Common use of Risoluzione del contratto Clause in Contracts

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:

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Samples: Contratto Di Leasing, www.sparkasse.it, Contratto Di Leasing

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui Quando la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'UtilizzatoreDirezione Lavori accerti, a mezzo lettera raccomandata A.R.carico dell'Appaltatore, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressaun grave inadempimento degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Responsabile del Procedimento, la risoluzione del contratto di appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Lavori, in contraddittorio con l'Appaltatore o in sua assenza con l'assistenza di due testimoni, procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di processo verbale. Qualora, sulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a disporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto e comunque nel caso di risoluzione contrattuale per grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore, si rinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore violazione delle obbligazioni previste all’Articolo 6 vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08) nonché ripetute violazioni delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)esecuzione; - Perdita Definitiva dei Beniinadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali laddove vi sia una diffusione e/o installazione comunicazione e/o collaudo dei Beni o anche divulgazione di uno solo dei Beni nei termini dati riservati di cui il personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoservizio espletato; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativain caso di frode, mancata stipulazione dell’Assicurazione fallimento, concordato fallimentare o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistridi qualsiasi procedura concorsuale; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contrattopenali di cui al presente capitolato; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula cessione del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contrattocontratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione comunque in violazione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativalegge; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata la violazione degli obblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla Durata fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del Contratto13/07/2007, se l'Utilizzatore è art. 19, sono causa di risoluzione del contratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una persona giuridicaqualsiasi causa; - modificazionele gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , in tutto o in partenel caso di presenza di più imprese nel cantiere, della compagine sociale se trattasi la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di società prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di persone o cooperativa a responsabilità illimitataprevenzione e protezione dai rischi; - pubblicazione l’impiego di notizie relative all'Utilizzatore epersonale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/o R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri coobbligati casi la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di fatti giorni 20 (venti) da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di rilevanza penalerisoluzione dei contratti. E' riservata, peraltro, alla Concedente In tutti i casi di risoluzione l’Amministrazione avrà la facoltà di non avvalersitrattenere, nei casi previsti, della risoluzione ma a titolo di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificarepenale, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in cui i Beni sono custoditiessere con l’amministrazione, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, fatto salvo la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione richiesta del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:maggior danno.

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Samples: Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprietà Del Comune Di Quarrata Anno 2020 Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016, Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprietà Del Comune Di Quarrata Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016, Lavori Di Manutenzione Straordinaria E Di Pronto Intervento Opere Edili Sugli Immobili Di Proprietà Del Comune Di Quarrata Da Attuare Mediante Accordo Quadro Ai Sensi Dell’art. 54, Comma 3, Del D. Lgs. 50/2016

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà La Coni Servizi potrà dichiarare immediatamente risolto di dirittodiritto il contratto: ⮚ in caso di inosservanze che, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cnel corso del rapporto contrattuale, abbiano comportato l'applicazione di penali per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo annuo fissato; ⮚ qualora, in caso di intimazione ad adempiere da parte della Coni Servizi, l’impresa affidataria non adempia nel termine di giorni 3 (tre); ⮚ qualora l’impresa risulti essere in una delle situazioni previste all'art. 80, c. 3 del D.Lgs 50/16 e s.m.i.; ⮚ in caso di accertamento della non veridicità delle dichiarazioni rese dall’impresa al fine della partecipazione alla trattativa o in ottemperanza alle prescrizioni indicate dal presente disciplinare; ⮚ nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto caso di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilitàcontratto; agevolazione)⮚ qualora l’impresa disattenda gli obblighi di cui al precedente art. 7; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con ⮚ qualora le irregolarità o difformità riscontrate in seguito ai controlli previsti al precedente art. 8 non siano sanate entro il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto termine indicato dalla Coni Servizi. Il contratto verrà anticipatamente a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatorescadenza, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto toto o in parte, nel caso in cui vengano a decadere i titoli che legittimano la disponibilità e la gestione, da parte della compagine sociale Coni Servizi, dell’impianto presso cui deve essere effettuato il servizio oggetto del contratto. Inoltre la Coni Servizi avrà sempre facoltà, in relazione a motivate esigenze, di sospendere, ridurre o sopprimere il servizio oggetto dell'appalto. Nelle eventualità succitate il contratto si scioglierà o se trattasi ne ridurrà l'oggetto, decorsi 20 giorni dalla comunicazione da parte della Coni Servizi mediante lettera raccomandata con avviso di società ricevimento, senza che l'impresa possa nulla a pretendere a qualsiasi titolo. La Coni Servizi si riserva inoltre il recesso libero ed insindacabile dal contratto in qualunque momento con preavviso di persone almeno 20 giorni. In tutte le precedenti ipotesi di scioglimento o cooperativa riduzione dell'oggetto del contratto l’impresa affidataria rinuncia, sin d'ora, a responsabilità illimitata; - pubblicazione pretendere gli indennizzi di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino cui all'art. 1671 c.c., fermo restando il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penalepagamento delle prestazioni già eseguite. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di In tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente casi in cui lo scioglimento anticipato del contratto avvenga per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificarefatto imputabile all’impresa affidataria, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditiConi Servizi procederà all'incameramento del deposito cauzionale, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione fermi restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il ogni diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il o azione esperibili ai fini del risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:maggiore danno.

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Samples: www.sportesalute.eu, www.coni.it, www.sportesalute.eu

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui Quando la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'UtilizzatoreDirezione Lavori accerti, a mezzo lettera raccomandata A.R.carico dell'Appaltatore, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - un grave inadempimento dell’Utilizzatore degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle obbligazioni previste all’Articolo 6 opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle Condizioni Generali controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’UtilizzatoreResponsabile del procedimento, relativi a: esonero la risoluzione del contratto di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatorelavori, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto contraddittorio con l'Appaltatore o in partesua assenza con l'assistenza di due testimoni, della compagine sociale se trattasi procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contrattoprocesso verbale. Qualora ciò non si dovesse verificaresulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Concedente sarà autorizzata Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditidisporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In comunque nel caso di opposizione, la Concedente risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatorerinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e salvo sempre compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il risarcimento personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli ulteriori danniobblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato); - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato). Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, i Canoniart. 19, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso sono causa di risoluzione del Contrattocontratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/ R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a seguito titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:maggior danno.

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Samples: Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria Impianti Illuminazione Pubblica E Segnalazione Semaforica, Accordo Quadro Per Lavori Di Manutenzione Ordinaria Impianti Illuminazione Pubblica E Segnalazione Semaforica

Risoluzione del contratto. Il Contratto La risoluzione del presente Contratto, così come la sua nullità, annullabilità e rescissione, è regolata dalle norme del Codice Civile, nonché dalla normativa speciale di settore. La Stazione Appaltante si risolverà di riserva il diritto, che l’Appaltatore le riconosce, di risolvere il presente Contratto anche nei seguenti casi: • modalità d’esecuzione della commessa non conformi alle disposizioni contrattuali o non conformi alle disposizioni di legge in materia, in particolare, ove sia prevedibile che la cattiva esecuzione delle prestazioni possa comportare la non idoneità delle prestazioni richieste; • raggiungimento di penali comminate nei confronti dell’Appaltatore da parte della Stazione Appaltante per un ammontare pari al 10% dell’importo contrattuale; Il presente Contratto sarà inoltre risolto di diritto nei seguenti casi: • motivi di interesse pubblico; • perdita, da parte dell’Appaltatore, dei requisiti soggettivi ed oggettivi, sia di carattere generale sia di carattere speciale, che consentano la regolare esecuzione del rapporto; • variazioni che modifichino sostanzialmente le condizioni contrattuali originarie; • subappalto senza preventiva autorizzazione; • gravi o reiterate violazioni delle norme di legge applicabili in materia o degli obblighi contrattuali, tali da pregiudicare la funzionalità e regolarità della commessa; • grave inadempimento ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdell’art. nel momento 108, D.Lgs. n. 50/2016; • cessione di ramo d’azienda senza preventiva comunicazione scritta a Sogemi; • mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, dei contratti in vigore ed in genere le norme relative al lavoro, alla sicurezza sui luoghi di lavoro, alle assicurazioni sociali, prevenzioni, ecc.; • mancata corresponsione da parte dell’Appaltatore, di due mensilità consecutive ai propri dipendenti; • ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali; • cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Appaltatore; • sospensione o interruzione dell’esecuzione della commessa per motivi non dipendenti da cause di forza maggiore; • sopravvenienza di cause di decadenza, sospensione o di divieto di cui all’art. 67, D.Lgs. n. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo, la ConcedenteStazione Appaltante dovrà contestare per iscritto le inadempienze all’Appaltatore assegnandogli un termine non inferiore a 15 giorni per le relative controdeduzioni. Decorso tale termine, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali Sogemi adotterà i provvedimenti conseguenti. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto (Obblighi e divieti per ragioni imputabili all’Appaltatore, la Stazione Appaltante escuterà il deposito cauzionale in misura proporzionale alle prestazioni non prestate, fermo restando il diritto al risarcimento dei danni derivanti dalle maggiori spese a carico dell’Utilizzatoredella Stazione Appaltante per il rimanente periodo contrattuale, relativi a: esonero nonché di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legalidanno diretto ed indiretto. La risoluzione diverrà senz'altro operante Stazione Appaltante non riconoscerà all’Appaltatore alcun compenso per mancanza di profitto che potesse derivare a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:per ragioni imputabili all’Appaltatore stesso.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà rapporto contrattuale potrà essere risolto in tutti i casi di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali all'art.108 del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, D.Lgs 50/2016 nonché ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari disposizioni del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'UtilizzatoreCodice Civile, in via anticipata rispetto particolare, in tutti i casi di inadempimento da parte dell'aggiudicatario degli obblighi derivanti dall'affidamento del servizio. Qualora si verificassero da parte della Ditta Aggiudicataria inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio, il Committente potrà risolvere il contratto anche prima della scadenza procedendo nei confronti della Ditta medesima alla Durata determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della cauzione e, ove ciò non bastasse, agendo per il risarcimento pieno dei danni subiti. Il Committente ha diritto di promuovere, nel modo e nelle forme di legge, la risoluzione del Contrattocontratto anche nei seguenti casi, se l'Utilizzatore è una persona giuridicasenza pregiudizio di ogni altra azione di rivalsa per danni: • abbandono dell'appalto, salvo che per i casi di forza maggiore; - modificazione• quando la Ditta Aggiudicataria si renda colpevole di frode o in caso di fallimento; • quando ceda ad altri, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitatasia direttamente che indirettamente, per interposta persona, i diritti e gli obblighi inerenti al presente capitolato; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di • ogni altra inadempienza qui non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o contemplata ed ogni altro mezzo idoneo fatto che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatorerenda impossibile la prosecuzione dell'appalto, ai termini dell'art. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto 1453 del ContrattoCodice Civile. Qualora ciò non si dovesse verificareNei casi previsti dal presente articolo, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditiditta incorre nella perdita della garanzia che resta incamerata dal Committente, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il oltre al risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoreper l'eventuale riappalto e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi. In ogni casoL’eventuale risoluzione per inadempienze da parte dell’aggiudicatario, e salvo sempre il risarcimento avverrà senza oneri o risarcimenti allo stesso da parte dell’Ente se non quelli derivanti dalla liquidazione delle competenze dovute per le prestazioni rese nel periodo antecedente alla contestazione degli ulteriori danniinadempimenti stessi, i Canonidecurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto (art.108, a qualsiasi titolo pagatico. 5 del D.Lgs. n.50/2016). L'eventuale soppressione completa o parziale del Servizio oggetto dell'appalto, potrà essere causa di risoluzione anticipata, anche prima della consegna dei Beniparziale, resteranno acquisiti a favore della Concedente del contratto senza oneri per l'intero ammontareil Committente. In La Ditta Aggiudicataria può chiedere la risoluzione del contratto in caso di risoluzione impossibilità ad eseguire il contratto medesimo, in conseguenza di causa non imputabile alla stessa Ditta, secondo il disposto dell'art. 1672 del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:codice civile.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. In conformità con quanto previsto dall’Articolo 5.8 della Convenzione “Beni Strumentali”, in caso di mancata concessione dell’agevolazione “Xxxxxxxx-ter” o di revoca, parziale o totale, della stessa a qualunque causa dovuta il Concedente avrà la facoltà di risolvere il Contratto con effetto immediato. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà E’ facoltà dell’Appaltante risolvere di dirittodiritto il contratto: ⮚ In caso di ripetute inosservanze delle prescrizioni contrattuali (tre inosservanze accertate e formalizzate, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata incluse tra queste i ritardi nella consegna e/o installazione la mancata esecuzione della fornitura); ⮚ In caso di atti di grave negligenza o frode, in particolare, nel caso in cui venga riscontrata la presenza di sostanze pericolose all’interno dei prodotti forniti, che non siano attribuibili all’attività in oggetto; ⮚ Mancanza e/o collaudo dei Beni perdita e/o decadenza anche di uno solo dei Beni nei termini requisiti di cui all’art.80 del Contratto D.Lgs.50/2016; ⮚ Subappalto abusivo, cessione anche parziale del contratto o violazione di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessonorme sostanziali regolanti il subappalto; - mancato rimborso ⮚ In caso di importo complessivo delle penali superiore al 10% (dieci per cento) del valore del contratto; ⮚ Mancato rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Concedente Legge 136/2010 e s.m.i.; ⮚ Cessione totale o parziale del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore contratto; ⮚ In caso di vizi riguardanti lo svolgimento dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore servizi e/o dei coobbligatidelle forniture tali da dover comportare per l’Appaltante il ricorso ad un altro fornitore esterno; ⮚ In caso di messa in liquidazione, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a stato di fallimento, amministrazione controllataconcordato preventivo, concordato preventivo stati di moratoria o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione altri casi di sequestro o pignoramento cessione di attività o di iscrizione di ipoteca sui beni cessazione dell’Appaltatore; ⮚ Inosservanza degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatoreobblighi concernenti il personale, in via anticipata rispetto alla Durata materia di lavoro e sicurezza; ⮚ Ogni altra situazione per la quale, nel presente Capitolato, sia prevista la facoltà di risoluzione del Contrattocontratto. L’Appaltante procede a contestare per iscritto gli addebiti all’Appaltatore, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazioneassegnando un termine di 15 giorni naturali e consecutivi per presentare eventuali controdeduzioni. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine di cui sopra senza che sia pervenuta risposta, l’Appaltante dichiara la risoluzione di diritto del contratto, mediante semplice comunicazione scritta. L’Appaltante resta sin d’ora autorizzato ad escutere in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi parte la cauzione definitiva di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penalecui al precedente art. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva13, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni degli eventuali maggiori danni, qualora vi sia inadempimento dell’Appaltatore alle predette obbligazioni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o quindi per ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali ipotesi in cui i Beni sono custoditil’Appaltante dovesse essere chiamato a rispondere in proprio, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni in forza delle previsioni solidali di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:legge.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdell’art. nel momento 1456, comma 2, codice civile nei seguenti casi: • Sospensione o abbandono e mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato; • Impiego di personale non sufficiente, in relazione alle dotazioni minime di cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatoreagli art. 4 e 7, a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio; • Violazione degli orari di apertura definiti dagli art. 5 e 8. Nel caso di risoluzione del contratto al concessionario è corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In tal caso nessun rimborso verrà effettuato per il servizio non reso. Per l’applicazione delle suddette disposizioni il Comune può rivalersi su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide formali. In caso di fallimento del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo lettera raccomandata A.R.di comunicazione scritta, che intende avvalersi inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione della concessione; • mancato inizio dell’esecuzione della concessione nei termini stabiliti dal presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 12 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero norme di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna legge e/o installazione e/delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità della concessione; • cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità della concessione; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o collaudo di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei Beni o anche flussi finanziari di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessocui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione della Concedenteconcessione, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari dell’art. 1453 del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a quelle spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedentecauzione, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore l’amministrazione dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché sostenere per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:rimanente periodo contrattuale.

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Samples: Disciplinare Di Gara, www.comune.terni.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà L’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano, fatto salvo in ogni caso il diritto di dirittochiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento può procedere alla risoluzione del contratto in cui la Concedente, verificandosi anche tutti i casi di grave inadempimento e comunque al verificarsi di almeno uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressadei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione mancato inizio dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)servizi alla data prevista; - Perdita Definitiva arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei Beniservizi in appalto; - assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati; - scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell’appaltatore; - comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’appaltatore; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o rispetto delle norme sulla sicurezza; - subappalto anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoun singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione appaltante; - mancato rimborso alla Concedente cessione totale o parziale del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistricontratto; - mancata corrispondenza venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla realtà dei dati e presente procedura d’appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contrattorelative attività; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula sopravvenuta condanna definitiva del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il ContrattoLegale rappresentante dell’aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione; - insolvenzainosservanza dei contratti collettivi di lavoro; Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell’intera cauzione definitiva. Ove il Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, anche solo temporaneadovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla controparte, dell'Utilizzatore e/fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il Parco adotterà le determinazioni ritenute opportune, fermo restando che, fatta salva ogni contraria decisione, il contratto s’intenderà automaticamente risolto. L’Ente Parco Naturale Regionale Bracciano Martignano potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l’aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà tenuto all’integrale risarcimento dei coobbligatidanni, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti ivi compresi i danni maggiori costi e al rimborso di tutte le maggiori spese anche legali. La che derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:stessa.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdell’art. nel momento 1456, comma 2, codice civile nei seguenti casi: • Sospensione o abbandono e mancata effettuazione, da parte del personale addetto, del servizio affidato; • Impiego di personale non sufficiente, in relazione alle dotazioni minime di cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatoreagli art. 4 e 7, a garantire il livello di efficacia e di efficienza del servizio; • Violazione degli orari di apertura definiti dagli art. 5 e 8. Nel caso di risoluzione del contratto al concessionario è corrisposto il prezzo contrattuale del servizio effettuato sino al giorno della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. In tal caso nessun rimborso verrà effettuato per il servizio non reso. Per l’applicazione delle suddette disposizioni il Comune può rivalersi su eventuali crediti della ditta nonché sulla cauzione senza bisogno di diffide formali. In caso di fallimento del concessionario, il Comune si riserva la facoltà di recedere dal contratto. Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dal Direttore dell’esecuzione o dal responsabile del procedimento a mezzo lettera raccomandata A.R.di comunicazione scritta, che intende avvalersi inoltrata via PEC al domicilio eletto dall’aggiudicatario. Xxxxx contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, l’amministrazione, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il contratto nei seguenti casi: • frode nella esecuzione della concessione; • mancato inizio dell’esecuzione della concessione nei termini stabiliti dal presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio affidato; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale del servizio verificatasi, senza giustificati motivi, per 12 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero norme di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna legge e/o installazione e/delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità della concessione; • cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità della concessione; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o collaudo di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei Beni o anche flussi finanziari di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessocui alla legge 13 agosto 2010, n. 136; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione della Concedenteconcessione, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari dell’art. 1453 del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, l’amministrazione potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a quelle spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla risoluzione del contratto, per le motivazioni sopra riportate, l’aggiudicatario, oltre alla immediata perdita della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedentecauzione, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore l’amministrazione dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché sostenere per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:rimanente periodo contrattuale.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà L’amministrazione comunale ha facoltà di dirittorisolvere il contratto, ai sensi dell'Articolo dell’articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente., verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatie fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressanei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali ingiustificata sospensione o interruzione del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatoreservizio, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; - Perdita Definitiva dei Beniabituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; - mancato perfezionamento del Contratto applicazione di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoalmeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativaeventi di frode, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistriaccertati dalla competente autorità giudiziaria; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e quando la ditta concessionaria subappalti o ceda i servizi oggetto del presente capitolato senza l’osservanza delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado disposizioni di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativacui all’articolo 27; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o altri casi di cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 attività del soggetto aggiudicatario; - . Il contratto sarà invece risolto ex art 1454 c.c. dell'Utilizzatorenei seguenti casi: □ qualsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e da questa non autorizzata□ violazione del divieto di utilizzare, in via anticipata rispetto alla Durata del Contrattoanche parzialmente o temporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; □ violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell’impianto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso nonché di tutte le spese anche legaliparti oggetto della gestione; □ violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'area adibita a verde pubblico e del parcheggio; - mancato rispetto delle norme riguardanti la tutela del lavoro, il versamento dei contributi, il rispetto dell’impegno alla riassunzione del personale dipendente. La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni.. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi inadempimento e nei termini che questa indicherà, l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’amministrazione al risarcimento dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò maggiori danni subiti e non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui i Beni sono custoditilo stesso sia eventualmente incorso, a farli rimuovere e trasportarenorma di legge, a spese dell'Utilizzatore, per i fatti che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, hanno determinato la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:risoluzione.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto Quando la Stazione Appaltante accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell'appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo procede a contestazione degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, addebiti a mezzo lettera raccomandata A.R.PEC, assegnando un termine non inferiore a n. 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al Responsabile del Servizio. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che intende avvalersi della l'appaltatore abbia risposto, la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Servizio dichiara risolto il contratto, dandone comunicazione alla Ditta. La comunicazione dovrà contenere il periodo durante il quale l'operatore economico dovrà, comunque, assicurare il servizio sino a quando il Comune non ne avrà rilevata la gestione, nelle forme ritenute idonee. Tale procedura si attiva in casi di grave inadempimento espressamente previsti nel presente clausola risolutiva espressacapitolato e in particolare: - inadempimento dell’Utilizzatore Frode nell’esecuzione dell’appalto; - Mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini previsti; - Manifesta incapacità nell’esecuzione del servizio appaltato; - Inadempienza accertata relativamente alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; - interruzione del servizio senza giusta causa; - reiterate e gravi violazioni delle obbligazioni previste all’Articolo 6 norme di legge e delle Condizioni Generali clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e continuità dell’appalto; - utilizzo di personale non qualificato; - inosservanza del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero Codice di responsabilità della Concedentecomportamento adottato dalla Stazione Appaltante; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di - cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)contratto, concessione in subappalto del servizio; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativaconcordato preventivo, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta stato di moratoria e susseguente esecuzione conseguenti atti di sequestro o di pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativadell’aggiudicatario; - messa in liquidazione inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari ex Legge n. 136/2010; - ogni altra inadempienza o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, circostanza che renda impossibile la prosecuzione del contratto ai sensi dell'Articolo 2272 c.cdell'art. dell'Utilizzatore1453 del codice civile; Ove si verifichino inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità del servizio, in via anticipata rispetto la Stazione Appaltante potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a spese dell’aggiudicatario, il regolare funzionamento del servizio. Qualora si addivenga alla Durata risoluzione del Contrattocontratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazionel’aggiudicatario, in tutto o in parteoltre alla perdita immediata della cauzione, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni danni, diretti ed indiretti, e al rimborso di tutte le alla corresponsione delle maggiori spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore l’Amministrazione dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché sostenere per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:rimanente periodo contrattuale.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Ferme restando le cause di dirittorisoluzione ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, le seguenti inadempienze considerate “gravi” alle prescrizioni contrattuali comportano la risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Cod. Civ.le (clausola ex art. 1341 C.C.): • qualora le transazioni relative al presente appalto, in qualunque modo accertate, siano eseguite senza avvalersi di banche o Poste Italiane Spa, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdell’art. 3 della L. 136/2010; • in caso di esito negativo del periodo di prova; • in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta aggiudicataria, o prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione, • allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; • allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del fornitore, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal fornitore nel momento corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali regolare esecuzione del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedentecontratto; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto • in caso di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore contratto; • in caso di subappalto non autorizzato; • ritardo nella refertazione della prestazione oltre 30 giorni lavorativi dalla data dell'analisi/visita del dipendente di ARPAT; • mancato espletamento della prestazione oltre 30 giorni lavorativi dalla richiesta. In tutti i casi previsti nella normativa citata il Responsabile del procedimento di ARPAT, provvede ad istruire motivata e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto documentata proposta di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenzarisoluzione, anche solo temporaneaparziale, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa del contratto in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontareessere. In caso di risoluzione del Contrattocontratto per una delle suindicate cause, ARPAT si riserva la facoltà di richiedere il risarcimento del maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a seguito terzi del verificarsi anche servizio ecc... Nessun indennizzo è dovuto al fornitore inadempiente. L’esecuzione in danno non esime il fornitore dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:legge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Il termine anticipato risultante dalla risoluzione del contratto annullerà le reciproche obbligazioni.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui Quando la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'UtilizzatoreDirezione Lavori accerti, a mezzo lettera raccomandata A.R.carico dell'Appaltatore, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - un grave inadempimento dell’Utilizzatore degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle obbligazioni previste all’Articolo 6 opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle Condizioni Generali controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’UtilizzatoreResponsabile del procedimento, relativi a: esonero la risoluzione del contratto di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatorelavori, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto contraddittorio con l'Appaltatore o in partesua assenza con l'assistenza di due testimoni, della compagine sociale se trattasi procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contrattoprocesso verbale. Qualora ciò non si dovesse verificaresulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Concedente sarà autorizzata Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditidisporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In comunque nel caso di opposizione, la Concedente risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatorerinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e salvo sempre compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/ o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il risarcimento personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli ulteriori danniobblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato); - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato). Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, i Canoniart. 19, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso sono causa di risoluzione del Contrattocontratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a seguito titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:maggior danno.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà L’Azienda appaltante avrà la facoltà di dirittorisolvere "ipso facto et jure" il contratto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui mediante la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R.con avviso di ricevimento, che intende avvalersi oppure, alternativamente, intimata a mezzo fax, nelle seguenti ipotesi: Avvalendosi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi facoltà di recesso consentita dall’art. 1671 c.c; per motivi di interesse pubblico, adeguatamente specificati nell’atto dispositivo; In caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell’esecuzione degli obblighi e divieti condizioni contrattuali; In caso di cessazione dell’attività, oppure in caso di procedure concorsuali o fallimentari intraprese a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedentedell’aggiudicatario; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto In caso di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilitàcontratto senza comunicazione all’Azienda USL; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, subappalto non autorizzato dall’azienda USL; Qualora l’azienda capofila notifichi n.2 diffide ad adempiere senza che la Concedente si riserva il diritto Ditta ottemperi a quanto intimato; In caso di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontareviolazione dell’obbligo di riservatezza. In caso di risoluzione del Contrattocontratto, l’Azienda USL si riserva la facoltà di valutare l’opportunità e la convenienza economica di adire il secondo aggiudicatario o di indire una nuova procedura di gara. Nei casi di violazione degli obblighi contrattuali (ritardo o mancata consegna, non conformità o altro) l’Azienda USL incamererà il deposito cauzionale, salvo e impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. Qualora il fornitore venga meno ad uno qualsiasi degli obblighi assunti, nell’arco di tempo previsto dal presente contratto di fornitura, l’azienda Sanitaria procederà con formale contestazione motivata e invito a conformarsi immediatamente alle norme contrattuali. Dopo l’eventuale seconda contestazione, il Servizio Acquisti Metropolitano, su indicazione dell’ Azienda Sanitaria, a seguito suo insindacabile giudizio, in via stragiudiziale e con semplice preavviso scritto, si riserva la facoltà di risolvere il contratto "ipso facto et jure" senza alcuna pronunzia dell’autorità giudiziaria, incamerando il deposito cauzionale se presentato ovvero non procedendo al pagamento della/e fattura/e, salvo ed impregiudicato il risarcimento degli eventuali maggiori oneri e danni, senza che la parte concorrente possa pretendere risarcimenti, indennizzi o compensi di sorta. In particolare, il Servizio Acquisti Metropolitano, su indicazione dell’ Azienda Sanitaria si riserva di dichiarare risolto il contratto ai sensi dell’art. 1453 e segg. del verificarsi anche Codice Civile quando, dopo essere stata costretta a richiedere la sostituzione di macchine o impianti, o parti di essi, che a giudizio insindacabile dei suoi tecnici non corrispondano alle caratteristiche convenute e dichiarate in offerta o non garantiscano i requisiti qualitativi minimi, la ditta aggiudicataria non vi abbia ottemperato nel termine assegnatole o quando per la seconda volta abbia dovuto contestare alla ditta l’inosservanza di norme e prescrizioni del presente capitolato. L’ Azienda Sanitaria si riserva la facoltà di richiedere i danni derivanti dal mancato completamento della fornitura; la valutazione dei danni verrà effettuata da un professionista incaricato dall’Azienda stessa. L’Azienda Sanitaria, inoltre, si riserva la facoltà di richiedere alla ditta il completo risarcimento dei costi che si vedano costrette a sostenere a causa di un comportamento direttamente imputabile alla ditta. In particolare, a solo titolo esemplificativo, saranno addebitati alla ditta i costi diretti che l’ Azienda Sanitaria deve sostenere per l’effettuazione delle indagini presso altri Centri e quelli indiretti (trasporto, spese del personale, ecc.). In caso di risoluzione del contratto, ai sensi del presente articolo, la Ditta aggiudicataria risponderà di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all’ Azienda Sanitaria. Resta salva la facoltà del Servizio Acquisti Metropolitano, in caso di risoluzione del contratto con la ditta aggiudicataria, di effettuare una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:nuova procedura di gara oppure di passare alla ditta che ha presentato la seconda migliore offerta. In tal caso resta inteso che la ditta seconda offerente deve confermare i costi presentati in sede di gara.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà La grave e/o ripetuta inosservanza degli obblighi contrattuali assunti dal concessionario consentirà all’Azienda di dirittorisolvere il contratto. Oltre a quanto previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'Articolo dell’art. 1456 c.c. nel momento in cui la Concedentedel Codice Civile, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatile seguenti fattispecie: − interruzione, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore abbandono o mancata consegna effettuazione dei servizi affidati; − continuata o reiterata violazione degli orari stabiliti e degli obblighi tariffari; − grave o reiterata violazione degli obblighi in materia di riservatezza e di trattamento dei dati; − gravi carenze manutentive del complesso immobiliare; − inadeguata o scarsa assistenza agli ospiti, inadeguata o scarsa pulizia, inadeguate o scarse condizioni igieniche, servizio di ristorazione non conforme alle linee guida regionali sulla ristorazione assistenziale, scarso o inadeguato servizio di fisioterapia, animazione, parrucchiere e lavanderia; − sottoposizione del concessionario alle procedure derivanti da insolvenza; − grave e/o installazione e/o collaudo reiterata inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei Beni o contratti collettivi nazionali di lavoro e di quelli integrativi locali; − subappalto non autorizzato e cessione anche parziale del contratto; − perdita dei requisiti di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoordine generale; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa− perdita, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedentedel concessionario, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedenterequisiti per l’esecuzione del servizio, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con quali il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo l’irrogazione di misure sanzionatorie o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione cautelari che inibiscono la capacità di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto contrattare con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontarePubblica Amministrazione. In caso di risoluzione del Contrattol’Azienda procederà all’escussione in tutto o in parte della cauzione definitiva, a seguito del verificarsi anche salvo l’ulteriore risarcimento dei danni. L’Azienda ha inoltre facoltà di una sola delle ipotesi sopra indicaterisolvere il contratto, l’Utilizzatore sarà tenutoin qualunque momento, nei confronti della Concedente:per sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse, con preavviso di almeno 1 (un) mese. In questo caso, nessun indennizzo, compenso o risarcimento spetterà al concessionario, neppure per mancato utile di impresa derivante dalla gestione.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di dirittoL'Azienda potrà richiedere la risoluzione del contratto: -in qualunque momento dell'esecuzione, ai sensi dell'Articolo 1456 avvalendosi della facoltà consentita dall'art. 1671 c.c. e per qualsiasi motivo, tenendo indenne la ditta dalle spese sostenute, dai lavori eseguiti, dai mancati guadagni; -in qualunque momento per sopravvenuti motivi di pubblico interesse; in tal caso l'Azienda sarà tenuta al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai pressi di contratto; -in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nell'esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali e di mancata reintegrazione del deposito cauzionale; in caso di cessione della ditta, di cessione di attività, oppure nel momento caso di concordato preventivo di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della ditta; -nei casi di sub-appalto o cessioni, anche parziali; -nel caso di morte dell'imprenditore, quando la considerazione della sua persona sia motivo determinante di garanzia; -in caso di morte di uno dei soci nelle imprese costituite in cui la Concedentesocietà di fatto o in nome collettivo, verificandosi anche o di uno solo degli eventi sottoindicatidei soci accomandatari nelle società in accomandita e l'Azienda Sanitaria non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con altri soci; -nel caso di decadenza, dichiarerà all'Utilizzatoresospensione o mancato rinnovo delle autorizzazioni rilasciate dalle competenti amministrazioni previste dalla legislazione vigente, necessarie per il regolare espletamento dell'appalto; -in caso di recidiva, per almeno tre volte, nelle inadempienze sulla regolare esecuzione del servizio, salvo l'applicazione delle penali. La risoluzione del contratto avviene "ipso facto ed jure" mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R.con avviso di ricevimento. Con la risoluzione del contratto l'Azienda USL ha diritto di affidare a terzi l'appalto o la parte di questo, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali in danno dell’inadempiente. L'affidamento potrà avvenire in urgenza, stante l'esigenza di limitare le conseguenze dei ritardi connessi con la risoluzione del Contratto (Obblighi contratto. Tale affidamento verrà notificato alla ditta inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia dei servizi affidati e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore degli importi relativi. Alla ditta inadempiente sono addebitati i maggiori costi sostenuti dall' Azienda USL rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedentequelli previsti dal contratto risolto. Le maggiori spesa saranno prelevate dal deposito cauzionale e, rendano lo stesso ove questo non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessibastevole, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca eventuali crediti dell'impresa, senza pregiudizi dei diritti dell' Azienda USL sui beni degli stessidella stessa; nel coso di minore spesa, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa nulla comporterà alla ditta inadempiente. L'esecuzione in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a danno non esime l'impresa delle responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale civili e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, fatti che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, hanno motivato la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:risoluzione.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Comune di dirittoTrieste può risolvere di diritto il contratto d’appalto in qualsiasi momento e con effetto immediato, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento salva l’azione di risarcimento degli eventuali maggiori danni, nei seguenti casi: • se l’appaltatore è colpevole di frode, negligenza o colpa grave, • in cui la Concedentecaso di fallimento, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatiinsolvenza o richiesta di un concordato giudiziale od extragiudiziale dell’appaltatore, dichiarerà all'Utilizzatore• nei casi previsti dal presente contratto agli articoli “Oneri accessori obbligatori”, a mezzo lettera raccomandata A.R.“SLA richiesti”, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali “Interpretazione del Contratto (Obblighi contratto e divieti a carico dell’Utilizzatoredel capitolato speciale di appalto e disciplina di riferimento – tracciabilità dei flussi finanziari”, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto “Divieto di cessione e facoltà di recesso”, “Consegna del Contratto servizio e inizio dell’esecuzione”,“Penali”, • per infrazione alla regolamentazione del subappalto, • durante il periodo di osservazione il Comune di Trieste qualora si verifichi una grave inadempienza da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita dell'Impresa con il Fornitore o mancata consegna conseguente notevole disservizio per l'utenza e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche ripercussioni negative sull'attività di uno solo dei Beni SSI, ivi compreso il danno di immagine sia per il Comune di Trieste nel suo complesso, sia per SSI, • qualora l’appaltatore, regolarmente diffidato, non provveda a far pervenire le giustificazioni entro il termine assegnatogli, • per mancata attivazione nei termini del Contratto tempi indicati degli elementi offerti in sede di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado gara ed oggetto di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte valutazione con il Contratto; - insolvenzasistema dell’offerta economicamente più vantaggiosa oppure loro interruzione, anche solo temporanea• per applicazione di penali che, dell'Utilizzatore e/complessivamente nel semestre di riferimento, abbiano dato luogo al superamento del limite del 10% del valore del contratto (IVA esclusa), calcolato su base semestrale, di cui al precedente articolo, • per ripetuto (almeno tre semestri consecutivi) mancato raggiungimento della soglia CSI – Customer Satisfaction Index, • in caso di mancata costituzione o eventuale reintegrazione del deposito cauzionale, • qualora l’appaltatore, regolarmente diffidato, non abbia provveduto ad eseguire i lavori entro il termine indicato nella diffida stessa, • qualora l’appaltatore, regolarmente diffidato, non abbia provveduto al reintegro del responsabile generale del servizio o dei coobbligatiteam manager, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, modifiche al quadro normativo tali per cui la Concedente si riserva stazione appaltante non è più tenuta ad erogare il diritto servizio di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:cui al presente appalto.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di dirittoOltre a quanto previsto dall' art. 1453 del Codice Civile (Risolubilità del contratto per inadempimento), l'ASM, ai sensi dell'Articolo dell'art. 1456 c.c. nel momento in cui la Concedentedel Codice Civile, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatipuò procedere alla risoluzione del contratto d'appalto senza che l'appaltatore possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressanei seguenti casi previsti: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatorefrode, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna gravi e/o installazione ripetute inadempienze e/o collaudo dei Beni o anche negligenza nell'adempimento degli obblighi contrattuali con riferimento al mancato rispetto degli obblighi di uno fornitura quali, solo dei Beni nei termini del Contratto a titolo di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoesempio, il ripetuto riscontro di mancanti a causa della discriminazione della Farmacia rispetto ad altri soggetti operanti sul mercato; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio altre gravi e reiterate violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di diffida formale da parte dell'Utilizzatore alla Concedentedell'ASM; - arbitraria ed ingiustificata interruzione o sospensione, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistridell'appaltatore, della fornitura in oggetto, ove non dipendente da causa di forza maggiore; - mancata corrispondenza sopravvenute cause di esclusione o ostative, legate alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contrattolegislazione anti mafia; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula sopravvenuta condanna definitiva del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contrattorappresentante per un reato contro la Pubblica Amministrazione; - insolvenzacessione di attività, anche solo temporaneafallimento, dell'Utilizzatore concordato preventivo della Ditta aggiudicataria; - reiterata fornitura di prodotti difformi da quanto richiesto nel capitolato, con specifico riferimento alle normative di cui al D.Lgs. 163/2006, al D. Min. Sanità 6/7/1999, al D.Lgs. 155/97 e ai D.Lgs. 219/2006 e 214/2007 e reiterata applicazione delle penali di cui all'art. 7 del presente capitolato; - subappalto non autorizzato; - cessione non autorizzata del contratto e/o dei coobbligaticrediti da esso derivanti; Nei suddetti casi di risoluzione, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi la Ditta aggiudicataria avrà diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite ai prezzi di contratto, mentre è riservata all' ASM la possibilità di affidare a fallimentoterzi le forniture in danno alla Ditta aggiudicataria inadempiente, amministrazione controllataaddebitando a quest'ultima le maggiori spese sostenute rispetto a quelle previste dal contratto risolto, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre fermo restando il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i dei maggior danni subiti e al rimborso di tutte le delle maggiori spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagatisostenute, anche prima mediante escussione preliminare della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso cauzione definitiva di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:cui al presente Capitolato.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Comune si risolverà riserva di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel revocare in qualsiasi momento la concessione oggetto del presente capitolato in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo caso di gravi e reiterate inadempienze rispetto agli impegni assunti o per persistenti inosservanze delle indicazioni organizzative date dal Comune o perdurante inadeguatezza degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi operatori procedendo nei confronti dell’Aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con l’incameramento della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna cauzione e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificarebastasse, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché agendo per il risarcimento completo dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoresubiti. Le inadempienze dell’Aggiudicatario devono essere contestate per iscritto dall’Ente committente con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito. In ogni caso, e salvo sempre pur in presenza di disdetta, il risarcimento degli ulteriori dannisoggetto aggiudicatario sarà tenuto ad effettuare le prestazioni richieste fino alla data di scadenza naturale della concessione medesima, i Canoniqualora non possa essere assicurato il subentro di un altro aggiudicatario per l’espletamento del servizio. Il Comune avrà la facoltà di risolvere la concessione con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: - inadempienze dell’Aggiudicatario tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; - mancato rispetto del progetto - offerta presentato in sede di gara; - apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Aggiudicatario; - cessione dell’attività ad altri; - interruzione non motivata delle attività; - inosservanza delle norme di legge relative al personale a qualsiasi titolo pagatiimpiegato; - inadempienze reiterate lievi, anche prima nel corso della consegna dei Benidurata della concessione, resteranno acquisiti per più di tre volte, che il Comune giudicherà non più sanzionabili tramite penali. Tutte le clausole del presente Capitolato, comprese quelle poste a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di del personale e dei terzi nei precedenti articoli, sono comunque essenziali e pertanto ogni eventuale inadempienza può produrre una immediata risoluzione del Contrattocontratto stesso, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicatediritto e di fatto, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati.

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Risoluzione del contratto. 13.1 Il presente Contratto si risolverà è risolto: - qualora l’Operatore incorra nei divieti e nelle decadenze previsti dalla vigente disciplina antimafia; - nel caso in cui le Amministrazioni e le Autorità competenti adottino provvedimenti che incidano sulla disponibilità e/o sulla funzionalità e/o sulla produttività dell’impianto/sito e/o sull’idoneità degli interventi realizzati, nonché sull’efficacia e sulla validità dei titoli rilasciati; - qualora, a seguito di dirittoun proprio procedimento, il GSE accerti il venir meno di una delle condizioni previste per il riconoscimento degli incentivi di cui alla normativa di riferimento e/o una delle condizioni previste per l’ammissione ai regimi di ritiro dell’energia; - qualora l’attività di verifica documentale o mediante sopralluogo, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdella normativa di riferimento, si sia conclusa con esito negativo; - ove previsto, nel caso d’ingiustificato rifiuto a consentire al GSE di effettuare le verifiche e i controlli ai sensi del D.M. 31 gennaio 2014. nel momento in cui la ConcedenteImpregiudicata ogni altra ipotesi di risoluzione prevista dal quadro normativo e regolamentare di riferimento, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della il GSE si riserva di risolvere il presente clausola risolutiva espressaContratto: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)nel caso d’inadempienza degli obblighi previsti dal presente Contratto; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto qualora si verifichino variazioni rispetto a quanto dichiarato in fase di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna richiesta di ammissione al meccanismo di incentivazione e/o installazione di ritiro dell’energia elettrica; - qualora, a seguito di un proprio procedimento, il GSE accerti variazioni in ordine ai requisiti oggettivi o soggettivi, nonché concessori/autorizzativi, sulla base dei quali l’impianto è stato ammesso al meccanismo incentivante e/o collaudo di ritiro dell’energia. In alternativa, per variazioni di lieve entità e al di fuori dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, casi rilevanti ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle della disciplina di settore, il GSE si riserva di modificare il valore dei corrispettivi riconosciuti nonché, ove le condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con per il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione riconoscimento degli stessi a fallimentosiano ripristinate, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante corrispondere gli incentivi per un periodo pari a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali quello in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni è perdurata la variazione di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:lieve entità;

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Samples: Contratto Per L’erogazione Del Servizio Di Scambio Sul Posto Dell’energia

Risoluzione del contratto. Il L’Azienda ULSS n. 7, avvalendosi della facoltà di cui all’art. 1456 del Codice Civile, potrà risolvere il contratto, previa comunicazione scritta alla Ditta appaltatrice (ponendo un termine per contro dedurre non inferiore a 5 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione), via raccomandata AR, o PEC o telefax, nei seguenti casi: • frode nella fornitura; • grave e reiterata negligenza nell’esecuzione degli obblighi e delle condizioni contrattuali; • reiterati ritardi nella consegna o nella sostituzione di prodotti difettosi e/o non conformi; • mancata reintegrazione del deposito cauzionale; • accertamento della non veridicità delle dichiarazioni presentate dalla Ditta appaltatrice, nel corso della procedura di gara; • perdita, da parte del Ditta appaltatrice, dei requisiti richiesti dal bando di gara e dalla documentazione di gara , relativamente alle procedure ad evidenza pubblica; • cessazione dell’attività, fallimento, • subappalto non autorizzato; • mancato possesso dei requisiti in capo alla Ditta subentrante, qualora si verificasse una situazione di variazione soggettiva; • morte dell’imprenditore, quando la sua persona costituisca motivo determinante di garanzia del Contratto e della sua esecuzione. Per le cause di risoluzione del contratto di cui sopra, l’Azienda ULSS 7 si risolverà riserva la facoltà di dirittorisolvere il contratto dopo due contestazioni scritte relative alla fornitura. L'Azienda ULSS n. 7 potrà risolvere inoltre il contratto in caso di mancata stipulazione della polizza, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedentedi non conformità della stessa rispetto a quanto stabilito nell’articolo 23 del presente capitolato speciale, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatio di mancato pagamento del premio, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi tale da pregiudicare l’efficacia della presente copertura assicurativa (clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali , art. 1456 del Contratto (Obblighi e divieti Codice Civile). Con la risoluzione del contratto sorge nell’Azienda ULSS n. 7 il diritto di affidare a carico dell’Utilizzatoreterzi la fornitura, relativi a: esonero per la parte rimanente di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativaquesta, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore in danno all’Impresa inadempiente. Alla Ditta appaltatrice inadempiente sono addebitate le spese sostenute in più dall’Azienda ULSS n. 7 rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedentepreviste dal contratto risolto. Le somme necessarie sono prelevate dal deposito cauzionale e, rendano lo stesso ove questo non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessisia sufficiente, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessieventuali crediti d’impresa, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei eventuali maggiori danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoresubiti. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In Nel caso di minor spesa nulla spetta all’impresa inadempiente. Per quanto non previsto dal presente articolo, si applicano le disposizioni di cui al Codice Civile in materia di inadempimento e risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:contratto.

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Samples: www.ulss7.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Oltre ai casi previsti al precedente punto, l’Amministrazione committente può risolvere il contratto di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressaappalto nei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali per mancato inizio del Contratto servizio nel termine massimo di giorni 5 (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)cinque) dal termine fissato; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto in caso di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna reiterata negligenza nella cura e/o installazione e/nella custodia contestate formalmente; - allorché l’appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme al presente capitolato e non si conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di porre rimedio a negligenze o collaudo dei Beni o anche inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di uno solo dei Beni appalto nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoprescritti; - mancato rimborso alla Concedente arbitrario abbandono, sospensione ed interruzione del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativaservizio, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistrisalvo cause di forza maggiore; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su allorché l’appaltatore non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta della Concedenteoppure una nuova garanzia o assicurazione, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitatafar fronte agli impegni assunti; - pubblicazione allorché si manifesti qualunque altra forma di notizie relative all'Utilizzatore incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o altri coobbligati direttore tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione o per maltrattamento di animali, la loro uccisione, l'abbandono e la detenzione incompatibile con le loro caratteristiche etologiche nonché per detiene gli animali in condizioni incompatibili con la loro natura, e produttive di gravi sofferenze; - per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’Art. 1676 c.c.; - esito interdittivo dell’informativa antimafia; - in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, che evidenzino abbiano arrecato o possono arrecare danni al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall’Amministrazione Comunale nella lettera di contestazione; - violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi azione, pretesa; Nelle ipotesi di cui sopra l’Amministrazione Comunale avrà diritto a dichiarare, con apposito atto, risolto il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penalecontratto con effetto immediato, previa diffida, provvedendo come meglio crederà per la continuazione del servizio; in tal caso all’Impresa appaltatrice non spetterà alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di Inoltre tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante sostenute dal Comune per effetto dell’affidamento dell’appalto ad altra ditta, nonché delle relative spese per l’espletamento di una nuova gara, saranno addebitate alla ditta, con l’incameramento di diritto della cauzione e se non sufficiente a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.coprire le spese, e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per trattenuta di eventuali crediti della ditta stessa. L’impresa può chiedere la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto risoluzione del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali contratto in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizioneimpossibilità ad eseguire la convenzione, la Concedente si riserva il diritto in conseguenza di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:causa non imputabile alla ditta stessa.

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Samples: carrara.etrasparenza2.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di: • mancato avvio del servizio nel momento in termine prefissato; • applicazione di tre gravi penalità di cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedenteal precedente articolo; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna • inosservanza grave e/o installazione reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato; • sospensione, abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio; • impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed anti-infortunistici ai sensi delle norme vigenti; • subappalto non autorizzato; • cessione del contratto e/o collaudo del credito come indicati nel successivo art. 24; • mancata sostituzione del personale ritenuto inidoneo nel termine prefissato dall’Amministrazione; • accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio; • intervenuta inidoneità dell’appaltatore o sopravvenuta insussistenza dei Beni requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; • ogni altra inadempienza qui non contemplata o anche di uno solo dei Beni nei termini fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione Codice Civile. Qualora la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione senza giustificato motivo o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificaregiusta causa, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditiStazione Appaltante si riserva di trattenere, a farli rimuovere titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e trasportaredi addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni titolo di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le speserisarcimento danni. In caso di opposizionegravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Concedente si riserva Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il diritto regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per far eseguire da altri il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoreservizio mancato, incompleto o trascurato. In ogni casotale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente sia alla rifusione delle spese sostenute per l'intero ammontare. In caso di risoluzione l'eliminazione delle sopra citate carenze del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:servizio.

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Samples: piattaformaintercenter.regione.emilia-romagna.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di dirittoinadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'Articolo dell’art. 1456 c.c. del Codice Civile, le seguenti fattispecie: · mancato superamento del periodo di prova; · mancato rispetto di quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara; · abbandono o sospensione del servizio, salvo che per causa di forza maggiore; · impiego di personale non dipendente o socio dell’Appaltatore; · richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel momento in cui la Concedentecorso del contratto; · applicazione di tre penalità nel corso del contratto; · inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatorenazionali e locali nei confronti del personale; · apertura di una procedura concorsuale che possano pregiudicare, a mezzo lettera raccomandata A.R.giudizio dell’Ente, lo svolgimento del servizio; · messa in liquidazione dell’Appaltatore, qualoragli Enti, a proprio giudizio ritengano che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali tale situazione pregiudichi lo svolgimento del Contratto (Obblighi e divieti servizio; · cessione dell’attività, cessione d’azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedentedell’impresa; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di · cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore contratto; · grave e mancata liberazione da responsabilitàripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie; agevolazione)· danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Ente; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente· non ottemperanza, ai sensi dell’art. 22, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell’Ente in conseguenza dei rilievi effettuati; · subappalto totale dei servizi; · violazione ripetuta delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari norme di sicurezza; · turnover del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedentepersonale, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della societàsenza giustificati motivi, ai sensi dell'Articolo 2272 c.cdell’art. dell'Utilizzatore13 del presente Capitolato; · il mancato rinnovo della certificazione di qualità; · qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, in via ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’ Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi di risoluzione anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente contratto l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni e diretti ed indiretti ed al rimborso di tutte le risarcimento delle maggiori spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente l’Ente dovesse sostenere per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali il rimanente periodo contrattuale sia in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizioneesercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto. L’Ente potrà rivalersi, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni casoe per maggiori spese, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

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Samples: www.comunefinaleligure.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Ove ricorrano gravi motivi di dirittoinadempienza, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. l’ASST avrà facoltà di risolvere “ipso facto et jure” il contratto mediante semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera PEC, trattenendo ed incamerando la cauzione definitiva a titolo di penalità ed indennizzo dovuto all’ASST salvo l’esercizio di ogni altra azione nel momento caso in cui la Concedentecauzione risultasse insufficiente, verificandosi anche uno solo compresa la rivalsa su eventuali crediti dell’impresa. In particolare il contratto sarà risolvibile qualora si verifichi una delle seguenti circostanze: − Singola grave violazione degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore obblighi assunti − Violazione non grave degli obblighi assunti ripetuta per almeno tre volte − Qualora la ditta aggiudicataria sia sottoposta ad una qualsiasi delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa previste dalla legge ovvero sia stata posta in liquidazione o anticipato scioglimento sia in procinto di essere sottoposta a tale procedura − Ove la ditta aggiudicataria addivenga al subappalto, anche parziale, al di fuori delle ipotesi previste dal presente capitolato nel rispetto della vigente normativa. − In caso di xxxxx, di grave negligenza o cessazione colpa grave nell’esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali. Nei casi sopra indicati di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata risoluzione del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente contratto la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente ditta aggiudicataria sarà tenuta al risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante delle maggiori spese, che residuassero a seguito della comunicazione di rivalsa sulla cauzione e su eventuali crediti dell’impresa, alle quali l’ASST dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale. L’ASST ha inoltre la facoltà di risolvere il presente contratto con preavviso di quattro mesi senza che la ditta aggiudicataria possa pretendere alcunché a mezzo lettera raccomandata A.R.titolo di rimborso od indennizzo, qualora lo stesso risulti incompatibile con disposizioni normative e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente regolamentari successivamente intervenute o per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni motivi di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:interesse pubblico specificati nel relativo atto deliberativo.

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di dirittoLa risoluzione del contratto d'appalto, ai sensi dell'Articolo dell’art. 1456 c.c. ., e, di conseguenza, la risoluzione dei singoli contratti stipulati distintamente tra l’INPDAP, Direzione Compartimentale Campania e l'impresa fornitrice, può essere richiesta dall’Amministrazione appaltante, oltre che nei casi previsti da Codice Civile, nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero caso di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento inosservanza reiterata o di iscrizione particolare gravità delle disposizioni contenute nel presente capitolato, con automatico incameramento della cauzione e con riserva di ipoteca sui beni degli stessi, risarcimento danni e con la conseguente interruzione dei rapporti da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.cessi derivanti. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente In particolare l’INPDAP Direzione Compartimentale Campania ha la facoltà di non avvalersi, risolvere di diritto il contratto nei casi previstidi seguito previsti senza che l’impresa appaltatrice possa pretendere risarcimenti o indennizzi di alcun genere: • reiterate gravi omissioni o inadempienze riscontrate nell’esecuzione delle singole forniture o più in generale nell’esecuzione degli obblighi contrattuali, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante non eliminati a seguito di diffide formali – più di tre inadempienze contestate nell’arco di un mese ovvero più di 5 inadempienze contestate nell’arco di un trimestre; • verificarsi, per almeno tre volte nell'arco di durata del contratto, di ritardo nell'avvio dei lavoratori o di ritardi nelle sostituzioni degli stessi rispetto ai tempi previsti nell' offerta; • mancato rispetto degli obblighi contrattuali e di legge nei confronti del personale; • interruzione o sospensione del servizio oggetto del presente capitolato, non dipendente da causa di forza maggiore per più di 3 gg. consecutivi o per 5 giorni nell’arco di 30 gg. naturali e consecutivi; • avvio di procedura fallimentare nei confronti dell’impresa appaltatrice ovvero in caso di subappalto o cessione di contratto o d’azienda; • sopravvenute cause di incapacità a contrattare con le pubbliche amministrazioni o sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia; • in caso di mancata integrazione della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.cauzione definitiva; • revoca delle licenze o di qualsiasi tipo di autorizzazione, e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatoreper motivi di pubblico interesse, in qualunque momento. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto tutti questi casi l'INPDAP Direzione Compartimentale Campania ha la facoltà di considerare il contratto risolto di diritto per colpa della ditta e, conseguentemente, di procedere, senza bisogno di messa in mora e con la Concedente per la restituzionesemplice provvedimento, nei modi e nei termini che questa indicheràall'incameramento del deposito cauzionale definitivo, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché salva l'azione per il risarcimento del maggior danno subito e salva ogni altra azione che l’Amministrazione appaltante ritenesse opportuno intraprendere a tutela dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:propri interessi.

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Samples: servizi2.inps.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto In caso di ritardi o inadempienze nell’esecuzione del contratto da parte dell’Appaltatore, l‘AOU di Sassari si risolverà riserva la facoltà di dirittorisolvere il contratto medesimo “ipso facto et jure” secondo quanto previsto dalla disciplina dettata dagli artt. 1453 e ss. del Codice Civile, ai sensi dell'Articolo 1456 c.ccon il conseguente incameramento del deposito cauzionale. Se il Servizio di Gestione, Conduzione e Manutenzione degli impianti di riscaldamento, condizionamento, idrico sanitari, di scarico e idrici antincendio non sarà eseguito nel momento in cui la Concedentepieno rispetto delle prescrizioni contrattuali, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende l’AOU di Sassari potrà avvalersi della presente diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.), assegnando un congruo termine alla Ditta Aggiudicataria per la corretta esecuzione. Se il termine assegnato decorrerà inutilmente, il contratto sarà risolto di diritto mediante una semplice comunicazione. L’AOU di Sassari avrà facoltà di avvalersi, inoltre, della clausola risolutiva espressaespressa (art.1456 c.c.), nelle seguenti ipotesi: - inadempimento dell’Utilizzatore • Frode nell’esecuzione del servizio da parte della Ditta aggiudicataria o di altri soggetti comunque interessati all’esecuzione del contratto; • Gravi inadempienze alle prescrizioni contrattuali sulla base delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti segnalazioni degli organi preposti al controllo; • Cessazione dell’attività, fallimento o altra procedura concorsuale a carico dell’Utilizzatoredell’Aggiudicataria; • Cessione anche parziale del contratto, relativi a: esonero fatte salve le situazioni previste, o violazione accertate delle norme che disciplinano il subappalto; • Violazione accertata del rispetto dei contratti collettivi di responsabilità della Concedente; custodia lavoro nazionali e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati territoriali e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta norme in materia di contribuzione a favore dei dipendenti; • Inadempienza accertata della Concedentenormativa sulla prevenzione degli infortuni, ai sensi sicurezza sul lavoro ed assicurazioni obbligatorie del personale, in vigore al momento dell’erogazione dei servizi; • Tutti i casi previsti dal presente disciplinare di gara e nel capitolato tecnico. Si precisa che l’elencazione delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari ipotesi di cui sopra non ha valore limitativo ma esemplificativo. Resta ferma la possibilità per l’AOU di Sassari di risolvere il contratto per qualsiasi motivo di grave o inesatto adempimento secondo quanto previsto dalla normativa vigente. In caso di esito negativo del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto collaudo il contratto potrà essere risolto unilateralmente ed a quelle della stipula del Contratto che a suo insindacabile giudizio dall‘AOU di Sassari. In caso di risoluzione l’Amministrazione aggiudicatrice potrà affidare il servizio alla Ditta Concorrente classificatasi seconda in graduatoria nella gara in oggetto, con esecuzione in danno nei confronti della ConcedenteDitta inadempiente. La risoluzione del contratto viene disposta con provvedimento dell’Organo competente dell’Amministrazione aggiudicatrice, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, notificato all’Appaltatore in via anticipata rispetto alla Durata amministrativa. L’AOU di Sassari si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti e delle spese sostenute in più a causa del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazionemancato adempimento contrattuale. Con la risoluzione del contratto sorge nell’Amministrazione Aggiudicatrice il diritto di affidare, in tutto o in parte, a terzi il servizio oggetto di gara, in danno della compagine sociale se trattasi ditta inadempiente, con addebito alla stessa delle spese sostenute in più dall’Amministrazione Aggiudicatrice rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Esse vengono prelevate dalla cauzione definitiva e, ove questa non sia bastevole, da eventuali crediti dell’Appaltatore, senza pregiudizio dei diritti dell’Amministrazione Aggiudicatrice sui beni dell’Appaltatore medesimo. Nel caso di società di persone o cooperativa a minore spesa nulla compete alla ditta inadempiente. L’esecuzione in danno non esime la ditta inadempiente dalle responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale civili e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali penali in cui la stessa possa incorrere a norma di legge per i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, fatti che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni hanno motivato la risoluzione. È escluso il ricorso all’arbitrato Per ogni controversia sarà competente unicamente ed esclusivamente il Foro di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:Sassari.

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Samples: www.aousassari.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà L’Amministrazione ha facoltà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata A.R.con messa in mora di 15 giorni, che intende avvalersi senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: frode nell’esecuzione dei lavori inadempimento alle disposizioni della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore direzione lavori in ordine ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatoreingiunzioni o diffide fattegli, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoimposti dagli stessi provvedimenti; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione manifesta incapacità o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenzainidoneità, anche solo temporanealegale, dell'Utilizzatore e/nell’esecuzione dei lavori; inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza e l’igiene sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale sospensione dei lavori o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione mancata ripresa degli stessi a fallimentosa parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo subappalto abusivo, amministrazione controllataassociazione in partecipazione, concordato preventivo cessione anche parziale del contratto o altre procedure concorsuali violazioni di norme sostanziali regolanti il subappalto non rispondenza del servizio fornito alle specifiche di contratto e allo scopo d’opera Il contratto si intende altresì risolto in caso di perdita da espropriazione mobiliare e/parte dell’Appaltatore dei requisiti per l’esecuzione dei lavori, quali il fallimento o immobiliare a carico degli stessila irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscano la capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione. Qualora le deficienze, da richiesta e susseguente esecuzione le inadempienze o la violazione totale o parziale delle condizioni di sequestro o pignoramento o capitolato rivestano carattere di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessiimminente gravità, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente l’Amministrazione ha la facoltà immediata di non avvalersirisoluzione del contratto e di protesta per i danni e le spese inerenti e conseguenti, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre fermo restando il diritto della Concedente al risarcimento medesima Amministrazione di tutti provvedere come meglio ritenga opportuno, alla successiva manutenzione delle opere di cui trattasi. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione d’ufficio, come pure in caso di fallimento dell’Appaltatore, i danni rapporti economici con questo sono definiti, con salvezza di ogni diritto e al rimborso di tutte le spese anche legaliulteriore azione della Stazione appaltante, ponendo a carico dell’Appaltatore inadempiente l’eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra il costo finale del servizio e l’importo dello stesso come risultante dall’aggiudicazione effettuata in origine. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito del contratto comporta, oltre agli eventuali addebiti come sopra descritti, anche l’incameramento della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni cauzione ed il risarcimento di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le speseeventuali danni. In caso di opposizionerecesso da parte della Stazione appaltante, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, Soggetto aggiudicatario rinuncia espressamente a qualsiasi titolo pagatieventuale pretesa risarcibile, indennizzo, compenso o rimborso di spese anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti in deroga a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:quanto previsto dall’art.1671 X.x.

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Samples: www.asst-santipaolocarlo.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, la stazione appaltante ha facoltà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressarisolvere il contratto nei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore accertata non veridicità del contenuto delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero dichiarazioni presentate dall’appaltatore nelle procedure di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)gara; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o inadempimento dell’appaltatore anche di uno solo degli obblighi assunti con il contratto allo scadere dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistrifissati dall’Amministrazione per adempiere; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e attivazione delle informazioni forniti dall'Utilizzatore misure di pronto intervento entro 24 h dalla richiesta - dopo due contestazioni scritte su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contrattogravi inadempienze a cui la Ditta appaltatrice non fornisca adeguate giustificazioni; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazionecessione ad altri, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitatasia direttamente che indirettamente per interposta personam dei diritti e degli obblighi inerenti al presente capitolato; - pubblicazione violazione del divieto di notizie relative all'Utilizzatore subappalto non previsto in sede di offerta, a qualsiasi titolo, senza la preventiva autorizzazione scritta della stazione appaltante; - violazione dell’obbligo di permettere alla stazione appaltante di vigilare sulla corretta esecuzione della prestazione; - sospensione, abbandono o mancata esecuzione delle prestazioni richieste; - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendesse impossibile la prosecuzione dell’appalto, a termine dell’art. 1453 del Codice Civile. La Ditta appaltatrice nulla avrà a pretendere a titolo di compenso e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente risarcimento e l’Amministrazione avrà la facoltà di non avvalersiaffidare l’appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, nei casi previstialle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta indicati negli atti di gara, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo l’operatore economico classificato in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattivaposizione utile in graduatoria sarà tenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, salvo sempre comprovate e sopravvenute cause (esclusa la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il diritto della Concedente al risarcimento termine di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.validità dell’offerta, e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente l’affidamento sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin subordinato all’accettazione da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:parte dell’operatore economico interessato.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Comune si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento durante il periodo di sua efficacia, qualora: • la Ditta appaltatrice si è trovato al momento dell’aggiudicazione dell’appalto in una delle situazioni di cui all’art. 80, comma 1, del D.lgs. n. 50/2016; • nei confronti della Ditta appaltatrice sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci; • nei confronti della Xxxxx appaltatrice sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016; • grave inadempimento da parte del soggetto affidatario del contratto di appalto alle obbligazioni contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle prestazioni; • in caso di grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; • intervenuto provvedimento di revoca dell'iscrizione nel registro delle Imprese, o per le Cooperative, nel registro regionale delle Cooperative Sociali; • mancato espletamento dei servizi per reiterate assenze del personale non avvalersisostituito; • mancata attuazione del progetto presentato; • per motivi di pubblico interesse • applicazione di tre penali nell’arco di un anno scolastico Nel caso di risoluzione anticipata del contratto la Ditta appaltatrice ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative al servizio regolarmente eseguito, nei decurtato degli oneri aggiuntivi derivati dallo scioglimento del contratto. Nel caso di cessazione per colpa o disdetta della Ditta appaltatrice, il Comune appaltante incamererà il totale della garanzia definitiva con ulteriore addebito, anche in rivalsa sui crediti e fatture da liquidare, dell’eventuale maggiore spesa conseguente il nuovo contratto. Il Comune potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutti gli altri casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le speseprevisti dal Codice Civile. In caso di opposizionedecadimento dell’aggiudicazione o risoluzione anticipata del contratto, il Comune appaltante o l’Unione aggiudicherà o affiderà il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, con diritto al risarcimento del maggiore onere sostenuto. L’esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili o penali della Ditta appaltatrice per il fatto che ha determinato la Concedente si riserva risoluzione. Ai sensi e per gli effetti dell’art. 1 comma 13 del D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, n. 135, il Comune o l’Unione ha diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatorerecedere in qualsiasi momento dal presente contratto nel caso in cui sopravvengano convenzioni CONSIP migliorative rispetto alle condizioni del presente contratto, secondo le modalità di cui al medesimo art. In ogni caso1 comma 13 D.L. n. 95/2012 convertito con modificazioni nella Legge 7 agosto 2012, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:n. 135.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto In caso di inadempimento recidivo (almeno 3 inadempienze ripetute per ciascun anno contrattuale e non risolte sulla stesso ambito di inadempienza sopra riportato) o di grave inadempienza che si risolverà ripercuota sulla regolarità della fornitura del servizio, l'ASL avrà la facoltà di diritto, chiedere la risoluzione del contratto (art. 1456 cod. civ. clausola risolutiva espressa) con ogni conseguente danno e spesa a carico dell'aggiudicatario e con incameramento dell'intero deposito cauzionale o comunque di recedere dallo stesso ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdell'art. 1671 cod. civ. Nei casi anzidetti l’ASL tratterrà la cauzione a titolo di penale e di indennizzo, fatta comunque salva la possibilità di richiesta di eventuali e maggiori danni. Con la risoluzione del contratto sorge per l'ASL il diritto di affidare a terzi il servizio, (secondo classificato nella gara d’appalto) in danno della ditta inadempiente, e previa notifica a quest’ultima. Alla Ditta inadempiente saranno addebitate le maggiori spese sostenute dall' ASL rispetto a quelle contrattualmente previste nel momento caso di minor spesa nulla competerà alla ditta inadempiente. L'esecuzione in danno non esimerà la ditta da ogni responsabilità in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, stessa possa incorrere a mezzo lettera raccomandata A.R., norma di legge per i fatti che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali hanno motivato la risoluzione. Analoga procedura verrà seguita nel caso di disdetta anticipata del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento della Ditta aggiudicataria, senza giustificato motivo o giusta causa. Nel caso in cui si addivenga ad una risoluzio pagina 49 di 73 ne del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via contratto anticipata rispetto alla Durata scadenza prevista dallo stesso, i beni messi a disposizione dalla appaltatrice seguiranno le seguenti destinazioni: - nel caso in cui sia l'ASL a risolvere il contratto la stessa deciderà se trattenere i beni corrispondendo all'appaltatore il valore residuo non ammortizzato dalla data di scioglimento del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridicacontratto a quella di scadenza prevista originariamente dalle parti; - modificazionenel caso in cui sia sempre l'ASL a risolvere il contratto e ritenga opportuno non trattenere i beni forniti dall'appaltatore, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi corrisponderà allo stesso solo il valore dei beni nella misura del valore residuo non ammortizzato dalla data di società scioglimento del contratto a quella di persone o cooperativa a responsabilità illimitatascadenza prevista originariamente dalle parti; - pubblicazione nel caso in cui sia invece l'appaltatore a recedere dal contratto, l'ASL si riserva di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati trattenere i beni in dotazione fino a che evidenzino il coinvolgimento degli stessi non verrà definita ogni pendenza nei confronti della Ditta, anche come eventuale garanzia, da calcolarsi nella commissione misura pari al danno conseguente dal recesso, maggiorato di fatti tutti i costi imputabili all'avvio di rilevanza penaleuna nuova gara. E' riservata, peraltro, alla Concedente La Stazione Appaltante si riserva la facoltà di risolvere il contratto in qualunque momento, senza che il soggetto aggiudicatario possa pretendere danni o compensi di sorta qualora disposizioni legislative, regolamentari od autorizzative non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento dipendenti dalla volontà dell’ASL non consentano la prosecuzione totale o parziale del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:servizio.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà L’Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di dirittochiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedentepuò procedere alla risoluzione del contratto, verificandosi anche secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di almeno uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressadei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatoremancato inizio dei servizi alla data prevista; - gravi e/o ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; - arbitrario abbandono, relativi a: esonero o sospensione non dipendente da cause di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione forza maggiore, di tutti o parte dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto servizi in appalto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)dell’appaltatore; - Perdita Definitiva dei Beniassunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati; - scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell’appaltatore; - comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’appaltatore; - mancato perfezionamento rispetto delle norme sulla sicurezza; - subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale; - cessione totale o parziale del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna contratto; - venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d’appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle relative attività; - sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoDirettore Tecnico dell’aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore inosservanza dei sinistricontratti collettivi di lavoro; - mancata corrispondenza il manifestarsi di una della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto. Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell’intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Cinisello Balsamo ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla realtà controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro- deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune. L’Amministrazione Comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l’aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà tenuto all’integrale risarcimento dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedentedanni, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedenteivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le maggiori spese anche legaliche derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa. La risoluzione diverrà senz'altro operante I lavori potranno essere portati a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.termine con le modalità previste dalla legge, e/o ogni altro mezzo idoneo senza che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni l’appaltatore possa avanzare diritti di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:sorta.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Fatto salvo quanto previsto dall’art.1453 del codice civile per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, la stazione appaltante, richiamate le disposizioni del precedente articolo 13, si risolverà riserva la facoltà di dirittorisolvere il contratto in ogni caso di mancata osservanza delle prescrizioni contrattuali di cui al presente capitolato che configuri fattispecie di grave inadempimento, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento procedendo conseguentemente all’incameramento del deposito cauzionale definitivo ed all’esecuzione dell’appalto in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatoredanno all’operatore economico fornitore, a mezzo lettera raccomandata A.R.carico del quale resterà l’onere del maggior danno subito, salva ogni altra azione che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore la stazione appaltante ritenga opportuno intraprendere a tutela dei propri interessi e l’applicazione delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali penali previste. Nei casi di ritenuto grave inadempimento, il responsabile del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna procedimento e/o installazione il direttore dell’esecuzione del contratto o suo delegato, potranno fissare un congruo termine entro il quale il fornitore sarà tenuto a rimuovere ogni situazione di rilevata non conformità alle prescrizioni di cui al presente capitolato, trascorso inutilmente il quale il contratto sarà risolto di diritto. Premesso quanto sopra in via generale, costituiscono fattispecie di grave inadempimento, in relazione alla tipologia, all’entità ed alla complessità delle prestazioni, nonché al loro livello qualitativo, le seguenti ipotesi: - ritardata e reiterata inosservanza dei termini di consegna dei prodotti, comprovata da almeno tre contestazioni formali; - sospensione e/o collaudo dei Beni interruzione parziale o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessototale della fornitura o delle prestazioni per colpa imputabile al fornitore per la singola fornitura, comprovate da contestazione formale; - mancato rimborso alla Concedente reiterata fornitura di prodotti non corrispondenti ai requisiti richiesti e presentati in offerta; - altre reiterate inadempienze del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione fornitore accreditato all’osservanza degli obblighi contrattuali; - grave negligenza o mancato pagamento del relativo premio contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali; - interruzione della fornitura per decisione unilaterale da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento fornitore accreditato o di iscrizione abbandono dell’appalto, salvo cause di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.cforza maggiore. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto Il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite o in parte, della compagine sociale se trattasi corso di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:esecuzione.

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Risoluzione del contratto. Il 9.1 Fatto salvo quanto previsto in altre clausole del presente Contratto, il Fornitore potrà dichiarare risolto il presente Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo e per gli effetti dell'articolo 1456 c.ccod. nel momento in cui la Concedenteciv., verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressamediante semplice comunicazione scritta da inviarsi al Cliente nei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali Vi sia prelievo fraudolento, manomissione e rottura dei sigilli del contatore ovvero utilizzo degli impianti in modo non conforme al contratto o alla normativa applicabile; Il Cliente non risulti titolare della capacità di stipulare il Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)ovvero non risulti titolare o avente diritto all’utilizzo degli impianti; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto Il Cliente sia in stato di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporaneasia dichiarato fallito, dell'Utilizzatore e/assoggettato ad altra procedura concorsuale, vi sia stato deposito di un’istanza di fallimento o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta instaurazione di altra procedura concorsuale ad eccezione di istanze temerarie e susseguente esecuzione salva la possibilità di sequestro o pignoramento o dimostrare la manifesta infondatezza della procedura instaurata ovvero in caso di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato avvio di una qualsiasi procedura volta allo scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata liquidazione del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridicaCliente; - modificazione, in tutto Il Cliente rivenda o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa ceda a responsabilità illimitataterzi l’energia elettrica oggetto del presente contratto; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore Risoluzione e/o inefficacia dei contratti di trasporto, dispacciamento e connessione dell’energia elettrica; - Insolvenza o iscrizione del Cliente nel registro dei Protesti e sottoposizione del medesimo a procedure esecutive o comunque il Fornitore abbia notizia che è stato elevato protesto nei confronti del Cliente; - il Cliente risulti inadempiente a uno degli obblighi previsti dagli artt. 1, 2, 3 e 4; - reiterato ritardato pagamento delle fatture ferma restando l’applicazione degli interessi di mora di cui all’art. 8. - Mancato pagamento di fatture relative ad altri coobbligati che evidenzino contratti in essere o anche cessati con altre società del gruppo o anche tra il coinvolgimento degli stessi nella commissione Cliente e soggetti terzi. - revoca o comunque mancato mantenimento della procedura di fatti di rilevanza penale. E' riservataaddebito diretto del pagamento delle fatture su conto corrente bancario (procedura RID), peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, o invalida oppure mancata costituzione o ricostituzione della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattivagaranzia richiesta all’art 7 entro i termini richiesti, salvo sempre che il diritto relativo obbligo non sia espressamente derogato per accordo scritto fra le parti; -modifica dello stato di attività della Concedente al risarcimento ditta presso la Camera di tutti Commercio od operazioni societarie; - invalida oppure mancata costituzione o ricostituzione della garanzia richiesta all’art. 11.4 entro i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:richiesti;

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà L’Appaltatore potrà essere considerato gravemente inadempiente e il Committente avrà la facoltà di dirittorisolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'Articolo dell’art. 1456 del c.c. nel momento ., applicando all’Appaltatore stesso la penale prevista per il caso di inadempimento ed ogni maggior danno ed onere sostenuto in cui la Concedenteconseguenza, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatinei casi di grave negligenza o dolo, dichiarerà all'Utilizzatorequali, ad esempio: - frode da parte dell’Appaltatore e collusione fraudolenta con personale appartenente all’organizzazionedell’Appaltante; - ripetute trasgressioni di impegni contrattuali nonostante gli avvertimenti scritti dell’Appaltante, intervenute dopo l'applicazione di almeno due penali; - ritardo di oltre 30 giorni nell’avvio delle attività appaltate, a mezzo lettera raccomandata A.R.partire dal verbale di inizio attività ovvero dal verbale di ripresa in caso di sospensioni autorizzate ovvero dall’invito scritto a riprendere l’ attività in caso di autonoma interruzione da parte dell’Appaltatore; - ritardo ingiustificato di oltre 60 giorni rispetto alla tempistica prevista dal Programma delle attività, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: approvato dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto, di cui all’art. 4.2; - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali palese incapacità o inadeguatezza nella conduzione dell’appalto, dimostrate anche da ripetute (almeno 30) e consecutive (almeno 5) verifiche negative riguardanti “non conformità” principali; - rifiuto dell’Appaltatore dopo richiesta scritta del Committente, di apportare al lavoro o agli elaborati presentati, modifiche o integrazioni richieste dal Direttore dell’Esecuzione del Contratto (Obblighi o dal Committente stesso per adeguamento agli standard qualitativi fissati dal Capitolato tecnico o per esigenze di presentazione e divieti approvazione da parte delle Autorità interessate; - cessione a terzi dell’esecuzione dell’appalto o parte di esso, senza autorizzazione dell’appaltante; - sopravvenienza a carico dell’Utilizzatoredell'appaltatore, relativi a: esonero del suo legale rappresentante, dei direttori tecnici o amministratori, di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna provvedimenti e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche procedimenti di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessocui alla normativa antimafia; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione dichiarazione di stato fallimentare o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistridi insolvenza o richiesta di concordato giudiziale o extragiudiziale; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e in tutti gli altri casi previsti dalle vigenti leggi per eventuali altre inadempienze che rendano impossibile la prosecuzione del contratto, a termini dell'art. 1453 del Codice Civile Al verificarsi di una delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedentecircostanze suddette, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più il Committente metterà in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente mora l’Appaltatore fissando un ulteriore termine ultimativo per la restituzioneregolarizzazione della situazione; scaduto inutilmente tale termine, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni il contratto è risolto di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spesediritto per inadempienza dell’Appaltatore. In caso di opposizioneinadempimento, il Committente potrà provvedere d’ufficio, affidando singole attività/prestazioni o la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoreprosecuzione dell’intero servizio a soggetti terzi, individuati insindacabilmente dalla medesima, addebitando all’Appaltatore inadempiente ogni costo conseguente. In Sono fatte salve, in ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori dannile cause di forza maggiore, che dovranno essere evidenziate in modo autonomo dall’Appaltatore, onde interrompere, se del caso, i Canonitermini suddetti, a qualsiasi titolo pagatisenza impegnare, anche prima della consegna peraltro il Committente, che si riserva di accettare le ragioni esposte. Ai sensi dell’art. 1761 c.c., il Committente si riserva altresì la facoltà di recedere dal contratto, in ogni fase dell’appalto e senza alcun obbligo nei confronti dell’Appaltatore, salvo la corresponsione del compenso per la quota parte del lavoro eseguito, delle eventuali spese vive documentate e anticipate per il lavoro non ancora eseguito, del mancato utile fissato convenzionalmente nel 10% del lavoro ancora da eseguire. La recessione unilaterale dell’Appaltatore non è consentita, se non per cause di forza maggiore. Si richiamano in ogni caso le condizioni previste al precedente art. 2.6 – Controversie. L’Appaltatore si assume inoltre ai sensi del commi 8 e 9, art. 3 L. 136/2010 gli obblighi di tracciabilità dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontareflussi finanziari. In caso tutti i casi in cui le transazioni finanziarie tra i soggetti di cui al comma 1 art. 3 L. 136/2010 vengano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste italiane Spa, il soggetto che ha notizia dell’inadempimento procederà all’immediata risoluzione del Contrattorapporto contrattuale, a seguito informandone contestualmente la Stazione Appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:Governo territorialmente competente.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto La Stazione Appaltante si risolverà riserva la facoltà di dirittorisolvere il contratto di appalto in qualunque tempo, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedentecon preavviso di 10 giorni e sostituzione, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatiquindi, dichiarerà all'Utilizzatoredella ditta aggiudicataria inadempiente e senza alcun genere di indennità e compenso per l’Appaltatore, nei seguenti casi: - qualora le disposizioni prese e i mezzi applicati per l’esecuzione del servizio non dessero sicuro affidamento, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi giudizio insindacabile della presente clausola risolutiva espressa: Stazione Appaltante stessa; - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali sia stata accertata incapacità di esecuzione del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero servizio; - si siano verificate tre contestazioni con addebito di responsabilità penalità; - si siano verificate gravi irregolarità o negligenze in genere. In tal caso all’Appaltatore sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento risoluzione. Tutto ciò con opportuna salvezza di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto ogni ragione ed azione per rivalsa di cessione del Contratto danni in conseguenza dell’inadempimento da parte dell’Utilizzatore dell’Appaltatore stesso dei suoi impegni contrattuali. La risoluzione del contratto darà diritto alla Stazione Appaltante di rivalersi su eventuali crediti, nonché sulla cauzione prestata dall’Appaltatore. Con la risoluzione del contratto sorgerà nella Stazione Appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio in danno dell’Appaltatore. L’affidamento a terzi viene notificato all’Appaltatore inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore degli importi relativi. All’impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale ed ove questo non fosse sufficiente da eventuale crediti della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio ditta, senza pregiudizio dei diritti della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca Stazione Appaltante sui beni degli stessidell’Appaltatore. Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa inadempiente. Nel caso in cui l’Appaltatore fosse un’Associazione Temporanea di Imprese ed una delle Imprese associate, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatoresi rendesse inadempiente agli impegni contrattuali, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente misura tale da richiedere la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, le altre associate, per evitare la risoluzione, potranno procedere alla sua sostituzione, a seguito condizione che il Committente attesti che la subentrante sia in possesso del verificarsi anche medesimo livello di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore qualificazione dell’Impresa da sostituire. La sostituzione sarà tenuto, valida nei confronti del Committente e dell’impresa sostituita, sulla base del semplice consenso della Concedente:o delle altre associate, a condizione che la impresa da escludere si impegni, con la Stazione Appaltante, a far valere eventuali pretese esclusivamente verso la o le altre società con le quali e raggruppata, sollevando il Committente dalla controversia.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Fatto salvo quanto previsto dall’art. 16, l’Azienda committente si risolverà riserva di dirittochiedere la risoluzione del contratto in qualsiasi momento per comprovata inadempienza da parte della Ditta appaltatrice alle clausole contrattuali ed in particolare a quelle di cui all’articolo 12 “Osservanza delle disposizioni in materia infortunistica e sociale trattamento normativo e retribuzione dei lavoratori - DUVRI”. E’ prevista la risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Articolo dell’art. 1456 c.c. nel momento in cui del Codice Civile, con automatico incameramento della cauzione definitiva: • qualora si verifichi la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi cessione e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero qualsiasi altra forma di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenzasubappalto, anche solo temporaneaparziale, dell'Utilizzatore e/del servizio non autorizzata preventivamente dall’Amministrazione committente; • per abbandono dell'appalto salvo che per cause di forza maggiore; -per cessazione dell’azienda o dei coobbligatidi un ramo dell’azienda, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllatacessazione di attività, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessifallimento, da richiesta e susseguente esecuzione atti di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativadella ditta aggiudicataria; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della societàtutti i casi in cui, ai sensi dell'Articolo 2272 c.cdell’art. dell'Utilizzatore3, comma 8, legge n. 136/2010, le transazioni finanziarie afferenti il contratto di appalto vengono eseguite senza avvalersi di conti correnti dedicati aperti presso banche o presso Poste Italiane S.p.a. Nell’ipotesi di cui al precedente comma, l’Amministrazione committente - senza diritto di preventiva costituzione in via anticipata rispetto mora della ditta appaltatrice - dichiarerà risolto di diritto il contratto a mezzo di determinazione dirigenziale, dandone semplice comunicazione alla Durata ditta suddetta e provvedendo, come meglio crederà, per la continuazione dell’appalto del Contrattoservizio, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi con l'obbligo per la ditta appaltatrice decaduta di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penalerisarcire all’Amministrazione stessa i danni economici subiti e conseguenti. E' riservata, peraltroIn particolare, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte ditta appaltatrice decaduta saranno addebitate le spese anche legalisostenute in più dall’Amministrazione (rispetto a quelle previste nel contratto risolto) per effetto dell'affidamento del servizio ad altra ditta nonché le spese di gara relative al nuovo contratto. La risoluzione diverrà senz'altro operante Le somme dovute all’Amministrazione committente a titolo di risarcimento danni a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:contratto sono trattenute dall’Amministrazione stessa da eventuali pagamenti dovuti alla ditta appaltatrice.

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Risoluzione del contratto. Nelle condizioni previste dal comma 1 dell’art. 108 del Codice degli Appalti, le stazioni appaltanti possono risolvere un contratto. Le stazioni appaltanti devono risolvere un contratto pubblico durante il periodo di efficacia dello stesso qualora:  nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta la decadenza dell'attestazione di qualificazione per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci;  nei confronti dell'appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui all'art. 80 del Codice degli Appalti. Quando il Direttore dei Lavori o il responsabile dell'esecuzione del contratto, se nominato, accerta un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali da parte dell' Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, invia al responsabile del procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente, il cui importo può essere riconosciuto all' Appaltatore. Egli formula, altresì, la contestazione degli addebiti all' Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni al responsabile del procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l' Appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori di quanto previsto al comma 3 dell’art. 108 del Codice degli Appalti, l'esecuzione delle prestazioni ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del contratto, il Direttore dei Lavori o il responsabile unico dell'esecuzione del contratto, se nominato gli assegna un termine, che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, entro i quali l' Appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e redatto processo verbale in contraddittorio con l'appaltatore, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali. Nel caso di risoluzione del contratto l' Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai lavori, servizi o forniture regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Il Contratto si risolverà responsabile unico del procedimento nel comunicare all'Appaltatore la determinazione di dirittorisoluzione del contratto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedentedispone, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R.con preavviso di venti giorni, che intende avvalersi della il Direttore dei Lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato, l'organo di collaudo procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità di cui al presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore codice. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. Nei casi di risoluzione del contratto di appalto dichiarata dalla stazione appaltante l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali aree di lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dalla stessa stazione appaltante; in caso di mancato rispetto del Contratto (Obblighi termine assegnato, la stazione appaltante provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.cspese. dell'UtilizzatoreLa stazione appaltante, in via anticipata rispetto alla Durata alternati va all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e relative pertinenze, può depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'art. 93 del ContrattoCodice degli Appalti, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penalepari all'uno per cento del valore del contratto. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre Resta fermo il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto dell'Appaltatore di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Clausola risolutiva art 1456 C.C. – i contraenti convengono espressamente che il contratto si risolverà risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite • considerate le conseguenze derivanti dalla risoluzione le cause di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in risoluzione devono essere indicate esplicitamente • generiche indicazioni configurano ipotesi di clausole vessatorie e danno luogo a contenzioso – concretizza una effettiva tutela a favore del cliente a cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi interessa il corretto adempimento della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero prestazione 09/01/2004 • Locazione di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. Hw – In caso di opposizione• ritardo di più di 30 gg nella consegna, messa in funzione • mancato funzionamento per più di 10 gg continuativi • mancato funzionamento per più di 30 gg in un anno – il Cliente, oltre all’applicazione delle penali, può • chiedere la Concedente sostituzione delle apparecchiature • dichiarare la risoluzione del contratto • incamerare la cauzione se non restituita – procedere all’esecuzione in danno DPCM 452/97 • Casi di possibile risoluzione – esito negativo del collaudo • si riserva prevede un secondo collaudo • in caso di ulteriore esito negativo il diritto cliente può chiedere la risoluzione per inadempimento – inadempimenti vari, in tale ipotesi possono rientrare • reiterati ritardi nella consegna, ripristino di agire giudizialmente per la restituzione funzionalità, di apparecchiature Hw e programmi Sw • ripetuto mancato raggiungimento dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni casolivelli di servizio – violazione di diritti di brevetto, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. di autore • Fornitura Chiavi in Mano di Hw – In caso di • collaudo negativo e di inadempienze protratte oltre il termine, non meno di 15 gg, assegnato per porre fine all’inadempimento – Il Cliente, oltre all’applicazione delle penali, può • dichiarare la risoluzione del Contratto, contratto • incamerare la cauzione se non restituita – ottenere dal Fornitore il pagamento di penale equivalente – chiedere il risarcimento del maggior danno sopportato • Se il Cliente è in possesso delle apparecchiature Hw – il Cliente è liberato da ogni obbligo di custodia – il Cliente può depositare le apparecchiature a seguito spese e rischio del verificarsi anche Fornitore in locale di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:pubblico deposito 09/01/2004

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso Qualora l’Appaltatore non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, ottemperasse in tutto o in parteparte agli obblighi derivanti dal contratto, sarà facoltà della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa Stazione appaltante procedere alla risoluzione del contratto stesso. In tal caso, la Stazione appaltante inviterà l’Aggiudicatario a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore eporre rimedio e adempiere entro un congruo termine dal ricevimento della diffida inviata tramite raccomandata A/o altri coobbligati che evidenzino R. Nel caso in cui il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservatasuddetto termine decorra inutilmente, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattivail contratto si intenderà automaticamente risolto, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento Stazione appaltante di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per chiedere all’Aggiudicatario inadempiente il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoredanni. In ogni casoResta sin d’ora inteso che il contratto si intenderà senz’altro risolto ex art.1456 c.c. nei seguenti casi: • raggiungimento, nell’applicazione di penali di cui al precedente Art.18, di un importo complessivo pari al 10% dell’importo contrattuale. • dimostrata frode da parte dell’Appaltatore con o senza collusione con personale appartenente all’organizzazione della Stazione appaltante; • in caso di gravi e salvo sempre reiterate negligenze e inadempienze nell’esecuzione del contratto, tali da compromettere la regolarità dello stesso; • per il risarcimento mancato o non corretto pagamento degli ulteriori dannioneri previdenziali; • per mancato rispetto degli obblighi di sicurezza accertati dalla Stazione Appaltante a seguito di n°3 contestazioni e applicazione della penale di cui all’Art.18; • per grave difformità della comunicazione del personale addetto con applicazione della penale di cui all’Art.18; • per infortuni occorsi al personale dell’Appaltatore per mancato rispetto delle condizioni di sicurezza; • cessione a terzi dell’esecuzione dell’appalto o di esso senza autorizzazione scritta della Stazione appaltante; • avvio di un procedimento penale per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari a carico di alcuno degli amministratori dell’Aggiudicatario; • dichiarazione di concordato preventivo o di liquidazione; • inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di smaltimento dei rifiuti; • inadempienze e trasgressione delle norme vigenti in tema di tutela della privacy; • risoluzione di diritto del contratto dopo tre contestazioni formali di inadempimento i Canoniper le quali non siano pervenute, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontareo non siano state accolte le giustificazioni dell’Appaltatore; • in tutti gli altri casi previsti dalla legge ove sia espressamente prevista la risoluzione di diritto del contratto. In Nel caso di risoluzione dal contratto dell’Appaltatore, per qualsiasi causa, saranno addebitati alla stessa i maggiori oneri che dovranno essere sostenuti dalla Stazione appaltante per l’affidamento della fornitura e posa oggetto del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:presente contratto ad altra ditta.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Belinked si risolverà riserva la facoltà di dirittorisolvere di diritto il Contratto, ai sensi dell'Articolo e per gli effetti dell’arti- colo 1456 c.c. ., con effetto immediato dalla data di ricezione da parte del Cliente della relativa raccomandata A/R o PEC, nel momento caso in cui la Concedente, verificandosi il Cliente abbia commesso anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressauna sola delle seguenti violazioni: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente• mancata o non corretta predisposizione dei locali; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore • ritardo o mancata consegna degli Apparati per causa imputabile al Cliente; • mancate e/o installazione incomplete e/o collaudo dei Beni o anche non corrette dichiarazioni relative alla presenza di uno solo dei Beni rischi speci- fici nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessolocali nei quali devono essere effettuate le installazioni; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore corretta custodia e/o conservazione ovvero manomissioni degli Apparati da parte del Cliente; • in caso di utilizzo del Servizio per scopi estranei; • mancato pagamento protratto per oltre 60 giorni dall’invio della fattura; • in caso di violazione degli obblighi e dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativadivieti previsti all’art. 7; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata • cessione non autorizzata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del ContrattoContratto per inadempi- mento del Cliente, Xxxxxxxx avrà diritto a seguito percepire gli importi dovuti fino alla data di efficacia della risoluzione nonché a titolo di penale una somma equivalente all’ammontare residuo dei canoni residui/corrispettivi fatto salvo il diritto di Xxxxxxxx al risarcimento del verificarsi anche maggior danno. Gli importi suddetti dovranno essere corrisposti a Belinked entro 30 (trenta) giorni dalla data di una sola emissione della relativa fattura. Il Contratto dovrà intendersi altresì automaticamente ces- al Cliente salvo per l’uso dei Materiali Licenziati solo per la fruizione del Servizio, subordinata- mente al rispetto delle ipotesi sopra indicatepresenti Condizioni Generali. Il Cliente si impegna ad accettare e rispet- tare i termini delle licenze, l’Utilizzatore sarà tenutoche definiscono i diritti d’uso, nei confronti della Concedente:i termini, le condizioni, i limiti d’uso dei Software nonché le responsabilità dei licenzianti dei Software. Il Cliente dichiara di essere a conoscenza del fatto che le licenze, salvo se diversamente previsto nell’Offerta Commercia- le, intercorrono unicamente tra il Cliente e i singoli licenzianti dei Software con esclusione di qualsiasi responsabilità di Belinked e che l’accettazione delle licenze costituisce condizione necessaria alla fornitura dei prodotti e all’uso dei Software. Il Cliente si impegna in ogni caso ad utilizzare i Software esclusivamente secondo le modalità indicate nelle relative licenze ed esclusivamente per fruire del Servizio. E’ fatto espresso divieto al Cliente xxxx nel caso in cui il Cliente cessi per qualunque causa la propria attività imprenditoriale o in parte, del contenuto dei Software, dei pacchetti e dei programmi applicativi, del manuale professionale.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà L’Amministrazione comunale, fatto salvo in ogni caso il diritto di dirittochiedere il risarcimento dei danni subiti, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedentepuò procedere alla risoluzione del contratto, verificandosi anche secondo quanto previsto dalla legge, al verificarsi di almeno uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressadei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione mancato inizio dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)servizi alla data prevista; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna gravi e/o installazione ripetute violazioni degli obblighi contrattuali; - arbitrario abbandono, o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutti o parte dei servizi in appalto da parte dell’appaltatore; - assunzione di decisioni unilaterali quali la sospensione, il ritardo, la riduzione, la modificazione del servizio, la fatturazione di corrispettivi non autorizzati; - scioglimento, cessazione, cessione o fallimento dell’appaltatore; - comportamenti fraudolenti o stato di insolvenza dell’appaltatore - mancato rispetto delle norme sulla sicurezza; - subappalto anche di un singolo servizio in appalto, senza il preventivo consenso dell’Amministrazione Comunale; - cessione totale o parziale del contratto; - venir meno dei requisiti richiesti per la partecipazione alla presente gara d’appalto nonché le autorizzazioni necessarie per l’esercizio delle relative attività; - sopravvenuta condanna definitiva del Legale rappresentante e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoDirettore Tecnico dell’aggiudicataria per un reato contro la Pubblica Amministrazione; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore inosservanza dei sinistricontratti collettivi di lavoro; - mancata corrispondenza il manifestarsi di una della cause di esclusione dalla partecipazione alle gare di appalto. - Altri casi previsti dall’art. 108 del D.lgs. 50/2016 Il verificarsi di una delle citate circostanze costituisce grave inadempimento contrattuale e conseguentemente, grave errore contrattuale comportante immediata risoluzione del contratto e incameramento dell’intera cauzione definitiva. Ove il Comune di Calvi dell’Umbria ravvisasse la sussistenza di una delle cause sopra descritte, dovrà inoltrare formale contestazione per iscritto alla realtà controparte, fermo restando il termine di 15 giorni per le contro-deduzioni; decorso tale termine il Comune adotterà le determinazioni ritenute opportune. L’Amministrazione Comunale potrà far valere la clausola risolutiva prevista dal presente articolo senza che l’aggiudicataria possa vantare pretesa alcuna di risarcimento o indennizzo a qualsiasi titolo. L’appaltatore sarà tenuto all’integrale risarcimento dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedentedanni, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedenteivi compresi i maggiori costi derivanti dall’esecuzione d’ufficio, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le maggiori spese anche legaliche derivassero alla stazione appaltante per effetto della risoluzione stessa. La risoluzione diverrà senz'altro operante Il servizio potrà essere portato a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.termine con le modalità previste dalla legge, e/o ogni altro mezzo idoneo senza che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni l’appaltatore possa avanzare diritti di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:sorta.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto L’ASP risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell’art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) nei seguenti casi: il fornitore non inizi il servizio alla data stabilita nel contratto e/o nella comunicazione di aggiudicazione; mancato superamento del periodo di prova; abbandono o interruzione del servizio, fatta salva la causa di forza maggiore; mancata copertura assicurativa della polizza prevista dall’art. 25 durante la vigenza del contratto; subappalto in contrasto con l’art. 29 del Capitolato d’oneri o cessione del contratto; mancato addestramento del proprio personale ai rischi esistenti nell’ambiente di lavoro del committente; omissione parziale o totale, del pagamento degli oneri previdenziali; omesso o non sufficiente espletamento delle attività di sorveglianza sanitaria nei confronti del proprio personale; mancata o inadeguata fornitura al proprio personale di tutti i dispositivi di protezione individuale necessari per lo svolgimento delle attività appaltate; in caso di mancato rinnovo da parte delle autorità competenti di provvedimenti autorizzativi in scadenza durante la vigenza contrattuale; in caso di cessazione dell’attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario. Quando a carico di alcuno degli amministratori dell’impresa appaltatrice sia stata pronunciata una sentenza di condanna per frode, o per qualsiasi altro reato che incida sulla moralità professionale, o per delitti finanziari; dopo n. 3 contestazioni formali nell’arco di un anno contrattuale, per le quali non siano pervenute o non siano state accolte le giustificazioni dell’appaltatore; l’applicazione di n. 3 penali ciascuna di importo pari o superiore a €. 5.000,00, nell’arco di un anno contrattuale; L’ASP ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1453 codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si risolverà intende risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi qualora il fornitore non adempia agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontaresuccessive modificazioni ed integrazioni. In caso di risoluzione del Contrattocontratto, l’ASP incamererà la cauzione a seguito titolo di penale di indennizzo, salvo il risarcimento del verificarsi anche maggior danno. L’effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: al soggetto aggiudicatario sarà riconosciuto il semplice importo del servizio regolarmente svolto fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà nell’Azienda il diritto di una sola delle ipotesi affidare a terzi il servizio in danno dell’aggiudicatario. L’affidamento a terzi viene notificato all’Impresa inadempiente nelle forme prescritte, con indicazione dei nuovi termini di esecuzione del servizio affidato e degli importi relativi. All’impresa inadempiente saranno addebitate le eventuali spese sostenute in più dall’Azienda rispetto quelle prevista dal contratto risolto. Il relativo importo sarà prelevato dal deposito cauzionale ed ove questo non fosse sufficiente, da eventuali crediti della ditta, senza pregiudizio dei diritti dell’Azienda sui beni dall’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa nulla competerà all’impresa inadempiente. Qualora l’aggiudicatario dovesse abbandonare il servizio in tronco o disdire il contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, l’Azienda oltre alla richiesta di risarcimento danni, addebiterà alla ditta inadempiente l’eventuale maggiore spesa derivante dall’assegnazione del servizio ad altra ditta e ciò fino alla scadenza naturale del contratto. La somma di cui sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:potrà essere trattenuta dal deposito cauzionale definitivo.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà L'Acquirente avrà diritto di risolvere, di pieno diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento il rapporto contrattuale nascente dall'Ordine, in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatorequalsiasi momento, a mezzo lettera raccomandata A.R.comunicazione scritta indirizzata al Fornitore, che intende manifestando la propria volontà di avvalersi della presente clausola presente-Clausola risolutiva espressa, in caso di inadempimento di una o più delle obbligazioni di cui ai seguenti articoli: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali Articolo 3, Incedibilità del Contratto (Obblighi contratto e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)credito; - Perdita Definitiva dei BeniArticolo 4 Esecuzione e termini di consegna; - mancato perfezionamento Articolo 5 Responsabilità del Contratto fornitore - Articolo 6 Oneri Fiscali e valutari - Articolo 7 Obbligo di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo fornire materiali di ricambio e prodotti oggetto della fornitura - Articolo 18 Denuncia dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessovizi; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistriArticolo 20 Restituzione delle merci - Articolo 22 Protezione proprietà' materiale intellettuale; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del ContrattoArticolo 28 Penali; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. Articolo 30 Garanzia In caso di risoluzione del Contrattorapporto di fornitura per fatto non imputabile al Fornitore, la responsabilità dell'Acquirente sarà in ogni caso limitata al pagamento del prezzo dei beni e dei servizi ricevuti, mentre per quelli ancora a seguito tale data non resi, l'Acquirente provvederà a liquidare un indennizzo, che pur non costituendo risarcimento, tenga conto dell'oggettiva attività svolta dal Fornitore e dallo stesso documentabile. Ove per contro, la risoluzione sia dovuta a grave inadempienza del verificarsi anche Fornitore, l'Acquirente non sarà tenuto ad alcun versamento ed avrà, anzi, facoltà di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:restituire la Fornitura consegnata ottenendo la ripetizione del prezzo pagato.

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Samples: Condizioni Generali Di Acquisto

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Senza pregiudizio per ogni diverso rimedio di dirittolegge, e fatte salve le ipotesi espressamente contemplate nella documentazione di gara, la Stazione Appaltante avrà diritto di risolvere il Contratto, ai sensi dell'Articolo dell’articolo 1456 c.cdel Codice Civile, al verificarsi di uno dei seguenti eventi: • mancata consegna dei Lavori per causa dell’Esecutore; • mancato inizio dei Lavori entro 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi dalla consegna degli stessi; • conseguimento di un ritardo nell’esecuzione dei Lavori oltre 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi; • conseguimento di un ritardo nell’esecuzione dei Lavori comportante l’applicazione di penali di un ammontare pari al 10% (dieci per cento) dell’intero ammontare netto contrattuale; • esito negativo del Collaudo; • abbandono del cantiere per oltre 10 (dieci) giorni naturali consecutivi; • mancata concessione, revoca, annullamento o sospensione dei permessi, autorizzazioni, pareri, licenze, concessioni nulla‐osta, assensi, comunque denominati, occorrenti per l’avvio e l’esecuzione dei Lavori, per fatto imputabile all’Esecutore; • mancato rispetto della normativa sulla sicurezza di cui al D.Lgs. nel momento 81/2008 o dei piani di sicurezza e degli ordini impartiti al riguardo dal Direttore dei Lavori, dal Responsabile Unico del Procedimento o dal Coordinatore per la Sicurezza; • mancato rispetto della normativa vigente in materia di bonifica e smaltimento dei rifiuti e, in particolare, del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.; • manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell’esecuzione dei Lavori; • mancata presentazione o rinnovo o rientro o integrazione delle cauzioni e delle polizze assicurative di cui la Concedente, verificandosi anche ai precedenti articoli; • reati accertati e sospensione e decadenza dell’attestazione di qualificazione ai sensi degli articoli 38 e 135 del Codice; Al verificarsi di uno solo degli eventi sottoindicatidi cui al precedente comma, dichiarerà all'Utilizzatoreil Contratto s’intenderà risolto di diritto non appena la Stazione Appaltante avrà dichiarato all’Esecutore, a mezzo lettera mediante apposito avviso di risoluzione da inviarsi con raccomandata A.R.a.r. entro 10 giorni dall’evento, che intende l’intenzione di avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità espressa che è stabilita ad esclusivo beneficio della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.cStazione Appaltante. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In Nel caso di risoluzione del ContrattoContratto per inadempimento dell’Esecutore, a seguito gli verrà riconosciuto il diritto al solo pagamento dei Lavori regolarmente eseguiti ed accettati dalla Stazione Appaltante, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti in capo alla Stazione Appaltante dallo scioglimento del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:Contratto /ivi comprese le maggiori spesi per affidare ad altro soggetto le rimanenti prestazioni contrattuali) e dell’ammontare dei danni subiti dalla Stazione Appaltante medesima.

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Samples: Contratto Per La Fornitura E Posa in Opera Dell’impianto Di Climatizzazione, Dell’impianto Elettrico E Del Cablaggio Strutturato Presso La Sede Di Amendolara (Cs) – Località Torre Spaccata Della Stazione Zoologica Anton Dohrn

Risoluzione del contratto. Il Costituiranno casi di inadempimento grave, al verificarsi dei quali il Gestore avrà facol- tà di risolvere il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo dell’Art. 1456 c.c. nel momento per fatto e colpa del Cliente e salvo il risarcimento del danno ulteriore, dandone semplice comunicazione scritta con lettera raccomandata A.R. o tramite PEC o email, le seguenti fattispecie: a) Il Cliente che risulti essere minore di anni 18 anni e\o non in cui possesso di Patente e, laddove previsto, di co- pia del permesso internazionale di guida o di traduzione giurata della patente o che non abbia conseguito la ConcedentePatente da almeno un anno all’atto dell’iscrizione; b) La mancata co- municazione da parte del Cliente al Gestore della sospensione, verificandosi revoca, ritiro etc. della Patente e/o del permesso internazionale di guida; c) Utilizzo di credenziali e documen- ti falsi o comunque non riconducibili al Cliente, all’atto di iscrizione al Servizio e\o della prenotazione e Noleggio dei veicoli, ivi inclusa l’indicazione di codici promozionali/con- venzioni senza averne diritto; d) Prenotazione multipla di uno o più veicoli senza avvia- re il Noleggio; e) Il mancato adempimento da parte del Cliente di anche uno solo degli eventi sottoindicatiobblighi relativi alle condizioni di utilizzo dei veicoli così come di seguito disciplinate; f) Mancato o ritardato pagamento degli importi derivanti dall’utilizzo del Servizio al termine o durante un solo Noleggio; g) Rilascio del veicolo noleggiato, dichiarerà all'Utilizzatoreal termine del Noleggio, in un’area senza copertura satellitare o posta al di fuori dell’Area di Copertura della Città nella quale è iniziato il Noleggio o utilizzata fuori dal territorio Italiano; h) Qualora il Clien- te imbratti o compia qualsivoglia atto vandalico a danno dei veicoli; i) Qualora il Cliente, nonostante una diffida scritta, non interrompa una violazione grave del Contratto o qua- lora non ponga immediatamente rimedio alle conseguenze già verificatesi in relazione a tali violazioni; j) Qualora sia stato accertato che il Cliente conducesse il Veicolo sotto l’effetto di alcool o stupefacenti, in stato di incoscienza, in condizioni psicofisiche anoma- le: in tale ultimo caso il Gestore avrà la facoltà di addebitare al Cliente un importo a tito- lo di penali pari all’intero valore del Veicolo al momento dell’evento e calcolato secondo Eurotax giallo; l) Qualora il Cliente, anche su richiesta del Gestore, non riconsegni un vei- colo; m) Mancato pagamento delle penali previste nell’Allegato Tariffario ed applicate dal Gestore; n) Guida del veicolo Noleggiato da parte di un soggetto diverso dal Cliente che ha proceduto al Noleggio; o) Agevolazione o commissione colposa o dolosa del Cliente di furto, rapina e\o atto vandalico a danno del veicolo o qualora il Cliente, per sua causa e colpa, abbia provocato un sinistro o l’avaria del veicolo; p) In caso di Termine Noleggio da parte del Cliente in spazi o aree private diverse dalle aree private appositamente de- dicate a parcheggio dei veicoli del Servizio; q) In caso di Termine Noleggio da parte del Cliente con il mezzo in condizioni non corrette es. finestrini abbassati r) In caso di mano- missione del veicolo o uso improprio dello stesso; s) trasporto illegale di merci (contrab- bando, stupefacenti etc); t) trasporto di passeggeri contro compenso espressamente o tacitamente pattuito; u) fini illeciti, per competizioni di velocità o prove di percorso o gare di ogni genere; v) finalità di subnoleggio e/o incauto affidamento a terzi a qualsiasi titolo. Esclusi i casi di dolo o colpa grave del Gestore, quest’ultimo non risponde per i danni diretti o indiretti di qualsiasi natura che il Cliente o terzi possano in qualsiasi modo pati- re a causa del Servizio, o di variazioni delle modalità, orari e/o condizioni di erogazione del Servizio nonché a causa di sospensione, interruzione o comunque indisponibilità del Servizio stesso dipendenti dai veicoli, dagli apparati tecnologici, dai sistemi informati- ci di telecomunicazioni e comunque da cause imputabili sia ai fornitori del Gestore che a terzi in genere. Inoltre è esclusa qualsiasi responsabilità del Gestore per il mancato adempimento totale o parziale degli obblighi assunti per causa di forza maggiore quali, a mezzo lettera raccomandata A.R.titolo esemplificativo e non esaustivo: atti dello Stato e della Pubblica Amministrazio- ne, che intende avvalersi atti della presente clausola risolutiva espressaPubblica Autorità, limitazioni legali, incendi, alluvioni, esplosioni, mobilitazio- ni, sommosse, scioperi, manifestazioni, turbative industriali, mancanza di materie prime, mancanza di elettricità, interruzione delle linee telefoniche, mancanza di oli combustibili ed altri. Il Cliente in ogni caso espressamente esonera il Gestore da ogni responsabilità per eventuali danni di qualunque natura subiti dal Cliente stesso e/o da terzi in relazione all’esecuzione del Contratto non derivanti da dolo o colpa grave del Gestore. Il Gestore, fermo restando la responsabilità della casa costruttrice del veicolo, svolgerà tutte le attività di ordinaria manutenzione in modo da consegnare il veicolo in buono sta- to di efficienza, come previsto dall’art. 1575 cc. Il Contratto, i Termini e Condizioni sono regolati dalla Legge Italiana. Nel caso di Cliente qualificabile come Consumatore ai sensi del D.Lgs. 206/2005, per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto o ad esso connessa o da esso derivante, sarà competente in via esclusiva il Foro del luogo di residenza o del do- micilio eletto dal Cliente stesso nel territorio italiano. In tutti gli altri casi sarà competente in via esclusiva il foro di Torino. Per ogni eventuale comunicazione in merito al Contratto si farà riferimento a: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle info.go@le- xxxx.xxx Ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 1407 c.c., il Cliente presta sin d’ora il suo consenso alla cessione da parte del Gestore della propria posizione contrattuale ad altra società del gruppo FCA, cessione della quale verrà data tempestivamente comunicazione al Cliente. Per accettazione dei Termini e Condizioni Il Cliente, dopo aver preso visione dei presenti Xxxxxxx e Condizioni accettandone inte- gralmente il contenuto, dichiara altresì, di accettare anche integralmente ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: (3) Condizioni Generali del Contratto Servizio; (Obblighi 5) Ri- tiro del veicolo; (11) Xxxxx e divieti a carico dell’UtilizzatoreSinistri; (13) Furto, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza AssicurativaXxxxxx, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:Atti Vandalici

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Samples: e-go.drivalia.com

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Nel caso di dirittoripetute inadempienze il Committente, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi previa contestazione scritta e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero salvo il diritto di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto controdeduzioni da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza AssicurativaConcessionario, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente ha la facoltà di non avvalersirisolvere il contratto, nei casi previstiprevia comunicazione scritta con preavviso di giorni 30 (trenta), della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di con tutte le spese anche legaliconseguenze di legge che la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno della concessionaria e salva l’applicazione delle penali prescritte. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo Tra le cause di inadempimento che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva possono indurre il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di Committente alla risoluzione del Contratto, a suo insindacabile giudizio, sono previste a titolo esemplificativo e non esaustivo le seguenti: abbandono del servizio, salvo che per comprovate cause di forza maggiore; per motivi di pubblico interesse, in qualunque momento; gravi e/o ripetute violazioni (più di 5 in un anno scolastico) degli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte del verificarsi anche Committente; frode o grave negligenza nell’adempimento degli obblighi contrattuali; subappalto non effettuato in conformità a quanto previsto nel presente capitolato; dichiarazione di una sola fallimento grave e ripetuta inosservanza delle ipotesi sopra indicatenorme igienico sanitarie nella conduzione del Centro produzione pasti; casi di intossicazione alimentare dovuti ad accertata imperizia del concessionario; inadempienze negli obblighi di natura contrattuale, l’Utilizzatore sarà tenutoprevidenziale, assistenziale e assicurativa nei confronti dei lavoratori; inosservanze di norme legislative e regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro, inquinamento atmosferico o idrico e prevenzioni infortuni; mancato mantenimento delle polizze assicurative; violazioni di clausole contrattuali che compromettano la regolarità della gestione nonché il rapporto di fiducia tra il Concedente e il Concessionario; si richiamano a titolo esemplificativo e non esaustivo le norme vigenti e i provvedimenti comunali in materia di prevenzione della corruzione e il codice di comportamento. ogni altra inadempienza qui non contemplata od ogni altro fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione, nei confronti termini dell’articolo 1453 del codice civile. Quando nel corso del contratto il Committente accerta che la sua esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite, può fissare un congruo termine entro il quale il Concessionario si deve conformare alle soluzioni richieste; trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto ed il Committente procederà all’incameramento della Concedente:cauzione, fatto salvo il diritto impregiudicato di richiesta danni.

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Samples: trasparenza.comune.frascati.rm.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà L’amministrazione comunale ha facoltà di dirittorisolvere il contratto, ai sensi dell'Articolo dell’articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente., verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatie fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressanei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali ingiustificata sospensione o interruzione del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatoreservizio, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; - Perdita Definitiva dei Beniabituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; - mancato perfezionamento del Contratto applicazione di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoalmeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativaeventi di frode, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistriaccertati dalla competente autorità giudiziaria; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e quando la ditta concessionaria subappalti o ceda i servizi oggetto del presente capitolato senza l’osservanza delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado disposizioni di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativacui all’articolo 27; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o altri casi di cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 attività del soggetto aggiudicatario; Il contratto sarà invece risolto ex art 1454 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata nei seguenti casi: - qualsiasi variazione rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridicaalle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e da questa non autorizzata; - modificazioneviolazione del divieto di utilizzare, in tutto anche parzialmente o in parte, temporaneamente le strutture oggetto della compagine sociale se trattasi di società di persone concessione per usi o cooperativa a responsabilità illimitatafinalità diverse da quelle convenute; - pubblicazione violazione dell’obbligo di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservatacurare la manutenzione ordinaria dell’impianto, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso nonché di tutte le spese anche legaliparti oggetto della gestione; - violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'area adibita a verde pubblico e del parcheggio; - mancato rispetto delle norme riguardanti la tutela del lavoro, il versamento dei contributi, il rispetto dell’impegno alla riassunzione del personale dipendente. La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi inadempimento e nei termini che questa indicherà, l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’amministrazione al risarcimento dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò maggiori danni subiti e non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui i Beni sono custoditilo stesso sia eventualmente incorso, a farli rimuovere e trasportarenorma di legge, a spese dell'Utilizzatore, per i fatti che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, hanno determinato la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:risoluzione.

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Samples: servizi.comune.fe.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà 1. In caso di dirittoinadempienze gravi o ripetute il Comune potrà risolvere immediatamente il contratto senza che il gestore possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedentecon esclusione di ogni formalità legale, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, ritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R.A.R. nel domicilio eletto dall’appaltatore; ciò verificandosi l’appaltatore è tenuto, comunque, a proseguire il servizio fino inizio del Gestore subentrante. Il contratto potrà essere immediatamente risolto senza che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressal’appaltatore possa vantare alcunché nei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità fallimento della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)ditta; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento recidiva, per almeno tre volte nel corso di un anno, nelle inadempienze relative alla regolare esecuzione del Contratto di Compravendita con servizio. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del contratto, il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente gestore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni diretti e al rimborso indiretti ed alle maggiori spese alle quali il Comune dovesse andare incontro per il rimanente periodo contrattuale sia in caso di tutte le spese anche legaliesercizio diretto che in caso di nuovo appalto del servizio. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della Il contratto è invece risolto “ispo facto ed iure” ad insindacabile giudizio del Comune e con semplice comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.scritta, nei seguenti casi: - in casi di subappalto totale o parziale del servizio senza preventiva autorizzazione del Comune; - in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune; - in caso di divulgazione di notizie e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto documenti relativo allo svolgimento delle attività e/o allo stato degli utenti del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali servizio; - in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto abbandono di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché fatto del servizio senza giustificato motivo; - quando incorra in grave e provata indegnità; - in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune; - per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal gestore del servizio nonostante diffide formali del Comune; - per l’impiego di personale non sufficiente e non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio; - per indebita riscossione di somme dagli utenti, ovvero di riscossione della pensione per delega dell’utente o di amministrazione di qualsiasi bene di proprietà dell’utente anche mediante delega; - in caso di gravi inadempienze di prescrizioni legali riguardanti privacy, sicurezza alimentare, sicurezza sul luogo di lavoro. Qualsiasi danno provocato al Comune in dipendenza del rapporto oggetto l’appalto comporterà l’obbligo di risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoreda parte della Cooperativa. In ogni caso, e salvo sempre Le penali ed il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, danni di cui al presente articolo sono recuperate trattenendo la relativa somma sulla cauzione definitiva fino a qualsiasi titolo pagati, anche prima concorrenza della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:somma da recuperare.

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Risoluzione del contratto. Oltre a quanto previsto dalla lettera c) del precedente articolo e dalle norme vigenti per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, il Comune procederà ai sensi dell’articolo 1454 Codice Civile, previa diffida e assegnazione di un termine inferiore a giorni quindici, alla risoluzione di diritto del contratto nel caso di violazione dell’obbligo di permettere al Comune di vigilare sul corretto svolgimento dei di servizi. Il Contratto si risolverà di dirittoComune, ai sensi dell'Articolo dell’articolo 1456 c.c. del Codice Civile opererà la risoluzione di diritto del contratto con effetto immediato, mediante semplice dichiarazione del Comune di volersi avvalere della clausola risolutiva, intimata a mezzo di lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, fatto salvo il risarcimento del danno subito ed il recupero delle maggiori spese sostenute dal Comune in conseguenza delle inadempienze e della risoluzione del contratto, nelle seguenti ipotesi: • per impossibilità sopravvenuta della prestazione da part quanto previsto dalla normativa antimafia; • per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei lavoratori o mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro; • nel momento caso in cui la Concedentel’aggiudicataria sospenda il servizio con sua decisione unilaterale • nel caso di gravi azioni da parte del personale dell’aggiudicataria a danno della dignità personale degli utenti e/o di maltrattamento degli stessi; • nel caso di mancata reintegrazione del deposito cauzionale entro quindici giorni dall’intervenuta escussione da parte del Comune; • nei casi di cessazione dell’azienda, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatidi cessazione di attività, dichiarerà all'Utilizzatoredi concordato preventivo, a mezzo lettera raccomandata A.R.di fallimento liquidazione coatta amministrativa, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali di violazione del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e contratto; • nel caso di mancata liberazione da responsabilitàsostituzione, entro il termine assegnato dall’Amministrazione, del personale non in possesso dei necessari requisiti per lo svolgimento del servizio o, comunque, di utilizzo di personale non adeguato; agevolazione)• ripetute violazioni contrattuali che comportino grave pregiudizio agli interessi dell’Ente; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento • nel caso di mancata disponibilità del Contratto menù validato dalla competente struttura della ASL in tempo utile per l’inizio del servizio di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legalirefezione scolastica. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito anticipata del contratto comporterà l’incameramento della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo cauzione. Resta salva la possibilità in capo al Comune di esperire qualsiasi azione giudiziaria che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:rendesse opportuna.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà 1. Ferme restando le ipotesi di dirittorisoluzione espressamente contemplate dal presente Capitolato e dall’articolo 108 D.lgs. 50/2016, la Fondazione ha, altresì, facoltà di risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'Articolo dell’art. 1456 c.c. nel momento in cui la Concedentedel Codice Civile, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressaprevia dichiarazione da comunicare all’Appaltatore: - in caso di frode, di grave negligenza, di inadempienze gravi ovvero reiterate e ripetute del rispetto delle modalità e tempistiche di esecuzione degli obblighi contrattuali e delle prescrizioni del presente Capitolato e della lex specialis di gara, ivi compreso quanto previsto nella documentazione tecnica, laddove presentata, nonché nel caso di mancata reintegrazione dell’eventuale deposito cauzionale. A tal fine, sono è da considerarsi inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatoregrave: sito in down per 24 ore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna nella sua interezza e/o installazione in sezioni parziali; inaccessibilità del sito da alcuni device; non intervento entro gli orari indicati dai livelli di severity nel capitolato tecnico; ritardo di oltre sette giorni per l’adeguamento dei requisiti regolati dal GDPR (General Data Protection Regulation); incompatibilità del sito con i principali browser al momento del rilascio online; ritardo di oltre 30 giorni rispetto ai tempi di realizzazione previsti nell’apposita sezione del capitolato tecnico. - nell’ipotesi di segnalata violazione degli obblighi di cui al presente Capitolato, ivi compresa la violazione degli oneri in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - cessazione o sospensione/interruzione unilaterale del servizio per un periodo di tempo superiore a tre giorni, anche se motivate da pendenze e/o collaudo controversie insorte con la Stazione Appaltante; - cessione del contratto, totale o parziale, ovvero cessione non autorizzata dei Beni crediti da questo derivanti; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva, laddove prevista, entro il termine di 5 (cinque) giorni dalla richiesta; - quando la società aggiudicataria non dia più affidamento di possedere le capacità tecniche ed organizzative e di poter, quindi, provvedere alla buona esecuzione dei servizi affidati; - in caso di cessione di azienda, di cessazione dell’attività oppure nel caso di concordato preventivo, amministrazione coatta e controllata, di fallimento, o di stato di moratoria e di pendenza di atti di sequestro o di pignoramento a carico dei beni dell’impresa; - qualora taluno dei componenti l’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico dell’appaltatore siano condannati, con sentenza passata in giudicato, ovvero con sentenza di applicazione della pena su richiesta ex art. 444 c.p.p., per delitti contro la pubblica autorità, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia; - qualora siano accertate false dichiarazioni emerse dopo la sottoscrizione del contratto; - nell’ipotesi di mancato rispetto della normativa antimafia, ovvero di provvedimenti interdittivi antimafia a carico dell’Appaltatore, secondo quanto previsto dalla normativa in materia; - in caso di mancato rispetto della normativa a tutela della sicurezza sul lavoro, di mancanza delle coperture assicurative previste contro i rischi da responsabilità civile e per gli infortuni sul lavoro e/o di inosservanza degli obblighi retributivi, previdenziali e/o fiscali; - in caso di mancato rispetto degli obblighi in materia di riservatezza e privacy; - nell’ipotesi di esito negativo del periodo di prova e/o del collaudo, laddove previsti. In ogni caso, la Stazione Appaltante potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno da parte dell’appaltatore anche di uno solo dei Beni nei termini requisiti richiesti dall’art. 80 del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.cD.lgs. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:50/2016.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di dirittoIndipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva Committente ha il diritto di agire giudizialmente procedere alla risoluzione ipso jure del contratto, secondo la previsione degli artt. 1453 e 1456 del Codice Civile, anche nei seguenti altri casi, senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa di danni, senza alcun genere di indennità e compenso per il soggetto aggiudicatario, qualora le disposizioni prese ed i mezzi applicati per la restituzione dei Beni nonché per gestione del servizio non dessero sicuro affidamento, a giudizio dell’Ente appaltante o che il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoreservizio stesso non fosse compiuto nei termini stabiliti o si fossero verificate gravi irregolarità e negligenze in genere e nel caso di sopravvenuti gravi motivi di pubblico interesse. In ogni tal caso, al soggetto aggiudicatario sarà accreditato il semplice importo del servizio regolarmente effettuato, con deduzione, però, delle penali eventualmente già maturate al momento della risoluzione. Costituiscono motivo di risoluzione i seguenti casi: - grave violazione ed inadempimento degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato speciale d’appalto; - sospensione, abbandono o mancata effettuazione da parte del gestore del servizio; - impiego di personale inadeguato o insufficiente a garantire il livello di efficacia ed efficienza del servizio; - sostituzioni relative a personale in servizio con altro personale non in possesso del titolo professionale espressamente richiesto; - gravi azioni a danno delle dignità personale degli utenti da parte degli operatori del soggetto aggiudicatario; - concessione in subappalto, totale o parziale, dei servizi; - frode; - sopravvenute cause di esclusione e salvo sempre sopravvenute cause ostative legate alla legislazione antimafia - tre violazioni degli obblighi in materia di sicurezza e prevenzione, sia per quanto espressamente previsto dal presente contratto che per quanto comunque previsto dalle norme vigenti in materia; - sopravvenuta condanna del rappresentante legale per reato contro la Pubblica Amministrazione - ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell'affidamento - applicazione ripetuta per più di tre volte delle penali di cui all’art. 14 del presente capitolato. Qualora il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche soggetto aggiudicatario intendesse risolvere il contratto prima della consegna dei Beniscadenza prevista, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontaresenza giustificato motivo, dovrà darne comunicazione scritta all’Ente appaltante con un anticipo di almeno 90 giorni. In tal caso l’Ente appaltante potrà rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo, ferma restando ogni altra azione a risarcimento del maggiore danno. Nel caso di risoluzione del Contrattocontratto per i casi previsti ai punti precedenti, a seguito del verificarsi anche l’aggiudicataria incorre nel divieto di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:partecipare ad un eventuale nuovo appalto dell’Ente appaltante per un periodo di 4 anni.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. diritto per grave inadempimento dell’appaltatore e specificamente: − nel momento caso in cui le obbligazioni dell’appaltatore non siano adempiute esattamente, non siano eseguite secondo le modalità stabilite nel Capitolato e nel Contratto (art. 1456 cc.); − nel caso in cui l’appaltatore, entro un congruo termine assegnatogli dalla Stazione appaltante mediante diffida ad adempiere, non provveda a porre rimedio alle negligenze e/o inadempienze contrattuali che compromettano gravemente la Concedentecorretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti (art. 1454 cc.); − nel caso in cui le penali eventualmente applicate raggiungano, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatinel complesso, dichiarerà all'Utilizzatoreil 10% (dieci per cento) del valore del contratto; − nel caso in cui l’appaltatore ceda il contratto; − nel caso in cui le attività non siano state realizzate compiutamente entro il termine finale (art. 1457 cc.). Nei suddetti casi la risoluzione si verifica di diritto quando la stazione appaltante dichiara all’appaltatore, a mezzo di lettera raccomandata A.R.A/R o equivalente comunicazione PEC, che intende avvalersi valersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti , a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità cui seguirà l’escussione della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattivagaranzia prestata, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori maggiori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contrattocontratto per colpa dell’appaltatore questi è obbligato all’immediata sospensione del servizio e/o della fornitura e al risarcimento del danno, e la stazione appaltante è liberata da ogni obbligo sul servizio e/o della fornitura già erogati. Nessuna parte potrà essere considerata inadempiente o colpevole di violazione degli obblighi contrattuali quando la mancata ottemperanza a seguito tali obblighi sia dovuta a casi di forza maggiore (calamità naturali o eventi imprevedibili e inevitabili) verificatisi dopo la data di stipula del verificarsi anche contratto. In tali casi l’appaltatore non è suscettibile di una sola delle ipotesi sopra indicateritenuta sui compensi dovuti, l’Utilizzatore sarà tenutodi penali né di risoluzione per inadempimento. Per quanto non espressamente regolato nel presente Capitolato, nei confronti relativamente alla disciplina della Concedente:risoluzione e del recesso dal contratto trovano applicazione le disposizioni di cui agli articoli 1453 e seguenti del Codice Civile, nonché le disposizioni del d.lgs. n. 50/2016.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Committente si risolverà riserva ampia facoltà di dirittorisolvere in qualsiasi momento il contratto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cqualora l'As- suntore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti in contratto. nel momento in cui Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali sospensione o riduzione dell'esecuzione del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto servizio da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazionedell' Assuntore. La risoluzione del contratto avverrà previa intimazione, ad adempiere od a rimuovere l'inadempien- za, effettuata dal Committente, con comunicazione scritta tramite raccomandata AR, con la quale sia indicato all'Assuntore un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento . Il ter- mine sarà stabilito dal Responsabile del Contratto Procedimento tenendo conto, in modo particolare, della na- tura del contratto in oggetto, comunque non inferiore a 15 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine il Committente potrà dichiarare risolto il contratto. Resta salvo per il Committente il diritto di Compravendita con rivalersi sull'Assuntore per i danni subiti per colpa dello stesso sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida (art. 1453 del C.C.). In particolare, il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche Committente si riserva di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato esigere dall'Assuntore il rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore eventuali mag- giori spese rispetto a quelle della stipula che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto Con- tratto; comunque il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Assuntore è tenuto a insindacabile giudizio della Concedenterisarcire, rendano lo stesso non più nonché di operare le conseguenti operazioni contabili. Il Committente, in grado caso di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con risoluzione, potrà continuare la gestione direttamente od affidarla ad altra impresa; in tali casi il Contratto; - insolvenzaCommittente, anche solo temporaneafatti salvi i maggiori danni, dell'Utilizzatore e/potrà rivalersi sui crediti dell’Assuntore o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi sul deposito cauzionale: − a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di iscrizione terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Assuntore; − a copertura delle spese di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione indizione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatorenuova gara per il riaffidamento del servizio, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il ri- soluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Assuntore. L'Assuntore ha diritto al pagamento degli interventi o porzioni di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché servizio eseguiti regolarmente ed accettati dal Responsabile del procedimento previa detrazione dell'ammontare del pregiudizio eco- nomico derivante al Committente per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoredanno subito. In Fino a regolazione di ogni casopendenza con l'Assuntore, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, Committente tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo pagatirisultasse a credito dell'Assuntore stesso. Avvenuta la risoluzione, anche prima della il Committente comunicherà all'Assuntore la data in cui deve aver luogo la riconsegna delle strutture e dei luoghi entro cui dovevano essere svolti i servizi. L'Assuntore sarà obbligato all'immediata consegna degli edifici e delle aree di pertinenza nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e l'Assuntore o suo rappresentante, dello stato dei Beniluoghi, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In dei materiali, delle at- trezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, dell'ac- certamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a dispo- sizione del Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione della contabilità dei servizi/lavori prestati, al fine di procedere al conto finale di liquidazione, in cui saranno riportate le eventuali penali applica- te. Il Committente valuta inoltre l'opportunità di procedere alla risoluzione del Contrattocontratto nei casi previ- sti dall'art. 135 del Dlgs. 163/2006 - risoluzione del contratto per reati accertati. I primi sei mesi di servizio saranno considerati quale “Periodo di prova”. Pertanto l’aggiudicazione e il conseguente contratto sono sottoposti a condizione risolutiva, a seguito in caso di esito negativo di detto periodo. Entro 15 giorni dalla scadenza del verificarsi anche termine dei sei mesi, gli uffici competenti dell’Azienda Appal- tante predisporranno una relazione sull’idoneità complessiva del servizio. Nel caso in cui l’esito del periodo di una sola prova dovesse risultare negativo, l’AO provvederà a: • predisporre apposita relazione con gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle ipotesi sopra indicatecause dell’inadeguatezza del servizio offer- to; • comunicare all’appaltatore – entro 30 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di prova – l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto; • affidare il servizio ad altra ditta, l’Utilizzatore sarà tenutoutilizzando, nei confronti se possibile ed opportuno, la graduatoria della Concedente:procedura concorsuale. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l’Azienda Appaltante si riserva di incame- rare il 10% del deposito cauzionale. L’aggiudicatario dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo soggetto.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà A riscontro di dirittoun inadempimento, parziale o totale, delle obbligazioni contrattuali, derivante da violazioni di norme di legge o dell'accordo quadro, da cui derivi l'interruzione della fase esecutiva del contratto per la parte afferente alle nuove attivazioni o all'erogazione dei servizi ovvero il pregiudizio alla corretta e puntuale erogazione delle prestazioni di cui trattasi, l'Azienda, fatta salva la facoltà di avvio del procedimento per l'applicazione di penali di cui all'articolo competente del presente CSA, provvederà ad emettere diffida ad adempiere, ai sensi dell'Articolo e per gli effetti di cui all'art. 1454 c.c., affinché vengano correttamente adempiute le obbligazioni e vengano eliminate le disfunzioni o fatte cessare le violazioni. Qualora la diffida ad adempiere avesse esito negativo e a seguito di constatazione l'Azienda verifichi che l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, termine indicato nella predetta diffida, e verifichi quindi il persistere dell'inadempimento, totale o parziale, dell'obbligazione contrattuale, l'Azienda potrà esercitare la facoltà di risoluzione del contratto, incamerando il deposito cauzionale definitivo, con riserva di rivalersi nei confronti dell'aggiudicatario degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. L'Azienda si riserva , in ogni caso, la richiesta dei danni derivanti dalla mancata esecuzione delle prestazioni indicate nel contratto per tutto il periodo di ritardata o mancata esecuzione. Al verificarsi di n. 3 parziali inadempimenti ovvero di un grave inadempimento delle obbligazioni contrattuali, da cui derivi all'Azienda un pregiudizio organizzativo e gestionale, l'Azienda potrà esercitare il diritto di risoluzione del contratto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 c.c. incamerando il deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni da esso derivanti. Qualora gli inadempimenti contrattuali, anche di natura diversa, debitamente contestati all'aggiudicatario, si siano verificati più di cinque volte, l’Azienda ha la facoltà, con preavviso da inviare all’aggiudicatario, di risolvere il contratto, trattenendo il deposito cauzionale definitivo, salvo il diritto al risarcimento di maggiori danni, senza che la società aggiudicataria possa pretendere indennizzi e compensi di sorta. Nelle ipotesi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali derivanti dal presente CSA, dall'offerta tecnica ed economica presentate in sede di gara e dagli atti di gara tutti, l'Azienda, esperita infruttuosamente la procedura prevista dall'art. 108 del D.Lgs. 50/2016 s.m.i. può procedere d'ufficio in danno dell'aggiudicatario inadempiente. Al riscontro del verificarsi delle fattispecie di seguito descritte, il contratto si risolverà ai sensi di quanto previsto dall'art. 1454 c.c. con la comunicazione di diffida con un termine di non oltre 15 giorni dalla comunicazione stessa, previo incameramento del deposito cauzionale definitivo e con riserva di rivalersi degli eventuali ulteriori danni derivanti dalla risoluzione del contratto: • nel caso di superamento dei termini fissati per il corretto adempimento di ciascun obbligo contrattuale per un periodo pari o superiore a 10 giorni solari rispetto a quelli fissati dal presente CSA, dal Capitolato Tecnico e dagli atti di gara tutti; • qualora nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxx x. 0 penalità; • qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, sia stata accertata n. 1 consegna dolosa di beni diversi da quelli offerti, contestata nell’anno formalizzata con applicazione di penale; • qualora nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx, xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x. 0 ritardi nelle consegne, contestati nell’anno formalizzate con applicazione di penali; • qualora nel xxxxx xxxx'xxxxxxxxxx xxx xxxxxxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxx x. 0 consegne incomplete, contestate nell’anno formalizzate con applicazione di penali; • qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano state constatate n. 3 inosservanze delle regole riguardanti il confezionamento dei prodotti, contestate nell’anno formalizzate con applicazione di penali; • per violazione delle prescrizioni relative all'aggiornamento tecnologico; • in caso di non conformità accertata e motivata in fase di esecuzione del contratto; • qualora nel corso dell'esecuzione del contratto siano state applicate penalità per un importo superiore al 10% del valore complessivo del contratto; • accertamento di gravi inadempienze, frode o altro, tali da giustificare l'immediata risoluzione del contratto; • per gravi violazioni delle clausole contrattuali e reiterate inadempienze nell’esecuzione del contratto tali da compromettere la regolarità della fornitura quali a titolo esemplificativo: interruzione della fornitura senza giustificato motivo, fornitura di prodotti non conformi, inosservanza dei termini essenziali di consegna convenuti, reiterate e gravi inosservanze delle norme di legge e di regolamento applicabili al contratto in oggetto; • in caso di cessazione di attività, di concordato preventivo, di fallimento o di atti di sequestro o di pignoramento; • in caso di subappalto non autorizzato; • in caso di fusione, scissione, incorporazione dell'aggiudicatario in altre società, cessione del ramo di attività ad altra impresa, qualora l'Azienda non ritenga di continuare il rapporto contrattuale con gli altri soci o con la nuova impresa; • in caso di mancato reintegro della cauzione in corso di contratto entro 15 giorni; • per violazione delle norme in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro; • per violazione delle norme in materia retributiva e contributiva; • per inadempimento degli obblighi da parte dell'aggiudicatario in materia di tracciabilità dei flussi finanziari e in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.a. fatta salva l'applicazione delle sanzioni dell'art. 6 della L. 136/2010; • per violazione dei principi e delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti e nel Patto di Integrità in materia di contratti pubblici regionali; • per inosservanza del Codice Etico. Al verificarsi delle sopraelencate ipotesi, la risoluzione opera di diritto quando l'Azienda, concluso il relativo procedimento, deliberi di avvalersi della clausola risolutiva del contratto e di tale volontà ne dia comunicazione scritta all'aggiudicatario in cui verrà indicato un periodo non inferiore a 15 giorni, l'Azienda si riserva comunque la facoltà di avvalersi della risoluzione espressa prevista dall'art. 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:come descritto nell'articolo precedente.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di dirittoinadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'Articolo dell’art. 1456 c.c. del Codice Civile, le seguenti fattispecie: · mancato superamento del periodo di prova; · mancato rispetto di quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara; · abbandono o sospensione del servizio, salvo che per causa di forza maggiore; · impiego di personale non dipendente o socio dell’Appaltatore; · richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel momento in cui la Concedentecorso del contratto; · applicazione di tre penalità nel corso del contratto; · inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatorenazionali e locali nei confronti del personale; · apertura di una procedura concorsuale che possano pregiudicare, a mezzo lettera raccomandata A.R.giudizio dell’Ente, lo svolgimento del servizio; · messa in liquidazione dell’Appaltatore, qualora l’Ente, a proprio giudizio ritengano che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali tale situazione pregiudichi lo svolgimento del Contratto (Obblighi e divieti servizio; · cessione dell’attività, cessione d’azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedentedell’impresa; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di · cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore contratto; · grave e mancata liberazione da responsabilitàripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie; agevolazione)· danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Ente; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente· non ottemperanza, ai sensi dell’art. 22, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell’Ente in conseguenza dei rilievi effettuati; · subappalto totale dei servizi; · violazione ripetuta delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari norme di sicurezza; · turnover del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedentepersonale, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della societàsenza giustificati motivi, ai sensi dell'Articolo 2272 c.cdell’art. dell'Utilizzatore13 del presente Capitolato; · il mancato rinnovo della certificazione di qualità; · qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, in via ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’ Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi di risoluzione anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente contratto l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni e diretti ed indiretti ed al rimborso di tutte le risarcimento delle maggiori spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente l’Ente dovesse sostenere per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali il rimanente periodo contrattuale sia in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizioneesercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto. L’Ente potrà rivalersi, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni casoe per maggiori spese, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto L’Amministrazione Concedente può procedere alla risoluzione di diritto del contratto nei seguenti casi: – fallimento del Concessionario; – dismissione, cessione o conferimento a terzi anche di ramo d’azienda del Concessionario, inerente le attività ed i servizi del presente capitolato, senza previa autorizzazione del Comune; – cessione del contratto (sempre vietata a norma del presente capitolato) o dei crediti ad esso connessi, senza autorizzazione del Comune. L’Amministrazione Concedente si risolverà riserva altresì la facoltà di dirittorisolvere ad nutum il contratto nei seguenti casi: – gravi e persistenti violazioni degli obblighi contrattuali non eliminate a seguito di due motivate diffide formalmente notificate al domicilio del legale rappresentante del Concessionario; – sospensione, abbandono o mancata effettuazione dei servizi appaltati da parte del Concessionario senza giustificato motivo, salvo cause di forza maggiore; – comportamento scorretto e persistente degli autisti/accompagnatori nei confronti degli utenti; – violazione dell’obbligo di sollevare o tenere indenne l’Ente Concedente da qualsiasi azione o pretesa di terzi; – contravvenzione ai patti contrattuali o alle disposizioni di legge o di regolamento relativi al servizio; – impiego di personale non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio; – continua ed ingiustificata violazione degli orari e dei percorsi concordati con il responsabile del servizio; – perdita in capo al Concessionario dei requisiti di idoneità alla professione di trasportatore di passeggeri su strada prescritti dalla legge; – qualora il Concessionario infranga gli ordini emessi nell’esercizio del potere di vigilanza e controllo dell’Amministrazione Concedente; – impedimento in qualsiasi modo dell’esercizio del potere di controllo da parte della stazione appaltante; – qualora il Concessionario con le sue inadempienze nei confronti dei propri dipendenti ponga in essere i presupposti e le condizioni per l’applicazione dell’art. 1676 del Codice Civile; – per ogni altra inadempienza o fatto che renda impossibile la prosecuzione della concessione ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdell’art. nel momento in cui la 1453 del C.C. – l’inosservanza delle norme di legge relative al personale impiegato e mancata applicazione dei contratti collettivi. In tutti i casi predetti il Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatiprevia diffida ad adempiere, dichiarerà all'Utilizzatoreoltre a ritenere la cauzione, a mezzo lettera raccomandata A.R.ha facoltà di ritenere risolto di diritto il contratto senza che l’appaltatore possa avanzare pretesa alcuna e salvo restando comunque il risarcimento al Concedente dei danni da questo patiti in ragioni delle suddette inadempienze e per le maggiori spese che il Concedente dovesse sostenere per il rimanente periodo contrattuale, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore sia in caso di esercizio diretto delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatoreprestazioni, relativi a: esonero sia in caso di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla nuovo contratto. L’Amministrazione Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente si riserva la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo ammettere in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante futuro a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificaregare analoghe, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditiditta che, a farli rimuovere e trasportareper inadempienze contrattuali, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontareincorra nella risoluzione del contratto. In caso di risoluzione del Contrattocontratto ai sensi del presente articolo, il Concessionario risponderà anche dei danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare al Concedente. Il Concedente si riserva, in caso di inadempimento degli obblighi contrattuali, la facoltà di richiedere a terzi l’esecuzione dei servizi addebitando al Concessionario l’eventuale maggiore prezzo che sarà trattenuto sui crediti dello stesso Concessionario o sulla cauzione che dovrà essere immediatamente integrata. Qualora il Concessionario receda dal contratto prima della scadenza convenuta senza giustificato motivo e giusta causa, il Concedente è tenuto a rivalersi su tutto il deposito cauzionale definitivo a titolo di penale. In tale ipotesi viene inoltre addebitata al Concessionario, a seguito titolo di risarcimento danni, la maggior spesa derivante dall'assegnazione dei servizi ad altra ditta, fatto salvo ogni altro diritto per danni eventuali. In tutti i casi di revoca, risoluzione o recesso previsti dal presente articolo, l’affidamento o la prosecuzione della concessione potranno avvenire, a discrezione del verificarsi anche Concedente, in favore della ditta che segue in graduatoria di una sola delle ipotesi sopra indicategara, l’Utilizzatore sarà tenutoa scalare. Nei casi previsti dal presente articolo ed in ogni caso in cui si verifichino gravi e persistenti inadempienze nella gestione del servizio, nei confronti della la risoluzione del contratto si verificherà di diritto qualora l’Amministrazione Concedente:, comunichi al Concessionario mediante lettera raccomandata A.R. che intende avvalersi di questa clausola risolutiva. Nessun indennizzo o risarcimento è dovuto in caso di risoluzione del contratto al concessionario.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di diritto, contratto può essere immediatamente risolto ai sensi dell'Articolo e per gli effetti dell'art. 1456 del c.c. mediante semplice comunicazione scritta al verificarsi di una qualunque delle ipotesi di seguito elencate: - inosservanza degli obblighi indicati nelle condizioni generali e nel momento capitolato tecnico; - gravi e reiterate inadempienze e inottemperanze in cui la Concedenterelazione a quanto riportato nel capitolato tecnico; - inadempimenti gravi ripetuti nel corso dell'esecuzione della concessione; - violazione del divieto di cessione; - subappalto senza previa autorizzazione; - perdita di uno dei requisiti richiesti dal d.lgs. n. 50/2016 o accertamento, verificandosi anche uno solo in corso di esecuzione del contratto, del mancato possesso degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatorestessi; - cessazione dell'attività dell'impresa aggiudicataria ovvero assoggettamento della stessa a concordato preventivo, a mezzo lettera raccomandata A.R.fallimento, a sequestro o pignoramento, o altra procedura comportante la prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatoreagisce per conto dei suoi creditori, relativi a: esonero ovvero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistriliquidazione; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 15 (quindici) giorni consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contrattodell'Amministrazione; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado contratto di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contrattoappalto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativaqualora gli accertamenti antimafia presso Prefettura competente risultassero positivi; - messa in liquidazione tutti gli altri casi previsti dai documenti di gara e dalla normativa vigente. Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del presente contratto, il concessionario, oltre all’immediata perdita della cauzione a titolo di penale, sarà tenuto al rigoroso risarcimento per eventuali danni diretti o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.cindiretti derivanti dalla sua condotta durante l’esecuzione del contratto e alle maggiori spese alle quali l’Amministrazione dovrà andare incontro per il rimanente periodo contrattuale. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente È fatta salva la facoltà dell’Amministrazione di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma affidare a terzi in danno al fornitore contraente e salva l’applicazione di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo penali ed impregiudicata ogni azione in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:sede penale.

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Samples: Consiglio Di Stato

Risoluzione del contratto. Il Contratto soggetto appaltatore, con il fatto stesso di sottoscrivere il contratto, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente hanno carattere di necessità. In particolare il soggetto appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi ad oggetto i luoghi, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si risolverà debbono eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dirittodover usare particolari cautele ed adottare determinati accorgimenti; pertanto nulla potrà eccepire per eventuali difficoltà che dovessero insorgere durante l'attività. Nel caso in cui il Responsabile Provinciale dell'esecuzione del contratto o suo delegato dovessero rilevare che le prestazioni oggetto del presente contratto non sono conformi allo stesso, contesterà l'inadempimento al soggetto appaltatore con posta certificata, assegnando un termine perentorio per adottare i provvedimenti necessari a ripristinare gli adempimenti previsti; in caso di inadempienze ripetute, gravi irregolarità o a fronte di situazioni critiche, che dovessero nascere a seguito delle inadempienze commesse dal soggetto appaltatore, è fatta salva la facoltà della Provincia di addivenire in qualsiasi momento alla risoluzione del contratto in danno al soggetto appaltatore. La Provincia si riserva in ogni caso di procedere d'ufficio a sanare i disservizi riscontrati, imputando ogni maggior onere sostenuto al soggetto appaltatore. E' facoltà della Provincia risolvere di diritto il contratto ai sensi degli artt. 1453−1454 del Codice Civile, previa diffida ad adempiere ed eventuale conseguente esecuzione d'ufficio, a spese del gestore, qualora lo stesso non adempia agli obblighi assunti con la stipula della contratto con la perizia e la diligenza richiesta nella fattispecie, ovvero per gravi e/o reiterate violazioni degli obblighi assunti o per gravi e/o reiterate violazioni e/o inosservanze delle disposizioni legislative e regolamentari, ovvero ancora qualora siano state riscontrate irregolarità non tempestivamente sanate che abbiano causato disservizio per l'Amministrazione, ovvero vi sia stato grave inadempimento del soggetto appaltatore nell'espletamento dell'attività in parola. Costituiscono motivo di risoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Articolo dell'art. 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente C.C. (clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore), relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedenteseguenti fattispecie:

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Samples: cittametropolitana.ve.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà In caso di dirittoinadempienza o irregoIarità neII'esecuzione deI servizio da parte deII'appaItatore, I'Amministrazione appaItante, fatto saIvo ogni diritto aIIa refusione degIi eventuaIi danni, ha facoItà di disporre Ia cessazione deI servizio previa contestazione deII'irregoIarità o inadempimento per iscritto e assegnazione di un congruo termine per iI corretto adempimento. OItre a quanto previsto genericamente daII'art. 1453 deI Codice CiviIe per i casi di inadempimento deIIe obbIigazioni contrattuaIi, ai sensi dell'Articolo deII'art. 1456 c.c. nel momento deI Xxxxxx XxxxXx stesso, si avrà Ia risoIuzione di diritto deI contratto con effetto immediato, senza necessità di indagine suIIa gravità deII'inadempienza accertata, mediante sempIice dichiarazione di voIersi avvaIere deIIa cIausoIa risoIutiva, intimata a mezzo pec, fatto saIvo iI risarcimento deI danno subito daI Comune in cui la Concedenteconseguenza deIIe inadempienze e deIIa risoIuzione deI contratto neIIe seguenti ipotesi: − attività esercitata in modo scorretto o in vioIazione deIIe disposizioni contrattuaIi e di Iegge; − neI caso di comportamenti deII'appaItatore idonei a connotare frode o coIIusione con soggetti coIIegati aI Comune da rapporto organico o di dipendenza, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatorein seguito a procedimenti promossi da quaIsiasi Autorità Giudiziaria o Amministrativa, a mezzo lettera raccomandata A.R.carico deIIa Ditta; − nei casi di frode, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedentegrave negIigenza neII'esecuzione degIi obbIighi contrattuaIi da parte deII'appaItatore; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto − nei casi di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto deII'azienda, di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche cessazione di uno solo dei Beni nei termini del Contratto attività, di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali di faIIimento; − neI caso di perdita deIIe Iicenze o autorizzazioni/certificazioni indicate neI bando di gara per I'aggiudicazione deI presente servizio; − per mancata esecuzione deI servizio, o per gravi difetti di Iavorazione ovvero per I'erogazione deI servizio con modaIità diverse da espropriazione mobiliare e/queIIe richieste oppure per inadempienze gravi. In taI caso I'aggiudicazione verrà annuIIata di pieno diritto e iI servizio verrà affidato ad aItro concorrente che segue I'ordine in graduatoria a maggiori spese deIIa Ditta inadempiente, con diritto deII'Ente aI risarcimento degIi eventuaIi danni, oItre aII'incameramento deIIa cauzione. In taIe circostanza Xx Xxxxx non potrà pretendere eventuaIe risarcimento di danni o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione compensi di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della societàsorta, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi quaIi essa dichiara fin d'ora di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le speserinunciare. In caso di opposizionemancata conformità agIi obbIighi contrattuaIi, la Concedente I'Ente procederà aII'immediata contestazione formaIe dei fatti riIevati, assegnando, aIIa Ditta erogatrice deI servizio, un termine perentorio di 10 giorni per comunicare Ie proprie controdeduzioni. NeI caso in cui Ia Ditta non presenti Ie proprie giustificazioni neI termine assegnato, oppure fornisca eIementi inidonei per motivare Ie inadempienze contestate, si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei potrà procedere aIIa risoIuzione deI contratto. Rifusione spese, pagamento danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoree penaIità verranno appIicate mediante ritenuta suI corrispettivo dovuto aI Comune. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:DeII'avvenuta risoIuzione è data notizia deII'Ente aIIa struttura competente in materia

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Tutte le clausole del presente Capitolato sono comunque essenziali e, pertanto, ogni eventuale inadempienza può produrre un'immediata risoluzione del contratto stesso, di dirittodiritto e di fatto, con esclusione di ogni formalità legale o di pronunzia di arbitri o di magistrati. Le inadempienze dell'appaltatore devono essere contestate per iscritto dall'Amministrazione Comunale con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione e daranno luogo alla risoluzione contrattuale in caso di persistente inottemperanza nel termine stabilito. In tal caso l'Amministrazione Comunale potrà procedere nei confronti dell'aggiudicatario alla determinazione dei danni eventualmente sofferti e rivalendosi con 1'incameramento della cauzione e, se ciò non bastasse, agendo per il risarcimento completo dei danni subiti. In caso di cessazione, per la quale sarà dato preavviso scritto non inferiore a 15 giorni, sarà dovuto il compenso per il servizio svolto fino al momento dell'interruzione ed anche in questo caso la ditta appaltatrice potrà far pervenire scritti difensivi e/o chiedere di essere sentita dall'Amministrazione Comunale nel termine di 10 giorni dal ricevimento della comunicazione. L'Amministrazione Comunale avrà la facoltà di risolvere il contratto con tutte le conseguenze che tale risoluzione comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente Capitolato, anche nelle seguenti ipotesi: - violazione del divieto di subappalto; - ripetuto mancato rispetto dei requisiti professionali richiesti per gli psicologi, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui dell´art.13 del presente Capitolato; - inosservanza ripetuta delle prescrizioni dell'Amministrazione comunale volte ad assicurare la Concedenteregolarità del servizio, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatila sicurezza dei beneficiari del reddito di cittadinanza ed il rispetto di leggi, dichiarerà all'Utilizzatoreregolamenti e del presente Capitolato; - comportamenti dolosi o gravemente colposi che possano cagionare danno ai beneficiari del reddito di cittadinanza; - cessione del contratto, a mezzo lettera raccomandata A.R.dell'attività, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi atti di pignoramento e divieti sequestro a carico dell’Utilizzatoredell'impresa, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo fallimento o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativadell'impresa; - messa inosservanza delle norme di legge in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione materia di fatto dell'attività o scioglimento della societàpersonale, mancata applicazione dei contratti collettivi di lavoro nazionali e dei contratti integrativi locali; - mancata corresponsione di almeno tre (3) mensilità di stipendio al personale dipendente dell'appaltatore entro le scadenze contrattualmente previste e laddove, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatoredell'art.5 del DPR 207/2010, in via anticipata rispetto alla Durata avendo il responsabile del Contrattoprocedimento invitato per iscritto l'appaltatore inadempiente a provvedervi entro i successivi quindici giorni, se l'Utilizzatore è una persona giuridicail suddetto termine sia decorso infruttuosamente e non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi violazione delle norme di società sicurezza e salute sui luoghi di persone o cooperativa a responsabilità illimitatalavoro di cui al D.Lgs. n.81/2008; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/fallimento dell'impresa o altri coobbligati sottoposizione della stessa a procedure concorsuali che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento possano pregiudicare l'espletamento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattivaservizio, salvo sempre il diritto della Concedente recupero dei maggiori danni sulla cauzione; - ritardo nell'avvio del servizio prolungato per cause non imputabili al risarcimento Comune per oltre 2 settimane; - avvenuta attribuzione di tutti i danni e penali di cui al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente precedente articolo per la restituzionestessa infrazione, nei modi e ripetuta in corso d'anno per un numero di volte pari o superiore a tre; - violazione del divieto di subappalto/cessione del contratto nei termini che questa indicheràdi cui all'art.22 del presente Capitolato; - ottenimento del documento unico di regolarità contributiva irregolare per almeno due volte in corso d'appalto, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò previa contestazione degli addebiti e assegnazione di un termine non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata inferiore a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente quindici giorni per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola presentazione delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:controdeduzioni; - negli altri casi previsti dalla vigente normativa.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo Si avrà risoluzione immediata del contratto mediante semplice lettera raccomandata A.R.con messa in mora di 15 giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressasenza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatoregravi danni arrecati all’immobile, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione alle strutture o agli impianti durante l'attività dell’affidatario, fatto salvo il risarcimento dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)medesimi; - Perdita Definitiva dei Benirealizzazione di interventi sull’immobile, sugli impianti e sulle strutture senza autorizzazione; - utilizzo improprio dell’immobile, ossia adibizione a finalità non previste, non conosciute e/o autorizzate dall’Amministrazione Comunale; - mancato perfezionamento assolvimento degli obblighi contrattuali o di legge in materia di liquidazione stipendi o trattamento previdenziale ed assicurativo a favore del Contratto personale della affidataria; - ritardo, per più di Compravendita con il Fornitore o due volte nel corso della concessione, nel pagamento della rata mensile del canone per oltre 30 giorni rispetto alla scadenza; - mancata consegna reintegrazione/rinnovo della cauzione nel termine fissato; - mancato rispetto delle disposizioni d’ordine pubblico, delle norme igienico – sanitarie vigenti, delle norme regolamentari in materia di inquinamento acustico e per gravi motivi di ordine morale e di decoro; - mancata osservanza degli obblighi di manutenzione tali da pregiudicare la buona conservazione e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessola funzionalità degli immobili e degli impianti; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio impedimento da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistridell’affidatario all’esercizio del potere di controllo dell’Ente appaltante; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenzamanifesta incapacità o inidoneità, anche solo temporanealegale, dell'Utilizzatore e/nell’esecuzione dell’affidamento; - inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; - subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; - perdita, da parte dell'utilizzatore, dei requisiti per l'esecuzione dell’utilizzo, quali il fallimento o dei coobbligatila irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare apertura di una procedura concorsuale a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativadell’impresa affidataria; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento altri casi di cessazione dell'attività della società concessionaria; - grave violazione degli obblighi facenti capo all’affidataria per quanto previsto dal contratto, che siano tali da incidere sull’affidabilità della stessa nella prosecuzione delle prestazioni; - emanazione nei confronti dell’utilizzatore di un provvedimento definitivo che dispone l’applicazione delle misure di prevenzione o cessazione di fatto dell'attività una delle cause ostative previste dall’ art. 67 del decreto legislativo n. 159 del 2011; - intervento di una condanna con sentenza definitiva o scioglimento decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della società, pena su richiesta ai sensi dell'Articolo 2272 c.cdell'articolo 444 del codice di procedura penale per uno dei delitti previsti dall’art. dell'Utilizzatore80, in via anticipata rispetto comma 1, del D. lgs. n. 50/2016. Salvo il caso fortuito o la forza maggiore, il contratto si risolve qualora la parte inadempiente non cessi entro il termine assegnatole il proprio comportamento inadempiente, ovvero non dimostri che l’inadempimento contestato dipenda da cause alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di medesima non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legaliimputabili. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati parte diffidata può presentare le proprie controdeduzioni entro il termine di 10 (dieci) giorni solari decorrenti dalla Concedente all'Utilizzatoredata di ricezione dell’atto di contestazione degli addebiti. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il L'affidataria è sempre tenuta al risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatorea lei imputabili. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In Sia l’Ente appaltante sia la Società affidataria potranno richiedere la risoluzione del contratto in caso di risoluzione sopravvenuta impossibilità ad eseguire il contratto stesso in conseguenza di causa non imputabile ad alcuna delle parti, in base all’art. 1672 del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:codice civile.

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Samples: Contratto Per La Concessione Amministrativa in Gestione Di Locali Siti Al Piano Terra Del Palazzo Caetani Funzionali Alla Gestione Dei Servizi Turistici, Di Assistenza Culturale, Di Accoglienza Per Il Pubblico, Di Promozione E Valorizzazione Del Complesso Museale Di Palazzo Caetani Col Suo Chiostro, Le Sale Del Palazzo Caetani, La Biblioteca Comunale, Le Sede Universitaria Le Grotte Sottostanti, Il Museo Cittadino, La Parte Prospiciente Della Piazza Xix Marzo Nel Comune Di Cisterna Di Latina

Risoluzione del contratto. Il Nelle ipotesi successivamente elencate, ogni inadempienza agli obblighi contrattuali sarà specificamente contestata dalla Stazione Appaltante a mezzo di comunicazione scritta, inoltrata via PEC. Nella contestazione sarà prefissato un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni lavorativi per la presentazione di eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine, la Stazione Appaltante, qualora non ritenga valide le giustificazioni addotte, ha facoltà di risolvere il Contratto si risolverà nei seguenti casi: • frode nella esecuzione dell’appalto; • mancato inizio dell’esecuzione dell’appalto nei termini stabiliti dal presente Capitolato; • manifesta incapacità nell’esecuzione della fornitura appaltata; • inadempienza accertata alle norme di dirittolegge sulla prevenzione degli infortuni e la sicurezza sul lavoro; • interruzione totale della fornitura verificatasi, senza giustificati motivi, per 30 giorni anche non consecutivi nel corso dell’anno di durata del contratto • l’importo complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto; • in caso di ritardate consegne superiori a nr. 5 (cinque) volte nel corso della durata del contratto; • reiterate e gravi violazioni delle norme di legge e/o delle clausole contrattuali, tali da compromettere la regolarità e la continuità dell’appalto; • cessione del contratto, al di fuori delle ipotesi previste; • utilizzo del personale non adeguato alla peculiarità dell’appalto; • concordato preventivo, fallimento, stato di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’aggiudicatario; • inottemperanza agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 13 agosto 2010 n. 136; • ogni altro inadempimento che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdell’art. nel momento in cui 1453 del codice civile. Ove si verifichino deficienze e inadempienze tali da incidere sulla regolarità e continuità della fornitura, la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'UtilizzatoreStazione Appaltante potrà provvedere d’ufficio ad assicurare direttamente, a mezzo lettera raccomandata A.R.spese dell’aggiudicatario, che intende avvalersi il regolare funzionamento della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali fornitura. Qualora si addivenga alla risoluzione del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatoreper le motivazioni sopra riportate, relativi a: esonero di responsabilità oltre alla immediata perdita della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente cauzione l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le danni, diretti ed indiretti ed alla corresponsione delle maggiori spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore la Stazione Appaltante dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché sostenere per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:rimanente periodo contrattuale.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Committente si risolverà riserva ampia facoltà di dirittorisolvere in qualsiasi momento il contratto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cqualora l'As- suntore si rendesse inadempiente agli obblighi stabiliti in contratto. nel momento in cui Qualsiasi controversia o rivendicazione non può costituire giustificato motivo per la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali sospensione o riduzione dell'esecuzione del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto servizio da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazionedell' Assuntore. La risoluzione del contratto avverrà previa intimazione, ad adempiere od a rimuovere l'inadempien- za, effettuata dal Committente, con comunicazione scritta tramite raccomandata AR, con la quale sia indicato all'Assuntore un termine dalla sua ricezione per l'adempimento (art. 1454 C.C.); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento . Il ter- mine sarà stabilito dal Responsabile del Contratto Procedimento tenendo conto, in modo particolare, della na- tura del contratto in oggetto, comunque non inferiore a 15 giorni. Trascorso infruttuosamente tale termine il Committente potrà dichiarare risolto il contratto. Resta salvo per il Committente il diritto di Compravendita con rivalersi sull'Assuntore per i danni subiti per colpa dello stesso sia nel caso di adempimento tardivo che nel caso di inadempimento in seguito a diffida (art. 1453 del C.C.). In particolare il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche Committente si riserva di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato esigere dall'Assuntore il rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore eventuali maggio- ri spese rispetto a quelle della stipula che avrebbe sostenuto in presenza di un regolare adempimento del Contratto Contrat- to; comunque il Committente avrà facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto in base al conto finale di liquidazione, sino alla quantificazione del danno che l'Assuntore è tenuto a insindacabile giudizio della Concedenterisarcire, rendano lo stesso non più non- ché di operare le conseguenti operazioni contabili. Il Committente, in grado caso di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con risoluzione, potrà continuare la gestione direttamente od affidarla ad altra impresa; in tali casi il Contratto; - insolvenzaCommittente, anche solo temporaneafatti salvi i maggiori danni, dell'Utilizzatore e/potrà rivalersi sui crediti dell’Assuntore o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi sul deposito cauzionale: − a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento copertura delle spese conseguenti al ricorso all'esecuzione d'ufficio o di iscrizione terzi, necessarie per limitare i negativi effetti dell'inadempimento dell'Assuntore; − a copertura delle spese di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione indizione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatorenuova gara per il riaffidamento del servizio, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il ri- soluzione anticipata del contratto per inadempimento dell'Assuntore. L'Assuntore ha diritto al pagamento degli interventi o porzioni di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché servizio eseguiti regolarmente ed accettati dal Responsabile del procedimento previa detrazione dell'ammontare del pregiudizio eco- nomico derivante al Committente per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoredanno subito. In Fino a regolazione di ogni casopendenza con l'Assuntore, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, Committente tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo pagatirisultasse a credito dell'Assuntore stesso. Avvenuta la risoluzione, anche prima della il Committente comunicherà all'Assuntore la data in cui deve aver luogo la riconsegna degli impianti, delle strutture e dei luoghi entro cui dovevano essere svolti i servizi. L'Assuntore sarà obbligato all'immediata consegna degli edifici e delle aree di pertinenza nello stato in cui si trovano. La consegna avverrà con un verbale di constatazione, redatto in contraddittorio fra il Responsabile del Procedimento e l'Assuntore o suo rappresentante, dello stato dei Beniluoghi, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In dei materiali, delle at- trezzature e dei mezzi d'opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d'ufficio, dell'ac- certamento di quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d'opera debbano essere mantenuti a dispo- sizione del Committente per l'eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo. Avvenuta la consegna, si darà corso alla compilazione della contabilità dei servizi/lavori prestati, al fine di procedere al conto finale di liquidazione, in cui saranno riportate le eventuali penali applica- te. Il Committente valuta inoltre l'opportunità di procedere alla risoluzione del Contrattocontratto nei casi previ- sti dall'art. 135 del Dlgs. 163/2006 - risoluzione del contratto per reati accertati. I primi sei mesi di servizio saranno considerati quale “Periodo di prova”. Pertanto l’aggiudicazione e il conseguente contratto sono sottoposti a condizione risolutiva, a seguito in caso di esito negativo di detto periodo. Entro 15 giorni dalla scadenza del verificarsi anche termine dei sei mesi, gli uffici competenti dell’Azienda Appal- tante predisporranno una relazione sull’idoneità complessiva del servizio. Nel caso in cui l’esito del periodo di una sola prova dovesse risultare negativo, l’AO provvederà a: • predisporre apposita relazione con gli elementi comprovanti la non accettabilità del servizio reso, previa contestazione in contraddittorio delle ipotesi sopra indicatecause dell’inadeguatezza del servizio offer- to; • comunicare all’appaltatore – entro 30 giorni di calendario dalla scadenza del periodo di prova – l’avvio del procedimento per la risoluzione del contratto; • affidare il servizio ad altra ditta, l’Utilizzatore sarà tenutoutilizzando, nei confronti se possibile ed opportuno, la graduatoria della Concedente:procedura concorsuale. A parziale ristoro delle spese sostenute e dei danni subiti l’Azienda Appaltante si riserva di incame- rare il 10% del deposito cauzionale. L’aggiudicatario dovrà in ogni modo garantire la prosecuzione del servizio sino al subentro del nuovo soggetto.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà L'Amministrazione Comunale potrà richiedere la risoluzione unilaterale del contratto con un preavviso di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi almeno 15 giorni e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, procedere alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al richiesta di risarcimento di tutti i danni arrecati oltre che nelle ipotesi espressamente previste in questo Foglio patti e al rimborso condizioni, nei seguenti casi: - in caso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo perdita delle condizioni e delle autorizzazioni comunque denominate necessarie e propedeutiche per lo svolgimento dell'attività di broker; - in caso che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto emerga che il broker non opera in regime di piena indipendenza nei confronti delle compagnie assicuratrici; - ove l'aggiudicatario e i suoi dipendenti assumano comportamenti tali da far venir meno il rispetto dei principi di imparzialità connessi con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto particolare tipologia del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali servizio da svolgersi; - in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva fallimento o concordato fallimentare; - .in caso di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della società quando da tali eventi emerga una inaffidabilità dell'impresa; - in caso di grave o recidivo e reiterato inadempimento delle singole prestazioni o di recidiva e reiterata violazione alle disposizioni del presente Foglio patti e condizioni che abbiano comportato l'applicazione delle penali fatto salvo il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoresubiti; - qualora, anche successivamente alla stipula del contratto, siano riscontrate gravi irregolarità in merito al possesso dei requisiti di ammissibilità alla gara, con aggiudicazione dell'impresa che segue in graduatoria; - per abusiva sostituzione di altri nella gestione dell'appalto; - in caso di subappalto non consentito; - .per sopravvenuta impossibilità nell'aggiudicatario di adempiere ai propri obblighi per perdita della personalità giuridica. Si procederà a risoluzione in danno anche in tutti i casi di grave o reiterata negligenza nello svolgimento del servizio, o anche nei casi in cui tali comportamenti comportino il venir meno del necessario rapporto fiduciario con l’Amministrazione. Qualora le ipotesi di grave inadempimento delle singole prestazioni si verificasse nel caso di inizio del servizio in pendenza della stipulazione del contratto, il Comune di Scandicci potrà procedere alla revoca dell'aggiudicazione, fatta salva la richiesta di risarcimento danni. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, contratto l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere a seguito del verificarsi anche nuova stipula come da graduatoria di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:gara.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Oltre ai casi previsti al precedente punto, l’Amministrazione committente può risolvere il contratto di appalto nei seguenti casi: − per mancato inizio del servizio nel termine massimo di giorni 3 (tre) dal termine fissato; − allorché l’appaltatore non esegua il servizio in modo strettamente conforme al presente capitolato e non si risolverà conformi entro un termine ragionevole all’ingiunzione di dirittoporre rimedio a negligenze o inadempienze contrattuali che compromettono gravemente la corretta esecuzione del contratto di appalto nei termini prescritti; − arbitrario abbandono, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento sospensione ed interruzione del servizio, salvo cause di forza maggiore; − allorché l’appaltatore ceda il contratto o lo dia in subappalto senza l’autorizzazione del committente e fuori dai casi in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero ciò è consentito; − allorché l’appaltatore fallisca o divenga insolvente o formi oggetto di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione un provvedimento cautelare di sequestro o pignoramento sia in fase di stipulazione di un concordato con i creditori o prosegua la propria attività sotto la direzione di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessiun curatore, da elevazione di protesto cambiarioun fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, da oppure entri in liquidazione; − allorché l’appaltatore non ricostituisca la garanzia o l’assicurazione richiesta e/oppure una nuova garanzia o emissione a loro carico di decreto ingiuntivoassicurazione, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, qualora la cauzione prestata sia stata già escussa in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi parte o qualora il soggetto garante non sia in grado di società far fronte agli impegni assunti; − allorché si manifesti qualunque altra forma di persone o cooperativa a responsabilità illimitataincapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore − sopravvenuta condanna definitiva del legale rappresentante e/o altri coobbligati direttore tecnico per un reato contro la pubblica amministrazione; − per gravi e ripetute violazioni degli obblighi assicurativi, previdenziali e relativi al pagamento delle retribuzioni ai dipendenti impegnati nell’esecuzione dell’appalto accertate in contraddittorio col soggetto aggiudicatario, fatta salva l’applicazione dell’Art. 1676 c.c.; − il mancato rispetto dell’obbligo di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso dell’esecuzione del contratto con la finalità di condizionare la regolare e corretta esecuzione; − appropriazione, vendita e/o manomissione di materiali di proprietà comunale e privata; − esito interdittivo dell’informativa antimafia; − in caso di frode, di grave negligenza, di contravvenzione nella esecuzione degli obblighi e condizioni contrattuali, che evidenzino abbiano arrecato o possono arrecare danni al Comune, qualora non siano state eliminate nei modi e termini prefissati dall’Amministrazione Comunale nella lettera di contestazione; − violazione dell’obbligo di sollevare e tenere indenne l’Amministrazione Comunale da qualsiasi azione, pretesa; − mancato rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro; Nelle ipotesi di cui sopra l’Amministrazione Comunale avrà diritto a dichiarare, con apposito atto, risolto il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penalecontratto con effetto immediato, previa diffida, provvedendo come meglio crederà per la continuazione del servizio; in tal caso all’Impresa appaltatrice non spetterà alcun indennizzo per nessun titolo, neppure sotto il profilo del rimborso spese. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di Inoltre tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante sostenute dal Comune per effetto dell’affidamento dell’appalto ad altra ditta, nonché delle relative spese per l’espletamento di una nuova gara, saranno addebitate alla ditta, con l’incameramento di diritto della cauzione e se non sufficiente a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.coprire le spese, e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per trattenuta di eventuali crediti della ditta stessa. L’impresa può chiedere la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto risoluzione del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali contratto in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizioneimpossibilità ad eseguire la convenzione, la Concedente si riserva il diritto in conseguenza di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:causa non imputabile alla ditta stessa.

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Samples: Disciplinare Tecnico

Risoluzione del contratto. Il Contratto si La Città metropolitana di Venezia risolverà il contratto di diritto, ai sensi dell'Articolo dell'art. 1456 c.c. nel momento in cui la Concedentedel codice civile, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressanei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo reiterati ritardi superiori a 60 giorni o unico ritardo superiore a 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero mesi nel pagamento dell’onere di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Benilocazione; - mancato perfezionamento reintegro del Contratto deposito cauzionale eventualmente escusso entro il termine di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistridella Città metropolitana; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su proroga della validità del deposito cauzionale entro il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari Città metropolitana in caso di rinnovo del Contrattocontratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado nei casi di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contrattocui al successivo art. 20; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta qualora il Locatario ceda il contratto ovvero violi il divieto di subappalto e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontaresub-concessione. In caso di risoluzione del Contrattocontratto per una delle cause di cui al presente articolo, la Città metropolitana di Venezia si riserva di incamerare, a seguito titolo di penale e di indennizzo, l'intero deposito cauzionale prestato dal Locatario, salvo il risarcimento del verificarsi anche maggior danno, nessuno escluso, per l'affidamento a terzi del servizio. Nessun indennizzo è dovuto al Locatario inadempiente. L'esecuzione in danno non esime il Locatario dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Il contratto cesserà la sua efficacia nei seguenti casi: - cessazione dell'attività oppure concordato preventivo, fallimento, stati di moratoria e conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Locatario o prosecuzione dell'attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure se l'aggiudicatario entri in liquidazione; - allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l'esecuzione del contratto; - qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; - allorché sia stata pronunciata una sola delle ipotesi sopra indicatesentenza definitiva per un reato che riguardi comportamento professionale del Locatario. La Città metropolitana ha facoltà di esercitare i diritti indicati al presente articolo senza aver prima intimato o costituito in mora il fornitore e senza bisogno di pronuncia giudiziaria, l’Utilizzatore sarà tenutobenefici ai quali il Locatario rinuncia con la stessa presentazione dell'offerta. La Città metropolitana di Venezia può recedere dal contratto, nei confronti della Concedente:previa dichiarazione da comunicare al Locatario, per motivi di interesse pubblico che saranno specificatamente indicati nel provvedimento di recesso dal contratto.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà In caso di dirittoinadempienze gravi o ripetute il Comune potrà risolvere immediatamente il contratto senza che il Concessionario possa vantare alcuna pretesa o diritto o risarcimento, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedentecon esclusione di ogni formalità legale, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatiritenendosi sufficiente il preavviso di quindici giorni, dichiarerà all'Utilizzatore, mediante diffida da notificarsi a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressaA.R. nel domicilio eletto dalla Concessionario. Il Concessionario dovrà comunque proseguire il servizio fino all’inizio del contratto subentrante. In particolare il contratto potrà essere immediatamente risolto nei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; ▪ revoca dell’ autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione delle autorità competenti per inadempienze del Concessionario; ▪ fallimento del Concessionario; ▪ recidiva, per almeno tre volte, nelle inadempienze circa la regolare esecuzione del servizio. ▪ in caso di sub concessione totale o parziale del servizio; ▪ in caso di danneggiamento volontario di cose o beni del Comune; ▪ per impossibilità sopravvenuta della prestazione da responsabilitàparte del concessionario in forza di perdita dei requisiti di capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; agevolazione)▪ in caso di interruzione di fatto del servizio; - Perdita Definitiva ▪ quando incorra in grave provata indegnità; ▪ in caso di inadempimento contrattuale che comporti disservizi per il Comune; ▪ per gravi violazioni degli obblighi contrattuali non sanate dal Concessionario nonostante diffide formali del Comune; ▪ per l’impiego di personale non sufficiente o non idoneo a garantire il livello di efficienza del servizio; ▪ per inosservanza delle disposizioni di legge relative al personale utilizzato, violazione degli obblighi contrattualmente assunti in tema di trattamento economico dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione lavoratori o mancato pagamento rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro. ▪ Inosservanza reiterata delle disposizioni di Xxxxx, di Regolamento e degli obblighi previsti Per qualsiasi ragione si addivenga alla risoluzione del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedentecontratto, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta il Comune provvederà all’incameramento della Concedentecauzione definitiva, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con ed il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente Concessionario sarà tenuto al rigoroso risarcimento di tutti i danni diretti e al rimborso di tutte le indiretti ed alle maggiori spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore alle quali il Comune dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente andare incontro per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali il rimanente periodo contrattuale sia in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In esercizio diretto sia in caso di risoluzione nuovo affidamento del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:servizio

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Risoluzione del contratto. Il Contratto La Stazione appaltante si risolverà riserva la facoltà di dirittorisolvere il contratto nei casi e con le modalità di cui all’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016. Ognuna delle seguenti fattispecie, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedenteanche singolarmente considerata, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressacostituisce grave negligenza dell'Appaltatore e dà diritto alla stazione appaltante di risolvere il contratto: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali la sospensione del Contratto (Obblighi e divieti servizio in assenza di regolare certificato di sospensione redatto dalla Direzione dell'esecuzione del contratto; - l'affidamento del servizio a carico dell’Utilizzatoreterzi, relativi a: esonero in assenza di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; regolare autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)subappalto rilasciata dall'Amministrazione appaltante; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento il ritardo nell'esecuzione del Contratto servizio per un numero di Compravendita giorni superiore al 10% di quanto previsto nel Programma di esecuzione del servizio previsto nel progetto o concordato ufficialmente con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari la Direzione dell'Esecuzione del Contratto; - modificazione la grave e reiterata inosservanza delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula norme di sicurezza in tema di infortunistica dei lavoratori; - la grave e reiterata inosservanza del Contratto piano di sicurezza in funzione delle utenze civili; - la grave e reiterata inosservanza delle disposizioni tecniche indicate nel Capitolato speciale d'appalto o impartite dal Responsabile Unico del Procedimento; - ogni altra azione o inadempimento che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenzadel Responsabile Unico del Procedimento, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione seguito di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata segnalazione del Direttore dell'Esecuzione del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridicafosse tale da compromettere la perfetta esecuzione del servizio affidato, nel rispetto di ogni esistente disposizione di legge o di regolamento; - modificazione, reati accertati ai sensi della vigente normativa in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi materia di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitatacontratti pubblici e similare; - pubblicazione grave inadempimento, grave irregolarità e grave ritardo. Il contratto sarà risolto di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione scritta che l’Amministrazione Comunale inoltrerà, anche a mezzo lettera raccomandata A.R.PEC, e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatorealla ditta aggiudicataria presso la sua sede legale. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso Nei casi di risoluzione del Contrattocontratto previsti al presente articolo, a seguito del verificarsi anche l’Amministrazione comunale potrà incamerare la cauzione definitiva, fatto salvo l’eventuale richiesta di una sola delle ipotesi sopra indicateulteriori risarcimenti per i danni subiti, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:effettuando la dovuta segnalazione all’ANAC.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressadiritto su dichiarazione dell'Amministrazione nei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti sia intervenuto a carico dell’Utilizzatoredell'appaltatore stato di fallimento, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto liquidazione, di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore di attività, di concordato preventivo e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)di qualsiasi altra situazione equivalente; - Perdita Definitiva dei Benil'Appaltatore abbia provveduto a cessione del contratto a terzi, subappalto totale delle opere o sub appalto parziale senza previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione; - mancato perfezionamento sia accertata negligenza o frode dell'appaltatore. L'appaltatore sarà considerato negligente qualora cumulasse penali per un importo pari o superiore al 10 % del Contratto valore annuo del presente contratto: - sia accertata inadempienza dell'appaltatore agli ordini impartiti dal D.S. in merito all’esecuzione del servizio conformemente al contratto, al capitolato di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo appalto, ed a tutti i documenti contrattuali: - sia accertato ritardo ingiustificato nella esecuzione dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore lavori e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali servizi tali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei programmi di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativalavoro concordati con l'Amministrazione; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della societàsia accertata sospensione ingiustificata dei lavori e dei servizi. - sia accertato il mancato inizio dei lavori nelle modalità indicate all’art. 4 del presente capitolato L’Amministrazione per i casi suddetti, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatorefisserà un congruo termine entro il quale l'appaltatore dovrà provvedere a rimuovere la inadempienza e, in via anticipata rispetto alla Durata del Contrattotrascorso infruttuosamente tale termine, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazionepotrà risolvere il contratto, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva mentre resta all’Amministrazione il diritto di agire giudizialmente rivalersi sull’appaltatore per la restituzione dei Beni nonché i danni subiti per colpa dello stesso. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito regolarmente ed accertato dalla Amministrazione, detratto l’ammontare del pregiudizio economico derivante alla Amministrazione per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoredanno subito. In Fino a regolazione di ogni casopendenza con l'appaltatore, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, l’Amministrazione tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti risultasse a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:credito dell'appaltatore stesso.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà QGLSHQGHQWHPHQWH GDOO DSSOLFD]LRQH GHOOH SH assegnerà alla ditta aggiudicataria un termine perentorio di dirittoinizio del servizio che sarà da essa medesima insindacabilmente stabilito, anche in relazione alle esigenze delle varie scuole interessate. / $PPLQLVWUD]LRQH GHOO¶(QWH DYUj IDFROWj infruttuosamente, di dichiarare, con semplice atto amministrativo, risolto il contratto. Le parti convengono che, oltre a quanto genericamente previsto dall'art. 1453 del C.C. per i casi di inadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'Articolo dell'art. 1456 c.c. nel momento del C.C., e senza pregiudizio di ogni altra azione per rivalsa e danni, le seguenti ipotesi: ƒ interruzione del servizio senza giusta causa; ƒ inosservanza reiterata delle disposizioni di legge, di regolamenti e degli obblighi previsti dal presente capitolato; ƒ casi di intossicazione alimentare riconducibili a responsabilità della Ditta appaltatrice; ƒ accertata insussistenza dei requisiti richiesti dal Bando per l'ammissione alla gara; ƒ revoca dell'autorizzazione sanitaria rilasciata per il Centro di Cottura identificato dalla Ditta in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti sede di gara; ƒ apertura di una procedura di fallimento a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedentegestione; custodia e manutenzione dei Beniƒ cessione del contratto; autorizzazione al pagamento anticipato ƒ inosservanza del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione subappalto; ƒ ogni altra grave inadempienza o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del Contratto da parte dell’Utilizzatore rapporto d'appalto; ƒ mancata ottemperanza degli obblighi connessi alla tracciabilità dei flussi finanziari; Si precisa che l'elenco sopra riportato è meramente esemplificativo e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso quindi non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.cesaustivo. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In Nel caso di risoluzione del Contrattocontratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti l'appaltatore incorre nella perdita della Concedente:cauzione FKH YLHQH LQFDPHUDWD GDOO¶(QWH VDOYR LO ULVDU e per tutte le altre circostanze che possono verificarsi.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà L’amministrazione comunale ha facoltà di dirittorisolvere il contratto, ai sensi dell'Articolo dell’articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente., verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatie fatto salvo l’eventuale risarcimento dei danni, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressanei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali sospensione o interruzione del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatoreservizio, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)per qualsiasi causa, esclusa la forza maggiore, per oltre 3 giorni consecutivi; - Perdita Definitiva dei Beniabituale deficienza e negligenza nell’espletamento del servizio, accertate dalla amministrazione comunale, allorché la gravità e la frequenza delle infrazioni commesse, debitamente accertate e notificate, compromettano il funzionamento del servizio medesimo o di una qualsiasi delle sue parti; - mancato perfezionamento del Contratto applicazione di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoalmeno quattro penalità riferite ad altrettante infrazioni commesse in un trimestre; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativaeventi di frode, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistriaccertati dalla competente autorità giudiziaria; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e quando la ditta concessionaria subappalti o ceda i servizi oggetto del presente capitolato senza l’osservanza delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado disposizioni di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativacui all’articolo 27; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o altri casi di cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata attività del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridicasoggetto aggiudicatario; - modificazionequalsiasi variazione rispetto alle specifiche di gestione definite dal contratto di concessione non preventivamente concordata con l’Amministrazione comunale e da questa autorizzata; − violazione del divieto di utilizzare, in tutto anche parzialmente o in partetemporaneamente le strutture oggetto della concessione per usi o finalità diverse da quelle convenute; − violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria dell’impianto, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso nonché di tutte le spese anche legaliparti oggetto della gestione; − violazione dell'obbligo di curare la manutenzione dell'area adibita a verde pubblico e del parcheggio; - mancato pagamento per tre bimestri consecutivi del canone concessorio. La facoltà di risoluzione ipso jure è esercitata dall’Amministrazione con il semplice preavviso scritto di trenta giorni, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere. Con la risoluzione del contratto sorge per l’Amministrazione il diritto di affidare il servizio al secondo classificato nella procedura di gara. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi inadempimento e nei termini che questa indicherà, l’esecuzione in danno non pregiudicano il diritto dell’amministrazione al risarcimento dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò maggiori danni subiti e non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali esimono il concessionario dalle responsabilità civili e penali in cui i Beni sono custoditila stessa è eventualmente incorsa, a farli rimuovere e trasportarenorma di legge, a spese dell'Utilizzatore, per i fatti che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, hanno determinato la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:risoluzione.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Oltre a quanto previsto dall'art. 1453 del Codice Civile per i casi di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenzacontrattuali, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente l’Ente avrà la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre risolvere il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di contratto con tutte le spese anche legali. La conseguenze che tale risoluzione diverrà senz'altro operante comporta, sia di legge, sia previste dalle disposizioni del presente capitolato, a seguito della comunicazione a mezzo suo insindacabile giudizio e senza che da parte dell'aggiudicatario possano essere vantate pretese, con preavviso di 30 giorni da notificare all'aggiudicatario tramite lettera raccomandata A.R.con avviso di ricevimento, e/qualora siano riscontrate le seguenti inadempienze: - qualora si verificassero da parte della ditta appaltatrice inadempienze tali da rendere insoddisfacente il servizio in funzione dei particolari scopi cui è destinato; - in caso di cessione dell'attività ad altri; - in caso di mancata osservanza delle norme in materia di subappalto; - qualora si verificasse un caso di intossicazione alimentare accertato dalle autorità sanitarie, riconducibile a comportamento doloso o colposo dell'aggiudicatario, fatta salva ogni altro mezzo idoneo ulteriore responsabilità civile e penale; - per interruzione non motivata del servizio; - per la mancata osservanza della normativa riguardante la salute e la tutela dei lavoratori; - per il mancato rispetto delle norme igienico-sanitarie, tributarie e dei regolamenti comunali. - per la violazione delle norme sulla gestione espressamente previste dal presente Capitolato - per lo svolgimento di attività che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto siano lesive della moralità o pubblico decoro o che comunque siano in contrasto con la Concedente valenza sociale delle funzioni assegnate all’esercizio dall’Ente; - qualora dovessero sorgere delle contestazioni, per la restituzioneinadempienze reiterate, nei modi e nei termini che questa indicherànel corso del medesimo anno, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatoreper più di tre volte, che sin da questo momento si impegna a l’Ente giudicherà non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontarepiù sanzionabili tramite penali. In caso di risoluzione del Contrattocontratto l’Ente potrà scegliere: o di far proseguire il servizio fino al periodo di un mese dall'avviso di risoluzione alle stesse condizioni, oppure affidare il servizio a seguito terzi per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento del verificarsi anche servizio, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi stabiliti nel contratto alla ditta appaltatrice. E' sempre comunque fatto salvo il diritto al risarcimento dei danni derivati dalle inadempienze, potendo rivalersi l’Ente su eventuali crediti dell'appaltatore, nonché sulla cauzione, senza bisogno di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:diffide o formalità di alcun genere.

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Samples: Concessione Di Servizi Per La Gestione Dell’immobile Denominato “Il Poggiolo”, Centro Visite Del Parco Storico Di Monte Sole, via San Martino, 25 – 40043 Marzabotto

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui Quando la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'UtilizzatoreDirezione Lavori accerti, a mezzo lettera raccomandata A.R.carico dell'Appaltatore, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - un grave inadempimento dell’Utilizzatore degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle obbligazioni previste all’Articolo 6 opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle Condizioni Generali controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’UtilizzatoreResponsabile del Procedimento, relativi a: esonero la risoluzione del contratto di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'UtilizzatoreLavori, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto contraddittorio con l'Appaltatore o in partesua assenza con l'assistenza di due testimoni, della compagine sociale se trattasi procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contrattoprocesso verbale. Qualora ciò non si dovesse verificaresulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Concedente sarà autorizzata Committente, su proposta del Responsabile del Procedimento, provvederà a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditidisporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In comunque nel caso di opposizione, la Concedente risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatorerinvia all’art. 108 del D. Lgs. 50/2016. In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e salvo sempre compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D. Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione degli obblighi contenuti all’art. 8 e conseguenti penalità previste all’art. 23; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il risarcimento personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal Comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli ulteriori danniobblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari; - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale; Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, i Canoniart. 19, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso sono causa di risoluzione del Contrattocontratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a seguito titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:maggior danno.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di dirittoinadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'Articolo dell’art. 1456 c.cdel Codice Civile, le seguenti fattispecie: • apertura di una procedura di fallimento a carico dell’impresa o altre procedure derivanti da insolvenza; • cessione del contratto; • inosservanza delle norme di legge relative al personale dipendente e mancata applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro ed agli integrativi delle Province sede degli impianti produttivi; • danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Ente; • interruzione non motivata del servizio; • subappalto totale o parziale del servizio, con esclusione dei casi previsti dal capitolato; • qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione del contratto. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa tramite semplice dichiarazione stragiudiziale intimata a mezzo lettera raccomandata A.R.a/r. Qualsiasi danno provocato al patrimonio in dipendenza del rapporto oggetto dell’appalto comporterà l’obbligo di risarcimento da parte dell’impresa aggiudicataria. Ferme le eventuali responsabilità di ordine penale, la risoluzione del contratto comporterà per l’impresa la perdita del deposito cauzionale, il rimborso di eventuali maggiori oneri sostenuti dall’Ente per essersi rivolto ad altre imprese, nonché ogni altro eventuale danno, spesa o pregiudizio che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi per tali fatti dovessero accadere allo stesso. In questo caso l’impresa non potrà accampare pretese di sorta e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione conserverà solo il diritto al pagamento anticipato delle forniture regolarmente eseguite. Nell’arco della durata del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativacontratto, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente l’Ente si riserva la facoltà di non avvalersirisolvere lo stesso per inadempienza del contraente dopo tre contestazioni a cui abbia fatto seguito l’applicazione della penale per deficienze del servizio o inosservanza agli obblighi contrattuali, nei casi previstianche senza nessun obbligo di risarcimento danni. L’impresa dovrà nominare, della risoluzione ma entro 15 giorni dalla notifica dell’aggiudicazione provvisoria dell’appalto, un proprio rappresentante munito di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo ampia delega a trattare in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, merito a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso controversia possa insorgere in tema di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche esecuzione degli adempimenti previsti dal contratto di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:appalto.

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Samples: www.casaluigimariutto.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto Le insufficienze, le inadempienze, la violazione totale o parziale delle condizioni e degli obblighi contenuti nel presente capitolato che siano di gravità tale da compromettere la funzionalità del servizio, saranno causa di risoluzione automatica del contratto ex art. 1456 C.C. e l’Amministrazione Comunale potrà assumere immediatamente l’esercizio diretto del servizio di cui trattasi, ovvero affidarne la prosecuzione ad altri. In casi di gravissime inadempienze, o comunque, reiterate che possono danneggiare la buona immagine della civica amministrazione, il Comune si risolverà riserva comunque il diritto di dirittorisolvere il contratto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdel succitato articolo, fatto salvo il diritto del Comune stesso al risarcimento dei danni. nel momento in Si stabilisce inoltre, indipendentemente dall'applicazione delle penalità di cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero al precedente articolo il Comune di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente Elmas si riserva la facoltà di non avvalersichiedere, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificaresemplice atto amministrativo, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati risoluzione unilaterale del contratto nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagatiseguenti casi: • Mancata assunzione del servizio alla data stabilita; • Sospensione, anche prima della consegna parziale, del servizio, esclusi i casi di forza maggiore (debitamente comprovati); • Ripetute inosservanze delle norme di cui al presente capitolato nell'espletamento del servizio; • Abituale deficienza e negligenza nell'esecuzione del servizio, quando la gravità o la frequenza delle infrazioni, debitamente accertate e contestate, compromettano l'efficienza del servizio stesso; • Subappalto; • Perdita, durante la durata del contratto, del possesso dei Benirequisiti prescritti dalla vigente normativa. Eventuali controversie che dovessero insorgere fra Comune e ditta aggiudicataria, resteranno acquisiti qualunque sia la natura e la causa, saranno devolute a favore della Concedente tre arbitri i quali decideranno senza formalità di giudizio. Gli arbitri saranno nominati, uno per l'intero ammontareciascuna delle parti entro trenta giorni dalla data di richiesta di arbitrato, il terzo sarà designato dal tribunale competente. In caso Il Lodo arbitrale non sarà soggetto ad appello e per l’esecuzione di risoluzione esso si osservano le norme del Contratto, a seguito del verificarsi anche codice di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:procedura civile.

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Risoluzione del contratto. Il 13.1 Fatta salva ogni altra ipotesi di risoluzione del Contratto si risolverà prevista dalla legge o dal Contrat- to stesso, Xxx potrà risolvere il Contratto : a) trascorsi 14 giorni dalla data di diritto, sospensione del Servizio ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdegli artt. nel momento 12.c) e 9.2; b) in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero caso di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna violazione e/o installazione e/inadempimento di anche uno soltanto degli obblighi, divieti, garanzie dell’Abbonato di cui ai precedenti artt. 6 e 7; c) nel caso in cui l’Abbonato sia sottoposto a procedura fallimentare o collaudo ad altra procedura concorsuale, ri- sulti iscritto nel registro dei Beni protesti ovvero sia coinvolto in procedimenti penali per truffa o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoaltri reati connessi alla criminalità informatica; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato d) in ogni altro caso in cui l’Abbonato sia in condizioni patrimoniali tali da porre in pericolo il pagamento del relativo premio Servizio o risulti comunque insolvente an- che in seguito a verifiche effettuate sul credito; e) nel caso di mancata accettazione da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, Banca della modalità di pagamento mediante RID ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contrattoprecedente art. 11.7; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto f) nel caso in cui a quelle della stipula seguito del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata perfezionamento del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridical’Abbonato sia inadempiente ai propri obblighi di pagamento del Canone di Abbonamento o comunque delle ulteriori somme dovute in base al Contratto; - modificazione, in tutto o in parte, g) a seguito della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento sottoscrizione del Contratto, procedendo in via giudiziale l’Abbonato non permetta all’Installatore di accedere ai locali della Multiutenza per effettuare il Sopralluogo; h) una volta sottoscritto il contratto, effettuato il Sopralluogo e anchefirmato il verbale di Sopralluogo non proce- da o non permetta la realizzazione dell’Impianto Satellitare; i) una volta sottoscritto il contratto, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre effettuato il diritto della Concedente al risarcimento Sopralluogo e firmato il verbale di tutti i danni e al rimborso Sopralluogo ed effettuato il “Servizio di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/Installa- zione Standard” o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto “Servizio di Installazione Impianto centralizzato digitale” o “Servizio di Instal- lazione Vision” o “Servizio di Connessione” non proceda o non permetta l’attivazione del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:Servizio.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui Quando la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'UtilizzatoreDirezione Lavori accerti, a mezzo lettera raccomandata A.R.carico dell'Appaltatore, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - un grave inadempimento dell’Utilizzatore degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle obbligazioni previste all’Articolo 6 opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle Condizioni Generali controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’UtilizzatoreResponsabile del procedimento, relativi a: esonero la risoluzione del contratto di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatorelavori, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto contraddittorio con l'Appaltatore o in partesua assenza con l'assistenza di due testimoni, della compagine sociale se trattasi procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contrattoprocesso verbale. Qualora ciò non si dovesse verificaresulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Concedente sarà autorizzata Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditidisporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In comunque nel caso di opposizione, la Concedente risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatorerinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e salvo sempre compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il risarcimento personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - mancata reintegrazione della cauzione definitiva a seguito di prelievi effettuati dal comune in applicazione delle penali di cui al presente capitolato; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli ulteriori danniobblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato); - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato). Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, i Canoniart. 19, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso sono causa di risoluzione del Contrattocontratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del contratto è dichiarata con semplice preavviso di giorni 20 (venti), da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti. In tutti i casi di risoluzione, l’Amministrazione avrà la facoltà di trattenere, a seguito titolo di penale, la cauzione definitiva ed eventuali crediti maturati dalla ditta, ad esempio, per altri contratti in essere con l’amministrazione, fatto salvo la richiesta del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:maggior danno.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Salvi i casi di dirittorisoluzione automatica previsti dal presente capitolato, il contratto di appalto può essere risolto dall'Amministrazione Comunale, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdell’art. nel momento 1456, quando per grave inadempienza, ad uno o più obblighi contrattuali, e nello specifico nei seguenti casi: - non reperimento di personale necessario per l’avvio dei servizi nei tempi previsti; - applicazione di tariffe difformi da quelle convenute; - prestazione del servizio oggetto del presente affidamento in cui la Concedente, verificandosi modo irregolare; - impiego di personale per competenze professionali non in loro possesso; - mancato rispetto del rapporto numerico fra utenti e operatori stabilito dalla normativa vigente; - inadempienza di anche uno solo degli eventi sottoindicatiobblighi indicati nel precedente art . 9 del capitolato; - abbandono del servizio, dichiarerà all'Utilizzatoresalvo le giustificate cause di forza maggiore, a mezzo lettera raccomandata A.R.- inosservanza delle norme di legge di carattere previdenziale, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: assicurativo, contributivo, verso il personale dipendente, - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatoreil subappalto anche parziale non autorizzato, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione - mancanza dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto requisiti richiesti da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)del personale impiegato nella gestione dei servizi; - Perdita Definitiva dei Beninon ottemperanza alle prescrizioni dell’Amministrazione Comunale; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con episodio gravemente lesivo della persona, dei diritti e dei beni degli utenti, - inadempienze che compromettono la funzionalità degli interventi o che rendono insoddisfacente il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoservizio; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore la violazione dei sinistriprogrammi di esecuzione. - grave dissesto economico e finanziario della Ditta aggiudicataria; - mancata corrispondenza perdita dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla realtà gara pubblica attraverso la quale la Xxxxx si è aggiudicato il Contratto, nonché dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della requisiti richiesti per la stipula del Contratto medesimo; - condanna, con sentenza passata in giudicato per delitti contro la Pubblica Amministrazione, siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia, taluno dei componenti l’organo di amministrazione, o l’amministratore delegato, o il direttore generale o il responsabile tecnico della Ditta aggiudicataria; - ogni altra fattispecie che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado faccia venir meno il rapporto di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte fiducia instaurato con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta Contratto fra l’Ente appaltante e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legaliDitta aggiudicataria. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.Ditta aggiudicataria dovrà, e/comunque, proseguire il Servizio la cui interruzione o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spesesospensione possono provocare danno al Servizio stesso. In caso di opposizionerecesso dell’Amministrazione Comunale, l’aggiudicatario ha diritto al pagamento dei servizi prestati, purché eseguiti correttamente, secondo il corrispettivo e le condizioni contrattuali, rinunciando espressamente a qualsiasi ulteriore ed eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso delle spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 cod. civ. Il verificarsi di una delle ipotesi suddette costituisce grave inadempimento e quindi grave errore e in caso di risoluzione anticipata del contratto, la Concedente si riserva il diritto Ditta aggiudicataria non potrà partecipare a gare indette dal Comune di agire giudizialmente Gergei per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare5 (cinque) anni successivi alla data di risoluzione del contratto. In caso di risoluzione anticipata del Contrattocontratto l'Amministrazione avrà diritto di affidare ad altra ditta specializzata la continuazione dei servizi fino alla scadenza del contratto, a seguito salvo il risarcimento dei maggiori danni. Spetteranno in tal caso alla ditta inadempiente i corrispettivi relativi ai servizi effettuati prima della risoluzione. L’Amministrazione si riserva inoltre la facoltà di risolvere il contratto in qualsiasi momento, con preavviso di 30 giorni con pec, qualora venisse modificato il tipo di gestione del verificarsi anche servizio, venissero meno tutte o parte le esigenze del presente appalto e di una sola delle ipotesi sopra indicaterecedere dallo stesso contratto, l’Utilizzatore per motivazioni di pubblico interesse. In questo caso, poiché la causa di risoluzione non è imputabile all’affidataria, quest’ultima non sarà tenuto, esclusa da partecipare alle gare nei confronti della Concedente:prossimi 5 anni.

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Risoluzione del contratto. Il La Stazione Appaltante avrà facoltà di recedere unilateralmente dal Contratto in qualsiasi momento, a mezzo di comunicazione scritta da inviarsi all’Appaltatore con un preavviso non inferiore a 3 (tre) mesi. Tale comunicazione dovrà specificare la data da cui il recesso avrà effetto. In difetto di specifica indicazione, il recesso avrà comunque effetto allo scadere del periodo di preavviso minimo di cui sopra. In tale caso l’Appaltatore non avrà diritto ad alcun indennizzo a titolo compensativo ma verrà corrisposto l'importo per i servizi eseguiti fino alla data in cui il recesso avrà effetto. La facoltà di recedere unilateralmente dal presente Contratto potrà, invece, essere esercitata dalla Stazione Appaltante senza necessità di alcun preavviso e senza riconoscimento di indennizzo alcuno all’Appaltatore, laddove il recesso sia giustificato da una delle seguenti cause: − proposizione di una domanda di fallimento dell’Appaltatore, o di una sua ammissione a qualsivoglia procedura concorsuale; − delibera dell’Appaltatore di dare corso alla cessazione dell’attività o alla propria liquidazione volontaria. Nel caso di aggiudicazione della gara d'appalto ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese, le condizioni di cui sopra si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cintendono riferite alla Impresa Capogruppo Mandataria. nel momento Per quanto riguarda le eventuali attività che siano in corso alla data in cui la Concedentecomunicazione del recesso della Stazione Appaltante divenga efficace ai sensi degli articoli che precedono, verificandosi anche uno solo detta comunicazione dovrà specificare quali tra queste debbano essere portate a termine. Le attività che saranno portate a termine (in conformità a quanto specificato nella comunicazione di recesso) saranno poi regolarmente retribuite dalla Stazione Appaltante all'Appaltatore secondo le previsioni del Contratto. La Stazione Appaltante avrà facoltà di risolvere il contratto ai sensi degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo artt. 1454 e 1662 c.c. mediante semplice lettera raccomandata A.R.previa messa in mora con concessione del termine di 30 giorni, che intende avvalersi senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: • grave negligenza o frode nell'esecuzione dei servizi. In particolare l'Appaltatore potrà essere considerato negligente qualora cumulasse, in un anno gestionale, penali per un importo pari o superiore a € 50.000,00; • inadempimento alle disposizioni della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore Stazione Appaltante riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato rispetto delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatoreingiunzioni o diffide fattegli, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoimposti dagli stessi provvedimenti; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione • manifesta incapacità o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenzainidoneità, anche solo temporanealegale, dell'Utilizzatore e/nell’esecuzione dei servizi; • inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale nonché mancato rispetto della normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al decreto legislativo del 09/04/08 n. 81 o ai piani di sicurezza di cui al medesimo Decreto; • sospensione dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione servizi e mancata ripresa degli stessi a fallimentoda parte dell’Appaltatore senza giustificato motivo; • indisponibilità di attrezzature idonee; • mancanza di personale qualificato sul cantiere; • contabilità non rispondenti alle prescrizioni del Capitolato o mancanza di elaborati contabili sugli interventi eseguiti; • rallentamento dei servizi, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatoresenza giustificato motivo, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento misura tale da pregiudicare la realizzazione complessiva degli stessi nella commissione nei termini previsti dal contratto; • cessione del contratto o parte di fatti esso a terzi, subappalto di rilevanza penaleattività in violazione del Capitolato, subappalto di opere o lavori senza preventiva autorizzazione scritta della Stazione Appaltante; • gravi inadempienze contrattuali ripetute per un numero maggiore di venti volte in un singolo esercizio gestionale. E' riservataCiascuna Parte potrà risolvere il contratto, peraltrosenza pregiudizio per le previsioni di legge in materia, nel caso in cui l’altra parte non adempia ad una delle obbligazioni sostanziali poste a suo carico dal contratto e non provveda a porre rimedio a tale inadempimento entro 30 (trenta) giorni successivi alla Concedente ricezione di una comunicazione scritta inviata dalla parte adempiente con cui sia stata richiesta di adempiere. Qualora l’inadempienza sia imputabile all’Appaltatore, decorso inutilmente il suddetto termine, la Stazione Appaltante avrà la facoltà di non avvalersiintimare la immediata risoluzione del contratto attraverso semplice comunicazione scritta all’Appaltatore tramite raccomandata con avviso di ricevimento, nei casi previsticon la contestuale indicazione della data alla quale avrà luogo l'accertamento dello stato di consistenza dei lavori in oggetto. Alla data comunicata dalla Stazione Appaltante si procederà, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale contraddittorio tra Appaltatore e anche, eventualmenteStazione Appaltante, alla conseguente esecuzione coattivaredazione dello stato di consistenza dei lavori, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni all'inventario dei materiali, delle attrezzature e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.dei mezzi d’opera esistenti in cantiere, e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzionenonché, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In nel caso di opposizioneesecuzione d’ufficio, la Concedente si riserva il diritto all’accertamento di agire giudizialmente quali di tali materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione Appaltante per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, l’eventuale riutilizzo e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontarealla determinazione del relativo costo. In caso di risoluzione del Contrattocontratto, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore di corrispondere le penali eventualmente maturate, si applicheranno le seguenti previsioni: l’Appaltatore dovrà immediatamente interrompere tutte le attività connesse ai Servizi oggetto del contratto anche se svolti da terze persone; la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare l’Appalto alla Ditta che segue nella graduatoria di merito stilata in sede di assegnazione dell’Appalto; la Stazione Appaltante avrà la facoltà di affidare a terzi (o realizzare in proprio) tutte le attività necessarie alla esecuzione del contratto interrotto a seguito dell’intimata risoluzione; l’Appaltatore dovrà provvedere all’immediata restituzione alla Stazione Appaltante di tutte le attrezzature, macchinari, gli elaborati, i grafici e di quant’altro di proprietà o di pertinenza della Stazione Appaltante a disposizione dell’Appaltatore in quel momento (rinunciando espressamente sin d’ora a qualsiasi diritto di ritenzione o privilegio che l’Appaltatore possa vantare, a termini contrattuali o di legge). Nei casi di risoluzione di cui sopra, l’Appaltatore sarà tenuto a risarcire la Stazione Appaltante dei maggiori costi (e di ogni altra conseguenza pregiudizievole) che, a seguito dell’inadempimento occorso, quest’ultimo dovesse sopportare ai fini di provvedere al completamento dei servizi oggetto del verificarsi contratto, e di ogni ulteriore o maggior danno comunque sofferto dalla Stazione Appaltante in conseguenza dell’inadempimento di cui l’Appaltatore si sia resa responsabile. La Stazione Appaltante potrà a tal fine anche avvalersi della Cauzione e della garanzia assicurativa. Il mancato adempimento dell’obbligo risarcitorio da parte dell’Appaltatore nei termini sopra citati sarà fonte di ulteriori responsabilità a suo carico. Senza pregiudizio per quanto precede, la Stazione Appaltante, previa messa in mora dell’Appaltatore, potrà dichiarare risolto il contratto nel caso in cui si verifichi una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:seguenti ipotesi: l’Appaltatore perda i requisiti soggettivi e/o qualifiche di cui al bando e la cui sussistenza è necessaria ai fini del corretto espletamento dei Servizi oggetto del contratto; l’Appaltatore ceda a Terzi propri diritti e/o le proprie obbligazioni (inclusi i crediti) di cui al contratto senza la preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante e l’assenso di quest’ultimo.

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Samples: Bando Di Gara Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto sarà risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi diritto su dichiarazione della presente clausola risolutiva espressaStazione Appaltante nei seguenti casi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti sia intervenuto a carico dell’Utilizzatoredell'appaltatore stato di fallimento, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto liquidazione, di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore di attività, di concordato preventivo e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)di qualsiasi altra situazione equivalente; - Perdita Definitiva dei Benil'Appaltatore abbia provveduto a cessione del contratto a terzi, subappalto totale delle opere o sub appalto parziale senza previa autorizzazione scritta dell’Amministrazione; - mancato perfezionamento sia accertata negligenza o frode dell'Appaltatore. L'appaltatore sarà considerato negligente qualora cumulasse penali per un importo pari o superiore al 10 % del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini valore annuo del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessopresente contratto; - mancato rimborso alla Concedente sia accertata inadempienza dell'Appaltatore agli ordini impartiti dal D.S. in merito all’esecuzione del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativaservizio conformemente al contratto, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedenteal capitolato di appalto, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistried a tutti i documenti contrattuali; - mancata corrispondenza alla realtà sia accertato ritardo ingiustificato nella esecuzione dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore lavori e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali servizi tali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione far ragionevolmente presumere il mancato rispetto dei programmi di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativalavoro concordati con l'Amministrazione; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridicasia accertata sospensione ingiustificata dei lavori e dei servizi; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino sia accertato il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penalemancato inizio dei lavori nelle modalità indicate all’art. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento 4 del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legalicapitolato d’oneri. La risoluzione diverrà senz'altro operante Stazione Appaltante per i casi suddetti, fisserà un congruo termine entro il quale l'Appaltatore dovrà provvedere a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.rimuovere la inadempienza e, e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a trascorso infruttuosamente tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzionetermine, nei modi e nei termini che questa indicheràpotrà risolvere il contratto, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva mentre resta all’Amministrazione il diritto di agire giudizialmente rivalersi sull’appaltatore per la restituzione dei Beni nonché i danni subiti per colpa dello stesso. In tal caso l'Appaltatore ha diritto al pagamento di quanto eseguito regolarmente ed accertato dalla Amministrazione, detratto l’ammontare del pregiudizio economico derivante alla Amministrazione per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoredanno subito. In Fino a regolazione di ogni casopendenza con l'Appaltatore, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, la Stazione Appaltante tratterrà in garanzia quanto a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti risultasse a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:credito dell'appaltatore stesso.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Oltre a quanto è genericamente previsto dall’art. 1453 del Codice Civile per i casi di dirittoinadempimento alle obbligazioni contrattuali, costituiscono motivo per la risoluzione del contratto per inadempimento, ai sensi dell'Articolo dell’art. 1456 c.c. del Codice Civile, le seguenti fattispecie:  mancato superamento del periodo di prova;  mancato rispetto di quanto indicato nell’offerta tecnica presentata in sede di gara;  abbandono o sospensione del servizio, salvo che per causa di forza maggiore;  impiego di personale non dipendente o socio dell’Appaltatore;  richiamo per iscritto agli obblighi contrattuali per più di tre volte nel momento in cui la Concedentecorso del contratto;  applicazione di tre penalità nel corso del contratto;  inadempienze o negligenze riguardo agli obblighi legislativi e contrattuali, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatorenazionali e locali nei confronti del personale;  apertura di una procedura concorsuale che possano pregiudicare, a mezzo lettera raccomandata A.R.giudizio dell’Ente, lo svolgimento del servizio;  messa in liquidazione dell’Appaltatore, qualora l’Ente, a proprio giudizio ritenga che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali tale situazione pregiudichi lo svolgimento del Contratto (Obblighi e divieti servizio;  cessione dell’attività, cessione d’azienda, atti di sequestro o di pignoramento a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedentedell’impresa; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore contratto;  grave e mancata liberazione da responsabilitàripetuta inosservanza delle norme igienico-sanitarie; agevolazione) danni volontari prodotti ad impianti ed attrezzature di proprietà dell’Ente; - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente non ottemperanza, ai sensi dell’art. 22, entro 10 giorni, alle prescrizioni dell’Ente in conseguenza dei rilievi effettuati;  subappalto totale dei servizi;  violazione ripetuta delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari norme di sicurezza;  turn- over del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedentepersonale, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della societàsenza giustificati motivi, ai sensi dell'Articolo 2272 c.cdell’art. dell'Utilizzatore13 del presente Capitolato;  il mancato rinnovo della certificazione di qualità;  qualunque altra inadempienza ritenuta grave e non prevista, in via ma che si dovesse verificare durante l’esecuzione del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione dell’ Ente di volersi avvalere della clausola risolutiva. Nei casi di risoluzione anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente contratto l’Appaltatore sarà tenuto al risarcimento di tutti i danni e diretti ed indiretti ed al rimborso di tutte le risarcimento delle maggiori spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente l’Ente dovesse sostenere per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali il rimanente periodo contrattuale sia in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizioneesercizio diretto del servizio che in caso di nuovo appalto. L’Ente potrà rivalersi, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni casoe per maggiori spese, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:mediante ritenuta diretta sui corrispettivi ancora da corrispondere e/o sulla cauzione.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto Per le cause, le modalità e gli effetti relativi alla risoluzione del contratto si risolverà rimanda all’art. 30 del Capitolato Normativo di dirittoGara, in particolare, l'Amministrazione Contraente procede con la ri- soluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdell'art. nel momento in cui la Concedente1454 del Codice Civile, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressaassegnando al fornitore un termine di 15 gg per adempiere: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali ritardo nell’erogazione del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)servizio rispetto alla data prevista; - Perdita Definitiva dei Beniaccertato impiego di personale e/o attrezzature e/o locali in assenza di requisiti previsti o con- cordati; - mancata conformità alle prescrizioni impartite dalla singola Azienda Sanitaria per lo svolgimen- to delle prestazioni secondo quanto previsto nel presente capitolato e nell’allegato capitolato tec- nico; - mancato perfezionamento del Contratto rispetto degli obblighi di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessodiligenza nell’esecuzione delle prestazioni contrattuali; - mancato rimborso rispetto delle prescrizioni impartite durante l’esecuzione del servizio tese a porre rime- dio ad inadempienze contestate. L’Azienda procede con la risoluzione del contratto ai sensi dell’art. 1456 del Codice Civile nei se- guenti casi: - qualora venga riscontrata un’interruzione ingiustificata nell’erogazione del servizio; - mancato superamento del periodo di prova ai sensi del presente capitolato; - in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attività ivi previste non effettuate con bonifi- co bancario o postale ovvero con gli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni avvalendosi dei conti correnti bancari o postali dedicati anche in via non esclusiva alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio relativa commessa pubblica; - nel caso in cui le prestazioni vengano effettuare da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia altro operatore economico che non sia stato autorizzato da parte dell'Utilizzatore dei sinistriESTAR a svolgere attività in subappalto; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta reintegrazione della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contrattocauzione escussa nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore mancato rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado degli obblighi di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contrattotracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 anche soltanto relativamente ad una Azienda Sanitaria; - insolvenzasvolgimento di prestazioni in subappalto non autorizzato, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativain capo ad una sola fra le Aziende Sanitarie interessate; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In nel caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione indisponibilità dell’aggiudicatario alla stipula dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:contratti attuativi.

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Samples: Contratto Attuativo

Risoluzione del contratto. Il Contratto La Stazione Appaltante risolverà di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile (clausola risolutiva espressa) senza necessità di preavviso o diffida, nei seguenti casi: • il fornitore non dia inizio alla fornitura alla data stabilita dal contratto; • mancato superamento del periodo di prova; • subappalto effettuato in violazione delle prescrizioni di legge e di capitolato; • cessione del contratto; • cessazione dell'attività, oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico della Ditta. La Stazione Appaltante ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell'art. 1453 codice civile, previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni, decorso inutilmente il quale il contratto si risolverà intende risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressaqualora: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero • il fornitore si renda colpevole di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna frode e/o installazione negligenza e/o collaudo irregolarità gravi rispetto agli obblighi previsti dal contratto, quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo di: - reiterate inosservanze dei Beni o anche termini di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoconsegna; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione irregolarità nei prodotti forniti o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistrinell'esecuzione della fornitura; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati reiterati inadempimenti agli obblighi contrattuali, inclusi il servizio di formazione e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contrattopostvendita; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso • il fornitore rifiuti o trascuri di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione Appaltante; • il fornitore non più sia in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte fornire i prodotti con le caratteristiche (ivi comprese le taglie dei prodotti) necessarie al fabbisogno rilevato e comunicato dalla Stazione Appaltante; • il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatorefornitore, in via anticipata rispetto alla Durata caso di conclamate irregolarità contributive, del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in partecosto del lavoro, della compagine sociale se trattasi normativa di società prevenzione e sicurezza sul lavoro, segnalate dagli organismi ispettivi preposti, non proceda alle regolarizzazione/adempimenti necessari; • il fornitore non adempia agli obblighi di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale tracciabilità sui flussi finanziari previsti dalla Legge 136/2010 e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontaresuccessive modifiche ed integrazioni. In caso di risoluzione del Contrattocontratto, la Stazione Appaltante incamererà la cauzione a seguito titolo di penale e di indennizzo, salvo il risarcimento del verificarsi anche maggior danno. L'effetto della risoluzione non si estende alle prestazioni già eseguite: al soggetto aggiudicatario sarà riconosciuto il semplice importo delle forniture regolarmente svolte fino al giorno della risoluzione. Con la risoluzione del contratto sorgerà nella Stazione Appaltante il diritto di una sola delle ipotesi sopra indicateaffidare a terzi la fornitura in danno dell’Aggiudicatario. L’affidamento a terzi viene notificato alla Ditta inadempiente nelle forme prescritte cui saranno addebitate, l’Utilizzatore fino alla scadenza naturale prevista dal contratto iniziale, le eventuali spese sostenute in più dalla Stazione Appaltante rispetto a quelle previste dal contratto risolto. Il relativo importo sarà tenutoprelevato dal deposito cauzionale e ove questo non fosse sufficiente, nei confronti da eventuali crediti della Concedente:Ditta, senza pregiudizio dei diritti della Stazione Appaltante sui beni dell’aggiudicatario. Nel caso di minore spesa, nulla competerà alla Ditta inadempiente.

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Samples: cremonasolidale.it

Risoluzione del contratto. Il Contratto L’Azienda Sanitaria contraente si risolverà riserva di diritto, dichiarare risolto il contratto ai sensi dell'Articolo 1456 c.cdell’art. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore1453 e segg. del Codice Civile quando, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero seguito di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto segnalazione scritta da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - propri tecnici circa il mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e rispetto delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore caratteristiche convenute e/o dei coobbligatirequisiti minimi qualitativi, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali l’Impresa aggiudicataria non abbia ottemperato nel termine assegnatole al ripristino dei beni secondo quanto prescritto. Costituiscono ulteriore motivo di risoluzione : • mancato rispetto dei tempi di ripristino come specificato all’articolo 4; • ripetute segnalazioni di inadempienza alle norme contrattuali (oltre 10 segnalazioni); • ripetute segnalazioni di disservizio da espropriazione mobiliare eparte delle UU.OO. utilizzatrici (oltre 5 segnalazioni/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento anno); • mancato mantenimento del Sistema Qualità; • modifiche non concordate dei sistemi o di iscrizione loro parti; • richieste di ipoteca sui beni degli stessiriparazione in garanzia superiori al 30% delle riparazioni richieste nel corso dell’anno contrattuale Tutte le suddette circostanze costituiscono grave inadempimento dell’appaltatore, da elevazione oltre che per gli effetti del citato art. 1453 C.C., anche ai fini della facoltà dell’Azienda Sanitaria contraente di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.ccui successivo paragrafo. dell'UtilizzatoreResta salva la facoltà dell’Azienda Sanitaria contraente, in via anticipata rispetto alla Durata caso di risoluzione del Contrattocontratto con l’ Impresa aggiudicataria, se l'Utilizzatore è di effettuare una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi nuova procedura di società gara oppure di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati interpellare l’ Impresa che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente ha presentato la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatoreseconda migliore offerta. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini tal caso resta inteso che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali l’ Impresa seconda offerente deve confermare l’offerta presentata in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni sede di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontaregara. In caso di risoluzione del Contrattocontratto, ai sensi del presente articolo, l’ Impresa aggiudicataria risponderà di tutti i danni che da tale risoluzione anticipata possono derivare all’Azienda Sanitaria. Trattandosi di contratto con definizione di prezzo a seguito forfait di prestazione, l’importo periodico dovuto all’impresa aggiudicataria sarà determinato moltiplicando il costo forfetario offerto per singola riparazione per il numero di ottiche o camicie di cui è stata richiesta ed effettuata la riparazione nel periodo di riferimento, senza che l’Impresa aggiudicataria possa eccepire alcunché in ordine al numero di riparazioni richieste. Le prestazioni verranno contabilizzate con cadenza mensile posticipata, sulla base del verificarsi anche numero di una sola ottiche / camicie riparate nel mese di riferimento. La verifica preliminare all’autorizzazione della liquidazione della fattura è subordinata al ricevimento presso i Servizi competenti delle ipotesi sopra indicateAziende in unione del riepilogo delle operazioni di manutenzione (articolo 4), l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti riportante gli estremi dei fogli di lavoro e il riferimento all’ottica riparata. Le modalità di contabilizzazione e di pagamento saranno concordate con le singole Aziende Sanitarie al momento della Concedente:stipulazione del contratto. Esclusivamente per l’Azienda USL di Bologna tali modalità sono specificate nell’allegato C

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Samples: Disciplinare Di Gara

Risoluzione del contratto. Il Contratto Comune si risolverà riserva la facoltà di dirittoavvalersi nei confronti del Conduttore della clausola risolutiva espressa di cui all’art. 1456 del codice civile, con incameramento, a titolo di penale, della cauzione prestata, fatto salvo il diritto al risarcimento del danno, anche per una sola delle ipotesi di seguito indicate: perdita del Conduttore dei requisiti per contrarre con la PA o fallimento o altra procedura concorsuale a carico del Conduttore; gravi vizi o ritardi nella presentazione del progetto e/o nella esecuzione delle opere come indicati all’art. 7; esecuzione non autorizzata delle opere in modo difforme dalle prescrizioni progettuali; violazione del divieto di utilizzare anche parzialmente o temporaneamente, in tutto od in parte, la struttura per usi o finalità diverse da quelle oggetto della locazione; grave violazione dell’obbligo di curare la manutenzione ordinaria e straordinaria del complesso immobiliare; inadempimento degli obblighi retributivi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del personale dipendente; gravi violazioni in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni sul lavoro; grave negligenza e frode nell’esecuzione degli obblighi contrattuali; mancato pagamento del canone di locazione entro due mesi dal ricevimento della messa in mora tramite PEC da parte del Comune, qualora il Conduttore non abbia ottemperato entro il termine contrattualmente previsto; cessione a terzi, anche parziale, del contratto di locazione; recidiva plurima oltre la terza per disfunzioni o inadempimenti che nel caso di tre contestazioni e sanzioni non sono di per sé causa immediata di decadenza; mancata ricostituzione della cauzione entro un mese dal ricevimento della messa in mora da parte del Comune; mancato rinnovo della cauzione entro 6 (sei) mesi dalla scadenza (come indicato all'art. 11 lett. a); intervento della magistratura, con provvedimenti anche non definitivi, a carico del Conduttore con o senza provvedimenti di sequestro della struttura; gravi danni prodotti alla struttura di proprietà comunale, per imperizia e/o colpa del Conduttore e/o ditte prestatrici di servizi; quando le garanzie non siano rilasciate da istituto di credito o assicurativo autorizzato al rilascio di garanzie a favore della Pubblica Amministrazione, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedentedel Comunicato del Presidente ANAC del 1 luglio 2015, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R.testo integrato con successivo Comunicato 21 ottobre 2015; ogni altra inadempienza, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali renda impossibile la prosecuzione del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedentecontratto, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari dell’art. 1453 del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'UtilizzatoreIl provvedimento di revoca potrà essere adottato dal Comune di Padenghe del Garda dopo la contestazione degli addebiti, (tramite PEC o raccomandata A/R) e tenendo conto delle giustificazioni che il Conduttore avrà presentato entro il termine di 15 (quindici) giorni dalla data della contestazione. In proposito si precisa che gli eventuali interventi di riqualificazione dell’immobile realizzati dal Conduttore, costituiscono elemento integrativo ed inscindibile del canone di locazione, in via anticipata rispetto quanto il valore stimato degli interventi di miglioria ha concorso alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi definizione dell’importo posto a base d’asta di società detto canone di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penalelocazione. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In Pertanto nel caso di risoluzione del Contrattocontratto per inadempimento del Conduttore relativamente alle cause sopra riportate, nulla sarà dovuto al Conduttore a seguito titolo di risarcimento danni o rimborso delle spese di investimento sostenute per gli interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile più sopra richiamati, né per indennità di cui all’art. 34 della Legge 392/78, essendo a carico del verificarsi anche Conduttore l’onere integrativo per la realizzazione di una sola tali interventi di manutenzione straordinaria dell’immobile, parte integrante del canone di locazione e come tale non soggetto alle disposizioni del Codice dei Contratti pubblici da applicarsi in caso di risoluzione del contratto per l’esecuzione di Opere Pubbliche. Il presente contratto è comunque integrato dalle previsioni in ordine alla locazione ed alle modalità di espletamento delle ipotesi sopra indicateattività nei locali in considerazione di quanto indicato nel bando di gara per l'assegnazione, l’Utilizzatore sarà tenutoil quale si ha qui per riportato ed accettato dalle parti come integrazione del presente contratto. L’Ente concedente si riserva la facoltà di revocare il presente contratto per gravi ed inderogabili esigenze di pubblico interesse, nei confronti della Concedente:previo corresponsione di un equo indennizzo al Conduttore.

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Samples: Contratto Di Locazione

Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di dirittoL’Impresa affidataria è dichiarata decaduta dall’affidamento, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento con conseguente risoluzione del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni Servizio, nei termini seguenti casi: - mancato inizio del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoservizio nel termine stabilito nel Contratto; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione abbandono o mancato pagamento del relativo premio sospensione ingiustificata dell’attività intrapresa da parte dell'Utilizzatore alla Concedentedell’Impresa affidataria; - per gravi e ingiustificate irregolarità nell’esercizio o per reiterate o permanenti irregolarità, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistrianche non gravi che comunque compromettano la regolarità o la sicurezza dell’esercizio medesimo; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contrattoottemperanza da parte dell’Impresa affidataria di norme imperative di legge o regolamentari; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi qualora l’Impresa affidataria sia sottoposta a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione ovvero ad altra procedura concorsuale di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativaliquidazione; - messa qualora l’impresa affidataria perda i requisiti di idoneità morale, tecnica e finanziaria previsti dalla normativa vigente in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridicamateria; - modificazioneavvenuta escussione della garanzia, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi qualora l’Impresa affidataria non abbia provveduto a ricostituirla nel termine di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata30 giorni; - pubblicazione per gravi o ripetute inosservanze dei contratti di notizie lavoro e di leggi relative all'Utilizzatore e/o alla sicurezza sul lavoro qualora l’azienda non ottemperi entro 30 giorni alla diffida dell’Ente affidante; - in tutti gli altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati previsti dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spesenormativa vigente. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, decadenza dall’affidamento e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del ContrattoContratto nei casi indicati al precedente comma è escluso qualsiasi indennizzo a favore dell’impresa affidataria, la quale dovrà risarcire all’Ente affidante in relazione agli eventuali maggiori oneri che lo stesso dovrà sostenere per il riaffidamento del servizio ad un diverso gestore ed in relazione agli ulteriori danni subiti. La stessa Impresa affidataria è comunque tenuta al proseguimento del servizio fino al subentro del nuovo aggiudicatario. L’Ente affidante ha inoltre facoltà di revocare l’affidamento con atto motivato, con conseguente risoluzione del contratto di servizio, qualora siano venute meno le esigenze pubbliche del programma di esercizio senza che l’Impresa affidataria abbia a seguito pretendere alcun compenso o risarcimento. L’impresa può far valere la risoluzione del verificarsi anche di una sola presente contratto nel caso che ci sia un ritardo ingiustificato superiore a 60 giorni rispetto alle scadenze previste nel precedente art. 4 per la liquidazione e l’erogazione degli importi dovuti, salvo in ogni caso il pagamento delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:somme dovute ed il diritto al risarcimento danni.

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Samples: Bozza Di Contratto Di Servizio Per Il Trasporto Pubblico Locale

Risoluzione del contratto. Il 1. Fatte salve le altre cause risolutive o decadenziali previste nel presente Contratto, la Banca ha il diritto di risolvere il Contratto (articolo 1456 del codice civile), e pertanto la Carta si risolverà intende revocata, dandone avviso al Cliente e al Titolare della Carta familiare a mezzo raccomandata o mediante PEC, se: - il Cliente subisce protesti o compie qualsiasi atto che diminuisca la propria consistenza patrimoniale, finanziaria o economica; - la documentazione prodotta e le comunicazioni fatte alla Banca, sia in fase di dirittoistruttoria sia successivamente, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento risultano non veritiere o inesatte; - la Banca viene a conoscenza di circostanze di fatto che, se fossero state conosciute o verificate prima, avrebbero impedito l'emissione della Carta o a condizioni diverse; - in cui la Concedente, verificandosi caso di mancato puntuale ed integrale pagamento di ogni somma dovuta per qualsiasi titolo in relazione all'emissione e all'utilizzo della Carta; - utilizzo della Carta oltre il limite del Fido accordato; - il Cliente o il Titolare della Carta familiare non adempie con precisione anche a uno solo degli eventi sottoindicatiobblighi previsti dagli articoli 2, dichiarerà all'Utilizzatore11, a mezzo lettera raccomandata A.R.12, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto 19 del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, Resta inteso che l'estinzione del Conto corrente di addebito della Carta secondo le modalità e i termini indicati nel relativo contratto determina di diritto la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contrattocontratto tra la Banca e il Cliente che regola l'emissione e l'utilizzo di Cartimpronta. Analogamente l'estinzione del Conto corrente o della Carta del Cliente determina di diritto la risoluzione del contratto tra il Cliente, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti il Titolare della Concedente:Carta familiare e la Banca che regola l'emissione e l'utilizzo della Carta familiare.

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Samples: www.webank.it

Risoluzione del contratto. Ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50, fermo quanto previsto da altre disposizioni di legge, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuta l'emanazione di un provvedimento definitivo o un decreto penale di condanna divenuta irrevocabile di cui al D. Lgs 50/2016, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati ai lavori, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro, il Responsabile del Procedimento valuta, in relazione allo stato dei lavori e alle eventuali conseguenze nei riguardi delle finalità dell'intervento, l'opportunità di procedere alla risoluzione del contratto. Nel caso di risoluzione, l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento dei lavori regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto. Ai sensi dell'articolo 108 del D.Lgs.vo 19 aprile 2016, n. 50, quando il Direttore dei lavori accerta che comportamenti dell'Appaltatore concretano grave inadempimento alle obbligazioni di contratto tale da compromettere la buona riuscita dei lavori, invia al Responsabile del Procedimento una relazione particolareggiata, corredata dei documenti necessari, indicando la stima dei lavori eseguiti regolarmente e che devono essere accreditati all'Appaltatore. Su indicazione del Responsabile del Procedimento il Direttore dei lavori formula la contestazione degli addebiti all'Appaltatore, assegnando un termine non inferiore a quindici giorni per la presentazione delle proprie contro deduzioni al Responsabile del Procedimento. Acquisite e valutate negativamente le predette controdeduzioni, ovvero scaduto il termine senza che l'appaltatore abbia risposto, la stazione appaltante su proposta del responsabile del procedimento dichiara risolto il contratto. Qualora, al di fuori dei precedenti casi, l'esecuzione dei lavori ritardi per negligenza dell'Appaltatore rispetto alle previsioni del programma, il Direttore dei lavori gli assegna un termine che, salvo i casi d'urgenza, non può essere inferiore a dieci giorni, per compiere i lavori in ritardo, e da inoltre le prescrizioni ritenute necessarie. Il Contratto si risolverà termine decorre dal giorno di dirittoricevimento della comunicazione. Scaduto il termine assegnato il Direttore dei lavori verifica, ai in contraddittorio con l'Appaltatore, gli effetti dell'intimazione impartita, e ne compila processo verbale da trasmettere al Responsabile del Procedimento. Sulla base del processo verbale, qualora l'inadempimento permanga, la stazione appaltante, delibera la risoluzione del contratto Ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. dell'articolo 108 del D.Lgs.vo n. 50/2016, il Responsabile del Procedimento, nel momento in cui comunicare all'Appaltatore la Concedentedeterminazione di risoluzione del contratto, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicatidispone, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R.con preavviso di venti giorni, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni il Direttore dei lavori curi la redazione dello stato di consistenza dei lavori già eseguiti, l'inventario di materiali, macchine e mezzi d'opera e la relativa presa in consegna. Qualora sia stato nominato l'organo di collaudo, lo stesso procede a redigere, acquisito lo stato di consistenza, un verbale di accertamento tecnico e contabile con le modalità indicate dal regolamento. Con il verbale è accertata la corrispondenza tra quanto eseguito fino alla risoluzione del contratto e ammesso in contabilità e quanto previsto nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante; è altresì accertata la presenza di eventuali opere, riportate nello stato di consistenza, ma non previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti nel progetto approvato nonché nelle eventuali perizie di variante. In sede di liquidazione finale dei lavori dell'appalto risolto, è determinato l'onere da porre a carico dell’Utilizzatoredell'Appaltatore inadempiente in relazione alla maggiore spesa sostenuta per affidare ad altra Impresa i lavori, relativi a: esonero di responsabilità ove l’Ente committente non si sia avvalsa della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato facoltà prevista dall'articolo 110, comma 1 del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione D.Lgs.vo n. 50/2016. Ai sensi dell'articolo 109 del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza AssicurativaD.Lgs.vo 19 aprile 2016, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersin. 50, nei casi previstidi risoluzione del contratto di appalto disposta dall’Ente committente, della risoluzione ma l'Appaltatore deve provvedere al ripiegamento dei cantieri già allestiti e allo sgombero delle aree di chiedere l'adempimento lavoro e relative pertinenze nel termine a tale fine assegnato dallo stesso Ente committente; in caso di mancato rispetto del Contrattotermine assegnato, procedendo la Ente committente provvede d'ufficio addebitando all'Appaltatore i relativi oneri e spese. L’Ente committente, in via giudiziale alternativa all'esecuzione di eventuali provvedimenti giurisdizionali cautelari, possessori o d'urgenza comunque denominati che inibiscano o ritardino il ripiegamento dei cantieri o lo sgombero delle aree di lavoro e ancherelative pertinenze, eventualmentepuò depositare cauzione in conto vincolato a favore dell'Appaltatore o prestare fideiussione bancaria o polizza assicurativa con le modalità di cui all'articolo 103, alla conseguente esecuzione coattivadel D.Lgs.vo 19 aprile 2016, salvo sempre n. 50, pari all'uno per cento del valore del contratto. Resta fermo il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto dell'Appaltatore di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto A fronte di inadempimenti gravi da parte del Conduttore, la Provincia di Nuoro può procedere alla risoluzione del contratto, previa diffida ad adempiere con termine non inferiore a quindici giorni. La risoluzione del contratto è comunicata dalla Provincia di Nuoro al Conduttore mediante lettera raccomandata e comporta tutte le conseguenze di legge e di contratto. La Provincia di Nuoro si risolverà riserva la facoltà inoltre di risolvere il contratto per inosservanza da parte del Conduttore degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di contratto collettivo nazionale lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti. In caso di inadempimento del Conduttore, anche ad uno solo degli obblighi assunti con il contratto, che si protragga oltre il termine, non inferiore a 15 giorni, che verrà assegnato dalla Provincia per porre fine all’inadempimento, la stessa Provincia avrà la facoltà di considerare risolto il contratto e di ritenere definitivamente la cauzione, ove non restituita, e/o di applicare una penale equivalente nonché di procedere nei confronti del Conduttore per il risarcimento del danno. In ogni caso, la Provincia, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l’adempimento, potrà risolvere di diritto, ai sensi dell'Articolo dell’art. 1456 c.cCodice Civile, nonché ai sensi del 1360 Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Conduttore con racc. a.r., il contratto nei seguenti casi: • qualora fosse accertato il venir meno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara; • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dal conduttore nella procedura di gara; • mancato adempimento delle prestazioni contrattuali a perfetta regola d’arte, nel momento in cui la Concedenterispetto delle norme vigenti e secondo le condizioni, verificandosi anche uno solo le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente capitolato; • difformità tra le caratteristiche degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi impianti e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna quelle dichiarate nell’offerta e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche nelle specifiche tecniche; • mancata reintegrazione della cauzione eventualmente escussa entro il termine di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso20 giorni dal ricevimento della relativa richiesta; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, • qualora sia stata depositata contro il Conduttore un ricorso ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento legge fallimentare o di iscrizione altra legge applicabile in materia, di ipoteca sui procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell’indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli stessiaffari del conduttore; • qualora taluno dei componenti dell’organo di amministrazione o l’amministratore delegato o il direttore generale o il responsabile tecnico del Conduttore siano condannati, da elevazione con sentenza passata in giudicato, per delitti contro la pubblica amministrazione, l’ordine pubblico, la fede pubblica o il patrimonio, ovvero siano assoggettati alle misure previste dalla normativa antimafia. Resta inteso, inoltre, che in deroga all’art. 1495 Codice Civile il termine di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico decadenza per la denuncia dei vizi è fissato nel più lungo termine di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c30 (trenta) giorni. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di In tutti i danni e al rimborso casi di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.la provincia ha diritto di ritenere definitivamente la cauzione definitiva, ove essa non sia stata ancora restituita, e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzioneapplicare una penale equivalente, nonché di procedere nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto confronti del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché Conduttore per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoredel danno. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento La provincia ha inoltre un diritto di prelazione in merito all’eventuale acquisto degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:impianti installati.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Costituiscono motivo di dirittorisoluzione di diritto del contratto, ai sensi dell'Articolo dell'Art. 1456 c.cC.C. (Clausola risolutiva espressa), le seguenti fattispecie: • sopravvenuta causa di esclusione di cui all'art. 80 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i.; • fallimento dell’impresa; • grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni, errore grave nell'esercizio delle attività, nonché violazioni alle norme in materia di sicurezza o ogni altro obbligo previsto dal contratto di lavoro e violazioni alle norme in materia di contributi previdenziali ed assistenziali; • falsa dichiarazione o contraffazione di documenti nel momento corso dell'esecuzione delle prestazioni; • transazioni di cui al presente appalto non eseguite avvalendosi di Istituti Bancari o della società Poste italiane Spa, o degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dell'operazione, ai sensi del comma 9bis dell'art. 3 della Legge n.136/2010; • mancata osservanza degli obblighi derivanti dall'applicazione della clausola di salvaguardia delle professionalità acquisite e della tutela dell'occupazione esistente di cui al Contratto Collettivo Nazionale del Lavoro per Dipendenti da Istituti e Imprese di vigilanza privata e servizi fiduciari, alla luce di quanto precisato con la nota prot. 15/4977/16.01.05 del 20.03.2008 del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale — Direzione Generale della Tutela delle Condizioni di Lavoro. Xxxx inoltre causa di risoluzione immediata del contratto l'accertamento da parte di AGEA di azioni dell'Impresa volte a dissuadere o disincentivare il personale attualmente addetto allo svolgimento del servizio ad accettare l'assunzione. È fatto salvo il caso in cui la Concedentemancato reimpiego del personale dipenda da cause non direttamente imputabili all' Impresa, verificandosi anche uno solo con onere della prova a suo carico; • esito interdittivo delle informative antimafia emesse dalla Prefettura per il contraente o impiego di manodopera con modalità irregolari o il ricorso a forme di intermediazione abusiva per il reclutamento della stessa; • inosservanza degli eventi sottoindicatiimpegni di comunicazione alla Prefettura di ogni illecita richiesta di danaro, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi prestazione o altra utility nonché offerta di protezione o ogni illecita interferenza avanzata prima della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna gara e/o installazione dell'affidamento ovvero nel corso dell'esecuzione del servizio nei confronti di un proprio rappresentante, agente o dipendente, e di ogni altro soggetto che intervenga a qualsiasi titolo nella esecuzione del contratto, e di cui lo stesso venga a conoscenza; • mancato conseguimento dell'attestato antincendio medio rischio per il personale che svolgerà il servizio. Nelle ipotesi di cui sopra il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a seguito della dichiarazione di AGEA, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. La risoluzione del contratto non pregiudica in ogni caso il diritto di AGEA al risarcimento dei danni subiti a causa dell'inadempimento. Costituiranno, inoltre, ipotesi di risoluzione di diritto ai sensi degli artt. 1453-1454 C.C: • applicazioni delle penali previste nel paragrafo 12 per un importo complessivo superiore al 10% dell'importo contrattuale; • dopo la prima contestazioni di inadempimento e in assenza di giustificazioni ritenute valide da AGEA relativamente alle proposte migliorative offerte nella propria offerta tecnica, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel paragrafo 12; • dopo la terza contestazioni di inadempimento e in assenza di giustificazioni ritenute valide da AGEA relativamente alla formazione del personale e la organizzazione del servizio offerte nella propria offerta tecnica, ferma restando l'applicazione delle penali previste nel paragrafo 12; • inadempienze gravi degli obblighi contrattuali che si protraggano oltre il termine perentorio assegnato ad AGEA per porre fine all'inadempimento. In tali casi AGEA procederà alla contestazione degli addebiti e fisserà un termine perentorio, non inferiore a giorni 15, entro il quale l’Impresa dovrà uniformarsi agli standard richiesti ovvero agli obblighi normativi e/o collaudo contrattuali: la contestazione verrà effettuata con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. II contratto si intenderà risotto di diritto alla scadenza del termine prefissato, in mancanza di tempestivo integrale adempimento. All'Impresa verrà corrisposto il prezzo contrattuale del servizio regolarmente effettuato prima della risoluzione, detratte le penalità, le spese e i danni. Al fine di recuperare penalità, spese e danni AGEA potrà rivalersi su eventuali crediti dell'Impresa nonché sulla cauzione, senza necessità di diffide o di autorizzazione della stessa. In tutti i casi di risoluzione anticipata del contratto AGEA effettuerà, tramite propri periti, una stima dei Beni o anche di uno solo servizi forniti e dei Beni nei termini servizi da fornire e valuterà l'entità del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativadanno subito. Tale accertamento potrà essere, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedentese richiesto, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più eseguito in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte contraddittorio con il Contratto; - insolvenzaresponsabile Operativo dell'Impresa appaltatrice le risultanze dello stesso verranno verbalizzate e sottoscritte dallo stesso. Le spese occorrenti per l'eventuale risoluzione del contratto e consequenziali alla stessa saranno a totale ed esclusivo carico dell'Impresa. In caso di risoluzione contrattuale, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento AGEA procederà all'incameramento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattivacauzione definitiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R.eventualmente patiti, e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali ivi compresa l'eventuale esecuzione in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:danno.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Indipendentemente dai casi previsti negli articoli precedenti la stazione appaltante ha facoltà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi risolvere il presente contratto nei seguenti casi: - accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’appaltatore nelle procedure di gara; - inadempimento dell’appaltatore anche ad uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto obblighi assunti con il contratto allo scadere dei termini fissati dall’Unione per adempiere (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazionegiorni 10); - Perdita Definitiva dei Benidopo 2 (due) contestazioni scritte su gravi inadempienze cui la Ditta appaltatrice non fornisca adeguate giustificazioni; - mancato perfezionamento contegno scorretto verso gli utenti da parte del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessopersonale della Ditta appaltatrice; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, cessione ad altri in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitatasia direttamente che indirettamente per interposta persona, dei diritti e degli obblighi inerente al presente capitolato; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/ogni altra inadempienza qui non contemplata o altri coobbligati fatto che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente rendesse impossibile la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditiprosecuzione dell’appalto, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spesetermine dell’art. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare1453 del Codice Civile. In caso di risoluzione del Contrattocontratto, la Ditta appaltatrice è comunque tenuta a seguito proseguire l’esecuzione contrattuale fino a nuovo affidamento. L'Azienda avrà la facoltà di affidare temporaneamente il servizio a terzi, utilizzando se necessario, i locali e gli impianti a qualsiasi titolo gestiti dall'impresa al momento della risoluzione, per il periodo di tempo necessario a procedere al nuovo affidamento, attribuendone gli eventuali maggiori costi rispetto ai corrispettivi del verificarsi anche servizio convenuti con il presente capitolato all'impresa appaltatrice. La Ditta appaltatrice nulla avrà a pretendere a titolo di una sola delle ipotesi sopra indicatecompenso e/o risarcimento e l’Azienda avrà la facoltà di affidare l’appalto all’operatore economico che segue nella graduatoria approvata con il provvedimento di aggiudicazione, l’Utilizzatore alle medesime condizioni proposte in sede di gara. Entro i termini di validità dell’offerta indicati negli atti di gara, l’operatore economico classificato in posizione utile in graduatoria sarà tenutotenuto all’accettazione dell’aggiudicazione, nei confronti della Concedente:salvo comprovate e sopravvenute cause (esclusa la variazione dei prezzi) che impediscano la stipulazione del contratto. Trascorso il termine di validità dell’offerta, l’affidamento sarà subordinato all’accettazione da parte dell’operatore economico interessato.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Fatto salvo quanto disposto dal precedente articolo e dalla normativa vigente in tema di risoluzione contrattuale, il presente contratto è risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. con conseguente perdita del deposito cauzionale costituito e fatto salvo il risarcimento dell’eventuale maggiore danno subito, ove ricorrano gravi e ripetute inadempienze e più precisamente nei casi di: − mancato avvio del servizio nel momento in termine prefissato; − applicazione di tre gravi penalità di cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedenteal precedente articolo; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna − inosservanza grave e/o installazione reiterata, diretta o indiretta, delle disposizioni di legge, dei regolamenti e degli obblighi contrattuali previsti nel presente capitolato; − sospensione, abbandono o interruzione senza giusta causa del servizio; − impiego di personale inadeguato o insufficiente o privo dei requisiti prescritti dalle norme vigenti e dal presente capitolato o non iscritto agli istituti previdenziali ed anti-infortunistici ai sensi delle norme vigenti; − subappalto non autorizzato; − cessione del contratto e/o collaudo del credito come indicati nel successivo art. 25 − mancata sostituzione del personale ritenuto inidoneo nel termine prefissato dall’Amministrazione; − accertata violazione di norme e clausole contrattuali regolanti il rapporto con il personale adibito al servizio; − intervenuta inidoneità dell’appaltatore o sopravvenuta insussistenza dei Beni requisiti richiesti per la partecipazione alla gara; − ogni altra inadempienza qui non contemplata o anche di uno solo dei Beni nei termini fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto ai sensi dell’art. 1453 del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione Codice Civile. Qualora la Ditta Appaltatrice intendesse disdire il contratto prima della scadenza dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione senza giustificato motivo o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificaregiusta causa, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditiStazione Appaltante si riserva di trattenere, a farli rimuovere titolo di penale, tutto il deposito cauzionale e trasportaredi addebitare le maggiori spese comunque derivanti per l'assegnazione del servizio ad altra ditta, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni titolo di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le speserisarcimento danni. In caso di opposizionegravi inadempienze della Ditta Appaltatrice, la Concedente si riserva Stazione appaltante, al fine di garantire la continuità ed il diritto regolare svolgimento dei servizi, potrà avvalersi della facoltà di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per far eseguire da altri il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatoreservizio mancato, incompleto o trascurato. In ogni casotale caso la Ditta Appaltatrice dovrà provvedere sia al risarcimento alla Stazione appaltante per gli eventuali danni subiti, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente sia alla rifusione delle spese sostenute per l'intero ammontare. In caso di risoluzione l'eliminazione delle sopra citate carenze del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:servizio.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto La Società Appaltante è in diritto di procedere alla risoluzione del contratto secondo quanto previsto dall’art. 108, lettere a) e b) e con le conseguenze degli artt. 108, comma 9 e 110, d.lgs. 50/2016. La Società Appaltante inoltre si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui riserva la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatorefacoltà, a mezzo lettera raccomandata A.R.suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto qualora le penali applicate superino il 10% del valore dell'intero appalto. In tali casi, l’Appaltatore avrà diritto al solo pagamento, con i prezzi contrattualmente stabiliti, dei lavori eseguiti nonché dei materiali a piè d’opera che, a giudizio insindacabile della D.L., saranno riconosciuti idonei ed utilizzabili, fermo restando l’obbligo dell’Appaltatore al risarcimento dei danni che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero la Stazione Appaltante dovesse subire per il proseguimento dei lavori sia per ogni altro titolo. La Società Appaltante si riserva inoltre la facoltà di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento risolvere il contratto in caso di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto gravi inadempienze da parte dell’Utilizzatore dell'Appaltatore. A titolo meramente esemplificativo e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna non esaustivo sono considerate “gravi inadempienze” le azioni e/o installazione i comportamenti per i quali l’Appaltatore: • si renda colpevole di frode e/o collaudo dei Beni inadempienze gravi agli obblighi stabiliti dalla legge o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativadal presente Capitolato, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio tali da parte dell'Utilizzatore alla Concedentecompromettere, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a ad insindacabile giudizio della ConcedenteStazione Appaltante, rendano lo stesso la buona riuscita degli interventi e la loro ultimazione nei termini stabiliti; • non più rispetti obblighi concernenti il personale, con riferimento al C.C.N.L., agli oneri previdenziali e assistenziali; • utilizzi subappaltatori non autorizzati; • sospenda o ritardi in grado modo ingiustificato l’esecuzione delle prestazioni contrattuali; • si renda responsabile di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con gravi o ripetute violazioni delle norme di sicurezza e non adempia alla diffida ad eliminare, entro un congruo termine, le irregolarità riscontrate. La Società Appaltante procederà alla risoluzione di diritto del contratto e delle RDF conseguenti qualora: • l’Appaltatore venga dichiarato fallito o venga sottoposto a concordato preventivo o a qualsiasi altra procedura concorsuale comunque denominata; • l’Appaltatore non applichi al personale il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore trattamento giuridico ed economico previsto dalle leggi vigenti in materia e/o non applichi, per le singole tipologie di attività, i contratti collettivi di categoria del settore di riferimento. In ognuna delle ipotesi sopra previste la Stazione Appaltante non compenserà le prestazioni non eseguite e avrà diritto di escutere la garanzia fideiussoria prestata, salvo il suo diritto al risarcimento dei coobbligatimaggiori danni. La risoluzione dell'Accordo Quadro comporterà la risoluzione automatica di tutti i sub contratti e affidamenti stipulati dall’Appaltatore in relazione alle prestazioni di cui al presente Capitolato. L’Appaltatore è obbligato a riportare il presente articolo in tutti i contratti con soggetti terzi affidatari, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ottenendone l’approvazione specifica anche ai sensi dell'Articolo 2272 c.cdegli artt. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata 1341 e 1342 del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penalecod. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale civ. In ogni caso resta fermo e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre impregiudicato il diritto della Concedente Società Appaltante di rivalersi sull'Appaltatore per ogni danno da essa subito in seguito alla risoluzione del contratto, comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidati a terzi. Per il risarcimento di tutti i questi danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva Società Appaltante ha il diritto di agire giudizialmente per la restituzione trattenere qualunque somma maturata a credito dell'Appaltatore in ragione dei Beni lavori eseguiti nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:rivalersi sulla garanzia fideiussoria.

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Risoluzione del contratto. Il Entrambe le Parti hanno diritto di chiedere la risoluzione del Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.cin base alle norme del Codice Civile. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende RFI potrà avvalersi della presente clausola risolutiva espressarisolutiva, ai sensi e per gli effetti dell’articolo 1456 cod. civ., salvo il risarcimento del danno, ove il Raccordato abbia dato corso anche ad una sola delle seguenti violazioni: - inadempimento dell’Utilizzatore costruzione degli impianti in maniera difforme dal progetto approvato; - inosservanza delle obbligazioni previste all’Articolo 6 norme, delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi prescrizioni e divieti a carico dell’Utilizzatoredelle disposizioni richiamate, relativi a: esonero anche indirettamente nel presente Contratto; - mancato ripristino delle condizioni di responsabilità sicurezza che hanno determinato una sospensione ai sensi dell’articolo 16, entro il termine indicato da RFI nella comunicazione di cui allo stesso articolo 16; - insoddisfacente esito delle verifiche effettuate da RFI sulla qualità e quantità dei lavori eseguiti, anche dopo il termine che fosse stato assegnato per la eliminazione delle anomalie riscontrate dopo un primo controllo, nell’ipotesi prevista dall’articolo 14 e 19; - utilizzazione di personale non abilitato; - inosservanza della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di condizione posta dall'articolo 21 per la cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione)di raccordo; - Perdita Definitiva dei Beniritardo superiore a sei mesi nella corresponsione delle somme relative al rimborso degli oneri sostenuti da RFI, fatto salvo il diritto di RFI di provvedere al recupero delle predette somme; - mancato perfezionamento pagamento anticipato, entro i termini stabiliti, degli oneri a carico del Contratto di Compravendita con il Fornitore o Raccordato ai sensi dell’art. 4 ovvero mancata consegna e/o installazione e/o collaudo prestazione della fideiussione ivi prevista a garanzia del pagamento dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessomedesimi oneri; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei mendaci dichiarazioni in merito ai dati forniti dal Raccordato e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del previsti nel Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle perdita di validità della stipula del polizza assicurativa o della fideiussione di cui al presente Contratto che a insindacabile giudizio ovvero mancato reintegro della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contrattofideiussione; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativaviolazione del codice etico; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione violazione della clausola di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legalitrasparenza. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo si verifica di diritto mediante unilaterale dichiarazione di RFI da farsi con lettera raccomandata A.R., e/con avviso di ricevimento o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatoretramite posta elettronica certificata. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di La risoluzione del ContrattoContratto può comportare l'incameramento della garanzia di cui all’articolo 25, a seguito del verificarsi anche senza pregiudizio di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:eventuali azioni per i maggiori danni.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui Quando la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'UtilizzatoreDirezione Lavori accerti, a mezzo lettera raccomandata A.R.carico dell'Appaltatore, che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressa: - un grave inadempimento dell’Utilizzatore degli obblighi contrattuali tale da compromettere la buona riuscita delle obbligazioni previste all’Articolo 6 opere, la Direzione Lavori medesima, su indicazione del Responsabile del Procedimento, provvede a formulare la contestazione degli addebiti assegnando un termine di almeno 15 giorni per la presentazione delle Condizioni Generali controdeduzioni. Trascorso inutilmente il termine suddetto, ovvero acquisite e valutate negativamente le controdeduzioni avanzate, la Committente dispone, su proposta del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’UtilizzatoreResponsabile del procedimento, relativi a: esonero la risoluzione del contratto di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione appalto. Quando, per negligenza dell'Appaltatore, questo ritardi rispetto alle previsioni del programma, la Direzione Lavori, nel disporre le istruzioni necessarie, provvede ad assegnare per il compimento delle opere in ritardo un termine di durata non inferiore ai 10 giorni, fatta eccezione per i casi di urgenza. Trascorso inutilmente il termine indicato il Direttore dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatorelavori, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto contraddittorio con l'Appaltatore o in partesua assenza con l'assistenza di due testimoni, della compagine sociale se trattasi procederà a verificare e far constatare gli effetti dell'intimazione impartita mediante stesura di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contrattoprocesso verbale. Qualora ciò non si dovesse verificaresulla base delle predette risultanze, l'inadempimento permanga, la Concedente sarà autorizzata Committente, su proposta del Responsabile del procedimento, provvederà a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditidisporre la risoluzione del contratto. Per tutto quanto non espressamente previsto, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In comunque nel caso di opposizione, la Concedente risoluzione contrattuale per grave inadempimento grave irregolarità e grave ritardo dell’appaltatore si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatorerinvia all’art. 108 del D.Lgs. 50/2016. In ogni caso, l’amministrazione si riserva di risolvere il contratto senza alcun genere di indennità e salvo sempre compenso per l’impresa anche nei seguenti casi: - violazione delle vigenti normative in materia di igiene salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (D.Lgs. 81/08), nonché ripetute violazioni delle prescrizioni contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento nonché degli ordini impartiti dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione; - inadempienze agli obblighi contrattuali, siano essi contenuti nel presente capitolato, nel contratto e in genere in tutti gli atti di gara, contestate per iscritto dalla stazione appaltante; - violazione della normativa sulla tutela dei dati personali, laddove vi sia una diffusione, e/o comunicazione e/o divulgazione di dati riservati di cui il risarcimento personale dell’impresa sia venuto a conoscenza in ragione del servizio espletato; - in caso di frode, fallimento, concordato fallimentare o di qualsiasi procedura concorsuale; - cessione del contratto; - subappalto non autorizzato dalla stazione appaltante o comunque in violazione di legge; - la violazione degli ulteriori danniobblighi circa la tracciabilità dei flussi finanziari (rif. Art. 55 del presente capitolato); - qualora il ritardo rispetto alla fine dei lavori determinasse un importo massimo della penale pari o superiore al 10% dell’importo contrattuale (rif. Art. 32 del presente capitolato). Ai sensi di quanto previsto dalla L.R.T. n. 38 del 13/07/2007, i Canoniart. 19, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso sono causa di risoluzione del Contrattocontratto: - la mancata sostituzione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione e la mancata sostituzione del medico competente, qualora nel corso dell’esecuzione del contratto dovesse sorgere la necessità di sostituirli per una qualsiasi causa; - le gravi violazioni delle prescrizioni contenute nel documento di valutazione dei rischi di cui all’art. 28 del D. Lgs. 81/2008 , nel caso di presenza di più imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli interventi di prevenzione e protezione dai rischi; - l’impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria, qualora l’impresa non provveda all’immediata regolarizzazione; - la violazione dell’obbligo di informazione di cui all’articolo 24, comma 1 della citata L.R.T., che prevede l’obbligo dell’impresa appaltatrice di informare immediatamente la stazione appaltante di qualsiasi atto di intimidazione commesso nei suoi confronti nel corso del contratto con la finalità di condizionarne la regolare e corretta esecuzione. L’amministrazione procederà alla contestazione scritta, tramite PEC o fax o tramite raccomandata A/R, degli addebiti: nei casi più gravi tale contestazione costituirà l’unica formalità preliminare alla risoluzione. Negli altri casi, la società potrà essere invitata a seguito presentare, entro cinque (5) giorni dal ricevimento delle contestazioni, proprie memorie difensive, che verranno valutate discrezionalmente dalla stazione appaltante. La risoluzione del verificarsi anche contratto è dichiarata con semplice preavviso di una sola delle ipotesi sopra indicategiorni 20 (venti), l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:da trasmettere con lettera raccomandata A/R. L’Amministrazione comunicherà all’Osservatorio i provvedimenti di risoluzione dei contratti.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto AOU si risolverà riserva di risolvere il contratto, con effetti nei confronti dell’Esecutore Supporto contestato, ai sensi dell’art. 1456 c.c., nei seguenti casi: • per la mancata reintegrazione della garanzia eventualmente escussa entro il termine previsto dal ricevimento della relativa richiesta da parte di AOU; • per la mancata proroga della validità della garanzia entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell’AOU in caso di xxxxxxx o proroga del contratto; • qualora, per due eventi consecutivi, vengano contestate all’Esecutore Supporto gravi inadempienze che richiedano l’applicazione di penalità. Si applica l’art. 108 del D. Lgs. 50/2016 (risoluzione per reati accertati e per gravi inadempimenti, irregolarità e ritardi e relativi adempimenti successivi). In tutti i casi previsti nella normativa citata il RUP, in coordinamento con il DEC laddove nominato, provvede ad istruire motivata e documentata proposta di risoluzione contrattuale. Tale proposta sarà inviata ad AOU che potrà procedere alla risoluzione, anche parziale, del contratto in essere. Ferme le modalità istruttorie appena descritte e laddove non diversamente previsto nelle norme del codice sopra citate, il contratto cesserà la sua efficacia, ai sensi dell’art. 1453 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto: • in caso di cessazione dell’attività oppure in caso di concordato preventivo, di fallimento, di stati di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del Esecutore Supporto, o che questo prosegua la propria attività sotto la direzione di un curatore, un fiduciario o un commissario che agisce per conto dei suoi creditori, oppure entri in liquidazione; • allorché si manifesti qualunque altra forma di incapacità giuridica che ostacoli l’esecuzione del contratto di appalto; • qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi; • allorché sia stata pronunciata una sentenza definitiva per un reato che riguardi il comportamento professionale del Esecutore Supporto, ivi compresa la violazione di diritti di brevetto; • qualora fosse accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall’Esecutore Supporto nel corso della procedura di gara ovvero, nel caso in cui vengano meno i requisiti minimi richiesti per la regolare esecuzione del contratto; • qualora l’Esecutore Supporto ceda il contratto; • qualora l’Esecutore Supporto subappalti una parte della fornitura senza autorizzazione dell’AOU. XXX, ha altresì la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell’art. 1454 c.c., previa diffida scritta ad adempiere entro il termine di 15 giorni decorso inutilmente il quale il contratto si intende risolto di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. qualora: • qualora l’Esecutore Supporto non dia inizio all’erogazione del servizio alla data stabilita nel momento contratto ed il ritardo superi i 30 giorni; • il Esecutore Supporto sospenda l’esecuzione del contratto per motivi imputabili al Esecutore Supporto medesimo; • il Esecutore Supporto non osservi gli impegni e gli obblighi assunti con l’accettazione del presente capitolato in cui tema di comportamento trasparente per tutta la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della durata del presente clausola risolutiva espressa: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedenteappalto; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna • si verifichino disservizi e/o installazione inadempimenti di tipo grave e/o collaudo dei Beni continuativo e reiterato che abbiano dato luogo all’applicazione di penali; • si verifichino gravi inadempienze tali da giustificare l’immediata risoluzione del contratto quali violazione degli obblighi relativi al trattamento giuridico - economico del personale, violazione delle norme di sicurezza nell’esecuzione del servizio, frode o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stessoaltro; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento o cessazione di fatto dell'attività o scioglimento della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatore, in via anticipata rispetto alla Durata del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridica; - modificazione, in tutto o in parte, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattiva, salvo sempre il diritto della Concedente al risarcimento di tutti i danni e al rimborso di tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contrattocontratto, per una delle suindicate cause, AOU si riserva la facoltà di incamerare a seguito titolo di penale e di indennizzo l’intera garanzia definitiva prestata dal Esecutore Supporto, salvo il risarcimento del verificarsi anche maggior danno, nessuno escluso, per l’affidamento a terzi del servizio. L’esecuzione in danno non esime il Esecutore Supporto dalla responsabilità civile e penale in cui lo stesso possa incorrere a norma di una sola delle ipotesi sopra indicatelegge per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Ai sensi dell’art. 108 del D. Lgs. 50/2016, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti XXX potrà procedere allo scorrimento della Concedente:graduatoria alle condizioni ivi previste.

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Risoluzione del contratto. Il Contratto si risolverà Ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile costituiscono cause di diritto, ai sensi dell'Articolo 1456 c.c. nel momento in cui la Concedente, verificandosi anche uno solo degli eventi sottoindicati, dichiarerà all'Utilizzatore, a mezzo lettera raccomandata A.R., che intende avvalersi della presente clausola risolutiva espressarisoluzione contrattuale le seguenti ipo- tesi: - inadempimento dell’Utilizzatore delle obbligazioni previste all’Articolo 6 delle Condizioni Generali del Contratto (Obblighi e divieti a carico dell’Utilizzatore, relativi a: esonero di responsabilità della Concedente; custodia e manutenzione dei Beni; autorizzazione al pagamento anticipato del Prezzo dei Beni; consegna dei Beni; garanzie dell’Utilizzatore; conferimento di mandato; corresponsione dei Canoni; Spese; costi; imposte e tasse; accollo dei rischi e responsabilità; sinistri; assicurazione; divieto di cessione del Contratto da parte dell’Utilizzatore e mancata liberazione da responsabilità; agevolazione); - Perdita Definitiva dei Beni; - mancato perfezionamento del Contratto di Compravendita con il Fornitore o mancata consegna e/o installazione e/o collaudo dei Beni o anche di uno solo dei Beni nei termini del Contratto di Compravendita con conseguente risoluzione dello stesso; - mancato rimborso alla Concedente del premio assicurativo relativo alla Polizza Assicurativa, mancata stipulazione dell’Assicurazione o mancato pagamento del relativo premio da parte dell'Utilizzatore alla Concedente, mancata denuncia da parte dell'Utilizzatore dei sinistri; - mancata corrispondenza alla realtà dei dati e delle informazioni forniti dall'Utilizzatore su richiesta della Concedente, ai sensi delle Premesse riportate nelle Condizioni Particolari del Contratto; - modificazione delle condizioni economico-patrimoniali dell'Utilizzatore rispetto a quelle della stipula del Contratto che a insindacabile giudizio della Concedente, rendano lo stesso non più in grado di adempiere regolarmente alle obbligazioni assunte con il Contratto; - insolvenza, anche solo temporanea, dell'Utilizzatore e/o dei coobbligati, evidenziata dalla sottoposizione degli stessi a fallimento, amministrazione controllata, concordato preventivo o altre procedure concorsuali da espropriazione mobiliare e/o immobiliare a carico degli stessi, da richiesta e susseguente esecuzione di sequestro o pignoramento o di iscrizione di ipoteca sui beni degli stessi, da elevazione di protesto cambiario, da richiesta e/o emissione a loro carico di decreto ingiuntivo, da ogni altro provvedimento emesso dall'Autorità Giudiziaria o Amministrativa; - messa in liquidazione o anticipato scioglimento apertura di altra procedura concorsuale a carico dell’Aggiudicatario; - abbandono dell’appalto; - impiego di personale non dipendente dell’Aggiudicatario; - grave e reiterata inosservanza delle norme regolamentari nonché delle norme del presente ca- pitolato, formalmente contestate e conclusesi con avvenuta applicazione della penale, che si verificano più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; - reiterati inadempimenti rispetto agli obblighi del contratto che si verificano per più di 3 (tre) volte per la medesima ipotesi di inadempimento; - mancato rispetto degli obblighi assicurativi, previdenziali ed assistenziali nei confronti del per- sonale dipendente; - mancato rispetto dei contratti collettivi giudizialmente e definitivamente accertato; - mancato rispetto delle norme in materia di tracciabilità dei flussi finanziari; - ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive (previa contestazione dell’addebito e assegnazione di un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle con- trodeduzioni); - immotivata o cessazione ingiustificata interruzione del servizio; - cessione anche parziale del contratto o subappalto totale o parziale del servizio non autorizza- to; - inosservanza da parte dell’Aggiudicatario degli obblighi previsti dalla normativa vigente in mate- ria di fatto dell'attività lavoro e di sicurezza nei confronti dei dipendenti impiegati nell’appalto; - difformità nella realizzazione del progetto secondo quanto indicato in fase di offerta e accettato dal Committente; - mancata prestazione del servizio, fatte salve le cause di forza maggiore. Non sono in ogni caso considerate causa di forza maggiore gli scioperi, le agitazioni sindacali e le condizioni meteoro- logiche, salvo quelle derivanti da calamità naturali; - accertata colpevolezza per reati di evasione fiscale o scioglimento frode; - sentenza passata in giudicato per frodi verso l’Amministrazione Appaltante o per violazioni degli obblighi sulla sicurezza sul lavoro; - mancato espletamento del servizio per reiterate assenze del personale, non sostituito; - mancato reintegro della società, ai sensi dell'Articolo 2272 c.c. dell'Utilizzatorecauzione definitiva qualora la stessa, in via anticipata rispetto alla Durata fase di esecuzione del Contratto, se l'Utilizzatore è una persona giuridicacontrat- to sia escussa parzialmente e totalmente; - modificazionereiterate e persistenti irregolarità nell’esecuzione dell’appalto, altre gravi violazioni degli obblighi derivanti all’Aggiudicatario dal Capitolato e dal contratto ovvero ogni altra circostanza qui non contemplata o fatto che renda impossibile la prosecuzione dell’appalto a termini dell’art. 1453 del Codice civile. L’Amministrazione Appaltante potrà altresì procedere alla risoluzione del contratto in tutto o tutti i casi previ- sti dal Codice civile e dal D.Lgs. n.50/2016 r ss.mm.ii. sebbene qui non menzionati. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, il contratto sarà risolto di diritto con effetto immediato a segui- to della dichiarazione dell’Amministrazione Appaltante in parteforma di PEC di volersi avvalere della clau- sola risolutiva. Nei casi sopra elencati l’Aggiudicatario incorre nella perdita della cauzione, della compagine sociale se trattasi di società di persone o cooperativa a responsabilità illimitata; - pubblicazione di notizie relative all'Utilizzatore e/o altri coobbligati che evidenzino il coinvolgimento degli stessi nella commissione di fatti di rilevanza penale. E' riservata, peraltro, alla Concedente la facoltà di non avvalersi, nei casi previsti, della risoluzione ma di chiedere l'adempimento del Contratto, procedendo in via giudiziale e anche, eventualmente, alla conseguente esecuzione coattivaresta incamerata dall’ Amministrazione Appaltante, salvo sempre il diritto della Concedente stessa al risarcimento di tutti i conseguenti danni e al rimborso di per tutte le spese anche legali. La risoluzione diverrà senz'altro operante a seguito della comunicazione a mezzo lettera raccomandata A.R., e/o ogni altro mezzo idoneo altre circostanze che saranno inviati dalla Concedente all'Utilizzatore. In seguito a tale comunicazione l'Utilizzatore dovrà immediatamente prendere contatto con la Concedente per la restituzione, nei modi e nei termini che questa indicherà, dei Beni oggetto del Contratto. Qualora ciò non si dovesse verificare, la Concedente sarà autorizzata a far entrare suoi incaricati nei locali in cui i Beni sono custoditi, a farli rimuovere e trasportare, a spese dell'Utilizzatore, che sin da questo momento si impegna a non fare opposizioni di alcun genere e rinuncia ad eccezione restando a suo carico tutte le spese. In caso di opposizione, la Concedente si riserva il diritto di agire giudizialmente per la restituzione dei Beni nonché per il risarcimento dei danni causati dall'opposizione dell'Utilizzatore. In ogni caso, e salvo sempre il risarcimento degli ulteriori danni, i Canoni, a qualsiasi titolo pagati, anche prima della consegna dei Beni, resteranno acquisiti a favore della Concedente per l'intero ammontare. In caso di risoluzione del Contratto, a seguito del verificarsi anche di una sola delle ipotesi sopra indicate, l’Utilizzatore sarà tenuto, nei confronti della Concedente:possano verificarsi.

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