Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprietà Del Comune Di Quarrata Anno 2020 Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016, Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprietà Del Comune Di Quarrata Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016, Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprietà Del Comune Di Quarrata Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016
Risoluzione del contratto. Quando Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Direzione Lavori accertiConcedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell'Appaltatoredell’Utilizzatore, un grave inadempimento relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli obblighi contrattuali stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale da compromettere comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la buona riuscita delle opereConcedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Direzione Lavori medesimaConcedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, su indicazione del Responsabile del Procedimentoa farli rimuovere e trasportare, provvede a formulare spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la contestazione degli addebiti assegnando un termine Concedente si riserva il diritto di almeno 15 giorni agire giudizialmente per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare restituzione dei Beni nonché per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giornirisarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, fatta eccezione e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per i casi di urgenzal'intero ammontare. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel In caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimentodel Contratto, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito del verificarsi anche di prelievi effettuati dal Comune in applicazione una sola delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.Concedente:
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Samples: Contratto Di Leasing, www.sparkasse.it, Contratto Di Leasing
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiLa Coni Servizi potrà dichiarare immediatamente risolto di diritto il contratto: ⮚ in caso di inosservanze che, a carico dell'Appaltatorenel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato; ⮚ qualora, in caso di intimazione ad adempiere da compromettere la buona riuscita delle opereparte della Coni Servizi, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un l’impresa affidataria non adempia nel termine di almeno 15 giorni per la presentazione 3 (tre); ⮚ qualora l’impresa risulti essere in una delle controdeduzionisituazioni previste all'art. Trascorso inutilmente il termine suddetto80, ovvero acquisite c. 3 del D.Lgs 50/16 e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto s.m.i.; ⮚ in caso di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento accertamento della non veridicità delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore dichiarazioni rese dall’impresa al fine della partecipazione alla trattativa o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente disciplinare; ⮚ nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione ⮚ qualora l’impresa disattenda gli obblighi di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore cui al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, precedente art. 197; ⮚ qualora le irregolarità o difformità riscontrate in seguito ai controlli previsti al precedente art. 8 non siano sanate entro il termine indicato dalla Coni Servizi. Il contratto verrà anticipatamente a scadenza, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 in toto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della Coni Servizi, dell’impianto presso cui deve essere effettuato il servizio oggetto del contratto. Inoltre la Coni Servizi avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di presenza sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto. Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se ne ridurrà l'oggetto, decorsi 20 giorni dalla comunicazione da parte della Coni Servizi mediante lettera raccomandata con avviso di più imprese nel cantierericevimento, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure senza che l'impresa possa nulla a pretendere a qualsiasi titolo. La Coni Servizi si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi almeno 20 giorni. In tutte le precedenti ipotesi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture scioglimento o da altra documentazione obbligatoriariduzione dell'oggetto del contratto l’impresa affidataria rinuncia, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione sin d'ora, a pretendere gli indennizzi di cui all’articolo 24all'art. 1671 c.c., comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento fermo restando il pagamento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contrattiprestazioni già eseguite. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penalein cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per fatto imputabile all’impresa affidataria, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla dittaConi Servizi procederà all'incameramento del deposito cauzionale, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta fermi restando ogni diritto o azione esperibili ai fini del maggior risarcimento del maggiore danno.
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Samples: www.sportesalute.eu, www.coni.it, www.sportesalute.eu
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiIl contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456, comma 2, codice civile nei seguenti casi: • Sospensione o abbandono e mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato; • Impiego di personale non sufficiente, in relazione alle dotazioni minime di cui agli art. 4 e 7, a carico dell'Appaltatoregarantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio; • Violazione degli orari di apertura definiti dagli art. 5 e 8. Nel caso di risoluzione del contratto al concessionario è corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della risoluzione, un grave inadempimento degli detratte le penalità, le spese e i danni. In tal caso nessun rimborso verrà effettuato per il servizio non reso. Per l’applicazione delle suddette disposizioni il Comune può rivalersi su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide formali. In caso di fallimento del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle operesarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione degli addebiti assegnando sarà prefissato un termine di almeno 15 non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente di eventuali osservazioni; decorso il termine suddettosuddetto termine, ovvero acquisite e valutate negativamente l’amministrazione, qualora non ritenga valide le controdeduzioni avanzategiustificazioni addotte, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva ha facoltà di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia • frode nella esecuzione della concessione; • mancato inizio dell’esecuzione della concessione nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato; • inadempienza accertata alle norme di igiene salute legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 12 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel piano norme di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione legge e/o comunicazione e/o divulgazione delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità della concessione; • cessione del contratto, al di dati riservati di cui il fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletatonon adeguato alla peculiarità della concessione; - in caso di frode• concordato preventivo, fallimento, concordato fallimentare stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di qualsiasi procedura concorsualepignoramento a carico dell’aggiudicatario; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito • inottemperanza agli obblighi di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; - qualora • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il ritardo rispetto regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio , per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di tratteneredanni, a titolo di penale, la cauzione definitiva diretti ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoil rimanente periodo contrattuale.
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Samples: Disciplinare Di Gara, www.comune.terni.it
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiIl rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di cui all'art.108 del D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi delle disposizioni del Codice Civile, a carico dell'Appaltatorein particolare, un grave in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi contrattuali tale derivanti dall'affidamento del servizio. Qualora si verificassero da compromettere la buona riuscita delle opereparte della Ditta Aggiudicataria inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, la Direzione Lavori medesimail Committente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della Ditta medesima alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, su indicazione del Responsabile del Procedimentoove ciò non bastasse, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. Il Committente ha diritto di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddettopromuovere, ovvero acquisite nel modo e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimentonelle forme di legge, la risoluzione del contratto anche nei seguenti casi, senza pregiudizio di appalto. Quandoogni altra azione di rivalsa per danni: • abbandono dell'appalto, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione salvo che per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore forza maggiore; • quando la Ditta Aggiudicataria si renda colpevole di frode o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frodefallimento; • quando ceda ad altri, fallimentoin tutto o in parte, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui sia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato; - cessione • ogni altra inadempienza qui non contemplata ed ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. 1453 del contratto; - subappalto Codice Civile. Nei casi previsti dal presente articolo, la ditta incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Committente, oltre al risarcimento dei danni per l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. L’eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell’aggiudicatario, avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell’Ente se non autorizzato quelli derivanti dalla stazione appaltante liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli inadempimenti stessi, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art.108, co. 5 del D.Lgs. n.50/2016). L'eventuale soppressione completa o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 parziale del 13/07/2007Servizio oggetto dell'appalto, art. 19, sono potrà essere causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione anticipata, anche parziale, del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli senza oneri per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltanteCommittente. La Ditta Aggiudicataria può chiedere la risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso in caso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti impossibilità ad eseguire il contratto medesimo, in conseguenza di risoluzione dei contratticausa non imputabile alla stessa Ditta, secondo il disposto dell'art. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta 1672 del maggior dannocodice civile.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiL’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano, a carico dell'Appaltatorefatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la può procedere alla risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per tutti i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto grave inadempimento e comunque nel caso al verificarsi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei almeno uno dei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza mancato inizio dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneservizi alla data prevista; - inadempienze agli obblighi contrattualiarbitrario abbandono, siano essi contenuti nel presente capitolatoo sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, nel contratto e di tutti o parte dei servizi in genere appalto; - assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati; - scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell’appaltatore; - comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’appaltatore; - mancato rispetto delle norme sulla sicurezza; - subappalto anche di un singolo servizio in tutti gli atti di garaappalto, contestate per iscritto dalla stazione senza il preventivo consenso dell’Amministrazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/cessione totale o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione parziale del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di leggevenir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente procedura d’appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle relative attività; - sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante dell’aggiudicataria per un reato contro la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziariPubblica Amministrazione; - qualora il ritardo rispetto alla fine inosservanza dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattualecontratti collettivi di lavoro; Ai sensi Il verificarsi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso e incameramento dell’intera cauzione definitiva. Ove il Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio per le contro-deduzioni; decorso tale termine il Parco adotterà le determinazioni ritenute opportune, fermo restando che, fatta salva ogni contraria decisione, il contratto s’intenderà automaticamente risolto. L’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l’aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i provvedimenti maggiori costi e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannostessa.
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Risoluzione del contratto. Quando Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Direzione Lavori accertiConcedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a carico dell'Appaltatoremezzo lettera raccomandata A.R., un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casiche intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - violazione inadempimento dell’Utilizzatore delle vigenti normative in materia obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di igiene salute responsabilità della Concedente; custodia e sicurezza manutenzione dei lavoratori sui luoghi Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di sicurezza cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionemancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltantePerdita Definitiva dei Beni; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o comunicazione installazione e/o divulgazione collaudo dei Beni o anche di dati riservati uno solo dei Beni nei termini del Contratto di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletatoCompravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. In conformità con quanto previsto dall’Articolo 5.8 della Convenzione “Beni Strumentali”, in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare mancata concessione dell’agevolazione “Xxxxxxxx-ter” o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione revoca, parziale o totale, della cauzione definitiva stessa a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora qualunque causa dovuta il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione Concedente avrà la facoltà di trattenererisolvere il Contratto con effetto immediato. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a titolo farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di penalealcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla dittaConcedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, ad esempioe salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per altri contratti in essere con l’amministrazionel'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, fatto salvo la richiesta a seguito del maggior danno.verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:
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Samples: Contratto Di Leasing, Contratto Di Leasing
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la La risoluzione del contratto presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione, è regolata dalle norme del Codice Civile, nonché dalla normativa speciale di appaltosettore. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione La Stazione Appaltante si riserva il diritto, che l’Appaltatore le riconosce, di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa presente Contratto anche nei seguenti casi: - violazione • modalità d’esecuzione della commessa non conformi alle disposizioni contrattuali o non conformi alle disposizioni di legge in materia, in particolare, ove sia prevedibile che la cattiva esecuzione delle vigenti normative in materia prestazioni possa comportare la non idoneità delle prestazioni richieste; • raggiungimento di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore penali comminate nei confronti dell’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale ammontare pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi Il presente Contratto sarà inoltre risolto di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 diritto nei seguenti casi: • motivi di interesse pubblico; • perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sia di carattere generale sia di carattere speciale, che consentano la regolare esecuzione del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causarapporto; - • variazioni che modifichino sostanzialmente le condizioni contrattuali originarie; • subappalto senza preventiva autorizzazione; • gravi o reiterate violazioni delle prescrizioni contenute nel documento norme di valutazione legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e regolarità della commessa; • grave inadempimento ai sensi dell’art. 108, D.Lgs. n. 50/2016; • cessione di ramo d’azienda senza preventiva comunicazione scritta a Sogemi; • mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei rischi contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, ecc.; • mancata corresponsione da parte dell’Appaltatore, di due mensilità consecutive ai propri dipendenti; • ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali; • cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore; • sospensione o interruzione dell’esecuzione della commessa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • sopravvenienza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 28 del D. Lgs67, D.Lgs. 81/2008 n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, nel caso di presenza di più imprese nel cantierecomma 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure Stazione Appaltante dovrà contestare per iscritto le inadempienze all’Appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni. Decorso tale termine, Sogemi adotterà i provvedimenti conseguenti. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto per ragioni imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale alle prestazioni non prestate, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico della Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale, nonché di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ogni altro danno diretto ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltanteindiretto. La Stazione Appaltante non riconoscerà all’Appaltatore alcun compenso per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempioContratto, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoragioni imputabili all’Appaltatore stesso.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimentoprocedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavorilavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimentoprocedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D. LgsD.Lgs. 50/2016. In ogni caso caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. LgsD.Lgs. 81/08) ), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali personali, laddove vi sia una diffusione diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato); - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato). Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/A/ R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) ), da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria Impianti Illuminazione Pubblica E Segnalazione Semaforica, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria Impianti Illuminazione Pubblica E Segnalazione Semaforica
Risoluzione del contratto. Quando E’ facoltà dell’Appaltante risolvere di diritto il contratto: ⮚ In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate e formalizzate, incluse tra queste i ritardi nella consegna e/o la Direzione Lavori accertimancata esecuzione della fornitura); ⮚ In caso di atti di grave negligenza o frode, a carico dell'Appaltatorein particolare, un grave inadempimento nel caso in cui venga riscontrata la presenza di sostanze pericolose all’interno dei prodotti forniti, che non siano attribuibili all’attività in oggetto; ⮚ Mancanza e/o perdita e/o decadenza anche di uno solo dei requisiti di cui all’art.80 del D.Lgs.50/2016; ⮚ Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di norme sostanziali regolanti il subappalto; ⮚ In caso di importo complessivo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; ⮚ Mancato rispetto degli obblighi contrattuali tale di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 136/2010 e s.m.i.; ⮚ Cessione totale o parziale del contratto; ⮚ In caso di vizi riguardanti lo svolgimento dei servizi e/o delle forniture tali da compromettere dover comportare per l’Appaltante il ricorso ad un altro fornitore esterno; ⮚ In caso di messa in liquidazione, stato di fallimento, concordato preventivo, stati di moratoria o altri casi di cessione di attività o di cessazione dell’Appaltatore; ⮚ Inosservanza degli obblighi concernenti il personale, in materia di lavoro e sicurezza; ⮚ Ogni altra situazione per la buona riuscita delle operequale, nel presente Capitolato, sia prevista la Direzione Lavori medesimafacoltà di risoluzione del contratto. L’Appaltante procede a contestare per iscritto gli addebiti all’Appaltatore, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni naturali e consecutivi per la presentazione delle presentare eventuali controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzatepredette controdeduzioni, la Committente disponeovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta risposta, su proposta del Responsabile del Procedimento, l’Appaltante dichiara la risoluzione di diritto del contratto di appaltocontratto, mediante semplice comunicazione scritta. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede L’Appaltante resta sin d’ora autorizzato ad assegnare per il compimento delle opere escutere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore tutto o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, parte la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque precedente art. 13, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali maggiori danni, qualora vi sia inadempimento dell’Appaltatore alle predette obbligazioni e quindi per ogni ipotesi in violazione cui l’Appaltante dovesse essere chiamato a rispondere in proprio, in forza delle previsioni solidali di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiIl contratto è risolto di diritto, ai sensi dell’art. 1456, comma 2, codice civile nei seguenti casi: • Sospensione o abbandono e mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato; • Impiego di personale non sufficiente, in relazione alle dotazioni minime di cui agli art. 4 e 7, a carico dell'Appaltatoregarantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio; • Violazione degli orari di apertura definiti dagli art. 5 e 8. Nel caso di risoluzione del contratto al concessionario è corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della risoluzione, un grave inadempimento degli detratte le penalità, le spese e i danni. In tal caso nessun rimborso verrà effettuato per il servizio non reso. Per l’applicazione delle suddette disposizioni il Comune può rivalersi su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide formali. In caso di fallimento del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle operesarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo di comunicazione scritta, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Xxxxx contestazione degli addebiti assegnando sarà prefissato un termine di almeno 15 non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente di eventuali osservazioni; decorso il termine suddettosuddetto termine, ovvero acquisite e valutate negativamente l’amministrazione, qualora non ritenga valide le controdeduzioni avanzategiustificazioni addotte, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva ha facoltà di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia • frode nella esecuzione della concessione; • mancato inizio dell’esecuzione della concessione nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato; • inadempienza accertata alle norme di igiene salute legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 12 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel piano norme di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione legge e/o comunicazione e/o divulgazione delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità della concessione; • cessione del contratto, al di dati riservati di cui il fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletatonon adeguato alla peculiarità della concessione; - in caso di frode• concordato preventivo, fallimento, concordato fallimentare stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di qualsiasi procedura concorsualepignoramento a carico dell’aggiudicatario; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito • inottemperanza agli obblighi di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; - qualora • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione della concessione, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il ritardo rispetto regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio , per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di tratteneredanni, a titolo di penale, la cauzione definitiva diretti ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che l’amministrazione dovrà sostenere per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoil rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere1. Ferme restando le ipotesi di risoluzione espressamente contemplate dal presente Capitolato e dall’articolo 108 D.lgs. 50/2016, la Direzione Lavori medesimaFondazione ha, su indicazione del Responsabile del Procedimentoaltresì, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva facoltà di risolvere di diritto il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casicontratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicare all’Appaltatore: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimentodi grave negligenza, concordato fallimentare di inadempienze gravi ovvero reiterate e ripetute del rispetto delle modalità e tempistiche di esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente Capitolato e della lex specialis di gara, ivi compreso quanto previsto nella documentazione tecnica, laddove presentata, nonché nel caso di mancata reintegrazione dell’eventuale deposito cauzionale. A tal fine, sono è da considerarsi inadempimento grave: sito in down per 24 ore, nella sua interezza e/o in sezioni parziali; inaccessibilità del sito da alcuni device; non intervento entro gli orari indicati dai livelli di qualsiasi procedura concorsualeseverity nel capitolato tecnico; ritardo di oltre sette giorni per l’adeguamento dei requisiti regolati dal GDPR (General Data Protection Regulation); incompatibilità del sito con i principali browser al momento del rilascio online; ritardo di oltre 30 giorni rispetto ai tempi di realizzazione previsti nell’apposita sezione del capitolato tecnico. - nell’ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato, ivi compresa la violazione degli oneri in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - cessazione o sospensione/interruzione unilaterale del servizio per un periodo di tempo superiore a tre giorni, anche se motivate da pendenze e/o controversie insorte con la Stazione Appaltante; - cessione del contratto, totale o parziale, ovvero cessione non autorizzata dei crediti da questo derivanti; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito definitiva, laddove prevista, entro il termine di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato5 (cinque) giorni dalla richiesta; - quando la società aggiudicataria non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter, quindi, provvedere alla buona esecuzione dei servizi affidati; - in caso di cessione di azienda, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, amministrazione coatta e controllata, di fallimento, o di stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell’impresa; - qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - qualora siano accertate false dichiarazioni emerse dopo la sottoscrizione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione nell’ipotesi di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo mancato rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi normativa antimafia, ovvero di provvedimenti interdittivi antimafia a carico dell’Appaltatore, secondo quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causanormativa in materia; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel in caso di presenza mancato rispetto della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, di più imprese nel cantieremancanza delle coperture assicurative previste contro i rischi da responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro e/o di inosservanza degli obblighi retributivi, previdenziali e/o fiscali; - in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di riservatezza e privacy; - nell’ipotesi di esito negativo del periodo di prova e/o del collaudo, laddove previsti. In ogni caso, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno da parte dell’appaltatore anche di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso uno solo dei requisiti richiesti dall’art. 80 del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzioneD.lgs. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno50/2016.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiL'Acquirente avrà diritto di risolvere, di pieno diritto, il rapporto contrattuale nascente dall'Ordine, in qualsiasi momento, a carico dell'Appaltatoremezzo comunicazione scritta indirizzata al Fornitore, un grave manifestando la propria volontà di avvalersi della presente-Clausola risolutiva espressa, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita di una o più delle opereobbligazioni di cui ai seguenti articoli: - Articolo 3, Incedibilità del contratto e credito; - Articolo 4 Esecuzione e termini di consegna; - Articolo 5 Responsabilità del fornitore - Articolo 6 Oneri Fiscali e valutari - Articolo 7 Obbligo di fornire materiali di ricambio e prodotti oggetto della fornitura - Articolo 18 Denuncia dei vizi; - Articolo 20 Restituzione delle merci - Articolo 22 Protezione proprietà' materiale intellettuale; - Articolo 28 Penali; - Articolo 30 Garanzia In caso di risoluzione del rapporto di fornitura per fatto non imputabile al Fornitore, la Direzione Lavori medesimaresponsabilità dell'Acquirente sarà in ogni caso limitata al pagamento del prezzo dei beni e dei servizi ricevuti, su indicazione del Responsabile del Procedimentomentre per quelli ancora a tale data non resi, provvede l'Acquirente provvederà a formulare la contestazione degli addebiti assegnando liquidare un termine di almeno 15 giorni indennizzo, che pur non costituendo risarcimento, tenga conto dell'oggettiva attività svolta dal Fornitore e dallo stesso documentabile. Ove per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimentocontro, la risoluzione sia dovuta a grave inadempienza del contratto di appalto. QuandoFornitore, per negligenza dell'Appaltatorel'Acquirente non sarà tenuto ad alcun versamento ed avrà, questo ritardi rispetto alle previsioni del programmaanzi, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, restituire la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo Fornitura consegnata ottenendo la richiesta ripetizione del maggior dannoprezzo pagato.
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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto
Risoluzione del contratto. Quando Clausola risolutiva art 1456 C.C. – i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite • considerate le conseguenze derivanti dalla risoluzione le cause di risoluzione devono essere indicate esplicitamente • generiche indicazioni configurano ipotesi di clausole vessatorie e danno luogo a contenzioso – concretizza una effettiva tutela a favore del cliente a cui interessa il corretto adempimento della prestazione 09/01/2004 • Locazione di Hw – In caso di • ritardo di più di 30 gg nella consegna, messa in funzione • mancato funzionamento per più di 10 gg continuativi • mancato funzionamento per più di 30 gg in un anno – il Cliente, oltre all’applicazione delle penali, può • chiedere la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita sostituzione delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, apparecchiature • dichiarare la risoluzione del contratto • incamerare la cauzione se non restituita – procedere all’esecuzione in danno DPCM 452/97 • Casi di appalto. Quando, possibile risoluzione – esito negativo del collaudo • si prevede un secondo collaudo • in caso di ulteriore esito negativo il cliente può chiedere la risoluzione per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavoriinadempimento – inadempimenti vari, in contraddittorio con l'Appaltatore o tale ipotesi possono rientrare • reiterati ritardi nella consegna, ripristino di funzionalità, di apparecchiature Hw e programmi Sw • ripetuto mancato raggiungimento dei livelli di servizio – violazione di diritti di brevetto, di autore • Fornitura Chiavi in sua assenza con l'assistenza Mano di due testimoniHw – In caso di • collaudo negativo e di inadempienze protratte oltre il termine, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura non meno di processo verbale. Qualora15 gg, sulla base assegnato per porre fine all’inadempimento – Il Cliente, oltre all’applicazione delle predette risultanzepenali, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre può • dichiarare la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, • incamerare la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta se non restituita – ottenere dal Fornitore il pagamento di penale equivalente – chiedere il risarcimento del maggior danno.danno sopportato • Se il Cliente è in possesso delle apparecchiature Hw – il Cliente è liberato da ogni obbligo di custodia – il Cliente può depositare le apparecchiature a spese e rischio del Fornitore in locale di pubblico deposito 09/01/2004
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Samples: www.dia.uniroma3.it
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, con preavviso di 10 giorni e sostituzione, quindi, della ditta aggiudicataria inadempiente e senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche l’Appaltatore, nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute qualora le disposizioni prese e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore i mezzi applicati per la sicurezza in fase di esecuzionel’esecuzione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio insindacabile della Stazione Appaltante stessa; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti sia stata accertata incapacità di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltanteesecuzione del servizio; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23si siano verificate tre contestazioni con addebito di penalità; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/si siano verificate gravi irregolarità o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui negligenze in genere. In tal caso all’Appaltatore sarà accreditato il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione semplice importo del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione regolarmente svolto fino al giorno della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltanteTutto ciò con opportuna salvezza di ogni ragione ed azione per rivalsa di danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Appaltatore stesso dei suoi impegni contrattuali. La risoluzione del contratto è dichiarata darà diritto alla Stazione Appaltante di rivalersi su eventuali crediti, nonché sulla cauzione prestata dall’Appaltatore. Con la risoluzione del contratto sorgerà nella Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell’Appaltatore. L’affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con semplice preavviso indicazione dei nuovi termini di giorni 20 (venti) esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale ed ove questo non fosse sufficiente da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti eventuale crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante sui beni dell’Appaltatore. Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa inadempiente. Nel caso in cui l’Appaltatore fosse un’Associazione Temporanea di Imprese ed una delle Imprese associate, si rendesse inadempiente agli impegni contrattuali, in misura tale da richiedere la risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà del Contratto, le altre associate, per evitare la facoltà di trattenererisoluzione, potranno procedere alla sua sostituzione, a titolo condizione che il Committente attesti che la subentrante sia in possesso del medesimo livello di penalequalificazione dell’Impresa da sostituire. La sostituzione sarà valida nei confronti del Committente e dell’impresa sostituita, sulla base del semplice consenso della o delle altre associate, a condizione che la cauzione definitiva ed impresa da escludere si impegni, con la Stazione Appaltante, a far valere eventuali crediti maturati pretese esclusivamente verso la o le altre società con le quali e raggruppata, sollevando il Committente dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannocontroversia.
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Samples: cremonasolidale.it
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiOltre a quanto previsto dall' art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), a carico dell'Appaltatorel'ASM, un grave inadempimento ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, può procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, nei seguenti casi previsti: - frode, gravi e/o ripetute inadempienze e/o negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle operecon riferimento al mancato rispetto degli obblighi di fornitura quali, la Direzione Lavori medesimasolo a titolo di esempio, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede il ripetuto riscontro di mancanti a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi causa della discriminazione della Farmacia rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionealtri soggetti operanti sul mercato; - inadempienze agli altre gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti contrattuali non eliminate a seguito di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltantediffida formale da parte dell'ASM; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, da parte dell'appaltatore, della fornitura in oggetto, ove non dipendente da causa di forza maggiore; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/sopravvenute cause di esclusione o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletatoostative, legate alla legislazione anti mafia; - in caso sopravvenuta condanna definitiva del rappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; - cessione di frodeattività, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsualepreventivo della Ditta aggiudicataria; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito reiterata fornitura di prelievi effettuati dal Comune in prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, con specifico riferimento alle normative di cui al D.Lgs. 163/2006, al D. Min. Sanità 6/7/1999, al D.Lgs. 155/97 e ai D.Lgs. 219/2006 e 214/2007 e reiterata applicazione delle penali di cui al all'art. 7 del presente capitolato; - cessione del contrattosubappalto non autorizzato; - subappalto cessione non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione autorizzata del contratto dovesse sorgere e/o dei crediti da esso derivanti; Nei suddetti casi di risoluzione, la necessità Ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di sostituirli per una qualsiasi causa; - contratto, mentre è riservata all' ASM la possibilità di affidare a terzi le gravi violazioni forniture in danno alla Ditta aggiudicataria inadempiente, addebitando a quest'ultima le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, fermo restando il diritto al risarcimento dei maggior danni subiti e delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi maggiori spese sostenute, anche mediante escussione preliminare della cauzione definitiva di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoal presente Capitolato.
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Samples: www.asmpomigliano.it
Risoluzione del contratto. Quando la Il Committente, qualora rilevasse nell'approvvigionamento dei materiali, nella predisposizione dei mezzi d'opera e nell'esecuzione del lavoro inadempienze, insufficienze, deficienza, negligenze rispetto agli obblighi contrattuali, di gravità e rilevanza tale da pregiudicare a giudizio della Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere il regolare sviluppo e la buona riuscita esecuzione del lavoro, potrà diffidare l'Assuntore con lettera raccomandata invitandolo a prendere immediati provvedimenti onde rimediare ai fatti riscontrati. Se entro 15 giorni dal ricevimento della diffida del Committente, l'Assuntore non avrà preso i provvedimenti necessari per rimediare alla situazione lamentata, il Committente ha il diritto di risolvere il contratto dandone comunicazione all'Assuntore con lettera raccomandata. In caso di risoluzione del contratto, l'Assuntore si impegna ad a ottemperare alle disposizioni che saranno impartite dalla Direzione Lavori per attuare la sospensione dei lavori e lo sgombero del cantiere. La Direzione Lavori, all'atto in cui sarà comunicata all'Assuntore la risoluzione del contratto, redigerà alla presenza dell'Assuntore stesso o di un suo delegato (ed in casi di assenza di entrambi alla presenza di un notaio) lo stato di consistenza delle opere, impianti, materiali e manufatti, a piè d'opera e a magazzino, attrezzature ed installazioni di cantiere; esso sarà firmato dalle parti ed allegato al verbale di sospensione dei lavori; a richiesta di una delle parti potrà intervenire un notaio ed un perito, per l'accertamento dell'inventario. Il Committente potrà provvedere alla prosecuzione dei lavori direttamente o a mezzo terzi impiegando materiali e manufatti già approvvigionati dall'Assuntore e utilizzandone le attrezzature, installazioni e mezzi d'opera predisposti in cantiere dall'Assuntore stesso; in tal caso il Committente riconoscerà all'Assuntore il semplice costo dei materiali e manufatti impiegati ed il noleggio delle installazioni di cantiere, facendo riferimento all'elenco prezzi contrattuale e, se necessario, a dati di mercato documentati da fatture, senza maggiorazioni a favore dell'Assuntore per spese generali ed utili. L'Assuntore non avrà diritto di ritirare dal cantiere materiali, manufatti, attrezzature e installazioni di cantiere, né di eseguire smontaggi od operazioni che li rendano inutilizzabili, senza autorizzazione scritta dalla Direzione Lavori. Quest'ultima, all'atto della sospensione dei lavori conseguente alla risoluzione del contratto e prima della ripresa dei lavori stessi, compilerà la Direzione Lavori medesimasituazione contabile di avanzamento dei lavori che sarà trasmessa per conoscenza all'Assuntore, su indicazione come disposto per i normali stati di avanzamento. La fatturazione ed il pagamento di tale situazione dovranno essere autorizzati in sede di collaudo provvisorio. In caso di risoluzione del Responsabile contratto o di sospensione dei lavori il Committente procederà nel più breve tempo possibile al collaudo provvisorio: in tale sede saranno contabilizzati eventuali crediti dell'Assuntore per materiali, manufatti ed installazioni di cantiere utilizzati dal Committente. Il Committente, in caso di risoluzione del Procedimentocontratto per colpa dell'Assuntore, provvede avrà diritto a formulare richiedere il risarcimento dei danni subiti per l'eventuale maggior costo dei lavori in seguito al loro affidamento ad altre ditte e di danni conseguenti ad eventuali ritardi che dovessero determinarsi per effetto della rescissione del contratto a causa del tempo intercorrente tra la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni data della raccomandata del Committente con la comunicazione della rescissione dal contratto e la data d'inizio dei lavori dell'Impresa subentrante, dell'eventuale maggior tempo che la nuova ditta dovesse richiedere per completare il lavoro rispetto al tempo che la presentazione delle controdeduzioniprecedente impresa aveva ancora disponibile per portare a compimento tutte le opere nei termini contrattuali, nonché per altre cause che comunque possono aver modificato le condizioni contrattuali che governano il primo appalto, etc., che si traducono in maggiori costi per il Committente e danni per mancata redditività dell'immobile e per contributi o agevolazioni che dovessero decadere per effetto del ritardo. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, Dopo la risoluzione del contratto il Committente avrà il diritto di appalto. Quandorifiutare materiali e manufatti in cantiere o consegnati al Committente stesso, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede senza che l'Assuntore abbia diritto ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque alcun indennizzo: l'Assuntore nel caso di abbia ricevuto dal Committente materiali in conto lavorazione dovrà all'atto della risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità sospendere ogni lavorazione relativa e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui riconsegnare immediatamente al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In Committente tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenererimanenti materiali, lavorati o meno; ogni spesa derivante dalla suddetta riconsegna sarà a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannocarico dell'Assuntore.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione Ai sensi dell'art. 1456 del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso Codice civile costituiscono cause di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei le seguenti casiipo- tesi: - violazione fallimento, messa in liquidazione o apertura di altra procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; - abbandono dell’appalto; - impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; - grave e reiterata inosservanza delle vigenti normative norme regolamentari nonché delle norme del presente ca- pitolato, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione della penale, che si verificano più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; - reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; - mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del per- sonale dipendente; - mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato; - mancato rispetto delle norme in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (previa contestazione dell’addebito e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle con- trodeduzioni); - immotivata o ingiustificata interruzione del servizio; - cessione anche parziale del contratto o subappalto totale o parziale del servizio non autorizza- to; - inosservanza da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi previsti dalla normativa vigente in mate- ria di lavoro e di sicurezza nei confronti dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattualedipendenti impiegati nell’appalto; Ai sensi - difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 offerta e accettato dal Committente; - mancata prestazione del 13/07/2007servizio, artfatte salve le cause di forza maggiore. 19, Non sono in ogni caso considerate causa di risoluzione del contratto: forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteoro- logiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali; - la mancata sostituzione del responsabile accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o frode; - sentenza passata in giudicato per frodi verso l’Amministrazione Appaltante o per violazioni degli obblighi sulla sicurezza sul lavoro; - mancato espletamento del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione per reiterate assenze del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causapersonale, non sostituito; - le mancato reintegro della cauzione definitiva qualora la stessa, in fase di esecuzione del contrat- to sia escussa parzialmente e totalmente; - reiterate e persistenti irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, altre gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’artdegli obblighi derivanti all’Aggiudicatario dal Capitolato e dal contratto ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termini dell’art. 28 1453 del D. LgsCodice civile. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà L’Amministrazione Appaltante potrà altresì procedere alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In in tutti i casi previ- sti dal Codice civile e dal D.Lgs. n.50/2016 r ss.mm.ii. sebbene qui non menzionati. Nelle ipotesi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà cui al presente articolo, il contratto sarà risolto di trattenerediritto con effetto immediato a segui- to della dichiarazione dell’Amministrazione Appaltante in forma di PEC di volersi avvalere della clau- sola risolutiva. Nei casi sopra elencati l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione, a titolo che resta incamerata dall’ Amministrazione Appaltante, salvo il diritto della stessa al risarcimento di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, tutti i conseguenti danni e per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannotutte le altre circostanze che possano verificarsi.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiOltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni costituiscono motivo per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: · mancato superamento del periodo di appalto. Quandoprova; · mancato rispetto di quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara; · abbandono o sospensione del servizio, salvo che per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, causa di forza maggiore; · impiego di personale non dipendente o socio dell’Appaltatore; · richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione corso del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque ; · applicazione di tre penalità nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 corso del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionecontratto; - · inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolatonazionali e locali nei confronti del personale; · apertura di una procedura concorsuale che possano pregiudicare, nel contratto e a giudizio dell’Ente, lo svolgimento del servizio; · messa in genere in tutti gli liquidazione dell’Appaltatore, qualora l’Ente, a proprio giudizio ritengano che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio; · cessione dell’attività, cessione d’azienda, atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare sequestro o di qualsiasi procedura concorsualepignoramento a carico dell’impresa; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - · cessione del contratto; - · grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie; · danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Ente; · non ottemperanza, ai sensi dell’art. 22, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell’Ente in conseguenza dei rilievi effettuati; · subappalto totale dei servizi; · violazione ripetuta delle norme di sicurezza; · turnover del personale, senza giustificati motivi, ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato; · il mancato rinnovo della certificazione di qualità; · qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007prevista, art. 19, sono causa di risoluzione ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio . Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’ Ente di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’artvolersi avvalere della clausola risolutiva. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i Nei casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà anticipata del contratto l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di trattenere, a titolo tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Ente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempioesercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto. L’Ente potrà rivalersi, per altri contratti in essere con l’amministrazioneil risarcimento dei danni e per maggiori spese, fatto salvo la richiesta del maggior dannomediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.
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Risoluzione del contratto. Quando L’Amministrazione Concedente può procedere alla risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi: – fallimento del Concessionario; – dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d’azienda del Concessionario, inerente le attività ed i servizi del presente capitolato, senza previa autorizzazione del Comune; – cessione del contratto (sempre vietata a norma del presente capitolato) o dei crediti ad esso connessi, senza autorizzazione del Comune. L’Amministrazione Concedente si riserva altresì la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento facoltà di risolvere ad nutum il contratto nei seguenti casi: – gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali tale non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante del Concessionario; – sospensione, abbandono o mancata effettuazione dei servizi appaltati da compromettere parte del Concessionario senza giustificato motivo, salvo cause di forza maggiore; – comportamento scorretto e persistente degli autisti/accompagnatori nei confronti degli utenti; – violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’Ente Concedente da qualsiasi azione o pretesa di terzi; – contravvenzione ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relativi al servizio; – impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio; – continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi concordati con il responsabile del servizio; – perdita in capo al Concessionario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge; – qualora il Concessionario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo dell’Amministrazione Concedente; – impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte della stazione appaltante; – qualora il Concessionario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art. 1676 del Codice Civile; – per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la buona riuscita prosecuzione della concessione ai sensi dell’art. 1453 del C.C. – l’inosservanza delle operenorme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi. In tutti i casi predetti il Concedente, previa diffida ad adempiere, oltre a ritenere la cauzione, ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Concedente dei danni da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Concedente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, sia in caso di esercizio diretto delle prestazioni, sia in caso di nuovo contratto. L’Amministrazione Concedente si riserva la facoltà di non ammettere in futuro a gare analoghe, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quandoditta che, per negligenza dell'Appaltatoreinadempienze contrattuali, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la incorra nella risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel In caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimentodel contratto ai sensi del presente articolo, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatoreil Concessionario risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare al Concedente. Il Concedente si riserva, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni in caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché inadempimento degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolatola facoltà di richiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando al Concessionario l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dello stesso Concessionario o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata. Qualora il Concessionario receda dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, nel contratto e in genere in tutti gli atti il Concedente è tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di garapenale. In tale ipotesi viene inoltre addebitata al Concessionario, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione a titolo di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiererisarcimento danni, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra documentazione obbligatoriaditta, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contrattifatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali. In tutti i casi di revoca, risoluzione l’Amministrazione avrà o recesso previsti dal presente articolo, l’affidamento o la facoltà di trattenereprosecuzione della concessione potranno avvenire, a titolo discrezione del Concedente, in favore della ditta che segue in graduatoria di penalegara, a scalare. Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla dittarisoluzione del contratto si verificherà di diritto qualora l’Amministrazione Concedente, ad esempio, per altri contratti comunichi al Concessionario mediante lettera raccomandata A.R. che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta caso di risoluzione del maggior dannocontratto al concessionario.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione Fatto salvo quanto previsto dall’art.1453 del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione codice civile per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permangainadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Committentestazione appaltante, su proposta richiamate le disposizioni del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatoreprecedente articolo 13, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza alcun genere in ogni caso di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni mancata osservanza delle prescrizioni contenute nel piano contrattuali di sicurezza e cui al presente capitolato che configuri fattispecie di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per grave inadempimento, procedendo conseguentemente all’incameramento del deposito cauzionale definitivo ed all’esecuzione dell’appalto in danno all’operatore economico fornitore, a carico del quale resterà l’onere del maggior danno subito, salva ogni altra azione che la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione propri interessi e l’applicazione delle penali previste. Nei casi di ritenuto grave inadempimento, il responsabile del procedimento e/o comunicazione e/il direttore dell’esecuzione del contratto o divulgazione suo delegato, potranno fissare un congruo termine entro il quale il fornitore sarà tenuto a rimuovere ogni situazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali rilevata non conformità alle prescrizioni di cui al presente capitolato, trascorso inutilmente il quale il contratto sarà risolto di diritto. Premesso quanto sopra in via generale, costituiscono fattispecie di grave inadempimento, in relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità delle prestazioni, nonché al loro livello qualitativo, le seguenti ipotesi: - ritardata e reiterata inosservanza dei termini di consegna dei prodotti, comprovata da almeno tre contestazioni formali; - cessione del contrattosospensione e/o interruzione parziale o totale della fornitura o delle prestazioni per colpa imputabile al fornitore per la singola fornitura, comprovate da contestazione formale; - subappalto reiterata fornitura di prodotti non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque corrispondenti ai requisiti richiesti e presentati in violazione di leggeofferta; - la violazione altre reiterate inadempienze del fornitore accreditato all’osservanza degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziaricontrattuali; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari grave negligenza o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causacondizioni contrattuali; - interruzione della fornitura per decisione unilaterale da parte del fornitore accreditato o di abbandono dell’appalto, salvo cause di forza maggiore. Il recesso non ha effetto per le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento prestazioni già eseguite o in corso di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti9.1 Fatto salvo quanto previsto in altre clausole del presente Contratto, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni il Fornitore potrà dichiarare risolto il presente Contratto ai sensi e per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita dell'articolo 1456 cod. civ., mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche semplice comunicazione scritta da inviarsi al Cliente nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative Vi sia prelievo fraudolento, manomissione e rottura dei sigilli del contatore ovvero utilizzo degli impianti in materia modo non conforme al contratto o alla normativa applicabile; Il Cliente non risulti titolare della capacità di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché stipulare il Contratto ovvero non risulti titolare o avente diritto all’utilizzo degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneimpianti; - inadempienze agli obblighi contrattualiIl Cliente sia in stato di insolvenza, siano essi contenuti nel presente capitolatosia dichiarato fallito, nel contratto assoggettato ad altra procedura concorsuale, vi sia stato deposito di un’istanza di fallimento o instaurazione di altra procedura concorsuale ad eccezione di istanze temerarie e salva la possibilità di dimostrare la manifesta infondatezza della procedura instaurata ovvero in genere caso di messa in tutti gli atti liquidazione o avvio di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltanteuna qualsiasi procedura volta allo scioglimento o alla liquidazione del Cliente; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23Il Cliente rivenda o ceda a terzi l’energia elettrica oggetto del presente contratto; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione Risoluzione e/o comunicazione e/o divulgazione inefficacia dei contratti di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletatotrasporto, dispacciamento e connessione dell’energia elettrica; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare Insolvenza o di qualsiasi procedura concorsualeiscrizione del Cliente nel registro dei Protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive o comunque il Fornitore abbia notizia che è stato elevato protesto nei confronti del Cliente; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva il Cliente risulti inadempiente a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolatouno degli obblighi previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi mora di cui all’art. 28 del D. Lgs8. 81/2008 , nel caso - Mancato pagamento di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, fatture relative ad esempio, per altri contratti in essere o anche cessati con l’amministrazionealtre società del gruppo o anche tra il Cliente e soggetti terzi. - revoca o comunque mancato mantenimento della procedura di addebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario (procedura RID), fatto o invalida oppure mancata costituzione o ricostituzione della garanzia richiesta all’art 7 entro i termini richiesti, salvo che il relativo obbligo non sia espressamente derogato per accordo scritto fra le parti; -modifica dello stato di attività della ditta presso la Camera di Commercio od operazioni societarie; - invalida oppure mancata costituzione o ricostituzione della garanzia richiesta del maggior danno.all’art. 11.4 entro i termini richiesti;
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Risoluzione del contratto. Quando L’Appaltatore potrà essere considerato gravemente inadempiente e il Committente avrà la Direzione Lavori accertifacoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 del c.c., applicando all’Appaltatore stesso la penale prevista per il caso di inadempimento ed ogni maggior danno ed onere sostenuto in conseguenza, nei casi di grave negligenza o dolo, quali, ad esempio: - frode da parte dell’Appaltatore e collusione fraudolenta con personale appartenente all’organizzazionedell’Appaltante; - ripetute trasgressioni di impegni contrattuali nonostante gli avvertimenti scritti dell’Appaltante, intervenute dopo l'applicazione di almeno due penali; - ritardo di oltre 30 giorni nell’avvio delle attività appaltate, a partire dal verbale di inizio attività ovvero dal verbale di ripresa in caso di sospensioni autorizzate ovvero dall’invito scritto a riprendere l’ attività in caso di autonoma interruzione da parte dell’Appaltatore; - ritardo ingiustificato di oltre 60 giorni rispetto alla tempistica prevista dal Programma delle attività, approvato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, di cui all’art. 4.2; - palese incapacità o inadeguatezza nella conduzione dell’appalto, dimostrate anche da ripetute (almeno 30) e consecutive (almeno 5) verifiche negative riguardanti “non conformità” principali; - rifiuto dell’Appaltatore dopo richiesta scritta del Committente, di apportare al lavoro o agli elaborati presentati, modifiche o integrazioni richieste dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto o dal Committente stesso per adeguamento agli standard qualitativi fissati dal Capitolato tecnico o per esigenze di presentazione e approvazione da parte delle Autorità interessate; - cessione a terzi dell’esecuzione dell’appalto o parte di esso, senza autorizzazione dell’appaltante; - sopravvenienza a carico dell'Appaltatoredell'appaltatore, del suo legale rappresentante, dei direttori tecnici o amministratori, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla normativa antimafia; - dichiarazione di stato fallimentare o di insolvenza o richiesta di concordato giudiziale o extragiudiziale; - in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti leggi per eventuali altre inadempienze che rendano impossibile la prosecuzione del contratto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile Al verificarsi di una delle circostanze suddette, il Committente metterà in mora l’Appaltatore fissando un grave inadempimento degli obblighi contrattuali ulteriore termine ultimativo per la regolarizzazione della situazione; scaduto inutilmente tale da compromettere termine, il contratto è risolto di diritto per inadempienza dell’Appaltatore. In caso di inadempimento, il Committente potrà provvedere d’ufficio, affidando singole attività/prestazioni o la buona riuscita delle opereprosecuzione dell’intero servizio a soggetti terzi, la Direzione Lavori individuati insindacabilmente dalla medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioniaddebitando all’Appaltatore inadempiente ogni costo conseguente. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei LavoriSono fatte salve, in contraddittorio con l'Appaltatore o ogni caso, le cause di forza maggiore, che dovranno essere evidenziate in sua assenza con l'assistenza di due testimonimodo autonomo dall’Appaltatore, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualoraonde interrompere, sulla base delle predette risultanzese del caso, l'inadempimento permangai termini suddetti, la senza impegnare, peraltro il Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione che si riserva di risolvere accettare le ragioni esposte. Ai sensi dell’art. 1761 c.c., il contratto Committente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, in ogni fase dell’appalto e senza alcun genere di indennità e obbligo nei confronti dell’Appaltatore, salvo la corresponsione del compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione la quota parte del lavoro eseguito, delle vigenti normative eventuali spese vive documentate e anticipate per il lavoro non ancora eseguito, del mancato utile fissato convenzionalmente nel 10% del lavoro ancora da eseguire. La recessione unilaterale dell’Appaltatore non è consentita, se non per cause di forza maggiore. Si richiamano in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgsogni caso le condizioni previste al precedente art. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art2.6 – Controversie. L’Appaltatore si assume inoltre ai sensi del commi 8 e conseguenti penalità previste all’art9, art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione 3 L. 136/2010 gli obblighi di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra i soggetti di cui al comma 1 art. 3 L. 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il soggetto che ha notizia dell’inadempimento procederà all’immediata risoluzione l’Amministrazione avrà del rapporto contrattuale, informandone contestualmente la facoltà di trattenere, a titolo di penale, Stazione Appaltante e la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta prefettura-ufficio territoriale del maggior dannoGoverno territorialmente competente.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e compenso per l’impresa anche fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore ingiustificata sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la sicurezza in fase di esecuzioneforza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; - inadempienze agli obblighi contrattualiabituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, siano essi contenuti nel presente capitolatoaccertate dalla amministrazione comunale, nel contratto allorché la gravità e in genere in tutti gli atti la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltanteuna qualsiasi delle sue parti; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti applicazione di almeno quattro penalità previste all’art. 23riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso eventi di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsualeaccertati dalla competente autorità giudiziaria; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione quando la ditta concessionaria subappalti o ceda i servizi oggetto del presente capitolato senza l’osservanza delle penali disposizioni di cui al presente capitolatoall’articolo 27; - cessione messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del contrattosoggetto aggiudicatario; - subappalto . Il contratto sarà invece risolto ex art 1454 c.c. nei seguenti casi: □ qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non autorizzato dalla stazione appaltante preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e da questa non autorizzata□ violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o comunque in violazione di leggetemporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la □ violazione dell’obbligo di informazione curare la manutenzione ordinaria dell’impianto, nonché di cui all’articolo 24tutte le parti oggetto della gestione; □ violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'area adibita a verde pubblico e del parcheggio; - mancato rispetto delle norme riguardanti la tutela del lavoro, comma 1 della citata L.R.T.il versamento dei contributi, che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice il rispetto dell’impegno alla riassunzione del personale dipendente. La facoltà di informare immediatamente risoluzione ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni.. Con la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso risoluzione del contratto con la finalità sorge per l’Amministrazione il diritto di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltanteaffidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’amministrazione al risarcimento dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di tratteneremaggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso sia eventualmente incorso, a titolo norma di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempiolegge, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo i fatti che hanno determinato la richiesta del maggior dannorisoluzione.
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Risoluzione del contratto. Quando L’ASP risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: il fornitore non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione; mancato superamento del periodo di prova; abbandono o interruzione del servizio, fatta salva la Direzione Lavori accerticausa di forza maggiore; mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall’art. 25 durante la vigenza del contratto; subappalto in contrasto con l’art. 29 del Capitolato d’oneri o cessione del contratto; mancato addestramento del proprio personale ai rischi esistenti nell’ambiente di lavoro del committente; omissione parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali; omesso o non sufficiente espletamento delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti del proprio personale; mancata o inadeguata fornitura al proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate; in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale; in caso di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatoredell’aggiudicatario. Quando a carico di alcuno degli amministratori dell’impresa appaltatrice sia stata pronunciata una sentenza di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; dopo n. 3 contestazioni formali nell’arco di un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’appaltatore; l’applicazione di n. 3 penali ciascuna di importo pari o superiore a €. 5.000,00, nell’arco di un anno contrattuale; L’ASP ha altresì la buona riuscita delle operefacoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 codice civile, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso giorni, decorso inutilmente il termine suddettoquale il contratto si intende risolto di diritto, ovvero acquisite qualora il fornitore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e valutate negativamente le controdeduzioni avanzatesuccessive modificazioni ed integrazioni. In caso di risoluzione del contratto, l’ASP incamererà la Committente disponecauzione a titolo di penale di indennizzo, su proposta salvo il risarcimento del Responsabile maggior danno. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: al soggetto aggiudicatario sarà riconosciuto il semplice importo del Procedimento, servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà nell’Azienda il diritto di appaltoaffidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicatario. QuandoL’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, per negligenza dell'Appaltatorecon indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall’Azienda rispetto quelle prevista dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale ed ove questo non fosse sufficiente, questo ritardi rispetto alle previsioni da eventuali crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda sui beni dall’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa inadempiente. Qualora l’aggiudicatario dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’Azienda oltre alla richiesta di risarcimento danni, addebiterà alla ditta inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede servizio ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare altra ditta e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione ciò fino alla scadenza naturale del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati La somma di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società sopra potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni trattenuta dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannodeposito cauzionale definitivo.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento Il Comune si riserva il diritto di dar luogo alla risoluzione in tronco del contratto e di esercitare tale diritto mediante formale diffida ed intimazione da notificarsi secondo i termini di legge e di poter risolvere il contratto qualora l’appaltatore si renda colpevole di frode o negligenza o contravvenga comunque agli obblighi contrattuali. L'Comune si riserva il diritto di richiedere il risarcimento dei danni eventualmente accertati. Pertanto il contratto di servizio può essere risolto “di fatto e di diritto” ad insindacabile giudizio del Comune con semplice comunicazione in caso di: - ripetute significative inadempienze degli obblighi contrattuali tale da compromettere assunti a cui, nonostante inviti formali non si sia provveduto (almeno due); - subappalto; - inefficacia degli interventi o scarsi risultati; - interventi incompleti e/o mal eseguiti; - quando di fatto la buona riuscita Ditta abbandoni l’esecuzione del servizio in somministrazione periodica; - quando la Ditta ricorra in grave e provata indegnità. - nel caso in cui la Ditta abbia commesso gravi infrazioni alle norme in materia di sicurezza e a ogni altro obbligo derivante dai rapporti di lavoro. Il contratto è risolto, in caso di fallimento della Ditta o di sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare lo svolgimento delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine obbligazioni contrattuali. In caso di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione anticipata del contratto il deposito cauzionale definitivo verrà incamerato dal Comune che si riserva inoltre ogni azione di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare rivalsa per il compimento delle opere risarcimento di eventuali maggiori danni. In caso di successiva disponibilità della convenzione quadro Consip o Intercent-ER o ME-PA relativa al servizio in ritardo un termine di durata non inferiore oggetto, il contratto viene risolto senza che la Ditta possa accampare alcuna pretesa, ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenzasensi dell'art. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora1 comma 3 D.L. 95/2012, sulla base di semplice richiesta dell'Amministrazione, previa verifica delle predette risultanze, l'inadempimento permangacondizioni disponibili all'interno della nuova convenzione. In questo caso il Comune procederà ad informare la Ditta aggiudicataria, la Committente, su proposta quale potrà avvalersi della facoltà – a corrispettivi inferiori rispetto a quelli fissate nelle convenzioni sopra citate – di chiedere espressamente la ridefinizione del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione rapporto contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoilComune alle nuove condizioni economiche.
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Samples: Verbale Di Riunione Di Cooperazione E Coordinamento
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiAi sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.vo 19 aprile 2016, a carico dell'Appaltatoren. 50, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo o un decreto penale di condanna divenuta irrevocabile di cui al D. Lgs 50/2016, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50, quando il Direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento degli obblighi contrattuali alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita delle operedei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la Direzione Lavori medesima, su stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore. Su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare Procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di almeno 15 non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioniproprie contro deduzioni al Responsabile del Procedimento. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzatepredette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Committente dispone, stazione appaltante su proposta del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, la risoluzione del contratto al di appalto. Quandofuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavorilavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il termine decorre dal giorno di ricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato il Direttore dei lavori verifica, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimonil'Appaltatore, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, qualora l'inadempimento permanga, la Committentestazione appaltante, su proposta delibera la risoluzione del contratto Ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.vo n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre nel comunicare all'Appaltatore la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa determinazione di risoluzione del contratto: - , dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei lavori curi la mancata sostituzione del responsabile del servizio redazione dello stato di prevenzione consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e protezione mezzi d'opera e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto dovesse sorgere e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel cantiereprogetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale è determinato l'onere da porre a carico dell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori, ove l’Ente committente non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 della citata L.R.T.del D.Lgs.vo n. 50/2016. Ai sensi dell'articolo 109 del D.Lgs.vo 19 aprile 2016, che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/Rn. 50, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La di risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti appalto disposta dall’Ente committente, l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di risoluzione dei contratti. In tutti i casi lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Ente committente; in caso di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penalemancato rispetto del termine assegnato, la Ente committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. L’Ente committente, in alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla dittain conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 103, ad esempiodel D.Lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50, pari all'uno per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta cento del maggior dannovalore del contratto. Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di agire per il risarcimento dei danni.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiL’Amministrazione comunale, a carico dell'Appaltatorefatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la può procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto , secondo quanto non espressamente previsto e comunque nel caso dalla legge, al verificarsi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei almeno uno dei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza mancato inizio dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneservizi alla data prevista; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione gravi e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletatoripetute violazioni degli obblighi contrattuali; - arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsualeappalto da parte dell’appaltatore; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito assunzione di prelievi effettuati dal Comune decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati; - scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell’appaltatore; - comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’appaltatore - mancato rispetto delle norme sulla sicurezza; - subappalto anche di un singolo servizio in applicazione delle penali di cui al presente capitolatoappalto, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale; - cessione totale o parziale del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di leggevenir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d’appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle relative attività; - sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell’aggiudicataria per un reato contro la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziariPubblica Amministrazione; - qualora il ritardo rispetto alla fine inosservanza dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi contratti collettivi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causalavoro; - le gravi violazioni il manifestarsi di una della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto. - Altri casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 Il verificarsi di una delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto è dichiarata e incameramento dell’intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Calvi dell’Umbria ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune. L’Amministrazione Comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l’aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa. Il servizio potrà essere portato a termine con semplice preavviso le modalità previste dalla legge, senza che per questo l’appaltatore possa avanzare diritti di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannosorta.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiFatto salvo quanto disposto dal precedente articolo e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, a carico dell'Appaltatoreil presente contratto è risolto di diritto, un con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di: − mancato avvio del servizio nel termine prefissato; − applicazione di tre gravi penalità di cui al precedente articolo; − inosservanza grave inadempimento e/o reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti previsti nel presente capitolato; − sospensione, nel abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio; − impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed anti-infortunistici ai sensi delle norme vigenti; − subappalto non autorizzato; − cessione del contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, credito come indicati nel successivo art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la 25 − mancata sostituzione del responsabile personale ritenuto inidoneo nel termine prefissato dall’Amministrazione; − accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio; − intervenuta inidoneità dell’appaltatore o sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; − ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del servizio di prevenzione e protezione e Codice Civile. Qualora la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, ad esempioa titolo di risarcimento danni. In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per altri contratti in essere con l’amministrazionegli eventuali danni subiti, fatto salvo la richiesta sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del maggior dannoservizio.
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Risoluzione del contratto. Quando Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva stazione appaltante ha facoltà di risolvere il presente contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione accertata non veridicità del contenuto delle vigenti normative in materia dichiarazioni presentate dall’appaltatore nelle procedure di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionegara; - inadempienze agli inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel assunti con il contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate allo scadere dei termini fissati dall’Unione per iscritto dalla stazione appaltanteadempiere (giorni 10); - violazione dopo 2 (due) contestazioni scritte su gravi inadempienze cui la Ditta appaltatrice non fornisca adeguate giustificazioni; - contegno scorretto verso gli utenti da parte del personale della Ditta appaltatrice; - cessione ad altri in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui inerente al presente capitolato; - cessione ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, artCodice Civile. 19, sono causa In caso di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa Ditta appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzioneè comunque tenuta a proseguire l’esecuzione contrattuale fino a nuovo affidamento. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione L'Azienda avrà la facoltà di trattenereaffidare temporaneamente il servizio a terzi, utilizzando se necessario, i locali e gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dall'impresa al momento della risoluzione, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi del servizio convenuti con il presente capitolato all'impresa appaltatrice. La Ditta appaltatrice nulla avrà a pretendere a titolo di penalecompenso e/o risarcimento e l’Azienda avrà la facoltà di affidare l’appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta indicati negli atti di gara, l’operatore economico classificato in posizione utile in graduatoria sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla dittavariazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell’offerta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannol’affidamento sarà subordinato all’accettazione da parte dell’operatore economico interessato.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento Il contratto può essere immediatamente risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate: - inosservanza degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite indicati nelle condizioni generali e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionecapitolato tecnico; - gravi e reiterate inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti e inottemperanze in relazione a quanto riportato nel presente capitolato, capitolato tecnico; - inadempimenti gravi ripetuti nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltantecorso dell'esecuzione della concessione; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23del divieto di cessione; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletatosubappalto senza previa autorizzazione; - perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, in caso corso di frodeesecuzione del contratto, del mancato possesso degli stessi; - cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a fallimento, concordato fallimentare a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di qualsiasi procedura concorsualeun curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, ovvero di liquidazione; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di prelievi effettuati 15 (quindici) giorni consecutivi dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolatoricevimento della relativa richiesta dell'Amministrazione; - cessione allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione contratto di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziariappalto; - qualora il ritardo rispetto gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi; - in tutti gli altri casi previsti dai documenti di gara e dalla normativa vigente. Per qualsiasi ragione si addivenga alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del presente contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiereil concessionario, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda oltre all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 perdita della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o indiretti derivanti dalla sua condotta durante l’esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l’Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale. È fatta salva la cauzione definitiva facoltà dell’Amministrazione di affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l’applicazione di penali ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti impregiudicata ogni azione in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannosede penale.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiIl Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli qualora l'As- suntore si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni stabiliti in contratto. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore sospensione o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione riduzione dell'esecuzione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltanteparte dell' Assuntore. La risoluzione del contratto è dichiarata avverrà previa intimazione, ad adempiere od a rimuovere l'inadempien- za, effettuata dal Committente, con semplice preavviso comunicazione scritta tramite raccomandata AR, con la quale sia indicato all'Assuntore un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.). Il ter- mine sarà stabilito dal Responsabile del Procedimento tenendo conto, in modo particolare, della na- tura del contratto in oggetto, comunque non inferiore a 15 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine il Committente potrà dichiarare risolto il contratto. Resta salvo per il Committente il diritto di giorni 20 rivalersi sull'Assuntore per i danni subiti per colpa dello stesso sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contrattiart. 1453 del C.C.). In tutti i casi particolare il Committente si riserva di risoluzione l’Amministrazione esigere dall'Assuntore il rimborso delle eventuali maggio- ri spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contrat- to; comunque il Committente avrà la facoltà di tratteneredifferire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Assuntore è tenuto a risarcire, non- ché di operare le conseguenti operazioni contabili. Il Committente, in caso di risoluzione, potrà continuare la gestione direttamente od affidarla ad altra impresa; in tali casi il Committente, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sui crediti dell’Assuntore o sul deposito cauzionale: − a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Assuntore; − a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di ri- soluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Assuntore. L'Assuntore ha diritto al pagamento degli interventi o porzioni di servizio eseguiti regolarmente ed accettati dal Responsabile del procedimento previa detrazione dell'ammontare del pregiudizio eco- nomico derivante al Committente per il danno subito. Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Assuntore, il Committente tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Assuntore stesso. Avvenuta la risoluzione, il Committente comunicherà all'Assuntore la data in cui deve aver luogo la riconsegna degli impianti, delle strutture e dei luoghi entro cui dovevano essere svolti i servizi. L'Assuntore sarà obbligato all'immediata consegna degli edifici e delle aree di penalepertinenza nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e l'Assuntore o suo rappresentante, dello stato dei luoghi, dei materiali, delle at- trezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, dell'ac- certamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a dispo- sizione del Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione della contabilità dei servizi/lavori prestati, al fine di procedere al conto finale di liquidazione, in cui saranno riportate le eventuali penali applica- te. Il Committente valuta inoltre l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previ- sti dall'art. 135 del Dlgs. 163/2006 - risoluzione del contratto per reati accertati. I primi sei mesi di servizio saranno considerati quale “Periodo di prova”. Pertanto l’aggiudicazione e il conseguente contratto sono sottoposti a condizione risolutiva, in caso di esito negativo di detto periodo. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine dei sei mesi, gli uffici competenti dell’Azienda Appal- tante predisporranno una relazione sull’idoneità complessiva del servizio. Nel caso in cui l’esito del periodo di prova dovesse risultare negativo, l’AO provvederà a: • predisporre apposita relazione con gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell’inadeguatezza del servizio offer- to; • comunicare all’appaltatore – entro 30 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di prova – l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto; • affidare il servizio ad altra ditta, utilizzando, se possibile ed opportuno, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti graduatoria della procedura concorsuale. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l’Azienda Appaltante si riserva di incame- rare il 10% del deposito cauzionale. L’aggiudicatario dovrà in essere con l’amministrazione, fatto salvo ogni modo garantire la richiesta prosecuzione del maggior dannoservizio sino al subentro del nuovo soggetto.
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Risoluzione del contratto. Quando L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, risoluzione unilaterale del contratto con un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine preavviso di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddettoe procedere alla conseguente richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati oltre che nelle ipotesi espressamente previste in questo Foglio patti e condizioni, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione in caso di perdita delle vigenti normative in materia condizioni e delle autorizzazioni comunque denominate necessarie e propedeutiche per lo svolgimento dell'attività di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionebroker; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere caso che emerga che il broker non opera in tutti gli atti regime di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltantepiena indipendenza nei confronti delle compagnie assicuratrici; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 ove l'aggiudicatario e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela i suoi dipendenti assumano comportamenti tali da far venir meno il rispetto dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione principi di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione imparzialità connessi con la particolare tipologia del servizio espletatoda svolgersi; - in caso di frode, fallimento, fallimento o concordato fallimentare fallimentare; - .in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di qualsiasi procedura concorsualepignoramento a carico della società quando da tali eventi emerga una inaffidabilità dell'impresa; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito in caso di prelievi effettuati dal Comune in applicazione grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente Foglio patti e condizioni che abbiano comportato l'applicazione delle penali fatto salvo il diritto di cui al presente capitolatorisarcimento dei danni subiti; - cessione qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate gravi irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria; - per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto; - in caso di subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di leggeconsentito; - la violazione degli .per sopravvenuta impossibilità nell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo per perdita della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, artpersonalità giuridica. 19, sono causa di Si procederà a risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In in danno anche in tutti i casi di grave o reiterata negligenza nello svolgimento del servizio, o anche nei casi in cui tali comportamenti comportino il venir meno del necessario rapporto fiduciario con l’Amministrazione. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificasse nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Scandicci potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso di risoluzione l’Amministrazione avrà del contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di trattenere, procedere a titolo nuova stipula come da graduatoria di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannogara.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiFatto salvo quanto previsto dall’art. 16, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine l’Azienda committente si riserva di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, chiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Ditta appaltatrice alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle di appaltocui all’articolo 12 “Osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori - DUVRI”. QuandoE’ prevista la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione definitiva: • qualora si verifichi la cessione e qualsiasi altra forma di subappalto, anche parziale, del servizio non autorizzata preventivamente dall’Amministrazione committente; • per negligenza dell'Appaltatoreabbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore; -per cessazione dell’azienda o di un ramo dell’azienda, questo ritardi rispetto alle previsioni del programmacessazione di attività, la Direzione Lavoriconcordato preventivo o fallimento, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere atti di sequestro o pignoramento a carico della ditta aggiudicataria; • in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per tutti i casi di urgenzain cui, ai sensi dell’art. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori3, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimonicomma 8, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualoralegge n. 136/2010, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere le transazioni finanziarie afferenti il contratto di appalto vengono eseguite senza alcun genere avvalersi di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgsconti correnti dedicati aperti presso banche o presso Poste Italiane S.p.a. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali Nell’ipotesi di cui al presente capitolato; precedente comma, l’Amministrazione committente - cessione senza diritto di preventiva costituzione in mora della ditta appaltatrice - dichiarerà risolto di diritto il contratto a mezzo di determinazione dirigenziale, dandone semplice comunicazione alla ditta suddetta e provvedendo, come meglio crederà, per la continuazione dell’appalto del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque servizio, con l'obbligo per la ditta appaltatrice decaduta di risarcire all’Amministrazione stessa i danni economici subiti e conseguenti. In particolare, alla ditta appaltatrice decaduta saranno addebitate le spese sostenute in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo più dall’Amministrazione (rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento del servizio ad altra ditta nonché le spese di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità gara relative al nuovo contratto. Le somme dovute all’Amministrazione committente a titolo di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata risarcimento danni a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La seguito risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) sono trattenute dall’Amministrazione stessa da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannopagamenti dovuti alla ditta appaltatrice.
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Risoluzione del contratto. Nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 108 del Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora: nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti. Quando la Direzione il Direttore dei Lavori accertio il responsabile dell'esecuzione del contratto, a carico dell'Appaltatorese nominato, accerta un grave inadempimento degli obblighi alle obbligazioni contrattuali da parte dell' Appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita delle opereprestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la Direzione Lavori medesimastima dei lavori eseguiti regolarmente, su indicazione del Responsabile del Procedimentoil cui importo può essere riconosciuto all' Appaltatore. Egli formula, provvede a formulare altresì, la contestazione degli addebiti all' Appaltatore, assegnando un termine di almeno 15 non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioniproprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzatepredette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l' Appaltatore abbia risposto, la Committente dispone, stazione appaltante su proposta del Responsabile responsabile del Procedimentoprocedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 del Codice degli Appalti, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l' Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l' Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il responsabile unico del procedimento nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di risoluzione del contratto, dispone, con preavviso di venti giorni, che il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto alle previsioni del programmatermine assegnato, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, stazione appaltante provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per d'ufficio addebitando all'Appaltatore i casi di urgenzarelativi oneri e spese. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei LavoriLa stazione appaltante, in contraddittorio alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza le modalità di due testimonicui all'art. 93 del Codice degli Appalti, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta pari all'uno per cento del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione valore del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso Resta fermo il diritto dell'Appaltatore di risoluzione contrattuale agire per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza risarcimento dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannodanni.
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Risoluzione del contratto. Quando Nel caso di ripetute inadempienze il Committente, previa contestazione scritta e salvo il diritto di controdeduzioni da parte del Concessionario, ha la Direzione Lavori accertifacoltà di risolvere il contratto, previa comunicazione scritta con preavviso di giorni 30 (trenta), con tutte le conseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno della concessionaria e salva l’applicazione delle penali prescritte. Tra le cause di inadempimento che possono indurre il Committente alla risoluzione del Contratto, a carico dell'Appaltatoresuo insindacabile giudizio, sono previste a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti: abbandono del servizio, salvo che per comprovate cause di forza maggiore; per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento; gravi e/o ripetute violazioni (più di 5 in un grave inadempimento anno scolastico) degli obblighi contrattuali tale non eliminate in seguito a diffida formale da compromettere la buona riuscita parte del Committente; frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; subappalto non effettuato in conformità a quanto previsto nel presente capitolato; dichiarazione di fallimento grave e ripetuta inosservanza delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione norme igienico sanitarie nella conduzione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i Centro produzione pasti; casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia del concessionario; inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, previdenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza lavoratori; inosservanze di due testimoni, procederà a verificare norme legislative e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative regolamentari in materia di igiene salute sicurezza sul lavoro, inquinamento atmosferico o idrico e sicurezza dei lavoratori sui luoghi prevenzioni infortuni; mancato mantenimento delle polizze assicurative; violazioni di lavoro (D. Lgs. 81/08) clausole contrattuali che compromettano la regolarità della gestione nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano il rapporto di sicurezza fiducia tra il Concedente e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza il Concessionario; si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo le norme vigenti e i provvedimenti comunali in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio materia di prevenzione della corruzione e protezione e il codice di comportamento. ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni altro fatto che renda impossibile la mancata sostituzione prosecuzione della concessione, nei termini dell’articolo 1453 del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’artcodice civile. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti Quando nel corso del contratto con il Committente accerta che la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/Rsua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentarepuò fissare un congruo termine entro il quale il Concessionario si deve conformare alle soluzioni richieste; trascorso inutilmente il termine stabilito, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del il contratto è dichiarata con semplice preavviso risolto di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva diritto ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazioneil Committente procederà all’incameramento della cauzione, fatto salvo la il diritto impregiudicato di richiesta del maggior dannodanni.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine 13.1 Fatta salva ogni altra ipotesi di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto Contratto prevista dalla legge o dal Contrat- to stesso, Xxx potrà risolvere il Contratto : a) trascorsi 14 giorni dalla data di appaltosospensione del Servizio ai sensi degli artt. Quando12.c) e 9.2; b) in caso di violazione e/o inadempimento di anche uno soltanto degli obblighi, divieti, garanzie dell’Abbonato di cui ai precedenti artt. 6 e 7; c) nel caso in cui l’Abbonato sia sottoposto a procedura fallimentare o ad altra procedura concorsuale, ri- sulti iscritto nel registro dei protesti ovvero sia coinvolto in procedimenti penali per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni truffa o altri reati connessi alla criminalità informatica; d) in ogni altro caso in cui l’Abbonato sia in condizioni patrimoniali tali da porre in pericolo il pagamento del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere Servizio o risulti comunque insolvente an- che in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà seguito a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque verifiche effettuate sul credito; e) nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’artmancata accettazione da parte della Banca della modalità di pagamento mediante RID ai sensi del precedente art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni 11.7; f) nel caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito del perfezionamento del Contratto, l’Abbonato sia inadempiente ai propri obblighi di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali pagamento del Canone di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante Abbonamento o comunque delle ulteriori somme dovute in violazione base al Contratto; g) a seguito della sottoscrizione del Contratto, l’Abbonato non permetta all’Installatore di leggeaccedere ai locali della Multiutenza per effettuare il Sopralluogo; - h) una volta sottoscritto il contratto, effettuato il Sopralluogo e firmato il verbale di Sopralluogo non proce- da o non permetta la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziarirealizzazione dell’Impianto Satellitare; - qualora i) una volta sottoscritto il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari contratto, effettuato il Sopralluogo e firmato il verbale di Sopralluogo ed effettuato il “Servizio di Installa- zione Standard” o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi “Servizio di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 Installazione Impianto centralizzato digitale” o “Servizio di Instal- lazione Vision” o “Servizio di Connessione” non proceda o non permetta l’attivazione del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoServizio.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimentoprocedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavorilavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimentoprocedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D. LgsD.Lgs. 50/2016. In ogni caso caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. LgsD.Lgs. 81/08) ), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali personali, laddove vi sia una diffusione diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato); - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato). Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) ), da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per Salvi i casi di urgenzarisoluzione automatica previsti dal presente capitolato, il contratto di appalto può essere risolto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell’art. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori1456, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale quando per grave inadempimentoinadempienza, grave irregolarità ad uno o più obblighi contrattuali, e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nello specifico nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia non reperimento di igiene salute e sicurezza personale necessario per l’avvio dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneservizi nei tempi previsti; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti applicazione di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltantetariffe difformi da quelle convenute; - violazione prestazione del servizio oggetto del presente affidamento in modo irregolare; - impiego di personale per competenze professionali non in loro possesso; - mancato rispetto del rapporto numerico fra utenti e operatori stabilito dalla normativa vigente; - inadempienza di anche uno solo degli obblighi contenuti all’artindicati nel precedente art . 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione 9 del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione abbandono del contrattoservizio, salvo le giustificate cause di forza maggiore, - inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, assicurativo, contributivo, verso il personale dipendente, - il subappalto anche parziale non autorizzato, - mancanza dei requisiti richiesti da parte del personale impiegato nella gestione dei servizi; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante ottemperanza alle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale; - episodio gravemente lesivo della persona, dei diritti e dei beni degli utenti, - inadempienze che compromettono la funzionalità degli interventi o comunque in violazione di leggeche rendono insoddisfacente il servizio; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziariprogrammi di esecuzione. - grave dissesto economico e finanziario della Ditta aggiudicataria; - qualora perdita dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara pubblica attraverso la quale la Xxxxx si è aggiudicato il ritardo rispetto alla fine Contratto, nonché dei lavori determinasse un importo massimo requisiti richiesti per la stipula del Contratto medesimo; - condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, taluno dei componenti l’organo di amministrazione, o l’amministratore delegato, o il direttore generale o il responsabile tecnico della penale pari Ditta aggiudicataria; - ogni altra fattispecie che faccia venir meno il rapporto di fiducia instaurato con il Contratto fra l’Ente appaltante e la Ditta aggiudicataria. La Ditta aggiudicataria dovrà, comunque, proseguire il Servizio la cui interruzione o superiore sospensione possono provocare danno al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi Servizio stesso. In caso di recesso dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 dall’art. 1671 cod. civ. Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore e in caso di risoluzione anticipata del 13/07/2007contratto, art. 19, sono causa la Ditta aggiudicataria non potrà partecipare a gare indette dal Comune di Gergei per i 5 (cinque) anni successivi alla data di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio . In caso di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione risoluzione anticipata del contratto dovesse sorgere l'Amministrazione avrà diritto di affidare ad altra ditta specializzata la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione continuazione dei rischi di cui all’artservizi fino alla scadenza del contratto, salvo il risarcimento dei maggiori danni. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel Spetteranno in tal caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 alla ditta inadempiente i corrispettivi relativi ai servizi effettuati prima della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà si riserva inoltre la facoltà di trattenererisolvere il contratto in qualsiasi momento, a titolo con preavviso di penale30 giorni con pec, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla dittaqualora venisse modificato il tipo di gestione del servizio, ad esempiovenissero meno tutte o parte le esigenze del presente appalto e di recedere dallo stesso contratto, per altri contratti in essere con l’amministrazionemotivazioni di pubblico interesse. In questo caso, fatto salvo poiché la richiesta del maggior dannocausa di risoluzione non è imputabile all’affidataria, quest’ultima non sarà esclusa da partecipare alle gare nei prossimi 5 anni.
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Risoluzione del contratto. Quando La Stazione Appaltante risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) senza necessità di preavviso o diffida, nei seguenti casi: • il fornitore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita dal contratto; • mancato superamento del periodo di prova; • subappalto effettuato in violazione delle prescrizioni di legge e di capitolato; • cessione del contratto; • cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta. La Stazione Appaltante ha altresì la Direzione Lavori accertifacoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, qualora: • il fornitore si renda colpevole di frode e/o negligenza e/o irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto, quali, a carico dell'Appaltatoretitolo esemplificativo e non esaustivo di: - reiterate inosservanze dei termini di consegna; - irregolarità nei prodotti forniti o nell'esecuzione della fornitura; - reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, un grave inadempimento degli inclusi il servizio di formazione e postvendita; • il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante; • il fornitore non sia in grado di fornire i prodotti con le caratteristiche (ivi comprese le taglie dei prodotti) necessarie al fabbisogno rilevato e comunicato dalla Stazione Appaltante; • il fornitore, in caso di conclamate irregolarità contributive, del costo del lavoro, della normativa di prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alle regolarizzazione/adempimenti necessari; • il fornitore non adempia agli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle operedi tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e successive modifiche ed integrazioni. In caso di risoluzione del contratto, la Direzione Lavori medesimaStazione Appaltante incamererà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, su indicazione salvo il risarcimento del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione maggior danno. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: al soggetto aggiudicatario sarà riconosciuto il semplice importo delle controdeduzioniforniture regolarmente svolte fino al giorno della risoluzione. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, Con la risoluzione del contratto sorgerà nella Stazione Appaltante il diritto di appaltoaffidare a terzi la fornitura in danno dell’Aggiudicatario. QuandoL’affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte cui saranno addebitate, per negligenza dell'Appaltatorefino alla scadenza naturale prevista dal contratto iniziale, le eventuali spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale e ove questo ritardi rispetto alle previsioni del programmanon fosse sufficiente, la Direzione Lavorida eventuali crediti della Ditta, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenzasenza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante sui beni dell’aggiudicatario. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel Nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimentominore spesa, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto nulla competerà alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoDitta inadempiente.
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Samples: cremonasolidale.it
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale A fronte di inadempimenti gravi da compromettere la buona riuscita delle opereparte del Conduttore, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine Provincia di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la Nuoro può procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto quanto , previa diffida ad adempiere con termine non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto inferiore a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltantequindici giorni. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso comunicata dalla Provincia di giorni 20 (venti) da trasmettere con Nuoro al Conduttore mediante lettera raccomandata Ae comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto. La Provincia di Nuoro si riserva la facoltà inoltre di risolvere il contratto per inosservanza da parte del Conduttore degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratto collettivo nazionale lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti. In caso di inadempimento del Conduttore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Provincia per porre fine all’inadempimento, la stessa Provincia avrà la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove non restituita, e/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti del Conduttore per il risarcimento del danno. In ogni caso, la Provincia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell’art. 1456 Codice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Conduttore con racc. a.r., il contratto nei seguenti casi: • qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal conduttore nella procedura di gara; • mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel rispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, le modalità, i provvedimenti termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato; • difformità tra le caratteristiche degli impianti e quelle dichiarate nell’offerta e/o nelle specifiche tecniche; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di risoluzione 20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; • qualora sia stata depositata contro il Conduttore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia, di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei contrattibeni o venga incaricato della gestione degli affari del conduttore; • qualora taluno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Conduttore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Resta inteso, inoltre, che in deroga all’art. 1495 Codice Civile il termine di decadenza per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di 30 (trenta) giorni. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà provincia ha diritto di trattenere, a titolo di penale, ritenere definitivamente la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla dittadefinitiva, ad esempioove essa non sia stata ancora restituita, e/o applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti del Conduttore per altri contratti il risarcimento del danno. La provincia ha inoltre un diritto di prelazione in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannomerito all’eventuale acquisto degli impianti installati.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine Il Comune di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto Trieste può risolvere di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere diritto il contratto senza alcun genere d’appalto in qualsiasi momento e con effetto immediato, salva l’azione di indennità e compenso per l’impresa anche risarcimento degli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative • se l’appaltatore è colpevole di frode, negligenza o colpa grave, • in materia caso di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi fallimento, insolvenza o richiesta di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti un concordato giudiziale od extragiudiziale dell’appaltatore, • nei casi previsti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze presente contratto agli obblighi contrattualiarticoli “Oneri accessori obbligatori”, siano essi contenuti nel presente capitolato“SLA richiesti”, nel “Interpretazione del contratto e in genere in tutti gli atti del capitolato speciale di garaappalto e disciplina di riferimento – tracciabilità dei flussi finanziari”, contestate “Divieto di cessione e facoltà di recesso”, “Consegna del servizio e inizio dell’esecuzione”,“Penali”, • per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia infrazione alla regolamentazione del subappalto, • durante il periodo di osservazione il Comune di Trieste qualora si verifichi una diffusione grave inadempienza da parte dell'Impresa con conseguente notevole disservizio per l'utenza e/o comunicazione e/o divulgazione ripercussioni negative sull'attività di dati riservati SSI, ivi compreso il danno di immagine sia per il Comune di Trieste nel suo complesso, sia per SSI, • qualora l’appaltatore, regolarmente diffidato, non provveda a far pervenire le giustificazioni entro il termine assegnatogli, • per mancata attivazione nei tempi indicati degli elementi offerti in sede di gara ed oggetto di valutazione con il sistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure loro interruzione, • per applicazione di penali che, complessivamente nel semestre di riferimento, abbiano dato luogo al superamento del limite del 10% del valore del contratto (IVA esclusa), calcolato su base semestrale, di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - al precedente articolo, • per ripetuto (almeno tre semestri consecutivi) mancato raggiungimento della soglia CSI – Customer Satisfaction Index, • in caso di frodemancata costituzione o eventuale reintegrazione del deposito cauzionale, fallimento• qualora l’appaltatore, concordato fallimentare regolarmente diffidato, non abbia provveduto ad eseguire i lavori entro il termine indicato nella diffida stessa, • qualora l’appaltatore, regolarmente diffidato, non abbia provveduto al reintegro del responsabile generale del servizio o dei team manager, • in caso di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali modifiche al quadro normativo tali per cui la stazione appaltante non è più tenuta ad erogare il servizio di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoappalto.
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Risoluzione del contratto. Quando Costituiranno casi di inadempimento grave, al verificarsi dei quali il Gestore avrà facol- tà di risolvere il Contratto ai sensi dell’Art. 1456 c.c. per fatto e colpa del Cliente e salvo il risarcimento del danno ulteriore, dandone semplice comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC o email, le seguenti fattispecie: a) Il Cliente che risulti essere minore di anni 18 anni e\o non in possesso di Patente e, laddove previsto, di co- pia del permesso internazionale di guida o di traduzione giurata della patente o che non abbia conseguito la Direzione Lavori accertiPatente da almeno un anno all’atto dell’iscrizione; b) La mancata co- municazione da parte del Cliente al Gestore della sospensione, a carico dell'Appaltatorerevoca, un grave inadempimento ritiro etc. della Patente e/o del permesso internazionale di guida; c) Utilizzo di credenziali e documen- ti falsi o comunque non riconducibili al Cliente, all’atto di iscrizione al Servizio e\o della prenotazione e Noleggio dei veicoli, ivi inclusa l’indicazione di codici promozionali/con- venzioni senza averne diritto; d) Prenotazione multipla di uno o più veicoli senza avvia- re il Noleggio; e) Il mancato adempimento da parte del Cliente di anche uno solo degli obblighi contrattuali relativi alle condizioni di utilizzo dei veicoli così come di seguito disciplinate; f) Mancato o ritardato pagamento degli importi derivanti dall’utilizzo del Servizio al termine o durante un solo Noleggio; g) Rilascio del veicolo noleggiato, al termine del Noleggio, in un’area senza copertura satellitare o posta al di fuori dell’Area di Copertura della Città nella quale è iniziato il Noleggio o utilizzata fuori dal territorio Italiano; h) Qualora il Clien- te imbratti o compia qualsivoglia atto vandalico a danno dei veicoli; i) Qualora il Cliente, nonostante una diffida scritta, non interrompa una violazione grave del Contratto o qua- lora non ponga immediatamente rimedio alle conseguenze già verificatesi in relazione a tali violazioni; j) Qualora sia stato accertato che il Cliente conducesse il Veicolo sotto l’effetto di alcool o stupefacenti, in stato di incoscienza, in condizioni psicofisiche anoma- le: in tale ultimo caso il Gestore avrà la facoltà di addebitare al Cliente un importo a tito- lo di penali pari all’intero valore del Veicolo al momento dell’evento e calcolato secondo Eurotax giallo; l) Qualora il Cliente, anche su richiesta del Gestore, non riconsegni un vei- colo; m) Mancato pagamento delle penali previste nell’Allegato Tariffario ed applicate dal Gestore; n) Guida del veicolo Noleggiato da compromettere la buona riuscita delle opereparte di un soggetto diverso dal Cliente che ha proceduto al Noleggio; o) Agevolazione o commissione colposa o dolosa del Cliente di furto, la Direzione Lavori medesima, su indicazione rapina e\o atto vandalico a danno del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente veicolo o qualora il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. QuandoCliente, per negligenza dell'Appaltatoresua causa e colpa, questo ritardi rispetto alle previsioni abbia provocato un sinistro o l’avaria del programmaveicolo; p) In caso di Termine Noleggio da parte del Cliente in spazi o aree private diverse dalle aree private appositamente de- dicate a parcheggio dei veicoli del Servizio; q) In caso di Termine Noleggio da parte del Cliente con il mezzo in condizioni non corrette es. finestrini abbassati r) In caso di mano- missione del veicolo o uso improprio dello stesso; s) trasporto illegale di merci (contrab- bando, la Direzione Lavoristupefacenti etc); t) trasporto di passeggeri contro compenso espressamente o tacitamente pattuito; u) fini illeciti, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine competizioni di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per velocità o prove di percorso o gare di ogni genere; v) finalità di subnoleggio e/o incauto affidamento a terzi a qualsiasi titolo. Esclusi i casi di urgenza. Trascorso inutilmente dolo o colpa grave del Gestore, quest’ultimo non risponde per i danni diretti o indiretti di qualsiasi natura che il termine indicato il Direttore dei LavoriCliente o terzi possano in qualsiasi modo pati- re a causa del Servizio, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimonivariazioni delle modalità, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione orari e/o comunicazione condizioni di erogazione del Servizio nonché a causa di sospensione, interruzione o comunque indisponibilità del Servizio stesso dipendenti dai veicoli, dagli apparati tecnologici, dai sistemi informati- ci di telecomunicazioni e comunque da cause imputabili sia ai fornitori del Gestore che a terzi in genere. Inoltre è esclusa qualsiasi responsabilità del Gestore per il mancato adempimento totale o parziale degli obblighi assunti per causa di forza maggiore quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo: atti dello Stato e della Pubblica Amministrazio- ne, atti della Pubblica Autorità, limitazioni legali, incendi, alluvioni, esplosioni, mobilitazio- ni, sommosse, scioperi, manifestazioni, turbative industriali, mancanza di materie prime, mancanza di elettricità, interruzione delle linee telefoniche, mancanza di oli combustibili ed altri. Il Cliente in ogni caso espressamente esonera il Gestore da ogni responsabilità per eventuali danni di qualunque natura subiti dal Cliente stesso e/o divulgazione da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto non derivanti da dolo o colpa grave del Gestore. Il Gestore, fermo restando la responsabilità della casa costruttrice del veicolo, svolgerà tutte le attività di dati riservati ordinaria manutenzione in modo da consegnare il veicolo in buono sta- to di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in efficienza, come previsto dall’art. 1575 cc. Il Contratto, i Termini e Condizioni sono regolati dalla Legge Italiana. Nel caso di frodeCliente qualificabile come Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005, fallimentoper ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o ad esso connessa o da esso derivante, concordato fallimentare sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del do- micilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi sarà competente in via esclusiva il foro di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune Torino. Per ogni eventuale comunicazione in applicazione delle penali di cui merito al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Contratto si farà riferimento a: info.go@le- xxxx.xxx Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi gli effetti di cui all’art. 28 1407 c.c., il Cliente presta sin d’ora il suo consenso alla cessione da parte del D. LgsGestore della propria posizione contrattuale ad altra società del gruppo FCA, cessione della quale verrà data tempestivamente comunicazione al Cliente. 81/2008 Per accettazione dei Termini e Condizioni Il Cliente, nel caso dopo aver preso visione dei presenti Xxxxxxx e Condizioni accettandone inte- gralmente il contenuto, dichiara altresì, di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro accettare anche integralmente ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione approvare specificatamente le clausole di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso agli articoli: (3) Condizioni Generali del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque Servizio; (5) giorni dal ricevimento delle contestazioniRi- tiro del veicolo; (11) Xxxxx e Sinistri; (13) Furto, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenereXxxxxx, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.Atti Vandalici
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Risoluzione del contratto. Quando Tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. Le inadempienze dell'appaltatore devono essere contestate per iscritto dall'Amministrazione Comunale con fissazione di un termine per la Direzione Lavori accertirelativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con 1'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti. In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, sarà dovuto il compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione ed anche in questo caso la ditta appaltatrice potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: - violazione del divieto di subappalto; - ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per gli psicologi, ai sensi dell´art.13 del presente Capitolato; - inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Amministrazione comunale volte ad assicurare la regolarità del servizio, la sicurezza dei beneficiari del reddito di cittadinanza ed il rispetto di leggi, regolamenti e del presente Capitolato; - comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai beneficiari del reddito di cittadinanza; - cessione del contratto, dell'attività, atti di pignoramento e sequestro a carico dell'Appaltatoredell'impresa, fallimento o altre procedure concorsuali a carico dell'impresa; - inosservanza delle norme di legge in materia di personale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali; - mancata corresponsione di almeno tre (3) mensilità di stipendio al personale dipendente dell'appaltatore entro le scadenze contrattualmente previste e laddove, ai sensi dell'art.5 del DPR 207/2010, avendo il responsabile del procedimento invitato per iscritto l'appaltatore inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni, il suddetto termine sia decorso infruttuosamente e non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato; - violazione delle norme di sicurezza e salute sui luoghi di lavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008; - fallimento dell'impresa o sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che possano pregiudicare l'espletamento del servizio, salvo il recupero dei maggiori danni sulla cauzione; - ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al Comune per oltre 2 settimane; - avvenuta attribuzione di penali di cui al precedente articolo per la stessa infrazione, ripetuta in corso d'anno per un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle operenumero di volte pari o superiore a tre; - violazione del divieto di subappalto/cessione del contratto nei termini di cui all'art.22 del presente Capitolato; - ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per almeno due volte in corso d'appalto, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la previa contestazione degli addebiti assegnando e assegnazione di un termine di almeno 15 non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente previsti dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannovigente normativa.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel In caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di inadempienze gravi o ripetute il Comune potrà risolvere immediatamente il contratto senza alcun genere che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, con esclusione di indennità e compenso per l’impresa anche ogni formalità legale, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni, mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nel domicilio eletto dalla Concessionario. Il Concessionario dovrà comunque proseguire il servizio fino all’inizio del contratto subentrante. In particolare il contratto potrà essere immediatamente risolto nei seguenti casi: - violazione ▪ revoca dell’ autorizzazione da parte delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgsautorità competenti per inadempienze del Concessionario; ▪ fallimento del Concessionario; ▪ recidiva, per almeno tre volte, nelle inadempienze circa la regolare esecuzione del servizio. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - ▪ in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare sub concessione totale o parziale del servizio; ▪ in caso di qualsiasi procedura concorsualedanneggiamento volontario di cose o beni del Comune; - mancata reintegrazione ▪ per impossibilità sopravvenuta della cauzione definitiva prestazione da parte del concessionario in forza di perdita dei requisiti di capacità a seguito contrarre con la Pubblica Amministrazione; ▪ in caso di prelievi effettuati dal Comune interruzione di fatto del servizio; ▪ quando incorra in applicazione delle penali grave provata indegnità; ▪ in caso di cui al presente capitolatoinadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione ▪ per gravi violazioni degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziaricontrattuali non sanate dal Concessionario nonostante diffide formali del Comune; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli ▪ per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture sufficiente o da altra documentazione obbligatorianon idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio; ▪ per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo degli obblighi contrattualmente assunti in tema di informazione trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di cui all’articolo 24sicurezza sul lavoro. ▪ Inosservanza reiterata delle disposizioni di Xxxxx, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di Regolamento e degli obblighi previsti Per qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà ragione si addivenga alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso contratto, il Comune provvederà all’incameramento della cauzione definitiva, ed il Concessionario sarà tenuto al rigoroso risarcimento di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà esercizio diretto sia in caso di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta nuovo affidamento del maggior danno.servizio
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Risoluzione del contratto. Quando La Stazione appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Ognuna delle seguenti fattispecie, anche singolarmente considerata, costituisce grave negligenza dell'Appaltatore e dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto: - la sospensione del servizio in assenza di regolare certificato di sospensione redatto dalla Direzione dell'esecuzione del contratto; - l'affidamento del servizio a terzi, in assenza di regolare autorizzazione al subappalto rilasciata dall'Amministrazione appaltante; - il ritardo nell'esecuzione del servizio per un numero di giorni superiore al 10% di quanto previsto nel Programma di esecuzione del servizio previsto nel progetto o concordato ufficialmente con la Direzione Lavori accertidell'Esecuzione del Contratto; - la grave e reiterata inosservanza delle norme di sicurezza in tema di infortunistica dei lavoratori; - la grave e reiterata inosservanza del piano di sicurezza in funzione delle utenze civili; - la grave e reiterata inosservanza delle disposizioni tecniche indicate nel Capitolato speciale d'appalto o impartite dal Responsabile Unico del Procedimento; - ogni altra azione o inadempimento che a giudizio del Responsabile Unico del Procedimento, anche a carico dell'Appaltatoreseguito di segnalazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali fosse tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione perfetta esecuzione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavoriservizio affidato, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere rispetto di ogni esistente disposizione di legge o di regolamento; - reati accertati ai sensi della vigente normativa in ritardo un termine materia di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare contratti pubblici e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per similare; - grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’artritardo. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva Il contratto sarà risolto di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva diritto a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - della comunicazione scritta che l’Amministrazione Comunale inoltrerà, anche a mezzo PEC, alla ditta aggiudicataria presso la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, artsua sede legale. 19, sono causa Nei casi di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 previsti al presente articolo, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società l’Amministrazione comunale potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, incamerare la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazionedefinitiva, fatto salvo l’eventuale richiesta di ulteriori risarcimenti per i danni subiti, effettuando la richiesta del maggior dannodovuta segnalazione all’ANAC.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiAi sensi dell'art. 1456 C.C., a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, il presente contratto sarà risolto di diritto su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche dichiarazione dell'Amministrazione nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia sia intervenuto a carico dell'appaltatore stato di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi fallimento, di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano liquidazione, di sicurezza cessione di attività, di concordato preventivo e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionequalsiasi altra situazione equivalente; - inadempienze agli obblighi contrattualil'Appaltatore abbia provveduto a cessione del contratto a terzi, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltantesubappalto totale delle opere o sub appalto parziale senza previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione; - violazione degli obblighi contenuti all’artsia accertata negligenza o frode dell'appaltatore. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle L'appaltatore sarà considerato negligente qualora cumulasse penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse per un importo massimo della penale pari o superiore al 1010 % dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione valore annuo del presente contratto: - la mancata sostituzione del responsabile sia accertata inadempienza dell'appaltatore agli ordini impartiti dal D.S. in merito all’esecuzione del servizio conformemente al contratto, al capitolato di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità appalto, ed a tutti i documenti contrattuali: - sia accertato ritardo ingiustificato nella esecuzione dei lavori e/o dei servizi tali da far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei programmi di sostituirli per una qualsiasi causalavoro concordati con l'Amministrazione; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione sia accertata sospensione ingiustificata dei rischi di cui lavori e dei servizi. - sia accertato il mancato inizio dei lavori nelle modalità indicate all’art. 28 4 del D. Lgs. 81/2008 presente capitolato L’Amministrazione per i casi suddetti, nel caso fisserà un congruo termine entro il quale l'appaltatore dovrà provvedere a rimuovere la inadempienza e, trascorso infruttuosamente tale termine, potrà risolvere il contratto, mentre resta all’Amministrazione il diritto di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio rivalersi sull’appaltatore per i provvedimenti di risoluzione dei contrattidanni subiti per colpa dello stesso. In tutti i casi tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di risoluzione quanto eseguito regolarmente ed accertato dalla Amministrazione, detratto l’ammontare del pregiudizio economico derivante alla Amministrazione per il danno subito. Fino a regolazione di ogni pendenza con l'appaltatore, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannorisultasse a credito dell'appaltatore stesso.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un Il contratto si risolverà di diritto per grave inadempimento degli obblighi dell’appaltatore e specificamente: − nel caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel Contratto (art. 1456 cc.); − nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla Stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali tale da compromettere che compromettano gravemente la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione corretta esecuzione del contratto di appaltoappalto nei termini prescritti (art. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori1454 cc.); − nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, nel disporre le istruzioni necessariecomplesso, provvede ad assegnare il 10% (dieci per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta cento) del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione valore del contratto; - subappalto − nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto; − nel caso in cui le attività non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora siano state realizzate compiutamente entro il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, termine finale (art. 19, sono causa 1457 cc.). Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente diritto quando la stazione appaltante dichiara all’appaltatore, a mezzo di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti R o equivalente comunicazione PEC, che intende valersi della clausola risolutiva espressa, a cui seguirà l’escussione della garanzia prestata, salvo il risarcimento di maggiori danni. In caso di risoluzione dei contrattidel contratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e/o della fornitura e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio e/o della fornitura già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del contratto. In tutti i tali casi l’appaltatore non è suscettibile di ritenuta sui compensi dovuti, di penali né di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà per inadempimento. Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, relativamente alla disciplina della risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di trattenerecui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta nonché le disposizioni del maggior dannod.lgs. n. 50/2016.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e compenso per l’impresa anche fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la sicurezza in fase di esecuzioneforza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; - inadempienze agli obblighi contrattualiabituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, siano essi contenuti nel presente capitolatoaccertate dalla amministrazione comunale, nel contratto allorché la gravità e in genere in tutti gli atti la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltanteuna qualsiasi delle sue parti; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti applicazione di almeno quattro penalità previste all’art. 23riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso eventi di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsualeaccertati dalla competente autorità giudiziaria; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione quando la ditta concessionaria subappalti o ceda i servizi oggetto del presente capitolato senza l’osservanza delle penali disposizioni di cui al presente capitolatoall’articolo 27; - cessione messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del contrattosoggetto aggiudicatario; - subappalto qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non autorizzato dalla stazione appaltante preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e da questa autorizzata; − violazione del divieto di utilizzare, anche parzialmente o comunque in violazione di leggetemporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la − violazione dell’obbligo di informazione curare la manutenzione ordinaria dell’impianto, nonché di cui all’articolo 24tutte le parti oggetto della gestione; − violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'area adibita a verde pubblico e del parcheggio; - mancato pagamento per tre bimestri consecutivi del canone concessorio. La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, comma 1 della citata L.R.T., senza che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente il concessionario abbia nulla a pretendere. Con la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso risoluzione del contratto con la finalità sorge per l’Amministrazione il diritto di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltanteaffidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara. La risoluzione del contratto per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’amministrazione al risarcimento dei maggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenereeventualmente incorsa, a titolo norma di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempiolegge, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo i fatti che hanno determinato la richiesta del maggior dannorisoluzione.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine La Città metropolitana di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente Venezia risolverà il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appaltodiritto, ai sensi dell'art. Quando1456 del codice civile, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia reiterati ritardi superiori a 60 giorni o unico ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’onere di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionelocazione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Città metropolitana; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione mancata proroga della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione validità del deposito cauzionale entro il termine di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Città metropolitana in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsualerinnovo del contratto; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito qualora il Locatario ceda il contratto ovvero violi il divieto di prelievi effettuati dal Comune in applicazione subappalto e di sub-concessione. In caso di risoluzione del contratto per una delle penali cause di cui al presente capitolato; - cessione articolo, la Città metropolitana di Venezia si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dal Locatario, salvo il risarcimento del contratto; - subappalto maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto al Locatario inadempiente. L'esecuzione in danno non autorizzato esime il Locatario dalla stazione appaltante o comunque responsabilità civile e penale in violazione cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge; - , per i fatti che hanno motivato la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata sarà preceduta da diffida inviata via PEC al Locatario con semplice preavviso l’indicazione di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti un termine per le relative giustificazioni. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: - cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di risoluzione moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Locatario o prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei contrattisuoi creditori, oppure se l'aggiudicatario entri in liquidazione; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi comportamento professionale del Locatario. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la La Città metropolitana ha facoltà di trattenereesercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, a titolo benefici ai quali il Locatario rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. La Città metropolitana di penaleVenezia può recedere dal contratto, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempioprevia dichiarazione da comunicare al Locatario, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannomotivi di interesse pubblico che saranno specificatamente indicati nel provvedimento di recesso dal contratto.
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Risoluzione del contratto. Quando Ferme restando le cause di risoluzione ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate “gravi” alle prescrizioni contrattuali comportano la Direzione Lavori accertirisoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.): • qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane Spa, ai sensi dell’art. 3 della L. 136/2010; • in caso di esito negativo del periodo di prova; • in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatoredella ditta aggiudicataria, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle operefiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, la Direzione Lavori medesimaoppure entri in liquidazione, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine • allorché si manifesti qualunque altra forma di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto. Quando; • allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; • qualora fosse accertata la non veridicità del programma, la Direzione Lavoricontenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel corso della procedura di gara ovvero, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione regolare esecuzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - • in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - • in caso di subappalto non autorizzato autorizzato; • ritardo nella refertazione della prestazione oltre 30 giorni lavorativi dalla stazione appaltante o comunque in violazione data dell'analisi/visita del dipendente di leggeARPAT; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo • mancato espletamento della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto prestazione oltre 30 giorni lavorativi dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contrattirichiesta. In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento di ARPAT, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione, anche parziale, del contratto in essere. In caso di risoluzione l’Amministrazione avrà del contratto per una delle suindicate cause, ARPAT si riserva la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta richiedere il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi del servizio ecc... Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiLa Stazione Appaltante avrà facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, a carico dell'Appaltatoremezzo di comunicazione scritta da inviarsi all’Appaltatore con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi. Tale comunicazione dovrà specificare la data da cui il recesso avrà effetto. In difetto di specifica indicazione, il recesso avrà comunque effetto allo scadere del periodo di preavviso minimo di cui sopra. In tale caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo a titolo compensativo ma verrà corrisposto l'importo per i servizi eseguiti fino alla data in cui il recesso avrà effetto. La facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto potrà, invece, essere esercitata dalla Stazione Appaltante senza necessità di alcun preavviso e senza riconoscimento di indennizzo alcuno all’Appaltatore, laddove il recesso sia giustificato da una delle seguenti cause: − proposizione di una domanda di fallimento dell’Appaltatore, o di una sua ammissione a qualsivoglia procedura concorsuale; − delibera dell’Appaltatore di dare corso alla cessazione dell’attività o alla propria liquidazione volontaria. Nel caso di aggiudicazione della gara d'appalto ad un grave inadempimento Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le condizioni di cui sopra si intendono riferite alla Impresa Capogruppo Mandataria. Per quanto riguarda le eventuali attività che siano in corso alla data in cui la comunicazione del recesso della Stazione Appaltante divenga efficace ai sensi degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle operearticoli che precedono, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede detta comunicazione dovrà specificare quali tra queste debbano essere portate a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine. Le attività che saranno portate a termine (in conformità a quanto specificato nella comunicazione di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente recesso) saranno poi regolarmente retribuite dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore secondo le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenzaContratto. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli artt. 1454 e 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata previa messa in mora con concessione del termine di 30 giorni, senza alcun genere necessità di indennità e compenso per l’impresa anche ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - violazione • grave negligenza o frode nell'esecuzione dei servizi. In particolare l'Appaltatore potrà essere considerato negligente qualora cumulasse, in un anno gestionale, penali per un importo pari o superiore a € 50.000,00; • inadempimento alle disposizioni della Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle vigenti normative in materia ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei servizi; • inadempienza accertata alle norme di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché legge sulla prevenzione degli ordini impartiti dal coordinatore per infortuni, la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto sul lavoro e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione le assicurazioni obbligatorie del personale nonché mancato rispetto della normativa sulla tutela sicurezza e la salute dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali lavoratori di cui al presente capitolatodecreto legislativo del 09/04/08 n. 81 o ai piani di sicurezza di cui al medesimo Decreto; - • sospensione dei servizi e mancata ripresa degli stessi da parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; • indisponibilità di attrezzature idonee; • mancanza di personale qualificato sul cantiere; • contabilità non rispondenti alle prescrizioni del Capitolato o mancanza di elaborati contabili sugli interventi eseguiti; • rallentamento dei servizi, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione complessiva degli stessi nei termini previsti dal contratto; • cessione del contratto; - contratto o parte di esso a terzi, subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque di attività in violazione del Capitolato, subappalto di leggeopere o lavori senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; - • gravi inadempienze contrattuali ripetute per un numero maggiore di venti volte in un singolo esercizio gestionale. Ciascuna Parte potrà risolvere il contratto, senza pregiudizio per le previsioni di legge in materia, nel caso in cui l’altra parte non adempia ad una delle obbligazioni sostanziali poste a suo carico dal contratto e non provveda a porre rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) giorni successivi alla ricezione di una comunicazione scritta inviata dalla parte adempiente con cui sia stata richiesta di adempiere. Qualora l’inadempienza sia imputabile all’Appaltatore, decorso inutilmente il suddetto termine, la violazione degli obblighi circa Stazione Appaltante avrà la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto facoltà di intimare la immediata risoluzione del contratto attraverso semplice comunicazione scritta all’Appaltatore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, con la contestuale indicazione della data alla fine quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori determinasse un importo massimo in oggetto. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si procederà, in contraddittorio tra Appaltatore e Stazione Appaltante, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 Stazione Appaltante per l’eventuale riutilizzo e alla determinazione del 13/07/2007, artrelativo costo. 19, sono causa In caso di risoluzione del contratto, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di corrispondere le penali eventualmente maturate, si applicheranno le seguenti previsioni: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere tutte le attività connesse ai Servizi oggetto del contratto dovesse sorgere anche se svolti da terze persone; la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione Stazione Appaltante avrà la facoltà di trattenereaffidare l’Appalto alla Ditta che segue nella graduatoria di merito stilata in sede di assegnazione dell’Appalto; la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare a terzi (o realizzare in proprio) tutte le attività necessarie alla esecuzione del contratto interrotto a seguito dell’intimata risoluzione; l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata restituzione alla Stazione Appaltante di tutte le attrezzature, macchinari, gli elaborati, i grafici e di quant’altro di proprietà o di pertinenza della Stazione Appaltante a disposizione dell’Appaltatore in quel momento (rinunciando espressamente sin d’ora a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio che l’Appaltatore possa vantare, a titolo termini contrattuali o di penalelegge). Nei casi di risoluzione di cui sopra, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire la Stazione Appaltante dei maggiori costi (e di ogni altra conseguenza pregiudizievole) che, a seguito dell’inadempimento occorso, quest’ultimo dovesse sopportare ai fini di provvedere al completamento dei servizi oggetto del contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell’inadempimento di cui l’Appaltatore si sia resa responsabile. La Stazione Appaltante potrà a tal fine anche avvalersi della Cauzione e della garanzia assicurativa. Il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio da parte dell’Appaltatore nei termini sopra citati sarà fonte di ulteriori responsabilità a suo carico. Senza pregiudizio per quanto precede, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla dittaStazione Appaltante, ad esempioprevia messa in mora dell’Appaltatore, per altri contratti potrà dichiarare risolto il contratto nel caso in essere con l’amministrazione, fatto salvo cui si verifichi una delle seguenti ipotesi: l’Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la richiesta cui sussistenza è necessaria ai fini del maggior dannocorretto espletamento dei Servizi oggetto del contratto; l’Appaltatore ceda a Terzi propri diritti e/o le proprie obbligazioni (inclusi i crediti) di cui al contratto senza la preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante e l’assenso di quest’ultimo.
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Samples: Bando Di Gara Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva L’amministrazione comunale ha facoltà di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità contratto, ai sensi dell’articolo 1456 c.c., e compenso per l’impresa anche fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore ingiustificata sospensione o interruzione del servizio, per qualsiasi causa, esclusa la sicurezza in fase di esecuzioneforza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; - inadempienze agli obblighi contrattualiabituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, siano essi contenuti nel accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; - applicazione di almeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre; - eventi di frode, accertati dalla competente autorità giudiziaria; - quando la ditta concessionaria subappalti o ceda i servizi oggetto del presente capitolato, nel capitolato senza l’osservanza delle disposizioni di cui all’articolo 27; - messa in liquidazione o altri casi di cessazione di attività del soggetto aggiudicatario; Il contratto sarà invece risolto ex art 1454 c.c. nei seguenti casi: - qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltanteda questa non autorizzata; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23del divieto di utilizzare, anche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; - violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell’impianto, nonché di tutte le parti oggetto della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletatogestione; - in caso violazione dell'obbligo di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsualecurare la manutenzione dell'area adibita a verde pubblico e del parcheggio; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione mancato rispetto delle penali di cui al presente capitolato; - cessione norme riguardanti la tutela del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità lavoro, il versamento dei flussi finanziari; - qualora contributi, il ritardo rispetto dell’impegno alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 riassunzione del 13/07/2007, artpersonale dipendente. 19, sono causa La facoltà di risoluzione del contratto: - ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni. Con la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione risoluzione del contratto dovesse sorgere la necessità sorge per l’Amministrazione il diritto di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltantegara. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione per inadempimento e l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’amministrazione al risarcimento dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di tratteneremaggiori danni subiti e non esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso sia eventualmente incorso, a titolo norma di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempiolegge, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo i fatti che hanno determinato la richiesta del maggior dannorisoluzione.
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Samples: servizi.comune.fe.it
Risoluzione del contratto. Quando L'Azienda potrà richiedere la Direzione Lavori accertirisoluzione del contratto: -in qualunque momento dell'esecuzione, avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni; -in qualunque momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; in tal caso l'Azienda sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai pressi di contratto; -in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; in caso di cessione della ditta, di cessione di attività, oppure nel caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatoredella ditta; -nei casi di sub-appalto o cessioni, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere anche parziali; -nel caso di morte dell'imprenditore, quando la buona riuscita considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia; -in caso di morte di uno dei soci nelle imprese costituite in società di fatto o in nome collettivo, o di uno dei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda Sanitaria non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con altri soci; -nel caso di decadenza, sospensione o mancato rinnovo delle opereautorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni previste dalla legislazione vigente, la Direzione Lavori medesimanecessarie per il regolare espletamento dell'appalto; -in caso di recidiva, su indicazione per almeno tre volte, nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del Responsabile servizio, salvo l'applicazione delle penali. La risoluzione del Procedimento, provvede contratto avviene "ipso facto ed jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine mezzo lettera raccomandata con avviso di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioniricevimento. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, Con la risoluzione del contratto l'Azienda USL ha diritto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, affidare a terzi l'appalto o la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine parte di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavoriquesto, in contraddittorio danno dell’inadempiente. L'affidamento potrà avvenire in urgenza, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto Tale affidamento verrà notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e dei servizi affidati e degli importi relativi. Alla ditta inadempiente sono addebitati i maggiori costi sostenuti dall' Azienda USL rispetto a quelli previsti dal contratto risolto. Le maggiori spesa saranno prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimentobastevole, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla dittadell'impresa, ad esempiosenza pregiudizi dei diritti dell' Azienda USL sui beni della stessa; nel coso di minore spesa, nulla comporterà alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esime l'impresa delle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo i fatti che hanno motivato la richiesta del maggior dannorisoluzione.
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Samples: Patto Di Integrita’
Risoluzione del contratto. Quando A riscontro di un inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o dell'accordo quadro, da cui derivi l'interruzione della fase esecutiva del contratto per la Direzione Lavori accertiparte afferente alle nuove attivazioni o all'erogazione dei servizi ovvero il pregiudizio alla corretta e puntuale erogazione delle prestazioni di cui trattasi, l'Azienda, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui all'articolo competente del presente CSA, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo e a carico dell'Appaltatoreseguito di constatazione l'Azienda verifichi che l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, termine indicato nella predetta diffida, e verifichi quindi il persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'Azienda potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. L'Azienda si riserva , in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni indicate nel contratto per tutto il periodo di ritardata o mancata esecuzione. Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all'Azienda un pregiudizio organizzativo e gestionale, l'Azienda potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli obblighi eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Qualora gli inadempimenti contrattuali, anche di natura diversa, debitamente contestati all'aggiudicatario, si siano verificati più di cinque volte, l’Azienda ha la facoltà, con preavviso da inviare all’aggiudicatario, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società aggiudicataria possa pretendere indennizzi e compensi di sorta. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali tale da compromettere derivanti dal presente CSA, dall'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara e dagli atti di gara tutti, l'Azienda, esperita infruttuosamente la buona riuscita procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. può procedere d'ufficio in danno dell'aggiudicatario inadempiente. Al riscontro del verificarsi delle operefattispecie di seguito descritte, il contratto si risolverà ai sensi di quanto previsto dall'art. 1454 c.c. con la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando comunicazione di diffida con un termine di almeno non oltre 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddettodalla comunicazione stessa, ovvero acquisite previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto con riserva di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque : • nel caso di risoluzione superamento dei termini fissati per il corretto adempimento di ciascun obbligo contrattuale per grave inadempimentoun periodo pari o superiore a 10 giorni solari rispetto a quelli fissati dal presente CSA, grave irregolarità dal Capitolato Tecnico e grave ritardo dell’appaltatoredagli atti di gara tutti; • qualora nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, si rinvia all’art. 108 xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x. 0 penalità; • qualora nel corso dell'esecuzione del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva contratto, sia stata accertata n. 1 consegna dolosa di risolvere beni diversi da quelli offerti, contestata nell’anno formalizzata con applicazione di penale; • qualora nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x. 0 ritardi nelle consegne, contestati nell’anno formalizzate con applicazione di penali; • qualora nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x. 0 consegne incomplete, contestate nell’anno formalizzate con applicazione di penali; • qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano state constatate n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il contratto senza alcun genere confezionamento dei prodotti, contestate nell’anno formalizzate con applicazione di indennità e compenso penali; • per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative prescrizioni relative all'aggiornamento tecnologico; • in materia caso di igiene salute non conformità accertata e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza motivata in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione esecuzione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - • qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse nel corso dell'esecuzione del contratto siano state applicate penalità per un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattualedel valore complessivo del contratto; Ai sensi • accertamento di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007gravi inadempienze, art. 19frode o altro, sono causa di tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli ; • per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura quali a titolo esemplificativo: interruzione della fornitura senza giustificato motivo, fornitura di valutazione prodotti non conformi, inosservanza dei rischi termini essenziali di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 consegna convenuti, nel reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili al contratto in oggetto; • in caso di presenza cessazione di più imprese nel cantiereattività, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi concordato preventivo, di prevenzione e protezione dai rischifallimento o di atti di sequestro o di pignoramento; - l’impiego • in caso di personale subappalto non risultante dalle scritture o da autorizzato; • in caso di fusione, scissione, incorporazione dell'aggiudicatario in altre società, cessione del ramo di attività ad altra documentazione obbligatoriaimpresa, qualora l’impresa l'Azienda non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo ritenga di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la finalità nuova impresa; • in caso di condizionarne la regolare mancato reintegro della cauzione in corso di contratto entro 15 giorni; • per violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • per violazione delle norme in materia retributiva e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, contributiva; • per inadempimento degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso obblighi da parte dell'aggiudicatario in materia di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione tracciabilità dei contratti. In flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136/2010; • per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti e nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali; • per inosservanza del Codice Etico. Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione l’Amministrazione avrà opera di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva del contratto e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'aggiudicatario in cui verrà indicato un periodo non inferiore a 15 giorni, l'Azienda si riserva comunque la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoavvalersi della risoluzione espressa prevista dall'art. 1456 c.c. come descritto nell'articolo precedente.
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Samples: www.ospedaleniguarda.it
Risoluzione del contratto. Quando Le insufficienze, le inadempienze, la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contrattuali contenuti nel presente capitolato che siano di gravità tale da compromettere la buona riuscita delle operefunzionalità del servizio, la Direzione Lavori medesima, su indicazione saranno causa di risoluzione automatica del Responsabile contratto ex art. 1456 C.C. e l’Amministrazione Comunale potrà assumere immediatamente l’esercizio diretto del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine servizio di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddettocui trattasi, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzateaffidarne la prosecuzione ad altri. In casi di gravissime inadempienze, o comunque, reiterate che possono danneggiare la Committente disponebuona immagine della civica amministrazione, su proposta il Comune si riserva comunque il diritto di risolvere il contratto, ai sensi del Responsabile succitato articolo, fatto salvo il diritto del ProcedimentoComune stesso al risarcimento dei danni. Si stabilisce inoltre, indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui al precedente articolo il Comune di Elmas si riserva la facoltà di chiedere, con semplice atto amministrativo, la risoluzione unilaterale del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione • Mancata assunzione del servizio espletatoalla data stabilita; - in caso • Sospensione, anche parziale, del servizio, esclusi i casi di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsualeforza maggiore (debitamente comprovati); - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione • Ripetute inosservanze delle penali norme di cui al presente capitolatocapitolato nell'espletamento del servizio; - cessione • Abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso; • Subappalto; • Perdita, durante la durata del contratto; - subappalto non autorizzato , del possesso dei requisiti prescritti dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - vigente normativa. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra Comune e ditta aggiudicataria, qualunque sia la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione natura e la mancata sostituzione causa, saranno devolute a tre arbitri i quali decideranno senza formalità di giudizio. Gli arbitri saranno nominati, uno per ciascuna delle parti entro trenta giorni dalla data di richiesta di arbitrato, il terzo sarà designato dal tribunale competente. Il Lodo arbitrale non sarà soggetto ad appello e per l’esecuzione di esso si osservano le norme del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità codice di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoprocedura civile.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la Si avrà risoluzione immediata del contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 15 giorni, fatta eccezione per i casi senza necessità di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavoriulteriori adempimenti, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative gravi danni arrecati all’immobile, alle strutture o agli impianti durante l'attività dell’affidatario, fatto salvo il risarcimento dei medesimi; - realizzazione di interventi sull’immobile, sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione; - utilizzo improprio dell’immobile, ossia adibizione a finalità non previste, non conosciute e/o autorizzate dall’Amministrazione Comunale; - mancato assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge in materia di igiene salute liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del personale della affidataria; - ritardo, per più di due volte nel corso della concessione, nel pagamento della rata mensile del canone per oltre 30 giorni rispetto alla scadenza; - mancata reintegrazione/rinnovo della cauzione nel termine fissato; - mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme igienico – sanitarie vigenti, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e sicurezza dei lavoratori sui luoghi per gravi motivi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza ordine morale e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionedecoro; - inadempienze agli mancata osservanza degli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o la funzionalità degli immobili e in genere in tutti gli atti degli impianti; - impedimento da parte dell’affidatario all’esercizio del potere di gara, contestate per iscritto dalla stazione controllo dell’Ente appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dell’affidamento; - violazione della normativa inadempimento accertato alle norme di legge sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del servizio espletatopersonale; - subappalto abusivo, associazione in caso di frodepartecipazione, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione anche parziale del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante perdita, da parte dell'utilizzatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’utilizzo, quali il fallimento o comunque in violazione la irrogazione di leggemisure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, apertura di una procedura concorsuale a carico dell’impresa affidataria; - la messa in liquidazione o altri casi di cessazione dell'attività della società concessionaria; - grave violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziarifacenti capo all’affidataria per quanto previsto dal contratto, che siano tali da incidere sull’affidabilità della stessa nella prosecuzione delle prestazioni; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse emanazione nei confronti dell’utilizzatore di un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione provvedimento definitivo che dispone l’applicazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi o di prevenzione e protezione dai rischiuna delle cause ostative previste dall’ art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; - l’impiego intervento di personale non risultante dalle scritture una condanna con sentenza definitiva o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo decreto penale di informazione condanna divenuto irrevocabile o sentenza di cui all’articolo 24applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall’art. 80, comma 1 della citata L.R.T.1, del D. lgs. n. 50/2016. Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la parte inadempiente non cessi entro il termine assegnatole il proprio comportamento inadempiente, ovvero non dimostri che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice l’inadempimento contestato dipenda da cause alla medesima non imputabili. La parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di informare immediatamente la stazione appaltante 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla data di qualsiasi atto ricezione dell’atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi L'affidataria è sempre tenuta al risarcimento dei danni a lei imputabili. Sia l’Ente appaltante sia la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La Società affidataria potranno richiedere la risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso in caso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso in conseguenza di risoluzione dei contratticausa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all’art. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta 1672 del maggior dannocodice civile.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando QGLSHQGHQWHPHQWH GDOO DSSOLFD]LRQH GHOOH SH assegnerà alla ditta aggiudicataria un termine perentorio di almeno 15 giorni inizio del servizio che sarà da essa medesima insindacabilmente stabilito, anche in relazione alle esigenze delle varie scuole interessate. / $PPLQLVWUD]LRQH GHOO¶(QWH DYUj IDFROWj infruttuosamente, di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddettoi casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità ai sensi dell'art. 1456 del C.C., e grave ritardo dell’appaltatoresenza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa e danni, si rinvia all’art. 108 le seguenti ipotesi: interruzione del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva servizio senza giusta causa; inosservanza reiterata delle disposizioni di risolvere il contratto senza alcun genere legge, di indennità regolamenti e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati previsti dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - casi di intossicazione alimentare riconducibili a responsabilità della Ditta appaltatrice; accertata insussistenza dei requisiti richiesti dal Bando per l'ammissione alla gara; revoca dell'autorizzazione sanitaria rilasciata per il Centro di Cottura identificato dalla Ditta in sede di gara; apertura di una procedura di fallimento a carico della gestione; cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante inosservanza del divieto di subappalto; ogni altra grave inadempienza o comunque in violazione di leggefatto che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto d'appalto; - la violazione mancata ottemperanza degli obblighi circa la connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, artSi precisa che l'elenco sopra riportato è meramente esemplificativo e quindi non esaustivo. 19, sono causa Nel caso di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione , l'appaltatore incorre nella perdita della cauzione FKH YLHQH LQFDPHUDWD GDOO¶(QWH VDOYR LO ULVDU e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - tutte le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., altre circostanze che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannopossono verificarsi.
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Risoluzione del contratto. Quando Oltre ai casi previsti al precedente punto, l’Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi: − per mancato inizio del servizio nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal termine fissato; − allorché l’appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la Direzione Lavori accerticorretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; − arbitrario abbandono, a carico dell'Appaltatoresospensione ed interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore; − allorché l’appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui ciò è consentito; − allorché l’appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di un provvedimento cautelare di sequestro o sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; − allorché l’appaltatore non ricostituisca la buona riuscita delle operegaranzia o l’assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione far fronte agli impegni assunti; − allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni ; − sopravvenuta condanna definitiva del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione legale rappresentante e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletatodirettore tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione − per gravi e ripetute violazioni degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziariassicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’Art. 1676 c.c.; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed − il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione rispetto dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione del contratto con la finalità di condizionarne condizionare la regolare e corretta esecuzione; − appropriazione, vendita e/o manomissione di materiali di proprietà comunale e privata; − esito interdittivo dell’informativa antimafia; − in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, che abbiano arrecato o possono arrecare danni al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall’Amministrazione Comunale nella lettera di contestazione; − violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi azione, pretesa; − mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro; Nelle ipotesi di cui sopra l’Amministrazione Comunale avrà diritto a dichiarare, con apposito atto, risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, provvedendo come meglio crederà per la continuazione del servizio; in tal caso all’Impresa appaltatrice non spetterà alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese. L’amministrazione procederà Inoltre tutte le spese sostenute dal Comune per effetto dell’affidamento dell’appalto ad altra ditta, nonché delle relative spese per l’espletamento di una nuova gara, saranno addebitate alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/Rditta, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzionecon l’incameramento di diritto della cauzione e se non sufficiente a coprire le spese, con la trattenuta di eventuali crediti della ditta stessa. Negli altri casi L’impresa può chiedere la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso in caso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti impossibilità ad eseguire la convenzione, in conseguenza di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannocausa non imputabile alla ditta stessa.
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Samples: Disciplinare Tecnico
Risoluzione del contratto. Quando Belinked si riserva la Direzione Lavori accertifacoltà di risolvere di diritto il Contratto, a carico dell'Appaltatoreai sensi e per gli effetti dell’arti- colo 1456 c.c., un grave inadempimento con effetto immediato dalla data di ricezione da parte del Cliente della relativa raccomandata A/R o PEC, nel caso in cui il Cliente abbia commesso anche una sola delle seguenti violazioni: • mancata o non corretta predisposizione dei locali; • ritardo o mancata consegna degli Apparati per causa imputabile al Cliente; • mancate e/o incomplete e/o non corrette dichiarazioni relative alla presenza di rischi speci- fici nei locali nei quali devono essere effettuate le installazioni; • non corretta custodia e/o conservazione ovvero manomissioni degli Apparati da parte del Cliente; • in caso di utilizzo del Servizio per scopi estranei; • mancato pagamento protratto per oltre 60 giorni dall’invio della fattura; • in caso di violazione degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione e dei divieti previsti all’art. 7; • cessione non autorizzata del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioniContratto. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel In caso di risoluzione contrattuale del Contratto per grave inadempimentoinadempi- mento del Cliente, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva Xxxxxxxx avrà diritto a percepire gli importi dovuti fino alla data di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) efficacia della risoluzione nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, penale una somma equivalente all’ammontare residuo dei canoni residui/corrispettivi fatto salvo la richiesta il diritto di Xxxxxxxx al risarcimento del maggior danno. Gli importi suddetti dovranno essere corrisposti a Belinked entro 30 (trenta) giorni dalla data di emissione della relativa fattura. Il Contratto dovrà intendersi altresì automaticamente ces- al Cliente salvo per l’uso dei Materiali Licenziati solo per la fruizione del Servizio, subordinata- mente al rispetto delle presenti Condizioni Generali. Il Cliente si impegna ad accettare e rispet- tare i termini delle licenze, che definiscono i diritti d’uso, i termini, le condizioni, i limiti d’uso dei Software nonché le responsabilità dei licenzianti dei Software. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le licenze, salvo se diversamente previsto nell’Offerta Commercia- le, intercorrono unicamente tra il Cliente e i singoli licenzianti dei Software con esclusione di qualsiasi responsabilità di Belinked e che l’accettazione delle licenze costituisce condizione necessaria alla fornitura dei prodotti e all’uso dei Software. Il Cliente si impegna in ogni caso ad utilizzare i Software esclusivamente secondo le modalità indicate nelle relative licenze ed esclusivamente per fruire del Servizio. E’ fatto espresso divieto al Cliente xxxx nel caso in cui il Cliente cessi per qualunque causa la propria attività imprenditoriale o in parte, del contenuto dei Software, dei pacchetti e dei programmi applicativi, del manuale professionale.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione Il Comune si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche avvalersi nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione confronti del Conduttore della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi clausola risolutiva espressa di cui all’art. 28 1456 del D. Lgs. 81/2008 codice civile, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenereincameramento, a titolo di penale, la della cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazioneprestata, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, anche per una sola delle ipotesi di seguito indicate: perdita del Conduttore dei requisiti per contrarre con la richiesta PA o fallimento o altra procedura concorsuale a carico del maggior dannoConduttore; gravi vizi o ritardi nella presentazione del progetto e/o nella esecuzione delle opere come indicati all’art. 7; esecuzione non autorizzata delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali; violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, la struttura per usi o finalità diverse da quelle oggetto della locazione; grave violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare; inadempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente; gravi violazioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; grave negligenza e frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; mancato pagamento del canone di locazione entro due mesi dal ricevimento della messa in mora tramite PEC da parte del Comune, qualora il Conduttore non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto; cessione a terzi, anche parziale, del contratto di locazione; recidiva plurima oltre la terza per disfunzioni o inadempimenti che nel caso di tre contestazioni e sanzioni non sono di per sé causa immediata di decadenza; mancata ricostituzione della cauzione entro un mese dal ricevimento della messa in mora da parte del Comune; mancato rinnovo della cauzione entro 6 (sei) mesi dalla scadenza (come indicato all'art. 11 lett. a); intervento della magistratura, con provvedimenti anche non definitivi, a carico del Conduttore con o senza provvedimenti di sequestro della struttura; gravi danni prodotti alla struttura di proprietà comunale, per imperizia e/o colpa del Conduttore e/o ditte prestatrici di servizi; quando le garanzie non siano rilasciate da istituto di credito o assicurativo autorizzato al rilascio di garanzie a favore della Pubblica Amministrazione, ai sensi del Comunicato del Presidente ANAC del 1 luglio 2015, testo integrato con successivo Comunicato 21 ottobre 2015; ogni altra inadempienza, che renda impossibile la prosecuzione del contratto, ai sensi dell’art. 1453 del c.c. Il provvedimento di revoca potrà essere adottato dal Comune di Padenghe del Garda dopo la contestazione degli addebiti, (tramite PEC o raccomandata A/R) e tenendo conto delle giustificazioni che il Conduttore avrà presentato entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della contestazione. In proposito si precisa che gli eventuali interventi di riqualificazione dell’immobile realizzati dal Conduttore, costituiscono elemento integrativo ed inscindibile del canone di locazione, in quanto il valore stimato degli interventi di miglioria ha concorso alla definizione dell’importo posto a base d’asta di detto canone di locazione. Pertanto nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento del Conduttore relativamente alle cause sopra riportate, nulla sarà dovuto al Conduttore a titolo di risarcimento danni o rimborso delle spese di investimento sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile più sopra richiamati, né per indennità di cui all’art. 34 della Legge 392/78, essendo a carico del Conduttore l’onere integrativo per la realizzazione di tali interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile, parte integrante del canone di locazione e come tale non soggetto alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici da applicarsi in caso di risoluzione del contratto per l’esecuzione di Opere Pubbliche. Il presente contratto è comunque integrato dalle previsioni in ordine alla locazione ed alle modalità di espletamento delle attività nei locali in considerazione di quanto indicato nel bando di gara per l'assegnazione, il quale si ha qui per riportato ed accettato dalle parti come integrazione del presente contratto. L’Ente concedente si riserva la facoltà di revocare il presente contratto per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse, previo corresponsione di un equo indennizzo al Conduttore.
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Samples: Contratto Di Locazione
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiLa risoluzione del contratto d'appalto, a carico dell'Appaltatoreai sensi dell’art. 1456 c.c., un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle operee, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimentoconseguenza, la risoluzione del contratto di appalto. Quandodei singoli contratti stipulati distintamente tra l’INPDAP, per negligenza dell'AppaltatoreDirezione Compartimentale Campania e l'impresa fornitrice, questo ritardi rispetto alle previsioni del programmapuò essere richiesta dall’Amministrazione appaltante, la Direzione Lavorioltre che nei casi previsti da Codice Civile, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva inosservanza reiterata o di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione particolare gravità delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni disposizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel con automatico incameramento della cauzione e con riserva di risarcimento danni e con la conseguente interruzione dei rapporti da essi derivanti. In particolare l’INPDAP Direzione Compartimentale Campania ha la facoltà di risolvere di diritto il contratto e nei casi di seguito previsti senza che l’impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere: • reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione delle singole forniture o più in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione generale nell’esecuzione degli obblighi contenuti all’art. 8 contrattuali, non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell’arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell’arco di un trimestre; • verificarsi, per almeno tre volte nell'arco di durata del contratto, di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi previsti nell' offerta; • mancato rispetto degli obblighi contrattuali e conseguenti penalità previste all’art. 23di legge nei confronti del personale; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/• interruzione o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione sospensione del servizio espletatooggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell’arco di 30 gg. naturali e consecutivi; - • avvio di procedura fallimentare nei confronti dell’impresa appaltatrice ovvero in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare subappalto o cessione di contratto o d’azienda; • sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; • in caso di mancata integrazione della cauzione definitiva; • revoca delle licenze o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito tipo di prelievi effettuati dal Comune autorizzazione, per motivi di pubblico interesse, in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contrattiqualunque momento. In tutti i questi casi di risoluzione l’Amministrazione avrà l'INPDAP Direzione Compartimentale Campania ha la facoltà di trattenereconsiderare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, a titolo conseguentemente, di penaleprocedere, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla dittasenza bisogno di messa in mora e con semplice provvedimento, ad esempioall'incameramento del deposito cauzionale definitivo, salva l'azione per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta il risarcimento del maggior dannodanno subito e salva ogni altra azione che l’Amministrazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi.
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Samples: servizi2.inps.it
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine La Città metropolitana di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente Venezia risolverà il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appaltodiritto, ai sensi dell'art. Quando1456 del codice civile, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia reiterati ritardi superiori a 60 giorni o unico ritardo superiore a 6 mesi nel pagamento dell’onere di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionelocazione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti mancato reintegro del deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Città metropolitana; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione mancata proroga della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione validità del deposito cauzionale entro il termine di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Città metropolitana in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsualerinnovo del contratto; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito nei casi di prelievi effettuati dal Comune in applicazione cui al successivo art. 20; - qualora il Locatario ceda il contratto ovvero violi il divieto di subappalto e di sub-concessione. In caso di risoluzione del contratto per una delle penali cause di cui al presente capitolatoarticolo, la Città metropolitana di Venezia si riserva di incamerare, a titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dal Locatario, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto al Locatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Locatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: - cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Locatario o prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure se l'aggiudicatario entri in liquidazione; - cessione allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di leggequalora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi comportamento professionale del Locatario. La Città metropolitana ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi fornitore e senza bisogno di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007pronuncia giudiziaria, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed benefici ai quali il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto Locatario rinuncia con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltantestessa presentazione dell'offerta. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso Città metropolitana di giorni 20 (venti) Venezia può recedere dal contratto, previa dichiarazione da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempiocomunicare al Locatario, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannomotivi di interesse pubblico che saranno specificatamente indicati nel provvedimento di recesso dal contratto.
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Samples: provincia.venezia.it
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, Stazione Appaltante accerta un grave inadempimento degli obblighi alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita delle opereprestazioni, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede si procede a formulare la contestazione degli addebiti a mezzo PEC, assegnando un termine di almeno non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioniproprie controdeduzioni al Responsabile del Servizio. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzatepredette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Committente dispone, Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del ProcedimentoServizio dichiara risolto il contratto, dandone comunicazione alla Ditta. La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio sino a quando il Comune non ne avrà rilevata la risoluzione del contratto di appaltogestione, nelle forme ritenute idonee. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere Tale procedura si attiva in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, grave inadempimento espressamente previsti nel presente capitolato e in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casiparticolare: - violazione delle vigenti normative in materia Frode nell’esecuzione dell’appalto; - Mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini previsti; - Manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; - Inadempienza accertata relativamente alle norme di igiene salute legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute sul lavoro; - interruzione del servizio senza giusta causa; - reiterate e gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel piano norme di sicurezza legge e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per delle clausole contrattuali, tali da compromettere la sicurezza in fase di esecuzioneregolarità e continuità dell’appalto; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti utilizzo di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltantepersonale non qualificato; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione inosservanza del Codice di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolatocomportamento adottato dalla Stazione Appaltante; - cessione del contratto, concessione in subappalto del servizio; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o comunque in violazione di leggepignoramento a carico dell’aggiudicatario; - la violazione degli inottemperanza agli obblighi circa la di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari ex Legge n. 136/2010; - qualora ogni altra inadempienza o circostanza che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'art. 1453 del codice civile; Ove si verifichino inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, la Stazione Appaltante potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il ritardo rispetto regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio , l’aggiudicatario, oltre alla perdita immediata della cauzione, sarà tenuto al risarcimento di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione danni, diretti ed indiretti, e alla corresponsione delle maggiori spese che l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, dovrà sostenere per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoil rimanente periodo contrattuale.
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Samples: www.regione.sardegna.it
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni1. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel In caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di inadempienze gravi o ripetute il Comune potrà risolvere immediatamente il contratto senza alcun genere che il gestore possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, con esclusione di indennità e compenso per l’impresa anche ogni formalità legale, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R. nel domicilio eletto dall’appaltatore; ciò verificandosi l’appaltatore è tenuto, comunque, a proseguire il servizio fino inizio del Gestore subentrante. Il contratto potrà essere immediatamente risolto senza che l’appaltatore possa vantare alcunché nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionefallimento della ditta; - recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze agli obblighi contrattualirelative alla regolare esecuzione del servizio. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, siano essi contenuti nel presente capitolatoil gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di esercizio diretto che in caso di nuovo appalto del servizio. Il contratto è invece risolto “ispo facto ed iure” ad insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione scritta, nel contratto e nei seguenti casi: - in genere in tutti gli atti casi di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/subappalto totale o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione parziale del servizio espletatosenza preventiva autorizzazione del Comune; - in caso di frodedanneggiamento volontario di cose o beni del Comune; - in caso di divulgazione di notizie e/o documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del servizio; - in caso di abbandono di fatto del servizio senza giustificato motivo; - quando incorra in grave e provata indegnità; - in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune; - per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal gestore del servizio nonostante diffide formali del Comune; - per l’impiego di personale non sufficiente e non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio; - per indebita riscossione di somme dagli utenti, fallimento, concordato fallimentare ovvero di riscossione della pensione per delega dell’utente o di amministrazione di qualsiasi procedura concorsualebene di proprietà dell’utente anche mediante delega; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito in caso di prelievi effettuati dal gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro. Qualsiasi danno provocato al Comune in applicazione delle dipendenza del rapporto oggetto l’appalto comporterà l’obbligo di risarcimento da parte della Cooperativa. Le penali ed il risarcimento danni di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - articolo sono recuperate trattenendo la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la relativa somma sulla cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannofino a concorrenza della somma da recuperare.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimentoprocedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavorilavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimentoprocedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D. LgsD.Lgs. 50/2016. In ogni caso caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. LgsD.Lgs. 81/08) ), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali personali, laddove vi sia una diffusione e/diffusione, e/ o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato); - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato). Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) ), da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiIl Committente si riserva ampia facoltà di risolvere in qualsiasi momento il contratto, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli qualora l'As- suntore si rendesse inadempiente agli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni stabiliti in contratto. Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore sospensione o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione riduzione dell'esecuzione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltanteparte dell' Assuntore. La risoluzione del contratto è dichiarata avverrà previa intimazione, ad adempiere od a rimuovere l'inadempien- za, effettuata dal Committente, con semplice preavviso comunicazione scritta tramite raccomandata AR, con la quale sia indicato all'Assuntore un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.). Il ter- mine sarà stabilito dal Responsabile del Procedimento tenendo conto, in modo particolare, della na- tura del contratto in oggetto, comunque non inferiore a 15 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine il Committente potrà dichiarare risolto il contratto. Resta salvo per il Committente il diritto di giorni 20 rivalersi sull'Assuntore per i danni subiti per colpa dello stesso sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contrattiart. 1453 del C.C.). In tutti i casi particolare, il Committente si riserva di risoluzione l’Amministrazione esigere dall'Assuntore il rimborso delle eventuali mag- giori spese rispetto a quelle che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Con- tratto; comunque il Committente avrà la facoltà di tratteneredifferire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Assuntore è tenuto a risarcire, nonché di operare le conseguenti operazioni contabili. Il Committente, in caso di risoluzione, potrà continuare la gestione direttamente od affidarla ad altra impresa; in tali casi il Committente, fatti salvi i maggiori danni, potrà rivalersi sui crediti dell’Assuntore o sul deposito cauzionale: − a copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Assuntore; − a copertura delle spese di indizione di nuova gara per il riaffidamento del servizio, in caso di ri- soluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Assuntore. L'Assuntore ha diritto al pagamento degli interventi o porzioni di servizio eseguiti regolarmente ed accettati dal Responsabile del procedimento previa detrazione dell'ammontare del pregiudizio eco- nomico derivante al Committente per il danno subito. Fino a regolazione di ogni pendenza con l'Assuntore, il Committente tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo risultasse a credito dell'Assuntore stesso. Avvenuta la risoluzione, il Committente comunicherà all'Assuntore la data in cui deve aver luogo la riconsegna delle strutture e dei luoghi entro cui dovevano essere svolti i servizi. L'Assuntore sarà obbligato all'immediata consegna degli edifici e delle aree di penalepertinenza nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e l'Assuntore o suo rappresentante, dello stato dei luoghi, dei materiali, delle at- trezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, dell'ac- certamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a dispo- sizione del Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione della contabilità dei servizi/lavori prestati, al fine di procedere al conto finale di liquidazione, in cui saranno riportate le eventuali penali applica- te. Il Committente valuta inoltre l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto nei casi previ- sti dall'art. 135 del Dlgs. 163/2006 - risoluzione del contratto per reati accertati. I primi sei mesi di servizio saranno considerati quale “Periodo di prova”. Pertanto l’aggiudicazione e il conseguente contratto sono sottoposti a condizione risolutiva, in caso di esito negativo di detto periodo. Entro 15 giorni dalla scadenza del termine dei sei mesi, gli uffici competenti dell’Azienda Appal- tante predisporranno una relazione sull’idoneità complessiva del servizio. Nel caso in cui l’esito del periodo di prova dovesse risultare negativo, l’AO provvederà a: • predisporre apposita relazione con gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle cause dell’inadeguatezza del servizio offer- to; • comunicare all’appaltatore – entro 30 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di prova – l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto; • affidare il servizio ad altra ditta, utilizzando, se possibile ed opportuno, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti graduatoria della procedura concorsuale. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l’Azienda Appaltante si riserva di incame- rare il 10% del deposito cauzionale. L’aggiudicatario dovrà in essere con l’amministrazione, fatto salvo ogni modo garantire la richiesta prosecuzione del maggior dannoservizio sino al subentro del nuovo soggetto.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiSenza pregiudizio per ogni diverso rimedio di legge, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle operee fatte salve le ipotesi espressamente contemplate nella documentazione di gara, la Direzione Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: • mancata consegna dei Lavori medesimaper causa dell’Esecutore; • mancato inizio dei Lavori entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi; • conseguimento di un ritardo nell’esecuzione dei Lavori oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi; • conseguimento di un ritardo nell’esecuzione dei Lavori comportante l’applicazione di penali di un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’intero ammontare netto contrattuale; • esito negativo del Collaudo; • abbandono del cantiere per oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi; • mancata concessione, su indicazione del Responsabile del Procedimentorevoca, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni, pareri, licenze, concessioni nulla‐osta, assensi, comunque denominati, occorrenti per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite l’avvio e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quandol’esecuzione dei Lavori, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi fatto imputabile all’Esecutore; • mancato rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine della normativa sulla sicurezza di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi cui al D.Lgs. 81/2008 o dei piani di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza; • mancato rispetto della normativa vigente in contraddittorio materia di bonifica e smaltimento dei rifiuti e, in particolare, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei Lavori; • mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni e delle polizze assicurative di cui ai precedenti articoli; • reati accertati e sospensione e decadenza dell’attestazione di qualificazione ai sensi degli articoli 38 e 135 del Codice; Al verificarsi di uno degli eventi di cui al precedente comma, il Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato all’Esecutore, mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza raccomandata a.r. entro 10 giorni dall’evento, l’intenzione di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbaleavvalersi della presente clausola risolutiva espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Stazione Appaltante. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel Nel caso di risoluzione contrattuale del Contratto per grave inadempimentoinadempimento dell’Esecutore, grave irregolarità gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla Stazione Appaltante dallo scioglimento del Contratto /ivi comprese le maggiori spesi per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dell’ammontare dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto danni subiti dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoStazione Appaltante medesima.
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Risoluzione del contratto. Quando L’Azienda appaltante avrà la Direzione Lavori accertifacoltà di risolvere "ipso facto et jure" il contratto, mediante la semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento, oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi: Avvalendosi della facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 c.c; per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; In caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell'Appaltatoredell’aggiudicatario; In caso di cessione del contratto senza comunicazione all’Azienda USL; In caso di subappalto non autorizzato dall’azienda USL; Qualora l’azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Ditta ottemperi a quanto intimato; In caso di violazione dell’obbligo di riservatezza. In caso di risoluzione del contratto, un grave inadempimento l’Azienda USL si riserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali tale da compromettere (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda USL incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la buona riuscita delle opereparte concorrente possa pretendere risarcimenti, la Direzione Lavori medesimaindennizzi o compensi di sorta. Qualora il fornitore venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi assunti, nell’arco di tempo previsto dal presente contratto di fornitura, l’azienda Sanitaria procederà con formale contestazione motivata e invito a conformarsi immediatamente alle norme contrattuali. Dopo l’eventuale seconda contestazione, il Servizio Acquisti Metropolitano, su indicazione del Responsabile del Procedimentodell’ Azienda Sanitaria, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavorisuo insindacabile giudizio, in contraddittorio via stragiudiziale e con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatoresemplice preavviso scritto, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure" senza alcun genere alcuna pronunzia dell’autorità giudiziaria, incamerando il deposito cauzionale se presentato ovvero non procedendo al pagamento della/e fattura/e, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di indennità sorta. In particolare, il Servizio Acquisti Metropolitano, su indicazione dell’ Azienda Sanitaria si riserva di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1453 e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative segg. del Codice Civile quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di macchine o impianti, o parti di essi, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrispondano alle caratteristiche convenute e dichiarate in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute offerta o non garantiscano i requisiti qualitativi minimi, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore termine assegnatole o quando per la sicurezza in fase seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta l’inosservanza di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel norme e prescrizioni del presente capitolato. L’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere i danni derivanti dal mancato completamento della fornitura; la valutazione dei danni verrà effettuata da un professionista incaricato dall’Azienda stessa. L’Azienda Sanitaria, nel contratto inoltre, si riserva la facoltà di richiedere alla ditta il completo risarcimento dei costi che si vedano costrette a sostenere a causa di un comportamento direttamente imputabile alla ditta. In particolare, a solo titolo esemplificativo, saranno addebitati alla ditta i costi diretti che l’ Azienda Sanitaria deve sostenere per l’effettuazione delle indagini presso altri Centri e in genere in tutti gli atti di garaquelli indiretti (trasporto, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’artspese del personale, ecc.). 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in In caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - , ai sensi del presente articolo, la mancata sostituzione Ditta aggiudicataria risponderà di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all’ Azienda Sanitaria. Resta salva la facoltà del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 Servizio Acquisti Metropolitano, nel in caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso risoluzione del contratto con la finalità ditta aggiudicataria, di condizionarne effettuare una nuova procedura di gara oppure di passare alla ditta che ha presentato la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contrattiseconda migliore offerta. In tutti tal caso resta inteso che la ditta seconda offerente deve confermare i casi costi presentati in sede di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannogara.
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Risoluzione del contratto. Quando Il Comune si riserva di revocare in qualsiasi momento la Direzione Lavori accerticoncessione oggetto del presente capitolato in caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dal Comune o perdurante inadeguatezza degli operatori procedendo nei confronti dell’Aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, a carico dell'Appaltatorese ciò non bastasse, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando agendo per il risarcimento completo dei danni subiti. Le inadempienze dell’Aggiudicatario devono essere contestate per iscritto dall’Ente committente con fissazione di un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite relativa regolarizzazione e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la daranno luogo alla risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere contrattuale in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016persistente inottemperanza nel termine stabilito. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative caso, pur in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantieredisdetta, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure il soggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoriascadenza naturale della concessione medesima, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo possa essere assicurato il subentro di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso un altro aggiudicatario per l’espletamento del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzioneservizio. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione Il Comune avrà la facoltà di trattenererisolvere la concessione con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: - inadempienze dell’Aggiudicatario tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; - mancato rispetto del progetto - offerta presentato in sede di gara; - apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Aggiudicatario; - cessione dell’attività ad altri; - interruzione non motivata delle attività; - inosservanza delle norme di legge relative al personale a qualsiasi titolo di penaleimpiegato; - inadempienze reiterate lievi, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempionel corso della durata della concessione, per altri contratti in essere più di tre volte, che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali. Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del contratto stesso, di diritto e di fatto, con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoesclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti13.1 Il presente Contratto è risolto: - qualora l’Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; - nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati, nonché sull’efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati; - qualora, a carico dell'Appaltatoreseguito di un proprio procedimento, un grave inadempimento il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita incentivi di cui alla normativa di riferimento e/o una delle operecondizioni previste per l’ammissione ai regimi di ritiro dell’energia; - qualora l’attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, la Direzione Lavori medesimaai sensi della normativa di riferimento, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavorisi sia conclusa con esito negativo; - ove previsto, nel disporre caso d’ingiustificato rifiuto a consentire al GSE di effettuare le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore verifiche e i controlli ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenzasensi del D.M. 31 gennaio 2014. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso Impregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione contrattuale per grave inadempimentoprevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione il GSE si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casipresente Contratto: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché caso d’inadempienza degli ordini impartiti obblighi previsti dal coordinatore per la sicurezza presente Contratto; - qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti richiesta di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione ammissione al meccanismo di incentivazione e/o comunicazione di ritiro dell’energia elettrica; - qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contrattiritiro dell’energia. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempioalternativa, per altri contratti variazioni di lieve entità e al di fuori dei casi rilevanti ai sensi della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare il valore dei corrispettivi riconosciuti nonché, ove le condizioni per il riconoscimento degli stessi siano ripristinate, di non corrispondere gli incentivi per un periodo pari a quello in essere con l’amministrazione, fatto salvo cui è perdurata la richiesta del maggior danno.variazione di lieve entità;
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Samples: Contratto Per L’erogazione Del Servizio Di Scambio Sul Posto Dell’energia
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere1. Fatte salve le altre cause risolutive o decadenziali previste nel presente Contratto, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente Banca ha il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva diritto di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità Contratto (articolo 1456 del codice civile), e compenso per l’impresa anche nei seguenti casipertanto la Carta si intende revocata, dandone avviso al Cliente e al Titolare della Carta familiare a mezzo raccomandata o mediante PEC, se: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute il Cliente subisce protesti o compie qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria o economica; - la documentazione prodotta e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase di esecuzioneistruttoria sia successivamente, risultano non veritiere o inesatte; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto la Banca viene a conoscenza in ragione del servizio espletatodi circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito l'emissione della Carta o a condizioni diverse; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi procedura concorsualetitolo in relazione all'emissione e all'utilizzo della Carta; - mancata reintegrazione utilizzo della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolatoCarta oltre il limite del Fido accordato; - cessione del contratto; - subappalto il Cliente o il Titolare della Carta familiare non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione adempie con precisione anche a uno solo degli obblighi circa previsti dagli articoli 2, 11, 12, 19 del Contratto. Resta inteso che l'estinzione del Conto corrente di addebito della Carta secondo le modalità e i termini indicati nel relativo contratto determina di diritto la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso tra la Banca e il Cliente che regola l'emissione e l'utilizzo di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti Cartimpronta. Analogamente l'estinzione del Conto corrente o della Carta del Cliente determina di diritto la risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà del contratto tra il Cliente, il Titolare della Carta familiare e la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoBanca che regola l'emissione e l'utilizzo della Carta familiare.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiIn caso di inadempienza o irregoIarità neII'esecuzione deI servizio da parte deII'appaItatore, I'Amministrazione appaItante, fatto saIvo ogni diritto aIIa refusione degIi eventuaIi danni, ha facoItà di disporre Ia cessazione deI servizio previa contestazione deII'irregoIarità o inadempimento per iscritto e assegnazione di un congruo termine per iI corretto adempimento. OItre a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioniquanto previsto genericamente daII'art. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione 1453 deI Codice CiviIe per i casi di urgenzainadempimento deIIe obbIigazioni contrattuaIi, ai sensi deII'art. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori1456 deI Xxxxxx XxxxXx stesso, si avrà Ia risoIuzione di diritto deI contratto con effetto immediato, senza necessità di indagine suIIa gravità deII'inadempienza accertata, mediante sempIice dichiarazione di voIersi avvaIere deIIa cIausoIa risoIutiva, intimata a mezzo pec, fatto saIvo iI risarcimento deI danno subito daI Comune in conseguenza deIIe inadempienze e deIIa risoIuzione deI contratto neIIe seguenti ipotesi: − attività esercitata in modo scorretto o in vioIazione deIIe disposizioni contrattuaIi e di Iegge; − neI caso di comportamenti deII'appaItatore idonei a connotare frode o coIIusione con soggetti coIIegati aI Comune da rapporto organico o di dipendenza, in contraddittorio con l'Appaltatore seguito a procedimenti promossi da quaIsiasi Autorità Giudiziaria o in sua assenza con l'assistenza di due testimoniAmministrativa, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche carico deIIa Ditta; − nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso casi di frode, fallimentodi grave negIigenza neII'esecuzione degIi obbIighi contrattuaIi da parte deII'appaItatore; − nei casi di cessione deII'azienda, di cessazione di attività, di concordato fallimentare preventivo o di qualsiasi procedura concorsualefaIIimento; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel − neI caso di presenza perdita deIIe Iicenze o autorizzazioni/certificazioni indicate neI bando di più imprese nel cantieregara per I'aggiudicazione deI presente servizio; − per mancata esecuzione deI servizio, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure o per gravi difetti di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o Iavorazione ovvero per I'erogazione deI servizio con modaIità diverse da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contrattiqueIIe richieste oppure per inadempienze gravi. In tutti i casi taI caso I'aggiudicazione verrà annuIIata di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà pieno diritto e iI servizio verrà affidato ad aItro concorrente che segue I'ordine in graduatoria a maggiori spese deIIa Ditta inadempiente, con diritto deII'Ente aI risarcimento degIi eventuaIi danni, oItre aII'incameramento deIIa cauzione. In taIe circostanza Xx Xxxxx non potrà pretendere eventuaIe risarcimento di tratteneredanni o compensi di sorta, a titolo ai quaIi essa dichiara fin d'ora di penalerinunciare. In caso di mancata conformità agIi obbIighi contrattuaIi, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla dittaI'Ente procederà aII'immediata contestazione formaIe dei fatti riIevati, ad esempioassegnando, aIIa Ditta erogatrice deI servizio, un termine perentorio di 10 giorni per altri contratti comunicare Ie proprie controdeduzioni. NeI caso in essere con l’amministrazionecui Ia Ditta non presenti Ie proprie giustificazioni neI termine assegnato, fatto salvo la richiesta del maggior danno.oppure fornisca eIementi inidonei per motivare Ie inadempienze contestate, si potrà procedere aIIa risoIuzione deI contratto. Rifusione spese, pagamento danni e penaIità verranno appIicate mediante ritenuta suI corrispettivo dovuto aI Comune. DeII'avvenuta risoIuzione è data notizia deII'Ente aIIa struttura competente in materia
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiNelle ipotesi successivamente elencate, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli ogni inadempienza agli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle operesarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la inoltrata via PEC. Nella contestazione degli addebiti assegnando sarà prefissato un termine di almeno 15 non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente di eventuali osservazioni; decorso il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzatesuddetto termine, la Committente disponeStazione Appaltante, su proposta del Responsabile del Procedimentoqualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva ha facoltà di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche Contratto nei seguenti casi: - violazione • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto • l’importo complessivo delle vigenti normative penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; • in materia caso di igiene salute ritardate consegne superiori a nr. 5 (cinque) volte nel corso della durata del contratto; • reiterate e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel piano norme di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione legge e/o comunicazione e/o divulgazione delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del contratto, al di dati riservati di cui il fuori delle ipotesi previste; • utilizzo del personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletatonon adeguato alla peculiarità dell’appalto; - in caso di frode• concordato preventivo, fallimento, concordato fallimentare stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di qualsiasi procedura concorsualepignoramento a carico dell’aggiudicatario; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito • inottemperanza agli obblighi di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; - qualora • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art. 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, la Stazione Appaltante potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il ritardo rispetto regolare funzionamento della fornitura. Qualora si addivenga alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio Contratto per le motivazioni sopra riportate, oltre alla immediata perdita della cauzione l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese che la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, Stazione Appaltante dovrà sostenere per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoil rimanente periodo contrattuale.
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Risoluzione del contratto. Quando Il Comune si riserva la Direzione Lavori accertifacoltà di risolvere il contratto in qualunque momento durante il periodo di sua efficacia, a carico dell'Appaltatorequalora: • la Ditta appaltatrice si è trovato al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016; • nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; • nei confronti della Xxxxx appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; • grave inadempimento degli obblighi da parte del soggetto affidatario del contratto di appalto alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opereprestazioni; • in caso di grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; • intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro delle Imprese, o per le Cooperative, nel registro regionale delle Cooperative Sociali; • mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale non sostituito; • mancata attuazione del progetto presentato; • per motivi di pubblico interesse • applicazione di tre penali nell’arco di un anno scolastico Nel caso di risoluzione anticipata del contratto la Direzione Lavori medesimaDitta appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, su indicazione decurtato degli oneri aggiuntivi derivati dallo scioglimento del Responsabile del Procedimentocontratto. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta della Ditta appaltatrice, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioniil Comune appaltante incamererà il totale della garanzia definitiva con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’artaltri casi previsti dal Codice Civile. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in In caso di frodedecadimento dell’aggiudicazione o risoluzione anticipata del contratto, fallimentoil Comune appaltante o l’Unione aggiudicherà o affiderà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, concordato fallimentare con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta appaltatrice per il fatto che ha determinato la risoluzione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune o l’Unione ha diritto di recedere in qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati momento dal Comune presente contratto nel caso in applicazione delle penali cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto alle condizioni del presente contratto, secondo le modalità di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, medesimo art. 191 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannon. 135.
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Risoluzione del contratto. Quando Ai sensi dell’art. 108, comma 1, del D. Lgs. 50/2016, fatte salve le ipotesi di sospensione di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107, l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Lodi e/o l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale di Cremona può/possono risolvere il contratto con l’operatore economico durante il periodo di sua efficacia, se una o più delle seguenti condizioni sono soddisfatte: - mancato superamento del periodo di prova previsto all’art.8 del presente Capitolato; - in caso di ritardo prolungato per più di 10 giorni nella consegna delle strumentazioni rispetto ai termini previsti dall’art. 7 del presente Capitolato; - in caso di ritardo nella consegna o nella sostituzione dei reagenti e dei relativi materiali di consumo prolungato per più di 8 giorni rispetto ai termini di consegna di cui agli artt. 7 e 12 del presente Capitolato e per più di 3 giorni rispetto ai termini di sostituzione di cui all’art. 12 del presente Capitolato; - in caso di ingiustificato fermo macchina prolungato per più di 5 giorni lavorativi per anno per sistema analitico o suo componente; - reiterati inadempimenti imputabili al Fornitore, comprovati da almeno 3 documenti di contestazione ufficiale per anno di fornitura; - in caso di mancata reintegrazione nel valore originario della cauzione eventualmente escussa entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’Azienda Sanitaria e in caso di mancata proroga della validità della cauzione entro il termine di 20 (venti) giorni dal ricevimento della relativa richiesta in caso di rinnovo o proroga del contratto; - il contratto ha subito una modifica sostanziale che avrebbe richiesto una nuova procedura di appalto ai sensi dell'articolo 106 del già citato D. Lgs. 50/2016; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettere b) e c), sono state superate le soglie di cui al comma 7 del predetto articolo; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 1, lettera e) del predetto articolo, sono state superate eventuali soglie stabilite dalle amministrazioni aggiudicatrici o dagli enti aggiudicatori; - con riferimento alle modificazioni di cui all'articolo 106, comma 2, sono state superate le soglie di cui al medesimo comma 2, lettere a) e b); - l'operatore economico aggiudicatario si è trovato, al momento dell'aggiudicazione del presente servizio, in una delle situazioni di cui all'articolo 80, comma 1, e avrebbe dovuto pertanto essere escluso dalla procedura di appalto; - l'appalto non avrebbe dovuto essere aggiudicato in considerazione di una grave violazione degli obblighi derivanti dai trattati, come riconosciuto dalla Corte di giustizia dell'Unione europea in un procedimento ai sensi dell'articolo 258 TFUE, o di una sentenza passata in giudicato per violazione del presente codice. La Stazioni Appaltante deve risolvere il contratto derivante dalla presente procedura, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora: - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuta la Direzione Lavori accertidecadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; - nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, a carico dell'Appaltatore, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del D. Lgs. 50/2016; - quando il Direttore dell’esecuzione del contratto accerta un grave inadempimento degli obblighi alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da compromettere comprometterne la buona riuscita delle opereprestazioni; - risulti una non rispondenza del servizio alle caratteristiche del Capitolato ovvero nel caso in cui l’aggiudicatario non sia in grado, per qualsiasi motivo, di tenere fede ai propri impegni contrattuali (es. interruzione del servizio); - ci sia una cessione, totale o parziale, sotto qualsiasi forma e a qualunque soggetto terzo, dell’esecuzione del servizio, fuori dai casi previsti dalla Legge e dal presente Capitolato; - ci siano gravi e reiterate inadempienze dopo la Direzione Lavori medesimacomminazione di cinque penalità anche per fattispecie diverse (per reiterate inadempienze si intendono almeno cinque episodi preventivamente contestati); - ci sia la cessazione di attività, su indicazione oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento a carico del soggetto aggiudicatario; - di frode, grave negligenza, contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - l’Appaltatore perda i requisiti minimi richiesti dal Capitolato Speciale d’Appalto di gara relativi alla procedura attraverso il quale è stata scelta la società medesima ovvero qualora la società non sia più in possesso delle necessarie iscrizioni e/o autorizzazioni per l’esercizio delle attività oggetto del presente capitolato; - violazione delle norme e dei principi contenuti nel Codice Etico, nel Codice Etico degli Appalti Regionali, nonché nel Piano Triennale Anticorruzione; - risulti il mancato adeguamento alla normativa vigente in materia di fatturazione elettronica. Nei casi summenzionati il Responsabile Unico del Procedimento, provvede a formulare su iniziativa del Direttore dell’esecuzione del contratto, formulerà la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine di almeno 15 non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite Acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzatepredette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la Committente dispone, stazione appaltante su proposta del Responsabile Unico del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato concerto con il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione dell’esecuzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere dichiara risolto il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione comporta l'incameramento della cauzione definitiva ed il risarcimento dei contrattidanni derivati alle ASST. In tutti i Nei casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di tratteneresopra previsti, l’aggiudicatario, oltre a incorrere nella immediata perdita del deposito cauzionale definitivo, a titolo di penale, è tenuto al completo risarcimento di tutti gli eventuali danni, diretti ed indiretti, che l’ASST è chiamata a sopportare per il rimanente periodo contrattuale, a seguito dell’affidamento del servizio ad altro operatore. Al verificarsi delle sopra elencate inadempienze, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannorisoluzione avviene di diritto quando l’ASST deliberi di avvalersi della presente clausola risolutiva e di tale volontà ne diano comunicazione scritta all’Impresa aggiudicataria.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un La grave inadempimento e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opereassunti dal concessionario consentirà all’Azienda di risolvere il contratto. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni costituiscono motivo per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: − interruzione, abbandono o mancata effettuazione dei servizi affidati; − continuata o reiterata violazione degli orari stabiliti e degli obblighi tariffari; − grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di appalto. Quandoriservatezza e di trattamento dei dati; − gravi carenze manutentive del complesso immobiliare; − inadeguata o scarsa assistenza agli ospiti, per negligenza dell'Appaltatoreinadeguata o scarsa pulizia, questo ritardi rispetto inadeguate o scarse condizioni igieniche, servizio di ristorazione non conforme alle previsioni linee guida regionali sulla ristorazione assistenziale, scarso o inadeguato servizio di fisioterapia, animazione, parrucchiere e lavanderia; − sottoposizione del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento concessionario alle procedure derivanti da insolvenza; − grave e/o reiterata inosservanza delle opere in ritardo un termine norme di durata legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali; − subappalto non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare autorizzato e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione cessione anche parziale del contratto; − perdita dei requisiti di ordine generale; − perdita, da parte del concessionario, dei requisiti per l’esecuzione del servizio, quali il fallimento, l’irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel In caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimentol’Azienda procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’artsalvo l’ulteriore risarcimento dei danni. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva L’Azienda ha inoltre facoltà di risolvere il contratto senza alcun genere contratto, in qualunque momento, per sopravvenuti gravi motivi di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattualipubblico interesse, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 almeno 1 (ventiun) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contrattimese. In tutti i casi questo caso, nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà al concessionario, neppure per mancato utile di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati impresa derivante dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannogestione.
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Risoluzione del contratto. Quando In caso di inadempimento recidivo (almeno 3 inadempienze ripetute per ciascun anno contrattuale e non risolte sulla stesso ambito di inadempienza sopra riportato) o di grave inadempienza che si ripercuota sulla regolarità della fornitura del servizio, l'ASL avrà la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine facoltà di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, chiedere la risoluzione del contratto (art. 1456 cod. civ. clausola risolutiva espressa) con ogni conseguente danno e spesa a carico dell'aggiudicatario e con incameramento dell'intero deposito cauzionale o comunque di appaltorecedere dallo stesso ai sensi dell'art. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, 1671 cod. civ. Nei casi anzidetti l’ASL tratterrà la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine cauzione a titolo di durata non inferiore ai 10 giornipenale e di indennizzo, fatta eccezione per i casi comunque salva la possibilità di urgenzarichiesta di eventuali e maggiori danni. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre Con la risoluzione del contrattocontratto sorge per l'ASL il diritto di affidare a terzi il servizio, (secondo classificato nella gara d’appalto) in danno della ditta inadempiente, e previa notifica a quest’ultima. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque Alla Ditta inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall' ASL rispetto a quelle contrattualmente previste nel caso di risoluzione contrattuale minor spesa nulla competerà alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la ditta da ogni responsabilità in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per grave inadempimentoi fatti che hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del contratto da parte della Ditta aggiudicataria, grave irregolarità senza giustificato motivo o giusta causa. Nel caso in cui si addivenga ad una risoluzio pagina 49 di 73 ne del contratto anticipata rispetto alla scadenza prevista dallo stesso, i beni messi a disposizione dalla appaltatrice seguiranno le seguenti destinazioni: - nel caso in cui sia l'ASL a risolvere il contratto la stessa deciderà se trattenere i beni corrispondendo all'appaltatore il valore residuo non ammortizzato dalla data di scioglimento del contratto a quella di scadenza prevista originariamente dalle parti; - nel caso in cui sia sempre l'ASL a risolvere il contratto e grave ritardo dell’appaltatoreritenga opportuno non trattenere i beni forniti dall'appaltatore, si rinvia all’art. 108 corrisponderà allo stesso solo il valore dei beni nella misura del D. Lgs. 50/2016. In ogni valore residuo non ammortizzato dalla data di scioglimento del contratto a quella di scadenza prevista originariamente dalle parti; - nel caso l’amministrazione in cui sia invece l'appaltatore a recedere dal contratto, l'ASL si riserva di trattenere i beni in dotazione fino a che non verrà definita ogni pendenza nei confronti della Ditta, anche come eventuale garanzia, da calcolarsi nella misura pari al danno conseguente dal recesso, maggiorato di tutti i costi imputabili all'avvio di una nuova gara. La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza alcun genere che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per sorta qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non dipendenti dalla volontà dell’ASL non consentano la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/prosecuzione totale o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione parziale del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoservizio.
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Risoluzione del contratto. Quando La Società Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 108, lettere a) e b) e con le conseguenze degli artt. 108, comma 9 e 110, d.lgs. 50/2016. La Società Appaltante inoltre si riserva la Direzione Lavori accertifacoltà, a carico suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto qualora le penali applicate superino il 10% del valore dell'intero appalto. In tali casi, l’Appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d’opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore al risarcimento dei danni che la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo. La Società Appaltante si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in caso di gravi inadempienze da parte dell'Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo sono considerate “gravi inadempienze” le azioni e/o i comportamenti per i quali l’Appaltatore: • si renda colpevole di frode e/o inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o dal presente Capitolato, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale tali da compromettere compromettere, ad insindacabile giudizio della Stazione Appaltante, la buona riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti; • non rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali; • utilizzi subappaltatori non autorizzati; • sospenda o ritardi in modo ingiustificato l’esecuzione delle opereprestazioni contrattuali; • si renda responsabile di gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate. La Società Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e delle RDF conseguenti qualora: • l’Appaltatore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata; • l’Appaltatore non applichi al personale il trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attività, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento. In ognuna delle ipotesi sopra previste la Direzione Lavori medesimaStazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite e avrà diritto di escutere la garanzia fideiussoria prestata, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzionisalvo il suo diritto al risarcimento dei maggiori danni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, La risoluzione dell'Accordo Quadro comporterà la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e affidamenti stipulati dall’Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui al presente Capitolato. L’Appaltatore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del contratto di appaltocod. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016civ. In ogni caso l’amministrazione si riserva resta fermo e impregiudicato il diritto della Società Appaltante di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso rivalersi sull'Appaltatore per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative ogni danno da essa subito in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - , comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di questi danni la mancata sostituzione del responsabile del servizio Società Appaltante ha il diritto di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei lavori eseguiti nonché di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannorivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiIndipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine il Committente ha il diritto di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la procedere alla risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione ipso jure del contratto, secondo la previsione degli artt. Per tutto quanto non espressamente previsto 1453 e comunque nel caso 1456 del Codice Civile, anche nei seguenti altri casi, senza pregiudizio di risoluzione contrattuale ogni altra azione per grave inadempimentorivalsa di danni, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche il soggetto aggiudicatario, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per la gestione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell’Ente appaltante o che il servizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In tal caso, al soggetto aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione. Costituiscono motivo di risoluzione i seguenti casi: - grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale d’appalto; - sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del gestore del servizio; - impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza del servizio; - sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso del titolo professionale espressamente richiesto; - gravi azioni a danno delle vigenti normative dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto aggiudicatario; - concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi; - frode; - sopravvenute cause di esclusione e sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia - tre violazioni degli obblighi in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal coordinatore presente contratto che per la sicurezza quanto comunque previsto dalle norme vigenti in fase di esecuzionemateria; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti sopravvenuta condanna del rappresentante legale per reato contro la Pubblica Amministrazione - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento - applicazione ripetuta per più di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione tre volte delle penali di cui al all’art. 14 del presente capitolato; - cessione . Qualora il soggetto aggiudicatario intendesse risolvere il contratto prima della scadenza prevista, senza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta all’Ente appaltante con un anticipo di almeno 90 giorni. In tal caso l’Ente appaltante potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, ferma restando ogni altra azione a risarcimento del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, artmaggiore danno. 19, sono causa Nel caso di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi previsti ai punti precedenti, l’aggiudicataria incorre nel divieto di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà partecipare ad un eventuale nuovo appalto dell’Ente appaltante per un periodo di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno4 anni.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opereIndipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione accertata non veridicità del contenuto delle vigenti normative in materia dichiarazioni presentate dall’appaltatore nelle procedure di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionegara; - inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto allo scadere dei termini fissati dall’Amministrazione per adempiere; - mancata attivazione delle misure di pronto intervento entro 24 h dalla richiesta - dopo due contestazioni scritte su gravi inadempienze agli a cui la Ditta appaltatrice non fornisca adeguate giustificazioni; - cessione ad altri, in tutto o in parte, sia direttamente che indirettamente per interposta personam dei diritti e degli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel inerenti al presente capitolato; - violazione del divieto di subappalto non previsto in sede di offerta, nel contratto e in genere in tutti gli atti di garaa qualsiasi titolo, contestate per iscritto dalla senza la preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23dell’obbligo di permettere alla stazione appaltante di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione sospensione, abbandono o mancata esecuzione delle prestazioni richieste; - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del Codice Civile. La Ditta appaltatrice nulla avrà a pretendere a titolo di compenso e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione risarcimento e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenereaffidare l’appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, a titolo alle medesime condizioni proposte in sede di penalegara. Entro i termini di validità dell’offerta indicati negli atti di gara, l’operatore economico classificato in posizione utile in graduatoria sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla dittavariazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell’offerta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannol’affidamento sarà subordinato all’accettazione da parte dell’operatore economico interessato.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiOltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni costituiscono motivo per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: · mancato superamento del periodo di appalto. Quandoprova; · mancato rispetto di quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara; · abbandono o sospensione del servizio, salvo che per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, causa di forza maggiore; · impiego di personale non dipendente o socio dell’Appaltatore; · richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione corso del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque ; · applicazione di tre penalità nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 corso del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionecontratto; - · inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolatonazionali e locali nei confronti del personale; · apertura di una procedura concorsuale che possano pregiudicare, nel contratto e a giudizio dell’Ente, lo svolgimento del servizio; · messa in genere in tutti gli liquidazione dell’Appaltatore, qualoragli Enti, a proprio giudizio ritengano che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio; · cessione dell’attività, cessione d’azienda, atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare sequestro o di qualsiasi procedura concorsualepignoramento a carico dell’impresa; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - · cessione del contratto; - · grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie; · danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Ente; · non ottemperanza, ai sensi dell’art. 22, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell’Ente in conseguenza dei rilievi effettuati; · subappalto totale dei servizi; · violazione ripetuta delle norme di sicurezza; · turnover del personale, senza giustificati motivi, ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato; · il mancato rinnovo della certificazione di qualità; · qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007prevista, art. 19, sono causa di risoluzione ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio . Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’ Ente di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’artvolersi avvalere della clausola risolutiva. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i Nei casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà anticipata del contratto l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di trattenere, a titolo tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Ente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempioesercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto. L’Ente potrà rivalersi, per altri contratti in essere con l’amministrazioneil risarcimento dei danni e per maggiori spese, fatto salvo la richiesta del maggior dannomediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine Entrambe le Parti hanno diritto di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, chiedere la risoluzione del contratto Contratto in base alle norme del Codice Civile. RFI potrà avvalersi della presente clausola risolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, ove il Raccordato abbia dato corso anche ad una sola delle seguenti violazioni: - costruzione degli impianti in maniera difforme dal progetto approvato; - inosservanza delle norme, delle prescrizioni e delle disposizioni richiamate, anche indirettamente nel presente Contratto; - mancato ripristino delle condizioni di appalto. Quandosicurezza che hanno determinato una sospensione ai sensi dell’articolo 16, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente entro il termine indicato da RFI nella comunicazione di cui allo stesso articolo 16; - insoddisfacente esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti, anche dopo il Direttore dei Lavoritermine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate dopo un primo controllo, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza nell’ipotesi prevista dall’articolo 14 e 19; - utilizzazione di due testimonipersonale non abilitato; - inosservanza della condizione posta dall'articolo 21 per la cessione del Contratto di raccordo; - ritardo superiore a sei mesi nella corresponsione delle somme relative al rimborso degli oneri sostenuti da RFI, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura fatto salvo il diritto di processo verbale. Qualora, sulla base RFI di provvedere al recupero delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionesomme; - inadempienze agli obblighi contrattualimancato pagamento anticipato, siano essi contenuti entro i termini stabiliti, degli oneri a carico del Raccordato ai sensi dell’art. 4 ovvero mancata prestazione della fideiussione ivi prevista a garanzia del pagamento dei medesimi oneri; - mendaci dichiarazioni in merito ai dati forniti dal Raccordato e previsti nel Contratto; - perdita di validità della polizza assicurativa o della fideiussione di cui al presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltanteContratto ovvero mancato reintegro della fideiussione; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23del codice etico; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione clausola di dati riservati trasparenza. La risoluzione si verifica di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso diritto mediante unilaterale dichiarazione di frode, fallimento, concordato fallimentare o RFI da farsi con lettera raccomandata con avviso di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax ricevimento o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltanteposta elettronica certificata. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso Contratto può comportare l'incameramento della garanzia di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio cui all’articolo 25, senza pregiudizio di eventuali azioni per i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannomaggiori danni.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimentoprocedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavorilavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, Qualora sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimentoprocedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto previsto, e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, dell’appaltatore si rinvia all’art. 108 del D. LgsD.Lgs. 50/2016. In ogni caso caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. LgsD.Lgs. 81/08) ), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali personali, laddove vi sia una diffusione diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato); - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato). Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) ), da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiAi sensi dell'art. 1456 C.C., a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, il presente contratto sarà risolto di diritto su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche dichiarazione della Stazione Appaltante nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia sia intervenuto a carico dell'appaltatore stato di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi fallimento, di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano liquidazione, di sicurezza cessione di attività, di concordato preventivo e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionequalsiasi altra situazione equivalente; - inadempienze agli obblighi contrattualil'Appaltatore abbia provveduto a cessione del contratto a terzi, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltantesubappalto totale delle opere o sub appalto parziale senza previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione; - violazione degli obblighi contenuti all’artsia accertata negligenza o frode dell'Appaltatore. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle L'appaltatore sarà considerato negligente qualora cumulasse penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse per un importo massimo della penale pari o superiore al 1010 % dell’importo contrattualedel valore annuo del presente contratto; Ai sensi - sia accertata inadempienza dell'Appaltatore agli ordini impartiti dal D.S. in merito all’esecuzione del servizio conformemente al contratto, al capitolato di appalto, ed a tutti i documenti contrattuali; - sia accertato ritardo ingiustificato nella esecuzione dei lavori e/o dei servizi tali da far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei programmi di lavoro concordati con l'Amministrazione; - sia accertata sospensione ingiustificata dei lavori e dei servizi; - sia accertato il mancato inizio dei lavori nelle modalità indicate all’art. 4 del capitolato d’oneri. La Stazione Appaltante per i casi suddetti, fisserà un congruo termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere a rimuovere la inadempienza e, trascorso infruttuosamente tale termine, potrà risolvere il contratto, mentre resta all’Amministrazione il diritto di rivalersi sull’appaltatore per i danni subiti per colpa dello stesso. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto previsto eseguito regolarmente ed accertato dalla L.R.T. n. 38 Amministrazione, detratto l’ammontare del 13/07/2007, artpregiudizio economico derivante alla Amministrazione per il danno subito. 19, sono causa Fino a regolazione di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiereogni pendenza con l'Appaltatore, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di Stazione Appaltante tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata titolo risultasse a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannocredito dell'appaltatore stesso.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiOltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni costituiscono motivo per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile, le seguenti fattispecie: mancato superamento del periodo di appalto. Quandoprova; mancato rispetto di quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara; abbandono o sospensione del servizio, salvo che per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, causa di forza maggiore; impiego di personale non dipendente o socio dell’Appaltatore; richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione corso del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque ; applicazione di tre penalità nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 corso del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionecontratto; - inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolatonazionali e locali nei confronti del personale; apertura di una procedura concorsuale che possano pregiudicare, nel contratto e a giudizio dell’Ente, lo svolgimento del servizio; messa in genere in tutti gli liquidazione dell’Appaltatore, qualora l’Ente, a proprio giudizio ritenga che tale situazione pregiudichi lo svolgimento del servizio; cessione dell’attività, cessione d’azienda, atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare sequestro o di qualsiasi procedura concorsualepignoramento a carico dell’impresa; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - grave e ripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie; danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Ente; non ottemperanza, ai sensi dell’art. 22, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell’Ente in conseguenza dei rilievi effettuati; subappalto totale dei servizi; violazione ripetuta delle norme di sicurezza; turn- over del personale, senza giustificati motivi, ai sensi dell’art. 13 del presente Capitolato; il mancato rinnovo della certificazione di qualità; qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007prevista, art. 19, sono causa di risoluzione ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio . Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’ Ente di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’artvolersi avvalere della clausola risolutiva. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i Nei casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà anticipata del contratto l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di trattenere, a titolo tutti i danni diretti ed indiretti ed al risarcimento delle maggiori spese che l’Ente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempioesercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto. L’Ente potrà rivalersi, per altri contratti in essere con l’amministrazioneil risarcimento dei danni e per maggiori spese, fatto salvo la richiesta del maggior dannomediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, Oltre a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione quanto previsto dalla lettera c) del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite precedente articolo e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione dalle norme vigenti per i casi di urgenzainadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune procederà ai sensi dell’articolo 1454 Codice Civile, previa diffida e assegnazione di un termine inferiore a giorni quindici, alla risoluzione di diritto del contratto nel caso di violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei di servizi. Trascorso inutilmente Il Comune, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile opererà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il termine indicato risarcimento del danno subito ed il Direttore dei Lavori, recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare conseguenza delle inadempienze e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la della risoluzione del contratto. Per tutto , nelle seguenti ipotesi: • per impossibilità sopravvenuta della prestazione da part quanto non espressamente previsto e comunque dalla normativa antimafia; • per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro; • nel caso in cui l’aggiudicataria sospenda il servizio con sua decisione unilaterale • nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 gravi azioni da parte del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché personale dell’aggiudicataria a danno della dignità personale degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione utenti e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletatomaltrattamento degli stessi; - in • nel caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito del deposito cauzionale entro quindici giorni dall’intervenuta escussione da parte del Comune; • nei casi di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali cessazione dell’azienda, di cui al presente capitolato; - cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento liquidazione coatta amministrativa, di violazione del divieto di cessione del contratto; - subappalto • nel caso di mancata sostituzione, entro il termine assegnato dall’Amministrazione, del personale non autorizzato in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento del servizio o, comunque, di utilizzo di personale non adeguato; • ripetute violazioni contrattuali che comportino grave pregiudizio agli interessi dell’Ente; • nel caso di mancata disponibilità del menù validato dalla stazione appaltante o comunque competente struttura della ASL in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile tempo utile per l’inizio del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltanterefezione scolastica. La risoluzione anticipata del contratto è dichiarata con semplice preavviso comporterà l’incameramento della cauzione. Resta salva la possibilità in capo al Comune di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoesperire qualsiasi azione giudiziaria che si rendesse opportuna.
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Risoluzione del contratto. Quando Per le cause, le modalità e gli effetti relativi alla risoluzione del contratto si rimanda all’art. 30 del Capitolato Normativo di Gara, in particolare, l'Amministrazione Contraente procede con la Direzione Lavori accertiri- soluzione di diritto del contratto, a carico dell'Appaltatoreai sensi dell'art. 1454 del Codice Civile, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando al fornitore un termine di almeno 15 giorni gg per la presentazione adempiere: - ritardo nell’erogazione del servizio rispetto alla data prevista; - accertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o con- cordati; - mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Azienda Sanitaria per lo svolgimen- to delle controdeduzioniprestazioni secondo quanto previsto nel presente capitolato e nell’allegato capitolato tec- nico; - mancato rispetto degli obblighi di diligenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; - mancato rispetto delle prescrizioni impartite durante l’esecuzione del servizio tese a porre rime- dio ad inadempienze contestate. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, L’Azienda procede con la risoluzione del contratto di appaltoai sensi dell’art. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni 1456 del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche Codice Civile nei seguenti se- guenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionequalora venga riscontrata un’interruzione ingiustificata nell’erogazione del servizio; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel mancato superamento del periodo di prova ai sensi del presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifi- co bancario o di qualsiasi procedura concorsualepostale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla relativa commessa pubblica; - nel caso in cui le prestazioni vengano effettuare da altro operatore economico che non sia stato autorizzato da ESTAR a svolgere attività in subappalto; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito escussa nel termine di prelievi effettuati 10 giorni dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolatoricevimento della relativa richiesta; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione mancato rispetto degli obblighi circa la di tracciabilità dei flussi finanziarifinanziari di cui alla L. 136/2010 anche soltanto relativamente ad una Azienda Sanitaria; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi svolgimento di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007prestazioni in subappalto non autorizzato, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per anche in capo ad una qualsiasi causasola fra le Aziende Sanitarie interessate; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà indisponibilità dell’aggiudicatario alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione stipula dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoattuativi.
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Samples: Contratto Attuativo
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine Costituiscono motivo di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione diritto del contratto, ai sensi dell'Art. Per tutto quanto non espressamente previsto 1456 C.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: • sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per s.m.i.; • fallimento dell’impresa; • grave inadempimentonegligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatorenell'esercizio delle attività, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative nonché violazioni alle norme in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi o ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; • falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel corso dell'esecuzione delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneprestazioni; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali • transazioni di cui al presente capitolatoappalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione • mancata osservanza degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia delle professionalità acquisite e della tutela dell'occupazione esistente di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi luce di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 precisato con la nota prot. 15/4977/16.01.05 del 13/07/2007, art20.03.2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale — Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro. 19, sono Xxxx inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte di AGEA di azioni dell'Impresa volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione. È fatto salvo il caso in cui mancato reimpiego del personale dipenda da cause non direttamente imputabili all' Impresa, con onere della prova a suo carico; • esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente o impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; • inosservanza degli impegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, prestazione o altra utility nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della gara e/o dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione , e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’artlo stesso venga a conoscenza; • mancato conseguimento dell'attestato antincendio medio rischio per il personale che svolgerà il servizio. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione Nelle ipotesi di cui all’articolo 24sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di AGEA, comma 1 in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltanteclausola risolutiva. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso non pregiudica in ogni caso il diritto di AGEA al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. Costituiranno, inoltre, ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C: • applicazioni delle penali previste nel paragrafo 12 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; • dopo la prima contestazioni di inadempimento e in assenza di giustificazioni ritenute valide da AGEA relativamente alle proposte migliorative offerte nella propria offerta tecnica, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel paragrafo 12; • dopo la terza contestazioni di inadempimento e in assenza di giustificazioni ritenute valide da AGEA relativamente alla formazione del personale e la organizzazione del servizio offerte nella propria offerta tecnica, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel paragrafo 12; • inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato ad AGEA per porre fine all'inadempimento. In tali casi AGEA procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 20 (venti) da trasmettere 15, entro il quale l’Impresa dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio con avviso di ricevimento. II contratto si intenderà risotto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. All'Impresa verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i provvedimenti danni. Al fine di risoluzione dei contrattirecuperare penalità, spese e danni AGEA potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà anticipata del contratto AGEA effettuerà, tramite propri periti, una stima dei servizi forniti e dei servizi da fornire e valuterà l'entità del danno subito. Tale accertamento potrà essere, se richiesto, eseguito in contraddittorio con il responsabile Operativo dell'Impresa appaltatrice le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dallo stesso. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'Impresa. In caso di trattenererisoluzione contrattuale, a titolo AGEA procederà all'incameramento della cauzione definitiva, salvo il diritto al risarcimento di penaletutti i danni eventualmente patiti, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti ivi compresa l'eventuale esecuzione in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiL’Amministrazione comunale, a carico dell'Appaltatorefatto salvo in ogni caso il diritto di chiedere il risarcimento dei danni subiti, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la può procedere alla risoluzione del contratto. Per tutto , secondo quanto non espressamente previsto e comunque nel caso dalla legge, al verificarsi di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei almeno uno dei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza mancato inizio dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzioneservizi alla data prevista; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione gravi e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletatoripetute violazioni degli obblighi contrattuali; - arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsualeappalto da parte dell’appaltatore; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito assunzione di prelievi effettuati dal Comune decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati; - scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell’appaltatore; - comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’appaltatore; - mancato rispetto delle norme sulla sicurezza; - subappalto anche di un singolo servizio in applicazione delle penali di cui al presente capitolatoappalto, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale; - cessione totale o parziale del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di leggevenir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d’appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle relative attività; - sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante e/o del Direttore Tecnico dell’aggiudicataria per un reato contro la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziariPubblica Amministrazione; - qualora il ritardo rispetto alla fine inosservanza dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi contratti collettivi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causalavoro; - le gravi violazioni il manifestarsi di una della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto. Il verificarsi di una delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto è dichiarata e incameramento dell’intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Cinisello Balsamo ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro- deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune. L’Amministrazione Comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l’aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà tenuto all’integrale risarcimento dei danni, ivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, e al rimborso di tutte le maggiori spese che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa. I lavori potranno essere portati a termine con semplice preavviso le modalità previste dalla legge, senza che per questo l’appaltatore possa avanzare diritti di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannosorta.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiL’Azienda ULSS n. 7, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà risolvere il contratto, previa comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice (ponendo un termine per contro dedurre non inferiore a carico dell'Appaltatore5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione), un via raccomandata AR, o PEC o telefax, nei seguenti casi: • frode nella fornitura; • grave inadempimento e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi contrattuali e delle condizioni contrattuali; • reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi; • mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara; • perdita, da parte del Ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara , relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • cessazione dell’attività, fallimento, • subappalto non autorizzato; • mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; • morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione. Per le cause di risoluzione del contratto di cui sopra, l’Azienda ULSS 7 si riserva la facoltà di risolvere il contratto dopo due contestazioni scritte relative alla fornitura. L'Azienda ULSS n. 7 potrà risolvere inoltre il contratto in caso di mancata stipulazione della polizza, di non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nell’articolo 23 del presente capitolato speciale, o di mancato pagamento del premio, tale da compromettere la buona riuscita delle operepregiudicare l’efficacia della copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa, la Direzione Lavori medesima, su indicazione art. 1456 del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioniCodice Civile). Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda ULSS n. 7 il diritto di appalto. Quandoaffidare a terzi la fornitura, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine parte rimanente di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavoriquesta, in contraddittorio con l'Appaltatore o danno all’Impresa inadempiente. Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in sua assenza con l'assistenza più dall’Azienda ULSS n. 7 rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, ove questo non sia sufficiente, da eventuali crediti d’impresa, fatto salvo il diritto di due testimoniagire per eventuali maggiori danni subiti. Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, procederà a verificare si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiOltre ai casi previsti al precedente punto, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di l’Amministrazione committente può risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche appalto nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia per mancato inizio del servizio nel termine massimo di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro giorni 5 (D. Lgs. 81/08cinque) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionetermine fissato; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti caso di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione reiterata negligenza nella cura e/o comunicazione nella custodia contestate formalmente; - allorché l’appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; - arbitrario abbandono, sospensione ed interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore; - allorché l’appaltatore non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta oppure una nuova garanzia o assicurazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di far fronte agli impegni assunti; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o divulgazione direttore tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione o per maltrattamento di dati riservati animali, la loro uccisione, l'abbandono e la detenzione incompatibile con le loro caratteristiche etologiche nonché per detiene gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza gravi sofferenze; - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in ragione del servizio espletatocontraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’Art. 1676 c.c.; - esito interdittivo dell’informativa antimafia; - in caso di frode, fallimentodi grave negligenza, concordato fallimentare di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, che abbiano arrecato o possono arrecare danni al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall’Amministrazione Comunale nella lettera di qualsiasi procedura concorsualecontestazione; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione sollevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi azione, pretesa; Nelle ipotesi di cui all’articolo 24sopra l’Amministrazione Comunale avrà diritto a dichiarare, comma 1 della citata L.R.T.con apposito atto, che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del risolto il contratto con effetto immediato, previa diffida, provvedendo come meglio crederà per la finalità continuazione del servizio; in tal caso all’Impresa appaltatrice non spetterà alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese. Inoltre tutte le spese sostenute dal Comune per effetto dell’affidamento dell’appalto ad altra ditta, nonché delle relative spese per l’espletamento di condizionarne una nuova gara, saranno addebitate alla ditta, con l’incameramento di diritto della cauzione e se non sufficiente a coprire le spese, con la regolare e corretta esecuzionetrattenuta di eventuali crediti della ditta stessa. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi L’impresa può chiedere la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso in caso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti impossibilità ad eseguire la convenzione, in conseguenza di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannocausa non imputabile alla ditta stessa.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiFatto salvo quanto disposto dal precedente articolo e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, a carico dell'Appaltatoreil presente contratto è risolto di diritto, un con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di: • mancato avvio del servizio nel termine prefissato; • applicazione di tre gravi penalità di cui al precedente articolo; • inosservanza grave inadempimento e/o reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti previsti nel presente capitolato; • sospensione, nel abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio; • impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed anti-infortunistici ai sensi delle norme vigenti; • subappalto non autorizzato; • cessione del contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, credito come indicati nel successivo art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la 24; • mancata sostituzione del responsabile personale ritenuto inidoneo nel termine prefissato dall’Amministrazione; • accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio; • intervenuta inidoneità dell’appaltatore o sopravvenuta insussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; • ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del servizio di prevenzione e protezione e Codice Civile. Qualora la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi prima della scadenza dello stesso, senza giustificato motivo o giusta causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà Stazione Appaltante si riserva di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla tutto il deposito cauzionale e di addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, ad esempioa titolo di risarcimento danni. In caso di gravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di far eseguire da altri il servizio mancato, incompleto o trascurato. In tale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per altri contratti in essere con l’amministrazionegli eventuali danni subiti, fatto salvo la richiesta sia alla rifusione delle spese sostenute per l'eliminazione delle sopra citate carenze del maggior dannoservizio.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine In caso di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione ritardi o inadempienze nell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, l‘AOU di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione Sassari si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza alcun genere medesimo “ipso facto et jure” secondo quanto previsto dalla disciplina dettata dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, con il conseguente incameramento del deposito cauzionale. Se il Servizio di indennità Gestione, Conduzione e compenso Manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari, di scarico e idrici antincendio non sarà eseguito nel pieno rispetto delle prescrizioni contrattuali, l’AOU di Sassari potrà avvalersi della diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), assegnando un congruo termine alla Ditta Aggiudicataria per l’impresa la corretta esecuzione. Se il termine assegnato decorrerà inutilmente, il contratto sarà risolto di diritto mediante una semplice comunicazione. L’AOU di Sassari avrà facoltà di avvalersi, inoltre, della clausola risolutiva espressa (art.1456 c.c.), nelle seguenti ipotesi: • Frode nell’esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto; • Gravi inadempienze alle prescrizioni contrattuali sulla base delle segnalazioni degli organi preposti al controllo; • Cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicataria; • Cessione anche nei seguenti casi: - parziale del contratto, fatte salve le situazioni previste, o violazione accertate delle vigenti normative norme che disciplinano il subappalto; • Violazione accertata del rispetto dei contratti collettivi di lavoro nazionali e territoriali e delle norme in materia di igiene salute e sicurezza contribuzione a favore dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzionedipendenti; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione • Inadempienza accertata della normativa sulla tutela prevenzione degli infortuni, sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, in vigore al momento dell’erogazione dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione servizi; • Tutti i casi previsti dal presente disciplinare di dati riservati gara e nel capitolato tecnico. Si precisa che l’elencazione delle ipotesi di cui sopra non ha valore limitativo ma esemplificativo. Resta ferma la possibilità per l’AOU di Sassari di risolvere il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso contratto per qualsiasi motivo di frode, fallimento, concordato fallimentare grave o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di inesatto adempimento secondo quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 normativa vigente. In caso di esito negativo del 13/07/2007, artcollaudo il contratto potrà essere risolto unilateralmente ed a suo insindacabile giudizio dall‘AOU di Sassari. 19, sono causa In caso di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del l’Amministrazione aggiudicatrice potrà affidare il servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 alla Ditta Concorrente classificatasi seconda in graduatoria nella gara in oggetto, nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 con esecuzione in danno nei confronti della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltanteDitta inadempiente. La risoluzione del contratto è dichiarata viene disposta con semplice preavviso provvedimento dell’Organo competente dell’Amministrazione aggiudicatrice, notificato all’Appaltatore in via amministrativa. L’AOU di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti Sassari si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute in più a causa del mancato adempimento contrattuale. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione Aggiudicatrice il diritto di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenereaffidare, in tutto o in parte, a titolo terzi il servizio oggetto di penalegara, la in danno della ditta inadempiente, con addebito alla stessa delle spese sostenute in più dall’Amministrazione Aggiudicatrice rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse vengono prelevate dalla cauzione definitiva ed e, ove questa non sia bastevole, da eventuali crediti maturati dalla dittadell’Appaltatore, ad esempio, senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione Aggiudicatrice sui beni dell’Appaltatore medesimo. Nel caso di minore spesa nulla compete alla ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la ditta inadempiente dalle responsabilità civili e penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo i fatti che hanno motivato la richiesta del maggior dannorisoluzione. È escluso il ricorso all’arbitrato Per ogni controversia sarà competente unicamente ed esclusivamente il Foro di Sassari.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accerti, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva L’Amministrazione ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza alcun genere necessità di indennità e compenso per l’impresa anche ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - violazione frode nell’esecuzione dei lavori inadempimento alle disposizioni della direzione lavori in ordine ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle vigenti normative in materia ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti; manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori; inadempienza accertata alle norme di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza e l’igiene sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi sa parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazioni di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase norme sostanziali regolanti il subappalto non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - allo scopo d’opera Il contratto si intende altresì risolto in caso di frodeperdita da parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, fallimentoquali il fallimento o la irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Qualora le deficienze, concordato fallimentare le inadempienze o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa totale o parziale delle condizioni di capitolato rivestano carattere di imminente gravità, l’Amministrazione ha la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa facoltà immediata di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione contratto e di protesta per i danni e le spese inerenti e conseguenti, fermo restando il diritto della medesima Amministrazione di provvedere come meglio ritenga opportuno, alla successiva manutenzione delle opere di cui trattasi. Nei casi di risoluzione del responsabile contratto o di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i rapporti economici con questo sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra il costo finale del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non l’importo dello stesso come risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltantedall’aggiudicazione effettuata in origine. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso comporta, oltre agli eventuali addebiti come sopra descritti, anche l’incameramento della cauzione ed il risarcimento di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contrattieventuali danni. In tutti i casi caso recesso da parte della Stazione appaltante, il Soggetto aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi eventuale pretesa risarcibile, indennizzo, compenso o rimborso di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, spese anche in deroga a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoquanto previsto dall’art.1671 X.x.
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Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiL’Azienda Sanitaria contraente si riserva di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1453 e segg. del Codice Civile quando, a carico dell'Appaltatoreseguito di segnalazione scritta da parte dei propri tecnici circa il mancato rispetto delle caratteristiche convenute e/o dei requisiti minimi qualitativi, un l’Impresa aggiudicataria non abbia ottemperato nel termine assegnatole al ripristino dei beni secondo quanto prescritto. Costituiscono ulteriore motivo di risoluzione : • mancato rispetto dei tempi di ripristino come specificato all’articolo 4; • ripetute segnalazioni di inadempienza alle norme contrattuali (oltre 10 segnalazioni); • ripetute segnalazioni di disservizio da parte delle UU.OO. utilizzatrici (oltre 5 segnalazioni/anno); • mancato mantenimento del Sistema Qualità; • modifiche non concordate dei sistemi o di loro parti; • richieste di riparazione in garanzia superiori al 30% delle riparazioni richieste nel corso dell’anno contrattuale Tutte le suddette circostanze costituiscono grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere dell’appaltatore, oltre che per gli effetti del citato art. 1453 C.C., anche ai fini della facoltà dell’Azienda Sanitaria contraente di cui successivo paragrafo. Resta salva la buona riuscita delle operefacoltà dell’Azienda Sanitaria contraente, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine in caso di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto con l’ Impresa aggiudicataria, di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, effettuare una nuova procedura di gara oppure di interpellare l’ Impresa che ha presentato la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016seconda migliore offerta. In ogni tal caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative resta inteso che l’ Impresa seconda offerente deve confermare l’offerta presentata in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti sede di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in In caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione , ai sensi del responsabile del servizio presente articolo, l’ Impresa aggiudicataria risponderà di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all’Azienda Sanitaria. Trattandosi di contratto dovesse sorgere la necessità con definizione di sostituirli prezzo a forfait di prestazione, l’importo periodico dovuto all’impresa aggiudicataria sarà determinato moltiplicando il costo forfetario offerto per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento singola riparazione per il numero di valutazione dei rischi ottiche o camicie di cui all’artè stata richiesta ed effettuata la riparazione nel periodo di riferimento, senza che l’Impresa aggiudicataria possa eccepire alcunché in ordine al numero di riparazioni richieste. 28 Le prestazioni verranno contabilizzate con cadenza mensile posticipata, sulla base del D. Lgs. 81/2008 , numero di ottiche / camicie riparate nel caso mese di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltanteriferimento. La risoluzione verifica preliminare all’autorizzazione della liquidazione della fattura è subordinata al ricevimento presso i Servizi competenti delle Aziende in unione del contratto è dichiarata riepilogo delle operazioni di manutenzione (articolo 4), riportante gli estremi dei fogli di lavoro e il riferimento all’ottica riparata. Le modalità di contabilizzazione e di pagamento saranno concordate con semplice preavviso le singole Aziende Sanitarie al momento della stipulazione del contratto. Esclusivamente per l’Azienda USL di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.Bologna tali modalità sono specificate nell’allegato C
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. Quando AOU si riserva di risolvere il contratto, con effetti nei confronti dell’Esecutore Supporto contestato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: • per la Direzione Lavori accertimancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine previsto dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AOU; • per la mancata proroga della validità della garanzia entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’AOU in caso di xxxxxxx o proroga del contratto; • qualora, per due eventi consecutivi, vengano contestate all’Esecutore Supporto gravi inadempienze che richiedano l’applicazione di penalità. Si applica l’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il RUP, in coordinamento con il DEC laddove nominato, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata ad AOU che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, il contratto cesserà la sua efficacia, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto: • in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell'Appaltatoredel Esecutore Supporto, o che questo prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle operefiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine oppure entri in liquidazione; • allorché si manifesti qualunque altra forma di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto. Quando; • qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; • allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Esecutore Supporto, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; • qualora fosse accertata la non veridicità del programma, la Direzione Lavoricontenuto delle dichiarazioni presentate dall’Esecutore Supporto nel corso della procedura di gara ovvero, nel disporre le istruzioni necessariecaso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; • qualora l’Esecutore Supporto ceda il contratto; • qualora l’Esecutore Supporto subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’AOU. XXX, provvede ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida scritta ad assegnare per adempiere entro il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso 15 giorni decorso inutilmente il termine indicato quale il Direttore dei Lavoricontratto si intende risolto di diritto, qualora: • qualora l’Esecutore Supporto non dia inizio all’erogazione del servizio alla data stabilita nel contratto ed il ritardo superi i 30 giorni; • il Esecutore Supporto sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al Esecutore Supporto medesimo; • il Esecutore Supporto non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in contraddittorio con l'Appaltatore tema di comportamento trasparente per tutta la durata del presente appalto; • si verifichino disservizi e/o in sua assenza con l'assistenza inadempimenti di due testimonitipo grave e/o continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di penali; • si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura violazione delle norme di processo verbale. Qualorasicurezza nell’esecuzione del servizio, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la frode o altro; In caso di risoluzione del contratto, per una delle suindicate cause, AOU si riserva la facoltà di incamerare a titolo di penale e di indennizzo l’intera garanzia definitiva prestata dal Esecutore Supporto, salvo il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi del servizio. Per tutto quanto L’esecuzione in danno non espressamente previsto esime il Esecutore Supporto dalla responsabilità civile e comunque nel caso penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di risoluzione contrattuale legge per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’arti fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione XXX potrà procedere allo scorrimento della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannograduatoria alle condizioni ivi previste.
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Samples: ospedaliriuniti.etrasparenza2.it
Risoluzione del contratto. Quando Ove ricorrano gravi motivi di inadempienza, l’ASST avrà facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera PEC, trattenendo ed incamerando la Direzione Lavori accerticauzione definitiva a titolo di penalità ed indennizzo dovuto all’ASST salvo l’esercizio di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente, a carico dell'Appaltatore, un compresa la rivalsa su eventuali crediti dell’impresa. In particolare il contratto sarà risolvibile qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: − Singola grave inadempimento violazione degli obblighi contrattuali assunti − Violazione non grave degli obblighi assunti ripetuta per almeno tre volte − Qualora la ditta aggiudicataria sia sottoposta ad una qualsiasi delle procedure concorsuali previste dalla legge ovvero sia stata posta in liquidazione o sia in procinto di essere sottoposta a tale da compromettere procedura − Ove la buona riuscita ditta aggiudicataria addivenga al subappalto, anche parziale, al di fuori delle opereipotesi previste dal presente capitolato nel rispetto della vigente normativa. − In caso di xxxxx, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione di grave negligenza o colpa grave nell’esecuzione degli addebiti assegnando un termine obblighi e condizioni contrattuali. Nei casi sopra indicati di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto la ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento di appalto. Quandotutti i danni diretti ed indiretti e delle maggiori spese, per negligenza dell'Appaltatoreche residuassero a seguito di rivalsa sulla cauzione e su eventuali crediti dell’impresa, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare quali l’ASST dovrà andare incontro per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenzarimanente periodo contrattuale. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, L’ASST ha inoltre la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di quattro mesi senza alcun genere che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcunché a titolo di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti rimborso od indennizzo, qualora lo stesso risulti incompatibile con disposizioni normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/regolamentari successivamente intervenute o divulgazione per motivi di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora interesse pubblico specificati nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi relativo atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannodeliberativo.
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Samples: Disciplinare Di Gara
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiL’Impresa affidataria è dichiarata decaduta dall’affidamento, a carico dell'Appaltatore, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la con conseguente risoluzione del contratto Contratto di appalto. QuandoServizio, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative mancato inizio del servizio nel termine stabilito nel Contratto; - abbandono o sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa da parte dell’Impresa affidataria; - per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, anche non gravi che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell’esercizio medesimo; - mancata ottemperanza da parte dell’Impresa affidataria di norme imperative di legge o regolamentari; - qualora l’Impresa affidataria sia sottoposta a fallimento, ovvero ad altra procedura concorsuale di liquidazione; - qualora l’impresa affidataria perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in materia materia; - avvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, qualora l’Impresa affidataria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di igiene salute e sicurezza 30 giorni; - per gravi o ripetute inosservanze dei lavoratori sui luoghi contratti di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la leggi relative alla sicurezza in fase di esecuzionesul lavoro qualora l’azienda non ottemperi entro 30 giorni alla diffida dell’Ente affidante; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto altri casi previsti dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’artnormativa vigente. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in In caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, art. 19, sono causa decadenza dall’affidamento e di risoluzione del contratto: - Contratto nei casi indicati al precedente comma è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’impresa affidataria, la mancata sostituzione del responsabile quale dovrà risarcire all’Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ad un diverso gestore ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltantein relazione agli ulteriori danni subiti. La stessa Impresa affidataria è comunque tenuta al proseguimento del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario. L’Ente affidante ha inoltre facoltà di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di servizio, qualora siano venute meno le esigenze pubbliche del programma di esercizio senza che l’Impresa affidataria abbia a pretendere alcun compenso o risarcimento. L’impresa può far valere la risoluzione del presente contratto nel caso che ci sia un ritardo ingiustificato superiore a 60 giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contrattirispetto alle scadenze previste nel precedente art. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà 4 per la facoltà di trattenereliquidazione e l’erogazione degli importi dovuti, a titolo di penale, la cauzione definitiva salvo in ogni caso il pagamento delle somme dovute ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior dannoil diritto al risarcimento danni.
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Samples: Bozza Di Contratto Di Servizio Per Il Trasporto Pubblico Locale
Risoluzione del contratto. Quando la Direzione Lavori accertiIl soggetto appaltatore, a carico dell'Appaltatorecon il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, un grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opereespressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente hanno carattere di necessità. In particolare il soggetto appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, la Direzione Lavori medesimale condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbono eseguire, su indicazione nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'attività. Nel caso in cui il Responsabile Provinciale dell'esecuzione del Responsabile contratto o suo delegato dovessero rilevare che le prestazioni oggetto del Procedimentopresente contratto non sono conformi allo stesso, provvede a formulare la contestazione degli addebiti contesterà l'inadempimento al soggetto appaltatore con posta certificata, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti previsti; in caso di almeno 15 giorni per inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal soggetto appaltatore, è fatta salva la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la facoltà della Provincia di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto di appaltoin danno al soggetto appaltatore. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere La Provincia si riserva in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel ogni caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimentoprocedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’artimputando ogni maggior onere sostenuto al soggetto appaltatore. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva E' facoltà della Provincia risolvere di risolvere diritto il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgsai sensi degli artt. 81/08) nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze 1453−1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi contrattualiassunti con la stipula della contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate ovvero per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione gravi e/o comunicazione reiterate violazioni degli obblighi assunti o per gravi e/o divulgazione reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento del soggetto appaltatore nell'espletamento dell'attività in parola. Costituiscono motivo di dati riservati risoluzione di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione diritto del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai , ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007dell'art. 1456 C.C. (clausola risolutiva espressa), art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del maggior danno.seguenti fattispecie:
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Samples: cittametropolitana.ve.it