi a quanto mezzo lettera raccomandata A.R. nel domicilio eletto dalla Cooperativa; ciò verificandosi la Cooperativa è genericamente previsto dall’arttenuta, comunque, a proseguire il servizio fino inizio del Gestore subentrante. 1453 Il contratto potrà essere immediatamente risolto senza che la Cooperativa possa vantare alcunché nei seguenti casi: - fallimento della Cooperativa; - recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze relative alla regolare esecuzione del C.C. servizio. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, la Cooperativa sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per i il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto che in caso di nuovo appalto del servizio. Il contratto è invece risolto “ispo facto ed iure” ad insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione scritta, nei seguenti casi: - in casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione subappalto totale o parziale del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 servizio senza preventiva autorizzazione del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxxComune; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni in caso di lavoro assegnatidanneggiamento volontario di cose o beni del Comune; - interruzione non motivata in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio; - violazione ripetuta delle norme in caso di sicurezza abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo; - quando incorra in grave e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate provata indegnità; - in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il contratto sarà risolto Comune; - per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal gestore del servizio nonostante diffide formali del Comune; - per l’impiego di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio personale non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro sufficiente e non oltre 8 (otto) giorni dalla data idoneo a garantire il livello di ricevimento dalla lettera efficienza del servizio; - per indebita riscossione di addebitosomme dagli utenti, ovvero di riscossione della pensione per delega dell’utente o di amministrazione di qualsiasi bene di proprietà dell’utente anche mediante delega; - in caso di gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro. L’Amministrazione Comunale procede Qualsiasi danno provocato al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato Comune in dipendenza del rapporto oggetto l’appalto comporterà l’obbligo di pagamento delle fatture emesse dal professionistarisarcimento da parte della Cooperativa. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti Le penali ed il risarcimento danni di cui al risarcimento del Comune,derivanti presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sulla cauzione definitiva fino a concorrenza della somma da eventuali violazioni contrattualirecuperare.

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Samples: www.comunesbt.it

Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheSarà facoltà del Comune risolvere il contratto d’appalto, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artai sensi e per effetti di cui all’art. 1453 1456 del C.C. per i casi Codice Civile, nei seguenti casi: - interruzione del servizio senza adeguata giustificazione; - inosservanza ripetuta delle disposizioni di inadempimento legge, di regolamento, degli obblighi previsti dal presente capitolato, delle obbligazioni contrattualidirettive del Responsabile del Servizio e dell’Operatore Sociale del Comune; - sostituzione definitiva di uno o più operatori del servizio, costituiscono motivo per la senza preventiva autorizzazione del Responsabile del Servizio; - mancata o parziale attivazione delle modalità organizzative previste nel progetto di attività proposto in sede di gara, di eventuali innovazioni o particolari attrezzature da utilizzare nel servizio; - subappalto totale o parziale del servizio o cessione del contratto. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 i casi previsti dal presente articolo, l’appaltatore incorrerà nella perdita della cauzione, che sarà definitivamente incassata dal Comune, salvo il diritto del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata Comune al risarcimento delle spese sostenute per il riappalto del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza servizio e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivaper tutte le altre circostanze che possano verificarsi. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunaleverrà comunicata all’appaltatore dal Responsabile del Servizio mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Il contratto potrà essere risolto, con le modalità di cui sopra e con preavviso scritto di un mese, anche nell’eventualità in cui il diritto di affidare Comune non possa, per ragioni sopravvenute ed indipendenti dalla sua volontà, assicurare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto regolare pagamento del corrispettivo o nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità il numero degli utenti dovesse ridursi a zero. Nel caso di cambiare modello gestionale nel rispetto risoluzione anticipata del contratto da parte dell’appaltatore, dovrà essere dato preavviso al Responsabile del Servizio almeno due mesi prima della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebitointerruzione del servizio. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse In tal caso la cauzione verrà incassata dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento Comune fino alla concorrenza della somma spesa per il riappalto del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiservizio.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl presente contratto è da considerarsi risolto e senza alcun onere per l’Appaltatore se non il mero pagamento delle prestazioni effettuate, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artqualora il Committente Principale interrompa, per qualsiasi motivo, l’appalto. 1453 del C.C. per i casi Il mancato rilascio dell’autorizzazione al subappalto o anche di inadempimento delle obbligazioni contrattualialtra prescritta autorizzazione di carattere pubblico o privato, costituiscono motivo per comporterà pertanto la risoluzione di diritto del presente contratto. Il presente contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà è altresì da considerarsi risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma caso di lettera raccomandata recesso unilaterale del Committente Principale e/o di volersi avvalere della clausola risolutivarisoluzione per inadempimento del Committente Principale. Qualora dovessero intervenire mutamenti circa i requisiti tecnici e soggettivi del Subappaltatore, sarà sua cura darne immediata comunicazione all’Appaltatore. La mancata o incompleta esibizione da parte del Subappaltatore di ogni documento e/o attestazione circa il possesso e/o il mantenimento dei requisiti tecnici e soggettivi necessari per l’esecuzione del servizio oggetto del presente contratto, ovvero il venir meno dei requisiti comporterà la risoluzione automatica del presente contratto. Il presente contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunalesi intenderà altresì risolto di diritto in caso di mancato rispetto della disciplina vigente in materia di tutela del lavoro, previdenziale ed assicurativo, in caso di mancato rispetto delle prescrizioni imposte dalle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro e igiene nonché in caso di violazioni di prescrizioni in materia ambientale. In particolare, qualora la violazione venga contestata alla Guerrato S.p.A. in qualità di Appaltatore, anche in sede penale, il diritto Subappaltatore dovrà mantenere Guerrato S.p.A. indenne da ogni pagamento di affidare il servizio ad altro professionista somma effettuato, anche a titolo di oblazione o contravvenzione e comunque in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo caso di recedere anticipatamente dal contratto nel condanna di Guerrato S.p.A. Nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzioneviolazione di tale normativa, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è fermo restando la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare risolvere il contratto, Guerrato S.p.A. sarà senz’altro autorizzato a trattenere, sui corrispettivi dovuti al Subappaltatore, le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro somme da Guerrato S.p.A. pagate. Oltre ai motivi sopra esposti, danno motivo di risoluzione di diritto e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.senza oneri per il Appaltatore:

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheAi sensi dell’art. 108, oltre a quanto è genericamente previsto dall’artcomma 1, del D. Lgs. 1453 del C.C. n. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4, dell’articolo 107, la Stazione Appaltante può risolvere il contratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: L’Amministrazione deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; Nei casi di inadempimento delle obbligazioni contrattualisummenzionati, costituiscono motivo il Responsabile del Procedimento, su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, nominato dall’Agenzia, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la risoluzione presentazione delle proprie controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, l’Amministrazione, su proposta del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 Responsabile del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni Procedimento, di lavoro assegnati; - interruzione non motivata concerto con il Direttore dell’esecuzione del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate contratto, dichiara risolto il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutivacontratto. La risoluzione del contratto fa sorgere,comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei danni derivati all’Amministrazione recedente. Nei casi sopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a favore dell’Amministrazione comunaleincorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’Amministrazione recedente è chiamata a sopportare per il diritto rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento delle attività di affidare il servizio cui al presente CSA ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenteoperatore. Inoltre Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la risoluzione avviene di diritto quando l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo deliberi di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità avvalersi della presente clausola risolutiva e di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualitale volontà ne diano comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl contratto è risolto nei casi e con le modalità indicate dall’articolo 108 del Codice. Il Comune ha inoltre facoltà di risolvere il contratto, oltre ai sensi dell’articolo 1456 c.c. e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: ⎯ abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; ⎯ eventi di frode accertate dalla competente autorità giudiziaria; ⎯ apertura di una procedura concorsuale a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 carico dell'impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del C.C. per i raggruppamento temporaneo; ⎯ inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; ⎯ mancata consegna della fornitura nelle modalità e nei termini stabiliti dal presente capitolato e dai documenti di gara; ⎯ messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; ⎯ mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O. ⎯ l’appaltatore, dopo la notifica di n. 3 [tre] contestazioni di inadempimenti di ordinaria gravità avvenuti nel corso della durata contrattuale, ovvero a seguito della contestazione di n. 1 [uno] inadempimento delle obbligazioni contrattualidi straordinaria gravità, costituiscono motivo non ha presentato controdeduzioni o le osservazioni e controdeduzioni addotte dallo stesso non giustificano le inadempienze verificatosi. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che l’impresa abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, Comune il diritto di affidare a terzi l’appalto in danno dell’appaltatore. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il servizio ad altro professionista diritto del Comune al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono l’impresa dalle responsabilità civili e penali in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigentecui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Inoltre l’Amministrazione Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l'amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto esclusivo all'integrale risarcimento di recedere anticipatamente dal contratto tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata. L’appalto può altresì essere revocato per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso in il Comune è tenuto a corrispondere all’appaltatore un indennizzo, secondo i criteri di cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzionee delle Province, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissateapprovato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualin. 2578 s.m.i.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre Il contratto potrà essere risolto a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. per i casi giudizio della S.A. ove ricorrano speciali motivi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito inadempienza della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti D.A. previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva La S.A. avrà la facoltà, previa comunicazione scritta alla D.A., di risolvere il contratto con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, compresi l’incameramento del deposito cauzionale e la facoltà di affidare l’appalto a terzi in danno alla D.A., salva l’applicazione di penali nelle seguenti ipotesi: - qualora la D.A. addivenga alla cessione del contratto od al subappalto, anche parziale; - in caso di fallimento della D.A.; - in caso di recidiva nelle inadempienze per le quali siano state applicate almeno tre penalità di cui al precedente articolo; - in caso di mancata comunicazione di cessione della D.A.; - in caso di mancato adempimento degli obblighi contributivi, previdenziali ed assicurativi nei confronti del personale dipendente. Il contratto verrà automaticamente risolto anche a seguito di assunzione di eventuali provvedimenti con i quali venga pronunciata la revoca, il ritiro, la decadenza, la sospensione e l’annullamento delle autorizzazioni di legge rilasciate alla D.A. Tali provvedimenti e quelli comportanti la modifica delle autorizzazioni necessarie alla D.A. per l’espletamento della propria attività dovranno essere immediatamente portati a conoscenza della S.A. a cura e responsabilità della D.A. stessa. La D.A. riconosce fin d’ora il diritto esclusivo dell’Azienda, ove si verifichi uno solo dei casi previsti nel presente articolo, di recedere anticipatamente interrompere “ipso iure” il corso dell’intero contratto mediante comunicazione da notificarsi a mezzo di lettera A.R. al domicilio eletto dalla D.A. medesima o a mezzo pec. In caso di fallimento della D.A., tale comunicazione interrompe senz’altro il contratto dal contratto nel caso in cui l’Ente giorno della notifica e la liquidazione dei crediti della D.A. avverrà per parti proporzionali fino a tutta la mezzanotte del giorno antecedente a quello della pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento. Per qualsiasi ragione si trovi nella necessità addivenga alla risoluzione del contratto, la D.A., oltre alla immediata perdita della cauzione a titolo di cambiare modello gestionale nel rispetto penale, sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti ed alle maggiori spese alle quali la S.A. dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale. Alla D.A. sarà corrisposto il prezzo contrattuale del solo servizio effettuato al giorno della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualidisposta risoluzione.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheL’ utilizzatore può risolvere il contratto a mezzo lettera raccomandata nei seguenti casi: - per applicazione di penali di un importo complessivo superiore ad € 1.500,00 entro 30 giorni; - per il reiterarsi di inadempienze contrattuali del somministratore, oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. nonostante una preventiva diffida scritta; - per i ripetute inefficienze che abbiano determinato gravi ripercussioni sull’attività sanitaria ed assistenziale dell’utilizzatore; - per motivi di pubblico interesse da motivare adeguatamente nel provvedimento; - nei casi di inadempimento delle obbligazioni contrattualicessazione dell’attività del somministratore, costituiscono motivo di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dello stesso; - per la risoluzione l’eventuale diverso assetto organizzativo venutosi a creare in capo all’utilizzatore che non determini più l’esigenza di avvalersi del contratto per inadempimento ai sensi dell’art di somministrazione di lavoro, da motivare adeguatamente nel provvedimento di risoluzione. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni L’eventuale fornitura di lavoro assegnati; - interruzione personale non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigenteper la mansione da svolgere comporterà interruzione del contratto. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo Il recesso da parte dell’aggiudicatario dovrà essere comunicato con un preavviso di almeno 60 giorni ed a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. E’ attribuita al Comune di Imola la facoltà di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente cui: - la normativa nazionale o regionale risulti incompatibile con al prosecuzione delle prestazioni in oggetto, da comunicare con preavviso di 30 giorni tramite lettera raccomandata; - nel caso di intervenuta disponibilità di convenzioni Consip e delle Centrali di committenza regionali che prevedano condizioni di maggior vantaggio economico, ai sensi dell’art.1 D.L. n. 95 del 06/07/12 L’Amministrazione comunale si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è riserva altresì la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro recedere dal contratta,ai sensi art.1 comma 13 del D.L. n.95 del 6/7/2012, previa formale comunicazione all’appaltatore con preavviso non inferiore a quindici giorni e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di previo pagamento delle fatture emesse dal professionistaprestazioni già eseguite oltre al decimo delle prestazioni non ancore eseguite, nel caso in cui, tenuto conto anche dell’importo dovuto per le prestazioni eseguite, i parametri delle Convenzioni stipulate da Consip S.p.A.(...)successivamente alla stipula del predetto contratto siano migliorativi rispetto a quelli del contratto stipulato e l’appaltatore non acconsenta ad una modifica, proposta da Consip S.p.A., delle condizioni economiche tale da rispettare il limite di cui all’art. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali26, comma 3 della legge 23 dicembre 1999 n. 488.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono che, oltre Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del C.C. codice civile, il presente contratto potrà esser risolto per reiterate violazioni degli obblighi previsti nel presente contratto o al verificarsi di fatti, comportamenti o atteggiamenti incompatibili con il pubblico servizio, previa diffida ad adempiere entro i casi termini assegnati. Costituiscono inoltre motivo di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento inadempimento, ai sensi dell’art dell’art. 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxxc.c.: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx• apertura di una procedura di concordato preventivo, di fallimento a carico dell’aggiudicatario o altre procedure derivanti da insolvenza (sequestro e/o pignoramento); - xxxxxxx xxxxxxxxx • grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo; • frode, negligenza grave nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • perdita dei turni requisiti generali di lavoro assegnaticui all’art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e nonché dei requisiti di idoneità professionale; - interruzione • subappalto non motivata autorizzato; • casi stabiliti dall’art. 108 del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.; • importo delle penali superiore al 10 % (dieci per cento) del valore dell’affidamento; • violazione delle disposizioni e degli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla legge 13 agosto 2010 n.136 e s.m.i.; • mancata osservanza da parte dell’Aggiudicatario, dei suoi dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo nella realizzazione del servizio; - violazione ripetuta delle norme , compresi subappaltatore, del Codice di sicurezza comportamento adottato dal Comune di Monza e prevenzionepubblicato sul sito internet comunale xxx.xxxxxx.xxxxx.xx nella sezione Amministrazione trasparente > Disposizioni generali > Atti Generali > Codici di condotta > Codice di comportamento dei dipendenti pubblici. Nelle ipotesi sopra indicate In caso di risoluzione anticipata del contratto per causa imputabile all’impresa, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato Comune incamererà la cauzione, rimanendo altresì impregiudicata ogni azione per eventuali maggiori danni. Il Comune, a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere norma dell’art. 1456 del c.c., si avvarrà della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, il diritto di affidare il servizio ad altro professionista in possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente. Inoltre l’Amministrazione si riserva il diritto esclusivo di recedere anticipatamente dal contratto nel caso in cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzione, trasferimento all’Asp etc..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione risolutiva espressa al verificarsi delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattualiipotesi qui richiamate.

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Risoluzione del contratto. Le parti convengono cheIl Comune ha facoltà di risolvere il contratto, oltre ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: — abituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; — eventi di frode o sentenze passate in giudicato, accertate dalla competente autorità giudiziaria; — apertura di una procedura concorsuale a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 carico dell’impresa aggiudicataria o di un’impresa facente parte del C.C. raggruppamento temporaneo; — inadempienza alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché alle norme previdenziali; — sospensione del servizio da parte del concessionario senza giustificato motivo; — ritardo superiore a 6 mesi rispetto ai tempi previsti dall’articolo 4 del presente capitolato e relativi al termine per i l’esecuzione dei lavori connessi alla realizzazione delle case dell’acqua; — messa in liquidazione o altri casi di inadempimento delle obbligazioni contrattualicessazione di attività del soggetto aggiudicatario; — mancato pagamento dei premi assicurativi della polizza R.C.T./R.C.O. La facoltà di risoluzione è esercitata dal Comune con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, costituiscono motivo senza che la ditta abbia nulla a pretendere all'infuori del pagamento dei corrispettivi dovuti per le prestazioni e i servizi regolarmente effettuati fino il giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorge per inadempimento ai sensi dell’art . 1456 del X.X. xx xxxxxxxx xxxxxxx: - xxxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxx xxxxxxxxx; - xxxxxxx xxxxxxxxx dei turni di lavoro assegnati; - interruzione non motivata del servizio; - violazione ripetuta delle norme di sicurezza e prevenzione. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Amministrazione Comunale in forma di lettera raccomandata di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto fa sorgere,a favore dell’Amministrazione comunale, Comune il diritto di affidare a terzi il servizio ad altro professionista in possesso danno del concessionario. La risoluzione per inadempimento e l'esecuzione in danno non pregiudicano il diritto del Comune al risarcimento dei requisiti previsti dalla normativa vigentemaggiori danni subiti e non esimono la ditta dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è eventualmente incorsa, a norma di legge, per i fatti che hanno determinato la risoluzione. Inoltre l’Amministrazione Verificandosi l’ipotesi di cui al comma precedente, l’amministrazione si riserva la facoltà, qualora la normativa al momento vigente non lo vieti, di procedere all'aggiudicazione al secondo classificato, fermo restando il diritto esclusivo all'integrale risarcimento di recedere anticipatamente dal contratto tutti i danni, con eventuale rivalsa sulla cauzione definitiva prestata. La concessione può altresì essere revocata per esigenze di pubblico interesse, nel qual caso in il Comune è tenuto a corrispondere al concessionario un indennizzo, secondo i criteri di cui l’Ente si trovi nella necessità di cambiare modello gestionale nel rispetto della normativa vigente e\o per ottemperare ad obblighi previsti nella convenzione dell’Unione all'articolo 24 del testo unico delle leggi sull'assunzione diretta dei pubblici servizi da parte dei Comuni della Valle del Savio (esempio attuazione dell’Istituzionee delle Province, trasferimento all’Asp etcapprovato con Regio Decreto 15 ottobre 1925, n. 2578 s.m.i..) ART.11 – PENALITA’ Vengono fissate, in considerazione della natura del pubblico servizio svolto dal professionista le seguenti penalità: penale di € 200,00 per ogni giorno di mancato servizio non dovuto a cause di forza maggiore; Le eventuali carenze o inadempienze saranno comunicate per iscritto alla Ditta aggiudicataria e si conviene che l’unica formalità preliminare per l’applicazione delle penali è la contestazione degli addebiti effettuata dall’Amministrazione Comunale mediante raccomandata A.R.. Il professionista ha facoltà di presentare le proprie controdeduzioni alla contestazione degli addebiti entro e non oltre 8 (otto) giorni dalla data di ricevimento dalla lettera di addebito. L’Amministrazione Comunale procede al recupero delle penalità mediante ritenuta sul mandato di pagamento delle fatture emesse dal professionista. L’applicazione delle penalità è indipendente dai diritti al risarcimento del Comune,derivanti da eventuali violazioni contrattuali.

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